Circolare ADM
In vigore
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Circolare ADM 36/2025
Reg. UE 956/2023 che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio in frontiera (CBAM) – Avvio della fase definitiva – adempimenti ed istruzioni
Riferimento normativo
Reg. UE 956/2023 che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio in frontiera (CBAM) – Avvio della fase definitiva – adempimenti ed istruzioni – pdf – pubblicata il 24/12/2025 — Prot. 869339 — Sezione: dogane
Testo normativo
DIREZIONE DOGANE
Prot. [come da segnatura] Roma, [come da segnatura]
CIRCOLARE N. 36/2025
REG. UE 956/2023 CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEL
CARBONIO IN FRONTIERA (CBAM)
AVVIO DELLA FASE DEFINITIVA - ADEMPIMENTI ED ISTRUZIONI
1. Il quadro giuridico di riferimento
Con il Regolamento (UE) 956/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio
2023 (di seguito anche Reg. CBAM) è stata prevista una nuova misura per l’ambiente, che
introduce una entrata destinata al bilancio dell’Unione Europea, basata sul “meccanismo di
adeguamento del carbonio alle frontiere” denominato CBAM (“Carbon Border Adjustment
Mechanism”). La citata misura, fino ad ora interessata da una fase di applicazione transitoria,
diventa definitiva dal 1° gennaio 2026.
Il menzionato meccanismo, che si può ricomprendere nel novero dei cosiddetti “tributi
ambientali”, di competenza, dunque, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,
è finalizzato a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito UE
non siano vanificati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini -
tramite le merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell’Unione -. La misura
correttiva è stata, infatti, predisposta per integrare e gradualmente sostituire il sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’UE, stabilito dalla Direttiva
2003/87/CE (“EU-ETS”).
Il campo di applicazione di CBAM interessa le merci elencate nell’allegato I1 del succitato
Regolamento originarie di un Paese terzo, se tali merci, o prodotti trasformati a partire da tali
merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all’art.256 del regolamento (UE)
n.952/2013 (CDU), sono importate nel territorio doganale dell’Unione oppure introdotte su
un’isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma
continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro che sia adiacente al
territorio doganale dell’Unione.
1 Indicativamente trattasi di cemento, concimi, energia elettrica, alcune sostanze chimiche nonché ghisa, ferro, acciaio e
alluminio.
00143 Roma - Via Mario Carucci,71
+39 06 5024 6092
dir.dogane.aeo@pec.adm.gov.it / dir.dogane.aeo@adm.gov.it
ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0869339.24-12-2025.U
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Tali prescrizioni, anche ai sensi del Regolamento UE 2083/2025 che ha recentemente
apportato rilevanti modifiche anche all’art. 2 del regolamento CBAM di base, non si applicano
a:
- merci destinate ad essere trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari2;
- energia elettrica generata3 o sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva
di uno Stato membro o di un paese o territorio elencato nell’allegato III, punti 1 e 2;
- idrogeno originario4 della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno
Stato membro o di un paese o territorio elencato nell’allegato III, punti 1 e 2;
- merci originarie di paesi terzi e dei territori elencati nell’allegato III punto 15.
Una ulteriore esenzione, introdotta dal Regolamento UE 2083/2025 è quella prevista dal
nuovo art. 2bis rubricato “esenzione de minimis”6 in base al quale – ad eccezione di energia
elettrica ed idrogeno – è prevista una esenzione dagli obblighi di cui al regolamento CBAM
“se la massa netta delle merci importate in un determinato anno civile non supera cumulativamente la soglia
unica basata sulla massa di cui all’allegato VII, punto 1”. Tale soglia si applica alla massa netta totale delle
merci di tutti i codici NC aggregata per importatore e per anno civile”.
Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la soglia citata è pari a 50 tonnellate di
massa netta.
Si evidenzia che, qualora entro l’anno civile tale soglia venga superata, l’importatore diventa
immediatamente soggetto a tutti gli obblighi derivanti dal regolamento CBAM, e dai connessi
regolamenti delegati ed attuativi, per quanto riguarda il totale delle emissioni incorporate in
tutte le merci importate in tale anno civile pertinente.
In relazione a quanto sopra, si precisa che:
le merci importate sono considerate originarie dei paesi terzi7 conformemente alle norme
di origine non preferenziale, di cui all’art. 59 del CDU;
ai fini CBAM l’importatore è la persona che presenta una dichiarazione doganale di
immissione in libera pratica di merci o un conto di appuramento ai sensi dell’articolo 175,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a proprio nome e per proprio
conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto,
in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della
quale tale dichiarazione è presentata.
Prima di importare le merci CBAM nel territorio doganale dell’Unione, un importatore
stabilito in uno Stato membro deve chiedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato
2 di cui all’art.1, punto 49, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.
3 Cfr. cod. documento Y136 in tabella 1.
4 Cfr. cod. documento Y136 in tabella 1.
5 Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e dei seguenti territori Busingen, Helgoland, Livigno, Ceuta, Melilla, qualora
soddisfino le condizioni di cui al p. 6 dell’art. 2 del Reg. CBAM. Cfr. cod. documento Y134 in tabella 1.
