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Circolare ADM 30/2025

Semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci – art. 73 del reg.(UE) 952/2013 (CDU). Sostituzione circolare n. 5/D/201

Pubblicato: 24/11/2025 In vigore dal: 24/11/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci – art. 73 del reg.(UE) 952/2013 (CDU). Sostituzione circolare n. 5/D/201 — Prot. 733953 — Sezione: dogane

Testo normativo

DIREZIONE DOGANE Prot. [come da segnatura di protocollo] Roma, [come da segnatura di protocollo] CIRCOLARE N. 30/2025 SEMPLIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI FACENTI PARTE DEL VALORE IN DOGANA DELLE MERCI – ART. 73 DEL REG.(UE) 952/2013 (CDU). SOSTITUZIONE CIRCOLARE N. 5/D/2017. SOMMARIO 1. PREMESSA ................................................................................................................................... 2 2. CONDIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL VALORE IN DOGANA ........... 3 2.1. Condizioni oggettive .............................................................................................................. 3 2.2. Condizioni soggettive ............................................................................................................. 4 3. ITER DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI SEMPLIFICAZIONE DEL VALORE IN DOGANA E PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO ................................. 5 3.1. Presentazione della domanda - Istruzioni per gli operatori economici ........................... 5 3.2. Formula da utilizzare proposta dall’operatore economico ................................................ 8 3.3. Registrazione ed Accettazione della domanda – Ufficio Origine e valore (max 30 giorni) .......................................................................................................................................................... 9 3.4. Istruttoria - Ufficio locale ADM (max 60 giorni) ............................................................... 9 3.5. Adozione della decisione – Accoglimento dell’istanza .................................................... 10 3.6. Mancato accoglimento dell’istanza ..................................................................................... 12 4. GESTIONE DELLA DECISIONE DI SEMPLIFICAZIONE DEL VALORE IN DOGANA (CVA) ........................................................................................................................... 12 4.1. Monitoraggio annuale ........................................................................................................... 12 4.2. Annullamento dell’autorizzazione ...................................................................................... 13 4.3. Revoca e modifica dell’autorizzazione ............................................................................... 14 4.4. Sospensione dell’autorizzazione ......................................................................................... 14 4.5. Riesame dell’autorizzazione ................................................................................................. 15 1 ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0733953.24-11-2025.U DIREZIONE DOGANE 1. PREMESSA1 L’istituto della semplificazione ex art. 73 del Reg. (UE) 952/2013 (CDU), consente alle autorità doganali, in alternativa all’utilizzo della dichiarazione semplificata ex articolo 166 CDU ed in presenza di specifiche condizioni, di autorizzare la determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci, che non sarebbero quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione doganale2. Ai sensi del suddetto articolo, la semplificazione: - è autorizzata su istanza di parte; - può riguardare sia gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana, conformemente all’articolo 70, par. 2 del CDU, sia gli elementi da aggiungere e sottrarre ad esso, di cui agli art. 71 e 72 del CDU; - è ammessa per il solo regime dell’importazione; - può essere concessa solo nei casi in cui il valore in dogana delle merci importate è determinato con il metodo del valore di transazione di cui all’art 70 del CDU. Le principali finalità di questo istituto sono, da un lato, consentire all’operatore economico di determinare con certezza gli elementi del valore in dogana che all’atto dell’importazione non possono ancora essere conosciuti e, dall’altro, evitare il ricorso alla dichiarazione semplificata3, in modo da non rimandare ad un momento successivo la definizione degli importi che costituiscono il valore da dichiarare in dogana. Tale istituto garantisce, dunque, una corretta riscossione delle risorse proprie e dei diritti doganali in generale. Con la Circolare n. 5/D, emanata in data 21/04/2017, sono state fornite indicazioni e istruzioni di dettaglio in merito alle modalità procedurali per il rilascio dell’autorizzazione alla semplificazione in argomento e sono state apportate modifiche alla circolare n. 16/D/2015. A seguito dell’introduzione del sistema unionale delle Decisioni Doganali (Customs Decisions Management System - CDMS), messo a disposizione dai servizi della Commissione Europea in base al programma stabilito nella Decisione di esecuzione UE 578/2016, è stata, poi, emanata 1 Come previsto dalle Linee guida per l’uso di un linguaggio rispettoso delle differenze di genere di cui d.d. n. 67853 del 2 febbraio 2024 “eventuali termini maschili presenti si riferiscono a persone di entrambi i sessi”. 