Quando un trust estero può essere considerato "interposto" e quindi assoggettato a tassazione in capo al beneficiario residente in Italia, anziché come soggetto autonomo?
Spiegato da FiscoAI
Un trust estero è considerato "interposto" (e quindi trasparente fiscalmente) quando il disponente o i beneficiari mantengono un controllo sostanziale sui beni, anche se formalmente il trustee risulta titolare. La prassi dell'Agenzia delle Entrate, ribadita nella circolare n. 61/E del 2010, stabilisce che il trust deve considerarsi inesistente fiscalmente se il potere gestionale del trustee risulta condizionato dalla volontà del disponente o dei beneficiari, oppure se non si verifica il reale spossessamento dei beni. Nel caso specifico dell'interpello 600/2014, nonostante il beneficiario abbia formalmente rinunciato al ruolo di Investment Advisor, l'Agenzia ha ritenuto che conservasse notevole potere di influenza attraverso la possibilità di impartire disposizioni testamentarie vincolanti al trustee sulla distribuzione del patrimonio. Quando un beneficiario residente in Italia trasferisce la residenza fiscale nel nostro paese, se il trust è qualificato come interposto, egli deve dichiarare i redditi del trust, gli immobili esteri (IVIE) e le attività finanziarie estere (IVAFE), oltre agli obblighi di monitoraggio fiscale.
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Riferimento normativo
Qualificazione fiscale di un trust statunitense ai sensi dell'articolo 37, comma 3, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 81/2026
OGGETTO: Qualificazione fiscale di un trust statunitense ai sensi dell'articolo 37,
comma 3, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante è un soggetto fiscalmente non residente e ricopre la qualifica di
beneficiario primario di un Trust costituito il 27 agosto 2024 e disciplinato dalle leggi
dello Stato del Delaware. Il contratto di Trust individua i discendenti dell'Istante quali
beneficiari secondari.
Il Trust (2024) è stato costituito da un altro trust (2008) istituito dal fratello
dell'Istante, rispetto al quale la stessa, pur dichiarando in istanza di non aver alcun
diritto al reddito e al patrimonio, risultava beneficiaria. Nella risposta alla richiesta
di documentazione integrativa, l'Istante chiarisce, inoltre, che rivestiva il ruolo di
Investment Advisor e poteva nominare e rimuovere il Trustee.
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Il Trust è irrevocabile e ha una durata pari alla vita residua dell'Istante e comunque
non oltre il 1° gennaio 2063.
Il Trust si qualifica come complex trust tenuto conto delle disposizioni del Trust
deed e della circostanza per cui le eventuali distribuzioni effettuate sono del tutto
discrezionali.
Secondo le disposizioni fiscali statunitensi, il Trust si qualifica come autonomo
soggetto passivo d'imposta ed è tenuto al pagamento delle imposte sul reddito. A tal
fine, il Trust può dedurre le distribuzioni di reddito (c.d. Distributable Net Income, di
seguito anche ''DNI'') effettuate in favore dei beneficiari nel medesimo periodo d'imposta
di realizzo del reddito al fine di evitare la doppia imposizione, diversamente da quanto
previsto per le plusvalenze che sono sempre assoggettate ad imposta in capo al Trust,
a prescindere dalla distribuzione nel corso del periodo d'imposta di realizzo. L'importo
deducibile in capo al Trust viene assoggettato a tassazione in capo ai beneficiari. Qualora
le distribuzioni di reddito effettuate risultino superiori al DNI, l'ammontare eccedente
rappresenta una distribuzione non imponibile in capo ai beneficiari (e non deducibile
in capo al Trust). Qualora invece il DNI sia superiore alle distribuzioni effettuate, gli
importi tassati in capo ai beneficiari mantengono la stessa natura reddituale che hanno
al momento del conseguimento da parte del Trust (ad esempio redditi da locazione,
dividendi, interessi, ecc. inclusi nel DNI) e vengono ripartiti tra i beneficiari in modo
proporzionale. Una volta determinata la quota di reddito imponibile in capo al Trust,
vengono applicate le aliquote previste per ogni categoria reddituale.
Il Trustee è una società con sede in Delaware, appartenente ad un gruppo bancario.
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L'Istante non detiene alcuna partecipazione nel Trustee e non ricopre incarichi
societari nella stessa.
Ad oggi, il patrimonio del Trust è nullo essendo privo di qualsiasi bene e il Trustee
non ha adottato nessuna delibera di distribuzione.
In futuro, il Trust riceverà un portafoglio finanziario detenuto e gestito al di
fuori dell'Italia ed una partecipazione totalitaria in una Limited Liability Company
statunitense (di seguito ''LLC''), che detiene la proprietà di un immobile situato a New
York, attualmente locato ai genitori dell'Istante, il cui valore rappresenterà circa il 10 per
cento del patrimonio del Trust.
