“Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2010–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2010, per il periodo d’imposta 2009, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2009 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economic
“Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2010–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2010, per il periodo d’imposta 2009, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2009 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economic
Testo normativo
Protocollo N. 12293 / 2010
Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2010–PF”, con le relative
istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2010, per il periodo
d’imposta 2009, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto.
Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2009 e della
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di
normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2009, nonché della
scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto e del cinque per
mille dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone:
1. Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle persone
fisiche e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
dei parametri nonché della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli indicatori di normalità economica.
1.1. E’ approvato il modello “Unico 2010–PF”, da presentare nell’anno 2010
da parte delle persone fisiche, con le relative istruzioni, annesso al presente
provvedimento.
1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2009, unitamente alle
relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione
“Unico 2010–PF”, devono essere presentati dagli esercenti attività d’impresa o attività
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professionali per i quali non siano stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché
approvati, operino le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di
approvazione degli studi stessi.
1.3. È approvata l’annessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indicatori di normalità economica per il periodo d’imposta
2009, unitamente alle relative istruzioni, previsti dall’articolo 1, comma 19, primo
periodo, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Tale comunicazione, che costituisce
parte integrante della dichiarazione “Unico 2010–PF”, deve essere effettuata dagli
esercenti attività d’impresa o attività professionali per i quali non si rendono
applicabili gli studi di settore.
1.4. Il modello di cui al punto 1.1 è costituito da:
a) - “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i
quadri RA, RB, RC, RP, RN, RV, CR, RX;
- “Unico Mini”, riservato ai contribuenti con situazioni dichiarative semplici,
contenente il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, RL, RP, RN,
RV, RX;
- “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture
contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RR, concernente la
determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’INPS dai soggetti iscritti alle
gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali; il modulo RW, concernente gli investimenti
all’estero e i trasferimenti da, per e sull’estero di denaro, titoli e valori mobiliari; il
quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la
guida alla compilazione del modello “Unico 2010–PF” per i soggetti non residenti;
- “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture
contabili, contenente i quadri RE, EC, RF, RG, CM, RD, RS, RQ, RU, FC ed
infine il quadro CE concernente il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero;
b) il modello IVA BASE/2010 e i quadri costituenti il modello IVA/2010, con
esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvati con provvedimento 15
gennaio 2010 e pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
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c) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei
parametri per il periodo d’imposta 2009 di cui al punto 1.2;
d) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi
provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi
contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto
dell’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;
e) la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di
normalità economica per il periodo d’imposta 2009, di cui al punto 1.3.
1.5. E’ altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della
destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF e del cinque per mille dell’IRPEF, da parte
dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi
dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati delle
dichiarazioni.
2.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di
euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50
centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli
intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1
secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica,
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la
dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il
presente provvedimento.
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2.4. I soggetti di cui al punto 1.5 possono consegnare la busta contenente la
scheda per le scelte della destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF e del cinque per
mille dell’IRPEF ad un ufficio postale, utilizzando una normale busta di
corrispondenza sulla quale devono essere apposte le indicazioni: “Scelte per la
destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF”, “anno 2009”, nonché il
cognome, il nome ed il codice fiscale del soggetto che effettua la scelta. La medesima
busta può essere consegnata, inoltre, ad un intermediario abilitato, che deve
trasmettere in via telematica i dati ivi contenuti osservando le apposite specifiche
tecniche, per la trasmissione dei dati relativi alle scelte della destinazione dell’otto e
del cinque per mille dell’IRPEF, approvate con separato provvedimento.
Inoltre, i predetti soggetti di cui al punto 1.5 possono operare le scelte della
destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF e del cinque per mille dell’IRPEF
avvalendosi direttamente del servizio telematico.
3. Reperibilità dei modelli e della busta e autorizzazione alla stampa.
3.1. I modelli di dichiarazione “Unico 2010–PF” sono resi disponibili
gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere
utilizzati e stampati prelevandoli dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e
www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche
indicate nel successivo punto 3.3. Il “Fascicolo 1”, il “Fascicolo 2” e la busta di cui al
successivo punto 3.4, da utilizzare per la presentazione tramite gli uffici postali nei soli
casi in cui tale modalità è consentita, sono altresì resi disponibili gratuitamente
dall’Agenzia delle Entrate presso gli uffici comunali.
3.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti internet a
condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto 3.3 e rechino
l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente
provvedimento.
3.3. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le
caratteristiche tecniche contenute:
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- nell’Allegato 1 al presente provvedimento, per i modelli di cui al punto 1.2,
per quelli indicati nella lettera a) del punto 1.4 e per la scheda di cui al punto
1.5;
- nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli
indicati nel punto 1.
3.4. Per la consegna dei modelli di dichiarazione agli uffici postali deve essere
utilizzata la busta di cui all’Allegato B al provvedimento 13 marzo 2008, pubblicato
sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della stampa della medesima busta devono
essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato A al predetto
provvedimento di approvazione.
Motivazioni
Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, approva il modello di
dichiarazione “Unico 2010–PF”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno
2010 da parte delle persone fisiche.
Sono, altresì, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2009 e la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori per il periodo d’imposta 2009, di
cui all’articolo 1, comma 19 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), nonché la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto e
del cinque per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di
presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Ravvisata l’opportunità di rendere disponibile una versione semplificata del
modello di dichiarazione annuale IVA da riservare ai contribuenti che nel corso
dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla
disciplina IVA, è stato approvato con provvedimento del 15 gennaio 2010 il Modello
IVA BASE/2010 che può essere utilizzato, in alternativa al Modello IVA/2010, dai
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soggetti tenuti a comprendere la dichiarazione annuale IVA nell’ambito della
dichiarazione unificata.
In attuazione dell’art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è
stata prevista la possibilità per il contribuente di esprimere la scelta di destinare una
quota pari al cinque per mille dell’IRPEF a sostegno delle finalità previste dalla
normativa vigente.
Riguardo alle modalità di compilazione, nel modello “Unico 2010 – PF” gli
importi devono essere indicati con arrotondamento all’unità di euro per eccesso se la
frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione
è inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla
disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei
predetti modelli, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti internet
dell’Amministrazione finanziaria, nonché viene autorizzata la stampa, anche per la
compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche
e grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
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Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di
approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;
Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189) recante misure di
razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell’accertamento dei ricavi, dei
compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle
caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 concernente
l’elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume
d’affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull’attività
svolta;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 124 a 127) concernente
l’applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d’imposta 1996
e 1997;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997 recante
correttivi da applicare ai parametri approvati con il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema
di gestione delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
recante l’istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la
revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e l’istituzione di
una addizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi
locali;
Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10) concernente le modalità di utilizzazione
degli studi di settore in sede di accertamento;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul
valore aggiunto;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni,
concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
telematica dei pagamenti;
Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni,
concernente l’istituzione di un’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche;
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Legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale;
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 (art. 4), recante
disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della
disciplina fiscale della previdenza complementare;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente;
Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni correttive del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina
fiscale della previdenza complementare;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei
dati personali;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;
Decreto legge 27 marzo 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge
24 luglio 2008, n. 126 recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di
,
acquisto delle famiglie
;
Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, recantedisposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria;
Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale;
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009);
Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei
settori industriali in crisi;
Decreto del Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2009, recante disposizioni
per le riduzioni d’imposta previste dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile;
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Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini;
Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010).
Provvedimento 15 gennaio 2010 di approvazione dello schema di certificazione
unica CUD 2010, con le relative istruzioni, nonché di definizione delle modalità di
certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;
Provvedimento 15 gennaio 2010 di approvazione dei modelli di dichiarazione
IVA/2010 concernenti l’anno 2009, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno
2010 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74 bis con le
relative istruzioni.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 1° febbraio 2010
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera
ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI
I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere
predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
E’ consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da
due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, un esemplare da usare come
originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle
quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di
separazione deve essere stampata l’avvertenza: “ATTENZIONE: Staccare all’atto
della presentazione del modello”.
E’ anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a
striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande
laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e
lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l’avvertenza:
“ATTENZIONE: Staccare all’atto della presentazione del modello”. Sulla banda
laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura “All’atto
della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di
trascinamento”.
E’ altresì consentita la riproduzione e l’eventuale compilazione meccanografica
dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di
altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei
modelli nel tempo.
I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati
con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e
l’intestazione dei dati richiesti.
Il prospetto per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione dei parametri
di cui al punto 1.2 del presente provvedimento può essere altresì riprodotto su stampati
a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di prospetto devono essere
tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere
stampata l’avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>. Le dimensioni
per il formato a pagina singola esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di
trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza: minima cm 19,5 – massima cm 21,5;
altezza: minima cm 29,2 – massima cm 31,5.
Nel caso in cui la dichiarazione sia consegnata presso una banca o un ufficio
postale, il prospetto deve essere privato delle bande laterali di trascinamento ed
inserito nell’apposita busta indicata al punto 3.5 del presente provvedimento.
La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli,
lasciando in bianco il relativo retro.
I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere
“courier”, o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e
verticale di 6 righe per pollice.
CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI
La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per
cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.
CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al
presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una area grafica che
ha le seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del
foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1
devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura
la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente
provvedimento.
COLORI
Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il
colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone cyan process).
E’ consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per
la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.
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UNICO MINI 2010
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UNICO
MINI 2010
Periodo d’imposta 2009
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
UNICO MINI È UNA VERSIONE SEMPLIFICATA
DEL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE,IDEATA PER AGEVOLARE
I CONTRIBUENTI CHE SI TROVANO NELLE SITUAZIONI MENO COMPLESSE
CHI PUÒ UTILIZZARE L’UNICO MINI
UNICO MINI2010 può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che:
•non hanno variato il domicilio fiscale •intendono fruire delle detrazioni e deduzioni
dal 1°novembre 2008 alla data per gli oneri sostenuti,nonché delle
di presentazione della dichiarazione detrazioni per carichi di famiglia e lavoro
•non sono titolari di partita IVA
•non devono presentare la dichiarazione
per conto di altri
•hanno percepito uno o più dei seguenti
(ad.esempio erede,tutore,ecc.)
redditi:
– redditi di terreni e di fabbricati
•non intendono indicare un domicilio
– redditi di lavoro dipendente o assimilati
per la notificazione degli atti diverso
e di pensione
– redditi derivanti da attività commerciali dalla residenza anagrafica
e di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente e dall’assunzione di obblighi •non devono presentare una dichiarazione
di fare,non fare e permettere correttiva nei termini o integrativa
PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICOMINI E PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE SI APPLICANO LE STESSE MODALITÀ
E GLI STESSI TERMINI PREVISTI PER IL MODELLO UNICOPERSONE FISICHE ORDINARIO.
1.COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE
I contribuenti sono obbligati a presentare il modello UNICO MINI 2010 esclusivamente in via telematica,direttamente o tramite intermediario abilitato.
Sono esclusi da tale obbligo e,pertanto,possono presentare il modello UNICO MINI 2010 cartaceo i contribuenti che:
• pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod.730,non possono presentare il mod.730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di
pensione;
• sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.
I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tenuti a presentare il modello UNICO MINI 2010:
– direttamente per via telematica tramite servizio internet;
– tramite gli Uffici dell’Agenzia delle entrate,che ne cureranno l’invio telematico;
– tramite intermediari autorizzati (professionisti,associazioni di categorie,CAF,altri soggetti abilitati).
I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare il modello UNICO MINI 2010,oltre che con le modalità sopra descritte,anche
mediante consegna agli Uffici Postali.
2.QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE
Il modello UNICO Mini 2010 deve essere presentato:
– dal 2 maggio 2010 al 30 giugno 2010 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
– entro il 30 settembre 2010 se la presentazione viene effettuata in via telematica,direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un interme-
diario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle entrate.
3.TERMINI DI VERSAMENTO
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione,compresi quelli relativi al primo acconto,devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2010 ovvero
entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00,non vanno effettuati i versamenti né la compensa-
zione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).
4.ACCONTI
Acconto IRPEF dovuto per l’anno 2010
Solo se l’importo indicato nel rigo RN34 “DIFFERENZA”supera euro 51,65,è dovuto l’acconto nella misura del 99 per cento del suo ammontare.
L’acconto così determinato deve essere versato:
• in unica soluzione entro il 30 novembre 2010 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
• in due rate,se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52,di cui la prima rata,nella misura del 40 per cento,entro il 16 giugno 2010,ovvero entro
il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo,e la seconda rata,nella restante misura del 60 per cento,entro il 30
novembre 2010.
Per l’anno 2010 è dovuto,inoltre,l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF per la cui determinazione si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RV17.
5.COME SI EFFETTUANO I VERSAMENTI
Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.
I contribuenti possono effettuare i versamenti su modello cartaceo o adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia
delle Entrate o del sistema bancario e postale.
6.RATEAZIONE
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili,entro il mese di novembre,le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte,ad eccezione del-
l’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione.Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo.
Rata Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi %
1ª 16 giugno 0,00 16 luglio 0,00
2ª 30 giugno 0,16 2 agosto 0,16
3ª 2 agosto 0,49 31 agosto 0,49
4ª 31 agosto 0,82 30 settembre 0,82
5ª 30 settembre 1,15 2 novembre 1,15
6ª 2 novembre 1,48 30 novembre 1,48
7ª 30 novembre 1,81
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
7.COMPENSAZIONE
Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato,INPS,Enti Locali,INAIL,ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla di-
chiarazione.Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione,anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per ef-
fetto della compensazione stessa.
INDICE
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 3 8.QUADRO RN- Calcolo dell’IRPEF 14
1.Dati identificativi e domicilio fiscale 3 9.QUADRO RV– Addizionali regionale
2.FAMILIARI A CARICO 3 e comunale all’IRPEF 20
3.QUADRO RA– Redditi dei terreni 4 10.QUADRO RX– Compensazione e rimborsi 22
4.QUADRO RB– Redditi dei fabbricati 5 11.Destinazione dell’otto per mille e del cinque per mille 22
5.QUADRO RC– Redditi di lavoro dipendente e assimilati 6 12.Firma della dichiarazione 23
6.QUADRO RL– Altri redditi 7 13.Impegno alla presentazione telematica 23
7.QUADRO RP– Oneri e spese 8 Tabella– Addizionali regionali all’IRPEF 2009 24
UNICO MINI 2010
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Prima di procedere alla lettura delle istruzioni consultate attentamente le informazioni fornite in copertina per verificare se siete in possesso dei requisi-
ti e se ricorrono le condizioni che vi consentono di utilizzare il presente modello.
Le presenti istruzioni forniscono le informazioni per la compilazione del modello UNICO MINI 2010,mentre si rinvia alle istruzioni del modello UNICO Persone Fisiche
ordinario per ogni ulteriore approfondimento.
A margine del testo,vengono evidenziate le situazioni dichiarative particolari o che richiedono complesse modalità di calcolo,in presenza delle quali deve essere uti-
lizzato il modello UNICO PF ordinario.
Per quanto riguarda l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.N.196 del 2003 e le informazioni concernenti il servizio telemati-
co di presentazione delle dichiarazioni,si rinvia rispettivamente alla Parte I,capitolo 8 e alla Parte III delle istruzioni al Modello UNICO ordinario.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DOMICILIO FISCALE
Negli appositi spazi posti in alto nella prima pagina del modello indicare il cognome,il nome e il codice fiscale del contribuente.
ATTENZIONE:il modello UNICO MINI 2010 può essere compilato solo da coloro che non hanno variato il domicilio fiscale a partire dal 1°novembre 2008 fino alla da-
ta di presentazione della dichiarazione.
Nell’apposito rigo indicare i dati relativi al Comune del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione.Il codice catastale del Comune è rilevabile dal-
l’elenco allegato alle istruzioni del Modello UNICO ordinario.Tali informazioni sono necessarie per l’individuazione della Regione e del Comune per i quali è dovuta ri-
spettivamente l’addizionale regionale e comunale.
2. FAMILIARI A CARICO
I dati relativi ai familiari che nel 2009 sono stati fiscalmente a vostro carico devono essere inseriti nel presente prospetto.Per i contribuenti con coniuge,figli o altri
familiari a carico sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda.Per la determinazione della detrazione spettante per carichi di famiglia si rimanda alle istruzioni for-
nite con riferimento ai righi RN6,RN7 e RN9.Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2009 non hanno posseduto un red-
dito complessivo superiore a euro 2.840,51,al lordo degli oneri deducibili.
Nel limite di reddito di euro 2.840,51 devono essere considerati,anche se non compresi nel reddito complessivo:
– le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali,da Rappresentanze diplomatiche e consolari,da Missioni,dalla Santa Sede,dagli Enti gestiti diretta-
mente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
– la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto la-
vorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
– il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi”,in-
trodotto dalla legge finanziaria 2008,art.1,commi da 96 a 117.
Possono essere considerati familiari a carico,anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti,adottivi,affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno
dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi i genitori naturali e
quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Se dovete utilizzare più di quattro righi compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod.N.”posta in alto a destra del modello.
ATTENZIONE:se nel corso del 2009 è cambiata la situazione di un familiare,dovete compilare un rigo per ogni situazione.
Come compilare il rigo relativo al coniuge
Rigo 1:scrivere i dati relativi al coniuge.
Colonna 1:barrare la casella “C”.
Colonna 4(codice fiscale):indicare il codice fiscale del coniuge,anche se non è a vostro carico.
Colonna 5(n.mesi a carico):utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico.Scrivere ‘12’ se il coniuge è stato a vostro carico per tutto il 2009.
In caso di matrimonio,decesso,separazione legale ed effettiva,scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2009,
scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico.Per esempio,se vi siete sposati nel mese di giugno 2009,la detrazione spetta per sette me-
si,pertanto,nella casella dovrete scrivere “7”.
Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico
Righi da 2 a 4:
Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.
Colonna 1:barrare la casella “F1”se il familiare indicato è il primo figlio/a e la casella “F”per i figli successivi al primo.
Colonna 2:barrare la casella “A”se si tratta di un altro familiare.
Colonna 3: barrare la casella “D”se si tratta di un figlio disabile.Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F’.Si precisa che è con-
siderato disabile la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104.
Colonna 4 (codice fiscale):scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari che avete a carico.
Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato anche se non fruite delle relative detrazioni,che invece sono attribuite interamente ad un
altro soggetto.
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo statusdi familiare che
può essere alternativamente formata da:
a) documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine,tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille,per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata nel Paese d’origine,ai sensi della normativa ivi vigente,tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Con-
solato italiano nel paese di origine.
Colonna 5 (n.mesi a carico):utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico e pertanto vi spet-
ta la detrazione.Scrivere ‘12’ se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2009;
Colonna 6 (minore di tre anni):utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha un’età inferiore a 3 anni.Per
esempio,per un figlio nato nel 2008,nella casella scrivere ‘12’; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2009,indicare ‘5’.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 3
Colonna 7 (percentuale di detrazione spettante):utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico.
La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione
per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.
I genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa es-
sere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio la detrazione spetta,in mancanza di accordo tra le parti,nella misura del 100% al genitore affidatario o in caso di affidamento congiunto nella misura del
50% ciascuno.Anche in questo caso,i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato.
La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:
• figli del contribuente rimasto vedovo/a che,risposatosi,non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
• figli adottivi,affidati o affiliati del solo contribuente,se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico,quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio,oppure se il
figlio è adottivo,affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato.In tal caso,scrivete in questa colon-
na la lettera C.Se tale detrazione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui
spetta la detrazione come coniuge.Per il periodo in cui spetta per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge,il contribuente può,se più favorevole,utilizzare
la detrazione prevista per il primo figlio.
In questa colonna indicare:
• per ogni figlio a carico:
– ‘100’ se la detrazione è richiesta per intero;
– ‘50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori;
– ‘0’ se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore;
– la lettera ‘C‘ nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno.Se tale detrazione non spetta per l’intero anno occorre com-
pilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge;
• per ogni altro familiare a carico :
– ‘100’ se l’onere grava per intero;
– la percentuale nel caso in cui l’onere gravi su più persone.Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.
Rigo7 (Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli): Potete fruire di un’ ulteriore detrazione di 1.200,00 euro se vi spettano le detra-
zioni per figli a carico e avete almeno quattro figli.L’ulteriore detrazione spetta anche se l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte del-
l’anno.Tale detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo.La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legal-
mente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni.Nel caso di coniu-
ge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero.In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,scioglimento o cessazione degli effet-
ti civili del matrimonio la percentuale è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.In questo rigo indicare la percentuale della detrazione spet-
tante.L’ammontare dell’ulteriore detrazione,rapportato a detta percentuale,va indicato nel rigo RN8.Si ricorda che,qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare
superiore all’imposta lorda,diminuita delle detrazioni,è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.
Rigo8(Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente):indicare il numero di figli residenti all’estero (righi da 2 a 4 per i quali è barrata la casella “F”
o “D”) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non avete potuto indicare il codice fiscale.Tale informazione consente di determinare correttamente la detrazio-
ne per figli a carico che è modulata in base al numero di figli.Ad esempio qualora nel prospetto familiari a carico siano stati compilati tre righi relativi a tre figli resi-
denti all’estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale,in questo rigo dovrà essere indicato il valore 2.
3. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI
Devono utilizzare questo quadro: Deve essere utilizzato
• coloro che possiedono a titolo di proprietà,usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono
il Modello UNICO ordinario
essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita.In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà”non
(colonne 6 e 7 del quadro RA),
deve dichiarare il terreno;
in presenza di canoni
• gli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto e gli associati nei casi di conduzione associata.In tal caso
di affitto in regime
deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario.L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data
vincolistico e di
situazioni particolari in cui ha effetto il contratto.
(es.mancata coltivazione Non vanno dichiarate alcune tipologie di terreni,in quanto non producono reddito dominicale e agrario,come ad esempio le perti-
del terreno) nenze di fabbricati urbani (giardini,cortili ecc.).Se dovete utilizzare più di tre righi compilate un quadro aggiuntivo ricordando di nu-
merare progressivamente la casella “Mod.N.”posta in alto a destra del Modello.In questo caso scrivete i totali dei redditi dominica-
le e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod.N.1).
Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente.Se nel corso del 2009 si sono verificate situazioni diverse per
uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso,terreno dato in affitto,ecc.),occorre compilare un rigo per ogni situazione,indicando nella colonna 4 il relativo perio-
do.In tali casi,barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.Nell’ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito
dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad es.nel caso in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto),occorre compilare due distinti righi,senza barra-
re la casella di colonna 8.I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati dell’80 per cento per i redditi dominicali e del 70 per cento per i redditi agrari.
Righi da RA1 a RA3
Colonna 1 (Reddito dominicale):scrivere l’ammontare del reddito dominicale rivalutato dell’80 per cento.
Colonna 2 (Titolo)indicare uno dei seguenti codici:
‘1’proprietario del terreno;
‘3’proprietario del terreno concesso in affitto in regime di libero mercato;
‘4’conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
Colonna 3 (Reddito agrario):indicare l’ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento.
Colonna 4 (Periodo di possesso):indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365,se per l’intero anno).Se vengono utilizzati più righi per indica-
re le diverse situazioni relative ad un singolo terreno,la somma dei giorni indicata nei singoli righi non può essere superiore a 365.
Colonna 5 (Percentuale di possesso):indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l’intero).
Colonna 8 (Continuazione):barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di posses-
so del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.
Colonna 9 (Quota del reddito dominicale):indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno calcolata secondo le seguenti istruzioni:
– codici 1 o 3 nella colonna 2 (Titolo):indicare l’importo del reddito dominicale (col.1) rapportato ai giorni (col.4) ed alla percentuale di possesso (col.5);
– codice 4 nella colonna 2 (Titolo):il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna;
Colonna 10 (Quota del reddito agrario):indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno.Per calcolarla,seguite le seguenti istruzioni:
– codici 1 o 4 nella colonna 2 (Titolo):indicare l’importo del reddito agrario (col.3) rapportato ai giorni (col.4) ed alla percentuale di possesso (col.5);
– codice 3 nella colonna 2 (Titolo):il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna.
Rigo RA11(Totali):indicare i totali delle colonna 9 e 10.Tali importi dovranno essere riportati,unitamente ad eventuali altri redditi,nel rigo RN1.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 4
4. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI
Devono utilizzare questo quadro coloro che possiedono a titolo di proprietà,usufrutto o altro diritto reale fabbricati situati nel ter-
Deve essere utilizzato
il Modello UNICO ordinario ritorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati con attribuzione di rendita.In caso di usufrutto o altro
in presenza di: diritto reale (es.uso o abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà”non deve dichiarare il fabbricato.Gli immobili concessi in co-
– immobili locati a canone modato non devono essere dichiarati dal comodatario (es.un familiare che utilizza gratuitamente l’immobile) ma dal proprietario.
convenzionale siti in Si ricorda che i locali per la portineria,l’alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale au-
comuni ad alta densità tonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è
abitativa (codice 8 in col.2); superiore a euro 25,82.L’esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
– immobili siti in Abruzzo
Compilazione del quadro RB
concessi in locazione o
Se nel corso del 2009 è variato l’utilizzo dell’immobile (abitazione principale,a disposizione,locata ecc.) o la quota di possesso dove-
comodato a residenti nelle
zone colpite dal sisma del te compilare un rigo per ogni diversa situazione.Se dovete utilizzare più di tre righi per dichiarare i fabbricati va compilato un qua-
6 aprile 2009 (codici 14 e dro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod.N.”posta in alto a destra del Modello.In questo caso scri-
15 in col.2); vete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod.N.1).
– situazioni particolari (col.6),
Righi da RB1 a RB3
ad es.immobile distrutto,
Colonna 1 (Rendita catastale):indicare l’ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%.Per gli immobili non censiti o con
inagibile o canoni non
rendita catastale non più adeguata indicare la rendita catastale presunta. percepiti per morosità
Colonna 2 (Utilizzo)indicare uno dei seguenti codici:
‘1’ immobile utilizzato come abitazione principale.Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge,parenti entro il ter-
zo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.Per l’abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare
della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.La deduzione va indicata nel rigo RN2.La deduzione spetta anche quando l’unità
immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono.È bene ricordare che la deduzione per l’abitazione principale
compete per una sola unità immobiliare,per cui se un contribuente possiede due immobili,uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un pro-
prio familiare,la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.
‘2’ immobile,ad uso abitativo,tenuto a disposizione,dunque posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (co-
niuge,parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).In tal caso si applica l’aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata;
‘3’ immobile locato in regime di libero mercato o “patti in deroga”;
‘4’ immobile locato in regime legale di determinazione del canone o “equo canone”;
‘5’ pertinenza dell’abitazione principale (box,cantina,ecc.) dotata di rendita catastale autonoma.Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o clas-
sificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo,destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se
non appartengono allo stesso fabbricato);
‘9’ questo codice deve essere utilizzato se l’immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 13.Ad esempio il codice ‘9’ va indicato nel caso
di unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica,acqua,gas,e di fatto non utilizzate,a condizione che tali circostanze risultino da appo-
sita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
‘10’abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica,ovve-
ro unità in comproprietà utilizzata integralmente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
‘11’pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
‘12’unità immobiliare tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero o già utilizzata come abitazione principale (o pertinenza di abitazione princi-
pale) da contribuenti trasferiti temporaneamente in altro comune;
‘13’bene di proprietà condominiale (locali per la portineria,l’alloggio del portiere,autorimesse collettive,ecc) dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddi-
to spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
Colonna 3 (Periodo di possesso):indicare per quanti giorni è stato posseduto l’immobile (365 se per tutto l’anno).Se vengono utilizzati più righi per indicare le di-
verse situazioni relative al singolo fabbricato,la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365.
Colonna 4 (Percentuale di possesso):indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l’intero).
Colonna 5 (Canone di locazione):da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione.In questo caso si ha diritto a una deduzione forfetaria del 15 per
cento sul canone annuo che risulta dal contratto di locazione (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca,di Murano
e di Burano).Indicare in questa colonna l’importo al netto della deduzione,calcolando l’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’indice ISTAT e l’eventuale
maggiorazione percepita in caso di sublocazione.L’ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio,luce,acqua,gas,portiere,ascensore,riscal-
damento e simili eventualmente incluse nel canone.In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.Se il fabbri-
cato è stato posseduto per una parte dell’anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.Se il contratto di locazione comprende oltre all’abitazione anche le
sue pertinenze (box,cantina,ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma,bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa
relativa.Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
Colonna 7 (Continuazione):barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.
Colonna 8 (Imponibile):indicare la quota di reddito imponibile per ciascun immobile osservando le seguenti istruzioni:
A) Dati del singolo fabbricato esposti in un solo rigo (ad esempio non sono variati l’utilizzo dell’immobile e la quota di possesso):
– se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici 1,5 e 9,10,11,12 e 13 nella colonna 2 “Utilizzo”),indicare l’importo della rendita catastale (col.
1) rapportato ai giorni (col.3) ed alla percentuale di possesso (col.4);
– se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nella colonna 2 “Utilizzo”),indicare l’importo della rendita catastale (colonna 1) aumentato di un terzo e rapporta-
to ai giorni (col.3) ed alla percentuale di possesso (col.4);
– se l’immobile è locato in regime di libero mercato o con “patti in deroga”(codice 3 nella colonna 2 “Utilizzo”) ovvero è stato indicato il codice 1 nella colonna 2 (Uti-
lizzo) ed è stato indicato anche il canone di locazione (parziale locazione dell’immobile adibito ad abitazione principale) indicare in questa colonna il maggiore tra
l’importo della rendita catastale (col.1) rapportato ai giorni (col.3) ed alla percentuale di possesso (col.4) e quello del canone di locazione (col.5) rapportato alla
percentuale di possesso (col.4);
– se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone - “equo canone”- (codice 4 nel colonna 2 “Utilizzo”) indicare l’importo del canone di locazio-
ne (col.5) rapportato alla percentuale di possesso (col.4);
B) Dati del singolo fabbricato esposti in più righi (es.utilizzo o quota di possesso variato nel corso del 2009):
• Canone di locazione non presente:compilate la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo;
• Canone di locazione presente in almeno un rigo:
1.calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo.Som-
mare successivamente gli importi delle quote di rendita così determinati;
2.calcolare per ogni rigo,nel quale è presente il canone di locazione,la relativa quota di canone utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato
presente su un solo rigo.Sommare successivamente gli importi delle quote di canone così determinati;
3.determinazione del reddito del fabbricato:
a) se in colonna 2 (Utilizzo) di almeno un rigo è indicato il codice 3,oppure è indicato il codice 1 e nello stesso rigo è presente il canone di locazione (locazione
di una parte dell’immobile adibito ad abitazione principale) riportare nella colonna 8 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato,il maggiore tra il totale
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 5
delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione.Si ricorda che in questo caso si ha diritto alla relativa deduzione a condizione che il totale
delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione (tassazione in base alla rendita);
b) se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione è indicato in colonna 2 (Utilizzo) il codice 4,riportare il totale delle quote di canone di locazione nel-
la colonna 8 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato (tassazione in base al canone).
Colonna 9 (Codice Comune)indicare il codice catastale del comune ove è situata l’unità immobiliare; il codice è rilevabile dall’elenco “Codici catastali comunali e
aliquote dell’addizionale comunale” presente alla fine dell’Appendice del Modello UNICOordinario.Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi,il codice catasta-
le deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato.
Colonna 10 (ICI dovuta per il 2009)indicare,con riferimento all’unità immobiliare indicata nel rigo,l’importo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per
l’anno 2009.Nel caso in cui l’immobile sia posseduto in comproprietà indicare l’importo dell’ICI dovuta in relazione alla percentuale di possesso.Nel caso di omesso
o insufficiente versamento dell’ICI indicare l’imposta “dovuta”anche se non versata o versata in misura inferiore.Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi,
l’importo dell’ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato.
La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei seguenti casi:
• esonero dal pagamento dell’ICI in presenza di cause di esenzione;
• in caso di immobili condominiali,qualora l’ICI sia stata versata dall’amministratore di condominio.
ATTENZIONE:a decorrere dall’anno 2008,per effetto dell’art.1 del Decreto legge 27 maggio 2008,n.93,è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità im-
mobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze.
Rigo RB11(Totale):indicare il totale degli importi della colonna 8.Tale importo dovrà essere riportato,unitamente ad eventuali altri redditi,nel rigo RN1.
5. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Righi RC1-RC2
Deve essere utilizzato il
In questi righi dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente,i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione per i quali la detra-
Modello UNICO ordinario
zione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno.Per tali detrazioni consultate le istruzioni relative ai righi RN10 e RN11.
in presenza di compensi Colonna 1:la compilazione di questa colonna è obbligatoria.Indicare uno dei seguenti codici:
per lavori socialmente
‘1’ reddito di pensione;
utili agevolati
‘2’redditi di lavoro dipendente o assimilati,nonché trattamenti pensionistici integrativi (es.quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al
D.Lgs.n.124 del 1993).
Colonna 2:compilate questa colonna se dichiarate un reddito di lavoro dipendente.In tal caso indicare uno dei seguenti codici:
‘1’se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;
‘2’se il contratto di lavoro è a tempo determinato.
Colonna 3 (Redditi):indicare l’importo del reddito di lavoro dipendente,reddito di pensione e reddito assimilato,risultante dal punto 1 del CUD 2010 o del CUD 2009.
Se nel corso del 2009 avete intrattenuto più rapporti di lavoro e avete chiesto all’ultimo sostituto d’imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti,do-
vete indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall’ultimo datore di lavoro.Se siete invece in possesso di un CUD 2010 o di un CUD 2009 che cer-
tifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio,compilate due distinti righi,individuando i relativi importi nel-
le annotazioni del CUD 2010 o del CUD 2009. In questo caso,nella colonna 1 del rigo RC6 riportare il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del
CUD 2010 o del CUD 2009 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2010 o del CUD 2009.
Rigo RC4 (Somme erogate per l’incremento della produttività)
È prevista l’applicazione di una tassazione agevolata sulle somme erogate a livello aziendale in relazione ad incrementi di produttività,innovazione ed efficienza or-
ganizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
La misura agevolativa consiste nell’applicazione a dette somme,nel limite complessivo di 6.000 euro lordi,di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali re-
gionale e comunale,pari al dieci per cento.Tale agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato,i quali abbiano percepito nell’anno 2008 redditi
di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 35.000 euro al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all’imposta sostitutiva di cui all’art.2 del decreto legge
n.93/2008.L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore.Le som-
me erogate per l’incremento della produttività sono indicate:
– nei punti 90,91 e 93 del CUD 2010;
– nei punti 77,78 e 80 del CUD 2009.
ATTENZIONE:l’agevolazione è applicata direttamente dal datore di lavoro,pertanto,il presente rigo deve essere compilato solo in presenza di una delle specifiche
ipotesi di seguito descritte.
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA
• Somme erogate per l’incremento della produttività assoggettate ad imposta sostitutiva per un importo complessivo superiore ad euro 6.000.Il contri-
buente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo,assoggettandoli a tassazione ordinaria, l’ammontaredei premi di produttività,assoggettati ad imposta so-
stitutiva,che eccede l’importo di euro 6.000.Tale situazione può verificarsi,ad esempio,nel caso di una pluralità di rapporti di lavoro con più CUD non conguaglia-
ti e qualora la somma degli importi indicati nei punti 90 del diversi CUD 2010,per i quali risulta compilato anche il punto 91,sia superiore ad euro 6.000.
• Applicazione dell’imposta sostitutiva da parte del sostituto in assenza dei presupposti.In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a far con-
correre al reddito complessivo,assoggettandoli a tassazione ordinaria,i redditi che,per qualsiasi motivo,siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitu-
tiva pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge (ad esempio reddito di lavoro dipendente percepito nel 2008 superiore a 35.000 euro).
COMPILAZIONE FACOLTATIVA: scelta di una tassazione diversa rispetto a quella applicata dal sostituto,in quanto ritenuta più conveniente.
• Applicazione in dichiarazione dell’imposta sostitutiva.L’imposta sostitutiva,ove non trattenuta dal sostituto (punti 90 e 93 del CUD 2010 compilati),può esse-
re applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi,purché ne ricorrano i presupposti.
• Applicazione in dichiarazione della tassazione ordinaria.Il contribuente,qualora lo ritenga più conveniente,può decidere di applicare in sede di dichiarazione
la tassazione ordinaria alle somme assoggettate dal sostituto ad imposta sostitutiva (punti 90 e 91 del CUD 2010 compilati).
Per la compilazione del rigo RC4 seguire le istruzioni sotto riportate.
1) OPZIONE O RETTIFICA IMPOSTA SOSTITUTIVA
Colonna 1:totale dei premi di produttività,risultanti dal punto 90 del CUD 2010,già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 93 del CUD barrato).
Colonna 2:totale dei premi di produttività,risultanti dal punto 90 del CUD 2010,già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 91 del CUD compilato).
Colonna 3:totale dell’imposta sostitutiva,risultante dal punto 91 del CUD 2010.
Colonna 5: barrare la casella (Opzione o rettifica imposta sostitutiva) per assoggettare ad imposta sostitutiva i premi di produttività assoggettati dal sostituto a tas-
sazione ordinaria ovvero per rideterminare l’imposta sostitutiva riconducendo l’ammontare dei premi di produttivitànel limite di 6.000 euro.
Colonna 6: compilare solose l’importo indicato in colonna 2 è maggiore di 6.000.In questo casoindicare il risultato della seguente operazione:RC4 colonna 2 – 6.000
Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 6
Colonna 7: compilare solose l’importo indicato in colonna 2 è inferiore a 6.000.In questo caso:
– calcolarecapienza:6.000 – RC4 colonna 2;
– indicare il minore importo tra la capienza e l’importo di colonna 1.
Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5.
Colonna 8:riportare il totale dell’imposta sostitutiva a debito pari al 10 per cento dell’importo indicato in colonna 7.Tale importo deve essere versato,utilizzando l’ap-
posito codice tributo,con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.
Colonna 9: riportare l’ammontare dell’imposta sostitutiva eccedente il limite previstodalla legge,pari al 10 per cento dell’importo indicato in colonna 6.Detto impor-
to deve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10.
2) OPZIONE O RETTIFICA TASSAZIONE ORDINARIA
Colonna 1:totale dei premi di produttività,risultanti dal punto 90 del CUD 2010,già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 93 del CUD barrato).
Colonna 2:totale dei premi di produttività,risultanti dal punto 90 del CUD 2010,già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 91 del CUD compilato).
Colonna 3:totale dell’imposta sostitutiva,risultante dal punto 91 del CUD 2010.
Colonna 4: barrare la casella (Opzione o rettifica tassazione ordinaria) per ricondurre a tassazione ordinaria i premi di produttivitàassoggettati dal sostituto ad im-
posta sostitutiva.
Colonna 6: riportare l’ammontare dei premi di produttivitàgià indicati in colonna 2.Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5.
Le colonne 7 e 8 non devono essere compilate.
Colonna 9: riportare il totale dell’imposta sostitutiva indicata in colonna 3 di questo rigo.Detto importo deve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10.
Rigo RC5 Totale: indicare il risultato della seguente operazione:RC1 + RC2 + RC4,col.6 – RC4,col.7.
Riportare tale importo nel rigo RN1.
Rigo RC6 Periodo di lavoro
Nella colonna 1,indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato,per il quale è prevista la detrazione d’imposta (365 per l’intero an-
no).Vanno in ogni caso compresi le festività,i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione,nean-
che differita (ad esempio,in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).In caso di rapporto di lavoro part-time,le detrazioni spettano per l’in-
tero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.
Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro,riportate la cifra indicata nel punto 3 del CUD 2010 o del CUD 2009.
ATTENZIONE:se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati,esponete in questa colonna il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi,tenen-
do conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.
Nella colonna 2,indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale è prevista la detrazione d’imposta (365 per l’intero anno).Se avete indicato
un solo reddito di pensione,potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2010 o del CUD 2009.
Se avete indicato più redditi di pensione,esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indi-
cati una volta sola.
ATTENZIONE:se sono presenti sia redditi di lavoro dipendente,sia redditi di pensione,la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare
365,tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
Rigo RC7Altri redditi assimilati
In questo rigo dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell’anno (per tali detra-
zioni consultate le istruzioni relative al rigo RN12).
Colonna 1:barrare la casella in presenza di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall’autorità giudiziaria.
Colonna 2:indicare il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente risultante dal punto 2 del CUD 2010 o del CUD 2009.Riportare tale importo nel rigo RN1.
Rigo RC10:indicare il totale delle ritenute IRPEF,relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati,risultante dal punto 5 del CUD 2010 o del CUD 2009.In questo
rigo deve essere compreso l’importo indicato nel rigo RC4 colonna 9.Riportare tale importo nel rigo RN33.
Rigo RC11indicare il totale dell’addizionale regionale all’IRPEFtrattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati risultante dal punto 6 del CUD 2010 o del
CUD 2009.Riportare tale importo nel rigo RV3.
Rigo RC12:indicare l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEFper l’anno 2009 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati risultante dal punto 10
del CUD 2010 o del CUD 2009.Riportare tale importo nel rigo RV11,colonna 1.
Rigo RC13indicare il saldo dell’addizionale comunale all’IRPEFper l’anno 2009 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati risultante dal punto 11 del
CUD 2010 o del CUD 2009.Riportare tale importo nel rigo RV11,colonna 1.
Rigo RC14:indicare l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2010 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati risultante dal punto 13
del CUD 2010.Riportare tale importo nel rigo RV17,colonna 5.
Rigo RC17:indicare l’importo della detrazione,entro il limite massimo di 134 euro,riconosciuta per il personale del comparto sicurezza,difesa e soccorso,risultante
dal punto 50 del CUD 2010.Riportare tale importo nel rigo RN21.
Nel caso di una pluralità di rapporti di lavoro con più CUD non conguagliati,indicare in questo rigo la somma degli importi risultanti dai punti 50 dei diversi CUD.Qua-
lora tale somma sia superiore al predetto limite massimo,indicare 134 euro.
L’agevolazione è determinata dal sostituto sul trattamento economico accessorio erogato (punti 50 e 51 del CUD 2010) e spetta ai lavoratori del predetto comparto
che nell’anno 2008 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000,00 euro.
Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,nonché per gli allievi delle accademie,delle scuo-
le e degli istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza,difesa e soccorso,la riduzione d’imposta è determinata sulla metà del trattamento economico com-
plessivamente percepito.
6. QUADRO RL – ALTRI REDDITI
Righi RL14,RL15 e RL16
Per i redditi da indicare nei seguenti righi sono previste specifiche detrazioni determinate,se spettanti,nel rigo RN12.
Nella colonna 1indicare i corrispettivi,nella colonna 2,le spese relative,che possono essere portate in detrazione solo se inerenti la produzione dei relativi redditi.
Rigo RL14:indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.
Rigo RL15:indicare i compensi derivanti da attivitàdi lavoro autonomo,anche se svolte all’estero,non esercitate abitualmente.Nel medesimo rigo indicare i premi
attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici,scientifici o sociali non assoggettabili a ritenuta a titolo d’imposta,con esclusione dei premi stessi corrisposti
a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
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Rigo RL16:indicare i corrispettivi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare,non fare o permettere (esempio:la c.d.indennità di rinuncia,percepita per la mancata
assunzione del personale,avviato al lavoro ai sensi della L.2 aprile 1968,n.482).
Rigo RL18:indicare,nelle rispettive colonne,la somma degli importi da rigo RL14 a rigo RL16.
Si ricorda che le spese e gli oneri da indicare,ove previsto,nella colonna 2 dei righi da RL14 a RL16 non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e,nel-
l’ambito di ciascun corrispettivo,quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d.in-
dennità di rinuncia all’assunzione obbligatoria riportata nel rigo RL16,colonna 2.
Rigo RL19:indicare l’importo risultante dalla differenza tra l’ammontare lordo dei redditi (rigo RL18 colonna 1) e il totale delle deduzioni (rigo RL18,colonna 2) che,
sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell’Irpef,va riportato nel rigo RN1.
Rigo RL20:indicare l’ammontare delle ritenute d’acconto che sommato all’importo delle altre ritenute va riportato nel rigo RN33.
7. QUADRO RP – ONERI E SPESE
Questo quadro è destinato all’indicazione di specifici oneri che consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa
Deve essere utilizzato il Modello
sostenuta (oneri detraibili) ovvero permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda (oneri deducibili).
UNICO ordinario in presenza di:
– spese sanitarie per
SEZIONEI – Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19 per cento
patologie esenti sostenute
per familiari non a carico; ATTENZIONE:Nei righi da RP1 a RP18vanno compresi anche gli oneri indicati nelle annotazioni del CUD 2010 o del CUD 2009
– scelta della rateazione per spese con il codice corrispondente al rigo.
di cui ai righi da RP1 a RP5;
– contributi per previdenza Rigo RP1 Spese sanitarie: indicare le spese sanitarie per la parte che supera la franchigia di euro 129,11.La detrazione spetta
complementare; per le spese sanitarie,diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica,sostenute per prestazioni chirur-
– canoni di locazione di unità giche,analisi,indagini radioscopiche,ricerche e applicazioni,prestazioni specialistiche,acquisto o affitto di protesi sanitarie,pre-
immobiliari adibite ad stazioni rese da un medico generico (compresa l’omeopatia),ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze,acquisto
abitazione principale per di medicinali,spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio,apparecchio per aerosol o per la misura-
cui spettano le detrazioni zione della pressione sanguigna),importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio
di cui all’art.16 del TUIR. sanitario nazionale.La stessa detrazione d’imposta spetta anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:assistenza in-
fermieristica e riabilitativa,prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base
o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona,prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assisten-
ziali di nucleo o con la qualifica di educatore professionale o da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.Con riferimento al-
le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali,si precisa che la detrazione spetta se certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d.“scontrino parlante”).
In particolare si precisa che la “qualità”(denominazione) del farmaco può essere indicata con il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice AIC)
anziché con la denominazione specifica del medicinale.
Rigo RP3 Spese sanitarie per disabili: indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento,deambulazione,locomozione,sollevamento dei
disabili,e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione dei disabili.Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’inte-
ro importo.
Rigo RP4 Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili: indicare le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in
serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei disabili,nonché di autoveicoli,anche non adattati,per il trasporto dei non vedenti,sordi,soggetti con han-
dicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento,invalidi con grave limitazione della capacità di
deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.La detrazione spetta una sola volta in quattro anni,salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubbli-
co registro automobilistico.La detrazione,nei limiti di spesa di euro 18.075,99,spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso ven-
ga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile.La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzio-
ne,con esclusione,quindi,dei costi di esercizio (quali,ad esempio,il premio assicurativo,il carburante ed il lubrificante).
Rigo RP5 Spese per l’acquisto di cani guida:indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei non vedenti.La detrazione spetta una sola volta in un pe-
riodo di quattro anni,salvo i casi di perdita dell’animale.La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto.
Per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46(vedere le istruzioni al rigo RP51).
Rigo RP7 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale: indicare gli interessi passivi,oneri accessori e quote di rivalutazione,dipendenti
da clausole di indicizzazione pagati per i mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi,oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti.Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per
entrambe le quote di interessi passivi.La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario e a condizione che l’im-
mobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.
Rigo RP8 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili,stipulati prima del 1993: indicare,per un importo non superioreaeuro 2.065,83per cia-
scun intestatario del mutuo,gli interessi passivi,oneri accessori e quote di rivalutazione,dipendenti da clausole di indicizzazione,che avete pagato per mutui ipote-
cari,finalizzati all’acquisto di abitazioni diverse dalla principale,stipulati prima del 1993.
Rigo RP9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio: indicare gli importi degli interessi passivi,oneri accessori e quote di rivalutazione dipenden-
ti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione,restauro e ristrutturazione degli edifici.
La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di euro 2.582,28,e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è
riferito all’ammontare complessivo degli interessi,oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Rigo RP10 Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale: indicare gli importi degli interessi passivi,gli oneri accessori e le quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobi-
liare da adibire ad abitazione principale.La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.
Rigo RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari: indicare gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori,nonché le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.L’importo dell’onere non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.
Rigo RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni:
– per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000,indicare i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni,anche se versati all’estero o a com-
pagnie estere.La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non con-
senta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
– per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1°gennaio 2001,indicare i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte,di invalidità permanente
non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante),di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani.Solo in quest’ultimo caso la detrazione spet-
ta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.
L’importo non deve superare complessivamente euro 1.291,14.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 8
Rigo RP13 Spese di istruzione:indicare l’importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria,universitaria,di perfezionamento e/o di specializza-
zione universitaria,tenuti presso università o istituti pubblici o privati,italiani o stranieri.Le spese possono riferirsi anche a più anni,compresa l’iscrizione fuori cor-
so,e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.
Rigo RP14 Spese funebri: indicare gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nelle istruzioni relative al prospetto
dei “Familiari a carico”.Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a euro 1.549,37.
Rigo RP15 Spese per addetti all’assistenza personale: indicare le spese,per un importo non superiore a euro 2.100,00,sostenute per gli addetti all’assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito comples-
sivo non supera euro 40.000,00.La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel capitolo “Familiari a carico”.Non è necessario tuttavia,
che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente.Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.Il li-
mite di euro 2.100,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti assistiti.Nel caso in cui più familiari han-
no sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare,il limite massimo di euro 2.100,00 dovrà essere ripartito tra di loro.Le spese devono risultare da ido-
nea documentazione,che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata,rilasciata dall’addetto all’assistenza.La documentazione deve contenere gli
estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza.Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare,nel-
la ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
Rigo RP16 Spese per attività sportive praticate da ragazzi: indicare le spese,per un importo non superiore per ciascun ragazzo ad euro 210,00,sostenute per l’i-
scrizione annuale e l’abbonamento,per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni,ad associazioni sportive,palestre,piscine ed altre strutture ed impianti sportivi de-
stinati alla pratica sportiva dilettantistica.La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.Le spese devono risulta-
re da idonea documentazione che può consistere in un bollettino bancario o postale,oppure fattura,ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino:i dati identi-
ficativi del soggetto che ha reso la prestazione; la causale del pagamento; l’attività sportiva praticata; l’importo corrisposto; i dati anagrafici del praticante l’attività
sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Rigo RP17 Spese per intermediazione immobiliare: indicare i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto del-
l’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1.000,00.Se l’unità immobiliare è acquistata
da più soggetti,la detrazione,nel limite di 1.000 euro,va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
Rigo RP18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede: indicare le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso
di laurea presso un ateneo situato in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di affitto stipulati o rinnovati ai sensi del-
la legge 9 dicembre 1998 n.431.La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità,nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione,sti-
pulati con enti per il diritto allo studio,università,collegi universitari legalmente riconosciuti,enti senza fini di lucro e cooperative.L’importo da indicare non può esse-
re superiore a euro 2.633,00.La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.Per fruire della detrazione l’università de-
ve essere ubicata in un Comune distante almeno cento chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.
Righi RP19,RP20 e RP21 Altri oneri per i quali spetta la detrazione
Indicare gli oneri contraddistinti dai codici da 19 a 36 utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo,ad iniziare da RP19.
ATTENZIONE:nei righi da RP19 a RP21 vanno compresi anche gli oneri indicati nelle annotazioni del CUD 2010 o del CUD 2009 con il codice corrispondente.
Nella colonna 1indicare il codice e nella colonna 2il relativo importo.In particolare,indicare i codici relativi ai seguenti oneri:
– “19”(Erogazioni liberali ai partiti politici) le erogazioni liberali in denaro,effettuate mediante versamento postale o bancario,a favore dei movimenti e partiti po-
litici comprese tra euro 51,65e euro 103.291,38.
– “20”(Erogazioni liberali alle ONLUS) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS),delle iniziative umanitarie,religiose o laiche,gestite da fondazioni,associazioni,comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
ATTENZIONE: per le liberalità alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2009 è prevista,in alternativa alla detrazio-
ne,la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedi rigo RP28 “Altri oneri deducibili”).
– “21”(Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche) le erogazioni liberali in denaro,per un importo non superiore a euro 1.500,00,
effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
– “22”(Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso) i contributi associativi,fino a euro 1.291,14,versati dai soci alle società di mutuo soccorso che ope-
rano esclusivamente nei settori di cui all’art.1 della L.15 aprile 1886,n.3818,al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia,di impotenza al lavoro o
di vecchiaia,ovvero,in caso di decesso,un aiuto alle loro famiglie.Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi,e non per i familiari;
– “23”(Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale) le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale fi-
no a euro 2.065,83;
– “24”(Erogazioni liberali a favore della Società di cultura ”La Biennale di Venezia”) le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura ”La Bien-
nale di Venezia”.La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito complessivo;
– “25”(Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico) le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione,protezione o restauro dei beni sog-
getti a regime vincolistico.Questa detrazione è cumulabile con quella del 36 per cento per le spese di ristrutturazione,ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.
– “26”(Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato,delle regioni,degli enti locali territoriali,di enti o
istituzioni pubbliche,di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,di fondazioni e associazioni legal-
mente riconosciute senza scopo di lucro,che svolgono o promuovono attività di studio,di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che
organizzano e realizzano attività culturali,effettuate in base ad apposita convenzione,per l’acquisto,la manutenzione,la protezione o il restauro delle cose indivi-
duate ai sensi del D.Lgs.22 gennaio 2004 n.42 e del D.P.R.30 settembre 1963,n.1409 e successive modificazioni e integrazioni;
– “27”(Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo) le erogazioni liberali in denaro,per un importo non superiore al 2 per cento del reddito com-
plessivo dichiarato,a favore di enti o istituzioni pubbliche,fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente
attività nello spettacolo,effettuate per la realizzazione di nuove strutture,per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti,nonché per la produzione nei va-
ri settori dello spettacolo;
– “28”(Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale) le erogazioni liberali in denaro,per un importo non superiore al 2 per cento del
reddito complessivo dichiarato,a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale,per i quali è prevista la trasformazione in fonda-
zioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del D.Lgs.29 giugno 1996,n.367.In particolari ipotesi il limite è elevato al 30 per cento;
– “29”(Spese veterinarie)le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.La detrazione del
19 per cento spetta sulla parte che eccede l’importo di euro129,11e nel limite massimo di euro387,34;
– “30”(Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti
sordi ai sensi della L.26 maggio 1970 n.381.Si considerano sordi i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che
abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato,purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guer-
ra,di lavoro o di servizio (legge n.95 del 20 febbraio 2006);
– “31”(Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,sta-
tali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica,all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa;
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
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– “32”(Spese sostenute dai docenti per l’autoaggiornamento e per la formazione) le spese sostenute da parte dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado,
anche non di ruolo,con incarico annuale,per l’autoaggiornamento e per la formazione,fino ad un importo massimo di 500,00 euro;
– “33”(Spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico)le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto
pubblico locale,regionale ed interregionale,fino ad un importo massimo di 250,00 euro.La detrazione spetta anche se sostenuta nell’interesse di familiari a
carico;
– “34”(Spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea)i contributi versati nell’interesse del soggetto fiscalmen-
te a carico,il quale intenda esercitare il riscatto del corso di laurea pur non avendo ancora iniziato l’attività lavorativa e non essendo iscritto ad alcuna forma ob-
bligatoria di previdenza.In questo caso i contributi versati possono essere detratti,nella misura del 19%,dall’imposta dovuta dai contribuenti cui l’interessato
risulta fiscalmente a carico.Si ricorda che negli altri casi i contributi versati per il riscatto del corso di laurea costituiscono oneri deducibili e vanno indicati nel
rigo RP23;
– “35”(Spese per asili nido)le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non su-
periore a euro 632,00annui per ogni figlio.Con questo codice vanno comprese le spese relative alla frequenza di asili nido riportate nel CUD.In particolare,si pre-
cisa che nelle annotazioni del CUD 2010 sono riportate con il codice 35,mentre nelle annotazioni del CUD 2009 sono riportate con il codice 35 insieme alle spese
relative agli “Altri oneri detraibili”.
– “36”(Altri oneri detraibili) gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento.Con questo codice vanno comprese le somme relative agli “Al-
tri oneri detraibili”indicate con il codice 36 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o con il codice 35 nelle annotazioni del CUD 2009.
Rigo RP22 Totale degli oneri sul quale calcolare la detrazione: somma degli oneri detraibili indicati nei righi da RP1 a RP21.Per determinare la detrazione spet-
tante,dovete riportare nel rigo RN15 il 19 per cento di quanto indicato in questo rigo.
SEZIONE II – Oneri deducibili dal reddito complessivo
In questa sezione indicare gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo,ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a
formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.Non devono essere considerati gli oneri indicati nel punto 58 del
CUD 2010 e/o nel punto 44 del CUD 2009 nonché nel punto 52 del CUD 2010 e/o nel punto 45 del CUD 2009.
Rigo RP23 Contributi previdenziali ed assistenziali: indicare l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge,
nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fi-
scalmente a carico.Rientrano in questa voce ad esempio,i contributi sanitari per l’assistenza nell’ambito del S.S.N.versati con il premio assicurativo RC auto,i con-
tributi versati sia per la c.d. assicurazione casalinghe che per il riscatto degli anni di laurea.
Rigo RP24 Assegni periodici corrisposti al coniuge
Nella colonna 1indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non
sarà riconosciuta la deduzione.
Nella colonna 2indicare l’importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge,anche se residente all’estero,in conseguenza di separazione legale ed effettiva,o di
scioglimento o annullamento di matrimonio,o cessazione degli effetti civili del matrimonio,stabiliti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Non sono deducibili gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.Se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota dell’as-
segno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli,l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.Non sono deduci-
bili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.
Rigo RP25 Contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari: indicare i contributi previdenziali ed assistenziali ver-
sati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es.colf,baby sitter e assistenti delle persone anziane),per la parte a carico del datore
di lavoro,fino all’importo massimo di euro 1.549,37.
Rigo RP26 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose: indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:
– Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
– Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7°giorno,per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evange-
lizzazione;
– Ente morale Assemblee di Dio in Italia,per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto,di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
– Chiesa Valdese,Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto,istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti
facenti parte dell’ordinamento valdese;
– Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto,istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte
nell’Unione;
– Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
– Unione delle Comunità ebraiche italiane.Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.
Ciascuna di tali erogazioni (compresi,per le Comunità ebraiche,i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo massimo di euro 1.032,91.
Rigo RP27 Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili: indicare l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute
dai disabili.Le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative a:assistenza infermieristica e riabilitativa,personale in possesso della qualifi-
ca professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona,personale di coor-
dinamento delle attività assistenziali di nucleo,personale con la qualifica di educatore professionale,personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di te-
rapia occupazionale.I soggetti disabili possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell’assegno di accompagnamento.
Rigo RP28 Altri oneri deducibili:nella colonna1indicare il codice identificativo di ciascun onere e nella colonna2il relativo importo.
“1”i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro 3.615,20.
“2”i contributi,le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee,che operano nel campo della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo.L’importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo.Poiché le ONG sono comprese nella categoria del-
le ONLUS di diritto,è possibile usufruire delle più ampie agevolazioni previste per le ONLUS,indicando il codice 3 alle cui istruzioni si rimanda.Per visionare l’e-
lenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.
“3”le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale,di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e
associazioni riconosciute.Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato,e comunque nella misura mas-
sima di 70.000 euro,se erogate in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale; associazioni di promozione sociale; fondazioni e associazioni ricono-
sciute aventi per oggetto statutario la tutela,la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico,storico e paesaggistico; fondazioni e associazioni ri-
conosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
ATTENZIONE: per le liberalità alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale erogate nel 2009 è prevista,in alternativa alla deduzione dal reddito comples-
sivo,la possibilità di detrarre il 19% delle stesse dall’imposta lorda (vedere le istruzioni della sezione I relativa agli oneri detraibili).
“4”le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari,di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali.Dette liberalità pos-
sono essere dedotte in favore di università,fondazioni universitarie; istituzioni universitarie pubbliche; enti di ricerca pubblici,ovvero enti di ricerca vigilati dal Mi-
nistero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca scientifica; enti parco; enti parco regionali e nazionali.
“5”gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici,ad esempio i contributi ai consorzi obbligatori esclusi i contributi agricoli unificati e
le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
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Se dovete indicare diverse tipologie di oneri deducibili contraddistinti da codici diversi,va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare pro-
gressivamente la casella “Mod.N.”posta in alto a destra del Modello.
Rigo RP34 Totale degli oneri deducibili: riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP23 a RP28.Questa somma deve essere riportata nel rigo RN3.
SEZIONE III – Spese per il recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d’imposta del 41% o del 36%
1.Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili
Deve essere utilizzato
Le speseper le quali è possibile fruire della detrazione sono:
il Modello UNICOordinario in
• le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari e sulle loro pertinenze;
presenza di spese sostenute
per interventi di manutenzione • le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
e salvaguardia dei boschi • le spese di restauro e risanamento conservativo;
• altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico,alla sicurezza statica ed antisismica).
I soggettiche possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà,altro diritto rea-
le,concessione demaniale,locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.Ha diritto alla detrazione anche il fami-
liare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.Posso-
no usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati.Per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la
comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescarae avere effettuato i pagamentirelativi alle spese tramite bonifico bancario o postale.
La detrazione d’imposta prevista è pari al:
• 41 per centoper le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1°gennaio al 30 settembre 2006;
• 36 per centoper le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1°ottobre al 31 dicembre 2006 e a quelle
emesse in data antecedente al 1°gennaio 2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 2009.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale è di:
• euro 77.468,53per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
• euro 48.000,00per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2009,
Per le spese sostenute dal 1°ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effet-
tuati gli interventi di recupero e,quindi,in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione il limite di spesa di euro 48.000,00 va ripartito tra gli stessi.
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavoriiniziati negli anni precedenti,sulla singola unità immobiliare,ai fini della determinazione
del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi.La detrazione deve essere ripartita in 10 ratedi pari
importo.
In caso di venditao di donazioneprima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione,il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all’acquirente
e al donatario.Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’eredeche conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
Nel caso in cui le spese siano state sostenute dall’inquilino o dal comodatario,la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla de-
trazione in capo all’inquilino o al comodatario.
2.Spese sostenute per l’acquisto,o l’assegnazione,di immobili facenti parte di edifici ristrutturati
Dal 2002 la detrazione d’imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad inter-
venti di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
All’acquirente o assegnatario dell’immobile spetta una detrazione del 36 per cento o del 41 per cento da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento
del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile,risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
In particolare la detrazione spetta nella misura del:
• 41% se il rogito è avvenuto dal 1°gennaio 2006 al 30 settembre 2006;
• 36% se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005,dal 1°ottobre 2006 al 30 giugno 2007,sempreché i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31 dicembre
2006,e se il rogito è avvenuto dal 1°gennaio 2008 al 30 giugno 2013 sempreché i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1°gennaio 2008 al 31 dicem-
bre 2012.
L’importo,costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione,non può superare il limite di:
• euro 77.468,53 nel caso in cui l’atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrut-
turati entro il 31 dicembre 2002;
• euro 48.000,00 nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta dal 2003 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione
siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002,ma non oltre il 31 dicembre 2006,nonché nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta dal
1°gennaio 2008 al 30 giugno 2013 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1°gennaio 2008 al 31 dicembre 2012.Per gli acquisti o assegnazioni ef-
fettuati dal 1°ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare.La detrazione deve essere ripartita in die-
ci rate annuali di pari importo.
Detrazione d’imposta del 41 per cento
I righi RP35 e RP36,vanno compilati per le spese sostenute prima del 2000 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1°gennaio al 30 set-
tembre 2006.
Nella colonna 1 (Anno)indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese;
Nella colonna 2 (Codice fiscale)indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato,anche per conto del dichiarante,l’apposito modello di comunicazione per
fruire della detrazione.La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali,de-
ve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa.
Nella colonna 3,che deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte,indicare il codice:
“1”nel caso di spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1°gennaio al 30 settembre 2006 per lavori iniziati in anni precedenti e ancora in corso in ta-
le anno;
“4”nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati per i quali l’atto di acquisto è stato stipulato dal 1°gennaio al 30 settembre 2006 ovvero sono stati
versati acconti relativi a fatture emesse dal 1°gennaio al 30 settembre 2006 ed il rogito non era stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2006.
Le colonne 4,5 e 6 sono riservate ai contribuenti che hanno ereditato,acquistato o ricevuto in donazione l’immobile o ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80
anni che,con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti,intendono rideterminare nell’anno 2009 o hanno rideterminato negli anni dal 2005 al 2008,il nu-
mero delle rate.In particolare:
• nella colonna 4 (Codice)indicare uno dei seguenti codici:
“1”nel caso in cui il contribuente ha ereditato,acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che,avendo un’età non inferiore a 75 anni,aveva scel-
to di rateizzare ovvero aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
“2”nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nell’anno 2007 o 2008 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella preceden-
te dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
“3”nel caso in cui il contribuente ha ereditato,acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che,avendo compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2007
o 2008 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva già rideterminato in 5 rate;
“4”nel caso in cui,nel corso dell’anno 2009,il contribuente ha ereditato,acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che aveva ripartito la spe-
sa in 10 rate e,pertanto,non rientra in uno dei casi precedenti (codici “1”e “3”).In questa ipotesi non devono essere compilate le colonne 5 e 6;
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 11
• nella colonna 5 (Anno) deve essere indicato l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 4
indicandovi i codici “2”o “3”,e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione,deve indicare in questa colonna l’anno della prima ri-
determinazione;
• nella colonna 6 (Rideterminazione rate)deve essere indicato il numero delle rate (10) in cui è stata ripartita la detrazione nell’anno di sostenimento della spesa.
Si precisa che,qualora il numero delle rate residue risulti inferiore o uguale a 3,non è possibile optare per la rideterminazione delle rate e,pertanto,questa colon-
na non va compilata.
Nella colonna 7 (numero rate) indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3,5 o 10) il numero della rata che si utilizza per il 2009.Si ricor-
da che i contribuenti di età non inferiore a 75 e a 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo.
Nella colonna 8 (Importo rata)indicare l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute.Tale importo si ottiene dividendo l’ammontare della spesa sostenuta per il
numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 7.
Rigo RP38Totale oneri:scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP35 e RP36.Riportare nel rigo RN16 il 41 per cento di quanto indicato in questo rigo.
Detrazione d’imposta del 36 per cento
I righi RP39 e RP40 vanno compilati per le spese sostenute dal 2000 al 2005,per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1°ottobre 2006 e a
quelle emesse in data antecedente al 1°gennaio 2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 2009.
Nella colonna 1 (Anno),indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese.
Nella colonna 2 (Codice fiscale),indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato,anche per conto del dichiarante,l’apposito modello di comunicazione per
fruire della detrazione.La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali,de-
ve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa.Per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve es-
sere indicato il codice fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
Nella colonna 3,che deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte,indicare il codice:
“1”nel caso di spese sostenute dal 2002 al 2009 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
“2”nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 e per i quali l’atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
“4”nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002,ma per i quali
l’atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003.
Le colonne 4,5 e 6 sono riservate ai contribuenti che hanno ereditato,acquistato o ricevuto in donazione l’immobile o ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80
anni che,con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti,intendono rideterminare nell’anno 2009 o hanno rideterminato negli anni dal 2005 al 2008,il nu-
mero delle rate.
In particolare:
• nella colonna 4(Codice)indicare uno dei seguenti codici:
“1”nel caso in cui il contribuente ha ereditato,acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che,avendo un’età non inferiore a 75 anni,aveva scel-
to di rateizzare ovvero aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
“2”nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2009 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazio-
ne aveva già rideterminato in 5 rate ovvero ha compiuto 80 anni nell’anno 2007 o 2008 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nel-
la precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
“3”nel caso in cui il contribuente ha ereditato,acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che,avendo compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2007
o 2008 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;
“4”nel caso in cui,nel corso dell’anno 2009,il contribuente ha ereditato,acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che aveva ripartito la spe-
sa in 10 rate e,pertanto,non rientra in uno dei casi precedenti (codici “1”e “3”).In questa ipotesi non devono essere compilate le colonne 5 e 6;
• nella colonna 5 (Anno) deve essere indicato l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate.Se il contribuente ha compilato la colonna 4
indicandovi i codici “2”o “3”,e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione,deve indicare in questa colonna l’anno della prima ri-
determinazione;
• nella colonna 6 (Rideterminazione rate) deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell’anno di sostenimento della spesa;
la casella di colonna 6 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
Nella colonna 7 (numero rate) indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3,5 o 10) il numero della rata che si utilizza per il 2009.Si ricor-
da che i contribuenti di età non inferiore a 75 e a 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo.
Nella colonna 8(Importo rata)indicare l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute.Tale importo si ottiene dividendo l’ammontare della spesa sostenuta per il
numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 7.Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con ri-
ferimento al 25 per cento del prezzo di acquisto.
Rigo RP42 Totale oneri: scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP39 e RP40.Riportare nel rigo RN17 il 36 per cento di quanto indicato in questo rigo.
SEZIONEIV – Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 20%
In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 20 per cento.
Rigo RP43
Colonna 1Spese per la sostituzione di frigoriferi,congelatori e loro combinazioni:indicare le spese per la sostituzione di frigoriferi,congelatori e loro combina-
zioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.Tra le spese possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese di smaltimento
dell’elettrodomestico dismesso purchè debitamente documentati. Qualora nello stesso anno abbiate sostituito più di un apparecchio e per ognuno intendiate fruire
della detrazione prevista,è necessario compilare un distinto rigo per ogni frigorifero o congelatore acquistato utilizzando un nuovo modulo.
L’importo non può essere superiore ad euro 1.000,00 in quanto la detrazione massima consentita è di euro 200,00.Vanno comprese anche le spese indicate nelle
annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009 con il codice 1 della Tabella B presente nelle relative istruzioni.Riportare nel rigo RN18 il 20 per cento dell’importo indi-
cato nella presente colonna.
Colonna 2 Spese per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza: indicare le spese sostenute per l’acquisto ed installazione di motori ad elevata
efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw,anche in sostituzione di motori esistenti.Qualora nello stesso anno abbiate sostituito più di un motore e per
ognuno intendete fruire della detrazione prevista,dovete compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.Per usufruire della de-
trazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura con l’indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori e la copia della certifi-
cazione del produttore del motore.
L’importo da indicare non può essere superiore ad euro 7.500,00in quanto la detrazione massima consentita è di euro 1.500,00.Vanno comprese anche le spese in-
dicate nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009 con il codice 2 della Tabella B presente nelle relative istruzioni.Riportare nel rigo RN18 il 20 per cento del-
l’importo indicato nella presente colonna.
Colonna 3 Spese per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità: indicare le spese sostenute per l’acquisto di variatori di velocità ovvero di apparecchi ap-
plicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione (inverter).Qualora nello stesso anno il
contribuente abbia sostituito più di un motore e per ognuno intenda fruire della detrazione prevista,deve compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utiliz-
zando un nuovo modulo.L’importo da indicare non può essere superiore ad euro 7.500,00in quanto la detrazione massima consentita è di euro 1.500,00.Vanno
comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009 con il codice 3 della Tabella B presente nelle relative istruzioni.Riportare nel ri-
go RN18 il 20 per cento dell’importo indicato nella presente colonna.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 12
Colonna 4 Spese per l’acquisto di mobili,apparecchi televisivi,computer ed elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati:indicare la quo-
ta detraibile per l’anno 2009,che si ottiene dividendo per cinque l’ammontare della spesa complessivamente sostenuta.
Per le spese sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l’acquisto di mobili,apparecchi televisivi,computer ed elettrodomestici di classe energetica non
inferiore ad A+,finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati,è prevista una detrazione del 20% calcolata su una spesa massima complessiva non superiore a 10.000
euro,da suddividere in cinque rate annuali di pari ammontare.Pertanto,l’importo da indicare non può essere superiore a euro 2.000,00.
Per poter fruire della detrazione è necessario che il contribuente,a partire dal 1°luglio 2008,abbia sostenuto spese di ristrutturazione edilizia su singole unità immo-
biliari residenziali per le quali fruisce della detrazione del 36% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.Sono esclusi gli interventi di ristrutturazione che abbia-
no ad oggetto parti comuni degli edifici,o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o che riguardino la realizzazione di autorimesse o po-
sti auto pertinenziali.
Inoltre l’agevolazione non può essere fruita nell’ipotesi di spese sostenute per l’arredo dell’unità abitativa residenziale acquistata dall’impresa costruttrice che abbia
provveduto alla ristrutturazione dell’immobile.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative può fruire del beneficio con riferimento a ciascuna unità abitativa e in tal caso l’importo mas-
simo previsto (10.000 euro) si intende riferito a ciascuna di esse.
Il limite di 10.000 euro deve essere riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione,a prescindere dal numero di contribuenti che partecipano alla
spesa.
Nel caso in cui siano state sostenute spese per l’arredo di più unità abitative ristrutturate è necessario compilare un modulo per ciascun immobile ristrutturato.Il pa-
gamento dei beni finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato deve avvenire mediante bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento,il co-
dice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario.
Si precisa che dalla categoria degli elettrodomestici sono esclusi i frigoriferi,i congelatori e le loro combinazioni in quanto per gli stessi il contribuente può fruire del-
la detrazione del 20 per cento prevista per la loro sostituzione (colonna 1 di questo rigo); tuttavia la spesa sostenuta per la sostituzione di frigoriferi,congelatori e lo-
ro combinazioni non deve essere considerata ai fini dell’importo massimo previsto per l’acquisto degli arredi destinati all’immobile ristrutturato da indicare in questo
rigo (le due agevolazioni sono,pertanto,cumulabili).
Il contribuente,per avvalersi dell’agevolazione,deve avere eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione delle agevolazioni per le ristrutturazioni
edilizie.In particolare il contribuente deve aver inviato l’apposita comunicazione al Centro Operativo di Pescara,anche in data anteriore al 1°luglio 2008,indicando
nel riquadro riservato ai “dati relativi ai lavori di ristrutturazione”la data del 1°luglio 2008,o una data successiva.
SEZIONE V– Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico per le quali spetta la detrazione d’imposta del 55%
Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute nell’anno 2009 o negli anni precedenti per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti,di
qualsiasi categoria catastale anche rurale.Per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 55 per cento da ripartire,per le spese sostenute dal 1°gennaio 2009,in
cinque rate annuali di pari importo.
La detrazione spetta entro il limite massimoprevisto per ciascuna tipologia di intervento effettuato.
Le tipologie di interventipreviste sono:riqualificazione energetica di edifici esistenti; interventi sull’involucro di edifici esistenti; installazione di pannelli solari; so-
stituzione di impianti di climatizzazione invernale.
I soggettiche possono fruire della detrazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà,altro diritto reale,con-
cessione demaniale,locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di in-
terventi effettuati sulle parti comuni condominiali.Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’inter-
vento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
La detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi,come ad esempio la detrazione del 36 per cento per
il recupero del patrimonio edilizio.Inoltre,dal 1°gennaio 2009,la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altri contributi
comunitari,regionali o locali,riconosciuti per i medesimi interventi,secondo quanto previsto dal D.Lgs.30 maggio 2008,n.115 (vedi risoluzione n.3/E del 26 gen-
naio 2010).Il pagamentodelle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale.
Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all’unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla
spesa,in ragione dell’importo effettivamente sostenuto.Entro 90 giorni dalla fine dei lavori,devono essere trasmessi all’ENEAtelematicamente (www.acs.enea.it),
i dati contenuti nell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica,nonchè la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire,su richiesta,all’amministrazione finanziaria l’asseverazione,la ricevuta dell’invio della docu-
mentazione all’ENEA,le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento.
A partire dal 2009,nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell’anno successivo è necessario inviare una apposita comunicazione telemati-
ca all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno seguente.Il modello di comunicazione è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Righi RP44 e RP45
Nella colonna 1 (Tipo intervento)indicare il codice relativo alla tipologia di intervento da effettuare:
“1” Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti:sono tali gli interventi che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in apposite tabelle;
“2”Interventi sull’involucro degli edifici esistenti: sono tali gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti),strutture opa-
che orizzontali (coperture e pavimenti),fornitura e posa in opera di materiale coibente,di materiale ordinario,di nuove finestre comprensive di infissi,migliora-
mento termico di componenti vetrati esistenti,demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo,nel rispetto dei requisiti richiesti in apposita tabella;
“3”Installazione di pannelli solari: sono tali gli interventi per l’installazione di pannelli solari,anche realizzati in autocostruzione,bollitori,accessori e componen-
ti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;
“4”Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: sono tali gli interventiconcernenti la sostituzione,integrale o parziale,di impianti di climatizzazione in-
vernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.Dal 1°gennaio 2008 rientra in tale ti-
pologia la sostituzione,anche solo parziale,di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti
geotermici a bassa entalpia.
Nella colonna 2 (Anno)indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese.
Nella colonna 3 (Casi particolari)è riservata ai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte.Indicare il codice:
“1” nel caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2007 o nel 2008 e ancora in corso nel 2009;
“2” nel caso in cui,nel corso dell’anno 2009,il contribuente ha ereditato,acquistato o ricevuto in donazione l’immobile;
“3” se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 1 e 2.
La colonna 4 (Rideterminazione rate)è riservata ai contribuenti che nell’anno 2009 hanno acquistato o ereditato un immobile,oggetto di lavori di riqualificazione
energetica nel corso dell’anno 2008,e che intendono rideterminare il numero di rate in cui ripartire la detrazione residua.
In questa colonna deve essere riportato il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione (scelta effettuata dal soggetto dal quale l’immobile è sta-
to ereditato o acquistato).La detrazione può essere rideterminata solo in 5 rate poiché dal 1°gennaio 2009,per le spese sostenute in tale anno,è obbligatorio ripar-
tire la detrazione in 5 quote annuali di pari importo.
Nella colonna 5 (Rateazione)indicare il numero di rate in cui va ripartita la detrazione:
– se la spesa è stata sostenuta nel 2009 indicare ‘5’;
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 13
– se la spesa è stata sostenuta nel 2008 indicare il numero di rate,compreso tra 3 e 10,in cui si è scelto di ripartire la detrazione.La scelta del numero di rate ini-
zialmente operata è irrevocabile.Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 4 (“rideterminazione rate”) in questa colonna indicare ‘5’ (numero rate in cui è pos-
sibile rideterminare);
– se la spesa è stata sostenuta nel 2007 indicare ‘3’.
Nella colonna 6 (Numero rata)indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2009.
Nella colonna 7 (Spesa totale)indicare l’ammontare della spesa sostenuta entro i limitisottodescritti in relazione alla tipologia dell’intervento:
– Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice “1”) L’importo da indicare non può essere superiore a euro 181.818,18 in quanto la detrazione
massima consentita è di euro 100.000,00;
– Interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice “2”) e Installazione di pannelli solari (codice “3”) L’importo da indicare non può essere superiore a euro
109.090,90 in quanto la detrazione massima consentita è di euro 60.000,00;
– Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice “4”) L’importo da indicare non può essere superiore a euro 54.545,45 in quanto la detrazione massima
consentita è di euro 30.000,00.
Nella colonna 8 (Importo rata)indicare l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute.Tale importo si ottiene dividendo l’ammontare della spesa sostenuta (co-
lonna 7),per il numero delle rate scelte indicato nella colonna 5.
Rigo RP48 (Totale)in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nella colonna 8 dei righi RP44 e RP45.Su questa somma si determina la detrazione del 55
per cento che va riportata nel rigo RN19.
SEZIONEVII – Altre detrazioni
Rigo RP51 Altre detrazioni
Nella colonna 1indicare il codice e nella colonna 2il relativo importo:
– codice 1- Detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano: possono fruire di questo beneficio,pre-
visto a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione,i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale,secondo quanto
previsto dal D.P.C.M.n.106 del 14 febbraio 2001,pubblicato in G.U.n.84 del 10 aprile 2001.Riportare l’importo della detrazione nel rigo RN20;
– codice 2 - Detrazione per le donazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova”: la detrazione spetta per le donazioni effettuate all’ente ospedalie-
ro “Ospedali Galliera di Genova”finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.La detrazione compete nei limiti del 30 per cento dell’im-
posta lorda.Pertanto,nella colonna 2 deve essere indicato l’intero ammontare della donazione effettuata,mentre nel rigo RN20 deve essere indicato l’ammon-
tare della donazione entro i limiti del 30 per cento dell’imposta lorda dovuta.
Nellacolonna 3(Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida)barrare la casella per fruire della detrazione forfetaria di euro 516,46.La detrazione
spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa ef-
fettivamente sostenuta.La detrazione deve essere indicata nel rigo RN20.
8. QUADRO RN - CALCOLO DELL’IRPEF
Questo quadro riassume tutti i dati utili per determinare l’imposta dovuta per l’anno d’imposta 2009 tenendo conto delle detra-
Deve essere utilizzato il Modello zioni previste,degli acconti versati e delle ritenute d’acconto.
UNICO ordinario se si intende
fruire di crediti d’imposta Rigo RN1 Reddito complessivo:indicare la somma dei redditi risultante dalla seguente operazione:
RA11 col.9 + RA11 col.10 + RB11 + RC5 + RC7 + RL19
Rigo RN2 Deduzione per l’abitazione principale: per l’abitazione principale è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare del-
la rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.Indicare nel presente rigo la somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione
principale e relative pertinenze contraddistinti dai codici 1 o 5 nella colonna 2 del quadro RB.
Rigo RN3 Oneri deducibili:riportare la somma degli oneri deducibili,indicata nel rigo RP34.
Rigo RN4 Reddito imponibile:indicare il reddito imponibile risultante dalla seguente operazione:RN1 – RN2 – RN3.
Se il risultato è negativo,scrivere “0”(zero) nel presente rigo e nei righi RN5 (imposta lorda) e RN27 (imposta netta).
Rigo RN5 Imposta lorda:indicare l’imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di rigo RN4.Per determinare l’imposta utilizzate la seguente tabella.
CALCOLO DELL’IRPEF
REDDITO Aliquota Imposta dovuta sui redditi intermedi
(per scaglioni) (per scaglioni) compresi negli scaglioni
finoa euro15.000,00 23 23% sull’intero importo
oltre euro15.000,00 e fino a euro28.000,00 27 3.450,00+ 27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro28.000,00 e fino a euro55.000,00 38 6.960,00+ 38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro55.000,00 e fino a euro75.000,00 41 17.220,00+ 41% parte eccedente 55.000,00
oltre euro75.000,00 43 25.420,00+ 43% parte eccedente 75.000,00
• Contribuenti con redditi di pensione non superiori ad euro 7.500
L’imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1) è costituito soltanto da redditi di pensione non superiori a 7.500,00 euro,ed eventualmente dai reddi-
ti derivanti da abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per un importo non superiore ad euro 185,92.In questo caso l’imposta lorda è pari a
zero e non dovete compilare questo rigo.Si precisa che i redditi di pensione devono essere goduti per l’intero anno (RC6 col.2 pari a 365).Se invece,non avete go-
duto per l’intero anno di tali redditi di pensione,per verificare se l’imposta lorda è pari a zero dovete commisurare il reddito di pensione percepito all’intero anno ope-
rando come di seguito descritto:
Totale Reddito di pensione = somma degli importi indicati dei righi RC1 e RC2 per i quali è indicato il codice “1”nella colonna 1;
365
Reddito Pensione Annuale = x Totale Reddito di pensione
giorni di pensione (RC6 col.2)
Non è dovuta imposta se l’importo del Reddito Pensione Annualenon è superiore a euro 7.500,00 .
•Contribuenti con solo redditi di terreni e fabbricati non superiori ad euro 500
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di terreni e fabbricati di importo complessivo non superiore a 500,00 euro,l’imposta non è do-
vuta e pertanto tale rigo non deve essere compilato.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 14
Rigo RN6 Detrazione per coniuge a carico
Per il coniuge a carico è prevista una detrazione fino a euro 800 decrescente all’aumentare del reddito,che si azzera se il reddito supera euro 80.000.Tale detrazio-
ne si determina secondo tre diverse modalità di calcolo corrispondenti a tre distinte fasce di reddito.La singola fascia di reddito è costituita dal reddito complessivo
diminuito dal reddito derivante dall’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Reddito Netto = rigo RN1 – rigo RN2
La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato a carico.
Determinare l’importo della detrazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono:
A) Reddito netto non superiore ad euro 15.000
Reddito Netto
Calcolare: Quoziente =
15.000
Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
Se il quoziente è pari a zero la detrazione non compete.Se il quoziente è diverso da zero effettuare il seguente calcolo:
mesi a carico
Detrazione spettante = [ 800 – (110 x Quoziente) ] x
12
Riportare nel rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata.
B) Reddito netto superiore ad euro 15.000 ma inferiore o uguale ad euro 40.000
La detrazione spetta nella misura fissa di euro 690 da rapportare al numero di mesi a carico ed aumentata eventualmente degli incrementi previsti per alcune fasce
di reddito così come indicato nella tabella di seguito riportata.Si precisa che l’importo della maggiorazione spetta per intero non dovendo essere rapportato al nu-
mero di mesi a carico.Individuare l’eventuale Maggiorazione in relazione alle diverse fasce di “Reddito Netto”:
Reddito Netto superiore ad euro Reddito Netto fino a euro Maggiorazione spettante
15.000 29.000 zero
29.000 29.200 10
29.200 34.700 20
34.700 35.000 30
35.000 35.100 20
35.100 35.200 10
35.200 40.000 zero
mesi a carico
Detrazione spettante = 690 x + Maggiorazione (come sopra determinata)
12
Riportare nel rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata.
C) Reddito netto superiore ad euro 40.000 ma inferiore o uguale ad euro 80.000
80.000 – Reddito netto
Calcolare: Quoziente =
40.000
Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
Detrazione spettante = 690 x Quoziente x mesi a carico
12
Riportare nel rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Infine, se il Reddito Netto è superiore ad euro 80.000 la detrazione per coniuge a carico è pari a zero.
Rigo RN7 Detrazione per figli a carico
Per ciascun figlio a carico è prevista una Detrazione Teorica pari a:
– 800 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;
– 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (colonna 6 “minore di tre anni”del prospetto dei familiari a carico compilata).
La Detrazione Teorica è aumentata di un importo pari a:
– 220 euro per ciascun figlio portatore di handicap (casella D barrata nel prospetto dei “Familiari a carico”);
– 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo,per i contribuenti con più di tre figli a carico.
La detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico (casella “mesi a carico”presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di
spettanza (casella “percentuale”presente nel prospetto dei familiari a carico) che può essere esclusivamente pari a 100,50 o zero.Si ricorda,come chiarito nelle
istruzioni per la compilazione del prospetto dei familiari a carico,che la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi.Tuttavia,i coniugi posso-
no decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più alto.
Ad esempio,se avete un solo figlio a carico per l’intero anno nella misura del 50% e lo stesso ha avuto una età inferiore ai tre anni per 8 mesi la detrazione teorica è pari a:
(900 x 8/12 + 800 x 4/12) x 50/100 = (600 + 266,66) x 50/100 = 433,00
Si riporta di seguito un prospetto esemplificativo delle possibili situazioni:
Importo Detrazione Teorica
Contribuente con un numero di figli inferiore o uguale a tre
(da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni 900,00
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni 800,00
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap 1.120,00 (900,00 + 220,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap 1.020,00 (800,00 + 220,00)
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
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Importo Detrazione Teorica
Contribuente con un numero di figli superiore a tre
(da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni 1.100,00 (900,00 + 200,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni 1.000,00 (800,00 + 200,00)
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap 1.320,00 (900,00 + 220,00 + 200,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap 1.220,00 (800,00 + 220,00 + 200,00)
Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l’importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente e del numero di
figli a carico.Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Reddito Netto = rigo RN1– rigo RN2
2) Incremento = ( numero di figli a carico – 1 ) x 15.000
3) (95.000 + Incremento) – Reddito Netto
Quoziente =
(95.000 + Incremento)
A) Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per figli a carico non compete.
B) Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo:
Detrazione spettante = Totale Detrazione Teorica x Quoziente
Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun figlio.
Per il Quoziente devono essere assunte le prime quattro cifre decimali.
Riportare nel rigo RN7 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Con riferimento all’esempio precedente,ed ipotizzando che il contribuente abbia un reddito complessivo di euro 30.000,00 ed una deduzione per abitazione princi-
pale pari ad euro 1.000,00,la detrazione spettante sarà determinata nel modo seguente:
Reddito Netto = 30.000,00 – 1.000,00 = 29.000,00
Incremento = (1 – 1) x 15.000 = 0
Quoziente = (95.000 – 29.000) / 95.000 = 66.000 / 95.000 = 0,6947
Detrazione Spettante = 433,00 x 0,6947 = 301,00
Detrazione spettante nel caso di coniuge mancante
Se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato per il primo figlio il valore “C”nel campo percentuale,in quanto il coniuge manca ovvero non ha riconosciuto i fi-
gli naturali ovvero il contribuente non è coniugato o,se coniugato,si è successivamente separato,per il primo figlio potete usufruire della detrazione prevista per il
coniuge a carico se più favorevole.
Rigo RN8 Ulteriore detrazione per figli a carico
Per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre,per i quali si applicano le detrazioni per figli a carico spetta un’ulteriore detrazione di euro 1.200.
Pertanto,se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato un numero di figli superiore a tre ed avete potuto usufruire della detrazione per figli a carico di cui al rigo
RN7,riportate in questo rigo l’ammontare dell’ulteriore detrazione di euro 1.200,00 rapportata alla percentuale indicata nel rigo 7 del citato prospetto.Si ricorda che la
detrazione per figli a carico diminuisce all’aumentare del reddito fino ad annullarsi.Pertanto se avete quattro figli a carico ma il vostro reddito complessivo diminuito
della deduzione per abitazione principale è pari o superiore ad euro 140.000,00,essendo pari a zero la detrazione spettante per figli a carico,non potete usufruire del-
l’ulteriore detrazione.Qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda,diminuita di tutte le detrazioni,è riconosciuto un credito pari alla quo-
ta di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.Tale credito va indicato nel rigo RN30 alle cui istruzioni si rimanda per la relativa determinazione.
Rigo RN9 Detrazione per altri familiari a carico
Per ogni altro familiare a carico (casella “A”barrata nel prospetto dei familiari a carico) è prevista una Detrazione teorica pari ad euro 750 da rapportare al nume-
ro di mesi a carico (casella “mesi a carico”compilata nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella “percentuale”compilata nel pro-
spetto dei familiari a carico); tale detrazione è solo teorica in quanto l’importo di quella effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuen-
te al netto della deduzione per abitazione principale.Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Reddito Netto = rigo RN1– rigo RN2
2) Quoziente = 80.000 – Reddito Netto
80.000
A) Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per altri familiari a carico non compete.
B) Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo:
Detrazione spettante = Totale Detrazione Teorica x Quoziente
Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun altro familiare a carico.
Per il Quoziente devono essere assunte le prime quattro cifre decimali.
Riportare nel rigo RN9 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Righi da RN10 a RN11 Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e di pensione
Le diverse tipologie di detrazioni non sono cumulabili tra loro.La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è riferita al periodo
d’anno nel quale il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente sia di pensione.Invece,se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a pe-
riodi diversi dell’anno,spetteranno entrambe le relative detrazioni ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.
Rigo RN10 Detrazione per redditi di lavoro dipendente
Compilare questo rigo se sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati indicati nei righi RC1 e RC2 per i quali è stato indicato nella co-
lonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente) ed è stata compilata la colonna 1 del rigo RC6 (giorni di lavoro dipendente).
Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto:
Reddito Netto = rigo RN1 – rigo RN2
Determinare l’importo della detrazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono:
A) Reddito Netto fino ad euro 8.000
Se il reddito netto non è superiore ad euro 8.000 la detrazione spetta nella misura di euro 1.840 da rapportare al numero di giorni di lavoro dipendente.L’ammonta-
re della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeter-
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minato,ovvero ad euro 1.380 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo determinato.Pertanto,calcolare la detrazione come segue:
N.Giorni Lav.Dip (rigo RC6 col.1)
Detrazione = 1.840 x
365
Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo indeterminato (codice 1 nella col.2 dei righi
RC1 e RC2) la detrazione spettante è pari ad euro 690.Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 1.380 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rap-
porto a tempo determinato (codice 2 nella col.2 dei righi RC1 e RC2) la detrazione spettante è pari ad euro 1.380.Qualora abbiate percepito sia redditi di lavoro di-
pendente derivanti da un rapporto a tempo indeterminato che redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo determinato,potete usufruire come de-
trazione minima di quella più favorevole pari ad euro 1.380.Riportare nel rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata.
B) Reddito netto superiore ad euro 8.000 e fino ad euro 15.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Quoziente = 15.000 – Reddito Netto
7.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = [ 1.338 + (502 x Quoziente) ] x
N.Giorni Lav.Dip (rigo RC6 col.1)
365
Riportare nel rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata.
C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Quoziente = 55.000 – Reddito Netto
40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
N.Giorni Lav.Dip (rigo RC6 col.1)
2) Detrazione spettante = [ 1.338 x Quoziente x ]
365
3) Per importi del Reddito Netto superiori ad euro 23.000 e non superiori ad euro 28.000 la detrazione come sopra determinata deve essere aumentata di un impor-
to come descritto nella tabella che segue:
Reddito Netto supMMerAAioGGrGGe IIaOOdRR AAeuZZrIIOOoNNEE DDEETTRRRAAedZZdIIOOitNNoEE N PPeEEttRRo RRfiEEnDDoDD aII TTeIIu DDroII LLAAVVOORROO DDIIMPPEEaNNgDDgEEioNNrTTaEEzione spettante
23.000 zero
23.000 24.000 10
24.000 25.000 20
25.000 26.000 30
26.000 27.700 40
27.700 28.000 25
28.000 zero
L’importo della maggiorazione individuata con riferimento alla fascia di reddito non deve essere rapportata al numero di giorni di lavoro dipendente e quindi spetta
per l’intero ammontare.Riportare nel rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000 la detrazione per lavoro dipendente e assimilati è pari a zero.
Rigo RN11 Detrazione per redditi di pensione
Compilare questo rigo se sono stati percepiti redditi di pensione indicati nei righi RC1 e RC2 per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 1 (pensione) ed è sta-
ta compilata la colonna 2 del rigo RC6 (giorni di pensione).Sono previste diverse detrazioni per redditi di pensione in relazione all’età del contribuente.
• Contribuente che alla data del 31 dicembre 2009 non ha compiuto 75 anni di età
Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto:
Reddito Netto = rigo RN1 – rigo RN2
A) Reddito Netto fino ad euro 7.500
Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.500 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725 da rapportare al numero di giorni di pensione.L’ammonta-
re della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690.
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
N.Giorni Pensione (RC6 col.2)
Detrazione = 1.725 x
365
Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690 nel rigo RN11 riportare l’importo della detrazione minima prevista pari ad euro 690.
B) Reddito Netto superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
15.000 – Reddito Netto
1) Quoziente =
7.500
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
N.Giorni Pensione (RC6 col.2)
2) Detrazione spettante = [1.255 + (470 X Quoziente) ] x
365
C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
55.000 – Reddito Netto 1) Quoziente =
40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
1.255 x Quoziente x N.Giorni Pensione (RC6 col.2)
2) Detrazione spettante =
365
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 17
• Contribuente che alla data del 31 dicembre 2009 ha compiuto 75 anni di età
Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto:
Reddito Netto = rigo RN1– rigo RN2
A) Reddito Netto fino ad euro 7.750
Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.750 la detrazione spetta nella misura di euro 1.783 da rapportare al numero di giorni di pensione.L’ammonta-
re della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 713.Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettan-
te calcolare:
1.783 x N.Giorni Pensione (RC6 col.2)
Detrazione =
365
Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 713,00 nel rigo RN11 riportare l’importo della detrazione minima prevista pari ad euro 713,00.
B) Reddito Netto superiore ad euro 7.750 e fino ad euro 15.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Quoziente = 15.000 – Reddito Netto
7.250
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
N.Giorni Pensione (RC6 col.2)
2) Detrazione spettante = [ 1.297 + (486 x Quoziente) ] x
365
Riportare nel rigo RN11 l’importo della detrazione come sopra determinata.
C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
55.000 – Reddito Netto
1) Quoziente =
40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
N.Giorni Pensione (RC6 col.2)
2) Detrazione spettante = 1.297 x Quoziente x
365
Riportare nel rigo RN11 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero.
Rigo RN12 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi
Compilare questo rigo se è stato percepito uno o più dei seguenti redditi:
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nel rigo RC7;
• redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare,non fare e permettere (righi RL14,
RL15 e RL16).
Per determinare la detrazione spettante,con riferimento ai redditi sopra indicati,con esclusione delle somme percepite per assegni periodici del coniuge,operare co-
me di seguito descritto:
Reddito Netto = rigo RN1 – rigo RN2
A) Reddito Netto fino ad euro 4.800
La detrazione,spetta nella misura fissa di euro 1.104.Pertanto riportare tale importo nel rigo RN12.
B) Reddito Netto superiore ad euro 4.800 e fino a euro 55.000
Quoziente = 55.000 – Reddito Netto
50.200
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
Detrazione spettante = 1.104 x Quoziente
Riportare nel rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per altri redditi è pari a zero.
Detrazione per assegni periodici corrisposti dal coniuge
Se nel rigo RC7 è presente un importo per il quale la relativa casella di colonna 1 risulta barrata (assegno periodico corrisposto dal coniuge) spetta una detrazione
d’imposta con le modalità di seguito descritte:
Reddito Netto = rigo RN1 – rigo RN2
A) Reddito Netto fino ad euro 7.500
Se il reddito netto non è superiore ad euro 7.500 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725. Riportare tale importo nella colonna 2 del rigo RN12 e barrare l’ap-
posita casella presente nella colonna 1.
B) Reddito Netto superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000
1) Quoziente = 15.000 – Reddito Netto
7.500
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = 1.255 + (470 x Quoziente)
Riportare nella colonna 2 del rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata e barrare l’apposita casella presente nella colonna 1.
C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000
1) Quoziente = 55.000 – Reddito Netto
40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = 1.255 x Quoziente
Riportare nella colonna 2 del rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata e barrare l’apposita casella presente nella colonna 1.
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione è pari a zero.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 18
Rigo RN13 Totale detrazioni per carichi di famiglia e lavoro: indicare la somma dei righi da RN6 a RN12.
Rigo RN15 Detrazione per oneri indicati nella Sezione I del Quadro RP: indicare il 19 per cento dell’importo indicato nel rigo RP22,relativo agli oneri detraibili.
Rigo RN16 Detrazione del 41% delle spese indicate nella sezione III del quadro RP: indicare il 41 per cento dell’importo indicato nel rigo RP38,relativo alle spe-
se per il recupero del patrimonio edilizio
Rigo RN17 Detrazione del 36% delle spese indicate nella sezione III del quadro RP: indicare il 36 per cento dell’importo indicato nel rigo RP42,relativo alle spe-
se per il recupero del patrimonio edilizio
Rigo RN18 Detrazione per oneri indicati nella Sezione IV del Quadro RP: indicare il 20 per cento della somma degli importi indicati nelle colonne 1,2,3 e 4 del
rigo RP43.
Rigo RN19 Detrazione per spese indicate nella Sezione V del Quadro RP: indicare il 55 per cento dell’importo indicato nel rigo RP48,relativo alle spese per inter-
venti finalizzati al risparmio energetico.
Rigo RN20 Detrazione per oneri indicati nella Sezione VII del Quadro RP: riportare l’importo indicato nella colonna 2 del rigo RP51.Se è stata barrata la casella
di colonna 3 del rigo RP51,relativa alla detrazione forfetaria per le spese di mantenimento dei cani guida,indicare euro 516,46 in questo rigo.
Rigo RN21 Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza,difesa e soccorso: riportare l’importo indicato nel rigo RC17.
Rigo RN22 Totale detrazioni d’imposta: indicare la somma risultante dalla seguente operazione:RN13 + somma dei righi da RN15 a RN21.
Rigo RN27 Imposta netta: per compilare il presente rigo effettuare il seguente calcolo: RN5 – RN22.
Se il risultato è maggiore di zero,riportate l’importo così ottenuto.Se il risultato è negativo scrivere zero.
Rigo RN30 Crediti residui per detrazioni incapienti: in questo rigo deve essere indicato l’ammontare dell’ulteriore detrazione per figli a carico (rigo RN8) che non
ha trovato capienza nell’imposta lorda e che costituisce un credito da utilizzare nella presente dichiarazione.A tal fine calcolare:RN22 – RN5.
Se il risultato è maggiore di zero,tale importo deve essere indicato in questo rigo nei limiti di quanto indicato nel rigo RN8.
Se il risultato è minore o uguale a zero,l’ulteriore detrazione per figli a carico trova per intero capienza nell’imposta lorda (RN5) e pertanto questo rigo non deve es-
sere compilato.
Rigo RN33 Ritenute totali: indicare la somma degli importi dei righi RC10 e RL20.
Rigo RN34 DIFFERENZA: indicare l’importo che risulta dalla seguente operazione:RN27 – RN30 – RN33.
Se il risultato è negativo,indicare l’importo preceduto dal segno meno.
Rigo RN36 Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione: se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2009 ed è stato chiesto di uti-
lizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod.F24 dell’Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte,riportare nella colonna
1,anche l’eventuale importo del credito IRPEF indicato nel rigo 67 del prospetto di liquidazione Mod.730-3 2009 (colonna 2 per il dichiarante,colonna 4 per il co-
niuge) e nel rigo RN37 riportare l’eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione con il Mod.F24.L’importo indicato nella colonna 1 deve essere sommato agli
altri importi da indicare nella colonna 2 di questo rigo.
Nella colonna 2riportare l’importo di colonna 4 del rigo RX1 del Modello UNICO 2009,relativo all’eccedenza d’imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso
nella precedente dichiarazione.Se nel 2009 avete fruito dell’assistenza fiscale ed il sostituto d’imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal
Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato risultante al punto 30 del CUD 2010 o al punto 26 del CUD 2009.In questa colonna deve essere com-
preso anche l’importo eventualmente indicato nella colonna 1.Riportare,inoltre,nella presente colonna l’importo di colonna 4 del rigo RX5 del Modello UNICO 2009,
relativo al bonus straordinario per famiglie per il quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.Indicare,inoltre,nella presente colonna,l’ecce-
denza dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso,nei casi in cui,ricorrendone le condizioni di esonero,non sia stata pre-
sentata la dichiarazione nell’anno successivo.
Rigo RN37 Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24: indicare la parte dell’eccedenza dell’imposta ri-
sultante dalla precedente dichiarazione,già riportata nel rigo RN36,che avete utilizzato in compensazione nel mod.F24.Indicare,inoltre,l’importo relativo al bo-
nus straordinario per famiglie risultante dalla precedente dichiarazione (col.4 del rigo RX5 del Modello UNICO 2009) utilizzato in compensazione nel mod.F24.
Nel presente rigo deve essere compreso anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle entrate ed ugualmente utilizzato
in compensazione.
Rigo RN38 Acconti
Nellacolonna 4,riservata ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento dell’acconto IRPEF nella misura del 99 per cento in luogo del 79 per cento previsto dal
D.L.n.168/2009,indicare l’importo del credito d’imposta,pari alla differenza pagata in eccesso,utilizzato in compensazione con il modello F24 (codice tributo 4035).
Infatti,il D.L.n.168/2009 ha disposto il differimento del versamento di 20 punti percentuali dell’acconto IRPEF per l’anno 2009 alla data di pagamento del saldo per
lo stesso anno.Di conseguenza l’acconto IRPEF è dovuto nella misura del 79 per cento anziché del 99 per cento.Ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento
dell’acconto nella misura del 99 per cento spetta un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso,da utilizzare in compensazione con il modello F24.
Nellacolonna 5 indicare la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi),ricavabili dalla colonna “Importi a debito versati”della sezio-
ne “Erario”del mod.F24 (codici tributo “4033”e “4034”,anno di riferimento “2009”).Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ri-
corsi alla rateazione,non considerate le maggiorazioni dell’importo o gli interessi versati.Se per l’anno precedente avete fruito dell’assistenza fiscale e avete versa-
to gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare gli importi trattenuti da quest’ultimo,pari alla somma dei punti 21 e 22 del CUD 2010 o del CUD 2009.Anche
in questo caso l’importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell’acconto.
Rigo RN39 Restituzione bonus
Colonna 1 (Bonus incapienti):i contribuenti che hanno percepito il Bonus fiscale previsto dall’articolo 44 del Decreto Legge del 1°ottobre 2007 n.159,convertito,con
modificazioni,dalla legge 29 novembre 2007,n.222,consistente in un rimborso forfetario per soggetti a basso reddito,devono indicare in questa colonna l’importo non
spettante.La restituzione delle somme non spettanti deve essere effettuata da tutti i soggetti che per errore hanno richiesto il bonus non spettante o spettante in misura
inferiore nonché dai soggetti che hanno ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta (che lo ha erogato in via automatica o su richiesta) e che non hanno comunicato al so-
stituto d’imposta,per qualsiasi motivo,di non avervi diritto in tutto o in parte (ad esempio,perché è fallito il sostituto d’imposta o per cessazione del rapporto di lavoro).
Colonna 2 (Bonus straordinario per famiglie):i contribuenti che hanno percepito il bonus straordinario per famiglie,lavoratori,pensionati e non autosufficienza pre-
visto dall’art.1 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n.185,devono indicare in questa colonna l’importo non spettante.I soggetti che hanno percepito il beneficio
non spettante,in tutto o in parte,sono tenuti infatti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla
erogazione.
I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio tributario percepito mediante versamento
con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo dell’IRPEF (Bonus incapienti) o per la presentazione della dichiarazione successiva all’erogazio-
ne (Bonus famiglia).
Rigo RN40 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti: tale rigo è riservato all’esposizione degli importi eventualmente rimborsati dal sostituto d’im-
posta in sede di operazione di conguaglio relativi alla parte dell’ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 19
In questo rigo va riportato l’importo indicato nel punto 36 del CUD 2010 relativo all’ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d’imposta pari alla quota dell’ul-
teriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
Righi RN42 e RN43Imposta a debito o a credito
Per determinare l’imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:
RN34 – RN36 col.2 + RN37 + RN38 col.4 - RN38 col.5 + RN39 col.1 + RN39 col.2 + RN40
Impostaa debito
Se il risultato di tale operazione è positivo (DEBITO) riportare l’importo così ottenuto nel rigo RN42.
Impostaa credito
Se il risultato di tale operazione è negativo (CREDITO) indicare l’importo ottenuto,non preceduto dal segno meno,nel rigoRN43.Tale importo va riportato nella co-
lonna 1 del rigo RX1.
ATTENZIONE:l’imposta non è dovuta oppure non è rimborsata ne può essere utilizzata in compensazione se non supera euro 12,00.
9. QUADRO RV – ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF
Le addizionali regionale e comunale all’IRPEF sono dovute dai contribuenti per i quali,con riferimento all’anno 2009,risulti dovuta l’IRPEF dopo aver sottratto le de-
trazioni d’imposta spettanti.Non siete obbligati al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF se avete un’imposta lorda (rigo RN5) che,al netto del-
le detrazioni riportate nel rigo RN22 non supera euro 10,33.L’addizionale regionale si applica ai contribuenti in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2009.
Inoltre è dovuta l’addizionale comunale all’IRPEF a saldo per il 2009,con riferimento al domicilio fiscale al 1°gennaio 2009,e in acconto per il 2010,con riferimen-
to al domicilio fiscale al 1°gennaio 2010,sempreché il comune abbia deliberato l’aliquota dell’addizionale comunale.
ATTENZIONE:il modello UNICO MINI 2010 può essere compilato solo da coloro che non hanno variato il domicilio fiscale a partire dal 1°novembre 2008 fino alla da-
ta di presentazione della dichiarazione.
Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un’aliquota al reddito complessivo determinato,ai fini dell’IRPEF,al netto degli oneri deducibili.
In deroga alle disposizioni generali,che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l’aliquota dell’addizionale regionale nella misura dello 0,90 per cento,alcune re-
gioni hanno deliberato una maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale in vigore.Inoltre,sono state previste differenti condizioni soggettive per l’applica-
zione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti.
L’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l’hanno deliberata.Consultare l’apposita tabella dei comuni che han-
no deliberato l’addizionale comunale,presente nella parte finale delle istruzioni al Modello UNICOordinario.
Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta,tassa o contributo e devono essere versate con le modalità e nei termini previsti per
il versamento del saldo dell’lRPEF.
Per l’addizionale comunale all’IRPEF è dovuto l’acconto per l’anno di imposta 2010 nella misura del 30%,determinato applicando al reddito imponibile relativo all’an-
no di imposta 2009 l’aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1°gennaio 2010.
SEZIONEI – Addizionale regionale all’IRPEF
Rigo RV1 Reddito imponibile: riportare l’importo del rigo RN4.
Rigo RV2 Addizionale regionale all’IRPEF dovuta
Nella colonna 2indicare l’importo dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2009 e determinata applicando le ali-
quote previste dalle singole regioni all’importo indicato nel rigo RV1(reddito imponibile) con le modalità dalle stesse stabilite come riportato nella tabellaposta alla
fine delle presenti istruzioni.
Coloro che hanno il domicilio fiscale nella regione Veneto e che si trovano in determinate condizioni di seguito descritte,per usufruire dell’aliquota agevolata dello
0,90 per cento,devono compilare la casella “Casi particolari addizionale regionale”di colonna 1.
La Regione Venetoha previsto l’applicazione di un’aliquota agevolata dello 0,90% a favore di:
a) soggetti disabili ai sensi dell’art.3,legge 5/2/92,n.104,con un reddito imponibile per l’anno 2009 non superiore ad euro 45.000,00;
b) contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104,fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 45.000,00.In questo ca-
so qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l’aliquota dello 0,90% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone cui è a carico,
non sia superiore ad euro 45.000,00;
c)contribuenti aventi un reddito imponibile,ai fini dell’addizionale regionale,non superiore ad euro 50.000,00 e con tre figli fiscalmente a carico.Qualora i figli siano
a carico di più soggetti,l’aliquota dello 0,90% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale non sia superiore ad
euro 50.000,00.La soglia di reddito imponibile è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.Ad esempio con quattro figli a carico la soglia è
pari ad euro 60.000,00.
Per usufruire dell’aliquota agevolata dello 0,90% dovete indicare nella casella di colonna 1 “Casi particolari addizionale regionale”il codice 1 se vi trovate nei casi
descritti nei punti a) e/o b) ovvero il codice 2 se vi trovate nel caso descritto nel punto c).
Rigo RV3 Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta e versata:indicare l’importo del rigo RC11,relativo all’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta o da
trattenere dal sostituto d’imposta se nel 2009 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato.
Rigo RV4 Eccedenza di addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione
Nella colonna 1indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2008,che trovate nella “Tabella Addizionali regionali all’IRPEF 2009”presente
nelle istruzioni di questo quadro RV.
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2009 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod.F24
dell’Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte,riportare nella colonna 2anche l’eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel ri-
go 68 del prospetto di liquidazione Mod.730-3 2009 (colonna 2 per il dichiarante,colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RV5 riportare l’eventuale credito per addizio-
nale regionale utilizzato in compensazione con il Mod.F24.L’importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di
questo rigo.
Nella colonna 3riportare l’importo di colonna 4 del rigo RX2 del Modello UNICO 2009 relativo all’eccedenza d’imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso
nella precedente dichiarazione.Se avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3,indica-
re in questo rigo il credito non rimborsato di cui al punto 31 del CUD 2010 o al punto 27 del CUD 2009.Nella colonna 3 deve essere compreso anche l’importo even-
tualmente indicato nella colonna 2.
Rigo RV5 Eccedenza di addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24: indicare la parte dell’ecce-
denza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione,già riportata nel rigo RV4,che è stata utilizzata in compensazione nel mod.F24.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 20
Righi RV7 e RV8 Addizionale regionale all’IRPEF a debito o a credito: per determinare l’imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:
RV2 colonna 2 – RV3 – RV4 colonna 3 + RV5
• se il risultato di tale operazione è positivo (DEBITO) riportate l’importo così ottenuto nel rigo RV7;
• se il risultato di tale operazione è negativo (CREDITO) riportate l’importo ottenuto,non preceduto dal segno meno,nel rigo RV8.
Riportare l’eventuale credito nel rigo RX2 colonna 1.
SEZIONEII-A – Addizionale comunale all’IRPEF
Rigo RV9 Aliquota dell’addizionale comunale deliberata dal Comune: indicare l’aliquota deliberata per l’anno 2009 dal Comune nel quale avete il vostro domi-
cilio fiscale alla data del 1 gennaio 2009.Tale aliquota è rilevabile nella colonna “Saldo 2009 - Aliquota”della tabella “Codici catastali comunali e aliquote dell’ad-
dizionale comunale per gli anni 2009 e 2010 ”posta alla fine dell’appendice alle istruzioni del Modello UNICOordinario.
Rigo RV10 Addizionale comunale all’IRPEF dovuta: indicare nella colonna 2l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF determinato applicando all’importo ri-
portato al rigo RV1,l’aliquota indicata al rigo RV9,tenendo conto dell’eventuale soglia di esenzione deliberata dal comune.Se l’importo del rigo RV1 è minore o ugua-
le all’importo indicato nella colonna “2009 – Esenzione ”della tabella “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale per gli anni 2009 e 2010 ”
posta alla fine dell’appendice alle istruzioni del Modello UNICO ordinario,l’addizionale comunale per il 2009 (Saldo) non è dovuta e la colonna 2 di questo rigo non
va compilata; se invece, l’importo del rigo RV1 è maggiore dell’importo indicato nella colonna esenzione,l’addizionale comunale è dovuta e l’aliquota indicata nel ri-
go RV9 va applicata sull’intero importo del rigo RV1.Se nella colonna esenzione è riportato un asterisco “*”il comune ha deliberato una soglia di esenzione con rife-
rimento a particolari condizioni reddituali.
Per verificare se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione,dovete consultare il sito internet www.finanze.gov.it/export/finanze/per_conoscere_il_fisco/
fiscalita_locale/addirpef/index.htm.
Se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione e gli stessi sono riferiti a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione
(ad esempio l’importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare) per attestare il possesso di tali requisiti dovete barrare la casella di colonna 1
(“Esenzione”) del presente rigo e non compilare la colonna 2.
Rigo RV11 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta o versata,indicare:
• nella colonna 1la somma degli importi indicati nei righi RC12 e RC13;
• nella colonna 2l’importo dell’addizionale comunale trattenuta a titolo di acconto per l’anno 2009 in sede di assistenza fiscale se lo scorso anno è stato presenta-
to il modello 730/2009.Tale importo è quello riportato nel punto 24 del CUD 2010;
• nella colonna 3l’importo dell’addizionale comunale versata a titolo di acconto per l’anno 2009 con il modello F24 qualora lo scorso anno sia stato presentato il mo-
dello Unico 2009;
• nella colonna 6la somma degli importi indicati nelle colonne 1,2 e 3 di questo rigo.
Rigo RV12 Eccedenza di addizionale comunale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione
Nella colonna 1indicare il codice comune relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2008,rilevabile dall’elenco “Codici catastali comunali e aliquote dell’addiziona-
le comunale per gli anni 2009 e 2010”posta alla fine dell’appendice alle istruzioni del Modello Unico ordinario.Se lo scorso anno è stato presentato il modello
730/2009 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod.F24 dell’Ici,ma tale credito non è stato utilizzato tutto
o in parte,riportare nella colonna 2di questo rigo anche l’eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 69 del prospetto di liquidazione
Mod.730-3 2009 (colonna 2 per il dichiarante,colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RV13 riportare l’eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compen-
sazione con il Mod.F24.L ’importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.
Nella colonna 3riportare l’importo di colonna 4 del rigo RX3 del Modello UNICO 2009 relativo all’eccedenza d’imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso
nella precedente dichiarazione.Se avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato,in tutto o in parte,il credito risultante dal Modello 730-3 indi-
care in questo rigo il credito non rimborsato di cui al punto 32 del CUD 2010 o al punto 28 del CUD 2009.In questa colonna deve essere compreso anche l’importo
eventualmente indicato nella colonna 2.
Rigo RV13 Eccedenza di addizionale comunale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24: indicare la parte dell’ecce-
denza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione,già riportata nel rigo RV12,che è stata utilizzata in compensazione nel mod.F24.
Righi RV15 e RV16 Addizionale comunale all’IRPEF a debito o a credito
Per determinare l’imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:RV10 col.2 – RV11 col.6 – RV12 col.3 + RV13
• se il risultato di tale operazione è positivo (DEBITO) riportate l’importo così ottenuto nel rigo RV15;
• se il risultato di tale operazione è negativo (CREDITO) riportate l’importo ottenuto,non preceduto dal segno meno,nel rigo RV16.
Riportare l’eventuale credito nel rigo RX3,colonna 1.
SEZIONEII-B – Acconto addizionale comunale all’IRPEF per il 2010
Rigo RV17:per determinare l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF per il 2010 effettuare le seguenti operazioni:
• applicare al reddito imponibile relativo all’anno di imposta 2009 (rigo RV17 col.2) l’aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza alla da-
ta del 1°gennaio 2010;
• calcolare il 30% dell’importo così determinato (acconto per il 2010);
• detrarre dal risultato ottenuto l’acconto per l’addizionale comunale 2010 trattenuto dal datore di lavoro (rigo RC14).
L’aliquota da applicare è quella deliberata per l’anno 2010,qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 31 dicembre 2009 ovvero quella vigente per
l’anno di imposta 2009 nel caso di pubblicazione successiva a tale data.Se il contribuente prevede (ad esempio,per effetto di oneri deducibili sostenuti nel 2010 o
di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione,può versare un acconto per il 2010,di importo inferio-
re a quello determinato con riferimento al reddito imponibile della presente dichiarazione.In tal caso,tuttavia, l’importo da indicare nella colonna 7 di questo rigo de-
ve essere quello determinato utilizzando le istruzioni che seguono e non il minore importo versato o che si intende versare.
La rata di acconto dell’addizionale comunale può essere versata ratealmente.
Prima della determinazione dell’acconto dovuto per addizionale comunale 2010,dovete tenere conto dell’eventuale soglia di esenzione deliberata dal comune e ri-
portata nella colonna “Acconto 2010 – Esenzione”della tabella “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale per gli anni 2009 e 2010”posta al-
la fine dell’appendice alle istruzioni del Modello UNICOordinario.Se l’importo di colonna 2 di questo rigo è minore o uguale all’importo indicato nella colonna “Esen-
zione”della citata tabella,l’acconto per addizionale comunale 2010 non è dovuto e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l’importo di colonna 2 è
maggiore dell’importo indicato nella colonna “Esenzione”della citata tabella,è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale 2010 e l’aliquota indicata nella colonna
3 di questo rigo va applicata sull’intero importo di colonna 2.
Se nella colonna “Esenzione”della citata tabella è riportato un asterisco “*”il Comune ha deliberato una soglia di esenzione con riferimento a particolari condizioni
reddituali.Per verificare se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione,dovete consultare il sito internet www.finanze.gov.it/export/finanze/per_co-
noscere_il_fisco/fiscalita_locale/addirpef/index.htm.
Se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione e gli stessi sono riferiti a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione
(ad esempio l’ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare) per attestare il possesso di tali requisiti dovete barrare la casella di colonna 1(“Esen-
zione”) del presente rigo e non compilare la colonna 4.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
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Colonna 1 (Esenzione):barrare la casella esclusivamente se si usufruisce dell’esenzione per il possesso di requisiti non desumibili dai dati presenti nella dichiara-
zione (ad esempio l’ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare).
Colonna 2 (Imponibile):indicare l’imponibile relativo all’anno di imposta 2009,corrispondente a quello del rigo RV1.
Colonna 3 (Aliquota):indicare l’aliquota da applicare per la determinazione dell’acconto; si ricorda che tale aliquota è quella deliberata per l’anno 2010 qualora la pubbli-
cazione della delibera sia avvenuta entro il 31 dicembre 2009 ovvero quella vigente per l’anno di imposta 2009 nel caso di pubblicazione successiva a tale data.L’aliquo-
ta è quella relativa al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio 2010 e che è indicata nella colonna “Acconto 2010– Aliquota”della tabel-
la “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale per gli anni 2009 e 2010 posta alla fine dell’appendice alle istruzioni del Modello UNICOordinario.
Colonna 4 (Acconto dovuto):riportare il risultato della seguente operazione:
RV17 col.3
RV17 col.2 x x 0,3
100
Se il Comune ha deliberato una soglia di esenzione e siete nella condizione prevista per poterne fruire,non dovete compilare la presente colonna.Si rimanda a tal fi-
ne alle istruzioni precedentemente fornite.
Colonna 5(Addizionale comunale 2010trattenuta dal datore di lavoro)riportare l’importo indicato nel rigo RC14.
Colonna 7 (Acconto da versare)riportare il risultato della seguente operazione:Rigo RV17 col.4 – Rigo RV17 col.5.
Se il risultato è negativo questa colonna non deve essere compilata.
10. QUADRO RX - COMPENSAZIONE E RIMBORSI
Il quadro RX deve essere compilato per l’indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo.
I crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso,utilizzati in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.Lgs.n.241 del
1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.
ATTENZIONE: i crediti relativi all’IRPEF,alle addizionali regionali e comunali di importo pari o inferiore a 12 euro non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione.
In particolare,con riferimento all’Irpef,all’addizionale regionale e comunale (righi da RX1 a RX3) si ricorda che l’importo di cui si richiede il rimborso e/o la compen-
sazione non può essere inferiore ad euro 13,00.Pertanto,qualora la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 di ciascuno dei righi da RX1 a RX3 risulti infe-
riore ad euro 13,00 le colonne 3 e 4 dei medesimi righi non devono essere compilate.Si ricorda altresì,che l’importo da indicare in ciascuna delle colonne 3 e 4 non
può essere inferiore ad euro 13.
Nel caso in cui si intenda chiedere a rimborso il credito risultante dalla presente dichiarazione e pertanto risulti compilata la colonna 3 di uno o più dei righi da RX1
a RX3,il contribuente,per ridurre i tempi di erogazione del rimborso,può comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate le proprie coordinate bancarie mediante
i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero presentare la richiesta di accreditamento ad un qualsiasi ufficio.
ATTENZIONE: il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell’art.17 del D.Lgs.n.241 del 1997 è di euro 516.456,90,
per ciascun anno solare.
Nel presente quadro devono essere indicati i crediti d’imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo,nonché il relativo utilizzo.
Nella colonna 1,va indicato l’importo a credito risultante dalla presente dichiarazioneed in particolare:
– al rigo RX1 (IRPEF)l’importo a credito di cui al rigo RN43;
– al rigo RX2 (Addizionale regionale IRPEF)l’importo a credito di cui al rigo RV8;
– al rigo RX3 (Addizionale comunale IRPEF)l’importo a credito di cui al rigo RV16;
Nella colonna 2(Eccedenza di versamento a saldo)va indicata,con riferimento alle diverse tipologie di imposte,l’eccedenza di versamento a saldo,ossia l’impor-
to eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.Per ciascun rigo la somma degli importi di colonna 1 e co-
lonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4,salvo quanto evidenziato con le istruzioni riferite ai righi da RX1 a RX3.
Nella colonna 3va indicato il credito di cui si chiede il rimborso.Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensa-
zione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.
Nella colonna 4va indicato il credito da utilizzare in compensazione con il Mod.F24ai sensi del D.Lgs.9 luglio 1997,n.241,ovvero,con riferimento all’IRPEF,
in diminuzione della medesima impostadovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Ad esempio,in caso di credito IRPEF,va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare utilizzando il Mod.F24,sia quella che vuole utilizzare
in diminuzione dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno 2010 senza esporre la compensazione nel Mod.F24.
Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo dei relativi utilizzi già effettuati.
ATTENZIONE:se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa non è pre-
sentata perché ricorrono le condizioni di esonero,può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti in base
al domicilio fiscale.Se il contribuente nell’anno successivo,ricorrendo le condizioni di esonero,non presenta la dichiarazione,può comunque indicare il credito in que-
stione nella prima dichiarazione successivamente presentata.
11. DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE E DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
Potete destinare:
• l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
• il cinque per mille dell’IRPEF a determinate finalità di interesse sociale.
Le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono,pertanto,essere entrambe espresse.Ta-
li scelte non determinano maggiore imposta dovuta.
Destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF
Potete destinare una quota pari all’otto per mille del gettito IRPEF:
– allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
– alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
– all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7°giorno (per interventi sociali,assistenziali,umanitari e culturali in Italia e all’estero sia direttamente sia
attraverso un ente all’uopo costituito);
– alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
– alla Chiesa Valdese,Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale,assistenziale,umanitario o culturale);
– alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali,assistenziali,umanitari o culturali in Italia e all’estero,direttamente o attraverso le Comunità ad es-
sa collegate);
– all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia,per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei be-
ni culturali ebraici,con particolare riguardo alle attività culturali,alla salvaguardia del patrimonio storico,artistico e culturale,nonché ad interventi sociali e umani-
tari in special modo volti alla tutela delle minoranze,contro il razzismo e l’antisemitismo).
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 22
Potete scegliere una sola Istituzione.Indicate la vostra scelta firmando solo all’interno di una delle caselle,rispettando i confini della casella scelta.La ripartizione dei
fondi destinati alle diverse Istituzioni avviene in proporzione alle scelte espresse.Se non firmate,e quindi non indicate la vostra scelta,l’otto per mille dell’IRPEF vie-
ne comunque attribuito,sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse,alle Istituzioni indicate in questo modello.Tuttavia,la quota non attribuita,proporzio-
nalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale.
Destinazione del cinque per mille dell’IRPEF
Potete destinare una quota pari al cinque per mille della vostra imposta sul reddito alle seguenti finalità:
a) sostegno di:
• volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,n.460 e successive modificazioni;
• associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali,regionali e provinciali,previsti dall’articolo 7,commi 1,2,3 e 4,della legge 7 dicembre 2000,n.383;
• associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10,comma 1,lett.a),del decreto legislativo 4 dicembre 1997,n.460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge,che svolgono una rilevante attività di interesse sociale,indi-
viduati secondo i criteri fissati nell’art.1del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009,
n.88,come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2009,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2009,n.10.
Per esprimere la scelta dovete apporre la vostra firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF.
Per alcune delle finalità avete la facoltà di indicare anche il codice fiscale dello specifico soggetto cui intendete destinare direttamente la quota del cinque per mille
dell’IRPEF.
Sul sito www.agenziaentrate.gov.it sono disponibili gli elenchi dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell’IRPEF.
12. FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente a pena di nullità,che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni
dal ricevimento dell’invito da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente barrando la casella “Invio avviso telematico all’intermediario”inserita in questo riquadro esercita la facoltà di far recapitare l’avviso telematico al-
l’intermediario.
L’intermediario,a sua volta,accetta di ricevere l’avviso telematico,barrando la casella “Ricezione avviso telematico”inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESEN-
TAZIONE TELEMATICA”.
Pertanto,qualora dal controllo delle dichiarazioni emerga un’imposta da versare o un minor rimborso,l’invito a fornire chiarimenti è inviato all’intermediario incarica-
to della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico).
Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico,la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevi-
mento (comunicazione di irregolarità).
13. IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.L’intermediario deve riportare:il proprio codice fi-
scale,se si tratta di CAF,il proprio numero di iscrizione all’albo,la data (giorno,mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione e la firma.Inol-
tre,nella casella “Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione”,deve essere indicato il codice 1se la dichiarazione è stata predisposta dal contri-
buente ovvero il codice 2se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.Con riferimento alla casella “Ricezione avviso telematico”si rimanda alle
indicazioni fornite nel paragrafo precedente.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL’IRPEF 2009
Scaglioni di reddito
Cod. Imposta dovuta sui redditi intermedi
REGIONE Aliquota NOTE
Reg. compresi negli scaglioni
oltre euro fino a euro
Abruzzo 01 Per qualunque reddito 1,40%
Basilicata 02 Per qualunque reddito 0,90%
Bolzano 03 Per qualunque reddito 0,90%
Calabria 04 Per qualunque reddito 1,40%
Campania 05 Per qualunque reddito 1,40%
Emilia Romagna 06 15.000,00 1,10% 1,10 % sull'intero importo
15.000,00 20.000,00 1,20% 1,20 % sull'intero importo
20.000,00 25.000,00 1,30% 1,30 % sull'intero importo
25.000,00 1,40% 1,40 % sull'intero importo
Friuli Venezia Giulia 07 Per qualunque reddito 0,90%
Lazio 08 Per qualunque reddito 1,40%
Liguria 09 30.000,00 0,90% 0,90% sull’intero importo Per i contribuenti aventi almeno 4 figli
fiscalmente a carico l’aliquota prevista
è del 0,90%.
30.000,00 1,40% 1,40% sull’intero importo Per i redditi compresi tra 30.000,01 euro
e 30.152,13 euro l'imposta determinata
con l'aliquota dell'1,40 % è ridotta di un
importo pari al prodotto tra il coefficiente
0,986 e la differenza fra euro 30.152,13
ed il reddito imponibile ai fini
dell'addizionale regionale (Rigo RV1)
RV1 x 1,40– 0,986 x (30.152,13 – RV1)
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Lombardia 10 15.493,71 0,90% 0,90% sull’intero importo
15.493,71 30.987,41 1,30% 139,44 + 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71
30.987,41 1,40% 340,86 + 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41
Marche 11 15.500,00 0,90% 0,90% sull’intero importo
15.500,00 31.000,00 1,20% 139,50 + 1,20% sulla parte che eccede 15.500,00
31.000,00 1,40% 325,50 + 1,40% sulla parte che eccede 31.000,00
Molise 12 Per qualunque reddito 1,40%
Piemonte 13 15.000,00 0,90% 0,90% sull’intero importo
15.000,00 22.000,00 1,20% 1,20% sull’intero importo
22.000,00 1,40% 1,40% sull’intero importo
Puglia 14 28.000,00 0,90% 0,90% sull’intero importo Per i redditi superiori a euro 28.000
l’aliquota del 1,40 % si applica
28.000,00 1,40% 1,40% sull’intero importo sull’interoammontare di reddito e non
solo sulla parte che eccedeeuro28.000
Sardegna 15 Per qualunque reddito 0,90%
Sicilia 16 Per qualunque reddito 1,40%
Toscana 17 Per qualunque reddito 0,90%
Trento 18 Per qualunque reddito 0,90%
Umbria 19 15.000,00 0,90% 0,90% sull’intero importo Per i redditi superiori a euro 15.000
l’aliquota del 1,10 % si applica
15.000,00 1,10% 1,10% sull’intero importo sull’interoammontare di reddito e non
solo sulla parte che eccedeeuro15.000
Valle d’Aosta 20 Per qualunque reddito 0,90%
Veneto 21 29.500,00 0,90% 0,90% sull’intero importo Per i redditi superiori a euro 29.500,00
l’aliquota del 1,40 % si applica sull’intero
29.500,00 1,40% 1,40% sull’intero importo ammontare del reddito e non solo sulla
parte che eccede euro 29.500,00.
Per i contribuenti aventi un reddito
imponibile ai fini dell’Addizionale
regionale all’Irpef compreso tra euro
29.501,00 e 29.650,00 (rigo RV1),
l’aliquota dell’addizionale regionale è
determinata in termini percentuali
sottraendo al coefficiente “1”il rapporto
tra l’ammontare di euro 29.235,00
ed il reddito imponibile ai fini
dell’addizionale regionale.
Per i casi particolari si rinvia alle
precisazioni contenute nel rigo RV2.
UNICO MINI - 24
QUADRO RA Reddito dominicale Titolo Reddito agrario giorni Possesso % C z o io n n ti e n u (* a ) - Redd im ito p o d n o i m bi i l n e icale Red im d p ito o n a ib g i r l a e rio
1 3 9 10
REDDITI DEI TERRENI
RA1
2 4 5 8
,00 ,00 ,00 ,00
RA2
,00 ,00 ,00 ,00
RA3
,00 ,00 ,00 ,00
RA11 Somma delle colonne 9 e 10 dei righi da RA1 a RA3; riportare i totali al rigo RN1 TOTALI
,00 ,00
QUADRO RB Utilizzo giorni Possesso % C ( a v n e o d n e e re d i i s t l r o u c z a i z o i n o i n ) e C z o io n n ti e n u (* a ) - Imponibile C C o o m d u ic n e e p IC er I d il o 2 v 0 u 0 ta 9
REDDITI DEI
RB1
FABBRICATI
RB2
RB3
RB11 Sommare gli importi di col. 8 dei righi da RB1 a RB3; riportare il totale al rigo RN1
TOTALE
QUADRO RC 1. Pensione 3
RC1 Redditi (punto 1 del CUD 2010)
REDDITI DI LAVORO 1 2. Lavoro dipendente ,00
DIPENDENTE E ASSIMILATI
RC2
RC5 Sommare (RC1 + RC2 + RC4 col. 6 – RC4 col. 7); riportare al rigo RN1
,00
RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) 2
Altri redditi assimilati (riportare al rigo RN1) 2 ,00
OTIUTARG
OLLEDOM
COGNOME NOME
PERSONE FISICHE
CODICE FISCALE
2010
MINI
genzia
ntrate
Mod. N.
Periodo d’imposta 2009
DOMICILIO FISCALE Comune Provincia (sigla) Codice comune
Non variato dal 1/11/2008
alla data di presentazione
FAMILIARI A CARICO Percentuale
BARRARE LA CASELLA: Relazione di parentela Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) a N c . a m ri e c s o i M tr i e n o a r n e n d i i d s e p tr e a tt z a i n o t n e e
C = CONIUGE 4 5
F F 1 = = P F R IG IM LI O O FIGLIO 1 1C CONIUGE
A = ALTRO FAMILIARE PRIMO
FIGLIO 6 7
2 F1 3D
3 F 2A D
4 F A D
7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI 8NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
Rendita catastale rivalutata del 5%
1 5 8 10
2 3 4 7 9 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00
CODICE CODICE 1. Indeterminato
2 2. Determinato
CODICE CODICE 3
1 2
,00
PREMI DI PRODUTTIVITÀ(da compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)
Premi già assoggettati a tassazione Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva Imposta Sostitutiva Opzione o rettifica Opzione o rettifica
ordinaria (Punto 90 CUD 2010) (Punto 90 CUD 2010) (Punto 91 CUD 2010) Tassazione Ordinaria Imposta Sostitutiva
RC4 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 5
Prem a i ss a o s g so g g et g ta e r tt e a t a i a ta d s s im az p io o n st e a o s r o d s i t n itu a t r i i v a a da Prem a i s a s s o s g o g g e g t e ta tt r a e t i a a d t a im ss p a o z s i t o a n s e o o st r i d tu in tiv a a ria da Imposta sostitutiva a debito Ecced tr e a n t z te a n d ut i a i m e p /o o s v ta e r s s o a s ta titutiva
6 7 8 9
,00 ,00 ,00 ,00
TOTALE
Lavoro dipendente 1 Pensione
RC7 Assegno del coniuge 1 Redditi (punto 2 del CUD 2010)
RC10 Ritenute subite ,00
RC11 Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 6 del CUD 2010) ,00
RC12 Acconto addizionale comunale all’IRPEF 2009 trattenuta dal datore di lavoro (punto 10 del CUD 2010) ,00
RC13 Saldo addizionale comunale all’IRPEF 2009 trattenuta dal datore di lavoro (punto 11 del CUD 2010) ,00
RC14 Acconto Addizionale comunale all’IRPEF 2010 trattenuto dal datore di lavoro (punto 13 del CUD 2010) ,00
RC17 Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (punto 50 del CUD 2010) ,00
1
CODICE FISCALE
QUADRO RL
ALTRI REDDITI
QUADRO RP
RP1 Spese sanitarie
ONERI E SPESE
,00
Sezione I
RP3 Spese sanitarie per disabili
Detrazione
,00
d’imposta del19%
,00
Altri oneri
(codice onere)
RP22 TOTALE ONERI
,00
Sezione II
RP23 Contributi previdenziali ed assistenziali RP26 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
Oneri deducibili
,00 ,00
Assegni periodici corrisposti al coniuge
Spese mediche e di assistenza per disabili
RP24
,00 Codice onere
RP25 Contributi addetti ai servizi domestici e familiari
,00
Sezione III
Detrazione
RP35 d’imposta del 41%
RP36
RP38 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 41%(Sommare gli importi dei righi RP35 e RP36)
,00
Detrazione
d’imposta del 36%
RP39
RP40
RP42 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 36%(Sommare gli importi dei righi RP39 e RP40)
OTIUTARG
OLLEDOM
Mod. N.
Redditi Spese
RL14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente ,00 ,00
RL15 Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente ,00 ,00
RL16 Compensi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere ,00 ,00
RL18 Totali (sommare gli importi da rigo RL14 a RL16) ,00 ,00
RL19 Reddito netto (col. 1 rigo RL18 – col. 2 rigo RL18. Riportare il totale al rigo RN1)
,00
RL20 Ritenute d’acconto ,00
RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari
,00
RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
,00
RP4 Spese veicoli per disabili RP13 Spese di istruzione
,00
RP5 Spese per l’acquisto di cani guida RP14 Spese funebri
,00 ,00
Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto
RP7 RP15 Spese per addetti all’assistenza personale
dell’abitazione principale
,00 ,00
Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto Spese per attività sportive
RP8 RP16
di altri immobili ,00 praticate da ragazzi ,00
Interessi per mutui contratti
RP9 RP17 Spese per intermediazione immobiliare
nel 1997 per recupero edilizio ,00 ,00
Interessi per mutui ipotecari per Spese per canoni di locazione sostenute RP10 RP18
la costruzione dell’abitazione principale ,00 da studenti universitari fuori sede ,00
2 2 2
Altri oneri Altri oneri
RP19 1 RP20 1 RP21 1
(codice onere) (codice onere)
,00 ,00 ,00
RP27 Codice fiscale del coniuge
,00
1 2 2
RP28 Altri oneri deducibili
1
,00
TOTALE ONERI
RP34
(sommare da rigo RP23 a RP28) ,00
Anno Codice fiscale Importo rata
Numero rate
2 (vedere Ridetermina 8
istruzioni) Codice Anno zione rate 3 5 10
1 3 4 5 6 7 7 7 ,00
2
1
,00
Anno Codice fiscale Importo rata
Numero rate 2 (vedere Ridetermina 8
istruzioni) Codice Anno zione rate 3 5 10
1 3 4 5 6 7 7 7
,00
2
1
,00
,00
Sezione IV Acquisto Acquisto Importo rata
Detrazione RP43 Sostituzione 1 motori ad 2 Acquisto 3 mobili, TV, 4
d’imposta del 20% frigoriferi elevata variatori elettrodomestici
e congelatori ,00 efficienza ,00 di velocità ,00 computer ,00
Sezione V Tipo Anno Casi Rideterminazione Rateazione Numero Spesa totale Importo rata
intervento particolari rate rata
Detrazione 7 8
d’imposta del 55% RP44 1 2 3 4 5 6
,00 ,00
RP45
,00 ,00
RP48 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 55%(Sommare gli importi dei righi RP44 e RP45)
,00
Sezione VII 2
RP51
Altre detrazioni Altre detrazioni Codice detrazione 1 ,00 Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella) 3
2
QUADRORV
ADDIZIONALE REGIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE (indicare l’importo di rigo RN4)
E COMUNALE ALL’IRPEF ,00
Sezione I RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 1 2 ,00
Addizionale RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (indicare l’importo di rigo RC11) ,00
regionale
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF RISULTANTE 3
RV4
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2009) 1 2 ,00 ,00
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A DEBITO ,00
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A CREDITO (riportare al rigo RX2 col.1) ,00
Sezione II-A RV9 ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE (vedere istruzioni)
Addizionale RV10ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA 2 ,00
comunale
ADDIZIONALE COMUNALE RC12 + RC13 F24
RV11ALL’IRPEF TRATTENUTA
1 3 6
O VERSATA ,00 ,00 ,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RISULTANTE 3
RV12
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2009) ,00
RV13ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00
RV15ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A DEBITO ,00
RV16ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A CREDITO (riportare al rigo RX3 col. 1) ,00
Sezione II-B RV17 Acconto addizionale
comunale per il 2010
OTIUTARG
OLLEDOM
CODICE FISCALE
QUADRO RN
RN1 REDDITO COMPLESSIVO (RA11 col. 9 + RA11 col. 10 + RB11 + RC5 + RC7 + RL19)
,00
IRPEF
RN2 Deduzione per abitazione principale ,00
RN3 Oneri deducibili (indicare l’importo di rigo RP34) ,00
RN4 REDDITO IMPONIBILE (RN1 – RN2 – RN3; indicare zero se il risultato è negativo) ,00
RN5 IMPOSTA LORDA ,00
RN6 Detrazione per coniuge a carico ,00
RN7 Detrazione per figli a carico ,00
RN8 Ulteriore detrazione per figli a carico ,00
RN9 Detrazione per altri familiari a carico ,00
RN10Detrazione per redditi di lavoro dipendente ,00
RN11Detrazione per redditi di pensione ,00
2
Detrazione per redditi assimilati
RN12
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi Assegno del coniuge 1 ,00
RN13TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righi da RN6 a RN12) ,00
RN15Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell’importo di rigo RP22) ,00
RN16Detrazioneper spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell’importo di rigo RP38) ,00
RN17Detrazioneper spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell’importo di rigo RP42) ,00
RN18Detrazione per gli oneri di cui alla sezione IV del quadro RP (20% dell’importo di rigo RP43) ,00
RN19Detrazione per gli oneri di cui alla sezione V del quadro RP (55% dell’importo di rigo RP48) ,00
RN20Detrazione per gli oneri di cui alla sezione VII del quadro RP ,00
RN21Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC17) ,00
RN22TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA (rigo RN13 + somma dei righi da RN15 a RN21) ,00
RN27IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22; indicare zero se il risultato è negativo) ,00
RN30Crediti residui per detrazioni incapienti (ulteriore detrazione per figli a carico) ,00
RN33RITENUTE TOTALI (RC10 + RL20) ,00
RN34DIFFERENZA (RN27 – RN30 – RN33) se tale importo è negativo vedere istruzioni ,00
di cui credito ICI 730 2009 2
RN36ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
1
,00 ,00
RN37ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00
Eccedenza di versamento 5
RN38ACCONTI compensata in F24
4
,00 ,00
Bonus incapienti Bonus famiglia
RN39Restituzione bonus
1 2
,00 ,00
RN40Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti (ulteriore detrazione per figli a carico) ,00
Determinazione RN42IMPOSTA A DEBITO ,00
dell’imposta RN43IMPOSTA A CREDITO (riportare al rigo RX1 col. 1) ,00
Cod. Regione di cui credito ICI 730 2009
Esenzione 1
730/2009
2
,00
Cod. Comune di cui credito ICI 730 2009
1 2 ,00
Esenzione Imponibile Aliquota Acconto dovuto 2 A 0 d 1 d 0 iz t i r o a n tt a e l n e u c ta o m (R u C n 1 a 4 le ) Acconto da versare
1 2 3 4 5 7
,00 ,00 ,00 ,00
QUADRO RX Importo a credito Credito da utilizzare
risultante dalla Eccedenza di Credito di cui si chiede in compensazione e/o
COMPENSAZIONI presente dichiarazione versamento a saldo il rimborso in detrazione
RIMBORSI RX1 IRPEF 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00
RX3 Addizionale comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00
RX13 Imposta sostitutiva di cui al rigo RC4 ,00 ,00 ,00
3
CODICE FISCALE
SCELTA PER LA Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste del 7°giorno Assemblee di Dio in Italia
DESTINAZIONE
DELL’OTTO PER
MILLE DELL’IRPEF
per scegliere, FIRMARE in Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi Chiesa Evangelica Luterana in Italia Unione Comunità Ebraiche Italiane IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE,
UNO SOLO dei riquadri LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D’IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI
STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE.
LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN
ITALIA È DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE.
In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
SCELTA PER LA
DESTINAZIONE Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
DEL CINQUE PER delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute Finanziamentodella ricerca scientifica
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e dell’università
MILLE DELL’IRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNO SOLO dei riquadri.
Per alcune delle finalità FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è possibile indicare
anche il codice fiscale Codice fiscale del Codice fiscale del
beneficiario (eventuale) beneficiario (eventuale)
di un soggetto beneficiario
Finanziamento della ricerca sanitaria Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenzadel contribuente
FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono
una rilevante attività di interesse sociale
FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
FIRMA DELLA CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE FIRMA delCONTRIBUENTE
Invio avviso telematico all’intermediario IL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DICHIARAZIONE DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione all’albo dei C.A.F.
TELEMATICA
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione Ricezione avviso telematico
Riservato all’intermediario Data dell’impegno giorno mese anno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
4
OTIUTARG
OLLEDOM
OTIUTARG
OLLEDOM
UNICO
genzia
ntrate
Persone fisiche 2010
FASCICOLO 1
PERIODO D’IMPOSTA 2009
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
FASCICOLO 1
Dati personali Compilazione del frontespizio Quadro RP Oneri e spese
Familiari a carico Quadro RN Calcolo dell’IRPEF
Quadro RA Redditi dei terreni Quadro RV Addizionale regionale
Quadro RB Redditi dei fabbricati e comunale all’IRPEF
Quadro RC Redditi di lavoro dipendente Quadro CR Crediti d’imposta
e assimilati Quadro RX Compensazioni e rimborsi
UNICO MINI
UNICOMINIè una versione semplificatadel Modello UNICOPersone Fisiche,
ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse
FASCICOLO 2 Quadro RR Contributi previdenziali
Modulo RW Investimenti all’estero
QuadroRH Redditi di partecipazione
e/o trasferimenti
in società di persone
da,per e sull’estero
ed assimilate
Quadro AC Comunicazione
QuadroRL Altri redditi
QuadroRM Redditi soggetti a tassazione dell’amministratore
separata e ad imposta di condominio
sostitutiva Persone Guida alla
QuadroRT Plusvalenze di natura fisiche compilazione del Modello
finanziaria non residenti UNICO 2010
FASCICOLO 3 Quadro RD Allevamento di animali,
produzione di vegetali
ISTRUZIONI COMUNI AI
ed altre attività agricole
QUADRIRE - RF - RG - RD - RS
Quadro RS Prospetti comuni ai quadri RA,
Novità della disciplina
RD,RE,RF,RG,CM e RH
del reddito d’impresa e di lavoro autonomo
Quadro RQ Imposta sostitutiva
Quadro RE Lavoro autonomo derivante di cui all’art.8,comma 1,
dall’esercizio della L.n.342/2000
di arti e professioni Quadro RU Crediti di imposta concessi
Quadro EC Prospetto per il riallineamento a favore delle imprese
dei valori civili Quadro FC Redditi dei soggetti
e fiscali controllati residenti
Quadro RF Impresa in contabilità ordinaria in Stati o territori
Quadro RG Impresa in regime di con regime fiscale privilegiato
contabilità semplificata Quadro CE Credito di imposta
Quadro CM Contribuenti minimi per redditi prodotti all’estero
I SERVIZI PER L’ASSISTENZA FISCALE
(Per ulteriori informazioni consultare in appendice la voce “Servizi di assistenza al contribuente”)
ASSISTENZA UFFICI
Presso l’Ufficio è possibile ottenere informazioni sulla normativa fiscale e assistenza per la compilazione e la trasmissione telematica della dichiarazione UNICO Persone Fi-
siche.Utilizzando il servizio “Trova l’Ufficio”,presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it,è possibile individuare l’ufficio di competenza più vicino.
Per evitare inutili attese si può prenotare un appuntamento presso un Ufficio collegandosi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure telefo-
nando al numero 848.800.444(Tariffa urbana a tempo ).
ASSISTENZA TELEFONICA
848.800.444
Telefonando all’848.800.444 e seguendo le indicazioni fornite dal sistema è possibile accedere a vari servizi e informazioni:
• CALL CENTER CON OPERATORE
Il servizio fornisce assistenza ed informazioni ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17,il sabato dalle ore 9 alle 13.Costo della telefonata:tariffa urbana a tempo (T.U.T.).
Per comunicazioni di irregolarità,e cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatizzati, nei casi più semplici,è prevista la possibilità di annullarli direttamente,se
risultano errati.Inoltre il servizio fornisce :
– Informazioni fiscali generali
– Servizio dedicato agli intermediari abilitati per soli “ Avvisi telematici”sulle comunicazioni relative alle dichiarazione dei redditi;
– Informazioni sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
– Informazioni relative ai rimborsi.
• PRENOTAZIONE DI RICHIAMATA TELEFONICA - “CALL BACK”
È possibile prenotare una richiamata nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera.Il servizio consente infatti di essere contattati telefonicamente da un operatore.
La prenotazione di richiamata viene proposta automaticamente quando il traffico telefonico è intenso,per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo pri-
ma di poter parlare con l'operatore.È possibile prenotare il servizio di call back anche tramite internet.
• SERVIZIO AUTOMATICO
Fornisce un servizio di informazioni a risposta automatica,quali:
– richiesta del codice personale PIN indispensabile per l'utilizzo dei servizi telematici dell' Agenzia.Il Codice Pin può essere richiesto anche tramite internet.
– informazioni relative all'Ufficio di competenza;
• PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI
Il servizio consente,a coloro che hanno necessità di recarsi in ufficio,di prenotare un appuntamento con un funzionario evitando inutili attese presso gli sportelli.La prenotazio-
ne può essere effettuata,24 ore su 24,e permette di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi,oltre al giorno e all'ora desiderati.Inoltre attraverso le indicazioni del sistema il con-
tribuente può selezionare,tra una vasta gamma proposta,il servizio per il quale chiedere assistenza.
La prenotazione può essere effettuata attraverso:
– internet
– cassetto fiscale:esclusivamente sull'ufficio di competenza e per chiarimenti sui dati contenuti nel cassetto stesso.Si ricorda che per poter utilizzare questo servizio è necessa-
rio essere in possesso del codice PIN.
ATTENZIONE:
– per chiamare con il cellulare il numero da utilizzare è 06-96668907 (il costo è a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore);
– per telefonare dall’estero,invece,il numero è 0039.06.96668933 (il costo è a carico del chiamante)
320.43.08.444
SMS - Inviando un SMS è possibile ricevere semplici informazioni fiscali sul telefono cellulare.
INDICE UNICO 2010 Persone fisiche – FASCICOLO1
I. ISTRUZIONI GENERALI 3 9. Quadro RN– Calcolo dell’IRPEF 52
1. Cos’è il Modello UNICO e chi deve utilizzarlo 3 10. Quadro RV– Addizionale regionale e comunale all’IRPEF 66
2. Come è composto e come si utilizza 11. Quadro CR– Crediti d’imposta 70
il Modello UNICO Persone Fisiche 3 12. Quadro RX– Compensazioni e rimborsi 74
3. Chi è obbligato a presentare la dichiarazione 4
III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE
4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione 4
DELLE DICHIARAZIONI 76
5. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione 5
6. Modalità e termini di versamento 6 APPENDICE 80
7. La compensazione 8
TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL’IRPEF 2009 92
8. Informativa sul trattamento dei dati personali 9
ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI 93
II. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 11
CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE
1. Le novità di quest’anno 11
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE
2. Informazioni preliminari 11
PER GLI ANNI 2009 E 2010 I-XXXII
3. Compilazione del frontespizio 12
4. Familiari a carico 18
SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE
5. Quadro RA– Redditi dei terreni 19
DELL’8 E DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
6. Quadro RB– Redditi dei fabbricati 21
La scheda va utilizzata esclusivamente nei casi di esonero
7. Quadro RC– Redditi di lavoro dipendente e assimilati 25 dalla presentazione della dichiarazione (in tal caso firmare
8. Quadro RP– Oneri e spese 30 l’attestazione posta sotto il riquadro della scelta)
PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI
1. COS’È IL MODELLO UNICO E CHI DEVE UTILIZZARLO
Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali.
Ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state eviden-
ziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono
utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: PF caratterizzano il modello UNICO riservato alle persone fisiche, ENC quel-
lo riservato agli enti non commerciali ed equiparati, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP
quello riservato alle società di persone ed equiparate.
Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a presentare la
dichiarazione in forma unificata, i contribuenti tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi sia della dichiarazione IVA.
Per l’individuazione dei casi in cui la dichiarazione IVA va presentata in forma autonoma si rinvia al paragrafo 1.1 delle istruzioni al-
la dichiarazione IVA 2010. In particolare si ricorda che, da quest’anno, possono presentare la dichiarazione in via autonoma i sog-
getti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale
(articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 10 del decreto legge 1°luglio 2009, n. 78).
La dichiarazione IRAP deve essere presentata in forma autonoma direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domici-
lio fiscale del contribuente. Si ricorda che non possono essere compresi nella dichiarazione unificata i modelli 770/2010 Sem-
plificato e 770/2010 Ordinario. Non possono, inoltre, presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presenta-
no le dichiarazioni relative al soggetto fallito.
Il modello di dichiarazione da presentare nel 2010 è stato predisposto in colore azzurro. In luogo del colore azzurro, è comun-
que ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.
2. COME È COMPOSTO E COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO
PERSONE FISICHE
Il Modello UNICO Persone Fisiche 2010 si articola in due modelli:
•Modello per la dichiarazione dei redditi;
•Modello per la dichiarazione annuale IVA.
Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:
– FASCICOLO 1(che deve essere utilizzato da ogni contribuente) che contiene:
il FRONTESPIZIO, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e una guida sintetica alle istru-
zioni, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione (tipo di dichiarazione;
altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF; scelta per la destinazio-
ne del cinque per mille dell’IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione);
il prospetto dei familiari a carico, i quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e
assimilati), RP (oneri e spese), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), e RX (compensazioni e
rimborsi);
– UNICO MINI, una versione semplificata del MODELLOUNICO Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano
nelle situazioni meno complesse;
– FASCICOLO 2che contiene:
iquadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati
alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
– FASCICOLO 3che contiene:
iquadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.
Se avete solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, vi basterà compilare il FASCICOLO1del MODELLOUNICO ovvero
il modello UNICO MINI per le situazioni più comuni.uAd esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbri-
cati, utilizzerà, oltre al frontespizio, anche:
•il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente;
•il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati;
•i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.
Se siete titolari di partita IVA, dovete compilare il FASCICOLO1del MODELLOUNICO, gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei
FASCICOLI2 e 3, nonché, se tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, i quadri relativi.
Se siete tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, dovete compilare il modulo RW contenuto
nel FASCICOLO2.Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il modulo RW deve essere presentato uni-
tamente al frontespizio del Modello UNICO 2010, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.
Se siete tenuti alle comunicazioni comeamministratore di condominio, dovete compilare il quadro AC contenuto nel FASCICOLO
2.Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro AC deve essere presentato unitamente al fron-
tespizio del Modello UNICO 2010, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.
I contribuenti che presentano il modello 730/2010, in alcune ipotesi particolaricome, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti
che devono dichiarare alcuni redditi di capitale di fonte estera, capital gains e/o investimenti all’estero, devono altresì presenta-
re i quadri RM, RT e RW, unitamente al frontespizio del Modello UNICO. Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichia-
razione dei redditi presentata con le modalità sopra descritte possono utilizzare integralmente il Modello UNICO. Per ulteriori infor-
mazioni e approfondimenti consultare l’APPENDICE alla voce “Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del Modello UNICO
PF” nonché le istruzioni fornite nel modello 730 e nel fascicolo 2 del Modello UNICO, con riferimento ai rispettivi quadri.
3
I contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2009 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche
per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono
ad una sola parte dell’anno.
Il Modello riguardante la dichiarazione IVAda utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata è identico a quello pre-
visto per la presentazione della stessa dichiarazione in forma non unificata.
Si evidenzia che da quest’anno per la presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma unificata è possibile utilizzare il mo-
dello IVA BASE/2010. Per l’individuazione dei contribuenti che possono utilizzare il modello IVA BASE/2010 consultare le relati-
ve istruzioni per la compilazione.
Per la compilazione dei quadri del Modello IVA compresi nel Modello UNICO 2010 - Persone Fisiche non si deve tenere conto
delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tale modello in quanto i dati in esso contenu-
ti vanno indicati nel frontespizio del Modello UNICO 2010 Persone Fisiche.
Chi presenta la dichiarazione IVA mediante il Modello UNICO 2010 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell’IVA,
il Modello VR/2010 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni.
Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settoreil contribuente deve utilizzare i modelli sepa-
ratamente approvati.
Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri, il contribuente deve utilizzare i modelli approvati
unitamente al modello per la dichiarazione dei redditi.
3. CHI È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
• se avete conseguito redditi nell’anno 2009 e non rientrate nelle condizioni di esonero indicate nel capitolo successivo;
• se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non ab-
biate conseguito alcun reddito.
In particolare, siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
•se siete lavoratori dipendenti ed avete cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o
assimilati (CUD 2010 e/o CUD 2009), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro
10,33 il totale delle ritenute subite;
•se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo di integrazio-
ne salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero pre-
viste nel capitolo successivo;
•se siete lavoratori dipendenti e vi sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta
non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2010 o CUD 2009);
•se siete lavoratori dipendenti ed avete percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute
d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
•se avete conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati
nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da sog-
getti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
•se siete lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono state trattenute
nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per cia-
scuna addizionale supera euro 10,33;
•se avete conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
ATTENZIONE:anche nel caso in cui non siate obbligati, potete comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere
eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chie-
dere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2009 o da acconti versati nello stesso anno.
4. CHI È ESONERATO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se, nell’anno 2009, avete posseduto:
•solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box,
cantina, ecc.);
•solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute
d’acconto ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue even-
tuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
•solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all’ultimo datore di lavoro di tenere conto dei red-
diti erogati durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio, ed eventualmente redditi
di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
•un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale con-
corre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
•un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale con-
corre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
•un reddito complessivo, al netto dell’ abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00,nel quale con-
corre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e non
sono state operate ritenute;
•un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00nel quale con-
corre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di la-
voro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazio-
nale) e/o redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente;
•redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventualmente
anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e relative pertinenze;
•solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;
4
Consultare •solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio,
in Appendice, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di ac-
“Redditi esenti e compagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli
rendite che non hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superio-
costituiscono
re a euro 7.500,00);
reddito”
•solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un im-
porto fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
•solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
ATTENZIONE:se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla presentazione dalla dichiara-
zione se, in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, avete
un’imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o
altri redditi e delle ritenute, non supera euro 10,33.
5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Come si Salvo i casi sotto descritti, tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello Unico 2010 esclusivamente
presenta la per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
dichiarazione
Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello Unico 2010 cartaceo i contribuenti che:
•pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di da-
tore di lavoro o non titolari di pensione;
•pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del model-
lo Unico (RM, RT, RW, AC);
•devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
•sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.
Reperibilità I modelli di dichiarazione e le relative istruzioni sono resi disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Inter-
dei modelli net dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze
www.finanze.gov.itnel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione.
È possibile utilizzare anche dichiarazioni redatte su modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli ap-
provati dall’Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser). I suddetti modelli possono essere stam-
pati in bianco e nero. Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano si-
stemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.
Si precisa che i FASCICOLI1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.
I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tenuti a presentare la dichiarazione Modello Unico 2010:
•direttamente per via telematica tramite servizio Entratel o internet (Fisconline);
•tramite gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, che ne cureranno l’invio telematico;
•tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF, altri soggetti abilitati).
I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione Modello Unico 2010, oltre che con
le modalità sopra descritte, anche mediante consegna agli Uffici Postali.
Presentazione I contribuenti possono trasmettere la dichiarazione per via telematica direttamente all’Agenzia delle entrate.
telematica La dichiarazione, della quale va conservata una copia cartacea, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezio-
diretta ne dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via tele-
matica, dall’Agenzia stessa.
I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione da essi stessi predisposta, si avvalgono:
– del servizio telematico Entratel, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 SEMPLI-
FICATO o ORDINARIO) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
– del servizio telematico Internet, (Fisconline) qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in rela-
zione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta
ma devono trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modifi-
cazioni. Questo servizio può essere utilizzato ai fini della presentazione della dichiarazione, anche nell’ipotesi in cui il contri-
buente scelga di presentare per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato.
La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione, già compilata, presso un qualsiasi ufficio
dell’Agenzia delle entrate, che ne curerà l’invio telematico.
Informazioni più dettagliate concernenti il servizio telematico sono contenute nella Parte III “Servizio telematico di presentazione del-
le dichiarazioni”.
Presentazione Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve consegnare la propria dichiarazione originale sot-
tramite toscritta e conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell’intermediario che ha assunto l’impegno a tra-
intermediari smettere la dichiarazione nonché i documenti da quest’ultimo rilasciati.
abilitati Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all’intermediario a cui intende rivolgersi per la tra-
smissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il 30 settembre 2010. Resta ferma la
facoltà dell’intermediario di accettare o meno l’incarico.
L’intermediario è invece obbligato a trasmettere per via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate
già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l’impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate suc-
cessivamente al termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio l’intermediario può richiedere un corrispettivo.
L’elenco delle categorie di intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è presente nella Parte III “Servizio te-
lematico di presentazione delle dichiarazioni” al punto 2.1.
Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, l’intermediario abili-
tato deve:
• rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposi-
zione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazio-
ne gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’interme-
5
diario, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione
del proprio codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel fron-
tespizio della dichiarazione;
• rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica,
l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato
dall’Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia del-
le entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della
dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione ed alla restante documen-
tazione per il periodo, previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte del-
l’Agenzia delle entrate;
• conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R.
n. 600 del 1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo. Il contribuente dovrà per-
tanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze al
competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica del-
la dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.
Si ricordache eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso tra la presentazione della dichiara-
zione all’intermediario e la sua trasmissione per via telematica non determinano l’obbligo di modificare la dichiarazione presenta-
ta. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all’intermediario, questo da-
to non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa per via telematica.
ATTENZIONE: per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le
modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 feb-
braio 2004 (si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 36/2006 dell’Agenzia delle Entrate).
Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità
nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta; inoltre,
devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cogno-
me, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale proce-
dura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale.
Presentazione Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, il cui servizio è gratuito per il contribuente, la dichiarazione va inserita
agli uffici nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e
postali che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuen-
te. In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongo-
no il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture. La busta da utilizzare è in distribuzione gratuita
presso tutti i Comuni.
Gli uffici postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conser-
vata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.
La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l’importo degli eventua-
li acconti d’imposta da pagare nel 2010.
ATTENZIONE:le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via
telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzio-
ne da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (vedi Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).
Dichiarazione La dichiarazionepuò essere presentata per via telematica anche dall’estero se il contribuente è in possesso del codice Pin (per le mo-
presentata dalità di attribuzione del codice Pin può essere utile consultare la Parte III “Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni”).
dall’estero In alternativa, la dichiarazione può essere spedita dai contribuenti non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo entro il
30 settembre 2010 mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee
a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175
Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:
• cognome e nome del contribuente;
• codice fiscale del contribuente;
• la dicitura “Contiene dichiarazione Modello UNICO 2010 Persone Fisiche”.
Quando si Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello UNICO 2010 Persone Fisiche deve
presenta la essere presentato entro i termini seguenti:
dichiarazione – dal2 maggio 2010al 30 giugno2010se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
– entro il 30 settembre2010se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se vie-
ne trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle entrate.
6. MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
Termini di Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro
versamento il 16 giugno 2010 ovveroentro il 16 luglio 2010.
ATTENZIONE:i contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2009 e prima rata di acconto per il
2010) nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2010 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per
cento a titolo di interesse corrispettivo.
Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come deter-
minati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (ac-
conti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro
10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758
arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di
versamento F24.
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ATTENZIONE:per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non
vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).
Acconti Acconto IRPEF dovuto per l’anno 2010
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2010 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN34 “DIFFERENZA”.
Se questo importo:
• non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
• supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 99 per centodel suo ammontare.
Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo
RN34 risulti pari o superiore ad euro 52.
L’acconto così determinato deve essere versato:
• in unica soluzione entro il 30 novembre 2010se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
• in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
– la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno2010ovvero entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello
0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
– la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2010.
Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2010 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una mi-
nore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
La prima rata di acconto dell’IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al successivo paragrafo “Rateazione”.
I soggetti titolari di reddito d’impresa per la determinazione dell’acconto IRPEF devono, inoltre consultare la voce dell’Appendice
“Acconti IRPEF e addizionale comunale all’IRPEF casi particolari”.
Acconto Addizionale Comunale all’IRPEF dovuto per l’anno 2010
Per l’anno d’imposta 2010 è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF.
Si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RV17 per la determinazione dell’acconto dovuto.
I soggetti titolari di reddito d’impresa per la determinazione dell’acconto IRPEF devono, inoltre consultare la voce dell’Appendice
“Acconti IRPEF e addizionale comunale all’IRPEF casi particolari”.
Altri acconti
Per le modalità di calcolo dell’acconto relativo ai redditi derivanti da imprese estere partecipate, assoggettati a tassazione sepa-
rata vedere nell’Appendice del Fascicolo 2, alla voce “Acconto sui redditi derivanti da imprese estere partecipate”.
Saldo IVA Anche il saldo dell’IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata, può essere
pagato entro il 16 giugno 2010ovveroentro il 16 luglio 2010.
Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell’IVA scade il 16 marzo 2010, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento
dell’IVA nel periodo dal 17 marzo al 16 giugno 2010 devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cen-
to per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 17 giugno
al 16 luglio 2010 deve applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 16 giugno 2010.
Il contribuente che effettua il versamento dell’IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggio-
razione dello 0,40 per cento, dovuto per effetto del differimento del versamento al 16 giugno, e sceglie di effettuare la compen-
sazione fra debiti e crediti d’impostaS di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l’impor-
to delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il
primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta.
I contribuenti IVA trimestrali, di cui all’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il ver-
samento dell’IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devo-
no indicare nella colonna “Importi a debito versati” della sezione “Erario” un unico importo comprensivo dell’IVA da versare quale
conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell’1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per
cento dovuta per il differimento di tale versamento.
Come si Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.
effettuano
i versamenti I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematicacon le seguenti modalità:
1) direttamente:
– mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
– ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
– utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.
2) tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle
Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offer-
ti dalle banche e da Poste Italiane.
I contribuenti non titolaridi partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche
convenzionate,uffici postali,agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i
servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il sal-
do o l’acconto, nonché i codici tributo, reperibili sul sito Internet dell’Agenzia, necessari per imputare correttamente le somme versate.
Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:
• con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
• con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
• presso gli uffici postali;
• con assegni bancari e circolari nelle banche;
• con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.
Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel
caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:
• gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all’interno
della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo;
7
• in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli im-
porti a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
• l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va ese-
guito alcun versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore a 12 eu-
ro per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali, o se è inferiore a 10,33 euro per le somme da ver-
sare a titolo di IVA.
Principali 4001: IRPEF saldo
codici tributo 4033: IRPEF acconto prima rata
4034: IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
6099: IVA annuale saldo
1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
3801: Addizionale regionale
3844: Addizionale comunale
3843: Addizionale comunale acconto
Rateazione Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contri-
buti risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere ver-
sato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e
versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale,
tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza del-
la seconda.
Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.
I contribuenti non titolari di partita IVApossono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2010, ovvero entro il
16 luglio 2010 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. La seconda rata deve esse-
re versata entro il 30 giugno 2010 con l’applicazione degli interessi dello 0,16 per cento ovvero entro il 2 agosto 2010 (31 lu-
glio è sabato e 1°agosto è domenica) con l’applicazione degli interessi dello 0,16 per cento.
Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in
cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:
Rata Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi %
1ª 16 giugno 0,00 16 luglio 0,00
2ª 30 giugno 0,16 2 agosto 0,16
3ª 2 agosto 0,49 31 agosto 0,49
4ª 31 agosto 0,82 30 settembre 0,82
5ª 30 settembre 1,15 2 novembre 1,15
6ª 2 novembre 1,48 30 novembre 1,48
7ª 30 novembre 1,81
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
I contribuenti titolari di partita IVApossono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2010, ovvero en-
tro il 16 luglio 2010 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. La seconda rata deve es-
sere versata entro il 16 luglio 2010 con l’applicazione degli interessi dello 0,33 per cento ovvero, entro il 16 agosto 2010 con
l’applicazione degli interessi dello 0,33 per cento.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescin-
dere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:
Rata Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi %
1ª 16 giugno 0,00 16 luglio 0,00
2ª 16 luglio 0,33 16 agosto 0,33
3ª 16 agosto 0,66 16 settembre 0,66
4ª 16 settembre 0,99 18 ottobre 0,99
5ª 18 ottobre 1,32 16 novembre 1,32
6ª 16 novembre 1,65
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
7. LA COMPENSAZIONE
Il contribuente ha la facoltà di compensarenei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i cre-
diti e i debiti risultanti dalla dichiarazionee dalle denunce periodiche contributive.
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Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a
debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.
ATTENZIONE:il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indi-
cato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza
delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.
Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma
unificata, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare,
per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le som-
me dovute, per esempio, all’INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle ge-
stioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell’INPS. È compensabile anche l’IVA che risulti dovuta per l’ade-
guamento del volume d’affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.
I crediti che risultano dal Modello UNICO 2010 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello
della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di
principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguen-
ti condizioni:
– il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
– il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate
successivamente.
Ai sensi dell’art. 10 del decreto legge 1°luglio 2009, n. 78, l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura supe-
riore a 10.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiara-
zione da cui emerge. Inoltre, il comma 7 dello stesso art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, subordina l’utilizzo in compensa-
zione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.
Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, vedi provvedi-
mento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15
gennaio 2010.
Il limite massimodei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.
Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordi-
nari oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.
È importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del
limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.
È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.
Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono
essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l’ecceden-
za a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l’ac-
conto IRPEF.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare
gli importi a credito:
Per alcune – in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una
esemplificazioni diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pa-
del modo gamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
di procedere
– in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la com-
consultare
pensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.
in Appendice
“Scelta della
compensazione” I crediti IVArisultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto ri-
sulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.
I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell’eccedenza dell’IVA detraibile nel corso dell’anno possono, in alterna-
tiva, effettuare la compensazione di questa eccedenza.
I crediti INPSrisultanti dal Modello DM10/2 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza del-
la presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il
rimborso nella denuncia stessa, barrando l’apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 me-
si dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.
Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello UNICO 2010 re-
lativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata la-
voratori autonomi dell’INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiara-
zione successiva.
I crediti INAILutilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso. Tali crediti possono esse-
re compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.
Così un credito derivante dall’autoliquidazione 2009/2010 in scadenza al 18 febbraio 2010, potrà essere utilizzato in compen-
sazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L’eventuale quota di credito che risulterà
non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.
Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell’INAIL.
8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela
dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti ricono-
sciuti al cittadino.
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Finalità del trattamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a
ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, dall’Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta,
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte
e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 set-
tembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66- bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri sog-
getti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale
comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di leg-
ge o di regolamento.
Dati personali
La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per
la determinazione dell’imponibile e dell’imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carat-
tere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di rice-
vere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta) possono, invece, essere indi-
cati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.
Dati sensibili
L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della leg-
ge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L’effettuazione della scelta per la destinazione del 5 per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 63 bis del
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133. Tali scelte comportano, secon-
do il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura “sensibile”.
L’inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta, di spese sanitarie, ha anch’esso carattere fa-
coltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.
Modalità del trattamento
La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il
quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da persegui-
re anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
•con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di
legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d’imposta);
•con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).
Titolari del trattamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196
del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e
sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
•il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l’elenco dei
responsabili;
•gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli
interessati.
Responsabili del trattamento
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quan-
to partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Diritti dell’interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri
dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per can-
cellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
•Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
•Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.
Consenso
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso
degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è ob-
bligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell’8
per mille e del 5 per mille dell’Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell’imposta e per poterli
inoltre comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta
dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
10
PARTE II: GUIDA ALLA COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
Il Modello Base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione.
Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.
1. LE NOVITÀ DI QUEST’ANNO
La dichiarazione dei redditi Modello UNICO Persone Fisiche 2010 presenta alcune novità. In particolare si evidenzia che:
•è prevista una detrazione d’imposta del 20 per cento per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi e computer finalizzati all’ar-
redo di immobili ristrutturati (rigo RP43 col. 4);
•è riconosciuta una detrazione d’imposta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC17 e rigo RN21);
•è riconosciuta la facoltà ai soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo di fruire di un credito d’imposta per la riparazio-
ne, la ricostruzione o l’acquisto degli immobili danneggiati o distrutti (righi CR10 e CR11 e righi RN28, RN29 e RN44 col. 4);
•è introdotta, per i proprietari di immobili situati nella regione Abruzzo, una riduzione del 30% del reddito derivante dalla loca-
zione o comodato di detti immobili a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in con-
seguenza del sisma del 6 aprile 2009 (righi da RB1 a RB8 codici 14 e 15 nella colonna 2);
•è prevista, per i dipendenti del settore privato, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, pari al
dieci per cento, sulle somme erogate per incremento della produttività. L’agevolazione è applicata dal datore di lavoro e solo in
alcune specifiche ipotesi tali somme vanno indicate nel rigo RC4;
•è riconosciuta la facoltà per gli eredi o gli acquirenti di un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica (detrazione
del 55%) nel corso dell’anno 2008, di rideterminare il numero delle rate in cui ripartire la detrazione residua (righi da RP44 a
RP47 col. 4).
Si ricorda inoltre che:
•è prorogata la detrazione d’imposta del 19% per le spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti (righi da RP19 a
RP21 codice 32);
•è prorogata la detrazione d’imposta del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico loca-
le, regionale e interregionale (righi da RP19 a RP21 codice 33);
•è prevista anche quest’anno la possibilità di fruire della detrazione d’imposta del 19% per le spese sostenute dai genitori per la
frequenza di asili nido (righi da RP19 a RP21 codice 36);
•è prorogata la detrazione del 36% per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (righi da RP39 a RP41);
•è prorogata la detrazione d’imposta del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l’acquisto di motori ad elevata
efficienza e variatori di velocità (rigo RP43 col. 1, 2 e 3);
•è prorogata la detrazione d’imposta del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico (righi da RP44
a RP47).
2. INFORMAZIONI PRELIMINARI
Modello Se il contribuente, dopo aver presentato il Modello 730/2010, si è accorto di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in di-
730/2010 chiarazione, l’integrazione e/o la rettifica possono comportare:
•un maggior credito o un minor debito(ad esempio oneri non precedentemente indicati) o non influire sulla determinazione del-
l’imposta risultante dalla dichiarazione originaria. In questo caso il contribuente puòpresentare entro il 25 ottobre 2010 un Mo-
dello 730 integrativo con la relativa documentazione, ovvero un Modello Unico 2010, entro il 30 settembre 2010 (correttiva
nei termini), oppure entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione
integrativa a favore). La differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata
a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l’anno successivo. Si ricorda che, anche se il modello preceden-
te è stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico, il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un inter-
mediario che può chiedere un compenso;
•un maggior debito o un minor credito(ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati). In questo caso il contribuente deve
presentare un Modello Unico 2010 Persone fisiche:
– entro il 30 settembre 2010 (correttiva nei termini) e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto al-
l’importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d‘imposta;
– entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa) e pa-
gare direttamente le somme dovute;
– entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e pagare direttamente le
somme dovute.
Il Modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell’assistenza anche nei casi in cui è inter-
venuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal pro-
spetto di liquidazione. Detto credito può comunque essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell’anno suc-
cessivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, senza necessità di presentare un Modello Unico sostitutivo.
Quest’ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiara-
zione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.
Correzione del Modello UNICO 2010
Correzione Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichia-
del Modello razione, completa di tutte le sue parti. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare
UNICO2010 oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
Per le modalità di compilazione della dichiarazione si rinvia al Capitolo 3 “Compilazione del frontespizio”, alla voce “Tipo di di-
chiarazione”.
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CUD Per i dati da riportare nel Modello UNICO 2010contenuti nella certificazione CUD, le istruzioni di compilazione indicano in qua-
2009/2010 li punti della certificazione gli stessi siano indicati facendo riferimento:
•al CUD 2010 in possesso della quasi totalità dei contribuenti;
•al CUD 2009 in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel 2009 all’atto
della interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno 2009.
Dichiarazione Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello devono essere
presentata indicati il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto.
dagli eredi L’erede deve compilare l’apposito riquadro del frontespizio e sottoscrivere la dichiarazione.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere le istruzioni per la compilazione del frontespizio, alla voce “Dichia-
razione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente”.
Consultare in Per le persone decedute nel 2009 o entro il mese di febbraio 2010la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termi-
Appendice ni ordinari (dal2 maggio 2010al 30 giugno2010).
“Crediti Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 16 dicembre 2010per i versa-
risultanti dal menti e il 31 dicembre 2010 per la presentazione della dichiarazione.
Mod. 730 non
È utile sapere che se nel2009 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successiva-
rimborsati dal
mente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del de-
sostituto
d’imposta”. ceduto.
Proventi I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in for-
sostitutivi ma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità perma-
e interessi nente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di
quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere
utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti
si riferiscono.
Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di mater-
nità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l’assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per
i quali pende il giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria. Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella per-
dita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.
Redditi I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all’estero, salvo le eventuali diverse disposizioni
prodotti contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.
all’estero
Usufrutto Nel compilare la dichiarazione i genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali han-
legale no l’usufrutto legale.
I genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:
Consultare il •i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
cap. 3alla voce •i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
“Dichiarazione •i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (la condizio-
presentata dagli ne, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
eredi o da altri
•i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercen-
soggetti diversi
ti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
dal contribuente”
e in Appendice •le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.
“Redditi I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei ge-
dei coniugi” nitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest’ultimo).
Conservazione Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve esse-
della docu- re conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2014, termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla.
mentazione Se il contribuente, a seguito di richiesta dell’Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, al-
le detrazioni, alle ritenute, ai crediti d’imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.
Conversione In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utiliz-
delle valute zato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente
estere più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle prin-
dei Paesi cipali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello
non aderenti Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell’U-
all’euro nità di informazione finanziaria della Banca d’Italia (www.uif.bancaditalia.it) che dal 1°gennaio 2008 esercita le funzioni dell’Uf-
ficio Italiano Cambi.
Modalità Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati all’unità di euro, per eccesso se la frazione decima-
di arrotonda- le è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa
mento 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65). A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri fina-
li dopo la virgola.
Sanzioni Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello UNICO, consultare
in Appendice, voci “Sanzioni amministrative” e “Sanzioni penali”.
3. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO
Composizione Il frontespizio del modello UNICO Persone Fisiche si compone di tre facciate.
del frontespizio Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi.
La seconda e la terza facciata sono suddivise in diversi riquadri relativi a: tipo di dichiarazione, dati riguardanti il contribuente ed
eventualmente il soggetto presso il quale intende eleggere domicilio per la notificazione degli atti, dati riguardanti chi presenta la di-
chiarazione per altri, scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF, firma della dichiarazione, sottoscrizione del-
la dichiarazione all’impegno dell’intermediario alla presentazione telematica, visto di conformità rilasciato al dichiarante dai centri
di assistenza fiscale o dai professionisti, secondo le disposizioni dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e certificazione tributaria.
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Dati Nella prima facciata, negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del con-
identificativi tribuente.
ATTENZIONE:al fine di una corretta presentazione della dichiarazione è necessario che il codice fiscale indicato nel frontespi-
zio sia quello rilasciato dall’Amministrazione finanziaria così come riportato nella tessera sanitaria, o nel caso in cui la tessera
sanitaria non sia stata ancora emessa, nell’apposito tesserino rilasciato dalla stessa Amministrazione. Se qualcuno dei dati ana-
grafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sulla tessera sanitaria o nel tesserino è errato, dovete recarvi
presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrateper ottenerne la variazione. Fino a che questa variazione non è stata effet-
tuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi.
Tipo di La casella “Redditi”deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi.
dichiarazione Il contribuente che presenti la dichiarazione IVAdeve barrare la casella “IVA”, mentre quella relativa al “ModuloRW”deve esse-
re barrata se nel 2009 sono stati effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all’estero.
La casella “Quadro VO”deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiara-
zione annuale IVA per l’anno 2009 o dal soggetto che utilizza il modello IVA BASE/2010 i quali, al fine di comunicare opzioni
o revoche esercitate con riferimento al periodo d’imposta 2009 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10
novembre 1997, n. 442, devono allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2010 re-
lativa all’anno 2009. Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’articolo 10 del decreto legge n. 78 del
2009, vedi provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre
2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010. Di conseguenza le caselle “IVA” e “Quadro VO” sono alternative per chi utilizza il modello
IVA 2010 ordinario.
La casella relativa al “Quadro AC”deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all’A-
nagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei
relativi fornitori.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, i parametri e/o gli indicatori di normalità economicadevono bar-
rare la casella corrispondente (“Studi di settore”, “Parametri”, “Indicatori”)ed allegare gli appositi modelli.
Dichiarazione correttiva nei termini
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione
già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la
detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore impo-
sta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.
Se dal nuovo Modello UNICOrisulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato
a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal nuovo Modello UNICOrisulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all’importo del credito o
del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminu-
zione di ulteriori importi a debito
Consultare Integrazione della dichiarazione
in Appendice Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le
la voce stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello confor-
“Ravvedimento”
me a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal
termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
a) “Dichiarazione integrativa a favore”
Tale casella va barrata nei seguenti casi:
– presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, entro il termine pre-
visto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che
abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito.
In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241
del 1997, ovvero richiesto a rimborso;
– presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, per la correzio-
ne di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell’imposta, né per il versamento del tributo
e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo.
b) “Dichiarazione integrativa”
Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:
– nelle ipotesi di ravvedimento previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichia-
razione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o
verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
– nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello
in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di minor red-
dito o, comunque, da cui consegua un minor debito d’imposta o un maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
Nel caso di presentazione della “dichiarazione integrativa” è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della di-
chiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.
Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “Firma della dichiarazione” e nelle caselle presenti nel ri-
quadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indica-
to uno dei seguenti codici:
“1” quadro o allegato compilato senza modifiche sia nella dichiarazione originaria che nella dichiarazione integrativa;
“2” quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;
“3”quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.
La casella“Eventi eccezionali”deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’impo-
sta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi
eccezionali.
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Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indi-
care il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei ver-
samenti. I soggetti interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo codicedesunto dalla “Tabella degli eventi ecceziona-
li” riportata in Appendice alla voce “Eventi eccezionali”.
Dati del Luogo e data di nascita
contribuente Indicare il Comune di nascita e la sigla della relativa Provincia (se siete nati all’estero, indicare solo il nome dello Stato in cui sie-
te nati), la data di nascita (giorno, mese, anno) e il sesso.
Situazione del contribuente
Barrare la casella relativa allo stato civile o alla situazione del contribuente riferita alla data in cui viene presentata la dichiarazione.
Lacasella 6 (deceduto)va barrata dall’erede ovvero dal curatore dell’eredità giacente.
I contribuenti titolari di partita IVAdevono indicare il numero nell’apposito spazio.
Accettazione dell’eredità giacente
La casella deve essere compilata nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente che accetta l’eredità gia-
cente, il quale è tenuto ad effettuare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nel-
la dichiarazione presentata dal curatore con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.
In tal caso indicare:
– il codice 1se chi accetta l’eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell’imposta su tali redditi, con le modalità previ-
ste per i redditi a tassazione separata;
– il codice 2se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell’imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.
Liquidazione volontaria (Riservato al contribuente)
La casella deve essere barrata nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente che si trova in un periodo
di imposta interessato dalla procedura della liquidazione volontaria di cui all’art. 182 del Tuir.
Stato e periodo d’imposta (Riservato al liquidatore ovvero al curatorefallimentare)
La casella “Stato” deve essere compilata esclusivamente nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del liquidatore ov-
vero da parte del curatore fallimentare.
In tal caso, oltre al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, deve essere indicato uno dei seguenti codici:
CODICI SITUAZIONE DEL CONTRIBUENTE NELPERIODO D’IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
per il liquidatore:
1 periodo “Ante liquidazione”
2 periodo “Post liquidazione”
3 periodo “Provvisorio”
4 periodo di liquidazione “Finale”
per il curatore fallimentare:
5 periodo “Ante Fallimento”
6 periodo di “Chiusura Fallimento”
Residenza anagrafica
Indicare la residenza anagrafica solo se variata nel periodo dal 1°gennaio 2009 alla data di presentazionedella presente di-
chiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stes-
so Comune.
Pertanto se avete cambiato la residenza dovete indicare:
•i dati della nuova residenza alla data di presentazione della dichiarazione, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per
esteso senza abbreviazioni, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo,
ecc.), all’indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione;
•il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione.
Il codice comune è rilevabile dall’elenco allegato “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale”.
Casella 1 (Domicilio fiscale diverso dalla residenza): barrare solo se, per un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, il domici-
lio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica.
Casella 2 (Dichiarazione presentata per la prima volta): barrare la casella se si presenta la dichiarazione per la prima volta.
Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica
L’indicazione del numero di telefono, del numero di cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali dati si
potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e ser-
vizi offerti.
Domicilio I contribuenti residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritti, pertanto, il do-
fiscale micilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. I soggetti non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in
cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. L’ammini-
strazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del contribuente nel comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la prin-
cipale attività. Quando concorrono particolari circostanze l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne fac-
cia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza. I dati da indicare nei ri-
ghi relativi al domicilio fiscale sono necessari per l’individuazione della Regione e del Comune per i quali è dovuta rispettivamen-
te l’addizionale regionale e comunale. Tali dati sono il Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune rileva-
bile dall’elenco allegato “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale”.
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ATTENZIONE:se non avete variato la residenza, ovvero la variazione è avvenuta nell’ambito dello stesso Comune, dovete com-
pilare solo il rigo “Domicilio fiscale al 01/01/2009”.
Nel caso in cui, invece, avete variato la residenza trasferendola in un Comune diverso dovete compilare tutti e tre i righi relativi
al domicilio fiscale.
Al riguardo si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verifi-
cata, e pertanto per compilare i righi relativi al domicilio fiscale dovete attenervi alle seguenti istruzioni.
Domicilio fiscale al 1°gennaio 2009
In questo rigo, la cui compilazione è obbligatoria, indicare il Comune del domicilio fiscale alla data del 1°gennaio 2009.
Nel caso di variazione di domicilio se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2008 indicare il precedente domicilio;
se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2008 indicare il nuovo domicilio.
Domicilio fiscale al 31 dicembre 2009
In questo rigo, da compilare solo in caso di variazione di domicilio, indicare il Comune del domicilio fiscale alla data del 31 di-
cembre 2009. Se la variazione del domicilio è avvenuta a partire dal 2 novembre 2009 indicare il precedente domicilio; se in-
vece la variazione è avvenuta entro il 1°novembre 2009 indicare il nuovo domicilio.
Domicilio fiscale al 1°gennaio 2010
In questo rigo, da compilare solo in caso di variazione di domicilio, indicare il Comune del domicilio fiscale alla data del 1°gen-
naio 2010. Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2009 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione
è avvenuta entro il 2 novembre 2009 indicare il nuovo domicilio.
Domicilio Questo riquadro deve essere compilato solo se volete che gli atti o gli avvisi dell’Agenzia delle Entrate vi vengano notificati ad un
per la indirizzo diverso dalla residenza anagrafica.
notificazione Avete, infatti, la facoltà, sia se siete residenti in Italia sia se siete residenti all’estero, di eleggere domicilio per la notificazione de-
degli atti gli atti o degli avvisi che vi riguardano, presso una persona o un ufficio, nel comune del vostro domicilio fiscale.
Se siete residenti all’estero e non avete eletto domicilio in Italia per la notificazione né costituito un rappresentante fiscale, potete
indicare un indirizzo estero presso cui farvi notificare gli atti.
Si fa presente che potete eleggere domicilio per la notificazione degli atti anche successivamente alla presentazione della dichia-
razione mediante l’invio di una comunicazione al competente ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento.
Nel caso in cui avete già inviato al competente ufficio locale la comunicazione per eleggere domicilio ai fini della notificazione
dovete compilare questa parte solo se intendete modificare l’indirizzo comunicato in precedenza.
Se siete residenti in Italia ovvero siete residenti all’estero ed intendete eleggere domicilio per la notificazione degli atti in Italia, nel
riquadro dovete indicare:
– il codice fiscale, il cognome e il nome della persona ovvero il codice fiscale e la denominazione dell’ufficio presso il quale vo-
lete farvi notificare gli atti;
– il Comune, la sigla della Provincia, il codice comune, il CAP, l’indirizzo.
Il codice comune è rilevabile dall’elenco allegato “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale”
Se siete residenti all’estero e non avete eletto domicilio per la notificazione degli atti in Italia né costituito un rappresentante fisca-
le ed intendete comunicare un indirizzo estero per la notificazione di detti atti dovete indicare:
– il cognome e il nome della persona ovvero la denominazione dell’ufficio presso il quale volete farvi notificare gli atti;
– lo Stato estero con il relativo codice dello Stato e l’indirizzo estero della persona o dell’ufficio presso il quale volete farvi notifi-
care gli atti.
Dichiarazione In caso di dichiarazione presentata dall’erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per
presentata i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore
dagli eredi dell’eredità giacente, dall’amministratore dell’eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora con-
o da altri cepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.
soggetti I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed
diversi dal i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.
contribuente Deve inoltre essere compilato il riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri” per indicare le generalità
del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qua-
lifica, ricavabile dalla seguente tabella che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabi-
li solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.
In particolare chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare il proprio codice fiscale, il codice che identifica il tipo di carica
che ricopre, la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato, il proprio cognome, nome e il proprio sesso, la data di nasci-
ta (il giorno, il mese e l’anno), il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia relativa.
I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere indicati solo nel caso in cui il soggetto
che presenta la dichiarazione per conto del contribuente sia residente all’estero (in tal caso barrare anche l’apposita casella) ov-
vero abbia indicato il codice di carica “11” (ad. esempio sindaco che svolge attività tutoria di minore).
Nell’ipotesi di dichiarazione presentata dal curatore fallimentare (codice carica 3) indicare la data (il giorno, il mese e l’anno) di
inizio della procedura, barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata, se invece la procedura è terminata, scrivere la
data relativa (il giorno, il mese e l’anno).
Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi cam-
pi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente di-
chiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l’ente dichiarante e il contribuente cui la di-
chiarazione si riferisce.
Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d’impresa o professionale, il dichiarante, che non
prosegue l’attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un’autonoma dichiarazione unificata per conto di quest’ulti-
mo, utilizzando i quadri dei redditi e dell’IVA relativi al soggetto deceduto. Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di ere-
de, l’attività esercitata dal deceduto, può comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi e dell’IVA
anche i quadri necessari all’esposizione dei dati relativi all’imposta sul valore aggiunto che si riferiscono al soggetto deceduto. Re-
sta fermo l’obbligo di presentare un’autonoma dichiarazione ai soli fini dell’IRPEF del soggetto deceduto.
Nella dichiarazione presentata per conto di altri, nel riquadro “Dati del contribuente” deve essere barrata la casella:
“6”nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall’erede per il deceduto; in tal caso nel campo “data” indicare il giorno, il
mese e l’anno del decesso;
15
“7”nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore giudiziario in
qualità di rappresentante per i beni sequestrati;
“8”nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale.
TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA
1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità de-
voluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le per-
sone con limitata capacità di agire
3 Curatore fallimentare
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero ammi-
nistratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7 Erede
8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA e/o IRAP per conto del soggetto estinto a seguito di operazio-
ni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante,
conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della
società risultante dalla fusione o incorporazione
10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13 Amministratore di condominio
14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
Residenti Il riquadro deve essere compilato solo dal contribuente che risulta essere residente all’estero nell’anno di imposta 2009.
all’estero Le condizioni per essere considerati non residenti in Italia sono contenute nella PARTEIII del Fascicolo 2“PERSONEFISICHENONRESI-
DENTI- GUIDAALLACOMPILAZIONEDELMODELLOUNICO2010”.
Destinazione Potete destinare:
dell’otto •l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad un’Istituzione religiosa;
per mille e •il cinque per mille dell’IRPEF a determinate finalità di interesse sociale.
del cinque Le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, per-
per mille tanto, essere entrambe espresse. Tali scelte non determinano maggiore imposta dovuta.
dell’IRPEF
Destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF
Potete destinare una quota pari all’otto per mille del gettito IRPEF:
•allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
•alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
•all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7°giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Ita-
lia e all’estero sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito);
•alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
•alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
•alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamen-
te o attraverso le Comunità ad essa collegate);
•all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della con-
servazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patri-
monio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, con-
tro il razzismo e l’antisemitismo).
Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all’interno di una delle caselle, rispettando i confini del-
la casella scelta.
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni avviene in proporzione alle scelte espresse.
Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l’otto per mille dell’IRPEF viene comunque attribuito, sempre in maniera pro-
porzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo modello. Tuttavia, la quota non attribuita, proporzionalmente spet-
tante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale.
Destinazione del cinque per mille dell’IRPEF
Potete destinare una quota pari al cinque per mille della vostra imposta sul reddito alle seguenti finalità:
a) sostegno di:
• volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460 e successive modificazioni;
• associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2,
3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
• associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una ri-
levante attività di interesse sociale, individuati secondo i criteri fissati nell’art. 1del decreto del Ministro dell’Economia e delle Fi-
16
nanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Mi-
nistro dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2009, n. 10.
Per esprimere la scelta dovete apporre la vostra firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della
quota del cinque per mille dell’IRPEF. Per alcune delle finalità, avete la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui
intendete destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’IRPEF.
Sul sito www.agenziaentrate.gov.it sono disponibili gli elenchi dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell’IRPEF.
Presentazione della scheda da parte dei soggetti esonerati
Se siete esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione (vedere al riguardo Parte I, capitolo 4 “Chi è esonerato dalla
presentazione della dichiarazione”), potete effettuare le scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF alle con-
dizioni sopra evidenziate, utilizzando l’apposita scheda presente nell’ultima pagina di questo FASCICOLO.
Le scelte vanno effettuate secondo le modalità sopra indicate, avendo cura, altresì, di apporre la firma nella casella posta in fon-
do alla scheda.
La scheda va presentata, in busta chiusa, entro il 30 settembre 2010:
•allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere le scelte all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione
della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita ricevuta;
•ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non
richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e posso-
no chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.
La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’otto per mille e
del cinque per mille dell’IRPEF”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.
La scheda deve essere integralmente presentata anche se avete espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per mil-
le dell’IRPEF).
Inoltre, la scheda per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuen-
te avvalendosi del servizio telematico.
Firma della Barrare le caselle che corrispondono ai quadri compilati e firmare la dichiarazione.
dichiarazione In caso di presentazione di dichiarazione integrativa si vedano le istruzioni fornite per la compilazione della casella “Dichiarazio-
ne integrativa” presente nel riquadro “Tipo di dichiarazione”.
La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede
entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente barrando la casella “Invio avviso telematico all’intermediario”inserita in questo riquadro esercita la facoltà di far
recapitare l’avviso telematico all’intermediario.
L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “Ricezione avviso telematico”inserita nel
riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.
Pertanto, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54- bis del DPR
n. 633/1972 emerga un’imposta da versare o un minor rimborso, l’invito a fornire chiarimenti, previsto dall’art. 6 comma 5 del-
la legge n. 212/2000, è inviato all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contri-
buente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico).
Gli intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti
dall’art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.
Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con
raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versa-
te in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento del-
la comunicazione di irregolarità.
Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l’invio dell’avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quel-
lo di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario.
La scelta di far recapitare l’avviso all’intermediario di fiducia consente, inoltre, la verifica da parte di un professionista qualificato
degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.
Impegno alla Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.
presentazione L’intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale e, se si tratta di CAF, anche il proprio numero di iscrizione all’albo, la data
telematica (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione e la firma.
Inoltre, nella casella “Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione”, deve essere indicato il codice 1 se la dichiara-
zione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.
Con riferimento alla casella “Ricezione avviso telematico”si rimanda alle indicazioni fornite nel paragrafo precedente.
Visto di Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professioni-
conformità sta che lo rilascia.
Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del Centro di Assistenza Fiscale e quello del relativo CAF, ov-
vero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre
apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Si evidenzia che ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del decreto legge 1°luglio 2009, n. 78, l’utilizzo in compensazione del cre-
dito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro è subordinato alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da
cui il credito emerge.
Certificazione L’art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d’im-
tributaria presa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione.
Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve ef-
fettuare prima del rilascio del visto.
Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incari-
cato che deve, negli appositi spazi, riportare il proprio codice fiscale e indicare il codice fiscale del contribuente che ha predispo-
sto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all’art. 24,
comma 2, del DM 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle
scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la
certificazione tributaria. Infine deve essere apposta la firma che attesta il rilascio della certificazione.
17
4. FAMILIARI A CARICO
I dati relativi ai familiari che nel 2009 sono stati fiscalmente a vostro carico devono essere inseriti nel presente prospetto. Per i con-
tribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda.
Per la determinazione della detrazione spettante per carichi di famiglia si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento ai righi RN6,
RN7, RN8 e RN9.
ATTENZIONE:per quanto riguarda detrazioni e deduzioni per le spese sostenute nell’interesse dei familiari si rimanda alle istru-
zioni per la compilazione del Quadro RP “Oneri e spese”.
Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2009 non hanno posseduto un reddito com-
plessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
Nel limite di reddito di euro 2.840,51 devono essere considerati, anche se non compresi nel reddito complessivo :
•le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla
Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
•la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e co-
me oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
•il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime agevolato pre-
visto per i “contribuenti minimi”, introdotto dalla legge finanziaria 2008, art. 1, commi da 96 a 117.
Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
•il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
•i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di
età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano
dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
•il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
•i discendenti dei figli;
•i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
•i generi e le nuore;
•il suocero e la suocera;
•i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
•i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Il prospetto, composto da nove righi, deve essere utilizzato per l’indicazione dei dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a ca-
rico del dichiarante.
ATTENZIONE:se nel corso del 2009 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione.
Come compilare il rigo relativo al coniuge
Rigo 1: scrivere i dati relativi al coniuge.
Colonna 1:barrare la casella “C”.
Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale del coniuge, anche se non è a vostro carico.
Colonna 5 (n. mesi a carico):utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere ‘12’ se il coniuge è sta-
to a vostro carico per tutto il 2009. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento
del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2009, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vo-
stro carico. Per esempio, se vi siete sposati nel mese di giugno 2009, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella
dovrete scrivere “7”.
Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico
Righi da 2 a 6:Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.
Colonna 1:barrare la casella “F1” se il familiare indicato è il primo figlio/a e la casella “F” per i figli successivi al primo.
Colonna 2: barrare la casella “A” se si tratta di un altro familiare.
Colonna 3: barrare la casella “D”se si tratta di un figlio disabile. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare
anche la casella ‘F’. Si precisa che è considerato disabile la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Colonna 4 (codice fiscale):scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari che avete a carico.
È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non fruite delle
relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione at-
testante lo statusdi familiare che può essere alternativamente formata da:
a) documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da par-
te del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille , per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione del-
l’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata
come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.
Colonna 5 (n. mesi a carico):utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato
a vostro carico e pertanto vi spetta la detrazione. Scrivere ‘12’ se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2009, se invece è
stato a vostro carico solo per una parte del 2009, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel
mese di agosto 2009, la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella dovrete scrivere ‘5’.
Colonna 6 (minore di tre anni):utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico
ha un’età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2008 nella casella scrivere ‘12’; per un figlio che ha compiuto 3
anni nel mese di maggio 2009, indicare ‘5’.
Colonna 7 (percentuale di detrazione spettante):utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione che vi spetta
per ogni familiare a vostro carico, tenendo presente che la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra en-
trambi i genitori.
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del
50% ciascuno.
Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più ele-
vato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
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In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detra-
zione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento con-
giunto nella misura del 50% ciascuno.
Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito com-
plessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.
La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:
•figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
•figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
Consultare Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, quando l’altro genitore manca perché deceduto o non
in Appendice ha riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è le-
“Compilazione galmente ed effettivamente separato. In tal caso, scrivete in questa colonna la lettera C. Se tale detrazione non spetta per l’intero
della casella F1
anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione
del prospetto
come coniuge. Per il periodo in cui spetta per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge, il contribuente può, se più favo-
familiari a
revole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio.
carico - Casi
particolari” Nella colonna “Percentuale di detrazione spettante” indicare:
•per ogni figlio a carico:
– ‘100’ se la detrazione è richiesta per intero. Vedere istruzioni precedentemente fornite con riferimento all’ammontare delle de-
trazioni previste per figli a carico;
– ’50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori;
– ‘0’ se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore;
– la lettera ‘C‘ nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno. Se tale detrazione non
spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui
spetta la detrazione come coniuge;
•per ogni altro familiare a carico:
– ‘100‘ se l’onere grava per intero;
– la percentuale nel caso in cui l’onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale
tra i soggetti che ne hanno diritto.
Rigo 7 (Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli): potete fruire di un’ulteriore detrazione di
1.200,00 euro se vi spettano le detrazioni per figli a carico e avete almeno quattro figli. L’ulteriore detrazione per famiglie nu-
merose vi spetta anche qualora l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno (nel prospetto dei
familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12). Tale detrazione non vi spetta per ciascun figlio
ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella mi-
sura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa
ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete
per intero.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percen-
tuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
In questo rigo indicare la percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione.
L’ammontare dell’ulteriore detrazione, rapportato a detta percentuale, va indicato nel rigo RN8.
Si ricorda che, qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è riconosciu-
to un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.
Rigo 8 (Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente):indicare il numero di figli residenti all’estero (righi da 2 a 6
per i quali è barrata la casella “F” o “D”) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non avete potuto indicare il codice fisca-
le. Tale informazione consente di determinare correttamente la detrazione per figli a carico essendo la stessa diversamente mo-
dulata in base al numero di figli. Ad esempio qualora nel prospetto familiari a carico siano stati compilati tre righi relativi a tre fi-
gli residenti all’estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, in questo rigo dovrà essere indicato il valore 2.
5. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI
Devono utilizzare questo quadro:
•coloro che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che so-
no o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nu-
da proprietà” non deve dichiarare il terreno;
•gli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal
caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire
dalla data in cui ha effetto il contratto;
Consultare •il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita
in Appendice in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o
“Impresa non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.
agricola
individuale e Non devono utilizzare questo quadroi partecipanti dell’impresa familiare agricola, il coniuge nell’azienda coniugale e i soci di
impresa familiare società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il
o coniugale” quadro RH.
Non vanno dichiarati in questo quadroi terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o
una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati rispettivamente nei righi RL12 e RL11, del quadro RL
“Altri redditi” del Modello UNICO 2010, fascicolo 2.
Non vanno dichiarati,in quanto non producono reddito dominicale e agrario:
•i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
•i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell’esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
•i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni
e le attività culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per
tutto il periodo d’imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dal-
la data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.
19
Compilazione Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente. Se nel corso del 2009
del si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre
quadro RA compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8
per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Per sapere quali Se dovete dichiarare più di otto terreni compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod.
attività vengono N.” posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo
considerate quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
agricole per la
Nell’ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad es. nel caso in cui
determinazione
solo una parte del terreno è concessa in affitto), occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8.
del reddito
I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corri-
agrario,
consultare in sponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce “Variazioni di coltura dei terreni”.
Appendice I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qua-
“Attività agricole” lificazione catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situa-
to il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.
Si precisa che l’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.
I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:
•dell’80 per cento per i redditi dominicali;
•del 70 per centoper i redditi agrari.
ATTENZIONE:nel caso in cui i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730, gli importi da indica-
re nel quadro RA del Modello UNICO (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati secondo le percentuali sopra indicate, in quanto
nel modello 730 detti redditi sono indicati senza le relative rivalutazioni.
La rivalutazione non si applica per i terreni che godono delle agevolazioni previste per l’imprenditoria giovanile in agricoltura.
L’imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985 n. 730, deve determinare
il reddito corrispondente a quest’ultima attività nel quadro RD, contenuto nel Fascicolo 3.
Per l’attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un’impresa agrico-
la familiare o il titolare di un’azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l’apposito prospetto del quadro RS,
contenuto nel Fascicolo 3.
Righi da RA1 a RA8
Per ciascun terreno indicare i seguenti dati:
Colonna 1 (Reddito dominicale): l’ammontare del reddito dominicale rivalutato dell’80 per cento.
Consultare Non deve essere rivalutato il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le age-
in Appendice volazioni per imprenditoria giovanile.
“Agevolazioni Colonna 2 (Titolo)indicare uno dei seguenti codici:
imprenditoria
“1” proprietario del terreno;
giovanile in
“2” proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
agricoltura”
“3” proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
“4” conduttore, ma non possessore, del fondo o affittuario;
“7” titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.
“8” titolare dell’impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
“9” titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.
Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, si può scrivere
indifferentemente 1 o 7.
Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può scrivere in-
differentemente 4 o 7.
Colonna 3(Reddito agrario): indicare l’ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento.
Non deve essere rivalutato il reddito agrario dei terreni condotti in affitto per usi agricoli da giovani che non hanno ancora com-
piuto i quaranta anni.
In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al perio-
do di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura
del contribuente e da esibire a richiesta dell’ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.
Colonna 4(Periodo di possesso): indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365, se per l’intero anno). Se ven-
gono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli ri-
ghi non può essere superiore a 365.
Colonna 5(Percentuale di possesso): indicare la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).
Colonna 6(Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del
canone indicare l’ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato nella colonna 4.
Colonna 7(Casi particolari)indicare uno dei seguenti codici:
Consultare “1” mancata coltivazione del terreno;
in Appendice “2” perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
“Riduzione “3” terreno in conduzione associata;
del reddito
“4” terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di
dei terreni”
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla sti-
pula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni;
“5” se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 1 e 4;
“6” se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 2 e 4.
Colonna 8(Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipo-
tesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.
Colonna 9 (Quota del reddito dominicale): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito dominicale imponibile per cia-
scun terreno calcolata secondo le seguenti istruzioni:
A) Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo(ad esempio nel corso dell’anno 2009 non sono variati il titolo di utilizzo del
terreno e la quota di possesso):
1) Presenza nellacolonna 2 (Titolo) dei codici 1, 7, 8, 9:
•se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 3 indicare l’importo del reddito domi-
nicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
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•se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 1 indicare il 30 per cento del reddito dominicale (col. 1) rapporta-
to ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
•se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete com-
pilare questa colonna;
2) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 2:
•se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 4:
1) calcolate il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella colonna 1 ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di pos-
sesso (col. 5);
2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
3) se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80 per cento di quello indicato al punto 1, indicate in questa colonna l’im-
porto calcolato al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all’80 per cento di quello de-
terminato al punto 1, indicate in questa colonna l’importo calcolato al punto 1;
•se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 1 o 5:
1) calcolate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di
possesso (col. 5);
2) rapportate il canone di affitto alla percentuale di possesso (col. 5);
3) indicate in questa colonna il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2;
•se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dove-
te compilare questa colonna;
3) Presenza nellacolonna 2 (Titolo) delcodice 3:
•se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 4, indicare l’importo del reddito do-
minicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
•se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 1 o 5, indicare il 30 per cento del reddito dominicale (col. 1) rap-
portato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
•se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dove-
te compilare questa colonna;
4) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 4, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa
colonna;
B) Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso dell’anno 2009 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o
la quota di possesso):
•se nella colonna 2 (Titolo) in nessuno dei righi è presente il codice 2, compilate la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le
regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
•se nella colonna 2 (Titolo) in almeno uno dei righi è presente il codice 2 seguite le istruzioni contenute in Appendice, alla
voce “Terreni in affitto - Casi particolari”.
Colonna 10 (Quota del reddito agrario): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun ter-
reno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:
1) Presenza nellacolonna 2 (Titolo) deicodici 1, 4, 7, 8, 9:
•se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 4, indicare l’importo del reddito agra-
rio (col. 3) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
•se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 1, 2, 5, 6, il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non do-
vete compilare questa colonna;
•se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 3, riportare l’importo indicato in colonna 3 (Reddito agrario) in quan-
to già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
2) Presenza nellacolonna 2 (Titolo) dei codici 2 o 3: il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa
colonna.
Rigo RA11 (Totali): scrivere il totale o i totali degli importi della colonna 9 e quelli della colonna 10. Tali importi dovranno essere
riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 4. Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere tra-
scritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate nelle istruzioni rela-
tive alla compilazione del quadro RN. È importante ricordare che se avete compilato più di un quadro RA dovete scrivere i totali
dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
6. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI
Devono utilizzare questo quadro:
•i proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come
dotati di rendita;
•i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel ca-
tasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola “nuda
proprietà” non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione spetta, ad esempio, al coniuge superstite ai sen-
si dell’art. 540 del Codice Civile, tale diritto si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale;
•i possessori di fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività profes-
sionali, artigianali o d’impresa;
•coloro che esercitano attività d’impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l’esercizio della propria attività, non sono conside-
rati relativi all’impresa in quanto non sono stati indicati nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati
esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell’impresa;
•i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non hanno i requisiti per essere considerati rurali.
CASI PARTICOLARI
Redditi da proprietà condominiali
I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma de-
vono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore
a euro 25,82. L’esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
Soci di cooperative edilizie
I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, de-
vono dichiarare il reddito dell’alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli
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assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP
(Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.
Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all’estero
I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all’estero devono essere dichiarati
nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2.
Immobili in comodato
Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l’im-
mobile) ma dal proprietario.
Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno pertanto dichiarati:
Consultare •le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adi-
in Appendice bite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento
“Attività della ruralità dell’immobile, validi con decorrenza 1°dicembre 2007, sono contenuti nell’art. 9 del D.L. n. 557/93, come mo-
agricole”
dificato dall’art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall’art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che
sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in as-
senza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobilia-
ri che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
•le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei pro-
dotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
•i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;
•gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrut-
turazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l’immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo
se durante questo periodo non ha utilizzato l’immobile;
•gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non
deve denunciare l‘immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l’intero anno. Tale circostanza deve
essere comunicata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
•gli immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non
siano dati in locazione;
•gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d’impresa.
Nonvanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i reddi-
ti dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati
nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall’imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità pre-
visti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall’imprenditore agricolo.
Tale disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia
una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal
7 maggio 2004).
Compilazione Il presente quadro è composto da due sezioni: la prima (RB1-RB11) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda
del (RB12-RB14), va utilizzata per indicare i dati necessari per usufruire di alcune agevolazioni previste per i contratti di locazione.
quadro RB Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente.
Se nel corso del 2009 è variato l’utilizzo dell’immobile (abitazione principale, a disposizione, locata, ecc.) o la quota di posses-
so o l’immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, dovete compilare un rigo per ogni diversa si-
tuazione.
Se dovete utilizzare più di otto righi per dichiarare i fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progres-
sivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel ri-
go RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
SEZIONE I Righi da RB1a RB8
Redditi Colonna 1 (Rendita catastale): indicare l’ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con
dei fabbricati rendita catastale non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.
Colonna 2 (Utilizzo)
ATTENZIONE: quest’anno è stato integrato l’elenco dei codici di utilizzo degli immobili. In particolare sono stati introdotti alcuni
nuovi codici (da “10” a “13”) da indicare in presenza di alcune tipologie di utilizzo dell’immobile che negli anni passati erano
comprese nel codice residuale “9”. Si precisa che tale ultimo codice deve comunque essere utilizzato qualora l’immobile non rien-
tri in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. Si ricorda che in presenza di uno dei codici di utilizzo da “9” a “13” non
si applica l’aumento di un terzo del reddito previsto nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione (codice utilizzo “2”).
Infine sono stati introdotti i codici “14” e “15” per fruire dell’agevolazione prevista per gli immobili, situati nella regione Abruz-
zo, concessi in locazione o in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazio-
ni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili.
Indicare uno dei codici di seguito elencati:
“1”immobile utilizzato come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Per l’abitazione prin-
cipale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa
e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nelrigo RN2. La deduzione spetta anche quando l’unità immobiliare co-
stituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono. È bene ricordare che la deduzione per l’a-
bitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a
propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito del-
l’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. La deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel caso
in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l’unità
immobiliare non risulti locata;
“2”immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione, dunque posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale
del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all’esercizio di ar-
ti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi. In tal caso si applica l’aumento di un terzo della rendita cata-
stale rivalutata;
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“3”immobile locato in regime di libero mercatoo “patti in deroga”;
“4”immobile locato in regime legale di determinazione del canone o “equo canone”;
“5”pertinenza dell’abitazione principale(box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinen-
ze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamen-
te utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
“6”immobile utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;
Consultare “8”immobile situato in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione in base agli accordi definiti in sede loca-
in Appendice le tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (legge n. 431/98 art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2). In tal
“Comuni caso deve essere obbligatoriamente compilata la Sezione II del presente quadro. L’indicazione di questo codice comporta la
ad alta densità
riduzione del 30 per cento del reddito imponibile;
abitativa”
“9”questo codice deve essere utilizzato se l’immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. Ad esempio
il codice ‘9’ va indicato nel caso di unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di
fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sotto-
scrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esi-
bire o trasmettere a richiesta degli uffici.
‘10’abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò ri-
sulti dall’iscrizione anagrafica, ovvero unità in comproprietà utilizzata integralmente come abitazione principale di uno o più
comproprietari diversi dal dichiarante;
‘11’pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
‘12’unità immobiliare tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero o già utilizzata come abitazione principale
(o pertinenza di abitazione principale) da contribuenti trasferiti temporaneamente in altro comune. Si ricorda che nel caso di
più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal contribuente residente all’estero, questo codice può essere in-
dicato solo con riferimento ad una di esse;
‘13’bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, l’alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) dichiarato dal sin-
golo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
‘14’immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpi-
ti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto
dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
‘15’immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpi-
ti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto
dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.
In presenza dei codici di utilizzo “14” e “15” deve essere obbligatoriamente compilata la Sezione II del presente quadro. L’indi-
cazione di tali codici comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.
Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l’immobile (365 se per tutto l’anno).
Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei sin-
goli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il
fabbricato è pronto all’uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Colonna 4(Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l’intero).
Colonna 5(Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione e non si configuri attività d’im-
presa, anche occasionale. Se l’immobile è locato si ha diritto a una deduzione forfetaria del 15 per cento sul canone annuo che
risulta dal contratto di locazione (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di
Murano e di Burano). Indicare in questa colonna l’importo del canone al netto della deduzione, calcolando l’eventuale rivalutazio-
ne automatica sulla base dell’indice ISTAT e l’eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione. L’ammontare indicato
non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente inclu-
se nel canone. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se l’immobi-
le è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile
posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione
spettante al contribuente e nella colonna 6 “Casi particolari” deve essere indicato il codice “5”.
Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell’anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.
Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità
dell’inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfrat-
to per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.
Nel caso in cui usufruite dell’agevolazione di cui alla Legge 8 febbraio 2007, n. 9 “Interventi per la riduzione del disagio abita-
tivo per particolari categorie sociali” per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite alla colonna 6 (codice 6).
Se il contratto di locazione comprende oltre all’abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di ren-
dita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calco-
lano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota pro-
porzionale del canone di locazione applicare la formula:
Quota proporzionale del canone =canone totale x singola rendita
totale delle rendite
Esempio:
Rendita catastale dell’abitazione rivalutata del 5%: 450
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 50
Canone di locazione totale: 10.000
Quota del canone relativo alla abitazione: 10.000 x 450= 9.000
(450 + 50)
Quota del canone relativo alla pertinenza: 10.000 x 50= 1.000
(450 + 50)
Colonna 6(Casi particolari) indicare uno dei seguenti codici:
Consultare “1”se l’immobile è statodistrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tas-
in Appendice sazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l’inagibilità
“Immobili dell’immobile. In tale caso deve essere indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”.
inagibili”
“3”se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale. In tale caso deve essere indi-
cato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”.
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“4”se l’immobile è stato locato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità e se il procedimento di convalida di sfratto per
morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
“5”se l’immobile è possedutoin comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari ciascuno per la pro-
pria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 5 va
indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e non l’intero canone annuo;
“6” se per l’immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, è intervenuta lasospensione della pro-
cedura esecutiva di sfratto, disposta dalla Legge 8 febbraio 2007, n. 9.
I termini della sospensione della procedura esecutiva di sfratto sono stati prorogati al 31 dicembre 2009, per effetto dell’art.
1 del D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, come modificato dall’art. 23. comma 1 del D.L. 1°luglio 2009, n. 78.
L’agevolazione prevede l’esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il qua-
le ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. Tale agevolazione riguarda gli immobili adibiti ad uso di
abitazione situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000
abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa (di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003) e locati a sogget-
ti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscal-
mente a carico ovvero che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero porta-
tori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella
regione di residenza.
Colonna 7 (Continuazione):barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.
Colonna 8(Imponibile): indicare la quota di reddito imponibile per ciascun immobile osservando le seguenti istruzioni:
A)Dati del singolo fabbricato esposti in un solo rigo(ad esempio non sono variati l’utilizzo dell’immobile e la quota di possesso):
• se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione(codici 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13nella colonna 2 “Utilizzo”),
indicare l’importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4). Se è
stato indicato il codice 9 in colonna 2 (Utilizzo) ed il codice 1 in colonna 6 (Casi particolari), il reddito del fabbricato è pa-
ri a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna. Nel caso di parziale locazione dell’immobile adibito ad abitazio-
ne principale seguire le istruzioni riferite all’immobile locato in regime di libero mercato;
• se il fabbricato è tenuto a disposizione(codice 2nella colonna 2 “Utilizzo”), indicare l’importo della rendita catastale (co-
lonna 1) aumentato di un terzo e rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4);
• se l’immobile è locato in regime di libero mercato o con “patto in deroga” (codice 3nella colonna 2 “Utilizzo”) ovvero è
stato indicato il codice 1 nella colonna 2 (Utilizzo) ed è stato indicato anche il canone di locazione (parziale locazione del-
l’immobile adibito ad abitazione principale) indicare in questa colonna il maggiore tra l’importo della rendita catastale (col.
1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 5) rapportato
alla percentuale di possesso (col. 4); se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 5 (percentuale di locazione diver-
sa da quella di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso; se in colonna 6
(Casi particolari) è presente il codice 6 (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbrica-
to è pari a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna;
• se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone- “equo canone” - (codice 4nel colonna 2 “Utilizzo”)
indicare l’importo del canone di locazione (col. 5) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4); se in colonna 6 (Casi par-
ticolari) è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa da quella di possesso) il canone di locazione non deve es-
sere rapportato alla percentuale di possesso; se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 4 (canoni di locazione
non percepiti per morosità) e in colonna 5 (canone di locazione) non è stato indicato alcun importo, indicare l’importo della
rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4); se in colonna 6 (Casi partico-
lari) è presente il codice 6 (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a ze-
ro e pertanto non dovete compilare questa colonna;
• se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone “convenzionale” (codice 8 in
colonna 2 “Utilizzo”) ovvero sel’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residen-
ti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 in colonna
2 “Utilizzo”) calcolare il maggiore tra l’importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentua-
le di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 5) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4); indicare in
questa colonna il risultato della precedente operazione ridotto del 30 per cento.
Esempio: con una rendita catastale rivalutata di euro 2.500 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 18.000 –
che ridotto del 15 per cento è pari a euro 15.300 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l’importo di euro 10.710 otte-
nuto applicando l’ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di euro 15.300 (tassazione in base al canone). Ipo-
tizzando invece una rendita catastale rivalutata di euro 3.800 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 4.000 –
che ridotto del 15 per cento è pari a euro 3.400 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l’importo di euro 2.660, ottenu-
to applicando l’ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di euro 3.800 (tassazione in base alla rendita);
Se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il
canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso.
Se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 6 (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) il red-
dito del fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna;
• se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti nei territori colpiti dal si-
sma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili(codice 15 in colonna 2 “Utilizzo”) calcolare l’im-
porto della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4). Indicare in questa
colonna il risultato della precedente operazione ridotto del 30 per cento.
ATTENZIONE:per usufruire della ulteriore riduzione del 30 per cento (codici 8, 14 e 15 in colonna 2) sul reddito del fabbri-
cato è necessario compilare la sezione “Dati necessari per fruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione” (ri-
ghi RB12 – RB14).
B)Dati del singolo fabbricato esposti in più righi (ad esempio è variato nel corso del 2009 l’utilizzo o la quota di possesso):
• Canone di locazione non presente in alcun rigo:compilate la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte pre-
cedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo;
• Canone di locazione presente in almeno un rigo:
1) calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita utilizzando le regole descritte precedentemente per il fab-
bricato presente su un solo rigo. Sommare successivamente gli importi delle quote di rendita così determinati;
2)calcolare per ogni rigo, nel quale è presente il canone di locazione, la relativa quota di canone utilizzando le regole de-
scritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo. Sommare successivamente gli importi delle quote di ca-
none così determinati.
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3) Determinazione del reddito del fabbricato:
a) se in colonna 2 (Utilizzo) di almeno un rigo è indicato il codice 8 o 14:
– se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione, il reddito del fab-
bricato è pari alla quota di rendita relativa al rigo nel cui campo “Utilizzo” (col. 2) è stato indicato il codice 8 o 14,
ridotta del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita (tassazione in base alla rendita);
– se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è
pari alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 8 o 14 nel campo “Utilizzo” (col. 2), ridotta del 30%
e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione (tassazione in base al canone).
Riportare l’importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato;
b) se in colonna 2 (Utilizzo) di almeno un rigo è indicato il codice 3, oppure è indicato il codice 1 e nello stesso rigo è
presente il canone di locazione (locazione di una parte dell’immobile adibito ad abitazione principale) riportare nella
colonna 8 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato, il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale del-
le quote di canone di locazione.
c) se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione è indicato in colonna 2 (Utilizzo) il codice 4, riportare il to-
tale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato (tassazione
in base al canone).
Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo “Utilizzo” (colonna 2) ed il codice 1 nel campo “casi partico-
lari” (colonna 6), i dati di tale rigo non devono essere considerati nel calcolo di determinazione del reddito sopra descritto.
Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei
casi a) e b), sopra descritti e a condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote
di canone di locazione (tassazione in base alla rendita).
Nella colonna 9(Codice Comune) indicare il codice catastale del comune ove è situata l’unità immobiliare. Se i dati del fabbrica-
to sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato. Il co-
dice comune è rilevabile dall’elenco “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale” presente alla fine dell’Ap-
pendice.
Nella colonna 10(ICI dovuta per il 2009) indicare, con riferimento all’unità immobiliare indicata nel rigo, l’importo dell’imposta
comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l’anno 2009.
La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei seguenti casi:
– esonero dal pagamento dell’ICI in presenza di cause di esenzione.
– in caso di immobili condominiali, qualora l’ICI sia stata versata dall’amministratore di condominio.
ATTENZIONE:a decorrere dall’anno 2008, per effetto dell’art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, è esclusa dall’im-
posta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze.
Nel caso in cui l’immobile sia posseduto in comproprietà indicare l’importo dell’ICI dovuta in relazione alla percentuale di possesso.
Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’ICI indicare l’imposta “dovuta” anche se non versata o versata in misura inferiore.
Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l’importo dell’ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbri-
cato è stato indicato.
Rigo RB11 (Totale): indicare il totale degli importi della colonna 8. Tale importo dovrà essere riportato, unitamente ad eventuali al-
tri redditi, nel rigo RN1 colonna 4.
Il totale dei redditi dei fabbricati può essere riportato nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate nelle istru-
zioni relative alla compilazione del quadro RN.
Si ricorda che se avete compilato più di un quadro RB dovete scrivere il totale dei redditi dei fabbricati nel rigo RB11 del primo
quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
SEZIONE II È necessario compilare la presente sezione per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito prevista nei seguenti casi:
Dati necessari • fabbricato situato in un comune ad alta densità abitativa e locato ad un canone “convenzionale” sulla base di appositi accordi de-
per usufruire finiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB8);
delle •immobile situato nella regione Abruzzo, concesso in locazione o in comodato a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6
agevolazioni aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codici 14 e 15 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB8).
previste per
i contratti Righi RB12, RB13 e RB14
di locazione Colonna 1: riportare il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato (o concesso in como-
dato nel caso di utilizzo “15”);
Colonna 2: se avete compilato più Moduli, riportare il numero del Modulo sul quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato
(o concesso in comodato nel caso di utilizzo “15”);
Colonne 3, 4 e 5: indicare gli estremi della registrazione del contratto di locazione (o comodato nel caso di utilizzo “15”), rispet-
tivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate (codice riportato sul modello
di versamento F23 con il quale è stata pagata l’imposta di registro);
Colonna 6: indicare l’anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all’immobile in questione.
7. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
E ASSIMILATI
I dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati possono essere ricavati, generalmente,dal CUD 2010 (Cer-
tificazione Unica dei Dipendenti), in possesso della maggioranza dei contribuenti o, eventualmente, dal CUD 2009, in possesso
di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2009 (prima dell’approvazione del CUD 2010).
L’articolo 13 del TUIR prevede per i redditi derivanti da lavoro dipendente, pensione ed assimilati delle detrazioni d’imposta, per
la cui determinazione si rinvia alle istruzioni relative ai righi da RN10 a RN12.
Questo quadro è composto da quattro sezioni:
Sezione I: redditi di lavoro dipendente e assimilati nonchè redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo
di lavoro nell’anno;
Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nel-
l’anno;
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Sezione III: ritenute IRPEF, addizionali regionale ecomunale all’IRPEF nonché acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’an-
no 2010 trattenute dal datore di lavoro;
Sezione IV:ritenute IRPEF e addizionale regionale all’IRPEF trattenute sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato;
Sezione V: detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso.
SEZIONE I In questa sezione dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione per i qua-
Redditi li la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno. Per tali detrazioni consultate le istruzioni relative ai righi RN10 e RN11.
di lavoro In particolare, indicare:
dipendente •i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
e assimilati •i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Consultare in Appendice il punto 2 della voce “Stipendi,
per i quali la redditi e pensioni prodotti all’estero”;
detrazione •le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS
è rapportata o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell’edilizia, nell’agri-
al periodo coltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
di lavoro •le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale
qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per leg-
ge devono essere riversati allo Stato;
•i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006 nonché l’ammontare imponi-
bile erogato della prestazione maturata dal 1°gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto esercitato ai sensi del-
l’art. 14, del D.Lgs. n. 252 del 2005 che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavo-
ro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario);
•i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
•le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni
sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;
•i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti
agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
Consultare •le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professiona-
in Appendice le (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori
“Redditi esenti di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione;
e rendite che •le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata
non costituiscono
(le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del
reddito“
rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e con-
tinuativa);
•le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7°
giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il so-
stentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamen-
to dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evan-
gelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
•i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipen-
dente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emer-
genza sanitaria territoriale, ecc.);
•le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti senza vincolo di subordinazione
e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per:
– cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
– collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;
– partecipazioni a collegi e a commissioni.
Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e colla-
borazione che rientrino:
a) nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell’ordinamen-
to professionale (ad esempio: compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o
revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l’attività libero profes-
sionale resa (ad esempio: compensi percepiti da un ingegnere per l’amministrazione di una società edile);
b) nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
c) nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associa-
zioni sportive dilettantistiche.
ATTENZIONE:non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi de-
rivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall’artista o professionista al coniuge, ai figli, affida-
ti o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.
Righi da RC1 a RC3.
Colonna 1 (Tipologia reddito): la compilazione di questa colonna è obbligatoria.
Indicare uno dei seguenti codici:
“1”reddito di pensione. Si precisa che se siete titolari di trattamenti pensionistici integrativi (es. quelli corrisposti dai fondi pensio-
ne di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005) dovete riportare il codice 2;
“2”redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi;
“3” compensi percepiti per lavori socialmente utili agevolati.
Lavori socialmente utili
Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utilida parte di soggetti che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente le-
gislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolatoin conformità a specifiche disposizioni normative.
La presenza di tali compensi in regime agevolato è rilevabile dalle annotazioni del CUD 2010 nelle quali è riportata sia la parte
di compensi esclusi dalla tassazione (quota esente) che la parte di compensi assoggettata a tassazione (quota imponibile). In tal
caso nella colonna 1 deve essere indicato il codice 3e nella colonna 3 va riportata la somma di tali due importi.
Inoltre, nelle annotazioni del CUD 2010 è riportato sia l’ammontare delle ritenute IRPEF che l’ammontare dell’addizionale regiona-
le trattenuta operate sui compensi erogati per lavori socialmente utili in regime agevolato.
Tali importi devono essere indicati nella Sezione IV del presente quadro rispettivamente nel rigo RC15 (ritenute IRPEF), e nel rigo
RC16 ( addizionale regionale trattenuta). Se, invece, nelle annotazioni del CUD non sono riportate tali indicazioni, i compensi per-
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cepiti per lavori socialmente utili non hanno usufruito del regime agevolato e sono stati pertanto assoggettati a regime ordinario.
In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2010 e le ritenute IRPEF e
l’addizionale regionale rispettivamente nei punti 5 e 6 dello stesso CUD 2010. L’ammontare dei compensi indicati nel punto 1 do-
vrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da RC1 a RC3, indicando nella relativa casella di col. 1 il codice 2, mentre
le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi RC10 e RC11.
Consultare Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a euro 9.296,22, al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relati-
in Appendice ve pertinenze, dovete assoggettare i compensi ad IRPEF ed all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF. Se avete percepito so-
“Lavori lo compensi di cui al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo d’imposta e di addizionale regionale nelle misu-
socialmente re previste, siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
utili agevolati”
Colonna 2 (Indeterminato/determinato): compilate questa colonna se state indicando un reddito di lavoro dipendente ovvero com-
pensi per lavori socialmente utili e, pertanto, avete indicato il codice 2 o 3 nella colonna 1. In tal caso indicate i seguenti codici:
“1”se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;
“2” se il contratto di lavoro è a tempo determinato.
Colonna 3 (Redditi): indicare l’importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito assimilato, risultante dal
punto 1 del CUD 2010 o del CUD 2009. Nel caso di lavori socialmente utili agevolati (codice 3in colonna 1), seguite le indi-
cazioni già fornite in colonna 1.
È importante sapere che, se nel corso del 2009 avete intrattenuto più rapporti di lavoro e avete chiesto all’ultimo sostituto d’impo-
sta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, dovete indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dal-
l’ultimo datore di lavoro.
Se siete invece in possesso di un CUD 2010 o di un CUD 2009 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pen-
sione per i quali è stato effettuato il conguaglio, compilate due distinti righi, individuando i relativi importi nelle annotazioni del
CUD 2010 o del CUD 2009. In questo caso, nella colonna 1 del rigo RC6, riportare il numero dei giorni di lavoro dipendente
indicato nel punto 3 del CUD 2010 o del CUD 2009 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del
CUD 2010 o del CUD 2009.
Rigo RC4 (Somme erogate per l’incremento della produttività)
ATTENZIONE:l’agevolazione è applicata direttamente dal datore di lavoro, pertanto il presente rigo deve essere compilato solo
in presenza di una delle specifiche ipotesi di seguito descritte.
Premessa
Èprevista l’applicazione di una tassazione agevolata sulle somme erogate a livello aziendale in relazione ad incrementi di produt-
tività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico del-
l’impresa.
Infatti, l’art. 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
ha prorogato per l’anno 2009 le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, stabilite dall’articolo 2, comma
1, lettera c), del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
La misura agevolativa consiste nell’applicazione a dette somme, nel limite complessivo di 6.000 euro lordi, di un’imposta sostituti-
va dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, pari al dieci per cento.
Le nuove misure fiscali sono riservate ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nel precedente periodo d’imposta (anno 2008) redditi di lavoro dipenden-
te di ammontare non superiore a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all’imposta sostitutiva di cui all’art. 2
del citato decreto legge n. 93/2008.
L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del
lavoratore. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la circolare n. 49/E del 11/07/2008.
Le somme erogate per l’incremento della produttività sono indicate:
– nei punti 90, 91 e 93 del CUD 2010;
– nei punti 77, 78 e 80 del CUD 2009.
ATTENZIONE:se con la presente dichiarazione si intende correggere o integrare un modello 730/2010 precedentemente pre-
sentato, in tutte le ipotesi sotto descritte il rigo RC4 deve essere compilato nel modo seguente:
– nella colonna 1 riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 90 del CUD 2010, già assoggettati da parte del
sostituto a tassazione ordinaria (punto 93 del CUD barrato);
– nella colonna 2 riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 90 del CUD 2010, già assoggettati da parte del
sostituto ad imposta sostitutiva (punto 91 del CUD compilato);
– nella colonna 3 deve essere compresa, oltre all’importo risultante dal punto 91 del CUD 2010, anche l’imposta sostitutiva trat-
tenuta dal sostituto d’imposta in sede di assistenza fiscale e risultante dal modello 730-3/2010.
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA
A) Somme erogate per l’incremento della produttività assoggettate ad imposta sostitutiva per un importo complessivo supe-
riore ad euro 6000.
Il contribuente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo, assoggettandoli a tassazione ordinaria, l’ammontare dei premi
di produttività, assoggettati ad imposta sostitutiva, che eccede l’importo di euro 6.000. Tale situazione può verificarsi, ad esem-
pio, nel caso di una pluralità di rapporti di lavoro con più CUD non conguagliati e qualora la somma degli importi indicati nei
punti 90 dei diversi CUD 2010, per i quali risulta compilato anche il punto 91, sia superiore ad euro 6.000.
Inquesto caso per la compilazione del rigo:
•nella colonna 1riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 90 del CUD 2010, già assoggettati da parte
del sostituto a tassazione ordinaria (punto 93 del CUD barrato);
•nella colonna 2 riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 90 del CUD 2010, già assoggettati da parte
del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 91 del CUD compilato);
•nella colonna 3riportare il totale dell’imposta sostitutiva, risultante dal punto 91 del CUD 2010;
•barrare la casella di colonna 5(Opzione o rettifica imposta sostitutiva) per rideterminare l’imposta sostitutiva riconducendo
l’ammontare dei premi di produttività nel limite di 6.000 euro;
•nella colonna 6indicare il risultato della seguente operazione:
RC4 colonna 2 – 6.000
Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5;
•nella colonna 7non deve essere indicato alcun importo;
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•calcolare:RC4 colonna 3 – 600:
– se il risultato della precedente operazione è maggiore di zero, riportare tale importo nella colonna 9. Detto importo deve
essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10;
– se, invece, il risultato della precedente operazione è minore di zero, riportare tale importo non preceduto dal segno meno
nella colonna 8. Tale importo deve essere versato, utilizzando l’apposito codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi
termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.
B) Applicazione dell’imposta sostitutiva da parte del sostituto in assenza dei presupposti.
In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo, assoggettandoli a tassazio-
ne ordinaria, i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva pur in assenza dei
presupposti richiesti dalla legge (ad esempio reddito di lavoro dipendente percepito nel 2008 superiore a 35.000 euro).
In questo caso per la compilazione del rigo:
•nella colonna 1riportare l’importo dei premi di produttività, risultante dal punto 90 del CUD 2010, già assoggettati da par-
te del sostituto a tassazione ordinaria (punto 93 del CUD barrato). In presenza di più CUD riportare la somma dei premi di
produttività risultanti dai punti 90 dei diversi CUD;
•nella colonna 2riportare l’importo dei premi di produttività, risultante dal punto 90 del CUD 2010, già assoggettati da par-
te del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 91 del CUD 2010 compilato). In presenza di più CUD riportare la somma dei
premi di produttività risultanti dai punti 90 dei diversi CUD;
•nella colonna 3riportare l’ammontare dell’imposta sostitutiva, risultante dal punto 91 del CUD 2010, ovvero, in presenza di
più CUD la somma degli importi indicati nei punti 91 dei diversi CUD;
•barrare la casella di colonna 4 (Opzione o rettifica tassazione ordinaria) per ricondurre a tassazione ordinaria i premi di
produttività assoggettati dal sostituto ad imposta sostitutiva;
•nella colonna 6riportare l’ammontare dei premi di produttività già indicati in colonna 2. Detto importo deve essere conside-
rato nel calcolo del rigo RC5;
•le colonne 7 e 8non devono essere compilate;
•nella colonna 9riportare il totale dell’imposta sostitutiva indicata in colonna 3 di questo rigo. Detto importo deve essere com-
preso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10.
COMPILAZIONE FACOLTATIVA
(scelta di una tassazione diversa rispetto a quella applicata dal sostituto, in quanto ritenuta più conveniente).
C)Applicazione in dichiarazione dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva, ove non trattenuta dal sostituto (punti 90 e 93 del CUD 2010 compilati), può essere applicata dal contri-
buente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché ne ricorrano i presupposti.
In questo caso per la compilazione del rigo:
1. In presenza di un solo CUD:
•nella colonna 1 riportare l’importo dei premi di produttività, risultante dal punto 90 del CUD 2010, già assoggettati da
parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 93 del CUD barrato);
•barrare la casella di colonna 5(Opzione o rettifica imposta sostitutiva) per assoggettare ad imposta sostitutiva i premi di
produttività assoggettati dal sostituto a tassazione ordinaria;
•nella colonna 7riportare l’ammontare dei premi di produttività già indicati in colonna 1. Detto importo deve esser consi-
derato nel calcolo del rigo RC5;
•nella colonna 8riportare il totale dell’imposta sostitutiva a debito pari al 10 per cento dell’importo indicato in colonna 7.
Tale importo deve essere versato, utilizzando l’apposito codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per
i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.
2. In presenza di più CUD:
•nella colonna 1riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 90 del CUD 2010, già assoggettati da par-
te del sostituto a tassazione ordinaria (punto 93 del CUD barrato);
•nella colonna 2riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 90 del CUD 2010, già assoggettati da par-
te del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 91 del CUD compilato);
•nella colonna 3riportare il totale dell’imposta sostitutiva, risultante dal punto 91 del CUD 2010;
•barrare la casella di colonna 5(Opzione o rettifica imposta sostitutiva) per assoggettare ad imposta sostitutiva i premi di
produttività assoggettati dal sostituto a tassazione ordinaria;
•la colonna 6non va compilata;
•calcolare:capienza= 6000 – RC4 colonna 2
•nella colonna 7indicare il minore importo tra la capienza e l’importo di colonna 1. Detto importo deve essere considera-
to nel calcolo del rigo RC5;
•determinare: base imponibile= RC4 col. 2 + RC4 col. 7; ricondurre a 6.000 se il risultato è superiore;
•calcolare: imposta dovuta= base imponibile x 10%
•effettuare la seguente operazione:
imposta dovuta – RC4 col. 3
– se il risultato della precedente operazione è positivo, riportare tale importo nella colonna 8. Tale importo deve essere ver-
sato, utilizzando l’apposito codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo del-
le imposte sui redditi;
– se il risultato è, invece, negativo riportare il risultato non preceduto dal segno meno nella colonna 9. Detto importo de-
ve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10.
D) Applicazione in dichiarazione della tassazione ordinaria.
Il contribuente, qualora lo ritenga più conveniente, può decidere di applicare in sede di dichiarazione la tassazione ordinaria
alle somme assoggettate dal sostituto ad imposta sostitutiva (punti 90 e 91 del CUD 2010 compilati).
In questo caso per la compilazione del rigo:
•nella colonna 1riportare l’importo dei premi di produttività, risultante dal punto 90 del CUD 2010, assoggettati a tassazio-
ne ordinaria da parte del sostituto (punto 93 del CUD 2010 barrato);
•nella colonna 2riportare l’importo dei premi di produttività, risultante dal punto 90 del CUD 2010, già assoggettati da par-
te del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 91 del CUD 2010 compilato). In presenza di più CUD riportare la somma dei
premi di produttività risultanti dai punti 90 dei diversi CUD;
•nella colonna 3riportare l’ammontare dell’imposta sostitutiva, risultante dal punto 91 del CUD 2010, ovvero, in presenza di
più CUD la somma degli importi indicati nei punti 91 dei diversi CUD;
28
•barrare la casella di colonna 4 (Opzione o rettifica tassazione ordinaria) per ricondurre a tassazione ordinaria i premi di
produttività assoggettati dal sostituto ad imposta sostitutiva;
•nella colonna 6riportare l’ammontare dei premi di produttività già indicati in colonna 2. Detto importo deve essere conside-
rato nel calcolo del rigo RC5;
•le colonne 7 e 8non devono essere compilate;
•nella colonna 9riportare il totale dell’imposta sostitutiva indicata in colonna 3 di questo rigo. Detto importo deve essere com-
preso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10.
Rigo RC5 Totale
Nella colonna 2riportare il risultato della seguente operazione:
RC1 + RC2 + RC3 + RC4 colonna 6 – RC4 colonna 7
Nella colonna 1riportare la somma dei redditi per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3. In
questo caso, per calcolare esattamente l’importo da riportare nella colonna 4 del rigo RN1, seguire le istruzioni contenute in Ap-
pendice, alla voce “Lavori socialmente utili agevolati”
Se non avete indicato alcun importo nella colonna 1, l’importo indicato nella colonna 2 deve essere riportato unitamente ad even-
tuali altri redditi nella colonna 4 del rigo RN1.
Per fare questo calcolo potete utilizzare lo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate nelle istruzioni relative al-
la compilazione del quadro RN.
Consultare Rigo RC6 Periodo di lavoro
in Appendice Nella colonna 1, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale è prevista la de-
“Periodo di trazione d’imposta (365 per l’intero anno). Vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavora-
lavoro - Casi
tivi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspet-
particolari”
tativa senza corresponsione di assegni).
In caso di rapporto di lavoro part-time, le detrazioni spettano per l’intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa
per un orario ridotto.
Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro, riportate la cifra indicata al punto 3 del CUD
2010 o del CUD 2009.
ATTENZIONE:se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati, esponete in questa colonna il numero totale dei giorni
compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.
Lavori socialmente utili
Se nei righi da RC1 a RC3 avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche compensi per lavori socialmente utili, i gior-
ni da riportare in questa colonna sono pari:
– alla somma dei giorni riportati al punto 3 del CUD 2010 o del CUD 2009 relativi ai redditi per lavoro dipendente e ai redditi
per lavori socialmente utili, se per questi ultimi compensi non fruite del regime agevolato;
– al solo numero dei giorni di lavoro dipendente riportati al punto 3 del CUD 2010 o del CUD 2009, se per i compensi per la-
vori socialmente utili fruite del regime agevolato (codice “3” nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3).
Se siete in possesso di un CUD 2010 o di un CUD 2009 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche
redditi per lavori socialmente utili e fruite del regime agevolato, il numero di giorni da indicare nella presente colonna è quello rela-
tivo ai redditi di lavoro dipendente ad esclusione, quindi, di quelli relativi ai compensi per lavori socialmente utili.
Nella colonna 2, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale è prevista la detrazione d’imposta (365
per l’intero anno).
Se avete indicato un solo reddito di pensione, potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2010 o del
CUD 2009 . Se avete indicato più redditi di pensione, esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i gior-
ni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
ATTENZIONE:se sono presenti sia redditi di lavoro dipendente, sia redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1
ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
SEZIONE II In questa sezione dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al
Altri redditi periodo di lavoro nell’anno. Per tali detrazioni si vedano le istruzioni relative al rigo RN12.
assimilati In particolare, indicare:
a quelli a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di sepa-
di lavoro razione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria
dipendente non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si consi-
dera destinato al coniuge per metà del suo importo;
b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpe-
tue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni.
Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (com-
missioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive
(consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31
dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell’ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamen-
te le rendite costituiscono reddito per l’intero ammontare;
g) i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazio-
nale, di cui all’art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR.
Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.
Righi RC7 e RC8
Colonna 1: barrate la casella in presenza di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall’au-
torità giudiziaria (sopra individuati con la lettera a)). Per la detrazione spettante consultare le istruzioni relative al rigo RN12;
Colonna 2:indicare il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente risultante dal punto 2 del CUD 2010 o del CUD 2009.
29
Rigo RC9: indicare la somma degli importi di colonna 2 dei righi RC7 e RC8.
Tale importo dovrà essere riportato, unitamente ad eventuali altri redditi, nella colonna 4 del rigo RN1 Per fare questo calcolo pote-
te utilizzare lo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” presente nelle Istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.
SEZIONE III In questa sezione dovete dichiarare l’ammontare delle ritenute IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF nonché del-
Ritenute l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF trattenute dal datore di lavoro.
su redditi
di lavoro Rigo RC10:indicare il totale delle ritenute IRPEF, relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risul-
dipendente tante dal punto 5 del CUD 2010 o del CUD 2009. In questo rigo deve essere compreso l’importo indicato nel rigo RC4 colonna 9.
e assimilati, Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite
addizionale con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.
regionale L’importo del presente rigo unitamente ad eventuali altre ritenute, deve essere riportato nel rigo RN33, colonna 4. Per fare questo cal-
e comunale colo potete utilizzare lo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” presente nelle istruzioni per la compilazione del quadro RN.
all’IRPEF
Rigo RC11: indicare il totale dell’addizionale regionale all’IRPEF trattenutasui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nel-
le Sezioni I e II,risultante dal punto 6 del CUD 2010 o del CUD 2009.
L’importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV3, colonna 3.
Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite
con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.
Rigo RC12:indicare l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2009 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e
assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 10 del CUD 2010 o del CUD 2009.
L’importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1.
Rigo RC13:indicare il saldo dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2009 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e as-
similati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 11 del CUD 2010 o del CUD 2009.
L’importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1.
Rigo RC14: indicare l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2010trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e as-
similati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 13 del CUD 2010. Riportare tale importo nel rigo RV17 colonna 5.
SEZIONE IV In questa sezione dovete indicare le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente
Ritenute utili se avete raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.
per lavori
socialmente Rigo RC15: indicare le ritenute IRPEFrelative ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice
utili 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle infor-
mazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.
Rigo RC16: indicare l’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete
indicato il codice 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si ri-
manda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.
Se siete in possesso di un CUD 2010 o di un CUD 2009 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche
redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato, consultate in Appendice la voce “Lavori socialmente utili agevolati”.
SEZIONE V Rigo RC17: indicare l’importo della detrazione, entro il limite massimo di 134 euro, riconosciuta per il personale del comparto
Comparto sicurezza, difesa e soccorso, risultante dal punto 50 del CUD 2010. Riportare tale importo nel rigo RN21.
sicurezza, Nel caso di una pluralità di rapporti di lavoro con più CUD non conguagliati, indicare in questo rigo la somma degli importi risul-
difesa tanti dai punti 50 dei diversi CUD. Qualora tale somma sia superiore al predetto limite massimo, indicare 134 euro.
e soccorso Questa sezione è riservata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale è stata prevista una ri-
duzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 4, c. 3, del decreto legge n. 185/2008).
L’agevolazione spetta ai lavoratori del predetto comparto che nell’anno 2008 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente
non superiore a 35.000,00 euro.
Inoltre, il DPCM del 27 febbraio 2009 ha previsto che la riduzione d’imposta, il cui importo non può essere superiore a 134,00
euro, è determinata dal sostituto sul trattamento economico accessorio erogato (punti 50 e 51 del CUD 2010).
Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli
allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la riduzione d’im-
posta è determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito.
8. QUADRO RP – ONERI E SPESE
Questo quadro è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazio-
ne in due diversi modi:
– alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta;
– altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda.
Si ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.
ONERI Spese che danno diritto alla detrazione del 19%
DETRAIBILI a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (vedere Parte II, capitolo 4 “Fami-
liari a carico”):
– spese sanitarie (rigo RP1 col. 2)
– spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici
informatici dei disabili (rigo RP3);
– spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);
– spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);
– premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 (rigo RP12);
– premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli at-
ti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001(rigo RP12);
30
– spese per l’istruzione secondaria e universitaria (rigo RP13);
– spese per attività sportive praticate da ragazzi (rigo RP16);
– spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (rigo RP18);
– spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (righi da RP19 a RP21, codice 33).
La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:
– per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi
ultimi dovuta (rigo RP2);
– per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficien-
ti (rigo RP15).
– per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’at-
tività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP19 a RP21, codice 34).
– per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP19 a RP21, codice 36)
b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:
– spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spe-
sa sanitaria pubblica (rigo RP1 col. 1);
– interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);
– interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (rigo RP8);
– interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (rigo RP9);
– interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (rigo RP10);
– interessi per prestiti o mutui agrari (rigo RP11);
– spese funebri (rigo RP14);
– spese per intermediazione immobiliare (rigo RP17);
– erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP19 a RP21, codice 19)
– erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP19 a RP21, codice 20)
– erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP19 a RP21, codice 21)
– erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso (righi da RP19 a RP21, codice 22)
– erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (righi da RP19 a RP21, codice 23)
– erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP19 a RP21, codice 24)
– spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP19 a RP21, codice 25)
– erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP19 a RP21, codice 26)
– erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP19 a RP21, codice 27)
– erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP19 a RP21, codice 28)
– spese veterinarie (righi da RP19 a RP21, codice 29)
– spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP19 a RP21, codice 30)
– erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (righi da RP19 a RP21, codice 31)
– spese per l’autoaggiornamento e la formazione sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado (righi da RP19 a
RP21, codice 32)
– altri oneri detraibili (righi da RP19 a RP21, codice 35)
Spese che danno diritto alla detrazione del 41% (righi da RP35 a RP37) o del 36% (righi da RP39 a RP41):
– spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo;
– spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.
Spese che danno diritto alla detrazione del 20% (rigo RP43):
– spese per sostituzione di frigoriferi e congelatori (colonna 1);
– spese per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza (colonna 2);
– spese per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (colonna 3);
– spese per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati (col. 4).
Spese che danno diritto alla detrazione del 55% (righi da RP44 a RP47):
– spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);
– spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);
– spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);
– spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4).
Detrazioni per canoni di locazione:
– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP49 cod. 1);
– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (rigo RP49 cod. 2);
– detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale
(rigo RP49 cod. 3);
– detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (rigo RP50).
Altre detrazioni (Rigo RP 51):
– detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome (codice 1);
– detrazione per le donazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” (codice 2);
– detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (colonna 3);
ONERI a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico(vedere Parte II, capitolo 4 “Fami-
DEDUCIBILI liari a carico”):
– contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP23);
– contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP28 codice 1);
– contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righi da RP29 a RP33);
Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili sostenute anche nell’interesse dei familiari an-
che se non a caricofiscalmente (rigo RP27);
b)Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:
– assegni periodici corrisposti al coniuge (rigo RP24);
31
– contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP25)
– erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (rigo RP26);
– erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (rigo RP28 codice 2);
– erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcu-
ne fondazioni e associazioni riconosciute (rigo RP28 codice 3);
– erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco (rigo RP28 codice 4);
– rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri (rigo RP28 codice 5).
Spese sostenute per i figli
Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il
documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui
le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova
la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calco-
lo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.
Spese sostenute dagli eredi
Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo
il suo decesso.
Consultare Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza
in Appendice È bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire
“Oneri sostenuti della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla
dalle società
società, nella proporzione stabilita dall’art. 5 del Tuir. Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RP.
semplici”
Compilazione Il quadro RP è composto da sette sezioni:
del •Sezione I, oneri e per i quali è riconosciuta la detrazionedel 19 per cento;
quadro RP •Sezione II, oneri deducibili dal reddito complessivo;
•Sezione III, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o 36
per cento;
•Sezione IV, spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 20 per cento;
•Sezione V, spese per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti per le quali è riconosciuta la detrazione del 55
per cento;
•Sezione VI, detrazioni per canoni di locazione;
•Sezione VII,altre detrazioni quali quelle per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o
dalle Province autonome, per le donazioni all’ente Ospedaliero ”Ospedali Galliera di Genova”.
SEZIONEI A ciascuna detrazione d’imposta del 19 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalla tabella “Oneri per i quali
Oneri spetta la detrazione del 19%” che trovate nelle istruzioni relative ai righi RP19, RP20 e RP21. I codici attribuiti sono gli stessi che
per i quali risultano dal CUD 2010.
è riconosciuta
la detrazione Istruzioni comuni ai righi da RP1 a RP4
d’imposta Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2009 che sono già state rimborsate al contribuente, per
del 19%
esempio:
– le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
– le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aven-
ti esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un im-
porto non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipenden-
te. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 60 del CUD 2010 o al punto 51 del CUD 2009 consegnato al lavo-
ratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha
concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.
Vanno indicate perché rimaste a carico:
– le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detra-
zione d’imposta del 19 per cento);
– le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso
con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assi-
curazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 62 del CUD 2010 o al punto
53 del CUD 2009.
Righi da RP1 a RP5Spese sanitarie e spese per i disabili.
Potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari im-
porto. La scelta è consentita se l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, supe-
ra (al lordo della franchigia di euro 129, 11) euro 15.493,71.
Nel rigo RP22 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si ri-
manda alle istruzioni relative al rigo RP22 (colonna 1).
Rigo RP1 Spese sanitarie
Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esem-
pio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).
Colonna 2: indicare l’importo delle spese sanitarie, diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica
(da riportare, invece, a colonna 1), sostenute per:
•prestazioni chirurgiche;
•analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
•prestazioni specialistiche;
•acquisto o affitto di protesi sanitarie;
•prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
•ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricove-
ro la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono
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essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile vedere le istru-
zioni del rigo RP27);
•acquisto di medicinali;
•spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della
pressione sanguigna);
•spese relative al trapianto di organi;
•importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
•assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
•prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico
assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
•prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
•prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
•prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Consultare Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata
in Appendice da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei
“Spese sanitarie prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.
Documentazione In particolare si precisa che la “qualità” (denominazione) del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione all’im-
da conservare”
missione in commercio (codice AIC) anziché con la denominazione specifica del medicinale. Per ulteriori chiarimenti si veda la cir-
colare n. 40/E del 30 luglio 2009.
Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annota-
zioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009 con il codice 1 o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.
Colonna 1:Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute, nell’interesse dei familiari non fi-
scalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta.
La compilazionedella presente colonnaè riservata ai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanita-
rio nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticketin relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si
sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata ricono-
sciuta l’esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).
Per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2
della propria dichiarazione dei redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:
•nella colonna 1del rigo RP1 l’importo totale di tali spese;
•nella colonna 2del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.
Nel caso di compilazione di entrambe le colonne, al fine della applicazione della franchigia di euro 129,11 sopra citata, si de-
ve procedere come segue:
1) ridurre l’importo da esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di euro 129,11;
2) se l’importo da indicare nella colonna 2 del rigo RP1, è inferiore a euro 129,11 si deve ridurre l’importo da indicare nel rigo
RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia.
Rigo RP2 Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti
Indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dal-
la partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta.
L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare
desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN42, colonna 1, del Mod. UNICO di quest’ultimo.
L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente dieu-
ro 6.197,48; l’importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11, anche se la stessa è stata già applicata
dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi.
Tuttavia non si deve tener conto di detta franchigia per la parte che è stata già sottratta ai fini della determinazione dell’importo in-
dicato nel rigo RP1, colonna 2.
Se avete anche delle spese da indicare nel rigo RP1, colonna 1, dovete:
1) applicare la franchigia di euro 129,11, sulla spesa da indicare nella colonna 2 del rigo RP1;
2) se l’importo delle spese da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l’importo da indica-
re nel rigo RP2 della quota rimanente della franchigia;
3) se la somma degli importi da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 e nel rigo RP2 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre
l’importo da indicare nella colonna 1 del rigo RP1 della quota residua della franchigia.
Consultare Rigo RP3 Spese sanitarie per disabili
in Appendice Indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei disa-
la voce “Spese bili, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione dei disabili. Per queste spese la detrazione del
sanitarie 19 per cento spetta sull’intero importo.
per disabili” In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
Rigo RP4 Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili
Indicare le spese sostenute per l’acquisto:
– di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei disabili;
– di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità ta-
le da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di
deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.
La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobili-
stico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione
che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da
euro 18.075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione.
In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differen-
za tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazio-
ne, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento dell’handicap che comporti per il disabile la necessità
di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.
La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4,
per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l’importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata so-
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stenuta nel 2006, nel 2007 o nel 2008 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la
ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segna-
lare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l’importo della rata spettante.
Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusio-
ne, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).
Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la ra-
teazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese.
Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo con-
sentito di euro 18.075,99.
Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o
del CUD 2009 nel limite dell’importo massimo predetto.
Rigo RP5Spese per l’acquisto di cani guida
Indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quat-
tro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.
La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta in questo rigo
il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l’importo della rata spettante.
Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (ve-
dere le istruzioni al rigo RP51). Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nel-
le annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009
Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza
Questo rigoè riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un im-
porto superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2006 e/o nel 2007 e/o nel 2008 per la rateazione di tali spese. Indica-
re nella colonna 2l’importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. UNICO 2009, rigo RP6, colonna 2
per le spese sostenute nel 2006 e nel 2007 e rigo RP22 colonna 2 per le spese sostenute nell’anno 2008 , oppure può essere ri-
cavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod. 730/2009, rigo E6 per le spese sostenute
nell’anno 2006 o nel 2007 e rigo 62 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell’anno 2008. Nella colonna 1di questo rigo in-
dicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. per le spese sostenute nell’anno 2008 indicare il numero 2).
Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2006 che nel 2007 o nel 2008 deve compila-
re il rigo RP6 in distinti moduli.
Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2010
e/o del CUD 2009.
Consultare Righi da RP7 a RP11 Interessi passivi
in Appendice In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneriaccessorie le quotedi rivalutazionepagati nel 2009 in
”Rinegoziazione dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.
di un contratto In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli
di mutuo”
interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detra-
zione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione sepa-
rata a titolo di “onere rimborsato”.
Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
•mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
•mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una re-
sidenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari
stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.
Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio
e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia
ipotecaria su immobili.
Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla par-
te del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare
la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:
costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati
capitale dato in mutuo
In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto
di mutuo. Tra gli oneri accessori sono compresi anche:
– l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del clien-
te (ad esempio l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca);
– le spese di perizia;
– le spese di istruttoria;
– la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
– la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
– la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
– le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
– le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
– l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
– l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.
Non sono ammesse alla detrazione:
– le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo,
quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad
un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;
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– le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);
– l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;
– le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali.
Rigo RP7 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale
Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipo-
tecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.
Nozione di abitazione principale
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detra-
zione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione princi-
pale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).
Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra
tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detra-
zione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
Importo massimo cui applicare la detrazione
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di
mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.:
coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acqui-
stata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con
il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di in-
teressi passivi.
Soggetti ammessi alla detrazione
La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario,
La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato , ad esempio, da un usufrutto in fa-
vore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stes-
so non acquista l’unità immobiliare.
Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnata-
ri o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di
questi. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a
proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento
della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione
nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilascia-
ta dalla cooperativa intestataria del mutuo.
In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo.
In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo.
La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto
dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanen-
te delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamen-
to civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal
requisito della dimora abituale
Condizioni generali per fruire della detrazione
La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acqui-
sto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipen-
denti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è am-
messa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
Per i mutui stipulati in data antecedente al 1°gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia sta-
ta adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1°gennaio 2001 non fosse già
decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è
ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.
Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’ac-
quisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di
surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007.
Consultare In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a
in Appendice quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri cor-
“Rinegoziazione relati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo.
di un contratto
Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad
di mutuo”
abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto.
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che
entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rila-
scio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un tra-
sferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come
abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanita-
ri). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da
tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.
La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazio-
ne principale.
Contratti di mutuo stipulati prima del 1993
Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascun
intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8
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dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione prin-
cipale per motivi diversi da quelli di lavoro.
In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavo-
ro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.
Consultare Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua
in Appendice ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.
“Rinegoziazione In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, nel rigo RP8 non deve es-
di un contratto
sere indicato alcun importo. Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei ri-
di mutuo”
ghi RP7 e RP8 non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83.
Esempio 1: interessi passivi relativi all’abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 2.582,28; interessi passivi relativi a residenza
secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 non va indicato alcun importo.
Esempio 2: interessi passivi relativi all’abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza
secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 scrivere euro 774,69.
Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nelle annotazioni del CUD 2010
e/o del CUD 2009.
Rigo RP8 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili, stipulati prima del 1993
In questo rigo indicare, per un importo non superioreaeuro 2.065,83per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, one-
ri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati al-
l’acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993.
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione anche di-
versa da quella principale (per la quale valgono le istruzioni relative al rigo RP7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad
es. si verifica variazione se l’immobile viene concesso in locazione).
Consultare Nell’ipotesi di accollo del mutuo da parte dell’erede o dell’acquirente oppure nell’ipotesi di mutuo stipulato dalla cooperativa o
in Appendice dall’impresa costruttrice si vedano le istruzioni al rigo RP7 paragrafo “Soggetti ammessi alla detrazione”.
“Rinegoziazione Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nelle annotazioni del CUD
di un contratto
2010 e/o del CUD 2009.
di mutuo”“
Èancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo.
Rigo RP9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
Indicare gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mu-
tui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici, secon-
do quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30
del 28 febbraio 1997.
La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di euro 2.582,28, e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di
più contratti di mutuo detto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione soste-
nuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi
di proprietà.
Nel presente rigo vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del
CUD 2009
Consultare Rigo RP10 Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale
in Appendice Indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
“Mutuo ipoteca- per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad
rio relativo alla
abitazione principale.
costruzione e
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.
ristrutturazione
edilizia La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanen-
dell’abitazione te delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamen-
principale“ to civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo
dal requisito della dimora abituale.
Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD
2010 e/o del CUD 2009.
Rigo RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari
Indicare gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indi-
cizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
L’importo dell’onere non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati, compresi i redditi dei terreni dichiarati nel
quadro RH per i quali è stata barrata la casella di colonna 6 (reddito dei terreni).
Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD
2010 e/o del CUD 2009.
Rigo RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
Indicare:
– per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche
se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione
che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
– per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1°gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di mor-
te, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento
degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà
di recedere dal contratto.
L’importo non deve superare complessivamente euro 1.291,14.
Nel presente rigo vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o
del CUD 2009.
36
Rigo RP13 Spese di istruzione
Indicare l’importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specia-
lizzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non de-
vono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.
Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
Rigo RP14 Spese funebri
Indicare gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella PARTEII, capitolo 4 “Fa-
miliari a carico”.
Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a euro 1.549,37.
Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
Rigo RP15 Spese per addetti all’assistenza personale
Indicare le spese, per un importo non superiore a euro 2.100,00, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera euro 40.000,00.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel capitolo 4 “Familiari a carico”. Non è necessario tut-
tavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente.
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio,
di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indu-
menti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.
La detrazione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quan-
do la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
Il limite di euro 2.100,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti
cui si riferisce l’assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare in
questo rigo non può essere comunque superiore a euro 2.100,00.
Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100,00
dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal-
l’addetto all’assistenza.
La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che
presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi ana-
grafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
Rigo RP16 Spese per attività sportive praticate da ragazzi
Indicare le spese, per un importo non superiore per ciascun ragazzo ad euro 210,00, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbo-
namento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti
sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
Le spese devono risultare da idonea documentazione che può consistere in un bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevu-
ta o quietanza di pagamento da cui risultino:
– la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica, il nome cognome e residenza, nonché il
codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione;
– la causale del pagamento;
– l’attività sportiva praticata;
– l’importo corrisposto per la prestazione resa;
– i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009
Rigo RP17 Spese per intermediazione immobiliare
Indicare i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare
da adibire ad abitazione principale. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1.000,00. Nel presente rigo
vanno comprese anche le spese indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
ATTENZIONE: se l’unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i com-
proprietari in base alla percentuale di proprietà.
RP18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
Indicare le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diver-
so da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 di-
cembre 1998 n. 431.
La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione,
stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
L’importo da indicare non può essere superiore a euro 2.633,00.
La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
ATTENZIONE:per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno cento chilometri dal co-
mune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.
Righi RP19, RP20 e RP21 Altri oneri per i quali spetta la detrazione
Indicare in questi righi tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d’imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi
della sezione. Riportare solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 19 a 36 descritti nella seguente tabella “Oneri per i qua-
li spetta la detrazione del 19%” utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo, ad iniziare da RP19.
37
ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%
CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
1 Spese sanitarie 20 Erogazioni liberali alle ONLUS
2 Spese sanitarie per familiari non a carico 21 Erogazioni liberali alle società ed associazioni
sportive dilettantistiche
3 Spese sanitarie per portatori di handicap
22 Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
4 Spese per veicoli per i portatori di handicap
23 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di
5 Spese per l’acquisto di cani guida
promozione sociale
6 Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la
24 Erogazioni liberali a favore della società di cultura
rateizzazione nella precedente dichiarazione
Biennale di Venezia
7 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione
principale 25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri
27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello
immobili
9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero spettacolo
edilizio 28 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel
10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione settore musicale
abitazione principale 29 Spese veterinarie
11 Interessi per prestiti o mutui agrari 30 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai
12 Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità soggetti riconosciuti sordi
e non autosufficienza 31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di
13 Spese per istruzione ogni ordine e grado
14 Spese funebri 32 Spese sostenute dai docenti per l’autoaggiornamento
15 Spese per addetti all’assistenza personale e per la formazione
16 Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, 33 Spese per l’acquisto degli abbonamenti ai mezzi di
piscine ed altre strutture sportive) trasporto pubblico
17 Spese per intermediazione immobiliare 34 Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli
anni di laurea dei familiari a carico
18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti
universitari fuori sede 35 Spese per asili nido
19 Erogazioni liberali ai partiti politici 36 Altri oneri detraibili
Nellacolonna 1indicare il codice e nella colonna 2il relativo importo.
In particolare, indicare i codici relativi ai seguenti oneri:
– “19”(Erogazioni liberali ai partiti politici)le erogazioni liberali in denaro, a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra
euro 51,65ed euro 103.291,38.L’erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di
uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più
conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2008 ha dichiarato
perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si ricorda che le erogazioni liberali che consentono di usufrui-
re della detrazione d’imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che abbiano o abbiano avuto al-
meno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.
Con questo codice vanno comprese anche le spese indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 20, 21, 22 e 23
Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credi-
to, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e
l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di
credito.
– “20” (Erogazioni liberali alle ONLUS)le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83a favore
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazio-
ni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti al-
l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in dena-
ro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettua-
te esclusivamente tramite:
•Onlus;
•organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
•altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata au-
tenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità
pubbliche o da altri eventi straordinari;
•amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
•associazioni sindacali di categoria.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
ATTENZIONE: per le liberalità alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2009 è
prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni
della sezione II relativa agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se
fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.
– “21” (Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche) le erogazioni liberali in denaro, per un importo
non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
38
– “22”(Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso)i contributi associativi, fino a euro 1.291,14, versati dai soci alle so-
cietà di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di as-
sicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle
loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
– “23” (Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale) le erogazioni liberali in denaro a favore delle as-
sociazioni di promozione sociale fino a euro 2.065,83.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
– “24” (Erogazioni liberali a favore della Società di cultura ”La Biennale di Venezia”) le erogazioni liberali in denaro a favore
della Società di cultura ”La Biennale di Venezia”. La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito complessivo
Con questo codice vanno comprese le spese indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
– “25”(Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico)le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, pro-
tezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre
1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese,
quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza
entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell’anno
d’imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il
codice 25 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
ATTENZIONE: questa detrazione è cumulabile con quella del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ri-
dotta del 50 per cento. Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell’anno 2009, per le quali si è
chiesto di fruire della detrazione, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50%. Per i contribuenti che han-
no iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità
precedenti. Le spese che eccedono euro 48.000,00, per le quali non spetta più la detrazione, potranno essere riportate in que-
sto rigo per il loro intero ammontare.
– “26”(Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche)le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni,
degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Mini-
stro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o
promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realiz-
zano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro del-
le cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modifi-
cazioni e integrazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine
necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo
specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
– “27”(Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo)le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superio-
re al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
– “28”(Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale)le erogazioni liberali in denaro, per un impor-
to non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti
nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 29 giu-
gno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
•al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
•come contributo alla sua gestione nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in
fondazione;
•come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto
decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma co-
stante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di
trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell’impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
– “29”(Spese veterinarie)le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per
pratica sportiva. La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11 e nellimite massimo di
euro 387,34.
Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, l’onere su cui calcolare la detrazione spet-
tante è pari a euro 258,23.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 29 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
– “30” (Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi) le spese sostenute per i servizi di interpre-
tariato dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordi i minorati sensoriali dell’u-
dito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguag-
gio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio
(legge n. 95 del 20 febbraio 2006).
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 30 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009;
– “31” (Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado)le erogazioni liberali a favore degli istituti sco-
lastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolasti-
39
ca e all’ampliamento dell’offerta formativa. Si precisa che detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di
cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamen-
to postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
– “32” (Spese sostenute dai docenti per l’autoaggiornamento e per la formazione)le spese sostenute da parte dei docenti del-
le scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, per l’autoaggiornamento e per la formazione, fino
ad un importo massimo di 500,00 euro.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD 2010.
– “33” (Spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamen-
ti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, fino ad un importo massimo di 250,00 euro.
La detrazione spetta anche se sostenuta nell’interesse dei familiari a carico.
Nel caso in cui tali spese siano state sostenute per più soggetti l’importo massimo sul quale spetta la detrazione non può supera-
re complessivamente il suddetto limite di euro 250,00.
Le spese da considerare sono quelle sostenute nel 2009 anche se si riferiscono ad abbonamenti che scadono nel 2010.
Per “abbonamento” si intende il titolo di trasporto che consenta di potere effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni,
su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Non possono, quindi, beneficiare dell’agevola-
zione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria.
Nel caso di titolo di viaggio non nominativo lo stesso deve essere conservato e accompagnato da un’autocertificazione (dichia-
razione sostitutiva di atto notorio) resa dal contribuente in cui si attesta che l’abbonamento è stato acquistato per lo stesso o per
un suo familiare a carico.
Si precisa che la detrazione spetta a condizione che le suddette spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (ad esempio, nel caso in cui il costo dell’abbonamento risulti inerente
e quindi deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo). Per ulteriori chiarimenti si veda la circolare n. 19/E del 7
marzo 2008.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2010.
– “34” (Spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea)i contributi versati nell’inte-
resse del soggetto fiscalmente a carico, il quale intenda esercitare il riscatto del corso di laurea pur non avendo ancora iniziato
l’attività lavorativa e non essendo iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.
Èprevista la possibilità di esercitare il riscatto del corso di laurea anche da parte delle persone che non hanno ancora iniziato
l’attività lavorativa e non sono iscritte ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. In questo caso i contributi versati possono es-
sere detratti, nella misura del 19% dall’imposta dovuta dai contribuenti cui l’interessato risulta fiscalmente a carico.
Si ricorda che negli altri casi i contributi versati per il riscatto del corso di laurea costituiscono oneri deducibili e vanno indicati
nel rigo RP23.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 34 nelle annotazioni del CUD 2010.
– “35” (Spese per asili nido) le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un
importo complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio.
Con questo codice vanno comprese le spese relative alla frequenza di asili nido riportate nel CUD. In particolare, si precisa che
nelle annotazioni del CUD 2010 sono riportate con il codice 35, mentre nelle annotazioni del CUD 2009 sono riportate con il
codice 35 insieme alle spese relative agli “Altri oneri detraibili”.
– “36” (Altri oneri detraibili) gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento.
Con questo codice vanno comprese le somme relative agli “Altri oneri detraibili” indicate con il codice 36 nelle annotazioni del
CUD 2010 e/o codice 35 nelle annotazioni del CUD 2009;
Rigo RP22 Totale degli oneri sul quale calcolare la detrazione
Questo rigo deve sempre essere compilato in presenza di oneri che danno diritto alla detrazione del 19%.
Se la somma delle spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3, al lordo della franchigia di euro 129,11, eccede euro 15.493,71,
potete avvalervi della rateazione.
In questo caso dovete:
– barrare la casella 1;
– riportare nella colonna 2 l’importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:
RP1, col.1 + RP1 col. 2 + RP2 + RP3
4
Se non effettuate la rateazione delle spese sanitarie, dovete soltanto riportare nella colonna 2 la somma degli importi indicati nei
righi RP1 col. 2, RP2 e RP3.
In relazione, invece, a tutti gli altri oneri dovete:
– sommare gli importi dei righi da RP4 a RP21 e riportare il totale nella colonna 3;
– riportare, infine, nella colonna 4 la somma di quanto indicato nelle colonne 2 e 3 di questo rigo.
Per determinare la detrazione spettante, dovete riportare nel rigo RN15 il 19 per cento di quanto indicato nel rigo RP22 colonna 4.
SEZIONEII In questa sezione indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che
Oneri non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tas-
deducibili sazione.
dal reddito Non devono, invece, essere indicatigli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d’imposta in sede di formazione del reddito
complessivo di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 58 del CUD 2010 e/o nel punto 44 del CUD 2009 non-
ché nel punto 52 del CUD 2010 e/o nel punto 45 del CUD 2009. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 53
del CUD 2010 e/o nel punto 46 del CUD 2009 si rinvia alle istruzioni relative ai righi da RP29 a RP33.
Rigo RP23 Contributi previdenziali ed assistenziali
Indicare l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi
volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.
Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
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ATTENZIONE:i contribuenti che hanno aderito al regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi”, introdotto dalla legge fi-
nanziaria 2008, art. 1, commi da 96 a 117, deducono i contributi previdenziali ed assistenziali dal reddito determinato secon-
do le regole del regime dei minimi, per la cui disciplina si rinvia alle istruzioni fornite nel Fascicolo 3, al quadro CM. Qualora
l’importo di tali contributi ecceda il reddito così determinato, la parte eccedente può essere portata in deduzione quale onere de-
ducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, e pertanto va indicata nel presente rigo.
Rientrano in questa voce anche:
•i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2009
con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
•i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale
(è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
•i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infor-
tuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
•i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di apparte-
nenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosid-
detto “fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici
che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.
In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l’esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spet-
ta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale,
il titolare dell’impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell’impresa; tut-
tavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha eser-
citato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contri-
buti soltanto se il titolare dell’impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.
Rigo RP24 Assegni periodici corrisposti al coniuge:
Indicare:
– nella colonna 1 il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del
codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione;
– nella colonna 2l’importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in conseguenza di separa-
zione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabili-
ti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Non si possono dedurre e, quindi, non si devono indicare gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.
Èimportante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota dell’assegno periodico destinata al co-
niuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono de-
ducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.
Rigo RP25 Contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari
Indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familia-
re (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di
euro 1.549,37.
Rigo RP26Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
Indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:
– Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
– Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7°giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e speci-
fiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
– Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di
amministrazione ecclesiastica;
– Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i me-
desimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’ordinamento valdese;
– Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini del-
le Chiese e degli enti aventi parte nell’Unione;
– Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche
esigenze di culto e di evangelizzazione;
– Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.
Ciascuna di tali erogazioni (compresi per le Comunità ebraiche i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo massimo di
euro 1.032,91.
I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei boni-
fici bancari relativi alle suddette erogazioni.
Consultare Rigo RP27 Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili
in Appendice Indicare l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili. Per individuare esatta-
“Spese sanitarie mente quali soggetti sono considerati disabili, può essere utile consultare in Appendice la voce “Spese sanitarie per disabili”. Le
Documentazione spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative:
da conservare”
– all’assistenza infermieristica e riabilitativa;
– al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclu-
sivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
– al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
– al personale con la qualifica di educatore professionale;
– al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
I soggetti disabili possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell’assegno di accompagnamento.
ATTENZIONE: in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l’intera retta paga-
ta, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione è ne-
cessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
Èimportante sapere che non vanno indicate in questo rigo le spese di seguito elencate, in quanto oneri detraibili da indicare nel-
la Sezione I, nei righi da RP1 a RP4:
– spese chirurgiche;
41
– spese per prestazioni specialistiche;
– spese per protesi dentarie e sanitarie;
– spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei disabili;
– spese per i veicoli per i disabili;
– spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti disabili.
Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2008 la detra-
zione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la
natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.
In particolare si precisa che la “qualità” (denominazione) del farmaco può essere indicata con il numero di autorizzazione all’im-
missione in commercio (codice AIC) anziché con la denominazione specifica del medicinale. Per ulteriori chiarimenti si veda la cir-
colare n. 40/E del 30 luglio 2009.
Rigo RP28 Altri oneri deducibili
Indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righi, contraddistinti dai relativi codici.
Nella colonna 1riportare il codice e nella colonna 2il relativo importo.
Se dovete indicare diverse tipologie di oneri deducibili contraddistinti da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per
ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello.
In particolare, indicare con il codice:
“1”i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro
3.615,20.Nel computo di tale limite concorre l’importo indicato nel punto 60 del CUD 2010 o nel punto 51 del CUD 2009.
La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell’interesse delle persone fiscalmente a carico per la sola parte da questi
ultimi non dedotta.
Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4
Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito,
carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibi-
zione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.
“2”i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che ope-
rano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
L’importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Poiché, a partire dall’anno 2005, le Or-
ganizzazioni Non Governative (ONG) sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, è possibile usufruire delle più
ampie agevolazioni previste per le ONLUS, indicando il codice 3 alle cui istruzioni si rimanda. Per visionare l’elenco delle
ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.
“3” le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di
promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.
Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misu-
ra massima di 70.000 euro, se erogate in favore di:
– organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
– associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicem-
bre 2000, n. 383;
– fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di
interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
– fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scien-
tifica individuate dal D.P.C.M. 8 maggio 2007 se effettuate dopo tale data.
ATTENZIONE : Per le liberalità alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale erogate nel 2009 è prevista, in alterna-
tiva alla deduzione dal reddito complessivo, la possibilità di detrarre il 19% delle stesse dall’imposta lorda (vedere le istruzio-
ni della sezione I relativa agli oneri detraibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità,
se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.
“4” le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco
regionali e nazionali
Dette liberalità possono essere dedotte in favore di:
– università, fondazioni universitarie (di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388);
– istituzioni universitarie pubbliche;
– enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compre-
si l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
– enti parco;
– enti parco regionali e nazionali.
“5”gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici
Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare con questo codice, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
•gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nel-
la misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nel-
l’art. 433 del c.c.;
•i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, com-
presi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclu-
si i contributi agricoli unificati;
•le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della loca-
zione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
•le somme che in precedenti periodi d’imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2009 sono
state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro au-
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tonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autono-
mo occasionale, o altro);
•il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei
ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2009 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
•le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono sta-
te assoggettate a tassazione;
•le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato;
•le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;
• il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.
Consultare in Appendice la voce “Adozione di minori stranieri”
Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali
Nei Righi da RP29 a RP33 indicarei contributiversati alle forme pensionistiche complementari sia relativi a fondi negoziali sia re-
lativi a fondi individuali.
ATTENZIONE: il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da RP29 a RP33 quando non ha contributi per previden-
za complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o
premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD in cui non sia certificato alcun
importo al punto 53 del CUD 2010 o al punto 46 del CUD 2009.
A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 252 del 5/12/2005, i contributi versati a forme pensionistiche com-
plementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economi-
co europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.
Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio
finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti posso-
no dedurre senza limiti i contributi versati nell’anno d’imposta.
ATTENZIONE: nel caso in cui il contribuente sia iscritto a più tipologie di fondi pensione e pertanto siano stati compilati più righi
da RP29 a RP33, per l’individuazione del limite di deducibilità e dell’importo da indicare nella colonna 2, vedere le istruzioni di
seguito fornite nel paragrafo “Iscrizione a più tipologie di fondi pensione”.
In presenza di CUD 2010 e/o CUD2009 conguagliato, tale ipotesi è evidenziata dall’indicazione della lettera “A” nel punto 8
della Sezione “Dati generali” del CUD 2010 e/o del CUD 2009 e le informazioni relative alle singole situazioni sono rilevabili
dalle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
Rigo RP29 Contributi a deducibilità ordinaria
Indicare i contributi ed i premi per i quali il limite di deducibilità è quello ordinario di 5.164,57 euro. In particolare, riportate le
somme versate alle forme pensionistiche complementari sia relative a fondi negoziali sia relative a fondi individuali. Per i contribu-
ti versati a fondi negoziali dovete utilizzare i dati riportati nei punti 52 e 53 del CUD 2010 e/o nei punti 45 e 46 del CUD 2009
se è indicato il codice “1” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2010 e/o
del CUD 2009. Si precisa che i dipendenti pubblici compilano tale rigo solo per esporre i contributi versati ai fondi pensione per
i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (mentre per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati de-
vono compilare il rigo RP33 seguendo le relative istruzioni).
Colonna 1:indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 52 del CUD 2010 e/o al punto 45 del CUD 2009, che il sostituto
d’imposta ha escluso dall’imponibile. Qualora siano stati versati contributi per familiari a carico (punto 56 del CUD 2010 e/o pun-
to 48 del CUD 2009 compilato) indicare in questa colonna l’ammontare del punto 52 del CUD 2010 e/o del punto 45 del CUD
2009 diminuito dell’importo, desumibile dalle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009, riferito alla previdenza comple-
mentare per familiari a carico ed escluso dal reddito di lavoro dipendente.
Colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, indicare il minore importo tra i risultati delle seguenti operazioni:
1) calcolare il totale degli oneri di previdenza complementare per i quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
punto 53 del CUD 2010 e/o punto 46 del CUD 2009 + somme versate alle forme pensionistiche individuali
2) calcolare la differenza per verificare il limite di deducibilità ordinaria:
5.164,57 – l’importo di colonna 1
Rigo RP30 Contributi versati da lavoratori di prima occupazione
I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, ovvero i soggetti cha a tale data non risultano titolari di una
posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite
di 5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, tali soggetti hanno effet-
tuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto an-
no di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata
di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comun-
que, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29.
I dati da utilizzare per compilare questo rigo sono quelli indicati nei punti 52 e 53 del CUD 2010 e/o nei punti 45 e 46 del CUD
2009 se è indicato il codice “3” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD
2010 e/o del CUD 2009.
Colonna 1:indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 52 del CUD 2010 e/o al punto 45 del CUD 2009, che il sostituto
d’imposta ha escluso dall’imponibile.
Colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, indicare il minore importo tra quello dei contributi, di cui al
punto 53 del CUD 2010 e/o al punto 46 del CUD 2009, che il sostituto non ha escluso dall’imponibile e il risultato della seguen-
te operazione:
5.164,57 – l’importo di colonna 1
Rigo RP31 Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario
Indicare i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità. I dati da riportare
in questo rigo sono quelli indicati nei punti 52 e 53 del CUD 2010 e/o nei punti 45 e 46 del CUD 2009 se è indicato il codi-
ce “2” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2010 e/o del CUD 2009.
Colonna 1 indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 52 del CUD 2010 e/o al punto 45 del CUD 2009, che il sostituto
d’imposta ha escluso dall’imponibile.
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Colonna 2indicare l’importo dei contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per il quale si richiede di fruire della deduzione
con la presente dichiarazione. In questa colonna indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 53 del CUD 2010 e/o al pun-
to 46 del CUD 2009, che il sostituto d’imposta non ha escluso dall’imponibile.
Rigo RP32 Contributi versati per familiari a carico
Indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Il limite di deducibilità è di
5.164,57 euro. Si ricorda che sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51
euro. Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e, pertanto, il punto 56 del CUD 2010
e/o al punto 48 del CUD 2009 risulta compilato, indicare:
– nella colonna 1, l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile; tale importo è rilevabile dalle anno-
tazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009;
– nella colonna 2,se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, il minore importo tra quello dei contributi che il sostitu-
to d’imposta non ha escluso dall’imponibile, rilevabile dalle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009, e il risultato della
seguente differenza:
5.164,57 – l’importo di colonna 1
Rigo RP33 Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici
Il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano de-
stinatari (ad esempio il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per tali soggetti continuano ad applicarsi le di-
sposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006 e, pertanto, l’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddi-
to complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro al netto dell’importo già escluso dal sostituto d’imposta. Con riferimento ai soli red-
diti di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione e sempre nel ri-
spetto dei precedenti limiti. Invece, se i dipendenti pubblici sono iscritti a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica
di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) devono compilare il rigo RP29.
I dati da utilizzare per compilare questo rigo sono quelli indicati nei punti 52 e 53 del CUD 2010 e/o nei punti 45 e 46 del CUD
2009, se è indicato il codice “4” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD
2010 e/o del CUD 2009. Indicare:
– nella colonna 1, l’importo dei contributi, di cui al punto 52 del CUD 2010 e/o al punto 45 del CUD 2009, che il sostituto d’im-
posta ha escluso dall’imponibile;
– nella colonna 2, l’importo indicato nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009 relativo all’ammontare della quota di
TFR destinata al fondo;
– nella colonna 3, se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, l’importo dei contributi non esclusi dal sostituto d’imposta
per i quali è possibile fruire della deduzione nella presente dichiarazione; per individuare l’importo da indicare in questa colonna,
seguire le istruzioni riportate in Appendice alla voce “Previdenza complementare - Prospetto per la compilazione del rigo RP33”.
Iscrizione a più tipologie di fondi pensione: compilazione di più righi da RP29 a RP33
Se avete compilato più righi da RP29 a RP33 l’ammontare massimo della deduzione da indicare nelle colonne 2 dei righi RP29,
RP30 e RP32 e nella colonna 3 del rigo RP33 è pari al risultato della seguente operazione:
Limite di deducibilità = 5.164,57 – ( RP29 col.1 + RP30 col.1 + RP31 col. 1 + RP31 col. 2 + RP32 col.1+ RP33 col.1)
Pertanto, se la somma delle deduzioni da indicare nelle colonne 2 dei righi RP29, RP30, RP32 e nella colonna 3 del rigo RP33 è
superiore al limite di deducibilità come sopra determinato, l’importo delle singole deduzioni deve essere ridotto in misura tale che
la loro somma non risulti superiore a detto limite di deducibilità.
Si precisa che, se avete compilato il rigo RP31, l’ammontare dei contributi versati indicato nella colonna 2 di questo rigo è intera-
mente deducibile, ma tale ammontare è rilevante per determinare la deduzione spettante nel caso in cui abbiate compilato anche
altri righi relativi agli oneri per previdenza complementare.
Rigo RP34 Totale degli oneri deducibili
Somma degli importi deducibili indicati nei righi da RP23 a RP28, nelle colonne 2 dei righi da RP29 a RP32 e nella colonna 3
del rigo RP33. Questa somma deve essere riportata nel rigo RN3.
SEZIONE III A seguito delle modifiche introdotte dalle leggi finanziarie 2008, 2009 e 2010:
Spese per il – è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione d’imposta del 36 per cento delle spese soste-
recupero del nute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio;
patrimonio – è stata reintrodotta la detrazione d’imposta sulle spese sostenute per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione
edilizio o ristrutturazione o da cooperative edilizie (agevolazione che non era stata prorogata per l’anno 2007). Tale agevolazione è
(41% o 36%) applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acqui-
stati entro il 30 giugno 2013.
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2009 o negli anni precedenti, relative:
– alla ristrutturazione di immobili;
– all’acquisto o all’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati se l’acquisto o l’assegnazione sono avvenute entro
determinate date.
Vanno indicate anche le spese sostenute negli anni precedenti al 2007 relative agli interventi di manutenzione o salvaguardia
dei boschi.
Consultare Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili
in Appendice Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:
“Spese per •le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, an-
interventi di re-
che rurali e sulle loro pertinenze;
cupero del patri-
•le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
monio edilizio“
•le spese di restauro e risanamento conservativo;
e “Spese di
ristrutturazione •altre spese di ristrutturazione (ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica).
per prosecuzione
I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad
lavori - esempi”
esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli
interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché ab-
bia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
44
Per poter usufruire della detrazione è necessario:
– aver trasmesso la comunicazionepreventiva al Centro Operativo di Pescara;
– avere effettuato i pagamenti relativi alle spese tramite bonifico bancario o postale.
Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenzialigià realizzati; tuttavia la detrazione com-
pete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse siano comprovate da attestazio-
ne rilasciata dal venditore. In tal caso il modello di comunicazione al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successiva-
mente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall’impresa di costruzione) ma entro i termini di presenta-
zione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale s’intende fruire della detrazione.
La detrazione d’impostaprevista è pari al:
•41 per cento e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1°gennaio al 30 settembre 2006;
•36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse in data an-
tecedente al 1°gennaio 2006 ovvero a quelle emesse dal 1°ottobre al 31 dicembre 2006 e per le spese sostenute dal 2007
al 2009.
Illimite di spesasu cui applicare la percentuale è di
•euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
•euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2009.
Tale limite va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupe-
ro e compete separatamente per ciascun periodo d’imposta.
Si fa presente che per le spese sostenute dal 1°ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla
singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto al-
la detrazione (comproprietari, ecc.) il limite di spesa di euro 48.000,00 va ripartito tra gli stessi.
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare,
ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregres-
si. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2009 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se
la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.
La detrazione deve essere ripartita in10 rate di pari importo.
Si ricorda che dall’anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto del-
l’intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizionedella spesa. In
particolare:
•coloro che alla data del 31 dicembre 2009 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate an-
nuali di pari importo;
•coloro che alla data del 31 dicembre 2009 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate
annuali di pari importo.
Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del
31 dicembre 2009 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2007, ripartendo la quota di spesa
detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da
far valere nei successivi periodi d’imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d’imposta, 2009, 2010 e 2011.
In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene tra-
sferito rispettivamente all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusiva-
mente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inqui-
lino o dal comodatariola cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo al-
l’inquilino o al comodatario.
Spese sostenute per l’acquisto, o l’assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati
Dal 2002 la detrazione d’imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edifi-
cio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare o da cooperative edilizie.
All’acquirente o assegnatario dell’immobile spetta una detrazione del 36 per cento o del 41 per cento da calcolare su un ammon-
tare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di as-
segnazione.
In particolare la detrazione spetta nella misura:
– del 36% se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005, dal 1°ottobre 2006 al 30 giugno 2007, sempreché i lavori di ristruttura-
zione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006, e se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2013 sem-
preché i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1°gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
– del 41% se il rogito è avvenuto dal 1°gennaio 2006 al 30 settembre 2006.
La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazio-
ne relativi all’intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.
In particolare, l’importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:
•euro 77.468,53 nel caso in cui l’atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità im-
mobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
•euro 48.000,00 nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta dal 2003 al 2006 e riguardi unità immobiliari situa-
te in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre
2006, nonché nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta dal 1°gennaio 2008 al 30 giugno 2013 ed i lavori di
ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1°gennaio 2008 al 31 dicembre 2012.
Si fa presente che per gli acquisti o assegnazioni effettuati dal 1°ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale
va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il
limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.
La detrazione deve essere fruita nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato stipulato l’atto di acquisto o ricevuta
l’assegnazione dell’abitazione. Nel caso in cui siano stati pagati acconti, le detrazioni possono essere fruite nelle dichiarazioni
dei redditi relative agli anni in cui sono stati effettuati i versamenti degli acconti.
Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimen-
to del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell’anno in cui viene stipulato il rogito l’ammontare sul quale cal-
colare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il ricono-
scimento del beneficio.
45
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni
possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere uti-
lizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 “ridetermi-
nazione rate”).
Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi
Per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico spetta la detra-
zione per le spese sostenute dal 2002 al 2006. La spesa su cui spetta la detrazione del 36 per cento non può superare il limite di:
•euro 77.468,53 per le spese sostenute nell’anno 2002;
•euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2006.
La detrazione deve essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione
in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.
ATTENZIONE: per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve
essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patri-
monio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali
SEZIONE III-A II righi RP35, RP36, RP37vanno compilati per le spese sostenute prima del 2000 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fat-
Detrazione ture emesse dal 1°gennaio al 30 settembre 2006. La detrazione spetta nella misura del 41 per cento. In questi righi:
d’imposta del – nella colonna 1 (Anno), indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese;
41 per cento – nellacolonna 2 (Codice fiscale), indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’ap-
posito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull’im-
mobile o i soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir, ecc.). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal di-
chiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della
cooperativa.
– nella colonna 3, che deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito de-
scritte, indicare il codice:
“1”nel caso di spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 per lavori iniziati in
anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
“4”nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati per i quali l’atto di acquisto è stato stipulato dal 1°gennaio al
30 settembre 2006 ovvero sono stati versati acconti relativi a fatture emesse dal 1°gennaio al 30 settembre 2006 ed il ro-
gito non era stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2006.
Le colonne 4, 5e 6(Situazioni particolari)sono riservate ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione
l’immobile ovvero ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti,
intendono rideterminare nell’anno 2009 o hanno rideterminato negli anni dal 2005 al 2008 il numero delle rate.
In particolare:
– nella colonna 4 (Codice), riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicareil codice:
“1” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo un’età
non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
“2”nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nell’anno 2007 o 2008 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3
rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
“3”nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo com-
piuto 80 anni nel corso dell’anno 2007 o 2008 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva già
rideterminato in 5 rate.
“4”nel caso in cui, nel corso dell’anno 2009, il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un
soggetto che aveva ripartito la spesa in 10 rate e, pertanto, non rientra in uno dei casi precedenti (codici “1” e “3”). In que-
sta ipotesi non devono essere compilate le colonne 5 e 6.
– nella colonna 5 (Anno) deve essere indicato l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il con-
tribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici “2” o “3”, e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la dop-
pia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l’anno della prima rideterminazione;
– nellacolonna 6 (Rideterminazione rate), deve essere indicato il numero delle rate (10) in cui è stata ripartita la detrazione nel-
l’anno di sostenimento della spesa.
Si precisa che, qualora il numero delle rate residue risulti inferiore o uguale a 3, non è possibile optare per la rideterminazione
delle rate e, pertanto, questa colonna non va compilata;
– nellacolonna 7 (Numero rata), Indicare il numero della rata che si utilizza per il 2009 compilando la casella contrassegnata
con il numero ”5” se si è scelto di ripartire la detrazione in cinque rate, quella contrassegnata dal numero “10” se si è scelto di
ripartire la detrazione in dieci rate o quella contrassegnata dal numero “3” se, avendo un’età non inferiore a 80 anni, si è scel-
to di ripartire la detrazione in tre rate, ovvero si è optato nel 2006 o nel 2007 o nel 2008 per la rideterminazione del numero
delle rate. Ad esempio se la spesa è stata sostenuta nel 2001 e si è scelta la ripartizione in dieci rate, indicare nella casella di
colonna 7, contraddistinta dal numero “10”, il numero “9”. Il contribuente che nell’anno 2007 aveva un’età non inferiore a 80
anni ed ha rideterminato la spesa residua dovrà indicare il numero “10” nella casella rideterminazione rate e il numero “3” in
corrispondenza della casella relativa alla rateazione in tre rate;
– nellacolonna 8 (Importo rata), indicare l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l’am-
montare della spesa sostenuta, nei limiti sopra indicati, per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 7.
Se avete compilato la colonna 6, per stabilire l’importo da indicare in colonna 8, seguire le istruzioni relative alla compilazione
della colonna 8, dei righi da RP39 a RP41.
Rigo RP38 Totale oneri scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP35, RP36 e RP37. Su questa somma si determina la
detrazione del 41 per centoche va riportata nel rigo RN16.
SEZIONE III-B I righiRP39, RP40, RP41 vanno compilati per le spese sostenute dal 2000 al 2005, per le spese sostenute nel 2006 relative a
Detrazione di fatture emesse in data antecedente al 1°gennaio 2006 ovvero a quelle emesse dal 1°ottobre 2006 e per le spese sostenute dal
imposta del 2007 al 2009. La detrazione spetta nella misura del 36%. In questi righi:
36 per cento – nella colonna 1 (Anno)indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese;
– nella colonna 2 (Codice fiscale)indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’ap-
posito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull’im-
mobile o i soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir, ecc.). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal di-
46
chiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della
cooperativa. Per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice
fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
– nella colonna 3, che deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito de-
scritte, indicare il codice:
“1” nel caso di spese sostenute dal 2002 al 2009 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
“2” nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, e per i quali l’atto di acquisto sia
stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
“3”nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese sostenute solo dal 2002 al 2006);
“4”nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro
il 31 dicembre 2002, ma per i quali l’atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003.
Ad esempio deve indicare il codice “4” il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:
– l’atto di acquisto è stato stipulato nel corso dell’anno 2008 o del 2009;
– sono stati versati acconti nel corso del 2009;
– nella precedente dichiarazione dei redditi ha già indicato il codice “4” per l’acquisto di un immobile ristrutturato.
Le colonne 4, 5e 6 (Situazioni particolari)sono riservate ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione
l’immobile o ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, inten-
dono rideterminare nell’anno 2009 o hanno rideterminato negli anni dal 2005 al2008, il numero delle rate.
In particolare:
– nella colonna 4, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicareil codice:
“1” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo un’età
non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;
“2”nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2009 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazio-
ne che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate ovvero ha compiuto 80 anni nell’anno 2007 o
2008 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva ridetermi-
nato in 5 rate;
“3”nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo com-
piuto 80 anni nel corso dell’anno 2007 o 2008 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiara-
zione aveva già rideterminato in 5 rate;
“4”nel caso in cui, nel corso dell’anno 2009, il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un
soggetto che aveva ripartito la spesa in 10 rate e, pertanto, non rientra in uno dei casi precedenti (codici “1” e “3”). In que-
sta ipotesi non devono essere compilate le colonne 5 e 6.
– nella colonna 5 (Anno)deve essere indicato l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il con-
tribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici “2” o “3”, e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la dop-
pia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l’anno della prima rideterminazione;
– nella colonna 6 (Rideterminazione rate) deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione
nell’anno di sostenimento della spesa; la casella di colonna 6 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti
inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
– nella colonna 7 (Numero rate) indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della
rata che il contribuente utilizza per il 2009. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2009, indicare il numero ‘1’; per una spe-
sa sostenuta nel 2005 da un contribuente che aveva compiuto in tale anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque ra-
te, andrà indicato il numero ‘5’ in questa colonna relativa alla rateazione in 5 rate;
– nellacolonna 8 (Importo rata), indicare l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l’am-
montare della spesa sostenuta (nei limiti sopra indicati) per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 7.
Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con riferimento al 25 per cento del
prezzo di acquisto.
Si precisa che per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice “4” nella colonna 3, l’importo massimo del 25 per
cento del prezzo di acquisto non può superare euro 48.000,00; invece, per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato
il codice “2” nella colonna 3, l’importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare il precedente limite
di euro 77.468,53.
Consultare Nel caso in cui l’importo delle spese sostenute nel 2009 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni preceden-
in Appendice ti, su una singola unità immobiliare, l’importo su cui calcolare la rata spettante non può essere superiore alla differenza tra euro
“Spese per 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento.
prosecuzione
lavori - esempi”
Si riportano di seguito la modalità di determinazione della rata spettante con riferimento a particolari situazioni.
Caso A) - Contribuente che avendo una età non inferiore a 75 anni intende fruire nella presente dichiarazione della rideter-
minazione delle rate (colonne 5 e 6 compilate).
Per stabilire l’importo da indicare in colonna 8 dovete effettuare la seguente operazione: al totale dell’importo delle spese sostenu-
te nell’anno 2008 o in anni precedenti, sottraete la somma degli importi delle rate già utilizzate nelle precedenti dichiarazioni e
dividete il risultato ottenuto per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 7 (3 o 5):
importo rata spettante = Totale spese sostenute – somma importi rate già utilizzate
3 o 5
Nel totale delle rate già utilizzate devono essere comprese anche quelle eventualmente non usufruite nell’anno di spettanza.
Esempio:contribuente che ha compiuto 80 anni nell’anno 2009 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate. Spesa so-
stenuta nel 2004 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateazione in 10 quote annuali.
Il rigo deve essere così compilato:
Situazioni particolari
Anno Codice fiscale is V tr e u d z e io re ni Codice Anno Rideterminazione rate 3 N. 5 rate 10 Importo rata
RP39 1 2004 2 XXXXXXXXXXXXXXXX 3 4 5 2009 6 10 7 1 7 7 8 2.000 ,00
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L’importo da indicare nella colonna 8 è di euro 2.000,00 pari ad un terzo del residuo della spesa ancora da utilizzare (euro
6.000,00) derivante dalla differenza tra il totale della spesa sostenuta ed il totale degli importi delle rate maturate dal 2004 al
2008 (euro 12.000,00 – euro 6.000,00 = euro 6.000,00).
Caso B) - Contribuente che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione un immobile da un soggetto che lo scorso anno
nella dichiarazione aveva optato per la rideterminazione delle rate (colonne 4, 5 e 6 compilate)
Esempio:contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che lo scorso anno aveva un’età non inferiore ad 80 anni e
aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate.
Spesa sostenuta nel 2004 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateazione in 10 quote annuali.
Ilrigo deve essere così compilato:
Situazioni particolari
Anno Codice fiscale is V tr e u d z e io re ni Codice Anno Rideterminazione rate 3 N. 5 rate 10 Importo rata
RP39 1 2004 2 XXXXXXXXXXXXXXXX 3 41 5 2008 6 10 7 2 7 7 8 2.400 ,00
acolonna 8 indicare l’importo di euro 2.400,00 così determinato:
importo della singola rata fruita dal de cuius per gli anni d’imposta 2004, 2005, 2006 e 2007 = 12.000,00/10 = 1.200,00
spesa residua all’anno di imposta 2008 = 12.000,00 – (1.200,00 X 4) = 7.200,00
rata spettante per il 2009 (col. 8) = 7.200,00 / 3 = 2.400,00
Rigo RP42 Totale oneriin questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP39, RP40 e RP41. Su questa somma si
determina la detrazione del 36 per centoche va riportata nel rigo RN17.
SEZIONE IV In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2009 per le quali spetta la detrazione d’imposta del 20per cento.
Oneri
per i quali Rigo RP43
è riconosciuta Colonna 1- Spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni
la detrazione Indicare le spese sostenute nel corso del 2009 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi
di imposta di classe energetica non inferiore ad A+. Tra le spese possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese di
del 20% smaltimento dell’elettrodomestico dismesso purchè debitamente documentati.
Qualora nello stesso anno abbiate sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, dove-
te compilare un distinto rigo per ogni frigorifero o congelatore acquistato utilizzando un nuovo modulo.
Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino fiscale recante i propri dati iden-
tificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+, nonché un’autodichiarazione da cui risulti la tipologia del-
l’apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione e l’indicazione del soggetto che ha
provveduto al ritiro e allo smaltimento dell’elettrodomestico.
L’importo non può essere superiore ad euro 1.000,00in quanto ladetrazione massima consentita è di euro 200,00.
