Reg. (UE) 261/2026 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale russo. Integrazione e modifiche alla circolare 5/2026
Reg. (UE) 261/2026 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale russo. Integrazione e modifiche alla circolare 5/2026 – pdf – pubblicata il 12/03/2026 — Prot. 169003 — Sezione: dogane
Testo normativo
DIREZIONE DOGANE
Prot.: [come da segnatura] Roma, [come da segnatura]
Circolare 7/2026
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 261/2026 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO RELATIVO ALLA GRADUALE ELIMINAZIONE DELLE IMPORTAZIONI DI GAS
NATURALE RUSSO. INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA CIRCOLARE 5/2026
Considerati gli esiti degli incontri organizzati dalla Commissione europea in merito all’attuazione
del Regolamento in oggetto, valutate le osservazioni pervenute dagli operatori del settore e posta
l’esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale/GNL, si riportano di
seguito alcune integrazioni, modifiche, disposizioni transitorie e chiarimenti operativi
rispetto a quanto previsto dalla circolare 5/2026 riguardante le istruzioni operative per
l’attuazione del predetto Regolamento UE.
1. Documentazione richiesta per il rilascio di Autorizzazione unica o singola -
Precisazioni
In riferimento alla documentazione da allegare all’istanza di Autorizzazione Unica
riservata ai soggetti AEO, di cui al paragrafo 3.2 della circolare 5/2026, è stato previsto
che l’operatore fornisca informazioni anche riferite al programma di consegna, ovvero al
calendario o al piano concordato tra le parti di un contratto di fornitura di gas, che specifica
le quantità di gas che devono essere consegnate da un venditore e ricevute da un acquirente in
intervalli di tempo definiti, compresi i tempi, l'ubicazione e le condizioni di consegna, come
stabilito in un contratto di fornitura o in eventuali procedure operative correlate.
Al riguardo, si precisa che tale documentazione può essere sostituita dall’indicazione nella
relazione tecnica:
1
ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.00169003.12-03-2026.U
DIREZIONE DOGANE
Ufficio Regimi e Procedure doganali
• dei valori minimi e massimi1 in quanto gli operatoti del settore hanno evidenziato che
entrambe le parti contrattuali non potranno discostarsi da questi quantitativi nella gestione
operativa della fornitura/importazione;
• dei vincoli e delle eventuali flessibilità temporali delle consegne;
• e, laddove applicabile, dalle possibili destinazioni dei carichi verso terminali di
rigassificazione ubicati sul territorio nazionale.
Si precisa, inoltre, che la dichiarazione del produttore e l’estratto contrattuale contenente
la clausola di origine possono essere omesse, purché vengano fornite informazioni
sufficienti, oppure evidenze relative alla catena di fornitura e/o all’assenza di infrastrutture di
importazione nei Paesi esportatori che quindi non potrebbero esportare altro che gas estratto nei
propri siti nazionali.
Sul punto e per fornire ulteriori dettagli finalizzati all’utilizzo della documentazione a disposizione
degli importatori come prova dell’origine del gas si riporta di seguito un elenco2 non esaustivo di
Paesi, non esentati ai sensi del Regolamento 2026/261, dotati di terminali di liquefazione ma privi
di infrastrutture per l’importazione: Trinidad & Tobago, Angola, Mozambico, Congo,
Indonesia, Camerun, Guinea, Mauritania e Senegal.
Ne consegue che il gas liquefatto caricato da questi terminali può ritenersi proveniente
esclusivamente dai giacimenti nazionali di questi Paesi.
In relazione alla documentazione da allegare all’istanza per l’autorizzazione - unica o singola -
all’importazione, tenuto conto che gli operatori del settore hanno segnalato che in taluni casi e
1 Gli operatori del settore hanno rappresentato che nella prassi commerciale nei contratti via gasdotto vengono indicati i volumi massimi ed
eventualmente minimi (flessibilità contrattuali) rispetto ai quali quotidianamente la parte con diritto di nomina definisce la fornitura da effettuarsi
il giorno successivo; nei contratti GNL vengono tipicamente indicati un minimo e un massimo numero di carichi, e le relative flessibilità e tolleranze
operative che possono essere attivate nel rispetto del contratto stesso. Tali flessibilità possono essere declinate in termini di numero di carichi all’interno
di diversi orizzonti temporali (e.g. mensile, trimestrale, annuale…), di volumi e/o di destinazioni dei singoli carichi; nei contratti GNL con consegna
Free On Board (FOB) l’effettiva importazione di tali carichi in UE viene valutata e decisa caso per caso sulla base delle esigenze di portafoglio
dell’operatore.