L'atto di Trust prevede le figure:
dell'Investment Advisor, ad oggi individuato nella stessa figura del Trustee,
dotato di poteri di indirizzo vincolanti per il Trustee in merito alla gestione dei beni;
dello Special Advisor, dotato dei medesimi poteri dell'Investment Advisor
con riguardo alla partecipazione nella LLC e della capacità discrezionale di nominare e
rimuovere l'Investment Advisor. Il ruolo dello Special Advisor sarà ricoperto per l'intera
durata delTrust e senza alcuna scadenza da un Avvocato statunitense, senza vincoli di
parentela con l'Istante.
L'Istante segnala, infine, che secondo le norme statunitensi, il Trust non è tenuto
a redigere registri contabili, ma provvederà a stilare un rendiconto, ai soli fini fiscali,
nel momento in cui dovrà presentare la prima dichiarazione dei redditi riferita al periodo
d'imposta 2026.
Ciò posto, tenuto che l'Istante intende trasferire la propria residenza fiscale in
Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2026, chiede:
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«di confermare che il Trust è un soggetto passivo d'imposta autonomo da
considerare non interposto nei confronti dell'Istante ai sensi dell'articolo 37, comma 3,
D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973» (quesito principale);
«qualora si ritenesse corretta la qualificazione del Trust come non interposto
nei confronti dell'Istante, di confermare che successivamente al trasferimento della
propria residenza fiscale in Italia, la stessa non sarà tenuta ad adempiere agli obblighi
di monitoraggio previsti per i titolari effettivi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo
periodo, della Legge 28 giugno 1990, n. 167, in relazione al valore dei beni in Trust» e
che «tali obblighi sussisteranno esclusivamente nell'ipotesi in cui l'Istante vantasse un
diritto di credito nei confronti del trustee», con i relativi obblighi dichiarativi (quesito
subordinato).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che il Trust debba essere considerato come un autonomo soggetto
d'imposta non interposto in quanto, oltre ad essere irrevocabile, possiede le seguenti
caratteristiche:
il Trustee gode di piena discrezionalità in relazione alle distribuzioni di reddito
e capitale ed in merito alla gestione dei beni in trust;
l'Istante ha diritto a ricevere i beni detenuti in trust, al netto dei beni
precedentemente distribuiti dal Trustee ai beneficiari, soltanto nei casi in cui risulti
superstite alla scadenza naturale dello stesso, ovvero vantando un'età anagrafica di 108
anni, oppure se il Trustee decidesse di terminarlo prima della scadenza;
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l'Istante può dare istruzioni al Trustee solo sull'individuazione dei suoi
discendenti che dovranno godere delle distribuzioni. Se l'Istante non fornisce tali
istruzioni, i beni del Trust saranno ripartiti in parti eguali tra i beneficiari secondari;
l'Istante non ha il potere di nominare e rimuovere il Trustee, l'Investment
Advisor e lo Special Advisor, in quanto tale potere è riservato all'Avvocato per l'intera
durata del Trust;
il Trustee e l'Avvocato sono soggetti indipendenti che svolgono i compiti
sopra descritti nel contesto della loro attività professionale.
Pertanto, l'Istante ritiene che, in qualità di beneficiaria discrezionale di un Trust
opaco residente all'estero, non sarà tenuta ad adempiere agli obblighi di monitoraggio
fiscale come titolare effettivo dei beni in Trust, in quanto tali obblighi sussisteranno nella
sola ipotesi in cui la stessa vantasse un diritto di credito verso il Trustee.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'istituto del trust ha trovato ingresso nell'ordinamento interno con la ratifica della
Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364
e in vigore dal 1° gennaio 1992.
Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un
soggetto definito ''disponente'' (o settlor), con un negozio unilaterale, cui generalmente
seguono uno o più atti dispositivi, trasferisce ad un altro soggetto, definito ''trustee'',
beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente
con quanto previsto dall'atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità
individuate dal disponente medesimo.
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L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in
virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto
al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali
beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.
L'articolo 2 della citata Convenzione, oltre a fornire la definizione di trust, ne
individua le caratteristiche essenziali, ovvero:
«a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del
patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto
del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto,
di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari
impostegli dalla legge».
Con riferimento alla disciplina fiscale del trust, l'Amministrazione finanziaria
ha fornito, da ultimo, chiarimenti con la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, che si
aggiungono ai chiarimenti di prassi resi con le precedenti circolari n. 48/E del 6 agosto
2007 e n. 61/E del 27 dicembre 2010, cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti.
In particolare, nella citata circolare n. 61/E del 2010, si evidenzia che non possono
essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti
e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi. È il caso,
ad esempio, dei trust nei quali l'attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni
vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari.
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Inoltre, di essenziale importanza è l'effettivo potere del trustee di amministrare e
disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal disponente.
