Circolare ADM In vigore Internazionale

Circolare ADM 7/2026

Reg. (UE) 261/2026 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale russo. Integrazione e modifiche alla circolare 5/2026

Pubblicato: 12/03/2026 In vigore dal: 12/03/2026 Documento ufficiale

Quali documenti sono necessari per ottenere l'autorizzazione all'importazione di gas naturale secondo la Circolare ADM 7/2026, e quali semplificazioni sono previste?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare ADM 7/2026 integra le disposizioni sulla graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale russo, stabilendo i requisiti documentali per gli importatori. Per ottenere un'autorizzazione unica o singola, gli operatori devono fornire documentazione relativa al programma di consegna, ma la normativa consente semplificazioni: anziché il contratto completo, è sufficiente indicare nella relazione tecnica i valori minimi e massimi di fornitura, i vincoli temporali e le destinazioni verso i terminali di rigassificazione. La dichiarazione del produttore e la clausola di origine contrattuale possono essere omesse se l'operatore fornisce evidenze sulla catena di fornitura o dimostra che il Paese esportatore non dispone di infrastrutture di importazione (come Trinidad & Tobago, Angola, Mozambico e altri). In alternativa, sono accettati la Bill of Lading e il Certificate of Origin, purché consentano di identificare il Paese di produzione. La normativa prevede inoltre che piccole quantità residue di gas a bordo delle navi (heel e line-pack) non rilevano ai fini dell'istruttoria. A partire dal 18 marzo 2026, nelle dichiarazioni doganali deve essere indicato il codice C126 con l'ID dell'autorizzazione (formato "Xnnnnnn"), oppure il codice Y104 per gas proveniente da Paesi esentati. Una novità importante riguarda l'autorizzazione unica per importazioni via pipeline: può essere richiesta anche da operatori non certificati AEO, a condizione che il MASE esprima parere favorevole sull'affidabilità dell'operatore economico.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Reg. (UE) 261/2026 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale russo. Integrazione e modifiche alla circolare 5/2026 — Prot. 169003 — Sezione: dogane

