Criteri e modalità di cessazione della partita Iva e dell’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Criteri e modalità di cessazione della partita Iva e dell’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf
Testo normativo
PROVVEDIMENTO PROT. 110418 DEL 12 GIUGNO 2017
Criteri e modalità di cessazione della partita Iva e dell’esclusione della stessa
dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui
all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre
2010, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
DISPONE
1. Controlli periodici ed attività di analisi del rischio sui soggetti titolari di
partita Iva
1.1 Nei confronti dei titolari di partita Iva vengono effettuati riscontri e controlli,
formali e sostanziali, sull’esattezza e completezza dei dati forniti da tali soggetti
per la loro identificazione ai fini Iva, in attuazione dell’articolo 35, comma 15-
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, nonché
delle previsioni di cui agli articoli 22 e 23 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del
Consiglio del 7 ottobre 2010.
1.2 I riscontri ed i controlli di cui al punto 1.1 sono effettuati applicando criteri di
valutazione del rischio mirati, prevalentemente, ad individuare soggetti privi dei
requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva di cui agli articoli da 1 a 5 del decreto del
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Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 ovvero l’eventuale presenza
di elementi di rischio di frodi all’Iva, secondo le modalità di seguito elencate.
2. Criteri di valutazione del rischio
2.1 La valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata su:
- elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale o al
rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica
titolare della partita Iva;
- elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento
dell’attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte
del soggetto titolare della partita Iva;
- elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della
partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e\o incongruenze
nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o
indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.
2.2. Gli elementi di rischio individuati al punto 2.1 sono sviluppati sulla base del
confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati in possesso
dell’Agenzia delle Entrate e di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati
pubbliche o private.
3. Modalità operative
3.1 L’analisi del rischio sui soggetti titolari di partita Iva è attuata attraverso
procedure automatizzate, che effettuano una costante attività di riscontro degli
elementi individuati al punto 2 e consentono, sulla base di specifici criteri
selettivi, l’emersione delle situazioni a maggior rischio.
3.2 Nei confronti dei soggetti individuati con le modalità di cui al punto 3.1, sono
effettuati controlli periodici, anche attraverso l’esecuzione di accessi nel luogo di
esercizio dell’attività, come di seguito specificati:
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- controlli formali volti a riscontrare la veridicità dei dati dichiarati dal
contribuente all’atto della richiesta di attribuzione della partita Iva o della
comunicazione dell’opzione di inclusione nella banca dati dei soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Tale riscontro
riguarda, in particolare, l’identità e la reperibilità dell’imprenditore o
dell’esercente arti o professioni o del legale rappresentante dell’ente cui si
riferisce la partita Iva; l’esistenza dell’attività dichiarata; l’esistenza della
sede di esercizio dell’attività;
- controlli sostanziali volti a riscontrare la veridicità dei dati dichiarati dal
contribuente all’atto della richiesta di attribuzione della partita Iva o della
comunicazione dell’opzione di inclusione nella banca dati dei soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Tale riscontro
riguarda, in particolare, la corrispondenza dell’imprenditore o
dell’esercente arti o professioni o del legale rappresentante, dichiarati dal
contribuente, con i reali soggetti che utilizzano quella partita Iva; la
corrispondenza dell’attività dichiarata con quella effettiva e la relativa
liceità; la corrispondenza della sede di esercizio dichiarata con quella
effettiva.
3.3 I riscontri ed i controlli di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono effettuati entro sei mesi
dalla data di attribuzione della partita Iva o della comunicazione dell’opzione di
inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie.
3.4 I controlli di cui al punto 3.2 possono essere ripetuti ogni qual volta si
verifichino mutamenti significativi riguardanti gli elementi di rischio considerati,
o si manifestino incoerenze rilevanti tra i dati fiscali periodicamente dichiarati o
comunicati dal titolare di partita Iva e quelli risultanti dalle fonti informative a
disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
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4. Provvedimento di cessazione della partita Iva a seguito dei controlli effettuati
ai sensi del comma 15-bis dell’articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4.1 Nel caso in cui, dai controlli di cui al punto 1, venga constatato che il
soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l’Ufficio può notificare al
contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente
richiesta o mantenuta.
4.2 La cessazione della partita Iva comporta l’esclusione della stessa dalla banca
dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie rendendola
conseguentemente invalida nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del
Regolamento (UE) n. 904/2010.
4.3 La cessazione della partita Iva ha effetto dalla data di registrazione in
Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento.
5. Provvedimento di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano
operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n.
904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, a seguito dei controlli effettuati ai
sensi del comma 15-bis dell’articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
5.1 Nel caso in cui, dai controlli di cui al punto 1, venga constatato che il
soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, abbia comunque
consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode
Iva, l’Ufficio, valutata la gravità del comportamento, può notificare un
provvedimento di esclusione dell’operatore dalla banca dati dei soggetti che
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effettuano operazioni intracomunitarie, rendendo invalida la partita Iva nel
sistema elettronico di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010.
5.2 L’esclusione dell’operatore dalla banca dati dei soggetti che effettuano
operazioni intracomunitarie ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe
Tributaria della notifica del provvedimento.
