Circolare ADM
In vigore
Imposte Indirette
Circolare ADM 35/2025
D. Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 – Art. 16 “Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale”
Riferimento normativo
D. Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 – Art. 16 “Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale” — Prot. 864567 — Sezione: dogane
Testo normativo
DIREZIONE DOGANE
Prot. [come da segnatura di protocollo] Roma, [come da segnatura di protocollo]
CIRCOLARE N. 35/2025
D.LGS. 18 DICEMBRE 2025, N. 192 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE IN
MATERIA DI IRPEF E IRES, DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE, DI IMPOSTA SULLE
SUCCESSIONI E DONAZIONI E DI IMPOSTA DI REGISTRO, NONCHÉ' DI MODIFICA ALLO
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E AI TESTI UNICI DELLE SANZIONI
TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI, DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI, DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA, IN MATERIA DI VERSAMENTI E RISCOSSIONE E DI IMPOSTA DI
REGISTRO E DI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI – ART. 16 “MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE IN MATERIA DOGANALE”.
Premessa
L’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
19.12.2025, ha apportato significative modifiche agli articoli 96, 112 e 118 dell’Allegato I al
D.lgs.141/2024 recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del
sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” (DNC).
Ai sensi dell’art.20 del citato decreto di modifica, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il
20 dicembre 2025.1
L’intervento normativo si inserisce nell’ambito della legge n. 111/2023, che ha conferito al
Governo la delega per la revisione del sistema tributario mediante l’emanazione di uno o più
decreti legislativi, nonché la delega, contenuta all’art. 1, comma 6 della citata legge, per l’adozione
di successivi decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative.
Si evidenzia preliminarmente che le modifiche introdotte dal citato articolo 16 sono finalizzate a
ricondurre la disciplina della confisca delle merci di contrabbando a criteri di proporzionalità
e coerenza sistematica, evitando automatismi sanzionatori nei casi di integrale adempimento degli
obblighi tributari e di estinzione del reato, favorendo la compliance spontanea degli operatori
economici anche in linea con i principi affermati di recente dalla giurisprudenza costituzionale.
Modifica dell’art. 118, comma 8 delle DNC
Sotto il profilo sistematico, appare opportuno avviare la disamina delle modifiche normative
dall’analisi della novella all’articolo 118, comma 8, che costituisce la principale innovazione di
rilievo, in quanto destinata ad avere un impatto significativo sulle attività di accertamento e
sull’applicazione del sistema sanzionatorio.
1 Art.20: “Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”
1
ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0864567.23-12-2025.U
DIREZIONE DOGANE
La disposizione recata dalla lettera c) dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 2025,
n. 192 ha previsto la sostituzione del comma 8 dell’art. 118 DNC.
Il novellato comma così dispone:
«8. Salvi i casi di confisca disposti dall'autorità giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso,
la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell'illecito, le stesse, destinate alla confisca in via
amministrativa ai sensi dell'articolo 96, comma 7, sono restituite al trasgressore, previo pagamento dei diritti di
confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, nei termini fissati con
provvedimento dell'Agenzia. Fermo restando quanto previsto nel primo periodo, l'Agenzia, ricorrendone le
condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo
pagamento del valore delle stesse, dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute
per la loro gestione.».
Come evidenziato dalla relazione illustrativa e dai dossier parlamentari, la disposizione è
finalizzata ad adeguare la disciplina della confisca delle merci di contrabbando ai principi
affermati, con riguardo all’IVA all’importazione, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 93
del 2025 del 3 luglio 2025.
Come già evidenziato con Circolare n. 18/2025 di questa Direzione, ad avviso della Corte, la
disciplina previgente determinava un cumulo sanzionatorio eccessivamente gravoso, in
quanto alla sanzione pecuniaria e al recupero del tributo si aggiungeva automaticamente la
confisca delle merci, senza che tale ulteriore misura trovasse una giustificazione adeguata né nel
trattamento dell’IVA interna né nella disciplina applicabile ai dazi doganali. In particolare, la Corte
aveva rilevato che, nelle ipotesi in cui l’autore dell’illecito si attivi per sanare integralmente la
violazione, il mantenimento della confisca risultava sproporzionato, poiché lo Stato ha già
conseguito il pieno recupero del credito erariale, venendo meno la funzione di garanzia che può
legittimare l’applicazione della misura ablativa.
A tal fine, la Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 70, primo comma,
del D.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli articoli 282 e 301 del previgente D.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, successivamente
trasfuso nel decreto legislativo n. 141 del 2024), nella parte in cui non prevedeva l’esclusione della
confisca delle merci di contrabbando nel caso in cui l’obbligato provvedesse al pagamento
integrale dell’IVA evasa, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione
pecuniaria.
