Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 46/2026

Convenzione tra l'INPS e l’Associazione sindacale Confederazione Datoriale (CONF.DAT.) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 14/04/2026 In vigore dal: 14/04/2026 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative e i costi che l'INPS applica per la riscossione dei contributi associativi della CONF.DAT. presso artigiani e commercianti?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 46/2026 disciplina la convenzione tra l'INPS e la Confederazione Datoriale (CONF.DAT.) per la riscossione centralizzata dei contributi associativi dovuti dagli iscritti artigiani e commercianti. L'INPS provvede a riscuotere questi contributi insieme ai versamenti previdenziali obbligatori tramite il modello F24, con periodicità trimestrale, indicando sia l'importo dei contributi obbligatori che la quota associativa dovuta. La riscossione avviene esclusivamente su base volontaria mediante delega sottoscritta dall'associato, senza possibilità di esazione coattiva da parte dell'Istituto.

Per quanto riguarda i costi, la CONF.DAT. deve corrispondere all'INPS: un importo una tantum di 5.300 euro per l'attivazione della convenzione, un costo fisso annuale di 1.400 euro indipendentemente dai versamenti effettuati, 1,43 euro annui per gestione delle nuove deleghe, 3,06 euro annui per revoca delle deleghe, e 0,22 euro trimestrali per singolo modello F24. L'INPS riversa le quote associative riscosse all'Associazione entro sette giorni dalla scadenza del pagamento, al netto dei rimborsi spese e oneri fiscali, con versamenti programmati il 16 luglio, 16 ottobre, 16 febbraio e 16 aprile.

La convenzione prevede verifiche annuali su un campione del 10% delle deleghe trasmesse per accertare irregolarità (firme mancanti, apocrife, documentazione incompleta), con applicazione di penali di 144 euro per irregolarità quando queste superano il 10% del totale. L'INPS è completamente esonerato da responsabilità verso terzi e verso gli associati, mentre la CONF.DAT. deve garantire la conservazione della documentazione originale e rispettare rigorosamente la normativa sulla protezione dei dati personali.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 e può essere risolta unilateralmente dall'INPS per mancato rispetto degli obblighi, irregolarità nelle deleghe, perdita dei requisiti associativi, o mancato pagamento dei costi dovuti. L'Associazione può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta via PEC.

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Riferimento normativo

Convenzione tra l'INPS e l’Associazione sindacale Confederazione Datoriale (CONF.DAT.) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

ALLEGATO 1 SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E CONFEDERAZIONE DATORIALE (CONF.DAT.), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DAGLI ISCRITTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973 N. 311. Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, TRA - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale Organizzazione, Maria Grazia Sampietro, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 141/2024; (in appresso anche più brevemente “Istituto” o “INPS”); E - Confederazione Datoriale (CONF.DAT.) con sede in Catania Ct (CT), via Mario Rapisardi, 348, 95123, codice fiscale 93223140877, nella persona del legale rappresentante, Sig. INDELICATO GAETANO ANDREA CARLO; (di seguito indicata anche come “Associazione” o “Associazione sindacale” ovvero congiuntamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le “Parti”); VISTI - il comma 1 dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, in base al quale "L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro" ; - il comma 2 dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 in base al quale “I rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai soli fini di accertare che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che gli istituti medesimi siano sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione” ; - l'art. 17, comma 2, lett. e), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ricomprende nella riscossione unificata di tributi e contributi anche le quote associative dovute ai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali; - l'art. 2, comma 16, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, in base al quale l'interpretazione autentica delle norme in materia di riscossione unificata di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è che le stesse si applichino anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311, vale a dire ai contributi associativi degli iscritti alle Associazioni sindacali a carattere nazionale, nonché ai contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro; - il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo “Regolamento UE”; - il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; - il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, per brevità, solo il “Codice”; - il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”; - il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach); - la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 141 in data 18 dicembre 2024 con la quale, è stato adottato il nuovo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi associativi, ai sensi della citata legge 4 giugno 1973, n. 311; - il provvedimento con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il testo convenzionale allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1527 data 9 febbraio 2021; - la nota prot. n. 13292 in data 16/09/2025 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attestato la natura dell'Associazione sindacale, quale Associazione sindacale a carattere nazionale; - la nota prot. n. 13490 in data 10/12/2025 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi. CONSIDERATO - che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto; - che, in ragione del servizio prestato dall'Istituto ai sensi della presente Convenzione, risulta opportuno che l'Associazione risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto; SI CONVIENE QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 Oggetto 1. Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, la Confederazione Datoriale (CONF.DAT.) affida all'INPS la riscossione dei contributi associativi che gli artigiani e i commercianti iscritti alla Confederazione medesima e alle Associazioni ad essa aderenti sono tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni I.V.S. presso l'INPS. ARTICOLO 2 Modalità di riscossione 1. La riscossione dei contributi associativi di cui al precedente art. 1 sarà effettuata dall'INPS, unitamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale, dovuti per legge dagli associati, con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste dall'art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. 2. A tal fine, l'avviso di pagamento dei contributi che l'Istituto rende disponibile ai contribuenti in sede di prima imposizione o in occasione delle tariffazioni annuali indicherà, unitamente all'importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, anche l'importo della quota associativa dovuta e l'indicazione dell'Associazione beneficiaria. 3. Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione Assicurativa – Dati del modello F24 e alla sezione Comunicazione bidirezionale – Modelli F24. 4. È escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso. 5. L'INPS procederà al riversamento delle quote associative di cui alla presente Convenzione versate dall'associato entro la fase di abbinamento dei modelli F24, di norma sette giorni successivi alla data di scadenza indicata per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori. 6. Qualora l'associato non versi per intero l'importo complessivamente dovuto per la singola rata, le somme versate - entro il termine indicato al comma precedente - saranno prioritariamente imputate al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, le eventuali somme residue saranno riversate all'Associazione. 7. L'Istituto non procederà al riversamento delle quote associative per i pagamenti effettuati successivamente al termine di cui al comma 5 del presente articolo, per cui dette somme saranno rese disponibili all'associato per operazioni di compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito rimborso. ARTICOLO 3 Determinazione della quota del contributo associativo 1. L'ammontare in misura fissa, anche diversificato per provincia, del contributo associativo è stabilito dall'Associazione e notificato all'INPS tramite procedura informatica. 2. In fase di prima applicazione, qualora l'Associazione non provveda a comunicare l'importo delle quote associative per tutte le strutture INPS nel cui ambito territoriale è operativa, il contributo associativo verrà determinato automaticamente applicando: 3. per un'Agenzia complessa, l'importo della quota associativa indicata per la competente Direzione provinciale; 4. per una Direzione provinciale, l'importo della “Quota Nazionale Integrativa” che le Associazioni devono comunicare obbligatoriamente tramite procedura informatica. 5. Le successive variazioni/integrazioni degli importi quote associative dovranno essere comunicate all'Istituto entro il 15 gennaio, con le stesse modalità sopra indicate. 6. Entro il 31 gennaio l'INPS, tramite procedura informatica, metterà a disposizione dell'Associazione un prospetto riepilogativo degli importi delle quote associative. Entro e non oltre il 7 febbraio le Associazioni, tramite procedura informatica, potranno apportare un ulteriore e definitiva modifica/integrazione a tale prospetto riepilogativo. 7. In caso di mancata comunicazione di modifica/integrazione del prospetto riepilogativo entro la data prevista, si riterranno validi gli importi dell'anno precedente. ARTICOLO 4 Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa 1. L'autorizzazione ad effettuare la riscossione dei contributi associativi, di cui all'articolo 1 del presente accordo, avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS. 2. La procedura informatica per l'invio telematico delle deleghe, con allegata copia di un documento d'identità in corso di validità, è a disposizione delle Associazioni dal giorno 2 del mese di maggio al giorno 1 del mese di marzo dell'anno successivo. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine per l'invio dei dati è posticipato al primo giorno seguente non festivo. 3. La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, deve obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi del documento di riconoscimento. L'operatore che acquisisce la delega o il responsabile della struttura territoriale dell'Associazione deve validare il modulo di delega apponendo la firma in modalità digitale. 4. Per gli associati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa per via di un impedimento temporaneo/permanente o per analfabetismo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445. I moduli per l'autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti dall'articolo 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000 sono disponibili nella procedura informatica “Gestione deleghe integrata”. 