Riportare nel rigo RN18 il 20 per cento dell’importo indicato nella presente colonna.
In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009 con il codice 1 del-
la Tabella B presente nelle relative istruzioni.
Colonna2- Spese per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza
Indicare le spese sostenute nel corso del 2009 per l’acquisto ed installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica
compresa tra 5 e 90 kw, anche in sostituzione di motori esistenti.
Si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici indicati nell’allegato A al Decreto Inter-
ministeriale del 9 aprile 2008.
Detto decreto indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi e stabilisce che qualora la spesa ef-
fettivamente sostenuta per l’acquisto del motore ad elevata efficienza sia superiore ai valori riportati nella tabella 1, prevista dall’arti-
colo 3 del decreto stesso, l’aliquota del 20 per cento si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicata in detta tabella.
Qualora nello stesso anno abbiate sostituito più di un motore e per ognuno intendete fruire della detrazione prevista, dovete com-
pilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.
Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura con l’indicazione della potenza e dei codici di
identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore.
Il contribuente deve inviare all’ENEA la scheda di raccolta dati compilata sulla base dell’allegato B al decreto interministeriale 9
aprile 2008. La trasmissione all’ENEA deve essere effettuata in via telematica, mediante il sito internet www.acs.enea.it, entro il
28 febbraio 2010. L’invio può essere unico in relazione a tutti gli interventi effettuati nell’anno. A seguito dell’invio telematico verrà
rilasciata dall’ENEA apposita ricevuta.
L’importo da indicare in questa colonna non può essere superiore ad euro 7.500,00in quanto ladetrazione massima consentita
è di euro 1.500,00.
Riportare nel rigo RN18 il 20 per cento dell’importo indicato nella presente colonna.
In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2010 o del CUD 2009 con il codice 2 della
Tabella B presente nelle relative istruzioni.
Colonna3 - Spese per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità
Indicare le spese sostenute nel corso del 2009 per l’acquisto di variatori di velocità ovvero di apparecchi applicati ai motori elet-
trici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione (inverter).
Il Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008 indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi
e stabilisce che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto del variatore di velocità sia superiore ai valori riportati nel-
la tabella 2, prevista dall’articolo 6 del decreto stesso, l’aliquota del 20 per cento si applica sulla spesa massima di acquisto am-
missibile indicata in detta tabella.
Qualora nello stesso anno il contribuente abbia sostituito più di un motore e per ognuno intenda fruire della detrazione prevista,
deve compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.
Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura con l’indicazione della potenza e dei codici di
identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore.
Il contribuente deve inviare all’ENEA la scheda di raccolta dati compilata sulla base dell’allegato C al decreto interministeriale 9
aprile 2008. La trasmissione all’ENEA deve essere effettuata in via telematica, mediante il sito internet www.acs.enea.it, entro il
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28 febbraio 2010. L’invio può essere unico in relazione a tutti gli interventi effettuati nell’anno. A seguito dell’invio telematico verrà
rilasciata dall’ENEA apposita ricevuta.
L’importo da indicare in questa colonna non può essere superiore ad euro 7.500,00in quanto la detrazione massima consentita
è di euro 1.500,00.
Riportare nel rigo RN18 il 20 per cento dell’importo indicato nella presente colonna.
In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009 con il codice 3 del-
la Tabella B presente nelle relative istruzioni.
Colonna4 - Spese per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici finalizzati all’arredo di immo-
bili ristrutturati.
Indicare la quota detraibile per l’anno 2009, che si ottiene dividendo per cinque l’ammontare della spesa complessivamente so-
stenuta.
Per le spese sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elet-
trodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati, è prevista una detrazione del
20% calcolata su una spesa massima complessiva non superiore a 10.000 euro, da suddividere in cinque rate annuali di pari am-
montare.
Per poter fruire della detrazione è necessario che il contribuente, a partire dal 1°luglio 2008, abbia sostenuto spese di ristruttura-
zione edilizia su singole unità immobiliari residenziali per le quali fruisce della detrazione del 36% per i lavori di recupero del pa-
trimonio edilizio. Sono esclusi gli interventi di ristrutturazione che abbiano ad oggetto parti comuni degli edifici, o siano relativi al-
la manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o che riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
Inoltre l’agevolazione non può essere fruita nell’ipotesi di spese sostenute per l’arredo dell’unità abitativa residenziale acquistata
dall’impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell’immobile.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative può fruire del beneficio con riferimento a ciascuna unità
abitativa e in tal caso l’importo massimo previsto (10.000 euro) si intende riferito a ciascuna di esse.
Il limite di 10.000 euro deve essere riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero di
contribuenti che partecipano alla spesa.
Nel caso in cui siano state sostenute spese per l’arredo di più unità abitative ristrutturate è necessario compilare un modulo per cia-
scun immobile ristrutturato. Il pagamento dei beni finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato deve avvenire mediante bonifico
bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il nume-
ro di partita IVA del beneficiario.
Si precisa che dalla categoria degli elettrodomestici sono esclusi i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni in quanto per gli
stessi il contribuente può fruire della detrazione del 20 per cento prevista per la loro sostituzione (colonna 1 di questo rigo); tutta-
via la spesa sostenuta per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni non deve essere considerata ai fini dell’im-
porto massimo previsto per l’acquisto degli arredi destinati all’immobile ristrutturato da indicare in questo rigo (le due agevolazio-
ni sono, pertanto, cumulabili).
Il contribuente, per avvalersi dell’agevolazione, deve avere eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione delle
agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. In particolare il contribuente deve aver inviato l’apposita comunicazione al Centro Ope-
rativo di Pescara, anche in data anteriore al 1°luglio 2008, indicando nel riquadro riservato ai “dati relativi ai lavori di ristruttura-
zione” la data del 1°luglio 2008, o una data successiva.
SEZIONE V La legge finanziaria 2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per fruire della detrazione d’imposta del 55 per cen-
Spese per to delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.
interventi Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono contenute nel decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, come mo-
finalizzati dificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.
al risparmio Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute nell’anno 2009 o negli anni precedenti per interventi finalizzati al risparmio
energetico energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale. Per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 55
per le quali per cento da ripartire, per le spese sostenute dal 1°gennaio 2009, in cinque rate annuali di pari importo.
spetta la La detrazione spetta entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato.
detrazione Le tipologie di interventipreviste sono:
d’imposta •riqualificazione energetica di edifici esistenti;
del 55% •interventi sull’involucro di edifici esistenti;
•installazione di pannelli solari;
•sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché
dal pagamento dell’ICI, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.
I soggetti che possono fruire della detrazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio
proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi
per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla
detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia sostenuto le
spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimen-
to della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare
il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi
l’acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua, a condizione che le
spese siano state sostenute nell’anno 2008. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la ces-
sazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.
La detrazione del 55 per cento non è cumulabilecon altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esem-
pio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio.
Inoltre, dal 1°gennaio 2009, la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altri contributi
comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115
(vedi risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010).
Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che
per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) ed alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio
energetico.
Il pagamento delle spese, da parte dei contribuenti non titolari di reddito d’impresa, deve essere effettuato tramite bonifico banca-
rio o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il nume-
ro di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.
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Il limite massimodi detrazione spettante va riferito all’unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possesso-
ri dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti con-
dominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio ad
eccezione del caso in cui l’intervento si riferisca all’intero edificio e non a parti di esso.
Documenti necessari per ottenere la detrazione
Per fruire della detrazione del 55 per cento è necessario acquisire i seguenti documenti:
•la fatturain cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento;
•l’asseverazionedi un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dalle spe-
cifiche norme. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l’asseverazione può fornire i dati e le informazioni ri-
chieste in modo unitario. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre ed infissi, e nel caso di caldaie
a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori.
ATTENZIONE: in base alle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:
– sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
– esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifi-
ci e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte
del proprietario dell’immobile o di chi ne ha titolo.
Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di for-
mazione.
•l’attestato di certificazione (o qualificazione ) energeticache contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è
prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assen-
za di tali procedure, dopo l’esecuzione dei lavori, può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica”, in luogo di quel-
lo di “certificazione energetica” predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio
2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009;
ATTENZIONE: per gli interventi realizzati a partire dal 1°gennaio 2008 l’attestato di certificazione energetica non è richiesto
per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari.
Inoltre l’art. 31 della legge n. 99/2009 (modificando l’art.1 c. 24 della legge n.244 del 24 dicembre 2007) ha abolito l'obbligo
di produrre l'attestato di qualificazione energetica per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
•la scheda informativasugli interventi realizzati, che deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese,
dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito,
nonchè il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abili-
tati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispetti-
vi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.
Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.
Documenti da trasmettere
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all’ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it,
ottenendo ricevuta informatica), i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione ener-
getica, nonchè la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA, la documenta-
zione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambien-
te, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come
riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica. Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazio-
ne preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.
A partire dal 2009, nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell’anno successivo è necessario inviare un’ap-
posita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno seguente. Il modello di comunicazione, appro-
vato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Documenti da conservare
Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all’amministrazione finanziaria l’asseverazione,
la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bo-
nifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata
copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano state effet-
tuate dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore.
Righi da RP44 a RP47
Nellacolonna 1 (Tipo intervento) indicare il codice:
“1” Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria neces-
saria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio che permettono di conseguire un indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui al-
l’allegato C del citato decreto del 19/2/2007. Rientrano in tale tipo di intervento la sostituzione o l’installazione di climatiz-
zazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscal-
damento, con caldaie a biomasse gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coi-
bentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi. il ri-
scaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). Per gli interven-
ti realizzati a partire dall’anno 2008, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere su-
periore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.
“2” Interventi sull’involucro degli edifici esistenti
Sono tali gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali
(coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive
di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo a condizio-
ne che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nella tabella di cui all’allega-
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to D del citato decreto del 19/2/2007. Per gli interventi realizzati dall’anno 2008 i valori di trasmittanza sono indicati nel
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.
“3” Installazione di pannelli solari
Sono tali gli interventi per l’installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componen-
ti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico.
“4” Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o
parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale mes-
sa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1°gennaio 2008 rientra in tale tipologia anche la sostituzione, anche solo par-
ziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti
geotermici a bassa entalpia.
Nellacolonna 2 (Anno) indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese.
La colonna 3 (Casi particolari) è riservata ai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte. Indicare il codice:
“1” nel caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2007 o nel 2008 e ancora in corso nel 2009;
“2”nel caso in cui, nel corso dell’anno 2009, il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile;
“3” se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 1 e 2.
La colonna 4 (Rideterminazione rate) è riservata ai contribuenti che nell’anno 2009 hanno acquistato o ereditato un immobile,
oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel corso dell’anno 2008, e che intendono rideterminare il numero di rate in cui ri-
partire la detrazione residua.
In questa colonna deve essere riportato il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione (scelta effettuata dal
soggetto dal quale l’immobile è stato ereditato o acquistato). La detrazione può essere rideterminata solo in 5 rate poichè dal 1°
gennaio 2009, per le spese sostenute in tale anno, è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 quote annuali di pari importo.
Nella colonna 5 (Rateazione) indicare il numero di rate in cui va ripartita la detrazione:
– se la spesa è stata sostenuta nel 2009 indicare ‘5’;
– se la spesa è stata sostenuta nel 2008 indicare il numero di rate, compreso tra 3 e 10, in cui si è scelto di ripartire la detrazio-
ne. La scelta del numero di rate inizialmente operata è irrevocabile. Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 4 (“ridetermi-
nazione rate”) in questa colonna indicare ‘5’ (numero rate in cui è possibile rideterminare);
– se la spesa è stata sostenuta nel 2007 indicare ‘3’.
Nella colonna 6 (n. rata) indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2009.
Nella colonna 7 (Spesa totale) indicare l’ammontare della spesa sostenuta entro i limiti sottodescritti in relazione alla tipologia del-
l’intervento:
– interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice “1”) L’importo da indicare non può essere superiore a euro
181.818,18 in quanto ladetrazione massima consentita è di euro 100.000,00;
– interventi sull’involucro degli edifici esistenti(codice “2”) e Installazione di pannelli solari (codice “3”)L’importo da indicare non
può essere superiore a euro 109.090,90in quanto ladetrazione massima consentita è di euro 60.000,00;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice “4”) L’importo da indicare non può essere superiore a euro
54.545,45in quanto ladetrazione massima consentita è di euro 30.000,00.
Nella colonna 8 (importo rata) indicare l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l’ammon-
tare della spesa sostenuta (colonna 7), per il numero delle rate scelte indicato nella colonna 5.
Rigo RP48 (Totale) in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nella colonna 8 dei righi da RP44 a RP47. Su questa
somma si determina la detrazione del 55 per cento che va riportata nel rigo RN19.
SEZIONE VI Vanno indicati in questa sezione i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione relativi ad im-
Detrazioni mobili adibiti ad abitazione principale.
per canoni
ATTENZIONE:le detrazioni di cui al rigo RP49 (codici 1, 2 e 3) e al rigo RP50 sono alternative e, pertanto, il contribuente ha la
di locazione
facoltà di scegliere quella a lui più favorevole indicando il codice ovvero compilando il rigo relativo. Tuttavia, nei casi in cui il
contribuente si trovi in situazioni diverse nel corso dell’anno può beneficiare di più detrazioni. Qualora debbano essere indica-
te diverse tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordan-
do di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indi-
cati nelle colonne 2 del rigo RP49 e nella colonna 1 del rigo RP50 non può essere superiore a 365.
Rigo RP49
Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione di cui si intende fruire.
“1” Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Questo codice deve essere indicato dai contribuenti, con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, che hanno
stipulato o rinnovato, ai sensi della legge n. 431 del 1998, contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principa-
le. La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale e
al numero dei cointestatari del contratto di locazione, ciascuno dei quali deve fare riferimento al proprio reddito complessivo
per stabilire l’importo spettante.
“2” Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale
Questo codice deve essere indicato dai contribuenti, con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, intestatari di
contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che gli stessi siano stati stipulati o rin-
novati secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 3, e dall’art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998 (cosiddetti
“contratti convenzionali”).
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati. La detrazione deve
essere calcolata in base al periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale e al numero dei cointestatari
del contratto di locazione, ciascuno dei quali deve fare riferimento al proprio reddito complessivo per stabilire l’importo spettante.
“3” Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale
Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, con un reddito complessivo non superiore a
15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, per l’unità immobi-
liare da destinare a propria abitazione principale.
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Il requisito dell’età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detra-
zione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati da-
gli organi competenti ai sensi di legge.
La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e per i contratti stipulati a partire dall’anno 2007.
Colonna2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
Colonna 3 (percentuale):indicare 100 se il contratto è stipulato da un unico soggetto o la diversa percentuale di spettanza, nel
caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti.
L’importo della detrazione spettante, da indicare nel rigo RN14 colonna 1 , viene determinato in base al reddito complessivo, rap-
portato al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 2 ed alla percentuale indicata in colonna 3 del rigo RP49.
Rigo RP50 Detrazione per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Questo rigo va compilato dai contribuenti, con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, che siano lavoratori dipen-
denti e abbiano trasferito o trasferiscano la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antece-
denti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di
fuori della propria regione.
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio se il trasferimento della residenza
è avvenuto nel 2007, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto
di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il dirit-
to alla detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Colonna 1 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale
Colonna 2 (percentuale):indicare 100 se il contratto è stipulato da un unico soggetto o la diversa percentuale di spettanza, nel
caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti.Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferi-
mento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.
L’importo della detrazione spettante, da indicare nel rigo RN14 colonna 1, viene determinato in base al reddito complessivo, rap-
portato al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 ed alla percentuale indicata in colonna 2 del rigo RP50.
SEZIONE VII Rigo RP51 Altre detrazioni
Altre Nella colonna 1indicare il codice e nella colonna 2il relativo importo.
detrazioni Codice “1“Detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Possono fruire di questo beneficio, previsto a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione, i soggetti che al momento della ri-
chiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pub-
blicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001. Riportare l’importo della detrazione, indicato in colonna 2, nel rigo RN20;
Codice “2“ Detrazione per le donazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova”
La detrazione spetta per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” finalizzate all’attività del Regi-
stro nazionale dei donatori di midollo osseo.
Si precisa che per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” la detrazione compete nei limiti del
30 per cento dell’imposta lorda. Pertanto, nella colonna 2 deve essere indicato l’intero ammontare della donazione effettuata, men-
tre nel rigo RN20 deve essere indicato l’ammontare della donazione entro i limiti del 30 per cento dell’imposta lorda dovuta.
Colonna 3Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida
Barrare la casella per fruire della detrazione forfetaria di euro 516,46. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non veden-
te (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamen-
te sostenuta. La detrazione deve essere indicata nel rigo RN20.
9. QUADRO RN - CALCOLO DELL’IRPEF
Questo quadro riassume tutti i dati dichiarati negli altri quadri di questo modello, utili per determinare l’imposta sui redditi delle per-
sone fisiche (IRPEF) dovuta per l’anno d’imposta 2009.
Per i contribuenti residenti in Italia l’imposta si applica sul reddito complessivo formato, da tutti i redditi posseduti, ovunque prodot-
ti, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR (per i non residenti consultare la “Guida alla compilazione per i
non residenti” presente alla fine del fascicolo 2 di questo Modello).
Per determinare l’imposta dovuta si tiene conto altresì delle detrazioni e dei crediti d’imposta previsti.
Al fine di calcolare l’eventuale imposta a debito o a credito è necessario considerare anche gli acconti già versati e le ritenute d’acconto.
Perdite d’impresa
Se sono stati compilati i quadri ‘RF’ o ‘RG’ e/o ‘RH’ e/o ‘RE’ e/o ‘RD’ si ricorda che:
– le perdite derivanti dall’esercizio di impresa in contabilità semplificata e dall’esercizio di arti e professioni, nonché dalla parteci-
pazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata, e in associazioni tra artisti e profes-
sionisti vanno sottratte dall’importo degli altri redditi da riportare nel rigo RN1 col. 4;
– le perdite derivanti dall’esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle derivanti dalla partecipazione in società in no-
me collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi con-
seguiti nel periodo d’imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capien-
za in essi;
– le perdite che derivano dall’esercizio di imprese in contabilità ordinaria e quelle che derivano dalla partecipazione in società in
nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costitu-
zione, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e per la differenza nei succes-
sivi, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova at-
tività produttiva.
Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire in questo quadro, potete utilizzare il seguente schema riepilo-
gativo trascrivendovi i dati richiesti, ricavandoli dai quadri compilati. Nel prospetto sono presenti anche le indicazioni per la de-
terminazione del reddito minimo da partecipazione in società non operative (rigo RN1 col. 3) e dell’eventuale residuo di perdite
compensabili con credito per fondi comuni (rigo RN1 col. 2).
52
IRPEF SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE
TIPO REDDITO REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3)
Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo
1 Dominicali - Quadro RA RA11 col. 9 ,00
2 Agrari - Quadro RA RA11 col. 10 ,00
3 Fabbricati - Quadro RB RB11 ,00
4 RC5 col. 2 ,00
5 RC9 ,00
Lavoro dipendente - Quadro RC
6 RC10 ,00
7 RC15 ,00
RE 25 RE 25
8 Lavoro Autonomo - Quadri RE ,00 ,00 RE26 col. 1 ,00
se positivo se negativo
Impresa in contabilità ordinaria
9 RF51 ,00 RF52 col. 6 ,00
Quadro RF
RG34
,00
Impresa in contabilità semplificata RG34 se negativo
10 ,00 RG35 col. 6 ,00
Quadro RG se positivo
RG26 col. 1 ,00
RH14 col.2
RH14 col. 2 RH17 ,00
11 Partecipazione - Quadro RH RH17 ,00 se negativi RH19 ,00
RH18
se positivi RH14 col. 1 ,00
Plusvalenze di natura finanziaria RT25 + RT32+
12 ,00 RT43 ,00
Quadro RT RT38
13 RL3 col. 2 ,00 RL3 col. 3 ,00
14 RL4 col. 2 ,00 RL4 col. 5 ,00
15 Altri redditi - Quadro RL RL19 ,00 RL20 ,00
16 RL22 col. 2 ,00 RL23 col. 2 ,00
17 RL30 ,00 RL31 ,00
18 Allevamento - Quadro RD RD17 ,00 RD18 ,00
Tassazione separata
19 (con opzione tassazione ordinaria) RM15 col. 1 ,00 RM15 col. 2 ,00
Quadro RM
TOTALE RITENUTE
20 TOTALE REDDITI ,00TOTALE PERDITE ,00Riportare nel ,00
rigo RN33 col.4
21 DIFFERENZA (punto 20 col. 1 – punto 20 col. 2) ,00
REDDITO MINIMO (RF42 col. 3 + RG24 col. 3 + RH7 col. 1)
22 ,00
Riportare nel rigo RN1 col. 3.
REDDITO COMPLESSIVO
Se non compilato il punto 22, riportare il punto 21.
23 Se compilato il punto 22, riportare il maggiore tra il punto 21 ,00
e il punto 22.
Riportare nel rigo RN1 col. 4.
RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO)
SIA IL RIGO RN1 COL. 1 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI)
24 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 – punto 22)
,00
RESIDUO PERDITE COMPENSABILI
– Se il punto 24 è maggiore o uguale al punto 20 col. 2, il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere
compilata la colonna 2 del rigo RN1
25
– Se il punto 24 è minore del punto 20 colonna 2 calcolare: Punto 20 col. 2 – punto 24
Riportare nel rigo RN1 col. 2 nei limiti dell’importo da indicare nel rigo RN1 col. 1 ,00
Rigo RN1 Reddito complessivo
Colonna 1(Credito d’imposta per fondi comuni): questa colonna è riservata ai soli contribuenti percettori di redditi di impresa che
intendono fruire del credito d’imposta per investimento in fondi comuni avendo compilato i relativi righi presenti nei quadri RF, RG,
RH e RL. In particolare riportare in tale colonna l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nei righi, RF52 col. 2, RG35
col. 2, RH20 col. 1 e RL4 col. 3.
Colonna 2 (Perdite compensabili con credito per fondi comuni):questa colonna è riservata ai contribuenti che in presenza di un
reddito minimo (colonna 3 compilata), derivante dai quadri RE, RG e RH, hanno determinato un ammontare di perdite non utiliz-
zate in diminuzione del reddito complessivo. Se utilizzate lo schema riepilogativo tale importo risulta dal punto 25 e deve essere
riportato in questa colonna nei limiti dell’ammontare dei crediti d’imposta per fondi comuni indicati nella col. 1 del presente rigo.
Pertanto, questa colonna non deve essere compilata se non è stata compilata la colonna 1 di questo rigo.
Colonna 3 (Reddito minimo da partecipazione in società non operative):questa colonna è riservata ai contribuenti ai quali so-
no stati attribuiti redditi d’impresa derivanti dalla partecipazione in società “non operative”. In questa ipotesi nella determinazione
del reddito complessivo si dovrà tenere conto del reddito minimo riferito alle suddette società. Il reddito complessivo non potrà mai
essere inferiore al reddito minimo, anche in presenza di perdite derivanti dall’esercizio di impresa in contabilità semplificata e dal-
53
l’esercizio di arti e professioni, nonché dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità
semplificata, e in associazioni tra artisti e professionisti (vedi circolare n.25/E del 2007). Pertanto in questa colonna indicare la
somma dei redditi minimi risultanti dai righi RF42 col 3, RG24 col.3 e RH7 col.1. Se utilizzate lo schema riepilogativo riportate
l’importo indicato nel punto 22 dello schema stesso.
Colonna 4 (Reddito complessivo)indicare il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. Se
il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo o da impresa in contabilità semplificata è superiore al totale dei reddi-
ti, indicate la differenza preceduta dal segno meno.
Se risulta compilata la colonna 3 di questo rigo indicare il maggiore tra il reddito complessivo come sopra determinato e il reddi-
to minimo.
Se utilizzate lo schema riepilogativo riportate l’importo indicato nel punto 23 dello schema stesso.
Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC6 (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l’età
prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), consultate le istruzioni contenute in Appendice alla voce
”Lavori socialmente utili agevolati”.
Rigo RN2 Deduzione per l’abitazione principale
Per l’abitazione principale è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della rendita
catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.
Indicare nel presente rigo la somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze contraddi-
stinti dai codici 1 o 5 nella colonna 2 del quadro RB.
La deduzione per l’abitazione principale deve essere calcolata in modo particolare nei seguenti casi:
1. Se l’abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell’attività di impresa o dell’arte e professione, la dedu-
zione spettante deve essere ridotta del 50 per cento.
2.Se nel corso dell’anno è variata la percentuale di possesso relativa all’abitazione principale, la deduzione spettante è pari alla
somma degli imponibili indicati nei relativi righi di colonna 8 del quadro RB.
3. Se il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell’anno, deve essere considerata solamente
la quota di reddito relativa al periodo per il quale è stato utilizzato come abitazione principale. In questo caso qualora il nume-
ro dei giorni di possesso della singola pertinenza sia superiore a quello dell’abitazione principale, riportare la quota di reddito
della pertinenza stessa relativa al periodo nel quale il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale.
4.In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell’anno e nella rimanente parte conces-
sa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale spetta sol-
tanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l’importo di colonna 5, l’unità è assoggettata a tassazio-
ne sulla base della rendita catastale.
5.Se l’unità immobiliare è utilizzata come abitazione principale ed una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata
alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l’importo di colonna 5,
l’unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.
La deduzione per l’abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.
Rigo RN3 Oneri deducibili
Riportare la somma degli oneri deducibili, indicata nel rigo RP34.
Rigo RN4 Reddito imponibile
Indicare il reddito imponibile risultante dalla seguente operazione:
RN1 col. 4 + RN1 col. 1 – RN1 col. 2 – RN2 – RN3
Se il risultato è negativo, scrivere “0” (zero) nel presente rigo e nei righi RN5 (imposta lorda) e RN27 (imposta netta).
Rigo RN5 Imposta lorda
Indicare l’imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di rigo RN4. Per determinare l’imposta utilizzate la seguente tabella
“Calcolo dell’IRPEF”.
CALCOLO DELL’IRPEF
REDDITO Aliquota Imposta dovuta sui redditi intermedi
(per scaglioni) (per scaglioni) compresi negli scaglioni
finoa euro 15.000,00 23 23% sull’intero importo
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 27 3.450,00+ 27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 38 6.960,00+ 38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 41 17.220,00+ 41% parte eccedente 55.000,00
oltre euro 75.000,00 43 25.420,00+ 43% parte eccedente 75.000,00
Presenzadi compensi per attività sportiva dilettantistica
Se avete compilato il rigo RL22,colonna 1, in quanto avete percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, dovete deter-
minare l’imposta lorda seguendo le successive istruzioni:
•sommate all’importo di rigo RN4, quello indicato nel rigo RL22 colonna 1;
•calcolate, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente a questa somma;
•calcolate, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente all’importo del rigo RL22 colonna 1 e sottraetela dal-
l’imposta sopra determinata;
•scrivete l’importo così calcolato in questo rigo RN5.
Contribuenti con redditi di pensione non superiori ad euro 7.500
L’imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 4) è costituito soltanto da redditi di pensione non superiori a
7.500,00 euro, ed eventualmente dai redditi derivanti da abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per
un importo non superiore ad euro 185,92 e non avete compilato la colonna 1 del rigo RN1 (Credito per fondi comuni). In questo
caso l’imposta lorda è pari a zero e non dovete compilare questo rigo.
Si precisa che i redditi di pensione devono essere goduti per l’intero anno e pertanto il numero di giorni di pensione riportato nel
rigo RC6 col. 2 deve essere pari a 365.
54
Se invece, non avete goduto per l’intero anno di tali redditi di pensione e pertanto il numero di giorni di pensione riportato nel ri-
go RC6 col. 2 è inferiore a 365, per verificare se l’imposta lorda è pari a zero dovete commisurare il reddito di pensione perce-
pito all’intero anno operando come di seguito descritto:
Totale Reddito di pensione = somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da RC1 a RC3 per i quali la relativa casel-
la di colonna 1 è impostata con il codice “1”;
Reddito Pensione Annuale = 365 x Totale Reddito di pensione
giorni di pensione (RC6 col. 2)
Non è dovuta imposta se l’importo del Reddito Pensione Annuale (come sopra determinato) non è superiore a euro 7.500,00.
Contribuenti con solo redditi di terreni e fabbricati non superiori ad euro 500
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di terreni e fabbricati di importo complessivo non superio-
re a 500,00 euro e non avete compilato la colonna 1 del rigo RN1 (Credito per fondi comuni), l’imposta non è dovuta e pertan-
to tale rigo non deve essere compilato.
Righi da RN6 a RN9 Detrazioni per carichi di famiglia
Per ogni familiare a carico spettano delle detrazioni di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel perio-
do di imposta.
Rigo RN6 Detrazione per coniuge a carico
Per il coniuge a carico è prevista una detrazione fino ad euro 800 decrescente all’aumentare del reddito, che si azzera se il red-
dito supera euro 80.000. Tale detrazione si determina secondo tre diverse modalità di calcolo corrispondenti a tre distinte fasce
di reddito. La singola fascia di reddito è costituita dal reddito complessivo diminuito dal reddito derivante dall’abitazione principa-
le e delle relative pertinenze.
Reddito Netto = rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)
La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato a carico. Determinare l’importo della de-
trazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono:
A) Reddito netto non superiore ad euro 15.000
Calcolare: Quoziente = Reddito Netto
15.000
Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
Se il quoziente è pari a zero la detrazione non compete. Se il quoziente è diverso da zero effettuare il seguente calcolo:
Detrazione spettante = [800 – (110 x Quoziente)] x mesi a carico
12
Riportare nel rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata.
B) Reddito netto superiore ad euro 15.000 ma inferiore o uguale ad euro 40.000
La detrazione spetta nella misura fissa di euro 690da rapportare al numero di mesi a carico ed aumentata eventualmente degli
incrementi previsti per alcune fasce di reddito così come indicato nella tabella di seguito riportata. Si precisa che l’importo della
maggiorazione spetta per intero non dovendo essere rapportato al numero di mesi a carico.
Individuare l’eventuale Maggiorazione in relazione alle diverse fasce di “Reddito Netto”:
Reddito Netto Reddito Netto Maggiorazione
superiore ad euro fino a euro spettante
15.000 29.000 zero
29.000 29.200 10
29.200 34.700 20
34.700 35.000 30
35.000 35.100 20
35.100 35.200 10
35.200 40.000 zero
La detrazione spettante è pari a:
Detrazione spettante = 690 x mesi a carico + Maggiorazione (come sopra determinata)
12
Riportare nel rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata.
C) Reddito netto superiore ad euro 40.000 ma inferiore o uguale ad euro 80.000
Calcolare: Quoziente = 80.000 – Reddito netto
40.000
Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
Detrazione spettante = 690 x Quoziente x mesi a carico
12
55
Riportare nel rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Infine, se il Reddito Netto è superiore ad euro 80.000 la detrazione per coniuge a carico è pari a zero.
Rigo RN7 Detrazione per figli a carico
Per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione teorica pari a:
– 800 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;
– 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (colonna 6 “minore di tre anni” del prospetto dei familiari a carico compilata).
La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a:
– 220 euro per ciascun figlio disabile (casella “D” barrata nel prospetto dei familiari a carico);
– 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.
La detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico(casella “mesi a carico” presente nel prospetto dei fami-
liari a carico) ed alla percentuale di spettanza(casella “percentuale” presente nel prospetto dei familiari a carico) che può esse-
re esclusivamente pari a 100, 50 o zero. Si ricorda, come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del prospetto dei familiari
a carico, che la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi. Tuttavia, i coniugi possono decidere di comu-
ne accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più alto.
Ad esempio, se avete un solo figlio a carico per l’intero anno nella misura del 50% e lo stesso ha avuto una età inferiore ai tre an-
ni per 8 mesi la detrazione teorica è pari a:
(900 x 8/12 + 800 x 4/12) x 50/100 = (600 + 266,66) x 50/100 = 433,00
Si riporta di seguito un prospetto esemplificativo delle possibili situazioni:
Importo Detrazione Teorica
Contribuente con un numero di figli inferiore o uguale a tre
(da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni 900,00
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni 800,00
1.120,00
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap
(900,00 + 220,00)
1.020,00
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap
(800,00 + 220,00)
Importo Detrazione Teorica
Contribuente con un numero di figli superiore a tre
(da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)
1.100,00
Figlio di età inferiore a 3 anni
(900,00 + 200,00)
1.000,00
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni
(800,00 + 200,00)
1.320,00
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap
(900,00 + 220,00 + 200,00)
1.220,00
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap
(800,00 + 220,00 + 200,00)
Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l’importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessi-
vo del contribuente e del numero di figli a carico.
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Reddito Netto = rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)
2) Incremento = (numero di figli a carico – 1) x 15.000
3) Quoziente = (95.000 + Incremento) – Reddito Netto
(95.000 + Incremento)
A) Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per figli a carico non compete.
B) Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo:
Detrazione spettante = Totale Detrazione teorica x Quoziente
Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun figlio.
Per il Quozientedevono essere assunte le prime quattro cifre decimali
Riportare nel rigo RN7 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Con riferimento all’esempio precedente, ed ipotizzando che il contribuente abbia un reddito complessivo di euro 30.000,00 ed
una deduzione per abitazione principale pari ad euro 1.000,00, la detrazione spettante sarà determinata nel modo seguente:
Reddito Netto = 30.000,00 – 1.000,00 = 29.000,00
Incremento = (1 – 1) x 15.000 = 0
Quoziente = (95.000 – 29.000)/95.000 = 66.000/95.000 = 0,6947
Detrazione Spettante = 433,00 x 0,6947 = 301,00
56
Detrazione spettante nel caso di coniuge mancante
Se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato per il primo figlio il valore “C” nel campo percentuale, in quanto il coniuge
manca ovvero non ha riconosciuto i figli naturali ovvero il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente se-
parato, per il primo figlio potete usufruire della detrazione prevista per il coniuge a carico se più favorevole.
Rigo RN8 Ulteriore detrazione per figli a carico
Per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre, per i quali si applicano le detrazioni per figli a carico spetta un’ulteriore de-
trazione di euro 1.200.
Pertanto, se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato un numero di figli superiore a tre ed avete potuto usufruire della de-
trazione per figli a carico di cui al rigo RN7, riportate in questo rigo l’ammontare dell’ulteriore detrazione di euro 1.200,00 rap-
portata alla percentuale indicata nel rigo 7 del citato prospetto. Si ricorda che la detrazione per figli a carico diminuisce all’au-
mentare del reddito fino ad annullarsi. Pertanto se avete quattro figli a carico ma il vostro reddito complessivo diminuito della de-
duzione per abitazione principale è pari o superiore ad euro 140.000,00, essendo pari a zero la detrazione spettante per figli
a carico, non potete usufruire dell’ulteriore detrazione.
Qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita di tutte le detrazioni, è riconosciuto un credi-
to pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Tale credito va indicato nella col. 1 del rigo
RN30 alle cui istruzioni si rimanda per la relativa determinazione.
Rigo RN9 Detrazione per altri familiari a carico
Per ogni altro familiare a carico (casella “A”barrata nel prospetto dei familiari a carico) è prevista una Detrazione teorica pari ad
euro 750 da rapportare al numero di mesi a carico(casella “mesi a carico” compilata nel prospetto dei familiari a carico) ed al-
la percentuale di spettanza(casella “percentuale” compilata nel prospetto dei familiari a carico); tale detrazione è solo teorica in
quanto l’importo di quella effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente al netto della deduzione
per abitazione principale.
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Reddito Netto = rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)
2) Quoziente = 80.000 – Reddito Netto
80.000
A) Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per altri familiari a carico non compete.
B) Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo:
Detrazione spettante = Totale Detrazione Teorica x Quoziente
Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun altro familiare a carico.
Per il Quozientedevono essere assunte le prime quattro cifre decimali.
Riportare nel rigo RN9 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Righi da RN10 a RN12 Detrazione per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi
Per i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo, di impresa in contabilità semplificata ed alcuni redditi diversi,
sono previste specifiche detrazioni di importo variabile in funzione della tipologia di reddito posseduto e dell’ammontare del red-
dito complessivo (diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze). L’importo della detrazione effettiva-
mente spettante diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi del tutto, se il reddito complessivo supera euro 55.000.
Tale detrazione si determina secondo diverse modalità di calcolo corrispondenti a distinte fasce di reddito.
Le diverse tipologie di detrazioni non sono cumulabili tra loro.
La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è riferita al periodo d’anno nel quale il contri-
buente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si ri-
feriscono a periodi diversi dell’anno, spettano entrambe le relative detrazioni ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro
o di pensione considerato.
Rigo RN10 Detrazione per redditi di lavoro dipendente
Compilare questo rigo se sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati indicati nei righi da RC1 a
RC3 per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente) o il codice 3 ( lavori socialmente utili) ed è stata
compilata la colonna 1 del rigo RC6 (giorni di lavoro dipendente).
Si precisa che se nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3 è stato indicato solo il codice 3 la detrazione spetta solo se i redditi per
lavori socialmente utili concorrono alla formazione del reddito complessivo. A tal fine consultare in Appendice la voce “Lavori so-
cialmente utili agevolati”.
Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto:
Reddito Netto= rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)
Determinare l’importo della detrazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono:
A) Reddito Netto fino ad euro 8.000
Se il reddito netto non è superiore ad euro 8.000 la detrazione spetta nella misura di euro 1.840 da rapportare al numero di gior-
ni di lavoro dipendente. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690
per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato, ovvero ad euro 1.380 per redditi di lavoro dipen-
dente derivanti da contratti a tempo determinato. Pertanto, calcolare la detrazione come segue:
Detrazione = 1.840 x N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)
365
Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo inde-
terminato (codice 1 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC3) la detrazione spettante è pari ad euro 690.
Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 1.380 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo de-
terminato (codice 2 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC3) la detrazione spettante è pari ad euro 1.380.
57
Qualora abbiate percepito sia redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo indeterminato che redditi di lavoro
dipendente derivanti da un rapporto a tempo determinato, potete usufruire come detrazione minima di quella più favorevole pari
ad euro 1.380.
Riportare nel rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata.
B) Reddito netto superiore ad euro 8.000 e fino ad euro 15.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Quoziente =15.000 – Reddito Netto
7.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = [ 1.338 + (502 x Quoziente) ] x N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)
365
Riportare nel rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata.
C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Quoziente = 55.000 – Reddito Netto
40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = [ 1.338 x Quoziente x N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)]
365
3) Per importi del Reddito Netto superiori ad euro 23.000 e non superiori ad euro 28.000 la detrazione come sopra determina-
ta deve essere aumentata di un importo come descritto nella tabella che segue:
MAGGIORAZIONE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Reddito Netto Reddito Netto Maggiorazione
superiore ad euro fino a euro spettante
23.000 zero
23.000 24.000 10
24.000 25.000 20
25.000 26.000 30
26.000 27.700 40
27.700 28.000 25
28.000 zero
L’importo della Maggiorazione individuata con riferimento alla fascia di reddito non deve essere rapportata al numero di giorni di
lavoro dipendente e quindi spetta per l’intero ammontare.
Riportare nel rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000 la detrazione per lavoro dipendente e assimilati è pari a zero.
Rigo RN11 Detrazione per redditi di pensione
Compilare questo rigo se sono stati percepiti redditi di pensione indicati nei righi da RC1 a RC3 per i quali è stato indicato nella
colonna 1 il codice 1 (pensione) ed è stata compilata la colonna 2 del rigo RC6 (giorni di pensione). Sono previste diverse detra-
zioni per redditi di pensione in relazione all’età del contribuente.
•Contribuente che alla data del 31 dicembre 2009 non ha compiuto 75 anni di età
Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto.
Reddito Netto= rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)
A) Reddito Netto fino ad euro 7.500
Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.500 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725 da rapportare al nume-
ro di giorni di pensione. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690.
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
Detrazione = 1.725 x N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365
Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690 nel rigo RN11 riportare l’importo della detrazione minima prevista pa-
ri ad euro 690.
B) Reddito Netto superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Quoziente = 15.000 – Reddito Netto
7.500
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = [1.255 + (470 x Quoziente) ] x N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365
58
C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Quoziente =55.000 – Reddito Netto
40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = 1.255 x Quoziente x N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero.
•Contribuente che alla data del 31 dicembre 2009 ha compiuto 75 anni di età
Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto:
Reddito Netto= rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)
A) Reddito Netto fino ad euro 7.750
Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.750 la detrazione spetta nella misura di euro 1.783 da rapportare al nume-
ro di giorni di pensione. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 713.
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
Detrazione = 1.783 x N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365
Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 713,00 nel rigo RN11 riportare l’importo della detrazione minima prevista
pari ad euro 713,00.
B) Reddito Netto superiore ad euro 7.750 e fino ad euro 15.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Quoziente =15.000 – Reddito Netto
7.250
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = [1.297 + (486 x Quoziente) ] x N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365
Riportare nel rigo RN11 l’importo della detrazione come sopra determinata.
C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Quoziente =55.000 – Reddito Netto
40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = 1.297 x Quoziente x N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365
Riportare nel rigo RN11 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero.
Rigo RN12 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi
Compilare questo rigo se è stato percepito uno o più dei seguenti redditi:
•redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nella sezione II del quadro RC;
•redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
e dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere (righi RL14, RL15 e RL16);
•redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva e redditi di lavoro autonomo de-
rivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei righi da
RH1 a RH4;
•altri redditi di lavoro autonomo indicati nella sezione III del quadro RL;
•redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, e redditi di im-
presa in contabilità semplificata derivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la
casella di colonna 7 dei righi da RH1 a RH4;
•redditi di impresa determinati in misura forfetaria di cui al quadro RD.
Se avete percepito somme per assegni periodici del coniuge, per la determinazione della detrazione vedere le istruzioni fornite nel
paragrafo successivo.
Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto:
Reddito Netto= rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)
A) Reddito Netto fino ad euro 4.800
La detrazione, spetta nella misura fissa di euro 1.104. Pertanto riportare tale importo nel rigo RN12.
59
B) Reddito Netto superiore ad euro 4.800 e fino a euro 55.000
1) Quoziente =55.000 – Reddito Netto
50.200
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = 1.104 X Quoziente
Riportare nel rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per altri redditi è pari a zero.
•Detrazione per assegni periodici corrisposti dal coniuge
Se nei righi da RC7 a RC8 è presente un importo per il quale la relativa casella di colonna 1 risulta barrata (assegno periodico
corrisposto dal coniuge) spetta una detrazione d’imposta con le modalità di seguito descritte. La detrazione non deve essere rap-
portata ad alcun periodo dell’anno.
Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto:
Reddito Netto= rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)
A) Reddito Netto fino ad euro 7.500
Se il reddito netto non è superiore ad euro 7.500 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725. Riportare tale importo nella co-
lonna 2 del rigo RN12 e barrare l’apposita casella presente nella colonna 1.
B) Reddito Netto superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000
1) Quoziente = 15.000 – Reddito Netto
7.500
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = 1.255 + (470 x Quoziente)
Riportare nella colonna 2 del rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata e barrare l’apposita casella presente
nella colonna 1.
C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000
1) Quoziente = 55.000 – Reddito Netto
40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = 1.255 x Quoziente
Riportare nella colonna 2 del rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata e barrare l’apposita casella presente
nella colonna 1.
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione è pari a zero.
Rigo RN13 Totale detrazioni per carichi di famiglia e lavoro
In questo rigo riportare la somma degli importi indicati nei righi da RN6 a RN12.
Rigo RN14 Detrazione per canoni di locazione indicati nella sezione VI del quadro RP
Colonna 1 (Totale detrazione) dovete compilare la colonna 1 di questo rigo solo se avete compilato la Sez. VI del quadro RP.
Sono previste quattro distinte detrazioni per canoni di locazione tra loro non cumulabili, se riferite ad un medesimo periodo dell’an-
no. Se la detrazione spettante è di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle
detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi, è riconosciuto un ammontare pari alla quo-
ta di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Per la determinazione del residuo della detrazione, si riman-
da alle istruzioni relative alla colonna 2 di questo rigo.
ATTENZIONE:se nella sezione VI del quadro RP sono stati compilati più righi (ad esempio sono state indicate diverse tipologie
di detrazioni ovvero con riferimento ad una medesima detrazione è variata nel corso dell’anno la relativa percentuale di spet-
tanza), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998 (rigo RP49 codice 1)
Se è stato indicato il codice “1” nel rigo RP49 calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è stato
adibito ad abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al reddito complessivo (RN1, colonna 4).
La detrazione è pari:
•aeuro 300 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
•aeuro 150se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Se il reddito complessivo è superiore al citato importo di euro 30.987,41 non spetta alcuna detrazione.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN14 col. 1.
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti a regime convenzionale (rigo RP49 codice 2)
Se è stato indicato il codice “2” nel rigo RP49calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è stato
adibito ad abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al reddito complessivo (RN1, colonna 4).
60
La detrazione è pari:
•aeuro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
•aeuro 247,90, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Se il reddito complessivo è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Per esempio, se il reddito complessivo nel 2009 è di euro 20.000,00, il contratto di locazione è cointestato al coniuge e l’immo-
bile è stato utilizzato come abitazione principale per 180 giorni, la detrazione spettante è pari a:
247,90 x 50 x 180= euro 61,13 arrotondata a euro 61,00
100 365
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN14 col. 1.
Detrazione per canoni di locazione relativi a contratti di locazione per abitazione principale per i giovani di età compresa tra
i 20 ed i 30 anni, con reddito complessivo non superiore ad euro 15.493,71 (Rigo RP49 codice 3)
Se è stato indicato il codice “3” nel rigo RP49, calcolare la relativa detrazione di euro991,60in base ai giorni dell’anno in cui
l’immobile è stato adibito ad abitazione principale ed alla percentuale di spettanza della detrazione.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN14 col. 1.
Detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di la-
voro (Rigo RP50)
Se è stato compilato il rigo RP50, calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è stato adibito ad
abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al reddito complessivo (RN1, colonna 4).
La detrazione è pari:
•a euro 991,60se il reddito complessivo non supera euro 15.493, 71;
•a euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Se il reddito complessivo è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN14 col. 1.
Colonna 2 (Credito residuo) e colonna 3 (Detrazione fruita)
Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni per cari-
chi di famiglia e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi, è riconosciuto un am-
montare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Per la determinazione dell’ammontare
della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda (da indicare nella colonna 2) , e della parte che invece trova capien-
za (da indicare nella colonna 3) procedere come di seguito descritto. Calcolare:
Capienza = RN5 – RN13
Se “Capienza” è minore o uguale a zero la detrazione per canoni di locazione non trova capienza nell’imposta lorda e pertanto
nella colonna 2 deve essere riportato l’importo di colonna 1 e la colonna 3 non deve essere compilata.
Se “Capienza” è maggiore di zero è necessario confrontare l’importo di colonna 1 con il valore di “Capienza” precedentemente
determinato:
•se “Capienza” è maggiore o uguale a RN14 col. 1, la detrazione trova per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la co-
lonna 2 non deve essere compilata e nella colonna 3 deve essere riportato l’importo di colonna 1;
•se invece, “Capienza” è minore di RN14 col. 1:
– nella colonna 2 deve essere riportato l’ammontare della detrazione che non trova capienza pari a:
RN14 col. 1 – Capienza
– nella colonna 3 l’ammontare della detrazione che trova capienza pari a: RN14 col. 1 – RN14 col. 2
Rigo RN15 Detrazione per oneri indicati nella Sezione I del Quadro RP
Indicare il 19 per cento dell’importo indicato nel rigo RP22, colonna 4, relativo agli oneri detraibili. .
Rigo RN16 Detrazione per spese indicate nella sezione III-A del Quadro RP
Indicare il 41 per cento dell’importo indicato nel rigo RP38, relativo alle spese per il recupero del patrimonio edilizio.
Rigo RN17 Detrazione per spese indicate nella sezione III-B del Quadro RP
Indicare il 36 per cento dell’importo indicato nel rigo RP42, relativo alle spese per il recupero del patrimonio edilizio.
Rigo RN18 Detrazione per oneri indicati nella Sezione IV del Quadro RP
Indicare il 20 per cento della somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo RP43, riguardanti le spese relative
alla sostituzione di frigoriferi e congelatori, all’acquisto di motori ad elevata efficienza e all’acquisto di variatori di velocità e all’ac-
quisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo
di immobili ristrutturati.
Rigo RN19 Detrazione per spese indicate nella Sezione V del Quadro RP
Indicare il 55 per cento dell’importo indicato nel rigo RP48, relativo alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico.
Rigo RN20 Detrazione per oneri indicati nella Sezione VII del Quadro RP
Riportare l’importo indicato nella colonna 2 del rigo RP51.
Si ricorda che per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” (codice 2, colonna 1) l’importo da
indicare in questo rigo non può essere superiore al 30 per cento dell’imposta lorda dovuta.
Se è stata barrata la casella di colonna 3 del rigo RP51indicare in questo rigo euro 516,46.
Rigo RN21 Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso
Riportare l’importo indicato nel rigo RC17.
Rigo RN22 Totale detrazioni d’imposta
Indicare il risultato della seguente operazione:
RN13 + RN14 col. 3 + RN15 + RN16 + RN17 + RN18 + RN19 + RN20 + RN21
61
Rigo RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie
Indicare il 19 per cento dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo RP1 relativo a spese sanitarie sostenute per particolari patologie.
Il presente rigo non deve essere compilato se si è scelto di rateizzare le spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3 (casella 1 del ri-
go RP22 barrata). Per determinare la quota di tale detrazione che, non trovando capienza nell’imposta lorda, può essere trasferi-
ta al familiare che ha sostenuto le spese, si rinvia alle istruzioni fornite nel rigo RN44. Se è stato compilato anche il rigo RN8, de-
vono essere seguite le istruzioni di cui al rigo RN30.
Rigo RN24 Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa
Compilare questo rigo se si intende utilizzare in diminuzione dall’IRPEF oppure successivamente in compensazione, il credito di im-
posta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7) ed il credito d’imposta per il riacquisto della prima
casa che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7).
In tale caso riportare in questo rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 diminuita dell’importo eventual-
mente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR7. Qualora sia stato compilato il qua-
dro CM (Contribuenti minimi) l’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo CM12.
Per determinare l’eventuale quota del credito che non trova capienza nell’imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN44.
Rigo RN25 Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione
Compilare questo rigo se si intende utilizzare in diminuzione dell’IRPEF il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione indi-
cato nella colonna 2 del rigo CR9 (Credito 2009) ed il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione che non ha trovato
capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR9).
In tale caso, riportare nel presente rigo la somma degli importi del credito indicati nella colonna 1 e nella colonna 2 del rigo CR9
diminuito dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 3. Per determinare l’e-
ventuale quota del credito che non trova capienza nell’imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN44.
Rigo RN26 Totale altre detrazioni e crediti di imposta
Indicare la somma degli importi dei righi RN23, RN24 e RN25.
Rigo RN27 Imposta netta
Per compilare il presente rigo effettuare il seguente calcolo: RN5 – RN22 – RN26
Se il risultato è maggiore di zero, riportate l’importo così ottenuto. Se il risultato è negativo scrivere zero.
RN28 Credito d’imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo
Riportare l’importo indicato nella colonna 5 del rigo CR11, nel limite dell’imposta netta di cui al rigo RN27. Nel caso in cui sia-
no stati compilati più righi CR11, per la presenza di più immobili, riportare in questo rigo la somma degli importi indicati nella co-
lonna 5 di tutti i moduli compilati.
RN29 Credito d’imposta per l’abitazione principale – Sisma Abruzzo
Se non è compilato il rigo RN28 riportare l’importo indicato nella colonna 5 del rigo CR10, nel limite dell’imposta netta di cui al
rigo RN27.
Se invece è compilato il rigo RN28, determinare:
Capienza = (RN27 - RN28)
Riportare nel presente rigo l’importo indicato nella colonna 5 del rigo CR10, nel limite dell’importo di “capienza”, come sopra de-
terminato.
Nel caso in cui sia stato compilato più di un rigo CR10, l’importo determinato secondo la modalità sopra descritte da riportare nel
rigo RN29, deve tener conto della somma degli importi indicati nella colonna 5 di tutti i moduli compilati. Tale situazione si verifica,
ad esempio, nel caso di credito riconosciuto per la ricostruzione sia dell’abitazione principale sia delle parti comuni dell’immobile.
Per determinare l’importo residuo del credito, che può essere utilizzato nella prossima dichiarazione, consultare le istruzioni al rigo RN44.
Rigo RN30 Crediti residui per detrazioni incapienti
La colonna 1può essere compilata solo nelle seguenti ipotesi:
a) se risulta compilato il rigo RN8va indicato in questa colonna l’ammontare dell’ulteriore detrazione per figli a carico che non
ha trovato capienza nell’imposta lorda e che costituisce un credito da utilizzare nella presente dichiarazione;
b) se risultano compilati sia il rigo RN8 sia il rigo RN23 in questa colonna va indicato l’ammontare di cui alla lettera a) e nella
colonna 1 del rigo RN44 l’ammontare dell’ulteriore detrazione per le spese sanitarie riguardanti determinate patologie che non
ha trovato capienza nell’imposta lorda.
Per determinare gli importi da indicare in questa colonna ed eventualmente nella colonna 1 del rigo RN44 seguire le istruzioni sot-
to riportate:
Capienza = (RN22 + RN23)– RN5
Se “Capienza” è minore o uguale a zero, l’ulteriore detrazione per figli a carico trova per intero capienza nell’imposta lorda e per-
tanto la colonna 1 non deve essere compilata.
Se “Capienza” è maggiore di zero è necessario confrontare l’importo del rigo RN8 con il valore di “Capienza” precedentemente
determinato:
•se “Capienza” è maggiore di RN8, l’intero ammontare dell’ulteriore detrazione per figli a carico non ha trovato capienza nel-
l’imposta lorda, pertanto in colonna 1 indicare l’importo del rigo RN8.
Se risulta compilato anche il rigo RN23, la differenza tra l’importo della “Capienza” e l’importo del rigo RN8, va indicato nel-
la colonna 1 del rigo RN44 , nei limiti dell’importo del rigo RN23;
•se “Capienza” è uguale a RN8, l’intero ammontare dell’ulteriore detrazione per figli a carico non ha trovato capienza nell’im-
posta lorda, pertanto in colonna 1 indicare l’importo del rigo RN8.
Se risulta compilato anche il rigo RN23, la relativa detrazione ha trovato per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la
colonna 1 del rigo RN44 non deve essere compilata;
•se “Capienza” è minore di RN8, l’ulteriore detrazione per figli a carico ha trovato solo in parte capienza nell’imposta lorda, per-
tanto in colonna 1 indicare l’importo di “Capienza” come sopra determinato;
Se risulta compilato anche il rigo RN23, la relativa detrazione ha trovato per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la
colonna 1 del rigo RN44 non deve essere compilata.
Se è stato compilato solo il rigo RN23, per la determinazione del residuo della detrazione seguire le istruzioni fornite nel rigo RN44.
62
Nella colonna 2 va indicato l’importo derivante dal risultato della seguente operazione:
RN14 col. 2 + RN30 col. 1
Rigo RN31 Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero
Questo rigo è riservato a coloro che hanno pagato delle imposte all’estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei
crediti d’imposta spettanti. In particolare, occorre aver compilato la sez. I-A e la sez. I-B del quadro CR nel caso in cui all’estero
siano stati prodotti redditi diversi da quelli d’impresa, ovvero aver compilato il quadro CE se all’estero sono stati prodotti anche
redditi d’impresa. In questo rigo va indicato:
•nella colonna 1il credito d’imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi este-
ri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);
•nella colonna 2il credito d’imposta complessivamente spettante; se avete compilato il quadro CR riportare la somma degli im-
porti indicati nelle colonne 4 dei righi da CR5 a CR6 di tutti i moduli compilati; se invece avete compilato il quadro CE, ripor-
tare quanto indicato nel rigo CE26. In questa colonna deve essere, inoltre, riportato l’importo indicato nel rigo RF52, col. 3e/o
nel rigo RG35, col. 3, e/o nel rigo RH21e/o nel rigo RL4, col. 4. Qualora sia stato compilato il quadro CM (Contribuenti mi-
nimi) l’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 2 del rigo CM12.
Rigo RN32 Crediti d’imposta
Nella colonna 1 riportare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei
seguenti righi:RH20 colonna 1; RG35 colonna 2; RF52 colonna 2; RL4 colonna 3; Qualora sia stato compilato il quadro CM
(Contribuenti minimi) l’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 3 del rigo CM12.
Nella colonna 2indicare i seguenti altri crediti di imposta:
– il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indi-
cati nel rigo CR8;
– il credito indicato nella colonna 2 del rigo RH20;
– il credito indicato nella colonna 7 del rigo RL4;
– il credito indicato nella colonna 4 del rigo RF52;
– il credito indicato nella colonna 4 del rigo RG35;
– il totale dei crediti esposti nelle colonne 11 e 12 di tutti i righi RS21 ed RS22 compilati (articoli 167 e 168 del TUIR).
Qualora sia stato compilato il quadro CM (Contribuenti minimi) l’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo indi-
cato nella colonna 4 del rigo CM12.
Rigo RN33 Ritenute totali
Nella colonna 4 indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri.
In presenza di soli redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmente utile per
i quali è applicabile il regime agevolato), riportare in questa colonna l’importo del rigo RC10.
In presenza di altre tipologie di reddito, indicare la somma delle ritenute relative ai redditi dichiarati, ricavabile dallo “Schema rie-
pilogativo dei redditi e delle ritenute” presente nelle istruzioni iniziali di questo quadro.
Se avete percepito compensi per lavori socialmente utili avendo raggiunto l’età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la
pensione di vecchiaia (colonna 1 del rigo RC5 compilata) per la compilazione di questa colonna, consultare in Appendice la vo-
ce ”Lavori socialmente utili agevolati”.
In questa colonna devono essere comprese anche le ritenute già indicate nelle colonne 1, 2 e 3.
Consultare Nella colonna 1indicare l’importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già compre-
in Appendice se nell’importo di colonna 4.
“Eventi Nellacolonna 2indicare le ritenute subite a titolo di acconto dagli allevatori sui contributi corrisposti dall’UNIRE come incentivo al-
eccezionali”
l’allevamento (contributi che risultano dalla certificazione di questo ente) e quelle subite dai titolari di redditi agrari per trattamenti
assistenziali erogati dall’INAIL.
Tali contributi e trattamenti assistenziali tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determina-
to mediante tariffe catastali o dai produttori agricoli tenuti a dichiarare il reddito agrario.
La colonna 3 va compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l’ammontare delle ritenute, attribuite dalle società ed associa-
zioni di cui all’art. 5 del TUIR, eccedenti il debito IRPEF. In questo caso nella presente colonna indicare l’ammontare delle ritenute
non utilizzate. Il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato dalla società o associazione di cui all’art. 5 del TUIR in compensa-
zione con i propri debiti tributari e previdenziali, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 56/E del 23 dicem-
bre 2009. Si precisa che questa colonna non può essere compilata se dal presente quadro emerge un’imposta a debito (rigo
RN42 compilato). L’importo indicato in questa colonna non può eccedere l’ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed as-
sociazioni di cui all’art. 5 del TUIR, risultante dalla somma delle ritenute indicate nella sezione I del quadro RH (colonna 9 dei ri-
ghi da RH1 a RH4), nella colonna 6 del rigo RF52 e nella colonna 6 del rigo RG35.
Rigo RN34 Differenza
Indicare l’importo che risulta dalla seguente operazione:
RN27 – RN28 – RN29 – RN30 col. 2 – RN31 col. 2 – RN32 col. 1 – RN32 col. 2 + RN33 col. 3 – RN33 col. 4
Se il risultato è negativo,indicare l’importo preceduto dal segno meno.
Rigo RN35 Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi
Compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello indicato nel rigo RN34, solo se si usufruisce di crediti d’impo-
sta per le imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del FASCICOLO3.
Si ricorda che i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU possono essere utilizzati entro determinati limiti, per i quali si rimanda
alle indicazioni contenute nelle istruzioni al quadro RU del Fascicolo 3.
Rigo RN36 Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2009 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione
per il pagamento con il Mod. F24 dell’ICI, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella colonna 1, anche
l’eventuale importo del credito IRPEF indicato nel rigo 67 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2009 (colonna 2 per il di-
chiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RN37 riportare l’eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione con il Mod.
F24. L’importo indicato nella colonna 1 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 2 di questo rigo.
63
Consultare Nella colonna 2 riportare l’importo di colonna 4 del rigo RX1 del Modello UNICO 2009, relativo all’eccedenza d’imposta per
in Appendice la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se nel 2009 avete fruito dell’assistenza fiscale ed il sosti-
“Crediti tuto d’imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rim-
risultanti dal borsato risultante al punto 30 del CUD 2010 o al punto 26 del CUD 2009. In questa colonna deve essere compreso anche l’im-
mod. 730 non
porto eventualmente indicato nella colonna 1.
rimborsati dal
Riportare, inoltre, nella presente colonna l’importo di colonna 4 del rigo RX5 del Modello UNICO 2009, relativo al bonus straor-
sostituto
d’imposta” dinario per famiglie per il quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Indicare, inoltre, nella presente colonna, l’eccedenza dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta
a rimborso, nei casi in cui, ricorrendone le condizioni di esonero, non sia stata presentata la dichiarazione nell’anno successivo.
In caso di comunicazione dell’Agenzia delle entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2009 con la quale è stato
evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):
•se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, riportare in questa colonna l’importo comunicato. Si precisa che per
la conferma del maggior credito è necessario rivolgersi ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate;
•se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all’importo dichiarato (ad esempio: 1.000), riportare in questa colonna l’im-
porto inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito di-
chiarato ed il credito riconosciuto (200, nell’esempio riportato), dovete indicare l’intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000).
I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparen-
za devono riportare in questa colonna anche l’importo eventualmente indicato nel rigo RH23 (eccedenza d’imposta attribuita al
socio dalla società).
Inoltre, in questa colonna devono essere riportate anche le eccedenze d’imposta derivanti da società trasparenti ovvero da Trust
trasparenti o misti indicate nella colonna 7 del rigo RF52, nonché quelle indicate nella colonna 7 del rigo RG35 e nella colonna
6 del rigo RL4.
Rigo RN37 Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24
Indicare la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN36, che avete uti-
lizzato in compensazione nel mod. F24.
Indicare, inoltre, l’importo relativo al bonus straordinario per famiglie risultante dalla precedente dichiarazione (col. 4 del rigo RX5
del Modello UNICO 2009) utilizzato in compensazione nel mod. F24.
Nel presente rigo deve essere compreso anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle en-
trate ed ugualmente utilizzato in compensazione.
Rigo RN38 Acconti
Nellacolonna 1indicare l’importo degli acconti dovuti ma non versati se si è goduto della sospensione dei termini sulla base di
specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L’importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e
nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.
Nellacolonna 2deve essere indicato l’importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato
dall’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 22 del TUIR (ad esempio quella relativa ai beni materiali e immateriali indicati nella se-
zione I del quadro EC oggetto di realizzo entro la fine del terzo periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione).
Nella colonna 3,riservata ai soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all’art. 116 del TUIR che hanno ceduto
alla società già trasparente quota dell’acconto versato, indicare la somma degli importi presenti nella colonna 4 dei righi RS23 e
RS24 dei diversi moduli compilati qualora nella colonna 2 di detti righi sia stato indicato il codice 1.
Nellacolonna 4, riservata ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento dell’acconto IRPEF nella misura del 99 per cento in luo-
go del 79 per cento previsto dal D.L. n. 168/2009, indicare l’importo del credito d’imposta, pari alla differenza pagata in ecces-
so, utilizzato in compensazione con il modello F24 (codice tributo 4035). Infatti, il D.L. n. 168/2009, i cui effetti sono fatti salvi dal-
l’art. 2, comma 251, della finanziaria 2010, ha disposto il differimento del versamento di 20 punti percentuali dell’acconto IRPEF
per l’anno 2009 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno. Di conseguenza l’acconto IRPEF è dovuto nella misura del
79 per cento anziché del 99 per cento. Ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento dell’acconto nella misura del 99 per cen-
to spetta un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24.
Nellacolonna 5indicarela somma degli acconti versati(considerando eventuali versamenti integrativi), ricavabili dalla colonna
“Importi a debito versati” della Sezione “Erario” del mod. F24 (codici tributo “4033” e “4034”, anno di riferimento “2009”).
Vanno compresi anche gli importi già indicati nelle colonne 1, 2 e 3 di questo rigo.
I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparen-
za devono riportare in questa colonna anche l’importo eventualmente indicato nel rigo RH24 (acconti d’imposta versati dalla so-
cietà di capitale ed attribuiti al socio).
Inoltre nella presente colonna devono essere riportati anche gli acconti d’imposta di società trasparenti ovvero di Trust trasparenti
o misti indicati nella colonna 8 del rigo RF52, nonché quelli indicati nella colonna 8 del rigo RG35 e nella colonna 8 del rigo RL4.
Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateazione, non considerate le maggiorazio-
ni dell’importo o gli interessi versati.
Se per l’anno precedente avete fruito dell’assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare nella
presente colonna, gli importi trattenuti da quest’ultimo, pari alla somma dei punti 21 e 22 del CUD 2010 o del CUD 2009. Anche
in questo caso l’importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell’acconto.
È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme cor-
risposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più tratta-
menti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell’IRPEF per il 2009.
Rigo RN39 Restituzione bonus
Colonna 1 (Bonus incapienti): I contribuenti che hanno percepito il Bonus fiscale previsto dall’articolo 44 del Decreto Legge del
1°ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, consistente in un rimborso for-
fetario per soggetti a basso reddito, devono indicare in questa colonna l’importo non spettante.
La restituzione delle somme non spettanti deve essere effettuata da tutti i soggetti che per errore hanno richiesto il bonus non spet-
tante o spettante in misura inferiore nonché dai soggetti che hanno ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta (che lo ha erogato in
via automatica o su richiesta) e che non hanno comunicato al sostituto d’imposta, per qualsiasi motivo, di non avervi diritto in tutto
o in parte (ad esempio, perché è fallito il sostituto d’imposta o per cessazione del rapporto di lavoro).
Colonna 2 (Bonus straordinario per famiglie): i contribuenti che hanno percepito il bonus straordinario per famiglie, lavoratori
pensionati e non autosufficienza previsto dall’art. 1 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, devono indicare in questa co-
lonna l’importo non spettante.
64
I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti infatti ad effettuare la restituzione entro il
termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione.
I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (vedi Parte I, capitolo 4) effettuano la restitu-
zione del beneficio tributario percepito mediante versamento con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo
dell’IRPEF (Bonus incapienti) o per la presentazione della dichiarazione successiva all’erogazione (Bonus famiglia).
Rigo RN40 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti
Tale rigo è riservato all’esposizione degli importi eventualmente rimborsati dal sostituto d’imposta in sede di operazione di congua-
glio relativi alla parte dell’ulteriore detrazione per figli a carico e delle detrazioni per canoni di locazione che non hanno trovato
capienza nell’imposta lorda.
Nella colonna 1va riportato l’importo indicato nel punto 36 del CUD 2010 relativo all’ammontare del credito riconosciuto dal so-
stituto d’imposta pari alla quota dell’ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.
Nellacolonna 2va riportato l’importo indicato nel punto 42 del CUD 2010 relativo all’ammontare della detrazione per canoni di
locazione riconosciuta dal sostituto d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.
Rigo RN41 IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal modello 730/2010
Questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2010 pre-
cedentemente presentato.
Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 6 del rigo 91 del modello 730-3/2010 (prospetto di liquidazione). Nel
caso in cui il modello 730/2010 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge
dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 111 del modello 730-3/2010.
La colonna 2 deve esserecompilata solo se nel quadro I del modello 730/2010 avete chiesto di utilizzare il credito originato dal-
la liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell’ICI e se nel mod. 730-3/2010 (prospetto di liquidazione), rilascia-
to dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 91 (ovvero col. 3 del rigo 111 per il
coniuge dichiarante). In tal caso riportare l’ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data
di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell’ICI.
Nella colonna 3riportare quanto indicato nella colonna 4 del rigo 91 del modello 730-3/2010 (prospetto di liquidazione). Nel
caso in cui il modello 730/2010 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge
dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 111 del modello 730-3/2010.
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
Righi RN42 e RN43 Imposta a debito o a credito
Per determinare l’imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:
RN34 – RN35 – RN36 col. 2 + RN37 + RN38 col. 3 + RN38 col. 4 – RN38 col. 5 + RN39 col. 1 + RN39 col. 2 + RN40
col. 1 + RN40 col. 2 – RN41 col. 1 + RN41 col. 2 + RN41 col. 3
Imposta a debito
Se il risultato di tale operazione è positivo (Debito) riportare l’importo così ottenuto nel rigo N42.
Imposta a credito
Se il risultato di tale operazione è negativo (Credito) indicare l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RN43.
Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX1.
ATTENZIONE:l’imposta non è dovuta oppure non è rimborsata né può essere utilizzata in compensazione se non supera euro 12,00.
Rigo RN44 Residuo delle detrazioni e dei crediti d’imposta di cui ai righi RN23, RN24, RN25 e RN29
1. Residuo della detrazione di cui al rigo RN23 e dei crediti di cui ai righi RN24 e RN25
Ai fini della determinazione dei residui e dei crediti d’imposta di cui ai righi RN23, RN24 e RN25 calcolare la differenza tra l’am-
montare dell’imposta lorda, indicata nel rigo RN5 e la somma delle detrazioni indicate nel rigo RN22.
Se tale differenza è superiore o uguale all’importo delle detrazioni indicate nel rigo RN26, il presente rigo non deve essere com-
pilato.
Se invece tale differenza è inferiore all’importo del rigo RN26, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righi da RN23 a
RN25 indicare nella relativa colonna del rigo RN44 il corrispondente ammontare che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.
Qualora risultino compilati sia il rigo RN8 (ulteriore detrazione per figli a carico) che il rigo RN23 (detrazione spese sanitarie per
determinate patologie) per la determinazione dell’importo da indicare nella colonna 1 del rigo RN44 si rimanda alle indicazioni
fornite con riferimento al rigo RN30.
In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l’importo residuo esposto nella colonna 1 del rigo RN44 co-
stituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell’imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha soste-
nuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spe-
sa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al
rigo RP2 l’importo da voi indicato nella colonna 1 del rigo RN44 diviso 0,19.
L’importo residuo esposto nelle colonne 2 e 3 di questo rigo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega
di pagamento modello F24, in compensazione delle somme a debito.
Esempio
Imposta lorda = 4.000
Totale detrazioni (rigo RN22) = 1.000
Differenza tra imposta lorda e rigo RN22 (4.000 – 1.000) = 3.000
Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN24) = 3.100
Credito per l’incremento dell’occupazione (rigo RN25) = 500
Totale altre detrazioni (rigo RN26) = 3.600
Essendo la differenza tra l’imposta lorda e il rigo RN22 (euro 3.000) inferiore all’importo del rigo RN26 (euro 3.600), il contri-
buente può indicare l’importo di euro 600 che costituisce il residuo che non ha trovato capienza nell’imposta lorda, o nella colon-
na 2 del rigo RN44 per il suo intero ammontare ovvero suddividerla nella misura che ritiene più opportuna tra le colonne 2 e 3
del rigo RN44.
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A titolo esemplificativo si propongono alcune delle possibili modalità di compilazione delle colonne 2 e 3 del rigo RN44:
Ipotesi 1: Rigo 44 col. 2 = 600 Rigo 44 col. 3 = 0
Ipotesi 2: Rigo 44 col. 2 = 100 Rigo 44 col. 3 = 500
Ipotesi 3: Rigo 44 col. 2 = 300 Rigo 44 col. 3 = 300
Si precisa che nell’esempio riportato, il credito residuo di euro 600 non può essere indicato per intero nella colonna 3 del rigo RN44
in quanto d’importo superiore a quello del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione di cui al rigo RN25.
2. Residuo del credito di cui al rigo RN29
Calcolare residuo: rigo CR10 col. 5 – RN27 – RN28
Se il risultato della presente operazione è positivo riportare tale importo nella colonna 4 del rigo RN44. Se invece il risultato è ne-
gativo o pari a zero, la colonna 4 non deve essere compilata.
Nel caso in cui sia stato compilato più di un rigo CR10, per la determinazione del residuodeve essere considerata la somma de-
gli importi indicati nella colonna 5 di tutti i moduli compilati.
L’importo residuo del credito sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione dei redditi.
10. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE
ALL’IRPEF
Chi è tenuto al pagamento
Le addizionali regionale e comunale all’IRPEF sono dovute dai contribuenti, residenti e non residenti, per i quali, con riferimento al-
l’anno 2009, risulti dovuta l’IRPEF dopo aver sottratto le detrazioni d’imposta spettanti e i crediti d’imposta per redditi prodotti al-
l’estero semprechè quest’ultimi abbiano subìto all’estero il pagamento delle imposte a titolo definitivo.
Chi non è tenuto al pagamento
Non siete, invece, obbligati al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF se:
•possedete soltanto redditi esenti dall’IRPEF;
•possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF;
•possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordi-
naria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
•avete un’imposta lorda (rigo RN5) che, al netto delle detrazioni riportate nei righi RN22 e RN23, dei crediti d’imposta per red-
diti prodotti all’estero, indicati nel rigo RN31, col. 2 e dei crediti d’imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN32 col. 1, non
supera euro 10,33.
Domicilio fiscale
Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall’Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domi-
cilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte.Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno pro-
dotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini ita-
liani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comu-
ne di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.
L’addizionale regionale si applica ai contribuenti in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2009. Inoltre è dovuta l’addizio-
nale comunale all’lRPEF a saldo per il 2009, con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio 2009, e in acconto per il 2010,
con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio 2010, sempreché il comune abbia deliberato l’aliquota dell’addizionale comuna-
le. Per ulteriori chiarimenti consultate PARTEII, capitolo 3, alla voce “Domicilio fiscale”.
Determinazione e aliquote
Le addizionali regionale e comunalesi calcolano applicando un’aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell’IRPEF, al
netto degli oneri deducibili.
In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l’aliquota dell’addizionale regionale nella mi-
sura dello 0,90 per cento, alcune regioni hanno deliberato una maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale in vigore.
Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l’applicazione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni
soggetti.
L’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l’hanno deliberata. Consultare l’ap-
posita tabella dei comuni che hanno deliberato l’addizionale comunale e che trovate alla fine del presente fascicolo dopo l’Ap-
pendice.
Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
Versamenti
Le addizionali regionale e comunale devono essere versate con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo del-
l’lRPEF.
Si ricorda che è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno di imposta 2010 nella misura del 30% determi-
nato applicando al reddito imponibile relativo all’anno di imposta 2009 l’aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuen-
te ha la residenza alla data del 1° gennaio 2010; si rinvia per ulteriori informazioni a quanto precisato nella Parte I Capitolo 6
alla voce “Acconti”.
SEZIONE I Rigo RV1 Reddito imponibile
Addizionale Indicare il risultato della seguente operazione:
regionale
RN1 col. 4 – RN2 – RN3
all’IRPEF
Rigo RV2 Addizionale regionale all’IRPEF dovuta
Nella colonna 2 indicare l’importo dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre
2009 e determinata applicando le aliquote previste dalle singole regioni all’importo indicato nel rigo RV1(reddito imponibile) con
le modalità dalle stesse stabilite come riportato nella tabellaposta alla fine del presente fascicolo dopo l’Appendice. Le regioni di
seguito indicate hanno previsto per la determinazione dell’addizionale regionale modalità di calcolo particolari.
66
Regione Liguria
La Regione Liguria ha stabilito che per i redditi fino a euro 30.000,00 l’aliquota prevista è del 0.90 %; per i redditi superiori a eu-
ro 30.000,00 l’aliquota del 1,40 % si applica sull’intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 30.000,00.
Ad esempio, per un reddito di euro 35.000,00 l’imposta dovuta sarà pari a euro 490,00.
Per i contribuenti aventi almeno quattro figli fiscalmente a carico l’aliquota prevista è del 0,90%.
Per i redditi compresi tra euro 30.000,01 ed euro 30.152,13 l’imposta determinata applicando l’aliquota 1,4% è ridotta di un
importo pari al prodotto tra il coefficiente “0,986” e la differenza tra euro 30.152,13 ed il reddito imponibile ai fini dell’addizio-
nale regionale; Il calcolo da eseguire è il seguente:
RV1 x 1,40 – 0,986 x (30.152,13 – RV1)
100
Regione Veneto
La Regione Veneto ha stabilito che l’aliquota dell’1,4 %, prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 29.500,00, si applica
sull’intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 29.500,00. Ad esempio, per un reddito di euro
30.000,00 l’imposta dovuta sarà pari a euro 420,00.
Tuttavia, per i redditi compresi tra euro 29.501,00 ed euro 29.650,00, l’aliquota da applicare non è dell’1,4% ma è determinata
in termini percentuali sottraendo al coefficiente “1” il rapporto tra l’ammontare di euro 29.235,00 ed il reddito imponibile ai fini del-
l’addizionale regionale. L’aliquota così determinata, deve essere arrotondata alla quarta cifra decimale; l’ultima cifra va arrotonda-
ta per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.
A tal fine determinare l’aliquota da applicare con la modalità di seguito descritta:
aliquota = 1 – (29.235,00 / rigo RV1)
L’aliquota così determinata deve essere arrotondata alla quarta cifra decimale secondo le modalità sopra riportate.
L’ammontare dell’addizionale regionale dovuta si ottiene applicando al rigo RV1 l’aliquota dell’addizionale regionale come sopra
determinata:
RV2 = rigo RV1 x aliquota.
La casella “Casi particolari addizionale regionale”di colonna 1è riservata esclusivamente a coloro che hanno il domicilio fisca-
le nella regione Veneto e che si trovano in determinate condizioni come chiarito nelle istruzioni che seguono:
La Regione Veneto in sostituzione delle aliquote indicate nella tabella che trovate alla fine del presente fascicolo dopo l’Appendi-
ce, ha previsto l’applicazione di un’aliquota agevolata dello 0,90% a favore di:
a) soggetti disabili ai sensi dell’art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l’anno 2009 non superiore ad eu-
ro 45.000,00;
b) contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non supe-
riore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l’aliquota dello 0,90% si
applica a condizione che la somma dei redditi delle persone cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00;
c)contribuenti aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale, non superiore ad euro 50.000,00 e con tre figli fi-
scalmente a carico. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,90% si applica solo nel caso in cui la som-
ma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponi-
bile è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo. Ad esempio con quattro figli a carico la soglia è pari
ad euro 60.000,00.
Per usufruire dell’aliquota agevolata dello 0,90% dovete indicare nella casella di colonna 1 “Casi particolari addizionale regiona-
le” il codice 1se vi trovate nei casi descritti nei punti a) e/o b) ovvero il codice 2se vi trovate nel caso descritto nel punto c).
Rigo RV3 Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta o versata
Nella colonna 1 indicare l’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta, diversa da quella indicata nei quadri RC ed RL (ad
esempio, l’addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall’Inail ai titolari di redditi agrari).
Consultare Nella colonna 2indicare l’ammontare dell’addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a
in Appendice, seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell’importo di colonna 3. L’importo corrisponde a quello indicato al punto 15 del
“Eventi CUD 2010 o del CUD 2009.
eccezionali”
Nella colonna 3 indicare l’importo del rigo RC11, relativo all’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal
sostituto d’imposta se nel 2009 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato. Detto importo de-
ve essere sommato a quello indicato nel rigo RC16 qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili (codice “3”
nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3) ed il vostro reddito complessivo superi euro 9.296,22, al netto della deduzione per l’a-
bitazione principale e relative pertinenze. Se avete percepito compensi per attività sportive dilettantistiche sommate anche l’impor-
to indicato nel rigo RL24, colonna 2.
L’importo di questa colonna comprende anche le trattenute già indicate in colonna 1.
Rigo RV4 Eccedenza di addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione
Nella colonna 1indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2008, che trovate nella “Tabella Addizio-
nali regionali all’IRPEF 2009” presente nelle istruzioni di questo quadro RV.
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2009 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione
per il pagamento con il Mod. F24 dell’Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella colonna 2, anche
l’eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 68 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2009
(colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RV5riportare l’eventuale credito per addizionale regionale uti-
lizzato in compensazione con il Mod. F24. L ’importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indica-
re nella colonna 3 di questo rigo.
Nella colonna 3riportare l’importo di colonna 4 del rigo RX2 del Modello UNICO 2009 relativo all’eccedenza d’imposta per la
quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto non ha rim-
borsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questa colonna il credito non rimborsato di cui al pun-
to 31 del CUD 2010 o al punto 27 del CUD 2009. In questa colonna deve essere compreso anche l’importo eventualmente in-
dicato nella colonna 2.
Rigo RV5 Eccedenza di addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24
Indicare la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RV4, che è stata uti-
lizzata in compensazione nel mod. F24.
67
Rigo RV6Addizionale regionale all’IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2010
Questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/ 2010 pre-
cedentemente presentato.
Nella colonna 1riportare quanto indicato nella colonna 6 del rigo 92 del modello 730-3/2010 (prospetto di liquidazione). Nel
caso in cui il modello 730/2010 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge
dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 112 del modello 730-3/ 2010.
La colonna 2deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2010 avete chiesto di utilizzare il credito originato dal-
la liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell’ICI e se nel mod. 730-3/2010 (prospetto di liquidazione), rilascia-
to dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 92 (ovvero col. 3 del rigo 112 per il
coniuge dichiarante). In tal caso riportare l’ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data
di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell’ICI.
Nella colonna 3riportare quanto indicato nella colonna 4 del rigo 92 del modello 730-3/2010 (prospetto di liquidazione). Nel
caso in cui il modello 730/2010 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge
dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 112 del modello 730-3/2010.
Righi RV7 e RV8 Addizionale regionale all’IRPEF a debito o a credito
Per determinare l’imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:
RV2 col. 2 – RV3 col. 3 – RV4 col. 3 + RV5 – RV6 col. 1 + RV6 col. 2 + RV6 col. 3
•se il risultato di tale operazione è positivo riportate l’importo così ottenuto nel rigo RV7;
•se il risultato di tale operazione è negativo riportate l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8.
Riportare l’eventuale credito nel rigo RX2 colonna 1.
SEZIONE II-A Rigo RV9 Aliquota dell’addizionale comunale deliberata dal Comune
Addizionale Indicare l’aliquota deliberata per l’anno 2009 dal Comune nel quale avete il vostro domicilio fiscale alla data del 1 gennaio 2009.
comunale Tale aliquota è rilevabile nella colonna “Sald 2009 - Aliquota” della tabella “Codici catastali comunali e aliquote dell’addiziona-
all’IRPEF le comunale per gli anni 2009 e 2010 ” posta alla fine dell’Appendice.
Rigo RV10 Addizionale comunale all’IRPEF dovuta
Nella colonna 2 indicare l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuta determinato applicando all’importo riportato al ri-
go RV1, l’aliquota indicata al rigo RV9, tenendo conto dell’eventuale soglia di esenzione deliberata dal comune. Se l’importo del
rigo RV1 è minore o uguale all’importo indicato nella colonna “2009 – Esenzione ” della tabella “Codici catastali comunali e ali-
quote dell’addizionale comunale per gli anni 2009 e 2010” posta alla fine dell’Appendice, l’addizionale comunale per il 2009
(Saldo) non è dovuta e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l’importo del rigo RV1 è maggiore all’importo in-
dicato nella colonna esenzione, l’addizionale comunale è dovuta e l’aliquota indicata nel rigo RV9 va applicata sull’intero impor-
to del rigo RV1. Se nella colonna esenzione è riportato un asterisco “*” il comune ha deliberato una soglia di esenzione con rife-
rimento a particolari condizioni reddituali.
Per verificare se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione, dovete consultare il sito internet:
www.finanze.gov.it/export/finanze/per_conoscere_il_fisco/fiscalita_locale/addirpef/index.htm.
Se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione e gli stessi sono riferiti a condizioni soggettive non desumibili dai
dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l’importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare) per attesta-
re il possesso di tali requisiti dovete barrare la casella di colonna 1(“Esenzione”) del presente rigo e non compilare la colonna 2.
Rigo RV11 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta o versata
Nella colonna 1indicare l’ammontare dell’addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d’imposta. Per determina-
re l’importo da indicare effettuare la seguente operazione:
RC12 + RC13
– nella colonna 2indicare l’importo dell’addizionale comunale trattenuta a titolo di acconto per l’anno d’imposta 2009 in sede di
assistenza fiscale se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2009. Tale importo è quello riportato nel punto 24 del
CUD 2010;
– nella colonna 3, indicare l’importo dell’addizionale comunale versata a titolo di acconto per l’anno d’imposta 2009 con il mo-
dello F24 qualora lo scorso anno sia stato presentato il modello Unico 2009;
– nella colonna 4indicare l’ammontare dell’addizionale comunale trattenuta, diversa da quelle indicate nelle precedenti colonne
di questo rigo (ad esempio, l’addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall’INAIL ai titolari di redditi agrari);
Consultare – nella colonna 5 indicare l’addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli
in Appendice eventi eccezionali, già compresa negli importi indicati dalla colonna 1 alla colonna 4 di questo rigo Con riferimento alla colon-
“Eventi na 1 l’importo corrisponde a quello dei punti 17 e 18 del CUD 2010 ovvero del CUD 2009;
eccezionali” – nella colonna 6indicare la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2, 3 e 4 di questo rigo.
Rigo RV12 Eccedenza di addizionale comunale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione
Nella colonna 1indicare il codice comune relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2008, rilevabile dall’elenco “Codici cata-
stali comunali e aliquote dell’addizionale comunale” posto alla fine dell’Appendice.
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2009 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione
per il pagamento con il Mod. F24 dell’Ici, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella colonna 2di que-
sto rigo anche l’eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 69 del prospetto di liquidazione Mod.
730-3/2009 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RV13riportare l’eventuale credito per addiziona-
le comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24. L ’importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri im-
porti da indicare nella colonna 3 di questo rigo.
Nella colonna 3riportare l’importo di colonna 4 del rigo RX3 del Modello UNICO 2009 relativo all’eccedenza d’imposta per la
quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto non ha rim-
borsato, in tutto o in parte, il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato di cui al punto
32 del CUD 2010 o al punto 28 del CUD 2009. In questa colonna deve essere compreso anche l’importo eventualmente indi-
cato nella colonna 2.
Rigo RV13 Eccedenza di addizionale comunale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24
Indicare la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RV12, che è stata uti-
lizzata in compensazione nel mod. F24.
68
Rigo RV14 Addizionale comunale all’IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2010
Questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2010 pre-
cedentemente presentato.
Nella colonna 1riportare quanto indicato nella colonna 6 del rigo 93 del modello 730-3/2010 (prospetto di liquidazione). Nel
caso in cui il modello 730/2010 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge
dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 113 del modello 730-3/2010.
La colonna 2deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2010 avete chiesto di utilizzare il credito originato dal-
la liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell’ICI e se nel mod. 730-3/2010 (prospetto di liquidazione), rilascia-
to dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 93 (ovvero col. 3 del rigo 113 per il
coniuge dichiarante). In tal caso riportare l’ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data
di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell’ICI.
Nella colonna 3riportare quanto indicato nella colonna 4 del rigo 93 del modello 730-3/2010 (prospetto di liquidazione). Nel
caso in cui il modello 730/2010 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge
dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 113 del modello 730-3/2010.
Righi RV15 e RV16 Addizionale comunale all’IRPEF a debito o a credito
Per determinare l’imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:
RV10 col. 2 – RV11 col. 6 – RV12 col. 3 + RV13 – RV14 col. 1 + RV14 col. 2 + RV14 col. 3
•se il risultato di tale operazione è positivo riportate l’importo così ottenuto nel rigo RV15;
•se il risultato di tale operazione è negativo riportate l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV16.
Riportare l’eventuale credito nel rigo RX3 colonna 1.
SEZIONE II-B Rigo RV17:per determinare l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF per il 2010 effettuare le seguenti operazioni:
Acconto •applicare al reddito imponibile relativo all’anno di imposta 2009 ( rigo RV17 col. 2) l’aliquota deliberata dal comune nel qua-
addizionale le il contribuente ha la residenza alla data del 1°gennaio 2010;
comunale •calcolare il 30% dell’importo così determinato (acconto per il 2010);
all’IRPEF •detrarre dal risultato ottenuto l’acconto per l’addizionale comunale 2010 trattenuto dal datore di lavoro (rigo RC14).
per il 2010 L’aliquota da applicare è quella deliberata per l’anno 2010, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 31 dicem-
bre 2009 ovvero quella vigente per l’anno di imposta 2009 nel caso di pubblicazione successiva a tale data.
Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri deducibili sostenuti nel 2010 o di minori redditi percepiti nello stesso
anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può versare un acconto per il 2010, di importo inferiore
a quello determinato con riferimento al reddito imponibile della presente dichiarazione. In tal caso l’importo da indicare nella co-
lonna 7 di questo rigo deve essere quello determinato utilizzando le istruzioni che seguono e non il minore importo versato o che
si intende versare.
L’acconto dell’addizionale comunale può essere versato ratealmente alle condizioni indicate nella Parte I, capitolo 6 alla voce “Ra-
teazione”.
Prima della determinazione dell’acconto dovuto per addizionale comunale 2010, dovete tenere conto dell’eventuale soglia di esen-
zione deliberata dal comune e riportata nella colonna “Acconto 2010 – Esenzione ” della tabella “Codici catastali comunali e ali-
quote dell’addizionale comunale per gli anni 2009 e 2010” posta alla fine dell’Appendice. Se l’importo di colonna 2 di questo
rigo è minore o uguale all’importo indicato nella colonna “Esenzione” della citata tabella, l’acconto per addizionale comunale
2010 non è dovuto e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l’importo di colonna 2 è maggiore dell’importo in-
dicato nella colonna “Esenzione” della citata tabella, è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale 2010 e l’aliquota indicata
nella colonna 3 di questo rigo va applicata sull’intero importo di colonna 2.
Se nella colonna “Esenzione” della citata tabella è riportato un asterisco “*” il Comune ha deliberato una soglia di esenzione con
riferimento a particolari condizioni reddituali. Per verificare se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione, dove-
te consultare il sito internet www.finanze.gov.it/export/finanze/per_conoscere_il_fisco/fiscalita_locale/addirpef/index.htm. Se
siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione e gli stessi sono riferiti a condizioni soggettive non desumibili dai da-
ti presenti nella dichiarazione (ad esempio l’ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare) per attestare il posses-
so di tali requisiti dovete barrare la casella di colonna 1 (“Esenzione”) del presente rigo e non compilare la colonna 4.
Colonna 1 (Esenzione):barrare la casella esclusivamente se si usufruisce dell’esenzione per il possesso di requisiti non desumibili
dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l’ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare);
Colonna 2 (Imponibile): indicare l’imponibile relativo all’anno di imposta 2009; corrispondente a quello del rigo RV1. Qualora
abbiate percepito redditi di lavoro autonomo e/o di impresa per i quali trovano applicazione disposizioni fiscali che assumono ri-
lievo anche ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il 2010, indicare in questa colonna l’imponibile relativo all’anno
di imposta 2009 rideterminato tenendo conto di tali disposizioni (consultare in Appendice la voce “Acconti IRPEF e Addizionale
comunale – casi particolari);
Colonna 3 (Aliquota):indicare l’aliquota da applicare per la determinazione dell’acconto; si ricorda che tale aliquota è quel-
la deliberata per l’anno 2010, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 31 dicembre 2009 ovvero quel-
la vigente per l’anno di imposta 2009 nel caso di pubblicazione successiva a tale data. L’aliquota è quella relativa al comu-
ne in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1/1/2010 e che è indicata nella colonna “Acconto 2010 – Ali-
quota” della tabella “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale per gli anni 2009 e 2010” posta alla fi-
ne dell’Appendice;
Colonna 4 (Acconto dovuto): riportare il risultato della seguente operazione:
RV17 col. 2 x RV17 col. 3x 0,3
100
Se il comune ha deliberato una soglia di esenzione e siete nella condizione prevista per poterne fruire, non dovete compilare la
presente colonna. Si rimanda a tal fine alle istruzioni precedentemente fornite;
Colonna 5(Addizionale comunale 2010 trattenuta dal datore di lavoro)riportare l’importo indicato nel rigo RC14;
Colonna 6(Importo trattenuto o versato)da compilare solo nel caso di dichiarazione integrativa o correttiva. Indicare:
– l’importo versato con il mod. F24 per il pagamento dell’acconto dell’addizionale comunale, nel caso di integrazione di un pre-
cedente modello Unico PF 2010;
– l’importo indicato nella col. 6 del rigo 97 (ovvero col. 6 del rigo 117 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2010 (pro-
spetto di liquidazione) rilasciato dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nel caso di integrazione di un precedente mo-
dello 730/2010;
69
Colonna 7 (Acconto da versare)riportare il risultato della seguente operazione:
RV17 col. 4 – RV17 col. 5 – RV17 col. 6
Se il risultato è negativo la colonna 7 non deve essere compilata.
11. QUADRO CR – CREDITI D’IMPOSTA
Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d’imposta.
SEZIONE I Istruzioni comuni alle sezioni I-A e I-B: crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero.
Credito La compilazione di queste sezioni è riservata ai contribuenti che hanno prodotto redditi in un paese estero nel quale sono state pa-
d’imposta gate imposte a titolo definitivo per le quali è riconosciuto il diritto a richiedere un credito d’imposta.
per redditi La sezione I-A è riservata all’esposizione delle informazioni relative ai redditi prodotti all’estero, diversi da quelli d’impresa, al fine
prodotti di determinare il credito per le imposte pagate all’estero previsto dall’art. 165, comma 1 del TUIR. In presenza di redditi d’impre-
all’estero sa prodotti all’estero deve essere invece utilizzato il quadro CE presente nel terzo fascicolo il quale consente la determinazione sia
del credito di cui al comma 1 dell’art. 165 che dell’ ulteriore credito d’imposta previsto dal comma 6 del citato articolo. Si riman-
da, per ulteriori chiarimenti, alle istruzioni del quadro CE contenute nel terzo fascicolo.
ATTENZIONE:qualora siano stati prodotti all’estero sia redditi d’impresa che redditi diversi da quelli di impresa le sezioni I-A e
I-B del quadro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente il quadro CE.
Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2009 (se non già indicate nella dichiarazio-
ne precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione.
Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pa-
gate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Si precisa che in pre-
senza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo da indicare nel
presente quadro, non possono eccedere l’aliquota prevista dalla convenzione. Per maggiori informazioni si rimanda alla voce “Uti-
li prodotti all’estero” presente nell’APPENDICEdelFASCICOLO2.
Può accadere che nel 2009 sia stata pagata in via definitiva un’imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri di-
chiarati nei quadri della presente dichiarazione, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che
i redditi esteri conseguiti nell’anno 2009 devono essere dichiarati per l’intero ammontare, nella presente dichiarazione l’imposta
estera, non pagata in tutto o in parte, potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell’anno in cui sarà avvenuto il pa-
gamento in via definitiva, compilando in tale dichiarazione il relativo quadro CR.
Viceversa, nel caso in cui si siano rese definitive nel 2009 imposte estere relative a redditi prodotti negli anni precedenti e già di-
chiarati, dette imposte devono essere indicate nel presente quadro al fine di fruire del relativo credito d’imposta.
Si sottolinea, infine, che con alcuni Paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista
una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel
proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fos-
se stata effettivamente pagata (imposta figurativa).
Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l’ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate
in via definitiva al fine di poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.
Per poter usufruire del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del Tuir è necessario compilare sia la sezione I-A che la
sezione I-B.
– La sezione I-A è riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d’imposta teoricamente spettante;
– la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante.
Si ricorda che il credito per le imposte pagate all’estero spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispon-
dente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito complessivo e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italia-
na relativa all’anno di produzione del reddito estero. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credi-
to già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, riferito allo stesso anno di produzione del reddito.
Pertanto, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante è necessario:
– ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno di pro-
duzione del reddito), alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e red-
dito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed
allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite
entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta;
– ricondurre, ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminuita dell’eventuale credito già usufrui-
to nelle precedenti dichiarazioni) relativa all’anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono
relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta.
SEZIONE I-A Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre proce-
Dati relativi dere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi. Viceversa, in presenza di reddi-
al credito ti prodotti nello stesso Stato e nel medesimo anno ma appartenenti a più categorie reddituali, diverse da quelle di impresa, è ne-
d’imposta cessario compilare un unico rigo sommando i relativi importi da indicare nelle colonne 3 e 4.
per redditi In particolare nei righida CR1 aCR4dovete indicare:
prodotti – nella colonna 1 (Codice Stato estero), il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile
all’estero dall’Elenco dei paesi e territori esteri presente alla fine dell’Appendice;
– nella colonna 2(Anno) l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2009 indi-
care “2009”;
– nella colonna 3 (Reddito estero)il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se que-
sto è stato prodotto nel 2009, va riportato il reddito già indicato nei quadri RC, RE, RH (solo per redditi derivanti da partecipa-
zioni in società semplici e associazioni tra artisti e professionisti), RL e RM (solo se avete optato per la tassazione ordinaria) del-
la presente dichiarazione per il quale compete detto credito. Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2010 o nel CUD
2009, l’importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
– nella colonna 4(Imposta estera)le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione
per le quali non si è già fruito del credito d’imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per i redditi prodotti all’este-
ro nel 2008 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro
70
il 30/09/2009 e pertanto già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 30/09/2010,
nella colonna 4 va indicato l’importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 30/09/2010.
L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del credito spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del Tuir, non può essere su-
periore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando al reddito estero l’aliquota marginale (riferita al proprio reddito
imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2009 con un reddito imponibile pa-
ri a euro 27.000,00 l’importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 27% dell’importo di col. 3 (reddito estero).
Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2010 o nel CUD 2009, l’importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni del-
la stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione
del reddito complessivo in Italia, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente;
– nella colonna 5(Reddito complessivo)il reddito complessivo relativo all’anno d’imposta indicato a colonna 2 (aumentato even-
tualmente dei crediti d’imposta sui fondi comuni e dei crediti d’imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell’anno di produzione
del reddito). Se l’anno indicato è il 2009 riportare l’importo indicato in colonna 4 del rigo RN1 di questo modello aumentato di
quanto eventualmente indicato nella colonna 1 del rigo RN1 (credito d’imposta per fondi comuni) e diminuito dell’importo even-
tualmente indicato nella colonna 2 (residuo perdite compensabili);
– nella colonna 6 (Imposta lorda)l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2. Se l’anno è il 2009 o
il 2008 o il 2007, tale dato è desumibile dal rigo RN5 rispettivamente di questo modello o del modello UNICO 2009 o del
modello UNICO 2008. Se negli anni precedenti è stato presentato il Mod. 730 tale dato è desumibile dal rigo 11 del Mod.
730-3/2009 o del Mod. 730-3/2008;
– nella colonna 7 (Imposta netta)l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2. Se l’anno è il 2009,
tale dato è desumibile dal rigo RN27 di questo modello; se l’anno è il 2008 tale dato è desumibile dal rigo RN26 del Model-
lo UNICO 2009; se l’anno è il 2007, tale dato è desumibile dal rigo RN25 delModello UNICO2008. Se negli anni prece-
denti è stato presentato il Mod. 730 tale dato è desumibile dal rigo 27 del Mod. 730-3/2009 o del Mod. 730-3/2008.
– nella colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni)il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichia-
razioni relativo ai redditi prodotti all’estero nell’anno indicato in col. 2 indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Per-
tanto, può essere necessario compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relati-
vo al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (rigo G4 del mod. 730/2009 o del mod. 730/2008 ovvero il quadro CR
Sez. I del Mod. UNICO Persone Fisiche).
Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti nell’anno indicato in colonna 2 nella dichiarazio-
nedei redditi relativa all’anno d’imposta 2008
I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2009 devono compilare questa colonna
se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del
quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2009. In tale caso l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa co-
lonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2009 relativo allo stesso an-
no di produzione del reddito.
I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2009 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in
colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In ta-
le caso, l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 “Totale credito utilizza-
to” del rigo 63 (o 64 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2009 relativo allo stesso anno di produzione del reddito;
– nella colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero di colonna 1)il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per red-
diti prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.
L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8; pertanto, la colonna 9 non va compilata se
non risulta compilata la colonna 8.
La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è re-
sa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative a periodi di im-
posta diversi. Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:
di cui resasi di cui resasi Credito utilizzato nella precedente
Stato Anno Reddito Imposta pagata
definitiva nel definitiva nel dichiarazione relativo all’imposta resasi
Estero di produzione estero all’estero
corso del 2008 corso del 2009 definitiva nel 2008
A 2008 1.000 350 200 150 200
B 2008 2.000 600 600 600
con riferimento allo Stato A, l’importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l’importo da indicare nella co-
lonna 9 è di euro 200 pari al credito utilizzato nella precedente dichiarazione per la parte d’imposta resasi definitiva.
Se, per l’anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2009 è stato compilato un
solo rigo della sez. I-A del quadro CR relativo allo stesso Stato estero di colonna 1, l’importo da riportare nella colonna 9 è quello
indicato in uno dei righi CR5 o CR6, colonna 4, del mod. UNICO/2009 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
Se invece per l’anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2009 sono sta-
ti compilati più righi CR (da CR1 a CR4) relativi a diversi Stati esteri, consultare in Appendice la voce “Credito d’imposta per red-
diti prodotti all’estero”.
Se nella dichiarazione mod. 730/2009 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero ed un anno
di produzione identici a quelli riportati in questo rigo, l’importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 63 (o 64 per
il coniuge) del mod. 730-3/2009, relativo al medesimo anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 “Credito utilizzato” ri-
ferita al medesimo Stato estero;
– nella colonna 10 (Quota d’imposta lorda)la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:
(colonna 3 / colonna 5) x colonna 6
Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve esse-
re ricondotto ad 1;
– nella colonna 11 (Imposta estera entro il limite della quota d’imposta lorda)l’importo dell’imposta estera ricondotta eventual-
mente entro il limite della quota d’imposta lorda, quest’ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relati-
vo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera)
ed il risultato della seguente operazione:
colonna 10 – colonna 9
71
SEZIONE I-B Con riferimento all’importo indicato nella colonna 11 dei righi da CR1 a CR4 della sezione I-A per il quale si richiede di fruire del
Determina- credito d’imposta per redditi prodotti all’estero è necessario, per ogni anno di produzione del reddito estero, ricondurre, ove ec-
zione cedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (col. 7 dei righi sez. I-A) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle pre-
del credito cedenti dichiarazioni.
d’imposta Se nella sez. I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni anno di produzione del reddito estero (col. 2 dei
per redditi righi da CR1 a CR4), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di pro-
prodotti
duzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nel-
all’estero
la sezione I-A sono stati compilati 3 righi di cui i primi 2 relativi all’anno 2007 ed il terzo rigo relativo all’anno 2008, nella sezio-
ne I-B dovranno essere compilati 2 distinti righi, uno per l’anno 2007 ed uno per l’anno 2008).
In particolare nei righiCR5 eCR6dovete indicare:
– nella colonna 1 (Anno)l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso
di compilazione nella sez. I-A di più righi relative allo stesso anno);
– nella colonna 2 (Totale colonne 11 sez. I-A riferite allo stesso anno) il totaledegli importi indicati nella colonna 11 dei righi da
CR1 a CR4 riferiti all’anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
– nella colonna 3 (Imposta netta residua), l’importo dell’imposta netta (col. 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti
dichiarazioni (col. 8) dei righi della sez. I-A riferiti all’anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
– nella colonna 4 (Credito da utilizzare nella presente dichiarazione) l’importo per il quale è possibile fruire del credito nella pre-
sente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l’importo di colonna 2 e l’importo di colonna 3 di questo rigo.
Il totale degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi CR5 e CR6 di questa sezione I-B dovrà essere riportato nella colonna 2 del
rigo RN31.
Ad esempio nel caso in cui siano stati compilati nella sezione I-A quattro righi con i seguenti valori:
Credito di cui relativo Imposta estera
Reddito Imposta Reddito Imposta Imposta Quota di impo-
Stato Anno precedenti allo Stato entro il limite
estero estera complessivo lorda netta sta lorda
(col.1) (col.2) dichiarazioni estero di col. 1 dell'imposta
(col.3) (col.4) (col.5) (col.6) (col.7) (col. 10)
(col.8) (col. 9) lorda (col. 11)
a 2007 10 50 10 10 10
b 2007 20 50 10 15 15
c 2008 20 60 15 20 20
d 2009 30 20 25 25
i dati relativi al reddito estero di col. 3, al reddito complessivo di col. 5 ed alla imposta lorda di col. 6 non sono stati indicati in
quanto non significativi ai fini del presente esempio.
Nella sezione I-B dovranno essere riportati i seguenti valori:
Totale colonne 11 riferite Capienza nell’imposta netta Creditoutilizzatonellapresente
Anno
allo stesso anno (col.3) dichiarazione(col.4)
(col.1)
(col.2) (col. 7 – col. 8 sez. I-A) (minore tra col. 2 e col. 3)
2007 25 40 25
2008 20 45 20
2009 25 20 20
Nella colonna 2 del rigo RN31 dovrà essere riportato l’importo di euro 65 (25 + 20 +20) pari alla somma delle colonne 4 del-
la sezione I-B.
SEZIONE II Rigo CR7 Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa
Credito Il presente rigo deve essere compilato se avete maturato un credito d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa.
d’imposta per – nella colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione)deve essere riportato il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa
il riacquisto che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo RN42, colonna 2, del
della prima Mod. UNICO 2009, persone fisiche ovvero quello indicato nel rigo 60 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod.
casa e per 730/2009;
canoni di
– nella colonna 2 (Credito anno 2009)deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel 2009, che spetta ai
locazione
soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
non percepiti
•nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione hanno acquistato un immobile
usufruendo delle agevolazioni prima casa;
Consultare
in Appendice •l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
“Credito •non siano decaduti dal beneficio prima casa.
d’imposta per il L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto
riacquisto della agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo
prima casa”
acquisto;
– nella colonna 3 (Credito compensato nel modello F24) deve essere riportato il credito d’imposta utilizzato in compensazione
nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.
Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:
•in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
•in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli at-
ti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
Rigo CR8 Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti Indicare il credito d’imposta spettante per le imposte versate
sui canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti.
Consultare in Appendice la voce “Crediti d’imposta per canoni di locazione non percepiti”.
72
SEZIONE III La sezione deve essere compilata in presenza di un credito residuo relativo al credito d’imposta per l’incremento dell’occupa-
Credito zione previsto dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000, modificato dall’art. 63 della legge n. 289 del 2002.
d’imposta per Il contributo può essere utilizzato in compensazione con il Mod.F24 ovvero in diminuzione dall’IRPEF.
l’incremento Nelrigo CR9indicare:
dell’occupa- – nella colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione)il credito d’imposta residuo per l’incremento dell’occupazione indicato nel
zione rigo RN42, colonna 3, del Mod. UNICO 2009, ovvero nel rigo 61 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2009;
– nella colonna 2 (Credito anno 2009) il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione maturato nell’anno 2009 ai sensi
della legge n. 244/2007;
– nella colonna 3 (Credito compensato nel Mod. F24)il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla
data di presentazione della presente dichiarazione. Se avete erroneamente utilizzato in compensazione un importo del credito
maggiore di quello spettante e avete provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, do-
vete riportare in questa colonna l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d’imposta ri-
versato, senza tener conto di interessi e sanzioni.
SEZIONE IV Questa sezione è riservata ai soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di ap-
Crediti posita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l’immobile, un credito d’imposta per le spese sostenute relative
d’imposta agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione
per immobili principale equivalente a quella distrutta (art. 3, comma 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazio-
colpiti ni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3779, 9 luglio
dal sisma 2009, n. 3790, 15 agosto 2009, n. 3803 e successive modificazioni).
in Abruzzo Nel caso in cui il credito riconosciuto si riferisca all’abitazione principale compilare il rigo CR10.
Nel caso in cui, invece, il credito riconosciuto riguardi un immobile diverso dall’abitazione principale compilare il rigo CR11.
Rigo CR10 Abitazione principale
Il credito d’imposta riconosciuto per l’abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all’anno in cui la spesa è sta-
ta sostenuta e ai successivi anni.
Si precisa che nel caso in cui il credito sia stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell’abitazione principale sia delle parti comu-
ni dell’immobile devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo e ricordando di numerare progressiva-
mente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello.
Nella colonna 2indicare il codice fiscaledel soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposito domanda
per l’accesso al contributo, secondo quanto previsto dall’art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790. La colonna non va com-
pilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codi-
ce fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indica-
to il codice fiscale della cooperativa.
Nella colonna 4(Totale credito) indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o
ricostruzione dell’abitazione principale danneggiata o distrutta, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente all’abi-
tazione principale distrutta.
Il credito d’imposta va utilizzato in diminuzione dell’IRPEF e va ripartito in 20 quote annuali costanti.
Nella colonna 5(Quota annuale) indicare la quota del credito d’imposta fruibile nell’anno 2009. Tale importo, da riportare nel
rigo RN29, si ottiene dividendo per venti l’importo indicato in colonna 4.
Rigo CR11 Altri immobili
Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale spetta un credito d’imposta da ripartire, a scelta del contri-
buente in 5 o in 10 quote costanti e che non può eccedere, in ciascuno degli anni, l’imposta netta.
Nel caso in cui sia stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile
utilizzando quadri aggiuntivi e ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Model-
lo. Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di euro 80.000.
La casella di colonna 1 (Impresa/professione) deve essere barrata se l’immobile per il quale è stato riconosciuto il credito è adi-
bito all’esercizio d’impresa o della professione.
Nella colonna 2indicare il codice fiscaledel soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposita domanda
per l’accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 2 del rigo CR10.
Nella colonna 3(Rateazione)indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d’imposta.
Nella colonna 4(Totale credito) indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o
ricostruzione dell’immobile diverso dall’abitazione principale danneggiato o distrutto.
Nella colonna 5(Quota annuale) indicare la quota del credito d’imposta fruibile nell’anno 2009. Tale importo, da riportare nel
rigo RN28 entro i limiti dell’imposta netta, si ottiene dividendo l’importo indicato nella colonna 4 per il numero delle quote indica-
to nella colonna 3.
SEZIONE V Questa sezione è riservata all’esposizione dei dati relativi ai seguenti crediti d’imposta:
Altri crediti – credito d’imposta derivante dall’applicazione dell’euroritenuta;
d’imposta – credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all’art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003.
Nel caso in cui il contribuente fruisca di entrambi i crediti dovrà compilare due diversi moduli.
Rigo CR12
Credito d’imposta derivante dall’applicazione dell’euroritenuta
– nella colonna 1 (Codice) indicare il codice 1, qualora al contribuente spetti il credito d’imposta previsto al fine di eliminare la
doppia imposizione che potrebbe derivare dall’applicazione dell’euroritenuta di cui all’art. 11 della Direttiva 2003/48/CE, in
materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché dall’applicazione degli accordi che
stabiliscono misure equivalenti a quelle della predetta Direttiva, stipulati dalla Comunità europea con alcuni Stati terzi.
Tale ritenuta alla fonte (euroritenuta) è operata, in via generale, sui pagamenti effettuati in Austria, Belgio e Lussemburgo a favo-
re di soggetti residenti in Italia, aventi ad oggetto interessi così come individuati dall’art. 2 del Decreto Legislativo del 18 aprile
2005, n. 84 (cfr. Circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005), nonché dai predetti accordi stipulati con Svizzera, Principato di
Monaco, San Marino, Liechtenstein e Andorra.
In tal caso, qualora il reddito estero assoggettato alla suddetta euroritenuta concorra a formare il reddito complessivo nella pre-
sente dichiarazione, il credito d’imposta è determinato ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, secondo le istruzioni fornite per la com-
pilazione del quadro CR ovvero del quadro CE.
Tuttavia, se l’ammontare del credito così determinato è inferiore all’importo della ritenuta subita all’estero, il contribuente può chie-
dere la differenza in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ov-
vero a rimborso, presentando apposita istanza;
73
– nella colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione) indicareil credito d’imposta residuo derivante dalla precedente dichiara-
zione ed indicato nella colonna 5 del relativo rigo CR10 del quadro CR del Mod. UNICO 2009;
– nella colonna 3 (Credito)indicare il credito maturato nel 2009, ridotto di quanto eventualmente già usufruito come credito d’im-
posta ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, così come determinato nella sez. I del quadro CR (ovvero nel quadro CE nel caso so-
no stati prodotti all’estero anche redditi d’impresa). Nel caso in cui non trovi applicazione l’art. 165 del TUIR (ad es. se il reddi-
to prodotto all’estero non ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia) in tale colonna deve essere indicato l’intero im-
porto dell’euroritenuta subita;
– nella colonna 4 (Credito compensato nel Mod. F24)indicare l’importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24
ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
– nella colonna 5(Credito residuo) indicare l’importo del credito residuo così determinato:
CR12 col. 2 + CR12 col. 3 – CR12 col. 4
Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24 ovvero chie-
sto a rimborso presentando apposita istanza.
Credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all’art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 344/2003
– nella colonna 1 indicare il codice 2, qualora al contribuente spetti il credito d’imposta previsto dall’art. 3, comma 4 D.Lgs. n.
344/2003;
– nella colonna 2 indicare il credito d’imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato nella colonna 5 del
relativo rigo CR10 del quadro CR del Mod. UNICO 2009;
– nella colonna 3indicare il credito maturato nel 2009;
– nella colonna 4indicare l’importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell’articolo 17 del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
– nella colonna 5indicare l’importo del credito residuo così determinato:
CR12 col. 2 + CR12 col. 3 – CR12 col. 4
Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24.
12. QUADRO RX - COMPENSAZIONE E RIMBORSI
Il quadro RX deve essere compilato per l’indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta e/o delle eccedenze di versa-
mento a saldo, nonché per l’indicazione del versamento annuale dell’Iva.
Il presente quadro è composto da tre sezioni:
•la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
•la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del pre-
sente modello di dichiarazione;
•la terza, relativa all’indicazione del versamento annuale dell’IVA.
I crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sen-
si dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la
presente dichiarazione.
È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.
ATTENZIONE:i crediti relativi all’IRPEF, alle addizionali regionali e comunali di importo pari o inferiore a 12 euro non sono
rimborsabili né utilizzabili in compensazione. I crediti relativi ad IVA e ad Imposte sostitutive di importo pari o inferiori a 10
euro non sono rimborsabili
Nel caso in cui si intende chiedere a rimborso il credito risultante dalla presente dichiarazione ovvero il credito derivante dalla
precedente dichiarazione e pertanto risulti compilata la colonna 3 di uno o più dei righi da RX1 a RX15, e/o la colonna 4 di
uno o più dei righi da RX20 a RX26, il contribuente, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso, può comunicare direttamen-
te all’Agenzia delle entrate le proprie coordinate bancarie mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero presen-
tare la richiesta di accreditamento ad un qualsiasi ufficio locale.
ATTENZIONE: il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell’art. 17 del
D.Lgs. n. 241 del 1997 è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.
SEZIONE I Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versa-
Crediti ed mento a saldo, nonché il relativo utilizzo.
eccedenze Con riferimento all’IRPEF, all’addizionale regionale e comunale (righi da RX1 a RX3) si ricorda che l’importo di cui si richiede il
risultanti rimborso e/o la compensazione non può essere inferiore ad euro 13,00 (art. 1 comma 137 Legge 23/12/2005 n. 266 e
dalla successive modificazioni). Pertanto, qualora la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 di ciascuno dei righi da RX1 a
presente RX3 risulti inferiore ad euro 13,00 le colonne 3 e 4 dei medesimi righi non devono essere compilate. Si ricorda altresì, che l’im-
dichiarazione porto da indicare in ciascuna delle colonne 3 e 4 non può essere inferiore ad euro 13.
(Righi da RX1 Con riferimento alle altre imposte (righi da RX4 a RX15) si ricorda che l’importo di cui si richiede il rimborso (colonna 3) non può
a RX15) essere inferiore ad euro 11,00.
Nella colonna 1,“Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione”, va indicato l’importo a credito risultante dalla pre-
sente dichiarazione ed in particolare:
– al rigo RX1 (IRPEF), l’importo a credito di cui al rigo RN43 al netto dell’importo utilizzato per il pagamento dell’imposta sosti-
tutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ4);
– al rigo RX2 (Addizionale regionale IRPEF), l’importo a credito di cui al rigo RV8;
– al rigo RX3 (Addizionale comunale IRPEF), l’importo a credito di cui al rigo RV16;
– al rigo RX4(IVA), l’importo a credito di cui al rigo VL39. In caso di compilazione del rigo VL40 riportare la somma degli impor-
ti di cui ai righi VL39 e VL40. Se sono state compilate più Sezioni 3 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostan-
ziali soggettive, deve essere riportato l’importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma
degli importi a credito indicati nei righi VL39 e VL40 e la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38.
Ai sensi dell’art.10 del decreto legge 1°luglio 2009, n. 78, l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura supe-
riore a 10.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichia-
razione da cui emerge. Inoltre, il comma 7 dello stesso art.10 del decreto legge n. 78 del 2009, subordina l’utilizzo in com-
pensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazio-
ne. Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, vedi
74
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n.
1 del 15 gennaio 2010;
– al rigo RX5 (Imposta sostitutiva di cui al quadro RT) l’importo di cui al rigo RT42 colonna 3;
– al rigo RX7 (Imposta di cui al quadro RM – Sez. VIII), l’importo a credito di cui al rigo RM18, colonna 6.
– al rigo RX14(Importo a credito di cui al quadro CM), l’importo a credito di cui al rigo CM19. Il presente rigo può essere uti-
lizzato dai contribuenti che abbiano aderito al regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi”, introdotto dalla legge finan-
ziaria 2008, art. 1, commi da 96 a 117. Per informazioni più dettagliate sui “contribuenti minimi” si rinvia alle istruzioni forni-
te nel Fascicolo 3, al quadro CM;
– al rigo RX15 (Tassa etica di cui al rigo RQ21) l’importo a credito di cui al rigo RQ21 colonna 6.
Nella colonna 2,“Eccedenza di versamento a saldo”, va indicata, con riferimento alle diverse tipologie di imposte, l’ecceden-
za di versamento a saldo, ossia l’importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presen-
te dichiarazione.
Per ciascun rigo la somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4, salvo quanto evi-
denziato con le istruzioni riferite ai righi da RX1 a RX3.
Nella colonna 3,“Credito di cui si chiede il rimborso”, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso.
Si ricorda che, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presenta-
zione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l’IVA deve essere indicato l’importo richiesto a rimborso, già esposto nel
rigo VR4 campo 1 del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA (vedi Istruzioni particolari per la compilazione della
dichiarazione IVA 2010 da presentare nell’ambito della dichiarazione unificata).
Nella colonna 4,“Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione”, va indicato il credito da utilizzare in compensa-
zione con il Mod. F24 ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, con riferimento all’IRPEF e all’IVA, in diminuzione della
medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Ad esempio, in caso di credito IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs.
n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno
2010 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.
Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo dei relativi utilizzi già effettuati.
ATTENZIONE:se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiara-
zione successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando
una apposita istanza agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.Se il contribuente nell’anno
successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque indicare il credito in questione
nella prima dichiarazione successivamente presentata.
SEZIONE II La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d’imposta che non posso-
Crediti ed no confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l’utilizzo con l’indicazione degli stessi nella
eccedenze presente dichiarazione.
risultanti La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:
dalla 1. il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello
precedente UNICO e quindi non trova collocazione il riporto dell’eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuen-
dichiarazione te che, avendo cessato un’attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2008 ha presentato la dichiarazione
(Righi da con saldo IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l’eccedenza, risultante dal modello UNICO 2009, in compensazione di altri
RX20 a RX26) tributi a debito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non preve-
de il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, del quadro RQ che non
contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2009 e/o comuni-
cate dall’Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato
nello specifico quadro a cui l’eccedenza d’imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.
Nella colonna 1, “Codice tributo”,va indicato, limitatamente ai righiRX23,RX24, RX25 e RX26 il codice tributo dell’importo od
eccedenza a credito che si intende riportare dall’anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei ri-
ghi da RX20 a RX22.
Nella colonna 2, “Eccedenza o credito precedente”,va indicato l’ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrisponden-
te rigo del quadro RX – Sezione I del modello UNICO 2009, oppure le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla
presentazione della dichiarazione UNICO 2009 o riconosciute dall’Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichia-
razione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l’eccedenza d’imposta afferisce ovvero nel-
la sez. I del quadro RX.
Nella colonna 3, “Importo compensato nel Mod. F24”,va indicato l’ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente
colonna 2 che è stato complessivamente utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997
entro la data di presentazione della presente dichiarazione.
Per ciascun rigo la differenza risultante fra l’importo indicato nella colonna 2 e l’importo indicato nella colonna 3 deve essere ri-
partito tra le colonne 4 e/o 5.
Nella colonna 4, “Importo di cui si chiede il rimborso”,va indicato l’ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso.
Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata anche specifica istanza al competente ufficio dell’Agenzia
delle Entrate. Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all’Isti-
tuto Nazionale della Previdenza Sociale. Si ricorda che l’importo di cui si richiede il rimborso non può essere inferiore ad euro 11,00.
Nella colonna 5,“Importo residuo da compensare”,va indicato l’ammontare del credito da utilizzare in compensazione con il
Mod. F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine
nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l’anno di riferimento 2009 anche se si tratta di credito prove-
niente da periodi precedenti. Infatti con l’indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a
quella dei crediti formatisi nello stesso periodo.
SEZIONEIII Nella presente sezione deve essere indicato l’importo dell’IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA, desunto dal
Saldo rigo VL38. La sezione non deve essere compilata nell’ipotesi in cui il totale dell’IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai
annuale IVA sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 126 del 16 aprile 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Nel-
(Rigo RX30) le ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (trasferimenti d’azienda, ecc.), che comportano la compilazione di più Sezioni 3
del quadro VL (cioè, di una Sezione 3 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nella presente sezione deve essere in-
dicato l’importo complessivo da versare, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38 e la
somma degli importi a credito indicati nei righi VL39.
75
PARTE III: SERVIZIO TELEMATICO L’accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e
l’intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’atti-
DI PRESENTAZIONE
vità prestata.
DELLE DICHIARAZIONI Gli incaricatidella trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il ser-
vizio telematico Entratel sono:
•gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, e degli esperti contabili e dei
La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:
consulenti del lavoro;
•il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di in-
•gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti te-
termediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che
nuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di
presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a più di ven-
diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollen-
ti soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 5);
ti o di diploma di ragioneria;
•il servizio telematico Internet (Fisconline),utilizzato dai contribuenti che, pur
•gli iscritti negli albi degli avvocati;
non avendo l’obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazio-
•gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992,
ni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiara-
n. 88;
zione dei sostituti d’imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure
•le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, com-
non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla tra-
ma 1, lettere a),b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
smissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio
•associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a mi-
1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 6).
noranze etnico-linguistiche;
I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono acces-
•i Caf – dipendenti;
sibili via Internet all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Rimane
•i Caf – imprese;
ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso rete privata virtuale, per
•coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
gli utenti che ne fanno ancora uso.
•gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agro-
I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i versamenti delle
tecnici e dei periti agrari;
imposte dovute, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una
•gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associa-
delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste
ti o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcu-
Italiane S.p.a.
ni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio
Ormai da tempo, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazio-
1999. Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica
ni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri
delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli na-
clienti, previa adesione ad una Convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
zionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispetti-
Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli inter-
vi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse
mediari di cui all’art 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, del servizio di pa-
nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.
gamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono ogget-
Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di
to del sistema di versamento unificato con compensazione.
autenticazione ma l’impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei
Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo ge-
confronti dei propri clienti;
nerale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua
•il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il pro-
descrizione si rimanda al paragrafo 8 “Spiegazione di termini tecnici”.
prio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Sta-
Si ricorda che, per effettuare i versamenti on line, è possibile utilizzare i servi-
to per le quali, nel periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono, ha dispo-
zi di home banking offerti dalle banche o da Poste Italiane, ovvero utilizzan-
sto l’erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a
do i servizi di remote banking (CBI) erogati dal sistema bancario.
ritenuta alla fonte;
Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet dell’Agen-
•le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 mar-
zia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), sul sito web dedicato ai servi-
zo 2001, n. 165, per le dichiarazioni fiscali e contributive degli enti pub-
zi telematici http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nonché sul sito http://as-
blici, degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili ovve-
sistenza.finanze.it .
ro da esse costituiti, anche in forma associativa. Ciascuna amministrazione
nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in
1.PRODOTTI SOFTWARE
base all’ordinamento o modello organizzativo interno.
L’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di: Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia
a) compilare tutti i modelli di dichiarazione; delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle
b) controllare le dichiarazioni o i versamenti predisposti anche utilizzando un dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l’impe-
qualunque software disponibile in commercio; gno alla presentazione telematica.
c) di autenticare ed inviare i file predisposti. Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la tra-
Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponi- smissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni con-
bili nel sito www.agenziaentrate.gov.it. segnate direttamente dai contribuenti agli sportelli di Poste italiane S.p.A.
Poste italiane S.p.A. può adempiere l’obbligo telematico anche avvalendosi
2.UTENTI ABILITABILI di soggetti appositamente delegati.
Possono richiedere l’abilitazione al servizio telematico Entratel anche:
2.1 Servizio telematico Entratel •le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell’art. 43-ter, comma 4, del
D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requi-
L’accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:
siti per ottenere l’abilitazione;
•sono già in possesso dell’abilitazione a questo canale;
•gli intermediari finanziari di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto 20 set-
• devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad
tembre 1997, tenuti all’obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 di-
un numero di soggetti superiore a 20;
cembre 1962, n. 1745.
•sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro pre-
disposte in quanto intermediari individuati dall’art 3, commi 2-bis e 3 del
2.2 Servizio telematico Internet (Fisconline)
Decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni. Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di im-
Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie posta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero
dichiarazioni sono: obbligati ad altro titolo alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es.
•i contribuenti tenuti, nell’anno 2010, alla presentazione della dichiarazione soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA) devono utilizzare il
dei sostituti d’imposta in forma autonoma o unificata; servizio telematico Fisconline se intendono effettuare direttamente la trasmissio-
•i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’impo- ne delle proprie dichiarazioni.
sta sul valore aggiunto; Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichia-
•i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires) di cui all’art. razioni possono comunque:
73, comma 1, del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio net- a) utilizzare il servizio telematico Internet (Fisconline);
to (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a respon- b) consegnare la dichiarazione a Poste Italiane S.p.A.;
sabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residen- c) avvalersi di intermediari abilitati.
ti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residen- Si ricorda che i contribuenti abilitati al servizio Fisconline possono presenta-
ti nel territorio dello Stato che hanno o meno per oggetto esclusivo o princi- re, tramite detto canale,, esclusivamente leproprie dichiarazioni.
pale l’esercizio di attività commerciali, le società e gli enti di ogni tipo, con
ATTENZIONE: Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 giu-
o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato);
gno 2009 vieta a tutti gli utenti dei servizi telematici di essere, contempora-
•i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei
neamente, titolari sia dell’abilitazione al servizio Entratel che al servizio Fiscon-
dati relativi all’applicazione degli studi di settore e dei parametri;
line e viceversa.
•le persone fisiche che hanno i requisiti per presentare al CAF o al proprio
sostituto d’imposta il modello 730, ma decidono di presentare il modello
2.3 Abilitazione soggetti non residenti
Unico PF 2010.
I soggetti obbligati alla trasmissione telematica, possono assolvere tale adem- I contribuenti italiani persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, pos-
pimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle so- sono trasmettere la propria dichiarazione tramite il servizio telematico Internet.
cietà del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell’art. 43-ter, comma 4, del Per ottenere l’abilitazione, devono inoltrare una richiesta via web collegando-
D.P.R. n. 602/73. si al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
76
Se si tratta di soggetto italiano non residente iscritto presso l’Anagrafe Conso- buente appone a detto file il codice che consente la verifica dell’identità del
lare, deve inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al Con- responsabile della trasmissione e dell’integrità dei dati.
solato competente, allegando la fotocopia di un valido documento di ricono- Lo stesso software che calcola il suddetto codice provvede a contrassegnare i
scimento. dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati
I contribuenti italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l’Ana- contenuti nel file possano essere letti solo dall’Agenzia delle Entrate.
grafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono re-
carsi personalmente al Consolato, dove esibiranno un valido documento di ri- 3.4 Invio dei dati
conoscimento.
Per presentare la dichiarazione, l’utente deve:
I Consolati dovranno utilizzare il suddetto indirizzo del nuovo sito “unificato”:
– collegarsi al sito Internet unificato dei servizi Fisconline e Entratel http://te-
http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
lematici.agenziaentrate.gov.it;
– inviare il file autenticato.
Il Consolato, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la pri-
Dopo aver completato la trasmissione, l’utente riceve un messaggio che con-
ma parte del Pincode e la relativa password.
ferma l’avvenuta ricezione del file da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale
Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei
messaggio non comprova l’avvenuta presentazione della dichiarazione, per
cifre, accedendo al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it
la quale occorre invece attendere l’emissione dell’apposita comunicazione di
I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani posso-
cui al paragrafo 3.6.
no richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia pres-
so il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul ter-
3.5 Elaborazione dei dati
ritorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione tele- I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:
matica delle dichiarazioni, che hanno nominato un proprio rappresentante fi- – controllare il codice di autenticazione;
scale in Italia, possono avvalersi del servizio telematico Internet, previa attribu- – controllare l’univocità del file;
zione del codice Pin, su richiesta del rappresentante fiscale medesimo. – controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
In alternativa, possono avvalersi di un intermediario abilitato. – controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.
I contribuenti non residenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, obbligati I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da di-
alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un sporre in qualunque momento dell’“originale” del file trasmesso dall’utente.
proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse rego-
fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 35 ter del DPR 26 ottobre le, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti software distribuiti agli
1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico En- utenti.
tratel: la relativa abilitazione è rilasciata dal Centro Operativo di Pescara con- Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replica-
testualmente all’attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nel- bili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase
la dichiarazione per l’identificazione diretta. di elaborazione.
Al termine dell’elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti
3. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE sullequali viene calcolato il codice di autenticazione dell’Agenzia delle Entra-
te.
La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di
L’intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione del-
seguito descritte:
la ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventa-
– compilazione della dichiarazione in formato elettronico;
re più lungo in prossimità delle scadenze.
– controllo della dichiarazione;
Non può, in ogni caso, superare i cinque giorni per il servizio telematico En-
– predisposizione e autenticazione del file da trasmettere;
tratel o un giorno per il servizio telematico Internet (Fisconline).
– invio dei dati;
– elaborazione dei dati;
3.6 Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione
– gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) restituite
dall’Agenzia delle Entrate. ATTENZIONE: il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio,
un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e, in seguito,
3.1 Compilazione della dichiarazione in formato elettronico fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione
effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta pre-
L’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, prodotti software di ausi-
sentazione della dichiarazione.
lio alla compilazione della dichiarazione in formato elettronico.
In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) sono prodotte per cia-
utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per scuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la
la trasmissione telematica. presenza di uno o più errori, per le quali si specificano in dettaglio gli errori
Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente me- medesimi.
diante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate sul sito internet dell’A- Pertanto, soltanto quest’ultima comunicazione costituisce la prova dell’avvenu-
genzia delle Entrate, e che dettagliano: ta presentazione della dichiarazione.
– l’elenco dei dati che compongono la dichiarazione; A fronte di ciascun invio vengono prodotte:
– per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, al- – una ricevuta relativa al file inviato;
fanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.; – tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.
– i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte Èquindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili
dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli au- nell’apposita sezione del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Infatti, il
tomatici. messaggio che conferma, contestualmente all’invio, l’avvenuta ricezione del fi-
le non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a
3.2 Controllo della dichiarazione certificare di aver completato i propri adempimenti.
Pertanto, l’utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ri-
L’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti software che per-
cevute, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o
mettono di verificare la conformità della dichiarazione alle specifiche tecni-
stampare i dati, utilizzando il softwaredistribuito dall’Agenzia delle Entrate.
che approvate con provvedimento del direttore dell’Agenzia.
Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:
I programmi di controllo forniti dall’Agenzia delle Entrate consentono, in par-
– i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichia-
ticolare:
razione;
– di verificare che l’elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello pre-
– i principali dati contabili;
visto per il modello di dichiarazione;
– le segnalazioni;
– di verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresenta-
– gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.
zione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può
Nell’intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione at-
contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fi-
tribuito dal servizio telematico, costituito da:
scale deve essere formalmente corretto, ecc.;
– protocollo assegnato al momento in cui l’utente ha inviato il file che contie-
– di eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.
ne la dichiarazione;
Si sottolinea che l’utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; essi costituiscono
– numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all’interno del
un ausilio per l’utente, in quanto segnalano la presenza di errori che impedi-
file. Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle di-
rebbero l’accettazione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entra-
chiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.
te durante la fase di controllo successiva all’invio.
Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l’utente riceve:
Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo,
– una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso con-
l’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il software che consen-
tenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file invia-
te di visualizzare e stampare la dichiarazione così come predisposta in for-
to; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichia-
mato elettronico.
razioni;
– una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità ri-
3.3 Predisposizione del file da trasmettere
guarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scar-
Prima di procedere all’invio, è necessario “autenticare” il file contenente la di- to vengono evidenziati in un’apposita sezione della ricevuta stessa (Segna-
chiarazione, tramite il software distribuito dall’Agenzia delle Entrate, il contri- lazioni e irregolarità rilevate).
77
4. SITUAZIONI ANOMALE tivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclu-
sivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l’elenco delle di-
Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano erro-
chiarazioni per le quali richiede l’annullamento.
ri occorre:
L’Agenzia delle Entrate rende disponibile il software che consente di effettua-
– modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
re l’operazione descritta.
– trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.
Per tali richieste, l’Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione
telematica l’esito della loro elaborazione.
4.1 File scartato
Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni ATTENZIONE: Prima di effettuare l’invio, si consiglia di verificare attentamen-
in esso contenute. te eventuali richieste di annullamento (paragrafi 4.3 e 4.4), in quanto le di-
Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritra- chiarazioni annullate non possono essere ripristinate.
smesso per intero, senza alcun riferimento all’invio precedente.
5. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL
4.2 Dichiarazioni scartate
5.1 Abilitazione al servizio
Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori “gravi”, cioè equi-
valenti ad un “modello non conforme”: dopo aver rimosso l’errore che ha de- Modalità di abilitazione
terminato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichia- Si ricorda che, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore del-
razioni interessate e ripetere l’invio. l’Agenzia delle entrate 10 giugno 2009, i soggetti diversi dalle persone fisi-
In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l’errore, si richiama l’atten- che per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Entratel devono:
zione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi: 1. richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica pre-
– la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure sente nella sezione “Se non sei ancora registrato ai servizi …” del sito
di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di http://telematici.agenziaentrate.gov.it;
controllo con il simbolo “***”; 2. stampare l’esito della pre-iscrizione mediante la funzione “Stampa allegato
– la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra per ufficio”;
loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali 3. compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente e pre-
errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo “***C”. sentarla, entro 30 giorni dalla ricezione del predetto codice di pre-iscrizio-
Nel primo caso, l’errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in ne, ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate della regione in cui il richieden-
considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza te ha il proprio domicilio fiscale, allegando la stampa di cui al punto pre-
possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l’utente, prima di cedente e la documentazione necessaria.
procedere ad un nuovo invio, è tenuto a: L’Ufficio rilascia una busta “virtuale”, il cui numero è indicato nell’attestazione
– controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la consegnata dall’operatore. Questo numero, insieme ai dati ottenuti mediante
compilazione; la pre-registrazione, viene utilizzato dall’utente per effettuare il prelievo, me-
– confermare i dati dichiarati, utilizzando un’apposita casella prevista nelle diante la funzione “Primo accesso – Prelievo dati”, delle credenziali necessa-
specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte. rie alla generazione dell’ambiente di sicurezza. Si ricorda che la generazio-
ne dell’ambiente di sicurezza deve essere eseguita da uno dei gestori incari-
4.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate cati o degli operatori incaricati.
per errore
Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla circolare n. 30/E del 25 giugno
Nell’ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l’Agenzia delle 2009 e al relativo allegato tecnico, consultabile sul sito internet dell’Agenzia
Entrate ha dato comunicazione dell’avvenuto ricevimento, è stata presentata in delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione
correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine,
La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l’abilitazio-
barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. Èda tenere
ne al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l’istanza venga presen-
presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non
tata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.
indichino specificamente il contrario, la dichiarazione “correttiva” o “integrati-
Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun mo-
va” deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati ag-
do il differimento dei termini previsti per l’assolvimento degli adempimenti in
giunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.
materia fiscale.
Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di
I modelli di domanda e le relative istruzioni sono disponibili nel sito http://tele-
una dichiarazione “correttiva” o “integrativa” (es. dichiarazione riferita ad uno
matici.agenziaentrate.gov.it, oltre che presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante
contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indica-
5.2 Accesso al servizio
zione del periodo d’imposta, ecc.) è necessario procedere all’annullamento
della dichiarazione stessa. Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:
L’operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso a) via Internet, all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it; coloro i
soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, in- quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a que-
dicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telemati- sta modalità;
co, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall’Agen- b) tramite una “Rete Privata Virtuale”, cioè una rete pubblica con porte di ac-
zia delle Entrate. cesso dedicate agli utenti abilitati.
Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento rela- In quest’ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il
tive a dichiarazioni per le quali sia in corso la “liquidazione” ai sensi degli ar- territorio nazionale, che viene comunicato dall’ufficio al momento del rilascio
ticoli 36 bis del D.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972. dell’abilitazione.
Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telema- Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur es-
tico dell’Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute sendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase
e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell’avvenuto an- di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.
nullamento della dichiarazione oppure la notifica dell’eventuale motivo per cui Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso mo-
la richiesta di annullamento non è stata accettata. dello e trasmetterle contemporaneamente all’interno dello stesso file; se ciò non
Nel caso in cui l’annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito po- è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli in-
sitivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunica- vii all’interno di un’unica connessione.
zione prodotta dall’Agenzia delle Entrate. Le applicazioni del servizio telematico Entratel permettono a ciascun utente di
Se, a seguito dell’avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una effettuare invii di prova.
nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è com-
pleta la ricezione da parte del sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate. ATTENZIONE: le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli in-
Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest’ultimo è te- vii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a
nuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la qua- scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all’utente l’esito
le l’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione delle operazioni effettuate.
nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a Un invio effettuato, erroneamente, con modalità di prova non può in nessun
quello approvato. caso essere considerato effettivo.
Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampia-
mente illustrate, sul sito http://assistenza.finanze.it e sul sito http://telemati- 5.3 Generazione dell’ambiente di sicurezza
ci.agenziaentrate.gov.it.
Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazio-
ni preliminari che vanno eseguite “una tantum” tipicamente quando si utilizza
4.4 Dichiarazioni doppie
per la prima volta il servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza.
Periodicamente l’Agenzia delle Entrateprovvede a segnalare, con avvisi spe- La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presen-
cifici disponibili nel sito WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le tare la dichiarazione, consiste nella “Generazione dell’ambiente di sicurez-
dichiarazioni che in base all’analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale za”, che va eseguita anche quando l’ambiente di sicurezza è scaduto (l’uten-
del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate. te ha evidenza dello stato del proprio ambiente di sicurezza ogni volta che
In tale ipotesi l’utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effet- accede al sito web del servizio telematico).
78
Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet
sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono: per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, si rinvia a quanto descrit-
– l’identificazione certa di chi presenta la dichiarazione; to nel paragrafo 2.3.
– il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa
contenuti. 6.2 Accesso al servizio
Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo “certo e non
Per accedere al servizio Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qua-
contestabile” chi è “responsabile” della presentazione telematica, creando
lunque Internet Service Provider.
una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con
il suo contenuto, con l’obiettivo di garantire sia l’Agenzia delle Entrate che il
6.3 Codice Pin
contribuente.
Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che Il codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al co-
pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodot- dice fiscale.
ti software che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti. Viene utilizzato in particolare:
Per calcolare il codice, ciascun utente e l’Agenzia delle Entrate possiedono •durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di
una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è “privata” e nota solo al titola- riscontro della dichiarazione;
re, mentre l’altra è “pubblica” ed è nota a entrambi. •per accedere ai servizi disponibili on line (es. il “Cassetto fiscale” che con-
Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li in- sente al contribuente di accedere direttamente alle proprie informazioni fi-
via al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utiliz- scali, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredi-
zando la chiave pubblica del mittente. to del rimborso, registrazionetelematica dei contratti di locazione ed affitto
A carico dell’utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione,
privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. cessazione di attività, ecc.).
Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun L’utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazio-
utente. Affidare a terzi l’utilizzo della chiave privata non modifica le proprie ne con una certa cura.
responsabilità personali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda infine che, per motivi di sicurezza, il Codice Pin scade il 31 dicem-
Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chia- bre del secondo anno successivo a quello di ultima utilizzazione o, se non uti-
ve privata su distinti floppy disk o memory device us protetti da password, la lizzato, del rilascio. L’Agenzia delle Entrate disattiva automaticamente i codici
prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, Pin scaduti, dandone notizia via e-mail agli utenti che hanno fornito il proprio
mentre la seconda va conservata in luogo sicuro. indirizzo di posta elettronica.
Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l’utente deve provve-
dere al “ripristino e ambiente”. 6.4 Assistenza
Tale funzione è disponibile nella sezione “Profilo utente” del sito http://tele-
matici.agenziaentrate.gov.it. È possibile contattare il Call Center dell’Agenzia delle Entrate al numero
Dopo aver eseguito con successo il “ripristino ambiente”, l’utente dovrà gene- 848.800.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dal-
rare nuovamente l’ambiente di sicurezza. le ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).
Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito http://telematici.agen-
ATTENZIONE: l’utente è tenuto a recarsi comunque presso l’Ufficio dell’Agen- ziaentrate.gov.it, nonché il sito http://assistenza.finanze.it.
zia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possegga più i codici
contenuti nella busta di abilitazione. 7. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI
Comunicazione di avvenuta presentazione
5.4 Servizio di assistenza
È la ricevuta che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata dall’Agenzia sui da-
Per la soluzione dei problemi legati a: ti pervenuti e, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della di-
– connessione al servizio; chiarazione.
– installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
Chiavi asimmetriche
– utilizzo delle applicazioni distribuite dall’Agenzia delle Entrate;
È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.
– utilizzo di chiavi e password;
– normativa; Codice Pin
– scadenze di trasmissione; Èuna sequenza di dieci cifre generate casualmente.
è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati,
accessibile mediante il numero 848.836.526, attivo dalle ore 8 alle ore 18 Codice di autenticazione
dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato, con esclusione del- È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chia-
le sole festività nazionali. In prossimità di una scadenza fiscale (es. presentazio- ve privata o il codice Pin del proprietario del file stesso. Tale sequenza viene
ne telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 22. calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stes-
Ad integrazione dell’assistenza telefonica mediante operatore, sono a dispo- sa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, pro-
sizione degli utenti anche: duce lo stesso codice. Logicamente, l’operazione equivale a chiudere e “sigil-
•il sito http://assistenza.finanze.it, nell’ambito del quale sono consultabili i lare” la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e
quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle di- lo controlla con le seguenti modalità:
chiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati. Da questo sito è – lo interpreta con la chiave privata o il Codice Pin del mittente, ottenendo una
anche possibile porre quesiti via e-mail e chiedere di essere contattati telefo- prima sequenza di caratteri;
nicamente dal call center; – ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.
•avvisi “personalizzati”, predisposti per coloro che si trovano in particolari si- Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la bu-
tuazioni; sta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha
•numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all’utilizzo di chia- rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro op-
vi e password. pure proviene da un’altra persona e viene quindi respinto.
È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per
Dichiarazione in formato elettronico
controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano
È l’insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell’Agenzia, ap-
la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato
provato con decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, delle specifiche
di un’analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il
tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da
servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stes-
tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo,
sa tipologia.
cioè frontespizio e quadri compilati.
6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET File
(Fisconline) È l’archivio, predisposto dall’utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamen-
te, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da tra-
6.1 Abilitazioneal servizio smettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene
Ènecessario presentare una domanda di abilitazione registrandosi attraverso una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichia-
il sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. razioni dello stesso tipo.
L’interessato otterrà subito una prima parte del codice Pin, riceverà, tramite il File autenticato
servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del codice Pin sia
È il file predisposto in precedenza (dall’utente o dall’Agenzia), pronto per es-
la password che gli consentirà di accedere al servizio.
sere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leg-
Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Internet non legitti-
gibile se non da parte del destinatario.
mano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l’assolvimento degli
adempimenti in materia fiscale. Supporto ottico
Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in so-
848.800.444 o presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate. la lettura e non può essere in alcun modo alterato.
79
APPENDICE (Le voci sono citate in ordine alfabetico)
Acconti IRPEF e addizionale comunale all’IRPEF - casi particolari Attività agricole
Soggetti titolari di reddito d’impresa Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività
Ai fini del calcolo dell’acconto per il periodo d’imposta 2010, non rileva agricole:
la disposizione contenuta nel comma 1 dell’art. 5 del D.L. n. 78 del a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
2009 (detassazione degli investimenti - c.d. Tremonti ter). b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto
dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’uti-
Soggetti titolari di reddito d’impresa rientrante nel settore del commercio lizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adi-
che effettuano interventi di efficienza energetica per l’illuminazione bita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui
Nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddi- la produzione stessa insiste;
to per il secondo e il terzo periodo d’imposta successivi a quello in corso c)le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile dirette
al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo preceden- alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializza-
te, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposi- zione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ot-
zioni del comma 354 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. tenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dal-
l’allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due
Adozione di minori stranieri anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su propo-
sta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano al-
È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per
tresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di ener-
l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate
gia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche,
nell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incari-
nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti preva-
co di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni con-
lentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agrico-
tenute nell’art. 3 della legge 476 del 1998.
li provenienti prevalentemente dal fondo.
L’albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le ado-
Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la
zioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera
parte di reddito imputabile all’attività eccedente è considerata reddito
del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31
d’impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sezione I del
ottobre 2000 e successive modificazioni. L’Albo degli enti autorizzati è, co-
capo II del titolo II del Tuir.
munque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esem-
È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione
anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato pio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare
le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione del- la condizione posta alla lettera b),ai fini del calcolo della superficie adi-
l’albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni interna- bita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale in-
zionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere siste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta
procedure di adozione senza l’aiuto di intermediari, a condizione, però dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la colti-
che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione vazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non
stessa. In tal caso l’inerenza della spesa alla procedura di adozione do- più di due ripiani o bancali.
vrà essere autocertificata dai contribuenti.
Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferi- Compilazione della casella F1 del prospetto “Familiari a carico”–
bili all’assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o Casi particolari
traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al sog- 1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia con-
giorno all’estero, all’eventuale quota associativa nel caso in cui la proce- tratto matrimonio il 31 luglio 2009 e da tale data sia a carico del
dura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate al- proprio coniuge.
l’adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fi-
convertite seguendo le istruzioni indicate nel capitolo 2 della PARTEIIdel scalmente per i primi sette mesi la qualifica di “secondo figlio”, mentre per
modello di dichiarazione. i successivi cinque mesi, esso assume la veste di “primo figlio”.
Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto “Familiari a carico” oc-
Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura corre utilizzare due righi F1 e, conseguentemente, compilare due distinti
L’art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo
non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei red- periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio
diti dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell’80 per ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l’altro per rappresentare la si-
cento e del 70 per cento) per i periodi d’imposta durante i quali i terreni tuazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell’altro figlio
sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non infe- rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali que-
riore a cinque anni, a giovani che: st’ultimo viene considerato “primo figlio”.
•non hanno ancora compiuto quaranta anni;
•hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo 2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i
principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell’anno.
dalla stipula del contratto di affitto. Qualora nel corso dell’anno 2009si sia verificata una variazione della
Si precisa che: percentuale di spettanza della detrazione per la compilazione del pro-
•per i contratti d’affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di spetto “Familiari a carico” occorre procedere come precisato nel caso
entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispon-
partire dal periodo d’imposta in cui sono stipulati fino a quello di sca- dente ai diversi periodi.
denza del contratto stesso; In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscal-
•per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di mente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto,
almeno cinque anni, l’agevolazione si applica a decorrere dal perio- il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel ri-
do d’imposta 1999; go F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa per-
•per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata infe- centuale di spettanza (100%).
riore a cinque anni, l’agevolazione spetta a decorrere dal periodo d’im-
posta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che: 3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a
– l’affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gen- carico nel corso del mese di luglio dell’anno 2009
naio 1999; Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel cor-
– l’affittuario possegga la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore so dell’anno due detrazioni, quella relativa al primo figlio per il periodo
agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo suc-
l’acquisisca entro dodici mesi da tale data; cessivo al suo decesso.
– la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni. Nella compilazione del prospetto “Coniuge e familiari a carico” occorre
Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi del-
fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve ac- l’anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codi-
certare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agrico- ce fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato
lo dell’affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso. in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna “mesi a carico”.
80
Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qua- •l’acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immo-
lificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando “7” nella bile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa.
colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nel- Si precisa che il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno ac-
la casella percentuale va riportata la lettera “C” ed il numero dei mesi cor- quistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa
rispondenti al secondo periodo dell’anno (in questo caso 5) nella colon- vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmen-
na relativa al periodo in cui spetta la detrazione. te usufruito delle agevolazioni c.d. “prima casa”) se dimostrano che al-
Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui la data d’acquisto dell’immobile alienato erano comunque in possesso
va riportato il numero “12” quale numero di mesi a carico, non essendo dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto del-
intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell’anno 2009. la c.d. “prima casa” e tale circostanza risulti nell’atto di acquisto del-
l’immobile per il quale il credito è concesso;
Comuni ad alta densità abitativa •non siano decaduti dal beneficio prima casa.
L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di regi-
Nell’ambito applicativo delle agevolazioni previste dall’ articolo 8 della
stro, o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in
legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari con-
ogni caso non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovu-
cesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accor-
ta in relazione al secondo acquisto agevolato.
di definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le
Il credito d’imposta è utilizzabile:
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello na-
•in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto age-
zionale situate nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 di-
volato che lo determina;
cembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 feb-
•in diminuzione, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipoteca-
braio 1989, n. 61, e successive modificazioni.
rie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni do-
Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
vute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione
•nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Na-
del credito.
poli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti
Ovvero alternativamente:
con gli stessi;
•in diminuzione dall’IRPEF;
•negli altri comuni capoluoghi di provincia;
•in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d’acconto, di
•nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata
contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l’assicurazione
nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei
contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo ca-
punti precedenti;
so, se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione,
•nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellu-
nel rigo RN44, colonna 2, può essere indicata la somma residua non
rici dei primi anni ottanta.
compensata.
Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE prov-
veda ogni 24 mesi all’aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta den-
Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero
sità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all’aggiorna-
mento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l’immobile non rien- Compilazione colonna 9 - Casi particolari
tri più nell’elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più Le indicazioni che seguono sono relative al caso in cui l’imposta com-
ammesso a fruire dell’agevolazione fiscale prevista ai fini dell’Irpef sin dal- plessivamente pagata in uno Stato estero per il reddito prodotto in un da-
l’inizio del periodo d’imposta in cui interviene la delibera del CIPE. to anno si è resa definitiva parte nel corso del 2008 e parte nel corso del
2009 e nella dichiarazione modello UNICO 2009 si è usufruito del cre-
Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti dito relativo all’imposta resasi definitiva nel 2009. Per fruire nella pre-
L’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a sente dichiarazione del credito relativo all’imposta che si è resa definitiva
scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito nel corso del 2009, è necessario determinare, con riferimento al suddet-
del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è ri- to Stato estero, la quota del credito d’imposta già fruita nel modello UNI-
conosciuto un credito d’imposta di pari ammontare. CO 2009. Tale importo è quello che dovrà essere riportato nella colon-
Per determinare il credito d’imposta che spetta, da indicare nel rigo CR8, na 9 del rigo della sezione 1-A del quadro CR.
è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni In questo caso il dato da riportare può essere desunto dalla colonna 11
non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli del rigo, della sezione 1-A del quadro CR del modello UNICO 2009 re-
anni per i quali in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del proce- lativo allo stesso Stato e allo stesso anno di produzione del reddito, te-
dimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del condutto- nendo conto del limite costituito dall’imposta netta relativa all’anno di pro-
re, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazio- duzione del reddito.
ne non riscossi.
Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto: Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto
–della rendita catastale degli immobili; di imposta
–di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici. Se il contribuente che nel 2009si è avvalso dell’assistenza fiscale non
Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante invece,non è rilevante ha avuto rimborsati, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano,
quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.
(in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per
L’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si
insufficienza delle ritenute o per altre cause), potrà portare tali crediti in
è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’ob-
diminuzione dall’IRPEF dovuta per la presente dichiarazione.
bligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzio-
Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta
ne per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
a causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può essere portato
Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichia-
in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del
razione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giu-
deceduto.
risdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine or-
L’importo spettante da indicare al rigo RN36 colonna 2 per il credito IRPEF
dinario di prescrizione decennale.
è indicato al punto 30 del CUD 2010 o al punto 26 del CUD 2009.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito
d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di pre-
Eventi eccezionali
sentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione so-
pra indicati, apposita istanza di rimborso. I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi
Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d’imposta utili cui fa- all’adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai se-
re riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente cre- guenti codici:
dito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può 1 - Vittime di richieste estorsive e dell’usura
effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale,
anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2000, sempre che artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o profes-
per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nel- sione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o,
l’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2009. comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato
un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi
Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il persegui-
Il credito d’imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti con- mento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estor-
dizioni: sive, l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44,
•nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di presenta- ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adem-
zione di questa dichiarazione abbiano acquistato, (anche mediante pimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo,
permuta o contratto di appalto), un immobile usufruendo delle agevo- con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione del-
lazioni prima casa; la dichiarazione annuale.
81
2 - Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM la calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ri-
Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali costruzione ed agibilità dell’immobile) indicando in colonna 6 il codice 1
l’art. 1 del D.L. n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla leg- e barrando la casella di colonna 7 al fine di specificare che si tratta del-
ge n. 111 del 17 febbraio 1994, stabilisce la sospensione dei ter- lo stesso fabbricato.
mini relativi ai versamenti dell’IRPEF, dell’imposta sul patrimonio netto
dell’impresa, dell’IVA, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale
Ai sensi dell’art.6 del D.L.n. 415 del 2 ottobre 1995, convertito, con Il titolare dell’impresa agricola individuale, esercente attività agricole in-
modificazioni, dalla Legge n. 507 del 29 novembre 1995, il versa- dicate all’articolo 2135 del c.c., anche a seguito della modificazione
mento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere ef- delle comunioni tacite familiari di cui all’art. 230-bis, ultimo comma, del
fettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti de- c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello UNICO provve-
finitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le im- dendo ad indicare nel quadro RAl’intero reddito agrario del terreno do-
prese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il ve viene svolta l’attività agricola e l’eventuale quota di spettanza del red-
credito vantato. dito dominicale.
3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quo-
dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo ta del reddito dominicale.
Per i soggetti residenti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni colpiti In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità
dagli eventi sismici verificatisi in tale data nella regione Abruzzo, l’or- previste dall’art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima impresa
dinanza ministeriale del 6 giugno 2009, n. 3780, ha previsto la so- deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quan-
spensione dal 6 aprile al 30 novembre 2009, dei termini relativi agli to risulta dall’atto di costituzione dell’impresa familiare e l’eventuale quo-
adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. ta di spettanza del reddito dominicale.
Detti termini sono stati prorogati al 30 giugno 2010 dall’ordinanza Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l’intero periodo
ministeriale n. 3837 del 30 dicembre 2009. d’imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.
Il titolare dell’impresa inoltre, utilizzando il quadro RS del Fascicolo 3,
4 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti
provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti
dall’alluvione del 1°ottobre 2009 nella provincia di Messina
la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal pre-
Per i soggetti alla data del 1° ottobre 2009 nei comuni colpiti dal-
detto atto di costituzione dell’impresa familiare. Deve inoltre attestare, in
l’alluvione verificatasi in tale data nella provincia di Messina, il de-
calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e
creto 8 ottobre 2009 ha previsto la sospensione dal 1°ottobre 2009
quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo conti-
al 1°novembre 2009, dei termini relativi agli adempimenti e ai ver-
nuativo e prevalente, nel periodo d’imposta.
samenti tributari scadenti nel medesimo periodo.
Gli altri componenti l’impresa familiare che presentano il Modello UNI-
5 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali CO indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario,
I soggetti colpiti da eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l’eventuale quo-
e successivi dovranno indicare nell’apposita casella il codice 5. ta di spettanza del reddito dominicale.
Il titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria
6 - Soggetti interessati dall'alluvione dell'11 dicembre 2008 aventi la sede
deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l’e-
legale o operativa nelle aree del comune di Roma indicate nel decreto
ventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare
del 13 marzo 2009
il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l’eventuale quota spet-
Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, interessati dall'alluvione dell'11
tante del reddito dominicale nel quadro RA.
dicembre 2008 che ha colpito taluni territori del comune di Roma, che
alla medesima data avevano la sede legale o operativa nelle aree indi-
Lavori socialmente utili agevolati
cate nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 mar-
zo 2009, il predetto decreto ha previsto la sospensione dall'11 dicem- L’articolo 52, lett. d-bis), del Tuir prevede una particolare disciplina per i
bre 2008 al 31 maggio 2009, dei termini relativi agli adempimenti ed compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno rag-
ai versamenti relativi ai tributi erariali. Nel caso di imprese che aveva- giunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vec-
no nelle predette aree la sola sede operativa, la sospensione si applica chiaia e che hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione pre-
limitatamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi alle atti- vista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, non superio-
vità svolte nello stesso territorio. re a euro 9.296,22.
Tali compensi, infatti, sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ai sen-
7 - Soggetti residenti nel comune di Viareggio
si dell’art. 24, comma 1-bis, D.P.R. n. 600/73 con l’aliquota prevista per
Per i soggetti residenti nel comune di Viareggio, in provincia di Lucca, in-
il primo scaglione di reddito sull’importo che eccede euro 3.098,74.
dividuati nell’art. 3 dell’ordinanza n. 3834 del 22 dicembre 2009, in ra-
Per determinare correttamente l’importo del reddito complessivo da ripor-
gione del grave disagio socio economico derivante dall'incidente ferro-
tare nella colonna 4 del rigo RN1, compilate il prospetto che segue:
viario, la predetta ordinanza ha previsto la sospensione dal 29 giugno
2009 al 1°luglio 2010, dei termini relativi agli adempimenti ed ai ver-
samenti delle imposte IRES, IRPEF e IRAP scadenti nel medesimo periodo.
1 Reddito Complessivo calcolato nello Schema riepilogativo
dei redditi e delle ritenute
Immobili inagibili ,00
Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati,
pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecno- 2 Importo di colonna 1 del rigo RC5
logica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attiva- ,00
re una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti
che determinano l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quin- 3 Differenza
di, ad ottenere la variazione dell’accertamento catastale. Rigo 1 – Rigo 2 ,00
Tale procedura consiste nell’inoltro all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tec-
nico Erariale) di una denuncia di variazione, corredata dell’attestazione 4 Deduzione per abitazione principale
degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il
e relative pertinenze
31 gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e
,00
per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l’unità im-
mobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale pro- 5 Differenza
cedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi par- Rigo 3 – Rigo 4
ticolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dal- ,00
l’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) o, in mancanza, la ren-
dita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il red-
Riportate nel rigo 1 il totale del Reddito Complessivo che avete indicato
dito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione se-
nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute”; riportate nel rigo
condo i criteri ordinari.
2 l’importo della colonna 1 del rigo RC5.
L’obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qua-
Sottraete questo importo da quello del rigo 1 e scrivete la differenza nel
lora l’immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e
rigo 3.
ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’i-
Nel rigo 4 riportate l’importo della Deduzione per abitazione principale
nagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l’evento cala-
e per le relative pertinenze; sottraete tale importo da quello del rigo 3.
mitoso si sia verificato nel corso del 2009 è necessario compilare due ri-
ghi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data del- Scrivete il risultato della differenza nel rigo 5.
82
A)Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo superiore a euro 9.296,22, – il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o succes-
e pertanto non fruite del regime agevolato, il Reddito Complessivo da sivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.
riportare nella colonna 4 del rigo RN1 è quello calcolato nello “Sche- Con riferimento a quest’ultima condizione a decorrere dal 1°dicembre
ma riepilogativo dei redditi e delle ritenute” (riportato nel rigo 1). 2007 per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo
L’importo delle ritenute da indicare nel rigo RN33 colonna 4 è pari al deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi suc-
totale delle ritenute che avete calcolato utilizzando lo schema riepilo- cessivi all’inizio dei lavori di costruzione;
gativo dei redditi e delle ritenute. – l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi
L’importo dell’addizionale regionale trattenuto sui compensi ed indica- dal termine dei lavori di costruzione;
to nel rigo RC16 deve essere sommato alle addizionali trattenute sugli – il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il pos-
eventuali altri redditi e riportato nel rigo RV3, colonna 3. sesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
B)Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo pari o inferiore a euro Attenzione:la condizione del trasferimento della dimora abituale nell’im-
9.296,22, e pertanto fruite del regime agevolato, l’importo del Reddi- mobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il persona-
to Complessivo da indicare nella colonna 4 del rigo RN1 è quello in- le in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di
dicato nel rigo 3. polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze
L’importo delle ritenute da riportare nel rigo RN33 colonna 4 è pari al- di polizia ad ordinamento civile.
la differenza tra le ritenute totali calcolate nello “Schema riepilogativo
La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi
dei redditi e delle ritenute” e quello che avevate indicato al rigo RC15.
oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di
L’importo dell’addizionale regionale indicato nel rigo RC16 non deve
mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell’art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio
essere riportato nel rigo RV3 colonna 3.
1998 e limitatamente all’ammontare di essi riguardante l’importo del mutuo
effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.
Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del modello UNICO
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il
persone fisiche
limite di euro 2.582,28, si riferisce all’ammontare complessivo degli in-
I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2010 devono, al- teressi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
tresì, presentare unitamente al frontespizio del Mod. UNICO/2010: La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi re-
•ilquadro RM del Mod. UNICO/2010 Persone fisiche: lativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale
– se hanno percepito nel 2009 redditi di capitale di fonte estera sui di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il perio-
quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi do di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per
previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri pro- il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
venti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta succes-
non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1°apri- sivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato per abitazione principa-
le 1996, n. 239 e successive modificazioni; le. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per moti-
– se hanno percepito nel 2009 indennità di fine rapporto da soggetti vi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità im-
che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta; mobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stes-
– se nel 2009 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garan- sa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di
zia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica
dell’art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
legge n. 425/1996; La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare
•il quadro RT del Mod. UNICO/2010 Persone fisiche: se nel 2009 han- da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine pre-
no realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate visto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione
ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano opta- in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso
to per il regime amministrato o gestito. (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a de-
Inoltre, possono presentare in aggiunta al modello 730 il quadro RT i correre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte
contribuenti che nel 2009 hanno realizzato solo minusvalenze deri- dell’Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per
vanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relati- ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale, nel rila-
ve ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura fi- scio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione
nanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi; edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti
o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti
•ilmodulo RW, se nel 2009 hanno detenuto investimenti all’estero ov-
nel precedente periodo non sono rispettati.
vero attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a
Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a ri-
10.000,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l’estero, at-
chiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi
traverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un
passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal
ammontare complessivo superiore a euro 10.000,00.
quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per
Si precisa che nei suddetti casi non occorre barrare la casella “Dichiara-
la costruzione dell’immobile da destinare ad abitazione principale), le
zione integrativa” posta sul frontespizio del Mod. UNICO 2010.
abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le
copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione
Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia
dell’immobile stesso.
dell’abitazione principale
Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appe-
L’art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 na illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999
dicembre 1986, n. 917 prevede che, si detrae dall’imposta lorda, e fi- (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).
no alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento
Attenzione:la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcola-
dell’ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trat-
ti sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle
tarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, non-
spese relative alla costruzione dell’immobile. Pertanto, nel caso in cui
ché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
l’ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mu-
dell’Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello
tuo eccedente l’ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli
Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire
anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano di-
dal 1°gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità
chiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione princi-
pale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimora-
Oneri sostenuti dalle società semplici
no abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o
l’autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddi-
445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abi- to complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di parteci-
tualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. pazione agli utili:
Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realiz- •somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni pres-
zati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autoriz- so gli uffici elettorali;
zi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia •contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di svilup-
di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457. po per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessi-
Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che venga- vo dichiarato;
no rispettate le seguenti condizioni: •indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di leg-
– l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il ge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili ur-
contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente; bani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
83
•Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademi-
d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. co, la detrazione spetta per l’intero anno; se, invece, è stata corrisposta
Ai singoli soci sono riconosciute inoltre proporzionalmente alla quota di in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo
partecipazione agli utili detrazioni d’imposta: di frequenza obbligatoria prevista.
•nella misura del 19 per cento per i seguenti oneri: Per l’indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel rigo RC6,
– interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari; colonna 1, è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccu-
– interessi passivi fino a euro 2.065,83 complessivi, per mutui ipote- pato e che risultano dalla relativa certificazione.
cari stipulati prima del 1°gennaio 1993 per l’acquisto di immobili; Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il di-
– interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro ritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavo-
2.582,28, per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di ma- ro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.
nutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
– spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patri- Previdenza complementare – Prospetto per la compilazione
monio storico, artistico e archivistico; del rigo RP33
– erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, de- Al fine di determinare l’ammontare dei contributi versati per i quali è pos-
gli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza sco- sibile fruire in sede di dichiarazione della relativa deduzione da riporta-
po di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di re nella colonna 3 del rigo RP33, utilizzare il seguente prospetto seguen-
documentazione di rilevante valore culturale e artistico; do le istruzioni di seguito riportate.
– erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per un importo PROSPETTO PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO RP33
non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
– erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interes- CASELLA IMPORTO
se nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la I
1 Esclusi dal sostituto (RP33 col. 1)
trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del
I
D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367; 2 Quota TFR (RP33 col. 2)
– erogazioni liberali fino a euro 2.065,83, a favore di organizzazio- I
3 Non esclusi dal sostituto
ni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)e di popolazioni colpite da I
calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in 4 Reddito Complessivo
I
altri Stati (vedere istruzioni per la compilazione dei righi RP19–RP21 5 Totale redditi di lavoro dipendente
codice 20); I
6 Limite reddituale sui redditi di lavoro dipendente
– erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non
I
superiore a euro 1.291,14; 7 Limite reddituale sui redditi diversi da quelli I
– costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in di lavoro dipendente
I
base ad apposita convenzione a favore dello Stato, delle regioni, de- 8 Limite reddituale complessivo
gli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fi- I
9 Limite assoluto
ne di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di
I
documentazione di rilevante valore culturale e artistico; 10 Limite percenutale
– erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per I
11 Contributi deducibili nella presente dichiarazione
cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di
cultura La Biennale di Venezia;
– erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro
2.065,83, a favore delle associazioni di promozione sociale iscrit- •Nella casella1riportare quanto indicato nella colonna 1 del rigo RP33.
te nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge; •Nella casella2riportare quanto indicato nella colonna 2 del rigo RP33.
•nella misura del 20 per cento per i seguenti oneri sostenuti nel 2009:
•Nella casella3 riportare l’ammontare dei contributi non esclusi dal so-
– spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;
stituto di cui al punto 53 del CUD 2010 se è indicato il codice “4” nel-
– spese per l’acquisto di motori ad elevata efficenza;
la casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati
– spese per l’acquisto di variatori di velocità;
generali” del CUD 2010. Se, invece, nella suddetta casella 8 della Se-
– spese per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elet-
zione “Dati generali” è riportato il codice A (presenza diverse tipologie
trodomestici finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati;
di fondi) l’importo da indicare è quello desumibile dalle annotazioni al
•nella misura del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente CUD 2010.
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previ-
•Nella casella4 riportare l’ammontare del reddito complessivo da indi-
sto dall’art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
care nel rigo RN1 col. 4 del quadro RN.
•nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di
manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute sino al •Nella casella5riportare l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro
31/12/2006; dipendente (codice 2 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3). Se è
•nella misura del 55 per cento per le spese sostenute dal 2007 al 2009 stato compilato anche il rigo RC4 (premi di produttività) riportare il ri-
relative a: sultato della seguente operazione:
– riqualificazione energetica di edifici esistenti;
RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 6 – RC4 col. 7
– interventi sull’involucro di edifici esistenti;
– installazione di pannelli solari;
Qualora siano stati indicati redditi derivanti da lavori socialmente utili
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. (casella di colonna 1 impostata con il codice “3”) tali redditi devono es-
sere sommati agli altri redditi di lavoro dipendente sole se gli stessi han-
Periodo di lavoro - Casi particolari no concorso alla formazione del reddito complessivo con riferimento a
Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che pre- quanto indicato nelle istruzioni riportate in Appendice alla voce “Lavo-
vedono prestazioni “a giornata” (ad esempio per i lavoratori edili ed i ri socialmente utili agevolati” (Caso A delle istruzioni in Appendice).
braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non ••Nella casella6 calcolare:
lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quel- – il minore importo tra il Totale dei redditi di lavoro dipendente indica-
la di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinate proporzio- ti nella casella 5 del presente prospetto ed il doppio dell’ammonta-
nalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e re del TFR indicato nella casella 2 del presente prospetto;
quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e – sottrarre dall’importo così determinato l’importo indicato nella casel-
dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo inde- la 1 del presente prospetto (importo escluso dal sostituto). Conside-
terminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decima- rare zero se il risultato è negativo.
le, va arrotondato alla unità successiva. Riportare nella casella 6 del presente prospetto l’importo così determinato.
In caso di indennità o somme erogate dall’INPS o da altri enti le detra-
••Nella casella 7 riportare la differenza tra l’importo indicato nella ca-
zioni per lavoro dipendente spettano nell’anno in cui si dichiarano i rela-
sella 4 (Reddito complessivo) e quanto indicato nella casella 5 (Tota-
tivi redditi. In tali casi, nel rigo RC6, colonna 1, vanno indicati i giorni
le redditi di lavoro dipendente) del presente prospetto.
che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni prece-
denti; in tal caso la somma non può essere superiore a 365 giorni. •Nella casella8 riportare la somma degli importi indicati nelle caselle
Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo RC6, co- 6 e 7 del presente prospetto.
lonna 1, è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se re- •Nella casella 9 riportare la differenza tra euro 5.164,57 e l’importo
lativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la indicato nella casella 1 del presente prospetto.
84
•Nella casella10riportare il risultato della seguente operazione: un’unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle
somme complessivamente dovute.
(casella 4 x 12/100) – casella 1
B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24
Nell’ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erronea-
••Nella casella 11determinare l’ammontare dei contributi previdenziali
mente in modo da non consentire l’identificazione del soggetto che ese-
per i quali è possibile fruire della deduzione nella presente dichiara-
gue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al
zione. L’ammontare dei contributi deducibili è pari al minore tra i se-
fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare di-
guenti quattro importi:
rettamente ad un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle entrate un’i-
– casella 3 (Non esclusi dal sostituto)
stanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24
– casella 8 (limite reddituale complessivo)
(vedi circolare n. 5/E del 21 gennaio 2002).
– casella 9 (limite assoluto)
Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni “Era-
– casella 10 (limite percentuale)
rio” e “Regioni – Enti Locali” relativi a:
L’importo della casella 11 così determinato deve essere riportato nel-
•codice fiscale;
la colonna 3 del rigo RP33.
•periodo di riferimento;
•codice tributo;
Ravvedimento
•suddivisione in più tributi dell’importo versato con un solo codice tributo.
A) Errori concernenti la dichiarazione Si riportano di seguito i principali codici tributo utilizzati per il versamen-
L’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dal- to degli interessi e delle sanzioni derivanti dal ravvedimento operoso:
l’art. 16 del D.L. del 29 novembre 2008, n. 185, consente di regola-
1989: Interessi ravvedimento IRPEF;
rizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di pre-
1994: Interessi ravvedimento Addizionale regionale all’IRPEF;
disposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di paga-
1998: Interessi ravvedimento Addizionale comunale all’IRPEF;
mento delle somme dovute.
8901: Sanzione pecuniaria IRPEF;
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime
8902: Sanzione pecuniaria Addizionale regionale all’IRPEF;
delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della re-
8903: Sanzione pecuniaria Addizionale comunale all’IRPEF;
golarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano ini-
ziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accerta- 8911: Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle
mento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) imposte sui redditi.
delle quali l’autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati ab-
biano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97). Redditi dei coniugi
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti: Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai co-
niugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri
1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze,
regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.
delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla
I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai
dichiarazione.
La sanzione del 30 per cento è ridotta al 2,5 per cento se il pagamento fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita
viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione una diversa ripartizione a norma dell’art. 210 del c.c.
che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Mo-
ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3 per cento dello UNICO Società di persone 2010 se vi è esercizio in società fra i
dal 1°gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e 1 per cento dal 1°gen- coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi im-
naio 2010) con maturazione giorno per giorno. prenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota
Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termi- di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve
ne per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, utilizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell’attività svolta, mentre
la sanzione del 30 per cento è ridotta al 3 per cento. l’altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.
2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.
Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta gior-
ni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può Ai fini dell’esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie
essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 del-
pagamento di una sanzione di euro 21, pari ad 1/12 di euro 258, fer- la Corte Costituzionale):
ma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazio- •le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio
ni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secon- di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di com-
do le modalità precedentemente illustrate al punto 1. plemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase
terminale del servizio);
3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazio-
•le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva
ne e sul pagamento del tributo.
presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di le-
a) Errori non ancora rilevati dall’Amministrazione finanziaria in sede di li-
va nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel cor-
quidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e
po dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la me-
36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo
nomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante
nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in
e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al
misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri
servizio di leva obbligatorio.
deducibili o detraibili, di ritenute d’acconto e di crediti di imposta.
La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore im- Sono anche esenti:
posta o del minor credito utilizzato è ridotta al 3 per cento a condizio- •la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’arti-
ne che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relati-
colo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
va all’anno successivo:
•l’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della legge 23 luglio
•venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo do-
1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società coo-
vuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione gior-
perative;
no per giorno;
•l’assegno di maternità, previsto dalla legge n. 448 del 1998, per la
•venga presentata una dichiarazione integrativa.
donna non lavoratrice;
b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall’Amministrazione finan-
•le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai con-
ziaria, diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo
giunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordi-
formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determi-
gni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in
nazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovve-
tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
ro di indebite deduzioni dall’imponibile.
La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore im- •le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi di-
posta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 10 venuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti ter-
per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della roristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di rever-
dichiarazione relativa all’anno successivo: sibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o
•venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo do- della criminalità organizzata;
vuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione gior- •gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle uni-
no per giorno; versità, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti
•venga presentata una dichiarazione integrativa. pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M.30 di-
Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed cembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dal-
omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata l’Enea e dall’ASI.
85
Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti: La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
•le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base •dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quel-
alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e li approvati dal Direttore dell’Agenzia delle entrate;
quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province au- •dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della
tonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo; rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta
•le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio;
universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la •dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializza- 2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a no-
zione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dot- vanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da
torato e per i corsi di perfezionamento all’estero; euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei
•le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del pro- soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando
gramma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamen- l’applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme even-
to Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla tualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, non- 3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile e/o imponibi-
ché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che le IRAP inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore
l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85; a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la
•le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizza- sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o
ta nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (Legge 23 novembre della differenza del credito (art. 1, c. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997
1998, n. 407); n. 471 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446). La stes-
•le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell’8 agosto sa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite de-
1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione trazioni d’imposta, ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche
delle facoltà di medicina e chirurgia. se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte. La misura del-
Le rendite INAIL, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea la sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata al 10 per
assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei
ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
natura corrisposte da organismi non residenti. degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclu-
Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previden- sione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La pre-
ziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sente disposizione non si applica se il maggior reddito d’impresa ov-
sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa do- vero di arte o professione e/o il maggiore imponibile IRAP accertato
vranno produrre all’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accerta- a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è su-
mentoun’autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarci- periore al 10 per cento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo
toria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presen- (art. 1, c. 2-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 32, c.
tata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti, non deve 2-bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 come inseriti dall’art. 1,
essere riprodotta. commi 25 e 27 della Legge finanziaria per il 2007).
4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si ap-
Riduzione del reddito dei terreni plica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica
sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le pre-
Mancata coltivazione
scritte scadenze e sulle maggiori imposte risultanti dai controlli auto-
La mancata coltivazione, neppure in parte, per un’intera annata agraria
matici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R.
e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costi-
29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997,
tuito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodot-
n. 471 e art. 34, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446).
ti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale
La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
e alla esclusione del reddito agrario dall’IRPEF. In tal caso indicare nella
– ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pa-
colonna 7 del quadro RA il codice 1.
gate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del-
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produ-
la liquidazione automatica effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R.
zione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente in-
n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
colti per l’intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale,
– ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pa-
con altra diversa coltivazione.
gate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito
Perdita di prodotto del controllo formale effettuato ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n.
In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del pro- 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).
dotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha de- 5) L’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle
nunciato all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) l’evento dan- somme dovute è punito con la sanzione dal 100 al 200 per cento del-
noso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non la misura dei crediti stessi, o del 200 per cento dell’importo dei crediti
è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del rac- se compensati in misura superiore a 50.000 euro, secondo quanto pre-
colto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall’evento visto dall’art. 27, comma 18, del D.L. del 29 novembre 2008, n. 185.
stesso sono esclusi dall’IRPEF. In tal caso nella colonna 7 del quadro RA
La violazione dell’obbligo di corretta indicazione del proprio numero di
va indicato il codice 2.
codice fiscale, dell’obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio
numero di codice fiscale, dell’obbligo di indicazione del numero di co-
Rinegoziazione di un contratto di mutuo
dice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione ammi-
In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l’acquisto di pro- nistrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 set-
pria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del tembre 1973, n. 605).
contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d’interesse. In tal Si richiama l’attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previ-
caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite ste dall’art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiara-
immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazio- zione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di
ne degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omis-
(incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di in- sione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del
teressi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere
la conversione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata considerate tali.
della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate Si ricorda che in base al disposto dell’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs.
anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall’articolo 7, lett. a), del D.Lgs.
originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano
di mutuo a seguito di accollo. pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla deter-
minazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.
Sanzioni amministrative Per ulteriori informazioni vedere in questa APPENDICEla voce “Ravvedimento”.
1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e/o di-
chiarazione IRAP, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoqua- Sanzioni penali
ranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al
euro 258. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione
258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei sog- elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per opera-
getti obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, c. 1 del D.Lgs. zioni inesistenti. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad
18/12/97 n. 471 e art. 32, c. 1, del D.Lgs. 15/12/97 n. 446). euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
86
È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere •Prenotazione appuntamenti
le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per Il servizio consente, a coloro che hanno necessità di recarsi in uffi-
un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando cio, di prenotare un appuntamento con un funzionario evitando inu-
si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti: tili attese presso gli sportelli. La prenotazione può essere effettuata,
•l’imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38; 24 ore su 24, e permette di scegliere l’ufficio presso il quale recar-
•il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l’indicazione di ele- si, oltre al giorno e all’ora desiderati. Inoltre attraverso le indicazio-
menti passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello indicato in ni del sistema il contribuente può selezionare, tra una vasta gamma
dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60. proposta, il servizio per il quale chiedere assistenza. La prenotazio-
È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere ne può essere effettuata attraverso:
le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l’im- – internet;
posta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica – cassetto fiscale: esclusivamente sull’ufficio di competenza e per
se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza
chiarimenti sui dati contenuti nel cassetto stesso. Si ricorda che per
del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello
poter utilizzare questo servizio è necessario essere in possesso del
non conforme.
codice PIN.
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque utilizza in com-
Si può anche telefonare tramite cellulare al numero06-96668907(il
pensazione crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore
costo è a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal
a 50.000 euro.
proprio gestore) oppure dall’estero al numero 0039.06.96668933(il
costo è a carico del chiamante).
Scelta della compensazione
È, inoltre, possibile inviare un SMSal numero 320.4308444per chie-
Il contribuente può utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia dere semplici informazioni;
in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in com-
pensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24. •Sito Internet dell’Agenzia delle EntrateIl sito www.agenziaentrate.gov.it,
Ad esempio, qualora il contribuente abbia un saldo IRPEF a credito e un accessibile anche ai diversamente abili, mette a disposizione dei con-
debito a titolo di acconto IRPEF dovuto per il successivo periodo di impo- tribuenti documentazione, modulistica, software, codici tributo, codice
sta può indifferentemente: attività, scadenze, ecc. Attraverso il sito internet dell’Agenzia è possi-
– utilizzare il credito IRPEF in diminuzione dell’acconto IRPEF dovuto per il bile accedere ai servizi telematici, quali:
periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24. Qua- – presentazione on line delle dichiarazioni (vedere anche la Parte III
lora il credito IRPEF sia superiore all’acconto IRPEF dovuto, può utilizza- “Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni”);
re il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti – pagamento on line delle imposte;
(IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale – “cassetto fiscale” (dati fiscali del contribuente).
eccedenza nella colonna “Importi a credito compensati”. In caso, in- Inoltre, il sito dell’Agenzia fornisce altri servizi di assistenza e informa-
vece, di credito IRPEF inferiore all’acconto IRPEF dovuto, deve effettua- zione, quali:
re il versamento, in misura pari alla differenza tra l’importo a debito e – “trova l’ufficio”, un motore di ricerca in grado di visualizzare imme-
quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna “Importi a de- diatamente qualsiasi ufficio più vicino oltre quello di competenza;
bito versati” del modello F24; – assistenza dedicata alle persone svantaggiate;
– utilizzare il credito IRPEF per diminuire l’acconto IRPEFdovuto per il pe- – web mail (richiesta di informazioni fiscali tramite e-mail);
riodo di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nel- –”controllo automatico e formale - calcolo delle rate” dovute in seguito
la colonna “Importi a debito versati” va indicato il debito IRPEFe nel- al controllo automatizzato e al controllo formale delle dichiarazioni;
la colonna “Importi a credito compensati” va indicato il credito IRPEF ri- – controllo delle partite IVA comunitarie;
sultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione. – prenotazione di richiamata telefonica (web call back).
Servizi di assistenza al contribuente Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
Durante il periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi l’A-
L’art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e suc-
genzia delle Entrate assicura attraverso diversi canali operativi uno spe-
cessive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento
cifico servizio di informazione e assistenza ai contribuenti. Tale servizio è
dall’Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle
fornito, in particolare, da:
spese sostenute dal 1998 ed effettivamente rimaste a carico, per la rea-
•Uffici, i quali garantiscono: lizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità im-
–l’informazione di carattere generale sulla compilazione di tutti i mo- mobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie
delli di dichiarazione; di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o
– la compilazione, su richiesta dei contribuenti, della dichiarazione del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell’Irpef, residenti e non
Unico Persone fisiche; residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla ba-
–la trasmissione telematica, su richiesta dei contribuenti, del medesimo se di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, conces-
modello di dichiarazione riservato alle persone fisiche. sione demaniale, locazione o comodato), l’immobile sul quale sono stati
Tali servizi sono offerti anche fissando un appuntamentomediante pre- effettuati gli interventi di recupero edilizio.
notazione telefonica al numero 848.800.444 o attraverso il sito del- Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o
l’Agenzia(www.agenziaentrate.gov.it); detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purchè sostenga le spese
•Direzioni Regionali, che curano l’assistenza specialistica agli ordini e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
professionali, alle associazioni di categoria e ai CAF, in merito alle pro- Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al
blematiche connesse alla compilazione dei modelli di dichiarazione; D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1°maggio 2004 ha abrogato
il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e
•Centri di Assistenza Multicanale, che rispondono al numero 848.800.444
successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese soste-
ed erogano i servizi di informazione sulla compilazione delle dichiara-
nute, anche della detrazione d’imposta del 19 per cento, ridotta del 50
zioni, sui rimborsi, forniscono chiarimenti sulla normativa fiscale ed as-
per cento.
sistono i contribuenti che utilizzano il servizio telematico Internet per la
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in
trasmissione della propria dichiarazione dei redditi. Infatti, telefonando
questione sono:
all’848.800.444e seguendo le indicazioni fornite dal sistema, è pos-
– manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
sibile accedere a vari servizi e informazioni:
– manutenzione straordinaria;
•Call center con operatore
– restauro e risanamento conservativo;
Il servizio fornisce assistenza ed informazioni ed è attivo dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo – ristrutturazione edilizia;
della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).Per le comunicazioni – eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può frui-
di irregolarità, nei casi più semplici, è prevista la possibilità di an- re contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in
nullarli direttamente, se risultano errati. Inoltre, è anche possibile pre- alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
notare una richiamata nella giornata e nella fascia oraria che più si – opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
desidera, per essere contattati telefonicamente da un operatore. – opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico;
•Servizio automatico (attivo 24 ore) – opere finalizzate al risparmio energetico;
Fornisce un servizio di informazioni a risposta automatica, quali: – opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
– richiesta del codice personale PIN indispensabile per l’utilizzo dei – interventi di messa a norma degli edifici;
servizi telematici dell’ Agenzia. Il Codice Pin può essere richiesto – opere interne;
anche tramite internet. – opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
– informazioni relative all’Ufficio di competenza. – opere finalizzate alla prevenzione d’infortuni domestici;
87
– realizzazione di parcheggi pertinenziali; Il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli
– le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salva- uffici dell’Agenzia delle entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a
guardia dei boschi; comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interven-
– interventi di bonifica dall’amianto. ti effettuati, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il qua-
Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per: le è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documen-
– progettazione dei lavori; tazione.
– acquisto dei materiali; In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti
– esecuzione dei lavori; comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente
– altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento; utilizzi una certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di
– relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti; avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contri-
– perizie e sopralluoghi; buente può tener conto ai fini della detrazione.
– imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le con- In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha
cessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori; eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di co-
– oneri di urbanizzazione; municazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sul-
– la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la l’immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali,
sicurezza statica del patrimonio edilizio; deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa
– altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.
e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.
È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi Spese per prosecuzione lavori - Esempi
relativa all’anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:
•il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva di inizio Esempio 1
lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per Contribuente di età inferiore a 75 anni;
la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione spese di ristrutturazione sostenute nel 2008 euro 30.000,00;
alla quale s’intende fruire della detrazione. spese di ristrutturazione sostenute nel 2009, in prosecuzione del medesi-
La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data mo intervento euro 10.000,00.
di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione. L’importo da indicare in colonna 8 è pari ad un decimo di euro 10.000,00.
In luogo della trasmissione della documentazione prevista il contribuen-
Esempio 2
te può rendere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della
Contribuente che ha compiuto gli 80 anni di età ed ha optato per la ra-
stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici dell’Agenzia
teazione in tre rate;
delle Entrate. Tale dichiarazione sostitutiva va resa sullo stesso modello
di comunicazione di inizio lavori barrando l’apposita casella. spese di ristrutturazione sostenute nel 2007 euro 30.000,00;
Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano spese di ristrutturazione sostenute nel 2008 in prosecuzione del medesi-
essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette mo intervento euro 10.000,00;
competente per territorio. A decorrere dal 1°gennaio 2002, invece, a spese di ristrutturazione sostenute nel 2009, in prosecuzione del medesi-
seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tut- mo intervento euro 20.000,00.
te le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia delle In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro
Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pe- 48.000,00l’importo da indicare a colonna 8 è pari ad un terzo di eu-
scara. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi ro 8.000,00,dato dalla seguente operazione:
verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per 48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessivamente so-
la successiva lavorazione; stenuta negli anni 2007 e 2008).
•le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui ri- Esempio 3
sulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto benefi- Contribuente di età inferiore a 75 anni;
ciario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del
spese di ristrutturazione sostenute nel 2008 euro 30.000,00;
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regola-
spese di ristrutturazione sostenute nel 2009, in prosecuzione del medesi-
mento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dal-
mo intervento euro 20.000,00;
l’art. 1 della L. 449/97.
spese di ristrutturazione sostenute nel 2009 per un diverso ed autonomo
•per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 le fatture dell’impre-
intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00.
sa che esegue i lavori debbano evidenziare, in maniera distinta, il co-
In questo caso l’importo da indicare a colonna 8 è pari ad un decimo di
sto della manodopera utilizzata.
euro 48.000,00, infatti, occorre determinare l’importo massimo su cui
Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:
calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all’e-
– i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vi-
sempio precedente:
gore del suindicato regolamento;
48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00 (somma complessiva sostenu-
– le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
ta nel 2008) = 18.000,00.
– le ritenute di acconto operate sui compensi;
Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2009 è stato
– l’imposta di bollo;
effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro 40.000,00
– i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di ini-
deve essere sommata all’importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che
zio lavori.
l’importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00) supera il limite
massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a frui-
Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro
re della detrazione, l’importo su cui calcolare la detrazione sarà comun-
Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma
que pari ad euro 48.000,00.
non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle rela-
tive spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere pre-
Spese sanitarie – Documentazioneda conservare
cedenti all’invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche
amministrative per l’esecuzione dei lavori. Per le spese indicate nei righi RP1, RP2, RP3, RP4, RP5 e RP27occorre
Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano vali- conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori
damente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall’inizio delle somme:
dei lavori. •per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, a decorrere dal
In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni 1°gennaio 2008 la detrazione spetta se la spesa è certificata da fat-
non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fer- tura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono es-
mo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate al- sere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquista-
l’anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che de- ti nonché il codice fiscale del destinatario.
terminerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cen- Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a
to o 36 per cento). richiesta degli uffici finanziari.
In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e del- Si precisa che sulla base di quanto stabilito dal Garante per la privacy
l’indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto con un provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107
che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio del- dell’11 maggio 2009, ai fini della detrazione d’imposta e della dedu-
le imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detra- zione dal reddito, non si dovrà più indicare in modo specifico la de-
zione è consentita anche nell’ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra in- nominazione commerciale dei medicinali acquistati (nome dei farmaci)
testazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell’apposi- ma, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di autoriz-
to spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale zazione all’immissione in commercio (AIC).
già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre A partire dal 1°gennaio 2010 gli scontrini fiscali devono contenere la
condizioni. natura e la quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico po-
88
sto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destina- dica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4
tario dei medicinali. della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno
Fino al 31 dicembre 2009, comunque, sono ritenuti validi sia gli scon- ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tut-
trini emessi con il vecchio sistema (con l’indicazione del nome del me- ti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche
dicinale in luogo del codice AIC), sia quelli emessi secondo le nuove pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di
modalità indicate dal Garante; lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono
•per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre ac- compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione
quisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo dei non vedenti e dei sordi, individuati dall’art. 1, della L. 12 marzo
che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da eser- 1999, n. 68.
centi arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rap- La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall’adattamento, anche:
porti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o 1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata ricono-
quietanza non sia rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, sciuta l’indennità di accompagnamento;
il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la pre- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
stazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medi- 3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.
ca, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un’autocertifica- Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come de-
zione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompa- finito dall’art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie
gnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
(da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla com-
da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entra- missione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104
te), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a cari- del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certifi-
co, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi; cato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla
•per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o commissione per l’accertamento dell’invalidità civile.
quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del Per i disabili che non risultano contemporaneamente “affetti da grave li-
medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è vol- mitazione della capacità di deambulazione”, le “ridotte o impedite ca-
to a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del sog- pacità motorie permanenti” sussistono ogni qualvolta l’invalidità accerta-
getto riconosciuto disabile ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992. ta comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per
patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori; in tal caso,
Spese mediche all’estero pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o im-
Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di pedita capacità motoria sul certificato di invalidità.
quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conser- Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comporta-
vata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. no “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” la cui valutazione, ri-
Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero chiedendo specifiche conoscenze mediche, non può essere effettuata da-
sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie. In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di
traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della ri-
inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita chiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissio-
a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua di- ne la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta
versa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata. ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell’art.8 della L.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia n. 449 del 1997.
di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scrit- Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cam-
ta, rispettivamente, in francese o in tedesco. bio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica lo-
cale di cui all’articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Spese sanitarie per disabili Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che al-
Tra le spese sanitarie rientrano le: la struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circola-
•spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, zione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Di-
alla locomozione e al sollevamento di disabili riconosciuti tali ai sensi partimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sul- sporti, rientrano:
l’intero importo (rigo RP3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per: •pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
– l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e appa- •scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
recchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei di- •braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
fetti della colonna vertebrale; •paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
– le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del •sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insedia-
soggetto disabile (spesa di accompagnamento). In questo caso resta mento del disabile nell’abitacolo;
fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il •sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad •sportello scorrevole.
una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11; Qualora a causa della natura dell’handicap i veicoli necessitino di adat-
– l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione; tamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugual-
– la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della car- mente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzio-
rozzella; nale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.
– la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i
esterne ed interne alle abitazioni; soggetti ad essi equiparati sono considerati disabili e non sono assog-
– l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per gettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai
disabili. sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è suffi-
Attenzione:si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte ciente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri compe-
che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche tenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese so- La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà esse-
stenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere archi- re fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termi-
tettoniche (righi RP35, RP36, RP37, RP39, RP40 e RP41); ni previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R.
•spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenti-
le possibilità d’integrazione dei disabili riconosciuti tali ai sensi dell’art. cata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del
3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute sottoscrittore) attestante che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità
per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telema- motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sani-
tico(rigo RP3); tari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità, considerato
•spese per i mezzi necessari alla locomozione di disabili con ridotte o che non compete al singolo la definizione del tipo dell’invalidità medesima.
impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impe-
importo (rigo RP4). Sono tali le spese sostenute per l’acquisto di mo- dite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi paten-
toveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, te di guida da parte sia del disabile che dei soggetti cui risulta a carico.
lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 apri- Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:
le 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione del- – motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, ca-
le suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Le impedite paci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del condu-
capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione me- cente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
89
– motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al tra- 3. Pensioni estere percepite da residenti italiani
sporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di
compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53); uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite
– motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al traspor- da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni con-
to di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratte- tro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fon-
rizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature rela- te estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensio-
tive a tale scopo (lett. f) - art. 53). ni pubbliche o di pensioni private.
Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono: Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua sud-
– autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo divisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale
nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a)); tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
– autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi pre-
a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a bat- videnziali dei paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensio-
teria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al nistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese
massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c)); di residenza del beneficiario.
– autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di deter- Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposi-
minate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dal- zioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pub-
l’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale blici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:
scopo (art. 54, lett. f));
Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
– autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati per-
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il
manentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette per-
contribuente ha la nazionalità italiana.
sone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero Belgio - Germania
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il
Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da
contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il
contribuenti residenti in Italia:
contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata so-
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro
lo in tale paese.
le doppie imposizioni;
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le
doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere as- Francia
soggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero; Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Fran-
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le cia.Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il con-
doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere as- tribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.
soggettati a tassazione esclusivamente in Italia. Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale,
Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Fran-
le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165 del cia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza
Tuir. Nel caso previsto dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati.
fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente
Australia
nel nostro Paese, non ha diritto al credito d’imposta, ma al rimborso del-
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tas-
le imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all’autorità este-
sazione solo in Italia.
ra competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che Canada
riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti re- Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassa-
sidenti in Italia. zione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell’elenco o prove- importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.
nienti da altri Paesi è necessario consultare le singole convenzioni. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in
Canada ed in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in
1. Stipendi via definitiva.
Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in Svizzera
quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente pos-
Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uni- siede la nazionalità Svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia.
ti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contempo- Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
raneamente le seguenti condizioni: Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vec-
•Il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per chiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Ita-
meno di 183 giorni; lia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
•le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
•l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che 4. Borse di studio
il datore di lavoro ha nell’altro Stato. Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti re-
sidenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, qua-
2. Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto
le ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Uni-
esclusivo del rapporto
versità ed Istituti di istruzione universitaria (Legge n. 398 del 30 novem-
I redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del
bre 1989).
rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all’abro-
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla
gazione dell’art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir. Ai sensi del comma 8-bis del-
base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad
l’art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici mesi sog-
esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è
giornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è de-
previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di
terminato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente
studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata
con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l’anno
da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se
2009, si fa riferimento al D.M. 28/01/2009 pubblicato sulla G.U. n.
invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato
25 del 31/01/2009.
estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per più di
deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta paga-
183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto
ta all’estero.
in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimo-
niali e sociali.
Terreni in affitto - Casi particolari
I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro
dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclu- Nel caso in cui il terreno è stato riportato su più righi e sia stato indicato
sivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono im- in almeno un rigo il codice 2 a colonna 2 (terreno concesso in affitto in
ponibili ai fini IRPEFper la parte eccedente euro 8.000, ai sensi dell’art regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le se-
2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289. guenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministra- •Calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
zione, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto al- a)se avete indicato nella colonna 2 uno dei codici: 1, 7, 8, 9, rap-
l’estero, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la presta- portate l’importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed
zione per la valutazione della propria situazione economica. alla percentuale di possesso (col. 5);
90
– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il – se il “totale delle quote del canone di affitto” è inferiore all’80%
codice 1 l’importo del reddito dominicale, così calcolato, deve es- del “totale quote reddito dominicale non agevolato” come cal-
sere ridotto al 30%; colato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del qua-
– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il dro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale delle quote del
codice 2 l’importo del reddito dominicale è pari a zero; canone di affitto”;
b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3, an- – se il “totale delle quote del canone di affitto” è superiore o ugua-
che se a colonna 7 (casi particolari) avete indicato il codice 4 rap- le all’80% del “totale quote reddito dominicale non agevolato”
portate l’importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo ri-
alla percentuale di possesso (col. 5); go del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale quo-
– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il te reddito dominicale”.
codice 1 o 5 l’importo del reddito dominicale così determinato de-
ve essere ridotto al 30%; Variazioni di coltura dei terreni
– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il
Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettiva-
codice 2 o 6 l’importo del reddito dominicale è pari a zero;
mente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contri-
c)se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l’importo del reddito
buenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la
dominicale è pari a zero.
tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le de-
Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale
duzioni fuori tariffa.
che di seguito chiameremo “totale quote reddito dominicale”.
La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal
•Calcolate per ogni rigo del terreno per il quale a colonna 2 avete in-
rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è sud-
dicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:
divisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.
a)se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone
Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione cen-
di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
suaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a
b)se avete indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come ca-
terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione cen-
none di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1, rap-
portato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5), an- suaria più vicina nell’ambito della stessa provincia.
che se a colonna 7 “Casi particolari” avete indicato il codice 4; Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione del-
– se, invece, nella colonna 7 “Casi particolari” è indicato il codice la provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o se-
1 oppure il codice 5, rapportate la quota di reddito dominicale zione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
(col. 1) ridotto al 30% ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di pos- La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità
sesso (col. 5); sopra riportate deve avvenire a partire:
– se nella colonna 7 “Casi particolari” è indicato il codice 2 o 6, •dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le
l’importo del reddito dominicale è pari a zero. variazioni di coltura che hanno causato l’aumento del reddito;
Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di •dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura
affitto. che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della va-
•Se in nessuno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 “Ca- riazione all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) è stata pre-
si particolari” uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue: sentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è
a)se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore presentata dopo il detto termine, dal periodo d’imposta in cui la stessa
all’80% del “totale quote reddito dominicale” , riportate il totale del- è presentata.
le quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo Si ricorda che i contribuenti hanno l’obbligo di denunciare le variazioni dei
del quadro RA in cui il terreno è stato indicato; redditi dominicale e agrario al competente Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tec-
b)se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta su- nico Erariale) entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono
periore o uguale all’80% del “totale quote reddito dominicale”, ri- verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la
portate il “totale quote reddito dominicale” nella colonna 9 del pri- dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzio-
mo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.
ni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luo-
•Se in almeno uno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna
go a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito
7 “Casi particolari” uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete co-
agrario, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.
me segue:
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere pre-
1) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato ri-
sentata direttamente dall’affittuario.
sulta maggiore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra
Tale denuncia di variazione colturale è sostituita – per taluni contribuenti
calcolato, riportate nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui
– dalla dichiarazione sull’uso del terreno presentata all’AGEA (Agenzia
il terreno è stato indicato il totale delle quote del reddito dominicale;
per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli
2) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato
CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che
risulta minore del totale delle quote di reddito dominicale come so-
beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono pre-
pra calcolato, procedete come segue:
sentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di ina-
a)determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito do-
minicale non considerando l’agevolazione prevista per la man- dempimento la sanzione prevista (semprechè la variazione colturale de-
cata coltivazione o la perdita di almeno il 30% del prodotto per termini un aumento di reddito).
eventi naturali e quindi rapportate il reddito dominicale indicato L’AGEA ha fornito all’Agenzia del Territorio i dati acquisiti dalle dichiara-
a colonna 1 ai giorni di possesso (col. 4) e alla percentuale di zioni per l’anno 2006 aggiornando la banca dati catastale con l’attribu-
possesso (col. 5); zione di una rendita coerente con la coltura effettivamente praticata. I red-
b)sommate le quote di reddito dominicale così calcolato che di segui- diti dominicali e agrari così attribuiti e notificati (comunicato dell’Agenzia
to chiameremo “totale quote reddito dominicale non agevolato”; del Territorio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007 e pub-
c)confrontate l’importo del “totale quote reddito dominicale non blicizzato per i successivi 60 giorni presso i Comuni interessati dalle va-
agevolato” come calcolato al precedente punto b) con il totale riazioni colturali, tramite gli uffici provinciali e sul sito Internet dell’Agen-
delle quote di canone di affitto: zia del Territorio) producono effetti fiscali dal 1°gennaio 2006.
91
TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL’IRPEF 2009
Scaglioni di reddito
Cod. Imposta dovuta sui redditi intermedi
REGIONE Aliquota NOTE
Reg. compresi negli scaglioni
oltre euro fino a euro
Abruzzo 01 Per qualunque reddito 1,40%
Basilicata 02 Per qualunque reddito 0,90%
Bolzano 03 Per qualunque reddito 0,90%
Calabria 04 Per qualunque reddito 1,40%
Campania 05 Per qualunque reddito 1,40%
Emilia Romagna 06 15.000,00 1,10% 1,10 % sull'intero importo
15.000,00 20.000,00 1,20% 1,20 % sull'intero importo
20.000,00 25.000,00 1,30% 1,30 % sull'intero importo
25.000,00 1,40% 1,40 % sull'intero importo
Friuli Venezia Giulia 07 Per qualunque reddito 0,90%
Lazio 08 Per qualunque reddito 1,40%
Liguria 09 30.000,00 0,90% 0,90% sull’intero importo Per i contribuenti aventi almeno 4 figli
fiscalmente a carico l’aliquota prevista
è del 0,90%.
30.000,00 1,40% 1,40% sull’intero importo Per i redditi compresi tra 30.000,01 euro
e 30.152,13 euro l'imposta determinata
con l'aliquota dell'1,40 % è ridotta di un
importo pari al prodotto tra il coefficiente
0,986 e la differenza fra euro 30.152,13
ed il reddito imponibile ai fini
dell'addizionale regionale (Rigo RV1)
RV1 x 1,40– 0,986 x (30.152,13 – RV1)
100
Lombardia 10 15.493,71 0,90% 0,90% sull’intero importo
15.493,71 30.987,41 1,30% 139,44 + 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71
30.987,41 1,40% 340,86 + 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41
Marche 11 15.500,00 0,90% 0,90% sull’intero importo
15.500,00 31.000,00 1,20% 139,50 + 1,20% sulla parte che eccede 15.500,00
31.000,00 1,40% 325,50 + 1,40% sulla parte che eccede 31.000,00
Molise 12 Per qualunque reddito 1,40%
Piemonte 13 15.000,00 0,90% 0,90% sull’intero importo
15.000,00 22.000,00 1,20% 1,20% sull’intero importo
22.000,00 1,40% 1,40% sull’intero importo
Puglia 14 28.000,00 0,90% 0,90% sull’intero importo Per i redditi superiori a euro 28.000
l’aliquota del 1,40 % si applica
28.000,00 1,40% 1,40% sull’intero importo sull’interoammontare di reddito e non
solo sulla parte che eccedeeuro28.000
Sardegna 15 Per qualunque reddito 0,90%
Sicilia 16 Per qualunque reddito 1,40%
Toscana 17 Per qualunque reddito 0,90%
Trento 18 Per qualunque reddito 0,90%
Umbria 19 15.000,00 0,90% 0,90% sull’intero importo Per i redditi superiori a euro 15.000
l’aliquota del 1,10 % si applica
15.000,00 1,10% 1,10% sull’intero importo sull’interoammontare di reddito e non
solo sulla parte che eccedeeuro15.000
Valle d’Aosta 20 Per qualunque reddito 0,90%
Veneto 21 29.500,00 0,90% 0,90% sull’intero importo Per i redditi superiori a euro 29.500,00
l’aliquota del 1,40 % si applica sull’intero
29.500,00 1,40% 1,40% sull’intero importo ammontare del reddito e non solo sulla
parte che eccede euro 29.500,00.
Per i contribuenti aventi un reddito
imponibile ai fini dell’Addizionale
regionale all’Irpef compreso tra euro
29.501,00 e 29.650,00 (rigo RV1),
l’aliquota dell’addizionale regionale è
determinata in termini percentuali
sottraendo al coefficiente “1” il rapporto
tra l’ammontare di euro 29.235,00
ed il reddito imponibile ai fini
dell’addizionale regionale.
Per i casi particolari si rinvia alle
precisazioni contenute nel rigo RV2.
92
ELENCO DEI PAESI E TERRITORIESTERI
ABU DHABI.......................................238 COSTA D'AVORIO.............................146 LIBIA................................................045 SAHARA OCCIDENTALE.....................166
AFGHANISTAN.................................002 COSTA RICA.....................................019 LIECHTENSTEIN................................090 SAINT KITTS E NEVIS.........................195
AJMAN............................................239 CROAZIA.........................................261 LITUANIA..........................................259 SAINT LUCIA.....................................199
ALBANIA..........................................087 CUBA..............................................020 LUSSEMBURGO................................092 SAINT MARTIN SETTENTRIONALE........222
ALGERIA...........................................003 DANIMARCA....................................021 MACAO..........................................059 SAINT-PIERRE E MIQUELON.................248
AMERICAN SAMOA .........................148 DOMINICA......................................192 MACEDONIA...................................278 SALOMONE ISOLE............................191
ANDORRA........................................004 DOMINICANA (REPUBBLICA)..............063 MADAGASCAR.................................104 SALVADOR........................................064
ANGOLA.........................................133 DUBAI..............................................240 MADEIRA..........................................235 SAMOA ..........................................131
ANGUILLA........................................209 ECUADOR........................................024 MALAWI...........................................056 SAN MARINO..................................037
ANTARTIDE.......................................180 EGITTO............................................023 MALAYSIA........................................106 SAO TOME E PRINCIPE......................187
ANTIGUA E BARBUDA........................197 ERITREA............................................277 MALDIVE..........................................127 SENEGAL.........................................152
ANTILLE OLANDESI............................251 ESTONIA.........................................257 MALI................................................149 SEYCHELLES......................................189
ARABIA SAUDITA...............................005 ETIOPIA............................................026 MALTA.............................................105 SERBIA.............................................289
ARGENTINA.....................................006 FAEROER (ISOLE)................................204 MAN ISOLA......................................203 SHARJAH..........................................243
ARMENIA.........................................266 FALKLAND (ISOLE)..............................190 MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)...219 SIERRA LEONE..................................153
ARUBA.............................................212 FIJI, ISOLE.........................................161 MAROCCO......................................107 SINGAPORE.....................................147
ASCENSION....................................227 FILIPPINE...........................................027 MARSHALL (ISOLE).............................217 SIRIA................................................065
AUSTRALIA........................................007 FINLANDIA.......................................028 MARTINICA......................................213 SLOVACCA REPUBBLICA.....................276
AUSTRIA...........................................008 FRANCIA..........................................029 MAURITANIA....................................141 SLOVENIA........................................260
AZERBAIGIAN...................................268 FUIJAYRAH........................................241 MAURITIUS.......................................128 SOMALIA.........................................066
AZZORRE ISOLE................................234
GABON...........................................157 MAYOTTE.........................................226 SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.283
BAHAMAS........................................160
BAHRAIN.........................................169 GAMBIA..........................................164 MELILLA............................................231 SPAGNA..........................................067
GEORGIA.........................................267 MESSICO.........................................046
BANGLADESH..................................130 SRI LANKA........................................085
GERMANIA......................................094 MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).........215
BARBADOS.......................................118 ST. HELENA......................................254
GHANA...........................................112 MIDWAY ISOLE.................................177
BELGIO............................................009 ST. VINCENTE E LE GRENADINE..........196
GIAMAICA.......................................082 MOLDOVIA......................................265
BELIZE..............................................198 STATI UNITI D’AMERICA......................069
GIAPPONE.......................................088 MONGOLIA.....................................110
BENIN.............................................158 SUDAFRICANA REP............................078
GIBILTERRA.......................................102 MONTENEGRO................................290
BERMUDA........................................207 SUDAN............................................070
GIBUTI.............................................113 MONTSERRAT...................................208
BHUTAN..........................................097 SURINAM.........................................124
GIORDANIA.....................................122 MOZAMBICO..................................134
BIELORUSSIA.....................................264 SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS...286
GOUGH..........................................228 MYANMAR.......................................083
BOLIVIA............................................010 SVEZIA.............................................068
GRECIA............................................032 NAMIBIA..........................................206
BOSNIA-ERZEGOVINA.......................274 SVIZZERA.........................................071
GRENADA........................................156 NAURU............................................109
BOTSWANA.....................................098 SWAZILAND.....................................138
GROENLANDIA................................200 NEPAL..............................................115
BOUVET ISLAND................................280 TAGIKISTAN......................................272
GUADALUPA.....................................214 NICARAGUA....................................047
BRASILE............................................011 TAIWAN...........................................022
GUAM.............................................154 NIGER.............................................150
BRUNEI DARUSSALAM.......................125 TANZANIA.......................................057
GUATEMALA.....................................033 NIGERIA...........................................117
BULGARIA........................................012 TERRITORI FRANCESI DEL SUD.............183
GUAYANA FRANCESE.......................123 NIUE...............................................205
BURKINA FASO.................................142 TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO..245
GUERNSEY.......................................201 NORFOLK ISLAND.............................285
BURUNDI.........................................025 THAILANDIA.....................................072
GUINEA...........................................137 NORVEGIA.......................................048
CAMBOGIA.....................................135 TIMOR EST.......................................287
GUINEA BISSAU...............................185 NUOVA CALEDONIA.........................253
CAMERUN.......................................119 TOGO.............................................155
GUINEA EQUATORIALE......................167 NUOVA ZELANDA.............................049
CAMPIONE D'ITALIA..........................139 TOKELAU..........................................236
GUYANA.........................................159 OMAN............................................163
CANADA.........................................013 TONGA...........................................162
CANARIE ISOLE.................................100 HAITI...............................................034 PAESI BASSI......................................050
TRINIDAD E TOBAGO........................120
CAPO VERDE....................................188 HEARD AND MCDONALD ISLAND......284 PAESI NON CLASSIFICATI...................799
CAROLINE ISOLE...............................256 HONDURAS.....................................035 PAKISTAN.........................................036 TRISTAN DA CUNHA.........................229
CAYMAN (ISOLE)..............................211 HONG KONG.................................103 PALAU..............................................216 TUNISIA...........................................075
CECA (REPUBBLICA)...........................275 INDIA..............................................114 PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)..279 TURCHIA..........................................076
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)........143 INDONESIA.....................................129 PANAMA.........................................051 TURKMENISTAN................................273
CEUTA.............................................246 IRAN...............................................039 PAPUA NUOVA GUINEA....................186 TURKS E CAICOS (ISOLE)....................210
CHAFARINAS....................................230 IRAQ...............................................038 PARAGUAY.......................................052 TUVALU............................................193
CHAGOS ISOLE................................255 IRLANDA..........................................040 PENON DE ALHUCEMAS...................232 UCRAINA.........................................263
CHRISTMAS ISLAND..........................282 ISLANDA..........................................041 PENON DE VELEZ DE LA GOMERA......233 UGANDA.........................................132
CIAD...............................................144 ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO........252 PERU'...............................................053 UMM AL QAIWAIN...........................244
CILE.................................................015 ISRAELE............................................182 PITCAIRN.........................................175 UNGHERIA.......................................077
CINA REP. POP..................................016 JERSEY C.I........................................202 POLINESIA FRANCESE.......................225 URUGUAY........................................080
CIPRO..............................................101 KAZAKISTAN....................................269 POLONIA.........................................054 UZBEKISTAN.....................................271
CITTÀ DEL VATICANO........................093 KENYA.............................................116 PORTOGALLO...................................055 VANUATU.........................................121
CLIPPERTON.....................................223 KIRGHIZISTAN...................................270 PORTORICO.....................................220 VENEZUELA......................................081
COCOS (KEELING) ISLAND................281 KIRIBATI............................................194 PRINCIPATO DI MONACO.................091 VERGINI AMERICANE (ISOLE)..............221
COLOMBIA......................................017 KOSOVO.........................................291 QATAR.............................................168 VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)............249
COMORE, ISOLE...............................176 KUWAIT...........................................126 RAS EL KAIMAH.................................242 VIETNAM.........................................062
CONGO.........................................145 LAOS...............................................136 REGNO UNITO................................031 WAKE ISOLE.....................................178
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....018 LESOTHO.........................................089 REUNION........................................247 WALLIS E FUTUNA.............................218
COOK ISOLE....................................237 LETTONIA.........................................258 ROMANIA........................................061 YEMEN............................................042
COREA DEL NORD ...........................074 LIBANO...........................................095 RUANDA..........................................151 ZAMBIA...........................................058
COREA DEL SUD................................084 LIBERIA.............................................044 RUSSIA (FEDERAZIONE DI)..................262 ZIMBABWE......................................073
93
CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE PER GLI ANNI 2009 E 2010
AVVERTENZALa tabella riporta con riferimento ad ogni Comune sia l’aliquota dell’addizionale relativa all’anno 2009, per il saldo, che quella relativa all’anno 2010, per
l’acconto, nonché, con riferimento ad entrambi gli anni, l’eventuale soglia di esenzione deliberata in base al possesso di specifici requisiti reddituali. Si precisa che se la
soglia di esenzione deliberata è stata determinata sulla base di particolari situazioni, nella relativa colonna è riportato un asterisco.In tal caso per verificare se ricorrono
le condizioni per fruire dell’esenzione occorre consultare il sito Internet: www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/ addirpef/index.htm
ovvero chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali. Si precisa, inoltre, che tra le aliquote sotto elencate, quelle che riportano un asterisco si riferiscono ai Comuni
che, alla data del 31 dicembre 2009, non hanno comunicato la deliberazione sull’addizionale comunale IRPEF al competente Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Ufficio Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione nell’apposito sito Internet prevista dall’art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Pertanto,
per le aliquote contraddistinte con l’asterisco, occorre verificare alla data di presentazione della dichiarazione l’eventuale pubblicazione nel predetto sito Internet ovve-
ro chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali. Si precisa che, con decorrenza 1°gennaio 2010, i comuni di Molina di Ledro, Concei, Pieve di Ledro, Bezzecca,
Tiarno di sopra e Tiarno di sotto sono confluiti nel nuovo comune di LEDRO(TN), codice catastale M313, mentre i comuni di Bleggio inferiore e Lomaso sono confluiti
nel nuovo comune di COMANO TERME(TN), codice catastale M314.
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
A001 ABANO TERME PD 0,8 10.000 0,8 10.000 A132 ALBANO LAZIALE RM 0,8 * 0,8 *
A004 ABBADIA CERRETO LO 0* 0* A129 ALBANO SANT’ALESSANDRO BG 0,1 0,1
A005 ABBADIA LARIANA LC 0,4 0,4 A130 ALBANO VERCELLESE VC 0,3 0,3
A006 ABBADIA SAN SALVATORE SI 0,6 12.000 0,6 12.000 A134 ALBAREDO ARNABOLDI PV 0* 0*
A007 ABBASANTA OR 0* 0* A137 ALBAREDO D’ADIGE VR 0,7 0,7
A008 ABBATEGGIO PE 0,5 0,5 A135 ALBAREDO PER SAN MARCO SO 0* 0*
A010 ABBIATEGRASSO MI 0,5 12.000 0,5 12.000 A138 ALBARETO PR 0,4 0,4
A012 ABETONE PT 0,2 0,2 A139 ALBARETTO DELLA TORRE CN 0,5 0,5
A013 ABRIOLA PZ 0* 0* A143 ALBAVILLA CO 0,3 0,3
A014 ACATE RG 0* 0* A145 ALBENGA SV 0,6 0,6
A015 ACCADIA FG 0,5 0,5 A146 ALBERA LIGURE AL 0,2 * 0,2 *
A016 ACCEGLIO CN 0 0 A149 ALBEROBELLO BA 0,4 0,4
A017 ACCETTURA MT 0,5 0,5 A150 ALBERONA FG 0 0
A018 ACCIANO AQ 0,2 0,2 A153 ALBESE CON CASSANO CO 0,4 0,4
A019 ACCUMOLI RI 0,2 0,2 A154 ALBETTONE VI 0,1 0,1
A020 ACERENZA PZ 0,2 0,2 A155 ALBI CZ 0,6 0,6
A023 ACERNO SA 0,6 7.500 0,6 7.500 A158 ALBIANO TN 0* 0*
A024 ACERRA NA 0* 0* A157 ALBIANO D’IVREA TO 0,5 0,5
A025 ACI BONACCORSI CT 0,3 0,3 A159 ALBIATE MB 0,6 0,6
A026 ACI CASTELLO CT 0,4 0,4 A160 ALBIDONA CS 0,2 0,2
A027 ACI CATENA CT 0,5 10.000 0,5 10.000 A161 ALBIGNASEGO PD 0,5 10.679 0,5 10.679
A029 ACI SANT’ANTONIO CT 0* 0* A162 ALBINEA RE 0,4 0,4
A028 ACIREALE CT 0,8 0,8 A163 ALBINO BG 0,5 0,5
A031 ACQUACANINA MC 0* 0* A164 ALBIOLO CO 0,1 0,1
A032 ACQUAFONDATA FR 0,1 0,1 A166 ALBISOLA SUPERIORE SV 0,8 0,8
A033 ACQUAFORMOSA CS 0,5 0,5 A165 ALBISSOLA MARINA SV 0,8 10.000 0,8 10.000
A034 ACQUAFREDDA BS 0,35 0,35 A167 ALBIZZATE VA 0,5 0,5
A035 ACQUALAGNA PU 0,6 0,6 A171 ALBONESE PV 0* 0*
A039 ACQUANEGRA CREMONESE CR 0,2 0,2 A172 ALBOSAGGIA SO 0* 0*
A038 ACQUANEGRA SUL CHIESE MN 0,4 0,4 A173 ALBUGNANO AT 0,3 0,3
A040 ACQUAPENDENTE VT 0,7 0,7 A175 ALBUZZANO PV 0,4 8.000 0,4 8.000
A041 ACQUAPPESA CS 0,5 0,5 A176 ALCAMO TP 0,8 * 0,8 *
A042 ACQUARICA DEL CAPO LE 0,5 0,5 A177 ALCARA LI FUSI ME 0,6 0,6
A043 ACQUARO VV 0* 0* A178 ALDENO TN 0* 0*
A044 ACQUASANTA TERME AP 0,8 0,8 A179 ALDINO .ALDEIN. BZ 0* 0*
A045 ACQUASPARTA TR 0,8 0,8 A180 ALES OR 0* 0*
A050 ACQUAVIVA COLLECROCE CB 0,2 0,2 A182 ALESSANDRIA AL 0,5 0,5
A048 ACQUAVIVA DELLE FONTI BA 0,4 0,4 A183 ALESSANDRIA DEL CARRETTO CS 0* 0*
A051 ACQUAVIVA D’ISERNIA IS 0* 0* A181 ALESSANDRIA DELLA ROCCA AG 0* 0*
A047 ACQUAVIVA PICENA AP 0,6 0,6 A184 ALESSANO LE 0,6 0,6
A049 ACQUAVIVA PLATANI CL 0* 0* A185 ALEZIO LE 0,2 0,2
M211 ACQUEDOLCI ME 0* 0* A186 ALFANO SA 0,3 0,3
A052 ACQUI TERME AL 0,5 0,5 A187 ALFEDENA AQ 0* 0*
A053 ACRI CS 0,7 0,7 A188 ALFIANELLO BS 0* 0*
A054 ACUTO FR 0,3 0,3 A189 ALFIANO NATTA AL 0,2 0,2
A055 ADELFIA BA 0,7 0,7 A191 ALFONSINE RA 0,6 8.000 0,6 8.000
A056 ADRANO CT 0,7 0,7 A192 ALGHERO SS 0,7 0,7
A057 ADRARA SAN MARTINO BG 0* 0* A193 ALGUA BG 0,6 0,6
A058 ADRARA SAN ROCCO BG 0,5 0,5 A194 ALI’ ME 0,8 0,8
A059 ADRIA RO 0,6 0,6 A201 ALI’ TERME ME 0,6 0,6
A060 ADRO BS 0* 0* A195 ALIA PA 0,5 0,5
A061 AFFI VR 0,2 0,2 A196 ALIANO MT 0,5 0,5
A062 AFFILE RM 0,5 0,5 A197 ALICE BEL COLLE AL 0,5 0,5
A064 AFRAGOLA NA 0,5 0,5 A198 ALICE CASTELLO VC 0* 0*
A065 AFRICO RC 0,7 0,7 A199 ALICE SUPERIORE TO 0,6 0,6
A067 AGAZZANO PC 0,6 8.500 0,6 8.500 A200 ALIFE CE 0,1 0,1
A068 AGEROLA NA 0,7 * 0,7 * A202 ALIMENA PA 0* 0*
A069 AGGIUS OT 0,2 0,2 A203 ALIMINUSA PA 0,4 0,4
A070 AGIRA EN 0* 0* A204 ALLAI OR 0* 0*
A071 AGLIANA PT 0,5 0,5 A206 ALLEGHE BL 0,5 0,5
A072 AGLIANO TERME AT 0,6 0,6 A205 ALLEIN AO 0* 0*
A074 AGLIE’ TO 0,6 0,6 A207 ALLERONA TR 0,6 0,6
H848 AGLIENTU OT 0* 0* A208 ALLISTE LE 0,6 0,6
A075 AGNA PD 0,6 0,6 A210 ALLUMIERE RM 0,4 0,4
A076 AGNADELLO CR 0* 0* A211 ALLUVIONI CAMBIO’ AL 0,4 * 0,4 *
A077 AGNANA CALABRA RC 0,4 0,4 A214 ALME’ BG 0,5 0,5
A080 AGNONE IS 0,1 0,1 A216 ALMENNO SAN BARTOLOMEO BG 0,5 0,5
A082 AGNOSINE BS 0* 0* A217 ALMENNO SAN SALVATORE BG 0,5 0,5
A083 AGORDO BL 0,5 0,5 A218 ALMESE TO 0,5 0,5
A084 AGOSTA RM 0* 0* A220 ALONTE VI 0* 0*
A085 AGRA VA 0 0 A221 ALPETTE TO 0,1 0,1
A087 AGRATE BRIANZA MB 0,4 12.000 0,4 12.000 A222 ALPIGNANO TO 0,45 * 0,45 *
A088 AGRATE CONTURBIA NO 0,4 0,4 A223 ALSENO PC 0,2 0,2
A089 AGRIGENTO AG 0,4 0,4 A224 ALSERIO CO 0,5 0,5
A091 AGROPOLI SA 0,8 12.000 0,8 12.000 A225 ALTAMURA BA 0,35 0,35
A092 AGUGLIANO AN 0,65 0,65 A226 ALTARE SV 0,5 0,5
A093 AGUGLIARO VI 0,2 0,2 A228 ALTAVILLA IRPINA AV 0,1 0,1
A096 AICURZIO MB 0,3 0,3 A229 ALTAVILLA MILICIA PA 0,5 0,5
A097 AIDOMAGGIORE OR 0* 0* A227 ALTAVILLA MONFERRATO AL 0,4 0,4
A098 AIDONE EN 0* 0* A230 ALTAVILLA SILENTINA SA 0,7 0,7
A100 AIELLI AQ 0,2 0,2 A231 ALTAVILLA VICENTINA VI 0* 0*
A102 AIELLO CALABRO CS 0,5 0,5 A233 ALTIDONA FM 0,8 8.000 0,8 8.000
A103 AIELLO DEL FRIULI UD 0* 0* A234 ALTILIA CS 0,7 7.000 0,7 7.000
A101 AIELLO DEL SABATO AV 0,8 0,8 A235 ALTINO CH 0,5 0,5
A105 AIETA CS 0* 0* A236 ALTISSIMO VI 0,8 0,8
A106 AILANO CE 0,4 0,4 A237 ALTIVOLE TV 0,4 0,4
A107 AILOCHE BI 0,2 0,2 A238 ALTO CN 0* 0*
A109 AIRASCA TO 0,3 0,3 A239 ALTOFONTE PA 0* 0*
A110 AIROLA BN 0,8 0,8 A240 ALTOMONTE CS 0,5 0,5
A111 AIROLE IM 0* 0* A241 ALTOPASCIO LU 0,5 12.500 0,5 12.500
A112 AIRUNO LC 0,15 0,15 A242 ALVIANO TR 0,6 0,6
A113 AISONE CN 0,2 0,2 A243 ALVIGNANO CE 0,8 0,8
A116 ALA TN 0,25 0,25 A244 ALVITO FR 0,8 0,8
A115 ALA’ DEI SARDI OT 0* 0* A246 ALZANO LOMBARDO BG 0,4 7.500 0,4 7.500
A117 ALA DI STURA TO 0* 0* A245 ALZANO SCRIVIA AL 0,2 0,2
A118 ALAGNA PV 0,35 0,35 A249 ALZATE BRIANZA CO 0,3 0,3
A119 ALAGNA VALSESIA VC 0,1 0,1 A251 AMALFI SA 0,7 0,7
A120 ALANNO PE 0,6 0,6 A252 AMANDOLA FM 0,5 0,5
A121 ALANO DI PIAVE BL 0,8 0,8 A253 AMANTEA CS 0,6 0,6
A122 ALASSIO SV 0,8 0,8 A254 AMARO UD 0* 0*
A123 ALATRI FR 0,5 0,5 A255 AMARONI CZ 0,4 0,4
A124 ALBA CN 0,3 0,3 A256 AMASENO FR 0,8 0,8
A125 ALBA ADRIATICA TE 0,8 8.000 0,8 8.000 A257 AMATO CZ 0,2 0,2
A126 ALBAGIARA OR 0* 0* A258 AMATRICE RI 0,4 0,4
A127 ALBAIRATE MI 0,65 0,65 A259 AMBIVERE BG 0,4 0,4
A128 ALBANELLA SA 0,5 0,5 A260 AMBLAR TN 0* 0*
A131 ALBANO DI LUCANIA PZ 0,6 0,6 A261 AMEGLIA SP 0,8 0,8
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SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
A262 AMELIA TR 0,8 8.000 0,8 8.000 A429 ARONA NO 0,15 10.000 0,15 10.000
A263 AMENDOLARA CS 0* 0* A430 AROSIO CO 0,4 16.000 0,4 16.000
