Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni FATCA. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015. Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2018
Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni FATCA. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015. Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2018 - pdf
Testo normativo
Prot. n. 69642/2019
Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle
comunicazioni FATCA. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541
del 7 agosto 2015. Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno
2018.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
Dispone
1. Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2018
1.1. In relazione alle comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n.
106541 del 7 agosto 2015, la trasmissione delle informazioni relative all’anno 2018 è
effettuata entro il 20 giugno 2019.
1.2. Ogni riferimento ai termini di cui al punto 3 del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015 è da intendersi, per le informazioni relative
all’anno 2018, al termine di cui al punto 1.1. del presente provvedimento.
Motivazioni
L’accordo intergovernativo FATCA (IGA), ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95 e
operativo a partire dal 1° luglio 2014, è volto a contrastare l’evasione fiscale - realizzata da
cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie
italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie
statunitensi - tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie. Al fine di
ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all’Internal Revenue Service (“IRS”)
statunitense, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione (“RIFI”)
trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati sul titolare statunitense del conto e sul conto
stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non
partecipanti.
Il presente provvedimento interviene sui termini previsti dai precedenti provvedimenti del 7
agosto 2015 prot. n. 106541, analogamente a quanto avvenuto con i provvedimenti del 26
luglio 2016, prot. n. 119038, del 23 marzo 2017 prot. n. 56332 e del 24 aprile 2018, prot. n.
87319 in relazione alle annualità precedenti.
In particolare, per tenere conto della necessità di apportare aggiornamenti agli allegati
tecnici al provvedimento del 7 agosto 2015 n. 106541, da ultimo modificati dal
provvedimento del 24 aprile 2018 n. 87319, così come al modulo di validazione messo a
disposizione delle istituzioni finanziarie, il termine per l’invio delle informazioni relative
all’anno 2018 viene individuato nel 20 giugno 2019.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a);
articolo 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13
dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5,
comma 1; articolo 6, comma 1).
2
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del
Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del
13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie
fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione
finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
b) Disciplina normativa di riferimento.
Legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica dell’accordo FATCA.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2015.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, prot. n.
2013/37561, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento
del 15 novembre 2012 e provvedimento del 31 gennaio 2013.
Competent Authority Arrangement between the Competent Authorities of the United States
of America and the Republic of Italy (Accordo amministrativo tra Autorità competenti) in
vigore dal 1° dicembre 2015.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2015 prot. n. 106541,
sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha reso parere favorevole con
provvedimento n. 438 del 23 luglio 2015.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 luglio 2016 n. 119038, sul
quale il Garante per la protezione dei dati personali ha reso parere favorevole con
provvedimento n. 289 del 7 luglio 2016.
3
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2017 n. 56332.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 aprile 2018, prot. n. 87319.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 26 marzo 2019
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Antonino Maggiore
Firmato digitalmente
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