Testo normativo

DIREZIONE DOGANE Prot.: [come da segnatura] Roma, [come da segnatura] Circolare 7/2026 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 261/2026 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA GRADUALE ELIMINAZIONE DELLE IMPORTAZIONI DI GAS NATURALE RUSSO. INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA CIRCOLARE 5/2026 Considerati gli esiti degli incontri organizzati dalla Commissione europea in merito all’attuazione del Regolamento in oggetto, valutate le osservazioni pervenute dagli operatori del settore e posta l’esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale/GNL, si riportano di seguito alcune integrazioni, modifiche, disposizioni transitorie e chiarimenti operativi rispetto a quanto previsto dalla circolare 5/2026 riguardante le istruzioni operative per l’attuazione del predetto Regolamento UE. 1. Documentazione richiesta per il rilascio di Autorizzazione unica o singola - Precisazioni In riferimento alla documentazione da allegare all’istanza di Autorizzazione Unica riservata ai soggetti AEO, di cui al paragrafo 3.2 della circolare 5/2026, è stato previsto che l’operatore fornisca informazioni anche riferite al programma di consegna, ovvero al calendario o al piano concordato tra le parti di un contratto di fornitura di gas, che specifica le quantità di gas che devono essere consegnate da un venditore e ricevute da un acquirente in intervalli di tempo definiti, compresi i tempi, l'ubicazione e le condizioni di consegna, come stabilito in un contratto di fornitura o in eventuali procedure operative correlate. Al riguardo, si precisa che tale documentazione può essere sostituita dall’indicazione nella relazione tecnica: 1 ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.00169003.12-03-2026.U DIREZIONE DOGANE Ufficio Regimi e Procedure doganali • dei valori minimi e massimi1 in quanto gli operatoti del settore hanno evidenziato che entrambe le parti contrattuali non potranno discostarsi da questi quantitativi nella gestione operativa della fornitura/importazione; • dei vincoli e delle eventuali flessibilità temporali delle consegne; • e, laddove applicabile, dalle possibili destinazioni dei carichi verso terminali di rigassificazione ubicati sul territorio nazionale. Si precisa, inoltre, che la dichiarazione del produttore e l’estratto contrattuale contenente la clausola di origine possono essere omesse, purché vengano fornite informazioni sufficienti, oppure evidenze relative alla catena di fornitura e/o all’assenza di infrastrutture di importazione nei Paesi esportatori che quindi non potrebbero esportare altro che gas estratto nei propri siti nazionali. Sul punto e per fornire ulteriori dettagli finalizzati all’utilizzo della documentazione a disposizione degli importatori come prova dell’origine del gas si riporta di seguito un elenco2 non esaustivo di Paesi, non esentati ai sensi del Regolamento 2026/261, dotati di terminali di liquefazione ma privi di infrastrutture per l’importazione: Trinidad & Tobago, Angola, Mozambico, Congo, Indonesia, Camerun, Guinea, Mauritania e Senegal. Ne consegue che il gas liquefatto caricato da questi terminali può ritenersi proveniente esclusivamente dai giacimenti nazionali di questi Paesi. In relazione alla documentazione da allegare all’istanza per l’autorizzazione - unica o singola - all’importazione, tenuto conto che gli operatori del settore hanno segnalato che in taluni casi e 1 Gli operatori del settore hanno rappresentato che nella prassi commerciale nei contratti via gasdotto vengono indicati i volumi massimi ed eventualmente minimi (flessibilità contrattuali) rispetto ai quali quotidianamente la parte con diritto di nomina definisce la fornitura da effettuarsi il giorno successivo; nei contratti GNL vengono tipicamente indicati un minimo e un massimo numero di carichi, e le relative flessibilità e tolleranze operative che possono essere attivate nel rispetto del contratto stesso. Tali flessibilità possono essere declinate in termini di numero di carichi all’interno di diversi orizzonti temporali (e.g. mensile, trimestrale, annuale…), di volumi e/o di destinazioni dei singoli carichi; nei contratti GNL con consegna Free On Board (FOB) l’effettiva importazione di tali carichi in UE viene valutata e decisa caso per caso sulla base delle esigenze di portafoglio dell’operatore. 2 Rif. Nota MASE prot. 54405 dell’11/03/2026. 2 DIREZIONE DOGANE Ufficio Regimi e Procedure doganali con prevalente riferimento al GNL, non sempre è disponibile la dichiarazione del produttore e la clausola di origine contrattuale, si precisa che l’operatore può presentare, in luogo della predetta documentazione, anche la Bill of loading e il Certificate of Origin a condizione che tale documentazione consenta di acquisire elementi sufficienti a individuare il Paese di produzione. 2. Heel e line-pack gas Con riferimento al line-pack gas alle piccole quantità residue a bordo delle navi destinate al trasporto del GNL (cd heel3), si precisa che tali quantità di gas e GNL derivano da esigenze tecniche e operative e che le stesse non rilevano ai fini dell’istruttoria sul rilascio dell’autorizzazione all’importazione. 3. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione doganale A seguito di quanto comunicato dalla Commissione europea (CE) dopo la pubblicazione della Circolare 5/2026, si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della dichiarazione doganale che sostituiscono integralmente quanto indicato al paragrafo 4 della Circolare. La Commissione europea ha informato gli SM di avere previsto nelle misure all’importazione della TARIC alcuni certificati unionali che andranno inseriti nelle dichiarazioni nelle seguenti casistiche: a. Dichiarazione doganale per importatori /rappresentanti autorizzati ad effettuare una singola importazione o in possesso di autorizzazione unica. 3 Riconducibili alla tolleranza operativa, pratica commerciale che prevede che una percentuale del volume di GNL indicato nella Bill of Lading di un determinato carico possa rimanere a bordo della nave e non essere scaricata presso il terminale di destinazione. 3 DIREZIONE DOGANE Ufficio Regimi e Procedure doganali A decorrere dal 18 marzo 2026, in caso di importazioni soggette all’autorizzazione preventiva, il dichiarante dovrà indicare il codice C126. Il codice dovrà essere indicato per attestare il possesso di autorizzazione unica o autorizzazione alla singola importazione. L’operatore dovrà inserire l’ID del certificato, strutturato secondo il seguente formalismo: “Xnnnnnn”, in cui: • X potrà assumere uno dei due seguenti valori: - “S” per singola operazione doganale; - “U” per più operazioni doganali (autorizzazione unica). • nnnnnn corrisponde al numero di protocollo dell’autorizzazione rilasciata all’importatore (6 cifre numeriche compresi eventuali zeri iniziali). Esempio: “U000012” b. Dichiarazione doganale per importatori /rappresentanti che effettuano importazioni di GAS/GNL prodotto o proveniente da Paesi esentati A decorrere dal 18 marzo 2026, il dichiarante dovrà indicare il codice del certificato Y104 qualora i Paesi di origine del gas naturale/GNL siano quelli esentati ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2026/335 della Commissione del 9 Febbraio 2026 (Norvegia, Nigeria, Qatar, Stati Uniti, Algeria e Regno Unito.) 4. Autorizzazione Unica per importazioni gas via pipeline In fase di prima applicazione del Regolamento (UE) 2026/261, si riportano di seguito le disposizioni che modificano parzialmente, fino a diversa indicazione, quanto previsto dalla Circolare 5/2026. Con esclusivo riferimento alla richiesta di Autorizzazione Unica per plurime operazioni di importazione di gas tramite pipeline, l’autorizzazione potrà essere richiesta e ottenuta anche da operatori non in possesso della Certificazione AEO. 4 DIREZIONE DOGANE Ufficio Regimi e Procedure doganali In tal caso, l’UADM competente, ricevuta l’istanza, chiederà - nell’ambito della formale richiesta di parere endoprocedimentale di cui al paragrafo 3.3 punto b) della Circolare 5/2026 - al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di esprimere le proprie valutazioni anche in merito all’affidabilità dell’operatore economico. Qualora il MASE esprima parere favorevole, oltre che su quanto già previsto dalla Circolare 5/2026, anche sul requisito di affidabilità, l’UADM, in caso di esito positivo degli ulteriori accertamenti istruttori4, potrà procedere al rilascio dell’Autorizzazione Unica anche per operatori non in possesso di Certificazione AEO. Il Direttore Centrale Claudio Oliviero Firmato digitalmente 4 Si fa riferimento a quanto previsto al paragrafo 3.3. punti a. e b. Circolare 5/2026, con esclusione – nel caso in esame – del requisito riferito alla certificazione AEO. 5