5. La delega inviata dopo la chiusura della procedura informatica, produrrà effetti per l'INPS a partire dalla tariffazione relativa all'anno successivo. 6. Nell'ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all'INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l'Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione. 7. Le deleghe non attribuite in sede di elaborazione finale non possono essere ripresentate per la tariffazione dell'anno successivo. 8. L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi. 9. L'Associazione che acquisisce/trasmette la delega alla riscossione, deve custodire, in formato cartaceo ovvero con altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dall'associato e copia del documento d'identità, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza. 10. L'Associazione, per conto e nell'interesse di ciascun associato, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte dell'associato. ARTICOLO 5 Revoca della delega alla riscossione della quota associativa 1. Le Parti riconoscono che il rapporto di Associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione competente. 2. La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia attraverso le organizzazioni sindacali interessate secondo le modalità concordate con l'Istituto. 3. L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Associazione sindacale interessata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; in tal caso l'Istituto provvede, nel più breve tempo possibile, all'elaborazione della richiesta ed alla relativa comunicazione all'Associazione sindacale interessata tramite procedura informatica. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile (esercizio annuale successivo). 4. Nel caso in cui pervenga una delega su una posizione sulla quale è già attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova produrrà effetti solo se associata ad una revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Associazione sindacale interessata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante. 5. L'Associazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e deve conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d'identità, attenendosi alle modalità indicate all'articolo 4. 6. In tal caso l'Istituto provvede, nel più breve tempo possibile, all'elaborazione della richiesta e alla comunicazione all'Associazione sindacale interessata tramite procedura informatica. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile (esercizio anno successivo). ARTICOLO 6 Modalità di versamento delle quote associative 1. L'INPS corrisponderà alla rappresentanza nazionale dell'Associazione, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, l'ammontare delle quote associative riscosse al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, ove dovuti all'Istituto, entro le seguenti date: 16 luglio, 16 ottobre, 16 febbraio e 16 aprile. 2. In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote del contributo associativo versate dall'associato successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità del contribuente per il loro utilizzo in compensazione con eventuali esposizioni debitorie risultanti a quella data. Le eventuali eccedenze dovranno essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte del contribuente. 3. Qualora l'importo delle rimesse monetarie dovuto all'Associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00. 4. Le rimesse monetarie all'Associazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'Associazione sindacale unitamente al relativo codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto. 5. L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Associazione sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN. 6. I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso da parte dell'Associazione della regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on line. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione Inps del Documento “Verifica regolarità contributiva”, ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all'Associazione sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla seguente Convenzione. 7. L'Inps è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. ARTICOLO 7 Costi e fatturazione 1. L'Associazione prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche. 2. L'Associazione si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione delle quote associative, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti. 3. Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla presente Convenzione l'Associazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati: a) Euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima; b) Euro 1.400,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi. Detto importo è dovuto dall'Associazione anche in assenza di versamenti del contributo associativo da parte di artigiani e commercianti; c) Euro 1,43 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione code-line; d) Euro 3,06 annui per la gestione della revoca delle deleghe sindacali; e) Euro 0,22 trimestrale per la gestione del singolo modello F24. 4. Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall'Associazione mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale:“ denominazione Associazione - costo attivazione Convenzione riscossione quote associative L. 311/1973”. La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all'Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione. 5. I corrispettivi periodici, di cui alle precedenti lettere b), c), d) riferiti ad ogni anno civile sono trattenuti sul versamento del mese di luglio. 