2 Nella previgente normativa, l’art.156 bis DAC consentiva la forfettizzazione solo degli elementi da includere o da escludere al valore in dogana. Con l’introduzione dell’art. 73 del CDU il legislatore, elevando la semplificazione a norma primaria, ha esteso l’autorizzazione anche al valore di transazione. 3 Ai sensi dell’art. 166 del CDU le Autorità doganali possono accettare che una persona ottenga il vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che può omettere talune indicazioni di cui all’articolo 162 o i documenti di accompagnamento menzionati all'articolo 163. Il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata è soggetto a un’autorizzazione delle Autorità doganali. 2 DIREZIONE DOGANE la Circolare n. 1/D/2018, che ha regolamentato - tra le varie autorizzazioni gestite nel sistema CDMS - anche le autorizzazioni previste dal citato art. 73 del CDU (Customs Value Authoritation - CVA), definendo le nuove modalità di presentazione delle istanze per via telematica. Negli ultimi anni, la Commissione Europea (DG TAXUD) ha rilasciato nuove versioni del CDMS, con l’obiettivo di assicurare un maggiore allineamento del sistema al Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 (RD) ed al Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 (RE). La Direzione Organizzazione e trasformazione digitale, da ultimo, ha emanato la Circolare n. 33/2022 del 23 settembre 2022 per fornire indicazioni sul CDMS in occasione del rilascio della versione 1.29, sostituendo le istruzioni diramate in precedenza con la circolare 17/D del 26 giugno 2020. Allo stato attuale, il sistema unionale CDMS è arrivato alla versione 3.00. Il gruppo esperti valore della Commissione, con l’adozione del documento Taxud/A6/2024/1621936, relativo agli orientamenti per gli Stati Membri in materia di semplificazione ex art. 73 del CDU, ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione all’istituto della semplificazione in oggetto. Ciò posto, in seguito alle modifiche apportate dai documenti sopra indicati, è opportuno aggiornare le modalità procedurali per il rilascio della autorizzazione di cui trattasi, stabilite con la circolare n. 5/D/2017, ormai non più attuale e le cui istruzioni sono da intendersi sostituite da quelle contenute nel presente documento. 2. CONDIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL VALORE IN DOGANA 2.1. Condizioni oggettive L’articolo 71 del Regolamento delegato UE 2446/2015 – RD, descrive le condizioni, di carattere oggettivo e soggettivo, che un operatore economico deve soddisfare per essere autorizzato alla semplificazione del valore in dogana. Le condizioni di carattere oggettivo sono due: a) La sproporzione del costo amministrativo connesso all’utilizzo della dichiarazione semplificata (art. 71, par. 1, lett. a) RD) La presentazione della dichiarazione semplificata, prevista dall’art. 166 del CDU (ex dichiarazione incompleta), permette di “chiudere” le operazioni in momenti successivi, determinando periodicamente, bolletta per bolletta, la fissazione degli elementi della dichiarazione. Ad esempio, è possibile presentare una dichiarazione doganale priva dell’indicazione del prezzo, previa autorizzazione dell’Autorità Doganale alle condizioni previste dagli artt. 145 e segg. del RD e dagli artt. 223/225 del RE con prestazione di idonea 3 DIREZIONE DOGANE garanzia. Tale procedura si perfeziona con la presentazione della dichiarazione complementare (art. 146 del RD), che integra la dichiarazione semplificata e deve essere presentata fino ad un termine massimo di due anni dalla data di svincolo delle merci (art.146, paragrafo 3 ter e art. 147 RD). Tuttavia, la dichiarazione semplificata può comportare per l’operatore costi amministrativi sproporzionati, ove per costi amministrativi si intendono i costi sostenuti dalle imprese, dalle amministrazioni pubbliche e dai cittadini per soddisfare l’obbligo giuridico di fornire, alle autorità pubbliche o ai privati, informazioni sulle rispettive attività4: ad esempio, qualora l’autorizzazione alla dichiarazione semplificata comporti per l’operatore l’obbligo di fornire un set di informazioni/documenti/relazioni per ogni dichiarazione (elevata ripetibilità), denota costi amministrativi sproporzionati per l’importatore. Ove sussistano costi amministrativi sproporzionati in conseguenza dell’utilizzo della dichiarazione