Regolamento UE In vigore Internazionale

Regolamento UE 0996/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione, del 29 aprile 2026, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di determinati contingenti tariffari a seguito dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra

Pubblicato: 29/04/2026 In vigore dal: 29/04/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione, del 29 aprile 2026, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di determinati contingenti tariffari a seguito dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/996 of 29 April 2026 amending Implementing Regulations (EU) 2020/761 and (EU) 2020/1988 regarding the creation, amendment and management of certain tariff quotas following the Interim Agreement on Trade between the European Union, of the one part, and the Common Market of the South, the Argentine Republic, the Federative Republic of Brazil, the Republic of Paraguay and the Oriental Republic of Uruguay, of the other part

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/996 30.4.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/996 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2026 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di determinati contingenti tariffari a seguito dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 187, visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ( 2 ) , in particolare l’articolo 16, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione ( 3 ) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche per la gestione di tali contingenti. (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 ( 4 ) della Commissione stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»). (3) L’accordo di partenariato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra (di seguito denominato «EMPA») ( 5 ) è soggetto a ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell’UE. L’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra (di seguito denominato «ITA») ( 6 ) riguarda le parti dell’accordo di partenariato che sono di competenza esclusiva dell’UE, da adottare attraverso il processo di ratifica da parte della sola UE. L’ITA cesserà di avere effetto al momento dell’entrata in vigore dell’EMPA ( 7 ) . (4) Conformemente alla decisione (UE) 2026/183 del Consiglio ( 8 ) , l’UE ha firmato l’ITA il 17 gennaio 2026. Il Consiglio ha inoltre deciso di applicarlo a titolo provvisorio a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla ratifica da parte degli Stati del Mercosur ( 9 ) . La conclusione dell’ITA da parte dell’UE richiede l’approvazione del Parlamento europeo. L’ITA deve essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1 o maggio 2026. (5) Le modifiche derivanti dall’ITA dovrebbero riflettersi negli allegati I, II, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e XVI e nel nuovo allegato XII bis del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Le modifiche derivanti dall’ITA dovrebbero inoltre riflettersi anche negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988. (6) L’allegato 2-A dell’ITA contiene disposizioni sulla tabella di soppressione dei dazi. A norma della sezione D, punti 4 e 5, di detto allegato, gli Stati del Mercosur possono ripartire tra loro i quantitativi dei contingenti tariffari aperti dall’Unione europea. In tal caso il Mercosur dovrebbe comunicare, almeno 90 giorni prima dell’inizio del periodo contingentale, i dettagli dell’assegnazione ai fini della sua attuazione da parte dell’Unione europea. Inoltre, nei casi in cui i quantitativi assegnati non siano interamente utilizzati nel corso del periodo contingentale, entro la fine dell’ottavo mese del periodo contingentale la parte esportatrice può notificare alla parte importatrice una riassegnazione dei quantitativi inutilizzati per l’ultimo trimestre del periodo contingentale. La parte importatrice dovrebbe attuare tale riassegnazione. Poiché l’ITA dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1 o maggio 2026 e gli Stati del Mercosur non hanno ancora comunicato all’UE alcuna ripartizione tra loro, né la ripartizione né la riassegnazione sono possibili nel 2026. La possibilità di ripartizione tra gli Stati del Mercosur e di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati per l’ultimo trimestre del periodo contingentale a partire dal 2027 sarà disciplinata da un futuro regolamento di esecuzione nel corso del 2026. (7) Sono necessarie disposizioni transitorie per chiarire i quantitativi da applicare nell’ambito dei contingenti tariffari nel primo anno di applicazione provvisoria dell’ITA, in quanto l’ITA deve essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1 o maggio 2026 e i quantitativi dovrebbero essere calcolati proporzionalmente per il 2026. Occorrono inoltre disposizioni transitorie per chiarire le situazioni che possono presentarsi a seguito delle modifiche dei contingenti tariffari esistenti introdotte dall’ITA nel periodo contingentale in corso. È inoltre opportuno chiarire che l’obbligo degli operatori di essere registrati nella banca dati LORI per le importazioni nell’ambito dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4920, 09.4925, 09.4960 e 09.4965 deve essere applicato a decorrere dal 1 o gennaio 2027 al fine di garantire una transizione agevole verso tale obbligo. (8) L’ITA deve essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1 o maggio 2026. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e avere effetto a decorrere dal 1 o maggio 2026. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, sono aperti i contingenti tariffari per l’importazione stabiliti negli allegati del presente regolamento di esecuzione. Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato: 1. è inserito il seguente articolo 15 ter: «Articolo 15 ter Documento rilasciato dagli Stati del Mercosur Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4910, 09.4920, 09.4925, 09.4930, 09.4935, 09.4940, 09.4945, 09.4950, 09.4955, 09.4960, 09.4965, 09.4970 e 09.4975, aperti in conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay. Tali prodotti sono corredati da un documento ufficiale rilasciato dagli Stati del Mercosur, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874] ( *1 ) . Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso, durante il periodo transitorio, si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. ( *1 ) Avviso della Commissione europea [2026/874] ( GU L, 2026/874, 17.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/874/oj ).»;" ( ) Avviso della Commissione europea [2026/874] ( GU L, 2026/874, 17.