A264 AMENO NO 0* 0* A431 ARPAIA BN 0* 0*
A265 AMOROSI BN 0,3 0,3 A432 ARPAISE BN 0,5 0,5
A267 AMPEZZO UD 0,4 0,4 A433 ARPINO FR 0,8 0,8
A268 ANACAPRI NA 0,4 0,4 A434 ARQUA’ PETRARCA PD 0,5 0,5
A269 ANAGNI FR 0,8 0,8 A435 ARQUA’ POLESINE RO 0,5 0,5
A270 ANCARANO TE 0,5 0,5 A437 ARQUATA DEL TRONTO AP 0,7 0,7
A271 ANCONA AN 0,8 0,8 A436 ARQUATA SCRIVIA AL 0,5 0,5
A272 ANDALI CZ 0* 0* A438 ARRE PD 0,5 0,5
A274 ANDALO TN 0* 0* A439 ARRONE TR 0,7 12.000 0,7 12.000
A273 ANDALO VALTELLINO SO 0* 0* A441 ARSAGO SEPRIO VA 0,3 0,3
A275 ANDEZENO TO 0,4 0,4 A443 ARSIE’ BL 0,6 0,6
A278 ANDORA SV 0* 0* A444 ARSIERO VI 0,3 0,3
A280 ANDORNO MICCA BI 0,7 0,7 A445 ARSITA TE 0,3 0,3
A281 ANDRANO LE 0,5 0,5 A446 ARSOLI RM 0,1 0,1
A282 ANDRATE TO 0,5 0,5 A447 ARTA TERME UD 0,4 0,4
A283 ANDREIS PN 0* 0* A448 ARTEGNA UD 0,5 0,5
A284 ANDRETTA AV 0,5 0,5 A449 ARTENA RM 0,8 0,8
A285 ANDRIA BT 0,6 7.500 0,6 7.500 A451 ARTOGNE BS 0 0
A286 ANDRIANO .ANDRIAN. BZ 0* 0* A452 ARVIER AO 0* 0*
A287 ANELA SS 0* 0* A453 ARZACHENA OT 0* 0*
A288 ANFO BS 0* 0* A440 ARZAGO D’ADDA BG 0,5 0,5
A290 ANGERA VA 0,7 10.500 0,7 10.500 A454 ARZANA OG 0* 0*
A291 ANGHIARI AR 0* 0* A455 ARZANO NA 0,3 0,3
A292 ANGIARI VR 0,3 0,3 A456 ARZENE PN 0,3 0,3
A293 ANGOLO TERME BS 0,2 0,2 A458 ARZERGRANDE PD 0,5 0,5
A294 ANGRI SA 0,8 12.000 0,8 12.000 A459 ARZIGNANO VI 0,8 0,8
A295 ANGROGNA TO 0,5 0,5 A460 ASCEA SA 0,6 0,6
A297 ANGUILLARA SABAZIA RM 0,8 0,8 A461 ASCIANO SI 0,6 8.500 0,6 8.500
A296 ANGUILLARA VENETA PD 0,8 0,8 A462 ASCOLI PICENO AP 0,8 8.500 0,8 8.500
A299 ANNICCO CR 0,5 0,5 A463 ASCOLI SATRIANO FG 0,5 0,5
A301 ANNONE DI BRIANZA LC 0,2 0,2 A464 ASCREA RI 0,5 0,5
A302 ANNONE VENETO VE 0,4 0,4 A465 ASIAGO VI 0,5 0,5
A303 ANOIA RC 0,3 0,3 A467 ASIGLIANO VENETO VI 0* 0*
A304 ANTEGNATE BG 0,2 0,2 A466 ASIGLIANO VERCELLESE VC 0,4 0,4
A306 ANTERIVO .ALTREI. BZ 0* 0* A470 ASOLA MN 0,5 15.000 0,5 15.000
A305 ANTEY-SAINT-ANDRE’ AO 0* 0* A471 ASOLO TV 0,4 0,4
A309 ANTICOLI CORRADO RM 0,2 0,2 A473 ASSAGO MI 0* 0*
A312 ANTIGNANO AT 0,3 0,3 A474 ASSEMINI CA 0,4 0,4
A313 ANTILLO ME 0,6 0,6 A475 ASSISI PG 0* 0*
A314 ANTONIMINA RC 0,4 0,4 A476 ASSO CO 0* 0*
A315 ANTRODOCO RI 0,8 0,8 A477 ASSOLO OR 0,5 0,5
A317 ANTRONA SCHIERANCO VB 0* 0* A478 ASSORO EN 0* 0*
A318 ANVERSA DEGLI ABRUZZI AQ 0* 0* A479 ASTI AT 0,4 0,4
A319 ANZANO DEL PARCO CO 0,2 0,2 A480 ASUNI OR 0* 0*
A320 ANZANO DI PUGLIA FG 0* 0* A481 ATELETA AQ 0,4 0,4
A321 ANZI PZ 0,4 0,4 A482 ATELLA PZ 0,4 0,4
A323 ANZIO RM 0,5 0,5 A484 ATENA LUCANA SA 0,4 0,4
A324 ANZOLA DELL’EMILIA BO 0,4 0,4 A485 ATESSA CH 0 0
A325 ANZOLA D’OSSOLA VB 0* 0* A486 ATINA FR 0,8 8.000 0,8 8.000
A326 AOSTA AO 0,3 10.000 0,3 10.000 A487 ATRANI SA 0,5 0,5
A327 APECCHIO PU 0,5 0,5 A488 ATRI TE 0,8 0,8
A328 APICE BN 0,5 8.000 0,5 8.000 A489 ATRIPALDA AV 0,5 0,5
A329 APIRO MC 0,7 0,7 A490 ATTIGLIANO TR 0,2 0,2
A330 APOLLOSA BN 0,4 0,4 A491 ATTIMIS UD 0,1 0,1
A333 APPIANO GENTILE CO 0* 0* A492 ATZARA NU 0* 0*
A332 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO .EPPAN AN DER. BZ 0,3 0,3 A493 AUDITORE PU 0,6 0,6
A334 APPIGNANO MC 0,65 0,65 A494 AUGUSTA SR 0* 0*
A335 APPIGNANO DEL TRONTO AP 0,8 0,8 A495 AULETTA SA 0,5 0,5
A337 APRICA SO 0,8 9.000 0,8 9.000 A496 AULLA MS 0,8 8.000 0,8 8.000
A338 APRICALE IM 0,4 0,4 A497 AURANO VB 0* 0*
A339 APRICENA FG 0,7 0,7 A499 AURIGO IM 0,6 0,6
A340 APRIGLIANO CS 0,5 0,5 A501 AURONZO DI CADORE BL 0,1 6.000 0,1 6.000
A341 APRILIA LT 0,6 0,6 A502 AUSONIA FR 0,8 0,8
A343 AQUARA SA 0* 0* A503 AUSTIS NU 0,5 0,5
A344 AQUILA D’ARROSCIA IM 0,4 0,4 A506 AVEGNO GE 0,3 0,3
A346 AQUILEIA UD 0* 0* A507 AVELENGO .HAFLING. BZ 0* 0*
A347 AQUILONIA AV 0* 0* A508 AVELLA AV 0,6 * 0,6 *
A348 AQUINO FR 0* 0* A509 AVELLINO AV 0,5 7.500 0,5 7.500
A350 ARADEO LE 0,5 0,5 A511 AVERARA BG 0* 0*
A351 ARAGONA AG 0* 0* A512 AVERSA CE 0,5 0,5
A352 ARAMENGO AT 0,2 0,2 A514 AVETRANA TA 0,8 0,8
A354 ARBA PN 0* 0* A515 AVEZZANO AQ 0,2 0,2
A357 ARBOREA OR 0,1 0,1 A516 AVIANO PN 0,3 0,3
A358 ARBORIO VC 0,2 0,2 A517 AVIATICO BG 0,5 0,5
A359 ARBUS VS 0,1 0,1 A518 AVIGLIANA TO 0,4 0,4
A360 ARCADE TV 0,2 0,2 A519 AVIGLIANO PZ 0,5 0,5
A363 ARCE FR 0,7 6.500 0,7 6.500 M258 AVIGLIANO UMBRO TR 0,6 0,6
A365 ARCENE BG 0,5 0,5 A520 AVIO TN 0* 0*
A366 ARCEVIA AN 0,6 0,6 A521 AVISE AO 0 0
A367 ARCHI CH 0,7 0,7 A522 AVOLA SR 0,8 0,8
A369 ARCIDOSSO GR 0,5 0,5 A523 AVOLASCA AL 0,2 0,2
A370 ARCINAZZO ROMANO RM 0,2 0,2 A094 AYAS AO 0* 0*
A371 ARCISATE VA 0,4 10.000 0,4 10.000 A108 AYMAVILLES AO 0* 0*
A372 ARCO TN 0* 0* A525 AZEGLIO TO 0,7 0,7
A373 ARCOLA SP 0,4 0,4 A526 AZZANELLO CR 0,6 0,6
A374 ARCOLE VR 0,4 0,4 A527 AZZANO D’ASTI AT 0,2 0,2
A375 ARCONATE MI 0,5 7.500 0,5 7.500 A530 AZZANO DECIMO PN 0* 0*
A376 ARCORE MB 0,1 0,1 A529 AZZANO MELLA BS 0 0
A377 ARCUGNANO VI 0,7 0,7 A528 AZZANO SAN PAOLO BG 0,5 0,5
A379 ARDARA SS 0* 0* A531 AZZATE VA 0,5 8.000 0,5 8.000
A380 ARDAULI OR 0* 0* A532 AZZIO VA 0,15 0,15
M213 ARDEA RM 0,4 0,4 A533 AZZONE BG 0,6 0,6
A382 ARDENNO SO 0* 0* A534 BACENO VB 0* 0*
A383 ARDESIO BG 0,6 0,6 A535 BACOLI NA 0,6 0,6
A385 ARDORE RC 0,8 7.500 0,8 7.500 A536 BADALUCCO IM 0,7 0,7
A386 ARENA VV 0* 0* M214 BADESI OT 0* 0*
A387 ARENA PO PV 0,5 0,5 A537 BADIA .ABTEI. BZ 0* 0*
A388 ARENZANO GE 0,2 0,2 A540 BADIA CALAVENA VR 0,8 0,8
A389 ARESE MI 0,55 * 0,55 * A538 BADIA PAVESE PV 0,8 0,8
A390 AREZZO AR 0,5 10.000 0,5 10.000 A539 BADIA POLESINE RO 0,8 0,8
A391 ARGEGNO CO 0,4 0,4 A541 BADIA TEDALDA AR 0* 0*
A392 ARGELATO BO 0,6 0,6 A542 BADOLATO CZ 0,5 0,5
A393 ARGENTA FE 0,6 8.000 0,6 8.000 A544 BAGALADI RC 0,4 0,4
A394 ARGENTERA CN 0,2 0,2 A546 BAGHERIA PA 0,3 0,3
A396 ARGUELLO CN 0,4 0,4 A547 BAGNACAVALLO RA 0,6 8.000 0,6 8.000
A397 ARGUSTO CZ 0* 0* A552 BAGNARA CALABRA RC 0,5 0,5
A398 ARI CH 0,8 0,8 A551 BAGNARA DI ROMAGNA RA 0,5 8.000 0,5 8.000
A399 ARIANO IRPINO AV 0,4 0,4 A550 BAGNARIA PV 0,2 0,2
A400 ARIANO NEL POLESINE RO 0,7 0,7 A553 BAGNARIA ARSA UD 0,4 8.000 0,4 8.000
A401 ARICCIA RM 0,8 12.000 0,8 12.000 A555 BAGNASCO CN 0,3 0,3
A402 ARIELLI CH 0,8 0,8 A557 BAGNATICA BG 0* 0*
A403 ARIENZO CE 0,8 0,8 A560 BAGNI DI LUCCA LU 0,3 0,3
A405 ARIGNANO TO 0,2 0,2 A564 BAGNO A RIPOLI FI 0,6 0,6
A407 ARITZO NU 0,2 0,2 A565 BAGNO DI ROMAGNA FC 0,2 0,2
A409 ARIZZANO VB 0,2 0,2 A567 BAGNOLI DEL TRIGNO IS 0,4 0,4
A412 ARLENA DI CASTRO VT 0,4 0,4 A568 BAGNOLI DI SOPRA PD 0,4 * 0,4 *
A413 ARLUNO MI 0,3 0,3 A566 BAGNOLI IRPINO AV 0,5 0,5
A414 ARMENO NO 0,2 0,2 A570 BAGNOLO CREMASCO CR 0,3 10.170 0,3 10.170
A415 ARMENTO PZ 0* 0* A572 BAGNOLO DEL SALENTO LE 0,1 0,1
A418 ARMO IM 0,8 0,8 A574 BAGNOLO DI PO RO 0,7 0,7
A419 ARMUNGIA CA 0* 0* A573 BAGNOLO IN PIANO RE 0,5 10.000 0,5 10.000
A424 ARNAD AO 0* 0* A569 BAGNOLO MELLA BS 0,35 11.000 0,35 11.000
A421 ARNARA FR 0,4 0,4 A571 BAGNOLO PIEMONTE CN 0* 0*
A422 ARNASCO SV 0,8 0,8 A575 BAGNOLO SAN VITO MN 0,5 15.000 0,5 15.000
A425 ARNESANO LE 0,4 0,4 A576 BAGNONE MS 0,5 0,5
A427 AROLA VB 0* 0* A577 BAGNOREGIO VT 0,4 0,4
- II -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
A578 BAGOLINO BS 0,4 0,4 A744 BELLAGIO CO 0* 0*
A579 BAIA E LATINA CE 0,5 0,5 A745 BELLANO LC 0,7 0,7
A580 BAIANO AV 0,2 0,2 A746 BELLANTE TE 0,6 0,6
A581 BAIARDO IM 0,2 0,2 A747 BELLARIA-IGEA MARINA RN 0* 0*
A584 BAIRO TO 0,4 0,4 A749 BELLEGRA RM 0,5 0,5
A586 BAISO RE 0* 0* A750 BELLINO CN 0* 0*
A587 BALANGERO TO 0,5 0,5 A751 BELLINZAGO LOMBARDO MI 0,35 0,35
A588 BALDICHIERI D’ASTI AT 0,7 0,7 A752 BELLINZAGO NOVARESE NO 0,5 0,5
A590 BALDISSERO CANAVESE TO 0,1 0,1 M294 BELLIZZI SA 0,8 7.500 0,8 7.500
A589 BALDISSERO D’ALBA CN 0,4 0,4 A755 BELLONA CE 0,1 0,1
A591 BALDISSERO TORINESE TO 0,4 10.000 0,4 10.000 A756 BELLOSGUARDO SA 0,2 0,2
A592 BALESTRATE PA 0,4 9.000 0,4 9.000 A757 BELLUNO BL 0,7 0,7
A593 BALESTRINO SV 0,6 0,6 A759 BELLUSCO MB 0,3 0,3
A594 BALLABIO LC 0,35 0,35 A762 BELMONTE CALABRO CS 0,8 0,8
A597 BALLAO CA 0* 0* A763 BELMONTE CASTELLO FR 0* 0*
A599 BALME TO 0* 0* A761 BELMONTE DEL SANNIO IS 0* 0*
A600 BALMUCCIA VC 0* 0* A765 BELMONTE IN SABINA RI 0,6 0,6
A601 BALOCCO VC 0* 0* A764 BELMONTE MEZZAGNO PA 0* 0*
A603 BALSORANO AQ 0,2 0,2 A760 BELMONTE PICENO FM 0,5 0,5
A604 BALVANO PZ 0,5 0,5 A766 BELPASSO CT 0* 0*
A605 BALZOLA AL 0,5 0,5 A768 BELSITO CS 0,4 0,4
A606 BANARI SS 0* 0* A772 BELVEDERE DI SPINELLO KR 0,4 7.500 0,4 7.500
A607 BANCHETTE TO 0,6 0,6 A774 BELVEDERE LANGHE CN 0,5 0,5
A610 BANNIO ANZINO VB 0,4 8.000 0,4 8.000 A773 BELVEDERE MARITTIMO CS 0,2 * 0,2 *
A612 BANZI PZ 0* 0* A769 BELVEDERE OSTRENSE AN 0,5 0,5
A613 BAONE PD 0,5 0,5 A770 BELVEGLIO AT 0,5 0,5
A614 BARADILI OR 0* 0* A776 BELVI NU 0* 0*
A615 BARAGIANO PZ 0,8 0,8 A777 BEMA SO 0* 0*
A616 BARANELLO CB 0,6 * 0,6 * A778 BENE LARIO CO 0* 0*
A617 BARANO D’ISCHIA NA 0,8 0,8 A779 BENE VAGIENNA CN 0,7 0,7
A618 BARANZATE MI 0,65 12.000 0,65 12.000 A780 BENESTARE RC 0,5 0,5
A619 BARASSO VA 0,3 0,3 A781 BENETUTTI SS 0* 0*
A621 BARATILI SAN PIETRO OR 0* 0* A782 BENEVELLO CN 0,2 0,2
A625 BARBANIA TO 0,4 0,4 A783 BENEVENTO BN 0,8 0,8
A626 BARBARA AN 0,4 0,4 A784 BENNA BI 0,5 0,5
A628 BARBARANO ROMANO VT 0* 0* A785 BENTIVOGLIO BO 0,4 0,4
A627 BARBARANO VICENTINO VI 0,4 0,4 A786 BERBENNO BG 0,6 0,6
A629 BARBARESCO CN 0,5 0,5 A787 BERBENNO DI VALTELLINA SO 0* 0*
A630 BARBARIGA BS 0,4 0,4 A788 BERCETO PR 0,4 0,4
A631 BARBATA BG 0,4 0,4 A789 BERCHIDDA OT 0* 0*
A632 BARBERINO DI MUGELLO FI 0,5 0,5 A791 BEREGAZZO CON FIGLIARO CO 0* 0*
A633 BARBERINO VAL D’ELSA FI 0* 0* A792 BEREGUARDO PV 0,5 0,5
A634 BARBIANELLO PV 0* 0* A793 BERGAMASCO AL 0,2 0,2
A635 BARBIANO .BARBIAN. BZ 0* 0* A794 BERGAMO BG 0,6 0,6
A637 BARBONA PD 0,8 7.150 0,8 7.150 A795 BERGANTINO RO 0,8 0,8
A638 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME 0,5 0,5 A796 BERGEGGI SV 0* 0*
A639 BARCHI PU 0,5 0,5 A798 BERGOLO CN 0,8 0,8
A640 BARCIS PN 0* 0* A799 BERLINGO BS 0,2 0,2
A643 BARD AO 0* 0* A801 BERNALDA MT 0,6 10.000 0,6 10.000
A645 BARDELLO VA 0,2 0,2 A802 BERNAREGGIO MB 0,2 0,2
A646 BARDI PR 0,6 0,6 A804 BERNATE TICINO MI 0,2 0,2
A647 BARDINETO SV 0* 0* A805 BERNEZZO CN 0* 0*
A650 BARDOLINO VR 0,4 * 0,4 * A806 BERRA FE 0,6 0,6
A651 BARDONECCHIA TO 0* 0* A808 BERSONE TN 0* 0*
A652 BAREGGIO MI 0,7 10.000 0,7 10.000 A809 BERTINORO FC 0,2 0,2
A653 BARENGO NO 0,5 0,5 A810 BERTIOLO UD 0,5 0,5
A655 BARESSA OR 0* 0* A811 BERTONICO LO 0,1 0,1
A656 BARETE AQ 0* 0* A812 BERZANO DI SAN PIETRO AT 0* 0*
A657 BARGA LU 0,7 10.500 0,7 10.500 A813 BERZANO DI TORTONA AL 0,1 0,1
A658 BARGAGLI GE 0,35 0,35 A816 BERZO DEMO BS 0 0
A660 BARGE CN 0,4 0,4 A817 BERZO INFERIORE BS 0* 0*
A661 BARGHE BS 0,4 0,4 A815 BERZO SAN FERMO BG 0,5 0,5
A662 BARI BA 0,5 0,5 A818 BESANA IN BRIANZA MB 0,5 8.500 0,5 8.500
A663 BARI SARDO OG 0,8 0,8 A819 BESANO VA 0,4 0,4
A664 BARIANO BG 0,5 0,5 A820 BESATE MI 0,6 * 0,6 *
A665 BARICELLA BO 0,5 8.500 0,5 8.500 A821 BESENELLO TN 0* 0*
A666 BARILE PZ 0,8 0,8 A823 BESENZONE PC 0,2 0,2
A667 BARISCIANO AQ 0* 0* A825 BESNATE VA 0,4 0,4
A668 BARLASSINA MB 0,2 0,2 A826 BESOZZO VA 0,4 9.000 0,4 9.000
A669 BARLETTA BT 0,2 0,2 A827 BESSUDE SS 0* 0*
A670 BARNI CO 0,2 0,2 A831 BETTOLA PC 0,4 0,4
A671 BAROLO CN 0,5 0,5 A832 BETTONA PG 0,8 0,8
A673 BARONE CANAVESE TO 0,6 0,6 A834 BEURA-CARDEZZA VB 0,5 0,5
A674 BARONISSI SA 0,5 0,5 A835 BEVAGNA PG 0,6 0,6
A676 BARRAFRANCA EN 0* 0* A836 BEVERINO SP 0,5 0,5
A677 BARRALI CA 0,2 0,2 A837 BEVILACQUA VR 0,6 0,6
A678 BARREA AQ 0* 0* A839 BEZZECCA TN 0* 0*
A681 BARUMINI VS 0* 0* A841 BIANCAVILLA CT 0* 0*
A683 BARZAGO LC 0,4 10.000 0,4 10.000 A842 BIANCHI CS 0,5 0,5
A684 BARZANA BG 0,4 0,4 A843 BIANCO RC 0,4 0,4
A686 BARZANO’ LC 0* 0* A844 BIANDRATE NO 0* 0*
A687 BARZIO LC 0* 0* A845 BIANDRONNO VA 0,8 11.500 0,8 11.500
A689 BASALUZZO AL 0,5 0,5 A846 BIANZANO BG 0,5 0,5
A690 BASCAPE’ PV 0,4 0,4 A847 BIANZE’ VC 0,6 10.000 0,6 10.000
A691 BASCHI TR 0,4 0,4 A848 BIANZONE SO 0* 0*
A692 BASCIANO TE 0,5 0,5 A849 BIASSONO MB 0,35 0,35
A694 BASELGA DI PINE’ TN 0* 0* A850 BIBBIANO RE 0,5 0,5
A696 BASELICE BN 0,2 0,2 A851 BIBBIENA AR 0,3 10.000 0,3 10.000
A697 BASIANO MI 0,5 10.000 0,5 10.000 A852 BIBBONA LI 0* 0*
A698 BASICO’ ME 0,5 0,5 A853 BIBIANA TO 0,4 0,4
A699 BASIGLIO MI 0* 0* A854 BICCARI FG 0* 0*
A700 BASILIANO UD 0,4 0,4 A855 BICINICCO UD 0,3 0,3
A702 BASSANO BRESCIANO BS 0* 0* A856 BIDONI’ OR 0* 0*
A703 BASSANO DEL GRAPPA VI 0,6 11.000 0,6 11.000 A859 BIELLA BI 0,5 0,5
A706 BASSANO IN TEVERINA VT 0,4 0,4 A861 BIENNO BS 0* 0*
A704 BASSANO ROMANO VT 0,4 12.000 0,4 12.000 A863 BIENO TN 0* 0*
A707 BASSIANO LT 0,5 0,5 A864 BIENTINA PI 0* 0*
A708 BASSIGNANA AL 0,6 0,6 A866 BIGARELLO MN 0,2 0,2
A709 BASTIA MONDOVI’ CN 0* 0* A870 BINAGO CO 0,4 8.000 0,4 8.000
A710 BASTIA UMBRA PG 0,6 9.000 0,6 9.000 A872 BINASCO MI 0,5 0,5
A711 BASTIDA DE’ DOSSI PV 0,4 12.000 0,4 12.000 A874 BINETTO BA 0,4 0,4
A712 BASTIDA PANCARANA PV 0* 0* A876 BIOGLIO BI 0,5 0,5
A713 BASTIGLIA MO 0,3 0,3 A877 BIONAZ AO 0* 0*
A714 BATTAGLIA TERME PD 0,6 0,6 A878 BIONE BS 0,45 0,45
A716 BATTIFOLLO CN 0,8 0,8 A880 BIRORI NU 0* 0*
A717 BATTIPAGLIA SA 0,5 7.500 0,5 7.500 A881 BISACCIA AV 0,4 0,4
A718 BATTUDA PV 0,1 0,1 A882 BISACQUINO PA 0,5 0,5
A719 BAUCINA PA 0,6 0,6 A883 BISCEGLIE BT 0,4 0,4
A721 BAULADU OR 0* 0* A884 BISEGNA AQ 0* 0*
A722 BAUNEI OG 0* 0* A885 BISENTI TE 0,5 0,5
A725 BAVENO VB 0,6 0,6 A887 BISIGNANO CS 0,8 0,8
A726 BAZZANO BO 0,7 12.000 0,7 12.000 A889 BISTAGNO AL 0,3 0,3
A728 BEDERO VALCUVIA VA 0,4 0,4 A891 BISUSCHIO VA 0* 0*
A729 BEDIZZOLE BS 0,3 10.000 0,3 10.000 A892 BITETTO BA 0,4 0,4
A730 BEDOLLO TN 0* 0* A893 BITONTO BA 0,4 0,4
A731 BEDONIA PR 0,5 0,5 A894 BITRITTO BA 0,5 10.000 0,5 10.000
A732 BEDULITA BG 0,5 0,5 A895 BITTI NU 0* 0*
A733 BEE VB 0,65 0,65 A896 BIVONA AG 0* 0*
A734 BEINASCO TO 0,45 0,45 A897 BIVONGI RC 0,65 8.000 0,65 8.000
A735 BEINETTE CN 0,1 0,1 A898 BIZZARONE CO 0,4 0,4
A736 BELCASTRO CZ 0* 0* A901 BLEGGIO INFERIORE TN 0* 0*
A737 BELFIORE VR 0,4 0,4 A902 BLEGGIO SUPERIORE TN 0* 0*
A740 BELFORTE ALL’ISAURO PU 0,6 0,6 A903 BLELLO BG 0* 0*
A739 BELFORTE DEL CHIENTI MC 0,2 0,2 A857 BLERA VT 0,5 0,5
A738 BELFORTE MONFERRATO AL 0* 0* A904 BLESSAGNO CO 0,4 0,4
A741 BELGIOIOSO PV 0,7 14.500 0,7 14.500 A905 BLEVIO CO 0,4 0,4
A742 BELGIRATE VB 0,2 0,2 M268 BLUFI PA 0* 0*
A743 BELLA PZ 0,8 0,8 A906 BOARA PISANI PD 0,2 0,2
- III -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
A909 BOBBIO PC 0,8 0,8 B082 BOSNASCO PV 0,2 10.000 0,2 10.000
A910 BOBBIO PELLICE TO 0,5 0,5 B083 BOSSICO BG 0,4 0,4
A911 BOCA NO 0* 0* B084 BOSSOLASCO CN 0,5 0,5
A912 BOCCHIGLIERO CS 0,1 0,1 B085 BOTRICELLO CZ 0,5 0,5
A914 BOCCIOLETO VC 0,4 0,4 B086 BOTRUGNO LE 0,5 0,5
A916 BOCENAGO TN 0* 0* B088 BOTTANUCO BG 0* 0*
A918 BODIO LOMNAGO VA 0,5 0,5 B091 BOTTICINO BS 0* 0*
A919 BOFFALORA D’ADDA LO 0,8 0,8 B094 BOTTIDDA SS 0* 0*
A920 BOFFALORA SOPRA TICINO MI 0,7 0,7 B097 BOVA RC 0,5 0,5
A922 BOGLIASCO GE 0,8 0,8 B099 BOVA MARINA RC 0,4 0,4
A925 BOGNANCO VB 0* 0* B098 BOVALINO RC 0,5 0,5
A929 BOGOGNO NO 0,6 0,6 B100 BOVEGNO BS 0,6 0,6
A930 BOIANO CB 0,4 0,4 B101 BOVES CN 0,6 0,6
A931 BOISSANO SV 0,2 0,2 B102 BOVEZZO BS 0,35 0,35
A932 BOLANO SP 0,4 0,4 A720 BOVILLE ERNICA FR 0,6 0,6
A933 BOLBENO TN 0* 0* B104 BOVINO FG 0,6 0,6
A937 BOLGARE BG 0 0 B105 BOVISIO-MASCIAGO MB 0,6 0,6
A940 BOLLATE MI 0,4 10.000 0,4 10.000 B106 BOVOLENTA PD 0,7 0,7
A941 BOLLENGO TO 0,5 0,5 B107 BOVOLONE VR 0,5 0,5
A944 BOLOGNA BO 0,7 12.000 0,7 12.000 B109 BOZZOLE AL 0,8 0,8
A945 BOLOGNANO PE 0,4 0,4 B110 BOZZOLO MN 0,4 10.000 0,4 10.000
A946 BOLOGNETTA PA 0,65 7.000 0,65 7.000 B111 BRA CN 0,6 9.000 0,6 9.000
A947 BOLOGNOLA MC 0,4 28.000 0,4 28.000 B112 BRACCA BG 0,4 7.500 0,4 7.500
A948 BOLOTANA NU 0* 0* B114 BRACCIANO RM 0,8 0,8
A949 BOLSENA VT 0,4 0,4 B115 BRACIGLIANO SA 0,2 0,2
A950 BOLTIERE BG 0,2 0,2 B116 BRAIES .PRAGS. BZ 0* 0*
A952 BOLZANO .BOZEN. BZ 0,2 0,2 B117 BRALLO DI PREGOLA PV 0,4 0,4
A953 BOLZANO NOVARESE NO 0,2 0,2 B118 BRANCALEONE RC 0,8 0,8
A954 BOLZANO VICENTINO VI 0* 0* B120 BRANDICO BS 0* 0*
A955 BOMARZO VT 0,6 0,6 B121 BRANDIZZO TO 0,6 10.000 0,6 10.000
A956 BOMBA CH 0,5 0,5 B123 BRANZI BG 0* 0*
A957 BOMPENSIERE CL 0,5 0,5 B124 BRAONE BS 0* 0*
A958 BOMPIETRO PA 0* 0* B126 BREBBIA VA 0,7 10.000 0,7 10.000
A959 BOMPORTO MO 0,3 8.000 0,3 8.000 B128 BREDA DI PIAVE TV 0,8 0,8
A960 BONARCADO OR 0* 0* B131 BREGANO VA 0,6 0,6
A961 BONASSOLA SP 0* 0* B132 BREGANZE VI 0,5 0,5
A963 BONATE SOPRA BG 0,2 0,2 B134 BREGNANO CO 0,4 0,4
A962 BONATE SOTTO BG 0,5 0,5 B135 BREGUZZO TN 0* 0*
A964 BONAVIGO VR 0,8 8.500 0,8 8.500 B136 BREIA VC 0,5 15.000 0,5 15.000
A965 BONDENO FE 0,6 0,6 B137 BREMBATE BG 0,4 10.000 0,4 10.000
A967 BONDO TN 0* 0* B138 BREMBATE DI SOPRA BG 0,5 0,5
A968 BONDONE TN 0* 0* B140 BREMBILLA BG 0,5 0,5
A970 BONEA BN 0,8 0,8 B141 BREMBIO LO 0,4 8.000 0,4 8.000
A971 BONEFRO CB 0* 0* B142 BREME PV 0,6 0,6
A972 BONEMERSE CR 0,3 0,3 B143 BRENDOLA VI 0,3 0,3
A973 BONIFATI CS 0,8 0,8 B144 BRENNA CO 0,5 0,5
A975 BONITO AV 0,8 0,8 B145 BRENNERO .BRENNER. BZ 0* 0*
A976 BONNANARO SS 0* 0* B149 BRENO BS 0,4 * 0,4 *
A977 BONO SS 0* 0* B150 BRENTA VA 0,4 8.000 0,4 8.000
A978 BONORVA SS 0* 0* B152 BRENTINO BELLUNO VR 0,8 0,8
A979 BONVICINO CN 0* 0* B153 BRENTONICO TN 0* 0*
A981 BORBONA RI 0,4 0,4 B154 BRENZONE VR 0* 0*
A982 BORCA DI CADORE BL 0* 0* B156 BRESCELLO RE 0,5 10.000 0,5 10.000
A983 BORDANO UD 0,2 0,2 B157 BRESCIA BS 0* 0*
A984 BORDIGHERA IM 0,2 0,2 B158 BRESIMO TN 0* 0*
A986 BORDOLANO CR 0* 0* B159 BRESSANA BOTTARONE PV 0,3 0,3
A987 BORE PR 0,3 8.000 0,3 8.000 B160 BRESSANONE .BRIXEN. BZ 0,2 0,2
A988 BORETTO RE 0,4 10.000 0,4 10.000 B161 BRESSANVIDO VI 0,2 0,2
A989 BORGARELLO PV 0,1 0,1 B162 BRESSO MI 0,8 10.000 0,8 10.000
A990 BORGARO TORINESE TO 0,3 14.000 0,3 14.000 B165 BREZ TN 0* 0*
A991 BORGETTO PA 0,8 0,8 B166 BREZZO DI BEDERO VA 0,5 0,5
A993 BORGHETTO D’ARROSCIA IM 0,6 0,6 B167 BRIAGLIA CN 0,5 0,5
A998 BORGHETTO DI BORBERA AL 0,5 0,5 B169 BRIATICO VV 0,4 7.500 0,4 7.500
A992 BORGHETTO DI VARA SP 0* 0* B171 BRICHERASIO TO 0,5 7.500 0,5 7.500
A995 BORGHETTO LODIGIANO LO 0,8 0,8 B172 BRIENNO CO 0,4 0,4
A999 BORGHETTO SANTO SPIRITO SV 0,6 0,6 B173 BRIENZA PZ 0,3 0,3
B001 BORGHI FC 0* 0* B175 BRIGA ALTA CN 0,1 0,1
B002 BORGIA CZ 0,5 0,5 B176 BRIGA NOVARESE NO 0,3 0,3
B003 BORGIALLO TO 0,2 0,2 B178 BRIGNANO GERA D’ADDA BG 0,6 0,6
B005 BORGIO VEREZZI SV 0,6 0,6 B179 BRIGNANO-FRASCATA AL 0* 0*
B007 BORGO A MOZZANO LU 0,8 0,8 B180 BRINDISI BR 0,8 10.000 0,8 10.000
B009 BORGO D’ALE VC 0,4 0,4 B181 BRINDISI MONTAGNA PZ 0,1 0,1
B010 BORGO DI TERZO BG 0* 0* B182 BRINZIO VA 0,4 0,4
B026 BORGO PACE PU 0,8 8.000 0,8 8.000 B183 BRIONA NO 0,4 0,4
B028 BORGO PRIOLO PV 0,4 0,4 B184 BRIONE BS 0,4 11.000 0,4 11.000
B033 BORGO SAN DALMAZZO CN 0,5 8.000 0,5 8.000 B185 BRIONE TN 0* 0*
B035 BORGO SAN GIACOMO BS 0,55 10.000 0,55 10.000 B187 BRIOSCO MB 0,4 8.500 0,4 8.500
B017 BORGO SAN GIOVANNI LO 0,3 0,3 B188 BRISIGHELLA RA 0,6 0,6
B036 BORGO SAN LORENZO FI 0,55 0,55 B191 BRISSAGO-VALTRAVAGLIA VA 0,5 0,5
B037 BORGO SAN MARTINO AL 0,8 0,8 B192 BRISSOGNE AO 0* 0*
B038 BORGO SAN SIRO PV 0,5 0,5 B193 BRITTOLI PE 0,8 0,8
B043 BORGO TICINO NO 0,5 0,5 B194 BRIVIO LC 0* 0*
B044 BORGO TOSSIGNANO BO 0,4 0,4 B195 BROCCOSTELLA FR 0,5 0,5
B042 BORGO VAL DI TARO PR 0,65 0,65 B196 BROGLIANO VI 0,7 0,7
B006 BORGO VALSUGANA TN 0* 0* B197 BROGNATURO VV 0,2 0,2
A996 BORGO VELINO RI 0,4 0,4 B198 BROLO ME 0* 0*
B046 BORGO VERCELLI VC 0,4 0,4 B200 BRONDELLO CN 0,4 0,4
B011 BORGOFORTE MN 0,8 * 0,8 * B201 BRONI PV 0,5 10.000 0,5 10.000
B015 BORGOFRANCO D’IVREA TO 0,5 0,5 B202 BRONTE CT 0,7 12.000 0,7 12.000
B013 BORGOFRANCO SUL PO MN 0,2 0,2 B203 BRONZOLO .BRANZOLL. BZ 0,2 0,2
B016 BORGOLAVEZZARO NO 0,4 8.000 0,4 8.000 B204 BROSSASCO CN 0,5 0,5
B018 BORGOMALE CN 0,4 0,4 B205 BROSSO TO 0* 0*
B019 BORGOMANERO NO 0,4 8.347 0,4 8.347 B207 BROVELLO-CARPUGNINO VB 0* 0*
B020 BORGOMARO IM 0,8 0,8 B209 BROZOLO TO 0,5 0,5
B021 BORGOMASINO TO 0,4 0,4 B212 BRUGHERIO MB 0,5 0,5
B024 BORGONE SUSA TO 0,35 0,35 B213 BRUGINE PD 0,8 9.000 0,8 9.000
B025 BORGONOVO VAL TIDONE PC 0,2 0,2 B214 BRUGNATO SP 0* 0*
B029 BORGORATTO ALESSANDRINO AL 0,6 0,6 B215 BRUGNERA PN 0,6 0,6
B030 BORGORATTO MORMOROLO PV 0* 0* B216 BRUINO TO 0,5 0,5
B031 BORGORICCO PD 0,2 7.500 0,2 7.500 B217 BRUMANO BG 0* 0*
B008 BORGOROSE RI 0,4 0,4 B218 BRUNATE CO 0,7 15.000 0,7 15.000
B040 BORGOSATOLLO BS 0,2 0,2 B219 BRUNELLO VA 0* 0*
B041 BORGOSESIA VC 0,15 0,15 B220 BRUNICO .BRUNECK. BZ 0* 0*
B048 BORMIDA SV 0,8 0,8 B221 BRUNO AT 0,4 0,4
B049 BORMIO SO 0,5 0,5 B223 BRUSAPORTO BG 0* 0*
B051 BORNASCO PV 0,4 0,4 B225 BRUSASCO TO 0,4 0,4
B054 BORNO BS 0,5 0,5 B227 BRUSCIANO NA 0,7 7.500 0,7 7.500
B055 BORONEDDU OR 0* 0* B228 BRUSIMPIANO VA 0* 0*
B056 BORORE NU 0* 0* B229 BRUSNENGO BI 0,6 0,6
B057 BORRELLO CH 0* 0* B230 BRUSSON AO 0* 0*
B058 BORRIANA BI 0,5 0,5 B232 BRUZOLO TO 0,45 0,45
B061 BORSO DEL GRAPPA TV 0,4 0,4 B234 BRUZZANO ZEFFIRIO RC 0,5 0,5
B062 BORTIGALI NU 0* 0* B235 BUBBIANO MI 0,8 0,8
B063 BORTIGIADAS OT 0* 0* B236 BUBBIO AT 0,4 0,4
B064 BORUTTA SS 0* 0* B237 BUCCHERI SR 0* 0*
B067 BORZONASCA GE 0,2 0,2 B238 BUCCHIANICO CH 0,8 0,8
B068 BOSA OR 0,5 0,5 B239 BUCCIANO BN 0,8 0,8
B069 BOSARO RO 0,2 0,2 B240 BUCCINASCO MI 0* 0*
B070 BOSCHI SANT’ANNA VR 0,2 0,2 B242 BUCCINO SA 0* 0*
B073 BOSCO CHIESANUOVA VR 0,4 * 0,4 * B243 BUCINE AR 0,1 0,1
B071 BOSCO MARENGO AL 0,6 0,6 B246 BUDDUSO’ OT 0,6 0,6
B075 BOSCONERO TO 0,4 0,4 B247 BUDOIA PN 0* 0*
B076 BOSCOREALE NA 0,5 0,5 B248 BUDONI OT 0,2 0,2
B077 BOSCOTRECASE NA 0,8 0,8 B249 BUDRIO BO 0,4 10.000 0,4 10.000
B078 BOSENTINO TN 0* 0* B250 BUGGERRU CI 0,5 0,5
B079 BOSIA CN 0,3 8.000 0,3 8.000 B251 BUGGIANO PT 0,5 * 0,5 *
B080 BOSIO AL 0* 0* B255 BUGLIO IN MONTE SO 0* 0*
B081 BOSISIO PARINI LC 0,5 0,5 B256 BUGNARA AQ 0,2 8.000 0,2 8.000
- IV -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
B258 BUGUGGIATE VA 0,5 0,5 B440 CALVELLO PZ 0* 0*
B259 BUJA UD 0* 0* B441 CALVENE VI 0,5 0,5
B261 BULCIAGO LC 0,4 0,4 B442 CALVENZANO BG 0,3 0,3
B262 BULGAROGRASSO CO 0,15 0,15 B443 CALVERA PZ 0,2 0,2
B264 BULTEI SS 0* 0* B444 CALVI BN 0,2 0,2
B265 BULZI SS 0* 0* B446 CALVI DELL’UMBRIA TR 0,4 0,4
B266 BUONABITACOLO SA 0,5 0,5 B445 CALVI RISORTA CE 0,2 0,2
B267 BUONALBERGO BN 0* 0* B447 CALVIGNANO PV 0* 0*
B269 BUONCONVENTO SI 0,2 0,2 B448 CALVIGNASCO MI 0,2 0,2
B270 BUONVICINO CS 0,5 0,5 B450 CALVISANO BS 0,5 0,5
B272 BURAGO DI MOLGORA MB 0,4 0,4 B452 CALVIZZANO NA 0,4 0,4
B274 BURCEI CA 0,5 0,5 B453 CAMAGNA MONFERRATO AL 0,8 0,8
B275 BURGIO AG 0* 0* B455 CAMAIORE LU 0,2 0,2
B276 BURGOS SS 0* 0* B456 CAMAIRAGO LO 0,4 0,4
B278 BURIASCO TO 0,5 0,5 B457 CAMANDONA BI 0,5 0,5
B279 BUROLO TO 0,4 0,4 B460 CAMASTRA AG 0,4 0,4
B280 BURONZO VC 0,4 11.000 0,4 11.000 B461 CAMBIAGO MI 0,5 0,5
B281 BUSACHI OR 0* 0* B462 CAMBIANO TO 0,4 0,4
B282 BUSALLA GE 0,5 0,5 B463 CAMBIASCA VB 0,4 8.000 0,4 8.000
B283 BUSANA RE 0* 0* B465 CAMBURZANO BI 0,5 0,5
B284 BUSANO TO 0,2 0,2 B467 CAMERANA CN 0,6 0,6
B285 BUSCA CN 0,4 0,4 B468 CAMERANO AN 0,5 0,5
B286 BUSCATE MI 0,6 10.000 0,6 10.000 B469 CAMERANO CASASCO AT 0* 0*
B287 BUSCEMI SR 0,5 0,5 B471 CAMERATA CORNELLO BG 0,6 0,6
B288 BUSETO PALIZZOLO TP 0,5 0,5 B472 CAMERATA NUOVA RM 0,5 0,5
B289 BUSNAGO MI 0* 0* B470 CAMERATA PICENA AN 0,6 0,6
B292 BUSSERO MI 0,5 0,5 B473 CAMERI NO 0,4 8.500 0,4 8.500
B293 BUSSETO PR 0,6 10.000 0,6 10.000 B474 CAMERINO MC 0,4 0,4
B294 BUSSI SUL TIRINO PE 0,6 0,6 B476 CAMEROTA SA 0,5 0,5
B295 BUSSO CB 0* 0* B477 CAMIGLIANO CE 0,4 0,4
B296 BUSSOLENGO VR 0,5 0,5 B479 CAMINATA PC 0* 0*
B297 BUSSOLENO TO 0,75 0,75 B481 CAMINI RC 0,5 7.500 0,5 7.500
B300 BUSTO ARSIZIO VA 0,4 8.000 0,4 8.000 B482 CAMINO AL 0,5 0,5
B301 BUSTO GAROLFO MI 0,2 0,2 B483 CAMINO AL TAGLIAMENTO UD 0,2 0,2
B302 BUTERA CL 0,25 0,25 B484 CAMISANO CR 0,1 0,1
B303 BUTI PI 0,5 7.500 0,5 7.500 B485 CAMISANO VICENTINO VI 0,2 0,2
B304 BUTTAPIETRA VR 0,4 0,4 B486 CAMMARATA AG 0,5 0,5
B305 BUTTIGLIERA ALTA TO 0,55 8.000 0,55 8.000 B489 CAMO CN 0,5 0,5
B306 BUTTIGLIERA D’ASTI AT 0,4 6.000 0,4 6.000 B490 CAMOGLI GE 0* 0*
B309 BUTTRIO UD 0,2 * 0,2 * B492 CAMPAGNA SA 0,2 0,2
B320 CA’ D’ANDREA CR 0,2 0,2 B493 CAMPAGNA LUPIA VE 0,4 0,4
B311 CABELLA LIGURE AL 0,3 * 0,3 * B496 CAMPAGNANO DI ROMA RM 0,3 0,3
B313 CABIATE CO 0,55 11.000 0,55 11.000 B497 CAMPAGNATICO GR 0 0
B314 CABRAS OR 0* 0* B498 CAMPAGNOLA CREMASCA CR 0,2 0,2
B315 CACCAMO PA 0,5 0,5 B499 CAMPAGNOLA EMILIA RE 0* 0*
B319 CACCURI KR 0* 0* B500 CAMPANA CS 0* 0*
B326 CADEGLIANO-VICONAGO VA 0,4 0,4 B501 CAMPARADA MB 0,5 0,5
B328 CADELBOSCO DI SOPRA RE 0,5 10.000 0,5 10.000 B502 CAMPEGINE RE 0,4 10.000 0,4 10.000
B332 CADEO PC 0,8 10.000 0,8 10.000 B504 CAMPELLO SUL CLITUNNO PG 0,3 0,3
B335 CADERZONE TN 0* 0* B505 CAMPERTOGNO VC 0,7 0,7
B345 CADONEGHE PD 0,5 0,5 B507 CAMPI BISENZIO FI 0,6 0,6
B346 CADORAGO CO 0,6 0,6 B506 CAMPI SALENTINA LE 0,6 0,6
B347 CADREZZATE VA 0,4 0,4 B508 CAMPIGLIA CERVO BI 0,6 0,6
B349 CAERANO DI SAN MARCO TV 0,1 0,1 B511 CAMPIGLIA DEI BERICI VI 0,5 7.500 0,5 7.500
B350 CAFASSE TO 0* 0* B509 CAMPIGLIA MARITTIMA LI 0,4 0,4
B351 CAGGIANO SA 0,5 0,5 B512 CAMPIGLIONE FENILE TO 0,4 0,4
B352 CAGLI PU 0,6 0,6 B513 CAMPIONE D’ITALIA CO 0* 0*
B354 CAGLIARI CA 0,7 * 0,7 * B514 CAMPITELLO DI FASSA TN 0* 0*
B355 CAGLIO CO 0* 0* B515 CAMPLI TE 0,8 0,8
B358 CAGNANO AMITERNO AQ 0* 0* B516 CAMPO CALABRO RC 0,6 0,6
B357 CAGNANO VARANO FG 0,2 0,2 B526 CAMPO DI GIOVE AQ 0* 0*
B359 CAGNO CO 0,1 0,1 B529 CAMPO DI TRENS .FREIENFELD. BZ 0* 0*
B360 CAGNO’ TN 0* 0* B538 CAMPO LIGURE GE 0,5 0,5
B361 CAIANELLO CE 0* 0* B553 CAMPO NELL’ELBA LI 0* 0*
B362 CAIAZZO CE 0,3 0,3 B564 CAMPO SAN MARTINO PD 0,5 0,5
B364 CAINES .KUENS. BZ 0* 0* B570 CAMPO TURES .SAND IN TAUFERS. BZ 0* 0*
B365 CAINO BS 0* 0* B519 CAMPOBASSO CB 0,8 0,8
B366 CAIOLO SO 0,2 0,2 B520 CAMPOBELLO DI LICATA AG 0,4 0,4
B367 CAIRANO AV 0* 0* B521 CAMPOBELLO DI MAZARA TP 0,8 0,8
B368 CAIRATE VA 0,5 0,5 B522 CAMPOCHIARO CB 0* 0*
B369 CAIRO MONTENOTTE SV 0,7 7.500 0,7 7.500 B524 CAMPODARSEGO PD 0,4 0,4
B371 CAIVANO NA 0,8 0,8 B525 CAMPODENNO TN 0* 0*
B374 CALABRITTO AV 0,4 0,4 B527 CAMPODIMELE LT 0,3 0,3
B375 CALALZO DI CADORE BL 0,8 0,8 B528 CAMPODIPIETRA CB 0,4 0,4
B376 CALAMANDRANA AT 0,5 0,5 B530 CAMPODOLCINO SO 0* 0*
B377 CALAMONACI AG 0,2 0,2 B531 CAMPODORO PD 0,4 0,4
B378 CALANGIANUS OT 0,2 0,2 B533 CAMPOFELICE DI FITALIA PA 0,2 0,2
B379 CALANNA RC 0,6 0,6 B532 CAMPOFELICE DI ROCCELLA PA 0,2 0,2
B380 CALASCA-CASTIGLIONE VB 0,4 8.000 0,4 8.000 B534 CAMPOFILONE FM 0,7 0,7
B381 CALASCIBETTA EN 0* 0* B535 CAMPOFIORITO PA 0* 0*
B382 CALASCIO AQ 0* 0* B536 CAMPOFORMIDO UD 0* 0*
B383 CALASETTA CI 0,4 10.000 0,4 10.000 B537 CAMPOFRANCO CL 0* 0*
B384 CALATABIANO CT 0,2 0,2 B539 CAMPOGALLIANO MO 0,4 0,4
B385 CALATAFIMI SEGESTA TP 0,8 0,8 B541 CAMPOLATTARO BN 0,3 0,3
B386 CALAVINO TN 0* 0* B543 CAMPOLI APPENNINO FR 0,8 0,8
B388 CALCATA VT 0,8 0,8 B542 CAMPOLI DEL MONTE TABURNO BN 0,5 0,5
B389 CALCERANICA AL LAGO TN 0* 0* B544 CAMPOLIETO CB 0,2 0,2
B390 CALCI PI 0,8 9.000 0,8 9.000 B546 CAMPOLONGO MAGGIORE VE 0,6 7.500 0,6 7.500
B391 CALCIANO MT 0* 0* B547 CAMPOLONGO SUL BRENTA VI 0* 0*
B392 CALCINAIA PI 0,4 0,4 M311 CAMPOLONGO TAPOGLIANO UD 0* 0*
B393 CALCINATE BG 0* 0* B549 CAMPOMAGGIORE PZ 0,8 0,8
B394 CALCINATO BS 0,4 0,4 B550 CAMPOMARINO CB 0,5 0,5
B395 CALCIO BG 0,5 0,5 B551 CAMPOMORONE GE 0,8 0,8
B396 CALCO LC 0,45 15.000 0,45 15.000 B554 CAMPONOGARA VE 0,6 0,6
B397 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO .KALTERN AN DE. BZ 0* 0* B555 CAMPORA SA 0* 0*
B398 CALDAROLA MC 0,3 0,3 B556 CAMPOREALE PA 0* 0*
B399 CALDERARA DI RENO BO 0,5 9.000 0,5 9.000 B557 CAMPORGIANO LU 0,7 14.000 0,7 14.000
B400 CALDES TN 0* 0* B559 CAMPOROSSO IM 0,4 0,4
B402 CALDIERO VR 0,4 0,4 B562 CAMPOROTONDO DI FIASTRONE MC 0,2 0,2
B403 CALDOGNO VI 0,3 0,3 B561 CAMPOROTONDO ETNEO CT 0,4 0,4
B404 CALDONAZZO TN 0* 0* B563 CAMPOSAMPIERO PD 0,4 10.500 0,4 10.500
B405 CALENDASCO PC 0,1 0,1 B565 CAMPOSANO NA 0,5 0,5
B406 CALENZANO FI 0,3 7.500 0,3 7.500 B566 CAMPOSANTO MO 0,4 0,4
B408 CALESTANO PR 0,4 0,4 B567 CAMPOSPINOSO PV 0* 0*
B410 CALICE AL CORNOVIGLIO SP 0* 0* B569 CAMPOTOSTO AQ 0* 0*
B409 CALICE LIGURE SV 0,4 0,4 B572 CAMUGNANO BO 0,6 0,6
B413 CALIMERA LE 0,6 0,6 B577 CANAL SAN BOVO TN 0* 0*
B415 CALITRI AV 0,2 0,2 B573 CANALE CN 0,6 0,6
B416 CALIZZANO SV 0* 0* B574 CANALE D’AGORDO BL 0,5 0,5
B417 CALLABIANA BI 0,6 0,6 B576 CANALE MONTERANO RM 0,8 0,8
B418 CALLIANO AT 0,4 0,4 B578 CANARO RO 0,7 7.500 0,7 7.500
B419 CALLIANO TN 0* 0* B579 CANAZEI TN 0* 0*
B423 CALOLZIOCORTE LC 0,2 0,2 B580 CANCELLARA PZ 0,2 0,2
B424 CALOPEZZATI CS 0* 0* B581 CANCELLO ED ARNONE CE 0,8 10.000 0,8 10.000
B425 CALOSSO AT 0,5 0,5 B582 CANDA RO 0,5 9.000 0,5 9.000
B426 CALOVETO CS 0* 0* B584 CANDELA FG 0,4 0,4
B427 CALTABELLOTTA AG 0* 0* B586 CANDELO BI 0,5 0,5
B428 CALTAGIRONE CT 0,6 19.000 0,6 19.000 B588 CANDIA CANAVESE TO 0,5 0,5
B429 CALTANISSETTA CL 0,6 0,6 B587 CANDIA LOMELLINA PV 0,6 0,6
B430 CALTAVUTURO PA 0 0 B589 CANDIANA PD 0,4 0,4
B431 CALTIGNAGA NO 0,4 0,4 B590 CANDIDA AV 0,5 0,5
B432 CALTO RO 0,8 0,8 B591 CANDIDONI RC 0,7 0,7
B433 CALTRANO VI 0,2 0,2 B592 CANDIOLO TO 0,5 10.000 0,5 10.000
B434 CALUSCO D’ADDA BG 0,7 0,7 B593 CANEGRATE MI 0,8 10.000 0,8 10.000
B435 CALUSO TO 0,5 0,5 B594 CANELLI AT 0,5 0,5
B436 CALVAGESE DELLA RIVIERA BS 0,4 7.500 0,4 7.500 B597 CANEPINA VT 0* 0*
B437 CALVANICO SA 0,2 0,2 B598 CANEVA PN 0,4 * 0,4 *
B439 CALVATONE CR 0,2 0,2 B599 CANEVINO PV 0,4 0,4
- V -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
B602 CANICATTI’ AG 0,4 0,4 B760 CAREGGINE LU 0* 0*
B603 CANICATTINI BAGNI SR 0,8 8.000 0,8 8.000 B762 CAREMA TO 0,2 0,2
B604 CANINO VT 0,4 0,4 B763 CARENNO LC 0,3 0,3
B605 CANISCHIO TO 0* 0* B765 CARENTINO AL 0* 0*
B606 CANISTRO AQ 0,3 0,3 B766 CARERI RC 0,48 7.500 0,48 7.500
B607 CANNA CS 0* 0* B767 CARESANA VC 0,5 0,5
B608 CANNALONGA SA 0* 0* B768 CARESANABLOT VC 0* 0*
B609 CANNARA PG 0,3 10.000 0,3 10.000 B769 CAREZZANO AL 0* 0*
B610 CANNERO RIVIERA VB 0* 0* B771 CARFIZZI KR 0* 0*
B613 CANNETO PAVESE PV 0,5 0,5 B772 CARGEGHE SS 0* 0*
B612 CANNETO SULL’OGLIO MN 0,4 0,4 B774 CARIATI CS 0,4 0,4
B615 CANNOBIO VB 0 0 B776 CARIFE AV 0,2 0,2
B616 CANNOLE LE 0* 0* B777 CARIGNANO TO 0,5 * 0,5 *
B617 CANOLO RC 0,2 0,2 B778 CARIMATE CO 0,35 0,35
B618 CANONICA D’ADDA BG 0,4 0,4 B779 CARINARO CE 0,4 0,4
B619 CANOSA DI PUGLIA BT 0,4 0,4 B780 CARINI PA 0,4 0,4
B620 CANOSA SANNITA CH 0,8 0,8 B781 CARINOLA CE 0,8 0,8
B621 CANOSIO CN 0* 0* B782 CARISIO VC 0* 0*
C669 CANOSSA RE 0,2 0,2 B783 CARISOLO TN 0* 0*
B624 CANSANO AQ 0* 0* B784 CARLANTINO FG 0,2 0,2
B626 CANTAGALLO PO 0,8 0,8 B785 CARLAZZO CO 0* 0*
B627 CANTALICE RI 0,4 0,4 B787 CARLENTINI SR 0,5 0,5
B628 CANTALUPA TO 0,4 0,4 B788 CARLINO UD 0,4 0,4
B631 CANTALUPO IN SABINA RI 0,8 0,8 B789 CARLOFORTE CI 0,4 0,4
B629 CANTALUPO LIGURE AL 0,45 0,45 B790 CARLOPOLI CZ 0,1 0,1
B630 CANTALUPO NEL SANNIO IS 0,5 0,5 B791 CARMAGNOLA TO 0,4 0,4
B633 CANTARANA AT 0,7 0,7 B792 CARMIANO LE 0,7 0,7
B634 CANTELLO VA 0,2 0,2 B794 CARMIGNANO PO 0,2 0,2
B635 CANTERANO RM 0* 0* B795 CARMIGNANO DI BRENTA PD 0* 0*
B636 CANTIANO PU 0,6 0,6 B796 CARNAGO VA 0,4 0,4
B637 CANTOIRA TO 0,6 0,6 B798 CARNATE MB 0,6 13.000 0,6 13.000
B639 CANTU’ CO 0* 0* B801 CAROBBIO DEGLI ANGELI BG 0,8 0,8
B640 CANZANO TE 0,4 0,4 B802 CAROLEI CS 0,8 0,8
B641 CANZO CO 0,8 0,8 B803 CARONA BG 0* 0*
B642 CAORLE VE 0,8 0,8 B804 CARONIA ME 0,4 0,4
B643 CAORSO PC 0* 0* B805 CARONNO PERTUSELLA VA 0,2 0,2
B644 CAPACCIO SA 0,8 0,8 B807 CARONNO VARESINO VA 0,4 0,4
B645 CAPACI PA 0,5 0,5 B808 CAROSINO TA 0,5 0,5
B646 CAPALBIO GR 0* 0* B809 CAROVIGNO BR 0,5 0,5
B647 CAPANNOLI PI 0,4 0,4 B810 CAROVILLI IS 0,2 0,2
B648 CAPANNORI LU 0,5 14.000 0,5 14.000 B812 CARPANETO PIACENTINO PC 0,27 10.000 0,27 10.000
B649 CAPENA RM 0,75 0,75 B813 CARPANZANO CS 0,5 0,5
B650 CAPERGNANICA CR 0* 0* B814 CARPASIO IM 0* 0*
B651 CAPESTRANO AQ 0* 0* B816 CARPEGNA PU 0,4 0,4
B653 CAPIAGO INTIMIANO CO 0,5 0,5 B817 CARPENEDOLO BS 0* 0*
B655 CAPISTRANO VV 0,6 0,6 B818 CARPENETO AL 0,5 0,5
B656 CAPISTRELLO AQ 0,8 0,8 B819 CARPI MO 0,5 * 0,5 *
B658 CAPITIGNANO AQ 0* 0* B820 CARPIANO MI 0,2 13.200 0,2 13.200
B660 CAPIZZI ME 0* 0* B822 CARPIGNANO SALENTINO LE 0* 0*
B661 CAPIZZONE BG 0* 0* B823 CARPIGNANO SESIA NO 0,5 0,5
B664 CAPO DI PONTE BS 0,3 0,3 B825 CARPINETI RE 0* 0*
B666 CAPO D’ORLANDO ME 0,5 0,5 B827 CARPINETO DELLA NORA PE 0,2 0,2
B663 CAPODIMONTE VT 0,3 0,3 B828 CARPINETO ROMANO RM 0,8 0,8
B667 CAPODRISE CE 0,2 0,2 B826 CARPINETO SINELLO CH 0,4 0,4
B669 CAPOLIVERI LI 0,4 0,4 B829 CARPINO FG 0,5 0,5
B670 CAPOLONA AR 0,5 0,5 B830 CARPINONE IS 0,1 0,1
B671 CAPONAGO MI 0* 0* B832 CARRARA MS 0,1 0,1
B672 CAPORCIANO AQ 0,5 0,5 B835 CARRE’ VI 0,2 0,2
B674 CAPOSELE AV 0,4 0,4 B836 CARREGA LIGURE AL 0* 0*
B675 CAPOTERRA CA 0,5 7.500 0,5 7.500 B838 CARRO SP 0* 0*
B676 CAPOVALLE BS 0,4 0,4 B839 CARRODANO SP 0* 0*
B677 CAPPADOCIA AQ 0* 0* B840 CARROSIO AL 0* 0*
B679 CAPPELLA CANTONE CR 0* 0* B841 CARRU’ CN 0,2 0,2
B680 CAPPELLA DE’ PICENARDI CR 0,7 0,7 B842 CARSOLI AQ 0,6 0,6
B678 CAPPELLA MAGGIORE TV 0,4 0,4 B844 CARTIGLIANO VI 0,2 0,2
B681 CAPPELLE SUL TAVO PE 0,5 0,5 B845 CARTIGNANO CN 0,3 0,3
B682 CAPRACOTTA IS 0,5 0,5 B846 CARTOCETO PU 0,8 0,8
B684 CAPRAIA E LIMITE FI 0,4 0,4 B847 CARTOSIO AL 0* 0*
B685 CAPRAIA ISOLA LI 0,4 0,4 B848 CARTURA PD 0,5 0,5
B686 CAPRALBA CR 0,4 0,4 B850 CARUGATE MI 0,4 0,4
B688 CAPRANICA VT 0,5 0,5 B851 CARUGO CO 0,2 0,2
B687 CAPRANICA PRENESTINA RM 0,8 0,8 B853 CARUNCHIO CH 0,5 0,5
B690 CAPRARICA DI LECCE LE 0,4 0,4 B854 CARVICO BG 0,5 0,5
B691 CAPRAROLA VT 0,8 0,8 B856 CARZANO TN 0* 0*
B692 CAPRAUNA CN 0* 0* B857 CASABONA KR 0,6 0,6
B693 CAPRESE MICHELANGELO AR 0,1 0,1 B858 CASACALENDA CB 0,5 0,5
B694 CAPREZZO VB 0* 0* B859 CASACANDITELLA CH 0,8 8.000 0,8 8.000
B696 CAPRI NA 0,5 0,5 B860 CASAGIOVE CE 0,8 0,8
B695 CAPRI LEONE ME 0,5 0,5 B870 CASAL CERMELLI AL 0,2 0,2
B697 CAPRIANA TN 0* 0* B872 CASAL DI PRINCIPE CE 0,8 5.000 0,8 5.000
B698 CAPRIANO DEL COLLE BS 0,5 0,5 B895 CASAL VELINO SA 0,5 0,5
B701 CAPRIATA D’ORBA AL 0,35 0,35 B861 CASALANGUIDA CH 0,1 0,1
B703 CAPRIATE SAN GERVASIO BG 0,4 0,4 B862 CASALATTICO FR 0,5 0,5
B704 CAPRIATI A VOLTURNO CE 0,4 * 0,4 * B864 CASALBELTRAME NO 0,5 0,5
B705 CAPRIE TO 0,2 0,2 B865 CASALBORDINO CH 0,8 0,8
B706 CAPRIGLIA IRPINA AV 0,2 0,2 B866 CASALBORE AV 0,2 0,2
B707 CAPRIGLIO AT 0,6 0,6 B867 CASALBORGONE TO 0,5 0,5
B708 CAPRILE BI 0,6 0,6 B868 CASALBUONO SA 0* 0*
B710 CAPRINO BERGAMASCO BG 0,5 0,5 B869 CASALBUTTANO ED UNITI CR 0,5 0,5
B709 CAPRINO VERONESE VR 0,8 0,8 B871 CASALCIPRANO CB 0* 0*
B711 CAPRIOLO BS 0* 0* B873 CASALDUNI BN 0,8 0,8
B712 CAPRIVA DEL FRIULI GO 0,6 8.000 0,6 8.000 B876 CASALE CORTE CERRO VB 0,5 0,5
B715 CAPUA CE 0,5 0,5 B881 CASALE CREMASCO-VIDOLASCO CR 0,3 0,3
B716 CAPURSO BA 0* 0* B877 CASALE DI SCODOSIA PD 0,5 0,5
B718 CARAFFA DEL BIANCO RC 0* 0* B875 CASALE LITTA VA 0,4 0,4
B717 CARAFFA DI CATANZARO CZ 0,4 0,4 B878 CASALE MARITTIMO PI 0,4 0,4
B719 CARAGLIO CN 0,4 0,4 B885 CASALE MONFERRATO AL 0,5 0,5
B720 CARAMAGNA PIEMONTE CN 0,2 0,2 B879 CASALE SUL SILE TV 0,4 10.000 0,4 10.000
B722 CARAMANICO TERME PE 0,2 0,2 B880 CASALECCHIO DI RENO BO 0,6 8.000 0,6 8.000
B723 CARANO TN 0* 0* B882 CASALEGGIO BOIRO AL 0* 0*
B724 CARAPELLE FG 0,5 0,5 B883 CASALEGGIO NOVARA NO 0,2 0,2
B725 CARAPELLE CALVISIO AQ 0* 0* B886 CASALEONE VR 0,8 0,8
B726 CARASCO GE 0* 0* B889 CASALETTO CEREDANO CR 0,2 0,2
B727 CARASSAI AP 0,7 0,7 B890 CASALETTO DI SOPRA CR 0* 0*
B729 CARATE BRIANZA MB 0,6 10.000 0,6 10.000 B887 CASALETTO LODIGIANO LO 0,2 0,2
B730 CARATE URIO CO 0* 0* B888 CASALETTO SPARTANO SA 0* 0*
B731 CARAVAGGIO BG 0,5 0,5 B891 CASALETTO VAPRIO CR 0,25 0,25
B732 CARAVATE VA 0,2 0,2 B892 CASALFIUMANESE BO 0,3 0,3
B733 CARAVINO TO 0,5 0,5 B893 CASALGRANDE RE 0,5 12.000 0,5 12.000
B734 CARAVONICA IM 0,8 0,8 B894 CASALGRASSO CN 0,4 0,4
B735 CARBOGNANO VT 0,8 10.000 0,8 10.000 B896 CASALINCONTRADA CH 0,5 0,5
B741 CARBONARA AL TICINO PV 0,5 0,5 B897 CASALINO NO 0* 0*
B740 CARBONARA DI NOLA NA 0,2 0,2 B898 CASALMAGGIORE CR 0,2 0,2
B739 CARBONARA DI PO MN 0,2 0,2 B899 CASALMAIOCCO LO 0,2 0,2
B736 CARBONARA SCRIVIA AL 0,5 0,5 B900 CASALMORANO CR 0,35 0,35
B742 CARBONATE CO 0* 0* B901 CASALMORO MN 0,1 0,1
B743 CARBONE PZ 0,2 0,2 B902 CASALNOCETO AL 0,2 0,2
B744 CARBONERA TV 0,7 0,7 B905 CASALNUOVO DI NAPOLI NA 0,8 10.000 0,8 10.000
B745 CARBONIA CI 0,4 0,4 B904 CASALNUOVO MONTEROTARO FG 0,5 0,5
B748 CARCARE SV 0,8 13.000 0,8 13.000 B907 CASALOLDO MN 0,3 * 0,3 *
B749 CARCERI PD 0,6 0,6 B910 CASALPUSTERLENGO LO 0,4 10.000 0,4 10.000
B752 CARCOFORO VC 0* 0* B911 CASALROMANO MN 0,8 0,8
B754 CARDANO AL CAMPO VA 0* 0* B912 CASALSERUGO PD 0,5 0,5
B755 CARDE’ CN 0,5 0,5 B916 CASALUCE CE 0,5 0,5
M285 CARDEDU OG 0* 0* B917 CASALVECCHIO DI PUGLIA FG 0,2 0,2
B756 CARDETO RC 0,8 0,8 B918 CASALVECCHIO SICULO ME 0,5 0,5
B758 CARDINALE CZ 0* 0* B919 CASALVIERI FR 0,5 0,5
B759 CARDITO NA 0,4 0,4 B920 CASALVOLONE NO 0* 0*
- VI -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
B921 CASALZUIGNO VA 0,7 9.000 0,7 9.000 C262 CASTEL SAN LORENZO SA 0* 0*
B922 CASAMARCIANO NA 0,35 0,35 C263 CASTEL SAN NICCOLO’ AR 0,5 0,5
B923 CASAMASSIMA BA 0* 0* C266 CASTEL SAN PIETRO ROMANO RM 0,2 0,2
B924 CASAMICCIOLA TERME NA 0,8 0,8 C265 CASTEL SAN PIETRO TERME BO 0,4 0,4
B925 CASANDRINO NA 0,6 0,6 C270 CASTEL SAN VINCENZO IS 0* 0*
B928 CASANOVA ELVO VC 0,6 10.000 0,6 10.000 C268 CASTEL SANT’ANGELO RI 0,5 0,5
B927 CASANOVA LERRONE SV 0,8 0,8 C269 CASTEL SANT’ELIA VT 0* 0*
B929 CASANOVA LONATI PV 0* 0* C289 CASTEL VISCARDO TR 0,5 0,5
B932 CASAPE RM 0,2 0,2 C110 CASTEL VITTORIO IM 0* 0*
M260 CASAPESENNA CE 0,5 * 0,5 * C291 CASTEL VOLTURNO CE 0,4 0,4
B933 CASAPINTA BI 0,3 0,3 C057 CASTELBALDO PD 0,6 0,6
B934 CASAPROTA RI 0,5 0,5 C059 CASTELBELFORTE MN 0,5 0,5
B935 CASAPULLA CE 0,4 0,4 C060 CASTELBELLINO AN 0,4 0,4
B936 CASARANO LE 0,6 0,6 C062 CASTELBELLO CIARDES .KASTELBELL TSCHARS. BZ 0* 0*
B937 CASARGO LC 0* 0* C063 CASTELBIANCO SV 0,5 0,5
B938 CASARILE MI 0,38 * 0,38 * C066 CASTELBOTTACCIO CB 0* 0*
B940 CASARSA DELLA DELIZIA PN 0* 0* C067 CASTELBUONO PA 0,4 0,4
B939 CASARZA LIGURE GE 0,8 * 0,8 * C069 CASTELCIVITA SA 0,2 8.000 0,2 8.000
B941 CASASCO AL 0,6 0,6 C072 CASTELCOVATI BS 0* 0*
B942 CASASCO D’INTELVI CO 0,2 0,2 C073 CASTELCUCCO TV 0,4 0,4
B943 CASATENOVO LC 0,35 0,35 C074 CASTELDACCIA PA 0* 0*
B945 CASATISMA PV 0,2 0,2 C080 CASTELDELCI RN 0,4 0,4
B946 CASAVATORE NA 0,7 7.000 0,7 7.000 C081 CASTELDELFINO CN 0* 0*
B947 CASAZZA BG 0,5 0,5 C089 CASTELDIDONE CR 0,4 0,4
B948 CASCIA PG 0,4 0,4 C100 CASTELFIDARDO AN 0,47 0,47
B949 CASCIAGO VA 0,8 0,8 C101 CASTELFIORENTINO FI 0,4 0,4
A559 CASCIANA TERME PI 0,5 0,5 C103 CASTELFONDO TN 0* 0*
B950 CASCINA PI 0,4 0,4 C104 CASTELFORTE LT 0,2 0,2
B953 CASCINETTE D’IVREA TO 0,5 0,5 C105 CASTELFRANCI AV 0,3 0,3
B954 CASEI GEROLA PV 0* 0* C112 CASTELFRANCO DI SOPRA AR 0,45 0,45
B955 CASELETTE TO 0,3 0,3 C113 CASTELFRANCO DI SOTTO PI 0,6 * 0,6 *
B956 CASELLA GE 0,3 0,3 C107 CASTELFRANCO EMILIA MO 0,8 8.000 0,8 8.000
B959 CASELLE IN PITTARI SA 0,4 0,4 C106 CASTELFRANCO IN MISCANO BN 0* 0*
B961 CASELLE LANDI LO 0,3 0,3 C111 CASTELFRANCO VENETO TV 0,6 12.000 0,6 12.000
B958 CASELLE LURANI LO 0,3 8.000 0,3 8.000 C119 CASTELGOMBERTO VI 0,5 0,5
B960 CASELLE TORINESE TO 0,5 12.000 0,5 12.000 C120 CASTELGRANDE PZ 0* 0*
B963 CASERTA CE 0,4 0,4 C122 CASTELGUGLIELMO RO 0,8 0,8
B965 CASIER TV 0,4 0,4 C123 CASTELGUIDONE CH 0* 0*
B966 CASIGNANA RC 0,5 0,5 C125 CASTELLABATE SA 0,4 0,4
B967 CASINA RE 0,3 0,3 C126 CASTELLAFIUME AQ 0,8 0,8
B971 CASIRATE D’ADDA BG 0,4 0,4 C127 CASTELL’ALFERO AT 0,1 0,1
B974 CASLINO D’ERBA CO 0,4 0,4 C128 CASTELLALTO TE 0,2 0,2
B977 CASNATE CON BERNATE CO 0,2511.521,12 0,2511.521,12 C130 CASTELLAMMARE DEL GOLFO TP 0,15 0,15
B978 CASNIGO BG 0* 0* C129 CASTELLAMMARE DI STABIA NA 0,25 * 0,25 *
B980 CASOLA DI NAPOLI NA 0,4 0,4 C133 CASTELLAMONTE TO 0,3 0,3
B979 CASOLA IN LUNIGIANA MS 0,8 0,8 C134 CASTELLANA GROTTE BA 0,4 0,4
B982 CASOLA VALSENIO RA 0,8 0,8 C135 CASTELLANA SICULA PA 0* 0*
B983 CASOLE BRUZIO CS 0* 0* C136 CASTELLANETA TA 0,8 0,8
B984 CASOLE D’ELSA SI 0,5 0,5 C137 CASTELLANIA AL 0,5 * 0,5 *
B985 CASOLI CH 0,6 0,6 C139 CASTELLANZA VA 0,3 0,3
B988 CASORATE PRIMO PV 0,4 0,4 C140 CASTELLAR CN 0,2 0,2
B987 CASORATE SEMPIONE VA 0,4 0,4 C142 CASTELLAR GUIDOBONO AL 0,4 7.500 0,4 7.500
B989 CASOREZZO MI 0,5 0,5 C141 CASTELLARANO RE 0,5 0,5
B990 CASORIA NA 0,8 0,8 C143 CASTELLARO IM 0,4 0,4
B991 CASORZO AT 0,8 0,8 C145 CASTELL’ARQUATO PC 0,63 0,63
A472 CASPERIA RI 0,5 0,5 C146 CASTELLAVAZZO BL 0,5 0,5
B993 CASPOGGIO SO 0,2 0,2 C147 CASTELL’AZZARA GR 0,4 0,4
B994 CASSACCO UD 0,2 0,2 C148 CASTELLAZZO BORMIDA AL 0,6 10.000 0,6 10.000
B996 CASSAGO BRIANZA LC 0,4 10.000 0,4 10.000 C149 CASTELLAZZO NOVARESE NO 0,4 0,4
C002 CASSANO ALLO IONIO CS 0* 0* C153 CASTELLEONE CR 0,53 0,53
C003 CASSANO D’ADDA MI 0,3 8.000 0,3 8.000 C152 CASTELLEONE DI SUASA AN 0,4 0,4
B998 CASSANO DELLE MURGE BA 0,5 0,5 C154 CASTELLERO AT 0,4 0,4
B997 CASSANO IRPINO AV 0,5 0,5 C155 CASTELLETTO CERVO BI 0,4 0,4
C004 CASSANO MAGNAGO VA 0,45 0,45 C156 CASTELLETTO D’ERRO AL 0,3 0,3
C005 CASSANO SPINOLA AL 0,6 11.500 0,6 11.500 C157 CASTELLETTO DI BRANDUZZO PV 0,2 7.500 0,2 7.500
B999 CASSANO VALCUVIA VA 0* 0* C158 CASTELLETTO D’ORBA AL 0,5 0,5
C006 CASSARO SR 0* 0* C160 CASTELLETTO MERLI AL 0,2 0,2
C007 CASSIGLIO BG 0,4 0,4 C161 CASTELLETTO MOLINA AT 0,2 0,2
C014 CASSINA DE’ PECCHI MI 0,5 0,5 C162 CASTELLETTO MONFERRATO AL 0,5 0,5
C020 CASSINA RIZZARDI CO 0,2 0,2 C166 CASTELLETTO SOPRA TICINO NO 0,35 0,35
C024 CASSINA VALSASSINA LC 0* 0* C165 CASTELLETTO STURA CN 0,2 0,2
C022 CASSINASCO AT 0,5 0,5 C167 CASTELLETTO UZZONE CN 0,5 0,5
C027 CASSINE AL 0,6 0,6 C169 CASTELLI TE 0,4 0,4
C030 CASSINELLE AL 0,4 0,4 C079 CASTELLI CALEPIO BG 0,2 0,2
C033 CASSINETTA DI LUGAGNANO MI 0,2 0,2 C172 CASTELLINA IN CHIANTI SI 0,5 0,5
C034 CASSINO FR 0,5 0,5 C174 CASTELLINA MARITTIMA PI 0,4 0,4
C037 CASSOLA VI 0* 0* C173 CASTELLINALDO CN 0,5 0,5
C038 CASSOLNOVO PV 0,7 0,7 C175 CASTELLINO DEL BIFERNO CB 0,4 0,4
C041 CASTAGNARO VR 0,8 0,8 C176 CASTELLINO TANARO CN 0,4 0,4
C044 CASTAGNETO CARDUCCI LI 0,5 0,5 C177 CASTELLIRI FR 0,8 0,8
C045 CASTAGNETO PO TO 0,5 0,5 B312 CASTELLO CABIAGLIO VA 0,5 0,5
C046 CASTAGNITO CN 0,2 0,2 C184 CASTELLO D’AGOGNA PV 0,5 0,5
C049 CASTAGNOLE DELLE LANZE AT 0,4 0,4 C185 CASTELLO D’ARGILE BO 0,68 0,68
C047 CASTAGNOLE MONFERRATO AT 0,2 0,2 C178 CASTELLO DEL MATESE CE 0,6 8.000 0,6 8.000
C048 CASTAGNOLE PIEMONTE TO 0,4 0,4 C186 CASTELLO DELL’ACQUA SO 0,6 0,6
C050 CASTANA PV 0,3 0,3 A300 CASTELLO DI ANNONE AT 0,2 0,2
C052 CASTANO PRIMO MI 0,8 7.500 0,8 7.500 C187 CASTELLO DI BRIANZA LC 0,4 0,4
C053 CASTEGGIO PV 0,6 0,6 C188 CASTELLO DI CISTERNA NA 0,5 0,5
C055 CASTEGNATO BS 0* 0* C190 CASTELLO DI GODEGO TV 0,2 0,2
C056 CASTEGNERO VI 0,2 0,2 C191 CASTELLO DI SERRAVALLE BO 0,7 10.000 0,7 10.000
C058 CASTEL BARONIA AV 0,1 0,1 C194 CASTELLO TESINO TN 0* 0*
C064 CASTEL BOGLIONE AT 0,5 0,5 C189 CASTELLO-MOLINA DI FIEMME TN 0* 0*
C065 CASTEL BOLOGNESE RA 0,5 0,5 C195 CASTELLUCCHIO MN 0,4 0,4
B494 CASTEL CAMPAGNANO CE 0,5 0,5 C198 CASTELLUCCIO DEI SAURI FG 0,2 0,2
C040 CASTEL CASTAGNA TE 0,4 0,4 C199 CASTELLUCCIO INFERIORE PZ 0,4 0,4
C071 CASTEL COLONNA AN 0* 0* C201 CASTELLUCCIO SUPERIORE PZ 0,3 0,3
C183 CASTEL CONDINO TN 0* 0* C202 CASTELLUCCIO VALMAGGIORE FG 0,4 0,4
C075 CASTEL D’AIANO BO 0,6 10.000 0,6 10.000 C051 CASTELL’UMBERTO ME 0,5 0,5
C076 CASTEL D’ARIO MN 0,5 0,5 C205 CASTELMAGNO CN 0,2 0,2
C078 CASTEL D’AZZANO VR 0,2 0,2 C206 CASTELMARTE CO 0* 0*
C082 CASTEL DEL GIUDICE IS 0* 0* C207 CASTELMASSA RO 0,8 12.000 0,8 12.000
C083 CASTEL DEL MONTE AQ 0,4 0,4 C197 CASTELMAURO CB 0,1 0,1
C085 CASTEL DEL PIANO GR 0,5 0,5 C209 CASTELMEZZANO PZ 0* 0*
C086 CASTEL DEL RIO BO 0,5 0,5 C210 CASTELMOLA ME 0,5 0,5
B969 CASTEL DI CASIO BO 0,7 10.000 0,7 10.000 C213 CASTELNOVETTO PV 0,8 0,8
C090 CASTEL DI IERI AQ 0* 0* C215 CASTELNOVO BARIANO RO 0,7 0,7
C091 CASTEL DI IUDICA CT 0* 0* C217 CASTELNOVO DEL FRIULI PN 0* 0*
C093 CASTEL DI LAMA AP 0,7 0,7 C218 CASTELNOVO DI SOTTO RE 0,2 0,2
C094 CASTEL DI LUCIO ME 0* 0* C219 CASTELNOVO NE’ MONTI RE 0,2 0,2
C096 CASTEL DI SANGRO AQ 0,6 0,6 C216 CASTELNUOVO TN 0* 0*
C097 CASTEL DI SASSO CE 0,1 0,1 C226 CASTELNUOVO BELBO AT 0,3 0,3
C098 CASTEL DI TORA RI 0,4 0,4 C227 CASTELNUOVO BERARDENGA SI 0,8 * 0,8 *
C102 CASTEL FOCOGNANO AR 0,6 0,6 C228 CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA LO 0,5 0,5
C114 CASTEL FRENTANO CH 0,7 0,7 C229 CASTELNUOVO BORMIDA AL 0,5 0,5
C115 CASTEL GABBIANO CR 0* 0* C220 CASTELNUOVO BOZZENTE CO 0,8 0,8
C116 CASTEL GANDOLFO RM 0,5 0,5 C230 CASTELNUOVO CALCEA AT 0,5 0,5
C117 CASTEL GIORGIO TR 0,4 0,4 C231 CASTELNUOVO CILENTO SA 0,2 8.000 0,2 8.000
C118 CASTEL GOFFREDO MN 0,4 0,4 C225 CASTELNUOVO DEL GARDA VR 0,2 0,2
C121 CASTEL GUELFO DI BOLOGNA BO 0* 0* C222 CASTELNUOVO DELLA DAUNIA FG 0* 0*
C203 CASTEL MADAMA RM 0,5 0,5 C214 CASTELNUOVO DI CEVA CN 0,4 0,4
C204 CASTEL MAGGIORE BO 0,3 0,3 C235 CASTELNUOVO DI CONZA SA 0* 0*
C208 CASTEL MELLA BS 0* 0* C224 CASTELNUOVO DI FARFA RI 0,5 0,5
C211 CASTEL MORRONE CE 0,8 0,8 C236 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU 0,8 0,8
C252 CASTEL RITALDI PG 0,5 0,5 C237 CASTELNUOVO DI PORTO RM 0,8 15.000 0,8 15.000
C253 CASTEL ROCCHERO AT 0,2 0,2 C232 CASTELNUOVO DON BOSCO AT 0,4 8.000 0,4 8.000
C255 CASTEL ROZZONE BG 0,2 0,2 C240 CASTELNUOVO MAGRA SP 0,4 0,4
C259 CASTEL SAN GIORGIO SA 0,4 0,4 C241 CASTELNUOVO NIGRA TO 0,5 0,5
C261 CASTEL SAN GIOVANNI PC 0,2 0,2 C223 CASTELNUOVO PARANO FR 0,6 0,6
- VII -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
C242 CASTELNUOVO RANGONE MO 0,2 0,2 C412 CAZZANO DI TRAMIGNA VR 0,8 0,8
C243 CASTELNUOVO SCRIVIA AL 0,6 0,6 C410 CAZZANO SANT’ANDREA BG 0* 0*
C244 CASTELNUOVO VAL DI CECINA PI 0* 0* C413 CECCANO FR 0,4 0,4
C245 CASTELPAGANO BN 0,4 0,4 C414 CECIMA PV 0,4 0,4
C246 CASTELPETROSO IS 0,7 8.000 0,7 8.000 C415 CECINA LI 0,6 0,6
C247 CASTELPIZZUTO IS 0,3 * 0,3 * C417 CEDEGOLO BS 0,4 0,4
C248 CASTELPLANIO AN 0,3 8.000 0,3 8.000 C418 CEDRASCO SO 0* 0*
C250 CASTELPOTO BN 0,8 0,8 C420 CEFALA’ DIANA PA 0,4 0,4
C251 CASTELRAIMONDO MC 0,8 0,8 C421 CEFALU’ PA 0,5 0,5
C254 CASTELROTTO .KASTELRUTH. BZ 0* 0* C422 CEGGIA VE 0,8 0,8
C267 CASTELSANTANGELO SUL NERA MC 0,2 0,2 C424 CEGLIE MESSAPICA BR 0,6 0,6
C271 CASTELSARACENO PZ 0,5 0,5 C426 CELANO AQ 0,8 7.500 0,8 7.500
C272 CASTELSARDO SS 0,8 10.000 0,8 10.000 C428 CELENZA SUL TRIGNO CH 0,2 0,2
C273 CASTELSEPRIO VA 0* 0* C429 CELENZA VALFORTORE FG 0* 0*
B968 CASTELSILANO KR 0,5 0,5 C430 CELICO CS 0* 0*
C274 CASTELSPINA AL 0,1 0,1 C435 CELLA DATI CR 0,5 0,5
C275 CASTELTERMINI AG 0,5 0,5 C432 CELLA MONTE AL 0,6 0,6
C181 CASTELVECCANA VA 0,2 0,2 C436 CELLAMARE BA 0,6 7.500 0,6 7.500
C278 CASTELVECCHIO CALVISIO AQ 0* 0* C437 CELLARA CS 0,2 8.000 0,2 8.000
C276 CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA SV 0* 0* C438 CELLARENGO AT 0,4 0,4
C279 CASTELVECCHIO SUBEQUO AQ 0,2 0,2 C439 CELLATICA BS 0* 0*
C280 CASTELVENERE BN 0,5 0,5 C444 CELLE DI BULGHERIA SA 0,5 * 0,5 *
B129 CASTELVERDE CR 0,4 0,4 C441 CELLE DI MACRA CN 0,5 0,5
C200 CASTELVERRINO IS 0,4 0,4 C440 CELLE ENOMONDO AT 0,2 0,2
C284 CASTELVETERE IN VAL FORTORE BN 0,2 0,2 C443 CELLE LIGURE SV 0,5 10.000 0,5 10.000
C283 CASTELVETERE SUL CALORE AV 0,4 0,4 C442 CELLE SAN VITO FG 0* 0*
C286 CASTELVETRANO TP 0* 0* C446 CELLENO VT 0,5 0,5
C287 CASTELVETRO DI MODENA MO 0,2 0,2 C447 CELLERE VT 0,4 0,4
C288 CASTELVETRO PIACENTINO PC 0,3 0,3 C449 CELLINO ATTANASIO TE 0,5 0,5
C290 CASTELVISCONTI CR 0,2 0,2 C448 CELLINO SAN MARCO BR 0,4 0,4
C292 CASTENASO BO 0,1 0,1 C450 CELLIO VC 0,5 0,5
C293 CASTENEDOLO BS 0,2 0,2 M262 CELLOLE CE 0* 0*
M288 CASTIADAS CA 0* 0* C452 CEMBRA TN 0* 0*
C318 CASTIGLION FIBOCCHI AR 0,5 0,5 C453 CENADI CZ 0* 0*
C319 CASTIGLION FIORENTINO AR 0,4 0,4 C456 CENATE SOPRA BG 0,4 0,4
C308 CASTIGLIONE A CASAURIA PE 0,2 0,2 C457 CENATE SOTTO BG 0,5 0,5
C302 CASTIGLIONE CHIAVARESE GE 0,4 0,4 C458 CENCENIGHE AGORDINO BL 0,4 0,4
C301 CASTIGLIONE COSENTINO CS 0,8 0,8 C459 CENE BG 0* 0*
C304 CASTIGLIONE D’ADDA LO 0,8 0,8 C461 CENESELLI RO 0,4 0,4
C296 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO 0,5 0,5 C463 CENGIO SV 0,6 0,6
C306 CASTIGLIONE DEL GENOVESI SA 0,6 0,6 C467 CENTA SAN NICOLO’ TN 0* 0*
C309 CASTIGLIONE DEL LAGO PG 0,8 8.000 0,8 8.000 C466 CENTALLO CN 0,5 0,5
C310 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GR 0* 0* C469 CENTO FE 0,6 0,6
C312 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN 0,7 10.000 0,7 10.000 C470 CENTOLA SA 0,5 0,5
C303 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA LU 0,6 0,6 C472 CENTRACHE CZ 0* 0*
C297 CASTIGLIONE DI SICILIA CT 0* 0* C471 CENTURIPE EN 0,4 0,4
C299 CASTIGLIONE D’INTELVI CO 0,1 8.000 0,1 8.000 C474 CEPAGATTI PE 0,4 0,4
C313 CASTIGLIONE D’ORCIA SI 0,4 0,4 C476 CEPPALONI BN 0,6 0,6
C314 CASTIGLIONE FALLETTO CN 0,1 0,1 C478 CEPPO MORELLI VB 0* 0*
C315 CASTIGLIONE IN TEVERINA VT 0,2 0,2 C479 CEPRANO FR 0,8 0,8
C298 CASTIGLIONE MESSER MARINO CH 0* 0* C480 CERAMI EN 0* 0*
C316 CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO TE 0,2 0,2 C481 CERANESI GE 0,5 0,5
C300 CASTIGLIONE OLONA VA 0,65 10.000 0,65 10.000 C483 CERANO NO 0,6 0,6
C317 CASTIGLIONE TINELLA CN 0,65 0,65 C482 CERANO D’INTELVI CO 0,5 0,5
C307 CASTIGLIONE TORINESE TO 0,5 0,5 C484 CERANOVA PV 0,5 0,5
C321 CASTIGNANO AP 0,7 0,7 C485 CERASO SA 0,8 10.000 0,8 10.000
C322 CASTILENTI TE 0,5 8.500 0,5 8.500 C486 CERCEMAGGIORE CB 0,2 0,2
C323 CASTINO CN 0* 0* C487 CERCENASCO TO 0,5 0,5
C325 CASTIONE ANDEVENNO SO 0* 0* C488 CERCEPICCOLA CB 0* 0*
C324 CASTIONE DELLA PRESOLANA BG 0* 0* C489 CERCHIARA DI CALABRIA CS 0,5 0,5
C327 CASTIONS DI STRADA UD 0,4 0,4 C492 CERCHIO AQ 0,4 0,4
C329 CASTIRAGA VIDARDO LO 0,5 10.000 0,5 10.000 C493 CERCINO SO 0* 0*
C330 CASTO BS 0,4 0,4 C494 CERCIVENTO UD 0* 0*
C331 CASTORANO AP 0,5 0,5 C495 CERCOLA NA 0,5 0,5
C332 CASTREZZATO BS 0* 0* C496 CERDA PA 0,8 0,8
C334 CASTRI DI LECCE LE 0,6 0,6 C498 CEREA VR 0,2 0,2
C335 CASTRIGNANO DE’ GRECI LE 0,5 0,5 C500 CEREGNANO RO 0,6 * 0,6 *
C336 CASTRIGNANO DEL CAPO LE 0,5 0,5 C501 CERENZIA KR 0* 0*
C337 CASTRO BG 0,5 0,5 C497 CERES TO 0,6 0,6
M261 CASTRO LE 0* 0* C502 CERESARA MN 0* 0*
C338 CASTRO DEI VOLSCI FR 0,4 0,4 C503 CERESETO AL 0,5 0,5
C339 CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE FC 0* 0* C504 CERESOLE ALBA CN 0,3 0,3
C340 CASTROCIELO FR 0,7 0,7 C505 CERESOLE REALE TO 0* 0*
C341 CASTROFILIPPO AG 0* 0* C506 CERETE BG 0,4 0,4
C108 CASTROLIBERO CS 0,8 0,8 C508 CERETTO LOMELLINA PV 0,2 0,2
C343 CASTRONNO VA 0,5 0,5 C509 CERGNAGO PV 0* 0*
C344 CASTRONOVO DI SICILIA PA 0,1 0,1 C510 CERIALE SV 0,4 0,4
C345 CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA PZ 0* 0* C511 CERIANA IM 0,8 * 0,8 *
C346 CASTROPIGNANO CB 0* 0* C512 CERIANO LAGHETTO MB 0,2 11.000 0,2 11.000
C347 CASTROREALE ME 0,2 0,2 C513 CERIGNALE PC 0,7 0,7
C348 CASTROREGIO CS 0,2 0,2 C514 CERIGNOLA FG 0,5 0,5
C349 CASTROVILLARI CS 0,5 7.500 0,5 7.500 C515 CERISANO CS 0,5 0,5
C351 CATANIA CT 0,8 * 0,8 * C516 CERMENATE CO 0,2 0,2
C352 CATANZARO CZ 0,5 0,5 A022 CERMES .TSCHERMS. BZ 0* 0*
C353 CATENANUOVA EN 0,5 0,5 C517 CERMIGNANO TE 0,6 0,6
C354 CATIGNANO PE 0,2 0,2 C520 CERNOBBIO CO 0,3 0,3
C357 CATTOLICA RN 0,15 0,15 C521 CERNUSCO LOMBARDONE LC 0,35 12.500 0,35 12.500
C356 CATTOLICA ERACLEA AG 0* 0* C523 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 0,7 10.000 0,7 10.000
C285 CAULONIA RC 0,5 0,5 C526 CERRETO CASTELLO BI 0,5 0,5
C359 CAUTANO BN 0* 0* C528 CERRETO D’ASTI AT 0,2 0,2
C361 CAVA DE’ TIRRENI SA 0,6 0,6 C524 CERRETO D’ESI AN 0,5 0,5
C360 CAVA MANARA PV 0,5 10.000 0,5 10.000 C527 CERRETO DI SPOLETO PG 0* 0*
C362 CAVACURTA LO 0,4 0,4 C507 CERRETO GRUE AL 0,2 0,2
C363 CAVAGLIA’ BI 0,5 0,5 C529 CERRETO GUIDI FI 0,6 0,6
C364 CAVAGLIETTO NO 0,5 0,5 C518 CERRETO LAZIALE RM 0,5 0,5
C365 CAVAGLIO D’AGOGNA NO 0,4 0,4 C525 CERRETO SANNITA BN 0,8 0,8
C367 CAVAGLIO-SPOCCIA VB 0* 0* C530 CERRETTO LANGHE CN 0,1 0,1
C369 CAVAGNOLO TO 0,5 0,5 C531 CERRINA AL 0,4 0,4
C370 CAVAION VERONESE VR 0,4 0,4 C532 CERRIONE BI 0,4 5.000 0,4 5.000
C372 CAVALESE TN 0* 0* C536 CERRO AL LAMBRO MI 0,3 0,3
C374 CAVALLASCA CO 0,2 0,2 C534 CERRO AL VOLTURNO IS 0* 0*
C375 CAVALLERLEONE CN 0,4 0,4 C537 CERRO MAGGIORE MI 0,3 0,3
C376 CAVALLERMAGGIORE CN 0,3 0,3 C533 CERRO TANARO AT 0,2 0,2
C377 CAVALLINO LE 0,5 0,5 C538 CERRO VERONESE VR 0,8 0,8
M308 CAVALLINO-TREPORTI VE 0* 0* C539 CERSOSIMO PZ 0* 0*
C378 CAVALLIRIO NO 0,2 0,2 C540 CERTALDO FI 0,4 0,4
C380 CAVARENO TN 0* 0* C541 CERTOSA DI PAVIA PV 0,2 0,2
C381 CAVARGNA CO 0* 0* C542 CERVA CZ 0,4 0,4
C382 CAVARIA CON PREMEZZO VA 0,5 0,5 C543 CERVARA DI ROMA RM 0,4 0,4
C383 CAVARZERE VE 0,7 0,7 C544 CERVARESE SANTA CROCE PD 0,5 0,5
C384 CAVASO DEL TOMBA TV 0,4 0,4 C545 CERVARO FR 0,8 0,8
C385 CAVASSO NUOVO PN 0,3 0,3 C547 CERVASCA CN 0* 0*
C387 CAVATORE AL 0,8 8.000 0,8 8.000 C548 CERVATTO VC 0* 0*
C389 CAVAZZO CARNICO UD 0* 0* C549 CERVENO BS 0* 0*
C390 CAVE RM 0,45 0,45 C550 CERVERE CN 0,5 0,5
C392 CAVEDAGO TN 0* 0* C551 CERVESINA PV 0,4 0,4
C393 CAVEDINE TN 0* 0* C552 CERVETERI RM 0,7 0,7
C394 CAVENAGO D’ADDA LO 0,1 * 0,1 * C553 CERVIA RA 0,4 0,4
C395 CAVENAGO DI BRIANZA MB 0,5 0,5 C554 CERVICATI CS 0,5 0,5
C396 CAVERNAGO BG 0,2 0,2 C555 CERVIGNANO D’ADDA LO 0,4 10.000 0,4 10.000
C398 CAVEZZO MO 0,5 0,5 C556 CERVIGNANO DEL FRIULI UD 0* 0*
C400 CAVIZZANA TN 0* 0* C557 CERVINARA AV 0,2 0,2
C404 CAVOUR TO 0,6 0,6 C558 CERVINO CE 0,5 0,5
C405 CAVRIAGO RE 0,25 15.000 0,25 15.000 C559 CERVO IM 0,5 0,5
C406 CAVRIANA MN 0,4 0,4 C560 CERZETO CS 0,5 0,5
C407 CAVRIGLIA AR 0,5 0,5 C561 CESA CE 0* 0*
C409 CAZZAGO BRABBIA VA 0,6 0,6 C563 CESANA BRIANZA LC 0* 0*
C408 CAZZAGO SAN MARTINO BS 0* 0* C564 CESANA TORINESE TO 0* 0*
- VIII -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
C565 CESANO BOSCONE MI 0,4 0,4 C732 CISLAGO VA 0,3 10.000 0,3 10.000
C566 CESANO MADERNO MB 0,6 8.500 0,6 8.500 C733 CISLIANO MI 0,8 0,8
C567 CESARA VB 0,25 10.001 0,25 10.001 C734 CISMON DEL GRAPPA VI 0* 0*
C568 CESARO’ ME 0* 0* C735 CISON DI VALMARINO TV 0,8 0,8
C569 CESATE MI 0,4 0,4 C738 CISSONE CN 0* 0*
C573 CESENA FC 0,4 10.000 0,4 10.000 C739 CISTERNA D’ASTI AT 0,4 0,4
C574 CESENATICO FC 0,4 0,4 C740 CISTERNA DI LATINA LT 0,5 0,5
C576 CESINALI AV 0,5 0,5 C741 CISTERNINO BR 0,5 0,5
C578 CESIO IM 0,8 0,8 C742 CITERNA PG 0,2 0,2
C577 CESIOMAGGIORE BL 0,2 0,2 C744 CITTA’ DELLA PIEVE PG 0,5 0,5
C580 CESSALTO TV 0,4 0,4 C745 CITTA’ DI CASTELLO PG 0,6 11.000 0,6 11.000
C581 CESSANITI VV 0,1 0,1 C750 CITTA’ SANT’ANGELO PE 0,5 0,5
C582 CESSAPALOMBO MC 0,2 0,2 C743 CITTADELLA PD 0* 0*
C583 CESSOLE AT 0,2 0,2 C746 CITTADUCALE RI 0,5 10.000 0,5 10.000
C584 CETARA SA 0,5 0,5 C747 CITTANOVA RC 0,5 0,5
C585 CETO BS 0* 0* C749 CITTAREALE RI 0* 0*
C587 CETONA SI 0,2 0,2 C751 CITTIGLIO VA 0,5 0,5
C588 CETRARO CS 0,6 0,6 C752 CIVATE LC 0,4 10.000 0,4 10.000
C589 CEVA CN 0,4 0,4 C754 CIVENNA CO 0* 0*
C591 CEVO BS 0,4 0,4 C755 CIVEZZA IM 0,5 0,5
C593 CHALLAND-SAINT-ANSELME AO 0* 0* C756 CIVEZZANO TN 0* 0*
C594 CHALLAND-SAINT-VICTOR AO 0* 0* C757 CIVIASCO VC 0,1 0,1
C595 CHAMBAVE AO 0* 0* C758 CIVIDALE DEL FRIULI UD 0,4 0,4
B491 CHAMOIS AO 0* 0* C759 CIVIDATE AL PIANO BG 0,3 0,3
C596 CHAMPDEPRAZ AO 0* 0* C760 CIVIDATE CAMUNO BS 0,4 0,4
B540 CHAMPORCHER AO 0* 0* C763 CIVITA CS 0,5 0,5
C598 CHARVENSOD AO 0* 0* C765 CIVITA CASTELLANA VT 0,5 0,5
C294 CHATILLON AO 0* 0* C766 CIVITA D’ANTINO AQ 0,4 0,4
C599 CHERASCO CN 0,2 0,2 C764 CIVITACAMPOMARANO CB 0,4 0,4
C600 CHEREMULE SS 0* 0* C768 CIVITALUPARELLA CH 0* 0*
C604 CHIALAMBERTO TO 0,1 0,1 C769 CIVITANOVA DEL SANNIO IS 0* 0*
C605 CHIAMPO VI 0,8 0,8 C770 CIVITANOVA MARCHE MC 0,8 * 0,8 *
C606 CHIANCHE AV 0* 0* C771 CIVITAQUANA PE 0,8 0,8
C608 CHIANCIANO TERME SI 0,6 10.333 0,6 10.333 C773 CIVITAVECCHIA RM 0,3 0,3
C609 CHIANNI PI 0,5 0,5 C778 CIVITELLA ALFEDENA AQ 0,4 0,4
C610 CHIANOCCO TO 0,5 0,5 C779 CIVITELLA CASANOVA PE 0,2 0,2
C612 CHIARAMONTE GULFI RG 0,5 0,5 C780 CIVITELLA D’AGLIANO VT 0,8 0,8
C613 CHIARAMONTI SS 0* 0* C781 CIVITELLA DEL TRONTO TE 0,6 5.669,82 0,6 5.669,82
C614 CHIARANO TV 0,5 0,5 C777 CIVITELLA DI ROMAGNA FC 0,5 0,5
C615 CHIARAVALLE AN 0,5 0,5 C774 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR 0,4 9.000 0,4 9.000
C616 CHIARAVALLE CENTRALE CZ 0,5 0,5 C776 CIVITELLA MESSER RAIMONDO CH 0,4 0,4
C618 CHIARI BS 0* 0* C782 CIVITELLA PAGANICO GR 0* 0*
C619 CHIAROMONTE PZ 0,3 0,3 C783 CIVITELLA ROVETO AQ 0,4 7.500 0,4 7.500
C620 CHIAUCI IS 0* 0* C784 CIVITELLA SAN PAOLO RM 0,5 0,5
C621 CHIAVARI GE 0* 0* C785 CIVO SO 0 0
C623 CHIAVENNA SO 0,4 0,4 C787 CLAINO CON OSTENO CO 0* 0*
C624 CHIAVERANO TO 0,55 10.000 0,55 10.000 C790 CLAUT PN 0* 0*
C625 CHIENES .KIENS. BZ 0* 0* C791 CLAUZETTO PN 0* 0*
C627 CHIERI TO 0,4 0,4 C792 CLAVESANA CN 0,4 0,4
C630 CHIES D’ALPAGO BL 0,5 0,5 C793 CLAVIERE TO 0* 0*
C628 CHIESA IN VALMALENCO SO 0,5 0,5 C794 CLES TN 0* 0*
C629 CHIESANUOVA TO 0,2 0,2 C795 CLETO CS 0* 0*
C631 CHIESINA UZZANESE PT 0,5 0,5 C796 CLIVIO VA 0* 0*
C632 CHIETI CH 0* 0* C797 CLOZ TN 0* 0*
C633 CHIEUTI FG 0,6 7.000 0,6 7.000 C800 CLUSONE BG 0,2 0,2
C634 CHIEVE CR 0,35 0,35 C801 COASSOLO TORINESE TO 0,4 0,4
C635 CHIGNOLO D’ISOLA BG 0,2 0,2 C803 COAZZE TO 0,6 0,6
C637 CHIGNOLO PO PV 0,4 0,4 C804 COAZZOLO AT 0,6 0,6
C638 CHIOGGIA VE 0* 0* C806 COCCAGLIO BS 0,3 0,3
C639 CHIOMONTE TO 0,8 10.000 0,8 10.000 C807 COCCONATO AT 0,5 0,5
C640 CHIONS PN 0* 0* C810 COCQUIO-TREVISAGO VA 0,55 13.000 0,55 13.000
C641 CHIOPRIS VISCONE UD 0,3 0,3 C811 COCULLO AQ 0* 0*
C648 CHITIGNANO AR 0,6 0,6 C812 CODEVIGO PD 0,5 0,5
C649 CHIUDUNO BG 0,4 0,4 C813 CODEVILLA PV 0,1 0,1
C650 CHIUPPANO VI 0,5 0,5 C814 CODIGORO FE 0,75 * 0,75 *
C651 CHIURO SO 0,5 0,5 C815 CODOGNE’ TV 0,5 0,5
C652 CHIUSA .KLAUSEN. BZ 0* 0* C816 CODOGNO LO 0,55 0,55
C653 CHIUSA DI PESIO CN 0,4 0,4 C817 CODROIPO UD 0,2 0,2
C655 CHIUSA DI SAN MICHELE TO 0,3 0,3 C818 CODRONGIANOS SS 0* 0*
C654 CHIUSA SCLAFANI PA 0,5 0,5 C819 COGGIOLA BI 0,5 0,5
C656 CHIUSAFORTE UD 0* 0* C820 COGLIATE MB 0* 0*
C657 CHIUSANICO IM 0,7 0,7 C821 COGNE AO 0* 0*
C658 CHIUSANO D’ASTI AT 0* 0* C823 COGOLETO GE 0,8 10.500 0,8 10.500
C659 CHIUSANO DI SAN DOMENICO AV 0,5 0,5 C824 COGOLLO DEL CENGIO VI 0,4 0,4
C660 CHIUSAVECCHIA IM 0,8 0,8 C826 COGORNO GE 0,8 5.800 0,8 5.800
C661 CHIUSDINO SI 0,3 0,3 C829 COLAZZA NO 0* 0*
C662 CHIUSI SI 0,8 7.500 0,8 7.500 C830 COLBORDOLO PU 0,8 9.000 0,8 9.000
C663 CHIUSI DELLA VERNA AR 0,4 0,4 C835 COLERE BG 0,4 0,4
C665 CHIVASSO TO 0,7 0,7 C836 COLFELICE FR 0* 0*
M272 CIAMPINO RM 0,7 0,7 C838 COLI PC 0,7 0,7
C668 CIANCIANA AG 0* 0* C839 COLICO LC 0,2 0,2
C672 CIBIANA DI CADORE BL 0* 0* C840 COLLAGNA RE 0* 0*
C673 CICAGNA GE 0,8 0,8 C841 COLLALTO SABINO RI 0,4 0,4
C674 CICALA CZ 0,8 0,8 C844 COLLARMELE AQ 0,4 0,4
C675 CICCIANO NA 0,6 0,6 C845 COLLAZZONE PG 0,5 0,5
C676 CICERALE SA 0,2 0,2 C851 COLLE BRIANZA LC 0* 0*
C677 CICILIANO RM 0,8 0,8 C854 COLLE D’ANCHISE CB 0,2 0,2
C678 CICOGNOLO CR 0,4 0,4 C857 COLLE DI TORA RI 0,5 0,5
C679 CICONIO TO 0,5 0,5 C847 COLLE DI VAL D’ELSA SI 0,6 0,6
C680 CIGLIANO VC 0,3 0,3 C870 COLLE SAN MAGNO FR 0,3 0,3
C681 CIGLIE’ CN 0,5 0,5 C846 COLLE SANNITA BN 0,5 0,5
C684 CIGOGNOLA PV 0* 0* C872 COLLE SANTA LUCIA BL 0,8 0,8
C685 CIGOLE BS 0* 0* C848 COLLE UMBERTO TV 0,25 0,25
C686 CILAVEGNA PV 0,5 13.000 0,5 13.000 C850 COLLEBEATO BS 0,2 0,2
C689 CIMADOLMO TV 0,5 0,5 C852 COLLECCHIO PR 0,5 10.000 0,5 10.000
C691 CIMBERGO BS 0* 0* C853 COLLECORVINO PE 0,5 0,5
C694 CIMEGO TN 0* 0* C311 COLLEDARA TE 0,6 12.000 0,6 12.000
C695 CIMINA’ RC 0,2 8.000 0,2 8.000 C855 COLLEDIMACINE CH 0,5 0,5
C696 CIMINNA PA 0* 0* C856 COLLEDIMEZZO CH 0* 0*
C697 CIMITILE NA 0,7 0,7 C858 COLLEFERRO RM 0,6 0,6
C699 CIMOLAIS PN 0* 0* C859 COLLEGIOVE RI 0,5 0,5
C700 CIMONE TN 0* 0* C860 COLLEGNO TO 0,4 0,4
C701 CINAGLIO AT 0,3 0,3 C862 COLLELONGO AQ 0,4 0,4
C702 CINETO ROMANO RM 0,4 0,4 C864 COLLEPARDO FR 0,2 0,2
C703 CINGIA DE’ BOTTI CR 0,5 0,5 C865 COLLEPASSO LE 0,7 0,7
C704 CINGOLI MC 0,5 0,5 C866 COLLEPIETRO AQ 0* 0*
C705 CINIGIANO GR 0,6 0,6 C867 COLLERETTO CASTELNUOVO TO 0,4 0,4
C707 CINISELLO BALSAMO MI 0,5 0,5 C868 COLLERETTO GIACOSA TO 0,45 0,45
C708 CINISI PA 0,4 0,4 C869 COLLESALVETTI LI 0,4 0,4
C709 CINO SO 0* 0* C871 COLLESANO PA 0,2 0,2
C710 CINQUEFRONDI RC 0,2 0,2 C875 COLLETORTO CB 0* 0*
C711 CINTANO TO 0,2 0,2 C876 COLLEVECCHIO RI 0,5 0,5
C712 CINTE TESINO TN 0* 0* C878 COLLI A VOLTURNO IS 0,4 0,4
C714 CINTO CAOMAGGIORE VE 0,6 0,6 C877 COLLI DEL TRONTO AP 0,7 0,7
C713 CINTO EUGANEO PD 0,5 0,5 C880 COLLI SUL VELINO RI 0,4 0,4
C715 CINZANO TO 0,7 0,7 C879 COLLIANO SA 0* 0*
C716 CIORLANO CE 0,2 0,2 C882 COLLINAS VS 0* 0*
C718 CIPRESSA IM 0,4 0,4 C883 COLLIO BS 0,1 0,1
C719 CIRCELLO BN 0,5 0,5 C884 COLLOBIANO VC 0* 0*
C722 CIRIE’ TO 0,6 10.000 0,6 10.000 C885 COLLOREDO DI MONTE ALBANO UD 0,25 0,25
C723 CIRIGLIANO MT 0,2 0,2 C886 COLMURANO MC 0,45 0,45
C724 CIRIMIDO CO 0* 0* C888 COLOBRARO MT 0,3 0,3
C725 CIRO’ KR 0,4 0,4 C890 COLOGNA VENETA VR 0,5 0,5
C726 CIRO’ MARINA KR 0* 0* C893 COLOGNE BS 0,2 0,2
C727 CIS TN 0* 0* C894 COLOGNO AL SERIO BG 0,2 0,2
C728 CISANO BERGAMASCO BG 0,2 0,2 C895 COLOGNO MONZESE MI 0,65 0,65
C729 CISANO SUL NEVA SV 0,5 0,5 C897 COLOGNOLA AI COLLI VR 0,4 0,4
C730 CISERANO BG 0,4 0,4 C900 COLONNA RM 0,8 0,8
- IX -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
C901 COLONNELLA TE 0,5 0,5 D075 CORTINA SULLA STRADA DEL VINO .KURTINIG AN D. BZ 0* 0*
C902 COLONNO CO 0,4 0,4 D076 CORTINO TE 0,2 0,2
C903 COLORINA SO 0,2 0,2 D077 CORTONA AR 0,4 0,4
C904 COLORNO PR 0,6 13.000 0,6 13.000 D078 CORVARA PE 0,8 0,8
C905 COLOSIMI CS 0,5 0,5 D079 CORVARA IN BADIA .CORVARA. BZ 0* 0*
C908 COLTURANO MI 0,6 9.000 0,6 9.000 D081 CORVINO SAN QUIRICO PV 0,4 0,4
C910 COLZATE BG 0,65 0,65 D082 CORZANO BS 0* 0*
C911 COMABBIO VA 0,2 0,2 D085 COSEANO UD 0* 0*
C912 COMACCHIO FE 0,3 0,3 D086 COSENZA CS 0,8 0,8
C914 COMANO MS 0,5 0,5 D087 COSIO D’ARROSCIA IM 0,1 0,1
C917 COMAZZO LO 0,5 0,5 D088 COSIO VALTELLINO SO 0,5 0,5
C918 COMEGLIANS UD 0* 0* D089 COSOLETO RC 0,4 0,4
C920 COMELICO SUPERIORE BL 0,8 9.000 0,8 9.000 D093 COSSANO BELBO CN 0,2 0,2
C922 COMERIO VA 0,2 0,2 D092 COSSANO CANAVESE TO 0,5 0,5
C925 COMEZZANO-CIZZAGO BS 0,4 0,4 D094 COSSATO BI 0,575 0,575
C926 COMIGNAGO NO 0* 0* D095 COSSERIA SV 0,5 0,5
C927 COMISO RG 0,5 12.000 0,5 12.000 D096 COSSIGNANO AP 0,7 0,7
C928 COMITINI AG 0,5 0,5 D099 COSSOGNO VB 0* 0*
C929 COMIZIANO NA 0* 0* D100 COSSOINE SS 0* 0*
C930 COMMESSAGGIO MN 0,2 0,2 D101 COSSOMBRATO AT 0* 0*
C931 COMMEZZADURA TN 0* 0* D109 COSTA DE’ NOBILI PV 0* 0*
C933 COMO CO 0,2 0,2 D110 COSTA DI MEZZATE BG 0,2 0,2
C934 COMPIANO PR 0,7 0,7 D105 COSTA DI ROVIGO RO 0,7 0,7
C937 COMUN NUOVO BG 0,5 0,5 D112 COSTA MASNAGA LC 0* 0*
C935 COMUNANZA AP 0,7 6.000 0,7 6.000 D111 COSTA SERINA BG 0,4 0,4
C938 CONA VE 0,7 0,7 D103 COSTA VALLE IMAGNA BG 0* 0*
C941 CONCA CASALE IS 0,5 0,5 D102 COSTA VESCOVATO AL 0* 0*
C940 CONCA DEI MARINI SA 0,3 0,3 D117 COSTA VOLPINO BG 0,35 0,35
C939 CONCA DELLA CAMPANIA CE 0* 0* D107 COSTABISSARA VI 0,4 0,4
C943 CONCAMARISE VR 0,5 0,5 D108 COSTACCIARO PG 0,6 0,6
C944 CONCEI TN 0* 0* D113 COSTANZANA VC 0,1 0,1
C946 CONCERVIANO RI 0,5 0,5 D114 COSTARAINERA IM 0,5 0,5
C948 CONCESIO BS 0* 0* D118 COSTERMANO VR 0,8 0,8
C949 CONCO VI 0,5 0,5 D119 COSTIGLIOLE D’ASTI AT 0,6 0,6
C950 CONCORDIA SAGITTARIA VE 0,6 0,6 D120 COSTIGLIOLE SALUZZO CN 0,4 0,4
C951 CONCORDIA SULLA SECCHIA MO 0,5 0,5 D121 COTIGNOLA RA 0,6 0,6
C952 CONCOREZZO MB 0,2 0,2 D123 COTRONEI KR 0* 0*
C953 CONDINO TN 0* 0* D124 COTTANELLO RI 0* 0*
C954 CONDOFURI RC 0,4 0,4 D012 COURMAYEUR AO 0* 0*
C955 CONDOVE TO 0* 0* D126 COVO BG 0,4 0,4
C956 CONDRO’ ME 0,5 0,5 D127 COZZO PV 0,4 0,4
C957 CONEGLIANO TV 0,8 0,8 D128 CRACO MT 0* 0*
C958 CONFIENZA PV 0* 0* D131 CRANDOLA VALSASSINA LC 0,1 0,1
C959 CONFIGNI RI 0* 0* D132 CRAVAGLIANA VC 0,2 8.000 0,2 8.000
C960 CONFLENTI CZ 0* 0* D133 CRAVANZANA CN 0,3 0,3
C962 CONIOLO AL 0,3 0,3 D134 CRAVEGGIA VB 0* 0*
C963 CONSELICE RA 0,6 8.000 0,6 8.000 D136 CREAZZO VI 0,5 0,5
C964 CONSELVE PD 0,5 7.500 0,5 7.500 D137 CRECCHIO CH 0,4 0,4
C965 CONSIGLIO DI RUMO CO 0,2 0,2 D139 CREDARO BG 0,2 0,2
C968 CONTESSA ENTELLINA PA 0,4 0,4 D141 CREDERA RUBBIANO CR 0* 0*
C969 CONTIGLIANO RI 0,6 0,6 D142 CREMA CR 0,5 0,5
C971 CONTRADA AV 0,6 0,6 D143 CREMELLA LC 0,4 0,4
C972 CONTROGUERRA TE 0,2 0,2 D144 CREMENAGA VA 0* 0*
C973 CONTRONE SA 0* 0* D145 CREMENO LC 0* 0*
C974 CONTURSI TERME SA 0,5 0,5 D147 CREMIA CO 0* 0*
C975 CONVERSANO BA 0,8 0,8 D149 CREMOLINO AL 0,5 0,5
C976 CONZA DELLA CAMPANIA AV 0,1 0,1 D150 CREMONA CR 0,15 0,15
C977 CONZANO AL 0,8 0,8 D151 CREMOSANO CR 0,2 0,2
C978 COPERTINO LE 0,3 0,3 D154 CRESCENTINO VC 0,3 0,3
C979 COPIANO PV 0,2 0,2 D156 CRESPADORO VI 0,8 * 0,8 *
C980 COPPARO FE 0,4 0,4 D157 CRESPANO DEL GRAPPA TV 0,25 0,25
C982 CORANA PV 0,4 0,4 D158 CRESPELLANO BO 0,4 10.000 0,4 10.000
C983 CORATO BA 0,5 12.000 0,5 12.000 D159 CRESPIATICA LO 0,4 10.000 0,4 10.000
C984 CORBARA SA 0,6 0,6 D160 CRESPINA PI 0,4 0,4
C986 CORBETTA MI 0,35 0,35 D161 CRESPINO RO 0,4 0,4
C987 CORBOLA RO 0,4 0,4 D162 CRESSA NO 0,5 0,5
C988 CORCHIANO VT 0,5 0,5 D165 CREVACUORE BI 0,4 0,4
C990 CORCIANO PG 0,4 9.000 0,4 9.000 D166 CREVALCORE BO 0,8 8.500 0,8 8.500
C991 CORDENONS PN 0,4 0,4 D168 CREVOLADOSSOLA VB 0* 0*
C992 CORDIGNANO TV 0,4 0,4 D170 CRISPANO NA 0,4 0,4
C993 CORDOVADO PN 0,2 0,2 D171 CRISPIANO TA 0,5 0,5
C994 COREDO TN 0* 0* D172 CRISSOLO CN 0,5 0,5
C996 COREGLIA ANTELMINELLI LU 0* 0* D175 CROCEFIESCHI GE 0* 0*
C995 COREGLIA LIGURE GE 0,5 0,5 C670 CROCETTA DEL MONTELLO TV 0,4 0,4
C998 CORENO AUSONIO FR 0,6 4.500 0,6 4.500 D177 CRODO VB 0* 0*
C999 CORFINIO AQ 0* 0* D179 CROGNALETO TE 0,5 0,5
D003 CORI LT 0,8 0,8 D180 CROPALATI CS 0* 0*
D004 CORIANO RN 0* 0* D181 CROPANI CZ 0,8 0,8
D005 CORIGLIANO CALABRO CS 0,8 0,8 D182 CROSA BI 0,5 0,5
D006 CORIGLIANO D’OTRANTO LE 0,5 10.000 0,5 10.000 D184 CROSIA CS 0,8 0,8
D007 CORINALDO AN 0,35 0,35 D185 CROSIO DELLA VALLE VA 0,2 0,2
D008 CORIO TO 0,5 0,5 D122 CROTONE KR 0,6 10.000 0,6 10.000
D009 CORLEONE PA 0* 0* D186 CROTTA D’ADDA CR 0,3 0,3
D011 CORLETO MONFORTE SA 0* 0* D187 CROVA VC 0* 0*
D010 CORLETO PERTICARA PZ 0* 0* D188 CROVIANA TN 0* 0*
D013 CORMANO MI 0,4 0,4 D189 CRUCOLI KR 0* 0*
D014 CORMONS GO 0,1 0,1 D192 CUASSO AL MONTE VA 0,5 0,5
D015 CORNA IMAGNA BG 0* 0* D194 CUCCARO MONFERRATO AL 0,5 0,5
D016 CORNALBA BG 0,4 0,4 D195 CUCCARO VETERE SA 0,4 0,4
D017 CORNALE PV 0,4 0,4 D196 CUCCIAGO CO 0* 0*
D018 CORNAREDO MI 0,6 0,6 D197 CUCEGLIO TO 0,5 0,5
D019 CORNATE D’ADDA MI 0* 0* D198 CUGGIONO MI 0,5 0,5
B799 CORNEDO ALL’ISARCO .KARNEID. BZ 0* 0* D199 CUGLIATE-FABIASCO VA 0* 0*
D020 CORNEDO VICENTINO VI 0,8 0,8 D200 CUGLIERI OR 0* 0*
D021 CORNEGLIANO LAUDENSE LO 0,5 0,5 D201 CUGNOLI PE 0,7 0,7
D022 CORNELIANO D’ALBA CN 0,25 0,25 D202 CUMIANA TO 0,5 0,5
D026 CORNIGLIO PR 0,5 0,5 D203 CUMIGNANO SUL NAVIGLIO CR 0,3 0,3
D027 CORNO DI ROSAZZO UD 0* 0* D204 CUNARDO VA 0* 0*
D028 CORNO GIOVINE LO 0,4 0,4 D205 CUNEO CN 0,4 0,4
D029 CORNOVECCHIO LO 0,5 0,5 D206 CUNEVO TN 0* 0*
D030 CORNUDA TV 0,5 0,5 D207 CUNICO AT 0,2 0,2
D037 CORREGGIO RE 0* 0* D208 CUORGNE’ TO 0,45 0,45
D038 CORREZZANA MB 0,1 0,1 D209 CUPELLO CH 0,5 0,5
D040 CORREZZOLA PD 0,6 0,6 D210 CUPRA MARITTIMA AP 0,8 0,8
D041 CORRIDO CO 0* 0* D211 CUPRAMONTANA AN 0,8 0,8
D042 CORRIDONIA MC 0,6 0,6 B824 CURA CARPIGNANO PV 0,5 8.000 0,5 8.000
D043 CORROPOLI TE 0,4 0,4 D214 CURCURIS OR 0* 0*
D044 CORSANO LE 0,5 0,5 D216 CUREGGIO NO 0,3 10.000 0,3 10.000
D045 CORSICO MI 0,4 0,4 D217 CURIGLIA CON MONTEVIASCO VA 0,5 0,5
D046 CORSIONE AT 0* 0* D218 CURINGA CZ 0,4 0,4
D048 CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO .KURTATSCH A. BZ 0* 0* D219 CURINO BI 0,8 0,8
D049 CORTALE CZ 0* 0* D221 CURNO BG 0,2 0,2
D050 CORTANDONE AT 0,2 0,2 D222 CURON VENOSTA .GRAUN IM VINSCHGAU. BZ 0* 0*
D051 CORTANZE AT 0* 0* D223 CURSI LE 0,2 0,2
D052 CORTAZZONE AT 0* 0* D225 CURSOLO-ORASSO VB 0* 0*
D054 CORTE BRUGNATELLA PC 0,4 0,4 D226 CURTAROLO PD 0,8 10.500 0,8 10.500
D056 CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE CR 0* 0* D227 CURTATONE MN 0* 0*
D057 CORTE DE’ FRATI CR 0,2 0,2 D228 CURTI CE 0,4 0,4
D058 CORTE FRANCA BS 0* 0* D229 CUSAGO MI 0,25 0,25
D068 CORTE PALASIO LO 0* 0* D231 CUSANO MILANINO MI 0,7 0,7
D061 CORTEMAGGIORE PC 0 0 D230 CUSANO MUTRI BN 0,8 * 0,8 *
D062 CORTEMILIA CN 0,8 8.000 0,8 8.000 D232 CUSINO CO 0,2 0,2
D064 CORTENO GOLGI BS 0* 0* D233 CUSIO BG 0* 0*
D065 CORTENOVA LC 0* 0* D234 CUSTONACI TP 0 0
D066 CORTENUOVA BG 0* 0* D235 CUTIGLIANO PT 0,5 0,5
D067 CORTEOLONA PV 0* 0* D236 CUTRO KR 0,5 0,5
D072 CORTIGLIONE AT 0,5 0,5 D237 CUTROFIANO LE 0* 0*
A266 CORTINA D’AMPEZZO BL 0* 0* D238 CUVEGLIO VA 0,475 0,475
- X -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
D239 CUVIO VA 0,2 0,2 D419 ERBE’ VR 0,7 0,7
D243 DAIANO TN 0* 0* D420 ERBEZZO VR 0,8 0,8
D244 DAIRAGO MI 0,4 0,4 D421 ERBUSCO BS 0 0
D245 DALMINE BG 0,3 0,3 D422 ERCHIE BR 0,8 0,8
D246 DAMBEL TN 0* 0* H243 ERCOLANO NA 0,19 7.500 0,19 7.500
D247 DANTA DI CADORE BL 0,5 0,5 D423 ERICE TP 0,3 0,3
D248 DAONE TN 0* 0* D424 ERLI SV 0,4 0,4
D250 DARE’ TN 0* 0* D426 ERTO E CASSO PN 0* 0*
D251 DARFO BOARIO TERME BS 0,5 0,5 M292 ERULA SS 0* 0*
D253 DASA’ VV 0* 0* D428 ERVE LC 0,5 0,5
D255 DAVAGNA GE 0,5 0,5 D429 ESANATOGLIA MC 0,7 0,7
D256 DAVERIO VA 0,4 8.000 0,4 8.000 D430 ESCALAPLANO CA 0* 0*
D257 DAVOLI CZ 0,6 0,6 D431 ESCOLCA CA 0* 0*
D258 DAZIO SO 0* 0* D434 ESINE BS 0,4 0,4
D259 DECIMOMANNU CA 0,2 0,2 D436 ESINO LARIO LC 0,4 0,4
D260 DECIMOPUTZU CA 0,4 0,4 D440 ESPERIA FR 0,5 4.500 0,5 4.500
D261 DECOLLATURA CZ 0* 0* D441 ESPORLATU SS 0* 0*
D264 DEGO SV 0,4 0,4 D442 ESTE PD 0,5 10.500 0,5 10.500
D265 DEIVA MARINA SP 0,5 7.500 0,5 7.500 D443 ESTERZILI CA 0* 0*
D266 DELEBIO SO 0* 0* D444 ETROUBLES AO 0* 0*
D267 DELIA CL 0,5 0,5 D445 EUPILIO CO 0,2 0,2
D268 DELIANUOVA RC 0,5 0,5 D433 EXILLES TO 0* 0*
D269 DELICETO FG 0,2 0,2 D447 FABBRICA CURONE AL 0* 0*
D270 DELLO BS 0,2 0,2 D449 FABBRICHE DI VALLICO LU 0,4 0,4
D271 DEMONTE CN 0,4 0,4 D450 FABBRICO RE 0,15 0,15
D272 DENICE AL 0,2 0,2 D451 FABRIANO AN 0,8 12.000 0,8 12.000
D273 DENNO TN 0* 0* D452 FABRICA DI ROMA VT 0,8 0,8
D277 DERNICE AL 0* 0* D453 FABRIZIA VV 0,2 0,2
D278 DEROVERE CR 0,5 0,5 D454 FABRO TR 0,5 0,5
D279 DERUTA PG 0,5 0,5 D455 FAEDIS UD 0,1 0,1
D280 DERVIO LC 0,5 0,5 D457 FAEDO TN 0* 0*
D281 DESANA VC 0,5 0,5 D456 FAEDO VALTELLINO SO 0,5 0,5
D284 DESENZANO DEL GARDA BS 0,4 0,4 D458 FAENZA RA 0,5 0,5
D286 DESIO MB 0,4 0,4 D459 FAETO FG 0* 0*
D287 DESULO NU 0,4 0,4 D461 FAGAGNA UD 0,5 0,5
D289 DIAMANTE CS 0,8 0,8 D462 FAGGETO LARIO CO 0,4 8.000 0,4 8.000
D293 DIANO ARENTINO IM 0,5 8.000 0,5 8.000 D463 FAGGIANO TA 0,6 0,6
D296 DIANO CASTELLO IM 0,2 0,2 D465 FAGNANO ALTO AQ 0* 0*
D291 DIANO D’ALBA CN 0,4 0,4 D464 FAGNANO CASTELLO CS 0,5 0,5
D297 DIANO MARINA IM 0,8 * 0,8 * D467 FAGNANO OLONA VA 0,5 0,5
D298 DIANO SAN PIETRO IM 0,65 0,65 D468 FAI DELLA PAGANELLA TN 0* 0*
D299 DICOMANO FI 0,5 0,5 D469 FAICCHIO BN 0,5 0,5
D300 DIGNANO UD 0,4 0,4 D470 FALCADE BL 0,5 8.000 0,5 8.000
D302 DIMARO TN 0* 0* D471 FALCIANO DEL MASSICO CE 0,3 0,3
D303 DINAMI VV 0,1 0,1 D473 FALCONARA ALBANESE CS 0* 0*
D304 DIPIGNANO CS 0,5 0,5 D472 FALCONARA MARITTIMA AN 0,8 10.000 0,8 10.000
D305 DISO LE 0,5 8.000 0,5 8.000 D474 FALCONE ME 0,4 0,4
D309 DIVIGNANO NO 0,5 0,5 D475 FALERIA VT 0,5 0,5
D310 DIZZASCO CO 0,2 0,2 D476 FALERNA CZ 0,6 0,6
D311 DOBBIACO .TOBLACH. BZ 0* 0* D477 FALERONE FM 0,5 0,5
D312 DOBERDO’ DEL LAGO GO 0* 0* D480 FALLO CH 0,2 0,2
D314 DOGLIANI CN 0,2 0,2 D481 FALMENTA VB 0,2 0,2
D315 DOGLIOLA CH 0,5 0,5 D482 FALOPPIO CO 0,2 0,2
D316 DOGNA UD 0* 0* D483 FALVATERRA FR 0,6 0,6
D317 DOLCE’ VR 0,2 0,2 D484 FALZES .PFALZEN. BZ 0* 0*
D318 DOLCEACQUA IM 0,2 0,2 D486 FANANO MO 0,4 0,4
D319 DOLCEDO IM 0,4 0,4 D487 FANNA PN 0* 0*
D321 DOLEGNA DEL COLLIO GO 0* 0* D488 FANO PU 0,8 0,8
D323 DOLIANOVA CA 0,4 0,4 D489 FANO ADRIANO TE 0,5 0,5
D325 DOLO VE 0,7 0,7 D494 FARA FILIORUM PETRI CH 0,2 0,2
D327 DOLZAGO LC 0,2 0,2 D490 FARA GERA D’ADDA BG 0,3 0,3
D328 DOMANICO CS 0,4 0,4 D493 FARA IN SABINA RI 0,5 0,5
D329 DOMASO CO 0,4 0,4 D492 FARA NOVARESE NO 0,3 0,3
D330 DOMEGGE DI CADORE BL 0,8 0,8 D491 FARA OLIVANA CON SOLA BG 0,2 0,2
D331 DOMICELLA AV 0* 0* D495 FARA SAN MARTINO CH 0,7 0,7
D332 DOMODOSSOLA VB 0,4 7.500 0,4 7.500 D496 FARA VICENTINO VI 0,5 0,5
D333 DOMUS DE MARIA CA 0,5 9.000 0,5 9.000 D497 FARDELLA PZ 0,3 0,3
D334 DOMUSNOVAS CI 0* 0* D499 FARIGLIANO CN 0,6 0,6
D336 DON TN 0* 0* D501 FARINDOLA PE 0,6 0,6
D339 DONATO BI 0,5 0,5 D502 FARINI PC 0,5 0,5
D341 DONGO CO 0,5 0,5 D503 FARNESE VT 0* 0*
D338 DONNAS AO 0,15 0,15 D506 FARRA D’ALPAGO BL 0* 0*
D344 DONORI CA 0,2 0,2 D505 FARRA DI SOLIGO TV 0,4 0,4
D345 DORGALI NU 0* 0* D504 FARRA D’ISONZO GO 0,3 0,3
D346 DORIO LC 0,2 0,2 D508 FASANO BR 0,7 10.000 0,7 10.000
D347 DORMELLETTO NO 0* 0* D509 FASCIA GE 0,5 0,5
D348 DORNO PV 0,4 7.500 0,4 7.500 D510 FAUGLIA PI 0,4 0,4
D349 DORSINO TN 0* 0* D511 FAULE CN 0,4 0,4
D350 DORZANO BI 0,5 0,5 D512 FAVALE DI MALVARO GE 0,5 0,5
D351 DOSOLO MN 0,4 10.000 0,4 10.000 D514 FAVARA AG 0* 0*
D352 DOSSENA BG 0,6 7.500 0,6 7.500 D516 FAVER TN 0* 0*
D355 DOSSO DEL LIRO CO 0 0 D518 FAVIGNANA TP 0* 0*
D356 DOUES AO 0* 0* D520 FAVRIA TO 0,4 0,4
D357 DOVADOLA FC 0,3 0,3 D523 FEISOGLIO CN 0,2 0,2
D358 DOVERA CR 0* 0* D524 FELETTO TO 0,4 0,4
D360 DOZZA BO 0,4 0,4 D526 FELINO PR 0,6 10.000 0,6 10.000
D361 DRAGONI CE 0* 0* D527 FELITTO SA 0* 0*
D364 DRAPIA VV 0,1 0,1 D528 FELIZZANO AL 0* 0*
D365 DRENA TN 0* 0* D529 FELONICA MN 0,8 0,8
D366 DRENCHIA UD 0* 0* D530 FELTRE BL 0,3 0,3
D367 DRESANO MI 0,2 0,2 D531 FENEGRO’ CO 0,3 0,3
D369 DREZZO CO 0* 0* D532 FENESTRELLE TO 0,5 0,5
D370 DRIZZONA CR 0* 0* D537 FENIS AO 0* 0*
D371 DRO TN 0* 0* D538 FERENTILLO TR 0,4 0,4
D372 DRONERO CN 0,5 0,5 D539 FERENTINO FR 0,6 0,6
D373 DRUENTO TO 0,45 0,45 D540 FERLA SR 0,3 0,3
D374 DRUOGNO VB 0* 0* D541 FERMIGNANO PU 0,5 0,5
D376 DUALCHI NU 0* 0* D542 FERMO FM 0,8 7.500 0,8 7.500
D377 DUBINO SO 0,2 0,2 D543 FERNO VA 0,2 0,2
M300 DUE CARRARE PD 0,5 10.170 0,5 10.170 D544 FEROLETO ANTICO CZ 0,4 0,4
D379 DUEVILLE VI 0,4 0,4 D545 FEROLETO DELLA CHIESA RC 0,5 0,5
D380 DUGENTA BN 0,2 0,2 D547 FERRANDINA MT 0,2 0,2
D383 DUINO-AURISINA TS 0* 0* D548 FERRARA FE 0,5 0,5
D384 DUMENZA VA 0,5 0,5 D549 FERRARA DI MONTE BALDO VR 0,4 0,4
D385 DUNO VA 0,5 0,5 D550 FERRAZZANO CB 0,2 0,2
D386 DURAZZANO BN 0,8 0,8 D551 FERRERA DI VARESE VA 0* 0*
C772 DURONIA CB 0,1 0,1 D552 FERRERA ERBOGNONE PV 0* 0*
D388 DUSINO SAN MICHELE AT 0,6 0,6 D554 FERRERE AT 0* 0*
D390 EBOLI SA 0,1 0,1 D555 FERRIERE PC 0* 0*
D391 EDOLO BS 0* 0* D557 FERRUZZANO RC 0,5 0,5
D392 EGNA .NEUMARKT. BZ 0* 0* D560 FIAMIGNANO RI 0,4 0,4
D394 ELICE PE 0,2 0,2 D562 FIANO TO 0* 0*
D395 ELINI OG 0* 0* D561 FIANO ROMANO RM 0,3 0,3
D398 ELLO LC 0,7 8.000 0,7 8.000 D564 FIASTRA MC 0,4 0,4
D399 ELMAS CA 0,4 0,4 D565 FIAVE’ TN 0* 0*
D401 ELVA CN 0,3 0,3 D567 FICARAZZI PA 0,4 0,4
D402 EMARESE AO 0* 0* D568 FICAROLO RO 0,5 0,5
D403 EMPOLI FI 0,3 0,3 D569 FICARRA ME 0,4 0,4
D406 ENDINE GAIANO BG 0,5 0,5 D570 FICULLE TR 0,2 0,2
D407 ENEGO VI 0,6 0,6 B034 FIDENZA PR 0,6 12.000 0,6 12.000
D408 ENEMONZO UD 0* 0* D571 FIE’ ALLO SCILIAR .VOELS AM SCHLERN. BZ 0* 0*
C342 ENNA EN 0,1 0,1 D572 FIERA DI PRIMIERO TN 0* 0*
D410 ENTRACQUE CN 0* 0* D573 FIEROZZO TN 0* 0*
D411 ENTRATICO BG 0,2 0,2 D574 FIESCO CR 0,6 8.500 0,6 8.500
D412 ENVIE CN 0* 0* D575 FIESOLE FI 0,8 0,8
D414 EPISCOPIA PZ 0,4 0,4 D576 FIESSE BS 0,2 0,2
D415 ERACLEA VE 0,5 0,5 D578 FIESSO D’ARTICO VE 0,5 0,5
D416 ERBA CO 0,4 10.000 0,4 10.000 D577 FIESSO UMBERTIANO RO 0,8 12.000 0,8 12.000
- XI -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
D579 FIGINO SERENZA CO 0,5 0,5 D737 FOSSALTO CB 0,1 0,1
D583 FIGLINE VALDARNO FI 0,7 0,7 D742 FOSSANO CN 0,45 0,45
D582 FIGLINE VEGLIATURO CS 0,2 0,2 D745 FOSSATO DI VICO PG 0* 0*
D586 FILACCIANO RM 0,5 0,5 D744 FOSSATO SERRALTA CZ 0,6 0,6
D587 FILADELFIA VV 0,4 11.071,35 0,411.071,35 D748 FOSSO’ VE 0,8 0,8
D588 FILAGO BG 0,15 0,15 D749 FOSSOMBRONE PU 0,6 * 0,6 *
D589 FILANDARI VV 0,5 0,5 D750 FOZA VI 0* 0*
D590 FILATTIERA MS 0,2 0,2 D751 FRABOSA SOPRANA CN 0,8 0,8
D591 FILETTINO FR 0,4 0,4 D752 FRABOSA SOTTANA CN 0,1 0,1
D592 FILETTO CH 0,4 0,4 D559 FRACONALTO AL 0,5 0,5
D593 FILIANO PZ 0,4 * 0,4 * D754 FRAGAGNANO TA 0* 7.000 0* 7.000
D594 FILIGHERA PV 0,4 12.500 0,4 12.500 D755 FRAGNETO L’ABATE BN 0,5 0,5
D595 FILIGNANO IS 0,6 0,6 D756 FRAGNETO MONFORTE BN 0,5 0,5
D596 FILOGASO VV 0* 0* D757 FRAINE CH 0* 0*
D597 FILOTTRANO AN 0,75 0,75 D758 FRAMURA SP 0* 0*
D599 FINALE EMILIA MO 0,7 10.000 0,7 10.000 D763 FRANCAVILLA AL MARE CH 0,8 0,8
D600 FINALE LIGURE SV 0,6 0,6 D762 FRANCAVILLA ANGITOLA VV 0* 0*
D604 FINO DEL MONTE BG 0,1 0,1 D759 FRANCAVILLA BISIO AL 0,6 0,6
D605 FINO MORNASCO CO 0,35 12.000 0,35 12.000 D760 FRANCAVILLA D’ETE FM 0,2 0,2
D606 FIORANO AL SERIO BG 0,4 0,4 D765 FRANCAVILLA DI SICILIA ME 0* 0*
D608 FIORANO CANAVESE TO 0,5 0,5 D761 FRANCAVILLA FONTANA BR 0,8 0,8
D607 FIORANO MODENESE MO 0,1 0,1 D766 FRANCAVILLA IN SINNI PZ 0,4 0,4
D609 FIORDIMONTE MC 0,5 7.500 0,5 7.500 D764 FRANCAVILLA MARITTIMA CS 0,5 0,5
D611 FIORENZUOLA D’ARDA PC 0,3 0,3 D767 FRANCICA VV 0,5 0,5
D612 FIRENZE FI 0,3 0,3 D768 FRANCOFONTE SR 0,5 0,5
D613 FIRENZUOLA FI 0,5 * 0,5 * D769 FRANCOLISE CE 0,5 7.000 0,5 7.000
D614 FIRMO CS 0,6 0,6 D770 FRASCARO AL 0,5 0,5
D615 FISCIANO SA 0,6 0,6 D771 FRASCAROLO PV 0* 0*
A310 FIUGGI FR 0,2 0,2 D773 FRASCATI RM 0,2 0,2
D617 FIUMALBO MO 0* 0* D774 FRASCINETO CS 0* 0*
D619 FIUMARA RC 0,4 0,4 D775 FRASSILONGO TN 0* 0*
D621 FIUME VENETO PN 0* 0* D776 FRASSINELLE POLESINE RO 0,8 8.000 0,8 8.000
D622 FIUMEDINISI ME 0,5 0,5 D777 FRASSINELLO MONFERRATO AL 0,6 7.000 0,6 7.000
D624 FIUMEFREDDO BRUZIO CS 0,2 0,2 D780 FRASSINETO PO AL 0,8 0,8
D623 FIUMEFREDDO DI SICILIA CT 0,6 10.000 0,6 10.000 D781 FRASSINETTO TO 0,2 0,2
D627 FIUMICELLO UD 0,4 0,4 D782 FRASSINO CN 0* 0*
M297 FIUMICINO RM 0,8 10.000 0,8 10.000 D783 FRASSINORO MO 0,6 0,6
D628 FIUMINATA MC 0,6 0,6 D785 FRASSO SABINO RI 0* 0*
D629 FIVIZZANO MS 0,8 0,8 D784 FRASSO TELESINO BN 0,8 0,8
D630 FLAIBANO UD 0* 0* D788 FRATTA POLESINE RO 0,3 0,3
D631 FLAVON TN 0* 0* D787 FRATTA TODINA PG 0,4 0,4
D634 FLERO BS 0,2 0,2 D789 FRATTAMAGGIORE NA 0,6 7.500 0,6 7.500
D635 FLORESTA ME 0,3 0,3 D790 FRATTAMINORE NA 0,8 0,8
D636 FLORIDIA SR 0,6 0,6 D791 FRATTE ROSA PU 0,5 0,5
D637 FLORINAS SS 0* 0* D793 FRAZZANO’ ME 0,5 0,5
D638 FLUMERI AV 0,3 0,3 D794 FREGONA TV 0* 0*
D639 FLUMINIMAGGIORE CI 0,2 0,2 D796 FRESAGRANDINARIA CH 0,8 0,8
D640 FLUSSIO OR 0* 0* D797 FRESONARA AL 0,6 0,6
D641 FOBELLO VC 0,4 0,4 D798 FRIGENTO AV 0,2 0,2
D643 FOGGIA FG 0,8 0,8 D799 FRIGNANO CE 0,6 0,6
D644 FOGLIANISE BN 0,4 0,4 D802 FRINCO AT 0,4 0,4
D645 FOGLIANO REDIPUGLIA GO 0,3 10.000 0,3 10.000 D803 FRISA CH 0,5 0,5
D646 FOGLIZZO TO 0,6 0,6 D804 FRISANCO PN 0* 0*
D649 FOIANO DELLA CHIANA AR 0,5 0,5 D805 FRONT TO 0,5 0,5
D650 FOIANO DI VAL FORTORE BN 0,5 0,5 D807 FRONTINO PU 0* 0*
D651 FOLGARIA TN 0* 0* D808 FRONTONE PU 0,7 0,7
D652 FOLIGNANO AP 0,8 0,8 D810 FROSINONE FR 0,5 * 0,5 *
D653 FOLIGNO PG 0,3 0,3 D811 FROSOLONE IS 0* 0*
D654 FOLLINA TV 0,4 0,4 D812 FROSSASCO TO 0,3 10.700 0,3 10.700
D655 FOLLO SP 0,3 12.000 0,3 12.000 D813 FRUGAROLO AL 0,5 0,5
D656 FOLLONICA GR 0,5 0,5 D814 FUBINE AL 0,6 0,6
D660 FOMBIO LO 0,2 0,2 D815 FUCECCHIO FI 0,55 11.000 0,55 11.000
D661 FONDACHELLI-FANTINA ME 0,2 0,2 D817 FUIPIANO VALLE IMAGNA BG 0* 0*
D662 FONDI LT 0,6 0,6 D818 FUMANE VR 0,4 0,4
D663 FONDO TN 0* 0* D819 FUMONE FR 0,5 10.000 0,5 10.000
D665 FONNI NU 0,7 0,7 D821 FUNES .VILLNOESS. BZ 0* 0*
D666 FONTAINEMORE AO 0* 0* D823 FURCI CH 0,4 0,4
D667 FONTANA LIRI FR 0,45 0,45 D824 FURCI SICULO ME 0,8 0,8
D670 FONTANAFREDDA PN 0,25 0,25 D825 FURNARI ME 0,5 0,5
D671 FONTANAROSA AV 0,5 0,5 D826 FURORE SA 0,5 0,5
D668 FONTANELICE BO 0,5 0,5 D827 FURTEI VS 0* 0*
D672 FONTANELLA BG 0,5 0,5 D828 FUSCALDO CS 0,7 0,7
D673 FONTANELLATO PR 0,5 10.000 0,5 10.000 D829 FUSIGNANO RA 0,8 8.000 0,8 8.000
D674 FONTANELLE TV 0,5 0,5 D830 FUSINE SO 0,4 0,4
D675 FONTANETO D’AGOGNA NO 0,3 0,3 D832 FUTANI SA 0,2 0,2
D676 FONTANETTO PO VC 0,4 0,4 D834 GABBIONETA BINANUOVA CR 0,4 0,4
D677 FONTANIGORDA GE 0,4 0,4 D835 GABIANO AL 0,5 0,5
D678 FONTANILE AT 0,4 0,4 D836 GABICCE MARE PU 0,75 0,75
D679 FONTANIVA PD 0* 0* D839 GABY AO 0* 0*
D680 FONTE TV 0* 0* D841 GADESCO PIEVE DELMONA CR 0,2 0,2
M309 FONTE NUOVA RM 0,4 0,4 D842 GADONI NU 0,2 0,2
D681 FONTECCHIO AQ 0,5 0,5 D843 GAETA LT 0,65 0,65
D682 FONTECHIARI FR 0,5 8.000 0,5 8.000 D844 GAGGI ME 0,5 0,5
D683 FONTEGRECA CE 0,5 0,5 D845 GAGGIANO MI 0,8 0,8
D684 FONTENO BG 0,4 0,4 D847 GAGGIO MONTANO BO 0,8 0,8
D685 FONTEVIVO PR 0,35 15.000 0,35 15.000 D848 GAGLIANICO BI 0,6 0,6
D686 FONZASO BL 0,6 0,6 D850 GAGLIANO ATERNO AQ 0,2 0,2
D688 FOPPOLO BG 0,4 0,4 D849 GAGLIANO CASTELFERRATO EN 0* 0*
D689 FORANO RI 0,7 0,7 D851 GAGLIANO DEL CAPO LE 0,3 0,3
D691 FORCE AP 0,4 0,4 D852 GAGLIATO CZ 0* 0*
D693 FORCHIA BN 0,8 0,8 D853 GAGLIOLE MC 0,8 0,8
D694 FORCOLA SO 0* 0* D854 GAIARINE TV 0,5 0,5
D695 FORDONGIANUS OR 0,4 0,4 D855 GAIBA RO 0,8 0,8
D696 FORENZA PZ 0,5 0,5 D856 GAIOLA CN 0,4 0,4
D697 FORESTO SPARSO BG 0* 0* D858 GAIOLE IN CHIANTI SI 0,5 0,5
D700 FORGARIA NEL FRIULI UD 0,4 0,4 D859 GAIRO OG 0,5 0,5
D701 FORINO AV 0,4 0,4 D860 GAIS .GAIS. BZ 0* 0*
D702 FORIO NA 0,8 0,8 D861 GALATI MAMERTINO ME 0,5 0,5
D704 FORLI’ FC 0,49 8.000 0,49 8.000 D862 GALATINA LE 0,8 0,8
D703 FORLI’ DEL SANNIO IS 0 0 D863 GALATONE LE 0,75 0,75
D705 FORLIMPOPOLI FC 0,3 0,3 D864 GALATRO RC 0,5 0,5
D706 FORMAZZA VB 0* 0* D865 GALBIATE LC 0,6 0,6
D707 FORMELLO RM 0,7 0,7 D867 GALEATA FC 0,5 0,5
D708 FORMIA LT 0,4 0,4 D868 GALGAGNANO LO 0,4 7.500 0,4 7.500
D709 FORMICOLA CE 0,6 0,6 D869 GALLARATE VA 0,55 0,55
D710 FORMIGARA CR 0,5 0,5 D870 GALLESE VT 0,6 0,6
D711 FORMIGINE MO 0,4 0,4 D872 GALLIATE NO 0,7 13.000 0,7 13.000
D712 FORMIGLIANA VC 0* 0* D871 GALLIATE LOMBARDO VA 0,5 0,5
D713 FORMIGNANA FE 0,8 0,8 D873 GALLIAVOLA PV 0,2 0,2
D714 FORNACE TN 0* 0* D874 GALLICANO LU 0,8 10.500 0,8 10.500
D715 FORNELLI IS 0,7 0,7 D875 GALLICANO NEL LAZIO RM 0,8 10.000 0,8 10.000
D718 FORNI AVOLTRI UD 0* 0* D876 GALLICCHIO PZ 0,2 0,2
D719 FORNI DI SOPRA UD 0,4 0,4 D878 GALLIERA BO 0,4 10.000 0,4 10.000
D720 FORNI DI SOTTO UD 0* 0* D879 GALLIERA VENETA PD 0,2 20.000 0,2 20.000
D725 FORNO CANAVESE TO 0,3 0,3 D881 GALLINARO FR 0* 0*
D726 FORNO DI ZOLDO BL 0* 0* D882 GALLIO VI 0,4 0,4
D728 FORNOVO DI TARO PR 0,5 11.000 0,5 11.000 D883 GALLIPOLI LE 0,6 0,6
D727 FORNOVO SAN GIOVANNI BG 0,4 0,4 D884 GALLO MATESE CE 0,5 0,5
D730 FORTE DEI MARMI LU 0,2 * 0,2 * D885 GALLODORO ME 0,5 0,5
D731 FORTEZZA .FRANZENSFESTE. BZ 0* 0* D886 GALLUCCIO CE 0,4 0,4
D732 FORTUNAGO PV 0* 0* D888 GALTELLI NU 0* 0*
D733 FORZA D’AGRO’ ME 0,5 0,5 D889 GALZIGNANO TERME PD 0,4 0,4
D734 FOSCIANDORA LU 0,8 0,8 D890 GAMALERO AL 0,3 0,3
D735 FOSDINOVO MS 0,6 0,6 D891 GAMBARA BS 0,2 9.000 0,2 9.000
D736 FOSSA AQ 0* 0* D892 GAMBARANA PV 0* 0*
D738 FOSSACESIA CH 0,6 0,6 D894 GAMBASCA CN 0,2 0,2
D740 FOSSALTA DI PIAVE VE 0,6 0,6 D895 GAMBASSI TERME FI 0,3 0,3
D741 FOSSALTA DI PORTOGRUARO VE 0,5 0,5 D896 GAMBATESA CB 0,5 0,5
- XII -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
D897 GAMBELLARA VI 0* 0* E052 GISSI CH 0,5 0,5
D898 GAMBERALE CH 0* 0* E053 GIUGGIANELLO LE 0,4 0,4
D899 GAMBETTOLA FC 0,2 0,2 E054 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA 0,5 7.500 0,5 7.500
D901 GAMBOLO’ PV 0,5 0,5 E055 GIULIANA PA 0,5 0,5
D902 GAMBUGLIANO VI 0,5 0,5 E057 GIULIANO DI ROMA FR 0,5 0,5
D903 GANDELLINO BG 0,5 0,5 E056 GIULIANO TEATINO CH 0,8 0,8
D905 GANDINO BG 0,6 0,6 E058 GIULIANOVA TE 0,6 7.500 0,6 7.500
D906 GANDOSSO BG 0,2 0,2 E059 GIUNCUGNANO LU 0,5 0,5
D907 GANGI PA 0,3 10.000 0,3 10.000 E060 GIUNGANO SA 0 0
D909 GARAGUSO MT 0,5 0,5 E061 GIURDIGNANO LE 0,6 0,6
D910 GARBAGNA AL 0,5 0,5 E062 GIUSSAGO PV 0,4 10.000 0,4 10.000
D911 GARBAGNA NOVARESE NO 0,2 0,2 E063 GIUSSANO MB 0* 0*
D912 GARBAGNATE MILANESE MI 0,6 10.000 0,6 10.000 E064 GIUSTENICE SV 0,25 0,25
D913 GARBAGNATE MONASTERO LC 0* 0* E065 GIUSTINO TN 0* 0*
D915 GARDA VR 0,8 0,8 E066 GIUSVALLA SV 0,3 0,3
D917 GARDONE RIVIERA BS 0* 0* E067 GIVOLETTO TO 0,2 0,2
D918 GARDONE VAL TROMPIA BS 0,5 0,5 E068 GIZZERIA CZ 0,2 0,2
D920 GARESSIO CN 0,2 15.000 0,2 15.000 E069 GLORENZA .GLURNS. BZ 0* 0*
D921 GARGALLO NO 0,2 0,2 E071 GODEGA DI SANT’URBANO TV 0,4 0,4
D923 GARGAZZONE .GARGAZON. BZ 0* 0* E072 GODIASCO PV 0,4 8.000 0,4 8.000
D924 GARGNANO BS 0* 0* E074 GODRANO PA 0,5 0,5
D925 GARLASCO PV 0,5 0,5 E078 GOITO MN 0,4 12.000 0,4 12.000
D926 GARLATE LC 0,2 0,2 E079 GOLASECCA VA 0,6 10.000 0,6 10.000
D927 GARLENDA SV 0,5 0,5 E081 GOLFERENZO PV 0* 0*
D928 GARNIGA TERME TN 0* 0* M274 GOLFO ARANCI OT 0,6 0,6
D930 GARZENO CO 0,2 0,2 E082 GOMBITO CR 0,5 0,5
D931 GARZIGLIANA TO 0,7 0,7 E083 GONARS UD 0,5 0,5
D932 GASPERINA CZ 0,5 0,5 E084 GONI CA 0* 0*
D933 GASSINO TORINESE TO 0,5 0,5 E086 GONNESA CI 0,5 0,5
D934 GATTATICO RE 0,2 10.000 0,2 10.000 E087 GONNOSCODINA OR 0* 0*
D935 GATTEO FC 0,5 9.000 0,5 9.000 E085 GONNOSFANADIGA VS 0,4 0,4
D937 GATTICO NO 0,1 0,1 D585 GONNOSNO’ OR 0* 0*
D938 GATTINARA VC 0,7 0,7 E088 GONNOSTRAMATZA OR 0* 0*
D940 GAVARDO BS 0,5 0,5 E089 GONZAGA MN 0,5 0,5
D941 GAVAZZANA AL 0,4 0,4 E090 GORDONA SO 0* 0*
D942 GAVELLO RO 0,3 0,3 E091 GORGA RM 0,6 0,6
D943 GAVERINA TERME BG 0* 0* E092 GORGO AL MONTICANO TV 0,7 0,7
D944 GAVI AL 0,7 0,7 E093 GORGOGLIONE MT 0,2 10.000 0,2 10.000
D945 GAVIGNANO RM 0,5 0,5 E094 GORGONZOLA MI 0,4 0,4
D946 GAVIRATE VA 0,4 0,4 E096 GORIANO SICOLI AQ 0,2 0,2
D947 GAVOI NU 0,2 0,2 E098 GORIZIA GO 0,1 0,1
D948 GAVORRANO GR 0,4 0,4 E101 GORLA MAGGIORE VA 0* 0*
D949 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI MN 0,5 5.000 0,5 5.000 E102 GORLA MINORE VA 0,2 0,2
D951 GAZZADA SCHIANNO VA 0,5 0,5 E100 GORLAGO BG 0,4 0,4
D952 GAZZANIGA BG 0,3 0,3 E103 GORLE BG 0,1 0,1
D956 GAZZO PD 0* 0* E104 GORNATE-OLONA VA 0,4 0,4
D957 GAZZO VERONESE VR 0,5 0,5 E106 GORNO BG 0,3 0,3
D958 GAZZOLA PC 0,3 0,3 E107 GORO FE 0,2 0,2
D959 GAZZUOLO MN 0,5 7.500 0,5 7.500 E109 GORRETO GE 0,5 0,5
D960 GELA CL 0,5 0,5 E111 GORZEGNO CN 0,3 0,3
D961 GEMMANO RN 0,5 8.000 0,5 8.000 E113 GOSALDO BL 0,4 0,4
D962 GEMONA DEL FRIULI UD 0,2 0,2 E114 GOSSOLENGO PC 0,3 10.000 0,3 10.000
D963 GEMONIO VA 0,5 7.500 0,5 7.500 E115 GOTTASECCA CN 0,4 0,4
D964 GENAZZANO RM 0,6 0,6 E116 GOTTOLENGO BS 0,25 * 0,25 *
D965 GENGA AN 0,2 0,2 E118 GOVONE CN 0,3 0,3
D966 GENIVOLTA CR 0,2 0,2 E120 GOZZANO NO 0,4 7.525 0,4 7.525
D967 GENOLA CN 0,2 0,2 E122 GRADARA PU 0,5 0,5
D968 GENONI OR 0* 0* E124 GRADISCA D’ISONZO GO 0,3 0,3
D969 GENOVA GE 0,7 10.000 0,7 10.000 E125 GRADO GO 0* 0*
D970 GENURI VS 0* 0* E126 GRADOLI VT 0,5 0,5
D971 GENZANO DI LUCANIA PZ 0,44 9.000 0,44 9.000 E127 GRAFFIGNANA LO 0,4 0,4
D972 GENZANO DI ROMA RM 0,6 0,6 E128 GRAFFIGNANO VT 0,8 0,8
D973 GENZONE PV 0* 0* E130 GRAGLIA BI 0,7 0,7
D974 GERA LARIO CO 0* 0* E131 GRAGNANO NA 0,5 18.000 0,5 18.000
D975 GERACE RC 0,5 0,5 E132 GRAGNANO TREBBIENSE PC 0,2 0,2
D977 GERACI SICULO PA 0,6 10.000 0,6 10.000 E133 GRAMMICHELE CT 0* 0*
D978 GERANO RM 0,7 0,7 E134 GRANA AT 0,2 0,2
D980 GERENZAGO PV 0* 0* E135 GRANAGLIONE BO 0,5 0,5
D981 GERENZANO VA 0* 0* E136 GRANAROLO DELL’EMILIA BO 0,3 0,3
D982 GERGEI CA 0* 0* E138 GRANCONA VI 0,5 0,5
D983 GERMAGNANO TO 0,5 0,5 E139 GRANDATE CO 0* 0*
D984 GERMAGNO VB 0 0 E141 GRANDOLA ED UNITI CO 0,4 0,4
D986 GERMASINO CO 0,4 0,4 E142 GRANITI ME 0,2 0,2
D987 GERMIGNAGA VA 0,3 0,3 E143 GRANOZZO CON MONTICELLO NO 0,2 0,2
D988 GEROCARNE VV 0,5 0,5 E144 GRANTOLA VA 0,5 0,5
D990 GEROLA ALTA SO 0* 0* E145 GRANTORTO PD 0* 0*
D991 GEROSA BG 0,4 0,4 E146 GRANZE PD 0,2 0,2
D993 GERRE DE’ CAPRIOLI CR 0,4 0,4 E147 GRASSANO MT 0,6 0,6
D994 GESICO CA 0* 0* E148 GRASSOBBIO BG 0* 0*
D995 GESSATE MI 0* 0* E149 GRATTERI PA 0,6 8.000 0,6 8.000
D996 GESSOPALENA CH 0,2 0,2 E150 GRAUNO TN 0* 0*
D997 GESTURI VS 0* 0* E151 GRAVEDONA CO 0,2 0,2
D998 GESUALDO AV 0,5 0,5 E152 GRAVELLONA LOMELLINA PV 0,6 0,6
D999 GHEDI BS 0* 0* E153 GRAVELLONA TOCE VB 0,4 0,4
E001 GHEMME NO 0,55 10.500 0,55 10.500 E154 GRAVERE TO 0,2 0,2
E003 GHIFFA VB 0* 0* E156 GRAVINA DI CATANIA CT 0,5 0,5
E004 GHILARZA OR 0* 0* E155 GRAVINA IN PUGLIA BA 0,4 0,4
E006 GHISALBA BG 0,2 0,2 E158 GRAZZANISE CE 0,6 0,6
E007 GHISLARENGO VC 0,3 0,3 E159 GRAZZANO BADOGLIO AT 0* 0*
E008 GIACCIANO CON BARUCHELLA RO 0,5 0,5 E160 GRECCIO RI 0,8 0,8
E009 GIAGLIONE TO 0,5 0,5 E161 GRECI AV 0,2 9.000 0,2 9.000
E010 GIANICO BS 0,4 0,4 E163 GREGGIO VC 0* 0*
E012 GIANO DELL’UMBRIA PG 0,4 0,4 E164 GREMIASCO AL 0* 0*
E011 GIANO VETUSTO CE 0* 0* E165 GRESSAN AO 0* 0*
E013 GIARDINELLO PA 0,5 0,5 E167 GRESSONEY-LA-TRINITE’ AO 0* 0*
E014 GIARDINI-NAXOS ME 0,5 0,5 E168 GRESSONEY-SAINT-JEAN AO 0 0
E015 GIAROLE AL 0,5 0,5 E169 GREVE IN CHIANTI FI 0,5 0,5
E016 GIARRATANA RG 0,5 0,5 E170 GREZZAGO MI 0,5 0,5
E017 GIARRE CT 0,8 0,8 E171 GREZZANA VR 0,8 0,8
E019 GIAVE SS 0* 0* E172 GRIANTE CO 0,2 0,2
E020 GIAVENO TO 0,8 0,8 E173 GRICIGNANO DI AVERSA CE 0,2 0,2
E021 GIAVERA DEL MONTELLO TV 0,4 8.000 0,4 8.000 E177 GRIGNASCO NO 0,4 0,4
E022 GIBA CI 0* 0* E178 GRIGNO TN 0* 0*
E023 GIBELLINA TP 0,5 0,5 E179 GRIMACCO UD 0* 0*
E024 GIFFLENGA BI 0,3 0,3 E180 GRIMALDI CS 0,5 0,5
E025 GIFFONE RC 0,5 0,5 E182 GRINZANE CAVOUR CN 0,4 0,4
E026 GIFFONI SEI CASALI SA 0,4 0,4 E184 GRISIGNANO DI ZOCCO VI 0,4 0,4
E027 GIFFONI VALLE PIANA SA 0,8 * 0,8 * E185 GRISOLIA CS 0* 0*
E028 GIGNESE VB 0* 0* E187 GRIZZANA MORANDI BO 0,7 10.000 0,7 10.000
E029 GIGNOD AO 0* 0* E188 GROGNARDO AL 0,2 11.000 0,2 11.000
E030 GILDONE CB 0* 0* E189 GROMO BG 0,5 0,5
E031 GIMIGLIANO CZ 0,4 0,4 E191 GRONDONA AL 0,5 0,5
E033 GINESTRA PZ 0,5 0,5 E192 GRONE BG 0* 0*
E034 GINESTRA DEGLI SCHIAVONI BN 0,2 0,2 E193 GRONTARDO CR 0,5 0,5
E036 GINOSA TA 0,5 0,5 E195 GROPELLO CAIROLI PV 0,45 8.500 0,45 8.500
E037 GIOI SA 0,4 0,4 E196 GROPPARELLO PC 0,1 0,1
E040 GIOIA DEI MARSI AQ 0* 0* E199 GROSCAVALLO TO 0,2 0,2
E038 GIOIA DEL COLLE BA 0,3 9.000 0,3 9.000 E200 GROSIO SO 0,2 0,2
E039 GIOIA SANNITICA CE 0,5 0,5 E201 GROSOTTO SO 0,2 0,2
E041 GIOIA TAURO RC 0,8 0,8 E202 GROSSETO GR 0,5 0,5
E044 GIOIOSA IONICA RC 0,8 0,8 E203 GROSSO TO 0,2 0,2
E043 GIOIOSA MAREA ME 0,5 12.000 0,5 12.000 E204 GROTTAFERRATA RM 0,65 5.000 0,65 5.000
E045 GIOVE TR 0,6 10.000 0,6 10.000 E205 GROTTAGLIE TA 0,65 8.000 0,65 8.000
E047 GIOVINAZZO BA 0,7 7.500 0,7 7.500 E206 GROTTAMINARDA AV 0,6 7.500 0,6 7.500
E048 GIOVO TN 0,2 7.500 0,2 7.500 E207 GROTTAMMARE AP 0,5 0,5
E049 GIRASOLE OG 0* 0* E208 GROTTAZZOLINA FM 0,7 0,7
E050 GIRIFALCO CZ 0,5 0,5 E209 GROTTE AG 0* 0*
E051 GIRONICO CO 0,1 0,1 E210 GROTTE DI CASTRO VT 0,7 0,7
- XIII -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
E212 GROTTERIA RC 0,5 0,5 E386 JERAGO CON ORAGO VA 0,5 0,5
E213 GROTTOLE MT 0,3 0,3 E387 JERZU OG 0* 0*
E214 GROTTOLELLA AV 0,4 0,4 E388 JESI AN 0,5 12.000 0,5 12.000
E215 GRUARO VE 0,65 0,65 C388 JESOLO VE 0,3 0,3
E216 GRUGLIASCO TO 0,5 10.500 0,5 10.500 E320 JOLANDA DI SAVOIA FE 0,8 0,8
E217 GRUMELLO CREMONESE ED UNITI CR 0* 0* E389 JOPPOLO VV 0,8 0,8
E219 GRUMELLO DEL MONTE BG 0,2 0,2 E390 JOPPOLO GIANCAXIO AG 0* 0*
E221 GRUMENTO NOVA PZ 0 0 E391 JOVENCAN AO 0* 0*
E222 GRUMES TN 0* 0* E394 LA CASSA TO 0* 0*
E223 GRUMO APPULA BA 0,4 0,4 E423 LA LOGGIA TO 0,3 0,3
E224 GRUMO NEVANO NA 0,8 * 0,8 * E425 LA MADDALENA OT 0,2 0,2
E226 GRUMOLO DELLE ABBADESSE VI 0,6 8.000 0,6 8.000 A308 LA MAGDELEINE AO 0* 0*
E227 GUAGNANO LE 0,5 0,5 E430 LA MORRA CN 0,5 0,5
E228 GUALDO MC 0,5 0,5 E458 LA SALLE AO 0* 0*
E229 GUALDO CATTANEO PG 0,5 0,5 E463 LA SPEZIA SP 0,6 15.000 0,6 15.000
E230 GUALDO TADINO PG 0,4 10.500 0,4 10.500 E470 LA THUILE AO 0* 0*
E232 GUALTIERI RE 0,4 10.000 0,4 10.000 E491 LA VALLE .WENGEN. BZ 0* 0*
E233 GUALTIERI SICAMINO’ ME 0,4 0,4 E490 LA VALLE AGORDINA BL 0,8 0,8
E234 GUAMAGGIORE CA 0,3 0,3 E392 LABICO RM 0,8 0,8
E235 GUANZATE CO 0* 0* E393 LABRO RI 0,4 0,4
E236 GUARCINO FR 0,4 0,4 E395 LACCHIARELLA MI 0,6 8.000 0,6 8.000
E240 GUARDA VENETA RO 0,5 0,5 E396 LACCO AMENO NA 0,8 8.000 0,8 8.000
E237 GUARDABOSONE VC 0* 0* E397 LACEDONIA AV 0,4 0,4
E238 GUARDAMIGLIO LO 0* 0* E398 LACES .LATSCH. BZ 0* 0*
E239 GUARDAVALLE CZ 0,65 0,65 E400 LACONI OR 0* 0*
E241 GUARDEA TR 0,4 0,4 M212 LADISPOLI RM 0,5 * 0,5 *
E245 GUARDIA LOMBARDI AV 0,2 0,2 E401 LAERRU SS 0* 0*
E246 GUARDIA PERTICARA PZ 0* 0* E402 LAGANADI RC 0,6 0,6
E242 GUARDIA PIEMONTESE CS 0,4 0,4 E403 LAGHI VI 0* 0*
E249 GUARDIA SANFRAMONDI BN 0,8 0,8 E405 LAGLIO CO 0,5 0,5
E243 GUARDIAGRELE CH 0,6 0,6 E406 LAGNASCO CN 0,3 0,3
E244 GUARDIALFIERA CB 0,8 0,8 E407 LAGO CS 0,4 0,4
E248 GUARDIAREGIA CB 0,4 8.000 0,4 8.000 E409 LAGONEGRO PZ 0,8 0,8
E250 GUARDISTALLO PI 0,2 0,2 E410 LAGOSANTO FE 0,5 0,5
E251 GUARENE CN 0,3 0,3 E412 LAGUNDO .ALGUND. BZ 0* 0*
E252 GUASILA CA 0,2 0,2 E414 LAIGUEGLIA SV 0* 0*
E253 GUASTALLA RE 0,2 8.000 0,2 8.000 E415 LAINATE MI 0,4 0,4
E255 GUAZZORA AL 0* 0* E416 LAINO CO 0,5 0,5
E256 GUBBIO PG 0,6 10.000 0,6 10.000 E417 LAINO BORGO CS 0,4 0,4
E258 GUDO VISCONTI MI 0* 0* E419 LAINO CASTELLO CS 0* 0*
E259 GUGLIONESI CB 0,5 8.000 0,5 8.000 E420 LAION .LAJEN. BZ 0* 0*
E261 GUIDIZZOLO MN 0,7 0,7 E421 LAIVES .LEIFERS. BZ 0,2 0,2
E263 GUIDONIA MONTECELIO RM 0,5 10.000 0,5 10.000 E413 LAJATICO PI 0,2 0,2
E264 GUIGLIA MO 0,2 0,2 E422 LALLIO BG 0 0
E266 GUILMI CH 0,2 0,2 E424 LAMA DEI PELIGNI CH 0,6 0,6
E269 GURRO VB 0* 0* E426 LAMA MOCOGNO MO 0,2 0,2
E270 GUSPINI VS 0,5 0,5 E428 LAMBRUGO CO 0,5 0,5
E271 GUSSAGO BS 0,4 11.000 0,4 11.000 M208 LAMEZIA TERME CZ 0,2 0,2
E272 GUSSOLA CR 0,4 7.500 0,4 7.500 E429 LAMON BL 0,4 0,4
E273 HONE AO 0* 0* E431 LAMPEDUSA E LINOSA AG 0,5 * 0,5 *
E280 IDRO BS 0,1 0,1 E432 LAMPORECCHIO PT 0,6 0,6
E281 IGLESIAS CI 0,5 0,5 E433 LAMPORO VC 0,2 0,2
E282 IGLIANO CN 0* 0* E434 LANA .LANA. BZ 0* 0*
E283 ILBONO OG 0* 0* E435 LANCIANO CH 0,6 * 0,6 *
E284 ILLASI VR 0,5 0,5 E436 LANDIONA NO 0,4 0,4
E285 ILLORAI SS 0* 0* E437 LANDRIANO PV 0,4 0,4
E287 IMBERSAGO LC 0,3 0,3 E438 LANGHIRANO PR 0,5 10.000 0,5 10.000
E288 IMER TN 0* 0* E439 LANGOSCO PV 0,2 0,2
E289 IMOLA BO 0,2 0,2 E441 LANUSEI OG 0,4 0,4
E290 IMPERIA IM 0,8 0,8 C767 LANUVIO RM 0,3 0,3
E291 IMPRUNETA FI 0,7 0,7 E443 LANZADA SO 0,4 0,4
E292 INARZO VA 0,4 0,4 E444 LANZO D’INTELVI CO 0,4 0,4
E296 INCISA IN VAL D’ARNO FI 0,7 8.000 0,7 8.000 E445 LANZO TORINESE TO 0,65 0,65
E295 INCISA SCAPACCINO AT 0,5 0,5 E447 LAPEDONA FM 0,5 0,5
E297 INCUDINE BS 0* 0* E448 LAPIO AV 0* 0*
E299 INDUNO OLONA VA 0* 0* E450 LAPPANO CS 0,5 0,5
E301 INGRIA TO 0,5 0,5 A345 L’AQUILA AQ 0,6 15.000 0,6 15.000
E304 INTRAGNA VB 0* 0* E451 LARCIANO PT 0,5 12.000 0,5 12.000
E305 INTROBIO LC 0,5 0,5 E452 LARDARO TN 0* 0*
E306 INTROD AO 0* 0* E454 LARDIRAGO PV 0,6 0,6
E307 INTRODACQUA AQ 0* 0* E455 LARI PI 0,4 0,4
E308 INTROZZO LC 0,4 0,4 M207 LARIANO RM 0,6 0,6
E309 INVERIGO CO 0,4 0,4 E456 LARINO CB 0,5 0,5
E310 INVERNO E MONTELEONE PV 0,35 0,35 E464 LAS PLASSAS VS 0* 0*
E311 INVERSO PINASCA TO 0,6 0,6 E457 LASA .LAAS. BZ 0* 0*
E313 INVERUNO MI 0* 0* E459 LASCARI PA 0,6 0,6
E314 INVORIO NO 0* 0* E461 LASINO TN 0* 0*
E317 INZAGO MI 0,2 0,2 E462 LASNIGO CO 0,4 0,4
E321 IONADI VV 0,5 0,5 E465 LASTEBASSE VI 0,2 0,2
E323 IRGOLI NU 0* 0* E466 LASTRA A SIGNA FI 0,5 10.000 0,5 10.000
E325 IRMA BS 0* 0* E467 LATERA VT 0,4 0,4
E326 IRSINA MT 0,5 0,5 E468 LATERINA AR 0,8 0,8
E327 ISASCA CN 0,5 0,5 E469 LATERZA TA 0,8 0,8
E328 ISCA SULLO IONIO CZ 0,5 0,5 E471 LATIANO BR 0,55 0,55
E329 ISCHIA NA 0,8 0,8 E472 LATINA LT 0,62 10.000 0,62 10.000
E330 ISCHIA DI CASTRO VT 0,5 0,5 E473 LATISANA UD 0,7 0,7
E332 ISCHITELLA FG 0,8 0,8 E474 LATRONICO PZ 0,6 0,6
E333 ISEO BS 0,4 * 0,4 * E475 LATTARICO CS 0,5 10.000 0,5 10.000
E334 ISERA TN 0* 0* E476 LAUCO UD 0* 0*
E335 ISERNIA IS 0,5 0,5 E480 LAUREANA CILENTO SA 0,2 0,2
E336 ISILI CA 0,4 0,4 E479 LAUREANA DI BORRELLO RC 0,5 0,5
E337 ISNELLO PA 0,3 0,3 E481 LAUREGNO .LAUREIN. BZ 0* 0*
E338 ISOLA D’ASTI AT 0,1 0,1 E482 LAURENZANA PZ 0* 0*
E341 ISOLA DEL CANTONE GE 0* 0* E483 LAURIA PZ 0,8 0,8
E348 ISOLA DEL GIGLIO GR 0* 0* E484 LAURIANO TO 0,7 0,7
E343 ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA TE 0* 0* E485 LAURINO SA 0,2 0,2
E340 ISOLA DEL LIRI FR 0,8 5.000 0,8 5.000 E486 LAURITO SA 0,5 0,5
E351 ISOLA DEL PIANO PU 0,8 0,8 E487 LAURO AV 0,8 0,8
E349 ISOLA DELLA SCALA VR 0,4 0,4 E488 LAVAGNA GE 0,2 0,2
E350 ISOLA DELLE FEMMINE PA 0,5 0,5 E489 LAVAGNO VR 0,7 0,7
E339 ISOLA DI CAPO RIZZUTO KR 0,5 0,5 E492 LAVARONE TN 0* 0*
E353 ISOLA DI FONDRA BG 0* 0* E493 LAVELLO PZ 0,5 13.000 0,5 13.000
E356 ISOLA DOVARESE CR 0,3 8.000 0,3 8.000 E494 LAVENA PONTE TRESA VA 0* 0*
E358 ISOLA RIZZA VR 0,4 0,4 E496 LAVENO-MOMBELLO VA 0,5 10.000 0,5 10.000
E360 ISOLA SANT’ANTONIO AL 0,8 0,8 E497 LAVENONE BS 0,5 0,5
E354 ISOLA VICENTINA VI 0,2 0,2 E498 LAVIANO SA 0* 0*
E345 ISOLABELLA TO 0* 0* E500 LAVIS TN 0* 0*
E346 ISOLABONA IM 0,4 0,4 E502 LAZISE VR 0* 0*
E363 ISOLE TREMITI FG 0* 0* E504 LAZZATE MB 0,2 0,2
E364 ISORELLA BS 0,15 0,15 E506 LECCE LE 0,7 * 0,7 *
E365 ISPANI SA 0,2 0,2 E505 LECCE NEI MARSI AQ 0* 0*
E366 ISPICA RG 0,8 0,8 E507 LECCO LC 0,3 10.000 0,3 10.000
E367 ISPRA VA 0,5 13.000 0,5 13.000 E509 LEFFE BG 0* 0*
E368 ISSIGLIO TO 0,5 0,5 E510 LEGGIUNO VA 0,5 0,5
E369 ISSIME AO 0* 0* E512 LEGNAGO VR 0,3 0,3
E370 ISSO BG 0* 0* E514 LEGNANO MI 0* 0*
E371 ISSOGNE AO 0 0 E515 LEGNARO PD 0,5 10.500 0,5 10.500
E373 ISTRANA TV 0,2 0,2 E517 LEI NU 0* 0*
E374 ITALA ME 0,5 0,5 E518 LEINI TO 0,5 0,5
E375 ITRI LT 0,7 0,7 E519 LEIVI GE 0,5 0,5
E376 ITTIREDDU SS 0 0 E520 LEMIE TO 0,3 0,3
E377 ITTIRI SS 0* 0* E522 LENDINARA RO 0,7 0,7
E378 IVANO FRACENA TN 0* 0* E523 LENI ME 0,5 0,5
E379 IVREA TO 0,5 0,5 E524 LENNA BG 0* 0*
E380 IZANO CR 0,2 0,2 E525 LENNO CO 0,4 0,4
E274 JACURSO CZ 0,2 12.500 0,2 12.500 E526 LENO BS 0* 0*
E381 JELSI CB 0* 0* E527 LENOLA LT 0,2 0,2
E382 JENNE RM 0,2 0,2 E528 LENTA VC 0,4 0,4
- XIV -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
E530 LENTATE SUL SEVESO MI 0,3 0,3 E694 LORO PICENO MC 0,4 0,4
E531 LENTELLA CH 0,8 0,8 E695 LORSICA GE 0,8 0,8
C562 LENTIAI BL 0,4 0,4 E698 LOSINE BS 0,4 0,4
E532 LENTINI SR 0,6 0,6 E700 LOTZORAI OG 0,3 0,3
E535 LEONESSA RI 0,5 0,5 E704 LOVERE BG 0,6 0,6
E536 LEONFORTE EN 0,5 0,5 E705 LOVERO SO 0* 0*
E537 LEPORANO TA 0,8 12.000 0,8 12.000 E706 LOZIO BS 0,2 0,2
E538 LEQUILE LE 0,4 0,4 E707 LOZZA VA 0,4 0,4
E540 LEQUIO BERRIA CN 0,2 0,2 E709 LOZZO ATESTINO PD 0,8 0,8
E539 LEQUIO TANARO CN 0,3 0,3 E708 LOZZO DI CADORE BL 0,5 0,5
E541 LERCARA FRIDDI PA 0* 7.499 0* 7.499 E711 LOZZOLO VC 0,6 0,6
E542 LERICI SP 0,3 15.000 0,3 15.000 E712 LU AL 0,5 0,5
E543 LERMA AL 0,2 0,2 E713 LUBRIANO VT 0,2 0,2
E544 LESA NO 0,1 10.000 0,1 10.000 E715 LUCCA LU 0,6 12.000 0,6 12.000
E546 LESEGNO CN 0,3 0,3 E714 LUCCA SICULA AG 0* 0*
E547 LESIGNANO DE’ BAGNI PR 0,5 10.000 0,5 10.000 E716 LUCERA FG 0,4 0,4
E549 LESINA FG 0,6 0,6 E718 LUCIGNANO AR 0,5 0,5
E550 LESMO MB 0* 0* E719 LUCINASCO IM 0,5 0,5
E551 LESSOLO TO 0,4 0,4 E722 LUCITO CB 0* 0*
E552 LESSONA BI 0,4 0,4 E723 LUCO DEI MARSI AQ 0,5 0,5
E553 LESTIZZA UD 0,6 0,6 E724 LUCOLI AQ 0* 0*
E554 LETINO CE 0,1 0,1 E726 LUGAGNANO VAL D’ARDA PC 0,3 0,3
E555 LETOJANNI ME 0,5 0,5 E727 LUGNACCO TO 0,5 0,5
E557 LETTERE NA 0,5 0,5 E729 LUGNANO IN TEVERINA TR 0,6 3.500 0,6 3.500
E558 LETTOMANOPPELLO PE 0,45 0,45 E730 LUGO RA 0,8 11.500 0,8 11.500
E559 LETTOPALENA CH 0,4 0,4 E731 LUGO DI VICENZA VI 0,5 0,5
E560 LEVANTO SP 0,5 10.000 0,5 10.000 E734 LUINO VA 0,525 13.000 0,525 13.000
E562 LEVATE BG 0,4 8.500 0,4 8.500 E735 LUISAGO CO 0,3 0,3
E563 LEVERANO LE 0* 0* E736 LULA NU 0* 0*
E564 LEVICE CN 0,7 0,7 E737 LUMARZO GE 0,8 0,8
E565 LEVICO TERME TN 0* 0* E738 LUMEZZANE BS 0,4 0,4
E566 LEVONE TO 0,4 0,4 E742 LUNAMATRONA VS 0,5 0,5
E569 LEZZENO CO 0* 0* E743 LUNANO PU 0,6 0,6
E570 LIBERI CE 0,4 0,4 B387 LUNGAVILLA PV 0,4 0,4
E571 LIBRIZZI ME 0,5 0,5 E745 LUNGRO CS 0,8 0,8
E573 LICATA AG 0* 0* E746 LUOGOSANO AV 0* 0*
E574 LICCIANA NARDI MS 0,5 7.000 0,5 7.000 E747 LUOGOSANTO OT 0* 0*
E576 LICENZA RM 0,5 0,5 E748 LUPARA CB 0,2 0,2
E578 LICODIA EUBEA CT 0* 0* E749 LURAGO D’ERBA CO 0,6 0,6
E581 LIERNA LC 0,4 0,4 E750 LURAGO MARINONE CO 0,3 0,3
E583 LIGNANA VC 0* 0* E751 LURANO BG 0,4 0,4
E584 LIGNANO SABBIADORO UD 0* 0* E752 LURAS OT 0* 0*
E585 LIGONCHIO RE 0 0 E753 LURATE CACCIVIO CO 0,4 0,4
E586 LIGOSULLO UD 0* 0* E754 LUSCIANO CE 0,5 0,5
E587 LILLIANES AO 0* 0* E757 LUSERNA TN 0* 0*
E588 LIMANA BL 0,7 0,7 E758 LUSERNA SAN GIOVANNI TO 0,5 0,5
E589 LIMATOLA BN 0,2 0,2 E759 LUSERNETTA TO 0,5 0,5
E590 LIMBADI VV 0,4 0,4 E760 LUSEVERA UD 0,2 0,2
E591 LIMBIATE MB 0,6 0,6 E761 LUSIA RO 0,8 0,8
E592 LIMENA PD 0,4 0,4 E762 LUSIANA VI 0,4 0,4
E593 LIMIDO COMASCO CO 0,5 0,5 E763 LUSIGLIE’ TO 0,6 0,6
E594 LIMINA ME 0,5 0,5 E764 LUSON .LUESEN. BZ 0* 0*
E597 LIMONE PIEMONTE CN 0 0 E767 LUSTRA SA 0* 0*
E596 LIMONE SUL GARDA BS 0* 0* E769 LUVINATE VA 0,5 12.500 0,5 12.500
E599 LIMOSANO CB 0* 0* E770 LUZZANA BG 0,2 0,2
E600 LINAROLO PV 0,4 0,4 E772 LUZZARA RE 0,3 0,3
E602 LINGUAGLOSSA CT 0,5 0,5 E773 LUZZI CS 0,5 0,5
E605 LIONI AV 0,2 0,2 E775 MACCAGNO VA 0 0
E606 LIPARI ME 0* 0* E777 MACCASTORNA LO 0,2 0,2
E607 LIPOMO CO 0,5 8.000 0,5 8.000 E778 MACCHIA D’ISERNIA IS 0,4 0,4
E608 LIRIO PV 0,4 0,4 E780 MACCHIA VALFORTORE CB 0,4 0,4
E610 LISCATE MI 0* 0* E779 MACCHIAGODENA IS 0,2 0,2
E611 LISCIA CH 0,5 0,5 E782 MACELLO TO 0* 0*
E613 LISCIANO NICCONE PG 0,4 0,4 E783 MACERATA MC 0,6 8.500 0,6 8.500
E614 LISIGNAGO TN 0* 0* E784 MACERATA CAMPANIA CE 0,4 0,4
E615 LISIO CN 0,5 0,5 E785 MACERATA FELTRIA PU 0,5 0,5
E617 LISSONE MB 0,4 8.000 0,4 8.000 E786 MACHERIO MB 0,1 0,1
E620 LIVERI NA 0,5 5.000 0,5 5.000 E787 MACLODIO BS 0* 0*
E621 LIVIGNO SO 0* 0* E788 MACOMER NU 0,2 0,2
E622 LIVINALLONGO DEL COL DI LANA BL 0,4 0,4 E789 MACRA CN 0,5 0,5
E623 LIVO CO 0* 0* E790 MACUGNAGA VB 0,8 8.000 0,8 8.000
E624 LIVO TN 0* 0* E791 MADDALONI CE 0,5 0,5
E625 LIVORNO LI 0,4 0,4 E342 MADESIMO SO 0 0
E626 LIVORNO FERRARIS VC 0,4 0,4 E793 MADIGNANO CR 0,1 0,1
E627 LIVRAGA LO 0,3 0,3 E794 MADONE BG 0,5 0,5
E629 LIZZANELLO LE 0,8 0,8 E795 MADONNA DEL SASSO VB 0,3 10.000 0,3 10.000
E630 LIZZANO TA 0,8 0,8 E798 MAENZA LT 0,6 0,6
A771 LIZZANO IN BELVEDERE BO 0,6 0,6 E799 MAFALDA CB 0* 0*
E632 LOANO SV 0,8 0,8 E800 MAGASA BS 0,2 0,2
E633 LOAZZOLO AT 0,4 0,4 E801 MAGENTA MI 0,8 10.000 0,8 10.000
E635 LOCANA TO 0,4 0,4 E803 MAGGIORA NO 0,2 0,2
E639 LOCATE DI TRIULZI MI 0,5 0,5 E804 MAGHERNO PV 0,5 12.500 0,5 12.500
E638 LOCATE VARESINO CO 0,4 0,4 E805 MAGIONE PG 0,5 0,5
E640 LOCATELLO BG 0,2 0,2 E806 MAGISANO CZ 0,2 0,2
E644 LOCERI OG 0* 0* E809 MAGLIANO ALFIERI CN 0,5 0,5
E645 LOCOROTONDO BA 0,2 0,2 E808 MAGLIANO ALPI CN 0,4 0,4
D976 LOCRI RC 0,8 * 0,8 * E811 MAGLIANO DE’ MARSI AQ 0,6 0,6
E646 LOCULI NU 0,2 0,2 E807 MAGLIANO DI TENNA FM 0,4 7.500 0,4 7.500
E647 LODE’ NU 0* 0* E810 MAGLIANO IN TOSCANA GR 0* 0*
E648 LODI LO 0,2 0,2 E813 MAGLIANO ROMANO RM 0,8 0,8
E651 LODI VECCHIO LO 0,4 0,4 E812 MAGLIANO SABINA RI 0,8 0,8
E649 LODINE NU 0* 0* E814 MAGLIANO VETERE SA 0,4 0,4
E652 LODRINO BS 0,5 0,5 E815 MAGLIE LE 0,5 0,5
E654 LOGRATO BS 0* 0* E816 MAGLIOLO SV 0* 0*
E655 LOIANO BO 0,7 0,7 E817 MAGLIONE TO 0,6 0,6
M275 LOIRI PORTO SAN PAOLO OT 0,8 0,8 E818 MAGNACAVALLO MN 0,8 0,8
E656 LOMAGNA LC 0,4 0,4 E819 MAGNAGO MI 0,55 7.500 0,55 7.500
E658 LOMASO TN 0* 0* E821 MAGNANO BI 0,4 0,4
E659 LOMAZZO CO 0,2 0,2 E820 MAGNANO IN RIVIERA UD 0* 0*
E660 LOMBARDORE TO 0,5 0,5 E825 MAGOMADAS OR 0,8 0,8
E661 LOMBRIASCO TO 0* 0* E829 MAGRE’ SULLA STRADA DEL VINO .MARGREID AN DE. BZ 0* 0*
E662 LOMELLO PV 0,8 0,8 E830 MAGREGLIO CO 0* 0*
E664 LONA LASES TN 0* 0* E834 MAIDA CZ 0,2 0,2
E665 LONATE CEPPINO VA 0,2 0,2 E835 MAIERA’ CS 0,8 0,8
E666 LONATE POZZOLO VA 0,3 15.000 0,3 15.000 E836 MAIERATO VV 0,2 0,2
M312 LONATO DEL GARDA BS 0* 0* E837 MAIOLATI SPONTINI AN 0,5 12.000 0,5 12.000
E668 LONDA FI 0,4 0,4 E838 MAIOLO RN 0,5 0,5
E669 LONGANO IS 0,3 * 0,3 * E839 MAIORI SA 0,7 0,7
E671 LONGARE VI 0,7 7.500 0,7 7.500 E840 MAIRAGO LO 0,6 0,6
E672 LONGARONE BL 0,5 0,5 E841 MAIRANO BS 0,5 0,5
E673 LONGHENA BS 0* 0* E842 MAISSANA SP 0* 0*
E674 LONGI ME 0* 0* E833 MAJANO UD 0,2 0,2
E675 LONGIANO FC 0* 0* E843 MALAGNINO CR 0,2 0,2
E677 LONGOBARDI CS 0* 0* E844 MALALBERGO BO 0,5 10.000 0,5 10.000
E678 LONGOBUCCO CS 0* 0* E847 MALBORGHETTO-VALBRUNA UD 0* 0*
E679 LONGONE AL SEGRINO CO 0,4 0,4 E848 MALCESINE VR 0* 0*
E681 LONGONE SABINO RI 0,4 0,4 E850 MALE’ TN 0* 0*
E682 LONIGO VI 0,5 0,5 E851 MALEGNO BS 0* 0*
E683 LORANZE’ TO 0,6 0,6 E852 MALEO LO 0,5 0,5
E684 LOREGGIA PD 0,2 0,2 E853 MALESCO VB 0* 0*
E685 LOREGLIA VB 0* 0* E854 MALETTO CT 0* 0*
E687 LORENZAGO DI CADORE BL 0,8 0,8 E855 MALFA ME 0,3 0,3
E688 LORENZANA PI 0,4 0,4 E856 MALGESSO VA 0,4 0,4
E689 LOREO RO 0,8 0,8 E858 MALGRATE LC 0,3 20.000 0,3 20.000
E690 LORETO AN 0,4 15.500 0,4 15.500 E859 MALITO CS 0,5 0,5
E691 LORETO APRUTINO PE 0,5 0,5 E860 MALLARE SV 0,7 0,7
E692 LORIA TV 0,1 0,1 E862 MALLES VENOSTA .MALS. BZ 0* 0*
E693 LORO CIUFFENNA AR 0,5 0,5 E863 MALNATE VA 0,3 12.000 0,3 12.000
- XV -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
E864 MALO VI 0,5 0,5 F016 MASI TORELLO FE 0,8 0,8
E865 MALONNO BS 0,2 0,2 F015 MASIO AL 0,5 0,5
E866 MALOSCO TN 0* 0* F017 MASLIANICO CO 0* 0*
E868 MALTIGNANO AP 0,5 0,5 F019 MASON VICENTINO VI 0,1 0,1
E869 MALVAGNA ME 0,5 0,5 F020 MASONE GE 0,7 0,7
E870 MALVICINO AL 0* 0* F023 MASSA MS 0,7 12.000 0,7 12.000
E872 MALVITO CS 0,2 0,2 F022 MASSA D’ALBE AQ 0,5 0,5
E873 MAMMOLA RC 0,5 0,5 M289 MASSA DI SOMMA NA 0,6 * 0,6 *
E874 MAMOIADA NU 0* 0* F025 MASSA E COZZILE PT 0,5 0,5
E875 MANCIANO GR 0,5 0,5 F021 MASSA FERMANA FM 0,8 0,8
E876 MANDANICI ME 0,3 0,3 F026 MASSA FISCAGLIA FE 0,8 0,8
E877 MANDAS CA 0,3 0,3 F029 MASSA LOMBARDA RA 0,5 8.000 0,5 8.000
E878 MANDATORICCIO CS 0,5 * 0,5 * F030 MASSA LUBRENSE NA 0,8 0,8
B632 MANDELA RM 0,5 0,5 F032 MASSA MARITTIMA GR 0,4 0,4
E879 MANDELLO DEL LARIO LC 0,2 0,2 F024 MASSA MARTANA PG 0,5 10.000 0,5 10.000
E880 MANDELLO VITTA NO 0* 0* F027 MASSAFRA TA 0,7 0,7
E882 MANDURIA TA 0,5 0,5 F028 MASSALENGO LO 0,5 0,5
E883 MANERBA DEL GARDA BS 0* 0* F033 MASSANZAGO PD 0,5 0,5
E884 MANERBIO BS 0,6 8.000 0,6 8.000 F035 MASSAROSA LU 0,6 14.000 0,6 14.000
E885 MANFREDONIA FG 0,8 0,8 F037 MASSAZZA BI 0,4 0,4
E887 MANGO CN 0,6 0,6 F041 MASSELLO TO 0,3 0,3
E888 MANGONE CS 0,2 0,2 F042 MASSERANO BI 0,6 0,6
M283 MANIACE CT 0,5 0,5 F044 MASSIGNANO AP 0,5 0,5
E889 MANIAGO PN 0,3 10.000 0,3 10.000 F045 MASSIMENO TN 0* 0*
E891 MANOCALZATI AV 0,2 0,2 F046 MASSIMINO SV 0,5 0,5
E892 MANOPPELLO PE 0,6 0,6 F047 MASSINO VISCONTI NO 0* 0*
E893 MANSUE’ TV 0,5 0,5 F048 MASSIOLA VB 0* 0*
E894 MANTA CN 0,5 0,5 F050 MASULLAS OR 0,5 0,5
E896 MANTELLO SO 0,1 0,1 F051 MATELICA MC 0,8 7.500 0,8 7.500
E897 MANTOVA MN 0,4 15.000 0,4 15.000 F052 MATERA MT 0,8 15.000 0,8 15.000
E899 MANZANO UD 0* 0* F053 MATHI TO 0,5 0,5
E900 MANZIANA RM 0,8 0,8 F054 MATINO LE 0* 0*
E901 MAPELLO BG 0,5 0,5 F055 MATRICE CB 0,5 6.000 0,5 6.000
E902 MARA SS 0* 0* F058 MATTIE TO 0,2 0,2
E903 MARACALAGONIS CA 0 0 F059 MATTINATA FG 0,8 0,8
E904 MARANELLO MO 0,4 0,4 F061 MAZARA DEL VALLO TP 0,4 0,4
E906 MARANO DI NAPOLI NA 0,5 10.000 0,5 10.000 F063 MAZZANO BS 0,8 0,8
E911 MARANO DI VALPOLICELLA VR 0,4 0,4 F064 MAZZANO ROMANO RM 0,8 0,8
E908 MARANO EQUO RM 0* 0* F065 MAZZARINO CL 0,2 0,2
E910 MARANO LAGUNARE UD 0* 0* F066 MAZZARRA’ SANT’ANDREA ME 0,4 0,4
E914 MARANO MARCHESATO CS 0,7 0,7 M271 MAZZARRONE CT 0,5 0,5
E915 MARANO PRINCIPATO CS 0,7 0,7 F067 MAZZE’ TO 0,7 0,7
E905 MARANO SUL PANARO MO 0,6 10.000 0,6 10.000 F068 MAZZIN TN 0* 0*
E907 MARANO TICINO NO 0,4 0,4 F070 MAZZO DI VALTELLINA SO 0,1 0,1
E912 MARANO VICENTINO VI 0,6 0,6 F074 MEANA DI SUSA TO 0,8 0,8
E917 MARANZANA AT 0,6 0,6 F073 MEANA SARDO NU 0* 0*
E919 MARATEA PZ 0,8 10.000 0,8 10.000 F078 MEDA MB 0,3 * 0,3 *
E921 MARCALLO CON CASONE MI 0,6 0,6 F080 MEDE PV 0,7 0,7
E922 MARCARIA MN 0,5 0,5 F081 MEDEA GO 0,15 0,15
E923 MARCEDUSA CZ 0* 0* F082 MEDESANO PR 0,3 10.000 0,3 10.000
E924 MARCELLINA RM 0,8 0,8 F083 MEDICINA BO 0,5 0,5
E925 MARCELLINARA CZ 0,2 0,2 F084 MEDIGLIA MI 0,4 0,4
E927 MARCETELLI RI 0,5 0,5 F085 MEDOLAGO BG 0* 0*
E928 MARCHENO BS 0,2 * 0,2 * F086 MEDOLE MN 0* 0*
E929 MARCHIROLO VA 0,4 0,4 F087 MEDOLLA MO 0,5 * 0,5 *
E930 MARCIANA LI 0* 0* F088 MEDUNA DI LIVENZA TV 0,5 0,5
E931 MARCIANA MARINA LI 0,4 0,4 F089 MEDUNO PN 0* 0*
E932 MARCIANISE CE 0,6 0,6 F091 MEGLIADINO SAN FIDENZIO PD 0,4 0,4
E933 MARCIANO DELLA CHIANA AR 0,4 0,4 F092 MEGLIADINO SAN VITALE PD 0* 0*
E934 MARCIGNAGO PV 0,4 0,4 F093 MEINA NO 0* 0*
E936 MARCON VE 0,5 0,5 F094 MEL BL 0,4 0,4
E938 MAREBBE .ENNEBERG. BZ 0* 0* F095 MELARA RO 0,4 0,4
E939 MARENE CN 0,3 0,3 F096 MELAZZO AL 0,3 0,3
E940 MARENO DI PIAVE TV 0,1 0,1 F097 MELDOLA FC 0,2 0,2
E941 MARENTINO TO 0,5 0,5 F098 MELE GE 0,6 0,6
E944 MARETTO AT 0,5 0,5 F100 MELEGNANO MI 0,5 0,5
E945 MARGARITA CN 0* 0* F101 MELENDUGNO LE 0,4 7.500 0,4 7.500
E946 MARGHERITA DI SAVOIA BT 0,5 0,5 F102 MELETI LO 0,3 0,3
E947 MARGNO LC 0* 0* F104 MELFI PZ 0,2 0,2
E949 MARIANA MANTOVANA MN 0* 0* F105 MELICUCCA’ RC 0* 0*
E951 MARIANO COMENSE CO 0,5 0,5 F106 MELICUCCO RC 0,4 0,4
E952 MARIANO DEL FRIULI GO 0* 0* F107 MELILLI SR 0* 0*
E953 MARIANOPOLI CL 0,2 0,2 F108 MELISSA KR 0,1 0,1
E954 MARIGLIANELLA NA 0,4 0,4 F109 MELISSANO LE 0,65 0,65
E955 MARIGLIANO NA 0,2 0,2 F111 MELITO DI NAPOLI NA 0,4 5.000 0,4 5.000
E956 MARINA DI GIOIOSA IONICA RC 0,4 0,4 F112 MELITO DI PORTO SALVO RC 0* * 0* *
E957 MARINEO PA 0* 0* F110 MELITO IRPINO AV 0,7 0,7
E958 MARINO RM 0,7 0,7 F113 MELIZZANO BN 0,5 0,5
E959 MARLENGO .MARLING. BZ 0* 0* F114 MELLE CN 0,5 0,5
E960 MARLIANA PT 0,5 0,5 F115 MELLO SO 0* 0*
E961 MARMENTINO BS 0* 0* F117 MELPIGNANO LE 0* 0*
E962 MARMIROLO MN 0,2 0,2 F118 MELTINA .MOELTEN. BZ 0* 0*
E963 MARMORA CN 0,3 0,3 F119 MELZO MI 0,5 11.000 0,5 11.000
E965 MARNATE VA 0,4 0,4 F120 MENAGGIO CO 0,5 0,5
E967 MARONE BS 0,8 0,8 F121 MENAROLA SO 0* 0*
E968 MAROPATI RC 0,4 0,4 F122 MENCONICO PV 0,5 0,5
E970 MAROSTICA VI 0,4 10.000 0,4 10.000 F123 MENDATICA IM 0* 0*
E971 MARRADI FI 0,6 0,6 F125 MENDICINO CS 0,4 0,4
E972 MARRUBIU OR 0,2 0,2 F126 MENFI AG 0,4 0,4
E973 MARSAGLIA CN 0* 0* F127 MENTANA RM 0,8 0,8
E974 MARSALA TP 0,1 0,1 F130 MEOLO VE 0,7 0,7
E975 MARSCIANO PG 0,5 0,5 F131 MERANA AL 0,2 0,2
E976 MARSICO NUOVO PZ 0,4 0,4 F132 MERANO .MERAN. BZ 0,1 0,1
E977 MARSICOVETERE PZ 0,2 8.000 0,2 8.000 F133 MERATE LC 0,5 15.000 0,5 15.000
E978 MARTA VT 0,5 0,5 F134 MERCALLO VA 0,2 10.000 0,2 10.000
E979 MARTANO LE 0,8 0,8 F135 MERCATELLO SUL METAURO PU 0,6 0,6
E980 MARTELLAGO VE 0,5 0,5 F136 MERCATINO CONCA PU 0,5 0,5
E981 MARTELLO .MARTELL. BZ 0* 0* F138 MERCATO SAN SEVERINO SA 0,6 10.000 0,6 10.000
E982 MARTIGNACCO UD 0,2 0,2 F139 MERCATO SARACENO FC 0,5 9.000 0,5 9.000
E983 MARTIGNANA DI PO CR 0,3 0,3 F140 MERCENASCO TO 0,6 0,6
E984 MARTIGNANO LE 0,6 0,6 F141 MERCOGLIANO AV 0,1 0,1
E986 MARTINA FRANCA TA 0,8 0,8 F144 MERETO DI TOMBA UD 0,3 0,3
E987 MARTINENGO BG 0,8 0,8 F145 MERGO AN 0,6 12.000 0,6 12.000
E988 MARTINIANA PO CN 0* 0* F146 MERGOZZO VB 0,4 0,4
E989 MARTINSICURO TE 0,8 0,8 F147 MERI’ ME 0,4 0,4
E990 MARTIRANO CZ 0* 0* F148 MERLARA PD 0,5 0,5
E991 MARTIRANO LOMBARDO CZ 0,4 0,4 F149 MERLINO LO 0,3 0,3
E992 MARTIS SS 0* 0* F151 MERONE CO 0,2 0,2
E993 MARTONE RC 0* 0* F152 MESAGNE BR 0,5 0,5
E994 MARUDO LO 0,2 0,2 F153 MESE SO 0,2 0,2
E995 MARUGGIO TA 0,8 0,8 F154 MESENZANA VA 0,4 0,4
B689 MARZABOTTO BO 0,65 8.000 0,65 8.000 F155 MESERO MI 0,2 0,2
E999 MARZANO PV 0,5 0,5 F156 MESOLA FE 0,5 0,5
E998 MARZANO APPIO CE 0,8 0,8 F157 MESORACA KR 0,5 8.000 0,5 8.000
E997 MARZANO DI NOLA AV 0,5 0,5 F158 MESSINA ME 0,8 0,8
F001 MARZI CS 0,2 0,2 F161 MESTRINO PD 0,25 0,25
F002 MARZIO VA 0,7 0,7 F162 META NA 0,5 0,5
M270 MASAINAS CI 0* 0* F164 MEUGLIANO TO 0,5 0,5
F003 MASATE MI 0,5 10.000 0,5 10.000 F165 MEZZAGO MB 0,6 * 0,6 *
F004 MASCALI CT 0,3 0,3 F168 MEZZANA TN 0* 0*
F005 MASCALUCIA CT 0,5 0,5 F170 MEZZANA BIGLI PV 0,5 0,5
F006 MASCHITO PZ 0,4 0,4 F167 MEZZANA MORTIGLIENGO BI 0,65 0,65
F007 MASCIAGO PRIMO VA 0,4 0,4 F171 MEZZANA RABATTONE PV 0,2 0,2
F009 MASER TV 0,3 0,3 F172 MEZZANE DI SOTTO VR 0,6 0,6
F010 MASERA VB 0* 0* F173 MEZZANEGO GE 0,2 0,2
F011 MASERA’ DI PADOVA PD 0,4 0,4 F174 MEZZANI PR 0,2 0,2
F012 MASERADA SUL PIAVE TV 0,7 0,7 F175 MEZZANINO PV 0,2 0,2
F013 MASI PD 0,65 0,65 F176 MEZZANO TN 0* 0*
- XVI -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
F181 MEZZEGRA CO 0,2 0,2 F343 MONCUCCO TORINESE AT 0,2 0,2
F182 MEZZENILE TO 0,5 0,5 F346 MONDAINO RN 0,8 0,8
F183 MEZZOCORONA TN 0* 0* F347 MONDAVIO PU 0,8 0,8
F184 MEZZOJUSO PA 0,5 0,5 F348 MONDOLFO PU 0,7 0,7
F186 MEZZOLDO BG 0* 0* F351 MONDOVI’ CN 0,4 0,4
F187 MEZZOLOMBARDO TN 0* 0* F352 MONDRAGONE CE 0,8 0,8
F188 MEZZOMERICO NO 0,6 0,6 F354 MONEGLIA GE 0,2 0,2
F189 MIAGLIANO BI 0,5 0,5 F355 MONESIGLIO CN 0,6 0,6
F190 MIANE TV 0,4 0,4 F356 MONFALCONE GO 0,3 15.000 0,3 15.000
F191 MIASINO NO 0,1 0,1 F358 MONFORTE D’ALBA CN 0,6 0,6
F192 MIAZZINA VB 0* 0* F359 MONFORTE SAN GIORGIO ME 0,5 0,5
F193 MICIGLIANO RI 0,5 0,5 F360 MONFUMO TV 0,2 0,2
F194 MIGGIANO LE 0,5 0,5 F361 MONGARDINO AT 0,5 0,5
F196 MIGLIANICO CH 0,6 0,6 F363 MONGHIDORO BO 0,8 0,8
F198 MIGLIARINO FE 0,8 0,8 F364 MONGIANA VV 0* 0*
F199 MIGLIARO FE 0,8 0,8 F365 MONGIARDINO LIGURE AL 0* 0*
F200 MIGLIERINA CZ 0,2 0,2 F368 MONGIUFFI MELIA ME 0,2 8.000 0,2 8.000
F201 MIGLIONICO MT 0,8 0,8 F369 MONGRANDO BI 0,6 0,6
F202 MIGNANEGO GE 0,7 0,7 F370 MONGRASSANO CS 0* 0*
F203 MIGNANO MONTE LUNGO CE 0,4 0,4 F371 MONGUELFO-TESIDO .WELSBERG-TAISTEN. BZ 0* 0*
F205 MILANO MI 0* 0* F372 MONGUZZO CO 0,2 0,2
F206 MILAZZO ME 0,4 0,4 F373 MONIGA DEL GARDA BS 0* 0*
E618 MILENA CL 0,5 0,5 F374 MONLEALE AL 0,3 7.500 0,3 7.500
F207 MILETO VV 0,8 0,8 F375 MONNO BS 0* 0*
F208 MILIS OR 0,5 0,5 F376 MONOPOLI BA 0,4 0,4
F209 MILITELLO IN VAL DI CATANIA CT 0,2 0,2 F377 MONREALE PA 0* 0*
F210 MILITELLO ROSMARINO ME 0,5 0,5 F378 MONRUPINO TS 0* 0*
F213 MILLESIMO SV 0,8 0,8 F379 MONSAMPIETRO MORICO FM 0,7 0,7
F214 MILO CT 0* 0* F380 MONSAMPOLO DEL TRONTO AP 0,7 0,7
F216 MILZANO BS 0,2 0,2 F381 MONSANO AN 0,5 10.000 0,5 10.000
F217 MINEO CT 0* 0* F382 MONSELICE PD 0,5 0,5
F218 MINERBE VR 0,4 0,4 F383 MONSERRATO CA 0,5 10.000 0,5 10.000
F219 MINERBIO BO 0,5 0,5 F384 MONSUMMANO TERME PT 0,5 0,5
F221 MINERVINO DI LECCE LE 0,56 0,56 F385 MONTA’ CN 0,2 0,2
F220 MINERVINO MURGE BT 0,5 0,5 F386 MONTABONE AT 0,5 0,5
F223 MINORI SA 0,6 0,6 F387 MONTACUTO AL 0,4 0,4
F224 MINTURNO LT 0,4 0,4 F390 MONTAFIA AT 0,4 0,4
F225 MINUCCIANO LU 0,6 0,6 F391 MONTAGANO CB 0,4 0,4
F226 MIOGLIA SV 0,4 0,4 F392 MONTAGNA .MONTAN. BZ 0,3 0,3
F229 MIRA VE 0,7 10.000 0,7 10.000 F393 MONTAGNA IN VALTELLINA SO 0,5 12.000 0,5 12.000
F230 MIRABELLA ECLANO AV 0,3 0,3 F394 MONTAGNANA PD 0,45 0,45
F231 MIRABELLA IMBACCARI CT 0 0 F395 MONTAGNAREALE ME 0,2 0,2
F235 MIRABELLO FE 0,6 0,6 F396 MONTAGNE TN 0* 0*
F232 MIRABELLO MONFERRATO AL 0,6 0,6 F397 MONTAGUTO AV 0* 0*
F233 MIRABELLO SANNITICO CB 0* 0* F398 MONTAIONE FI 0,3 0,3
F238 MIRADOLO TERME PV 0,3 7.500 0,3 7.500 F400 MONTALBANO ELICONA ME 0,5 0,5
F239 MIRANDA IS 0,5 0,5 F399 MONTALBANO JONICO MT 0,5 0,5
F240 MIRANDOLA MO 0,42 * 0,42 * F402 MONTALCINO SI 0,4 0,4
F241 MIRANO VE 0,5 0,5 F403 MONTALDEO AL 0,3 0,3
F242 MIRTO ME 0,5 0,5 F404 MONTALDO BORMIDA AL 0,5 0,5
F244 MISANO ADRIATICO RN 0* 0* F405 MONTALDO DI MONDOVI’ CN 0* 0*
F243 MISANO DI GERA D’ADDA BG 0,5 0,5 F408 MONTALDO ROERO CN 0,2 0,2
F246 MISILMERI PA 0* 0* F409 MONTALDO SCARAMPI AT 0,4 0,4
F247 MISINTO MB 0* 0* F407 MONTALDO TORINESE TO 0,5 0,5
F248 MISSAGLIA LC 0 0 F410 MONTALE PT 0,5 10.000 0,5 10.000
F249 MISSANELLO PZ 0* 0* F411 MONTALENGHE TO 0,4 0,4
F250 MISTERBIANCO CT 0,4 0,4 F414 MONTALLEGRO AG 0* 0*
F251 MISTRETTA ME 0,1 0,1 F415 MONTALTO DELLE MARCHE AP 0,5 0,5
F254 MOASCA AT 0,5 6.500 0,5 6.500 F419 MONTALTO DI CASTRO VT 0,5 0,5
F256 MOCONESI GE 0,8 0,8 F420 MONTALTO DORA TO 0,5 0,5
F257 MODENA MO 0,5 0,5 F406 MONTALTO LIGURE IM 0,7 0,7
F258 MODICA RG 0,6 8.000 0,6 8.000 F417 MONTALTO PAVESE PV 0* 0*
F259 MODIGLIANA FC 0,4 10.000 0,4 10.000 F416 MONTALTO UFFUGO CS 0,8 0,8
F261 MODOLO OR 0* 0* F422 MONTANARO TO 0,8 0,8
F262 MODUGNO BA 0* 0* F423 MONTANASO LOMBARDO LO 0* 0*
F263 MOENA TN 0* 0* F424 MONTANERA CN 0,2 0,2
F265 MOGGIO LC 0,3 0,3 F426 MONTANO ANTILIA SA 0* 0*
F266 MOGGIO UDINESE UD 0* 0* F427 MONTANO LUCINO CO 0* 0*
F267 MOGLIA MN 0* 0* F428 MONTAPPONE FM 0,7 0,7
F268 MOGLIANO MC 0,5 0,5 F429 MONTAQUILA IS 0,8 0,8
F269 MOGLIANO VENETO TV 0,6 0,6 F430 MONTASOLA RI 0,5 0,5
F270 MOGORELLA OR 0,4 0,4 F432 MONTAURO CZ 0,5 0,5
F272 MOGORO OR 0,2 0,2 F433 MONTAZZOLI CH 0,4 0,4
F274 MOIANO BN 0,8 0,8 F437 MONTE ARGENTARIO GR 0,2 0,2
F275 MOIMACCO UD 0,4 0,4 F456 MONTE CASTELLO DI VIBIO PG 0,6 0,6
F277 MOIO ALCANTARA ME 0,5 0,5 F460 MONTE CAVALLO MC 0,2 8.000 0,2 8.000
F276 MOIO DE’ CALVI BG 0,5 0,5 F467 MONTE CERIGNONE PU 0,4 0,4
F278 MOIO DELLA CIVITELLA SA 0,2 0,2 F476 MONTE COLOMBO RN 0* 0*
F279 MOIOLA CN 0,2 0,2 F434 MONTE CREMASCO CR 0,2 0,2
F280 MOLA DI BARI BA 0,4 0,4 F486 MONTE DI MALO VI 0,8 0,8
F281 MOLARE AL 0,2 0,2 F488 MONTE DI PROCIDA NA 0,4 7.500 0,4 7.500
F283 MOLAZZANA LU 0,5 0,5 F517 MONTE GIBERTO FM 0,5 0,5
F284 MOLFETTA BA 0,5 7.500 0,5 7.500 F524 MONTE GRIMANO TERME PU 0,6 0,6
M255 MOLINA ATERNO AQ 0,2 0,2 F532 MONTE ISOLA BS 0,4 0,4
F286 MOLINA DI LEDRO TN 0* 0* F561 MONTE MARENZO LC 0,5 0,5
F287 MOLINARA BN 0* 0* F589 MONTE PORZIO PU 0,5 0,5
F288 MOLINELLA BO 0,6 0,6 F590 MONTE PORZIO CATONE RM 0,8 0,8
F290 MOLINI DI TRIORA IM 0,5 0,5 F599 MONTE RINALDO FM 0,5 8.500 0,5 8.500
F293 MOLINO DEI TORTI AL 0,4 0,4 F600 MONTE ROBERTO AN 0,4 12.000 0,4 12.000
F294 MOLISE CB 0,3 0,3 F603 MONTE ROMANO VT 0,5 0,5
F295 MOLITERNO PZ 0,2 0,2 F616 MONTE SAN BIAGIO LT 0,5 0,5
F297 MOLLIA VC 0,5 0,5 F618 MONTE SAN GIACOMO SA 0,8 0,8
F301 MOLOCHIO RC 0,4 0,4 F620 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO FR 0,3 0,3
F304 MOLTENO LC 0,2 0,2 F619 MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA RI 0,6 0,6
F305 MOLTRASIO CO 0,4 0,4 F621 MONTE SAN GIUSTO MC 0,8 10.000 0,8 10.000