semplificata, solo per il regime dell’importazione, è utilizzabile lo strumento di cui all’art. 73 del CDU, attraverso il quale è possibile operare una forfettizzazione non più solo di alcuni elementi del valore, ma anche della sua stessa base primaria costituita dal valore di transazione. b) il valore in dogana determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in assenza di un’autorizzazione (art. 71, par. 1, lett. b) RD). La condizione è soddisfatta quando, sulla base di dati oggettivi e quantificabili forniti dal richiedente, si può presumere che il valore in dogana dichiarato con il ricorso alla semplificazione ex articolo 73 CDU non differirà sostanzialmente dal valore in dogana determinato in assenza della semplificazione. Va sottolineato che gli importi da includere o escludere dal valore in dogana nell’ambito della semplificazione in argomento, non possono essere quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione d’importazione. 2.2. Condizioni soggettive Il citato articolo 71 RD, al paragrafo 2, prevede che siano soddisfatte tre condizioni soggettive, che coincidono nella sostanza con molti dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione AEO. Pertanto, possono essere di ausilio le istruzioni in materia di AEO emanate dalla scrivente con la Circolare 9/D del 05.04.2024 e la Circolare 21/2025 del 27.08.2025. Le suddette condizioni, in sintesi, sono: 4 Si veda paragrafo 4.1 Taxud/A6/2024/1621936. 4 DIREZIONE DOGANE a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente, come previsto dall’art. 39, lettera a), del codice; b) sistema contabile utilizzato compatibile con i principi contabili generalmente accettati, applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit; Il rispetto di questa condizione può essere verificato sulla base dei documenti contabili e commerciali relativi alle importazioni che saranno effettuate utilizzando la semplificazione richiesta (ad esempio contratti di vendita, accordi di licenza, assicurazioni), nonché sui dati storici relativi ai valori di transazione precedentemente accettati e riferiti ad operazioni doganali già effettuate, purché essi siano riferiti a merci identiche o simili a quelle che devono essere importate dal richiedente nell’ambito della semplificazione. Per quanto riguarda i dati storici relativi alle operazioni precedentemente effettuate, essi potranno essere individuati esaminando la contabilità dell’importatore. Inoltre, affinché i dati siano considerati oggettivi e quantificabili, gli stessi devono essere coerenti con i principi contabili generalmente accettati e applicabili nello Stato membro in cui sono tenuti i conti. c) organizzazione amministrativa corrispondente al tipo e alla dimensione dell’impresa in relazione alla gestione dei flussi di merci e dotata di un sistema di controllo interno, che permetta di individuare le transazioni illegali o irregolari. 3. ITER DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI SEMPLIFICAZIONE DEL VALORE IN DOGANA E PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO Si forniscono di seguito indicazioni relative alle fasi in cui si articola il procedimento volto al rilascio della decisione di semplificazione del valore in dogana. 3.1. Presentazione della domanda - Istruzioni per gli operatori economici A decorrere dal 2 ottobre 2017 gli operatori economici e gli altri soggetti interessati devono presentare le domande di autorizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2017/2089 (“multi Stato membro” e “nazionali”) per il tramite del sistema elettronico delle decisioni doganali – Customs Decisions System - CDS5. 5 Con nota prot. n. 109580/RU del 29 settembre 2017, l’allora Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione ha diramato le istruzioni prettamente tecniche connesse all’avvio del sistema e, nell’allegato n. 1 della stessa, sono stati indicati gli Uffici competenti in relazione a ciascun tipo di domanda/decisione. 5 DIREZIONE DOGANE Il sistema CDS è costituito da due componenti: - Il Trader Portal (TP) - attraverso il quale l’operatore economico deposita la sua domanda, presenta richieste e fornisce informazioni relative alla domanda, riceve notifiche e richieste di informazioni da parte dell’Autorità doganale; - Sistema di gestione delle decisioni doganali (CDMS) - attraverso il quale l’Autorità doganale gestisce i processi relativi alle decisioni doganali e le relative comunicazioni tra gli attori del sistema. L’operatore che intende presentare istanza deve effettuare la registrazione sul Trader Portal del CDS. Nel momento in cui viene inserita l’istanza, il sistema attribuisce un numero identificativo alla stessa. I dati che devono essere riportati nella domanda di autorizzazione CVA sono quelli stabiliti dal Reg. 2446/2015, nell’allegato A, titolo V - Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per la domanda e l'autorizzazione alla semplificazione