6. Qualora l'importo di tale versamento non consenta di recuperare l'intera somma si procederà ad effettuare l'imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a copertura dell'intero corrispettivo. 7. Nel caso in cui l'importo del versamento da effettuare a favore dell'Associazione sindacale nel mese di ottobre non consenta di recuperare l'intera somma dovuta per gli oneri di cui alle lettere b), c), d) sarà cura dell'Istituto comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Associazione, l'importo del debito residuo unitamente al termine ultimo per procedere al versamento dello stesso mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: “denominazione Associazione – saldo costi di gestione anno… - Convenzione contributi associativi L. 311/1973”. 8. La ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa tempestivamente all'Istituto tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). 9. Nel caso in cui l'Associazione non provveda ad effettuare il versamento dell'importo dovuto a saldo, l'Istituto procederà al recesso unilaterale dalla presente Convenzione. 10. Qualora nel corso di vigenza della convenzione cessi anticipatamente l'efficacia della stessa per una delle cause di cui all'articolo 12 del testo convenzionale, l'Istituto procederà, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per l'accertamento delle risultanze contabili finali, a comunicare con PEC l'esito della situazione debitoria/creditoria e nel caso di debito a carico dell'Associazione l'eventuale importo richiesto all'Associazione con le relative modalità di versamento. 11. L'Istituto si riserva la facoltà di variare annualmente la misura dei costi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e). 12. L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'Associazione, a seguito delle quale l'Associazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione. 13. È a carico dell'Associazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione. 14. L'Istituto provvederà a emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205. 15. La modalità di versamento mediante bonifico prevista dal presente articolo deve intendersi valida fino agli adeguamenti procedurali necessari ad introdurre l'avviso di pagamento PagoPA ai sensi dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ARTICOLO 8 Fornitura dati 1. L'INPS mette a disposizione dell'Associazione, tramite l'applicazione “Gestione deleghe integrata” sui servizi on-line ovvero altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato i dati di seguito indicati. 2. Contestualmente al versamento delle quote associative, l'INPS fornisce all'Associazione l'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo oggetto del riversamento. 3. In occasione della definizione dei rapporti finanziari l'INPS trasmetterà un apposito rendiconto riepilogativo dal quale risulteranno: 4. l'ammontare delle quote associative riscosse distinte per emissione contributiva di riferimento; 5. l'ammontare del rimborso spese, secondo la tariffazione di cui al precedente articolo, e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente Convenzione; 6. l'ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni. 7. La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità – on line. 8. Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente Convenzione, nei limiti di quanto disposto dal precedente art. 1, l'Associazione viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, alla funzione di “Gestione deleghe integrata” del Portale istituzionale. 9. L'Associazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità dei soggetti da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione. 10. L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede a registrare l'Associazione come aderente alla Convenzione e ad abilitare i suoi operatori ad accedere alle relative funzionalità. 11. È fatto obbligo all'Associazione di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché per l'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 13. 12. I trattamenti effettuati per effetto del presente accordo sono progettati in conformità all'art. 32 del Regolamento UE e all'art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia. 13. L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente Convenzione. ARTICOLO 9 Verifiche 1. L'INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica un campione pari al 10% (con arrotondamento all'unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall'Associazione e validate ai fini della tariffazione. 2. Dette verifiche sono effettuate, secondo modalità e tempi definiti dall'Istituto e comunicati da quest'ultimo all'Associazione, per l'accertamento delle seguenti irregolarità: a) delega priva di firma; b) delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante, in assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000; c) delega recante firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle competenti autorità, compreso l'INPS; d) mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell'Associazione sindacale, di documentazione richiesta dall'INPS. 3. Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Associazione è tenuta a trasmettere all'Istituto, entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall'Istituto con PEC, la delega in originale, e la copia del documento d'identità dell'associato, conservata ai sensi dell'articolo 4. 