Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 1340/2026

Decisione (UE) 2026/1340 del Consiglio, del 4 giugno 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine istituiti sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale delle dogane per quanto riguarda l’adozione e la preparazione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e strumenti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell’accor

Pubblicato: 04/06/2026 In vigore dal: 04/06/2026 Documento ufficiale

Qual è la posizione che l'Unione europea deve adottare nei comitati tecnici dell'OMD per la valutazione doganale e le regole di origine?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2026/1340 stabilisce come l'Unione europea deve comportarsi e quali posizioni deve esprimere all'interno dei comitati tecnici dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) che si occupano di valutazione doganale e regole di origine. Si applica a tutti i pareri consultivi, commenti, note esplicative e studi che questi comitati tecnici adottano, riguardando principalmente le amministrazioni doganali degli Stati membri e gli operatori commerciali che importano merci. La decisione prevede che l'Unione agisca secondo principi coerenti con il diritto doganale europeo, in particolare il Codice doganale dell'Unione e i relativi regolamenti, garantendo un'interpretazione uniforme degli accordi internazionali sulla valutazione delle merci e sulla determinazione dell'origine. In pratica, la Commissione europea deve consultare il Consiglio prima di ogni riunione dei comitati tecnici, presentando una proposta dettagliata della posizione dell'Unione, che il Consiglio deve approvare; se non c'è accordo, l'Unione può dichiarare che non c'è consenso sull'atto proposto oppure chiedere che la discussione continui.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/1340 del Consiglio, del 4 giugno 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine istituiti sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale delle dogane per quanto riguarda l’adozione e la preparazione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e strumenti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l’adozione e la preparazione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e strumenti analoghi, riguardanti la determinazione dell’origine delle merci a norma dell’accordo sulle regole di origine EN: Council Decision (EU) 2026/1340 of 4 June 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Technical Committees on Customs Valuation and on Rules of Origin e