6 Cfr. cod. documento Y137 in tabella 1.
7 Per merci originarie dell’UE cfr. cod. documento Y237 in tabella 1.
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ovvero deve individuare un rappresentante doganale indiretto che, a sua volta, abbia la
predetta qualifica.
Si evidenzia che il rappresentante doganale indiretto, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento
(UE) n. 952/2013, che accetta di agire in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, dovrà
ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato anche nel caso in cui l’importatore
rappresentato, sia quest’ultimo stabilito o meno nell’UE, risulti esentato dagli obblighi CBAM
in base all’art. 2bis di cui sopra.
Viceversa, qualora l’importatore operi per proprio conto e applichi l’articolo 2bis, si rammenta
la necessità di presentare la domanda di autorizzazione nei casi in cui si prevede di superare la
citata soglia unica basata sulla massa netta.
Si ritiene opportuno precisare che il rappresentante doganale indiretto è soggetto a tutti gli
obblighi applicabili a norma del regolamento in questione per quanto riguarda le merci
importate da tale rappresentante doganale indiretto per conto dell’importatore rappresentato.
Per quanto attiene alla domanda di autorizzazione, da trasmettere attraverso il registro CBAM8
istituito in conformità dell'articolo 14, si rimanda alle indicazioni fornite dall’Autorità
nazionale competente presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, reperibili
al seguente link: EU ETS - Italia :: CBAM. A riguardo, si sottolinea che, per velocizzare il
procedimento autorizzatorio, è stata introdotta, con il regolamento UE 2083/2025 dello
scorso ottobre, la possibilità di indicare, nella citata domanda, il numero di autorizzazione
AEO, ove posseduta.
Ai sensi del novellato art. 17 Reg. CBAM, in base al paragrafo 7bis, si chiarisce, che, in deroga
all’articolo 4 e in assenza di qualifica di dichiarante autorizzato CBAM, sarà temporaneamente
possibile importare merce CBAM qualora sia stata già presentata al registro CBAM l’istanza
di autorizzazione9. Tale deroga è consentita fino al 31 marzo 2026 e permette all’importatore
(o rappresentante doganale indiretto) di continuare ad importare tali merci fino a quando
l’autorità competente non adotti la pertinente decisione e comunque non oltre il 27 settembre
2026.
Da ultimo, s’invita a prendere attenta visione delle comunicazioni pubblicate dalla menzionata
Autorità competente in relazione ad ogni ulteriore adempimento di natura non doganale che
discende dal Regolamento oggetto di trattazione (es: relazioni periodiche, acquisto certificati,
etc..). Nello specifico, si evidenzia come le informazioni da fornire ai sensi dell’art. 6
(“Dichiarazione CBAM”) dovranno sempre essere coerenti con le operazioni doganali svolte
e, pertanto, correttamente rendicontate dai soggetti dichiaranti e/o rappresentanti, anche in
8 istituito in conformità dell'articolo 14 del Reg. UE 956/2023, le cui modalità di applicazione sono definite dal
Regolamento di esecuzione della Commissione n. 3210/2024. Cfr. cod. documento Y135 in tabella 1.
9 Cfr. cod. documento Y238 in tabella 1. Il codice, salvo successive diverse indicazioni, sarà utilizzabile fino al 27 settembre
2026.
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caso di perfezionamenti attivi e passivi o di reintroduzioni di merce CBAM o di prodotti
trasformati partendo da merce CBAM.
2. Adempimenti Dichiarativi
Come di consueto, in vigenza di norme unionali che prevedono adempimenti connessi con
specifiche modalità dichiarative, i competenti Servizi unionali hanno creato alcuni codici
documento visibili in TARIC, che dovranno essere inseriti nei data element previsti dal tracciato
dichiarativo per garantire il corretto funzionamento del sistema.
- 2. a) Dichiarazione doganale per importatori/rappresentanti autorizzati CBAM:
Il codice documento Y128 “Numero di conto CBAM”, che consente la verifica immediata
del possesso della qualifica di dichiarante autorizzato CBAM mediante il sistema CERTEX,
deve precedere, nel tracciato dichiarativo, il numero di autorizzazione CBAM.
L’identificativo del documento Y128 (numero di conto/autorizzazione CABM) può essere indicato
solo dai soggetti aventi la qualifica di dichiarante autorizzato CBAM e rispetta il seguente
formalismo10:
CBAM-XX-YYYY-AAANNNNNNNNNNN
dove:
XX è il codice del paese
YYYY è l’anno corrente
AAA è una sequenza di tre caratteri alfabetici
NNNNNNNNNNN è un identificativo numerico di 11 cifre
Esempio
come dichiarare il certificato Y128 in considerazione del l’autorizzazione rilasciata nel 2025
dall’autorità competente e identificata con numero “CBAM-IT-2025-ABC00000000001”:
10 Si sottolinea che tale modalità compilativa modifica e sostituisce quanto indicato al paragrafo dal titolo “certificato
CBAM” nell’avviso “INTEROPERABILITÀ CERTEX - RILASCIO 5.1” pubblicato sul portale ADM in data
17/11/2025.