Al fine di assicurare la corretta attuazione del dictat della Corte costituzionale, erano state
successivamente impartite - con la citata Circolare 18/2025 - apposite disposizioni rivolte alle
Strutture territoriali, nelle quali veniva precisato che, nelle ipotesi in cui l’accertamento riguardasse
esclusivamente l’IVA all’importazione, qualora il contribuente provvedesse al pagamento
integrale dell’imposta evasa, degli interessi e della sanzione pecuniaria, non risultava applicabile
la misura della confisca.
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DIREZIONE DOGANE
Sulla scorta dell’opera avviata dal giudice delle leggi, il legislatore delegato è ora intervenuto
estendendo l’ambito di applicazione della misura agevolativa, inizialmente prevista per la sola
IVA all’importazione, in attuazione dei principi affermati dalla sentenza n. 93/2025 della Corte
costituzionale.
La modifica introdotta dalla lettera c) dell’articolo 16 è volta dunque a ricondurre, nella generalità
dei casi, la confisca nell’ambito di una misura non meramente automatica, ma coerente con la
funzione sanzionatoria e con i principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza,
prevedendone l’esclusione nei casi di integrale adempimento degli obblighi tributari, a
prescindere dalla tipologia dei diritti evasi (IVA, dazi ovvero IVA e dazi congiuntamente),
fatti salvi i casi in cui le merci siano soggette a divieti di fabbricazione, possesso, detenzione o
commercializzazione, ovvero quando la confisca sia disposta dall’Autorità giudiziaria.
Il secondo comma disciplina, in linea con la previgente disposizione, l’ipotesi in cui la confisca
amministrativa delle merci sia già intervenuta, prevedendo che, ricorrendone le condizioni (non
siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci
oggetto dell'illecito), l’Agenzia possa consentire, su richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci
confiscate, subordinatamente al pagamento del valore delle stesse, dei diritti di confine dovuti,
degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.
Ciò premesso, si ritiene necessario riformulare le istruzioni contenute nella Circolare n. 18/2025,
che si intende annullata e integralmente sostituita dalla presente.
Accertamento di maggiori diritti di confine
Nelle ipotesi di accertamento/evasione di maggiori diritti di confine – IVA, Dazi, ovvero IVA e
Dazi congiuntamente – laddove la normativa prevede l’applicazione della misura della confisca,
possono verificarsi le seguenti ipotesi:
• merce sotto vigilanza doganale: l’Ufficio, ove il contravventore abbia adempiuto
integralmente al pagamento dei diritti di confine dovuti, degli accessori comprensivi degli
interessi dovuti e della sanzione da corrispondere, anche a titolo di ravvedimento operoso,
non dispone il sequestro e può procedere allo svincolo della merce; relativamente ai diritti e
agli accessori è sempre possibile accedere alla dilazione di pagamento.
• merce non sotto vigilanza doganale: (es: contrabbando ex art 78 delle DNC e revisione
dell’accertamento) l’Ufficio procede al sequestro e alla redazione del PVC assicurando alla
parte il diritto di essere ascoltati e, anche successivamente agli atti di accertamento e di
contestazione della sanzione, se l’autore della violazione accetta l’esito del controllo e provvede
integralmente al pagamento dei maggiori diritti di confine dovuti, degli accessori comprensivi
degli interessi dovuti e della sanzione da corrispondere, anche a titolo di ravvedimento
operoso, dispone il dissequestro; in presenza di dichiarazione doganale, relativamente ai diritti
e agli accessori è sempre possibile accedere alla dilazione di pagamento.
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DIREZIONE DOGANE
In assenza di integrale pagamento di quanto dovuto l’Ufficio deve procedere alle azioni
necessarie per assicurare la confisca della merce in applicazione della normativa vigente.
• merce per la quale è già intervenuta la confisca amministrativa delle merci, ai sensi
dell’art. 118, comma 8, secondo periodo e ferma restando l’applicazione delle condizioni e dei
limiti previsti nel primo periodo della norma, l’Ufficio può consentire, su richiesta del
trasgressore, il riscatto delle merci confiscate, previo pagamento del valore delle stesse, dei
diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro
gestione.
Modifiche dell’articolo 96 delle DNC - Sanzioni amministrative.
Comma 7
In linea con la modifica normativa dell’articolo 118, comma 8, sopra richiamata, l’articolo 16,
lettera a), del D.lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 interviene sull’articolo 96 delle DNC,
modificandone il comma 7, relativo alla confisca amministrativa delle merci oggetto di
contrabbando.