4. La documentazione richiesta deve essere inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione centrale Organizzazione dell'INPS. 5. L'Associazione, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia dei documenti trasmessi a seguito della richiesta di documentazione avanzata dall'Istituto, unitamente alla “nota di prelievo” contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima. 6. Eseguita la verifica, l'INPS ne trasmette l'esito motivato all'Associazione. 7. Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Associazione ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore documentazione. 8. Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'Associazione sindacale la conclusione del procedimento, motivando l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni. 9. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). ARTICOLO 10 Penali 1. L'INPS si riserva, a seguito delle risultanze delle verifiche di cui all'articolo precedente, l'applicazione di penali qualora le irregolarità accertate siano superiori al 10% del numero di deleghe acquisite/trasmesse dall'Associazione e validate ai fini della tariffazione. 2. Per le irregolarità accertate nell'attività di verifica delle deleghe acquisite ai fini della tariffazione di ciascun anno, la penale, da applicare per ciascuna irregolarità, è pari a € 144,00 (euro centoquarantaquattro) calcolata come di seguito esplicitato, in base ai dati relativi all'anno 2020: a) determinazione, per ciascuna Associazione, di un importo unico di quota associativa mediante l'applicazione della media ponderata, sommando i valori scaturiti dalla moltiplicazione delle quote associative (che per ogni Associazione può differenziarsi per provincia e all'interno della provincia) per il numero di deleghe a cui la singola quota è imputata, dividendo il valore ottenuto per il totale delle deleghe acquisite dall'Associazione e validate ai fini della tariffazione; b) determinazione importo unico di penale mediante la successiva applicazione della media aritmetica tra la somma dei valori scaturiti dalle medie ponderate e il numero delle Associazioni. 3. La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali. 4. La riscossione delle penali avviene per compensazione in occasione del primo riversamento delle quote successivo all'intervenuto accertamento e contestazione delle stesse e fino ad integrale concorrenza degli importi applicati. 5. L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate, nell'anno di riferimento, all'Associazione sindacale. ARTICOLO 11 Clausola di salvaguardia 1. L'INPS è esonerato – e l'Associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente Convenzione e in particolare verso le imprese aderenti all'Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all'articolo 4. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione. 2. L'Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'art. 1 e l'Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti. 3. Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata. 4. L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio dall'Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra i soggetti di cui all'articolo 1. 5. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali. ARTICOLO 12 Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione 1. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Associazione e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili: a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione; b) legittimo esercizio dei poteri statutari; c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote associative per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale; d) insorgenza di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale; e) mancato riscontro alla richiesta di pagamento dell'importo dovuto a saldo del costo fisso annuo di cui al comma 7 dell'articolo 7. 2. L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto. 3. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica all'Associazione, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma. 4. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Associazione ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione 5. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Associazione il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse. 6. Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'Associazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all' INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC). 7. Tenuto conto che l'Associazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi: a) perdita da parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione; b) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione; c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell'Associazione; d) eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'Associazione e/o dei suoi legali rappresentanti; e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione; f) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti; g) adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Associazione, per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni; h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Associazione, indicati nel successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali; i) ove siano applicate all'Associazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Associazione sindacale stessa. 8. All'atto dell'acquisizione della notizia dell'insorgenza di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Associazione la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC). 