Se il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al
disponente e ciò emerge non soltanto dall'atto istitutivo del trust ma anche da elementi di
mero fatto e non si verifica, quindi, il reale spossessamento di quest'ultimo, il trust deve
considerarsi inesistente dal punto di vista dell'imposizione dei redditi da esso prodotti.
Nel medesimo documento di prassi, richiamando la precedente circolare n. 43/E
del 10 ottobre 2009, sono state elencate diverse tipologie di trust che devono considerarsi
inesistenti, tra le quali, è stata individuata «ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale
e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge,
risulti in qualche modo limitato anche semplicemente condizionato dalla volontà del
disponente e/o dei beneficiari».
Nel caso di specie, l'Istante è indicata quale beneficiario primario del Trust e i
suoi discendenti come beneficiari secondari (congiuntamente ''Beneficiari'').
L'atto istitutivo attribuisce al Trustee il potere di disporre del patrimonio del Trust
e, in particolare, il potere di accumulare il reddito prodotto dal Trust per investirlo e di
distribuire il reddito non investito ai Beneficiari.
A tal riguardo, l'Istante dichiara che «il Trust attualmente non detiene alcun bene»
e, pertanto, non risulta operativo, stante quanto ulteriormente dichiarato, ovvero che «Ad
oggi, il trustee non ha adottato delibere di sorta».
L'articolo 1.C. dell'atto istitutivo del Trust, prevede che «Alla Data di Cessazione,
i Trustee dovranno (i) disporre della parte del capitale rimanente e del reddito
accumulato del Trust Originario che l' [Istante] assegnerà a tale individuo o tra tali
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individui inclusi nella discendenza dell' [Istante], e (se tra individui)nelle proporzioni,
e nel modo, in trust o in altro modo, che l' [Istante] avrà così validamente ordinato
e (ii) disporre di tale parte di detto capitale e reddito accumulato in relazione a
che l' [Istante]non avrà dato tali indicazioni valide (il ''Residuo'') come previsto nelle
divisioni I e II di questa parte. L' [Istante] può esercitare questo potere testamentario
limitato di nomina mediante un riferimento specifico in (1) le sue ultime volontà
e testamento (debitamente ammesse alla successione) o (2) un contratto fiduciario
revocabile creato dall' [Istante] che diventerà irrevocabile alla morte dell' [Istante]. Se
l' [Istante] esegue più di uno strumento che esercita questo potere di nomina, prevarrà
l'ultimo strumento eseguito» (traduzione a cura del contribuente).
Con la documentazione integrativa, l'Istante ha dichiarato che, l'istituzione
del nuovo Trust (2024), pienamente similare al trust originario (2008), è avvenuta
«principalmente per far sì che l'Istante potesse cessare di ricoprire il ruolo di Investment
Advisor e che tale ruolo fosse contestualmente assegnato a un soggetto professionale
(i.e., il trustee). [...] Nell'ambito della creazione del Trust, l'Istante è inoltre stata
sollevata dal potere di nomina e revoca del trustee»
Ciò posto, tenuto conto delle previsioni dell'atto istitutivo e delle informazioni
fornite, nel presupposto di veridicità e correttezza degli stessi, in base alla prassi sopra
citata, si ritiene che l'Istante, nonostante le modifiche formali apportate nello statuto
del nuovo Trust (2024), abbia conservato notevole potere di influenza sui beni in trust,
potendo limitare la gestione del Trustee, che risulta, di fatto, condizionata dalla volontà
della stessa mediante la predisposizione di documenti dispositivi quali il testamento o
un contratto fiduciario.
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Pertanto, si ritiene che il Trust debba considerarsi un trust interposto rispetto
all'Istante mancando il reale spossessamento dei beni.
Ne consegue che, dal periodo d'imposta in cui l'Istante trasferisce la residenza
fiscale in Italia, quest'ultima sarà tenuta agli obblighi di dichiarazione dei redditi,
compresivi dei redditi del Trust, nonché agli obblighi di monitoraggio fiscale e di
versamento dell'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'Imposta
sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).
Il presente parere è reso sulla base degli elementi, assunti acriticamente così
come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta
attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria
volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di
eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati nell'istanza, possa
condurre ad una diversa valutazione delle fattispecie oggetto di chiarimento.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 600/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'articolo 37, comma 3, del DPR 600/1973 disciplina la qualificazione fiscale dei trust, distinguendo tra trust autonomi (opachi) e trust interpositi (trasparenti). La Convenzione dell'Aja del 1985 e le circolari AdE n. 48/E, 61/E e 34/E forniscono i criteri per valutare l'effettivo spossessamento dei beni, il potere discrezionale del trustee e l'assenza di eterodirezione da parte del disponente o beneficiari. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare se il trust sia realmente autonomo o se costituisca una mera interposizione, con riflessi su IRPEF, monitoraggio, IVIE e IVAFE per i beneficiari residenti in Italia.
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