Il comma, come modificato, così dispone:
“7. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della fattispecie di cui all'articolo 82, e salvo quanto previsto
dall'articolo 118, comma 8 è sempre ordinata la confisca amministrativa delle merci oggetto dell'illecito. Il
relativo provvedimento è adottato dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui
la violazione è stata accertata.”
La modifica in questione prevede che la confisca amministrativa non si applica, oltre che nelle
l’ipotesi relative al contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti di
cui all’art. 82 DNC, anche nei casi previsti dall’art. 118, comma 8 DNC, ovvero laddove il
trasgressore provveda/abbia provveduto al pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi,
delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.
Come sopra chiarito, sono fatti salvi i casi di confisca disposta dall’Autorità giudiziaria e, in ogni
caso, si procede alla confisca qualora le merci oggetto dell’illecito siano soggette a divieto di
fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione, nel qual caso la confisca è sempre
obbligatoria.
Comma 9
La modifica del citato comma è finalizzata a correggere un rinvio interno alle medesime DNC.
Poiché esso disciplina i casi di non applicazione della confisca prevista dal comma 7, la novella
elimina dal relativo testo l’erroneo riferimento al comma 8 del medesimo art. 96 DNC,
concernente la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati per la commissione della violazione e
ripristinando la corretta coerenza della disposizione.
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DIREZIONE DOGANE
Ne consegue che la confisca continua ad applicarsi, anche nelle ipotesi di dichiarazione infedele
ai sensi dell’art. 79 DNC, con riguardo ai mezzi di trasporto utilizzati per commettere la
violazione che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero dotati di accorgimenti
idonei ad aumentarne la capacità di carico o l’autonomia, in difformità rispetto alle caratteristiche
costruttive omologate.
Modifiche dell’articolo 112 delle DNC - Estinzione del reato - Cause di non punibilità
La lettera b) dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192 interviene sul
comma 1 dell’articolo 112 DNC, modificandone l’ultimo periodo. Il testo, come novellato,
dispone quanto segue:
“1. Salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'autore
della violazione può effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma
determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti
previsti per la violazione commessa¸ da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. L'estinzione del reato impedisce
l'applicazione della confisca, salvi i casi in cui siano vietati la fabbricazione, il possesso,
la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell'illecito e fermo restando
quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del Codice penale.”
La novella normativa conferma il principio secondo cui, fermo restando quanto eventualmente
disposto dall’Autorità Giudiziaria in applicazione dell'articolo 240, secondo comma, del Codice
penale, l’estinzione del reato preclude l’applicazione della confisca. La novella introduce al
contempo una precisazione di rilievo, stabilendo che restano comunque salvi i casi in cui le merci
oggetto dell’illecito siano soggette a divieto di fabbricazione, possesso, detenzione o
commercializzazione.
Con tale specificazione, il legislatore ha inteso armonizzare il contenuto dell’articolo 112, comma
1, con quello dell’articolo 118, comma 8, assicurando coerenza sistematica alla disciplina della
confisca nell’ambito delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione.
Efficacia temporale delle nuove disposizioni e procedimenti pendenti
Come chiarito in premessa, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 192/2025 le nuove disposizioni
introdotte dall’art. 16 del medesimo decreto sono entrate in vigore il 20 dicembre 2025.
Le disposizioni di cui agli articoli 118, comma 8 e 112, comma 1 e 96, comma 7 delle DNC, in
ragione della loro natura sostanziale e di favore trovano applicazione secondo i principi generali
che regolano la successione delle leggi nel tempo in materia sanzionatoria amministrativa, come
desumibili dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sostituito dall’art. 2,
comma 3 del D. Lgs. n. 173/2024[1] a partire dal 1° gennaio 2026, nonché dai principi di matrice
costituzionale in tema di legalità e di favor rei.
[1] Art. 2, comma 3 del D.Lgs.173/2024 “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi
posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione
sia divenuto definitivo.”
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DIREZIONE DOGANE
Alla luce delle richiamate disposizioni, la nuova disciplina trova applicazione non solo con
riferimento alle violazioni commesse successivamente alla data del 20 dicembre 2025, ma anche
in relazione alle violazioni commesse in vigenza del D.lgs. 141/2024, purché i relativi
procedimenti amministrativi non risultino definitivamente conclusi alla medesima data.
*** **** ***
La presente Circolare annulla e sostituisce la Circolare n. 18/2025.
Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso gli
Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU
del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente
segnalate alla scrivente Direzione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente
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