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Messaggio Hx:
<GoodsItem>
<SupportingDocument>
<Type>Y128</Type>
<ReferenceNumber>2025-IT- CBAM-IT-2025-ABC00000000001</ReferenceNumber>
</SupportingDocument>
</GoodsItem>
- 2. b) Dichiarazione doganale per importatori/rappresentanti non autorizzati
CBAM:
In tutti i casi in cui un soggetto sia interessato ad introdurre la merce CBAM nel territorio
doganale dell’Unione senza essere in possesso della qualifica di cui al punto 2.a), sarà
necessario indicare in dichiarazione doganale la motivazione che consente l’importazione in
deroga. Per quanto sopra, sono stati creati ulteriori codici documento consultabili in TARIC,
che consentono di autodichiarare le eventuali motivazioni di esenzione previste dal
regolamento CBAM da inserire nei data element previsti dai tracciati e più ampiamente descritte
al paragrafo 1.
Nel dettaglio, i codici di esenzione sono riportati nella seguente tabella:
Lista codici documento prevista in TARIC
Attributi
Codice
Descrizione della deroga
documento Paese Anno id. unità di
Quantità
emiss. emiss. certificato misura
Merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno
Y134 (articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) - - - - -
2023/956)
Deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del
Y135 - - - - -
regolamento (UE) 2023/956
Deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 bis, del
Y136 - - - - -
regolamento (UE) 2023/956
Deroga in virtù dell'articolo 2bis del regolamento
Y137 - - - - -
(UE) 2023/956
Y237 Merci aventi origine nell'UE - - - - -
La domanda per ottenere la qualifica di dichiarante
Y238 CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 - - si - -
marzo 2026.
Tabella 1
DIREZIONE DOGANE
3. Attività a cura delle articolazioni territoriali ADM
Le articolazioni territoriali di ADM saranno tenute a consentire l’importazione delle merci
unicamente se effettuata da parte di dichiaranti/rappresentanti autorizzati CBAM e
vieteranno, fatte salve le citate deroghe, tutte le importazioni effettuate da soggetti non
autorizzati. La verifica dei requisiti sarà garantita dagli ordinari sistemi di controllo formale e
sostanziale, di cui all’art. 46 del Reg. UE 952/2013, e le discendenti attività saranno gestite,
dagli Uffici locali, secondo le procedure già in essere.
Fatte salve eventuali indicazioni procedurali che saranno diramate successivamente, anche in
base alle indicazioni che saranno fornite dal MASE, le merci oggetto di importazione non
consentita dovranno essere fermate e dovrà immediatamente essere informata l’autorità
competente ai fini dell’eventuale irrogazione delle sanzioni individuate dall’art. 26 del
Regolamento. Quest’ultima circostanza non pregiudica eventuali ulteriori sanzioni previste in
relazione ad altri inadempimenti di natura prettamente doganale.
Nelle more della definizione di un idoneo sistema di scambio informativo con il più volte
menzionato Dicastero, per consentire la tempestiva comunicazione di quanto constatato dalle
articolazioni territoriali di ADM all’Autorità Nazionale Competente, gli Uffici UADM
trasmetteranno il verbale di constatazione e tutta la documentazione ritenuta utile alla casella
mail della Direzione Dogane, per ogni eventuale seguito, informando – per conoscenza –
anche la sovraordinata Direzione Territoriale.
Si rammenta l’importanza di tracciare con cura le operazioni ricadenti in ambito CBAM, anche
al fine di supportare gli operatori economici nella prima fase di avvio delle misure definitive
introdotte dal 1° gennaio 2026, soprattutto in relazione alle autorizzazioni di perfezionamento
attivo interessate dalla Regolamentazione CBAM, per le quali si raccomanda agli operatori di
prestare la massima cura nella produzione del conto di appuramento, laddove previsto.
4. Disposizioni finali
S’invitano tutti gli operatori economici a porre particolare attenzione al rispetto delle
previsioni e all’adempimento degli obblighi previsti in materia CBAM anche in considerazione
dell’attività di monitoraggio e sorveglianza costante svolti dai competenti servizi della
Commissione europea per contrastare ogni eventuale pratica di elusione11.
11 “Per pratiche di elusione si intende una modifica della configurazione degli scambi di merci, derivante da una pratica,
un processo o una lavorazione per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica, se non quella
di eludere, in tutto o in parte, uno degli obblighi previsti dal presente regolamento. Tale pratica, processo o lavorazione
può consistere, tra l'altro, nel:
a) modificare leggermente le merci in questione per farle rientrare nei codici NC non elencati nell'allegato I, tranne quando
la modifica ne altera le caratteristiche essenziali;
b) frazionare artificiosamente le importazioni, anche mediante accordi non genuini, per evitare il superamento della soglia
unica basata sulla massa.
DIREZIONE DOGANE
Quest’Agenzia si riserva di fornire ulteriori indicazioni all’esito del coordinamento in essere
con gli attori coinvolti.
*** ************ ***
Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso
gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n.
612382/RU del 2 ottobre 2024 e successive integrazioni, eventuali difficoltà incontrate nella
sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero:
Firmato digitalmente
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