F306 MOLVENA VI 0,2 0,2 F622 MONTE SAN MARTINO MC 0,6 0,6
F307 MOLVENO TN 0* 0* F626 MONTE SAN PIETRANGELI FM 0,8 7.500 0,8 7.500
F308 MOMBALDONE AT 0,6 0,6 F627 MONTE SAN PIETRO BO 0,7 0,7
F309 MOMBARCARO CN 0,3 0,3 F628 MONTE SAN SAVINO AR 0,3 0,3
F310 MOMBAROCCIO PU 0,7 0,7 F634 MONTE SAN VITO AN 0,68 10.000 0,68 10.000
F311 MOMBARUZZO AT 0,7 0,7 F629 MONTE SANTA MARIA TIBERINA PG 0,6 0,6
F312 MOMBASIGLIO CN 0,5 0,5 F631 MONTE SANT’ANGELO FG 0,6 0,6
F315 MOMBELLO DI TORINO TO 0* 0* F653 MONTE URANO FM 0,6 0,6
F313 MOMBELLO MONFERRATO AL 0,5 0,5 F664 MONTE VIDON COMBATTE FM 0,5 0,5
F316 MOMBERCELLI AT 0,55 0,55 F665 MONTE VIDON CORRADO FM 0,5 7.500 0,5 7.500
F317 MOMO NO 0,5 0,5 F440 MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA PV 0* 0*
F318 MOMPANTERO TO 0,8 0,8 F441 MONTEBELLO DI BERTONA PE 0,4 0,4
F319 MOMPEO RI 0,5 0,5 D746 MONTEBELLO IONICO RC 0,5 0,5
F320 MOMPERONE AL 0* 0* B268 MONTEBELLO SUL SANGRO CH 0* 0*
F322 MONACILIONI CB 0,22 0,22 F442 MONTEBELLO VICENTINO VI 0* 0*
F323 MONALE AT 0* 0* F443 MONTEBELLUNA TV 0,8 0,8
F324 MONASTERACE RC 0,4 0,4 F445 MONTEBRUNO GE 0,5 0,5
F325 MONASTERO BORMIDA AT 0,6 0,6 F446 MONTEBUONO RI 0,1 0,1
F327 MONASTERO DI LANZO TO 0,2 0,2 F450 MONTECALVO IN FOGLIA PU 0,2 0,2
F326 MONASTERO DI VASCO CN 0,7 0,7 F448 MONTECALVO IRPINO AV 0,3 0,3
F329 MONASTEROLO CASOTTO CN 0,1 0,1 F449 MONTECALVO VERSIGGIA PV 0* 0*
F328 MONASTEROLO DEL CASTELLO BG 0,8 0,8 F452 MONTECARLO LU 0,5 14.500 0,5 14.500
F330 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO CN 0,8 0,8 F453 MONTECAROTTO AN 0,3 0,3
F332 MONASTIER DI TREVISO TV 0,4 0,4 F454 MONTECASSIANO MC 0,7 8.500 0,7 8.500
F333 MONASTIR CA 0,4 0,4 F455 MONTECASTELLO AL 0,5 0,5
F335 MONCALIERI TO 0,46 0,46 F457 MONTECASTRILLI TR 0,6 0,6
F336 MONCALVO AT 0,5 0,5 A561 MONTECATINI TERME PT 0,8 0,8
D553 MONCENISIO TO 0* 0* F458 MONTECATINI VAL DI CECINA PI 0,2 0,2
F337 MONCESTINO AL 0,5 0,5 F461 MONTECCHIA DI CROSARA VR 0,8 0,8
F338 MONCHIERO CN 0* 0* F462 MONTECCHIO TR 0,5 0,5
F340 MONCHIO DELLE CORTI PR 0,5 0,5 F463 MONTECCHIO EMILIA RE 0,35 0,35
F341 MONCLASSICO TN 0* 0* F464 MONTECCHIO MAGGIORE VI 0,7 8.000 0,7 8.000
F342 MONCRIVELLO VC 0* 0* F465 MONTECCHIO PRECALCINO VI 0,2 15.000 0,2 15.000
- XVII -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
F469 MONTECHIARO D’ACQUI AL 0,5 0,5 F659 MONTEVEGLIO BO 0,8 8.500 0,8 8.500
F468 MONTECHIARO D’ASTI AT 0,1 0,1 F660 MONTEVERDE AV 0,2 0,2
F473 MONTECHIARUGOLO PR 0,7 13.000 0,7 13.000 F661 MONTEVERDI MARITTIMO PI 0* 0*
F474 MONTECICCARDO PU 0,8 0,8 F662 MONTEVIALE VI 0,3 0,3
F475 MONTECILFONE CB 0,5 0,5 F666 MONTEZEMOLO CN 0,8 0,8
F477 MONTECOMPATRI RM 0,7 0,7 F667 MONTI OT 0,6 0,6
F478 MONTECOPIOLO PU 0,4 0,4 F668 MONTIANO FC 0,4 8.000 0,4 8.000
F479 MONTECORICE SA 0,1 0,1 F672 MONTICELLI BRUSATI BS 0,3 0,3
F480 MONTECORVINO PUGLIANO SA 0,6 0,6 F671 MONTICELLI D’ONGINA PC 0,48 9.000 0,48 9.000
F481 MONTECORVINO ROVELLA SA 0,6 8.000 0,6 8.000 F670 MONTICELLI PAVESE PV 0,5 0,5
F482 MONTECOSARO MC 0,8 8.500 0,8 8.500 F674 MONTICELLO BRIANZA LC 0,55 12.500 0,55 12.500
F483 MONTECRESTESE VB 0* 0* F675 MONTICELLO CONTE OTTO VI 0,5 0,5
F484 MONTECRETO MO 0,1 0,1 F669 MONTICELLO D’ALBA CN 0,4 0,4
F487 MONTEDINOVE AP 0,8 0,8 F471 MONTICHIARI BS 0* 0*
F489 MONTEDORO CL 0,4 0,4 F676 MONTICIANO SI 0,4 0,4
F491 MONTEFALCIONE AV 0,2 0,2 F677 MONTIERI GR 0* 0*
F492 MONTEFALCO PG 0,7 0,7 M302 MONTIGLIO MONFERRATO AT 0* 0*
F493 MONTEFALCONE APPENNINO FM 0,5 0,5 F679 MONTIGNOSO MS 0* 0*
F494 MONTEFALCONE DI VAL FORTORE BN 0* 0* F680 MONTIRONE BS 0,5 0,5
F495 MONTEFALCONE NEL SANNIO CB 0,2 0,2 F367 MONTJOVET AO 0* 0*
F496 MONTEFANO MC 0,625 0,625 F681 MONTODINE CR 0* 0*
F497 MONTEFELCINO PU 0,8 0,8 F682 MONTOGGIO GE 0,3 0,3
F498 MONTEFERRANTE CH 0* 0* F685 MONTONE PG 0,6 12.000 0,6 12.000
F499 MONTEFIASCONE VT 0,4 0,4 F687 MONTOPOLI DI SABINA RI 0,2 0,2
F500 MONTEFINO TE 0,6 8.000 0,6 8.000 F686 MONTOPOLI IN VAL D’ARNO PI 0,2 0,2
F502 MONTEFIORE CONCA RN 0,4 0,4 F688 MONTORFANO CO 0,2 0,2
F501 MONTEFIORE DELL’ASO AP 0,6 8.000 0,6 8.000 F690 MONTORIO AL VOMANO TE 0,8 0,8
F503 MONTEFIORINO MO 0,4 0,4 F689 MONTORIO NEI FRENTANI CB 0,4 0,4
F504 MONTEFLAVIO RM 0,7 0,7 F692 MONTORIO ROMANO RM 0,7 0,7
F507 MONTEFORTE CILENTO SA 0* 0* F693 MONTORO INFERIORE AV 0,5 0,5
F508 MONTEFORTE D’ALPONE VR 0,5 0,5 F694 MONTORO SUPERIORE AV 0,5 0,5
F506 MONTEFORTE IRPINO AV 0,2 0,2 F696 MONTORSO VICENTINO VI 0,2 0,2
F509 MONTEFORTINO FM 0,5 0,5 F697 MONTOTTONE FM 0,8 0,8
F510 MONTEFRANCO TR 0,5 8.000 0,5 8.000 F698 MONTRESTA OR 0* 0*
F511 MONTEFREDANE AV 0,5 0,5 F701 MONTU’ BECCARIA PV 0,4 0,4
F512 MONTEFUSCO AV 0* 0* F703 MONVALLE VA 0,4 0,4
F513 MONTEGABBIONE TR 0,6 0,6 F704 MONZA MB 0,5 0,5
F514 MONTEGALDA VI 0,2 0,2 F705 MONZAMBANO MN 0,7 12.000 0,7 12.000
F515 MONTEGALDELLA VI 0,2 0,2 F706 MONZUNO BO 0,55 0,55
F516 MONTEGALLO AP 0,2 0,2 F708 MORANO CALABRO CS 0,65 0,65
F518 MONTEGIOCO AL 0,5 0,5 F707 MORANO SUL PO AL 0,5 0,5
F519 MONTEGIORDANO CS 0,2 0,2 F709 MORANSENGO AT 0,4 0,4
F520 MONTEGIORGIO FM 0,8 7.500 0,8 7.500 F710 MORARO GO 0,2 0,2
F522 MONTEGRANARO FM 0,8 10.000 0,8 10.000 F711 MORAZZONE VA 0,7 0,7
F523 MONTEGRIDOLFO RN 0,8 0,8 F712 MORBEGNO SO 0,5 0,5
F526 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA VA 0,4 0,4 F713 MORBELLO AL 0* 0*
F527 MONTEGROSSO D’ASTI AT 0,38 0,38 F716 MORCIANO DI LEUCA LE 0,4 0,4
F528 MONTEGROSSO PIAN LATTE IM 0* 0* F715 MORCIANO DI ROMAGNA RN 0 0
F529 MONTEGROTTO TERME PD 0,4 0,4 F717 MORCONE BN 0,5 0,5
F531 MONTEIASI TA 0,5 0,5 F718 MORDANO BO 0,2 0,2
F533 MONTELABBATE PU 0,65 9.000 0,65 9.000 F720 MORENGO BG 0,5 0,5
F534 MONTELANICO RM 0,5 0,5 F721 MORES SS 0* 0*
F535 MONTELAPIANO CH 0* 0* F722 MORESCO FM 0,6 0,6
F536 MONTELEONE DI FERMO FM 0,5 0,5 F723 MORETTA CN 0,4 0,4
F538 MONTELEONE DI PUGLIA FG 0,5 0,5 F724 MORFASSO PC 0,8 0,8
F540 MONTELEONE DI SPOLETO PG 0* 0* F725 MORGANO TV 0,4 0,4
F543 MONTELEONE D’ORVIETO TR 0,6 0,6 F726 MORGEX AO 0* 0*
F542 MONTELEONE ROCCA DORIA SS 0* 0* F727 MORGONGIORI OR 0* 0*
F541 MONTELEONE SABINO RI 0,5 0,5 F728 MORI TN 0* 0*
F544 MONTELEPRE PA 0,6 0,6 F729 MORIAGO DELLA BATTAGLIA TV 0,5 0,5
F545 MONTELIBRETTI RM 0,4 0,4 F730 MORICONE RM 0,5 0,5
F546 MONTELLA AV 0,8 8.000 0,8 8.000 F731 MORIGERATI SA 0,2 0,2
F547 MONTELLO BG 0* 0* D033 MORIMONDO MI 0* 0*
F548 MONTELONGO CB 0* 0* F732 MORINO AQ 0,4 0,4
F549 MONTELPARO FM 0,8 0,8 F733 MORIONDO TORINESE TO 0* 0*
F550 MONTELUPO ALBESE CN 0,4 0,4 F734 MORLUPO RM 0,8 0,8
F551 MONTELUPO FIORENTINO FI 0,4 0,4 F735 MORMANNO CS 0,2 0,2
F552 MONTELUPONE MC 0,6 8.500 0,6 8.500 F736 MORNAGO VA 0,5 0,5
F555 MONTEMAGGIORE AL METAURO PU 0,6 0,6 F737 MORNESE AL 0,4 0,4
F553 MONTEMAGGIORE BELSITO PA 0,2 0,2 F738 MORNICO AL SERIO BG 0* 0*
F556 MONTEMAGNO AT 0,5 0,5 F739 MORNICO LOSANA PV 0,2 0,2
F558 MONTEMALE DI CUNEO CN 0* 0* F740 MOROLO FR 0,6 0,6
F559 MONTEMARANO AV 0,4 0,4 F743 MOROZZO CN 0,3 0,3
F560 MONTEMARCIANO AN 0,65 8.000 0,65 8.000 F744 MORRA DE SANCTIS AV 0* 0*
F562 MONTEMARZINO AL 0,2 0,2 F745 MORRO D’ALBA AN 0,6 0,6
F563 MONTEMESOLA TA 0,8 6.800 0,8 6.800 F747 MORRO D’ORO TE 0,5 0,5
F564 MONTEMEZZO CO 0* 0* F746 MORRO REATINO RI 0,5 0,5
F565 MONTEMIGNAIO AR 0,5 0,5 F748 MORRONE DEL SANNIO CB 0* 0*
F566 MONTEMILETTO AV 0,6 0,6 F749 MORROVALLE MC 0,6 0,6
F568 MONTEMILONE PZ 0,5 0,5 F750 MORSANO AL TAGLIAMENTO PN 0,2 10.000 0,2 10.000
F569 MONTEMITRO CB 0,2 0,2 F751 MORSASCO AL 0,3 0,3
F570 MONTEMONACO AP 0,4 0,4 F754 MORTARA PV 0,3 10.000 0,3 10.000
F572 MONTEMURLO PO 0,6 9.000 0,6 9.000 F756 MORTEGLIANO UD 0,5 0,5
F573 MONTEMURRO PZ 0* 0* F758 MORTERONE LC 0* 0*
F574 MONTENARS UD 0* 0* F760 MORUZZO UD 0,5 0,5
F576 MONTENERO DI BISACCIA CB 0,5 0,5 F761 MOSCAZZANO CR 0,1 0,1
F579 MONTENERO SABINO RI 0,5 0,5 F762 MOSCHIANO AV 0,8 0,8
F580 MONTENERO VAL COCCHIARA IS 0* 0* F764 MOSCIANO SANT’ANGELO TE 0,5 0,5
F578 MONTENERODOMO CH 0,2 0,2 F765 MOSCUFO PE 0,5 0,5
F582 MONTEODORISIO CH 0,4 0,4 F766 MOSO IN PASSIRIA .MOOS IN PASSEIER. BZ 0* 0*
F586 MONTEPAONE CZ 0,65 7.500 0,65 7.500 F767 MOSSA GO 0,5 0,5
F587 MONTEPARANO TA 0,6 0,6 F768 MOSSANO VI 0,6 0,6
F591 MONTEPRANDONE AP 0,5 0,5 M304 MOSSO BI 0,1 0,1
F592 MONTEPULCIANO SI 0,8 * 0,8 * F771 MOTTA BALUFFI CR 0,55 0,55
F593 MONTERADO AN 0* 0* F772 MOTTA CAMASTRA ME 0,7 8.000 0,7 8.000
F594 MONTERCHI AR 0,2 0,2 F773 MOTTA D’AFFERMO ME 0* 0*
F595 MONTEREALE AQ 0,4 0,4 F774 MOTTA DE’ CONTI VC 0,5 0,5
F596 MONTEREALE VALCELLINA PN 0,1 10.000 0,1 10.000 F770 MOTTA DI LIVENZA TV 0,5 0,5
F597 MONTERENZIO BO 0,8 0,8 F777 MOTTA MONTECORVINO FG 0,4 0,4
F598 MONTERIGGIONI SI 0,4 0,4 F779 MOTTA SAN GIOVANNI RC 0,8 0,8
F601 MONTERODUNI IS 0,2 0,2 F780 MOTTA SANTA LUCIA CZ 0* 0*
F605 MONTERONI D’ARBIA SI 0,5 8.500 0,5 8.500 F781 MOTTA SANT’ANASTASIA CT 0,2 0,2
F604 MONTERONI DI LECCE LE 0,65 0,65 F783 MOTTA VISCONTI MI 0,4 0,4
F606 MONTEROSI VT 0,5 10.000 0,5 10.000 F775 MOTTAFOLLONE CS 0,3 0,3
F609 MONTEROSSO AL MARE SP 0* 0* F776 MOTTALCIATA BI 0,4 0,4
F610 MONTEROSSO ALMO RG 0,5 0,5 B012 MOTTEGGIANA MN 0,55 0,55
F607 MONTEROSSO CALABRO VV 0,5 0,5 F784 MOTTOLA TA 0,5 0,5
F608 MONTEROSSO GRANA CN 0,4 0,4 F785 MOZZAGROGNA CH 0,5 * 0,5 *
F611 MONTEROTONDO RM 0,8 0,8 F786 MOZZANICA BG 0,5 0,5
F612 MONTEROTONDO MARITTIMO GR 0* 0* F788 MOZZATE CO 0,3 0,3
F614 MONTERUBBIANO FM 0,6 8.000 0,6 8.000 F789 MOZZECANE VR 0,4 0,4
F623 MONTESANO SALENTINO LE 0,3 10.000 0,3 10.000 F791 MOZZO BG 0,2 0,2
F625 MONTESANO SULLA MARCELLANA SA 0,5 0,5 F793 MUCCIA MC 0,4 8.500 0,4 8.500
F636 MONTESARCHIO BN 0,4 0,4 F795 MUGGIA TS 0,4 15.000 0,4 15.000
F637 MONTESCAGLIOSO MT 0,5 12.000 0,5 12.000 F797 MUGGIO’ MB 0,6 12.000 0,6 12.000
F638 MONTESCANO PV 0* 0* F798 MUGNANO DEL CARDINALE AV 0,7 0,7
F639 MONTESCHENO VB 0* 0* F799 MUGNANO DI NAPOLI NA 0,4 0,4
F640 MONTESCUDAIO PI 0* 0* F801 MULAZZANO LO 0,3 8.870 0,3 8.870
F641 MONTESCUDO RN 0* 0* F802 MULAZZO MS 0,6 0,6
F642 MONTESE MO 0,2 0,2 F806 MURA BS 0* 0*
F644 MONTESEGALE PV 0,3 0,3 F808 MURAVERA CA 0,1 0,1
F646 MONTESILVANO PE 0,8 0,8 F809 MURAZZANO CN 0,5 0,5
F648 MONTESPERTOLI FI 0,4 0,4 F811 MURELLO CN 0,45 0,45
F651 MONTEU DA PO TO 0,4 0,4 F813 MURIALDO SV 0,5 0,5
F654 MONTEU ROERO CN 0,6 0,6 F814 MURISENGO AL 0,2 0,2
F655 MONTEVAGO AG 0,5 0,5 F815 MURLO SI 0,6 0,6
F656 MONTEVARCHI AR 0,8 9.000 0,8 9.000 F816 MURO LECCESE LE 0,5 0,5
F657 MONTEVECCHIA LC 0,2 0,2 F817 MURO LUCANO PZ 0,4 0,4
- XVIII -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
F818 MUROS SS 0 0 F980 NURACHI OR 0* 0*
F820 MUSCOLINE BS 0,4 0,4 F981 NURAGUS CA 0* 0*
F822 MUSEI CI 0,1 0,1 F982 NURALLAO CA 0,5 0,5
F826 MUSILE DI PIAVE VE 0,5 0,5 F983 NURAMINIS CA 0* 0*
F828 MUSSO CO 0,4 0,4 F985 NURECI OR 0* 0*
F829 MUSSOLENTE VI 0,3 11.000 0,3 11.000 F986 NURRI CA 0,3 0,3
F830 MUSSOMELI CL 0* 0* F987 NUS AO 0* 0*
F832 MUZZANA DEL TURGNANO UD 0,2 0,2 F988 NUSCO AV 0,5 0,5
F833 MUZZANO BI 0,4 0,4 F989 NUVOLENTO BS 0* 0*
F835 NAGO-TORBOLE TN 0* 0* F990 NUVOLERA BS 0* 0*
F836 NALLES .NALS. BZ 0* 0* F991 NUXIS CI 0* 0*
F837 NANNO TN 0* 0* F992 OCCHIEPPO INFERIORE BI 0,5 0,5
F838 NANTO VI 0,4 0,4 F993 OCCHIEPPO SUPERIORE BI 0,8 0,8
F839 NAPOLI NA 0,5 0,5 F994 OCCHIOBELLO RO 0,8 0,8
F840 NARBOLIA OR 0* 0* F995 OCCIMIANO AL 0,5 0,5
F841 NARCAO CI 0,2 0,2 F996 OCRE AQ 0,2 0,2
F842 NARDO’ LE 0,5 0,5 F997 ODALENGO GRANDE AL 0,4 0,4
F843 NARDODIPACE VV 0* 0* F998 ODALENGO PICCOLO AL 0,5 0,5
F844 NARNI TR 0,4 0,4 F999 ODERZO TV 0,2 0,2
F845 NARO AG 0,4 0,4 G001 ODOLO BS 0* 0*
F846 NARZOLE CN 0,5 0,5 G002 OFENA AQ 0* 0*
F847 NASINO SV 0,5 0,5 G003 OFFAGNA AN 0,285 0,285
F848 NASO ME 0,5 0,5 G004 OFFANENGO CR 0,6 12.000 0,6 12.000
F849 NATURNO .NATURNS. BZ 0* 0* G005 OFFIDA AP 0,8 0,8
F851 NAVE BS 0,5 10.000 0,5 10.000 G006 OFFLAGA BS 0,2 0,2
F853 NAVE SAN ROCCO TN 0* 0* G007 OGGEBBIO VB 0* 0*
F852 NAVELLI AQ 0* 0* G008 OGGIONA CON SANTO STEFANO VA 0,5 0,5
F856 NAZ SCIAVES .NATZ SCHABS. BZ 0* 0* G009 OGGIONO LC 0,5 8.000 0,5 8.000
F857 NAZZANO RM 0,4 0,4 G010 OGLIANICO TO 0,2 0,2
F858 NE GE 0* 0* G011 OGLIASTRO CILENTO SA 0,7 0,7
F859 NEBBIUNO NO 0* 0* G015 OLBIA OT 0,8 0,8
F861 NEGRAR VR 0,5 * 0,5 * G016 OLCENENGO VC 0,5 0,5
F862 NEIRONE GE 0,5 0,5 G018 OLDENICO VC 0,4 0,4
F863 NEIVE CN 0,6 0,6 G019 OLEGGIO NO 0,6 0,6
F864 NEMBRO BG 0 0 G020 OLEGGIO CASTELLO NO 0,1 0,1
F865 NEMI RM 0,8 0,8 G021 OLEVANO DI LOMELLINA PV 0,6 8.000 0,6 8.000
F866 NEMOLI PZ 0,4 0,4 G022 OLEVANO ROMANO RM 0,5 0,5
F867 NEONELI OR 0* 0* G023 OLEVANO SUL TUSCIANO SA 0,8 0,8
F868 NEPI VT 0,2 0,2 G025 OLGIATE COMASCO CO 0,4 0,4
F870 NERETO TE 0,4 10.000 0,4 10.000 G026 OLGIATE MOLGORA LC 0,4 0,4
F871 NEROLA RM 0,8 0,8 G028 OLGIATE OLONA VA 0,4 0,4
F872 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 0* 0* G030 OLGINATE LC 0,2 0,2
F874 NERVIANO MI 0,55 10.400 0,55 10.400 G031 OLIENA NU 0* 0*
F876 NESPOLO RI 0,5 0,5 G032 OLIVA GESSI PV 0,4 0,4
F877 NESSO CO 0,5 0,5 G034 OLIVADI CZ 0* 0*
F878 NETRO BI 0,7 0,7 G036 OLIVERI ME 0,5 0,5
F880 NETTUNO RM 0,8 0,8 G039 OLIVETO CITRA SA 0,2 0,2
F881 NEVIANO LE 0,2 0,2 G040 OLIVETO LARIO LC 0* 0*
F882 NEVIANO DEGLI ARDUINI PR 0,6 0,6 G037 OLIVETO LUCANO MT 0,4 0,4
F883 NEVIGLIE CN 0* 0* G041 OLIVETTA SAN MICHELE IM 0* 0*
F884 NIARDO BS 0* 0* G042 OLIVOLA AL 0,8 0,8
F885 NIBBIANO PC 0,6 0,6 G043 OLLASTRA OR 0,2 0,2
F886 NIBBIOLA NO 0* 0* G044 OLLOLAI NU 0,2 0,2
F887 NIBIONNO LC 0,4 0,4 G045 OLLOMONT AO 0* 0*
F889 NICHELINO TO 0,5 0,5 G046 OLMEDO SS 0* 0*
F890 NICOLOSI CT 0,8 0,8 G047 OLMENETA CR 0,5 0,5
F891 NICORVO PV 0,4 0,4 G049 OLMO AL BREMBO BG 0* 0*
F892 NICOSIA EN 0* 0* G048 OLMO GENTILE AT 0* 0*
F893 NICOTERA VV 0,8 0,8 G050 OLTRE IL COLLE BG 0,8 0,8
F894 NIELLA BELBO CN 0,2 0,2 G054 OLTRESSENDA ALTA BG 0,4 0,4
F895 NIELLA TANARO CN 0,4 0,4 G056 OLTRONA DI SAN MAMETTE CO 0* 0*
F898 NIMIS UD 0,2 0,2 G058 OLZAI NU 0* 0*
F899 NISCEMI CL 0,6 0,6 G061 OME BS 0,2 9.000 0,2 9.000
F900 NISSORIA EN 0* 0* G062 OMEGNA VB 0,5 0,5
F901 NIZZA DI SICILIA ME 0,6 * 0,6 * G063 OMIGNANO SA 0,6 0,6
F902 NIZZA MONFERRATO AT 0,7 0,7 G064 ONANI NU 0* 0*
F904 NOALE VE 0,5 9.000 0,5 9.000 G065 ONANO VT 0,4 0,4
F906 NOASCA TO 0* 0* G066 ONCINO CN 0* 0*
F907 NOCARA CS 0* 0* G068 ONETA BG 0,5 0,5
F908 NOCCIANO PE 0,5 0,5 G070 ONIFAI NU 0* 0*
F912 NOCERA INFERIORE SA 0,5 10.000 0,5 10.000 G071 ONIFERI NU 0* 0*
F913 NOCERA SUPERIORE SA 0,6 0,6 G074 ONO SAN PIETRO BS 0* 0*
F910 NOCERA TERINESE CZ 0,6 0,6 G075 ONORE BG 0* 0*
F911 NOCERA UMBRA PG 0,2 0,2 G076 ONZO SV 0,7 0,7
F914 NOCETO PR 0,5 0,5 G078 OPERA MI 0,4 0,4
F915 NOCI BA 0,2 0,2 G079 OPI AQ 0* 0*
F916 NOCIGLIA LE 0,6 0,6 G080 OPPEANO VR 0,2 0,2
F917 NOEPOLI PZ 0* 0* G081 OPPIDO LUCANO PZ 0* 0*
F918 NOGARA VR 0,5 0,5 G082 OPPIDO MAMERTINA RC 0,4 0,4
F920 NOGAREDO TN 0* 0* G083 ORA .AUER. BZ 0,2 0,2
F921 NOGAROLE ROCCA VR 0,3 0,3 G084 ORANI NU 0* 0*
F922 NOGAROLE VICENTINO VI 0,7 0,7 G086 ORATINO CB 0,2 0,2
F923 NOICATTARO BA 0* 0* G087 ORBASSANO TO 0,3 0,3
F924 NOLA NA 0,4 7.500 0,4 7.500 G088 ORBETELLO GR 0,8 9.000 0,8 9.000
F925 NOLE TO 0,4 0,4 G089 ORCIANO DI PESARO PU 0,7 0,7
F926 NOLI SV 0,5 0,5 G090 ORCIANO PISANO PI 0,6 0,6
F927 NOMAGLIO TO 0,2 0,2 D522 ORCO FEGLINO SV 0,4 0,4
F929 NOMI TN 0* 0* M266 ORDONA FG 0,8 0,8
F930 NONANTOLA MO 0,7 10.000 0,7 10.000 G093 ORERO GE 0,5 0,5
F931 NONE TO 0* 0* G095 ORGIANO VI 0* 15.000 0* 15.000
F932 NONIO VB 0* 0* G097 ORGOSOLO NU 0* 0*
F933 NORAGUGUME NU 0* 0* G098 ORIA BR 0,6 0,6
F934 NORBELLO OR 0* 0* G102 ORICOLA AQ 0,2 0,2
F935 NORCIA PG 0,2 0,2 G103 ORIGGIO VA 0,5 0,5
F937 NORMA LT 0,8 0,8 G105 ORINO VA 0,5 8.000 0,5 8.000
F939 NOSATE MI 0,4 7.500 0,4 7.500 G108 ORIO AL SERIO BG 0* 0*
F942 NOTARESCO TE 0,8 0,8 G109 ORIO CANAVESE TO 0,6 0,6
F943 NOTO SR 0,4 0,4 G107 ORIO LITTA LO 0,4 0,4
F949 NOVA LEVANTE .WELSCHNOFEN. BZ 0* 0* G110 ORIOLO CS 0* 0*
F944 NOVA MILANESE MB 0,1 0,1 G111 ORIOLO ROMANO VT 0,4 0,4
F950 NOVA PONENTE .DEUTSCHNOFEN. BZ 0* 0* G113 ORISTANO OR 0,4 0,4
A942 NOVA SIRI MT 0,5 0,5 G114 ORMEA CN 0,2 0,2
F137 NOVAFELTRIA RN 0,7 0,7 G115 ORMELLE TV 0,5 0,5
F947 NOVALEDO TN 0* 0* G116 ORNAGO MB 0,4 0,4
F948 NOVALESA TO 0,1 0,1 G117 ORNAVASSO VB 0,5 10.000 0,5 10.000
F952 NOVARA NO 0,8 10.500 0,8 10.500 G118 ORNICA BG 0* 0*
F951 NOVARA DI SICILIA ME 0,5 0,5 G119 OROSEI NU 0,4 0,4
F956 NOVATE MEZZOLA SO 0* 0* G120 OROTELLI NU 0* 0*
F955 NOVATE MILANESE MI 0,475 0,475 G121 ORRIA SA 0* 0*
F957 NOVE VI 0,6 0,6 G122 ORROLI CA 0,2 0,2
F958 NOVEDRATE CO 0* 0* G123 ORSAGO TV 0,8 0,8
F960 NOVELLARA RE 0,6 10.000 0,6 10.000 G124 ORSARA BORMIDA AL 0,5 0,5
F961 NOVELLO CN 0,3 0,3 G125 ORSARA DI PUGLIA FG 0,2 0,2
F963 NOVENTA DI PIAVE VE 0,4 0,4 G126 ORSENIGO CO 0* 0*
F962 NOVENTA PADOVANA PD 0,4 0,4 G128 ORSOGNA CH 0,5 0,5
F964 NOVENTA VICENTINA VI 0,5 7.500 0,5 7.500 G129 ORSOMARSO CS 0,4 0,4
F966 NOVI DI MODENA MO 0,5 8.000 0,5 8.000 G130 ORTA DI ATELLA CE 0,5 0,5
F965 NOVI LIGURE AL 0,5 0,5 G131 ORTA NOVA FG 0,4 0,4
F967 NOVI VELIA SA 0,5 0,5 G134 ORTA SAN GIULIO NO 0,4 0,4
F968 NOVIGLIO MI 0,4 0,4 G133 ORTACESUS CA 0* 0*
F970 NOVOLI LE 0,6 0,6 G135 ORTE VT 0,1 0,1
F972 NUCETTO CN 0,5 0,5 G136 ORTELLE LE 0,5 0,5
F975 NUGHEDU SAN NICOLO’ SS 0* 0* G137 ORTEZZANO FM 0,5 0,5
F974 NUGHEDU SANTA VITTORIA OR 0* 0* G139 ORTIGNANO RAGGIOLO AR 0,4 0,4
F976 NULE SS 0* 0* G140 ORTISEI .ST ULRICH. BZ 0* 0*
F977 NULVI SS 0* 0* G141 ORTONA CH 0,6 0,6
F978 NUMANA AN 0,5 0,5 G142 ORTONA DEI MARSI AQ 0,2 0,2
F979 NUORO NU 0,4 0,4 G143 ORTONOVO SP 0,5 10.000 0,5 10.000
- XIX -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
G144 ORTOVERO SV 0,4 0,4 G288 PALMI RC 0,6 0,6
G145 ORTUCCHIO AQ 0,4 0,4 G289 PALMIANO AP 0,8 0,8
G146 ORTUERI NU 0,4 0,4 G290 PALMOLI CH 0* 0*
G147 ORUNE NU 0* 0* G291 PALO DEL COLLE BA 0,3 12.000 0,3 12.000
G148 ORVIETO TR 0,8 0,8 G293 PALOMBARA SABINA RM 0,8 8.000 0,8 8.000
B595 ORVINIO RI 0,3 0,3 G294 PALOMBARO CH 0,4 0,4
G149 ORZINUOVI BS 0,5 0,5 G292 PALOMONTE SA 0,3 0,3
G150 ORZIVECCHI BS 0,5 0,5 G295 PALOSCO BG 0,2 0,2
G151 OSASCO TO 0,4 0,4 G297 PALU’ VR 0,2 0,2
G152 OSASIO TO 0,8 0,8 G296 PALU’ DEL FERSINA TN 0* 0*
G153 OSCHIRI OT 0* 0* G298 PALUDI CS 0* 0*
G154 OSIDDA NU 0* 0* G300 PALUZZA UD 0,5 12.000 0,5 12.000
G155 OSIGLIA SV 0,5 0,5 G302 PAMPARATO CN 0* 0*
G156 OSILO SS 0,4 0,4 G303 PANCALIERI TO 0,5 0,5
G157 OSIMO AN 0,8 10.000 0,8 10.000 G304 PANCARANA PV 0 0
G158 OSINI OG 0* 0* G305 PANCHIA’ TN 0* 0*
G159 OSIO SOPRA BG 0,6 0,6 G306 PANDINO CR 0,45 7.500 0,45 7.500
G160 OSIO SOTTO BG 0,5 0,5 G307 PANETTIERI CS 0* 0*
E529 OSMATE VA 0,2 10.000 0,2 10.000 G308 PANICALE PG 0,6 10.500 0,6 10.500
G161 OSNAGO LC 0,3 10.000 0,3 10.000 G311 PANNARANO BN 0,4 0,4
G163 OSOPPO UD 0* 0* G312 PANNI FG 0,4 0,4
G164 OSPEDALETTI IM 0,2 0,2 G315 PANTELLERIA TP 0,1 0,1
G168 OSPEDALETTO TN 0* 0* G316 PANTIGLIATE MI 0,3 0,3
G165 OSPEDALETTO D’ALPINOLO AV 0,5 0,5 G317 PAOLA CS 0,8 0,8
G167 OSPEDALETTO EUGANEO PD 0,3 0,3 G318 PAOLISI BN 0,5 0,5
G166 OSPEDALETTO LODIGIANO LO 0* 0* G320 PAPASIDERO CS 0,4 0,4
G169 OSPITALE DI CADORE BL 0,2 0,2 G323 PAPOZZE RO 0,5 0,5
G170 OSPITALETTO BS 0* 0* G324 PARABIAGO MI 0,4 0,4
G171 OSSAGO LODIGIANO LO 0,5 7.500 0,5 7.500 G325 PARABITA LE 0,65 0,65
G173 OSSANA TN 0* 0* G327 PARATICO BS 0* 0*
G178 OSSI SS 0* 0* G328 PARCINES .PARTSCHINS. BZ 0* 0*
G179 OSSIMO BS 0,4 0,4 G329 PARE’ CO 0,4 0,4
G181 OSSONA MI 0,6 0,6 G330 PARELLA TO 0,4 0,4
G182 OSSUCCIO CO 0,4 0,4 G331 PARENTI CS 0,4 0,4
G183 OSTANA CN 0,4 0,4 G333 PARETE CE 0* 0*
G184 OSTELLATO FE 0,75 0,75 G334 PARETO AL 0,2 0,2
G185 OSTIANO CR 0,5 7.500 0,5 7.500 G335 PARGHELIA VV 0,6 7.500 0,6 7.500
G186 OSTIGLIA MN 0,5 0,5 G336 PARLASCO LC 0,2 0,2
F401 OSTRA AN 0,7 0,7 G337 PARMA PR 0,4 10.000 0,4 10.000
F581 OSTRA VETERE AN 0,8 9.000 0,8 9.000 G338 PARODI LIGURE AL 0,2 0,2
G187 OSTUNI BR 0,2 8.000 0,2 8.000 G339 PAROLDO CN 0,5 0,5
G188 OTRANTO LE 0* 0* G340 PAROLISE AV 0,2 0,2
G189 OTRICOLI TR 0,8 0,8 G342 PARONA PV 0* 0*
G191 OTTANA NU 0* 0* G344 PARRANO TR 0,8 0,8
G192 OTTATI SA 0* 0* G346 PARRE BG 0,3 0,3
G190 OTTAVIANO NA 0,3 0,3 G347 PARTANNA TP 0,5 0,5
G193 OTTIGLIO AL 0,2 0,2 G348 PARTINICO PA 0,4 10.000 0,4 10.000
G194 OTTOBIANO PV 0* 0* G349 PARUZZARO NO 0* 0*
G195 OTTONE PC 0,2 0,2 G350 PARZANICA BG 0,2 0,2
G196 OULX TO 0* 0* G352 PASIAN DI PRATO UD 0,4 0,4
G197 OVADA AL 0,5 0,5 G353 PASIANO DI PORDENONE PN 0,4 0,4
G198 OVARO UD 0,1 0,1 G354 PASPARDO BS 0* 0*
G199 OVIGLIO AL 0,4 0,4 G358 PASSERANO MARMORITO AT 0,6 0,6
G200 OVINDOLI AQ 0* 0* G359 PASSIGNANO SUL TRASIMENO PG 0,5 0,5
G201 OVODDA NU 0* 0* G361 PASSIRANO BS 0,2 0,2
G012 OYACE AO 0* 0* G362 PASTENA FR 0,5 0,5
G202 OZEGNA TO 0,4 0,4 G364 PASTORANO CE 0,2 0,2
G203 OZIERI SS 0,5 0,5 G365 PASTRENGO VR 0,8 8.000 0,8 8.000
G205 OZZANO DELL’EMILIA BO 0,5 8.000 0,5 8.000 G367 PASTURANA AL 0,2 0,2
G204 OZZANO MONFERRATO AL 0,5 0,5 G368 PASTURO LC 0,3 0,3
G206 OZZERO MI 0,3 0,3 M269 PATERNO PZ 0,2 0,2
G207 PABILLONIS VS 0,2 0,2 G371 PATERNO’ CT 0* 0*
G209 PACE DEL MELA ME 0,4 0,4 G372 PATERNO CALABRO CS 0,5 0,5
G208 PACECO TP 0,4 0,4 G370 PATERNOPOLI AV 0,5 0,5
G210 PACENTRO AQ 0* 0* G374 PATRICA FR 0,4 0,4
G211 PACHINO SR 0,5 0,5 G376 PATTADA SS 0* 0*
G212 PACIANO PG 0,5 0,5 G377 PATTI ME 0,5 0,5
G213 PADENGHE SUL GARDA BS 0,4 0,4 G378 PATU’ LE 0,2 0,2
G214 PADERGNONE TN 0* 0* G379 PAU OR 0* 0*
G215 PADERNA AL 0* 0* G381 PAULARO UD 0 0
G218 PADERNO D’ADDA LC 0,35 0,35 G382 PAULI ARBAREI VS 0* 0*
G221 PADERNO DEL GRAPPA TV 0,5 0,5 G384 PAULILATINO OR 0* 0*
G220 PADERNO DUGNANO MI 0,4 0,4 G385 PAULLO MI 0,4 0,4
G217 PADERNO FRANCIACORTA BS 0* 0* G386 PAUPISI BN 0* 0*
G222 PADERNO PONCHIELLI CR 0,35 0,35 G387 PAVAROLO TO 0,2 0,2
G224 PADOVA PD 0,6 12.000 0,6 12.000 G388 PAVIA PV 0,58 12.500 0,58 12.500
G225 PADRIA SS 0* 0* G389 PAVIA DI UDINE UD 0,1 0,1
M301 PADRU OT 0* 0* G392 PAVONE CANAVESE TO 0,5 0,5
G226 PADULA SA 0,4 0,4 G391 PAVONE DEL MELLA BS 0* 0*
G227 PADULI BN 0,3 0,3 G393 PAVULLO NEL FRIGNANO MO 0,5 0,5
G228 PAESANA CN 0,5 0,5 G394 PAZZANO RC 0,4 0,4
G229 PAESE TV 0,2 0,2 G395 PECCIOLI PI 0* 0*
G230 PAGANI SA 0,4 0,4 G396 PECCO TO 0,5 0,5
G232 PAGANICO SABINO RI 0,5 0,5 G397 PECETTO DI VALENZA AL 0,5 0,5
G233 PAGAZZANO BG 0,5 0,5 G398 PECETTO TORINESE TO 0,2 0,2
G234 PAGLIARA ME 0,5 0,5 G399 PECORARA PC 0,2 8.000 0,2 8.000
G237 PAGLIETA CH 0,5 0,5 G400 PEDACE CS 0* 0*
G238 PAGNACCO UD 0,2 0,2 G402 PEDARA CT 0,6 0,6
G240 PAGNO CN 0* 0* G403 PEDASO FM 0,5 0,5
G241 PAGNONA LC 0* 0* G404 PEDAVENA BL 0,7 0,7
G242 PAGO DEL VALLO DI LAURO AV 0,5 0,5 G406 PEDEMONTE VI 0,3 0,3
G243 PAGO VEIANO BN 0,3 0,3 G408 PEDEROBBA TV 0,6 0,6
G247 PAISCO LOVENO BS 0,2 0,2 G410 PEDESINA SO 0* 0*
G248 PAITONE BS 0,1 0,1 G411 PEDIVIGLIANO CS 0,6 0,6
G249 PALADINA BG 0,3 0,3 G412 PEDRENGO BG 0,3 0,3
G250 PALAGANO MO 0,6 0,6 G415 PEGLIO CO 0* 0*
G251 PALAGIANELLO TA 0,5 0,5 G416 PEGLIO PU 0,5 0,5
G252 PALAGIANO TA 0,5 9.000 0,5 9.000 G417 PEGOGNAGA MN 0,7 15.000 0,7 15.000
G253 PALAGONIA CT 0,8 12.000 0,8 12.000 G418 PEIA BG 0,2 0,2
G254 PALAIA PI 0,5 0,5 G419 PEIO TN 0* 0*
G255 PALANZANO PR 0,4 0,4 G420 PELAGO FI 0,5 * 0,5 *
G257 PALATA CB 0,5 0,5 G421 PELLA NO 0* 0*
G258 PALAU OT 0* 0* G424 PELLEGRINO PARMENSE PR 0,5 0,5
G259 PALAZZAGO BG 0,1 0,1 G426 PELLEZZANO SA 0,4 0,4
G263 PALAZZO ADRIANO PA 0,6 0,6 G427 PELLIO INTELVI CO 0,3 0,3
G262 PALAZZO CANAVESE TO 0,65 0,65 G428 PELLIZZANO TN 0* 0*
G260 PALAZZO PIGNANO CR 0,5 10.000 0,5 10.000 G429 PELUGO TN 0* 0*
G261 PALAZZO SAN GERVASIO PZ 0,5 0,5 G430 PENANGO AT 0,4 0,4
G267 PALAZZOLO ACREIDE SR 0,5 0,5 G432 PENNA IN TEVERINA TR 0,5 8.000 0,5 8.000
G268 PALAZZOLO DELLO STELLA UD 0,5 0,5 G436 PENNA SAN GIOVANNI MC 0,5 0,5
G264 PALAZZOLO SULL’OGLIO BS 0,5 * 0,5 * G437 PENNA SANT’ANDREA TE 0,4 0,4
G266 PALAZZOLO VERCELLESE VC 0,6 0,6 G433 PENNABILLI RN 0,8 0,8
G270 PALAZZUOLO SUL SENIO FI 0,5 0,5 G434 PENNADOMO CH 0,5 0,5
G271 PALENA CH 0,7 0,7 G435 PENNAPIEDIMONTE CH 0* 0*
G272 PALERMITI CZ 0* 0* G438 PENNE PE 0,7 12.500 0,7 12.500
G273 PALERMO PA 0,4 0,4 G439 PENTONE CZ 0,6 0,6
G274 PALESTRINA RM 0,7 0,7 G441 PERANO CH 0,4 0,4
G275 PALESTRO PV 0,5 0,5 G442 PERAROLO DI CADORE BL 0,3 0,3
G276 PALIANO FR 0,5 0,5 G443 PERCA .PERCHA. BZ 0* 0*
G277 PALIZZI RC 0,2 0,2 G444 PERCILE RM 0* 0*
G278 PALLAGORIO KR 0* 0* G445 PERDASDEFOGU OG 0* 0*
G280 PALLANZENO VB 0* 0* G446 PERDAXIUS CI 0,2 0,2
G281 PALLARE SV 0,7 0,7 G447 PERDIFUMO SA 0,6 0,6
G283 PALMA CAMPANIA NA 0,7 0,7 G448 PEREGO LC 0,4 * 0,4 *
G282 PALMA DI MONTECHIARO AG 0,6 * 0,6 * G449 PERETO AQ 0,6 0,6
G284 PALMANOVA UD 0,3 0,3 G450 PERFUGAS SS 0* 0*
G285 PALMARIGGI LE 0* 0* G451 PERGINE VALDARNO AR 0,8 0,8
G286 PALMAS ARBOREA OR 0* 0* G452 PERGINE VALSUGANA TN 0* 0*
- XX -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
G453 PERGOLA PU 0,6 0,6 G615 PIETRAFITTA CS 0,8 * 0,8 *
G454 PERINALDO IM 0,2 0,2 G616 PIETRAGALLA PZ 0,3 8.000 0,3 8.000
G455 PERITO SA 0,4 0,4 G618 PIETRALUNGA PG 0,5 12.000 0,5 12.000
G456 PERLEDO LC 0* 0* G620 PIETRAMELARA CE 0,8 0,8
G457 PERLETTO CN 0,2 0,2 G604 PIETRAMONTECORVINO FG 0,5 7.000 0,5 7.000
G458 PERLO CN 0,5 0,5 G621 PIETRANICO PE 0,8 0,8
G459 PERLOZ AO 0* 0* G622 PIETRAPAOLA CS 0* 0*
G461 PERNUMIA PD 0,4 0,4 G623 PIETRAPERTOSA PZ 0,5 0,5
C013 PERO MI 0,5 0,5 G624 PIETRAPERZIA EN 0,2 0,2
G463 PEROSA ARGENTINA TO 0,6 0,6 G625 PIETRAPORZIO CN 0,2 0,2
G462 PEROSA CANAVESE TO 0,5 0,5 G626 PIETRAROJA BN 0,5 0,5
G465 PERRERO TO 0,4 0,4 G627 PIETRARUBBIA PU 0,4 0,4
G469 PERSICO DOSIMO CR 0,5 0,5 G628 PIETRASANTA LU 0,8 * 0,8 *
G471 PERTENGO VC 0* 0* G629 PIETRASTORNINA AV 0,2 0,2
G474 PERTICA ALTA BS 0* 0* G630 PIETRAVAIRANO CE 0,8 * 0,8 *
G475 PERTICA BASSA BS 0,4 0,4 G631 PIETRELCINA BN 0* 0*
G476 PERTOSA SA 0,5 0,5 G636 PIEVE A NIEVOLE PT 0,5 10.000 0,5 10.000
G477 PERTUSIO TO 0,4 0,4 G635 PIEVE ALBIGNOLA PV 0,2 0,2
G478 PERUGIA PG 0,7 12.500 0,7 12.500 G638 PIEVE D’ALPAGO BL 0,2 0,2
G479 PESARO PU 0,6 9.000 0,6 9.000 G639 PIEVE DEL CAIRO PV 0,4 0,4
G480 PESCAGLIA LU 0,8 0,8 G641 PIEVE DI BONO TN 0* 0*
G481 PESCANTINA VR 0,8 8.000 0,8 8.000 G642 PIEVE DI CADORE BL 0,5 0,5
G482 PESCARA PE 0,49 15.050 0,49 15.050 G643 PIEVE DI CENTO BO 0,45 0,45
G483 PESCAROLO ED UNITI CR 0,6 0,6 G633 PIEVE DI CORIANO MN 0,4 0,4
G484 PESCASSEROLI AQ 0,2 0,2 G644 PIEVE DI LEDRO TN 0* 0*
G485 PESCATE LC 0,5 0,5 G645 PIEVE DI SOLIGO TV 0,5 0,5
G486 PESCHE IS 0,4 8.000 0,4 8.000 G632 PIEVE DI TECO IM 0,8 0,8
G487 PESCHICI FG 0,5 0,5 G647 PIEVE D’OLMI CR 0,325 0,325
G488 PESCHIERA BORROMEO MI 0,2 0,2 G634 PIEVE EMANUELE MI 0,59 0,59
G489 PESCHIERA DEL GARDA VR 0* 0* G096 PIEVE FISSIRAGA LO 0* 0*
G491 PESCIA PT 0,5 11.000 0,5 11.000 G648 PIEVE FOSCIANA LU 0,5 10.000 0,5 10.000
G492 PESCINA AQ 0,5 0,5 G646 PIEVE LIGURE GE 0,5 0,5
G494 PESCO SANNITA BN 0,2 0,2 G650 PIEVE PORTO MORONE PV 0,5 0,5
G493 PESCOCOSTANZO AQ 0,4 0,4 G651 PIEVE SAN GIACOMO CR 0,4 0,4
G495 PESCOLANCIANO IS 0,4 0,4 G653 PIEVE SANTO STEFANO AR 0* 0*
G496 PESCOPAGANO PZ 0,5 0,5 G656 PIEVE TESINO TN 0* 0*
G497 PESCOPENNATARO IS 0 0 G657 PIEVE TORINA MC 0,2 0,2
G498 PESCOROCCHIANO RI 0,6 0,6 G658 PIEVE VERGONTE VB 0,65 0,65
G499 PESCOSANSONESCO PE 0,2 0,2 G637 PIEVEBOVIGLIANA MC 0,5 0,5
G500 PESCOSOLIDO FR 0,3 0,3 G649 PIEVEPELAGO MO 0,1 0,1
G502 PESSANO CON BORNAGO MI 0,8 0,8 G659 PIGLIO FR 0,65 10.000 0,65 10.000
G504 PESSINA CREMONESE CR 0,3 0,3 G660 PIGNA IM 0,5 0,5
G505 PESSINETTO TO 0,2 0,2 G662 PIGNATARO INTERAMNA FR 0,8 9.000 0,8 9.000
G506 PETACCIATO CB 0,5 8.000 0,5 8.000 G661 PIGNATARO MAGGIORE CE 0,6 0,6
G508 PETILIA POLICASTRO KR 0* 0* G663 PIGNOLA PZ 0,8 0,8
G509 PETINA SA 0* 0* G664 PIGNONE SP 0,5 0,5
G510 PETRALIA SOPRANA PA 0,5 0,5 G665 PIGRA CO 0,6 0,6
G511 PETRALIA SOTTANA PA 0* 0* G666 PILA VC 0,3 0,3
G513 PETRELLA SALTO RI 0,5 0,5 G669 PIMENTEL CA 0* 0*
G512 PETRELLA TIFERNINA CB 0* 0* G670 PIMONTE NA 0,4 0,4
G514 PETRIANO PU 0,8 8.000 0,8 8.000 G671 PINAROLO PO PV 0* 0*
G515 PETRIOLO MC 0,6 0,6 G672 PINASCA TO 0,5 0,5
G516 PETRITOLI FM 0,5 0,5 G673 PINCARA RO 0,5 0,5
G517 PETRIZZI CZ 0,4 0,4 G674 PINEROLO TO 0,5 12.000,01 0,512.000,01
G518 PETRONA’ CZ 0,4 8.000 0,4 8.000 F831 PINETO TE 0,8 8.000 0,8 8.000
M281 PETROSINO TP 0,5 0,5 G676 PINO D’ASTI AT 0,2 0,2
G519 PETRURO IRPINO AV 0,4 0,4 G677 PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE VA 0* 0*
G520 PETTENASCO NO 0,5 0,5 G678 PINO TORINESE TO 0* 0*
G521 PETTINENGO BI 0,5 0,5 G680 PINZANO AL TAGLIAMENTO PN 0,4 0,4
G522 PETTINEO ME 0* 0* G681 PINZOLO TN 0* 0*
G523 PETTORANELLO DEL MOLISE IS 0,4 10.000 0,4 10.000 G682 PIOBBICO PU 0,6 0,6
G524 PETTORANO SUL GIZIO AQ 0,2 0,2 G683 PIOBESI D’ALBA CN 0,5 0,5
G525 PETTORAZZA GRIMANI RO 0,8 0,8 G684 PIOBESI TORINESE TO 0,2 0,2
G526 PEVERAGNO CN 0,4 0,4 G685 PIODE VC 0,4 0,4
G528 PEZZANA VC 0,4 0,4 G686 PIOLTELLO MI 0,5 0,5
G529 PEZZAZE BS 0,4 0,4 G687 PIOMBINO LI 0,5 0,5
G532 PEZZOLO VALLE UZZONE CN 0,5 0,5 G688 PIOMBINO DESE PD 0,4 10.500 0,4 10.500
G535 PIACENZA PC 0,52 11.000 0,52 11.000 G690 PIORACO MC 0,5 0,5
G534 PIACENZA D’ADIGE PD 0,35 10.000 0,35 10.000 G691 PIOSSASCO TO 0,3 0,3
G536 PIADENA CR 0* 0* G692 PIOVA’ MASSAIA AT 0,2 0,2
G537 PIAGGE PU 0,5 0,5 G693 PIOVE DI SACCO PD 0,7 10.500 0,7 10.500
G538 PIAGGINE SA 0,2 0,2 G694 PIOVENE ROCCHETTE VI 0,5 0,5
G546 PIAN CAMUNO BS 0,5 0,5 G695 PIOVERA AL 0,3 7.500 0,3 7.500
G552 PIAN DI SCO AR 0,5 0,5 G696 PIOZZANO PC 0,6 0,6
G542 PIANA CRIXIA SV 0* 0* G697 PIOZZO CN 0,4 0,4
G543 PIANA DEGLI ALBANESI PA 0* 0* G699 PIRAINO ME 0,5 0,5
G541 PIANA DI MONTE VERNA CE 0,6 0,6 G702 PISA PI 0,2 0,2
G547 PIANCASTAGNAIO SI 0,4 0,4 G703 PISANO NO 0* 0*
G549 PIANCOGNO BS 0,4 0,4 G705 PISCINA TO 0,4 0,4
G551 PIANDIMELETO PU 0,5 0,5 M291 PISCINAS CI 0,2 0,2
G553 PIANE CRATI CS 0,3 10.000 0,3 10.000 G707 PISCIOTTA SA 0,5 0,5
G555 PIANELLA PE 0,4 0,4 G710 PISOGNE BS 0,4 0,4
G556 PIANELLO DEL LARIO CO 0,4 7.000 0,4 7.000 G704 PISONIANO RM 0,8 0,8
G557 PIANELLO VAL TIDONE PC 0,6 8.000 0,6 8.000 G712 PISTICCI MT 0,5 0,5
G558 PIANENGO CR 0,8 7.000 0,8 7.000 G713 PISTOIA PT 0,5 0,5
G559 PIANEZZA TO 0,3 11.071,35 0,311.071,35 G715 PITEGLIO PT 0,6 11.000 0,6 11.000
G560 PIANEZZE VI 0,4 7.500 0,4 7.500 G716 PITIGLIANO GR 0,6 10.000,01 0,610.000,01
G561 PIANFEI CN 0,1 0,1 G717 PIUBEGA MN 0,2 0,2
G564 PIANICO BG 0,3 0,3 G718 PIURO SO 0* 0*
G565 PIANIGA VE 0,6 0,6 G719 PIVERONE TO 0,65 0,65
G568 PIANO DI SORRENTO NA 0,7 0,7 G720 PIZZALE PV 0,4 0,4
D546 PIANOPOLI CZ 0,4 0,4 G721 PIZZIGHETTONE CR 0,5 0,5
G570 PIANORO BO 0,6 10.000 0,6 10.000 G722 PIZZO VV 0,35 7.500 0,35 7.500
G571 PIANSANO VT 0,4 0,4 G724 PIZZOFERRATO CH 0,2 0,2
G572 PIANTEDO SO 0* 0* G726 PIZZOLI AQ 0* 0*
G574 PIARIO BG 0,2 0,2 G727 PIZZONE IS 0* 0*
G575 PIASCO CN 0,7 7.500 0,7 7.500 G728 PIZZONI VV 0,2 0,2
G576 PIATEDA SO 0,2 0,2 G729 PLACANICA RC 0* 0*
G577 PIATTO BI 0,5 0,5 G733 PLATACI CS 0,8 0,8
G582 PIAZZA AL SERCHIO LU 0,7 0,7 G734 PLATANIA CZ 0* 0*
G580 PIAZZA ARMERINA EN 0* 0* G735 PLATI’ RC 0* 0*
G579 PIAZZA BREMBANA BG 0,45 0,45 G299 PLAUS .PLAUS. BZ 0* 0*
G583 PIAZZATORRE BG 0* 0* G737 PLESIO CO 0,5 0,5
G587 PIAZZOLA SUL BRENTA PD 0,5 * 0,5 * G740 PLOAGHE SS 0 0
G588 PIAZZOLO BG 0,2 0,2 G741 PLODIO SV 0,8 0,8
G589 PICCIANO PE 0,4 0,4 G742 POCAPAGLIA CN 0,6 0,6
G590 PICERNO PZ 0,5 0,5 G743 POCENIA UD 0* 0*
G591 PICINISCO FR 0* 0* G746 PODENZANA MS 0,8 8.000 0,8 8.000
G592 PICO FR 0,8 0,8 G747 PODENZANO PC 0,2 10.000 0,2 10.000
G593 PIEA AT 0* 0* G749 POFI FR 0,7 0,7
G594 PIEDICAVALLO BI 0,6 0,6 G751 POGGIARDO LE 0,6 0,6
G597 PIEDIMONTE ETNEO CT 0,5 0,5 G752 POGGIBONSI SI 0,6 0,6
G596 PIEDIMONTE MATESE CE 0,8 0,8 G754 POGGIO A CAIANO PO 0,5 0,5
G598 PIEDIMONTE SAN GERMANO FR 0,5 0,5 G755 POGGIO BERNI RN 0,2 0,2
G600 PIEDIMULERA VB 0* 0* G756 POGGIO BUSTONE RI 0,8 0,8
G601 PIEGARO PG 0,5 0,5 G757 POGGIO CATINO RI 0,5 0,5
G602 PIENZA SI 0,4 10.000 0,4 10.000 G761 POGGIO IMPERIALE FG 0,2 0,2
G603 PIERANICA CR 0* 0* G763 POGGIO MIRTETO RI 0,36 0,36
G612 PIETRA DE’ GIORGI PV 0,2 0,2 G764 POGGIO MOIANO RI 0,6 0,6
G605 PIETRA LIGURE SV 0,8 7.500 0,8 7.500 G765 POGGIO NATIVO RI 0,8 5.160 0,8 5.160
G619 PIETRA MARAZZI AL 0,5 0,5 G766 POGGIO PICENZE AQ 0* 0*
G606 PIETRABBONDANTE IS 0,5 0,5 G768 POGGIO RENATICO FE 0,6 0,6
G607 PIETRABRUNA IM 0,5 0,5 G753 POGGIO RUSCO MN 0,7 10.000 0,7 10.000
G608 PIETRACAMELA TE 0* 0* G770 POGGIO SAN LORENZO RI 0,8 11.000 0,8 11.000
G609 PIETRACATELLA CB 0* 0* G771 POGGIO SAN MARCELLO AN 0,4 0,4
G610 PIETRACUPA CB 0* 0* D566 POGGIO SAN VICINO MC 0,5 0,5
G611 PIETRADEFUSI AV 0,6 0,6 B317 POGGIO SANNITA IS 0,2 0,2
G613 PIETRAFERRAZZANA CH 0,4 0,4 G758 POGGIODOMO PG 0* 0*
- XXI -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
G760 POGGIOFIORITO CH 0,8 0,8 G926 PORTO VIRO RO 0,8 0,8
G762 POGGIOMARINO NA 0,4 0,4 G909 PORTOBUFFOLE’ TV 0,3 0,3
G767 POGGIOREALE TP 0,6 0,6 G910 PORTOCANNONE CB 0,5 8.000 0,5 8.000
G769 POGGIORSINI BA 0,4 0,4 G912 PORTOFERRAIO LI 0,5 0,5
G431 POGGIRIDENTI SO 0,5 0,5 G913 PORTOFINO GE 0* 0*
G772 POGLIANO MILANESE MI 0,8 10.000 0,8 10.000 G914 PORTOGRUARO VE 0,6 0,6
G773 POGNANA LARIO CO 0,6 0,6 G916 PORTOMAGGIORE FE 0,8 0,8
G774 POGNANO BG 0,4 0,4 M257 PORTOPALO DI CAPO PASSERO SR 0,2 0,2
G775 POGNO NO 0,3 0,3 G922 PORTOSCUSO CI 0* 0*
G776 POIANA MAGGIORE VI 0* 0* G925 PORTOVENERE SP 0* 0*
G777 POIRINO TO 0,8 0,8 G927 PORTULA BI 0,7 0,7
G779 POLAVENO BS 0* 0* G929 POSADA NU 0* 0*
G780 POLCENIGO PN 0,25 * 0,25 * G931 POSINA VI 0,6 0,6
G782 POLESELLA RO 0,7 0,7 G932 POSITANO SA 0,5 0,5
G783 POLESINE PARMENSE PR 0,5 11.000 0,5 11.000 G933 POSSAGNO TV 0,2 0,2
G784 POLI RM 0,4 0,4 G934 POSTA RI 0,2 0,2
G785 POLIA VV 0* 0* G935 POSTA FIBRENO FR 0,5 0,5
G786 POLICORO MT 0,8 8.000 0,8 8.000 G936 POSTAL .BURGSTALL. BZ 0* 0*
G787 POLIGNANO A MARE BA 0,4 0,4 G937 POSTALESIO SO 0,2 0,2
G789 POLINAGO MO 0,4 0,4 G939 POSTIGLIONE SA 0,5 0,5
G790 POLINO TR 0* 0* G940 POSTUA VC 0* 0*
G791 POLISTENA RC 0,2 0,2 G942 POTENZA PZ 0,8 8.000 0,8 8.000
G792 POLIZZI GENEROSA PA 0,2 0,2 F632 POTENZA PICENA MC 0,3 0,3
G793 POLLA SA 0,8 0,8 G943 POVE DEL GRAPPA VI 0,45 0,45
G794 POLLEIN AO 0* 0* G944 POVEGLIANO TV 0,4 0,4
G795 POLLENA TROCCHIA NA 0,8 0,8 G945 POVEGLIANO VERONESE VR 0,4 9.000 0,4 9.000
F567 POLLENZA MC 0,7 0,7 G947 POVIGLIO RE 0,4 0,4
G796 POLLICA SA 0,2 0,2 G949 POVOLETTO UD 0,4 0,4
G797 POLLINA PA 0,5 0,5 G950 POZZA DI FASSA TN 0* 0*
G798 POLLONE BI 0,7 0,7 G951 POZZAGLIA SABINA RI 0,3 0,3
G799 POLLUTRI CH 0,8 0,8 B914 POZZAGLIO ED UNITI CR 0,3 0,3
G800 POLONGHERA CN 0,5 0,5 G953 POZZALLO RG 0,59 0,59
G801 POLPENAZZE DEL GARDA BS 0* 0* G954 POZZILLI IS 0,5 0,5
G802 POLVERARA PD 0,6 7.500 0,6 7.500 G955 POZZO D’ADDA MI 0,6 7.000 0,6 7.000
G803 POLVERIGI AN 0,4 0,4 G960 POZZOL GROPPO AL 0,5 0,5
G804 POMARANCE PI 0,2 0,2 G959 POZZOLENGO BS 0* 0*
G805 POMARETTO TO 0,4 0,4 G957 POZZOLEONE VI 0,1 0,1
G806 POMARICO MT 0,6 0,6 G961 POZZOLO FORMIGARO AL 0,4 0,4
G807 POMARO MONFERRATO AL 0,7 0,7 G962 POZZOMAGGIORE SS 0* 0*
G808 POMAROLO TN 0* 0* G963 POZZONOVO PD 0,4 0,4
G809 POMBIA NO 0,5 0,5 G964 POZZUOLI NA 0,8 0,8
G811 POMEZIA RM 0,4 0,4 G966 POZZUOLO DEL FRIULI UD 0,4 0,4
G812 POMIGLIANO D’ARCO NA 0,5 0,5 G965 POZZUOLO MARTESANA MI 0,2 0,2
G813 POMPEI NA 0,4 0,4 G968 PRADALUNGA BG 0,2 0,2
G814 POMPEIANA IM 0,4 0,4 G969 PRADAMANO UD 0* 0*
G815 POMPIANO BS 0,2 0,2 G970 PRADLEVES CN 0,5 0,5
G816 POMPONESCO MN 0* 0* G973 PRAGELATO TO 0* 0*
G817 POMPU OR 0* 0* G975 PRAIA A MARE CS 0,5 0,5
G818 PONCARALE BS 0* 0* G976 PRAIANO SA 0,5 0,5
G820 PONDERANO BI 0,7 0,7 G977 PRALBOINO BS 0,25 10.000 0,25 10.000
G821 PONNA CO 0,8 0,8 G978 PRALI TO 0,3 0,3
G822 PONSACCO PI 0,4 0,4 G979 PRALORMO TO 0* 0*
G823 PONSO PD 0,4 * 0,4 * G980 PRALUNGO BI 0,8 0,8
G826 PONT CANAVESE TO 0,4 0,4 G981 PRAMAGGIORE VE 0,5 0,5
G825 PONTASSIEVE FI 0,7 0,7 G982 PRAMOLLO TO 0,4 0,4
G545 PONTBOSET AO 0* 0* G985 PRAROLO VC 0,4 0,4
G827 PONTE BN 0,2 8.000 0,2 8.000 G986 PRAROSTINO TO 0,35 0,35
G833 PONTE BUGGIANESE PT 0,6 0,6 G987 PRASCO AL 0,2 0,2
G842 PONTE DELL’OLIO PC 0,2 0,2 G988 PRASCORSANO TO 0,2 0,2
G844 PONTE DI LEGNO BS 0* 0* G989 PRASO TN 0* 0*
G846 PONTE DI PIAVE TV 0,5 0,5 G993 PRATA CAMPORTACCIO SO 0* 0*
G830 PONTE GARDENA .WAIDBRUCK. BZ 0* 0* G992 PRATA D’ANSIDONIA AQ 0* 0*
G829 PONTE IN VALTELLINA SO 0,6 0,6 G994 PRATA DI PORDENONE PN 0* 0*
G847 PONTE LAMBRO CO 0,3 0,3 G990 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA AV 0,2 0,2
B662 PONTE NELLE ALPI BL 0,55 0,55 G991 PRATA SANNITA CE 0,3 * 0,3 *
G851 PONTE NIZZA PV 0,4 0,4 G995 PRATELLA CE 0* 0*
F941 PONTE NOSSA BG 0,5 0,5 G997 PRATIGLIONE TO 0,2 0,2
G855 PONTE SAN NICOLO’ PD 0,6 10.000 0,6 10.000 G999 PRATO PO 0,5 0,5
G856 PONTE SAN PIETRO BG 0,4 0,4 H004 PRATO ALLO STELVIO .PRAD AM STILFSERJOCH. BZ 0* 0*
G831 PONTEBBA UD 0,2 0,2 H002 PRATO CARNICO UD 0* 0*
G834 PONTECAGNANO FAIANO SA 0,5 0,5 H001 PRATO SESIA NO 0,5 0,5
G836 PONTECCHIO POLESINE RO 0,5 0,5 H007 PRATOLA PELIGNA AQ 0,5 10.000 0,5 10.000
G837 PONTECHIANALE CN 0* 0* H006 PRATOLA SERRA AV 0* 0*
G838 PONTECORVO FR 0,65 * 0,65 * H008 PRATOVECCHIO AR 0,4 0,4
G839 PONTECURONE AL 0,3 0,3 H010 PRAVISDOMINI PN 0* 0*
G840 PONTEDASSIO IM 0,8 0,8 G974 PRAY BI 0,5 0,5
G843 PONTEDERA PI 0,5 * 0,5 * H011 PRAZZO CN 0* 0*
G848 PONTELANDOLFO BN 0,5 0,5 H014 PRECENICCO UD 0,4 0,4
G849 PONTELATONE CE 0,4 0,4 H015 PRECI PG 0,1 0,1
G850 PONTELONGO PD 0,7 10.000 0,7 10.000 H017 PREDAPPIO FC 0,5 0,5
G852 PONTENURE PC 0,6 10.000 0,6 10.000 H018 PREDAZZO TN 0* 0*
G853 PONTERANICA BG 0,5 0,5 H019 PREDOI .PRETTAU. BZ 0* 0*
G858 PONTESTURA AL 0,6 0,6 H020 PREDORE BG 0* 0*
G859 PONTEVICO BS 0* 0* H021 PREDOSA AL 0* 0*
G860 PONTEY AO 0* 0* H022 PREGANZIOL TV 0,6 0,6
G861 PONTI AL 0,5 0,5 H026 PREGNANA MILANESE MI 0,4 7.500 0,4 7.500
G862 PONTI SUL MINCIO MN 0* 0* H027 PRELA’ IM 0* 0*
G864 PONTIDA BG 0,6 0,6 H028 PREMANA LC 0,1 0,1
G865 PONTINIA LT 0,2 0,2 H029 PREMARIACCO UD 0,2 0,2
G866 PONTINVREA SV 0,5 0,5 H030 PREMENO VB 0,65 0,65
G867 PONTIROLO NUOVO BG 0* 0* H033 PREMIA VB 0* 0*
G869 PONTOGLIO BS 0,6 9.000 0,6 9.000 H034 PREMILCUORE FC 0,2 0,2
G870 PONTREMOLI MS 0,7 0,7 H036 PREMOLO BG 0,3 0,3
G854 PONT-SAINT-MARTIN AO 0* 0* H037 PREMOSELLO-CHIOVENDA VB 0,5 7.500 0,5 7.500
G871 PONZA LT 0,1 0,1 H038 PREONE UD 0* 0*
G873 PONZANO DI FERMO FM 0,5 0,5 H039 PREORE TN 0* 0*
G872 PONZANO MONFERRATO AL 0,6 0,6 H040 PREPOTTO UD 0,2 0,2
G874 PONZANO ROMANO RM 0,2 0,2 H042 PRE’-SAINT-DIDIER AO 0* 0*
G875 PONZANO VENETO TV 0,5 0,5 H043 PRESEGLIE BS 0,2 0,2
G877 PONZONE AL 0* 0* H045 PRESENZANO CE 0* 0*
G878 POPOLI PE 0,8 15.050 0,8 15.050 H046 PRESEZZO BG 0,4 0,4
G879 POPPI AR 0,6 11.000 0,6 11.000 H047 PRESICCE LE 0,4 0,4
G881 PORANO TR 0,5 0,5 H048 PRESSANA VR 0,6 8.000 0,6 8.000
G882 PORCARI LU 0,2 0,2 H050 PRESTINE BS 0,4 0,4
G886 PORCIA PN 0,5 11.500 0,5 11.500 H052 PRETORO CH 0,2 0,2
G888 PORDENONE PN 0,2 0,2 H055 PREVALLE BS 0* 0*
G889 PORLEZZA CO 0,5 0,5 H056 PREZZA AQ 0,2 0,2
G890 PORNASSIO IM 0,5 7.500 0,5 7.500 H057 PREZZO TN 0* 0*
G891 PORPETTO UD 0,5 0,5 H059 PRIERO CN 0,3 0,3
A558 PORRETTA TERME BO 0,8 10.000 0,8 10.000 H062 PRIGNANO CILENTO SA 0,4 0,4
G894 PORTACOMARO AT 0,6 0,6 H061 PRIGNANO SULLA SECCHIA MO 0,4 9.000 0,4 9.000
G895 PORTALBERA PV 0,3 0,3 H063 PRIMALUNA LC 0,4 0,4
G900 PORTE TO 0,5 0,5 H068 PRIOCCA CN 0,5 0,5
G902 PORTICI NA 0* 0* H069 PRIOLA CN 0,1 0,1
G903 PORTICO DI CASERTA CE 0,7 0,7 M279 PRIOLO GARGALLO SR 0* 0*
G904 PORTICO E SAN BENEDETTO FC 0,4 0,4 G698 PRIVERNO LT 0,7 0,7
G905 PORTIGLIOLA RC 0,5 0,5 H070 PRIZZI PA 0,6 0,6
E680 PORTO AZZURRO LI 0,8 * 0,8 * H071 PROCENO VT 0,5 0,5
G906 PORTO CERESIO VA 0,2 0,2 H072 PROCIDA NA 0,8 0,8
M263 PORTO CESAREO LE 0* 0* H073 PROPATA GE 0* 0*
F299 PORTO EMPEDOCLE AG 0,8 8.000 0,8 8.000 H074 PROSERPIO CO 0,4 0,4
G917 PORTO MANTOVANO MN 0,2 12.000 0,2 12.000 H076 PROSSEDI LT 0,5 0,5
G919 PORTO RECANATI MC 0,7 8.000 0,7 8.000 H078 PROVAGLIO D’ISEO BS 0,5 0,5
G920 PORTO SAN GIORGIO FM 0,8 0,8 H077 PROVAGLIO VAL SABBIA BS 0,6 0,6
G921 PORTO SANT’ELPIDIO FM 0* 0* H081 PROVES .PROVEIS. BZ 0* 0*
G923 PORTO TOLLE RO 0,2 0,2 H083 PROVVIDENTI CB 0* 0*
G924 PORTO TORRES SS 0* 0* H085 PRUNETTO CN 0,35 0,35
G907 PORTO VALTRAVAGLIA VA 0,4 0,4 H086 PUEGNAGO DEL GARDA BS 0* 0*
- XXII -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
H087 PUGLIANELLO BN 0,4 0,4 H268 RIARDO CE 0,8 0,8
H088 PULA CA 0,4 0,4 H269 RIBERA AG 0* 0*
H089 PULFERO UD 0,3 0,3 H270 RIBORDONE TO 0* 0*
H090 PULSANO TA 0,8 0,8 H271 RICADI VV 0,4 0,4
H091 PUMENENGO BG 0,4 0,4 H272 RICALDONE AL 0,15 0,15
H092 PUOS D’ALPAGO BL 0,5 0,5 H273 RICCIA CB 0,1 0,1
H094 PUSIANO CO 0,3 0,3 H274 RICCIONE RN 0* 0*
H095 PUTIFIGARI SS 0* 0* H275 RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA SP 0,5 7.500 0,5 7.500
H096 PUTIGNANO BA 0,5 0,5 H276 RICENGO CR 0,45 0,45
H097 QUADRELLE AV 0,4 0,4 H277 RICIGLIANO SA 0,2 0,2
H098 QUADRI CH 0,2 0,2 H280 RIESE PIO X TV 0* 0*
H100 QUAGLIUZZO TO 0,6 0,6 H281 RIESI CL 0,8 0,8
H101 QUALIANO NA 0,45 10.000 0,45 10.000 H282 RIETI RI 0,8 0,8
H102 QUARANTI AT 0,4 0,4 H284 RIFIANO .RIFFIAN. BZ 0* 0*
H103 QUAREGNA BI 0,5 0,5 H285 RIFREDDO CN 0* 0*
H104 QUARGNENTO AL 0,6 0,6 H288 RIGNANO FLAMINIO RM 0,8 3.500 0,8 3.500
H106 QUARNA SOPRA VB 0* 0* H287 RIGNANO GARGANICO FG 0,5 0,5
H107 QUARNA SOTTO VB 0* 0* H286 RIGNANO SULL’ARNO FI 0,5 0,5
H108 QUARONA VC 0,6 8.000 0,6 8.000 H289 RIGOLATO UD 0* 0*
H109 QUARRATA PT 0,7 0,7 H291 RIMA SAN GIUSEPPE VC 0* 0*
H110 QUART AO 0* 0* H292 RIMASCO VC 0* 0*
H114 QUARTO NA 0,8 0,8 H293 RIMELLA VC 0* 0*
H117 QUARTO D’ALTINO VE 0,6 10.000 0,6 10.000 H294 RIMINI RN 0,3 0,3
H118 QUARTU SANT’ELENA CA 0,5 0,5 H299 RIO DI PUSTERIA .MUEHLBACH. BZ 0* 0*
H119 QUARTUCCIU CA 0,2 0,2 H305 RIO MARINA LI 0,8 0,8
H120 QUASSOLO TO 0,2 0,2 H297 RIO NELL’ELBA LI 0* 0*
H121 QUATTORDIO AL 0,4 0,4 H298 RIO SALICETO RE 0,2 0,2
H122 QUATTRO CASTELLA RE 0,6 0,6 H300 RIOFREDDO RM 0* 0*
H124 QUERO BL 0,7 0,7 H301 RIOLA SARDO OR 0,2 0,2
H126 QUILIANO SV 0,5 0,5 H302 RIOLO TERME RA 0,5 0,5
H127 QUINCINETTO TO 0,5 0,5 H303 RIOLUNATO MO 0* 0*
H128 QUINDICI AV 0,2 0,2 H304 RIOMAGGIORE SP 0,7 15.000 0,7 15.000
H129 QUINGENTOLE MN 0,5 0,5 H307 RIONERO IN VULTURE PZ 0,7 12.000 0,7 12.000
H130 QUINTANO CR 0* 0* H308 RIONERO SANNITICO IS 0,2 0,2
H131 QUINTO DI TREVISO TV 0,3 0,3 H320 RIPA TEATINA CH 0,5 0,5
H132 QUINTO VERCELLESE VC 0,5 0,5 H311 RIPABOTTONI CB 0* 0*
H134 QUINTO VICENTINO VI 0* 0* H312 RIPACANDIDA PZ 0,4 0,4
H140 QUINZANO D’OGLIO BS 0,4 10.000 0,4 10.000 H313 RIPALIMOSANI CB 0,1 0,1
H143 QUISTELLO MN 0,5 10.500 0,5 10.500 H314 RIPALTA ARPINA CR 0,2 0,2
H145 QUITTENGO BI 0,2 0,2 H315 RIPALTA CREMASCA CR 0* 0*
H146 RABBI TN 0* 0* H316 RIPALTA GUERINA CR 0* 0*
H147 RACALE LE 0,8 0,8 H319 RIPARBELLA PI 0* 0*
H148 RACALMUTO AG 0,2 0,2 H321 RIPATRANSONE AP 0,7 0,7
H150 RACCONIGI CN 0,7 0,7 H322 RIPE AN 0,6 10.000 0,6 10.000
H151 RACCUJA ME 0* 0* H323 RIPE SAN GINESIO MC 0,5 0,5
H152 RACINES .RATSCHINGS. BZ 0* 0* H324 RIPI FR 0,8 0,8
H153 RADDA IN CHIANTI SI 0,8 0,8 H325 RIPOSTO CT 0,6 10.000 0,6 10.000
H154 RADDUSA CT 0,4 0,4 H326 RITTANA CN 0,5 0,5
H156 RADICOFANI SI 0,8 0,8 H330 RIVA DEL GARDA TN 0* 0*
H157 RADICONDOLI SI 0,4 0,4 H331 RIVA DI SOLTO BG 0* 0*
H159 RAFFADALI AG 0,4 0,4 H328 RIVA LIGURE IM 0* 0*
M287 RAGALNA CT 0* 0* H337 RIVA PRESSO CHIERI TO 0,5 0,5
H161 RAGOGNA UD 0,2 0,2 H329 RIVA VALDOBBIA VC 0,5 0,5
H162 RAGOLI TN 0* 0* H333 RIVALBA TO 0,8 0,8
H163 RAGUSA RG 0,6 8.500 0,6 8.500 H334 RIVALTA BORMIDA AL 0,45 7.600 0,45 7.600
H166 RAIANO AQ 0,5 0,5 H335 RIVALTA DI TORINO TO 0,6 10.000 0,6 10.000
H168 RAMACCA CT 0,1 0,1 H327 RIVAMONTE AGORDINO BL 0,8 7.000 0,8 7.000
G654 RAMISETO RE 0* 0* H336 RIVANAZZANO TERME PV 0,2 0,2
H171 RAMPONIO VERNA CO 0* 0* H338 RIVARA TO 0,5 0,5
H173 RANCIO VALCUVIA VA 0,5 0,5 H340 RIVAROLO CANAVESE TO 0,5 0,5
H174 RANCO VA 0,1 0,1 H341 RIVAROLO DEL RE ED UNITI CR 0* 0*
H175 RANDAZZO CT 0,4 7.500 0,4 7.500 H342 RIVAROLO MANTOVANO MN 0,4 0,4
H176 RANICA BG 0,3 0,3 H343 RIVARONE AL 0,4 0,4
H177 RANZANICO BG 0,4 0,4 H344 RIVAROSSA TO 0,6 11.000 0,6 11.000
H180 RANZO IM 0,4 0,4 H346 RIVE VC 0,4 0,4
H182 RAPAGNANO FM 0,8 7.500 0,8 7.500 H347 RIVE D’ARCANO UD 0,5 0,5
H183 RAPALLO GE 0* 0* H348 RIVELLO PZ 0,6 0,6
H184 RAPINO CH 0,4 0,4 H350 RIVERGARO PC 0,2 0,2
H185 RAPOLANO TERME SI 0,6 12.000 0,6 12.000 H352 RIVIGNANO UD 0,3 0,3
H186 RAPOLLA PZ 0,5 0,5 H353 RIVISONDOLI AQ 0* 0*
H187 RAPONE PZ 0* 0* H354 RIVODUTRI RI 0,4 0,4
H188 RASSA VC 0,3 0,3 H355 RIVOLI TO 0,2 10.000 0,2 10.000
H189 RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOLZ. BZ 0* 0* H356 RIVOLI VERONESE VR 0,5 0,5
H192 RASURA SO 0* 0* H357 RIVOLTA D’ADDA CR 0,5 7.500 0,5 7.500
H194 RAVANUSA AG 0,4 0,4 H359 RIZZICONI RC 0,5 0,5
H195 RAVARINO MO 0,8 9.000 0,8 9.000 H360 RO FE 0,75 0,75
H196 RAVASCLETTO UD 0* 0* H361 ROANA VI 0,5 0,5
H198 RAVELLO SA 0,5 0,5 H362 ROASCHIA CN 0* 0*
H199 RAVENNA RA 0,6 0,6 H363 ROASCIO CN 0* 0*
H200 RAVEO UD 0 0 H365 ROASIO VC 0,5 0,5
H202 RAVISCANINA CE 0,2 0,2 H366 ROATTO AT 0,6 0,6
H203 RE VB 0* 0* H367 ROBASSOMERO TO 0,25 0,25
H204 REA PV 0* 0* G223 ROBBIATE LC 0,4 0,4
H205 REALMONTE AG 0,2 0,2 H369 ROBBIO PV 0,7 0,7
H206 REANA DEL ROIALE UD 0,6 0,6 H371 ROBECCHETTO CON INDUNO MI 0,5 0,5
H207 REANO TO 0* 9.000 0* 9.000 H372 ROBECCO D’OGLIO CR 0,3 0,3
H210 RECALE CE 0,6 0,6 H375 ROBECCO PAVESE PV 0,5 0,5
H211 RECANATI MC 0,7 8.500 0,7 8.500 H373 ROBECCO SUL NAVIGLIO MI 0,35 0,35
H212 RECCO GE 0,6 0,6 H376 ROBELLA AT 0,4 0,4
H213 RECETTO NO 0,3 0,3 H377 ROBILANTE CN 0,4 0,4
H214 RECOARO TERME VI 0,8 0,8 H378 ROBURENT CN 0,3 0,3
H216 REDAVALLE PV 0,4 8.000 0,4 8.000 H386 ROCCA CANAVESE TO 0,8 0,8
H218 REDONDESCO MN 0* 0* H387 ROCCA CANTERANO RM 0* 0*
H219 REFRANCORE AT 0,2 0,2 H391 ROCCA CIGLIE’ CN 0,5 0,5
H220 REFRONTOLO TV 0,4 0,4 H392 ROCCA D’ARAZZO AT 0,3 0,3
H221 REGALBUTO EN 0* 0* H395 ROCCA DE’ BALDI CN 0,5 0,5
H222 REGGELLO FI 0,6 10.000 0,6 10.000 H396 ROCCA DE’ GIORGI PV 0* 0*
H224 REGGIO DI CALABRIA RC 0,5 10.000 0,5 10.000 H398 ROCCA D’EVANDRO CE 0,4 0,4
H223 REGGIO NELL’EMILIA RE 0,5 15.000 0,5 15.000 H399 ROCCA DI BOTTE AQ 0,4 0,4
H225 REGGIOLO RE 0,4 0,4 H400 ROCCA DI CAMBIO AQ 0* 0*
H227 REINO BN 0* 0* H401 ROCCA DI CAVE RM 0,4 0,4
H228 REITANO ME 0,8 0,8 H402 ROCCA DI MEZZO AQ 0* 0*
H229 REMANZACCO UD 0,6 0,6 H403 ROCCA DI NETO KR 0,5 7.500 0,5 7.500
H230 REMEDELLO BS 0,1 0,1 H404 ROCCA DI PAPA RM 0,7 0,7
H233 RENATE MB 0,2 0,2 H414 ROCCA GRIMALDA AL 0,5 0,5
H235 RENDE CS 0,8 0,8 H416 ROCCA IMPERIALE CS 0,5 0,5
H236 RENON .RITTEN. BZ 0* 0* H421 ROCCA MASSIMA LT 0,6 0,6
H238 RESANA TV 0,4 0,4 H429 ROCCA PIA AQ 0* 0*
H240 RESCALDINA MI 0,1 0,1 H379 ROCCA PIETORE BL 0,4 0,4
H242 RESIA UD 0* 0* H432 ROCCA PRIORA RM 0,8 0,8
H244 RESIUTTA UD 0,1 15.000 0,1 15.000 H437 ROCCA SAN CASCIANO FC 0,2 0,2
H245 RESUTTANO CL 0,5 0,5 H438 ROCCA SAN FELICE AV 0,5 0,5
H246 RETORBIDO PV 0,4 0,4 H439 ROCCA SAN GIOVANNI CH 0,3 0,3
H247 REVELLO CN 0* 0* H440 ROCCA SANTA MARIA TE 0,8 0,8
H248 REVERE MN 0,5 0,5 H441 ROCCA SANTO STEFANO RM 0,8 0,8
H250 REVIGLIASCO D’ASTI AT 0,3 0,3 H446 ROCCA SINIBALDA RI 0,6 0,6
H253 REVINE LAGO TV 0,5 0,5 H450 ROCCA SUSELLA PV 0,2 0,2
H254 REVO’ TN 0* 0* H382 ROCCABASCERANA AV 0,4 0,4
H255 REZZAGO CO 0,2 0,2 H383 ROCCABERNARDA KR 0,4 0,4
H256 REZZATO BS 0,2 15.000 0,2 15.000 H384 ROCCABIANCA PR 0,6 0,6
H257 REZZO IM 0,8 0,8 H385 ROCCABRUNA CN 0,4 0,4
H258 REZZOAGLIO GE 0,5 0,5 H389 ROCCACASALE AQ 0,1 0,1
H262 RHEMES-NOTRE-DAME AO 0* 0* H393 ROCCADARCE FR 0,1 0,1
H263 RHEMES-SAINT-GEORGES AO 0* 0* H394 ROCCADASPIDE SA 0,4 0,4
H264 RHO MI 0,38 0,38 H405 ROCCAFIORITA ME 0,5 0,5
H265 RIACE RC 0* 0* H390 ROCCAFLUVIONE AP 0,8 0,8
H266 RIALTO SV 0,8 0,8 H408 ROCCAFORTE DEL GRECO RC 0,1 0,1
H267 RIANO RM 0,8 15.000 0,8 15.000 H406 ROCCAFORTE LIGURE AL 0* 0*
- XXIII -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
H407 ROCCAFORTE MONDOVI’ CN 0,4 0,4 H578 ROSSANA CN 0,45 0,45
H409 ROCCAFORZATA TA 0,6 0,6 H579 ROSSANO CS 0* 0*
H410 ROCCAFRANCA BS 0* 0* H580 ROSSANO VENETO VI 0,6 0,6
H411 ROCCAGIOVINE RM 0,5 0,5 H581 ROSSIGLIONE GE 0,6 0,6
H412 ROCCAGLORIOSA SA 0,5 10.000 0,5 10.000 H583 ROSTA TO 0,2 8.000 0,2 8.000
H413 ROCCAGORGA LT 0,4 0,4 H584 ROTA D’IMAGNA BG 0* 0*
H417 ROCCALBEGNA GR 0,6 0,6 H585 ROTA GRECA CS 0,6 0,6
H418 ROCCALUMERA ME 0,5 0,5 H588 ROTELLA AP 0,7 0,7
H420 ROCCAMANDOLFI IS 0,1 0,1 H589 ROTELLO CB 0* 0*
H422 ROCCAMENA PA 0,7 0,7 H590 ROTONDA PZ 0,1 0,1
H423 ROCCAMONFINA CE 0,8 0,8 H591 ROTONDELLA MT 0,4 0,4
H424 ROCCAMONTEPIANO CH 0,1 0,1 H592 ROTONDI AV 0,4 0,4
H425 ROCCAMORICE PE 0,6 0,6 H593 ROTTOFRENO PC 0,5 10.000 0,5 10.000
H426 ROCCANOVA PZ 0* 0* H594 ROTZO VI 0,6 0,6
H427 ROCCANTICA RI 0,6 0,6 H555 ROURE TO 0,3 0,3
H428 ROCCAPALUMBA PA 0,4 0,4 H596 ROVAGNATE LC 0,4 0,4
H431 ROCCAPIEMONTE SA 0,2 0,2 H364 ROVASENDA VC 0,4 0,4
H433 ROCCARAINOLA NA 0,4 0,4 H598 ROVATO BS 0,2 0,2
H434 ROCCARASO AQ 0* 0* H599 ROVEGNO GE 0,5 0,5
H436 ROCCAROMANA CE 0,4 0,4 H601 ROVELLASCA CO 0,2 0,2
H442 ROCCASCALEGNA CH 0,5 0,5 H602 ROVELLO PORRO CO 0,3 0,3
H443 ROCCASECCA FR 0,8 0,8 H604 ROVERBELLA MN 0,2 0,2
H444 ROCCASECCA DEI VOLSCI LT 0,5 0,5 H606 ROVERCHIARA VR 0,6 0,6
H445 ROCCASICURA IS 0,8 0,8 H607 ROVERE’ DELLA LUNA TN 0* 0*
H447 ROCCASPARVERA CN 0,4 0,4 H608 ROVERE’ VERONESE VR 0,8 0,8
H448 ROCCASPINALVETI CH 0* 0* H610 ROVEREDO DI GUA’ VR 0,3 0,3
H449 ROCCASTRADA GR 0,5 0,5 H609 ROVEREDO IN PIANO PN 0 0
H380 ROCCAVALDINA ME 0,5 0,5 H612 ROVERETO TN 0* 0*
H451 ROCCAVERANO AT 0,5 0,5 H614 ROVESCALA PV 0,2 0,2
H452 ROCCAVIGNALE SV 0,8 0,8 H615 ROVETTA BG 0,2 0,2
H453 ROCCAVIONE CN 0* 0* H618 ROVIANO RM 0,4 0,4
H454 ROCCAVIVARA CB 0* 0* H620 ROVIGO RO 0,8 8.500 0,8 8.500
H456 ROCCELLA IONICA RC 0,8 0,8 H621 ROVITO CS 0,6 * 0,6 *
H455 ROCCELLA VALDEMONE ME 0,5 0,5 H622 ROVOLON PD 0,4 0,4
H458 ROCCHETTA A VOLTURNO IS 0* 0* H623 ROZZANO MI 0,4 0,4
H462 ROCCHETTA BELBO CN 0,4 0,4 H625 RUBANO PD 0,5 0,5
H461 ROCCHETTA DI VARA SP 0* 0* H627 RUBIANA TO 0,5 0,5
H459 ROCCHETTA E CROCE CE 0* 0* H628 RUBIERA RE 0,5 10.000 0,5 10.000
H465 ROCCHETTA LIGURE AL 0,6 0,6 H629 RUDA UD 0,5 10.000 0,5 10.000
H460 ROCCHETTA NERVINA IM 0,4 0,4 H630 RUDIANO BS 0,7 8.500 0,7 8.500
H466 ROCCHETTA PALAFEA AT 0,4 0,4 H631 RUEGLIO TO 0,7 0,7
H467 ROCCHETTA SANT’ANTONIO FG 0,2 0,2 H632 RUFFANO LE 0,2 0,2
H468 ROCCHETTA TANARO AT 0,2 0,2 H633 RUFFIA CN 0,2 0,2
H470 RODANO MI 0,5 0,5 H634 RUFFRE’ MENDOLA TN 0* 0*
H472 RODDI CN 0,4 0,4 H635 RUFINA FI 0,55 0,55
H473 RODDINO CN 0,5 8.000 0,5 8.000 F271 RUINAS OR 0* 0*
H474 RODELLO CN 0,6 0,6 H637 RUINO PV 0* 0*
H475 RODENGO .RODENECK. BZ 0* 0* H639 RUMO TN 0* 0*
H477 RODENGO-SAIANO BS 0,2 0,2 H641 RUOTI PZ 0,5 0,5
H478 RODERO CO 0* 0* H642 RUSSI RA 0,3 0,3
H480 RODI GARGANICO FG 0,5 0,5 H643 RUTIGLIANO BA 0,3 0,3
H479 RODI’ MILICI ME 0,4 0,4 H644 RUTINO SA 0,4 0,4
H481 RODIGO MN 0,45 0,45 H165 RUVIANO CE 0,3 0,3
H484 ROE’ VOLCIANO BS 0* 0* H646 RUVO DEL MONTE PZ 0* 0*
H485 ROFRANO SA 0,25 0,25 H645 RUVO DI PUGLIA BA 0,8 0,8
H486 ROGENO LC 0,5 10.000 0,5 10.000 H647 SABAUDIA LT 0,4 0,4
H488 ROGGIANO GRAVINA CS 0,5 10.500 0,5 10.500 H648 SABBIA VC 0,4 8.000 0,4 8.000
H489 ROGHUDI RC 0,2 0,2 H650 SABBIO CHIESE BS 0,7 0,7
H490 ROGLIANO CS 0,4 0,4 H652 SABBIONETA MN 0,4 0,4
H491 ROGNANO PV 0* 0* H654 SACCO SA 0* 0*
H492 ROGNO BG 0* 0* H655 SACCOLONGO PD 0,4 0,4
H493 ROGOLO SO 0* 0* H657 SACILE PN 0* 0*
H494 ROIATE RM 0* 0* H658 SACROFANO RM 0,6 8.000 0,6 8.000
H495 ROIO DEL SANGRO CH 0* 0* H659 SADALI CA 0,4 0,4
H497 ROISAN AO 0* 0* H661 SAGAMA OR 0* 0*
H498 ROLETTO TO 0,1 0,1 H662 SAGLIANO MICCA BI 0,8 0,8
H500 ROLO RE 0,2 0,2 H665 SAGRADO GO 0,3 7.500 0,3 7.500
H501 ROMA RM 0,5 0,5 H666 SAGRON MIS TN 0* 0*
H503 ROMAGNANO AL MONTE SA 0,4 0,4 H669 SAINT-CHRISTOPHE AO 0* 0*
H502 ROMAGNANO SESIA NO 0,2 15.000 0,2 15.000 H670 SAINT-DENIS AO 0* 0*
H505 ROMAGNESE PV 0,7 8.000 0,7 8.000 H671 SAINT-MARCEL AO 0* 0*
H506 ROMALLO TN 0* 0* H672 SAINT-NICOLAS AO 0* 0*
H507 ROMANA SS 0* 0* H673 SAINT-OYEN AO 0* 0*
H508 ROMANENGO CR 0,4 12.500 0,4 12.500 H674 SAINT-PIERRE AO 0* 0*
H511 ROMANO CANAVESE TO 0,65 0,65 H675 SAINT-RHEMY-EN-BOSSES AO 0* 0*
H512 ROMANO D’EZZELINO VI 0,4 0,4 H676 SAINT-VINCENT AO 0* 0*
H509 ROMANO DI LOMBARDIA BG 0,2 0,2 H682 SALA BAGANZA PR 0,6 10.000 0,6 10.000
H514 ROMANS D’ISONZO GO 0,3 8.500 0,3 8.500 H681 SALA BIELLESE BI 0,4 0,4
H516 ROMBIOLO VV 0,5 0,5 H678 SALA BOLOGNESE BO 0,6 0,6
H517 ROMENO TN 0* 0* H679 SALA COMACINA CO 0,2 0,2
H518 ROMENTINO NO 0,7 0,7 H683 SALA CONSILINA SA 0,5 0,5
H519 ROMETTA ME 0,5 0,5 H677 SALA MONFERRATO AL 0,6 0,6
H521 RONAGO CO 0,2 0,2 H687 SALANDRA MT 0,4 0,4
H522 RONCA’ VR 0,8 0,8 H688 SALAPARUTA TP 0,5 0,5
H523 RONCADE TV 0,5 0,5 H689 SALARA RO 0,55 0,55
H525 RONCADELLE BS 0* 0* H690 SALASCO VC 0* 0*
H527 RONCARO PV 0,1 0,1 H691 SALASSA TO 0* 0*
H528 RONCEGNO TERME TN 0* 0* H684 SALBERTRAND TO 0* 0*
H529 RONCELLO MI 0,4 0,4 F810 SALCEDO VI 0,7 0,7
H531 RONCHI DEI LEGIONARI GO 0,5 10.000 0,5 10.000 H693 SALCITO CB 0,4 0,4
H532 RONCHI VALSUGANA TN 0* 0* H694 SALE AL 0* 0*
H533 RONCHIS UD 0,4 0,4 H695 SALE DELLE LANGHE CN 0,5 0,5
H534 RONCIGLIONE VT 0,8 * 0,8 * H699 SALE MARASINO BS 0,4 0,4
H540 RONCO ALL’ADIGE VR 0,5 15.000 0,5 15.000 H704 SALE SAN GIOVANNI CN 0,4 0,4
H538 RONCO BIELLESE BI 0,5 0,5 H700 SALEMI TP 0,3 0,3
H537 RONCO BRIANTINO MB 0,3 0,3 H686 SALENTO SA 0,5 0,5
H539 RONCO CANAVESE TO 0* 0* H702 SALERANO CANAVESE TO 0,5 0,5
H536 RONCO SCRIVIA GE 0,5 0,5 H701 SALERANO SUL LAMBRO LO 0* 0*
H535 RONCOBELLO BG 0* 0* H703 SALERNO SA 0,6 10.000 0,6 10.000
H541 RONCOFERRARO MN 0,6 10.000 0,6 10.000 H705 SALETTO PD 0,2 0,2
H542 RONCOFREDDO FC 0,2 0,2 H706 SALGAREDA TV 0,7 * 0,7 *
H544 RONCOLA BG 0* 0* H707 SALI VERCELLESE VC 0* 0*
H545 RONCONE TN 0* 0* H708 SALICE SALENTINO LE 0,4 0,4
H546 RONDANINA GE 0,5 0,5 H710 SALICETO CN 0,65 0,65
H547 RONDISSONE TO 0,5 0,5 H713 SALISANO RI 0,3 7.500 0,3 7.500
H549 RONSECCO VC 0* 0* H714 SALIZZOLE VR 0,6 0,6
M303 RONZO-CHIENIS TN 0* 0* H715 SALLE PE 0* 0*
H552 RONZONE TN 0* 0* H716 SALMOUR CN 0,1 0,1
H553 ROPPOLO BI 0,4 0,4 H717 SALO’ BS 0* 0*
H554 RORA’ TO 0* 0* H719 SALORNO .SALURN. BZ 0,2 0,2
H556 ROSA’ VI 0* 0* H720 SALSOMAGGIORE TERME PR 0,7 12.000 0,7 12.000
H558 ROSARNO RC 0,6 0,6 H721 SALTARA PU 0,5 0,5
H559 ROSASCO PV 0,4 0,4 H723 SALTRIO VA 0,5 0,5
H560 ROSATE MI 0,4 0,4 H724 SALUDECIO RN 0,5 0,5
H561 ROSAZZA BI 0,5 0,5 H725 SALUGGIA VC 0,2 0,2
H562 ROSCIANO PE 0,6 8.000 0,6 8.000 H726 SALUSSOLA BI 0* 0*
H564 ROSCIGNO SA 0,4 0,4 H727 SALUZZO CN 0,2 0,2
H565 ROSE CS 0,1 0,1 H729 SALVE LE 0,2 0,2
H566 ROSELLO CH 0* 0* H731 SALVIROLA CR 0,2 10.000 0,2 10.000
H572 ROSETO CAPO SPULICO CS 0 0 H732 SALVITELLE SA 0* 0*
F585 ROSETO DEGLI ABRUZZI TE 0,8 0,8 H734 SALZA DI PINEROLO TO 0,3 0,3
H568 ROSETO VALFORTORE FG 0,4 0,4 H733 SALZA IRPINA AV 0,25 0,25
H570 ROSIGNANO MARITTIMO LI 0* 0* H735 SALZANO VE 0,6 10.000 0,6 10.000
H569 ROSIGNANO MONFERRATO AL 0,5 0,5 H736 SAMARATE VA 0,55 12.000 0,55 12.000
H573 ROSOLINA RO 0,5 0,5 H738 SAMASSI VS 0,6 0,6
H574 ROSOLINI SR 0,5 0,5 H739 SAMATZAI CA 0* 0*
H575 ROSORA AN 0,3 0,3 H743 SAMBUCA DI SICILIA AG 0,75 0,75
H577 ROSSA VC 0,5 0,5 H744 SAMBUCA PISTOIESE PT 0,5 0,5
- XXIV -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
H745 SAMBUCI RM 0,5 0,5 H884 SAN GIORGIO SU LEGNANO MI 0,2 0,2
H746 SAMBUCO CN 0,2 0,2 H900 SAN GIORIO DI SUSA TO 0,8 0,8
H749 SAMMICHELE DI BARI BA 0,4 0,4 H907 SAN GIOVANNI A PIRO SA 0* 0*
H013 SAMO RC 0,4 0,4 H906 SAN GIOVANNI AL NATISONE UD 0,4 0,4
H752 SAMOLACO SO 0* 0* H910 SAN GIOVANNI BIANCO BG 0,5 9.000 0,5 9.000
H753 SAMONE TO 0,5 0,5 H911 SAN GIOVANNI D’ASSO SI 0* 0*
H754 SAMONE TN 0* 0* H912 SAN GIOVANNI DEL DOSSO MN 0,2 0,2
H755 SAMPEYRE CN 0,3 5.000 0,3 5.000 H903 SAN GIOVANNI DI GERACE RC 0,2 0,2
H756 SAMUGHEO OR 0* 0* H914 SAN GIOVANNI GEMINI AG 0,2 0,2
H763 SAN BARTOLOMEO AL MARE IM 0,6 0,6 H916 SAN GIOVANNI ILARIONE VR 0,8 0,8
H764 SAN BARTOLOMEO IN GALDO BN 0,5 0,5 H918 SAN GIOVANNI IN CROCE CR 0,2 0,2
H760 SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA CO 0,2 0,2 H919 SAN GIOVANNI IN FIORE CS 0,2 0,2
H765 SAN BASILE CS 0,4 0,4 H920 SAN GIOVANNI IN GALDO CB 0,2 6.000 0,2 6.000
H766 SAN BASILIO CA 0* 0* H921 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO RN 0,4 15.000 0,4 15.000
H767 SAN BASSANO CR 0,4 10.000 0,4 10.000 G467 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO 0,65 9.000 0,65 9.000
H768 SAN BELLINO RO 0,8 8.000 0,8 8.000 H917 SAN GIOVANNI INCARICO FR 0* 5.700 0* 5.700
H770 SAN BENEDETTO BELBO CN 0,3 0,3 H922 SAN GIOVANNI LA PUNTA CT 0,36 0,36
H772 SAN BENEDETTO DEI MARSI AQ 0,4 0,4 H923 SAN GIOVANNI LIPIONI CH 0* 0*
H769 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP 0,8 * 0,8 * H924 SAN GIOVANNI LUPATOTO VR 0,4 * 0,4 *
H773 SAN BENEDETTO IN PERILLIS AQ 0,2 0,2 H926 SAN GIOVANNI ROTONDO FG 0* 0*
H771 SAN BENEDETTO PO MN 0,62 12.000 0,62 12.000 G287 SAN GIOVANNI SUERGIU CI 0,4 0,4
H774 SAN BENEDETTO ULLANO CS 0,6 0,6 D690 SAN GIOVANNI TEATINO CH 0,2 0,2
G566 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO BO 0,2 0,2 H901 SAN GIOVANNI VALDARNO AR 0,8 0,8
H775 SAN BENIGNO CANAVESE TO 0,3 0,3 H928 SAN GIULIANO DEL SANNIO CB 0,2 0,2
H777 SAN BERNARDINO VERBANO VB 0* 0* H929 SAN GIULIANO DI PUGLIA CB 0* 0*
H780 SAN BIAGIO DELLA CIMA IM 0,1 0,1 H930 SAN GIULIANO MILANESE MI 0,2 0,2
H781 SAN BIAGIO DI CALLALTA TV 0,5 0,5 A562 SAN GIULIANO TERME PI 0,5 0,5
H778 SAN BIAGIO PLATANI AG 0* 0* H933 SAN GIUSEPPE JATO PA 0,5 0,5
H779 SAN BIAGIO SARACINISCO FR 0,4 0,4 H931 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA 0,8 0,8
H782 SAN BIASE CB 0* 0* H935 SAN GIUSTINO PG 0,6 11.500 0,6 11.500
H783 SAN BONIFACIO VR 0,6 10.000 0,6 10.000 H936 SAN GIUSTO CANAVESE TO 0,3 0,3
H784 SAN BUONO CH 0,5 0,5 H937 SAN GODENZO FI 0,5 0,5
H785 SAN CALOGERO VV 0,8 0,8 H942 SAN GREGORIO DA SASSOLA RM 0,6 0,6
H786 SAN CANDIDO .INNICHEN. BZ 0* 0* H940 SAN GREGORIO DI CATANIA CT 0,3 0,3
H787 SAN CANZIAN D’ISONZO GO 0,4 15.000 0,4 15.000 H941 SAN GREGORIO D’IPPONA VV 0,2 0,2
H789 SAN CARLO CANAVESE TO 0,3 0,3 H943 SAN GREGORIO MAGNO SA 0* 0*
H790 SAN CASCIANO DEI BAGNI SI 0,5 0,5 H939 SAN GREGORIO MATESE CE 0,1 0,1
H791 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FI 0,5 0,5 H938 SAN GREGORIO NELLE ALPI BL 0,6 0,6
M264 SAN CASSIANO LE 0,7 0,7 H945 SAN LAZZARO DI SAVENA BO 0,55 10.000 0,55 10.000
H792 SAN CATALDO CL 0,6 0,6 H949 SAN LEO RN 0,8 0,8
M295 SAN CESAREO RM 0,7 0,7 H951 SAN LEONARDO UD 0,2 0,2
H793 SAN CESARIO DI LECCE LE 0,2 0,2 H952 SAN LEONARDO IN PASSIRIA .ST LEONHARD IN PAS. BZ 0* 0*
H794 SAN CESARIO SUL PANARO MO 0,3 8.000 0,3 8.000 H953 SAN LEUCIO DEL SANNIO BN 0,2 0,2
H795 SAN CHIRICO NUOVO PZ 0,6 0,6 H955 SAN LORENZELLO BN 0,5 0,5
H796 SAN CHIRICO RAPARO PZ 0,6 0,6 H959 SAN LORENZO RC 0,6 0,6
H797 SAN CIPIRELLO PA 0* 0* H957 SAN LORENZO AL MARE IM 0,5 0,5
H798 SAN CIPRIANO D’AVERSA CE 0,4 0,4 H961 SAN LORENZO BELLIZZI CS 0* 0*
H800 SAN CIPRIANO PICENTINO SA 0,8 15.000 0,8 15.000 H962 SAN LORENZO DEL VALLO CS 0,8 0,8
H799 SAN CIPRIANO PO PV 0,4 0,4 H956 SAN LORENZO DI SEBATO .ST LORENZEN. BZ 0* 0*
H801 SAN CLEMENTE RN 0* 0* H966 SAN LORENZO IN BANALE TN 0* 0*
H803 SAN COLOMBANO AL LAMBRO MI 0,5 0,5 H958 SAN LORENZO IN CAMPO PU 0,4 0,4
H804 SAN COLOMBANO BELMONTE TO 0,5 0,5 H964 SAN LORENZO ISONTINO GO 0,1 0,1
H802 SAN COLOMBANO CERTENOLI GE 0,5 0,5 H967 SAN LORENZO MAGGIORE BN 0,5 0,5
H805 SAN CONO CT 0,4 0,4 H969 SAN LORENZO NUOVO VT 0,7 0,7
H806 SAN COSMO ALBANESE CS 0* 0* H970 SAN LUCA RC 0,7 0,7
H808 SAN COSTANTINO ALBANESE PZ 0* 0* H971 SAN LUCIDO CS 0,5 0,5
H807 SAN COSTANTINO CALABRO VV 0,4 0,4 H973 SAN LUPO BN 0* 0*
H809 SAN COSTANZO PU 0,5 0,5 H976 SAN MANGO D’AQUINO CZ 0,2 0,2
H810 SAN CRISTOFORO AL 0,3 0,3 H977 SAN MANGO PIEMONTE SA 0,3 0,3
H814 SAN DAMIANO AL COLLE PV 0* 0* H975 SAN MANGO SUL CALORE AV 0,5 0,5
H811 SAN DAMIANO D’ASTI AT 0,5 0,5 H978 SAN MARCELLINO CE 0,2 0,2
H812 SAN DAMIANO MACRA CN 0,3 0,3 H979 SAN MARCELLO AN 0,5 12.000 0,5 12.000
H816 SAN DANIELE DEL FRIULI UD 0,4 0,4 H980 SAN MARCELLO PISTOIESE PT 0,6 11.000 0,6 11.000
H815 SAN DANIELE PO CR 0* 0* H981 SAN MARCO ARGENTANO CS 0* 0*
H818 SAN DEMETRIO CORONE CS 0* 0* H982 SAN MARCO D’ALUNZIO ME 0,6 0,6
H819 SAN DEMETRIO NE’ VESTINI AQ 0,4 7.500 0,4 7.500 H984 SAN MARCO DEI CAVOTI BN 0* 0*
H820 SAN DIDERO TO 0,3 0,3 F043 SAN MARCO EVANGELISTA CE 0,5 0,5
H823 SAN DONA’ DI PIAVE VE 0,8 10.000 0,8 10.000 H985 SAN MARCO IN LAMIS FG 0,7 0,7
H822 SAN DONACI BR 0,4 0,4 H986 SAN MARCO LA CATOLA FG 0,2 0,2
H826 SAN DONATO DI LECCE LE 0,4 0,4 H999 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO PN 0,15 10.000 0,15 10.000
H825 SAN DONATO DI NINEA CS 0,8 0,8 H987 SAN MARTINO ALFIERI AT 0,4 0,4
H827 SAN DONATO MILANESE MI 0,25 0,25 I003 SAN MARTINO BUON ALBERGO VR 0,5 0,5
H824 SAN DONATO VAL DI COMINO FR 0,5 0,5 H997 SAN MARTINO CANAVESE TO 0,3 0,3
D324 SAN DORLIGO DELLA VALLE TS 0,5 13.000 0,5 13.000 H994 SAN MARTINO D’AGRI PZ 0* 0*
H830 SAN FEDELE INTELVI CO 0* 0* I005 SAN MARTINO DALL’ARGINE MN 0,6 0,6
H831 SAN FELE PZ 0,2 0,2 I007 SAN MARTINO DEL LAGO CR 0,2 0,2
H834 SAN FELICE A CANCELLO CE 0,5 0,5 H992 SAN MARTINO DI FINITA CS 0,5 0,5
H836 SAN FELICE CIRCEO LT 0,5 0,5 I008 SAN MARTINO DI LUPARI PD 0* 0*
H838 SAN FELICE DEL BENACO BS 0,2 7.500 0,2 7.500 H996 SAN MARTINO DI VENEZZE RO 0,5 0,5
H833 SAN FELICE DEL MOLISE CB 0,5 0,5 H988 SAN MARTINO IN BADIA .ST MARTIN IN THURN. BZ 0* 0*
H835 SAN FELICE SUL PANARO MO 0* 0* H989 SAN MARTINO IN PASSIRIA .ST MARTIN IN PASSEI. BZ 0* 0*
M277 SAN FERDINANDO RC 0,6 0,6 H990 SAN MARTINO IN PENSILIS CB 0,7 * 0,7 *
H839 SAN FERDINANDO DI PUGLIA BT 0,6 0,6 I011 SAN MARTINO IN RIO RE 0,35 15.000 0,35 15.000
H840 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA CO 0,4 0,4 I012 SAN MARTINO IN STRADA LO 0,5 0,5
H841 SAN FILI CS 0,2 * 0,2 * I002 SAN MARTINO SANNITA BN 0,5 0,5
H842 SAN FILIPPO DEL MELA ME 0,5 0,5 I014 SAN MARTINO SICCOMARIO PV 0 0
H843 SAN FIOR TV 0,5 0,5 H991 SAN MARTINO SULLA MARRUCINA CH 0,8 0,8
H844 SAN FIORANO LO 0,4 0,4 I016 SAN MARTINO VALLE CAUDINA AV 0,5 0,5
H845 SAN FLORIANO DEL COLLIO GO 0* 0* I018 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE TA 0,8 0,8
H846 SAN FLORO CZ 0,5 0,5 I017 SAN MARZANO OLIVETO AT 0,5 0,5
H847 SAN FRANCESCO AL CAMPO TO 0,4 0,4 I019 SAN MARZANO SUL SARNO SA 0,8 0,8
H850 SAN FRATELLO ME 0,5 0,5 I023 SAN MASSIMO CB 0,2 0,2
H856 SAN GAVINO MONREALE VS 0,4 0,4 I024 SAN MAURIZIO CANAVESE TO 0,3 0,3
H857 SAN GEMINI TR 0,4 0,4 I025 SAN MAURIZIO D’OPAGLIO NO 0* 0*
H858 SAN GENESIO ATESINO .JENESIEN. BZ 0* 0* I028 SAN MAURO CASTELVERDE PA 0,5 0,5
H859 SAN GENESIO ED UNITI PV 0,4 0,4 I031 SAN MAURO CILENTO SA 0,5 0,5
H860 SAN GENNARO VESUVIANO NA 0,5 0,5 H712 SAN MAURO DI SALINE VR 0,8 0,8
H862 SAN GERMANO CHISONE TO 0,4 0,4 I029 SAN MAURO FORTE MT 0* 0*
H863 SAN GERMANO DEI BERICI VI 0,2 0,2 I032 SAN MAURO LA BRUCA SA 0* 0*
H861 SAN GERMANO VERCELLESE VC 0,2 0,2 I026 SAN MAURO MARCHESATO KR 0,1 0,1
H865 SAN GERVASIO BRESCIANO BS 0* 0* I027 SAN MAURO PASCOLI FC 0,55 9.000 0,55 9.000
H867 SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI CB 0,4 0,4 I030 SAN MAURO TORINESE TO 0,5 10.000 0,5 10.000
H870 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE MN 0,5 7.500 0,5 7.500 I040 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE 0* 0*
H868 SAN GIACOMO FILIPPO SO 0* 0* I042 SAN MICHELE ALL’ADIGE TN 0* 0*
B952 SAN GIACOMO VERCELLESE VC 0,4 0,4 I035 SAN MICHELE DI GANZARIA CT 0,2 0,2
H873 SAN GILLIO TO 0,5 0,5 I034 SAN MICHELE DI SERINO AV 0,5 0,5
H875 SAN GIMIGNANO SI 0 0 I037 SAN MICHELE MONDOVI’ CN 0,1 0,1
H876 SAN GINESIO MC 0,8 7.500 0,8 7.500 I045 SAN MICHELE SALENTINO BR 0,6 0,6
H892 SAN GIORGIO A CREMANO NA 0,8 0,8 I046 SAN MINIATO PI 0,6 * 0,6 *
H880 SAN GIORGIO A LIRI FR 0,5 0,8 I047 SAN NAZARIO VI 0,2 0,2
H881 SAN GIORGIO ALBANESE CS 0* 0* I049 SAN NAZZARO BN 0,5 15.000 0,5 15.000
H890 SAN GIORGIO CANAVESE TO 0,5 0,5 I052 SAN NAZZARO SESIA NO 0* 0*
H894 SAN GIORGIO DEL SANNIO BN 0,5 0,5 I051 SAN NAZZARO VAL CAVARGNA CO 0* 0*
H891 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN 0* 0* I060 SAN NICOLA ARCELLA CS 0* 0*
H893 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE PD 0* 0* I061 SAN NICOLA BARONIA AV 0,6 0,6
H885 SAN GIORGIO DI LOMELLINA PV 0,2 0,2 I058 SAN NICOLA DA CRISSA VV 0* 0*
H883 SAN GIORGIO DI MANTOVA MN 0,6 * 0,6 * I057 SAN NICOLA DELL’ALTO KR 0* 0*
H895 SAN GIORGIO DI NOGARO UD 0* 0* I056 SAN NICOLA LA STRADA CE 0,6 0,6
H886 SAN GIORGIO DI PESARO PU 0,6 0,6 I062 SAN NICOLA MANFREDI BN 0,5 0,5
H896 SAN GIORGIO DI PIANO BO 0,72 10.000 0,72 10.000 A368 SAN NICOLO’ D’ARCIDANO OR 0* 0*
H897 SAN GIORGIO IN BOSCO PD 0,4 10.000 0,4 10.000 I063 SAN NICOLO’ DI COMELICO BL 0,4 0,4
H882 SAN GIORGIO IONICO TA 0,6 0,6 G383 SAN NICOLO’ GERREI CA 0* 0*
H898 SAN GIORGIO LA MOLARA BN 0,2 0,2 I065 SAN PANCRAZIO .ST PANKRAZ. BZ 0* 0*
H888 SAN GIORGIO LUCANO MT 0,5 0,5 I066 SAN PANCRAZIO SALENTINO BR 0,5 0,5
H878 SAN GIORGIO MONFERRATO AL 0,5 0,5 G407 SAN PAOLO BS 0* 0*
H889 SAN GIORGIO MORGETO RC 0* 0* B906 SAN PAOLO ALBANESE PZ 0* 0*
H887 SAN GIORGIO PIACENTINO PC 0,8 10.000 0,8 10.000 I073 SAN PAOLO BEL SITO NA 0,5 0,5
H899 SAN GIORGIO SCARAMPI AT 0* 0* I074 SAN PAOLO CERVO BI 0* 0*
- XXV -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
B310 SAN PAOLO D’ARGON BG 0,5 0,5 I183 SANTA DOMENICA TALAO CS 0* 0*
I072 SAN PAOLO DI CIVITATE FG 0,5 0,5 I184 SANTA DOMENICA VITTORIA ME 0,8 8.000 0,8 8.000
I071 SAN PAOLO DI JESI AN 0,7 10.000 0,7 10.000 I185 SANTA ELISABETTA AG 0* 0*
I076 SAN PAOLO SOLBRITO AT 0,4 0,4 I187 SANTA FIORA GR 0,8 0,8
I079 SAN PELLEGRINO TERME BG 0,5 0,5 I188 SANTA FLAVIA PA 0,2 0,2
I082 SAN PIER D’ISONZO GO 0,4 10.000 0,4 10.000 I203 SANTA GIULETTA PV 0,7 0,7
I084 SAN PIER NICETO ME 0,2 0,2 I205 SANTA GIUSTA OR 0* 0*
I085 SAN PIERO A SIEVE FI 0,7 0,7 I206 SANTA GIUSTINA BL 0,2 0,2
I086 SAN PIERO PATTI ME 0,5 0,5 I207 SANTA GIUSTINA IN COLLE PD 0,2 0,2
I093 SAN PIETRO A MAIDA CZ 0,4 0,4 I217 SANTA LUCE PI 0,5 0,5
I092 SAN PIETRO AL NATISONE UD 0,2 0,2 I220 SANTA LUCIA DEL MELA ME 0,4 0,4
I089 SAN PIETRO AL TANAGRO SA 0* 0* I221 SANTA LUCIA DI PIAVE TV 0,7 12.000 0,7 12.000
I095 SAN PIETRO APOSTOLO CZ 0,4 0,4 I219 SANTA LUCIA DI SERINO AV 0,4 0,4
I096 SAN PIETRO AVELLANA IS 0,4 0,4 I226 SANTA MARGHERITA D’ADIGE PD 0,2 0,2
I098 SAN PIETRO CLARENZA CT 0,45 8.000 0,45 8.000 I224 SANTA MARGHERITA DI BELICE AG 0,5 0,5
I088 SAN PIETRO DI CADORE BL 0,8 0,8 I230 SANTA MARGHERITA DI STAFFORA PV 0,5 0,5
I102 SAN PIETRO DI CARIDA’ RC 0,4 0,4 I225 SANTA MARGHERITA LIGURE GE 0* 0*
I103 SAN PIETRO DI FELETTO TV 0,5 0,5 I232 SANTA MARIA A MONTE PI 0,4 0,4
I105 SAN PIETRO DI MORUBIO VR 0,5 0,5 I233 SANTA MARIA A VICO CE 0,4 0,4
I108 SAN PIETRO IN AMANTEA CS 0* 0* I234 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE 0,75 8.000 0,75 8.000
I109 SAN PIETRO IN CARIANO VR 0,5 0,5 M284 SANTA MARIA COGHINAS SS 0,1 0,1
I110 SAN PIETRO IN CASALE BO 0,67 7.750 0,67 7.750 C717 SANTA MARIA DEL CEDRO CS 0,8 0,8
G788 SAN PIETRO IN CERRO PC 0,1 7.500 0,1 7.500 I238 SANTA MARIA DEL MOLISE IS 0,1 0,1
I107 SAN PIETRO IN GU PD 0* 0* I237 SANTA MARIA DELLA VERSA PV 0,3 0,3
I114 SAN PIETRO IN GUARANO CS 0,5 0,5 I240 SANTA MARIA DI LICODIA CT 0,1 0,1
I115 SAN PIETRO IN LAMA LE 0,4 0,4 I242 SANTA MARIA DI SALA VE 0,7 8.500 0,7 8.500
I113 SAN PIETRO INFINE CE 0,4 0,4 I243 SANTA MARIA HOE’ LC 0,4 12.000 0,4 12.000
I116 SAN PIETRO MOSEZZO NO 0* 0* I244 SANTA MARIA IMBARO CH 0,2 * 0,2 *
I117 SAN PIETRO MUSSOLINO VI 0,4 0,4 M273 SANTA MARIA LA CARITA’ NA 0,8 0,8
I090 SAN PIETRO VAL LEMINA TO 0,4 0,4 I247 SANTA MARIA LA FOSSA CE 0,4 0,4
I119 SAN PIETRO VERNOTICO BR 0,5 0,5 I248 SANTA MARIA LA LONGA UD 0* 0*
I120 SAN PIETRO VIMINARIO PD 0,5 7.500 0,5 7.500 I249 SANTA MARIA MAGGIORE VB 0* 0*
I121 SAN PIO DELLE CAMERE AQ 0* 0* I251 SANTA MARIA NUOVA AN 0,5 9.000 0,5 9.000
I125 SAN POLO DEI CAVALIERI RM 0,6 0,6 I253 SANTA MARINA SA 0* 0*
I123 SAN POLO D’ENZA RE 0,4 10.000 0,4 10.000 I254 SANTA MARINA SALINA ME 0,4 0,4
I124 SAN POLO DI PIAVE TV 0,5 0,5 I255 SANTA MARINELLA RM 0,4 0,4
I122 SAN POLO MATESE CB 0,8 0,8 I291 SANTA NINFA TP 0,5 0,5
I126 SAN PONSO TO 0* 0* I301 SANTA PAOLINA AV 0,2 0,2
I128 SAN POSSIDONIO MO 0,5 * 0,5 * I308 SANTA SEVERINA KR 0,5 0,5
I130 SAN POTITO SANNITICO CE 0,4 0,4 I310 SANTA SOFIA FC 0,5 0,5
I129 SAN POTITO ULTRA AV 0,4 0,4 I309 SANTA SOFIA D’EPIRO CS 0,3 0,3
I131 SAN PRISCO CE 0,73 10.000 0,73 10.000 I311 SANTA TERESA DI RIVA ME 0,75 0,75
I132 SAN PROCOPIO RC 0,8 0,8 I312 SANTA TERESA GALLURA OT 0,5 0,5
I133 SAN PROSPERO MO 0,4 0,4 I314 SANTA VENERINA CT 0,4 0,4
I135 SAN QUIRICO D’ORCIA SI 0* 0* I316 SANTA VITTORIA D’ALBA CN 0,2 0,2
I136 SAN QUIRINO PN 0* 0* I315 SANTA VITTORIA IN MATENANO FM 0,7 7.000 0,7 7.000
I137 SAN RAFFAELE CIMENA TO 0,4 0,4 I182 SANTADI CI 0,2 0,2
I139 SAN ROBERTO RC 0,2 0,2 I189 SANT’AGAPITO IS 0,2 0,2
I140 SAN ROCCO AL PORTO LO 0* 0* I191 SANT’AGATA BOLOGNESE BO 0,8 0,8
I142 SAN ROMANO IN GARFAGNANA LU 0,7 0,7 I197 SANT’AGATA DE’ GOTI BN 0,2 0,2
I143 SAN RUFO SA 0,5 0,5 I198 SANT’AGATA DEL BIANCO RC 0,5 0,5
I147 SAN SALVATORE DI FITALIA ME 0,5 0,5 I192 SANT’AGATA DI ESARO CS 0,6 0,6
I144 SAN SALVATORE MONFERRATO AL 0,6 7.000 0,6 7.000 I199 SANT’AGATA DI MILITELLO ME 0,8 0,8
I145 SAN SALVATORE TELESINO BN 0* 0* I193 SANT’AGATA DI PUGLIA FG 0,4 0,4
I148 SAN SALVO CH 0,5 0,5 I201 SANT’AGATA FELTRIA RN 0,6 0,6
I151 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NA 0,6 0,6 I190 SANT’AGATA FOSSILI AL 0* 0*
I150 SAN SEBASTIANO CURONE AL 0* 0* I202 SANT’AGATA LI BATTIATI CT 0* 0*
I152 SAN SEBASTIANO DA PO TO 0,5 0,5 I196 SANT’AGATA SUL SANTERNO RA 0,6 0,6
I154 SAN SECONDO DI PINEROLO TO 0,2 0,2 I208 SANT’AGNELLO NA 0,7 0,7
I153 SAN SECONDO PARMENSE PR 0,6 10.000 0,6 10.000 I209 SANT’AGOSTINO FE 0,4 0,4
I157 SAN SEVERINO LUCANO PZ 0,2 0,2 I210 SANT’ALBANO STURA CN 0,3 0,3
I156 SAN SEVERINO MARCHE MC 0,5 * 0,5 * I213 SANT’ALESSIO CON VIALONE PV 0,4 0,4
I158 SAN SEVERO FG 0,5 0,5 I214 SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE RC 0* 0*
I162 SAN SIRO CO 0* 0* I215 SANT’ALESSIO SICULO ME 0* 0*
I163 SAN SOSSIO BARONIA AV 0,6 0,6 I216 SANT’ALFIO CT 0,5 0,5
I164 SAN SOSTENE CZ 0,2 0,2 I258 SANT’AMBROGIO DI TORINO TO 0,53 15.000 0,53 15.000
I165 SAN SOSTI CS 0,5 0,5 I259 SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR 0,4 0,4
I166 SAN SPERATE CA 0,5 0,5 I256 SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO FR 0,1 0,1
I261 SAN TAMMARO CE 0,3 0,3 I262 SANT’ANASTASIA NA 0,2 0,2
I329 SAN TEODORO OT 0* 0* I263 SANT’ANATOLIA DI NARCO PG 0* 0*
I328 SAN TEODORO ME 0* 0* I266 SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ 0* 0*
I347 SAN TOMASO AGORDINO BL 0,4 5.500 0,4 5.500 I265 SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO FR 0,5 0,5
I376 SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE PE 0,3 0,3 I264 SANT’ANDREA DI CONZA AV 0,2 0,2
I377 SAN VALENTINO TORIO SA 0,8 9.000 0,8 9.000 I271 SANT’ANDREA FRIUS CA 0,2 0,2
I381 SAN VENANZO TR 0,7 0,7 I277 SANT’ANGELO A CUPOLO BN 0,8 0,8
I382 SAN VENDEMIANO TV 0* 0* I278 SANT’ANGELO A FASANELLA SA 0,3 0,3
I384 SAN VERO MILIS OR 0,5 0,5 I280 SANT’ANGELO A SCALA AV 0,4 0,4
I390 SAN VINCENZO LI 0,5 0,5 I279 SANT’ANGELO ALL’ESCA AV 0,2 0,2
I388 SAN VINCENZO LA COSTA CS 0,6 0,6 I273 SANT’ANGELO D’ALIFE CE 0,8 0,8
I389 SAN VINCENZO VALLE ROVETO AQ 0,4 0,4 I281 SANT’ANGELO DEI LOMBARDI AV 0,2 0,2
I391 SAN VITALIANO NA 0,8 0,8 I282 SANT’ANGELO DEL PESCO IS 0,4 0,4
I402 SAN VITO CA 0* 0* I283 SANT’ANGELO DI BROLO ME 0,5 0,5
I403 SAN VITO AL TAGLIAMENTO PN 0,4 10.000 0,4 10.000 I275 SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO PD 0,4 8.000 0,4 8.000
I404 SAN VITO AL TORRE UD 0* 0* I285 SANT’ANGELO IN LIZZOLA PU 0,8 0,8
I394 SAN VITO CHIETINO CH 0,8 0,8 I286 SANT’ANGELO IN PONTANO MC 0,5 0,5
I396 SAN VITO DEI NORMANNI BR 0,8 7.500 0,8 7.500 I287 SANT’ANGELO IN VADO PU 0,7 8.500 0,7 8.500
I392 SAN VITO DI CADORE BL 0* 0* I288 SANT’ANGELO LE FRATTE PZ 0,2 0,2
I405 SAN VITO DI FAGAGNA UD 0,4 0,4 I289 SANT’ANGELO LIMOSANO CB 0* 0*
I401 SAN VITO DI LEGUZZANO VI 0,4 0,4 I274 SANT’ANGELO LODIGIANO LO 0,4 0,4
I407 SAN VITO LO CAPO TP 0,2 0,2 I276 SANT’ANGELO LOMELLINA PV 0,2 0,2
I400 SAN VITO ROMANO RM 0,8 0,8 I290 SANT’ANGELO MUXARO AG 0* 0*
I393 SAN VITO SULLO IONIO CZ 0,4 0,4 I284 SANT’ANGELO ROMANO RM 0,5 0,5
I408 SAN VITTORE DEL LAZIO FR 0* 0* M209 SANT’ANNA ARRESI CI 0,4 0,4
I409 SAN VITTORE OLONA MI 0* 0* I292 SANT’ANNA D’ALFAEDO VR 0,7 0,7
I414 SAN ZENO DI MONTAGNA VR 0,5 0,5 I293 SANT’ANTIMO NA 0,4 0,4
I412 SAN ZENO NAVIGLIO BS 0,5 0,5 I294 SANT’ANTIOCO CI 0,7 0,7
I415 SAN ZENONE AL LAMBRO MI 0,3 0,3 I296 SANT’ANTONINO DI SUSA TO 0,55 7.500 0,55 7.500
I416 SAN ZENONE AL PO PV 0,2 0,2 I300 SANT’ANTONIO ABATE NA 0,5 0,5
I417 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV 0,2 0,2 M276 SANT’ANTONIO DI GALLURA OT 0,8 7.500 0,8 7.500
H757 SANARICA LE 0,4 0,4 I302 SANT’APOLLINARE FR 0,7 0,7
H821 SANDIGLIANO BI 0,55 0,55 I305 SANT’ARCANGELO PZ 0* 0*
H829 SANDRIGO VI 0,2 0,2 I304 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 0,2 * 0,2 *
H851 SANFRE’ CN 0,45 0,45 F557 SANT’ARCANGELO TRIMONTE BN 0,2 0,2
H852 SANFRONT CN 0,3 0,3 I306 SANT’ARPINO CE 0,4 6.000 0,4 6.000
H855 SANGANO TO 0,4 0,4 I307 SANT’ARSENIO SA 0,2 0,2
H872 SANGIANO VA 0,45 0,45 I326 SANTE MARIE AQ 0,1 0,1
H877 SANGINETO CS 0,8 0,8 I318 SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA TE 0,5 0,5
H944 SANGUINETTO VR 0,8 15.000 0,8 15.000 I317 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO SA 0,35 0,35
H974 SANLURI VS 0,4 0,4 I319 SANT’ELENA PD 0,5 0,5
I048 SANNAZZARO DE’ BURGONDI PV 0,4 0,4 B466 SANT’ELENA SANNITA IS 0* 0*
I053 SANNICANDRO DI BARI BA 0,3 0,3 I320 SANT’ELIA A PIANISI CB 0,6 0,6
I054 SANNICANDRO GARGANICO FG 0,6 0,6 I321 SANT’ELIA FIUMERAPIDO FR 0,5 0,5
I059 SANNICOLA LE 0,1 0,1 I324 SANT’ELPIDIO A MARE FM 0,8 10.000 0,8 10.000
I138 SANREMO IM 0* 0* I327 SANTENA TO 0,7 0,7
I155 SANSEPOLCRO AR 0,58 10.000 0,58 10.000 I330 SANTERAMO IN COLLE BA 0,2 0,2
I168 SANTA BRIGIDA BG 0,4 * 0,4 * I332 SANT’EUFEMIA A MAIELLA PE 0,5 0,5
I171 SANTA CATERINA ALBANESE CS 0* 0* I333 SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE RC 0,2 0,2
I170 SANTA CATERINA DELLO IONIO CZ 0,5 0,5 I335 SANT’EUSANIO DEL SANGRO CH 0,6 8.500 0,6 8.500
I169 SANTA CATERINA VILLARMOSA CL 0* 0* I336 SANT’EUSANIO FORCONESE AQ 0,4 0,4
I172 SANTA CESAREA TERME LE 0,3 0,3 I337 SANTHIA’ VC 0,6 0,6
I176 SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE RC 0,4 0,4 I339 SANTI COSMA E DAMIANO LT 0,74 0,74
I175 SANTA CRISTINA E BISSONE PV 0,3 10.000 0,3 10.000 I341 SANT’ILARIO DELLO IONIO RC 0,3 0,3
I174 SANTA CRISTINA GELA PA 0* 0* I342 SANT’ILARIO D’ENZA RE 0,5 11.000 0,5 11.000
I173 SANTA CRISTINA VALGARDENA .ST CHRISTINA IN G. BZ 0* 0* I344 SANT’IPPOLITO PU 0,5 0,5
I178 SANTA CROCE CAMERINA RG 0,3 0,3 I365 SANTO STEFANO AL MARE IM 0,5 0,5
I179 SANTA CROCE DEL SANNIO BN 0,5 0,5 I367 SANTO STEFANO BELBO CN 0,5 0,5
I181 SANTA CROCE DI MAGLIANO CB 0,2 0,2 I368 SANTO STEFANO D’AVETO GE 0,5 0,5
I177 SANTA CROCE SULL’ARNO PI 0,4 * 0,4 * I357 SANTO STEFANO DEL SOLE AV 0,4 0,4
- XXVI -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
C919 SANTO STEFANO DI CADORE BL 0,6 0,6 I541 SCLAFANI BAGNI PA 0* 0*
I370 SANTO STEFANO DI CAMASTRA ME 0,8 0,8 I543 SCONTRONE AQ 0,2 0,2
I363 SANTO STEFANO DI MAGRA SP 0,5 12.500 0,5 12.500 I544 SCOPA VC 0,5 0,5
I359 SANTO STEFANO DI ROGLIANO CS 0* 0* I545 SCOPELLO VC 0* 0*
I360 SANTO STEFANO DI SESSANIO AQ 0,2 0,2 I546 SCOPPITO AQ 0* 0*
I371 SANTO STEFANO IN ASPROMONTE RC 0,6 0,6 I548 SCORDIA CT 0,5 8.500 0,5 8.500
I362 SANTO STEFANO LODIGIANO LO 0,4 0,4 I549 SCORRANO LE 0,5 0,5
I356 SANTO STEFANO QUISQUINA AG 0* 0* I551 SCORZE’ VE 0,3 0,3
I372 SANTO STEFANO ROERO CN 0,2 0,2 I553 SCURCOLA MARSICANA AQ 0,6 0,6
I361 SANTO STEFANO TICINO MI 0,5 15.000 0,5 15.000 I554 SCURELLE TN 0* 0*
I373 SANTO STINO DI LIVENZA VE 0,5 0,5 I555 SCURZOLENGO AT 0,5 0,5
I346 SANT’OLCESE GE 0,5 0,5 I556 SEBORGA IM 0,3 0,3
I260 SANTOMENNA SA 0* 0* I558 SECINARO AQ 0,4 0,4
I348 SANT’OMERO TE 0,5 0,5 I559 SECLI’ LE 0* 0*
I349 SANT’OMOBONO TERME BG 0* 0* I561 SECUGNAGO LO 0,5 0,5
I350 SANT’ONOFRIO VV 0,1 0,1 I562 SEDEGLIANO UD 0,2 0,2
I351 SANTOPADRE FR 0,5 8.000 0,5 8.000 I563 SEDICO BL 0,4 0,4
I352 SANT’ORESTE RM 0,2 0,2 I564 SEDILO OR 0* 0*
I353 SANTORSO VI 0,4 0,4 I565 SEDINI SS 0* 0*
I354 SANT’ORSOLA TERME TN 0* 0* I566 SEDRIANO MI 0,6 0,6
I374 SANTU LUSSURGIU OR 0* 0* I567 SEDRINA BG 0,6 8.000 0,6 8.000
I375 SANT’URBANO PD 0* 0* I569 SEFRO MC 0,5 7.500 0,5 7.500
I410 SANZA SA 0* 0* I570 SEGARIU VS 0,5 0,5
I411 SANZENO TN 0* 0* I571 SEGGIANO GR 0,5 0,5
I418 SAONARA PD 0,5 0,5 I573 SEGNI RM 0,7 0,7
I420 SAPONARA ME 0,5 0,5 I576 SEGONZANO TN 0* 0*
I421 SAPPADA BL 0,5 0,5 I577 SEGRATE MI 0,2 0,2
I422 SAPRI SA 0* 0* I578 SEGUSINO TV 0,8 0,8
I423 SARACENA CS 0,4 0,4 I580 SELARGIUS CA 0,3 0,3
I424 SARACINESCO RM 0* 0* I581 SELCI RI 0,3 0,3
I425 SARCEDO VI 0,3 0,3 I582 SELEGAS CA 0* 0*
I426 SARCONI PZ 0,2 0,2 I585 SELLANO PG 0* 0*
I428 SARDARA VS 0,2 0,2 I588 SELLERO BS 0,2 0,2
I429 SARDIGLIANO AL 0,7 7.500 0,7 7.500 I589 SELLIA CZ 0,4 0,4
I430 SAREGO VI 0,3 0,3 I590 SELLIA MARINA CZ 0,5 0,5
I431 SARENTINO .SARNTAL. BZ 0,5 0,5 I593 SELVA DEI MOLINI .MUEHLWALD. BZ 0* 0*
I432 SAREZZANO AL 0,6 0,6 I592 SELVA DI CADORE BL 0* 0*
I433 SAREZZO BS 0* 0* I594 SELVA DI PROGNO VR 0,5 0,5
I434 SARMATO PC 0,3 0,3 I591 SELVA DI VAL GARDENA .WOLKENSTEIN IN GROEDEN. BZ 0* 0*
I435 SARMEDE TV 0,5 9.500 0,5 9.500 I595 SELVAZZANO DENTRO PD 0,4 0,4
I436 SARNANO MC 0,7 0,7 I596 SELVE MARCONE BI 0,5 0,5
I437 SARNICO BG 0,4 0,4 I597 SELVINO BG 0,5 0,5
I438 SARNO SA 0,8 0,8 I598 SEMESTENE SS 0* 0*
I439 SARNONICO TN 0* 0* I599 SEMIANA PV 0,5 0,5
I441 SARONNO VA 0,45 0,45 I600 SEMINARA RC 0,2 0,2
I442 SARRE AO 0* 0* I601 SEMPRONIANO GR 0,6 0,6
I443 SARROCH CA 0* 0* I602 SENAGO MI 0,4 0,4
I444 SARSINA FC 0,39 0,39 I604 SENALES .SCHNALS. BZ 0* 0*
I445 SARTEANO SI 0,3 0,3 I603 SENALE-SAN FELICE .UNSERE LIEBE FRAU IM WALD. BZ 0* 0*
I447 SARTIRANA LOMELLINA PV 0,8 11.000 0,8 11.000 I605 SENEGHE OR 0* 0*
I448 SARULE NU 0,1 0,1 I606 SENERCHIA AV 0,5 0,5
I449 SARZANA SP 0,4 0,4 I607 SENIGA BS 0,2 0,2
I451 SASSANO SA 0,4 0,4 I608 SENIGALLIA AN 0,4 12.000 0,4 12.000
I452 SASSARI SS 0,3 0,3 I609 SENIS OR 0* 0*
I453 SASSELLO SV 0,8 0,8 I610 SENISE PZ 0,8 0,8
I454 SASSETTA LI 0,5 0,5 I611 SENNA COMASCO CO 0,3 0,3
I455 SASSINORO BN 0,5 0,5 I612 SENNA LODIGIANA LO 0,4 0,4
I457 SASSO DI CASTALDA PZ 0,2 0,2 I613 SENNARIOLO OR 0* 0*
G972 SASSO MARCONI BO 0,4 15.000 0,4 15.000 I614 SENNORI SS 0,4 8.000 0,4 8.000
I459 SASSOCORVARO PU 0,7 0,7 I615 SENORBI’ CA 0 8.000 0 8.000
I460 SASSOFELTRIO PU 0,4 0,4 I618 SEPINO CB 0,3 0,3
I461 SASSOFERRATO AN 0,7 9.000 0,7 9.000 I619 SEPPIANA VB 0* 0*
I462 SASSUOLO MO 0,45 15.000 0,45 15.000 I621 SEQUALS PN 0* 0*
I463 SATRIANO CZ 0,4 0,4 I622 SERAVEZZA LU 0,65 * 0,65 *
G614 SATRIANO DI LUCANIA PZ 0,5 0,5 I624 SERDIANA CA 0,2 0,2
I464 SAURIS UD 0,3 0,3 I625 SEREGNO MB 0,6 10.000 0,6 10.000
I465 SAUZE DI CESANA TO 0* 0* I626 SEREN DEL GRAPPA BL 0,4 0,4
I466 SAUZE D’OULX TO 0* 0* I627 SERGNANO CR 0,2 0,2
I467 SAVA TA 0,8 0,8 I628 SERIATE BG 0,3 0,3
I468 SAVELLI KR 0* 0* I629 SERINA BG 0,4 0,4
I469 SAVIANO NA 0,8 0,8 I630 SERINO AV 0,8 0,8
I470 SAVIGLIANO CN 0,64 8.000 0,64 8.000 I631 SERLE BS 0* 0*
I471 SAVIGNANO IRPINO AV 0,2 0,2 I632 SERMIDE MN 0,2 0,2
I473 SAVIGNANO SUL PANARO MO 0,45 0,45 I634 SERMONETA LT 0,7 0,7
I472 SAVIGNANO SUL RUBICONE FC 0,4 9.000 0,4 9.000 I635 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA TV 0,5 0,5
I474 SAVIGNO BO 0,7 9.000 0,7 9.000 I636 SERNIO SO 0* 0*
I475 SAVIGNONE GE 0,3 0,3 I637 SEROLE AT 0,2 0,2
I476 SAVIORE DELL’ADAMELLO BS 0,4 0,4 I642 SERRA D’AIELLO CS 0* 0*
I477 SAVOCA ME 0,8 0,8 I643 SERRA DE’ CONTI AN 0,7 9.000 0,7 9.000
I478 SAVOGNA UD 0,4 0,4 I650 SERRA PEDACE CS 0,2 0,2
I479 SAVOGNA D’ISONZO GO 0* 0* I640 SERRA RICCO’ GE 0,6 0,6
H730 SAVOIA DI LUCANIA PZ 0,4 0,4 I639 SERRA SAN BRUNO VV 0,5 0,5
I480 SAVONA SV 0,33 0,33 I653 SERRA SAN QUIRICO AN 0,7 9.500 0,7 9.500
I482 SCAFA PE 0,8 0,8 I654 SERRA SANT’ABBONDIO PU 0,5 0,5
I483 SCAFATI SA 0,8 0,8 I641 SERRACAPRIOLA FG 0,8 0,8
I484 SCAGNELLO CN 0,2 0,2 I644 SERRADIFALCO CL 0,5 0,5
I486 SCALA SA 0,3 0,3 I646 SERRALUNGA D’ALBA CN 0,2 0,2
I485 SCALA COELI CS 0* 0* I645 SERRALUNGA DI CREA AL 0,2 0,2
I487 SCALDASOLE PV 0,2 0,2 I647 SERRAMANNA VS 0,5 0,5
I489 SCALEA CS 0,5 0,5 F357 SERRAMAZZONI MO 0,6 * 0,6 *
I490 SCALENGHE TO 0,4 0,4 I648 SERRAMEZZANA SA 0,2 0,2
I492 SCALETTA ZANCLEA ME 0,8 0,8 I649 SERRAMONACESCA PE 0,8 0,8
I493 SCAMPITELLA AV 0,2 0,2 I651 SERRAPETRONA MC 0,5 0,5
I494 SCANDALE KR 0* 0* I652 SERRARA FONTANA NA 0,8 0,8
I496 SCANDIANO RE 0,55 10.000 0,55 10.000 I655 SERRASTRETTA CZ 0,6 0,6
B962 SCANDICCI FI 0,5 0,5 I656 SERRATA RC 0,2 0,2
I497 SCANDOLARA RAVARA CR 0,2 0,2 I662 SERRAVALLE A PO MN 0,2 0,2
I498 SCANDOLARA RIPA D’OGLIO CR 0,4 0,4 I661 SERRAVALLE DI CHIENTI MC 0* 0*
I499 SCANDRIGLIA RI 0,6 8.000 0,6 8.000 I659 SERRAVALLE LANGHE CN 0,2 0,2
I501 SCANNO AQ 0* 0* I660 SERRAVALLE PISTOIESE PT 0,4 0,4
I503 SCANO DI MONTIFERRO OR 0* 0* I657 SERRAVALLE SCRIVIA AL 0,5 0,5
I504 SCANSANO GR 0,5 9.000 0,5 9.000 I663 SERRAVALLE SESIA VC 0,5 0,5
M256 SCANZANO JONICO MT 0,5 8.000 0,5 8.000 I666 SERRE SA 0,5 0,5
I506 SCANZOROSCIATE BG 0,1 0,1 I667 SERRENTI VS 0,4 0,4
I507 SCAPOLI IS 0,3 0,3 I668 SERRI CA 0,2 0,2
I510 SCARLINO GR 0* 0* I669 SERRONE FR 0,6 0,6
I511 SCARMAGNO TO 0 0 I670 SERRUNGARINA PU 0,6 0,6
I512 SCARNAFIGI CN 0* 0* I671 SERSALE CZ 0,4 0,4
I514 SCARPERIA FI 0,5 0,5 C070 SERVIGLIANO FM 0,8 0,8
I519 SCENA .SCHENNA. BZ 0* 0* I676 SESSA AURUNCA CE 0,4 0,4
I520 SCERNI CH 0,8 0,8 I677 SESSA CILENTO SA 0,4 10.000 0,4 10.000
I522 SCHEGGIA E PASCELUPO PG 0,3 0,3 I678 SESSAME AT 0,6 0,6
I523 SCHEGGINO PG 0* 0* I679 SESSANO DEL MOLISE IS 0* 0*
I526 SCHIAVI DI ABRUZZO CH 0* 0* E070 SESTA GODANO SP 0,6 7.500 0,6 7.500
I527 SCHIAVON VI 0* 0* I681 SESTINO AR 0,2 0,2
I529 SCHIGNANO CO 0,2 0,2 I687 SESTO .SEXTEN. BZ 0* 0*
I530 SCHILPARIO BG 0,6 0,6 I686 SESTO AL REGHENA PN 0,3 10.000 0,3 10.000
I531 SCHIO VI 0,8 0,8 I688 SESTO CALENDE VA 0,35 0,35
I532 SCHIVENOGLIA MN 0,3 10.000 0,3 10.000 I682 SESTO CAMPANO IS 0,6 0,6
I533 SCIACCA AG 0,2 0,2 I683 SESTO ED UNITI CR 0,4 8.000 0,4 8.000
I534 SCIARA PA 0* 0* I684 SESTO FIORENTINO FI 0,3 0,3
I535 SCICLI RG 0,4 0,4 I690 SESTO SAN GIOVANNI MI 0,6 17.500 0,6 17.500
I536 SCIDO RC 0* 0* I689 SESTOLA MO 0,2 10.000 0,2 10.000
D290 SCIGLIANO CS 0,5 0,5 I693 SESTRI LEVANTE GE 0,4 0,4
I537 SCILLA RC 0,6 0,6 I692 SESTRIERE TO 0* 0*
I538 SCILLATO PA 0* 0* I695 SESTU CA 0* 0*
I539 SCIOLZE TO 0,4 0,4 I696 SETTALA MI 0* 0*
I540 SCISCIANO NA 0,4 0,4 I697 SETTEFRATI FR 0,3 0,3
- XXVII -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
I698 SETTIME AT 0,4 0,4 I857 SORISO NO 0,4 0,4
I700 SETTIMO MILANESE MI 0,5 0,5 I858 SORISOLE BG 0,4 0,4
I701 SETTIMO ROTTARO TO 0,7 0,7 I860 SORMANO CO 0,2 0,2
I699 SETTIMO SAN PIETRO CA 0,3 0,3 I861 SORRADILE OR 0* 0*
I703 SETTIMO TORINESE TO 0,8 10.000 0,8 10.000 I862 SORRENTO NA 0,15 0,15
I702 SETTIMO VITTONE TO 0,3 0,3 I863 SORSO SS 0,5 0,5
I704 SETTINGIANO CZ 0,2 0,2 I864 SORTINO SR 0,3 0,3
I705 SETZU VS 0* 0* I865 SOSPIRO CR 0,3 0,3
I706 SEUI OG 0,2 0,2 I866 SOSPIROLO BL 0,6 0,6
I707 SEULO CA 0,5 0,5 I867 SOSSANO VI 0,5 0,5
I709 SEVESO MB 0,64 10.000 0,64 10.000 I868 SOSTEGNO BI 0,4 0,4
I711 SEZZADIO AL 0,5 0,5 I869 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII BG 0,4 0,4
I712 SEZZE LT 0,5 0,5 I871 SOVER TN 0* 0*
I714 SFRUZ TN 0* 0* I872 SOVERATO CZ 0,7 0,7
I715 SGONICO TS 0* 0* I873 SOVERE BG 0,4 0,4
I716 SGURGOLA FR 0,8 5.000 0,8 5.000 I874 SOVERIA MANNELLI CZ 0,4 0,4
I717 SIAMAGGIORE OR 0* 0* I875 SOVERIA SIMERI CZ 0,4 0,4
I718 SIAMANNA OR 0* 0* I876 SOVERZENE BL 0* 0*
I720 SIANO SA 0,4 8.000 0,4 8.000 I877 SOVICILLE SI 0,475 13.000 0,475 13.000
I721 SIAPICCIA OR 0* 0* I878 SOVICO MB 0,5 0,5
M253 SICIGNANO DEGLI ALBURNI SA 0,4 0,4 I879 SOVIZZO VI 0,2 0,2
I723 SICULIANA AG 0* 0* I673 SOVRAMONTE BL 0,5 0,5
I724 SIDDI VS 0* 0* I880 SOZZAGO NO 0,3 0,3
I725 SIDERNO RC 0,4 0,4 I881 SPADAFORA ME 0,5 12.000 0,5 12.000
I726 SIENA SI 0,7 * 0,7 * I884 SPADOLA VV 0,5 0,5
I727 SIGILLO PG 0,6 0,6 I885 SPARANISE CE 0,4 0,4
I728 SIGNA FI 0,6 0,6 I886 SPARONE TO 0,1 0,1
I729 SILANDRO .SCHLANDERS. BZ 0* 0* I887 SPECCHIA LE 0,2 0,2
I730 SILANUS NU 0* 0* I888 SPELLO PG 0,5 0,5
F116 SILEA TV 0,6 0,6 I889 SPERA TN 0* 0*
I732 SILIGO SS 0* 0* I891 SPERLINGA EN 0* 0*
I734 SILIQUA CA 0* 0* I892 SPERLONGA LT 0* 0*
I735 SILIUS CA 0* 0* I893 SPERONE AV 0,5 0,5
I737 SILLANO LU 0,7 0,7 I894 SPESSA PV 0,2 0,2
I736 SILLAVENGO NO 0* 0* I895 SPEZZANO ALBANESE CS 0,5 0,5
I738 SILVANO D’ORBA AL 0,3 0,3 I896 SPEZZANO DELLA SILA CS 0,6 10.000 0,6 10.000
I739 SILVANO PIETRA PV 0,4 0,4 I898 SPEZZANO PICCOLO CS 0,5 8.000 0,5 8.000
I741 SILVI TE 0,8 10.000 0,8 10.000 I899 SPIAZZO TN 0* 0*
I742 SIMALA OR 0* 0* I901 SPIGNO MONFERRATO AL 0,2 0,2
I743 SIMAXIS OR 0,2 0,2 I902 SPIGNO SATURNIA LT 0,3 * 0,3 *
I744 SIMBARIO VV 0,5 0,5 I903 SPILAMBERTO MO 0,3 10.329 0,3 10.329
I745 SIMERI CRICHI CZ 0,5 8.000 0,5 8.000 I904 SPILIMBERGO PN 0* 0*
I747 SINAGRA ME 0,2 0,2 I905 SPILINGA VV 0,5 0,5
A468 SINALUNGA SI 0,5 0,5 I906 SPINADESCO CR 0,3 0,3
I748 SINDIA NU 0* 0* I907 SPINAZZOLA BT 0,65 * 0,65 *
I749 SINI OR 0* 0* I908 SPINEA VE 0,5 0,5
I750 SINIO CN 0,5 0,5 I909 SPINEDA CR 0,4 0,4
I751 SINISCOLA NU 0,2 0,2 I910 SPINETE CB 0* 0*
I752 SINNAI CA 0,4 0,4 I911 SPINETO SCRIVIA AL 0* 0*
I753 SINOPOLI RC 0* 0* I912 SPINETOLI AP 0,8 0,8
I754 SIRACUSA SR 0,8 0,8 I914 SPINO D’ADDA CR 0* 0*
I756 SIRIGNANO AV 0,5 0,5 I916 SPINONE AL LAGO BG 0,5 0,5
I757 SIRIS OR 0* 0* I917 SPINOSO PZ 0,4 * 0,4 *
I633 SIRMIONE BS 0* 0* I919 SPIRANO BG 0,4 0,4
I758 SIROLO AN 0,5 0,5 I921 SPOLETO PG 0,5 0,5
I759 SIRONE LC 0* 0* I922 SPOLTORE PE 0,45 15.050 0,45 15.050
I760 SIROR TN 0* 0* I923 SPONGANO LE 0,5 0,5
I761 SIRTORI LC 0,2 0,2 I924 SPORMAGGIORE TN 0* 0*
I763 SISSA PR 0,8 0,8 I925 SPORMINORE TN 0* 0*
I765 SIURGUS DONIGALA CA 0,2 0,2 I926 SPOTORNO SV 0,5 0,5
E265 SIZIANO PV 0,4 0,4 I927 SPRESIANO TV 0,4 0,4
I767 SIZZANO NO 0,2 0,2 I928 SPRIANA SO 0* 0*
I771 SLUDERNO .SCHLUDERNS. BZ 0* 0* I929 SQUILLACE CZ 0,5 0,5
I772 SMARANO TN 0* 0* I930 SQUINZANO LE 0,8 0,8
I774 SMERILLO FM 0,5 0,5 I932 STAFFOLO AN 0,6 0,6
I775 SOAVE VR 0,4 0,4 I935 STAGNO LOMBARDO CR 0,5 6.000 0,5 6.000
I777 SOCCHIEVE UD 0,1 0,1 I936 STAITI RC 0,4 0,4
I778 SODDI’ OR 0* 0* I937 STALETTI CZ 0* 0*
I779 SOGLIANO AL RUBICONE FC 0* 0* I938 STANGHELLA PD 0,5 0,5
I780 SOGLIANO CAVOUR LE 0,8 0,8 I939 STARANZANO GO 0,7 15.000 0,7 15.000
I781 SOGLIO AT 0,3 0,3 M298 STATTE TA 0,4 0,4
I782 SOIANO DEL LAGO BS 0,3 0,3 I941 STAZZANO AL 0,8 0,8
I783 SOLAGNA VI 0,3 0,3 I942 STAZZEMA LU 0,7 * 0,7 *
I785 SOLARINO SR 0,2 0,2 I943 STAZZONA CO 0,4 0,4
I786 SOLARO MI 0,4 8.000 0,4 8.000 I945 STEFANACONI VV 0,2 0,2
I787 SOLAROLO RA 0,75 0,75 I946 STELLA SV 0,8 0,8
I790 SOLAROLO RAINERIO CR 0,4 7.500 0,4 7.500 G887 STELLA CILENTO SA 0,2 0,2
I791 SOLARUSSA OR 0 0 I947 STELLANELLO SV 0,4 0,4
I792 SOLBIATE CO 0,2 0,2 I948 STELVIO .STILFS. BZ 0* 0*
I793 SOLBIATE ARNO VA 0,4 0,4 I949 STENICO TN 0* 0*
I794 SOLBIATE OLONA VA 0* 0* I950 STERNATIA LE 0,6 7.500 0,6 7.500
I796 SOLDANO IM 0,1 0,1 I951 STEZZANO BG 0,1 0,1
I797 SOLEMINIS CA 0,3 0,3 I952 STIA AR 0,6 0,6
I798 SOLERO AL 0,4 0,4 I953 STIENTA RO 0,8 0,8
I799 SOLESINO PD 0,5 8.400 0,5 8.400 I954 STIGLIANO MT 0,2 0,2
I800 SOLETO LE 0,2 0,2 I955 STIGNANO RC 0,8 0,8
I801 SOLFERINO MN 0,5 0,5 I956 STILO RC 0,65 8.000 0,65 8.000
I802 SOLIERA MO 0,4 0,4 I959 STIMIGLIANO RI 0* 0*
I803 SOLIGNANO PR 0,5 0,5 M290 STINTINO SS 0* 0*
I805 SOLOFRA AV 0,5 0,5 I960 STIO SA 0* 0*
I808 SOLONGHELLO AL 0,6 0,6 I962 STORNARA FG 0,8 0,8
I809 SOLOPACA BN 0,5 0,5 I963 STORNARELLA FG 0,5 0,5
I812 SOLTO COLLINA BG 0,4 0,4 I964 STORO TN 0* 0*
I813 SOLZA BG 0,5 0,5 I965 STRA VE 0,8 0,8
I815 SOMAGLIA LO 0,2 0,2 I968 STRADELLA PV 0,5 10.000 0,5 10.000
I817 SOMANO CN 0,3 0,3 I969 STRAMBINELLO TO 0,4 0,4
I819 SOMMA LOMBARDO VA 0,4 0,4 I970 STRAMBINO TO 0,6 11.071,35 0,611.071,35
I820 SOMMA VESUVIANA NA 0,7 * 0,7 * I973 STRANGOLAGALLI FR 0,4 0,4
I821 SOMMACAMPAGNA VR 0,4 0,4 I974 STREGNA UD 0* 0*
I822 SOMMARIVA DEL BOSCO CN 0,2 8.000 0,2 8.000 I975 STREMBO TN 0* 0*
I823 SOMMARIVA PERNO CN 0,2 8.000 0,2 8.000 I976 STRESA VB 0* 0*
I824 SOMMATINO CL 0,4 0,4 I977 STREVI AL 0,2 0,2
I825 SOMMO PV 0,3 0,3 I978 STRIANO NA 0,5 0,5
I826 SONA VR 0,4 0,4 I979 STRIGNO TN 0* 0*
I827 SONCINO CR 0,2 0,2 I980 STRONA BI 0,5 0,5
I828 SONDALO SO 0,5 0,5 I981 STRONCONE TR 0,7 0,7
I829 SONDRIO SO 0,8 10.000 0,8 10.000 I982 STRONGOLI KR 0,2 0,2
I830 SONGAVAZZO BG 0* 0* I984 STROPPIANA VC 0,4 0,4
I831 SONICO BS 0,4 0,4 I985 STROPPO CN 0* 0*
I832 SONNINO LT 0,5 0,5 I986 STROZZA BG 0,5 0,5
I835 SOPRANA BI 0,3 0,3 I990 STURNO AV 0,2 0,2
I838 SORA FR 0,7 8.000 0,7 8.000 B014 SUARDI PV 0,7 0,7
I839 SORAGA TN 0* 0* I991 SUBBIANO AR 0,5 0,5
I840 SORAGNA PR 0,8 10.000 0,8 10.000 I992 SUBIACO RM 0,8 0,8
I841 SORANO GR 0,6 0,6 I993 SUCCIVO CE 0,4 0,4
I844 SORBO SAN BASILE CZ 0* 0* I994 SUEGLIO LC 0,5 0,5
I843 SORBO SERPICO AV 0,2 0,2 I995 SUELLI CA 0* 0*
I845 SORBOLO PR 0,4 8.800 0,4 8.800 I996 SUELLO LC 0,4 0,4
I847 SORDEVOLO BI 0,5 0,5 I997 SUISIO BG 0,2 0,2
I848 SORDIO LO 0,2 0,2 I998 SULBIATE MB 0,3 0,3
I849 SORESINA CR 0,5 10.000 0,5 10.000 I804 SULMONA AQ 0,5 4.000 0,5 4.000
I850 SORGA’ VR 0,5 0,5 L002 SULZANO BS 0,5 0,5
I851 SORGONO NU 0,2 0,2 L003 SUMIRAGO VA 0,6 0,6
I852 SORI GE 0,4 0,4 L004 SUMMONTE AV 0,5 0,5
I853 SORIANELLO VV 0* 0* L006 SUNI OR 0* 0*
I854 SORIANO CALABRO VV 0,8 0,8 L007 SUNO NO 0,3 0,3
I855 SORIANO NEL CIMINO VT 0,8 0,8 L008 SUPERSANO LE 0,8 7.000 0,8 7.000
I856 SORICO CO 0* 0* L009 SUPINO FR 0,4 0,4
- XXVIII -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
L010 SURANO LE 0,4 0,4 L167 TIGLIETO GE 0,6 0,6
L011 SURBO LE 0* 0* L168 TIGLIOLE AT 0,3 0,3
L013 SUSA TO 0,3 0,3 L169 TIGNALE BS 0,2 0,2
L014 SUSEGANA TV 0,4 0,4 L172 TINNURA OR 0* 0*
L015 SUSTINENTE MN 0,5 0,5 L173 TIONE DEGLI ABRUZZI AQ 0,5 0,5
L016 SUTERA CL 0,3 0,3 L174 TIONE DI TRENTO TN 0* 0*
L017 SUTRI VT 0* 0* L175 TIRANO SO 0,8 12.000 0,8 12.000
L018 SUTRIO UD 0,2 0,2 L176 TIRES .TIERS. BZ 0 0
L019 SUVERETO LI 0,4 0,4 L177 TIRIOLO CZ 0,8 0,8
L020 SUZZARA MN 0,35 0,35 L178 TIROLO .TIROL. BZ 0* 0*
L022 TACENO LC 0,2 0,2 L180 TISSI SS 0* 0*
L023 TADASUNI OR 0* 0* L181 TITO PZ 0,5 0,5
L024 TAGGIA IM 0,4 0,4 L182 TIVOLI RM 0,35 0,35
L025 TAGLIACOZZO AQ 0,5 0,5 L183 TIZZANO VAL PARMA PR 0,8 7.500 0,8 7.500
L026 TAGLIO DI PO RO 0,7 0,7 L184 TOANO RE 0,375 0,375
L027 TAGLIOLO MONFERRATO AL 0,1 0,1 L185 TOCCO CAUDIO BN 0,1 0,1
L030 TAIBON AGORDINO BL 0,5 0,5 L186 TOCCO DA CASAURIA PE 0* 0*
L032 TAINO VA 0* 0* L187 TOCENO VB 0,1 0,1
L033 TAIO TN 0* 0* L188 TODI PG 0,4 0,4
G736 TAIPANA UD 0* 0* L189 TOFFIA RI 0,4 0,4
L034 TALAMELLO RN 0,5 0,5 L190 TOIRANO SV 0,5 0,5
L035 TALAMONA SO 0,4 0,4 L191 TOLENTINO MC 0,725 * 0,725 *
L036 TALANA OG 0,2 0,2 L192 TOLFA RM 0,4 0,4
L037 TALEGGIO BG 0* 0* L193 TOLLEGNO BI 0,7 0,7
L038 TALLA AR 0,5 0,5 L194 TOLLO CH 0,6 0,6
L039 TALMASSONS UD 0,4 0,4 L195 TOLMEZZO UD 0,5 0,5
L040 TAMBRE BL 0,5 0,5 L197 TOLVE PZ 0,5 0,5
L042 TAORMINA ME 0,5 0,5 L199 TOMBOLO PD 0,2 0,2
L046 TARANO RI 0,6 0,6 L200 TON TN 0* 0*
L047 TARANTA PELIGNA CH 0,4 0,4 L201 TONADICO TN 0* 0*
L048 TARANTASCA CN 0* 0* L202 TONARA NU 0* 0*
L049 TARANTO TA 0,8 0,8 L203 TONCO AT 0,4 0,4
L050 TARCENTO UD 0,2 0,2 L204 TONENGO AT 0,2 0,2
D024 TARQUINIA VT 0,5 0,5 D717 TONEZZA DEL CIMONE VI 0,6 0,6
L055 TARSIA CS 0,4 0,4 L205 TORA E PICCILLI CE 0,2 0,2
L056 TARTANO SO 0,2 0,2 L206 TORANO CASTELLO CS 0,6 9.000 0,6 9.000
L057 TARVISIO UD 0,1 0,1 L207 TORANO NUOVO TE 0,6 0,6
L058 TARZO TV 0,1 0,1 L210 TORBOLE CASAGLIA BS 0* 0*
L059 TASSAROLO AL 0,2 0,2 L211 TORCEGNO TN 0* 0*
L060 TASSULLO TN 0* 0* L212 TORCHIARA SA 0,2 0,2
L061 TAURANO AV 0,5 0,5 L213 TORCHIAROLO BR 0,4 0,4
L062 TAURASI AV 0,2 0,2 L214 TORELLA DEI LOMBARDI AV 0,4 0,4
L063 TAURIANOVA RC 0,8 0,8 L215 TORELLA DEL SANNIO CB 0,3 0,3
L064 TAURISANO LE 0,6 0,6 L216 TORGIANO PG 0,5 0,5
L065 TAVAGNACCO UD 0,6 0,6 L217 TORGNON AO 0* 0*
L066 TAVAGNASCO TO 0,4 0,4 L219 TORINO TO 0,5 10.700 0,5 10.700
L067 TAVARNELLE VAL DI PESA FI 0,4 0,4 L218 TORINO DI SANGRO CH 0,5 0,5
F260 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO 0,6 6.500 0,6 6.500 L220 TORITTO BA 0,7 0,7
L069 TAVENNA CB 0,4 0,4 L221 TORLINO VIMERCATI CR 0* 0*
L070 TAVERNA CZ 0* 0* L223 TORNACO NO 0,4 0,4
L071 TAVERNERIO CO 0,4 7.750 0,4 7.750 L224 TORNARECCIO CH 0,4 0,4
L073 TAVERNOLA BERGAMASCA BG 0,5 0,5 L225 TORNATA CR 0* 0*
C698 TAVERNOLE SUL MELLA BS 0,1 0,1 L227 TORNIMPARTE AQ 0,6 0,6
L074 TAVIANO LE 0,8 0,8 L228 TORNO CO 0,2 0,2
L075 TAVIGLIANO BI 0,65 0,65 L229 TORNOLO PR 0,5 0,5
L078 TAVOLETO PU 0,7 0,7 L230 TORO CB 0,8 0,8
L081 TAVULLIA PU 0,8 9.000 0,8 9.000 L231 TORPE’ NU 0* 0*
L082 TEANA PZ 0,2 0,2 L233 TORRACA SA 0* 0*
L083 TEANO CE 0,3 0,3 L235 TORRALBA SS 0* 0*
D292 TEGGIANO SA 0,2 0,2 L237 TORRAZZA COSTE PV 0,4 0,4
L084 TEGLIO SO 0,1 0,1 L238 TORRAZZA PIEMONTE TO 0,5 0,5
L085 TEGLIO VENETO VE 0,5 0,5 L239 TORRAZZO BI 0,5 0,5
L086 TELESE TERME BN 0,8 0,8 L245 TORRE ANNUNZIATA NA 0,8 * 0,8 *
L087 TELGATE BG 0,2 0,2 L250 TORRE BERETTI E CASTELLARO PV 0* 0*
L088 TELTI OT 0,5 8.000 0,5 8.000 L251 TORRE BOLDONE BG 0,2 0,2
L089 TELVE TN 0* 0* L252 TORRE BORMIDA CN 0* 0*
L090 TELVE DI SOPRA TN 0* 0* L243 TORRE CAJETANI FR 0,4 0,4
L093 TEMPIO PAUSANIA OT 0,8 0,8 L247 TORRE CANAVESE TO 0,6 0,6
L094 TEMU’ BS 0* 0* L256 TORRE D’ARESE PV 0,5 7.500 0,5 7.500
L096 TENNA TN 0* 0* L257 TORRE DE’ BUSI LC 0,5 11.000 0,5 11.000
L097 TENNO TN 0* 0* L262 TORRE DE’ NEGRI PV 0,4 12.000 0,4 12.000
L100 TEOLO PD 0,3 0,3 L263 TORRE DE’ PASSERI PE 0,4 0,4
L101 TEOR UD 0,3 0,3 L258 TORRE DE’ PICENARDI CR 0,4 0,4
L102 TEORA AV 0,2 0,2 L265 TORRE DE’ ROVERI BG 0,1 0,1
L103 TERAMO TE 0,5 0,5 L259 TORRE DEL GRECO NA 0,3 0,3
L104 TERDOBBIATE NO 0,2 0,2 L267 TORRE DI MOSTO VE 0,4 0,4
L105 TERELLE FR 0,4 0,4 L240 TORRE DI RUGGIERO CZ 0 8.500 0 8.500
L106 TERENTO .TERENTEN. BZ 0* 0* L244 TORRE DI SANTA MARIA SO 0* 0*
E548 TERENZO PR 0,7 10.000 0,7 10.000 L269 TORRE D’ISOLA PV 0,2 0,2
M282 TERGU SS 0* 0* L272 TORRE LE NOCELLE AV 0* 0*
L107 TERLAGO TN 0* 0* L241 TORRE MONDOVI’ CN 0,3 0,3
L108 TERLANO .TERLAN. BZ 0,2 0,2 L274 TORRE ORSAIA SA 0,4 0,4
L109 TERLIZZI BA 0,3 * 0,3 * L276 TORRE PALLAVICINA BG 0,4 0,4
M210 TERME VIGLIATORE ME 0,8 9.000 0,8 9.000 L277 TORRE PELLICE TO 0,8 7.500 0,8 7.500
L111 TERMENO SULLA STRADA DEL VINO .TRAMIN AN DER. BZ 0,4 0,4 L278 TORRE SAN GIORGIO CN 0,2 0,2
L112 TERMINI IMERESE PA 0,65 0,65 L279 TORRE SAN PATRIZIO FM 0,8 0,8
L113 TERMOLI CB 0,5 0,5 L280 TORRE SANTA SUSANNA BR 0,6 0,6
L115 TERNATE VA 0* 0* L246 TORREANO UD 0,3 0,3
L116 TERNENGO BI 0,5 0,5 L248 TORREBELVICINO VI 0,8 0,8
L117 TERNI TR 0,5 10.000 0,5 10.000 L253 TORREBRUNA CH 0,3 0,3
L118 TERNO D’ISOLA BG 0,8 0,8 L254 TORRECUSO BN 0,7 0,7
L120 TERRACINA LT 0,8 8.000 0,8 8.000 L270 TORREGLIA PD 0,5 0,5
L121 TERRAGNOLO TN 0* 0* L271 TORREGROTTA ME 0* 0*
L122 TERRALBA OR 0,4 0,4 L273 TORREMAGGIORE FG 0,4 0,4
L124 TERRANOVA DA SIBARI CS 0,3 0,3 M286 TORRENOVA ME 0,3 0,3
L125 TERRANOVA DEI PASSERINI LO 0* 0* L281 TORRESINA CN 0,4 0,4
L126 TERRANOVA DI POLLINO PZ 0* 0* L282 TORRETTA PA 0,8 0,8
L127 TERRANOVA SAPPO MINULIO RC 0,5 0,5 L285 TORREVECCHIA PIA PV 0,2 0,2
L123 TERRANUOVA BRACCIOLINI AR 0,4 0,4 L284 TORREVECCHIA TEATINA CH 0,3 0,3
L131 TERRASINI PA 0,2 0,2 L287 TORRI DEL BENACO VR 0,8 0,8
L132 TERRASSA PADOVANA PD 0,6 0,6 L297 TORRI DI QUARTESOLO VI 0,4 12.000 0,4 12.000
L134 TERRAVECCHIA CS 0,2 8.000 0,2 8.000 L286 TORRI IN SABINA RI 0,5 7.500 0,5 7.500
L136 TERRAZZO VR 0,6 0,6 I550 TORRIANA RN 0* 0*
L137 TERRES TN 0* 0* L290 TORRICE FR 0,5 0,5
L138 TERRICCIOLA PI 0,5 0,5 L294 TORRICELLA TA 0,8 0,8
L139 TERRUGGIA AL 0,6 0,6 L296 TORRICELLA DEL PIZZO CR 0,2 0,2
L140 TERTENIA OG 0* 0* L293 TORRICELLA IN SABINA RI 0,4 0,4
L142 TERZIGNO NA 0,7 7.500 0,7 7.500 L291 TORRICELLA PELIGNA CH 0* * 0* *
L143 TERZO AL 0,5 0,5 L295 TORRICELLA SICURA TE 0,8 0,8
L144 TERZO DI AQUILEIA UD 0* 0* L292 TORRICELLA VERZATE PV 0,4 0,4
L145 TERZOLAS TN 0* 0* L298 TORRIGLIA GE 0* 0*
L146 TERZORIO IM 0,8 0,8 L299 TORRILE PR 0,35 12.000 0,35 12.000
L147 TESERO TN 0* 0* L301 TORRIONI AV 0,2 0,2
L149 TESIMO .TISENS. BZ 0* 0* L303 TORRITA DI SIENA SI 0,8 0,8
L150 TESSENNANO VT 0,6 0,6 L302 TORRITA TIBERINA RM 0,2 0,2
L152 TESTICO SV 0,3 0,3 A355 TORTOLI’ OG 0,5 0,5
L153 TETI NU 0,1 0,1 L304 TORTONA AL 0,8 0,8
L154 TEULADA CA 0,25 0,25 L305 TORTORA CS 0,7 0,7
L155 TEVEROLA CE 0,5 0,5 L306 TORTORELLA SA 0* 0*
L156 TEZZE SUL BRENTA VI 0,8 0,8 L307 TORTORETO TE 0 0
L157 THIENE VI 0,5 0,5 L308 TORTORICI ME 0,8 6.500 0,8 6.500
L158 THIESI SS 0,1 0,1 L309 TORVISCOSA UD 0* 0*
L160 TIANA NU 0* 0* L312 TOSCOLANO MADERNO BS 0* 0*
L162 TIARNO DI SOPRA TN 0* 0* L314 TOSSICIA TE 0,2 0,2
L163 TIARNO DI SOTTO TN 0* 0* L316 TOVO DI SANT’AGATA SO 0* 0*
L164 TICENGO CR 0* 0* L315 TOVO SAN GIACOMO SV 0,5 0,5
L165 TICINETO AL 0,8 0,8 L317 TRABIA PA 0,5 9.200 0,5 9.200
L166 TIGGIANO LE 0,4 0,4 L319 TRADATE VA 0,1 10.000 0,1 10.000
- XXIX -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
L321 TRAMATZA OR 0,4 0,4 L473 TURRI VS 0,5 0,5
L322 TRAMBILENO TN 0* 0* L474 TURRIACO GO 0* 0*
L323 TRAMONTI SA 0* 0* L475 TURRIVALIGNANI PE 0,4 0,4
L324 TRAMONTI DI SOPRA PN 0* 0* L477 TURSI MT 0,5 0,5
L325 TRAMONTI DI SOTTO PN 0* 0* L478 TUSA ME 0* 0*
L326 TRAMUTOLA PZ 0* 0* L310 TUSCANIA VT 0,8 0,8
L327 TRANA TO 0,55 0,55 C789 UBIALE CLANEZZO BG 0,4 0,4
L328 TRANI BT 0,7 7.000 0,7 7.000 L480 UBOLDO VA 0* 0*
L329 TRANSACQUA TN 0* 0* L482 UCRIA ME 0,5 0,5
L330 TRAONA SO 0* 0* L483 UDINE UD 0,2 0,2
L331 TRAPANI TP 0,5 0,5 L484 UGENTO LE 0,8 0,8
L332 TRAPPETO PA 0,4 0,4 L485 UGGIANO LA CHIESA LE 0,4 0,4
L333 TRAREGO VIGGIONA VB 0* 0* L487 UGGIATE-TREVANO CO 0* 0*
L334 TRASACCO AQ 0,6 0,6 L488 ULA’ TIRSO OR 0 0
L335 TRASAGHIS UD 0* 0* L489 ULASSAI OG 0* 0*
L336 TRASQUERA VB 0* 0* L490 ULTIMO .ULTEN. BZ 0* 0*
L337 TRATALIAS CI 0* 0* D786 UMBERTIDE PG 0,5 12.000 0,5 12.000
L338 TRAUSELLA TO 0,5 0,5 L492 UMBRIATICO KR 0,4 0,4
I236 TRAVACO’ SICCOMARIO PV 0,45 0,45 L494 URAGO D’OGLIO BS 0,4 0,4
L339 TRAVAGLIATO BS 0* 0* L496 URAS OR 0,4 0,4
L342 TRAVEDONA-MONATE VA 0,4 12.000 0,4 12.000 L497 URBANA PD 0,4 0,4
L345 TRAVERSELLA TO 0,5 0,5 L498 URBANIA PU 0,6 0,6
L346 TRAVERSETOLO PR 0,6 0,6 L499 URBE SV 0,8 0,8
L340 TRAVES TO 0,2 0,2 L500 URBINO PU 0,6 0,6
L347 TRAVESIO PN 0* 0* L501 URBISAGLIA MC 0,5 0,5
L348 TRAVO PC 0,2 7.500 0,2 7.500 L502 URGNANO BG 0,2 0,2
L349 TREBASELEGHE PD 0* 0* L503 URI SS 0,1 0,1
L353 TREBISACCE CS 0,5 0,5 L505 URURI CB 0,4 0,4
L354 TRECASALI PR 0,65 13.000 0,65 13.000 L506 URZULEI OG 0* 0*
M280 TRECASE NA 0,7 8.000 0,7 8.000 L507 USCIO GE 0,4 0,4
L355 TRECASTAGNI CT 0,38 0,38 L508 USELLUS OR 0,5 0,5
L356 TRECATE NO 0,6 8.500 0,6 8.500 L509 USINI SS 0,2 0,2
L357 TRECCHINA PZ 0,3 0,3 L511 USMATE VELATE MB 0* 0*
L359 TRECENTA RO 0,8 10.000 0,8 10.000 L512 USSANA CA 0,4 0,4
L361 TREDOZIO FC 0,2 0,2 L513 USSARAMANNA VS 0,1 0,1
L363 TREGLIO CH 0,5 0,5 L514 USSASSAI OG 0* 0*
L364 TREGNAGO VR 0,5 0,5 L515 USSEAUX TO 0,6 7.500 0,6 7.500
L366 TREIA MC 0,8 0,8 L516 USSEGLIO TO 0* 0*
L367 TREISO CN 0,4 0,4 L517 USSITA MC 0* 0*
L368 TREMENICO LC 0,4 0,4 L519 USTICA PA 0* 0*
L369 TREMESTIERI ETNEO CT 0,3 0,3 L521 UTA CA 0,2 0,2
L371 TREMEZZO CO 0,2 0,2 L522 UZZANO PT 0,6 11.000 0,6 11.000
L372 TREMOSINE BS 0* 0* L524 VACCARIZZO ALBANESE CS 0* 0*
L375 TRENTA CS 0,3 0,3 L525 VACONE RI 0,3 0,3
L377 TRENTINARA SA 0* 0* L526 VACRI CH 0,8 0,8
L378 TRENTO TN 0* 0* L527 VADENA .PFATTEN. BZ 0* 0*
L379 TRENTOLA DUCENTA CE 0,5 0,5 L528 VADO LIGURE SV 0,3 0,3
L380 TRENZANO BS 0* 0* L533 VAGLI SOTTO LU 0,5 0,5
L381 TREPPO CARNICO UD 0* 0* L529 VAGLIA FI 0,6 10.000 0,6 10.000
L382 TREPPO GRANDE UD 0,4 0,4 L532 VAGLIO BASILICATA PZ 0,4 0,4
L383 TREPUZZI LE 0,7 13.000 0,7 13.000 L531 VAGLIO SERRA AT 0,8 0,8
L384 TREQUANDA SI 0* 0* L537 VAIANO PO 0,8 0,8
L385 TRES TN 0* 0* L535 VAIANO CREMASCO CR 0,5 12.000 0,5 12.000
L386 TRESANA MS 0,5 0,5 L538 VAIE TO 0,3 0,3
L388 TRESCORE BALNEARIO BG 0,2 0,2 L539 VAILATE CR 0,2 0,2
L389 TRESCORE CREMASCO CR 0,4 0,4 L540 VAIRANO PATENORA CE 0,6 0,6
L390 TRESIGALLO FE 0,8 0,8 M265 VAJONT PN 0* 0*
L392 TRESIVIO SO 0,4 0,4 L555 VAL DELLA TORRE TO 0,3 0,3
L393 TRESNURAGHES OR 0* 0* L562 VAL DI NIZZA PV 0,6 0,6
L396 TREVENZUOLO VR 0* 0* L564 VAL DI VIZZE .PFITSCH. BZ 0* 0*
L397 TREVI PG 0,2 0,2 L638 VAL MASINO SO 0* 0*
L398 TREVI NEL LAZIO FR 0* 0* H259 VAL REZZO CO 0* 0*
L399 TREVICO AV 0* 0* L544 VALBONDIONE BG 0,4 10.000 0,4 10.000
L400 TREVIGLIO BG 0,4 12.000 0,4 12.000 L545 VALBREMBO BG 0,8 0,8
L402 TREVIGNANO TV 0,45 0,45 L546 VALBREVENNA GE 0,6 0,6
L401 TREVIGNANO ROMANO RM 0,8 15.000 0,8 15.000 L547 VALBRONA CO 0,4 0,4
L403 TREVILLE AL 0,4 0,4 L550 VALDA TN 0* 0*
L404 TREVIOLO BG 0,2 0,2 L551 VALDAGNO VI 0,8 0,8
L407 TREVISO TV 0,6 0,6 L552 VALDAORA .OLANG. BZ 0* 0*
L406 TREVISO BRESCIANO BS 0* 0* L554 VALDASTICO VI 0,3 0,3
L408 TREZZANO ROSA MI 0,4 0,4 L556 VALDENGO BI 0,5 0,5
L409 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI 0,5 8.000 0,5 8.000 G319 VALDERICE TP 0,5 0,5
L411 TREZZO SULL’ADDA MI 0,3 12.000 0,3 12.000 L557 VALDIDENTRO SO 0,2 0,2
L410 TREZZO TINELLA CN 0,5 0,5 L558 VALDIERI CN 0,5 0,5
L413 TREZZONE CO 0* 0* L561 VALDINA ME 0* 0*
L414 TRIBANO PD 0,6 0,6 L563 VALDISOTTO SO 0,45 0,45
L415 TRIBIANO MI 0,4 0,4 L565 VALDOBBIADENE TV 0,4 0,4
L416 TRIBOGNA GE 0,1 0,1 L566 VALDUGGIA VC 0,6 0,6
L418 TRICARICO MT 0,8 0,8 L568 VALEGGIO PV 0* 0*
L419 TRICASE LE 0,5 0,5 L567 VALEGGIO SUL MINCIO VR 0,5 0,5
L420 TRICERRO VC 0,4 0,4 L569 VALENTANO VT 0,4 0,4
L421 TRICESIMO UD 0,28 0,28 L570 VALENZA AL 0,8 0,8
L422 TRICHIANA BL 0,6 0,6 L571 VALENZANO BA 0,4 0,4
L423 TRIEI OG 0* 0* L572 VALERA FRATTA LO 0,2 0,2
L424 TRIESTE TS 0,8 7.500 0,8 7.500 L573 VALFABBRICA PG 0,5 0,5
L425 TRIGGIANO BA 0,4 0,4 L574 VALFENERA AT 0,5 0,5
L426 TRIGOLO CR 0* 0* L575 VALFLORIANA TN 0* 0*
L427 TRINITA’ CN 0,4 0,4 L576 VALFURVA SO 0,8 0,8
L428 TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA OT 0* 0* L577 VALGANNA VA 0,5 0,5
B915 TRINITAPOLI BT 0,5 0,5 L578 VALGIOIE TO 0,7 0,7
L429 TRINO VC 0,6 0,6 L579 VALGOGLIO BG 0,5 0,5
L430 TRIORA IM 0,4 0,4 L580 VALGRANA CN 0,4 0,4
L431 TRIPI ME 0,4 0,4 L581 VALGREGHENTINO LC 0,4 0,4
L432 TRISOBBIO AL 0,5 0,5 L582 VALGRISENCHE AO 0* 0*
L433 TRISSINO VI 0,8 0,8 L583 VALGUARNERA CAROPEPE EN 0,1 0,1
L434 TRIUGGIO MB 0,5 0,5 L584 VALLADA AGORDINA BL 0,5 0,5
L435 TRIVENTO CB 0,8 0,8 L586 VALLANZENGO BI 0,5 0,5
L436 TRIVERO BI 0,65 0,65 L588 VALLARSA TN 0* 0*
L437 TRIVIGLIANO FR 0,5 0,5 L589 VALLATA AV 0,4 0,4
L438 TRIVIGNANO UDINESE UD 0* 0* L594 VALLE AGRICOLA CE 0,1 0,1
L439 TRIVIGNO PZ 0,3 0,3 L595 VALLE AURINA .AHRNTAL. BZ 0* 0*
L440 TRIVOLZIO PV 0,4 0,4 L597 VALLE CASTELLANA TE 0,2 0,2
L444 TRODENA .TRUDEN. BZ 0 0 G540 VALLE DELL’ANGELO SA 0,2 0,2
L445 TROFARELLO TO 0,5 0,5 L590 VALLE DI CADORE BL 0,5 0,5
L447 TROIA FG 0,5 0,5 L601 VALLE DI CASIES .GSIES. BZ 0,2 0,2
L448 TROINA EN 0* 0* L591 VALLE DI MADDALONI CE 0,5 0,5
L449 TROMELLO PV 0,4 0,4 L593 VALLE LOMELLINA PV 0,4 0,4
L450 TRONTANO VB 0* 0* L606 VALLE MOSSO BI 0,55 8.000 0,55 8.000
A705 TRONZANO LAGO MAGGIORE VA 0* 0* L617 VALLE SALIMBENE PV 0,4 0,4
L451 TRONZANO VERCELLESE VC 0,4 0,4 L620 VALLE SAN NICOLAO BI 0,5 0,5
L452 TROPEA VV 0,6 7.500 0,6 7.500 L596 VALLEBONA IM 0,2 0,2
L453 TROVO PV 0,2 0,2 L598 VALLECORSA FR 0,5 0,5
L454 TRUCCAZZANO MI 0,2 0,2 L599 VALLECROSIA IM 0,8 0,8
L455 TUBRE .TAUFERS IM MUENSTERTAL. BZ 0* 0* L603 VALLEDOLMO PA 0* 0*
L457 TUENNO TN 0* 0* L604 VALLEDORIA SS 0,2 0,2
L458 TUFARA CB 0,2 0,2 I322 VALLEFIORITA CZ 0,5 0,5
L459 TUFILLO CH 0,2 0,2 L607 VALLELONGA VV 0* 0*
L460 TUFINO NA 0* 0* L609 VALLELUNGA PRATAMENO CL 0,5 0,5
L461 TUFO AV 0,6 0,6 L605 VALLEMAIO FR 0,8 0,8
L462 TUGLIE LE 0,4 0,4 L611 VALLEPIETRA RM 0,5 0,5
L463 TUILI VS 0* 0* L612 VALLERANO VT 0,4 8.000 0,4 8.000
L464 TULA SS 0* 0* L613 VALLERMOSA CA 0,2 0,2
L466 TUORO SUL TRASIMENO PG 0,5 0,5 L614 VALLEROTONDA FR 0,4 0,4
G507 TURANIA RI 0* 0* L616 VALLESACCARDA AV 0,1 0,1
L469 TURANO LODIGIANO LO 0,2 0,2 L623 VALLEVE BG 0* 0*
L470 TURATE CO 0* 0* L624 VALLI DEL PASUBIO VI 0,6 0,6
L471 TURBIGO MI 0,5 8.000 0,5 8.000 L625 VALLINFREDA RM 0,6 0,6
L472 TURI BA 0,4 0,4 L626 VALLIO TERME BS 0,2 0,2
- XXX -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
L628 VALLO DELLA LUCANIA SA 0,5 8.000 0,5 8.000 L783 VERRAYES AO 0* 0*
L627 VALLO DI NERA PG 0* 0* C282 VERRES AO 0* 0*
L629 VALLO TORINESE TO 0,2 0,2 L784 VERRETTO PV 0,2 0,2
L631 VALLORIATE CN 0,2 0,2 L785 VERRONE BI 0 0
L633 VALMACCA AL 0,8 0,8 L788 VERRUA PO PV 0,5 0,5
L634 VALMADRERA LC 0,2 0,2 L787 VERRUA SAVOIA TO 0,5 0,5
L636 VALMALA CN 0,2 0,2 L792 VERTEMATE CON MINOPRIO CO 0,15 0,15
L639 VALMONTONE RM 0,7 0,7 L795 VERTOVA BG 0,3 0,3
L640 VALMOREA CO 0* 0* L797 VERUCCHIO RN 0* 0*
L641 VALMOZZOLA PR 0,5 0,5 L798 VERUNO NO 0,5 0,5
L642 VALNEGRA BG 0,2 0,2 L799 VERVIO SO 0* 0*
L643 VALPELLINE AO 0* 0* L800 VERVO’ TN 0* 0*
L644 VALPERGA TO 0,4 8.000 0,4 8.000 L801 VERZEGNIS UD 0* 0*
B510 VALPRATO SOANA TO 0* 0* L802 VERZINO KR 0* 7.500 0* 7.500
L647 VALSAVARENCHE AO 0* 0* L804 VERZUOLO CN 0,5 0,5
L649 VALSECCA BG 0* 0* L805 VESCOVANA PD 0,4 0,4
D513 VALSINNI MT 0,5 0,5 L806 VESCOVATO CR 0,5 0,5
C936 VALSOLDA CO 0* 0* L807 VESIME AT 0,35 0,35
L650 VALSTAGNA VI 0,2 0,2 L808 VESPOLATE NO 0,6 0,6
L651 VALSTRONA VB 0* 0* L809 VESSALICO IM 0,1 0,1
L653 VALTOPINA PG 0,5 0,5 L810 VESTENANOVA VR 0,8 0,8
L655 VALTORTA BG 0* 0* L811 VESTIGNE’ TO 0,7 0,7
L654 VALTOURNENCHE AO 0* 0* L812 VESTONE BS 0,5 0,5
L656 VALVA SA 0* 0* L813 VESTRENO LC 0,5 0,5
L657 VALVASONE PN 0,1 10.000 0,1 10.000 L814 VETRALLA VT 0,8 0,8
L658 VALVERDE CT 0,5 0,5 L815 VETTO RE 0* 0*
L659 VALVERDE PV 0,3 0,3 L817 VEZZA D’ALBA CN 0,5 0,5
L468 VALVESTINO BS 0,2 0,2 L816 VEZZA D’OGLIO BS 0* 0*
L660 VANDOIES .VINTL. BZ 0,4 0,4 L821 VEZZANO TN 0* 0*
L664 VANZAGHELLO MI 0,5 0,5 L819 VEZZANO LIGURE SP 0,5 0,5
L665 VANZAGO MI 0,5 10.000 0,5 10.000 L820 VEZZANO SUL CROSTOLO RE 0,45 10.000 0,45 10.000
L666 VANZONE CON SAN CARLO VB 0,5 0,5 L823 VEZZI PORTIO SV 0,5 0,5
L667 VAPRIO D’ADDA MI 0,3 0,3 L826 VIADANA MN 0,5 12.000 0,5 12.000
L668 VAPRIO D’AGOGNA NO 0,2 0,2 L827 VIADANICA BG 0* 0*
L669 VARALLO VC 0,5 0,5 L828 VIAGRANDE CT 0,5 0,5
L670 VARALLO POMBIA NO 0,5 0,5 L829 VIALE D’ASTI AT 0,2 0,2
L671 VARANO BORGHI VA 0,35 0,35 L830 VIALFRE’ TO 0,5 0,5
L672 VARANO DE’ MELEGARI PR 0,65 0,65 L831 VIANO RE 0,45 12.000 0,45 12.000
L673 VARAPODIO RC 0,4 0,4 L833 VIAREGGIO LU 0,8 * 0,8 *
L675 VARAZZE SV 0* 0* L834 VIARIGI AT 0,5 0,5
L676 VARCO SABINO RI 0,4 0,4 F537 VIBO VALENTIA VV 0,6 7.000 0,6 7.000
L677 VAREDO MB 0,5 0,5 L835 VIBONATI SA 0,2 0,2
L678 VARENA TN 0* 0* L836 VICALVI FR 0,5 0,5
L680 VARENNA LC 0,1 0,1 L837 VICARI PA 0* 0*
L682 VARESE VA 0,7 0,7 L838 VICCHIO FI 0,5 0,5
L681 VARESE LIGURE SP 0* 0* L840 VICENZA VI 0,4 10.000 0,4 10.000
L685 VARISELLA TO 0,3 0,3 L548 VICO CANAVESE TO 0,4 0,4
L686 VARMO UD 0,4 0,4 L842 VICO DEL GARGANO FG 0,7 10.000 0,7 10.000
L687 VARNA .VAHRN. BZ 0* 0* L845 VICO EQUENSE NA 0,8 10.000 0,8 10.000
L689 VARSI PR 0,7 0,7 L843 VICO NEL LAZIO FR 0,4 7.500 0,4 7.500
L690 VARZI PV 0,2 0,2 L841 VICOFORTE CN 0,6 5.000 0,6 5.000
L691 VARZO VB 0* 0* L846 VICOLI PE 0,4 0,4
L692 VAS BL 0,4 0,4 L847 VICOLUNGO NO 0* 0*
A701 VASANELLO VT 0,6 0,6 L850 VICOPISANO PI 0,2 0,2
L693 VASIA IM 0,6 0,6 L851 VICOVARO RM 0,5 0,5
E372 VASTO CH 0,5 0,5 M259 VIDDALBA SS 0,2 0,2
L696 VASTOGIRARDI IS 0,2 0,2 L854 VIDIGULFO PV 0,5 0,5
L697 VATTARO TN 0* 0* L856 VIDOR TV 0,2 0,2
L698 VAUDA CANAVESE TO 0,3 0,3 L857 VIDRACCO TO 0,5 0,5
L699 VAZZANO VV 0* 0* L858 VIESTE FG 0,5 0,5
L700 VAZZOLA TV 0,5 0,5 L859 VIETRI DI POTENZA PZ 0,4 0,4
L702 VECCHIANO PI 0,5 0,5 L860 VIETRI SUL MARE SA 0,8 0,8
L704 VEDANO AL LAMBRO MB 0,4 0,4 L864 VIGANELLA VB 0* 0*
L703 VEDANO OLONA VA 0,5 10.000 0,5 10.000 L866 VIGANO’ LC 0,1 0,1
L705 VEDDASCA VA 0,4 0,4 L865 VIGANO SAN MARTINO BG 0* 0*
L706 VEDELAGO TV 0,4 0,4 L868 VIGARANO MAINARDA FE 0,7 0,7
L707 VEDESETA BG 0* 0* L869 VIGASIO VR 0,5 0,5
L709 VEDUGGIO CON COLZANO MB 0,5 0,5 L872 VIGEVANO PV 0,55 10.000 0,55 10.000
L710 VEGGIANO PD 0,8 0,8 L873 VIGGIANELLO PZ 0* 0*
L711 VEGLIE LE 0,5 0,5 L874 VIGGIANO PZ 0 0
L712 VEGLIO BI 0,4 5.000 0,4 5.000 L876 VIGGIU’ VA 0,7 7.500 0,7 7.500
L713 VEJANO VT 0,6 8.000 0,6 8.000 L878 VIGHIZZOLO D’ESTE PD 0,5 0,5
L715 VELESO CO 0,6 0,6 L880 VIGLIANO BIELLESE BI 0,7 0,7
L716 VELEZZO LOMELLINA PV 0* 0* L879 VIGLIANO D’ASTI AT 0,3 0,3
L719 VELLETRI RM 0,8 0,8 L881 VIGNALE MONFERRATO AL 0,7 0,7
L720 VELLEZZO BELLINI PV 0,4 0,4 L882 VIGNANELLO VT 0,4 0,4
L723 VELO D’ASTICO VI 0,5 0,5 L883 VIGNATE MI 0* 0*
L722 VELO VERONESE VR 0,8 0,8 L885 VIGNOLA MO 0,5 0,5
L724 VELTURNO .FELDTHURNS. BZ 0* 0* L886 VIGNOLA FALESINA TN 0* 0*
L725 VENAFRO IS 0,5 0,5 L887 VIGNOLE BORBERA AL 0,8 11.500 0,8 11.500
L727 VENARIA REALE TO 0,5 10.000 0,5 10.000 L888 VIGNOLO CN 0,1 0,1
L728 VENAROTTA AP 0,8 0,8 L889 VIGNONE VB 0,4 0,4
L729 VENASCA CN 0* 0* L890 VIGO DI CADORE BL 0,5 0,5
L726 VENAUS TO 0,5 0,5 L893 VIGO DI FASSA TN 0* 0*
L730 VENDONE SV 0,5 0,5 L903 VIGO RENDENA TN 0* 0*
L731 VENDROGNO LC 0,5 0,5 L892 VIGODARZERE PD 0,4 0,4
L733 VENEGONO INFERIORE VA 0,3 10.000 0,3 10.000 L894 VIGOLO BG 0,7 10.000 0,7 10.000
L734 VENEGONO SUPERIORE VA 0,4 0,4 L896 VIGOLO VATTARO TN 0* 0*
L735 VENETICO ME 0* 0* L897 VIGOLZONE PC 0,4 0,4
L736 VENEZIA VE 0 0 L898 VIGONE TO 0,5 8.000 0,5 8.000
L737 VENIANO CO 0* 0* L899 VIGONOVO VE 0,5 0,5
L738 VENOSA PZ 0,4 0,4 L900 VIGONZA PD 0,5 10.000 0,5 10.000
L739 VENTICANO AV 0,5 0,5 L904 VIGUZZOLO AL 0,4 0,4
L741 VENTIMIGLIA IM 0,6 0,6 L910 VILLA AGNEDO TN 0* 0*
L740 VENTIMIGLIA DI SICILIA PA 0,4 0,4 L912 VILLA BARTOLOMEA VR 0,8 0,8
L742 VENTOTENE LT 0,5 0,5 L913 VILLA BASILICA LU 0,5 0,5
L743 VENZONE UD 0* 0* L917 VILLA BISCOSSI PV 0* 0*
L745 VERANO .VOERAN. BZ 0* 0* L919 VILLA CARCINA BS 0,4 11.100 0,4 11.100
L744 VERANO BRIANZA MB 0,2 10.000 0,2 10.000 L920 VILLA CASTELLI BR 0,8 0,8
L746 VERBANIA VB 0,3 0,3 L922 VILLA CELIERA PE 0,4 0,4
L747 VERBICARO CS 0,4 0,4 L926 VILLA COLLEMANDINA LU 0,8 0,8
L748 VERCANA CO 0,4 0,4 L928 VILLA CORTESE MI 0,2 0,2
L749 VERCEIA SO 0* 0* L929 VILLA D’ADDA BG 0,5 0,5
L750 VERCELLI VC 0,3 0,3 A215 VILLA D’ALME’ BG 0,5 0,5
L751 VERCURAGO LC 0,2 0,2 L933 VILLA DEL BOSCO BI 0,5 0,5
L752 VERDELLINO BG 0,5 0,5 L934 VILLA DEL CONTE PD 0* 0*
L753 VERDELLO BG 0,5 0,5 D801 VILLA DI BRIANO CE 0,4 0,4
L755 VERDERIO INFERIORE LC 0* 0* L907 VILLA DI CHIAVENNA SO 0* 0*
L756 VERDERIO SUPERIORE LC 0,2 0,2 L936 VILLA DI SERIO BG 0,3 10.000 0,3 10.000
L758 VERDUNO CN 0* 0* L908 VILLA DI TIRANO SO 0,2 12.000 0,2 12.000
L762 VERGATO BO 0,6 9.000 0,6 9.000 L938 VILLA D’OGNA BG 0* 0*
L763 VERGEMOLI LU 0,4 0,4 L937 VILLA ESTENSE PD 0,5 0,5
L764 VERGHERETO FC 0,4 0,4 L943 VILLA FARALDI IM 0,5 8.000 0,5 8.000
L765 VERGIATE VA 0,8 0,8 L956 VILLA GUARDIA CO 0,1 0,1
L768 VERMEZZO MI 0,2 0,2 L957 VILLA LAGARINA TN 0* 0*
L769 VERMIGLIO TN 0* 0* A081 VILLA LATINA FR 0,8 0,8
L771 VERNANTE CN 0,37 0,37 L844 VILLA LITERNO CE 0,4 0,4
L772 VERNASCA PC 0,3 0,3 L969 VILLA MINOZZO RE 0,4 0,4
L773 VERNATE MI 0,5 13.500 0,5 13.500 F804 VILLA POMA MN 0,4 0,4
L774 VERNAZZA SP 0,3 * 0,3 * M006 VILLA RENDENA TN 0* 0*
L775 VERNIO PO 0,8 0,8 M018 VILLA SAN GIOVANNI RC 0,4 10.000 0,4 10.000
L776 VERNOLE LE 0,4 0,4 H913 VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA VT 0,5 0,5
L777 VEROLANUOVA BS 0* 0* I118 VILLA SAN PIETRO CA 0* 0*
L778 VEROLAVECCHIA BS 0,15 8.500 0,15 8.500 M019 VILLA SAN SECONDO AT 0,5 0,5
L779 VEROLENGO TO 0,5 0,5 L905 VILLA SANTA LUCIA FR 0,4 0,4
L780 VEROLI FR 0,2 0,2 M021 VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI AQ 0* 0*
L781 VERONA VR 0,3 0,3 M022 VILLA SANTA MARIA CH 0,4 10.000 0,4 10.000
D193 VERONELLA VR 0,5 0,5 M023 VILLA SANT’ANGELO AQ 0* 0*
- XXXI -
SALDO 2009 ACCONTO 2010 SALDO 2009 ACCONTO 2010
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
I298 VILLA SANT’ANTONIO OR 0,5 0,5 M073 VISCO UD 0,3 0,3
L909 VILLA SANTINA UD 0,4 0,4 M077 VISONE AL 0,2 0,2
I364 VILLA SANTO STEFANO FR 0,4 0,4 M078 VISSO MC 0,2 0,2
A609 VILLA VERDE OR 0* 0* M079 VISTARINO PV 0,3 12.500 0,3 12.500
M034 VILLA VICENTINA UD 0,2 0,2 M080 VISTRORIO TO 0,5 0,5
L915 VILLABASSA .NIEDERDORF. BZ 0* 0* M081 VITA TP 0,5 0,5
L916 VILLABATE PA 0,5 0,5 M082 VITERBO VT 0,4 0,4
L923 VILLACHIARA BS 0,5 9.000 0,5 9.000 M083 VITICUSO FR 0* 0*
L924 VILLACIDRO VS 0,4 0,4 M085 VITO D’ASIO PN 0* 0*
L931 VILLADEATI AL 0,4 0,4 M086 VITORCHIANO VT 0,5 0,5
L939 VILLADOSE RO 0,6 10.000 0,6 10.000 M088 VITTORIA RG 0,7 0,7
L906 VILLADOSSOLA VB 0,6 10.000 0,6 10.000 M089 VITTORIO VENETO TV 0,5 9.000 0,5 9.000
L942 VILLAFALLETTO CN 0,4 0,4 M090 VITTORITO AQ 0,1 0,1
L945 VILLAFRANCA D’ASTI AT 0,8 0,8 M091 VITTUONE MI 0* 0*
L949 VILLAFRANCA DI VERONA VR 0,2 0,2 M093 VITULANO BN 0* 0*
L946 VILLAFRANCA IN LUNIGIANA MS 0,8 0,8 M092 VITULAZIO CE 0,4 0,4
L947 VILLAFRANCA PADOVANA PD 0* 0* M094 VIU’ TO 0,4 0,4
L948 VILLAFRANCA PIEMONTE TO 0,4 0,4 M096 VIVARO PN 0* 0*
L944 VILLAFRANCA SICULA AG 0* 0* M095 VIVARO ROMANO RM 0* 0*
L950 VILLAFRANCA TIRRENA ME 0,6 0,6 M098 VIVERONE BI 0,5 * 0,5 *
L951 VILLAFRATI PA 0,1 0,1 M100 VIZZINI CT 0* 0*
L952 VILLAGA VI 0,5 0,5 M101 VIZZOLA TICINO VA 0* 0*
L953 VILLAGRANDE STRISAILI OG 0* 0* M102 VIZZOLO PREDABISSI MI 0,13 0,13
L958 VILLALAGO AQ 0* 0* M103 VO PD 0,4 0,4
L959 VILLALBA CL 0,5 0,5 M104 VOBARNO BS 0,5 0,5
L961 VILLALFONSINA CH 0,5 0,5 M105 VOBBIA GE 0* 0*
L963 VILLALVERNIA AL 0* 0* M106 VOCCA VC 0* 0*
L964 VILLAMAGNA CH 0,8 0,8 M108 VODO CADORE BL 0,8 0,8
L965 VILLAMAINA AV 0,5 0,5 M109 VOGHERA PV 0,25 10.000 0,25 10.000
L966 VILLAMAR VS 0,2 0,2 M110 VOGHIERA FE 0,6 0,6
L967 VILLAMARZANA RO 0,7 8.500 0,7 8.500 M111 VOGOGNA VB 0,5 0,5
L968 VILLAMASSARGIA CI 0,2 0,2 M113 VOLANO TN 0* 0*
L970 VILLAMIROGLIO AL 0,4 0,4 M115 VOLLA NA 0,6 0,6
L971 VILLANDRO .VILLANDERS. BZ 0,4 0,4 M116 VOLONGO CR 0,5 0,5
L978 VILLANOVA BIELLESE BI 0* 0* M118 VOLPAGO DEL MONTELLO TV 0,3 0,3
L982 VILLANOVA CANAVESE TO 0,2 0,2 M119 VOLPARA PV 0* 0*
L975 VILLANOVA D’ALBENGA SV 0,6 0,6 M120 VOLPEDO AL 0,4 0,4
L983 VILLANOVA D’ARDENGHI PV 0* 0* M121 VOLPEGLINO AL 0* 0*
L984 VILLANOVA D’ASTI AT 0* 0* M122 VOLPIANO TO 0,6 10.000 0,6 10.000
L973 VILLANOVA DEL BATTISTA AV 0,4 0,4 M125 VOLTA MANTOVANA MN 0,4 0,4
L985 VILLANOVA DEL GHEBBO RO 0,7 0,7 M123 VOLTAGGIO AL 0* 0*
L977 VILLANOVA DEL SILLARO LO 0* 0* M124 VOLTAGO AGORDINO BL 0,4 0,4
L979 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO PD 0,3 0,3 M126 VOLTERRA PI 0,2 0,2
L988 VILLANOVA MARCHESANA RO 0,8 0,8 M127 VOLTIDO CR 0* 0*
L974 VILLANOVA MONDOVI’ CN 0,25 0,25 M131 VOLTURARA APPULA FG 0* 0*
L972 VILLANOVA MONFERRATO AL 0,1 0,1 M130 VOLTURARA IRPINA AV 0* 0*
L989 VILLANOVA MONTELEONE SS 0* 0* M132 VOLTURINO FG 0,5 0,5
L990 VILLANOVA SOLARO CN 0,8 0,8 M133 VOLVERA TO 0,57 0,57
L980 VILLANOVA SULL’ARDA PC 0* 0* M136 VOTTIGNASCO CN 0,2 0,2
L991 VILLANOVA TRUSCHEDU OR 0* 0* M138 ZACCANOPOLI VV 0,6 0,6
L986 VILLANOVAFORRU VS 0,5 0,5 M139 ZAFFERANA ETNEA CT 0,5 0,5
L987 VILLANOVAFRANCA VS 0* 0* M140 ZAGARISE CZ 0,4 0,4
L992 VILLANOVATULO CA 0* 0* M141 ZAGAROLO RM 0,4 0,4
L994 VILLANTERIO PV 0,4 0,4 M142 ZAMBANA TN 0* 0*
L995 VILLANUOVA SUL CLISI BS 0,5 0,5 M143 ZAMBRONE VV 0,3 7.500 0,3 7.500
M278 VILLAPERUCCIO CI 0,2 0,2 M144 ZANDOBBIO BG 0,2 0,2
B903 VILLAPIANA CS 0,4 0,4 M145 ZANE’ VI 0* 0*
L998 VILLAPUTZU CA 0* 0* M147 ZANICA BG 0,2 0,2
L999 VILLAR DORA TO 0,4 0,4 M267 ZAPPONETA FG 0,8 0,8
M007 VILLAR FOCCHIARDO TO 0,7 7.500 0,7 7.500 M150 ZAVATTARELLO PV 0,5 0,5
M013 VILLAR PELLICE TO 0,3 0,3 M152 ZECCONE PV 0* 0*
M014 VILLAR PEROSA TO 0,6 0,6 M153 ZEDDIANI OR 0* 0*
M015 VILLAR SAN COSTANZO CN 0,5 0,5 M156 ZELBIO CO 0,5 0,5
M002 VILLARBASSE TO 0,35 0,35 M158 ZELO BUON PERSICO LO 0,5 7.500 0,5 7.500
M003 VILLARBOIT VC 0,5 0,5 M160 ZELO SURRIGONE MI 0* 0*
M004 VILLAREGGIA TO 0,8 0,8 M161 ZEME PV 0* 0*
G309 VILLARICCA NA 0* 0* M162 ZENEVREDO PV 0,5 0,5
M009 VILLAROMAGNANO AL 0* 0* M163 ZENSON DI PIAVE TV 0,8 0,8
M011 VILLAROSA EN 0,8 0,5 M165 ZERBA PC 0,2 0,2
M016 VILLASALTO CA 0* 0* M166 ZERBO PV 0,6 6.000 0,6 6.000
M017 VILLASANTA MB 0,5 0,5 M167 ZERBOLO’ PV 0* 0*
B738 VILLASIMIUS CA 0,2 0,2 M168 ZERFALIU OR 0* 0*
M025 VILLASOR CA 0,5 0,5 M169 ZERI MS 0,5 0,5
M026 VILLASPECIOSA CA 0 0 M170 ZERMEGHEDO VI 0* 0*
M027 VILLASTELLONE TO 0,7 8.000 0,7 8.000 M171 ZERO BRANCO TV 0,5 0,5
M028 VILLATA VC 0* 0* M172 ZEVIO VR 0,3 * 0,3 *
M030 VILLAURBANA OR 0* 0* M173 ZIANO DI FIEMME TN 0* 0*
M031 VILLAVALLELONGA AQ 0,5 10.000 0,5 10.000 L848 ZIANO PIACENTINO PC 0,4 0,4
M032 VILLAVERLA VI 0,5 0,5 M174 ZIBELLO PR 0,6 10.000 0,6 10.000
L981 VILLENEUVE AO 0 0 M176 ZIBIDO SAN GIACOMO MI 0,4 0,4
M043 VILLESSE GO 0* 0* M177 ZIGNAGO SP 0* 0*
M041 VILLETTA BARREA AQ 0,5 0,5 M178 ZIMELLA VR 0,8 0,8
M042 VILLETTE VB 0* 0* M179 ZIMONE BI 0,5 0,5
M044 VILLIMPENTA MN 0,2 12.000 0,2 12.000 M180 ZINASCO PV 0,1 0,1
M045 VILLONGO BG 0* 0* M182 ZOAGLI GE 0* 0*
M048 VILLORBA TV 0,4 10.000 0,4 10.000 M183 ZOCCA MO 0,4 0,4
M050 VILMINORE DI SCALVE BG 0,7 0,7 M184 ZOGNO BG 0,5 0,5
M052 VIMERCATE MB 0,5 11.500 0,5 11.500 M185 ZOLA PREDOSA BO 0,5 9.000 0,5 9.000
M053 VIMODRONE MI 0,4 0,4 I345 ZOLDO ALTO BL 0,2 0,2
M055 VINADIO CN 0* 0* M187 ZOLLINO LE 0,2 0,2
M057 VINCHIATURO CB 0,5 8.000 0,5 8.000 M188 ZONE BS 0,7 8.000 0,7 8.000
M058 VINCHIO AT 0,6 0,6 M189 ZOPPE’ DI CADORE BL 0* 0*
M059 VINCI FI 0,8 0,8 M190 ZOPPOLA PN 0* 0*
M060 VINOVO TO 0,4 10.000 0,4 10.000 M194 ZOVENCEDO VI 0,2 0,2
M062 VINZAGLIO NO 0,5 0,5 M196 ZUBIENA BI 0,7 0,7
M063 VIOLA CN 0,3 0,3 M197 ZUCCARELLO SV 0* 0*
M065 VIONE BS 0* 0* M198 ZUCLO TN 0* 0*
M067 VIPITENO .STERZING. BZ 0 0 M199 ZUGLIANO VI 0,4 0,4
H123 VIRGILIO MN 0,6 0,6 M200 ZUGLIO UD 0,3 0,3
M069 VIRLE PIEMONTE TO 0,6 0,6 M201 ZUMAGLIA BI 0,5 0,5