6. Istanza di nuova inclusione nella banca dati dei soggetti che effettuano
operazioni intracomunitarie da parte dei contribuenti esclusi ai sensi comma
15-bis dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
6.1 Il contribuente escluso dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi del comma 15-bis dell’articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, può presentare all’Ufficio
che ha emanato il provvedimento di esclusione, una specifica istanza di
inclusione nella banca dati citata direttamente o mediante posta elettronica
certificata.
L’Ufficio, valutate le motivazioni addotte dal contribuente, può procedere alla
nuova inclusione nella banca dati, dopo aver verificato che siano state rimosse le
irregolarità che avevano generato l’emissione del provvedimento di esclusione.
6.2 Restano salvi i casi in cui il soggetto debba essere nuovamente incluso nella
banca dati degli operatori intracomunitari a seguito di provvedimento
dell’Autorità giudiziaria o per effetto dell’annullamento in autotutela del
provvedimento da parte dell’Ufficio.
6.3 Per i soggetti esclusi ai sensi del comma 15-bis dell’articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è preclusa la possibilità di
presentare l’opzione di cui al comma 2, lettera e-bis) del citato articolo 35
secondo le modalità stabilite dall’articolo 1 del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia Prot. 2014/159941 del 15 dicembre 2014.
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7. Competenza per l’emissione dei provvedimenti di cessazione della partita Iva
e di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni
intracomunitarie.
7.1 I provvedimenti di cui ai punti 4 e 5 sono emessi dall’Ufficio territorialmente
competente sulla base del domicilio fiscale del titolare della partita Iva al
momento dell’emissione dei provvedimenti stessi.
Motivazioni
Il Regolamento (UE) n. 904/2010, del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativo alla
cooperazione amministrativa e alla lotta contro le frodi in materia d'imposta sul
valore aggiunto, che ha riscritto - con alcune modifiche - il contenuto del
Regolamento 7 ottobre 2003, n. 1798, stabilisce, all’articolo 17 che “Ciascuno
Stato membro archivia in un sistema elettronico … i dati riguardanti l'identità,
l'attività, l'organizzazione e l'indirizzo delle persone a cui ha attribuito un
numero di identificazione IVA, raccolti in applicazione dell'articolo 213 della
direttiva 2006/112/CE, nonché la data di attribuzione di tale numero”.
Il successivo articolo 20 del medesimo Regolamento stabilisce che “le
informazioni di cui all’articolo 17 sono inserite immediatamente nel sistema
elettronico”.
L’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 904/2010 dispone poi che “Gli Stati
membri provvedono a che le informazioni disponibili nel sistema elettronico di
cui all’articolo 17 siano aggiornate, complete ed esatte.” A tal fine, ai sensi del
successivo art. 22, “per fornire alle amministrazioni tributarie un livello
ragionevole di garanzia circa la qualità e l’affidabilità delle informazioni
disponibili tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 17, gli Stati membri
adottano le misure necessarie per garantire che i dati forniti da soggetti passivi e
da persone giuridiche che non sono soggetti passivi per la loro identificazione ai
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fini dell’IVA in conformità dell’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, siano,
a loro giudizio, completi e esatti.
Gli Stati membri attuano procedure di verifica di tali dati in base ai risultati
della loro valutazione del rischio. Le verifiche sono effettuate, in linea di
massima, prima dell’identificazione o, qualora prima dell’identificazione siano
effettuate solo verifiche preliminari, entro sei mesi da tale identificazione.”
A garanzia della completezza ed esattezza delle informazioni contenute nella
banca dati di cui all’art. 17 del Regolamento in esame, gli Stati Membri, ai sensi
dell’art. 23, paragrafo 1, lettera a) “provvedono affinché il numero
d’identificazione IVA, di cui all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, risulti
non valido nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del presente regolamento
almeno …quando persone identificate ai fini dell’IVA abbiano dichiarato di non
esercitare più la loro attività economica, … o quando l’amministrazione
tributaria competente abbia ritenuto che non esercitino più la loro attività
economica”.
Le modifiche normative apportate all’articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 sono improntate al rispetto dei citati principi
contenuti nel citato Regolamento (UE) n. 904/2010 contemperando le regole
esistenti in materia di attribuzione del numero identificativo ai fini Iva in base
all’ordinamento nazionale e la necessità di adottare misure per il contrasto ai
fenomeni di evasione e frode dell’imposta sul valore aggiunto sollecitate dalle
istituzioni dell’Unione Europea e descritte come migliori prassi operative nei
documenti pubblicati dalla Commissione europea.
Con il presente provvedimento, in attuazione delle predette norme, si è dunque
proceduto, ai sensi del comma 15-bis dell’ articolo 35 decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 ed in conformità ai criteri stabiliti
dall’art. 23 del Regolamento (UE) n. 904/2010, a definire le modalità di
cessazione della partita Iva e di esclusione della stessa dalla banca dati dei
soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie in frode all’Iva.
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Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
b) Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 67, comma 1, e 68, comma 1)
c) Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2001 (artt. 5, comma 1, e 6, comma 1)
d) Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1)
Disciplina normativa di riferimento:
Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010
Art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
“firmato digitalmente”
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