Attività formativa per il conseguimento della “qualifica professionale” ai fini AEO (Operatore Economico Autorizzato). Corsi di aggiornamento professionale
Attività formativa per il conseguimento della “qualifica professionale” ai fini AEO (Operatore Economico Autorizzato). Corsi di aggiornamento professionale – pdf – pubblicata il 30/09/2025 — Prot. 618834 — Sezione: dogane
Testo normativo
DIREZIONE DOGANE
Prot. [come da segnatura di protocollo] Roma, [come da segnatura di protocollo]
CIRCOLARE N. 25/2025
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA QUALIFICA DI RESPONSABILE DELLE
QUESTIONI DOGANALI DEI SOGGETTI AEO E PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI
RAPPRESENTANZA DIRETTA – NOVITÀ E INDICAZIONI OPERATIVE.
L’articolo 27 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015 stabilisce, operativamente,
come dimostrare la competenza o le qualifiche professionali della persona designata come
responsabile delle questioni doganali da parte dei soggetti che chiedono l’autorizzazione AEO
(Operatore Economico Autorizzato) e/o l’abilitazione a prestare servizi di rappresentanza
diretta, ai fini del soddisfacimento, rispettivamente, del criterio di cui all’art. 39 lett. d) del
Codice Doganale dell’Unione e dell’articolo 31 comma 2, lett. c) del D.lgs. 141/2024.
Come già più volte chiarito, da ultimo anche con le circolari n. 27/2023 e n. 6/2024, la
competenza/qualifica professionale può essere dimostrata in due modi alternativi, verificando
se il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente:
a) rispetta specifici standard pratici di competenza;
b) ha completato con profitto una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente
e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale.
Nel caso di cui al punto sub. b), la specifica formazione, per essere considerata idonea, deve
essere fornita da uno degli organismi seguenti:
i) l’autorità doganale di uno Stato membro;
ii) un istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o
da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale;
iii) un’associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno
Stato membro.
Come noto, la formazione professionale – nel cui ambito devono farsi ricadere anche i corsi
di cui al summenzionato punto b) - è regolata dalle Leggi regionali emanate in virtù della
potestà legislativa prevista dall’art. 117 della Costituzione e richiamata dalla L. 21 dicembre
1978, n. 845, recante la legge-quadro in materia di formazione professionale, che disciplina le
competenze dello Stato e delle Regioni nello specifico settore, nonché l’organizzazione dei
relativi corsi. In particolare, in Italia, i soggetti abilitati alla formazione professionale possono
riassumersi nelle seguenti categorie:
00143 Roma, Via Mario Carucci,71
Tel. +39 06 50242153
dir.dogane@adm.gov.it
ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0618834.30-09-2025.U
DIREZIONE DOGANE
1. enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome: sono i
principali soggetti deputati alla formazione professionale il cui elenco ufficiale è tenuto da
ciascuna Regione o Provincia autonoma, che aggiorna periodicamente l’albo degli enti
accreditati, quale base giuridica e procedurale per il riconoscimento, il cui elenco viene
regolarmente consultato da questa Agenzia, ai fini della verifica che i soggetti proponenti i
corsi da accreditare siano abilitati a tal fine;
2. università e istituti di istruzione superiore, statali e non statali, legalmente riconosciuti
nonché gli altri istituti di istruzione superiore con valore legale (es. AFAM: Conservatori,
Accademie, ISIA), che possono erogare corsi di istruzione e formazione professionali in
convenzione con le Regioni;
3. organismi promossi dalle parti sociali (associazioni datoriali e sindacali) che gestiscono
risorse per la formazione continua dei lavoratori;
4. altri organismi riconosciuti come Camere di commercio, nonché ordini e collegi
professionali che possono organizzare attività formative nei rispettivi ambiti, se previste da
specifiche norme settoriali. In questo ambito, alcuni enti pubblici nazionali (es: INAIL,
ANPAL, ecc.) hanno funzioni di promozione e talvolta di erogazione della formazione.
All’attualità, dunque, l’Autorità doganale non eroga formazione professionale in modo diretto
e nemmeno riconosce o accredita soggetti a tal fine, attività realizzata secondo quanto sopra
esposto.
Per tale ragione, con la circolare 27 del 2023, l’Agenzia ha inteso ribadire e chiarire
ulteriormente la procedura di accreditamento prevista per i corsi di formazione finalizzati al
conseguimento della qualifica professionale1 di cui all’art. 27, par.1, lettera b) del Regolamento
di esecuzione (UE) 2447/2015 per gli operatori economici autorizzati (AEO), stabilendone i
requisiti, tra cui la durata minima complessiva, le modalità di fruizione, anche in “aula virtuale”
(videoconferenza), i contenuti obbligatori e i moduli didattici specifici, nonché l’obbligo di
superamento di un esame finale per la verifica dell’apprendimento, valutato a cura di una
commissione composta altresì da un rappresentante di ADM.