M070 VISANO BS 0,4 0,4 M202 ZUMPANO CS 0,2 0,2
M071 VISCHE TO 0,2 0,2 M203 ZUNGOLI AV 0,5 0,5
M072 VISCIANO NA 0,4 7.500 0,4 7.500 M204 ZUNGRI VV 0,5 0,5
- XXXII -
(cid:1)
PERIODO D’IMPOSTA 2009
PERSONE FISICHE Scheda per la scelta della destinazione
2010
dell’8 per mille dell’IRPEF e del 5 per mille dell’IRPEF
genzia
ntrate Da utilizzare esclusivamentenei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione
CONTRIBUENTE CODICE FISCALE
(obbligatorio)
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (M oF)
DATI
ANAGRAFICI DATA DI NASCITA COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)
GIORNO MESE ANNO
LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste del 7°giorno Assemblee di Dio in Italia
................................ ................................ ................................ ................................
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi Chiesa Evangelica Luterana in Italia Unione Comunità Ebraiche Italiane
................................ ................................ ................................
In aggiunta a quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati
solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la
propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni.La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della
quota d’imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta
alla gestione statale.
SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL’APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Finanziamento della ricerca scientifica
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute e dell’università
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997
FIRMA FIRMA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale del Codice fiscale del
beneficiario (eventuale) beneficiario (eventuale)
Finanziamento
della ricerca sanitaria
FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI
a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
FIRMA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatariedella quota del cinque per mille dell’IRPEF, il contribuente deve appor-
rela propria firma nel riquadro corrispondente. Per alcune delle finalità ilcontribuenteha la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un sog-
getto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.
SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL’APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto FIRMA
né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.
Per le modalità di invio della scheda, vedere il capitolo 3 della parte II
delle istruzioni.
ATSUB
NI
ERIRESNI
E
ERACCATS
AD
Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenza del contribuente
FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
In aggiunta a quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati
solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo
Data di presentazione
PERSONE FISICHE UNI
2010
COGNOME NOME
Periodo d’imposta 2009
CODICE FISCALE
Prima di compilare il modello, è utile leggere queste informazioni:
TUTELA DEI La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte,
DATI PERSONALI
devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere
penale. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l’imponibile e l’imposta, e la firma. Altri dati invece (es.,
(AI SENSI DEL D.LGS. N. 196
DEL 2003 SULLA PRIVACY) quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d’imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende
avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’IRPEF è facoltativa.
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), prevede un sistema di garanzie a
tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. L’Amministrazione si impegna a trattare i dati personali nel pie-
no rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati,
nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, le potete leggere nella parte I, capitolo 8 delle istruzioni di questo modello.
ESONERO DALLA PRESENTAZIONE Non tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Per sapere se rientrate nella categoria dei
DELLADICHIARAZIONE DEI REDDITI contribuenti esonerati dall’obbligodi dichiarazione dei redditi, leggete le ISTRUZIONI, Parte I,capitolo 4.
OBBLIGO DI ALTRE DICHIARAZIONI A seconda della vostra situazione personale, potreste essere obbligati a presentare altre dichiarazioni oltre al Fascicolo 1. A que-
sto scopo dovete utilizzare i Fascicoli 2e 3(per gli altri redditi) e la dichiarazione IVA. Per sapere quali dichiarazioni dovete pre-
sentare, leggete leISTRUZIONI,Parte I capitolo 2.
A CHI SI PRESENTA Il modelloUNICO 2010, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnato:
• a un qualunque ufficio postale per i soli casi in cui è consentito presentare il modello cartaceo;
• a un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, CAF e altri soggetti abilitati);
• direttamente all’Agenzia delle Entrate in via telematica tramite Entratel o Internet.
QUANDO SI PRESENTA 1.Il modello UNICO 2010si presenta dal2 maggioal30 giugno 2010agli uffici postali che lo trasmettono alla Ammi-
nistrazione finanziaria.
2.Se la presentazione è effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abili-
tato, il termine è del30 settembre 2010.
CONSERVAZIONE DELLA È obbligatorio conservare fino al31 dicembre 2014tutta la documentazione relativa a redditi, ritenute, oneri, spese, ecc.,
DOCUMENTAZIONE E RELATIVE a cui si è fatto riferimento in questa dichiarazione. Entro tale data l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di richiederla, e
SANZIONI
applicherà una sanzione a chi non è in grado di esibire la documentazione richiesta.
VERSAMENTI Per sapere come si eseguono i versamenti,,leggete le ISTRUZIONI, Parte I, capitolo 6.
RATEIZZAZIONE Per sapere come si effettua la rateizzazione,leggete le ISTRUZIONI,Parte I, capitolo 6.
COMPENSAZIONE Per sapere come si esegue la compensazione,leggete le ISTRUZIONI,Parte I, capitolo 7.
LE NOVITÀ DI QUESTO ANNO Per le novità della dichiarazione dei redditi di quest’anno, leggete le ISTRUZIONI,Parte II,capitolo 1.
CONTENUTO Il modello base per la dichiarazionedeve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati, ed è composto come segue:
DEL MODELLO BASE • ilFRONTESPIZIO,costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante,la seconda e la terza che
contengono informazioni personali e quelle relative alla propria dichiarazione (tipo di dichiarazione; altro soggetto
che firma la dichiarazione; scelta per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’IRPEF; firma della dichiarazione);
• ilPROSPETTOdei familiari a carico; i QUADRIcontrassegnati dalla lettera R(RA, RB, RC, RP, RN, RV e RX), e il QUADROCR.
COME SI COMPILA IL MODELLO 1.Il modello va compilato in due esemplari: l’originale e la copia per il contribuente.
UNICO 2010 2.Il modello va compilato con la massima attenzione,scrivendoin maniera leggibile. Si consiglia di compilare prima
la copia ad uso del contribuentee poi l’originale, per poter correggere eventuali errori.
COME SI INSERISCE LA 1.La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio si sovrap-
DICHIARAZIONE NELLA BUSTA ponga al triangolo sulla busta e che, attraverso la finestra della busta, si possano vedere soltanto il tipo di modello, la
data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la di-
chiarazione.
2.Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono ilMODELLOUNICO 2010vanno inseriti nella busta sen-
za fermagli o cuciture.
OTIUTARG
OLLEDOM
genzia
ntrate
1
Codice fiscale (*)
TIPO
DI DICHIARAZIONE
DATI DEL
CONTRIBUENTE Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Data di nascita Sesso
giorno mese anno (barrare la relativa casella)
M F
celibe/nubile coniugato/a vedovo/a separato/a divorziato/a deceduto/a tutelato/a minore
1 2 3 4 5 6 7 8
Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare
RESIDENZA
ANAGRAFICA Comune Provincia (sigla) C.a.p. Codice comune
Da compilare solo se
variata dal 1/1/2009
alla data di presentazione Indirizzo Numero civico
della dichiarazione
D fis o c m al i e cilio Dichiarazione
d re iv si e d r e so n z d a alla 1 p la r e p s r e im nt a a ta vo p lt e a r 2
DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2009
DOMICILIO FISCALE Comune Provincia (sigla) Codice comune
AL 31/12/2009
DOMICILIO FISCALE Comune Provincia (sigla) Codice comune
AL 01/01/2010
Codice fiscale
2
OTIUTARG
OLLEDOM
Modulo Quadro Quadro Studi di Correttiva Dichiarazione Dichiarazione Eventi
Redditi Iva RW VO AC settore Parametri Indicatori nei termini integrativa a favore integrativa eccezionali
Partita IVA (eventuale)
Accettazione Liquidazione
eredità giacente volontaria Stato Periodo d’imposta
giorno mese anno giorno mese anno
dal al
Tipologia (via, piazza, ecc.)
Frazione Data della variazione giorno mese anno
TELEFONO Telefono Cellulare Indirizzo di posta elettronica
E INDIRIZZO DI POSTA prefisso numero
ELETTRONICA
Comune Provincia (sigla) Codice comune
DOMICILIO PER
LA NOTIFICAZIONE
DEGLI ATTI
Cognome (o ufficio) Nome
Comune Provincia (sigla) Codice comune C.a.p.
Tipologia(via, piazza, ecc.) Indirizzo Numero civico Frazione
Stato estero (riservato ai residenti all’estero) Codice Stato estero Stato federato, provincia, contea
Località di residenza Indirizzo estero
RISERVATOA CHI
PRESENTA LA Codice fiscale (obbligatorio) Codice carica Data carica
DICHIARAZIONE giorno mese anno
PER ALTRI
Cognome Nome Sesso
(barrare la relativa casella)
EREDE, CURATORE
M F
FALLIMENTARE
o DELL’EREDITÀ,ecc. Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)
giorno mese anno
(vedereIstruzioni)
RESIDENZA ANAGRAFICA Comune (o Stato estero) Provincia (sigla) C.a.p.
(O SE DIVERSO)
DOMICILIO FISCALE
Rappresentante Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero Telefono
residente all’estero prefisso numero
Data di inizio procedura Procedura non Data di fine procedura Codice fiscale società o ente dichiarante
giorno mese anno ancora terminata giorno mese anno
RESIDENTE
ALL’ESTERO Codice fiscale estero Stato estero di residenza Codice dello Stato estero
NAZIONALITÀ
(vedere istruzioni)
DA COMPILARE (vedere istruzioni)
SE RESIDENTE
ALL’ESTERO NEL 2009 Stato federato, provincia, contea Località di residenza
1 Estera
Indirizzo
2 Italiana
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
Codice fiscale (*)
SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste del 7°giorno Assemblee di Dio in Italia
DELL’OTTO PER
MILLE DELL’IRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNO SOLO dei riquadri
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi Chiesa Evangelica Luterana in Italia Unione Comunità Ebraiche Italiane IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE,
LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D’IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI
STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE.
LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN
ITALIA È DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE.
In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
FIRMA DELLA F a a c m a i r li i a co ri RA RB RC RP RN RV CR RX RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ CE CM EC
DICHIARAZIONE
Il contribuente dichiara di aver
compilato e allegato i seguenti RU FC N. moduli IVA
quadri (barrare le caselle che
interessano)
CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE FIRMA delCONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione all’albo dei C.A.F.
TELEMATICA
Data dell’impegno giorno mese anno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
VISTO DI
CONFORMITÀ Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.
Riservato al C.A.F.
o al professionista Codice fiscale del professionista
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
CERTIFICAZIONE
Codice fiscale del professionista
TRIBUTARIA
Riservato
al professionista Codice fiscale o partita IVAdel soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili
FIRMA DEL PROFESSIONISTA
Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997
3
OTIUTARG
OLLEDOM
SCELTA PER LA
DESTINAZIONE Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
DEL CINQUE PER delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute Finanziamentodella ricerca scientifica
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e dell’università
MILLE DELL’IRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNO SOLO dei riquadri.
Per alcune delle finalità FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è possibile indicare
anche il codice fiscale Codice fiscale del Codice fiscale del
beneficiario (eventuale) beneficiario (eventuale)
di un soggetto beneficiario
Finanziamento della ricerca sanitaria Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenzadel contribuente
FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono
una rilevante attività di interesse sociale
FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
Invio avviso telematico all’intermediario
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione Ricezione avviso telematico
Riservato all’intermediario
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE
REDDITI
2010
FAMILIARI A CARICO
QUADRO RA/RB/RC
Redditi dei terreni, dei fabbricati Mod. N.
e di lavoro dipendente
QUADRO RA Reddito dominicale Titolo Reddito agrario giorni Possesso % in C re a g n i o m n e e v d in i c a o ff l i i t s t t o ico par C ti a co si lari C z o io n n ti e n u (* a ) - Redd im ito p o d n o i m bi i l n e icale Red im d p ito o n a ib g i r l a e rio
REDDITI DEI TERRENI RA1 1 ,00 2 3 ,00 4 5 6 ,00 7 8 9 ,00 10 ,00
Esclusi i terreni all’estero RA2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
da includere nel Quadro RL
RA3 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA4 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA5 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA6 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA7 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA8 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA11 Sommare gli importi di col. 9 e col. 10 dei righi da RA1 a RA8; riportare i totali nel rigo RN1 col. 4 TOTALI ,00 ,00
QUADRO RB Utilizzo giorni Possesso % C ( a v n e o d n e e re d i i s t l r o u c z a i z o i n o i n ) e par C ti a co si lari C z o io n n ti e n u (* a ) - Imponibile C C o o m d u ic n e e p IC er I d il o 2 v 0 u 0 ta 9
REDDITI DEI RB1
FABBRICATI
RB2
Sezione I RB3
Redditi dei fabbricati
RB4
Esclusi i fabbricati all’estero RB5
da includere nel Quadro RL
RB6
RB7
RB8
2
RC5
(di cui L.S.U. 1 , 0 0 ) ,00
RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) 2
Sezione II RC7 Assegno del coniuge 1 Redditi 2 ,00
Altri redditi assimilati
a quelli di lavoro RC8 ,00
dipendente RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 4 TOTALE ,00
Sezione III RC10 Ritenute subite ,00
Ritenute su redditi
di lavoro dipendente RC11 Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 6 del CUD 2010) ,00
e assimilati, RC12 Acconto addizionale comunale all’IRPEF 2009 trattenuta dal datore di lavoro (punto 10 del CUD 2010) ,00
addizionali regionale
e comunale all’IRPEF RC13 Saldo addizionale comunale all’IRPEF 2009 trattenuta dal datore di lavoro (punto 11 del CUD 2010) ,00
RC14 Acconto Addizionale comunale all’IRPEF 2010 trattenuto dal datore di lavoro (punto 13 del CUD 2010) ,00
Sezione IV RC15 Ritenute per lavori socialmente utili trattenute dal datore di lavoro ,00
Ritenute per lavori
socialmente utili RC16 Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal datore di lavoro ,00
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2009
genzia
ntrate
FAMILIARI A CARICO Percentuale
BARRARE LA CASELLA: Relazione di parentela Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) a N c . a m ri e c s o i M tr i e n o a r n e n d i i d s e p tr e a tt z a i n o t n e e
C = CONIUGE
F
F
1 =
=
P
FI
R
G
IM
LIO
O FIGLIO
1
1C
CONIUGE
4 5
A D = = F A I L G T L R I O O F D A IS M A I B LI I A LE RE 2 F1 P FI R G IM LIO O 3D 6 7
3 F 2A D
4 F A D
5 F A D
6 F A D
7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI 8 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
Rendita catastale rivalutata del 5%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
RB11 Sommare gli importi di col. 8 dei righi da RB1 a RB8; riportare il totale nel rigo RN1 col. 4 TOTALE ,00
S D e a z ti i o n n e e c e II ssari r N ife . r o im rd e . n d to i Mod. N. Es D tr a e t m a i di registrazion N e u d m e e l r c o ontratto d C i o lo d c i a ce z i u o f n fi e cio presenta A z n io n n o e d d i ich. ICI
per le agevolazioni RB12 1 2 3 4 5 6
previste per i contratti
RB13
di locazione
RB14
QUADRO RC RC1 Tipologia reddito 1 Indeterminato/Determinato 2 Redditi 3 ,00
REDDITI
DI LAVORO RC2 ,00
DIPENDENTE RC3 ,00
E ASSIMILATI PREMI DI PRODUTTIVITÀ (da compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)
Sezione I Premi già assoggettati a tassazione Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva Imposta Sostitutiva Opzione o rettifica Opzione o rettifica
Redditi di lavoro ordinaria (Punto 90 CUD 2010) (Punto 90 CUD 2010) (Punto 91 CUD 2010) Tassazione Ordinaria Imposta Sostitutiva
dipendente e assimilati RC4 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 5
Prem a i ss a o s g so g g et g ta e r tt e a t a i a ta d s s im az p io o n st e a o s r o d s i t n itu a t r i i v a a da Prem a i s a s s o s g o g g e g t e ta tt r a e t i a a d t a im ss p a o z s i t o a n s e o o st r i d tu in tiv a a ria da Imposta sostitutiva a debito Ecced tr e a n t z te a n d ut i a i m e p /o o s v ta e r s s o a s ta titutiva
6 7 8 9
,00 ,00 ,00 ,00
Sommare (RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 6 – RC4 col.7);
riportare il totale al rigo RN1 col. 4 TOTALE
Lavoro dipendente 1 Pensione
Sezione V
Detrazione sicurezza,
difesa e soccorso RC17 Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (punto 50 del CUD 2010) ,00
4
CODICE FISCALE
REDDITI
QUADRO RP
Mod. N.
Oneri e spese
QUADRO RP 2
RP1 Spese sanitarie
ONERI E SPESE
,00
Sezione I RP2 ,00
Oneri per i quali RP3 Spese sanitarie per disabili ,00
è riconosciuta la detrazione RP4 Spese veicoli per disabili
d’imposta del 19%
Altri oneri (Codice onere )
Rateizzazioni Se avete barrato la casella 1, indicare Sommare gli importi
RP22 T D O ET T E A R L M E O IN N A E R R E I SUL QUALE RP s 1 p , e R s P e 2 r i e g h R i P3 l’importo R d P e 1 ll a c o r l a . t 2 a , , R a P lt 2 ri m e e R n P ti 3 sommare S d o a m l r m ig a o r e R P g 4 li a im R p P o 2 r 1 ti 4 di colonna 2 e colonna 3
1 2 3
LA DETRAZIONE ,00 ,00 ,00
Sezione II CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Oneri deducibili RP23 Contributi previdenziali ed assistenziali ,00
dal reddito
complessivo Assegni periodici corrisposti al coniuge
RP24
,00 ,00
Contributi per addetti ai
RP25 servizi domestici e familiari ,00
RP26 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose ,00
RP27 Spese mediche e di assistenza per disabili
RP28 Altri oneri deducibili Codice onere
RP34 TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP23 a RP33)
,00
Sezione III-A
Spese per interventi
di recupero del patrimonio RP35
edilizio per le quali
RP36 spetta la detrazione
d’imposta del 41% RP37
RP38 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 41%(Sommare gli importi da rigo RP35 a RP37) ,00
Situazioni particolari
Numero rate
S d p p i a r e tr e s i c m e u o p p n e e r i r o o in d te e r l venti RP39 1 Anno 2 Codice fiscale is ( t 3 v ru ed zi e o r n e i ) Codice Anno R z id io et n e e r m ra in te a- 3 5 10 8 Importo rata ,00
edilizio per le quali
spetta la detrazione RP40 ,00
d’imposta del 36% RP41 ,00
RP42 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 36%(Sommare gli importi da rigo RP39 a RP41) ,00
Sostituzione Acquisto RP43 frigoriferi motori ad
e congelatori elevata efficienza
RP44
RP48 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 55%(Sommare gli importi da rigo RP44 a RP47) ,00
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2009
PERSONE FISICHE
2010
genzia
ntrate
1 Interessi per mutui ipotecari per la
RP10
costruzione dell’abitazione principale
,00 ,00
Spese sanitarie per familiari non a carico RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari ,00
RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni ,00
1 2 ,00 RP13 Spese di istruzione ,00
RP5 Spese per l’acquisto di cani guida 1 2 ,00 RP14 Spese funebri ,00
RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 1 2 ,00 RP15 Spese per addetti all’assistenza personale ,00
Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto Spese per attività sportive
RP7 RP16
dell’abitazione principale praticate da ragazzi
,00 ,00
Interessi per mutui ipotecari
RP8 RP17 Spese per intermediazione immobiliare
per acquisto altri immobili
,00 ,00
Interessi per mutui contratti nel 1997 Spese per canoni di locazione sostenute
RP9 RP18
per recupero edilizio ,00 da studenti universitari fuori sede ,00
RP19 1 ,00 RP20 A (C lt o r d i i o c n e e o ri nere 1 ) ,00 RP21A (C lt o r d i i o c n e e o ri nere 1 ) ,00
Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto
RP29 Deducibilità ordinaria 1 ,00 2 ,00
Codice fiscale del coniuge
Lavoratori di prima
1 2 RP30 occupazione 1 2 ,00
Fondi in squilibrio RP31 1 2 finanziario ,00 ,00
RP32 Familiari a carico 1 ,00 2 ,00
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
RP33
,00 Esclusi dal sostituto Quota TFR Non esclusi dal sostituto
1 2 1 2 3 ,00 ,00 ,00 ,00
Situazioni particolari
Numero rate
Anno Codice fiscale is ( t v ru ed zi e o r n e i ) Codice Anno R z id io et n e e r m ra in te a- 3 5 10 Importo rata
1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 ,00
,00
,00
Sezione III-B
4 5 6 7 7 7
Sezione IV- Oneri per Acquisto A m c o q b u il i i s , t o TV , Importo rata i quali è riconosciuta la de- 1 2 variatori 3 elettrodomestici4
trazione d’imposta del 20% ,00 ,00 di velocità ,00 computer ,00
Sezione V inte T r ip ve o nto Anno par C ti a co si l ari R z id io et n e e r m ra in te a- Rateazione N. rata Spesa totale Importo rata
Spese per inteventi 1 2 3 4 5 6 7 ,00 8 ,00
finalizzati al risparmio
energetico per le quali RP45 ,00 ,00
spetta la detrazione RP46 ,00 ,00
d’imposta del 55%
RP47 ,00 ,00
S D e et z r i a o z n io e n i V p I er RP49 D gl e i t i r n a q z u io ili n n e i d p i e a r lloggi adibiti Tipologia N. di giorni Percentuale RP50 D la e v t o ra ra z t i o o r n i e d i c p a e n n o d n e e n d ti i c l h o e c a tr z a io sf n e e ri s p c e o r n o N. di giorni Percentuale
canoni di locazione ad abitazione principale 1 2 3 la residenza per motivi di lavoro 1 2
Sezione VII
Altre detrazioni RP51 Altre detrazioni Codice detrazione 1 2 ,00 Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella) 3
5
CODICE FISCALE
REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell’IRPEF
QUADRO RN
IRPEF
RN2 Deduzione per abitazione principale ,00
RN3 Oneri deducibili (riportare l’importo di rigo RP34) ,00
RN13TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righi da RN6 a RN12) ,00
RN15Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell’importo di rigo RP22) ,00
RN16Detrazioneper spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell’importo di rigo RP38) ,00
RN17Detrazioneper spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell’importo di rigo RP42) ,00
RN21
RN22TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei righi da RN15 a RN21) ,00
RN23Detrazionespese sanitarie per determinate patologie (19% dell’importo di colonna 1 rigo RP1) ,00
RN24Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa ,00
RN25Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione ,00
TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23, RN24, e RN25) ,00
RN27IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22 – RN26; indicare zero se il risultato è negativo) ,00
RN28 ,00
RN30 1 ,00 2 ,00
Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero
1 2
(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) ,00
1 2
,00 ,00
2 3
,00 ,00
5
,00
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2009
PERSONE FISICHE
2010
genzia
ntrate
RN1 REDDITO di C c r u e i d a it i o q p u e a r d f r o i n R d F i , c R o G m e u n R i H con P c e re rd d i i t t e o c p o e m r p fo e n n d s i a c b o il m i uni R zi e o d n d e i t i o n m so in ci i e m tà o n d o a n p o a p rt e e r c a ip tiv a e - 4
COMPLESSIVO 1 2 3 ,00 ,00 ,00 ,00
RN4 REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 4 + RN1 col. 1 – RN 1 col. 2 – RN2 – RN3; indicare zero se il risultato è negativo)
,00
RN5 IMPOSTA LORDA ,00
RN6 Detrazione per coniuge a carico ,00
RN7 Detrazione per figli a carico ,00
RN8 Ulteriore detrazione per figli a carico ,00
RN9 Detrazione per altri familiari a carico ,00
RN10Detrazione per redditi di lavoro dipendente ,00
RN11Detrazione per redditi di pensione ,00
RN12Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 1 2 ,00
RN14 D di e l t o ra c z a i z o i n o e n e c anoni Totale detrazione Cred a it l o r i r g e o si d R u N o 3 d 0 a c o ri l p . o 2 rtare
(Sez. VI del quadro RP) 1 ,00 2 ,00 3 ,00
RN18Detrazione per gli oneri di cui alla sezione IV del quadro RP(20% dell’importo di rigo RP43) ,00
RN19Detrazione per gli oneri di cui alla sezione V del quadro RP (55% dell’importo di rigo RP48) ,00
RN20Detrazione per gli oneri di cui alla sezione VII del quadro RP ,00
Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC17) ,00
RN26
Credito d’imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo
RN29Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo ,00
Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli )
RN31
Fondi comuni Altri crediti d’imposta
RN32Crediti d’imposta
di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 4
RN33RITENUTE TOTALI
1
,00 ,00
RN34 DIFFERENZA (RN27 – RN28 – RN29 – RN30 col. 2 – RN31 col. 2 – RN32 col. 1 – RN32 col. 2 + RN33 col. 3 – RN33 col. 4)
se tale importo è negativo indicare l’importo preceduto dal segno meno ,00
RN35Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00
di cui credito ICI 730 2009
RN36ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
1 2
,00 ,00
RN37ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00
RN38ACCONTI di cui acconti sospesi im d p i o c s u t i a r e so cu st p it e u r ti o va di cui acconti ceduti ecc c e o d m en p z e a n s d a i ta ve i r n s a F m 24 ento
1 2 3 4
,00 ,00 ,00 ,00
RN39Restituzione bonus Bonus incapienti 1 ,00 Bonus famiglia 2 ,00
Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione
RN40Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti
1 2
,00 ,00
Irpef da trattenere o Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Rimborsato dal sostituto
RN41da rimborsare risultante Mod F24 per i versamenti ICI
1 2 3
dal Mod. 730/2010 ,00 ,00 ,00
Determinazione RN42IMPOSTA A DEBITO ,00
dell’imposta RN43IMPOSTA A CREDITO ,00
RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D’IMPOSTA
RN44
1 2 3 4
Residuo RN23 ,00 Residuo RN24 ,00 Residuo RN25 ,00 Residuo RN29 ,00
6
CODICE FISCALE
REDDITI
QUADRO RV – Addizionale
regionale e comunale all’IRPEF
QUADRORV
ADDIZIONALE REGIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE
E COMUNALE ALL’IRPEF ,00
Sezione I 2
RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF DOVUTA
Addizionale Casi particolari addizionale regionale 1 ,00
regionale all’IRPEF
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 3
RV3
(di cui altre trattenute 1 , 0 0 ) (di cui sospesa 2 , 0 0 ) ,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF RISULTANTE 3 RV4
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2009) 1 2 ,00 ,00
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00
RV6
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A DEBITO ,00
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A CREDITO ,00
Sezione II-A RV9 ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE (vedere istruzioni)
Addizionale 2
comunale all’IRPEF RV10ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA
,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
RV11 RC1 ,00 F24 3 ,00
altre trattenute 4 ,00 (di cui sospesa 5 , 0 0 ) 6 ,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RISULTANTE 3
RV12
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2009) ,00
RV13ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00
RV14
RV15ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A DEBITO ,00
RV16ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A CREDITO ,00
Sezione II-B RV17
Acconto addizionale
comunale all’IRPEF
per il 2010
QUADROCR
CREDITI D’IMPOSTA
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2009
PERSONE FISICHE
2010
genzia
ntrate
Mod. N.
Cod. Regione di cui credito ICI 730 2009
A da d d tr i a z t i t o e n n a e l r e e r o e g d i a o n ri a m le b o Ir r p s e a f r e Trattenuto dal sostituto Mo C d r e F d 2 i 4 to p c e o r m i p v e e n rs s a a m to e c n o ti n I CI Rimborsato dal sostituto
1 2 3
risultante dal Mod. 730/2010 ,00 ,00 ,00
Esenzione
1
730/2009 2 ,00
Cod. Comune di cui credito ICI 730 2009
1 2 ,00
A da d d tr i a z t i t o e n n a e l r e e c o o d m a u n ri a m le b o Ir r p s e a f r e Trattenuto dal sostituto Mo C d r e F d 2 i 4 to p c e o r m i p v e e n rs s a a m to e c n o ti n I CI Rimborsato dal sostituto
1 2 3
risultante dal Mod. 730/2010 ,00 ,00 ,00
Addizionale comunale Importo trattenuto o versato
2010 trattenuta dal (da compilare in caso Esenzione Imponibile Aliquota Acconto dovuto datore di lavoro di dichiarazione integrativa) Acconto da versare
1 2 3 4 5 6 7
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
QUADRO CR – Crediti d’imposta
Sta C to o d e i s c t e e ro Anno Reddito estero Imposta estera Reddito complessivo Imposta lorda
1 2 3 4 5 6
,00 ,00 ,00 ,00
CR1
Sezione I-A Imposta netta nelle p C re r c e e d d it e o n u ti t i d li i z c z h a ia to r azioni allo Stat d o i e c s u te i r r o e la d t i i v c o olonna 1 Quota di imposta lorda I d m e p lla os q ta u o e t s a te d ra ’i m en p t o ro st a il l l o im rd it a e
Dati relativi al credito 7 ,00 8 ,00 9 ,00 10 ,00 11 ,00
d’imposta per redditi
prodotti all’estero
CR2 1 2 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00
7 8 9 10 11
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5 6
,00 ,00 ,00 ,00
CR3
7 8 9 10 11
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5 6
,00 ,00 ,00 ,00
CR4
7 8 9 10 11
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
S D e et z e i r o m n i e na I z -B ione del CR5 1 Anno 2 r T if o e t r a i l t e e c a o ll l o . 1 st 1 e s s s e o z a . n I- n A o 3 Capienza nell’imposta netta 4 nella C r p e r d e i s t e o n d te a d u i t c i h li i z a z r a a r z e i one
credito d’imposta per ,00 ,00 ,00
redditi prodotti all’estero CR6 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Sezione II Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2009 di cui compensato nel Mod. F24
CR7 Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa
Prima casa e canoni 1 ,00 2 ,00 3 ,00
non percepiti
CR8 Credito d’imposta per canoni non percepiti ,00
Sezione III Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2009 di cui compensato nel Mod. F24
Credito d’imposta CR9
1 2 3
incremento occupazione ,00 ,00 ,00
Sezione IV Codice fiscale Totale credito Quota annuale
C im re m d o it b o i li d c ’i o m lp p i o ti s d ta a l per CR10 Abitazione principale 2 4 ,00 5 ,00
sisma in Abruzzo Impresa/
CR11 professione Rateazione
Altri immobili 1 2 3 4 ,00 5 ,00
Sezione V Codice Residuo precedente dichiarazione Credito di cui compensato nel Mod. F24 Credito residuo
Altri crediti d’imposta CR12
1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00 ,00
7
PERIODO D’IMPOSTA 2009
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE
2010 REDDITI
genzia QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi
ntrate
Importo a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare
QUADRO RX
risultante dalla versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o
COMPENSAZIONI presente dichiarazione in detrazione
RIMBORSI RX1 IRPEF
RX2 Addizionale regionale IRPEF
Sezione I
RX3 Addizionale comunale IRPEF Crediti ed eccedenze
risultanti dalla RX4 IVA
presente dichiarazione RX5 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT
RX6 Imposte sostitutive di cui al quadro RM - sez. V, X e XI
RX7 Imposta di cui al quadro RM - sez. VIII
RX8 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I
RX9
RX12
RX13 Imposta sostitutiva di cui al rigo RC4
RX14 Importo a creditodi cui al quadro CM
Codice Eccedenza o credito Importo compensato Importo di cui Importo residuo
Sezione II tributo precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare
Crediti ed eccedenze RX20IVA
risultanti dalla
RX21Contributi previdenziali precedente
dichiarazione RX22Imposta sostitutiva di cui al quadro RT
RX23Altre imposte
RX24Altre imposte
RX25Altre imposte
RX26Altre imposte
Sezione III
RX30 Versamento annuale dell’IVA
Saldo annuale IVA
,00
OTIUTARG
OLLEDOM
1 2 3 4 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez II ,00 ,00 ,00
RX10 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez III ,00 ,00 ,00
RX11 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez IV ,00 ,00 ,00
Imposta sostitutiva di cui all’articolo 13 L. 388/2000 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
RX15 Tassa etica di cui al rigo RQ21 ,00 ,00 ,00 ,00
2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
1 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
8
UNICO
genzia
ntrate
Persone fisiche 2010
FASCICOLO 2
PERIODO D’IMPOSTA 2009
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
FASCICOLO 1
Quadro RP Oneri e spese
Dati personali Compilazione del frontespizio Quadro RN Calcolo dell’IRPEF
Familiari a carico Quadro RV Addizionale regionale
Quadro RA Redditi dei terreni e comunale all’IRPEF
Quadro RB Redditi dei fabbricati Quadro CR Crediti d’imposta
Quadro RC Redditi di lavoro dipendente Quadro RX Compensazioni e rimborsi
e assimilati Bonus straordinario per famiglie
UNICO MINI
UNICOMINIè una versione semplificatadel Modello UNICOPersone Fisiche,
ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse
FASCICOLO 2 Quadro RR Contributi previdenziali
Modulo RW Investimenti all’estero
QuadroRH Redditi di partecipazione
e/o trasferimenti
in società di persone
da,per e sull’estero
ed assimilate
Quadro AC Comunicazione
QuadroRL Altri redditi
QuadroRM Redditi soggetti a tassazione dell’amministratore
separata e ad imposta di condominio
sostitutiva Persone Guida alla
QuadroRT Plusvalenze di natura fisiche compilazione del Modello
finanziaria non residenti UNICO 2010
FASCICOLO 3 Quadro RD Allevamento di animali,
produzione di vegetali
ISTRUZIONI COMUNI AI
ed altre attività agricole
QUADRIRE - RF - RG - RD - RS
Quadro RS Prospetti comuni ai quadri RA,
Novità della disciplina
RD,RE,RF,RG,CM e RH
del reddito d’impresa e di lavoro autonomo
Quadro RQ Imposta sostitutiva
Quadro RE Lavoro autonomo derivante di cui all’art.8,comma 1,
dall’esercizio della L.n.342/2000
di arti e professioni Quadro RU Crediti di imposta concessi
Quadro EC Prospetto per il riallineamento a favore delle imprese
dei valori civili Quadro FC Redditi dei soggetti
e fiscali controllati residenti
Quadro RF Impresa in contabilità ordinaria in Stati o territori
Quadro RG Impresa in regime di con regime fiscale privilegiato
contabilità semplificata Quadro CE Credito di imposta
Quadro CM Contribuenti minimi per redditi prodotti all’estero
INDICE UNICO 2010 Persone fisiche – FASCICOLO2
I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE III. PERSONE FISICHE NON RESIDENTI
DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE 3 GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL
MODELLO UNICO 2010 33
1. Istruzioni per la compilazione del quadro RH 3
2. Istruzioni per la compilazione del quadro RL 6
APPENDICE 40
3. Istruzioni per la compilazione del quadro RM 12
TABELLA ALIQUOTA CONVENZIONALE
4. Istruzioni per la compilazione del quadro RT 19
MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI 45
TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL’ESTERO
II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA 45
DEI PROSPETTI VARI 26
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
1. Istruzioni per la compilazione del quadro RR 26
STIPULATE DALL’ITALIA ED ATTUALMENTE IN VIGORE 46
2. Istruzioni per la compilazione del modulo RW 29
3. Istruzioni per la compilazione del quadro AC 32 ELENCO DEI PAESI INDICATI NEL D.M.DEL 4 MAGGIO 1999 48
PARTE I: ISTRUZIONI
PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI
AL MODELLO BASE
Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il Modello Unico 2010, Persone Fisiche, FASCICOLO 2.
Per facilitare l’elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibi-
le, rispettando le caselle e le indicazioni date.
1. QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE
IN SOCIETÀ DI PERSONE ED ASSIMILATE
Generalità Il Quadro RH deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito derivanti da partecipazioni in società ed
associazioni o imprese familiari o coniugali:
• dai soci delle società di persone ed equiparate di cui all’art. 5 del TUIR;
• dai collaboratori di imprese familiari;
• dal coniuge che partecipa all’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
• dalle persone fisiche, membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello
Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
• dai soci di società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR.
Vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma asso-
ciata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella
perdita di detti redditi, salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista
la tassazione separata, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all’art.
6, comma 2, del TUIR.
Qualora tra i redditi prodotti in forma associata vi siano redditi soggetti a tassazione separata, questi ultimi
devono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria
quota, nel quadro RM.
Nel caso in cui dal prospetto rilasciato dai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR e dai GEIE o dai soggetti di cui
all’art. 116 del TUIR risultino imposte pagate all’estero in via definitiva, per poter usufruire del relativo credito
d’imposta occorre compilare il quadro CR, del FASCICOLO 1 ovvero il quadro CE del FASCICOLO 3.
Nel caso di crediti d’imposta dichiarati dalle società di cui all’art. 5 del TUIR nel quadro RU del rispettivo
modello Unico SP o dai soggetti di cui all’art. 116 del TUIR attribuiti ai soci, i suddetti crediti non vanno indi-
cati nel presente quadro. L’indicazione degli stessi e dei relativi utilizzi vanno esposti nel quadro RU del
FASCICOLO 3.
Si precisa che uno speciale regime di tassazione separata, da dichiarare nel quadro RM, è previsto per i red-
diti di partecipazione derivanti da società residenti in paesi in regime di fiscalità privilegiata (art. 167 e 168
del TUIR). Si ricorda a tal proposito che il socio al quale sia imputato il reddito riferibile a partecipazioni in
un soggetto estero localizzato in Stato o territorio a fiscalità privilegiata deve utilizzare il quadro RS (FASCICOLO
3) per evidenziare i crediti d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Si ricorda che:
1. i redditi o le perdite sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmen-
te alla propria quota di partecipazione agli utili;
2. qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell’ambito dell’attività d’impresa e
sia indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto ai sensi dell’art. 2217 del c.c., la quota
di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG del FASCICOLO 3;
3. i collaboratori dell’impresa familiare devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui l’impresa
abbia realizzato un reddito, in quanto detti collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli
utili ma non alle perdite dell’impresa. Ciascun familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sotto-
scrivere la dichiarazione, attesta anche di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo con-
tinuativo e prevalente. Si precisa che, nel caso in cui l’imprenditore nell’ambito dell’attività dell’impresa
familiare, si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi (art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, finanziaria per l’anno 2008) i collaboratori familiari sono esonerati dagli obbli-
ghi dichiarativi e di versamento riferibili al reddito ad essi imputato dall’imprenditore, in quanto l’imposta
sul reddito prodotto dall’impresa familiare è stata versata interamente dall’imprenditore;
4. nel caso in cui l’azienda coniugale non sia gestita in forma societaria, il reddito o la perdita da imputare
al coniuge è pari al 50 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare od alla diversa
quota stabilita ai sensi dell’art. 210 del codice civile;
5. i redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico
(GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.
Nel presente quadro va compilata la sezione II per dichiarare il reddito (o la perdita) imputato al socio dalle
società che abbiano optato per la trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del TUIR. Il reddito è imputato in pro-
porzione alle rispettive quote di partecipazioni agli utili (o alle perdite) e concorre alla formazione del reddi-
to complessivo dell’anno in corso alla data di chiusura del periodo d’imposta della società partecipata. Si
precisa che le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci in proporzione alle quote di par-
tecipazione alle perdite dell’esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della
società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell’esercizio e tenendo conto di conferimenti
3
effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio. Qualora la partecipazione sia stata assunta non
a titolo personale ma nell’ambito dell’attività d’impresa e sia indicata tra le attività relative all’impresa nell’in-
ventario redatto ai sensi dell’art. 2217 del c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo
quadro, bensì nei quadri RF o RG del FASCICOLO 3.
Il quadro si compone delle seguenti sezioni:
Sezione I – Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE;
Sezione II – Dati della società partecipata in regime di trasparenza;
Sezione III – Determinazione del reddito;
Sezione IV – Riepilogo.
SEZIONE I Questa sezione è composta dai righi da RH1 a RH4: qualora il dichiarante partecipi a più di quattro società
deve compilare più moduli.
DATI DELLA SOCIETÀ,
Nei righi della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:
ASSOCIAZIONE,
• colonna 1, il codice fiscale della società o dell’associazione partecipata;
IMPRESA FAMILIARE,
AZIENDA CONIUGALE • colonna 2, uno dei seguenti codici:
O GEIE 1 – se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale, imprese
familiari in contabilità ordinaria o GEIE;
2 – se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti;
3 – se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale, imprese
familiari in contabilità semplificata;
4 – se trattasi di società semplici;
5 – nel caso in cui la società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale,
imprese familiari, in contabilità ordinaria o GEIE abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di reces-
so, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsua-
le, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto delle quote di patrimonio;
6 – nel caso in cui la società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale,
imprese familiari, in contabilità semplificata abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di
esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una
somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto delle quote di patrimonio;
7 – nel caso in cui l’associazione partecipata abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di
esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una
somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio;
8 – nel caso in cui la società semplice partecipata abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso,
di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale,
una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio.
Nel caso in cui la società semplice o l’associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota
di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società o associazione di diversa natura (ad
esempio a seguito di partecipazione in società in nome collettivo), occorre indicare separatamente le quote
in ragione del relativo codice (1, 2, 3, 4 oppure in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzio-
ne del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale 5, 6, 7, 8);
• colonna 3, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in percentuale. Nel
caso in cui nella colonna 2 sia stato indicato uno dei codici da 5 a 8, la presente colonna non deve esse-
re compilata;
• colonna 4, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata
al dichiarante;
Vedere in APPENDICE •colonna 5, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite riportabili senza limiti di tempo;
la voce “Perdite riportabili • colonna 6, la casella va barrata se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni deter-
senza limiti di tempo” minato nel quadro RA;
•colonna 7, va barrata se spetta la detrazione di cui all’art. 13, comma 5 del TUIR;
•colonna 8, la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società considerate non operati-
ve ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche, quale risulta dal
prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di red-
dito attribuita ai soci, indicata nella colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito “minimo”. Si ricor-
da che detto reddito “minimo” non può essere compensato con perdite d’impresa di esercizi precedenti;
•colonna 9, la quota delle ritenute d’acconto, subite dalla società partecipata, imputata al dichiarante;
•colonna 10, la quota dei crediti d’imposta spettante al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
•colonna 12, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante.
La casella di colonna 11 va barrata qualora sia stato imputato reddito derivante dall’attività di ricerca impo-
nibile nella misura prevista dall’art. 3 del D.L. 269 del 2003.
SEZIONE II Questa sezione è composta dai righi da RH5 a RH6: qualora il dichiarante partecipi a più di due società de-
ve compilare più moduli.
DATI DELLA SOCIETÀ
Nei righi della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:
PARTECIPATA IN REGIME
• colonna 1, il codice fiscale della società partecipata trasparente;
DI TRASPARENZA
• colonna 3, la quota di partecipazione agli utili espressa in percentuale;
• colonna 4, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata
al dichiarante;
Vedere in APPENDICE •colonna 5, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite riportabili senza limiti di tempo;
la voce “Perdite riportabili •colonna 8, la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società considerate non operati-
senza limiti di tempo” ve ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle
stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indi-
cata nella colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito “minimo”. Si ricorda che detto reddito “mini-
mo” non può essere compensato con le perdite d’impresa;
•colonna 9, la quota delle ritenute d’acconto, subite dalla società trasparente, imputata al dichiarante;
4
•colonna 10, la quota dei crediti d’imposta spettanti al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
•colonna 11, la quota del credito per imposte pagate all’estero relative a redditi prodotti dalla società tra-
sparente nei periodi anteriori all’esercizio dell’opzione;
•colonna 12, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante;
•colonna 13, la quota di eccedenza dell’IRES (quadro RX, rigo RX1, colonna 4, del Modello UNICO 2009 -
SC) derivante dalla precedente dichiarazione presentata dalla società trasparente per la parte imputata al socio;
• colonna 14, la quota degli acconti versati dalla società trasparente per la parte imputata al socio.
SEZIONE III Questa sezione è composta dai righi daRH7 aRH18.
Nel compilare i righi da RH7 ad RH18, comuni alle sezioni I e II, il dichiarante qualora abbia compilato
DETERMINAZIONE
entrambe le sezioni, procede a sommare gli importi esposti nei campi comuni.
DEL REDDITO DATI
Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo.
COMUNI ALLA SEZIONE I
ED ALLA SEZIONE II Nel rigo RH7, colonna 2, va indicato l’importo complessivo delle quote di reddito (importi positivi di colon-
na 4) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e
3 di colonna 2 dei righi da RH1 a RH4), e delle quote attribuite nelle ipotesi di cui all’art. 20-bis del TUIR
(codici 5 e 6), e la sommadelle quote di reddito (importi positivi)indicate nelle colonne 4, dei righi RH5 ed
RH6, derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi del-
l’art. 116 del TUIR.
Nelrigo RH7,colonna 1,va indicato l’importo complessivo delle quote di reddito “minimo” (importi di colon-
na 8) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e
3 di colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) e la somma delle quote di reddito “minimo” indicate nelle colonne
8, dei righi RH5 ed RH6, derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della tra-
sparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR.
Vedere in APPENDICE Nelrigo RH8,va indicato l’importo complessivo (non preceduto dal segno meno) delle quote di perdite deri-
la voce “Perdite di impresa vanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria (codice 1 di colonna 2 dei righi da
e di lavoro autonomo” RH1 a RH4) e la sommadelle quote di perdite indicati nelle colonne 4, dei righi RH5 ed RH6 derivanti dalla
partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR.
Nel rigo RH9,colonna 2,va indicata la differenza, tra l’importo di rigo RH7 col. 2 e l’importo di rigo RH8.
Se il risultato è negativo, indicare zero e riportare tale importo nell’apposito prospetto delle perdite del qua-
dro RS, per la parte non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa dell’anno, distinguendo la parte ripor-
tabile senza limiti di tempo.
In ogni caso tale differenza non può essere inferiore all’eventuale importo indicato nella col. 1 del rigo RH7.
Nel rigo RH9,colonna 1, va indicata l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa in contabilità ordinaria non
compensate, derivanti dalla differenza tra l’importo indicato nel rigo RH8 e la differenza tra l’importo di rigo
RH7 col. 2 e quello di rigo RH9 col. 2. Tale perdita può essere computata in diminuzione degli eventuali red-
diti indicati nei quadri RD o RF o RG . L’eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa, va
riportata nel quadro RS distinguendo la parte riportabile senza limiti di tempo .
Se l’importo di rigo RH9, col. 2 è di segno positivo, nel rigo RH10 va indicato l’importo delle perdite d’im-
presa in contabilità ordinaria del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione (determinate nel quadro RF), fino
a concorrenza della differenza tra l’importo di rigo RH9, col. 2 e l’importo di rigo RH7 col. 1.
L’eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa, va riportata nel quadro RS.
Nel rigo RH11 deve essere indicata la differenza fra rigo RH9 colonna 2 e rigo RH10.
Nel rigo RH12, va indicata, fino a concorrenza di rigo RH11 l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa
degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d’impresa prodotti nel periodo d’imposta.
Si ricorda che, in relazione alle perdite pregresse, la normativa vigente esclude la possibilità da parte dei soci
di una società partecipata di compensare i redditi attribuiti da quest’ultima con le perdite maturate nei perio-
di antecedenti l’opzione per il regime di tassazione in trasparenza.
ATTENZIONE Qualora risulti compilata la colonna 1 del rigo RH7, nel rigo RH12 vanno indicate le perdite
d’impresa degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d’impresa dell’anno) fino a
concorrenza della differenza, se positiva, tra l’importo di rigo RH11 e l’importo indicato nella colonna 1 del
rigo RH7, in quanto per effetto dell’art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 e successive modificazioni, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzio-
ne solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto art. 30.
L’eventuale eccedenza di perdite di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d’impre-
sa, va indicata nelle corrispondenti colonne del prospetto RS.
Nel rigo RH13, vanno indicate le perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività
commerciali in contabilità semplificata (codice 3) dei righi da RH1 a RH4. Tale importo va indicato senza
riportare il segno “meno”.
Nel rigo RH14, colonna 2, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RH11 e la somma dei righi RH12
e RH13. In caso di importo negativo riportare con il segno meno.
In ogni caso tale differenza non può essere inferiore all’eventuale importo indicato nella col. 1 del rigo RH7.
Tale importo va riportato nel rigo RN1 del quadro RN.
Nel rigo RH14, colonna 1, va indicata l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa in contabilità semplifica-
ta non compensate, derivanti dalla differenza tra, la somma degli importi indicati nei righi RH12 e RH13 e
la differenza tra gli importi di rigo RH11 e rigo RH14, colonna 2. Tale perdita va riportata nel, rigo RN1, del
quadro RN per abbattere il reddito complessivo al netto del reddito minimo.
Nel rigo RH15, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno meno) derivante dalla partecipazio-
ne in associazioni fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 dei righi da RH1 a RH4).
Se il risultato è positivo nel rigoRH16, vanno indicate le eventuali perdite di lavoro autonomo degli esercizi prece-
denti fino a concorrenza del rigo RH15 non utilizzate per compensare altri redditi di lavoro autonomo dell’anno.
5
Nel rigo RH17, va indicata la differenza tra il rigo RH15 e il rigo RH16. Tale importo va riportato nel rigo
RN1 del quadro RN. Se l’importo è negativo, tale perdita potrà essere utilizzata per abbattere il reddito com-
plessivo fino a concorrenza del reddito minimo.
Nel rigo RH18 l’importo complessivo delle quote di reddito (importi positivi di colonna 4)derivanti dalla par-
tecipazione in società semplici (codice 4 e 8 dei righi da RH1 a RH4). Tale importo va riportato nel rigo
RN1 del quadro RN.
Questa sezione è composta dai righi da RH19 a RH24.
In tale sezione va indicato il totale degli importi delle colonne da 9 a 14 dei righi da RH1 a RH6.
Nel rigo RH19, va riportata la somma delle colonne 9 dei righi da RH1 a RH6.
Nel rigo RH20, colonna 2, va riportata la somma delle colonne 10 dei righi da RH1 a RH6. Si precisa che
nella colonna 1 di tale rigo va indicata l’importo del credito d’imposta sui fondi comuni di investimento.
L’ammontare spettante va desunto direttamente dal prospetto rilasciato dalla società partecipata.
Nel rigo RH21, va indicato il totale degli importi delle colonne 11 dei righi RH5 ed RH6.
Nel rigo RH22, va indicato il totale degli importi delle colonne 12 dei righi da RH1 a RH6.
SEZIONE IV Nel rigo RH23, va indicato il totale degli importi delle colonne 13 dei righi RH5 ed RH6.
Nel rigo RH24, va indicato il totale degli importi delle colonne 14 dei righi RH5 ed RH6.
RIEPILOGO
2. QUADRO RL – ALTRI REDDITI
Generalità Questo quadro è composto da tre sezioni:
Sezione I – riservata ai redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III del TUIR;
Sezione II– riservata a taluni redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, capo VII, del TUIR ed alle
erogazioni per l’esercizio di attività sportiva dilettantistica, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR;
Sezione III – riservata agli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell’art. 53 del TUIR.
SEZIONE I-A La prima sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito com-
plessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires e quelli
REDDITI DI CAPITALE
distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2009,
senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.
Si ricorda che non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi consegui-
ti nell’esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro ma in quello relati-
vo al reddito d’impresa.
Si precisa che solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero partecipazioni di
natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono nego-
ziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) i proventi per-
cepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle
società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.
Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppu-
re ad imposta sostitutiva.
I redditi prodotti all’estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti
ovvero quando l’intervento degli intermediari non ha comportato l’applicazione della ritenuta alla fonte, devo-
no essere indicati in questo quadro se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva com-
pilando il quadro RM.
Qualora ricorrano le condizioni per fruire del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero occorre com-
pilare la sezione I del quadro CR del FASCICOLO 1 ovvero il quadro CE del FASCICOLO 3, qualora siano stati
prodotti all’estero anche redditi d’impresa.
Si ricorda che nel presente quadro deve essere dichiarata la parte degli utili, derivanti dalla partecipazione
in società o altro ente residente o localizzato in Stati e territori con regime fiscale privilegiato (ai sensi dell’art.
167 o 168 del TUIR), che eccede il reddito indicato nella sezione VIII del quadro RM del presente modello
ovvero nella corrispondente sezione presente nel quadro RM dei modelli degli anni precedenti.
Vedere in APPENDICE Nel primo rigo devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di
la voce “Utili prodotti capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l’ogget-
all’estero” to principale dell’attività. Sono assimilati alle azioni i titoli partecipativi e gli strumenti finanziari emessi da sog-
getti non residenti che presentano le seguenti caratteristiche:
– la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una
partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o del-
l’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);
– tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le rego-
le proprie vigenti nel Paese estero di residenza.
Devono essere, inoltre, incluse le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni
bilaterali contro le doppie imposizioni.
Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzio-
ne del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede
il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del
valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all’art. 47, comma 5,
del TUIR (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai
sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale).
Nella sezione, devono essere indicati anche gli utili da partecipazione di natura non qualificata, relativi a
società in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e i pro-
6
venti di natura non qualificata derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette società. In tal caso, gli
utili e i proventi equiparati concorrono alla formazione del reddito imponibile per la loro totalità e la ritenuta
del 12,50 per cento applicata su tali redditi è a titolo d’acconto. Rimane ferma la possibilità di applicare la
predetta ritenuta a titolo d’imposta qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di inter-
pello prevista per tale fattispecie. Invece, sugli utili e proventi equiparati provenienti da partecipazioni non
qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati continua ad essere applicabile la ritenuta a titolo di imposta.
Nel rigo RL1, indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capi-
tali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell’apposita certificazione. Tra gli utili ed i proventi
da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche quelli derivanti da contratti di associazione in
partecipazione, o dai contratti di cointeressenza, il cui apporto sia costituito da capitale o da capitale e da
opere e servizi nonché quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquida-
zione anche concorsuale di società ed enti.
In particolare indicare:
• nella colonna 1:
– il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese resi-
denti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti
fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
– il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese resi-
denti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato;
– il codice 3, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti o domiciliate in
Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato provenienti da partecipazioni non qualificate i cui tito-
li non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andreb-
bero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate
a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, del TUIR, tali importi dovranno essere
indicati nella sezione V del quadro RM;
– il codice 4, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è
stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del-
l’art. 167, comma 5, del TUIR;
– il codice 5, in caso di utile e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero
residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
– il codice 6, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato pare-
re favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5
del TUIR;
• nella colonna 2:
– il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2009 desumibili dalla rela-
tiva certificazione ai punti 28, 30, 32 e 34 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;
– il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2009 desumibili
dalla certificazione ai punti 29, 31 e 33 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 5 o 6;
– il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2009 da imprese
residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta black list), desu-
mibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 30, 32, e 34 qualora sia stato indicato nella colonna 1
il codice 2 o 3.
ATTENZIONE l’elenco degli paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al DM21 novem-
bre 2001 (cosiddetta black list) è desumibile in appendice alla voce “Paesi e territori aventi un regime
fiscale privilegiato”;
• nella colonna 3 l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite, rilevabile dal punto 38 della certifi-
cazione.
Si precisa, al fine della compilazione del rigo RL1, che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più
certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, ripor-
tando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 3
la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codi-
ci occorrerà compilare distinti moduli.
Nel rigoRL2, vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2009 al lordo delle eventuali ritenute a
titolo di acconto.
In particolare indicare:
• nella colonna 1:
– il codice 1 in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depo-
siti e conti correnti diversi da quelli bancari e postali) compresa la differenza tra la somma percepita alla
scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali inte-
ressi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in
cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l’ammontare matu-
rato nel periodo d’imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono
essere calcolati al saggio legale;
– il codice 2 in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o
per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni
annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
– il codice 3in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni
o ipoteche) assunte in favore di terzi;
7
– il codice 4in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell’in-
teresse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni
affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l’ammontare ricevuto alla
scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi d’in-
vestimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;
– il codice 5 in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indica-
ti ed ogni altro provento in misura definita derivante dall’impiego di capitale, nonché degli altri proventi deri-
vanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono esse-
re realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivan-
ti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo
del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il red-
dito complessivo del contribuente. Con questo codice vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dila-
zione di pagamento relativi a redditi di capitale;
– il codice 6 in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della ces-
sione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di
danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
– il codice 7 in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui
all’art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR se dedotti dall’associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormen-
te alla riforma dell’imposizione sul reddito delle società di cui al d.lgs. n. 344 del 2003.
Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei con-
tratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque
anni devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cin-
que anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel quadro RM (ed assoggettati a tassazione separata
salvo opzione per la tassazione ordinaria).
• nella colonna 2 l’importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
• nella colonna 3 l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite.
Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti
moduli.
Nel rigo RL3, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2.
L’importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1,
colonna 4, del quadro RN. L’importo indicato al rigo RL3, colonna 3, deve essere sommato alle altre ritenu-
te e riportato nel rigo RN33, colonna 4, del quadro RN.
SEZIONE I-B Nel rigo RL4 vanno indicati gli importi sotto elencati, trasferiti al dichiarante da Trust trasparenti o misti di cui al-
l’art. 73, comma 2, del TUIR di cui lo stesso è beneficiario. Tali dati vanno riportati nei corrispondenti righi del
REDDITI DI CAPITALE
quadro RN. Nella particolare ipotesi in cui il dichiarante sia beneficiario di più Trust deve essere compilato un
IMPUTATI DA TRUST
rigo distinto per ogni Trust, avendo cura di riportare nel quadro RN il totale degli importi indicati in ciascun rigo.
In particolare, va indicato:
• in colonna 1, il codice fiscale del Trust;
• in colonna 2, il reddito imputato dal Trust;
• in colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi
comuni di investimento;
• in colonna 4, l’ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero;
• in colonna 5, l’ammontare delle ritenute d’acconto;
• in colonna 6, l’eccedenza IRES trasferita al contribuente dal Trust trasparente o misto;
• in colonna 7, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
• in colonna 8, l’ammontare degli acconti IRES versati dal Trust per la parte trasferita al dichiarante.
SEZIONE II-A La seconda sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione dei redditi diversi. Nell’esposizione dei singoli
dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quel-
REDDITI DIVERSI
li per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corri-
spettivi e i proventida dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle som-
me effettivamente percepite nel 2009; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per
dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d’imposta, solo gli importi effettivamente ri-
scossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.
Vedere in APPENDICE NelrigoRL5, colonna1, indicare i corrispettivi percepiti, a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzio-
la voce “Lottizzazione” ne di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili, per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.
Nel rigo RL6, colonna 1, indicare i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili
acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti
per successione previsti dall’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR, e delle unità immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abita-
zione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per
donazione ai fini della individuazione del periodo di cinque anni occorre fare riferimento alla data di acqui-
sto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle
plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all’atto della cessione, l’imposta sostituti-
va prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266. Si precisa che le plusvalenze realizzate a seguito di ces-
sioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti
al momento della cessione, vanno invece indicate nella sezione II del quadro RM.
Per quanto riguarda le spese da indicare nei righi RL5, colonna 2 (vendita di terreni ed edifici a seguito di
lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e RL6, colonna 2, (rivendita di beni
immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzio-
ne del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono ogget-
to di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni
8
prima dell’inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al
quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a tito-
lo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo
a plusvalenza. Si precisa che, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, all’art.
68, comma 1, del TUIR per gli immobili di cui alla lett. b) dell’art. 67 del TUIR acquisiti per donazione, si
assume come prezzo o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d’imposta, le spese vanno cal-
colate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta, anche se già sostenute, con ulterio-
re loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d’imposta in
cui ha luogo la relativa percezione.
Nel rigo RL7, colonna 1, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell’anno per la cessione a titolo oneroso di
partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va uti-
lizzato il quadro RT. Le spese di cui al rigo RL7, colonna 2, sono costituite dal relativo prezzo d’acquisto.
Nel rigo RL8, colonna 1, indicarei proventi derivanti dalla successiva vendita, totale o parziale, di una o più azien-
de precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d’impresa.
In questo rigo devono essere indicate, inoltre, le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche par-
ziale, delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito da familiari. Ai fini della determinazione delle
plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui al presente rigo si applicano le disposizioni dell’art. 58 del TUIR.
Si ricorda cheil trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realiz-
zo di plusvalenze dell’azienda stessa, anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall’aper-
tura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
Nella colonna 2indicare il costo non ammortizzato delle aziende cedute di cui alla colonna1. In caso di suc-
cessiva vendita, anche parziale, di azienda acquisita per causa di morte o per atto gratuito a familiari, l’a-
zienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.
Nel rigo RL9, indicare i proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto dell’unica o di tutte le
aziende possedute.
Nelrigo RL10, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immo-
bili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.
Nelrigo RL11,indicarel’intero ammontare deiredditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi,
decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi
quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.
Nel rigo RL12, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero, riportando l’ammontare netto
assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2009 o, in caso di difformità dei periodi di impo-
sizione, per il periodo d’imposta estero che scade nel corso di quello italiano.
Se nello Stato estero l’immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest’ultimo non deve essere dichiara-
to a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.
Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d’estimo o in base a criteri
similari, indicare l’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese even-
tualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero secondo i cri-
teri stabiliti dall’art. 165 del TUIR. Qualora ricorrano le condizioni per fruire del credito d’imposta per le impo-
ste pagate all’estero, occorre compilare la sezione I del quadro CR del FASCICOLO 1, ovvero nel quadro CE
del FASCICOLO 3, qualora siano stati prodotti all’estero anche redditi d’impresa.
Se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel
Paese estero, indicare l’ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di
deduzione forfetaria delle spese.
Se tale redditoè soggetto all’imposta nello Stato estero, indicare l’ammontare dichiarato in dettoStato senza
alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Nel rigo RL13,indicare i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti indu-
striali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale
o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore o inven-
tore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a
titolo gratuito il reddito va dichiarato nell’intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo
oneroso va dichiarato l’importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.
Si ricorda che i proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industria-
li e simili da parte dell’autore o inventore, vanno dichiarati nella Sezione III del presente quadro.
Nel rigo RL14, indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.
Nel rigo RL15, indicare i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all’estero, non
esercitate abitualmente. Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti arti-
stici, scientifici o sociali non assoggettabili a ritenuta a titolo d’imposta, con esclusione dei premi stessi corri-
sposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali.
I redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o da collaborazioni a progetto
vanno invece dichiarati, nel quadro RC del FASCICOLO 1.
Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichia-
rati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al
lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti
dell’artista o professionista.
Nelrigo RL16,indicare i corrispettivi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esem-
pio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai
sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482);
Le spese di cui airighi RL9 (affitto e concessione in usufrutto di aziende),RL10 (utilizzazione da parte di terzi
di beni mobili e immobili),RL14 (attività commerciali occasionali),RL15 (attività occasionali di lavoro autono-
mo) RL16(assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) possono essere portate in deduzione solo se
specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi.
Inoltre, per i redditi indicati nei righi RL14, RL15 ed RL16 sono state previste delle detrazioni dall’imposta lorda
che saranno determinate, se spettanti, nel quadro RN del FASCICOLO 1.
9
Nel rigo RL17, indicare i redditi occasionali forfettizzati, come determinati ai sensi dell’art. 71, comma 2-bis)
del TUIR ove è previsto un regime di determinazione forfettizzata dei redditi derivanti dallo svolgimento non
abituale di attività agricole connesse, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c) dell’articolo 32 del TUIR.
Tali redditi conseguiti occasionalmente, classificati come redditi diversi, devono essere determinati in misura
pari al 15 per cento (per le attività di manipolazione e trasformazione) e al 25 per cento (per le attività di ser-
vizi) dei corrispettivi.
Nel rigo RL17, colonna 1, indicare l’importo complessivo dei corrispettivi percepiti; nella colonna 2, indica-
re l’importo delle deduzioni forfetarie spettanti sui redditi di colonna 1.
In presenza di entrambe le tipologie di reddito nelle rispettive colonne indicare l’ammontare complessivo dei
corrispettivi e delle deduzioni forfetarie spettanti.
Nel rigo RL18, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi da rigo RL5 a rigo RL17.
Si ricorda che le spese e gli oneri da indicare, ove previsto nella colonna 2 dei righi da RL5 a RL17 non pos-
sono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell’ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognu-
na delle operazioni eseguite.
Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia all’assunzione
obbligatoria riportata nel rigo RL16, colonna 2.
Si ricorda che il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamen-
te per ciascuno dei redditi di cui alle colonne 2 dei righi RL5, RL6, RL7, RL8, RL9, RL10, RL14, RL15, RL16 e
RL17, per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi e dei compensi, l’importo delle
spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibi-
to o trasmesso all’ufficio tributario competente, su richiesta di quest’ultimo.
Nel rigo RL19, indicare l’importo risultante dalla differenza tra l’ammontare lordo dei redditi (rigo RL18 colon-
na 1) e il totale delle deduzioni (rigo RL18, colonna 2) che, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell’Irpef,
va riportato nel rigo RN1, colonna 4, del quadro RN.
Nel rigo RL20, indicare l’ammontare delle ritenute d’acconto, comprese quelle eventualmente sospese che,
sommato all’importo delle altre ritenute va riportato nel rigo RN33, colonna 4, del quadro RN.
SEZIONE II-B In questa sezione dovete dichiarare:
– le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi percepiti dai direttori artistici e dai col-
ATTIVITÀ SPORTIVE
laboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale rese in favore di cori, bande musicali e filodramma-
DILETTANTISTICHE
tiche che perseguono finalità dilettantistiche (art. 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
E PRESTAZIONI RESE
– le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi percepiti per l’esercizio di atti-
A FAVORE DI CORI,
vità sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall’unione nazionale per
BANDE MUSICALI
E FILODRAMMATICHE l’incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo,
comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
– le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione a rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale
resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 comma 3, lett. a) della L. 27 dicem-
bre 2002 n. 289).
Per tali compensi, percepiti nel 2009, è prevista la seguente modalità di tassazione:
– i primi euro 7.500,00 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione
del reddito;
– sugli ulteriori euro 20.658,28 viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
– sulle somme eccedenti l’importo complessivo di euro 28.158,28, viene operata una ritenuta a titolo d’ac-
conto (con aliquota del 23%).
Si precisa che sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al
viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, che per-
tanto non devono essere indicati in questa sezione.
Per facilitare la compilazione dei righi RL21, RL22, RL23 e RL24 è necessario utilizzare il seguente prospetto.
Prospetto per i compensi ed altre somme derivanti da attività sportive
dilettantistiche e da collaborazioni in cori, bande e filodrammatiche
rese da direttori e collaboratori tecnici
Compensi percepiti 5 Ritenute operate 8 Addizionale
nel 2009 sui compensi percepiti trattenuta sui
nel 2009 compensi percepiti
1 nel 2009
Totale compensi
Compensi esenti 2 6 Ritenute a 9 Addizionale
titolo d’imposta trattenuta sulla parte
(fino a euro 7.500,00)
(casella 3 X 23%) di reddito con ritenuta
a titolo d’imposta
Compensi con ritenuta 3 (casella 3 X aliquota vigente*)
a titolo d’imposta
4 7 Ritenute a 10 Addizionale
titolo d’acconto trattenuta sulla parte
Imponibile (casella 5 - casella 6) di reddito con ritenuta
(con ritenuta a titolo d’acconto
a titolo d’acconto) (casella 8 - casella 9)
*Per l’applicazione delle aliquote vigenti vedere la tabella allegata alle istruzioni relative al quadro RV
del Fascicolo 1.
Indicare in:
– casella 1, il totale dei compensi percepiti;
– casella 2, i compensi percepiti fino ad un importo massimo di euro 7.500,00;
10
– casella 3, i compensi percepiti eccedenti l’importo di euro 7.500,00 per un importo massimo di euro
20.658,28;
– casella 4, la differenza tra l’importo della casella 1 e la somma degli importi indicati nelle caselle 2 e 3.
Ad esempio se nel corso del 2009 sono stati percepiti compensi per attività sportive dilettantistiche, per com-
plessivi euro 35.000,00, al punto 1 del prospetto verrà indicato l’importo di euro 35.000,00, al punto 2
euro 7.500,00, al punto 3 euro 20.658,28 e al punto 4 euro 6.841,72;
– casella 5, il totale delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i com-
pensi;
– casella 6, il 23% dell’importo indicato nella casella 3;
– casella 7, la differenza tra l’importo indicato nella casella 5 e l’importo indicato nella casella 6; se tale dif-
ferenza è negativa indicare zero;
– casella 8, il totale dell’addizionale regionale trattenuta risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto
che ha erogato i compensi;
– casella 9, con riferimento al domicilio fiscale al 31 dicembre 2009, applicare all’importo indicato nella
casella 3, le aliquote previste dalle singole regioni per la determinazione dell’addizionale regionale
all’IRPEF. L’elenco di tali aliquote può essere desunto dalla tabella allegata alle istruzioni relative al quadro
RV del FASCICOLO 1;
– casella 10, la differenza tra l’importo indicato nella casella 8 e l’importo indicato nella casella 9; se tale
differenza è negativa indicare zero.
Nel rigo RL21 indicare:
• a colonna 1, l’importo di casella 1 del prospetto;
Nel rigo RL22 riportare:
• a colonna 1, l’importo di casella 3 del prospetto. L’indicazione di tale importo è necessaria ai soli fini della
determinazione delle aliquote da applicare al reddito imponibile (vedere istruzioni per la compilazione del
rigo RN4 del quadro RN);
• a colonna 2, l’importo di casella 4 del prospetto; tale importo sommato agli altri redditi Irpef, deve essere
riportato nel rigo RN1 colonna 4.
Nel rigo RL23 indicare:
• a colonna 1, l’importo della casella 5 del prospetto;
• a colonna 2, l’importo della casella 7 del prospetto; tale importo deve essere sommato alle ritenute relati-
ve agli altri redditi e riportato nel rigo RN33, colonna 4, del quadro RN.
Nel rigo RL24 indicare:
• a colonna 1, l’importo della casella 8 del prospetto;
• a colonna 2, l’importo della casella 10; tale importo, deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3 del qua-
dro RV.
SEZIONE III In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell’art. 53 del TUIR.
Si ricorda che da quest’anno per i redditi indicati in questa sezione spetta una detrazione dall’imposta lorda
ALTRI REDDITI DI
LAVORO AUTONOMO
che sarà determinata, se spettante, nel quadro RN del FASCICOLO 1.
Nel rigo RL25, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di
invenzioni industriali e simili da parte dell’autore o inventore, vale a dire i compensi, compresi i canoni, rela-
tivi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d’autore, conseguiti anche in via occa-
sionale (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.). Se i
citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a
titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nella seconda sezione del presente quadro.
Nel rigo RL26, indicare i compensi lordi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari
comunali.
Nel rigo RL27, indicare l’ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in
caso di cointeressenza agli utili di cui all’art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni
di lavoro e gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni
e a responsabilità limitata.
TOTALE COMPENSI, Nel rigo RL28, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi da rigo RL25
PROVENTI E REDDITI a rigo RL27.
Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26
Nel rigo RL29, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:
• 25 per cento ovvero, se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni, il 40 per cento
dei proventi di rigo RL25;
• 15 per cento dei compensi di rigo RL26.
Totale netto compensi, proventi e redditi
Nel rigo RL30, indicare la differenza tra l’importo di rigo RL28 e quello di rigo RL29.
Sommare l’importo di rigo RL30 agli altri redditi dichiarati ai fini dell’Irpef e riportare il totale al rigo RN1,
colonna 4, del quadro RN.
Ritenute d’acconto
Nel rigo RL31, indicare l’ammontare delle ritenute d’acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui
compensi e redditi dichiarati in questa Sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo RN33,colon-
na 4, del quadro RN.
11
3. QUADRO RM – REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
E AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
Generalità In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati nell’art. 7, comma 3,
art. 15, comma 1, lett. f), e art. 17 del TUIR, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all’estero, ai quali si
applica la disposizione dell’art. 18 del TUIR e i redditi di capitale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 1°aprile 1996,
n. 239, sui quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva.
Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo quadro va tenuto presente il
diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o meno conseguiti nell’esercizio di
imprese commerciali:
• se percepiti nell’esercizio di imprese commerciali, i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola
assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti
del reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l’ammontare conseguito o imputato nell’anno in cui
avviene il conseguimento o l’imputazione;
• se percepiti al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali (ad esempio, se percepiti da collaboratori di
imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria), i redditi, le indennità
e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro, nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la
facoltà di optare per la tassazione ordinaria, barrando la relativa casella posta nella Sezione interessata.
Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali sono
maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono.
Si rammenta, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla
L. 28 febbraio 1997, n. 30, è dovuto il versamento di un acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti
a tassazione separata (artt. 7, comma 3, e 17 del TUIR) da indicare nella dichiarazione dei redditi e non
soggetti a ritenuta alla fonte. Per tale versamento si rinvia alle istruzioni della Sezione VI.
Il quadro si articola in dodici sezioni.
SEZIONE I Nella SezioneIvanno indicate:
a) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia
INDENNITÀ E
delle persone fisiche;
ANTICIPAZIONI DI CUI
b) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da funzioni notarili;
ALLE LETTERE D), E), F)
DELL’ART. 17, DEL TUIR c) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da sportivi professionisti al termine dell’atti-
vità sportiva, ai sensi dell’art. 4, settimo comma, della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le
indennità indicate nell’art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR.
Ciò premesso nei righi RM1 e RM2, indicare:
• nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione sopra riportata;
• nella colonna 2, l’anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, in caso di anticipazioni, l’anno 2009;
• nella colonna 3, l’ammontare dell’indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
• nella colonna 4, la somma degli importi percepiti nel 2009 e in anni precedenti relativamente allo stesso
rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l’importo di colonna 3;
• nella colonna 5, l’ammontare delle ritenute d’acconto subite nel 2009 (comprese quelle eventualmente
sospese);
• nella colonna 6, la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (com-
prese quelle eventualmente sospese).
Nella colonna 7, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo
RM15). In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di
tassazione originariamente prescelto.
SEZIONE II Nella Sezione II vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate (si ricorda che per i
seguenti redditi il contribuente ha la facoltà di optare per la tassazione ordinaria):
INDENNITÀ,
a) le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azien-
PLUSVALENZE E REDDITI
de possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsua-
DI CUI ALLE LETTERE G),
G-BIS), G-TER), H), I), L) le, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
E N) DELL’ART. 17, b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificato-
COMMA 1, DEL TUIR ria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per ter-
reni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano rego-
latore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la
plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato
acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i cri-
teri di cui agli ultimi due periodi dell’art. 68, comma 2, del TUIR (per maggiori chiarimenti vedere in
APPENDICE, voce “Calcolo delle plusvalenze”);
c) le plusvalenze e le altre somme di cui all’art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413,
percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si
ricorda che la compilazione di questo rigo interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assog-
gettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze
nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguente-
mente la predetta ritenuta che, in tal caso, si considera a titolo di acconto (per maggiori chiarimenti vede-
re in APPENDICE, voce “Indennità di esproprio”);
d) le indennità per la perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare;
e) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdi-
ta di redditi relativi a più anni;
12
f) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indi-
cate nell’art. 5 del TUIR, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di
morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società
stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o
dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione,
è superiore a cinque anni. In caso di opzione per la tassazione ordinaria detti redditi devono essere dichia-
rati nel quadro RH del presente fascicolo;
g) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei tito-
li di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell’art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è supe-
riore a cinque anni;
h) i redditi percepiti dal professionista, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comun-
que riferibile all’attività professionistica qualora tali redditi siano stati riscossi interamente entro il periodo
d’imposta.
Ciò premesso, nei righi da RM3 a RM7, indicare:
• nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione sopra riportata;
• nella colonna 2, l’anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi di cui alla precedente let-
tera a) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla preceden-
te lettera f), l’anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;
• nella colonna 3, l’ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
• nella colonna 4, l’importo delle ritenute subite nel 2009 (comprese quelle eventualmente sospese);
• nella colonna 5, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di
rigo RM15).
SEZIONE III Nella Sezione III vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il
CSSN, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta preceden-
IMPOSTE E
ti e che nell’anno 2009 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma
ONERI RIMBORSATI
di credito d’imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi. Non vanno indicate in questa sezione le spese
sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicura-
zione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono dedu-
cibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.
Ciò premesso, nel rigo RM8 indicare:
• nella colonna 1, l’anno in cui si è fruito della detrazione dall’imposta;
•nella colonna 2:
– il codice 1 per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno diritto ad una detrazione. Tra
questi ad esempio:
a) i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d’imposta
successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi
senza tener conto dei predetti contributi;
Vedere in APPENDICE, b) la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fronte
voce “Imposte ed oneri di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad
rimborsati - casi abitazione principale, riferito all’importo di mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla costruzione;
particolari” – il codice 2 per i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1,
legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni prece-
denti a fronte delle spese direttamente sostenute.
•nella colonna 3, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dal-
l’imposta; si precisa che va indicato l’importo dell’onere rimborsato e non l’ammontare della detrazione;
• nella colonna 4, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di
rigo RM15).
Nel rigo RM9 indicare:
•nella colonna 1, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo;
• nella colonna 2, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di
rigo RM15).
Deve essere indicato in questo rigo, ad esempio, l’importo del CSSN, dedotti in anni precedenti e restituiti nel
2009.
SEZIONE IV Nella Sezione IVvanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 2009 in caso di morte del-
l’avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), b) e c)
REDDITI PERCEPITI
del TUIR, erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di
IN QUALITÀ DI EREDE
pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari. I trattamenti di fine rapporto e
O LEGATARIO
le indennità indicati nell’art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR, erogati da soggetti non obbligati all’effettuazione del-
le ritenute alla fonte devono essere indicati nella Sezione XI del presente quadro. In tal caso, nel rigo RM24, indi-
care nella colonna 4 la percentuale del reddito spettante all’erede e nella colonna 5 il codice fiscale del defunto.
I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della
categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.
I curatori di eredità giacente e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore
di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa sezione i menzionati redditi di cui all’art. 7,
comma 3, del TUIR, i quali, se il chiamato all’eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria
tassati separatamente con l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l’accet-
tazione dell’eredità.
Ciò premesso, compilare i righi RM10 e RM11, indicando:
• nella colonna 1, l’anno di apertura della successione;
• nella colonna 2, il reddito percepito, al lordo della quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al
credito indicato nella relativa dichiarazione;
13
• nella colonna 3, la quota dell’imposta sulle successioni;
• nella colonna 4, le ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati;
• nella colonna 5, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di
rigo RM15).
Per quanto riguarda l’esposizione dei redditi derivanti da utili di partecipazioni, si fa riferimento alle istruzio-
ni del rigo RL1. Ad esempio nel caso di utili derivanti da partecipazioni di natura qualificata corrisposti da
imprese residenti in Italia indicare nella colonna 3, il 40% della somma degli utili corrisposti nell’anno 2009
desumibili dalla relativa certificazione.
Si ricorda che per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la ces-
sazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto che gli eredi devono
indicare nella presente sezione, l’Agenzia delle entrate provvede a iscrivere a ruolo l’imposta dovuta senza
applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazio-
ne ordinaria se più favorevole per il contribuente. Per gli altri redditi, invece, può essere esercitata l’opzione
per la tassazione ordinaria (es.: indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per
la cessazione da funzioni notarili, ecc.).
SEZIONE V Nella Sezione V vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare
il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), percepiti direttamente dal
REDDITI DI CAPITALE
contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nel-
SOGGETTI AD
la stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art.
IMPOSIZIONE
18 del TUIR).
SOSTITUTIVA
Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il cre-
dito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Gli utili di fonte estera (compresi quelli derivanti da strumenti finanziari e da contratti di associazione in par-
tecipazione) qualora siano derivanti da partecipazioni non qualificate non possono essere assoggettati a tas-
sazione ordinaria. Resta inteso che i predetti utili relativi a partecipazione di natura qualificata dovranno esse-
re indicati nel quadro RL, Sezione I.
Per gli utili e gli altri proventi assimilati di natura non qualificata provenienti da società residenti in Paesi o ter-
ritori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, vedere istruzioni quadro RL.
In questa Sezione vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simi-
lari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1°aprile 1996,
n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incas-
sata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d’imposta. Per effetto delle disposizioni dell’art. 4, comma 2,
del citato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l’opzione per la tassazione ordinaria.
Per effetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, i proventi di cui
alla lett. g) dell’art. 44, comma 1, del TUIR, sono determinati valutando le somme impiegate apportate o affi-
date in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente secondo il
cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.
I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente Sezione devono essere effettuati con i ter-
mini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione.
Ciò premesso, nel rigo RM12, indicare:
• nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione riportata in APPENDICEalla
voce “Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva”;
• nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in APPENDICE al
FASCICOLO 1, la tabella “Elenco Paesi e Territori esteri”);
• nella colonna 3, l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il red-
dito è stato prodotto;
• nella colonna 4, l’aliquota applicabile;
• nella colonna 5, l’imposta dovuta.
Nella colonna 6, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo
RM15). In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all’estero.
Nel rigo RM13, con riferimento ai redditi di capitale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 1°aprile 1996, n. 239, indicare:
• nella colonna 1, l’ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva;
• nella colonna 2, l’imposta dovuta.
SEZIONE VI La presente sezione costituisce un riepilogo delle sezioni da I a V. Per i redditi soggetti a tassazione separata
esposti in tali sezioni, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non sono soggetti a ritenuta
RIEPILOGO DELLE
alla fonte, l’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n.
SEZIONI DA I A V
30, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento.
Il versamento del predetto acconto del 20 per cento, da effettuarsi mediante utilizzo del mod. F24, utilizzan-
do il codice tributo 4200, è dovuto con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non siano stati assog-
gettati a ritenuta alla fonte:
• plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di impre-
se commerciali esercitate da più di cinque anni;
• plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbani-
stici vigenti al momento della cessione;
• indennità per perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immo-
bili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti
al precedente titolare;
• indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di
redditi relativi a più anni;
• redditi percepiti dal professionista, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque
riferibile all’attività professionistica qualora tali redditi siano stati riscossi in un’unica soluzione;
14
• redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone
nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio e redditi impu-
tati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo
intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione
di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
• somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si
è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
• redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell’avente diritto, ad esclusione dei red-
diti fondiari o di impresa;
• contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR detenu-
ti per più di cinque anni i cui costi sono stati dedotti dall’associante in base alle norme del TUIRvigenti ante-
riormente alla riforma dell’imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003.
È importante sapere che l’acconto non è dovuto sui redditi di capitale di cui alla Sezione V per i quali si appli-
ca l’imposta sostitutiva, in quanto già soggetti, in sede di dichiarazione, al pagamento dell’imposta a titolo
definitivo.
Ciò premesso, nel rigo RM14, indicare:
• a colonna 1, il totale dei redditi sopra elencati, assoggettati a tassazione separata, per i quali non sono
state applicate ritenute alla fonte;
• a colonna 2, l’acconto dovuto determinato applicando l’aliquota del 20 per cento all’ammontare imponi-
bile dei redditi indicato nella colonna 1.
Redditi a tassazione ordinaria
Nel rigo RM15, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, indicare:
• nella colonna 1, il totale dei redditi per i quali è stata effettuata l’opzione;
• nella colonna 2, l’ammontare delle ritenute relative a tali redditi.
Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli
altri redditi assoggettati all’Irpef e riportato nel rigo RN1,colonna 4,delquadro RN; le relative ritenute devo-
no essere sommate alle altre ritenute e riportati nel rigo RN33, colonna 4.
SEZIONE VII Nella Sezione VIIvanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli di-
versi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti conces-
PROVENTI DERIVANTI DA
si a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri inter-
DEPOSITI A GARANZIA
mediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cen-
Per ulteriori informazioni to, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi pre-
vedi in APPENDICE“Proventi
visto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte ri-
derivanti da depositi a
sultanti dalla dichiarazione modello UNICO 2010 Persone Fisiche.
garanzia di finanziamenti”
e “Versamenti”, e il Ciò premesso, nel rigo RM16, indicare:
paragrafosulle rateizzazioni • nella colonna 1, l’ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
nelle Istruzioni generali • nella colonna 2, l’importo della somma dovuta.
del FASCICOLO1
SEZIONE VIII La presente sezione deve essere compilata:
REDDITI ASSOGGETTATI
a) dal soggetto che ha dichiarato nel quadro FC del FASCICOLO 3 il reddito di una società o di altro ente,
residente o localizzato in stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d.controlled foreign companies
A TASSAZIONE
o cfc) di cui detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta per-
SEPARATA DERIVANTI
DA PARTECIPAZIONE sona, il controllo ed al quale risulti imputato il reddito della cfc nel predetto quadro FCdel presente model-
IN IMPRESE ESTERE lo UNICO 2010;
(ART. 167 E 168 b) nel caso di cui all’art. 168 del TUIR in cui al dichiarante siano imputati i redditi del soggetto estero colle-
DEL TUIR) gato come determinati nella sezione III del quadro FC, in dipendenza della sua partecipazione agli utili
del soggetto estero;
c) dai soci o associati di un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR, ai quali sia stato imputato il reddito di una
società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
d) nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società tra-
sparente ex art. 116 del TUIR, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una società o di altro
ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. In tal caso il dichiarante deve
indicare il reddito imputato in relazione alla propria partecipazione agli utili.
I redditi imputati a tali soggetti sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d’imposta in corso alla
data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione di una società o di altro ente residente o localizzato in
Stati o territori con regime fiscale privilegiato con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e
comunque non inferiore al 27 per cento.
Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più soggetti esteri dei quali possiede partecipazio-
ni, devono essere utilizzati più quadri RM, avendo cura di numerarli progressivamente compilando la casella
“Mod.N.” posta in alto a destra di ogni quadro.
Pertanto, nel rigo RM17, deve essere indicato:
• in colonna 1, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito della società o di altro ente residen-
te o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato nel quadro FC. Qualora vi sia coinciden-
za tra il soggetto che ha dichiarato il reddito della società non residente ed il soggetto dichiarante, que-
st’ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
• in colonna 2:
– nelle ipotesi a) e b), il reddito dichiarato nel quadro FC del FASCICOLO 3 del presente modello, in propor-
zione alla propria partecipazione nel soggetto estero partecipato;
– nell’ipotesi c), il reddito imputato dal soggetto di cui all’art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qua-
lità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
– nell’ipotesi d), il reddito imputato dalla società trasparente di cui all’art. 116 del TUIR cui il dichiarante par-
tecipa in qualità di socio per, la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
15
•in colonna 3, l’aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rappor-
to tra l’importo indicato nel rigo RN5 e quello di cui al rigo RN4 e comunque non inferiore al 27 per cento;
•in colonna 4, l’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota di colonna 3 al reddito di colonna 2;
• in colonna 5, l’imposta pagata all’estero a titolo definitivo dal soggetto non residente sul reddito indicato
in colonna 2 fino a concorrenza dell’importo di colonna 4, per la parte riferibile al dichiarante;
• in colonna 6, l’imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l’importo di colonna 4 e quello di colonna 5.
Nel rigo RM18, deve essere indicato:
• in colonna 1, il valore di colonna 6 del rigo RM17. nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati red-
diti riferibili a più di un soggetto estero, per i quali si rende necessario l’utilizzo di più moduli, deve essere
indicata la somma degli importi indicati nella colonna 6 del rigo RM17 di tutti i moduli compilati;
•in colonna 2, il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l’u-
tilizzo in compensazione (rigo RX8);
•in colonna 3, l’importo dell’eccedenza di cui a colonna 2 e colonna 4 (credito d’imposta previsto dall’art. 2,
comma 6, della legge Finanziaria 2010), utilizzato in compensazione ai sensi del D.L. n. 241 del 1997;
• in colonna 4, l’importo degli acconti versati con mod. F24. (per il calcolo degli acconti vedi appendice
alla voce “acconto imposte sui redditi derivanti da imprese estere partecipate”);
• in colonna 5, l’importo da versare, corrispondente alla somma algebrica, se positiva, degli importi indica-
ti nelle colonne da 1 a 4.
Se il risultato di tale operazione è negativo, indicare l’importo a credito in colonna 6 (senza farlo precedere
dal segno “–”) e riportare lo stesso nel rigo RX7, del quadro RX, della presente dichiarazione.
I versamenti delle imposte relative ai redditi della presente sezione devono essere effettuati entro i termini e
con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. per
il versamento dell’imposta (IRPEF) dovuta a saldo, è stato istituito il codice tributo 4722 e per quello relativo
al primo acconto, il codice tributo 4723.
SEZIONE IX Nella Sezione IXva indicato l’ammontare dei versamenti integrativi per i quali si è fruito della detrazione di im-
PREMI posta relativi a contratti di assicurazione sulla vita del contribuente stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000
PER ASSICURAZIONI e successivamente integrati senza che ciò configuri una novazione oggettiva (cfr. Ris. n. 378/E del 2002) nel-
SULLA VITA IN CASO l’ipotesi di riscatto nel corso dei cinque anni successivi alla data della predetta integrazione del contratto.
DI RISCATTO Ciò premesso, nel rigo RM19, indicare:
DEL CONTRATTO • nella colonna 1, l’anno d’imposta relativo all’ultima dichiarazione nella quale il contribuente ha usufruito
della detrazione;
• nella colonna 2, l’ammontare dei premi integrativi per i quali si è fruito della detrazione d’imposta;
• nella colonna 3, l’ammontare delle ritenute d’acconto subite nel 2009 (comprese quelle eventualmente
sospese), risultante dalla certificazione consegnata dall’impresa assicuratrice.
SEZIONE X Nella Sezione X devono essere indicati i redditi erogati ad esempio da un soggetto che non riveste la qualifi-
ca di sostituto d’imposta assoggettabili a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto (TFR) e gli ar-
REDDITI CORRISPOSTI
retrati di lavoro dipendente percepiti da collaboratori domestici, baby-sitter, badanti (contratti di collaborazio-
DA SOGGETTI NON
ne domestica).
OBBLIGATI PER LEGGE
ALLA EFFETTUAZIONE Vanno altresì indicate in tale sezione le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coor-
DELLE RITENUTE dinata e continuativa, in cui il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
D’ACCONTO Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto imponibile è utile sapere che i decreti legislativi
n. 47 del 18 febbraio 2000 e n. 168 del 12 aprile 2001, hanno previsto una diversa modalità di determi-
nazione per il TFR maturato a partire dal 1°gennaio 2001. Pertanto, ai fini del calcolo dell’ammontare impo-
nibile è necessario distinguere la quota di TFR maturato al 31 dicembre 2000 dalla quota di TFR maturato
dal 1 gennaio 2001.
Si precisa che nel caso in cui siano stati percepiti più TFR erogati dallo stesso o da diversi datori di lavoro è
necessario compilare distinte sezioni X (utilizzando più moduli del quadro RM).
Quota di TFR maturato al 31 dicembre 2000: occorre ridurre l’ammontare del TFR erogato di una somma
pari a euro 309,87 (ovvero a euro 258,23 se il rapporto di lavoro è cessato entro il 30 dicembre 1997)
per ciascun anno preso a base di commisurazione (colonne da 6 a 21). L’importo annuo di euro 309,87
deve essere rapportato a mese per i periodi inferiori all’anno e deve essere proporzionalmente ridotto negli
anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collet-
tivi di lavoro (periodi di part-time).
Quota di TFR maturato dal 1° gennaio 2001: l’importo erogato deve essere considerato al netto delle riva-
lutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva dell’11 per cento (colonne da 22 a 40).
È riconosciuta una detrazione d’imposta di euro 61,97 annue se il TFR erogato è relativo a rapporti di lavo-
ro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni (art. 19, comma 1-ter TUIR).
Per i periodi inferiori all’anno le suddette detrazioni devono essere rapportate al relativo numero di mesi; se il
rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro
(periodi di part-time), le detrazioni devono essere proporzionalmente ridotte.
L’importo delle detrazioni non può in ogni caso eccedere l’imposta calcolata sul TFR erogato riferibile alla
quota maturata dall’1/1/2001.
Si precisa che le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni sul TFR.
Nel rigo RM20, indicare le somme percepite nel corso del 2009 a titolo di trattamento di fine rapporto e le
altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese
legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimen-
ti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
Nelle colonne da 1 a 3 vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro.
16
In particolare:
• nella colonna 1, indicare la data di inizio del rapporto di lavoro;
• nella colonna 2, indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di anticipazione del TFR va indicata la data della richiesta dell’anticipazione, o, in alternativa, il
31/12/2008;
• nella colonna 3, indicare il periodo compreso tra l’inizio e la cessazione del rapporto di lavoro espresso
in anni e mesi. In caso di anticipazione del TFR va indicato il periodo compreso tra la data di inizio del
rapporto di lavoro e la data di richiesta dell’erogazione, o in alternativa il 31 dicembre dell’anno prece-
dente la medesima data;
• nella colonna 4,indicare la percentuale del reddito spettante all’erede; in tal caso, nelle successive colon-
ne indicare l’indennità complessivamente erogata nell’anno o in anni precedenti a tutti i coeredi (o al de
cuius) e gli acconti complessivamente versati dai medesimi (o dal de cuius) in anni precedenti. Gli acconti
da versare (colonne 21 e 38) dovranno invece essere commisurati alla percentuale di colonna 4;
• nella colonna 5, indicare il codice fiscale del dipendente deceduto;
TFR ed altre indennità •nella colonna 6, indicare l’ammontare del TFR maturato al 31 dicembre 2000, inteso come importo dispo-
maturate al 31/12/2000 nibile presso il datore di lavoro a tale data, aumentato delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già
(colonne da 6 a 21) erogati;
• nella colonna 7,indicare l’ammontare del TFR erogato nel corso del 2009 e riferito al TFR maturato al 31
dicembre 2000;
• nella colonna 8, indicare:
A – se si tratta di anticipazione;
B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto.
• nella colonna 9, indicare l’ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di TFR erogato in anni
precedenti riferibile al TFR maturato al 31 dicembre 2000.
Nelle seguenti colonne 10, 11 e 12 indicare il periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni:
• nella colonna 10, indicare il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno;
• nella colonna 11, indicare l’eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale
al 31 dicembre 2000, specificando nella successiva colonna 12 la relativa percentuale (da calcolare con
la seguente operazione: numero ore lavorate diviso il totale delle ore previste dal contratto nazionale);
• nella colonna 13, indicare l’ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte al netto dei
contributi previdenziali obbligatori per legge maturato al 31 dicembre 2000;
• nella colonna 14, indicare:
A – se si tratta di anticipazione;
B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto;
• nella colonna 15, indicare l’ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di altre indennità
erogato in anni precedenti riferibile al maturato al 31 dicembre 2000;
• nella colonna 16, indicare l’importo della riduzione complessivamente spettante sul TFR maturato al 31
dicembre 2000. Tale importo si ottiene moltiplicando la cifra di euro 309,87 (ovvero euro 258,23 se il
rapporto di lavoro è cessato entro il 30 dicembre 1997) per gli anni presi a base di commisurazione con-
siderati fino al 31 dicembre 2000 (colonne 10, 11 e 12).