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/874/oj ).»; 2. all’articolo 18 è aggiunto il penultimo comma seguente: «In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio ( *2 ) , è aperto un contingente tariffario per le importazioni nell’Unione di granturco e sorgo provenienti dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.; ( *2 ) Decisione (UE) 2026/183 del Consiglio, del 9 gennaio 2026, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra ( GU L, 2026/183, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/183/oj )»;" ( ) Decisione (UE) 2026/183 del Consiglio, del 9 gennaio 2026, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra ( GU L, 2026/183, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/183/oj )»; 3. all’articolo 30 è aggiunto il penultimo comma seguente: «In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183, sono aperti e modificati contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di zucchero proveniente dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»; 4. l’articolo 34 è così modificato: (a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Con riguardo ai contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4915, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330 si applicano tutti i requisiti seguenti:»; (b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per i contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4915, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 e 09.4330, nella sezione intitolata «Condizioni particolari/note particolari» del titolo figurano le diciture elencate nelle schede pertinenti dell’allegato IV.»; 5. all’articolo 42 è aggiunto il penultimo comma seguente: «In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio, sono aperti e modificati contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di carni bovine provenienti dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»; 6. all’articolo 48 è aggiunto il penultimo comma seguente: «In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183, sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di latte in polvere e formaggi provenienti dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»; 7. all’articolo 65 è aggiunto il secondo comma seguente: «In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183, sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di carni suine proveniente dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»; 8. all’articolo 67 è aggiunto il secondo comma seguente: «In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183, sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di uova e ovoalbumine provenienti dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»; 9. all’articolo 69 è aggiunto il penultimo comma seguente: «In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio, sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di carni di pollame proveniente dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»; 10. al titolo III è aggiunto il capo 10 bis seguente: «CAPO 10 bis ALCOLE ETILICO Articolo 69 bis Contingenti tariffari In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183, sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di etanolo proveniente dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d’ordine e il periodo e i sottoperiodi contingentali sono indicati nell’allegato I del presente regolamento.»; 11. gli allegati I, II, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e XVI sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento. L’allegato XII bis è aggiunto conformemente all’allegato I del presente regolamento. Articolo 3 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato: 1. all’articolo 4 è inserito il paragrafo 4 bis seguente: «4 bis   Il presente paragrafo si applica ai contingenti tariffari aperti in conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay. I prodotti importati nell’ambito di tali contingenti tariffari sono corredati da un documento ufficiale rilasciato dagli Stati del Mercosur, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874] ( *3 ) . Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso, durante il periodo transitorio, si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. ( *3 ) Avviso della Commissione europea [2026/874] ( GU L, 2026/874, 17.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/874/oj ).»;" ( ) Avviso della Commissione europea [2026/874] ( GU L, 2026/874, 17.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/874/oj ).»; 2. al capo II, è aggiunta la sezione 2 bis seguente: « SEZIONE 2 bis ZUCCHERO Articolo 13 bis Con riguardo al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.0879 si applicano tutti i requisiti seguenti: a) l’immissione in libera pratica nell’Unione è soggetta al regime di uso finale per la raffinazione di cui all’articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013; b) in deroga all’articolo 239 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( *4 ) , l’obbligo di raffinazione non può essere trasferito a un’altra persona fisica o giuridica; c) la raffinazione è effettuata entro un periodo di 180 giorni dall’immissione dello zucchero in libera pratica nell’Unione.; ( *4 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione ( GU L 343, 29.12.2015, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj )»" ( ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione ( GU L 343, 29.12.2015, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj )» 3. gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento di esecuzione. Articolo 4 Disposizioni transitorie 1.   Per il periodo contingentale 2026, i quantitativi da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4910, 09.4915, 09.4920, 09.4925, 09.4930, 09.4935, 09.4940, 09.4945, 09.4950, 09.4955, 09.4960, 09.4965, 09.4970 e 09.4975 sono quantitativi proporzionali calcolati per il periodo compreso tra la data di applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale. 2.   Il quantitativo del contingente tariffario OMC con il numero d’ordine 09.4318 per il periodo contingentale 2025/2026 è detratto dal quantitativo complessivo proporzionale per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4915. 3.   Per il periodo contingentale 2026, i quantitativi da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.0878, 09.0879, 09.0880, 09.0881, 09.0882, 09.0883, 09.0884 e 09.0885 sono quantitativi proporzionali calcolati per il periodo compreso tra la data di applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o maggio 2026. L’obbligo degli operatori di essere registrati nella banca dati LORI per le importazioni nell’ambito dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4920, 09.4925, 09.4960 e 09.4965 si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2027. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj . ( 2 ) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli ( GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» ( GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj ). ( 5 ) Accordo di partenariato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra ( GU L, 2026/186, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/186/oj ). ( 6 ) Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra ( GU L, 2026/184, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj ). ( 7 ) Articolo 23.10 dell’ITA. ( 8 ) Decisione (UE) 2026/183 del Consiglio, del 9 gennaio 2026, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra ( GU L, 2026/183, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/183/oj ). ( 9 ) Articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2026/183. ALLEGATO I 1. Gli allegati I, II, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati: (1) l’allegato I è così modificato: (a) dopo la riga relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4309, è inserita la riga seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4910: «09.4910 Cereali Importazione UE: esame simultaneo No Sì No» (b) dopo la riga relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4330, è inserita la riga seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4915: «09.4915 Zucchero Importazione UE: esame simultaneo No Sì No» (c) dopo la riga relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4456, sono inserite le righe seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4920 e 09.4925: «09.4920 Carni bovine Importazione UE: esame simultaneo Sì Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 Sì 09.4925 Carni bovine Importazione UE: esame simultaneo Sì Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 Sì» (d) dopo la riga relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4525, sono inserite le righe seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4930 e 09.4935: «09.4930 Latte e prodotti lattiero-caseari Importazione UE: esame simultaneo No Sì No 09.4935 Latte e prodotti lattiero-caseari Importazione UE: esame simultaneo No Sì No» (e) dopo la riga relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4282, sono inserite le righe seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4940 e 09.4945: «09.4940 Carni suine Importazione UE: esame simultaneo No Sì No 09.4945 Carni suine Importazione UE: esame simultaneo No Sì No» (f) dopo la riga relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4403, sono inserite le righe seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4950 e 09.4955: «09.4950 Uova Importazione UE: esame simultaneo No Sì No 09.4955 Uova Importazione UE: esame simultaneo No Sì No» (g) dopo la riga relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4422, sono inserite le righe seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4960, 09.4965, 09.4970 e 09.4975: «09.4960 Carni di pollame Importazione UE: esame simultaneo Sì Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 Sì 09.4965 Carni di pollame Importazione UE: esame simultaneo Sì Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 Sì 09.4970 Alcole etilico Importazione UE: esame simultaneo No Sì No 09.4975 Alcole etilico Importazione UE: esame simultaneo No Sì No» (2) nell’allegato II è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4910: « Numero d’ordine 09.4910 Accordo internazionale o altro atto Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Granturco e sorgo Origine Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina) Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Quantitativo in chilogrammi 2026: quantitativo proporzionale di 166 667 000  kg 2027: 333 333 000  kg 2028: 500 000 000  kg 2029: 666 667 000  kg 2030: 833 333 000  kg 2031 e anni successivi: 1 000 000 000  kg Codici NC 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. 25 tonnellate Cauzione per i titoli di importazione 30 EUR per 1 000  kg Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l’indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l’indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur. Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche No» (3) l’allegato IV è così modificato: (a) la tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4318 è così modificata: (i) la riga «Accordo internazionale o altro atto» è sostituita dalla seguente: « Accordo internazionale o altro atto Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Regolamento (CE) n. 1894/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, che modifica e completa l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune Regolamento (CE) n. 880/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, concernente l’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, che modifica e completa l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea Decisione (UE) 2023/1056 del Consiglio, del 25 maggio 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio» (ii) la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente: « Quantitativo in chilogrammi Periodo contingentale 2025/2026: 288 654 000  kg Periodi contingentali dal 2026/2027: 183 654 000  kg» (b) è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4915: « Numero d’ordine 09.4915 Accordo internazionale o altro atto Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Regolamento (CE) n. 1894/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, che modifica e completa l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune Regolamento (CE) n. 880/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, concernente l’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, che modifica e completa l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea Decisione (UE) 2023/1056 del Consiglio, del 25 maggio 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Periodo contingentale Dal 1 o ottobre al 30 settembre Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Zucchero destinati ad essere raffinati Origine Brasile Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. Conformemente all’articolo 15 bis, paragrafo 1, indicando il sottotipo "Certificato di origine" nel modello di dati ELAN1L-TCDOC. Durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies è consentito l’utilizzo del documento di cui all’articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera a). Quantitativo in chilogrammi 2025 / 2026: quantitativo proporzionale di 180 000 000  kg 2026 / 2027 e anni successivi: 180 000 000  kg Codici NC 1701 13 10 e 1701 14 10 Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. 25 tonnellate Cauzione per i titoli di importazione 20 EUR per 1 000  kg Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca l’indicazione "Zucchero destinati ad essere raffinati" e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento. Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM: — nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine; — nella sezione "Condizioni particolari/note particolari" sono indicati i codici "SUG01" e "SUG02". Durata di validità di un titolo Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento» (4) l’allegato VIII è così modificato: (a) la tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4450 è così modificata: (i) la riga «Accordo internazionale o altro atto» è sostituita dalla seguente: « Accordo internazionale o altro atto Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio» (ii) la riga «Dazio doganale applicabile al contingente» è sostituita dalla seguente: « Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR» (b) la tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4452 è così modificata: (i) la riga «Accordo internazionale o altro atto» è sostituita dalla seguente: « Accordo internazionale o altro atto Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio» (ii) la riga «Dazio doganale applicabile al contingente» è sostituita dalla seguente: « Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR» (c) la tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4453 è così modificata: (i) la riga «Accordo internazionale o altro atto» è sostituita dalla seguente: « Accordo internazionale o altro