9. La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali. 10. L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Associazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale. 11. In tali casi le quote associative relative alla tariffazione in corso verranno accantonate in attesa degli esiti degli accertamenti disposti dalle competenti autorità, qualora gli stessi non dovessero intervenire entro la data del 28 febbraio, non si procederà alla tariffazione relativa all'anno successivo. 12. Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma 7, lett. b). 13. La “dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 14. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). ARTICOLO 13 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel Codice con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali. 2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato. 3. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE. 4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge. 5. Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2- quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati. 6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede. 7. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE. 8. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività. 9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo. ARTICOLO 14 Entrata in vigore e durata 1. La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali. 2. La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2026, data entro la quale l'Istituto si riserva di valutare l'adozione di un nuovo testo convenzionale. 3. L'Associazione convenzionata con l'Istituto in base ad apposita autorizzazione ministeriale, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza di convenzionamento entro il mese di giugno 2026. 4. In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Associazione, il servizio cessa di essere erogato alla data di scadenza della presente Convenzione senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni. 5. L'istanza di cui al comma 3 sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 6. Nelle more della ricezione del predetto parere del Ministero, si procederà a garantire la continuità del servizio in base alle previsioni del nuovo testo di convenzione adottato dall'Istituto e sottoscritto tra le Parti. 7. Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a seguito della verifica, fornisca parere negativo in merito alla permanenza dei requisiti, si procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale. ARTICOLO 15 Revisioni e integrazioni 1. La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le modalità previste per l'adozione della presente Convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente. ARTICOLO 16 Foro competente 1. Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. ARTICOLO 17 Rinvio alla normativa vigente 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente. ARTICOLO 18 Oneri fiscali 1. Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Associazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta con modalità digitale. (INPS) (Confederazione Datoriale) Il Direttore centrale Organizzazione dell'Istituto Nazionale Il Legale rappresentante della Previdenza Sociale (INPS) Maria Grazia Sampietro Sig. INDELICATO GAETANO ANDREA CARLO Firmato digitalmente da: GAETANO ANDREA CARLO INDELICATO Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale rappresentante dell'Associazione sindacale dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto); ARTICOLO 2 (Modalità di riscossione); ARTICOLO 3 (Determinazione della quota del contributo associativo); ARTICOLO 4 (Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa); ARTICOLO 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa); ARTICOLO 6 (Modalità di versamento delle quote associative); ARTICOLO 7 (Costi e fatturazione); ARTICOLO 8 (Fornitura dati); ARTICOLO 9 (Verifiche); ARTICOLO 10 (Penali); ARTICOLO 11 (Clausola di salvaguardia); ARTICOLO 12 (Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione); ARTICOLO 13 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali); ARTICOLO 14 (Entrata in vigore e durata); ARTICOLO 15 (Revisioni e integrazioni); ARTICOLO 16 (Foro competente); ARTICOLO 17 (Rinvio alla normativa vigente); ARTICOLO 18 (Oneri fiscali). (Confederazione Datoriale) Il Rappresentante legale Sig. INDELICATO GAETANO ANDREA CARLO Firmato digitalmente da: GAETANO ANDREA CARLO INDELICATO ALLEGATO 2 Allegato n. 2 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione I Codice conto GPA29419 Denominazione completa Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per conto della CONFEDERAZIONE DATORIALE (CONF.DAT.) – Denominazione abbreviata CTR.ASS.ART.E COM. RISC. / CONF.DAT Validità mese 03 Validità anno 2026 Movimentabilità P Capitolo finanziario/Voce Bilancio 1E4122008 Tipo variazione I Codice conto GPA39419 Denominazione completa Accreditamento alla CONFEDERAZIONE DATORIALE (CONF.DAT.) di contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per suo conto Denominazione abbreviata Denominazione abbreviata ACCR.CTR.ASS.ART.E COM.RISC./ CONF.DAT Validità mese 03 Validità anno 2026 Movimentabilità N Capitolo finanziario/Voce Bilancio 1U4121008 Tipo variazione I Codice conto GPA18419 Denominazione completa Debiti CONFEDERAZIONE DATORIALE (CONF.DAT.) di contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per suo conto Denominazione abbreviata DEB/ CONF.DAT CONTR.ASS.ART.E COM. Validità mese 03 Validità anno 2026 Movimentabilità R Capitolo finanziario/Voce Bilancio 1U4121008

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