Al termine del citato percorso formativo, come già detto oggetto di accreditamento a cura
dell’Agenzia, il soggetto erogatore rilascia un attestato che menziona il rispetto, oltre che dei
contenuti dell’attività formativa e delle modalità di accertamento delle competenze, anche
l’osservanza del relativo dettato normativo unionale (Regolamenti UE 952/2013 e
2447/2015).
L’Agenzia, dopo aver verificato il riconoscimento dei soggetti quali enti preposti alla
formazione professionale, effettuato in ossequio alle diposizioni vigenti in materia ad opera
delle Regioni o del Ministero dell’Istruzione e del Merito, procede al riscontro dei sopra citati
requisiti oggettivi dei corsi per i quali viene richiesto l’accreditamento e provvede, al ricorrere
dei presupposti, ad inviare, per ciascun singolo corso, la relativa comunicazione, dandone
1 Requisito valutato anche in sede di istruttoria per il rilascio dell’abilitazione a prestare servizi di rappresentanza diretta.
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opportuna notizia mediante pubblicazione sul portale ADM al link:
www.adm.gov.it/portale/elenco-corsi-approvati.
Sino ad oggi, come previsto dalla circolare n. 6/2024, per i corsi di aggiornamento non è stato
richiesto alcun preventivo accreditamento, bensì la facoltà, da parte degli enti erogatori, di
comunicare, a mero titolo informativo, al competente Ufficio AEO, compliance e grandi
imprese, il programma di tale corso.
Di recente, il D.lgs. 141/2024, all’articolo 31, comma 2, lett. c), ha previsto che gli standard
minimi di competenza o qualifiche professionali, necessari per il rilascio dell’abilitazione a
prestare i servizi di rappresentanza diretta, siano stabiliti con provvedimento dell’ADM. Per
quanto sopra, con determinazione direttoriale n. 506849 del 25/07/2025, è stata stabilita
l’obbligatorietà, per il mantenimento del citato requisito in capo al titolare dell’abilitazione, di
attestare, tra l’altro, “la frequenza, con cadenza biennale, di percorsi formativi di aggiornamento
professionale, della durata di almeno trenta ore, inerenti alle materie oggetto dei corsi accreditati dall’Agenzia”.
Si ritiene, pertanto, opportuno modificare le indicazioni di cui alla predetta circolare n. 6/2024,
in merito alla necessità di accreditare, altresì, i menzionati corsi di aggiornamento.
Tanto premesso, in coerenza con quanto previsto dalla circolare n. 27/2023, ai fini
dell’organizzazione di corsi di aggiornamento da 30 ore, l’ente formatore, in possesso dei
medesimi requisiti soggettivi necessari per il riconoscimento dell’idoneità ad erogare la
formazione, avrà cura di produrre, con congruo anticipo (almeno 60 giorni prima rispetto
all’avvio del corso), all’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese apposita istanza, con
l’indicazione di quanto segue:
1. indicazione del titolo di riconoscimento dell’ente quale soggetto deputato all’erogazione
della formazione professionale;
2. obiettivo della formazione e denominazione del corso;
3. durata e tipologia della formazione;
4. programma del percorso formativo e periodo di erogazione;
5. modalità di attestazione della frequenza.
Per quanto attiene al punto 5, si precisa che è richiesto un attestato di partecipazione al corso,
contenente le informazioni di cui ai precedenti punti, con l’indicazione dell’esito dell’eventuale
verifica finale delle competenze.
Appare opportuno precisare che l’informazione di cui al punto 1 del suesposto elenco dovrà
essere fornita altresì nelle istanze di accreditamento dei corsi di formazione di 200 ore, c.d.
“base”, di cui alla circolare 27/2023.
Il citato Ufficio centrale, valutate le condizioni soggettive ed oggettive, rispettivamente
collegate all’ente ed agli argomenti della formazione, provvederà alla comunicazione di
accreditamento del corso ed alla successiva pubblicazione nell’apposita sezione dedicata del
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DIREZIONE DOGANE
sito ADM.
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La presente circolare integra e modifica le circolari n. 27/2023 e n. 6/2024 relativamente a
quanto in esse indicato, con riferimento alla procedura finalizzata all’accreditamento dei
percorsi formativi di base e di aggiornamento, validi sia nell’ambito dell’autorizzazione AEO,
sia nel contesto dell’attività riguardante l’abilitazione alla rappresentanza diretta.
Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso
gli Uffici dipendenti.
In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre
2024 e successive integrazioni, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno
tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente
ALLEGATI: 0
4
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