atto Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio» (ii) la riga «Dazio doganale applicabile al contingente» è sostituita dalla seguente: « Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR» (d) la tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4455 è così modificata: (i) la riga «Accordo internazionale o altro atto» è sostituita dalla seguente: « Accordo internazionale o altro atto Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio» (ii) la riga «Dazio doganale applicabile al contingente» è sostituita dalla seguente: « Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR» (e) sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4920 e 09.4925: « Numero d’ordine 09.4920 Accordo internazionale o altro atto Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Dal 1 o gennaio al 31 marzo Dal 1 o aprile al 30 giugno Dal 1 o luglio al 30 settembre Dal 1 o ottobre al 31 dicembre Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Carni bovine fresche Origine Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina) Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Quantitativo in chilogrammi 2026: quantitativo proporzionale di 9 075 000  kg 2027: 18 150 000  kg 2028: 27 225 000  kg 2029: 36 300 000  kg 2030: 45 375 000  kg 2031 e anni successivi: 54 450 000  kg in equivalente peso carcassa. Il quantitativo annuale è suddiviso come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo. Codici NC 0201 10 00 , 0201 20 20 , 0201 20 30 , 0201 20 50 , 0201 20 90 , 0201 30 00 e 0206 10 95 Dazio doganale applicabile al contingente 7,5 % Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 Cauzione per i titoli di importazione 12 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa) Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l’indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l’indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur. Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento Sì Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI Sì, da applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2027 Condizioni specifiche Per i prodotti corrispondenti al numero d’ordine 09.4920, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte D, del presente regolamento. Numero d’ordine 09.4925 Accordo internazionale o altro atto Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Dal 1 o gennaio al 31 marzo Dal 1 o aprile al 30 giugno Dal 1 o luglio al 30 settembre Dal 1 o ottobre al 31 dicembre Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Carni bovine congelate, anche destinate alla trasformazione Origine Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina) Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Quantitativo in chilogrammi 2026: quantitativo proporzionale di 7 425 000  kg 2027: 14 850 000  kg 2028: 22 275 000  kg 2029: 29 700 000  kg 2030: 37 125 000  kg 2031 e anni successivi: 44 550 000  kg in equivalente peso carcassa. Il quantitativo annuale è suddiviso come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo. Codici NC 0202 10 00 , 0202 20 10 , 0202 20 30 , 0202 20 50 , 0202 20 90 , 0202 30 10 , 0202 30 50 , 0202 30 90 , 0206 29 91 , 0210 20 10 , 0210 20 90 , 0210 99 51 , 0210 99 90 , 1602 50 10 e 1602 90 61 Dazio doganale applicabile al contingente 7,5 % Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 Cauzione per i titoli di importazione 12 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa) Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l’indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l’indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur. Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento Sì Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI Sì, da applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2027 Condizioni specifiche Per i prodotti corrispondenti al numero d’ordine 09.4925, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte D, del presente regolamento.» (5) nell’allegato IX sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4930 e 09.4935: « Numero d’ordine 09.4930 Accordo internazionale o altro atto Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Latte in polvere Origine Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina) Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Quantitativo in chilogrammi 2026: quantitativo proporzionale di 1 000 000  kg 2027: 2 000 000  kg 2028: 3 000 000  kg 2029: 4 000 000  kg 2030: 5 000 000  kg 2031 6 000 000  kg 2032: 7 000 000  kg 2033: 8 000 000  kg 2034: 9 000 000  kg 2035: 9 500 000  kg 2036 e anni successivi: 10 000 000  kg Codici NC 0402 10 11 , 0402 10 19 , 0402 10 91 , 0402 10 99 , 0402 21 11 , 0402 21 18 , 0402 21 91 , 0402 21 99 , 0402 29 11 , 0402 29 15 , 0402 29 19 , 0402 29 91 e 0402 29 99 Dazio doganale applicabile al contingente Preferenza sull’aliquota di base: 2026: 10 % 2027: 20 % 2028: 30 % 2029: 40 % 2030: 50 % 2031 60 % 2032: 70 % 2033: 80 % 2034: 90 % 2035: 95 % 2036 e anni successivi: 100 % Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. 25 tonnellate Cauzione per i titoli di importazione 35 EUR per 100 kg Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l’indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l’indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur. Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche No Numero d’ordine 09.4935 Accordo internazionale o altro atto Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Formaggi Origine Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina) Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Quantitativo in chilogrammi 2026: quantitativo proporzionale di 3 000 000  kg 2027: 6 000 000  kg 2028: 9 000 000  kg 2029: 12 000 000  kg 2030: 15 000 000  kg 2031 18 000 000  kg 2032: 21 000 000  kg 2033: 24 000 000  kg 2034: 27 000 000  kg 2035: 28 500 000  kg 2036 e anni successivi: 30 000 000  kg Codici NC 0406 10 50 , 0406 10 80 , 0406 20 00 , 0406 30 10 , 0406 30 31 , 0406 30 39 , 0406 30 90 , 0406 40 10 , 0406 40 50 , 0406 40 90 , 0406 90 01 , 0406 90 13 , 0406 90 15 , 0406 90 17 , 0406 90 18 , 0406 90 21 , 0406 90 23 , 0406 90 25 , 0406 90 29 , 0406 90 32 , 0406 90 35 , 0406 90 37 , 0406 90 39 , 0406 90 50 , 0406 90 61 , 0406 90 63 , 0406 90 69 , 0406 90 73 , 0406 90 74 , 0406 90 75 , 0406 90 76 , 0406 90 78 , 0406 90 79 , 0406 90 81 , 0406 90 82 , 0406 90 84 , 0406 90 85 , 0406 90 86 , 0406 90 89 , 0406 90 92 , 0406 90 93 e 0406 90 99 Dazio doganale applicabile al contingente Preferenza sull’aliquota di base: 2026: 10 % 2027: 20 % 2028: 30 % 2029: 40 % 2030: 50 % 2031: 60 % 2032: 70 % 2033: 80 % 2034: 90 % 2035: 95 % 2036 e anni successivi: 100 % Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. 25 tonnellate Cauzione per i titoli di importazione 35 EUR per 100 kg Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l’indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l’indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur. Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche No» (6) nell’allegato X sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4940 e 09.4945: « Numero d’ordine 09.4940 Accordo internazionale o altro atto Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Carni di animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate e preparate Origine Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina) Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Quantitativo in chilogrammi 2026: quantitativo proporzionale di 4 167 000  kg 2027: 8 333 000  kg 2028: 12 500 000  kg 2029: 16 667 000  kg 2030: 20 833 000  kg 2031 e anni successivi: 25 000 000  kg in equivalente peso carcassa. Codici NC 0203 11 10 , 0203 12 11 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 13 , 0203 19 15 , 0203 19 55 , 0203 19 59 , 0203 21 10 , 0203 22 11 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 13 , 0203 29 15 , 0203 29 55 , 0203 29 59 , 0210 11 11 , 0210 11 19 , 0210 11 31 , 0210 11 39 , 0210 12 11 , 0210 12 19 , 0210 19 10 , 0210 19 20 , 0210 19 30 , 0210 19 40 , 0210 19 50 , 0210 19 60 , 0210 19 70 , 0210 19 81 , 0210 19 89 , 0210 99 41 , 0210 99 49 , 1602 41 10 , 1602 42 10 , 1602 49 11 , 1602 49 13 , 1602 49 15 , 1602 49 19 , 1602 49 30 , 1602 49 50 e 1602 90 51 Dazio doganale applicabile al contingente 83 EUR per 1 000  kg Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. 25 tonnellate Cauzione per i titoli di importazione 20 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa) Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l’indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l’indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur. Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche Per i prodotti corrispondenti al numero d’ordine 09.4940, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte D, del presente regolamento. Numero d’ordine 09.4945 Accordo internazionale o altro atto Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Carni di animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate e preparate Origine Paraguay Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Quantitativo in chilogrammi 2026: quantitativo proporzionale di 1 500 000  kg 2027 e anni successivi: 1 500 000  kg in equivalente peso carcassa. Codici NC 0203 11 10 , 0203 12 11 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 13 , 0203 19 15 , 0203 19 55 , 0203 19 59 , 0203 21 10 , 0203 22 11 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 13 , 0203 29 15 , 0203 29 55 , 0203 29 59 , 0210 11 11 , 0210 11 19 , 0210 11 31 , 0210 11 39 , 0210 12 11 , 0210 12 19 , 0210 19 10 , 0210 19 20 , 0210 19 30 , 0210 19 40 , 0210 19 50 , 0210 19 60 , 0210 19 70 , 0210 19 81 , 0210 19 89 , 0210 99 41 , 0210 99 49 , 1602 41 10 , 1602 42 10 , 1602 49 11 , 1602 49 13 , 1602 49 15 , 1602 49 19 , 1602 49 30 , 1602 49 50 e 1602 90 51 Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. 25 tonnellate Cauzione per i titoli di importazione 20 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa) Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l’indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur. Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche Per i prodotti corrispondenti al numero d’ordine 09.4945, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte D, del presente regolamento.» (7) nell’allegato XI sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4950 e 09.4955: « Numero d’ordine 09.4950 Accordo internazionale o altro atto Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Uova Origine Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina) Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Quantitativo in chilogrammi 2026: quantitativo proporzionale di 500 000  kg 2027: 1 000 000  kg 2028: 1 500 000  kg 2029: 2 000 000  kg 2030: 2 500 000  kg 2031 e anni successivi: 3 000 000  kg (equivalente uova in guscio). Codici NC 0408 11 80 ,0408 19 81 , 0408 19 89 , 0408 91 80 e 0408 99 80 Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. 25 tonnellate Cauzione per i titoli di importazione 20 EUR per 100 kg Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l’indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l’indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur. Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche Per i prodotti corrispondenti al numero d’ordine 09.4950, la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte D, del presente regolamento. Numero d’ordine 09.4955 Accordo internazionale o altro atto Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Dal 1 o gennaio al 31 marzo Dal 1 o aprile al 30 giugno Dal 1 o luglio al 30 settembre Dal 1 o ottobre al 31 dicembre Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Ovoalbumine Origine Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina) Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Quantitativo in chilogrammi 2026: quantitativo proporzionale di 500 000  kg 2027: 1 000 000  kg 2028: 1 500 000  kg 2029: 2 000 000  kg 2030: 2 500 000  kg 2031 e anni successivi: 3 000 000  kg (equivalente uova in guscio). Il quantitativo annuale è suddiviso come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo. Codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90 Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. 25 tonnellate Cauzione per i titoli di importazione 20 EUR per 100 kg Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l’indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l’indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur. Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche Per i prodotti corrispondenti al numero d’ordine 09.4955, la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte D, del presente regolamento.» (8) nell’allegato XII sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4960 e 09.4965: « Numero d’ordine 09.4960 Accordo internazionale o altro atto Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Dal 1 o gennaio al 31 marzo Dal 1 o aprile al 30 giugno Dal 1 o luglio al 30 settembre Dal 1 o ottobre al 31 dicembre Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Carni di volatili disossate, comprese le preparazioni a base di volatili Origine Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina) Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Quantitativo in chilogrammi 2026: quantitativo proporzionale di 15 000 000  kg 2027: 30 000 000  kg 2028: 45 000 000  kg 2029: 60 000 000  kg 2030: 75 000 000  kg 2031 e anni successivi: 90 000 000  kg in equivalente peso carcassa. Il quantitativo annuale è suddiviso come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo. Codici NC 0207 13 10 , 0207 13 99 , 0207 14 10 , 0207 14 99 , 0207 26 10 , 0207 26 99 , 0207 27 10 , 0207 27 99 , 0207 44 10 , 0207 45 10 , 0207 54 10 , 0207 55 10 , 0207 60 10 , 0210 92 91 , 0210 99 39 , 1602 31 11 , 1602 31 19 , 1602 31 80 , 1602 32 11 , 1602 32 19 , 1602 32 30 , 1602 32 90 , 1602 39 21 , 1602 39 29 e 1602 39 85 Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate Cauzione per i titoli di importazione 20 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa) Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l’indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l’indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur. Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento Sì Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI Sì, da applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2027 Condizioni specifiche Per i prodotti corrispondenti al numero d’ordine 09.4960, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte D, del presente regolamento. Numero d’ordine 09.4965 Accordo internazionale o altro atto Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Dal 1 o gennaio al 31 marzo Dal 1 o aprile al 30 giugno Dal 1 o luglio al 30 settembre Dal 1 o ottobre al 31 dicembre Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Carni di volatili non disossate Origine Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina) Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Quantitativo in chilogrammi 2026: quantitativo proporzionale di 15 000 000  kg 2027: 30 000 000  kg 2028: 45 000 000  kg 2029: 60 000 000  kg 2030: 75 000 000  kg 2031 e anni successivi: 90 000 000  kg in equivalente peso carcassa. Il quantitativo annuale è suddiviso come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo. Codici NC 0207 11 10 , 0207 11 30 , 0207 11 90 , 0207 12 10 , 0207 12 90 , 0207 13 20 , 0207 13 30 , 0207 13 40 , 0207 13 50 , 0207 13 60 , 0207 13 70 , 0207 14 20 , 0207 14 30 , 0207 14 40 , 0207 14 50 , 0207 14 60 , 0207 14 70 , 0207 24 10 , 0207 24 90 , 0207 25 10 , 0207 25 90 , 0207 26 20 , 0207 26 30 , 0207 26 40 , 0207 26 50 , 0207 26 60 , 0207 26 70 , 0207 26 80 , 0207 27 20 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70 , 0207 27 80 , 0207 41 20 , 0207 41 30 , 0207 41 80 , 0207 42 30 , 0207 42 80 , 0207 44 21 , 0207 44 31 , 0207 44 41 , 0207 44 51 , 0207 44 61 , 0207 44 71 , 0207 44 81 , 0207 44 99 , 0207 45 21 , 0207 45 31 , 0207 45 41 , 0207 45 51 , 0207 45 61 , 0207 45 71 , 0207 45 81 , 0207 45 99 , 0207 51 10 , 0207 51 90 , 0207 52 10 , 0207 52 90 , 0207 54 21 , 0207 54 31 , 0207 54 41 , 0207 54 51 , 0207 54 61 , 0207 54 71 , 0207 54 81 , 0207 54 99 , 0207 55 21 , 0207 55 31 , 0207 55 41 , 0207 55 51 , 0207 55 61 , 0207 55 71 , 0207 55 81 , 0207 55 99 , 0207 60 05 , 0207 60 21 , 0207 60 31 , 0207 60 41 , 0207 60 51 , 0207 60 61 , 0207 60 81 , 0207 60 99 e 0209 90 00 Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate Cauzione per i titoli di importazione 20 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa) Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l’indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l’indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur. Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento Sì Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI Sì, da applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2027 Condizioni specifiche Per i prodotti corrispondenti al numero d’ordine 09.4965, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte D, del presente regolamento.» (9) al punto XIV.3 Zucchero, il titolo della PARTE A è sostituito dal seguente: « PARTE A. Diciture di cui all’allegato IV per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4915, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 e 09.4330»; (10) nell’allegato XVI, dopo la parte C è inserita la parte D seguente: « Parte D Fattori di conversione per i contingenti tariffari aperti nell’ambito dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay 1. Per i prodotti corrispondenti ai numeri d’ordine 09.4920, 09.4925, 09.4940, 09.4945, 09.4960 e 09.4965, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i seguenti fattori di conversione: a) contingenti tariffari 09.4920 e 09.4925: Codici NC Descrizione della linea tariffaria (a soli fini illustrativi) Fattore di conversione 0201 20 20 Quarti detti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati 100  % 0201 20 30 Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati 100  % 0201 20 50 Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati 100  % 0201 20 90 Pezzi di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati (escl. carcasse, mezzene, quarti "compensati", busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori) 100  % 0201 30 00 Carni di animali della specie bovina, disossate, fresche o refrigerate 130  % 0202 20 10 Quarti detti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati, congelati 100  % 0202 20 30 Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati 100  % 0202 20 50 Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati 100  % 0202 20 90 Pezzi di animali della specie bovina, non disossati, congelati (escl. carcasse, mezzene, quarti "compensati", busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori) 100  % 0202 30 10 Quarti anteriori di animali della specie bovina, disossati, congelati, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l’uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l’altro, l’intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo 130  % 0202 30 50 Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket", di animali della specie bovina, disossati, congelati 130  % 0202 30 90 Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate (escl. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l’uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l’altro, l’intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo) 130  % 0206 10 95 Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina, freschi o refrigerati (escl. quelli destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici) 100  % 0206 29 91 Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina, congelati (escl. quelli destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici) 100  % 0210 20 10 Carni della specie bovina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate 100  % 0210 20 90 Carni della specie bovina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate 135  % 0210 99 51 Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina, commestibili, salati o in salamoia, secchi o affumicati 100  % b) contingenti tariffari 09.4940 e 09.4945: Codici NC Descrizione della linea tariffaria (a soli fini illustrativi) Fattore di conversione 0203 12 11 Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati 100  % ex 0203 19 55 Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, disossati, freschi o refrigerati 120  % 0203 22 11 Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati 100  % ex 0203 29 55 Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, disossati, congelati 120  % c) contingenti tariffari 09.4960 e 09.4965: Codici NC Descrizione della linea tariffaria (a soli fini illustrativi) Fattore di conversione ex 0207 13 10 Pezzi di galli e galline della specie Gallus domesticus , disossati, freschi o refrigerati, diversi dalle carni di galli e galline della specie Gallus domesticus separate meccanicamente, fresche o refrigerate, ottenute mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa 140  % 0207 13 20 Metà o quarti di galli e galline della specie Gallus domesticus , freschi o refrigerati 100  % 0207 13 50 Petti e loro pezzi di galli e galline della specie Gallus domesticus , non disossati, freschi o refrigerati 110  % 0207 13 60 Cosce e loro pezzi di galli e galline della specie Gallus domesticus , non disossati, freschi o refrigerati 100  % 0207 13 70 Pezzi di galli e galline della specie Gallus domesticus , non disossati, freschi o refrigerati (escl. metà e quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, nonché petti, cosce, e loro pezzi) 100  % ex 0207 14 10 Pezzi di galli e galline della specie Gallus domesticus , disossati, congelati, diversi dalle carni di galli e galline della specie Gallus domesticus separate meccanicamente, congelate, ottenute mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa 140  % 0207 14 20 Metà o quarti di galli e galline della specie Gallus domesticus , congelati 100  % 0207 14 50 Petti e loro pezzi di galli e galline della specie Gallus domesticus , non disossati, congelati 110  % 0207 14 60 Cosce e loro pezzi di galli e galline della specie Gallus domesticus , non disossati, congelati 100  % 0207 14 70 Pezzi di galli e galline della specie Gallus domesticus , non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, nonché petti, cosce, e loro pezzi) 100  % 0207 27 10 Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, disossati, congelati 140  % 1602 32 11 Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline della specie Gallus domesticus , non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato) 80  % 1602 32 19 Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline della specie Gallus domesticus , cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) 80  % 1602 32 30 Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline della specie Gallus domesticus , contenenti ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) 45  % 1602 32 90 Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline della specie Gallus domesticus (escl. preparazioni e conserve contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, carni e frattaglie di tacchino o faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) 35  % 2. Per i prodotti corrispondenti ai numeri d’ordine 09.4950 e 09.4955, la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio è effettuata mediante i fattori di conversione seguenti: Codici NC Descrizione della linea tariffaria (a soli fini illustrativi) Fattore di conversione 0407 11 00 Uova fertilizzate per incubazione, di galline della specie domestica 100  % 0407 19 19 Uova fertilizzate per incubazione, di volatili da cortile (escl. quelle di tacchine, di oche e di galline) 100  % 0408 11 80 Tuorli, essiccati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 246  % 0408 19 81 Tuorli, liquidi, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 116  % 0408 19 89 Tuorli (diversi dai tuorli liquidi), congelati o altrimenti conservati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. tuorli essiccati) 116  % 0408 91 80 Uova di volatili essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte a uso alimentare (escl. tuorli) 452  % 0408 99 80 Uova di volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte a uso alimentare (escl. uova essiccate e tuorli) 116  % 3502 11 90 Ovoalbumina, essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) adatta all’alimentazione umana 856  % 3502 19 90 Ovoalbumina, adatta all’alimentazione umana (escl. ovoalbumina essiccata, ad es. in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) 116  %» 2. l’allegato XII bis del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è inserito dopo l’allegato XII: «ALLEGATO XII BIS Contingenti tariffari nel settore dell’alcole etilico Numero d’ordine 09.4970 Accordo internazionale o altro atto Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Dal 1 o gennaio al 30 giugno Dal 1 o luglio al 31 dicembre Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Etanolo Origine Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina) Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Quantitativo in chilogrammi 2026: quantitativo proporzionale di 33 333 000  kg 2027: 66 667 000  kg 2028: 100 000 000  kg 2029: 133 333 000  kg 2030: 166 667 000  kg 2031 e anni successivi: 200 000 000  kg Il quantitativo annuale è suddiviso come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo. Codici NC 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2208 90 91 e 2208 90 99 Dazio doganale applicabile al contingente Per la sottovoce 2207 10 e i codici NC 2208 90 91 e 2208 90 99 è pari a 6,4 EUR/hl e il dazio contingentale per l’alcole etilico denaturato importato nella sottovoce 2207 20 è pari a 3,4 EUR/hl. Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. 25 tonnellate o, in alternativa, 310 hl Cauzione per i titoli di importazione 240 EUR per 1 000  kg o, in alternativa, 20 EUR per 1 hl Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l’indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l’indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur. Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche No Numero d’ordine 09.4975 Accordo internazionale o altro atto Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Dal 1 o gennaio al 31 marzo Dal 1 o aprile al 30 giugno Dal 1 o luglio al 30 settembre Dal 1 o ottobre al 31 dicembre Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Etanolo per l’industria chimica ( 1 ) Origine Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina) Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Quantitativo in chilogrammi 2026: quantitativo proporzionale di 75 000 000  kg 2027: 150 000 000  kg 2028: 225 000 000  kg 2029: 300 000 000  kg 2030: 375 000 000  kg 2031 e anni successivi: 450 000 000  kg Il quantitativo annuale è suddiviso come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo. Codici NC 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2208 90 91 e 2208 90 99 Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. 25 tonnellate o, in alternativa, 310 hl Cauzione per i titoli di importazione 240 EUR per 1 000  kg o, in alternativa, 20 EUR per 1 hl Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l’indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l’indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur. Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche No» ( 1 ) L’utilizzo per questa finalità particolare è monitorato conformemente alle disposizioni dell’Unione sul regime di uso finale, per garantire che le importazioni siano utilizzate per la fabbricazione di prodotti classificati nei capitoli da 28 a 40 della nomenclatura combinata (NC) dell’UE. ALLEGATO II 1. L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato: a) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore del riso», dopo il numero d’ordine 09.0171 è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.0878: « Numero d’ordine 09.0878 Base giuridica specifica Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Designazione dei prodotti e codici NC Riso 1006 10 30 , 1006 10 50 , 1006 10 71 , 1006 10 79 , 1006 10 90 , 1006 20 11 , 1006 20 13 , 1006 20 15 , 1006 20 17 , 1006 20 19 00, 1006 20 92 , 1006 20 94 , 1006 20 96 , 1006 20 98 , 1006 20 99 , 1006 30 21 , 1006 30 23 , 1006 30 25 , 1006 30 27 , 1006 30 29 , 1006 30 42 , 1006 30 44 , 1006 30 46 , 1006 30 48 , 1006 30 49 , 1006 30 61 , 1006 30 63 , 1006 30 65 , 1006 30 67 , 1006 30 69 , 1006 30 92 , 1006 30 94 , 1006 30 96 , 1006 30 98 e 1006 30 99 Codici TARIC --- Origine Mercosur Quantità 2026: quantitativo proporzionale di 10 000 000  kg 2027: 20 000 000  kg 2028: 30 000 000  kg 2029: 40 000 000  