Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA) – articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto–legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
Un'azienda che ha acquistato crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di DTA (Deferred Tax Assets) tramite cessione secondo l'articolo 43-bis del DPR 602/1973 può utilizzarli in compensazione, oppure deve?
Spiegato da FiscoAI
Secondo l'Agenzia delle Entrate, quando un'azienda acquista crediti d'imposta da trasformazione di DTA mediante cessione ai sensi dell'articolo 43-bis del DPR 602/1973, il credito acquisito non può essere utilizzato in compensazione (come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997), ma solo monetizzato attraverso rimborso. Questa limitazione deriva dal fatto che l'articolo 43-bis disciplina specificamente le cessioni di crediti "chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi", imponendo al cessionario il divieto sia di ulteriore cessione che di compensazione. Il cessionario può quindi solo incassare le somme oggetto di rimborso, senza altre modalità di utilizzo del credito. Questa regola si applica indistintamente sia ai crediti derivanti dalla trasformazione di DTA secondo l'articolo 2, commi 55-58 del decreto-legge 225/2010, sia a quelli derivanti dall'articolo 44-bis del decreto-legge 34/2019, poiché entrambi ricadono nella disciplina generale dell'articolo 43-bis. L'Agenzia ha chiarito che non è possibile estendere orientamenti diversi anche se applicabili ad altre fattispecie, in quanto la norma è esplicita nel vietare la compensazione per i crediti ceduti.
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Riferimento normativo
Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA) – articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto–legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Risposta n. 300/2025
OGGETTO: Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle
attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA) – articolo 2,
commi da 55 a 58, del decreto–legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], nel prosieguo istante o [...], fa presente quanto qui di seguito
sinteticamente riportato.
L'istante ha acquistato dalla [BETA] (di seguito anche ''[...]'') crediti d'imposta
derivanti dalla trasformazione delle imposte anticipate (deferred tax assets ''DTA'')
di cui all'articolo 2, commi da 55 a 58, del decretolegge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
I predetti crediti d'imposta, chiesti a rimborso in dichiarazione, sono stati ceduti
all'istante ai sensi dell'articolo 43bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
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settembre 1973, n. 602, in linea con quanto prospettato in risposta ai precedenti interpelli
presentati dalla cedente [BETA] (interpello n. [...] ed interpello n. [...]).
Ciò posto, l'istante, al fine di utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti da trasformazione delle DTA
ricevuti in qualità di cessionaria, chiede se sia possibile estendere al caso concreto
l'orientamento espresso con la risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025 nell'ambito della
cessione dei crediti di imposta da trasformazione delle DTA operata ai sensi dell'articolo
44bis del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58.
Chiede, altresì, se sia corretto esporre i crediti d'imposta ricevuti all'interno del
quadro RU del Modello Redditi SC, così da consentire l'indicazione dell'ammontare dei
crediti utilizzati in compensazione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l'istante ritiene che i chiarimenti forniti con risoluzione n. 32/E del
2025, ancorché resi nell'ambito della cessione dei crediti operata ai sensi dell'articolo
44bis del d.l. n. 34 del 2019, siano applicabili anche alla cessione dei crediti derivante
dalla trasformazione delle DTA effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi da 55 a 58, del
d.l. n. 225 del 2010.
È dell'avviso, infatti, che il citato documento di prassi sia finalizzato a fornire
chiarimenti in merito agli aspetti procedurali da seguire ai fini della gestione della
cessione di crediti regolata dall'articolo 43bis del d.P.R. n. 602 del 1973 nella sua
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generalità, risultando validi per tutte le fattispecie nelle quali detta norma risulti
applicabile.
E ciò anche in considerazione dell'analogia tra la trasformazione delle DTA
operata ai sensi dell'articolo 2, commi da 55 a 58 del d.l. n. 225 del 2010 e la
trasformazione delle DTA operata in applicazione dell'articolo 44bis del d.l. n. 34 del
2019.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base
delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente
così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità,
completezza, concretezza ed esaustività e non riguarda, in particolare, la verifica della
sussistenza, in capo all'istante, di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge e dai
documenti di prassi ai fini della spettanza di qualsiasi beneficio. Tali verifiche, infatti,
esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello ed
in relazione a tali aspetti resta impregiudicato il potere di controllo dell'amministrazione
finanziaria nelle opportune sedi (cfr. circolare n. 9/E del 2016).
Si precisa, inoltre, che la risposta resa all'istanza di interpello in esame non
riguarda la corretta quantificazione né l'effettiva spettanza del credito derivante dalla
trasformazione di DTA né, infine, la correttezza degli adempimenti fiscali posti in essere.
Ciò posto, atteso che l'istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di
utilizzare in compensazione il credito acquistato ai sensi dell'articolo 43bis del d.P.R. n.
602 del 1973, si fa presente che detta norma prevede che «Le disposizioni degli articoli
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69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei
crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere
il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'articolo 44
sono dovuti al cessionario.».
Con la risposta ad interpello n. 253, pubblicata sul sito internet della scrivente
in data 26 settembre 2025, resa in tema di cessione dei crediti d'imposta derivanti
dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA), di cui al citato articolo
44bis del decretolegge n. 34 del 2019, è stato chiarito che l'articolo 43bis del
d.P.R. n. 602 del 1973 «disciplina espressamente le cessioni dei crediti chiesti a
rimborso nella dichiarazione dei redditi, per le quali è previsto, oltre al rispetto delle
formalità richieste dal medesimo articolo 43bis, l'altrettanto espresso divieto di ulteriore
cessione (letteralmente, il secondo periodo del comma 1 dispone che ''Il cessionario
non può cedere il credito oggetto della cessione''). Il cessionario potrà, pertanto, solo
monetizzazione l'importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto
di rimborso senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione».
Come precisato, altresì, con la successiva risposta ad interpello n. 259 pubblicata
sul sito internet della scrivente in data 2 ottobre 2025, di analogo tenore, «considerato
che l'acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore
cessione, ma anche la compensazione dello stesso ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997, quest'ultima non rientra tra le modalità di utilizzo del credito
da DTA da parte del cessionario che ha acquistato il credito ai sensi dell'articolo 43
bis del d.P.R. n. 602 del 1973.».
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Pertanto, esclusa nel caso di specie la possibilità di utilizzare in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 un credito ceduto si sensi dell'articolo
43bis del d.P.R. n. 602 del 1973, non si ritiene condivisibile la soluzione prospettata
dall'istante e resta assorbito ogni ulteriore quesito posto.
Per il Vicedirettore Capo Divisione Contribuenti
Atto di delega RU 323979 dell'11.08.2025
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
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La cessione di crediti d'imposta secondo l'articolo 43-bis del DPR 602/1973 è uno strumento rilevante per la gestione dei DTA (Deferred Tax Assets), ma comporta limitazioni significative rispetto alla compensazione tributaria e alla possibilità di ulteriore cessione. Commercialisti e aziende devono considerare che i crediti acquisiti tramite questa procedura possono essere solo rimborsati, non utilizzati in compensazione secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, il che incide sulla pianificazione fiscale e sulla gestione della liquidità aziendale.
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