della determinazione degli importi che fanno parte del valore in dogana delle merci - Tabella dei requisiti in materia di dati. Pertanto, nel sistema CDS, l’operatore dovrà compilare puntualmente i seguenti campi: - Intestazione. In questo campo, l’operatore inserisce il codice EORI e il nome o denominazione del richiedente. Il numero di riferimento della domanda viene attribuito, invece, direttamente dal sistema CDS, come anche lo stato della domanda, che cambierà nel suddetto sistema in base alle varie fasi dell’istruttoria. - Informazioni sul richiedente. - Richiedente: in questo campo l’operatore indica la ragione sociale, la sede legale ed i recapiti (numero di telefono/fax, indirizzo di posta elettronica e pec del richiedente). Si segnala l’importanza di indicare sempre l’indirizzo PEC al fine di poter notificare ufficialmente l’autorizzazione al richiedente. - Rappresentante: in questo campo l’operatore indica l’eventuale persona designata dal richiedente come rappresentante. La dichiarazione del valore in dogana delle merci importate, utilizzando la semplificazione del valore, può essere effettuata dal titolare della semplificazione (a proprio nome e per proprio conto) o dal suo rappresentante diretto (a nome e per conto del titolare della semplificazione). In altre parole, il titolare della semplificazione è l’importatore che può collaborare con un rappresentante diretto che si occupa delle formalità doganali. La rappresentanza indiretta non è ammessa nei casi in cui il valore in dogana è dichiarato con il ricorso alla semplificazione. - Referente per la domanda: l’operatore indica la persona designata dal richiedente come punto di contatto per l’istanza presentata. - Responsabile delle questioni doganali: l’operatore indica il responsabile delle questioni doganali ed i recapiti richiesti, poiché in caso di necessità di ulteriori informazioni sulla richiesta presentata, verrà contattato il responsabile ivi indicato. 6 DIREZIONE DOGANE - Persona responsabile della società del richiedente o che ne esercita il controllo di gestione: l’operatore specifica tutti i dati della persona indicata come responsabile della società del richiedente. - Informazioni generali: - Autorità doganale competente per l’adozione della decisione: l’operatore deve indicare la Direzione Dogane – codice Autorità doganale IT922105- via Mario Carucci 71 – 00143 Roma – Italia. - Informazioni sulla domanda: l’operatore deve inserire il codice del tipo di domanda/decisione CVA - Domanda o autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci e il tipo di domanda. - Data di presentazione della domanda: è attribuita automaticamente dal sistema nel momento in cui viene registrata. - Consenso alla pubblicazione: in questo campo l’operatore deve esprimere il consenso alla pubblicazione dei dati nell’elenco dei titolari di autorizzazione. - Validità geografica: ai sensi dell’art. 26 del CDU la decisione può essere valida in tutto il territorio dell’UE ed il richiedente deve indicare se la stessa è limitata ad uno Stato membro o può essere valida in più Stati membri. - Data richiesta di inizio validità della decisione: in questo campo il richiedente può indicare la data di inizio validità della decisione (campo non obbligatorio). - Data di fine validità della decisione: è un campo non obbligatorio per l’operatore poiché l’autorizzazione, una volta rilasciata, sarà valida senza limiti di tempo, salvo diversa decisione dell’Autorità Doganale in sede di monitoraggio annuale. - Allegati: l’operatore deve puntualmente indicare i vari allegati alla domanda, la tipologia e l’identificativo del documento, il numero degli stessi e la data. Vanno obbligatoriamente inseriti come allegati:  il documento di identità del richiedente;  una relazione dettagliata con il metodo di calcolo proposto;  il/i file Excel in cui sono inseriti i dati relativi al valore oggetto di semplificazione, la formula di calcolo attraverso la quale i dati indicati vengono quantificati, l’INCOTERMS con cui si ha intenzione di dichiarare le merci (es.: CIF, FOB, EXW, etc…), la valuta in cui il prezzo dei beni è espresso. I dati a consuntivo presi a base della formula o del metodo di calcolo devono essere oggettivi e quantificabili (ad esempio dati storici relativi ai valori delle importazioni precedentemente effettuate, fatture, altri documenti commerciali). Gli stessi devono provenire dalla contabilità tenuta dall’operatore. Si ritiene congruo uno storico di dati a consuntivo, preso come base di calcolo dell’importo oggetto di semplificazione, riferito ad un minimo di un’annualità, fatta salva la possibilità dell’Autorità doganale di richiedere ulteriori annualità  ogni documentazione utile per supportare i dati che costituiscono la base del valore semplificato. A titolo esemplificativo, nel caso in cui venga richiesta la semplificazione delle royalities o diritti di licenza, o altri