kg 2030: 50 000 000  kg 2031 e anni successivi: 60 000 000  kg Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabile Prova dell’origine Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabile» b) nella sezione di cui alla voce «Contingente tariffario nel settore dello zucchero», dopo il numero d’ordine 09.6704 è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.0879: « Numero d’ordine 09.0879 Base giuridica specifica Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Designazione dei prodotti e codici NC Zucchero destinati ad essere raffinati 1701 13 10 e 1701 14 10 Codici TARIC --- Origine Paraguay Quantità 2026: quantitativo proporzionale di 10 000 000  kg 2027 e anni successivi: 10 000 000  kg Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabile Prova dell’origine Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 13 bis del presente regolamento» c) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore dei cereali e dello zucchero», dopo il numero d’ordine 09.1956 è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.0880: « Numero d’ordine 09.0880 Base giuridica specifica Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Designazione dei prodotti e codici NC Altri zuccheri 1702 30 10 , 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 10 , 1702 40 90 , 1702 50 00 , 1702 60 10 , 1702 60 95 , 1702 90 30 , 1702 90 50 , 1702 90 71 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 1702 90 95 , 1806 10 30 e 1806 10 90 Codici TARIC --- Origine Mercosur Quantità 2026: quantitativo proporzionale di 2 000 000  kg 2027 e anni successivi: 2 000 000  kg Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabile Prova dell’origine Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Dazio doganale applicabile al contingente Preferenza tariffaria del 50 % sull’aliquota di base Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabile» d) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore dei prodotti dell’apicoltura», dopo il numero d’ordine 09.6701 è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.0881: « Numero d’ordine 09.0881 Base giuridica specifica Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Designazione dei prodotti e codici NC Miele 0409 00 00 Codici TARIC --- Origine Mercosur Quantità 2026: quantitativo proporzionale di 7 500 000  kg 2027: 15 000 000  kg 2028: 22 500 000  kg 2029: 30 000 000  kg 2030: 37 500 000  kg 2031 e anni successivi: 45 000 000  kg Il quantitativo annuale è suddiviso come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo. Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Dal 1 o gennaio al 31 marzo Dal 1 o aprile al 30 giugno Dal 1 o luglio al 30 settembre Dal 1 o ottobre al 31 dicembre Prova dell’origine Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabile» e) alla sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore dei cerali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli», dopo il numero d’ordine 09.1953 è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.0882: « Numero d’ordine 09.0882 Base giuridica specifica Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Designazione dei prodotti e codici NC Granturco dolce 2001 90 30 , 2004 90 10 e 2005 80 00 Codici TARIC --- Origine Mercosur Quantità 2026: quantitativo proporzionale di 1 000 000  kg 2027 e anni successivi: 1 000 000  kg Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabile Prova dell’origine Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabile» f) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore dei cereali», dopo la tabella con il numero d’ordine 09.1955 sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.0883 e 09.0884: « Numero d’ordine 09.0883 Base giuridica specifica Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Designazione dei prodotti e codici NC Amido di granturco e fecola di manioca 1108 12 00 e 1108 14 00 Codici TARIC --- Origine Mercosur Quantità 2026: quantitativo proporzionale di 1 500 000  kg 2027 e anni successivi: 1 500 000  kg Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabile Prova dell’origine Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Dazio doganale applicabile al contingente 50 % sull’aliquota di base Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabile Numero d’ordine 09.0884 Base giuridica specifica Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Designazione dei prodotti e codici NC Derivati di amidi e fecole 2905 43 00 , 2905 44 11 , 2905 44 19 , 2905 44 91 , 2905 44 99 , 3505 10 10 , 3505 10 90 , 3824 60 11 , 3824 60 19 , 3824 60 91 e 3824 60 99 Codici TARIC --- Origine Mercosur Quantità 2026: quantitativo proporzionale di 100 000  kg 2027: 200 000  kg 2028: 300 000  kg 2029: 400 000  kg 2030: 500 000  kg 2031 e anni successivi: 600 000  kg Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabile Prova dell’origine Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabile» g) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore dei prodotti ortofrutticoli», dopo il numero d’ordine 09.1948 è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.0885: « Numero d’ordine 09.0885 Base giuridica specifica Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio Designazione dei prodotti e codici NC Agli 0703 20 00 Codici TARIC --- Origine Mercosur Quantità 2026: quantitativo proporzionale di 1 875 000  kg 2027: 3 750 000  kg 2028: 5 625 000  kg 2029: 7 500 000  kg 2030: 9 375 000  kg 2031 11 250 000  kg 2032: 13 125 000  kg 2033 e anni successivi: 15 000 000  kg Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabile Prova dell’origine Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, e documenti di cui all’articolo 3.30 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. Dazio doganale applicabile al contingente Preferenza sull’aliquota di base: 2026: 30 % 2027: 40 % 2028: 50 % 2029: 60 % 2030: 70 % 2031 80 % 2032: 90 % 2033 e anni successivi: 100 % Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabile» ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/996/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0996/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 9978568/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di apri…
Provvedimento AdE 9761087/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di febb…
Provvedimento AdE 9914393/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marz…
Circolare ADM 7/2026
Reg. (UE) 261/2026 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla gradual…
Decisione UE 0476/2026
Decisione (UE) 2026/476 della Commissione, del 3 marzo 2026, che modifica l’all…
Direttiva UE 0133/2009
Rettifica della direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relat…

Altre normative del 2026

Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’artic… Provvedimento AdE 241 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di gennaio 2026 Provvedimento AdE 9680911 Accertamento irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Palmi per la giornata … Provvedimento AdE 9570497 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di aprile 2026 Provvedimento AdE 9978568 Definizione delle modalità e dei termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dat… Provvedimento AdE 605