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare ADM 7/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Circolare ADM 7/2026 disciplina l'importazione di gas naturale e GNL secondo il Regolamento (UE) 261/2026, richiedendo autorizzazioni preventive e certificati unionali TARIC. Gli importatori devono documentare l'origine del gas, i programmi di consegna e rispettare i vincoli sulle importazioni dalla Russia, con particolare attenzione ai Paesi esentati (Norvegia, Nigeria, Qatar, Stati Uniti, Algeria, Regno Unito) e alle procedure doganali per la dichiarazione di importazione.

Normative correlate

Decisione UE 1462/2026
Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contrib…
Decisione UE 1340/2026
Decisione (UE) 2026/1340 del Consiglio, del 4 giugno 2026, relativa alla posizi…
Provvedimento AdE 9978568/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di apri…
Regolamento UE 0996/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione, del 29 aprile 2026, …
Provvedimento AdE 9914393/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marz…
Interpello AdE 600/2014
Qualificazione fiscale di un trust statunitense ai sensi dell'articolo 37, comm…
Provvedimento AdE 9761087/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di febb…
Interpello AdE 212/2000
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Fusione di fondi …

Altre normative del 2026

Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficac… Legge 108 Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano naziona… Legge 107 Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contributi finanz… Decisione UE 1462 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo… Legge 106 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1379 della Commissione, del 23 giugno 2026, che chiude … Decisione UE 1379 Decisione (PESC) 2026/1396 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che modifica la decisione (… Decisione UE 1396 Decisione (PESC) 2026/1399 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che modifica la decisione (… Decisione UE 1399 Decisione (UE) 2026/1411 del Consiglio, del 22 giugno 2026, relativa alla posizione da ad… Decisione UE 1411

Altri Circolare ADM

Legge di bilancio 2026 Contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agl… 4/2026 2026 – Spedizioni modico valore – Seguito circolare 37 – 2025 S.N./2026 Reg. UE 956/2023 che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio in frontiera (C… 36/2025 D. Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 – Art. 16 “Modifiche alle disposizioni legislative in ma… 35/2025 Semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana del… 30/2025 Attività formativa per il conseguimento della “qualifica professionale” ai fini AEO (Oper… 25/2025
Vedi tutti i Circolare ADM →