elementi che devono essere 7 DIREZIONE DOGANE inclusi o esclusi nel valore in dogana e tali elementi sono regolati da specifici contratti/accordi, è necessario presentare tra gli allegati all’istanza anche i suddetti documenti. - Informazioni specifiche, quali: - Informazioni sulla domanda di procedura normale: indicare il luogo dove è custodita la contabilità e il luogo dove sono custodite le scritture. - Informazioni sulla domanda per la semplificazione del valore in dogana. - Merci per le quali è applicabile il valore in dogana: specificare la tipologia di merci per le quali si richiede l’autorizzazione. - Descrizione delle merci: fornire le informazioni sulle merci oggetto d’importazione e per le quali si chiede la semplificazione, avendo cura di specificare il codice tariffario, almeno a livello di NC. - Oggetto e natura della semplificazione: descrivere l’oggetto dell’autorizzazione. In particolare, l’operatore economico deve indicare se l’oggetto della semplificazione concerne i pagamenti, che costituiscono il valore di transazione ai sensi dell’art. 70, par.2, ovvero gli elementi da aggiungere al valore ai sensi dell’art. 71, par. 1 del CDU o gli elementi da sottrarre al valore di transazione di cui all’art. 72 del CDU, che normalmente non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana. Nell’oggetto della richiesta occorre sempre specificare il valore degli importi oggetto di semplificazione. La scelta del metodo per determinare l’importo semplificato dipende dall’oggetto della semplificazione ed occorre sempre specificare i motivi di tale scelta nella richiesta di autorizzazione. 3.2. Formula da utilizzare proposta dall’operatore economico In sede di compilazione della domanda, il richiedente deve proporre il metodo ovvero la formula da applicare per individuare un determinato elemento del valore in dogana secondo criteri specifici, non quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana. Inoltre, nella medesima domanda, il richiedente dovrà anche indicare puntualmente i motivi della scelta del metodo/formula di calcolo proposto/a. Come illustrato negli orientamenti Taxud/A6/2024/1621936, la scelta di tale metodo/formula può essere giustificata, ad esempio, facendo riferimento a informazioni contenute nei contratti di vendita e in altri documenti relativi ai contratti di vendita, ai contratti di servizi di trasporto, alle polizze assicurative, agli accordi di licenza, a indicazioni risultanti da dichiarazioni doganali relative a un determinato periodo di riferimento prima della presentazione della domanda a norma dell'articolo 73 del CDU. 8 DIREZIONE DOGANE 3.3. Registrazione ed Accettazione della domanda – Ufficio Origine e valore (max 30 giorni) Con l’invio dell’istanza finalizzata all’autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci tramite il descritto sistema CDS, la domanda risulta registrata. Entro il termine di trenta giorni dall’invio, l’Ufficio Origine e valore effettua la valutazione della completezza della domanda registrata, secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 RD, accertando la corrispondenza e la pertinenza dei documenti allegati. Se la domanda contiene tutti gli elementi prescritti, l’Ufficio Origine e valore accetta la domanda, che passa dallo stato di “registrata” allo stato di “accettata” con effetto dal giorno dell’invio da parte dell’operatore. Invece, nel caso in cui la domanda non contenga tutti gli elementi necessari per una compiuta valutazione, l’Ufficio Origine e valore chiederà al soggetto istante di integrare le informazioni/dati/documenti mancanti entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni. In questo caso, i 120 giorni di cui all’art 22 CDU per l’emissione dell’autorizzazione, decorreranno dalla data in cui l’operatore economico fornirà le informazioni aggiuntive necessarie per poter accettare l’istanza. Qualora decorra il suddetto termine senza che l’operatore fornisca le informazioni aggiuntive richieste, l’istanza si riterrà non accettata. Infine, se i 30 giorni previsti per accettare la domanda scadono, prima che l’Autorità doganale la accetti o la rifiuti, la stessa è considerata accettata, a meno che non siano state richieste ulteriori informazioni. 