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1340 12.6.2026 DECISIONE (UE) 2026/1340 DEL CONSIGLIO del 4 giugno 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine istituiti sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale delle dogane per quanto riguarda l’adozione e la preparazione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e strumenti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l’adozione e la preparazione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e strumenti analoghi, riguardanti la determinazione dell’origine delle merci a norma dell’accordo sulle regole di origine IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 94/800/CE del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha approvato l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo sulla valutazione in dogana) e l’accordo sulle regole di origine (accordo relativo alle regole in materia di origine). (2) L’articolo 18, paragrafo 2, dell’accordo sulla valutazione in dogana istituisce, sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale (CCD), un comitato tecnico per la valutazione in dogana al fine di garantire, a livello tecnico, un’interpretazione e un’applicazione uniformi dell’accordo. (3) A norma dell’allegato II, punto 2, lettera a), dell’accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana è incaricato di esaminare i problemi tecnici specifici che si presentano nella gestione quotidiana dei sistemi di valutazione in dogana dei suoi membri e di esprimere pareri consultivi in merito a soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati. (4) A norma dell’allegato II, punto 2, lettera b), dell’accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana è incaricato di studiare, su richiesta, leggi, procedure e pratiche in materia di valutazione nella misura in cui si riferiscano all’accordo sulla valutazione in dogana, nonché di elaborare relazioni sui risultati di tali studi. (5) A norma dell’allegato II, punto 2, lettera d), dell’accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana è incaricato di fornire, su qualsiasi questione riguardante la valutazione in dogana delle merci importate a fini doganali, le informazioni e i pareri richiesti da un membro del comitato tecnico per la valutazione in dogana o dal comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo sulla la valutazione in dogana. Tali informazioni e pareri potranno assumere la forma di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi o strumenti analoghi. (6) L’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo relativo alle regole in materia di origine istituisce, sotto gli auspici del CCD, un comitato tecnico per le regole di origine, che svolge il lavoro tecnico richiesto dalla parte IV e previsto dall’allegato I dell’accordo relativo alle regole in materia di origine. (7) A norma dell’allegato I, punto 1, lettera a), dell’accordo relativo alle regole in materia di origine, il comitato tecnico per le regole di origine può esaminare i problemi tecnici specifici che si presentano nella gestione quotidiana delle regole in materia di origine dei suoi membri ed esprimere pareri consultivi in merito alle soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati. (8) A norma dell’allegato I, punto 1, lettera b), dell’accordo relativo alle regole in materia di origine, il comitato tecnico per le regole di origine è incaricato di fornire, su qualsiasi questione riguardante la determinazione dell’origine delle merci, le informazioni e i pareri richiesti da un membro del comitato tecnico per le regole di origine o dal comitato istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo relativo alle regole in materia di origine. (9) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana per quanto riguarda l’adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e strumenti analoghi su qualsiasi questione relativa alla valutazione delle merci importate a fini doganali, al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi dell’accordo sulla valutazione in dogana, in quanto tali strumenti potrebbeo essere tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( 3 ) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 4 ) , con riguardo al valore doganale delle merci e alla sua determinazione. (10) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato tecnico per le regole di origine per quanto riguarda l’adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri e strumenti analoghi, riguardanti la determinazione dell’origine delle merci, al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi dell’accordo relativo alle regole in materia di origine, in quanto tali strumenti potrebbero essere tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 952/2013, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con riguardo all’origine delle merci e alla sua determinazione. (11) È nell’interesse dell’Unione che le posizioni espresse a nome dell’Unione in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la valutazione delle merci importate a fini doganali, e che le posizioni da esprimere in sede di comitato tecnico per le regole di origine siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la determinazione dell’origine delle merci. È altresì nell’interesse dell’Unione che tali posizioni siano stabilite in modo tempestivo al fine di consentire all’Unione di esercitare i suoi diritti in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana e di comitato tecnico per le regole di origine. (12) Considerata la natura particolarmente tecnica delle questioni relative alla valutazione delle merci importate a fini doganali e alla determinazione dell’origine delle merci, il numero di questioni esaminate ogni anno in occasione delle riunioni del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine, il tempo limitato a disposizione per esaminare i documenti emessi dal segretariato dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e dai membri del comitato tecnico per la valutazione in dogana o del comitato tecnico per le regole di origine per tali riunioni nonché la conseguente necessità che la posizione dell’Unione tenga conto delle nuove informazioni presentate prima o durante tali riunioni e risponda in modo efficace, è opportuno adottare le misure necessarie, in conformità del principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE), per l’ulteriore definizione della posizione dell’Unione. (13) In considerazione della frequente disponibilità tardiva dei documenti di lavoro prima delle riunioni del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine, e al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell’Unione in sede di tali comitati, la Commissione dovrebbe adoperarsi per invitare il segretariato dell’OMD a garantire che i documenti di lavoro siano resi disponibili conformemente al relativo regolamento interno del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine, in modo che tali documenti siano distribuiti almeno 30 giorni prima dell’apertura della riunione pertinente. (14) Per garantire che il Consiglio possa valutare e, se del caso, rivedere la politica di cui alla presente decisione periodicamente, nonché nello spirito di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancita dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE, il periodo di applicazione della presente decisione dovrebbe essere limitato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione, in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana istituito sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale delle dogane per quanto riguarda l’adozione e la preparazione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e strumenti analoghi riguardanti il valore in dogana delle merci importate a norma dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 è stabilita conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione 1 dell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato tecnico per le regole di origine istituito sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale delle dogane per quanto riguarda l’adozione e la preparazione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e strumenti analoghi, concernenti la determinazione dell’origine delle merci a norma dell’accordo sulle regole di origine è stabilita conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione 1 dell’allegato della presente decisione. Articolo 3 La definizione della posizione che l’Unione dovrà assumere a norma degli articoli 1 e 2 è effettuata in conformità della sezione 2 dell’allegato. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa non è più in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2030. Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente C. FITIRIS ( 1 ) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) ( GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/800/oj ). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj ). ALLEGATO SEZIONE 1 Posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine istituiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane per quanto riguarda l'adozione e la preparazione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e strumenti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l'adozione e la preparazione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e strumenti analoghi, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo sulle regole di origine 1.1. Principi Nell'ambito dei comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Unione: a) promuove, contribuisce alla e facilita la valutazione delle merci importate a fini doganali e l'interpretazione e l'applicazione uniformi dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo sulla valutazione in dogana); b) promuove, contribuisce alla e facilita la determinazione dell'origine delle merci e l'interpretazione e l'applicazione uniformi dell'accordo sulle regole di origine (accordo relativo alle regole in materia di origine); c) si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni o pareri su qualsiasi questione riguardante la valutazione delle merci importate a fini doganali o la determinazione dell'origine delle merci, o di atti analoghi del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine e garantisce che tali atti siano conformi rispettivamente all'accordo sulla valutazione in dogana e all'accordo relativo alle regole in materia di origine; d) garantisce che le misure adottate in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana siano coerenti con l'introduzione generale dell'accordo sulla valutazione in dogana e con le note interpretative di cui all'allegato I di tale accordo; e) promuove posizioni coerenti con le politiche e le migliori prassi dell'Unione, compreso l'obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, nonché qualsiasi altro impegno internazionale dell'Unione nel settore interessato. 1.2. Criteri Le posizioni da adottare a nome dell'Unione: a) sono stabilite conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana, all'introduzione generale dello stesso e alle note interpretative di cui all'allegato I dell'accordo sulla valutazione in dogana per quanto riguarda la valutazione delle merci importate a fini doganali; b) sono stabilite conformemente all'accordo relativo alle regole in materia di origine per quanto riguarda la determinazione dell'origine delle merci; c) se del caso, tengono conto di quanto segue: i) la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di valutazione in dogana delle merci importate e di determinazione dell'origine delle merci, ii) gli strumenti precedentemente adottati dal comitato tecnico per la valutazione in dogana o dal comitato tecnico per le regole di origine e ancora applicabili, iii) il quadro giuridico dell'Unione riguardante la valutazione delle merci importate a fini doganali e la determinazione dell'origine delle merci, iv) gli strumenti di orientamento relativi alla valutazione delle merci importate a fini doganali sviluppati nell'ambito della sezione relativa alla valutazione doganale del gruppo di esperti doganali, v) gli strumenti di orientamento relativi alla determinazione dell'origine delle merci sviluppati nel quadro della sezione relativa all'origine del gruppo di esperti doganali, vi) qualsiasi altro atto giuridico o orientamento relativo alla valutazione delle merci importate a fini doganali e alla determinazione dell'origine delle merci elaborato dal Consiglio o dalla Commissione. 1.3. Orientamenti L'Unione si adopera, se del caso: a) per sostenere l'adozione, da parte del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine, di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni e pareri, o atti analoghi, riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali o la determinazione dell'origine delle merci, al fine di garantire, a livello tecnico, un'interpretazione e un'applicazione uniformi dell'accordo sulla valutazione in dogana e dell'accordo relativo alle regole in materia di origine; b) per proporre e preparare, gli strumenti di cui alla lettera a). SEZIONE 2 Definizione della posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine istituiti sotto gli auspici dell'OMD per quanto riguarda l'adozione e la preparazione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e strumenti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell'accordo sulla valutazione in dogana e l'adozione e la preparazione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e strumenti analoghi, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo sulle regole di origine 2.1 Prima di ogni riunione del comitato tecnico per la valutazione in dogana o del comitato tecnico per le regole di origine, durante la quale il comitato tecnico per la valutazione in dogana o il comitato tecnico per le regole di origine è chiamato ad adottare pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni e pareri, o atti analoghi, che hanno effetti giuridici per l'Unione, si adottano le misure necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni tecniche e di altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione 1. Al fine di preservare i diritti e gli interessi dell'Unione in seno all'OMD, la Commissione presta particolare attenzione alla disponibilità di documenti di lavoro conformemente alle norme procedurali del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine. 2.2 A tal fine e sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione di cui al punto 2.1, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine di cui al punto 2.1, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione. Il Consiglio esamina i documenti della Commissione nel più breve tempo possibile. Se il Consiglio non approva una parte specifica della proposta, la Commissione non presenterà una posizione dell'Unione al riguardo al comitato tecnico per la valutazione in dogana o al comitato tecnico per le regole di origine. 2.3 Nei casi in cui la posizione dell'Unione differisca nella sostanza dai pareri consultivi, dai commenti, dalle note esplicative, dagli studi di casi, dagli studi e da atti analoghi proposti nel comitato tecnico per la valutazione in dogana o dai pareri consultivi, dalle informazioni e dai pareri, e da atti analoghi, proposti nel comitato tecnico per le regole di origine, la Commissione esprime a nome dell'Unione la posizione secondo cui l'atto in questione non raggiunge il consenso necessario per essere adottato dal comitato tecnico per la valutazione in dogana o dal comitato tecnico per le regole di origine. 2.4 Al fine di preservare i diritti dell'Unione ed evitare una decisione su una questione su cui il Consiglio non sia in grado di raggiungere una posizione prima che i membri del comitato tecnico per la valutazione in dogana o del comitato tecnico per le regole di origine siano invitati a esprimere la loro posizione definitiva sull'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni e pareri, e atti analoghi, la Commissione chiede, a nome dell'Unione, che l'atto proposto continui a essere discusso in seno al comitato tecnico per la valutazione in dogana o al comitato tecnico per le regole di origine. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1340/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione riguarda la posizione dell'UE in sede OMD per questioni di valutazione doganale, determinazione dell'origine delle merci e applicazione uniforme dell'Accordo sulla valutazione in dogana e dell'Accordo sulle regole di origine. Doganieri, importatori e consulenti commerciali devono conoscere questi strumenti perché influenzano il valore doganale dichiarato, la classificazione tariffaria, l'origine preferenziale e il calcolo dei dazi. La decisione coordina le posizioni dell'Unione attraverso la Commissione e il Consiglio, garantendo coerenza con il Codice doganale dell'Unione e la giurisprudenza della Corte di giustizia.

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