2 Rif. Nota MASE prot. 54405 dell’11/03/2026.
2
DIREZIONE DOGANE
Ufficio Regimi e Procedure doganali
con prevalente riferimento al GNL, non sempre è disponibile la dichiarazione del produttore e
la clausola di origine contrattuale, si precisa che l’operatore può presentare, in luogo della
predetta documentazione, anche la Bill of loading e il Certificate of Origin a condizione
che tale documentazione consenta di acquisire elementi sufficienti a individuare il Paese di
produzione.
2. Heel e line-pack gas
Con riferimento al line-pack gas alle piccole quantità residue a bordo delle navi destinate al
trasporto del GNL (cd heel3), si precisa che tali quantità di gas e GNL derivano da esigenze
tecniche e operative e che le stesse non rilevano ai fini dell’istruttoria sul rilascio
dell’autorizzazione all’importazione.
3. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione doganale
A seguito di quanto comunicato dalla Commissione europea (CE) dopo la pubblicazione della
Circolare 5/2026, si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della dichiarazione
doganale che sostituiscono integralmente quanto indicato al paragrafo 4 della Circolare.
La Commissione europea ha informato gli SM di avere previsto nelle misure all’importazione
della TARIC alcuni certificati unionali che andranno inseriti nelle dichiarazioni nelle seguenti
casistiche:
a. Dichiarazione doganale per importatori /rappresentanti autorizzati ad effettuare una
singola importazione o in possesso di autorizzazione unica.
3 Riconducibili alla tolleranza operativa, pratica commerciale che prevede che una percentuale del volume di GNL indicato
nella Bill of Lading di un determinato carico possa rimanere a bordo della nave e non essere scaricata presso il terminale di
destinazione.
3
DIREZIONE DOGANE
Ufficio Regimi e Procedure doganali
A decorrere dal 18 marzo 2026, in caso di importazioni soggette all’autorizzazione
preventiva, il dichiarante dovrà indicare il codice C126. Il codice dovrà essere indicato per
attestare il possesso di autorizzazione unica o autorizzazione alla singola importazione.
L’operatore dovrà inserire l’ID del certificato, strutturato secondo il seguente formalismo:
“Xnnnnnn”, in cui:
• X potrà assumere uno dei due seguenti valori:
- “S” per singola operazione doganale;
- “U” per più operazioni doganali (autorizzazione unica).
• nnnnnn corrisponde al numero di protocollo dell’autorizzazione rilasciata
all’importatore (6 cifre numeriche compresi eventuali zeri iniziali). Esempio: “U000012”
b. Dichiarazione doganale per importatori /rappresentanti che effettuano importazioni
di GAS/GNL prodotto o proveniente da Paesi esentati
A decorrere dal 18 marzo 2026, il dichiarante dovrà indicare il codice del certificato Y104
qualora i Paesi di origine del gas naturale/GNL siano quelli esentati ai sensi della
Decisione di Esecuzione (UE) 2026/335 della Commissione del 9 Febbraio 2026 (Norvegia,
Nigeria, Qatar, Stati Uniti, Algeria e Regno Unito.)
4. Autorizzazione Unica per importazioni gas via pipeline
In fase di prima applicazione del Regolamento (UE) 2026/261, si riportano di seguito le
disposizioni che modificano parzialmente, fino a diversa indicazione, quanto previsto
dalla Circolare 5/2026.
Con esclusivo riferimento alla richiesta di Autorizzazione Unica per plurime operazioni
di importazione di gas tramite pipeline, l’autorizzazione potrà essere richiesta e
ottenuta anche da operatori non in possesso della Certificazione AEO.
4
DIREZIONE DOGANE
Ufficio Regimi e Procedure doganali
In tal caso, l’UADM competente, ricevuta l’istanza, chiederà - nell’ambito della formale
richiesta di parere endoprocedimentale di cui al paragrafo 3.3 punto b) della Circolare 5/2026
- al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di esprimere le proprie valutazioni
anche in merito all’affidabilità dell’operatore economico. Qualora il MASE esprima parere
favorevole, oltre che su quanto già previsto dalla Circolare 5/2026, anche sul requisito di
affidabilità, l’UADM, in caso di esito positivo degli ulteriori accertamenti istruttori4, potrà
procedere al rilascio dell’Autorizzazione Unica anche per operatori non in possesso di
Certificazione AEO.
Il Direttore Centrale
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente
4 Si fa riferimento a quanto previsto al paragrafo 3.3. punti a. e b. Circolare 5/2026, con esclusione – nel caso in esame – del
requisito riferito alla certificazione AEO.
5
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare ADM 7/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.