3.4. Istruttoria - Ufficio locale ADM (max 60 giorni) Dopo l’accettazione della domanda, l’Ufficio Origine e valore richiederà all’Ufficio locale ADM, territorialmente competente, i necessari controlli per accertare la sussistenza dei requisiti previsti dall’art.71 RD. In base a quanto previsto dall’articolo 22, par. 1, CDU, l’Ufficio competente ad effettuare l’attività istruttoria preliminare è quello del “luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione”. Qualora non sia possibile determinare l’Ufficio competente a norma del suddetto articolo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 RD, secondo le quali si tiene conto “del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all’Autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale a fini doganali)”. L’Ufficio locale ADM provvede: 9 DIREZIONE DOGANE - all’acquisizione dei certificati relativi ai carichi pendenti e al casellario giudiziale presso le competenti procure della Repubblica, avendo cura di utilizzare l’apposita modulistica scaricabile dal sito del Ministero della Giustizia6 o dai siti internet delle singole Procure. - a verificare: - assenza/presenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale in capo ai soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 39, lett. a), CDU, così come richiesto dall’art. 71, paragrafo 2, lett. a), RD; - tipologia di sistema contabile adottato e sua conformità ai criteri richiamati dall’art. 71, paragrafo 2, lett. b), RD. Sul punto, il sistema contabile dell’importatore deve prevedere una registrazione cronologica dei dati contabili e commerciali in modo da poter ricostruire la gestione della produzione/commercializzazione e consentire il controllo dell’amministrazione doganale. Pertanto, il richiedente, in sede di tale verifica, dovrà fornire idonea documentazione per dimostrare che il valore oggetto di autorizzazione non differisce da quello determinato senza la stessa. Ad esempio, nel caso della forfettizzazione delle royalties, è utile confrontare il metodo proposto con quanto effettivamente corrisposto negli anni precedenti a titolo di royalties dovute sui beni importati nello stesso periodo. - tipologia e struttura dell’organizzazione amministrativa del richiedente e sua conformità ai criteri previsti dall’art. 71, paragrafo 2, lett. c), RD. - controllo dei documenti posti a corredo dell’istanza relativamente a: valori oggetto di semplificazione riferiti all’ultimo anno delle dichiarazioni doganali ed ogni altra documentazione relativa al calcolo semplificato dei valori oggetto di autorizzazione. Le descritte attività dovranno essere concluse non oltre 60 giorni dalla data di accettazione della domanda. Conclusa l’istruttoria nelle modalità sopra esposte, il competente Ufficio locale ADM redige una relazione finale, a firma del/della Dirigente pro tempore della struttura, che deve essere trasmessa – entro il citato termine di 60 gg – alla Direzione Dogane – Ufficio Origine e valore, unitamente ad un parere circa il rispetto dei requisiti sottesi al rilascio della decisione di cui trattasi. 3.5. Adozione della decisione – Accoglimento dell’istanza L’Ufficio Origine e valore7, tenendo conto delle evidenze emerse nella relazione dell’Ufficio locale ADM e di ulteriori elementi istruttori eventualmente acquisiti, predispone la decisione 6 https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/come_fare_per_certificati_carichi_pendenti?tab=m# 7 L’Ufficio Origine e valore della Direzione Dogane è l’unità organizzativa responsabile del procedimento. 10 DIREZIONE DOGANE entro il termine previsto dall’art. 22, comma 3, CDU (120 giorni dall’accettazione dell’istanza)8. Per i soggetti in possesso dello status AEO, l’Amministrazione si impegna ad emettere l’autorizzazione richiesta nel termine di 90 giorni dalla data di accettazione della domanda. Tale agevolazione viene concessa in considerazione del fatto che il soddisfacimento dei principali requisiti previsti dall’art. 71 RD risulta già verificato in sede di rilascio dell’autorizzazione AEO. Tuttavia, ai sensi dell’art. 30, par. 1, RD, “Se un’autorizzazione AEO è sospesa a causa della mancata conformità a uno dei criteri di cui all’articolo 39 del codice, qualsiasi decisione adottata con riguardo a tale AEO che sia basata sull’autorizzazione AEO in generale o su uno dei criteri specifici che hanno portato alla sospensione dell’autorizzazione è sospesa dall’Autorità doganale che l’ha adottata”. Invece, ai sensi del par. 2 del medesimo articolo è previsto che "la sospensione di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, adottata con riguardo a un AEO, non comporta la sospensione automatica dell'autorizzazione AEO". Il provvedimento, con cui si conclude il procedimento amministrativo avviato con la presentazione della domanda da parte dell’operatore economico richiedente, è la decisione di semplificazione del valore in dogana (CVA) ed è adottato dal dal/dalla Direttore/Direttrice della Direzione Dogane. Tale decisione è notificata al destinatario tramite il sistema CDS, che attribuisce alla stessa un numero identificativo diverso da quello inizialmente attribuito alla domanda. Inoltre, l’Ufficio Origine e valore notifica al destinatario la comunicazione dell’avvenuta adozione della suddetta decisione mediante PEC, indicandovi gli elementi essenziali (tipo di autorizzazione, numero e data di rilascio, invito ad acquisire il provvedimento attraverso il CDS), nonché le informazioni utili per il monitoraggio annuale 9. Si evidenzia che, sebbene il valore ottenuto mediante l’applicazione della semplificazione non sia