Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico – articolo 44, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
Un ricercatore rientrato in Italia con il regime agevolato dell'articolo 44 del decreto legge 78/2010 può essere considerato fiscalmente a carico del coniuge se il reddito esente da tassazione non viene computato nel?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che per verificare se una persona può essere considerata fiscalmente a carico di un familiare, si deve controllare che il suo reddito complessivo non superi 2.840,51 euro (limite ordinario) o 4.000 euro per i figli fino a 24 anni. Nel caso di ricercatori e docenti che rientrano in Italia dopo aver lavorato all'estero, l'articolo 44 del decreto legge 78/2010 consente di escludere il 90% dei loro emolumenti dalla tassazione. Tuttavia, questa quota esente non deve essere aggiunta al reddito complessivo ai fini della verifica del limite per essere a carico, poiché la norma non prevede espressamente questa inclusione. Pertanto, il reddito da considerare è solo quello effettivamente imponibile (il 10% residuo), e se questo non supera il limite di 2.840,51 euro, il ricercatore può essere considerato a carico del coniuge con conseguente riconoscimento delle relative detrazioni fiscali.
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Riferimento normativo
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico – articolo 44, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 67/2025
OGGETTO: Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero –
Limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico – articolo
44, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante dichiara di essersi trasferita nel 2022 in Italia «dopo un periodo di
residenza all'estero dove ha svolto attività di ricerca e di docenza, svolgendo la propria
attività di ricercatore alle dipendenze del Consiglio Nazionale di Ricerca e fruendo del
regime fiscale speciale per docenti e ricercatori di cui all'art. 44 del decretolegge 31
maggio 2010, n. 78.». Considerato che, in applicazione delle disposizioni sopra citate
«la porzione del proprio reddito soggetta alla tassazione è inferiore ad euro 2840, 51»,
l'Istante chiede se può essere considerata fiscalmente a carico del proprio coniuge, ai
sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto
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del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917. Al riguardo, in sede di
documentazione integrativa l'Istante ha precisato «di aver contratto matrimonio nel 2022
e che il proprio coniuge [...] non ha mai fruito della detrazione per coniuge a carico».
Chiede, inoltre, se «il valore reddituale da considerare sia quello esposto al punto 1 della
Certificazione Unica (Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo
determinato) posto che il datore di lavoro vi riporta la porzione di reddito soggetto a
tassazione ed al successivo 463 indica la porzione di reddito esente».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che il reddito escluso dall'IRPEF in applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 non vada
computato ai fini della determinazione del limite di reddito per essere considerato a
carico del proprio familiare ai sensi dell'articolo 12 del TUIR e che, per la verifica del
predetto limite di reddito, «deve essere considerato l'importo indicato dal datore di
lavoro nella CU al punto 1 sezione RedditI».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR),
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dispone che « Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le
persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando
anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli
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enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore
a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a
ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a
4.000 euro.». Con riferimento al «reddito complessivo», richiamato al comma 2 del citato
articolo 12, la circolare 20 giugno 2002, n. 55/E (paragrafo 1) ha chiarito che «la norma
si riferisce esplicitamente al reddito complessivo ai sensi dell'articolo 3 del TUIR, al
lordo degli oneri deducibili» e che «il reddito complessivo è formato per i residenti da
tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10.».
Il citato articolo 3, al comma 3, lett. a), prevede che: «Sono in ogni caso esclusi
dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva.»
Per espressa previsione normativa, inoltre, ai fini della verifica del limite
reddituale indicato nel citato comma 2 dell'articolo 12 del TUIR, al reddito complessivo,
determinato come sopra specificato, vanno aggiunte le retribuzioni ivi indicate che, in
quanto esenti da imposizione, in assenza di specifico richiamo non avrebbero concorso
ai fini della predetta verifica.
Ulteriori disposizioni prevedono espressamente che, ai fini della predetta verifica,
si tenga conto anche di redditi esclusi dalla base imponibile ai fini dell'IRPEF.
Come indicato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi,
nel limite di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a
carico, devono essere computati anche, tra l'altro, i seguenti redditi che non concorrono
alla base imponibile:
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il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in
applicazione del cd regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e ss. della legge
23 dicembre 2014, n. 190;
il reddito dei fabbricati assoggettato alla cd. cedolare secca sulle locazioni di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Ciò in quanto, il comma 75 del citato articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede
che: «Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della
spettanza per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo,
anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque
conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario».
Anche il comma 7 del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011
prevede che «Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento
della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi
titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene
comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca».
Con riferimento agli incentivi per docenti e ricercatori disciplinati dall'articolo
44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 il comma 1 stabilisce che: «1. Ai fini
delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o
autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori
che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente
residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività' di ricerca o docenza all'estero
presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi
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e che vengono a svolgere la loro attività' in Italia, acquisendo conseguentemente la
residenza fiscale nel territorio dello Stato .»
La norma non prevede che la quota esclusa dalla formazione del reddito di lavoro
dipendente o autonomo vada aggiunta, ai fini della verifica del limite reddituale indicato
nel citato comma 2 dell'articolo 12 del TUIR, al reddito complessivo. Pertanto, in assenza
di una specifica disposizione, la quota di reddito esente da imposizione, non concorrendo
alla formazione della base imponibile, non rileva ai fini della determinazione del
reddito complessivo del familiare. Ciò premesso, nel caso in esame qualora il reddito
complessivo dell'Istante, determinato come sopra indicato e assunto al netto della
quota esente da imposizione, sia «non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri
deducibili» l'Istante medesima potrà essere considerata fiscalmente a carico del coniuge
con conseguente riconoscimento in capo a quest'ultimo delle detrazioni di cui all'articolo
12, comma 1 del TUIR.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
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Il regime agevolato per docenti e ricercatori dell'articolo 44 del decreto legge 78/2010 interagisce con le disposizioni sull'imputazione a carico di cui all'articolo 12 del TUIR, richiedendo una corretta determinazione del reddito complessivo al netto degli oneri deducibili. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra redditi esenti da imposizione e redditi soggetti a ritenuta alla fonte, applicando le specifiche disposizioni normative che prevedono l'inclusione di taluni redditi esclusi dalla base imponibile (come il regime forfetario e la cedolare secca) solo quando espressamente richiamati dalla legge.
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