soggetto a limiti temporali, restano impregiudicati i poteri di verifica al momento dell’importazione (articolo 188 del CDU) o nel quadro del controllo a posteriori (articolo 48 del CDU) volti ad appurare che il ricorso alla semplificazione corrisponda all’ambito di applicazione dell’autorizzazione e non sia indebitamente esteso a situazioni che non riguardano tale autorizzazione. Inoltre, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1 e 2, del CDU, il titolare della semplificazione del valore è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione, compreso il ricorso alla semplificazione solo per le operazioni ivi contemplate e individuate, informando senza 8 Per la decisione si applicano i termini stabiliti dall’art. 22 CDU (120 giorni dalla data di accettazione della domanda) e le altre norme generali previste, in materia di decisioni adottate su richiesta, dagli artt. 11 e segg. RD e artt. 12 e segg. RE. 9 Paragrafo 4.1. 11 DIREZIONE DOGANE indugio l’Ufficio Origine e valore di qualsiasi elemento emerso dopo la decisione, che può influenzare il suo mantenimento o il suo contenuto. 3.6. Mancato accoglimento dell’istanza Nei casi in cui la richiesta di semplificazione del valore non può essere accolta così come presentata dal richiedente, oppure nei casi in cui si debba emettere una decisione sfavorevole, l’Ufficio Origine e valore comunica al richiedente i motivi in base ai quali l’istanza non può essere accettata, ai sensi dell’art. 22 par. 6 del CDU10. Il richiedente, ai sensi dell’art. 8 RD, può esprimere il proprio punto di vista entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, al fine di fornire ogni ulteriore elemento di valutazione. Avverso il provvedimento del/della Direttore/Direttrice Dogane è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. 4. GESTIONE DELLA DECISIONE DI SEMPLIFICAZIONE DEL VALORE IN DOGANA (CVA) 4.1. Monitoraggio annuale Il legislatore unionale non ha previsto alcun limite temporale per quanto riguarda la validità dell’autorizzazione alla determinazione semplificata del valore: ne consegue che, secondo quanto previsto dall’art. 22, par. 5 del CDU, la decisione è valida senza limiti di tempo. Pertanto, l’Ufficio Origine e valore provvederà a modificare in tal senso nel sistema CDS la validità temporale delle autorizzazioni, già rilasciate e in essere alla data del 31 dicembre 2025, dandone comunicazione, mediante pec, agli operatori economici titolari. 10 Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le Autorità doganali comunicano al richiedente le motivazioni su cui intendono basare la decisione. Il richiedente potrà esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui riceve la suddetta comunicazione o si ritiene l’abbia ricevuta. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente. 12 DIREZIONE DOGANE Tuttavia, affinché il valore autorizzato sia attuale alla data di accettazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci importate, va effettuato un monitoraggio annuale della decisione di semplificazione, secondo modalità e termini indicati nella nota di notifica dell’autorizzazione atteso che il suddetto monitoraggio va parametrato alle peculiarità di ogni autorizzazione. A tal fine, l’Ufficio Origine e valore, mediante pec, notifica all’operatore economico titolare della semplificazione del valore in dogana (CVA) l’avvio del monitoraggio annuale. Nella suddetta nota di notifica, l’Ufficio Origine e valore richiede informazioni e dati aggiornati utilizzati per la formula e/o il metodo di calcolo del valore oggetto di semplificazione, nonché ogni utile elemento attestante la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive sopra esposte (paragrafo 2) per il mantenimento della suddetta autorizzazione. Ricevute le informazioni di cui sopra 11, l’Ufficio Origine e valore avvia l’istruttoria con gli Uffici locali ADM competenti al fine di verificare il mantenimento dell’autorizzazione, ovvero, a seconda dei casi, la modifica, la sospensione, la revoca, l’annullamento. La conclusione del monitoraggio con relativo aggiornamento della decisione è notificata mediate pec all’operatore economico a cura dell’Ufficio Origine e valore. 4.2. Annullamento dell’autorizzazione L’autorizzazione rilasciata può essere annullata solo se ricorrono unitamente le seguenti condizioni di cui all'articolo 27 del CDU: - la decisione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete; - il destinatario della decisione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete; - se le informazioni fossero state corrette e complete, la decisione sarebbe stata diversa. Gli effetti dell’annullamento della decisione decorrono dalla data in cui decorrevano gli effetti della decisione iniziale, se non diversamente previsto (ossia efficacia ex tunc). Il titolare della semplificazione è informato del suo annullamento. Di conseguenza, le dichiarazioni doganali effettuate sulla base dell’autorizzazione annullata devono essere identificate e il valore in dogana dichiarato deve essere sottoposto al controllo da parte delle autorità doganali. Occorrerà, pertanto, determinare il valore in dogana corretto e, se del caso, comunicare all'importatore il nuovo importo dell’obbligazione doganale. 11 I dati potranno essere forniti tramite ad uno dei seguenti indirizzi: dir.dogane.origine@admgov.it o dir.dogane@pec.adm.gov.it 13 DIREZIONE DOGANE 4.3. Revoca e modifica dell’autorizzazione L’art. 28, paragrafo 1, del CDU stabilisce che una decisione favorevole è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui all’articolo 27: a) una delle condizioni per l'adozione di tale decisione non era o non è più soddisfatta; oppure b) su richiesta del destinatario della decisione. La revoca o la modifica dell’autorizzazione sulla semplificazione, nel quadro dell’articolo 28 del CDU, ha efficacia ex nunc: il valore in dogana dichiarato utilizzando un’autorizzazione successivamente revocata o modificata non viene modificato retroattivamente. L’operatore economico è tenuto a dichiarare il valore in dogana utilizzando l’autorizzazione modificata a partire dalla data di ricevimento della decisione, salvo diversa indicazione nella decisione stessa. In caso di revoca dell’autorizzazione, l’operatore economico non può più utilizzarla a partire dalla data di ricevimento della decisione, salvo diversa indicazione nella stessa. A decorrere dalla data della revoca, l’importatore dovrà applicare la procedura ordinaria corrispondente alla sua situazione. In casi eccezionali, in cui gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, le autorità doganali possono rinviare fino a un anno la data di decorrenza degli effetti della revoca o della modifica. Tale data è indicata nella decisione di revoca o di modifica (articolo 28, paragrafo 4, secondo comma, del CDU). 4.4. Sospensione dell’autorizzazione La decisione doganale di semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana, a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del CDU, in combinato disposto con l’articolo 16 del RD, può essere sospesa dall’Autorità doganale nelle seguenti situazioni: - quando l’Autorità doganale ritiene che possano sussistere motivi sufficienti per annullare, revocare o modificare la decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all’annullamento, alla revoca o alla modifica. - quando l’Autorità doganale ritiene che le condizioni per la decisione non siano soddisfatte o che il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale decisione ed è opportuno concedere al destinatario della decisione il tempo di adottare misure per garantire l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi. - quando il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell’incapacità di soddisfare le condizioni previste per la decisione o di rispettare gli obblighi imposti a norma di tale decisione. Se l’autorizzazione sospesa è successivamente revocata o modificata, la revoca o la modifica hanno effetto a decorrere dalla data in cui il titolare della semplificazione le riceve, salvo se 14 DIREZIONE DOGANE diversamente specificato nella decisione (articolo 28, paragrafo 4, del CDU in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 4, del CDU). 4.5. Riesame dell’autorizzazione A norma dell’articolo 23, paragrafo 4, lettera a), del CDU, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, RD, l’Autorità doganale procede a un riesame della semplificazione del valore nelle seguenti situazioni: - in caso di modifiche alla pertinente normativa dell’Unione, che incidono sulla semplificazione della valutazione; - se necessario, a seguito del monitoraggio annuale di cui sopra paragrafo 4.1; - se necessario, a causa delle informazioni fornite dal titolare della semplificazione della valutazione in merito a fattori emersi dopo l’adozione della semplificazione, che possono influenzarne il mantenimento o il contenuto. A seguito di tale riesame, la semplificazione del valore può essere sospesa, annullata, revocata o modificata. I provvedimenti di annullamento, revoca, modifica, sospensione, riesame sono adottati dal Direttore Dogane e l’unità responsabile del procedimento è l’Ufficio Origine e valore. ********************** La presente circolare procede ad un riordino delle disposizioni che regolamentano la specifica materia e, quindi, sostituisce integralmente le disposizioni relative alla procedura di rilascio dell’autorizzazione sulla semplificazione del valore in dogana delle merci ex art. 73 Reg. (UE) n. 952/2013, contenute nella circolare 5/D del 2017, a decorrere dal 1° dicembre 2025. Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024 e successive integrazioni, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione. Il DIRETTORE CENTRALE Claudio Oliviero Firmato digitalmente 15

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