La cifra di euro 309,87 deve essere rapportata a mese per i periodi inferiori all’anno e deve essere propor-
zionalmente ridotta negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario
previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Ad esempio, se nella colonna 10 sono stati indicati due anni e tre mesi, nella colonna 11 un anno e nella
colonna 12 la percentuale del 50%, l’importo da evidenziare nella colonna 16 sarà dato da (309,87 x 2)
+ (309,87 x 3/12) + (309,87 x 50%) e sarà quindi pari a euro 852,00.
Si precisa che l’importo della colonna 16 non può eccedere la somma degli importi delle colonne 7 e 9;
• nella colonna 17, indicare il risultato della seguente operazione:
(colonna 7 + colonna 9 – colonna 16) + (colonna 13 + colonna 15)
•nella colonna 18, indicare l’importo pari al 20 per cento dell’imponibile riportato nella precedente colonna 17.
• nella colonna 19, indicare l’ammontare della detrazione spettante ai sensi dell’art. 1 del decreto 20 marzo
2008 sul TFR e sulle indennità equipollenti di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR. Tale detrazione
non compete sulle anticipazioni. Nella ipotesi in cui l’importo della detrazione sia superiore all’acconto
(colonna 18), l’eccedenza andrà riportata alla colonna 36.
• nella colonna 20, indicare l’ammontare complessivo degli acconti di imposta versati negli anni precedenti
in relazione alle somme evidenziate nei punti 9 e 15.
• nella colonna 21, indicare l’acconto da versare derivante dalla seguente operazione:
colonna 18 – colonna 19 – colonna 20
Se il risultato è minore di zero indicare zero.
Si precisa che in caso di somme percepite dall’erede, l’importo da evidenziare nella presente colonna deve
essere commisurato alla percentuale di colonna 4 (vedere in proposito le precisazioni contenute a colonna 4).
Si ricorda che l’importo dell’acconto risultante dalla colonna 21 deve essere versato utilizzando nella delega
di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200;
TFR ed altre indennità •nella colonna 22, indicare l’ammontare del TFR maturato dal 1°gennaio 2001 disponibile presso il dato-
maturate al 1°/1/2001 re di lavoro, comprensivo delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati e ridotto delle riva-
(colonne da 22 a 40) lutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva;
• nella colonna 23, indicare l’ammontare del TFR erogato nel corso del 2009 riferibile al TFR maturato dal
1° gennaio 2001 ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva;
17
• nella colonna 24, indicare:
A – se si tratta di anticipazione;
B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto;
• nella colonna 25, indicare l’ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di TFR erogato in
anni precedenti riferibile al TFR maturato dal 1° gennaio 2001;
• nella colonna 26,barrare la casella se trattasi di contratto di lavoro a tempo determinato con durata effet-
tiva non superiore ai due anni. Per durata effettiva s’intende il periodo compreso tra la data di inizio e quel-
la di cessazione del rapporto di lavoro con esclusione dei periodi di sospensione del rapporto stesso ai
sensi dell’art. 2110 c.c. (ad es. in caso di infortunio o gravidanza) che possono rendere il periodo di com-
misurazione superiore ai due anni.
Nelle seguenti colonne 27, 28 e 29 indicare il periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni:
• nella colonna 27,indicare il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno dal 1° gen-
naio 2001, per il quale spetta la detrazione di euro 61,97 sul TFR erogato.
• nella colonna 28, indicare l’eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale
dal 1° gennaio 2001 per il quale spetta la detrazione di euro 61,97 sul TFR erogato, specificando nella
successiva colonna 29 la relativa percentuale (calcolata con la seguente operazione: numero ore lavorate
diviso il totale delle ore previste dal contratto nazionale);Ai fini della compilazione si precisa che:
– non devono essere considerati i periodi di sospensione dal lavoro (ad es. infortunio o gravidanza);
– le colonne non devono essere compilate nel caso di erogazione nell’anno di anticipazione sul TFR (punto
24 compilato con il codice A).
• nella colonna 30, indicare l’ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte al netto dei
contributi previdenziali obbligatori per legge maturato dal 1° gennaio 2001;
• nella colonna 31, indicare:
A – se si tratta di anticipazione;
B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto;
• nella colonna 32, indicare l’ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di altre indennità
erogato in anni precedenti riferibile al maturato dal 1° gennaio 2001;
• nella colonna 33, indicare il risultato della seguente operazione:
colonna 23 + colonna 25 + colonna 30 + colonna 32
• nella colonna 34, indicare il 20 per cento dell’imponibile riportato nella precedente colonna 33;
• nella colonna 35, indicare l’importo delle detrazioni complessivamente spettanti sul TFR maturato dal 1°gen-
naio 2001.
Tale importo si ottiene moltiplicando la cifra di euro 61,97 per gli anni presi a base di commisurazione con-
siderati dal 1°gennaio 2001 (colonne 27, 28 e 29). La cifra di euro 61,97 deve essere rapportata a mese
per i periodi inferiori all’anno e deve essere proporzionalmente ridotta negli anni in cui il rapporto si è svolto
per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro. Ad esempio, se nella
colonna 27 sono stati indicati due anni e tre mesi, nella colonna 28 un anno e sei mesi e nella colonna 29
la percentuale del 50%, l’importo da indicare nella colonna 35 è dato da (61,97 x 2) + (61,97 x 3/12) +
(61,97 x 50%) + (61,97 x 6/12 x 50%) e sarà quindi pari a euro 186,00.
Si precisa che:
– l’importo delle detrazioni non può in ogni caso eccedere l’imposta dovuta sul TFR erogato riferibile al matu-
rato dall’1/1/2001 (pari al 20 per cento dell’importo di colonna 23 + 25);
– le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni sul TFR;
• nella colonna 36, indicare l’ammontare della detrazione spettante ai sensi dell’art. 1 del decreto 20 marzo
2008 sul TFR e sulle indennità equipollenti di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR. Tale detrazione
non compete sulle anticipazioni;
• nella colonna 37, indicare l’ammontare complessivo degli acconti di imposta versati negli anni precedenti
in relazione alle somme evidenziate nei punti 25 e 32;
• nella colonna 38, indicare il risultato della seguente operazione:
colonna 34 – colonna 35 – colonna 36 – colonna 37
Se il risultato è minore di zero indicare zero.
Si precisa che in caso di somme percepite dall’erede, l’importo dell’acconto deve essere commisurato alla
percentuale di colonna 4 (vedere in proposito le precisazioni contenute a colonna 4).
Si ricorda che l’imposta risultante dalla colonna 38 deve essere versata utilizzando nella delega di pagamen-
to (modello F24) il codice tributo 4200;
• nella colonna 39, con riferimento alle somme erogate nell’anno, indicare l’importo della rivalutazione del
TFR maturato dal 1° gennaio 2001 ai sensi dell’art. 2120 c.c. assoggettata all’imposta sostitutiva del 11
per cento;
• nella colonna 40, indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dell’11 per cento calcolata sull’importo di
colonna 39. Si precisa che in caso di somme percepite dall’erede, l’importo deve essere commisurato alla
percentuale di colonna 4.
Si ricorda che l’imposta sostitutiva risultante a colonna 40 va versata con modello F24 con il codice tributo
1714.
Nel rigo RM21, indicare:
• nella colonna 1 l’importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.
• nella colonna 2, indicare il 20 per cento dell’importo di colonna 1.
18
Si ricorda che per i redditi indicati in questa sezione l’Agenzia delle Entrate provvede a richiedere l’imposta
dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad appli-
care la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.
Si ricorda che l’imposta risultante dalla colonna 2 del rigo RM21 deve essere versata utilizzando nella dele-
ga di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200.
Nel rigo RM22, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per lavori a progetto assoggettabili a tassazione sepa-
rata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all’inizio
del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche
se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria
o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:
• nella colonna 1, l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l’anno 2009;
• nella colonna 2, l’importo delle somme percepite nell’anno;
• nella colonna 3, l’ammontare complessivo dell’importo maturato;
• nella colonna 4, il 20 per cento dell’importo di colonna 2.
Si ricorda che l’imposta risultante dalla colonna 4 del rigo RM22 deve essere versata utilizzando nella dele-
ga di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200.
SEZIONE XI La presente sezione deve essere compilata, per effetto del comma 11 dell’art. 15 del decreto legge n. 185
del 2008, in caso di imputazione ai sensi dell’art. 5 del TUIR della quota di riallineamento dei valori fiscali ai
ART. 15, COMMA 11
maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nel comma 10 del predetto art. 15.
DEL DECRETO LEGGE
N. 185/2008 Tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni,
dell’IRPEF separatamente dall’imponibile complessivo.
A tal fine nel rigo RM23, indicare:
• in colonna 1, la quota imputata dei maggiori valori;
• in colonna 2, l’aliquota ordinaria dell’IRPEF e in colonna 3 la rispettiva imposta
• in colonna 4 l’aliquota maggiorata dell’IRPEF e in colonna 5 la rispettiva imposta
• in colonna 6 il totale dell’imposta dovuta pari alla somma delle colonne 3 e 5.
La predetta imposta deve essere versata in una unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione, di cui al comma 10 del-
l’art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008.
4. QUADRO RT – PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA
Il presente quadro deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per di-
chiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-bis)
a c-quinquies), del TUIR, per i quali il contribuente è tenuto a determinare e a versare la relativa imposta sostitutiva.
L’obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente ha eser-
citato l’opzione per l’applicazione del regime del cosiddetto “risparmio amministrato” di cui all’art. 6 del De-
creto Legislativo n. 461 del 1997 ovvero del “risparmio gestito” di cui all’art. 7 del medesimo decreto.
Il presente quadro va altresì compilato per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR.
Ai fini dell’individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia dai soggetti non
residenti si veda la voce di Appendice “Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti”.
Il quadro è suddiviso in quattro Sezioni a seconda della tipologia dei redditi da dichiarare.
SEZIONE I Nella presente Sezione vanno indicate le plusvalenze, realizzate nel 2009, derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari di cui all’art.
PLUSVALENZE
82, comma 18-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nel-
ASSOGGETTATE AD
IMPOSTA SOSTITUTIVA la misura del 20 per cento.
DEL 20%
Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione in fondi immobiliari a
ristretta base partecipativa o familiari, in quanto soggette all’imposta sostitutiva con la maggiore aliquota del 20
per cento, devono essere sottoposte alla predetta imposta in via separata rispetto alle plusvalenze e agli altri red-
diti diversi di natura finanziaria soggetti ad imposta sostitutiva con la minore aliquota del 12,50 per cento. Di con-
seguenza, tali plusvalenze non possono essere compensate con l’eventuale eccedenza delle minusvalenze e degli
altri oneri rispetto alle plusvalenze e agli proventi soggetti ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,50 per cento.
Diversamente, le minusvalenze realizzate mediante la cessione delle quote di partecipazione ai fondi immobilia-
ri a ristretta base partecipativa o familiari possono essere compensate con le plusvalenze e gli altri redditi diver-
si di natura finanziaria soggetti ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,50 per cento di cui alla sezione II.
La presente Sezione deve essere compilata anche in caso di opzione per l’applicazione del regime del rispar-
mio amministrato o gestito nei casi in cui l’intermediario, in assenza di dati e notizie relative all’assoggetta-
mento all’imposta patrimoniale dell’1 per cento del fondo partecipato, abbia applicato l’imposta sostitutiva
sulle plusvalenze con l’aliquota ordinaria del 12,50 per cento. Ricorrendo tale ipotesi il contribuente è tenuto
a versare la maggiore imposta sostitutiva dovuta.
Nel rigo RT1 indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni a titolo oneroso di quote di partecipazione in
fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari.
Nel rigo RT2 indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle quote di partecipazione
in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari.
Nel rigo RT3, colonna 2, indicare l’importo della plusvalenza che si ottiene per differenza fra l’importo del
rigo RT1 e quello del rigo RT2, se positivo. Se il risultato è negativo riportare tale differenza in colonna 1.
19
La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria rea-
lizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportato nella colonna 2 del rigo
RT9. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni III
e IV del presente quadro.
Nel rigo RT4 devono essere riportate le minusvalenze derivanti dalla precedente dichiarazione, indicate nel
rigo RT3, colonna 1, al netto di quelle eventualmente compensate nella seconda Sezione del quadro RT del
Modello UNICO 2009 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella pre-
sente Sezione.
Nel rigo RT5,colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari
anche se relative all’anno 2008 (indicate in colonna 1).
Nel rigo RT6, il risultato della seguente operazione: RT3, col. 2 – RT4 – RT5, col. 2.
Nel rigo RT7 indicare l’imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento del rigo RT6.
Nel rigo RT8, colonna 2, indicare l’imposta sostitutiva dovuta al netto di quella ordinaria eventualmente già
applicata dall’intermediario (indicata in colonna 1). L’importo da indicare nel rigo RT8, colonna 2, deve esse-
re uguale alla seguente operazione: RT7 – RT8, colonna 1.
Nel rigo RT9, indicare, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle minusvalen-
ze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2008 e dalla presente dichiarazione, che non si
sono potute compensare nella presente Sezione.
SEZIONE II La presente Sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti
per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lette-
PLUSVALENZE
re da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cen-
ASSOGGETTATE AD
to. Ai fini dell’individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia dai
IMPOSTA SOSTITUTIVA
12,50% soggetti non residenti si veda la voce di Appendice “Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei sog-
getti non residenti”.
Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente Sezione sono quelli derivanti da:
• cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (partecipazioni, titoli o diritti che rappresentino
una percentuale complessiva di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria pari o inferiore al 2 o al
20 per cento, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 5 o
al 25 per cento, secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni). Non rientra in questa Sezione la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualifica-
te non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori indica-
ti nella cosiddetta “Black list” (individuati dal D.M. 21 novembre 2001) sempreché non sia dimostrato tra-
mite l’esercizio del diritto di interpello, che dal possesso delle suddette partecipazioni non sia conseguito
l’effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Vi rientrano in ogni caso le ces-
sioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili, e quote di partecipazione in enti non commerciali
residenti (indipendentemente, per queste ultime due ipotesi, dalla percentuale di partecipazione al capitale
o al patrimonio che le stesse rappresentano). Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante
cessione di partecipazioni in soggetti esteri nonché titoli e strumenti finanziari di natura non qualificata di
cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR. Vale a dire, i titoli nonché gli strumenti finanziari in ordine ai
quali la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di
una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo
o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi). Inoltre, nel caso di titoli strumen-
ti emessi da soggetti esteri tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società
emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza. Devono, inoltre, essere indicate
in questa Sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza,
qualora il valore dell’apporto di capitale sia pari o inferiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto
secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni
ovvero qualora il valore dell’apporto sia pari o inferiore al 25 per cento dell’ammontare delle rimanenze
finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l’asso-
ciante sia una impresa minore (art. 67, comma 1, lett. c-bis del TUIR);
• cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato),
nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti cor-
renti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il pre-
lievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamen-
te intrattenuti dal contribuente superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 67,
comma 1, lett. c-ter e comma 1-ter del TUIR);
•contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmen-
te compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma diffe-
renziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 67, comma 1, lett. c-quater del TUIR);
• cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non
rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui pos-
sono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 67, comma 1, lett.
c-quinquies, del TUIR).
Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell’art. 67 del
TUIR, si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rap-
porti ivi indicati sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo one-
roso (art. 67, comma 1-quater, del TUIR).
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti esteri, nonché di azioni estere per le quali non sussistono
i requisiti di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR e che, pertanto, non siano inquadrabili tra quelle alle
quali si applicano le disposizioni delle lettere c) e c-bis) del predetto art. 67 del TUIR, rientrano nell’ambito
applicativo delle disposizioni di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) delle stesso articolo.
20
Per i contratti di associazioni in partecipazioni stipulati con associanti esteri vedi anche istruzioni alla sezione III.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda
proprietà, si veda la voce di APPENDICE “Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni”.
Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)
Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile l’art. 68, comma 6, del TUIR, prevede
che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore
normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d’acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla
loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d’interme-
diazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quel-
lo dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valo-
re normale alla data di apertura della successione. Per le successioni aperte successivamente alla data del
25 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006 si deve assumere come costo quello sostenuto dal de cuius.
Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il
donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l’attività finanziaria di cui
abbia il possesso, l’avesse ceduta a titolo oneroso.
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in
natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società
da parte dei soci o partecipanti.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall’art. 5 del TUIR, il comma 6 dell’art. 68 del TUIR stabilisce che
il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino
a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassa-
ti in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.
Il costo o valore d’acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procede-
re all’adeguamento di cui all’abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.
Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1°luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenen-
do conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qua-
lora il contribuente se ne sia avvalso.
In caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001
e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002, e successive modificazioni, il contribuente utilizza il valore ridetermi-
nato della partecipazione in luogo del costo o del valore di acquisto.
Con riferimento alle attività finanziarie rimpatriate per effetto della normativa sullo “scudo fiscale” il contribuen-
te, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 14 del decreto legge n. 350 del 2001, può assumere, in mancanza
della documentazione di acquisto, l’importo dichiarato nella dichiarazione riservata.
Le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1 lettera c-bis), del TUIR, derivanti dalla cessione di partecipazioni
al capitale in società di persone e di capitale, residenti nel territorio dello Stato, costituite da non più di sette
anni e possedute da almeno tre anni (cosiddette start up), non concorrono alla formazione del reddito impo-
nibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite
in società che svolgono la medesima attività sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a ter-
mine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla
data di stipula del contratto di cessione.
Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponi-
bile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio
storico calcolato sulla base del criterio “L.I.F.O.”, costo che deve essere documentato dal contribuente.
Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al
minore dei cambi mensili determinati con l’apposito decreto ministeriale nel periodo d’imposta in cui la plu-
svalenza è stata conseguita.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi
da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, cal-
colato sulla base del criterio “L.I.F.O.” ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione
derivi dall’esercizio in forma specifica di una “opzione”, la plusvalenza è determinata tenendo conto del pre-
mio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.
Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 7 dell’art. 68 del TUIR, dal corrispet-
tivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi
e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli
organismi d’investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla
cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in quanto tali utili
sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rive-
stiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della
valuta alla data di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a tito-
lo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono deter-
minate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.
I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risul-
tato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proven-
ti ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla cita-
ta disposizione dell’art. 67, lett. c-quater), del TUIR. Ciò implica una compensazione sia dei differenziali posi-
tivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell’ambito della disposizio-
ne in rassegna. Ai fini dell’applicazione dell’imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, pro-
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venti ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme,
essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto
sia stato chiuso, eseguito o ceduto.
Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell’attività sottostante sia ese-
guito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va
determinato secondo le disposizioni – già esaminate – concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a
titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.
Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata median-
te l’utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 67,
lett. c-quater), del TUIR, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo
che differenziale, in quanto anch’essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 8 dell’art. 68
del TUIR, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d’imposta
in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d’imposta in cui l’opzione è stata esercitata ovvero è
scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell’opzione che può considerarsi
effettivamente compiuta l’operazione economica ad essa sottesa.
L’applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l’opzione sia stata chiusa anticipata-
mente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in
cui l’opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell’imputazione dei premi non è necessa-
rio attendere la scadenza del termine stabilito per l’esercizio del diritto d’opzione, in quanto con il verificarsi
di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deduci-
bilità come oneri.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo one-
roso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il
rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui
possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all’art. 67,
comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR, il comma 9 dell’art. 68 del TUIR stabilisce che i redditi in questione
sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispetti-
vi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusio-
ne degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusva-
lenze e dei differenziali negativi.
Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o reddi-
ti), indicate nella presente Sezione, l’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalen-
ze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata.
Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati,
valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari non possono essere portate in deduzione
dalle plusvalenze di partecipazioni qualificate e viceversa.
Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle
operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo
effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.
Modalità di compilazione della Sezione II
I righi da RT10 a RT19 devono essere utilizzati per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri
redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metal-
li preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2009.
Nel rigo RT10, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate,
dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi. La casel-
la di colonna 1 del rigo RT11 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione
del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del D.L. n. 282
del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT11, colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute,
metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite, tenendo conto anche
delle disposizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia
avvalso ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il
costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell’importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT10.
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni, in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della L.
28 dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del
valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze.
Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il
valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di ride-
terminazione parziale del costo della partecipazione.
Nelrigo RT12, colonna 3, indicare la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT10 e l’importo di rigo RT11,
col. 2, se positivo. La quota della plusvalenza esente derivante dalla cessione di partecipazioni in start up
deve essere indicata in colonna 2.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 ed indicare zero nella colonna 3. La minusva-
lenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei
periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportato nella colonna 5 del rigo RT19. Tali
minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni III e IV del
presente quadro.
Nel rigo RT13, devono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT15 del quadro RT del Modello
UNICO 2009 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente
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Sezione. In questo rigo possono essere portate in compensazione anche le eventuali minusvalenze derivanti
dalla cessione delle quote dei fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari che non sono state
compensate con le plusvalenze della Sezione I.
Nel rigo RT14,colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermedia-
ri anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in colonna 1).
La somma degli importi di cui ai righi RT13, e RT14, colonna 2, non può essere superiore all’importo di cui
al rigo RT12, colonna 3, al netto del rigo RT12 colonna 2.
Nel rigo RT15, il risultato della seguente operazione: RT12, col. 3 – RT12, col. 2 – RT13 – RT14, col. 2.
Nel rigo RT16, indicare l’imposta sostitutiva, pari al 12,50 per cento dell’importo di rigo RT15.
Nel rigo RT17, indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a con-
correnza dell’importo indicato nel rigo RT16. A tal fine si deve tener conto dell’eccedenza dell’imposta sosti-
tutiva riportata nel rigo RX6, colonna 4 del quadro RX del Modello UNICO 2009, Persone fisiche, al netto
dell’importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.
Nel rigo RT18, indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta che è pari alla differenza tra l’importo del
rigo RT16 e l’importo del rigo RT17.
Nel rigo RT19, indicare, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle minusva-
lenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta, 2005, 2006, 2007, 2008 e dalla presente
dichiarazione, che non si sono potute compensare nella presente Sezione. Si precisa che in tale rigo non
devono essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.
SEZIONE III La presente Sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti
per dichiarare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui
PLUSVALENZE DERIVANTI
all’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR.
DALLA CESSIONE
La Sezione è suddivisa in due parti a seconda del periodo in cui la cessione a titolo oneroso è stata effettua-
DI PARTECIPAZIONI
ta: la Sezione III-A per le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso poste in essere antecedentemente
QUALIFICATE
all’1 gennaio 2009 che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del
loro ammontare; la Sezione III-B per le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso poste in essere a de-
correre dal 1°gennaio 2009 che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72
per cento del loro ammontare.
Si ricorda che costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di ri-
sparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di persone ed equiparate re-
sidenti nel territorio dello Stato (ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società ed en-
ti commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché delle società ed enti non residenti nel territorio dello
Stato (nel cui ambito sono compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali),
nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora
le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale superiore al 2 o al
20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capita-
le o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani
o esteri o di altre partecipazioni.
Le partecipazioni al capitale o al patrimonio in soggetti esteri nonché i titoli e gli strumenti finanziari sono assimi-
lati alle azioni qualora sussistono le condizioni di cui all’art. 44, comma 2 lett. a), del TUIR (vedi istruzioni alla
Sezione II). Sono sempre assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate quelle
realizzate mediante la cessione di strumenti finanziari di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 44 del TUIR (vedi
istruzioni alla Sezione II) quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio. Devono essere indicate
in questa Sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza qua-
lora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabi-
le risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società
i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell’apporto
sia superiore al 25 per cento dell’ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortiz-
zabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l’associante sia una impresa minore.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda
proprietà, si veda la voce di Appendice “Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni”.
Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano i criteri previsti dall’articolo
68, illustrati nel paragrafo “Determinazione della base imponibile” relativo alla Sezione II, a cui si rinvia.
Tuttavia concorre alla formazione del reddito complessivo il 40 per cento o il 49,72 per cento della differen-
za tra le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, e quelle ad esse assimilate, e le
relative minusvalenze.
In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qua-
lificate, il comma 4 dell’articolo 68 stabilisce che concorrono a formare integralmente il reddito complessivo
del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fisca-
le privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell’articolo 167,
comma 4, del TUIR. In relazione a quest’ultime plusvalenze dovrà essere compilata la Sezione IV del presen-
te quadro.
Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o reddi-
ti), indicate nella presente Sezione, l’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalen-
ze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata.
Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate non possono essere portate in deduzio-
ne dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate e viceversa.
Le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettera c) e lettera c-bis), del TUIR, derivanti dalla cessione di parte-
cipazioni al capitale in società di persone e di capitale, residenti nel territorio dello Stato, costituite da non più
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di sette anni e possedute da almeno tre anni (cosiddette start up), non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinve-
stite in società che svolgono la medesima attività sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.
Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle
operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo
effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.
Modalità di compilazione della Sezione III - A
I righi da RT20 a RT26 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere antecedentemente all’1 gennaio 2009 i
cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2009.
Nel rigo RT20, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.
La casella di colonna 1 del rigo RT21 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideter-
minazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del
D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT21, colonna 2 indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipa-
zioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite tenendo conto anche delle dispo-
sizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia avvalso
ovvero del costo rideterminato.
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della L.
28 dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del
valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze.
Inoltre, in occasione della cessione delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita
e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di
rideterminazione parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT22, colonna 3, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l’importo del
rigo RT20 e quello del rigo RT21, colonna 2, se positivo. La quota della plusvalenza esente, determinata nei
limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 68, commi 6 bis e 6 ter del TUIR, introdotti con l’art. 3 del
D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 deve essere indicata in colon-
na 2. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 ed indicare zero nella colonna 3. La
minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria rea-
lizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo
RT40. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni
I, II e IV del presente quadro.
Nel rigo RT23, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT29 del quadro RT del Modello
UNICO 2009 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni
qualificate della presente Sezione.
Nel rigo RT24, indicare la differenza tra l’importo del rigo RT22, colonna 3, al netto del rigo RT22, colonna
2 e quello del rigo RT23.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT40, suddivise per ciascun periodo d’imposta.
Nel rigo RT25, indicare l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN1,
colonna 4, costituito dal 40 per cento dell’importo del rigo RT24.
Nel rigo RT26, indicare l’imposta sostitutiva versata nella misura del 12,50 per cento anche mediante un inter-
mediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con riferi-
mento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.
Modalità di compilazione della Sezione III - B
I righi da RT27 a RT33 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere a partire dalla data dell’1 gennaio 2009
i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2009.
Nel rigo RT27, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.
La casella di colonna 1 del rigo RT28 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideter-
minazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del
D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT28, colonna 2 indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipa-
zioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite tenendo conto anche delle dispo-
sizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia avvalso
ovvero del costo rideterminato.
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della L.
28 dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del
valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze.
Inoltre, in occasione della cessione delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita
e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di
rideterminazione parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT29, colonna 3, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l’importo del
rigo RT27 e quello del rigo RT28, colonna 2, se positivo. La quota della plusvalenza esente determinata nei
limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 68, commi 6 bis e 6 ter del TUIR, introdotti con l’art. 3 del
D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 deve essere indicata in colon-
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na 2. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 ed indicare zero nella colonna 3. La
minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria rea-
lizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo
RT40. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni
I, II e IV del presente quadro.
Nel rigo RT30, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT29 del quadro RT del Modello
UNICO 2009 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni
qualificate della presente sezione.
Nel rigo RT31, indicare la differenza tra l’importo del rigo RT29, colonna 3, al netto del rigo RT29, colonna
2 e quello del rigo RT30.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT40, colonna 5.
Nel rigo RT32, indicare l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN1,
colonna 4, costituito dal 49,72 per cento dell’importo del rigo RT31.
Nel rigo RT33, indicare l’imposta sostitutiva versata nella misura del 12,50 per cento anche mediante un inter-
mediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con riferi-
mento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.
SEZIONE IV La presente Sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze
ed i proventi indicati nell’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR derivanti da partecipazioni in società o enti resi-
PLUSVALENZE DERIVANTI
DALLA CESSIONE denti o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta “black list” ed individuati nel D.M. 21 novembre
DI PARTECIPAZIONI 2001, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro am-
IN SOCIETÀ O ENTI montare. Tale regime impositivo si applica anche alle plusvalenze derivanti da contratti di associazione in par-
RESIDENTI O LOCALIZZATI tecipazione e cointeressenza e da strumenti di natura qualificata stipulati e emessi da tali società ed enti.
IN STATI O TERRITORI In ogni caso, a norma del comma 4 dell’articolo 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad un sogget-
AVENTI UN REGIME to residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite interpello da inoltra-
FISCALE PRIVILEGIATO re all’Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni qualificate non sia conseguito l’effetto di
localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.
In questa Sezione vanno indicate anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipa-
zioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati
o territori indicati nella predetta “black list” (individuati dal D.M. 21 novembre 2001) sempreché non sia dimo-
strato tramite l’esercizio del diritto di interpello, che dal possesso delle suddette partecipazioni non qualifica-
te non sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Vanno inol-
tre indicati i proventi relativi a contratti stipulati con associanti non residenti le cui remunerazioni sono deduci-
bili dal reddito dell’associante.
Ai fini della individuazione delle partecipazioni qualificate e della determinazione delle plusvalenze e delle
minusvalenze si rinvia a quanto illustrato nella Sezione III.
Modalità di compilazione della Sezione IV
Vedere in APPENDICE I righi da RT34 a RT39 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze
la voce “Paesi e territori derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori
aventi un regime fiscale
elencati nella cosiddetta “black list”ovvero, con riferimento alle predette società ed enti, derivanti dalla cessio-
privilegiato”
ne di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, i cui corrispettivi sono stati per-
cepiti nel corso del 2009.
Nel rigo RT34, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni.
La casella di colonna 1 del rigo RT35 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideter-
minazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del
D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT35, colonna 2 indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipa-
zioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs.
n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne
sia avvalso ovvero del costo rideterminato.
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della L.
28 dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del
valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze.
Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il
valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di ride-
terminazione parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT36, colonna 2, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l’importo del
rigo RT34 e quello del rigo RT35, colonna 2.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 ed indicare zero nella colonna 2. La minusva-
lenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei
periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo RT41. Tali minusvalenze non
possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni I, II e III del presente quadro.
Nel rigo RT37, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT30 del quadro RT del Modello
UNICO 2009 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni
della presente sezione.
Nel rigo RT38, indicare la differenza tra l’importo del rigo RT36, colonna 2 e quello del rigo RT37. Tale impor-
to costituisce l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN1, colonna 4.
Nel rigo RT39, indicare l’imposta sostitutiva pagata nella misura del 12,50 per cento, anche mediante un
intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con
riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata e non qualificata.
25
Minusvalenze non compensate nell’anno
Nel rigo RT40, colonne da 1 a 4, indicare, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote resi-
due delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta, 2005, 2006, 2007 e
2008 e nella colonna 5 le minusvalenze delle Sezioni III-A e III-B derivanti dalla presente dichiarazione.
Nel rigoRT41, nelle colonne da 1 a 4, indicare, l’eventuale quota residua delle minusvalenze risultante dalla
dichiarazione relativa ai periodi d’imposta, 2005, 2006, 2007 e 2008 e nella colonna 5 le minusvalenze
della Sezione IV derivanti dalla presente dichiarazione.
Riepilogo importi a credito
Nel rigo RT42, indicare:
• a colonna 1, l’ammontare dell’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e
riportata nel rigo RX6, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2009;
• a colonna 2, la parte dell’eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il
modello F24;
• a colonna 3,l’eventuale credito residuo da riportare nel rigo RX5 del quadro RX, costituito dal risultato della
seguente operazione:
RT42 col. 1 – RT42 col. 2 – RT17
Nel rigo RT43, indicare l’ammontare complessivo dell’imposta sostitutiva versata con riferimento a plusvalen-
ze relative a partecipazioni di natura qualificata, costituito dalla somma degli importi indicati nei righi RT26,
RT33 e RT39. Tale importo deve essere riportato nel rigo RN33, colonna 4, del quadro RN.
PARTE II: ISTRUZIONI
PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI VARI
1. QUADRO RR – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Generalità Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni pre-
videnziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestio-
ne separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi pre-
videnziali dovuti all’Inps.
SEZIONE I La presente sezione deve essere compilata, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai titolari
di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento
CONTRIBUTI
dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa
PREVIDENZIALI DOVUTI
DA ARTIGIANI nell’impresa (familiari collaboratori).
E COMMERCIANTI Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che non hanno ancora ricevuto comunicazione del-
l’avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del “codice azienda”.
La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla
gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d’impresa posseduti per l’anno 2009. Per i soci delle S.r.l. iscrit-
ti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altre-
sì, dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancor-
ché non distribuiti ai soci. Nel caso in cui il titolare dell’impresa familiare abbia adottato il “Regime dei con-
tribuenti minimi” il reddito prodotto nell’ambito di tale regime concorre alla determinazione della base impo-
nibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Per l’anno 2009:
– il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di euro
14.240,00 (reddito minimale);
– il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di euro 70.115,00 (reddito imponibi-
le massimo).
Il minimale ed il massimale devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l’intero anno,
sia per la Gestione degli Artigiani che per quella dei Commercianti.
Per coloro che svolgono l’attività di affittacamere nonché per i produttori di assicurazione di terzo e quarto
gruppo non opera il minimale ma solamente il massimale.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1°gen-
naio 1996, il minimale deve essere rapportato ai mesi, mentre il massimale, stabilito in euro 91.507,00 non
può essere rapportato ai mesi di attività.
Qualora nel corso dell’anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o
viceversa, oppure, pur permanendo l’obbligo di versamento nella stessa gestione, venga attribuito dall’INPS
un nuovo codice azienda a seguito di trasferimento dell’attività in altra provincia, devono essere compilati due
distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione o al singolo codice azienda.
Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:
– per la Gestione Artigiani:
– 20,00 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 14.240,00 ed euro 42.069,00;
– 21,00 per cento per i redditi superiori ad euro 42.069,00 fino al massimale di euro 70.115,00 o fino al
massimale di euro91.507,00per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;
– per la Gestione Commercianti:
– 20,09 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 14.240,00 ed euro 42.069,00;
– 21,09 per cento per i redditi superiori ad euro 42.069,00 fino al massimale di euro 70.115,00 o fino al
massimale di euro91.507,00per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.
Si ricorda che coloro che svolgono l’attività di affittacamere nonché i produttori di assicurazione di terzo e
quarto gruppo sono iscritti alla gestione commercianti.
26
Come si compila Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell’impresa dovrà determinare i dati relativi a ciascun sog-
la Sezione I getto iscritto alla gestione assicurativa indicando, per ognuno di essi, oltre all’imponibile e ai contributi, anche
le eccedenze, i debiti e i crediti.
Nel caso emerga un credito, deve altresì indicare la parte che intende chiedere a rimborso e quella che vuole
utilizzare in compensazione.
Nel rigo RR1 riportare il codice azienda attribuito dall’Inps (otto caratteri numerici e due alfabetici).
La casella “Attività particolari” (colonna 2) deve essere compilata con le seguenti modalità:
– indicare il codice 1 nel caso in cui il contribuente svolga l’attività di affittacamere;
– indicare il codice 2qualora il contribuente svolga l’attività di produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo.
Il rigo RR1 colonna 3 è riservato ai soci lavoratori di s.r.l. per l’esposizione della parte del reddito d’impresa
dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.
Il titolare dell’impresa deve esporre prima i dati relativi alla propria posizione e, successivamente, i dati rela-
tivi ai collaboratori e pertanto l’importo indicato nella colonna 3 del rigo RR2 è comprensivo dell’importo indi-
cato in questa colonna.
I righi RR2 e RR3 sono riservati all’indicazione dei dati contributivi del titolare dell’impresa e dei collaboratori.
Ciascun rigo è predisposto per l’indicazione di tre gruppi di dati:
1. le colonne da 1 a 9 sono riservate all’indicazione dei dati relativi alla singola posizione contributiva;
2. le colonne da 10 a 21 sono riservate all’indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito minimale;
3. le colonne da 22 a 34 sono riservate all’indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il
minimale.
Coloro che svolgono attività di affittacamere nonché i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non
devono indicare alcun dato nelle colonne da 10 a 21 in quanto sono tenuti ad indicare il reddito effettiva-
mente percepito, non adeguato al minimale e, pertanto, devono compilare solamente le colonne da 1 a 9 e
da 22 a 34.
Per la compilazione delle singole colonne del rigo procedere nel seguente modo:
• a colonna 1, indicare il codice fiscale del titolare o dei componenti il nucleo aziendale;
• a colonna 2 indicare il codice Inps di 17 caratteri relativo all’anno 2009 che individua la posizione con-
tributiva del singolo soggetto e utilizzato nel modello F24 per i versamenti eccedenti il minimale;
•a colonna 3, il totale dei redditi d’impresa al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, posseduti per
l’anno 2009, aumentato della quota di partecipazione agli utili per i soci di S.r.l. (di cui al rigo RR1, colon-
na 3) e della quota derivante nell’ambito del regime dei contribuenti minimi. Qualora l’importo da indicare
è negativo (perdita di impresa), l’importo indicato deve essere preceduto dal segno meno;
• nelle colonne 4 e 5, indicare rispettivamente l’inizio e la fine del periodo per il quale sono dovuti i contri-
buti relativi al 2009 (ad es. per l’intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell’iscrizione dal mese
di maggio, da 05 a 12, ecc.);
• a colonna 6, barrare la casella se trattasi di lavoratore privo di anzianità contributiva alla data del 31
dicembre 1995, iscritto a decorrere dal 1° gennaio 1996;
• a colonna 7, indicare uno dei codici sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni contributive (riduzioni)
riconosciute dall’INPS:
A art. 59, comma 15, L. 449/97. Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessan-
tacinquenni;
B art. 1, c. 2, L. 233/90. Riduzione di tre punti dell’aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età non
superiore a 21 anni (ad es. l’aliquota del 20,00 si riduce al 17,00 per gli artigiani e dal 20,09 al
17,09 per i commercianti); si precisa che la riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collabo-
ratore interessato compie i 21 anni;
• nelle colonne 8 e 9, indicare rispettivamente l’inizio e la fine del periodo per il quale spetta la riduzione
(ad es. per l’intero anno, da 01 a 12);
• a colonna 10, indicare il reddito minimale. Qualora il reddito d’impresa sia di importo inferiore al minima-
le (ad esclusione di quello derivante dall’attività di affittacamere o di produttore di assicurazione di terzo e
quarto gruppo che deve essere indicato nella colonna 22), in tale colonna va indicato l’importo corrispon-
dente al predetto minimale.
Nel caso di attività svolta per parte dell’anno, il reddito minimale deve essere rapportato ai mesi di attività;
• a colonna 11, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati, applicando al reddito indicato
nella colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di
eventuali riduzioni indicate a colonna 7. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella
determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
• a colonna 12, indicare il contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di euro 0,62 mensili;
• a colonna 13, indicare gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
• acolonna 14,indicare il totale dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo anche delle somme
corrisposte per contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori (colonne 12 e 13), somman-
do anche i contributi con scadenze successive all’atto della presentazione della dichiarazione modello
UNICO 2010 PF;
• a colonna 15, indicare l’ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito minimale
compensati senza l’utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma rico-
nosciuti dall’INPS su richiesta dell’assicurato;
• acolonna 16,riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva rife-
rito al reddito minimale dell’anno precedente, indicato nella colonna 21 del rigo riferito al medesimo sog-
getto, presente nel quadro RR del modello UNICO PF 2009;
•a colonna 17, indicare la parte del credito già esposto a colonna 16 e compensato nel modello F24.
Al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito minimale, effettuare la seguenteoperazione:
col. 11 + col. 12 + col. 13 – col. 14 – col. 15 – col. 16 + col. 17
– se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nella colonna 18;
27
– se, invece, è inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l’indicazione del
segno meno) nella colonna 19;
•alle colonne 20 e 21, indicare, rispettivamente, la quota di credito di colonna 19 che si intende chiedere
a rimborso e quella da utilizzare in compensazione. Si precisa che il credito di colonna 21 deve essere uti-
lizzato in compensazione esclusivamente nel mod. F24;
• a colonna 22, indicare il reddito eccedente il minimale fino al massimale di euro 70.115,00.
Nel caso di attività svolta per parte dell’anno, il reddito massimale deve essere rapportato ai mesi di attività.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 (casella di colonna 6 barrata),
il massimale è di euro 91.507,00 e non deve essere rapportato ai mesi di attività.
Coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo (casel-
la del rigo RR1, colonna 2 compilata) devono indicare il reddito effettivamente percepito e non il reddito ecce-
dente il minimale, fermo restando il massimale di reddito imponibile;
• acolonna 23, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati applicando al red-
dito indicato nella colonna 22, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di apparte-
nenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7.
Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto
si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
• acolonna 24,coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quar-
to gruppo devono indicare il contributo per le prestazioni di maternità;
• a colonna 25, indicare il totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale.
Coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, devo-
no indicare in tale campo anche l’importo versato per il contributo di maternità;
• a colonna 26 indicare i contributi sul reddito eccedente il minimale i cui termini di versamento non sono
ancora scaduti all’atto di presentazione del modello UNICO PF 2010;
• acolonna 27,indicare l’ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il
minimale e compensati senza l’utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiara-
zione, ma riconosciuti dall’INPS su richiesta dell’assicurato;
• acolonna 28,riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva rife-
rito al reddito eccedente il minimale dell’anno precedente, indicato nella colonna 34 del rigo riferito al
medesimo soggetto, presente nel quadro RR del modello UNICO PF 2009;
•a colonna 29, indicare la parte del credito già esposto a colonna 28 e compensato nel modello F24.
Al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito eccedente il minimale, effettuare la seguen-
te operazione:
col. 23 + col. 24 – col. 25 – col. 26 – col. 27 – col. 28 + col. 29
– se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nella colonna 30;
– se, invece, è inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l’indicazione del
segno meno) nella colonna 31;
• a colonna 32 indicare l’eccedenza di versamento a saldo, ossia l’importo eventualmente versato in ecce-
denza rispetto alla somma dovuta in riferimento alla singola posizione contributiva.
La somma degli importi delle colonne 31 e 32 deve essere ripartita tra le colonne 33 e/o 34 e pertanto
riportare:
• a colonna 33 il credito di cui si chiede a rimborso;
• a colonna 34 il credito da utilizzare in compensazione con il mod. F24. Si ricorda che per quanto concer-
ne il rimborso dei contributi previdenziali a credito dovrà essere presentata anche specifica istanza all’INPS.
Si precisa che il credito di colonna 34 deve essere utilizzato in compensazione esclusivamente nel mod. F24.
Qualora i righi RR2 e RR3 non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utiliz-
zare un ulteriore modulo.
Il rigo RR4 è riservato alla indicazione del totale dei crediti. In particolare:
• a colonna 1 riportare la somma degli importi indicati alle colonne 19 e 31 di tutti i righi compilati;
• a colonna 2 riportare la somma degli importi indicati alla colonna 32 di tutti i righi compilati;
• a colonna 3 riportare la somma degli importi indicati alle colonne 20 e 33 di tutti i righi compilati;
• a colonna 4 riportare la somma degli importi indicati alle colonne 21 e 34 di tutti i righi compilati.
Qualora il contribuente abbia utilizzato più moduli del quadro RR, deve compilare il rigo RR4 solo nel primo di essi.
Qualora nel corso dell’anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o
viceversa, oppure, pur permanendo l’obbligo di versamento nella stessa gestione, venga attribuito dall’INPS
un nuovo codice azienda a seguito di trasferimento dell’attività in altra provincia, e quindi si compilano qua-
dri RR distinti, ognuno riferito alla singola gestione o codice azienda, il rigo RR4 deve essere compilato una
sola volta nel primo modulo e comprendere i dati delle due gestioni o dei vari codici azienda.
Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, la voce “INPS - Modalità di calcolo degli acconti”.
SEZIONE II La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all’art. 53, com-
ma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26,
CONTRIBUTI
della L. 8 agosto 1995, n. 335.
PREVIDENZIALI DOVUTI
DAI LIBERI PROFESSIONISTI
ISCRITTI ALLA GESTIONE Si precisa, al riguardo, che non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata istituita presso l’Inps e, quin-
SEPARATA DELL’INPS di, alla compilazione del presente quadro, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativa-
mente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di
lavoro autonomo, siano assoggettati, per l’attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, oste-
triche iscritte alla gestione dei commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals, ecc.).
La base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno
cui la contribuzione si riferisce.
28
Per l’anno 2009 il contributo, entro il massimale di euro 91.507,00 deve essere calcolato applicando all’im-
ponibile le seguenti aliquote:
– 17 per i professionisti già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o
non diretta (indiretta, di reversibilità);
– 25,72 per i professionisti privi di un’altra tutela previdenziale obbligatoria.
Nei righi da RR5 a RR7 devono essere riportati i seguenti dati:
• a colonna 1, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limi-
te del massimale. Gli amministratori locali di cui all’art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 devono indicare il
reddito imponibile al netto dell’importo di euro 14.240,00, per il quale l’amministrazione di appartenenza
è tenuta al versamento della quota forfetaria. Per i mandati di durata inferiori all’anno la somma di euro
14.240,00, deve essere rapportata a mese;
• nelle colonne 2 e 3, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma “dal mese” e “al mese”;
• a colonna 4, indicare il codice corrispondente all’aliquota applicata; in particolare:
A aliquota del 17%;
B aliquota del 25,72%;
• la compilazione della colonna 5, è riservata agli amministratori locali di cui all’art. 1 del D.M. 25 maggio
2001. In tale colonna riportare il numero di mesi di durata del mandato (indicare 12 per l’intero anno);
• a colonna 6, il contributo dovuto: moltiplicare il reddito imponibile di colonna 1 per l’aliquota di colonna 4;
• a colonna 7, l’acconto versato.
Qualora si modifichi in corso d’anno la misura dell’aliquota contributiva da applicare (ad esempio dal
25,72% al 17%) per l’inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal
mese di maggio, devono essere compilati sia il rigo RR5 sia il rigo RR6.
Proseguendo nell’esempio, nel rigo RR5 sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo dell’anno nel
quale non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento,
da 01 a 04, e il codice B.
Nel rigo RR6 saranno riportati l’imponibile relativo alla restante parte dell’anno, nella misura di 8/12 del red-
dito annuo, il periodo di riferimento, da 05 a 12, e il codice A. Nel caso in cui il reddito conseguito sia supe-
riore a 91.507,00 euro, ai fini della determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rap-
portata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell’esempio, il reddito da indicare nei righi RR5
e RR6 sarà pari, rispettivamente, a euro 30.502,00 e ad euro 61.005,00.
Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l’intero anno i contributi sono comunque dovuti entro
il predetto massimale di euro 91.507,00.
Nel rigo RR8 riportare il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati indicati rispettivamente nelle colon-
ne 6 e 7.
Nel rigo RR9riportare il credito da utilizzare in compensazione risultante dalla precedente dichiarazione. Tale
dato è desumibile dal rigo RR11, colonna 4 del quadro RR del modello UNICO 2009 PF.
Nel rigo RR10 riportare la parte del credito già indicato al rigo RR9 compensata con il Mod. F24.
Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:
RR8 col. 6 – RR8 col. 7 – RR9 + RR10
– se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel rigo
RR11;
– se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l’indicazione
del segno meno) nella colonna 1 del rigo RR12.
Nella colonna 2, indicare l’eccedenza di versamento a saldo ossia l’importo eventualmente versato in ecce-
denza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.
La somma degli importi delle colonne 1 e 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4 e pertanto riportare:
• a colonna 3 il credito di cui si chiede a rimborso;
• a colonna 4 il credito da utilizzare in compensazione con il mod. F24.
Si ricorda che per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito dovrà essere presenta-
ta anche specifica istanza all’INPS.
Qualora i righi previsti nella sezione II del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i periodi con diver-
sa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo modulo, compilando i righi da RR8 a RR12 solo nel
primo quadro.
Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, la voce “INPS - Modalità di calcolo degli acconti”.
2. MODULO RW – INVESTIMENTI ALL’ESTERO E/O TRASFERIMENTI
DA, PER E SULL’ESTERO
L’obbligo di compilazione del modulo RW, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 167 del 1990, convertito
dalla L. 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni, sussiste per le persone fisiche fiscalmente residen-
ti nel territorio dello Stato che al termine del periodo d’imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività
estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a euro 10.000 attraverso cui possono essere
conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.
In particolare, devono essere sempre indicate nella sezione II del modulo RW le attività estere di natura finan-
ziaria in quanto produttive in ogni caso di redditi di fonte estera imponibili in Italia.
A titolo esemplificativo, sono oggetto di segnalazione le seguenti attività finanziarie:
– attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, ad esempio, le partecipazioni al capi-
tale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli non rappresentati-
vi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute este-
re rivenienti da depositi e conti correnti, i titoli pubblici italiani emessi all’estero, depositi e conti correnti ban-
29
cari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di costituzione (ad esempio, accrediti di stipendi,
di pensione o di compensi);
– contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, ad esempio, finanziamenti, ripor-
ti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sem-
preche il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano o le prestazioni non
siano pagate attraverso un intermediario italiano;
– contratti derivati e altri rapporti finanziari se i relativi contratti sono conclusi al di fuori del territorio dello Sta-
to, anche attraverso l’intervento di intermediari, in mercati regolamentati;
– metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero;
– atti di disposizione patrimoniale in favore di trust, fondazioni ed organizzazioni similari;
– forme di previdenza complementare individuale o collettiva organizzate o gestite da società ed enti di dirit-
to estero;
– altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa o diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni
o strumenti finanziari della medesima natura.
Vanno, inoltre, indicate nella medesima Sezione II le attività finanziarie italiane detenute all’estero – ossia, ad
esempio, i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia, le partecipazioni in soggetti residenti ed altri strumenti
finanziari emessi da soggetti residenti – soltanto nel periodo di imposta in cui la cessione o il rimborso delle
stesse ha realizzato plusvalenze imponibili.
Si ricorda che gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per le attività finanziarie affidate in gestio-
ne o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle società fiduciarie, alla società Poste italiane e agli altri in-
termediari professionali per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, non-
ché per i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanzia-
ria siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi. Detto esonero sussiste anche nel caso di man-
cato esercizio delle opzioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Con riferimento, agli investimenti all’estero di natura non finanziaria, a partire dalla presente dichiarazione dei
redditi, i contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW detti investimenti, indipendentemente dalla effettiva
produzione di redditi imponibili in Italia. Esemplificando, quindi, dovranno essere sempre indicati anche gli im-
mobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d’arte anche se non produttivi di redditi.
Questo modulo deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia le per indicare anche:
• i trasferimenti da e verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso sogget-
ti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all’estero e
dalle attività estere di natura finanziaria, se l’ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del perio-
do di imposta sia stato superiore a euro 10.000,00. Nell’ammontare complessivo vanno computati tutti i
trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l’estero che quelli dall’estero;
• i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato gli investimenti e le attività
indicati nella sezione II, se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell’anno, computa-
to tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000,00. Quest’obbligo sussiste
anche se al termine del periodo d’imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all’estero né atti-
vità estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l’e-
stinzione dei rapporti finanziari.
Tipo di attività detenuta all’estero Obbligo di compilazione del quadro RW
Attività finanziarie estere (emesse da non residenti, – in ogni caso
compresi titoli pubblici italiani emessi all’estero)
Immobili all’estero – in ogni caso
Beni mobili suscettibili di utilizzazione economica – in ogni caso
(preziosi, opere d’arte, yacht)
Attività finanziarie italiane (emesse da residenti, – in caso di cessione o rimborso suscettibili di generare
compresi titoli degli enti e organismi internazionali plusvalenze imponibili in base all’articolo 67,
equiparati ai titoli di stato) comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR
Polizza di assicurazione sulla vita – qualora il contratto non è concluso per il tramite
e di capitalizzazione contratte con società di intermediario finanziario italiano o le prestazioni non
assicuratrici non residenti sono pagate attraverso un intermediario italiano
Le sezioni II e III vanno compilate anche se gli investimenti e le attività derivano da eredità o donazioni e qua-
lunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso in-
termediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).
L’obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interes-
sati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli ob-
blighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull’estero
di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, lo stesso modulo RW deve essere presentato con riferimento al-
l’intero anno solare.
30
Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indica-
to nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in corso di approvazione.
Nel caso in cui le attività di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non
sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nei relativi quadri se-
condo le istruzioni ivi fornite.
A riguardo si ricorda che l’art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presun-
zione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d’im-
posta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all’este-
ro, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione (barrando l’apposita ca-
sella posta nella Sezione II colonna 4) non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà
in un successivo periodo d’imposta.
Se le attività e gli investimenti sono detenuti all’estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indi-
care la quota parte di propria competenza.
Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO 2010 Persone fisiche, il presente modu-
lo deve essere presentato unitamente a detto modello.
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730/2010, il mo-
dulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamen-
te al frontespizio del modello UNICO 2010 Persone fisiche debitamente compilato.
Il riquadro identificativo in alto a destra del modulo deve essere compilato indicando il codice fiscale del con-
tribuente.
Il presente modulo si compone di tre sezioni:
•nella Sezione Ivanno indicati i trasferimenti dall’estero verso l’Italia e dall’Italia verso l’estero di denaro, cer-
tificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari resi-
denti, per ragioni diverse dagli investimenti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria. I trasferimen-
ti all’estero o dall’estero in forma diretta, mediante trasporto al seguito, non vanno indicati nella presente se-
zione;
•nella Sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute al-
l’estero al termine del periodo di imposta;
•nella Sezione IIIvanno indicati i flussi dei trasferimenti dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dal-
l’estero sull’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti,
attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell’anno hanno interessato investimenti esteri
ed attività estere di natura finanziaria indicati nella sezione II. In tal caso vanno utilizzati i codici della “Ta-
bella codici investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria” corrispondenti agli investimenti e al-
le attività cui si riferiscono
I contribuenti che si sono avvalsi della normativa sullo “scudo fiscale” (art. 13-bis del decreto legge 1°luglio
2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) relativamente alle attività og-
getto di rimpatrio e di regolarizzazione, sono esonerati dall’obbligo di indicare le medesime attività nel mo-
dulo RW della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione del-
la dichiarazione riservata, nonché per quello precedente ove la dichiarazione medesima sia presentata nel
periodo compreso tra il 1°gennaio 2010 e il 30 aprile 2010. Pertanto, per le attività oggetto di emersione
la cui dichiarazione riservata è stata presentata all’intermediario nel corso del 2009 non deve essere compi-
lato il modulo RW relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2009, mentre con riferimento alle attività
rimpatriate e/o regolarizzate la cui dichiarazione riservata è presentata nel corso del 2010 (tra il 1° gen-
naio 2010 e il 30 aprile 2010), non deve essere compilato il modulo RW relativo alla dichiarazione dei red-
diti per l’anno 2009 né quello relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2010.
Con particolare riferimento alle attività patrimoniali oggetto di rimpatrio, l’esonero dagli obblighi di monitorag-
gio sussiste a condizione che le predette attività siano amministrate da un intermediario finanziario italiano che
ne segue i relativi flussi.
Per le attività oggetto di regolarizzazione l’esonero della compilazione del modulo RW non è definitivo in
quanto, permanendo all’estero, le stesse rimangono assoggettate agli obblighi dichiarativi connessi al moni-
toraggio fiscale.
SEZIONE I Nella Sezione Iindicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:
•nelle colonne 1 e2,le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazio-
TRASFERIMENTI DA
ne, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata
O VERSO L’ESTERO
DI DENARO, CERTIFICATI effettuata l’operazione;
IN SERIE O DI MASSA •nella colonna 3, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella
O TITOLI ATTRAVERSO “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICEal FASCICOLO1;
NON RESIDENTI, PER •nella colonna4, la tipologia dell’operazione, indicando il codice:
CAUSE DIVERSE DAGLI 1 se l’operazione ha comportato un trasferimento dall’estero verso l’Italia;
INVESTIMENTI ESTERI 2 se l’operazione ha comportato un trasferimento dall’Italia verso l’estero;
E DALLE ATTIVITÀ ESTERE •nella colonna 5, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in AP-
DI NATURA FINANZIARIA PENDICEal FASCICOLO1;
•nellacolonna 6, il mezzo di pagamento impiegato per l’effettuazione dell’operazione indicando il codice:
1 se denaro;
2 se altro mezzo;
•nella colonna 7, il codice della causale dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero
e attività estera di natura finanziaria” posta in APPENDICE;
•nella colonna 8, la data dell’operazione;
•nella colonna 9, l’importo dell’operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il contro-
valore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2009, sulla base dei valori di cambio riporta-
ti nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso di approvazione.
31
SEZIONE II Nella Sezione IIindicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria,
distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all’estero al
INVESTIMENTI
termine del periodo di imposta. In particolare indicare:
ALL’ESTERO OVVERO
ATTIVITÀ ESTERE DI •nella colonna 1, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in AP-
NATURA FINANZIARIA PENDICEal FASCICOLO1;
AL 31/12/2009 •nella colonna 2, il codice della causale dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero
e attività estera di natura finanziaria” posta in APPENDICE;
•nella colonna 3, l’importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisa-
to in riferimento alla colonna 9 della Sezione I; inoltre la valorizzazione degli investimenti e delle attività de-
tenute all’estero dovrà essere effettuata secondo il cambio del paese dove tali investimenti sono detenuti, pre-
scindendo dalla valuta dello Stato di emissione delle attività;
•nella colonna 4, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi a somme di denaro, certificati in serie o
di massa o titoli verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta.
SEZIONE III Nella Sezione IIIindicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in se-
rie o di massa o titoli da, verso e sull’estero, i seguenti dati:
TRASFERIMENTI DA,
VERSO E SULL’ESTERO
•nella colonna 1, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in AP-
CHE HANNO PENDICEal FASCICOLO1;
INTERESSATO •nella colonna 2, la tipologia dell’operazione indicando il codice:
GLI INVESTIMENTI 1 per i trasferimenti dall’estero verso l’Italia;
ALL’ESTERO OVVERO 2 per i trasferimenti dall’Italia verso l’estero;
LE ATTIVITÀ ESTERE DI 3 per i trasferimenti dall’estero sull’estero;
NATURA FINANZIARIA •nella colonna 3, il codice dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività este-
NEL CORSO DEL 2009 ra di natura finanziaria” posta in APPENDICE;
•nella colonna 4, gli estremi di identificazione della banca;
•nella colonna 5, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT
•nella colonna 6, il numero di conto corrente utilizzato;
•nella colonna 7, la data in cui è intervenuta l’operazione;
•nella colonna 8, l’importo dell’operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla colon-
na 9 della Sezione I.
Per le operazioni da e verso l’Italia, indicare gli estremi dell’intermediario italiano; nel caso in cui per una stes-
sa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell’art. 1 del D.L.
n. 167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all’intermediario che per primo è
intervenuto nell’operazione di trasferimento verso l’estero e per ultimo nell’operazione di trasferimento verso l’I-
talia. Nel caso di operazioni estero su estero indicare gli estremi del conto di destinazione.
Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento
dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero di denaro, certificati in serie o di mas-
sa o titoli mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di
trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l’ammonta-
re complessivo dei trasferimenti effettuati dall’estero (codice 1), dall’Italia (codice 2) e sull’estero (codice 3), in-
dicandone l’importo nella colonna 8 e il codice operazione nella colonna 3.
Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare
altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nel-
la apposita casella posta nella prima pagina del modulo.
3. QUADRO AC – COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO
Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre
2009, per effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e ser-
vizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-
bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la cari-
ca di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di quattro condomini.
Si precisa che tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomì-
ni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme supe-
riori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.
Non devono essere comunicati:
• i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
• i dati, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVAgravan-
te sull’acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
• i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme
soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella
dichiarazione dei sostituti d’imposta che il condominio è obbligato a presentare per l’anno 2009.
Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del
condominio devono essere riportati su tutti i quadri.
In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.
In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, uti-
lizzando il campo “Mod. N.”, con un’unica numerazione progressiva.
Nei casi in cui l’amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei
redditi o nel caso di presentazione del Mod. 730/2010, il quadro AC deve essere presentato unitamente al fron-
tespizio del Mod. UNICO 2010 con le modalità e i termini previsti per la presenta zione di quest’ultimo modello.
32
Dati identificativi Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:
del condominio • nel campo 1, il codice fiscale;
• nel campo 2, l’eventuale denominazione;
• nei campi da 3 a 5, l’indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).
Dati relativi Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l’ammontare comples-
ai fornitori sivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare.
e agli acquisti La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far rife-
rimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare.
di beni e servizi
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell’art.
6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate
al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spe-
dizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del
corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest’ul-
timo sia stato pagato parzialmente, l’operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione
della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all’importo fatturato o pagato.
In particolare, devono essere indicati:
• nel campo 1, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
• nel campo 2, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se
soggetto diverso da persona fisica;
• nei campi da 3 a 7, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettiva-
mente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
• nei campi da8 a10, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fisca-
le del fornitore;
• nel campo 11, se il fornitore è un soggetto non residente deve essere indicato lo Stato estero di residenza
(vedere nel FASCICOLO 1 in APPENDICE la tabella “Elenco dei Paesi e Territori esteri”);
• nel campo 12, deve essere indicato l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal
condominio nell’anno solare.
PARTE III: PERSONE FISICHE
NON RESIDENTI
GUIDA ALLA COMPILAZIONE
DEL MODELLO UNICO 2010
Queste istruzioni sono dedicate alle persone fisiche non residenti che sono comunque tenute a presentare la
dichiarazione dei redditi per l’anno 2009 in Italia.
Le notizie e le indicazioni fornite che interessano questi soggetti si riferiscono alle tipologie di reddito più fre-
quenti esposte nel FASCICOLO 1.
Per quanto non trattato in questa parte invece valgono in generale, le istruzioni fornite per i contribuenti resi-
denti e contenute nel FASCICOLO 1.
Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.
In ottemperanza con quanto sancito dall’art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al
contribuente residente all’estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:
• i siti Internetdel Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) e dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it);
• gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York,
Buenos Aires);
• le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo ma anche sul sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate in formato pdf.
La dichiarazione Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto
dei non residenti a dichiararli all’amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente. I non residenti, do-
vranno utilizzare il Modello UNICO 2010 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia.
Dovranno presentare la dichiarazione UNICO 2010, qualificandosi come non residenti, le persone fisiche
che nel 2009 erano residenti all’estero e che nello stesso anno hanno posseduto redditi di fonte italiana impo-
nibili in Italia.
1. LA PRIMA COSA DA FARE
La prima cosa che dovete fare è controllare se siete tenuti o meno a fare la dichiarazione.
Nel capitolo 3 sono indicati alcuni casi particolari in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione,
sono esonerati da quest’obbligo. Per i casi di esonero previsti, invece, in via generale, si tratti di persone resi-
denti o non residenti, si dovrà fare riferimento al FASCICOLO1, capitolo 4, della PARTE I “Chi è esonerato dalla
presentazione della dichiarazione”.
Anche nel caso in cui non siete tenuti, potete presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali
oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti
dalla dichiarazione presentata nel 2009 o da acconti versati nello stesso anno.
33
2. IL SECONDO PASSO: RESIDENTE O NON RESIDENTE
Una volta verificato che avete l’obbligo di presentare la dichiarazione (oppure che siete interessati a farlo)
dovete controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti “non residenti”. A questo scopo
dovrete prima di tutto stabilire se nel 2009 potevate essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle
imposte dirette.
‘Domicilio’ è il luogo Per essere considerati “non residenti”, dovete esservi trovati nel 2009 nelle seguenti condizioni:
in cui le persone hanno •non dovete essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e
stabilito la sedeprincipale cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
dei loro affari e interessi,
• non dovete avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
anche morali e familiari
• non dovete aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.
Se manca anche una sola di queste condizioni siete considerati residenti.
Siete inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se siete cittadini
italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime
fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in una tabel-
la posta in APPENDICE.
Quindi, se avete trasferito la vostra residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siate effet-
tivamente ivi residenti, dovete essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero.
Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio
la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo
familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero,
lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero
l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può
essere utile consultare sui siti Internet dell’Amministrazione Finanziaria già citati le circolari n. 304 del 2 dicem-
bre 1997 e 140 del 24 giugno 1999).
Sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l’Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui reddi-
ti; in tali accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.
Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le
Amministrazioni fiscali dei due Paesi. In Appendice, sono elencate tutte le convenzioni contro le doppie impo-
sizioni sottoscritte dallo Stato italiano con altri Stati e tuttora in vigore (i testi delle convenzioni sono reperibili
anche nel sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’indirizzo www.finanze.gov.it nella
sezione “Fiscalità internazionale”).
3. REDDITI DA NON DICHIARARE
Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportati nel FASCICOLO 1, capitolo 4, della
PARTE I “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”, non sono in ogni caso da dichiarare, e,
quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso
l’amministrazione fiscale italiana:
• redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazio-
nale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
• i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché pro-
cessi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifi-
co sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle con-
venzioni per evitare le doppie imposizioni.
4. RIMBORSI DI IMPOSTA IN BASE A CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Se avete diritto a un rimborso di imposta in base alle norme di una convenzione internazionale, non dovete
chiederlo compilando questa dichiarazione ma presentando un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate
– Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara.
Domanda Nel caso in cui avete subito in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla convenzione per evitare le
di rimborso doppie imposizioni vigente tra l’Italia ed il Paese di residenza, potete chiedere il rimborso delle imposte paga-
te in eccedenza.
Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso è di 48 mesi decorrenti dal momen-
to in cui è stata effettuata la ritenuta, direttamente da amministrazioni dello Stato o da altro sostituto.
L’istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituito) anche dal sostituto
che ha effettuato la ritenuta.
Le istanze dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità
fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requi-
siti previsti dalla convenzione stessa.
5. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
A chi e dove presen- I contribuenti non residenti, che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall’Italia, possono avvaler-
tare la dichiarazione si delle modalità indicate nel FASCICOLO 1, capitolo 5, della PARTE I “Modalità e termini di presentazione del-
la dichiarazione”.
34
Dichiarazione I contribuenti non residenti che, invece, al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all’este-
spedita dall’estero ro, potranno avvalersi:
• dell’invio entro il 30 settembre 2010 della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente
secondo le procedure indicate nelle “Istruzioni generali per la dichiarazione”;
• della trasmissione telematica entro il 30 settembre 2010 della dichiarazione tramite il canale Fisconline.
Infatti, i cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via
web, collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Se non sei ancora registrato
ai servizi”.
I soggetti iscritti presso l’Anagrafe Consolare, devono contestualmente inoltrare, anche tramite fax, copia della
predetta richiesta al competente Consolato italiano all’estero, allegando la fotocopia di un valido documento
di riconoscimento.
I cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l’Anagrafe Consolare, per consentire la
verifica della propria identità devono recarsi personalmente al Consolato dove esibiranno un valido documen-
to di riconoscimento.
Il Consolato effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del codice Pin e la rela-
tiva password.
Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione può ottenere le restanti sei cifre accedendo al sito
http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
ATTENZIONE I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere
il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la
seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell’Agenzia
delle Entrate.
6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI
Pagamento Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i contribuenti nel FASCICOLO 1, capitolo 6,
dall’estero PARTE I “Modalità e termini di versamento”, sono previste particolari modalità di pagamento riservate ai soli
contribuenti non residenti:
• effettuazione del versamento tramite il servizio telematico Internet. Per poter beneficiare di questa modalità
di pagamento è necessario essere titolari di un codice Pin e di un conto corrente presso una delle banche
convenzionate con l’Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaen-
trate.gov.it, o presso le Poste Italiane S.p.A.
• per i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale non titolari di conti correnti presso banche in Italia o
presso le Poste Italiane S.p.A., effettuazione dei versamenti tramite bonifico, attraverso una banca estera, a
favore di una corrispondente banca italiana.
Nel bonifico, nello spazio causale, è necessario evidenziare i seguenti dati:
– il codice fiscale;
– l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento;
– la dicitura “capitolo xxxx – articolo yy Bilancio Stato”.
A titolo esemplificativo, di seguito si fornisce un elenco dei capitoli e articoli del Bilancio dello
Stato di più frequente utilizzo:
• capitolo 1023 – articolo 13 – Irpef saldo
• capitolo 1023 – articolo 14 – Irpef 1° e 2° acconto
• capitolo 1024 – articolo 02 – Ires saldo
• capitolo 1024 – articolo 08 – Ires 1° e 2° acconto
• capitolo 1026 – articolo 06 – Ritenute interessi di capitale (non residenti)
• capitolo 1027 – articolo 00 – Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società con sede
legale all’estero
• capitolo 1203 – articolo 01 – Iva scambi interni.
Ad esempio, il campo causale del bonifico per il versamento del saldo Irpef 2009 andrà compilato come
segue: “codice fiscale, anno d’imposta 2008, capitolo 1023 – articolo 13 Bilancio Stato”.
Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.
GUIDA ALLA COMPILAZIONE PER I NON RESIDENTI
1. DATI PERSONALI
Nel frontespizio i soggetti non residenti devono compilare la parte denominata “Residente all’estero”.
Residente all’estero Scrivere nel settore, per esteso, in quest’ordine:
• il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla
legislazione del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza
sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun
codice identificativo lasciare la casella in bianco;
• il nome dello Stato estero;
• il codice dello Stato estero nel quale avete la residenza. Potete individuare il codice dello Stato che vi inte-
ressa consultando l’elenco nell’APPENDICE al FASCICOLO 1;
• lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strut-
turato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggio-
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re (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo
Stato federato);
• la località di residenza e il vostro indirizzo completo.
Nazionalità Barrare le caselle nell’ultimo settore “Nazionalità” secondo i seguenti criteri:
• la casella 1 se possedete la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se godete dei diritti di cittadinanza
in base alla legge di quel Paese;
• la casella 2 se possedete la nazionalità italiana.
Barrare tutte e due le caselle se avete la doppia nazionalità.
Non barrare le caselle se non avete né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza.
Domicilio fiscale Nella sezione “Residenza anagrafica” del frontespizio i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo
in Italia di domicilio in Italia.
Per i residenti all’estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In
base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito italiano si è
prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, non-
ché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privi-
legiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia.
L’indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel comune ove è stato
individuato il domicilio fiscale.
Per le specifiche modalità di compilazione delle sezioni relative alla “Residenza anagrafica”, al “Domicilio
fiscale”ed al “Domicilio per la notificazione degli atti”, si rinvia alle istruzioni fornite nel FASCICOLO1, PARTE
II, capitolo 3.
Dichiarazione Utilizzare la sezione “Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri” facendo riferimento alle istruzioni
presentata dall’erede fornite nel FASCICOLO1, PARTE II, capitolo 3.
Se l’erede che presenta la dichiarazione è residente all’estero:
• nella casella “Comune” relativo alla Residenza anagrafica indicherà lo Stato estero di residenza;
•nella casella “Frazione, via o numero civico” il luogo ove risiede (città, comune, ecc.) e di seguito l’indirizzo.
2. QUADRI RA E RB – REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI
SITUATI IN ITALIA
Quadro RB Ai sensi della normativa italiana i redditi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio italiano sono imponibili
in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti.
Precisazioni
Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all’Italia da una convenzione per evitare le doppie
sull’abitazione
imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia
principale imposizione.
I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero posseduti da soggetti non residenti non vanno dichiarati.
Il fabbricato che il non residente possiede in Italia non può essere considerato come abitazione principale. Si
considera infatti abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. Al non residen-
te non spetta quindi la deduzione dal reddito complessivo per l’abitazione principale. Conseguentemente
nella colonna 2 (Utilizzo) del quadro RB, non devono essere indicati i codici 1, 5 e 6.
Si ricorda altresì che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal soggetto non
residente non si applica, limitatamente ad una di esse, l’aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata.
3. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Quali redditi Vanno dichiarati in questo quadro gli stipendi relativi al lavoro dipendente prestato in Italia, le pensioni ed i
i soggetti redditi assimilati di fonte italiana, percepiti da contribuenti residenti all’estero:
• erogati al residente di un Paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
non residenti
• erogati al residente di un Paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base
devono dichiarare
alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero o soltanto
in questo quadro
in Italia.
In APPENDICE è riportato l’elenco delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia ed
attualmente in vigore.
Qui di seguito si indicano le modalità di tassazione che riguardano i redditi percepiti da contribuenti residen-
ti in alcuni Stati esteri.
Per il trattamento di redditi percepiti da contribuenti residenti in altri Paesi è necessario consultare le singole
convenzioni (i testi delle convenzioni sono reperibili nel sito Internet del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, all’indirizzo www.finanze.gov.it nella sezione “Fiscalità internazionale”).
Borse di studio Per quanto riguarda le borse di studio è previsto, in genere, dalle convenzioni per evitare le doppie imposizio-
ni, che le somme che sono percepite da studenti ed apprendisti allo scopo di sopperire al loro mantenimento,
istruzione e formazione non sono imponibili in Italia qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
– siano percepite da soggetti non residenti, o che erano non residenti immediatamente prima di giungere nel
nostro Paese, che qui soggiornano al solo scopo di compiere gli studi o completare la propria formazione;
– provengano da fonti estere.
Stipendi Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato per lavoro prestato in Italia, in quasi tut-
te le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito,
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Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando
esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
• il lavoratore residente all’estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
• le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all’estero;
• l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.
In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.
Sono pensioni imponibili comunque in Italia quelle corrisposte dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel ter-
ritorio dello Stato italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso a soggetti non residenti.
Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le
pensioni corrisposte a non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbli-
che o di pensioni private.
Pensioni Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrati-
va o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani preposti all’eroga-
zione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di resi-
denza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate da enti pub-
blici e privati situati in Italia ad un contribuente residente nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:
Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assog-
gettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede.
Le pensioni private percepite da residenti di questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.
Belgio
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.
Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il beneficiario, residente in Belgio, ha la nazio-
nalità belga e non quella italiana.
Le pensioni private percepite da residenti in Belgio non sono assoggettate a tassazione in Italia.
Francia
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assog-
gettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana.
Le pensioni private italiane sono tassate, secondo una regola generale, solo in Francia. Tuttavia le pensioni
che la vigente Convenzione Italia-Francia considera pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza
sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati.
Germania
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.
Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato
estero di residenza e non quella italiana.
Le pensioni private percepite da residenti in Germania non sono di regola assoggettate a tassazione in Italia.
Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.
Canada
Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l’ammontare non supera il
più elevato dei seguenti importi:10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili anche in Italia.
Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.
Svizzera
Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la
nazionalità italiana, quindi le stesse non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non
ha la nazionalità italiana.
Collaborazioni Per quanto riguarda i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, se questi non sono imponi-
Coordinate e bili in Italia sulla base delle disposizioni convenzionali, il sostituto d’imposta italiano può applicare direttamen-
te l’esenzione secondo le normali procedure previste nel caso di agevolazioni convenzionali.
Continuative
Quando invece il reddito risulta imponibile in Italia l’imposizione avviene secondo le disposizioni della nor-
mativa nazionale in materia. Pertanto, il sostituto opera una ritenuta a titolo d’imposta sulla parte imponibile
del reddito e questo non dovrà essere indicato in dichiarazione.
SEZIONE I Chi deve compilare la Sezione I del quadro RC
Sezione I: in questa sezione dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati
REDDITI IMPONIBILI
e i redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno.
IN ITALIA PER I QUALI
LA DETRAZIONE
È RAPPORTATA In assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni oppure in presenza di convenzioni che prevedono la
AL PERIODO tassazione solo in Italia od in entrambi i Paesi la normativa italiana prevede che devono compilare la prima
DI LAVORO NELL’ANNO sezione del quadro RC:
• i non residenti che hanno prestato attività nel territorio dello Stato.
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In questa sezione, indicare, tra gli altri:
– i redditi di lavoro dipendente;
– le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa,
e le altre retribuzioni sulle quali,in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;
– i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasfor-
mazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
– le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svol-
ti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversa-
ti al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
•i non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l’attività. Questi ultimi devono indicare in que-
sta sezione alcuni compensi e indennità nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da sog-
getti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano, tra cui:
– redditi di pensione;
– le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di adde-
stramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inse-
rimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia
prevista una specifica esenzione;
– i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposi-
zioni normative;
– i trattamenti periodici integrativi di cui al previgente D.Lgs. n. 124 del 1993 corrisposti dai Fondi Pensione
nonché l’ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicem-
bre 2006 nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del previgente D.Lgs.
124/93 che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per
mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario).
SEZIONE II Chi deve compilare la Sezione II del quadro RC
I non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l’attività, devono indicare in questa sezione
REDDITI IMPONIBILI
i seguenti compensi nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel ter-
IN ITALIA PER I QUALI
ritorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano:
LA DETRAZIONE NON
• assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conse-
È RAPPORTATA
guenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
AL PERIODO
• assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse
DI LAVORO NELL’ANNO
le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
• i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio
di pubbliche funzioni;
• i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
•le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pub-
bliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
• rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.
Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze
risultanti dai relativi titoli.
4. FAMILIARI A CARICO
A seguito delle disposizioni introdotte all’articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per i soggetti non residenti le detrazioni per carichi di famiglia spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009,
a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione individuata con il decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze n. 149 del 2 agosto 2007, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono
non possiedano un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili per i quali
è possibile fruire delle deduzioni, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere,
nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
Per la compilazione del prospetto dei familiari a carico si rinvia alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE
II, capitolo 4.
Conseguentemente, qualora risultino spettanti le detrazioni per carichi di famiglia e nel prospetto dei familiari a
carico risulti pertanto compilata anche la colonna relativa alla percentuale, dovranno essere compilati anche
uno o più righi nel quadro RN (righi da RN6 a RN9) in relazione alla specifica situazione del contribuente.
5. QUADRO RP – ONERI E SPESE
Ai sensi della vigente normativa, ai non residenti spettano le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito
complessivo soltanto per alcuni degli oneri e delle spese indicati nelle istruzioni al quadro RP della Parte III
“Guida alla compilazione del Modello UNICO 2010”.
Non sono, comunque, ammessi gli oneri e le spese sostenute per i familiari.
Gli eredi residenti all’estero non hanno diritto né alla detrazione d’imposta né alla deduzione per le spese
sanitarie del defunto, da loro sostenute dopo il decesso.
Si elencano qui di seguito le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito complessivo che spettano ai sog-
getti non residenti.
Oneri detraibili Danno diritto ad una detrazione del 19% sulle imposte da pagare le seguenti spese:
– gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia (darigo RP7 arigo RP11
Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi, pagati in dipendenza di mutui stipulati per
l’acquisto dell’abitazione principale, viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui
l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale.
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Pertanto, i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell’immobile acquistato, possono
fruire della detrazione solo per il periodo d’imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza;
– le somme in denaro date spontaneamente nonché il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei
beni ceduti gratuitamente in base ad apposita convenzione a favore della Società di cultura “La Biennale
di Venezia” (da rigo RP19 a rigo RP21 con codice 24);
– le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo
artistico (da rigo RP19 a rigo RP21 con codice 25);
– le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche (da rigo
RP19 a rigo RP21 con codice 26);
– le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che operano nello spettacolo (da rigo RP19 a rigo
RP21 con codice 27);
Queste spese danno diritto a detrazione solo se sostenute nell’interesse proprio e non per altri.
Infine, danno diritto a una detrazione del 41% (darigo RP35 arigo RP38) o del 36% (darigo RP39 arigo
RP42) alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e ad una detrazione del 55% (da rigo
RP44 a rigo RP48) alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti.
Oneri deducibili Danno diritto a deduzione dal reddito complessivo le seguenti spese:
– le somme date spontaneamente a istituti religiosi e Paesi in via di sviluppo (rigo RP28 con codice 2);
– i canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili (rigo RP28 con codice 5);
– le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell’avviamento (rigo RP28 con codice 5);
– le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (rigo
RP28 con codice 5);
– le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che
invece sono state tassate (rigo RP28 con codice 5);
– il 50% delle imposte arretrate (rigo RP28 con codice 5).
I soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione d’imposta oppure di dedurre
dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, proporzionalmente alla quota di par-
tecipazione agli utili. Tuttavia, i soci residenti all’estero possono fruire soltanto delle detrazioni e delle dedu-
zioni ammesse per i soggetti non residenti, come sopra indicate.
6. QUADRO RN – CALCOLO DELL’IRPEF
I soggetti non residenti non possono compilare il rigo RN2 che si riferisce alla deduzione per l’abitazione prin-
cipale.
Nei casi in cui il soggetto non residente possa usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, dovranno esse-
re compilati anche uno o più righi nel quadro RN (righi da RN6 a RN9) in relazione alla specifica situazio-
ne del contribuente.
7. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF
Chi è tenuto Sono obbligati al pagamento dell’addizionale regionale all’IRPEF e, se deliberata dal comune di domicilio fi-
al pagamento scale, dell’addizionale comunale all’IRPEF (saldo e acconto), anche i non residenti nel territorio dello Stato se,
con riferimento al 2009, risulta dovuta l’IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d’imposta spet-
tanti e dei crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero che, sempre all’estero, hanno subìto il pagamento di
imposte a titolo definitivo.
Come si determina Per le persone fisiche non residenti le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un’aliquota
al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto dei soli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell’IR-
PEF stessa (art. 24 del TUIR).
Domicilio fiscale Le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il
reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato.
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APPENDICE – Fascicolo 2
Abbreviazioni Si tratta di:
• redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o
Art. Articolo dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di pro-
ASI Agenzia Spaziale Italiana cessi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in cam-
ASL Azienda Sanitaria Locale po industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in
BOT Buoni ordinari del Tesoro cui non siano conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali. Rien-
trano, quindi, tra i diritti d’autore le collaborazioni rese a giornali, ri-
CAF Centro di Assistenza Fiscale
viste, enciclopedie e simili che hanno per oggetto la cessione di
c.c. Codice civile
un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore;
c.d. cosiddetto
• redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti
CEE Comunità Economica Europea
di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza
CSSN Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
agli utili, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla presta-
CUD Certificazione Unificata dei Dipendenti
zione di lavoro;
DIT Dual Income Tax
• redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori
D.L. Decreto Legge
e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azio-
D.Lgs. Decreto Legislativo
ni e a responsabilità limitata;
D.M. Decreto Ministeriale • indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri • redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai se-
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica gretari comunali.
GEIE Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U. Gazzetta Ufficiale
Calcolo delle plusvalenze
IACP Istituto Autonomo Case Popolari
ICI Imposta Comunale sugli Immobili
Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizza-
ICIAP Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
zione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di ac-
ILOR Imposta Locale sui Redditi
quisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi
INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
rivalutato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consu-
INCIS Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
mo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale e rivalutato va poi sommata l’eventuale Invim pagata. Se si tratta di
INVIM Imposta Comunale sull’Incremento di Valore degli Immobili terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume co-
IRAP Imposta Regionale sulle Attività Produttive me prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed
IRES Imposta sul reddito delle società atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro
IRPEF Imposta sui redditi delle Persone Fisiche costo inerente, dell’Invim e dell’imposta di successione pagate.
IRPEG Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche Ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d’ac-
ISTAT Istituto Centrale di Statistica quisto o del valore dei terreni edificabili, dal 2002 è consentito as-
IVA Imposta sul Valore Aggiunto sumere, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di sti-
L. Legge ma, previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 4%. L’amministra-
Lett. Lettera zione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei
Mod. Modello dati identificativi dell’estensore richiedendoli al contribuente il quale,
pertanto, è tenuto a conservarli.
N. Numero
I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati ef-
ONG Organizzazione Non Governativa
fettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono es-
ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
sere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del cal-
PRA Pubblico registro automobilistico
colo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.
S.O. Supplemento Ordinario
TOSAP Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi
Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni
UE Unione Europea
UNIRE Unione Nazionale Incremento Razze Equine Nel caso di cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del
diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga
titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione,
Acconto imposte sui redditi derivanti da imprese estere deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessio-
partecipate ni di partecipazioni non qualificate quelle che rappresentano una per-
centuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società
Per i termini e le modalità di versamento dell’acconto dell’imposta do- partecipata pari o inferiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che
vuta sui redditi derivanti da partecipazioni in società estere residenti si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percen-
in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (ai sensi dell’art. 167 e 168 tuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta
del Tuir), assoggettati a tassazione separata nel quadro RM della pre- va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle par-
sente dichiarazione, occorre fare riferimento a quanto previsto per il tecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell’usufrutto o del-
versamento dell’acconto IRPEF nelle istruzioni alla presente dichiara- la nuda proprietà e il valore della piena proprietà.
zione contenuta nella Parte I, capitolo 6 del FASCICOLOI.
Si ricorda che l’acconto va tuttavia determinato autonomamente rispet- valore usufrutto o nuda proprietà
Percentuale ceduta = valore nominale azioni x
to a quello dovuto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRPEF. valore piena proprietà
Per il versamento dell’acconto sono stati istituiti i seguenti codici tribu- Il valore dell’usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano se-
to: primo acconto, cod. 4723, secondo acconto, cod. 4724. condo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).
Viceversa costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle
Altri redditi di lavoro autonomo che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al
patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cen-
Il comma 2 dell’art. 53 del TUIR elenca gli altri redditi di lavoro auto- to, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati rego-
nomo, diversi da quelli derivanti dall’esercizio di un’arte o professione. lamentati.
40
Esercizio di arti e professioni la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si ap-
plica la ritenuta di cui all’art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del
L’art. 53, comma 1, del TUIR definisce redditi di lavoro autonomo 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali in-
quelli derivanti dall’esercizio di arti o professioni, cioè dall’esercizio dennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fab-
per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro bricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai
autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate sensi dell’art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mez-
in forma associata. zadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.
Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in es- Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chia-
sere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico rimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n.
scopo con regolarità, stabilità e sistematicità. 194/E del 24 luglio 1998.
L’abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest’ultima im- Con decorrenza dal 30 giugno 2003 le norme in materia di esproprio
plica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate. sono contenute nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro au- mentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con
tonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro RE del FASCICOLO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 come modificato dal D.Lgs. 27 di-
3 ovvero per i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 2 cembre 2002, n. 302.
del TUIR, nel quadro RL,Sezione III, dai redditi di lavoro autonomo
occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati
nel quadro RL,Sezione II-A. INPS - Modalità di calcolo degli acconti
1- Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti
Imposte ed oneri rimborsati - casi particolari Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2010, il
contribuente è tenuto al versamento di due acconti di pari importo, da
Se l’onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella pre- effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF rela-
cedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro ra- tivi allo stesso anno d’imposta.
te, in questo rigo deve essere riportato l’importo rimborsato diviso Per l’individuazione dell’importo complessivo degli acconti dovuti è
quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferi-
RP6 del quadro RP del FASCICOLOI, a partire dalla presente dichiara- mento al reddito d’impresa dell’anno 2009, utilizzando i minimali e
zione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo rimborsato. massimali previsti per l’anno 2010.
Se l’onere rimborsato è relativo a spese per interventi di recupero del Sul reddito eccedente il minimale così determinato devono essere in-
patrimonio edilizio, va riportata la parte della somma rimborsata per fine applicate le aliquote previste per l’anno 2010, tenendo conto di
la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione. eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno.
2- Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti
Indennità di esproprio alla gestione separata
Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2010, i
Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre som- soggetti iscritti alla gestione separata sono tenuti al versamento di due
me di cui all’art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previ-
413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel ste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta.
corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione ac- L’ammontare complessivo degli acconti dovuti è determinato appli-
quisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione. cando le aliquote previste per l’anno 2010 sull’80% del reddito di la-
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all’e- voro autonomo relativo all’anno 2009, tenendo conto del massimale
spropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, oc- stabilito per il 2010.
cupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibil-
mente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la
emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato Lottizzazione
una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devo- Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le
no essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relati- plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a), del TUIR.
vamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è de-
infrastrutture urbane all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D sumibile dall’art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha so-
di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di stituito i primi due commi dell’art. 28 della legge urbanistica 17 ago-
interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare sto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967
di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle
Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato
le indennità percepite in relazione all’esproprio di aree diverse da che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma
quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall’u- qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazio-
so cui sono destinate. namento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizza-
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio zione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo
o ad altro titolo nell’ambito del procedimento espropriativo, nonché residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la
quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le ne-
di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d’urgenza dive- cessità primarie e secondarie dell’insediamento.
nute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione
danno luogo a plusvalenze ai sensi dell’art. 11, comma 5, della L. 30 obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d’opere
dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i cri- per l’edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in con-
teri di cui all’art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del TUIR. Vedere in trasto con i vincoli urbanistici.
questa APPENDICEla voce “Calcolo delle plusvalenze”. A tal fine si richiama l’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, di- che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edi-
verse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque do- lizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta
vuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luo- attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno
go, ai sensi dell’art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione
a redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR e vanno pertanto assunti a alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti ur-
tassazione per il loro intero ammontare. banistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di in- urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, de-
dennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva nuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
41
Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Proces-
sing Zones;
Secondo quanto previsto dalle disposizioni introdotte dalla recente 9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla lo-
riforma tributaria, gli utili provenienti da società residenti in Paesi e ter- cale legge del 31 luglio 1929;
ritori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla for- 10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da
mazione del reddito imponibile, contrariamente alla generalità dei fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Cen-
casi in cui gli utili concorrono solo per il 40 o 49,72 per cento. tre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle
Tuttavia, anche qualora la società emittente sia residente in uno dei società di cui al Malta Freeport Act;
predetti Stati o territori gli utili concorrono alla formazione del reddito 11) Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occu-
per il 40 o 49,72 per cento se, tramite l’esercizio dell’interpello, sia pano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turisti-
stato dimostrato il rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), com- ca, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Cor-
ma 1, dell’articolo 87 del TUIR, vale a dire che dalle partecipazioni porate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle In-
non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’ef- ternational Companies;
fetto di localizzare i redditi in stati o territori in cui sono sottoposti a 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie
regimi fiscali privilegiati. ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del
1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
Attenzione: Gli utili provenienti da soggetti non residenti non con- 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da
corrono alla formazione del reddito se sono gia stati imputati al socio fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società si-
residente in Italia sulla base della normativa antielusiva sulle Società tuate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export
estere controllate (cosiddette CFC). Processing Zones;
14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle impo-
Il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (cd. “black list”) indi- ste cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie
vidua i seguenti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato: e “di domicilio”;
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, 15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e
Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Ci- alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.
pro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guate-
mala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong
Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole
Perdite d’impresa e di lavoro autonomo
Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jer-
sey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Lie-
Il comma 27, dell’art. 36 del D.L.223/06, ha modificato l’art. 8 del
chtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue,
Tuir prevedendo, anche per i lavoratori autonomi e le imprese minori,
Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis,
come già avveniva per i soggetti in contabilità ordinaria, la possibi-
Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’E-
lità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa catego-
lena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu
ria di quella che le ha generate. Tali disposizioni si rendono applica-
(ex Isole Ellice), Vanuatu.
bili ai redditi ed alle perdite realizzati dal periodo di imposta in cor-
so alla data del 4 luglio 2006 e fino al 31 dicembre 2007.
Il predetto decreto considera, inoltre, inclusi tra i Paesi e i territori
aventi un regime fiscale privilegiato, limitatamente ad alcune attività i
In base all’art. 8, comma 1, del Tuir, come modificato dall’art. 1,
seguenti Stati:
comma 29, della legge finanziaria 2008, il reddito complessivo si
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di
determina sommando i redditi di ogni categoria e sottraendo le per-
esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
dite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’art. 66
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei set-
e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Ai sensi del com-
tori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
ma 3 dell’art. 8, le perdite derivanti dall’esercizio di attività commer-
3) Principato di Monaco, con esclusione delle società che realizza-
no almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. ciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome col-
Sono infine considerati appartenenti alla predetta “black list” anche i lettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, e da par-
seguenti Stati e territori, limitatamente ai soggetti e alle attività per cia- tecipazioni in società trasparenti ex art. 116 del Tuir possono essere
scuno di essi indicate: compensate in ciascun periodo d’imposta con i redditi derivanti dal-
1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenu- le predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che
to l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di semplificata) e limitatamente all’importo che trova capienza in essi.
esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’eco- L’eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti
nomia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Invest- dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma
ment Code; non oltre il quinto.
2) Antigua, con riferimento alle international business companies, La descritta compensazione delle perdite d’impresa in contabilità or-
esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali dinaria con i redditi d’impresa conseguiti dallo stesso soggetto si ef-
quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del fettua, nel quadro RF o RG o CM, e/o RH, e/o RD, in cui è stato con-
1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferi- seguito un reddito d’impresa positivo.
mento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quel- Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa con-
li di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche seguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmen-
e integrazioni; te con le perdite d’impresa in contabilità ordinaria conseguite nel me-
3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle desimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l’e-
agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law; ventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compen-
4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono sate nei precedenti periodi d’imposta.
da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti atti- Le perdite d’impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze
vità ad alta tecnologia; dei periodi d’imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o
5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti RG, e/o RH e/o RD dovranno essere riportate nel “Prospetto delle
l’attività all’estero; perdite d’impresa in contabilità ordinaria non compensate nell’anno”,
6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zo- contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi previste.
nes che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi; Le perdite generatesi nell’ambito del regime dei contribuenti minimi
7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’e- (quadro CM) non dovranno essere riportate nel quadro RS, in quan-
sportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Indu- to il riporto delle stesse è previsto nell’ambito del medesimo quadro.
stry Encourage Act e alle società localizzate nei territori indivi- In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, vedi
duati dal Jamaica Export Free Zone Act; la successiva voce.
42
Perdite riportabili senza limiti di tempo tribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione –
Ai sensi dell’art. 84, comma 2, del Tuir, le perdite d’impresa in con- nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza
tabilità ordinaria realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla da- del depositario stesso – attestante che il deposito non è finalizzato,
ta di costituzione possono essere computate in diminuzione del red- direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a im-
dito d’impresa dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di prese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di sog-
tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita’ produt- getti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata en-
tiva. La medesima regola si applica alle perdite derivanti dal regime tro i termini previsti dall’art. 43 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n.
dei contribuenti minimi nonché a quelle derivanti dall’attività d’impre- 600 ed esibita o trasmessa su richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
sa e in contabilità semplificata o di lavoro autonomo se prodotte ne-
gli 2006 e/o 2007.
Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione
sostitutiva
Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria
Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di red-
dei soggetti non residenti
diti di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in linea generale,
l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo
Per i soggetti non residenti costituiscono plusvalenze e redditi diversi
soggetto all’Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Ita-
di natura finanziaria quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
lia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di so-
partecipazioni in società residenti (presunzione assoluta di territoria-
stituto d’imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fon-
lità - art. 23 del TUIR).
te a titolo d’imposta.
Per i titoli diversi da quelli rappresentativi di una partecipazione in so-
Tali redditi vengono assoggettati ad un’imposizione sostituiva nella
cietà residenti, ai fini di individuarne il regime impositivo, occorre ve-
misura della ritenuta o in taluni casi specificatamente individuati del-
rificare se gli stessi si trovino o meno nel territorio dello Stato.
l’imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura
La presunzione assoluta di territorialità non opera per le plusvalenze
(art. 18 del TUIR).
derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non quali-
Solitamente per tali categorie di redditi è prevista la facoltà per il con-
ficate di cui alla lett. c-bis), comma 1, dell’art. 67 del TUIR, in società
tribuente di optare per la tassazione ordinaria.
italiane se le stesse sono negoziate nei mercati regolamentati. Per-
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere le seguenti
tanto, tali plusvalenze non si considerano prodotte nel territorio dello
tipologie:
Stato, anche se le partecipazioni sono detenute in Italia. Detta non im-
A gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli
ponibilità riguarda anche le cessioni di diritti o titoli attraverso cui pos-
di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con
sono essere acquisite le predette partecipazioni, a condizione che
regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 set-
siano anch’essi negoziati in mercati regolamentati.Non sono imponi-
tembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbli-
bili per carenza del presupposto territoriale neanche le plusvalenze
gazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengo-
di cui alla lettera c-ter) dell’art. 67 del TUIR derivanti dalla cessione a
no riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo
titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di mer-
di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. Per tali cate-
ci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, non-
gorie di redditi non è prevista l’opzione per la tassazione ordinaria;
ché dalla cessione o dal prelievo di valute estere rinvenienti da de-
B i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di ces-
positi e conti correnti.
sione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto,
L’esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-
derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collet-
quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, an-
tivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri del-
che attraverso l’intervento di intermediari, in mercati regolamentati.
la UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fi-
L’irrilevanza delle predette operazioni riguarda sia le plusvalenze ed
siche senza applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella mi-
i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi
sura del 12,50 per cento;
che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione dal-
C i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mo-
le plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili. Si ricorda
biliari di cui all’art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito
inoltre che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del
dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non re-
1997, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze di cui alle let-
sidenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito di-
tere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR rea-
venuti esigibili a partire da 1°luglio 1998;
lizzate da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad ac-
D i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine
cordi internazionali resi esecutivi in Italia, da investitori istituzionali
su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1°luglio 1998, sem-
esteri ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che
preché corrisposti da soggetti non residenti;
consentono un adeguato scambio di informazioni nonché da sog-
E i proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di con-
getti che risiedono in detti Paesi: si tratta degli Stati elencati nella co-
tratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ed i proventi
siddetta “white list” di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996
relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previ-
e successive modifiche o integrazioni (decreti ministeriali del 25 mar-
denziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di
zo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 di-
assicurazione non residenti, come previsto dall’art. 44, comma 1,
cembre 1999, del 5 ottobre 2000 e del 14 dicembre 2000). In
lettere g-quater) e g-quinquies) del TUIR;
ogni caso, qualora più favorevoli al contribuente, possono trovare
F i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di
applicazione le disposizioni in materia, contenute nelle vigenti con-
altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti
venzioni contro le doppie imposizioni.
non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese resi-
denti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il trami-
Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti te di intermediari;
Ggli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti
L’art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996, convertito in leg- bancari costituiti all’estero;
ge n. 425 del 1996, ha introdotto l’obbligo di un prelievo pari al 20 H gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate di
per cento dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mo- cui alla lettera c-bis) dell’art. 67 del Tuir assoggettati a ritenuta a ti-
biliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da tolo d’imposta del 12,5 per cento. La predetta ritenuta, a titolo de-
taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese resi- finitivo, viene applicata anche ai proventi di fonte estera derivanti
denti. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza,
e non vi sia l’intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il pre- con un apporto diverso da opere e servizi. Per tale categoria di red-
lievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei diti non è possibile esercitare l’opzione per la tassazione ordinaria;
proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel I altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a for-
periodo d’imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il con- mare il reddito complessivo del contribuente.
43
Utili e proventi equiparati prodotti all’estero La certificazione degli utili può validamente sostituire la predetta
documentazione qualora in essa sia riportata non solo l’imposta ef-
Per utili e proventi equiparati prodotti all’estero e percepiti da resi- fettivamente subita in via definitiva, ma anche l’aliquota di tassa-
denti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenien- zione nella misura convenzionale.
ti da società o enti residenti all’estero.
L’importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se rela-
tivo a partecipazioni qualificate al lordo delle eventuali ritenute ope- Versamenti
rate all’estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d’acconto. Tale im-
porto è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri I versamenti relativi all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate
proventi equiparati corrisposti nell’anno 2009. nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all’impo-
sta sostitutiva sui redditi di capitale,nonché all’acconto sui redditi sot-
Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spet-
toposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, de-
ta un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero; è utile
vono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini pre-
precisare che:
visti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.
• tale credito d’imposta consiste nella detrazione dalle imposte do-
vute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle impo- 1. Proventi derivanti da depositi a garanzia
ste pagate all’estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti; Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da de-
positi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di
• la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all’estero
banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal
concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
contribuente utilizzando il codice tributo “1245 - proventi derivan-
• la detrazione spetta in proporzione alla parte imponibile del di-
ti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2,
videndo;
D.L. n. 323/1996”.
• la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell’imposta
italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all’este- 2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti
ro e il reddito complessivo dichiarato; residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d’imposta
L’art. 18 del TUIR dispone il versamento di un’imposta sostitutiva con
• la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichia-
la stessa aliquota delle ritenute a titolo d’imposta. Detta imposta so-
razione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le impo-
stitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo “1242 - im-
ste estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un
posta sostitutiva sui redditi di fonte estera”.
reddito prodotto all’estero ha concorso a formare il reddito com-
plessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all’estero in
3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
via definitiva l’anno successivo, il credito d’imposta spetta nel-
Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simila-
l’anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il
ri, pubblici e privati, non assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al
limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corri-
D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l’obbligo deve essere assolto me-
spondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito
diante versamento utilizzando il codice tributo “1239 - imposta sosti-
del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare
tutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simila-
il reddito complessivo.
ri di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96”.
Si precisa che la determinazione del credito d’imposta per gli uti-
li pagati all’estero deve essere effettuata sulla base dei dati indi- 4. Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
cati nella sezione I del quadro CR, ovvero nel quadro CE del FA- L’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 47 del 2000 ha introdotto un’impo-
SCICOLO 3, qualora siano stati prodotti all’estero anche redditi sta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. Tale imposta deve essere ver-
d’impresa. sata utilizzando il codice tributo “1714 - Imposta sostitutiva sui reddi-
In presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate ti derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata
dall’Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell’altro Stato con- dal soggetto percettore in dichiarazione - art. 11, commi 3 e 4, del
traente in misura eccedente l’aliquota prevista dal Trattato, la mag- D.Lgs. 47 del 2000”.
giore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effetti-
vamente subito e l’aliquota convenzionale) non può essere recupe- 5. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tas-
rata attraverso il credito d’imposta determinabile compilando il qua- sazione separata
dro CR sezione I, bensì mediante un’istanza di rimborso da presen- Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il co-
tare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dice tributo “4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi sogget-
dalla relativa legislazione. ti a tassazione separata - art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre
In tali casi il contribuente può usufruire, presentando la dichiara- 1996, n. 669”.
zione dei redditi, esclusivamente del credito d’imposta sulla base
delle aliquote convenzionali riportate nella “Tabella aliquota con- 6. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT
venzionale massima applicabile sui dividendi esteri”. Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva delle plusvalenze di-
La documentazione relativa alle imposte pagate all’estero in via de- chiarate nella sezione III del quadro RT deve essere utilizzato il codi-
finitiva va conservata a cura del contribuente ed esibita a richiesta ce tributo 1100, per le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett.
degli uffici finanziari. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR.
44
TABELLA ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI
Paesi Aliquota massima
Albania, Arzebaijan, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Croazia, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania,Federazione Russa, 10%
Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela
Algeria, Argentina, Arzebaijan, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, 15%
Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghisistan, Lituania,
Lussemburgo, Macedonia, Marocco,Messico, Moldavia, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia,Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia,
Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam e Zambia
Costa d’Avorio 15-18% (1)
Emirati Arabi 5-15% (2)
Grecia 15-35% (3)
Malta 0-15% (4)
Mauritius 15-40% (5)
Georgia, Siria 5-10% (6)
Armenia 5-10% (7)
Oman 5-10% (8)
Ghana, Lettonia 5-15% (9)
Islanda 5-15% (10)
Thailandia 15-20 (11)
India, Pakistan 25%
Trinidad e Tobago 20%
AttenzionePer ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti
sulla home page selezionare “Fiscalità internazionale” e quindi “Convenzioni e accordi”.
(1) Il 18 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall’imposta pagata sugli uti-
li o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(2) Il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i di-
videndi e il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
(4) Il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è pre-
vista imposizione in tutti gli altri casi.
(5) Il 40 per cento del l’ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi so-
no ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(6) Il 5 per cento se l’effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.
(7) Il 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di al-
meno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.
(8) Il 5 per cento se l’effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.
(9) Il 5 per cento se l’effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga o distribuisce i
dividendi.
(10) Il 5 per cento se l’effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale del-
la società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.
(11) Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che pa-
ga i dividendi.
TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL’ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI................................1 POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA FORME DI PREVIDENZA GESTITE
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O E DI CAPITALIZZAZIONE..................................................8 DA SOGGETTI ESTERI....................................................12
AL PATRIMONIO DI SOGGETTI NON RESIDENTI................2 CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA.......................13
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI.........................3 FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE DELLO STATO..................................................................9 ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA..........14
E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI.......4 METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO BENI IMMOBILI.............................................................15
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI.............5 DETENUTI ALL’ESTERO...................................................10 BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso).........16
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL’ESTERO...................6 ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE A FAVORE OPERE D’ARTE E GIOIELLI..............................................17
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI DI TRUST, FONDAZIONI O ORGANIZZAZIONI ALTRI BENI PATRIMONIALI.............................................18
CON CONTROPARTI NON RESIDENTI..............................7 SIMILARI ......................................................................11
45
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI STIPULATE DALL’ITALIA ED ATTUALMENTE IN VIGORE
PAESE FIRMA RATIFICA IN VIGORE DAL
Albania Tirana - 12.12.94 L. 21.5.98, n. 175 21.12.99
(G.U. so n. 107/L, 6.6.98) (G.U. n. 151, 30.6.2000)
Algeria Algeri - 30.02.91 L. 14.12.94, n. 711 30.06.95
(G.U. n. 170, 27.12.94) (G.U. n. 166, 18.7.95)
Argentina Roma - 15.11.79 L. 27.4.82, n. 282 15.12.83
(G.U.so n. 144, 27.5.82) (G.U. n. 49, 18.2.84)
Armenia Roma - 14.06.2002 L. 25.10.2007, n. 190 05.05.2008
(G.U. n. 286, 06.12.2008)
Australia Camberra - 14.12.82 L. 27.5.85, n. 292 5.11.85
(G.U.so n.145, 21.6.85) (G.U. n. 275, 22.11.85)
Austria Vienna - 29.6.81 L. 18.10.84, n. 762 6.4.85
(G.U.so n. 311, 12.11.84) (G.U. n. 50, 27.2.85)
+ Prot. Aggiuntivo Roma - 17.4.87 L. 16.10.89, n. 365 1.5.90
(G.U.so n. 261, 8.11.89) (G.U. n. 50, 1.3.90)
Bangladesh Roma - 20.3.1990 L. 5.7.1995, n. 301 7.7.96
(G.U. so n. 91, 25.7.95) (G.U. n. 177, 30.7.96)
Belgio Roma - 29.4.83 L. 3.4.89, n. 148 29.7.89
(G.U.so n. 97, 27.4.89) (G.U. n. 183 7.8.89)
Brasile Roma - 3.10.78 L. 29.11.80, n.844 24.4.81
(G.U.so n. 342., 15.12.80) (G.U. n. 127, 11.5.81)
Bulgaria Sofia - 21.9.88 L. 29.11.90, n. 389 10.6.91
(G.U.so n. 297, 21.12.90 (G.U. n. 205, 2.9.91)
Canada Toronto - 17.11.77 L. 21.12.78, n. 912 24.12.80
(G.U.so n. 23, 24.1.79) (G.U. n. 18, 20.1.81)
+ Prot. di modifica Ottawa - 20.3.89 L. 7.6.93, n. 194 22..2.1994
(G.U. so 18.6.93, n. 141) (G.U. n. 64, 18.3.1994)
Cina Pechino - 31.10.86 L.31.10.89, n. 376 13.12.90
(G.U.so n. 274,23.11.89) (G.U. n. 277, 27.11.90)
Cipro Nicosia - 24.4.74 L.10.7.82, n. 564 9.6.83
(G.U. n. 224, 16.8.82) (G.U. n. 248, 9.9.83)
Corea del Sud Seul - 10.1.89 L. 10.2.92, n. 199 14.7.92
(G.U.so n. 53, 4.3.92) (G.U. n. 183, 5.8.92)
Costa d’Avorio Abidjan - 30.7.82 L.27.5.85, n. 293 15.5.87
(G.U.so n.145, 21.6.85) (G.U. n. 96, 27.4.87)
Danimarca Copenaghen - 26.2.80 L. 7.8.82, n. 745 25.3.83
(G.U.so n. 284,14.10.82) (G.U. n. 137, 20.5.83)
+ Prot. di modifica Copenaghen - 25.11.88 L. 7.1.92, n. 29 28.7.92
(G.U.so n. 21, 27.1.92) (G.U. n. 236, 7.10.92)
Copenaghen - 5.5.99 L. 11.7.2002, n. 170 27.01.2003
(G.U.so n. 184/L, 7.8.2002) (G.U. n. 49, 28.02.2003)
Ecuador Quito - 23.5.84 L. 31.10.89, n. 377 1.2.90
(G.U.so n. 274,23.11.89) (G.U. n. 31, 7.2.90)
Egitto Roma - 7.5.79 L. 25.5.81, n. 387 28.04.82
(G.U.so n. 202, 24.7.81) (G.U. n. 177, 30.6.82)
Emirati Arabi Uniti Abudabi 22.1.1995 L. 28.81997, n. 309 5.11.97
(G.U.so n. 218, 18.9.97) (G.U. n. 269, 18.11.97)
Estonia Tallin - 20.3.97 L. 19.10.99, n. 427 22.2.2000
(G.U.so n. 201/L, 18.11.99) (G.U. n. 102, 4.5.2000)
Etiopia Roma - 8.4.97 L. 19.08.2003, n. 242 09.08.2005
(G.U. n. 171, 25.07.2003)
Federazione Russa Roma - 9.4.96 L. 9.10.97, n. 370 30.11.98
(G.U.so n. 254, 30.10.97) (G.U. n. 24, 30.1.99)
Filippine Roma - 5.12.80 L. 28.8.89, n. 312 15.6.90
(G.U.so n. 207, 5.9.89) (G.U. n. 233, 5.10.90)
Finlandia Helsinki - 12.6.81 L. 25.1.83, n. 38 23.10.83
(G.U.so n. 48, 18.2.83) (G.U. n. 290, 21.10.83)
Francia Venezia - 5.10.89 L. 7.1.92, n. 20 1.5.92
(G.U.so n. 18, 23.1.92) (G.U. n. 110, 13.5.92)
Georgia Roma - 31.10.00 L. 11.7.2003, n. 205 19.2.04
(G.U. n. 181, 6.8.03, so n. 127) (G.U. n. 108, 19.2.04)
Germania Bonn - 18.10.89 L. 24.11.92, n. 459 26.12.92
(G.U.so n. 280, 27.11.92) (G.U. n. 293, 14.12.92)
Ghana Accra - 19.02.2004 L. 06.02.2006, n. 48 05.07.2006
(G.U. n. 50, 01.03.2006)
46
Giappone Tokio - 20.3.69 L. 18.12.72, n. 855 17.3.73
(G.U. n. 76, 8.1.73) (G.U. n. 97, 13.4.73)
+ Prot. di modifica Roma - 14.2.80 L. 25.5.81, n. 413 28.1.82
(G.U. n. 211, 3.8.81) (G.U. n. 66, 9.3.82)
Grecia Atene - 3.9.87 L. 30.12.89, n. 445 20.9.91
(G.U.so n. 17, 22.1.90) (G.U. n. 244, 17.10.91)
India New Delhi - 19.02.93 L. 14.7.95, n. 319 23.11.95
(G.U.so n. 95, 1.8.95) (G.U. n. 282, 2.12.95)
Indonesia Giacarta - 18.02.90 L. 14.12.94 2.09.95
(G.U.so n. 170, 27.12.94) (G.U. n. 234, 6.10.95)
Irlanda Dublino - 11.6.71 L. 9.10.74, n. 583 14.2.75
(G.U. n. 310, 28.11.74) (G.U. n. 56, 27.2.75)
Islanda Roma - 10.09.2002 L. 04.08.2008, n. 138 14.10.2008
(G.U. n. 206, 03.09.2008)
Israele Roma - 8.9.95 L. 9.10.97, n. 371 6.8.98
(G.U.so n. 224, 30.10.97) (G.U. n. 205, 3.9.98)
Jugoslavia(1) Belgrado - 24.2.82 L. 18.12.84, n. 974 3.7.85
(G.U.so n. 24, 29.1.85) (G.U. n. 144, 20.6.85)
Kazakhstan Roma - 22.9.94 L. 12.3.96, n. 174 26.2.97
(G.U.so 30.3.96, n. 57 (G.U. 26.3.97, n. 71)
Kuwait Roma - 17.12.87 L. 7.1.92, n. 53 11.1.93
(G.U.so 4.2.92, n. 28) (G.U. 3.2.93, n. 27)
+ Prot. di modifica Kuwait City - 17.3.98 L. 28.10.99, n. 413 13.11.99
(G.U. 12.11.99)
Lettonia Riga - 21.05.1997 L. 18.03.2008, n. 73 16.04.2008
Lituania Vilnius - 4.4.96 L.9.2.99, n. 31 3.6.99
(G.U.so23.2.99, n. 44) (G.U. 23.6.99, n. 145)
Lussemburgo Lussemburgo - 3.6.81 L. 14.8.82, n. 747 4.2.83
(G.U.so14.10.82, n. 284) (G.U. 19.3.83, n. 77)
Macedonia Roma - 20.12.1996 L. 19.10.99, n. 428 8.6.2000
(G.U.so 18.12.99, n. 271)
Malaysia Kuala Lumpur - 28.1.84 L. 14.10.85, n. 607 18.4.86
(G.U.so 7.11.85, n. 262) (G.U. 13.5.86, n. 109)
Malta La Valletta - 16.7.81 L. 2.5.83, n. 304 8.5.85
(G.U.so 27.6.83, n. 174) (G.U. 24.5.85, n. 121)
Marocco Rabat - 7.6.72 L. 5.8.81, n. 504 10.3.83
(G.U.so 11.9.81, n. 250) (G.U. 21.4.83, n. 109)
Mauritius Port Louis - 9.3.90 L. 14.12.94, n.712 28.4.95
(G.U.so 27.12.94, n. 170) (G.U. 17.5.95, n. 113)
Messico Roma - 8.7.91 L. 14.12.94, n. 710 12.3.95
(G.U.so 27.12.94, n. 170) (G.U.28.2.95, n. 49)
Mozambico Maputo - 14.12.98 L. 23.4.03 n. 110 6.8.04
(G.U. n. 116, 21.5.03, so n. 80/L) (G.U. 2.9.04 n. 206)
Norvegia Roma - 17.6.85 L. 2.3.87, n. 108 25.5.87
(G.U.so 25.3.87, n. 70) (G.U. 1.7.87, n. 151)
Nuova Zelanda Roma - 6.12.79 L. 10.7.82, n. 566 23.3.83
(G.U. 16.8.82, n. 224) (G.U. 28.5.83, n. 145)
Oman Mascate - 6.5.98 L. 11.3.02, n. 50 22.10.02
(G.U. 8.4.02, n. 82) (G.U. 5.6.03, n. 128)
Paesi Bassi L’Aja - 8.5.90 L. 26.7.93, n. 305 3.10.93
(G.U.so 19.8.93, n. 194) (G.U. 25.9.93, n. 226)
Pakistan Roma - 22.6.84 L.28.8.89, n. 313 27.2.92
(G.U.so 5.9.89, n. 207) (G.U. 16.5.92, n. 113)
Polonia Roma - 21.6.85 L. 21.2.89, n. 97 26.9.89
(G.U.so 20.3.89, n. 66) (G.U. 6.10.89, n. 234)
Portogallo Roma - 14.5.80 L. 10.7.82, n. 562 15.1.83
(G.U.so 16.8.82, n. 224) (G.U. 7.2.83, n. 36)
Regno Unito Pallanza - 21.10.88 L. 5.11.90, n. 329 31.12.90
(G.U.so 15.11.90, n. 267) (G.U. 24.1.91, n. 20)
Repubblica Ceca Praga - 5.5.81 L. 2.5.83, n. 303 26.6.84
(G.U.so n. 174, 27.6.83) (G.U. n. 194, 16.7.84)
Repubblica Slovacca Praga - 5.5.81 L. 2.5.83, n. 303 26.6.84
(G.U.so n. 174, 27.6.83) (G.U. n. 194, 16.7.84)
Romania Bucarest - 14.1.77 L. 18.10.78, n. 680 6.2.79
(G.U.so 8.11.78, n. 312) (G.U. 5.3.79, n. 63)
47
Senegal Roma - 20.7.98 L. 20.12.00, n. 417 24.10.01
(G.U.so 19.1.01, n. 11/L) (G.U. 14.12.01, n. 290)
Singapore Singapore - 29.1.77 L. 26.7.78, n. 575 12.1.79
(G.U.so 27.9.78, n. 270) (G.U. 17.2.79, n. 48)
Siria Damasco - 23.1.2000 L. 28.4.04, n. 130 15.01.2007
Spagna Roma - 8.9.77 L. 29.9.80, n. 663 24.11.80
(G.U.so 23.10.80, n. 292) (G.U. 17.1.81, n. 16)
Sri Lanka Colombo - 28.3.84 L. 28.8.89, n. 314 9.5.91
(G.U.so 5.9.89, n. 207) (G.U.23.5.91, n. 119)
Stati Uniti Roma - 17.4.84 L. 11.12.85, n. 763 30.12.85
(G.U.so 27.12.85, n. 303) (G.U. 8.2.86, n. 32)
Sud Africa Roma - 16.11.95 L. 15.12.98, n. 473 2.3.99
(G.U. 12.1.99, n. 8) (G.U. 8.4.99, n. 81)
Svezia Roma - 6.3.80 L. 4.6.82, n. 439 5.7.83
(G.U.so 15.7.82, n. 193) (G.U. 2.9.83, n. 241)
Svizzera Roma - 9.3.76 L. 23.12.78, n. 943 27.3.79
(G.U. 12.2.79, n. 42) (G.U. 24.4.79, n. 113)
Tanzania Dar Es Salam - 7.3.73 L. 7.10.81, n. 667 6.5.83
(G.U. 25.11.81, n. 324) (G.U. 14.4.84, n. 105)
Thailandia Bangkok - 22.12.77 L. 2.4.80, n. 202 31.5.80
(G.U. 31.5.80, n. 148) (G.U. 8.7.80, n. 185)
Trinidad e Tobago Port of Spain - 26.3.71 L. 20.3.73, n. 167 19.4.74
(G.U. 7.5.73, n. 116) (G.U. 4.6.74, n. 144)
Tunisia Tunisi - 16.5.79 L. 25.5.81, n. 388 17.9.81
(G.U.so 24.7.81, n. 202) (G.U. 22.10.81, n. 291)
Turchia Ankara - 27.7.90 L. 7.6.93, n. 195 1.12.93
(G.U.so 18.6.93, n. 141) (G.U. 2.11.93, n. 257)
Ucraina Kiev - 26.2.97 L. 11.7.02, n. 169 25.02.03
(G.U. 7.8.02, n. 184 so. n.164/L) (G.U. 25.3.03, n. 70)
Uganda Kampala - 06.10.2000 L. 10.02.2005, n. 18 18.11.2005
Ungheria Budapest - 16.5.77 L. 23.7.80, n. 509 1.12.80
(G.U.so 3.9.80, n. 241) (G.U. 19.1.81, n. 17)
Unione Sovietica(1) Roma - 26.2.85 L. 19.7.88, n. 311 30.7.89
(G.U.so 4.8.88, n. 182) (G.U. 21.9.89, n. 221)
Uzbekistan Roma 21.11.00 L. 10.1.04, n. 22 26.5.04
(G.U. n. 26, 2.2.04, so n. 19/L (G.U. 22.7.04, n. 170)
Venezuela Roma - 5.6.90 L. 10.2.92, n. 200 14.9.93
(G.U.so 4.3.92, n. 53) (G.U. 15.10.93, n. 243)
Vietnam Hanoi - 26.11.96 L. 15.12.98, n. 474 22.2.99
(G.U.so 12.1.98, n. 8) (G.U. 17.3.99, n. 63)
Zambia Lusaka - 27.10.72 L. 27.4.82, n. 286 30.3.90
(G.U. 27.5.82, n. 144) (G.U. 19.4.90, n. 91)
(1) I paesi successori delle Federazioni disciolte applicano la Convenzione salvo la stipula e l’entrata in vigore di una propria convenzione. La convenzione stipulata con l’Unione Sovietica si applica
attualmente ai seguenti paesi: Azerbaijan, Bielorussia, Moldavia, Kirghisistan, Tagikistan e Turkmenistan. La convenzione stipulata con la Jugoslavia si applica attualmente ai seguenti paesi: Bosnia
Herzegovina, Croazia, Slovenia, Serbia e Montenegro.
ELENCO DEI PAESI INDICATI NEL D.M. DEL 4 MAGGIO 1999 (G.U. n. 107 del 10/5/1999)
– PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 2, 2BIS DEL TUIR
Alderney Emirati Arabi Uniti Liberia Sark
Andorra Ecuador Liechtenstein Seicelle
Anguilla Filippine Macao Singapore
Antigua e Barbuda Gibilterra Malaysia Saint Kitts e Nevis
Antille Olandesi Gibuti Maldive Saint Lucia
Aruba Grenada Malta
Saint Vincent e Grenadine
Bahama Guernsey Maurizio
Svizzera
Bahrein Hong Kong Monserrat
Taiwan
Barbados Isola di Man Nauru
Tonga
Belize Isole Cayman Niue
Bermuda Isole Cook Oman Turks e Caicos
Brunei Isole Marshall Panama Tuvalu
Cipro Isole Vergini Britanniche Polinesia Francese Uruguay
Costa Rica Jersey Monaco Vanuatu
Dominica Libano San Marino Samoa
48
CODICE FISCALE
REDDITI
QUADRO RH
Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate Mod. N.
Sezione I
Dati della società, Codice fiscale società o associazione partecipata Tipo Quota di partecipazione Quota reddito (o perdita) P ill e im rd i i t t a e te R d e e d i t d e i r to reni Detrazioni
associazione,
1 2 3 4 5 6 7
impresa familiare,
azienda coniugale o RH1 % ,00
GEIE
2 3
%
2 3
%
2 3
%
3
%
3
%
Sezione III RH7 Redditi di partecipazione in società esercenti attività d’impresa 1 ,00 2 ,00
Determinazione
del reddito RH8 Perdite di partecipazione in società esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria ,00
Dati comuni RH9 Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero) 1 ,00 ,00
alla sez. I ed alla sez. II RH10Perdite d’impresa in contabilità ordinaria ,00
RH11Differenza tra rigo RH9 e RH10 ,00
RH12Perdite d’impresa di esercizi precedenti ,00
Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti
RH14
attività d’impresa (riportare tale importo nel rigo RN1) 1 ,00 ,00
RH15 ,00
RH16Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti ,00
RH17Totale reddito (o perdita) di patecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1) ,00
Sezione IV RH19Totale ritenute d’acconto ,00
Riepilogo
2
RH20Totale crediti d’imposta
1
,00 ,00
RH21Totale credito per imposte estere ante opzione ,00
RH22Totale oneri detraibili 2 ,00
RH23Totale eccedenza ,00
RH24Totale acconti ,00
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2009
PERSONE FISICHE
2010
genzia
ntrate
Quota redd. società non operative Quota ritenute d’acconto Quota crediti d’imposta Ricercatori Quota oneri detraibili
8 9 10 11 12
,00 ,00 ,00 ,00
1 4 5 6 7
,00
RH2
8 9 10 11 12
,00 ,00 ,00 ,00
1 4 5 6 7
,00
RH3
8 9 10 11 12
,00 ,00 ,00 ,00
1 4 5 6 7
,00
RH4
8 9 10 11 12
,00 ,00 ,00 ,00
Sezione II
Dati della società Codice fiscale società partecipata Quota di partecipazione Quota reddito (o perdita) P ill e im rd i i t t a e te
partecipata in regime
1 4 5
di trasparenza
,00
Quota redd. società non operative Quota ritenute d’acconto Quota crediti d’imposta Quota credito imposte estere ante opzione Quota oneri detraibili
RH5 8 9 10 11 12
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Quota eccedenza Quota acconti
13 14
,00 ,00
1 4 5
,00
RH6 8 9 10 11 12
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
13 14
,00 ,00
(Reddito minimo )
(Perdite non compensate da contabilità ordinaria ) 2
RH13Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata ,00
2
(Perdite non compensate da contabilità semplificata )
Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti
RH18Totale reddito di patecipazione in società semplici (riportare tale importo nel rigo RN1) ,00
Crediti d’imposta
sui fondi comuni di investimento
CODICE FISCALE
Altri redditi
SEZIONE I-A
Redditi di capitale RL1 Utili ed altri proventi equiparati 2 ,00 3 ,00
RL2 Altri redditi di capitale ,00 ,00
RL3
SEZIONE II-A
RL5 Corrispettivi di cui all’art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 1 ,00 2 ,00
Redditi diversi
RL6 Corrispettivi di cui all’art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) ,00 ,00
RL7 Corrispettivi di cui all’art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) ,00
RL8 Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all’art. 67,
lett. h) e h-bis) del Tuir ,00
RL9 Proventi di cui all’art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall’affitto e dalla concessione
in usufrutto di aziende ,00
RL10 Proventi di cui all’art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall’utilizzazione da parte di terzi
di beni mobili ed immobili ,00
RL11 Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.)
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli
RL12 Redditi di beni immobili situati all’estero
RL13 Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti
industriali, ecc. non conseguiti dall’autore o dall’inventore
Redditi diversi RL14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente
per i quali RL15 Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
è prevista
la detrazione RL16 Compensi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere
RL17 Redditi determinati ai sensi dell’art. 71, comma 2-bis del Tuir
RL18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)
RL19 Reddito netto (col. 1 rigo RL18 – col. 2 rigo RL18; sommare l’importo di rigo RL19 agli altri redditi
Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 4)
RL20 Ritenute d’acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33 col. 4)
SEZIONE II-B
RL21 Compensi percepiti
Attività sportive
dilettantistiche Reddito imponibile
e collaborazioni RL22 Totale compensi assoggettati a titolo d’imposta (sommare agli altri redditi Irpef e
con cori, bande e riportare il totale al rigo RN1 col. 4)
filodrammatiche Totale ritenute operate sui compensi Ritenute a titolo d’acconto
RL23 (sommare tale importo alle altre ritenute
percepiti nel 2009
e riportare il totale al rigo RN33 col. 4)
Totale addizionale regionale trattenuta Addizionale regionale
RL24
sui compensi percepiti nel 2009 (da riportare nel rigo RV3 col. 3)
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2009
PERSONE FISICHE
2010 REDDITI
genzia QUADRO RL
ntrate
Mod. N.
Tipo reddito Redditi Ritenute
1
Totale (sommare l’importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col.4;
sommare l’importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33 col. 4) ,00 ,00
SEZIONE I-B Codice fiscale del Trust Reddito fond C i r c e o d m iti u d n i i i d m i p in o v s e ta st i s m u e i nto Crediti per imposte pagate all’estero Ritenute
Redditi di capitale 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00
imputati da Trust RL4
Eccedenze di imposta Altri crediti Acconti versati
6 7 8
,00 ,00 ,00
Redditi Spese
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00
,00
1
,00
1 2
,00 ,00
1 2
,00 ,00
1 2
,00 ,00
SEZIONE III
Altri redditi di lavoro RL25 Proventi lordi per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall’autore o inventore ,00
autonomo RL26 Compensi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ,00
Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l’apporto è costituito esclusivamente
RL27 da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilità limitata ,00
RL28 Totale compensi, proventi e redditi(sommare gli importi da rigo RL25 a RL27) ,00
RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26 ,00
RL30 Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28 – RL29; sommare l’importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col.4) ,00
RL31 Ritenute d’acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33 col. 4) ,00
CODICE FISCALE
REDDITI
QUADRO RM
Redditi soggetti a tassazione separata
e ad imposta sostitutiva. Mod. N.
Art. 15, comma 11 D.L. 185/2008
Sez. I - Indennità e Tipo Anno Reddito nell’anno Reddito totale Ritenute nell’anno Ritenute totali Opzione per la
anticipazioni di cui RM1 1 2 3 4 5 6 tassazione ordinaria
7
alle lettere d), e), f) ,00 ,00 ,00 ,00
dell’art. 17, del Tuir RM2 ,00 ,00 ,00 ,00
Sez. II - Indennità, Tipo Anno Reddito Ritenute Opzione per la
plusvalenze e redditi RM3 1 2 3 4 tassazione ordinaria
5
di cui alle lettere g), ,00 ,00
g e - n b ) i s d ), e l g l’ - a te r r t. ) , 1 h 7 ) , , i), l) RM4 ,00 ,00
comma 1, del Tuir RM5 ,00 ,00
RM6 ,00 ,00
RM7 ,00 ,00
Sez. III - Imposte e RM8 Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri 1 Anno 2 Codice 3 Somme percepite tas O sa p z z io io n n e e o p rd er in l a a ria
oneri rimborsati per i quali si è fruito della detrazione dall’imposta 4
,00
RM9 Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo ,00
Sez. IV - Redditi Anno Reddito Q s u u o ll t e a s d u e c l c l’ e im ss p io o n s i ta Ritenute
percepiti in qualità di
1 2 3 4 5 erede o legatario ,00 ,00 ,00
RM11 ,00 ,00 ,00
Sez. V - Redditi Codice stato estero Ammontare reddito Aliquota % Imposta sostitutiva dovuta Opzione per la
di capitale soggetti
RM121 2 3 4 5 tassazion
6
e ordinaria
ad imposizione ,00 ,00
sostitutiva RM13 Proventi delle obbligazioni non assoggettabili 1 Ammontare reddito 2 Imposta sostitutiva dovuta
all’imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96
,00 ,00
Totale redditi per i quali è
dovuto l’acconto del 20% Acconto dovuto
Sez. VII - Proventi Somma dovuta
derivanti da depositi RM16Proventi derivanti da depositi a garanzia 2
a garanzia ,00
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2009
PERSONE FISICHE
2010
genzia
ntrate
1
2
Opzione per la tassazione ordinaria
RM10
Tipo
Sez. VI - Riepilogo
delle sezioni da I a V
RM14Tassazione separata
1 2
,00 ,00
Tassazione ordinaria(sommare l’importo di col. 1 agli altri redditi Reddito Ritenute
RM15e riportare il totale al rigo RN1 col. 4 sommare l’importo di col. 2
1 2
alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33 col. 4)
,00 ,00
Ammontare
1
,00
Sez. VIII - Redditi Codice fiscale controllante Reddito Aliquota Imposta Imposta pagata all’estero Imposta dovuta
derivanti da imprese 1 2 3 4 5 6
estere partecipate RM17 ,00 % ,00 ,00 ,00
Imposta da versare
RM18 Imposta dovuta Eccedenza pregressa Eccedenza compensata Acconti versati Imposta da versare Imposta a credito
1 2 3 4 5 6
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Sez. IX- Premi per
assicurazioni sulla vita Anno Reddito Ritenute
in caso di riscatto RM19Premi per i quali si è fruito della detrazione dall’imposta 1 2 3
del contratto ,00 ,00
Sez. X - Redditi DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO EREDE
corrisposti da Data inizio rapporto di lavoro Data fine rapporto di lavoro Periodo di commisuraz. Percentuale erede Codice fiscale del deceduto
soggetti non 1giorno mese anno 2 giorno mese anno 3 anni mesi 4 5
obbligati per legge
alla effettuazione
delle ritenute TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000
d’acconto
TFR Periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni
TFR maturato TFR erogato nel 2009 Titolo TFR erogato in anni precedenti Tempo pieno Tempo parziale % tempo parziale
6 7 8 9 10 anni mesi 11 anni mesi 12
,00 ,00 ,00
Altre indennità
Ammontare erogato nel 2009 Titolo Erogato in anni precedenti Riduzioni Totale imponibile
13 14 15 16 17
,00 ,00 ,00
Detrazioni di cui Acconti versati
Acconto del 20% al decreto 20/03/2008 in anni precedenti Acconto da versare
18 19 20 21
,00 ,00 ,00 ,00
RM20
TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001
TFR Periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni
Tempo
TFR maturato TFR erogato nel 2009 Titolo TFR erogato in anni precedenti determinato Tempo pieno Tempo parziale % tempo parziale
22 23 24 25 26 27 anni mesi 28 anni mesi 29
,00 ,00 ,00
Altre indennità
Ammontare erogato nel 2009 Titolo Erogato in anni precedenti
30 31 32
,00
Detrazioni di cui Acconti versati
Totale imponibile Acconto del 20% Detrazione d’imposta al decreto 20/03/2008 in anni precedenti
33 34 35 36 37
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RIVALUTAZIONI SUL TFR MATURATO DAL 1/1/2001
Acconto da versare Importo rivalutazioni Imposta sostitutiva 11%
38 39 40
,00 ,00 ,00
Reddito Acconto dovuto
RM21Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti 1 2
,00 ,00
Anno Reddito nell’anno Reddito totale Acconto dovuto
RM22 Indennità ed anticipazioni per la cessazione 1 2 3 4
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
,00 ,00 ,00
Sez. XI - Art. 15, Aliquota Aliquota
comma 11, Quota maggiori valori ordinaria Imposta maggiorata Imposta Totale imposta
del decreto legge n. RM23 1 2 3 4 5 6
185/2008 ,00 % ,00 % ,00 ,00
CODICE FISCALE
Plusvalenze di natura finanziaria
SEZIONEI
Plusvalenze assoggettate
a imposta sostitutiva
del 20%
RT6
RT7
RT8
RT9
SEZIONEII RT10 Totale dei corrispettivi ,00
Plusvalenze assoggettate RT11 Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato 1 ) 2 ,00
a imposta sostitutiva
del 12,50% RT12 Plusvalenze (RT10 – RT11 col. 2) (ovvero Minusvalenze 1 , 0 0 ) (di cui esenti 2 ,00 ) 3 ,00
RT13 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti ,00
RT14 Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti1 ,00 ) 2 ,00
Differenza (RT12 col. 3 – RT12 col.2 – RT13 – RT14 col. 2) ,00
Imposta sostitutiva (12,50% dell’importo di rigo RT15) ,00
Eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata ,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA
,00
1 ,00 2 ,00
RT40
RT41
Riepilogo Imposta
importi a credito RT42 a credito 1 2
,00 ,00
RT43 Totale imposta sostitutiva versata su partecipazioni qualificate (RT26 + RT33 + RT39; da riportare nel rigo RN33, col. 4)
,00
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2009
PERSONE FISICHE
REDDITI
2010
QUADRO RT
genzia
ntrate
RT1 Totale dei corrispettivi ,00
RT2 Totale dei costi o dei valori di acquisto ,00
RT3 Plusvalenze (RT1 – RT2) (ovvero Minusvalenze 1 , 0 0 ) 2 ,00
RT4 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti ,00
RT5 Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti1 ,00 ) 2 ,00
Differenza (RT3 col. 2 – RT4 – RT5 col. 2) ,00
Imposta sostitutiva (20% dell’importo di rigo RT6) ,00
Maggiore imposta sostitutiva (vedi istruzioni 1 ,0 0 ) 2 ,00
Eccedenza relativa al 2008 Eccedenza relativa al 2009
Minusvalenze non compensate nell’anno 1 2
,00 ,00
RT15
RT16
RT17
RT18
Minusvalenze
non Eccedenza relativa al 2005 Eccedenza relativa al 2006 Eccedenza relativa al 2007 Eccedenza relativa al 2008 Eccedenza relativa al 2009
RT19 compensate1 2 3 4 5
nell’anno ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
SEZIONEIII-A RT20 Totale dei corrispettivi delle cessioni ,00
Plusvalenze derivanti RT21 Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato 1 ) 2 ,00
dalla cessione di
partecipazioni RT22 Plusvalenze (RT20 – RT21) (ovvero Minusvalenze ) (di cui esenti ) 3 ,00
qualificate RT23 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti ,00
(Imponibile al 40%)
RT24 Differenza (RT22 col. 3 – RT22 col. 2 – RT23) ,00
RT25 Imponibile (40% dell’importo di rigo RT24) ,00
RT26 Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97) ,00
SEZIONEIII-B RT27 Totale dei corrispettivi delle cessioni ,00
Plusvalenze derivanti RT28 Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato 1 ) 2 ,00
dalla cessione di
partecipazioni RT29 Plusvalenze (RT27 – RT28) (ovvero Minusvalenze 1 , 0 0 ) (di cui esenti 2 , 0 0 ) 3 ,00
qualificate RT30 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti ,00
(Imponibile al 49,72%)
RT31 Differenza (RT29 col. 3 – RT29 col. 2 – RT30) ,00
RT32 Imponibile (49,72% dell’importo di rigo RT31) ,00
RT33 Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97) ,00
SEZIONEIV RT34 Totale dei corrispettivi delle cessioni ,00
Plusvalenze derivanti RT35 Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato 1 ) ,00
dalla cessione di
partecipazioniin società RT36 Plusvalenze (RT34 – RT35 col. 2) (ovvero Minusvalenze 1 ,00 ) 2 ,00
o enti residenti o RT37 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti ,00
localizzati in Stati o
RT38 Imponibile (RT36 col. 2 – RT37) ,00
territori aventi un regime
fiscale privilegiato RT39 Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97) ,00
Minusvalenze non
compensate Eccedenza relativa al 2005 Eccedenza relativa al 2006 Eccedenza relativa al 2007 Eccedenza relativa al 2008 Eccedenza relativa al 2009
nell’anno SEZ. III 1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Eccedenza relativa al 2005 Eccedenza relativa al 2006 Eccedenza relativa al 2007 Eccedenza relativa al 2008 Eccedenza relativa al 2009
SEZ. IV
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Eccedenza d’imposta sostitutiva precedente dichiarazione di cui già compensata nel Mod. F24 Credito residuo
3
,00
CODICE FISCALE
REDDITI
QUADRO RR
Contributi previdenziali Mod. N.
Sezione I CODICE AZIENDA I.N.P.S. Attività particolari Quote di partecipazione
1
Contributi RR1 2 3
previdenziali dovuti
da artigiani e
commercianti DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA
Codice fiscale Codice INPS Reddito d’impresa (o perdita)
1 2 3
,00
Perio c d o o n t i r m ib p u o ti s v i a zione an L z a i v a o n r i a tà to c r o i n p t r r i i v b i u d ti i v a Tipo Periodo riduzione
dal al al 31/12/95 riduzione dal al
4 5 6 7 8 9
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE
Contributi versati sul minimale compresi
quelli con scadenza successiva alla
Reddito minimale Contributi IVS dovuti sul reddito minimale Contributi maternità Quote associative e oneri accessori presentazione della dichiarazione
10 11 12 13 14
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RR2 previde C n o z n ia tr l i i b s u e t n i z co a m e p sp e o n s s i a z t i i o c n o e n n c e r l e m di o ti d . F24 Credito del precedente anno C c r o e m di p to e n d s e a l t p o r n ec e e l d M e o n d te . a F2 n 4 no s C u o l n re tr d ib d u it t o o m a i d ni e m b a ito le s C u o l n r t e r d ib d u it t o o m a i c n r i e m d a it l o e
15 16 17 18 19
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Credito di cui si chiede il rimborso Credito da utilizzare in compensazione
20 21
,00 ,00
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE
Contributi sul reddito eccedente il
Contributo IVS dovuto sul reddito Contributo maternità Contributi versati sul reddito che minimale con scadenza successiva
che eccede il minimale (vedere istruzioni) eccede il minimale alla presentazione della dichiarazione
22 23 24 25 26
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Contributi compensati con crediti Credito del precedente anno Contributo a debito Contributo a credito
previdenziali senza esposizione nel mod. F24 Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 sul reddito che eccede il minimale sul reddito che eccede il minimale
27 Reddito eccedente il minimale 28 29 30 31
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Eccedenza di versamento a saldo Credito di cui si chiede il rimborso
32 33 34
,00 ,00 ,00
1 2 3
,00
4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
15 16 17 18 19
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RR3
20 21
,00 ,00
22 23 24 25 26
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
27 28 29 30 31
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
32 33 34
,00 ,00 ,00
Totale credito Totale credito
RR4 Totale credito Eccedenza di versamentoa saldo di cui si chiede il rimborso da utilizzare in compensazione
Riepilogo crediti 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2009
PERSONE FISICHE
2010
genzia
ntrate
Reddito eccedente il minimale
Credito da utilizzare in compensazione
Sezione II Reddito imponibile Periodo imponibile Codice is V tr e u d z e io re ni Contributo dovuto Acconti versati
Contributi 1 2 dal 3 al 4 5 6 7
previdenziali dovuti RR5
dai liberi professioni- ,00 ,00 ,00
sti iscritti alla RR6 ,00 ,00 ,00
gestione separata di
cui all’art. 2, comma RR7 ,00 ,00 ,00
26, della L. 335/95 RR8 Totali ,00 ,00
RR9 Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione ,00
RR10 Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24 ,00
RR11 CONTRIBUTO A DEBITO ,00
RR12 Totale credito Eccedenz a a s d a i l d ve o rsamento di cui s T i o c ta h l i e e d c e re i d l i r t i o mborso da utilizz T a o r t e a l i e n c c r o e m d p ito ensazione
CONTRIBUTO A CREDITO 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
CODICE FISCALE
MODULO RW
Investimenti all’estero e/o
trasferimenti da, per e sull’estero
Mod. N.
d Se a z o . I v - e r T s r o a s l f ’ e e r s i t m er e o n d ti i Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento C es o te d r i o ce d S i t r a e t s o idenza T tr i a p s o f erimento
denaro, certificati in 1 cognome o denominazione 2 nome 3 4
serie o di massa o
titoli attraverso non RW1
residenti, per cause C de o l d t i r c a e s f S e t r a im to e e n s to tero C di o p d a ic g e a m m e e z n z to o Codice operazione Data Importo
diverse dagli
investimenti esteri e 5 6 7 8 giorno mese anno 9
dalle attività estere di ,00
natura finanziaria
1 2 3 4
RW2
5 6 7 8 9
,00
1 2 3 4
RW3
5 6 7 8 9
,00
1 2 3 4
RW4
5 6 7 8 9
,00
1 2 3 4
RW5
5 6 7 8 9
,00
1 2 3 4
RW6
5 6 7 8 9
,00
Sez. II - Investimenti
a a l t l t ’ i e vi s t t à e r e o s t o e v re ve d ro i RW7 Codice Stato estero Codice operazione Importo is V tr e u d z e io re ni
natura finanziaria
al 31/12/2009 1 2 3 4
,00
RW8 1 2 3 4
,00
RW9 1 2 3 4
,00
RW10 1 2 3 4
,00
Sez. III - Trasferimenti Codice Stato Tipo Codice operazione Codice ABI/CAB
da, verso e sull’estero estero trasferimento
che hanno interessato 1 2 3 4
gli investimenti
all’estero ovvero le RW11
attività estere di Numero del conto corrente Data Importo
natura finanziaria nel
corso del 2009 6 7 giorno mese anno 8
,00
RW12
6 7 8
,00
RW13
6 7 8
,00
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2009
PERSONE FISICHE
2010
genzia
ntrate
Cod.Id.Internazionale BIC/SWIFT
5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
CODICE FISCALE
QUADRO AC
Comunicazione dell’amministratore
di condominio Mod. N.
DATI
IDENTIFICATIVI Codice fiscale Denominazione
1 2
DEL
CONDOMINIO AC1
Provincia
Comune del domicilio fiscale (sigla) Via e numero civico
3 4 5
DATI RELATIVI
AI FORNITORI Codice fiscale Cognome ovvero Denominazione
1 2
E AGLI
ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI Sesso Prov. nasc.
Nome (solo per le persone fisiche) (M o F) Data di nascita Comune (o Stato estero)di nascita (sigla)
3 4 5 giorno mese anno 6 7
AC2
Provincia
Comune del domicilio fiscale (sigla) Via e numero civico Cod. Statoestero
8 9 10 11
Importo complessivo
degli acquisti di beni e servizi
12
,00
1 2
3 4 5 6 7
AC3
8 9 10 11
12
,00
1 2
3 4 5 6 7
AC4
8 9 10 11
12
,00
1 2
3 4 5 6 7
AC5
8 9 10 11
12
,00
1 2
3 4 5 6 7
AC6
8 9 10 11
12
,00
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2009
PERSONE FISICHE
2010
genzia
ntrate
OTIUTARG
OLLEDOM
UNICO
genzia
ntrate
Persone fisiche 2010
FASCICOLO 3
PERIODO D’IMPOSTA 2009
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
FASCICOLO 1
Quadro RP Oneri e spese
Dati personali Compilazione del frontespizio Quadro RN Calcolo dell’IRPEF
Familiari a carico Quadro RV Addizionale regionale
Quadro RA Redditi dei terreni e comunale all’IRPEF
Quadro RB Redditi dei fabbricati Quadro CR Crediti d’imposta
Quadro RC Redditi di lavoro dipendente Quadro RX Compensazioni e rimborsi
e assimilati Bonus straordinario per famiglie
UNICO MINI
UNICOMINIè una versione semplificatadel Modello UNICOPersone Fisiche,
ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse
FASCICOLO 2 Quadro RR Contributi previdenziali
Modulo RW Investimenti all’estero
QuadroRH Redditi di partecipazione
e/o trasferimenti
in società di persone
da,per e sull’estero
ed assimilate
Quadro AC Comunicazione
QuadroRL Altri redditi
QuadroRM Redditi soggetti a tassazione dell’amministratore
separata e ad imposta di condominio
sostitutiva Persone Guida alla
QuadroRT Plusvalenze di natura fisiche compilazione del Modello
finanziaria non residenti UNICO 2010
FASCICOLO 3 Quadro RD Allevamento di animali,
produzione di vegetali
ISTRUZIONI COMUNI AI
ed altre attività agricole
QUADRIRE - RF - RG - RD - RS
Quadro RS Prospetti comuni ai quadri RA,
Novità della disciplina
RD,RE,RF,RG,CM e RH
del reddito d’impresa e di lavoro autonomo
Quadro RQ Imposta sostitutiva
Quadro RE Lavoro autonomo derivante di cui all’art.8,comma 1,
dall’esercizio della L.n.342/2000
di arti e professioni Quadro RU Crediti di imposta concessi
Quadro EC Prospetto per il riallineamento a favore delle imprese
dei valori civili Quadro FC Redditi dei soggetti
e fiscali controllati residenti
Quadro RF Impresa in contabilità ordinaria in Stati o territori
Quadro RG Impresa in regime di con regime fiscale privilegiato
contabilità semplificata Quadro CE Credito di imposta
Quadro CM Contribuenti minimi per redditi prodotti all’estero
INDICE UNICO 2010 Persone fisiche – FASCICOLO3
I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 8. Istruzioni per la compilazione
DEI QUADRI AGGIUNTIVI del quadro RD 37
AL MODELLO BASE 3
9. Istruzioni per la compilazione
1. Istruzioni comuni ai quadri del quadro RS 40
RE - RF - RG - RD - RS 3
10. Istruzioni per la compilazione
2. Le novità della disciplina del reddito del quadro RQ 47
d’impresa e di lavoro autonomo 4
11. Istruzioni per la compilazione
del quadro RU 50
3. Istruzioni per la compilazione
del quadro RE 6
12. Istruzioni per la compilazione
del quadro FC 78
4. Istruzioni per la compilazione
del quadro EC 12 13. Istruzioni per la compilazione
del quadro CE 83
5. Istruzioni per la compilazione
del quadro RF 13 II. ISTRUZIONI PARTICOLARI
PER LA COMPILAZIONE
6. Istruzioni per la compilazione DELLA DICHIARAZIONE IVA 2010
del quadro RG 24 DA PRESENTARE NELL’AMBITO
DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA 95
7. Istruzioni per la compilazione
del quadro CM 32 APPENDICE 97
PARTE I: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE
1. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE-RF-RG-RD-RS
Generalità Cause di esclusione dall’applicazione dei parametri e degli studi di settore
I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione dei parametri
di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 ovve-
ro degli studi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l’apposita casella po-
sta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:
1. inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
2. cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
3. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla let-
tera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a
5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro (tale codice può essere utilizzato esclusivamente
dai soggetti interessati dall’esclusione dagli studi di settore);
4. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla let-
tera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 mi-
lioni di euro ovvero, in caso di esclusione dall’applicazione dei parametri, superiore a
5.164.569 euro;
5. periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione or-
dinaria;
6. periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione coat-
ta amministrativa o fallimentare;
7. altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività;
8. periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla
circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi (fattispecie vali-
da solo per i soggetti che svolgono un’attività rientrante nell’ambito di applicazione dei pa-
rametri);
9. determinazione del reddito con criteri “forfetari”;
10. incaricati alle vendite a domicilio;
11. classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli ele-
menti contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’ap-
plicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata;
12. modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui le due atti-
vità siano soggette a due differenti studi di settore.
Si precisa che sono esclusi dall’applicazione degli di settore e dei parametri i contribuenti che
adottano il regime dei minimi, come disciplinato dall’art. 1, commi da 96 a 117, della Legge
n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria per il 2008).
ATTENZIONE:il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione de-
gli studi di settore deve essere compilato anche:
1 – dai contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui
alle lettere c), d) ed e) del TUIR ovvero compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, di
ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000;
2 – dai contribuenti che dichiarano di rientrare in una delle cause di esclusione previste nel-
le ipotesi di cessazione dell’attività, liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgi-
mento dell’attività.
Per i contribuenti di cui al punto 1), la compilazione dell’allegato è necessaria al fine di racco-
gliere le informazioni utili ai fini dell’elaborazione degli studi di settore applicabili anche ai con-
tribuenti medesimi, in vista dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 10, comma
4, lett. a), della legge n. 146 del 1998, come modificato dall’articolo 1, comma 16, della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( legge finanziaria 2007).
3
Nei confronti dei contribuenti di cui al punto 2, l’articolo 1, comma 19 della medesima legge
296 del 2006 ha invece previsto, ferma restando l’esclusione dall’applicazione degli studi di
settore, la compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione
degli studi di settore, al fine di individuare specifici indicatori di normalità economica, idonei a
rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.
Si ricorda che i contribuenti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:
• barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio, riquadro “Tipo
di dichiarazione”;
• compilare ed allegare gli appositi modelli.
Cause di inapplicabilità degli studi di settore
I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore devono
barrare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG.
2. LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO
D’IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO
Generalità I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2007, nel 2008 e nel 2009, che hanno interessato
la disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo e che possono riguardare la presen-
te dichiarazione sono i seguenti:
– Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2008)”;
– Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008 , n. 133;
– Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2;
– Legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2009)”;
– Decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ago-
sto 2009, n. 102.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
Art. 1
Il comma 38, al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusva-
lenze, in relazione alla riduzione dell’aliquota dell’Ires disposta dal precedente comma 33, stabili-
sce che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono proporzionalmente ridetermi-
nate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del Tuir.
Il decreto del 2 aprile 2008 attua la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 38, della leg-
ge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), la quale, in conseguenza della ri-
duzione dal 33 al 27,5 per cento dell’IRES, ha previsto che con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze siano proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli
47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR.
In particolare, il su citato decreto ha stabilito che:
– agli effetti dell’applicazione degli articoli 47 e 59 del TUIR gli utili derivanti dalla partecipa-
zione in società ed enti soggetti all’Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti fi-
nanziari assimilati alle azioni, di cui all’art. 44, comma 2, lettera a), del predetto testo uni-
co, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2007 nonché le remunerazioni derivanti da contratti di cui all’art. 109, comma 9, lette-
ra b), del citato testo unico, formate con utili prodotti a partire dal suddetto esercizio, concor-
rono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento;
– agli effetti dell’applicazione dell’art. 58, comma 2, del Tuir, le plusvalenze realizzate a de-
correre dal 1° gennaio 2009 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in
quanto esenti, limitatamente al 50,28 per cento del loro ammontare. La stessa percentuale
si applica per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deduci-
bile dal reddito imponibile;
– agli effetti dell’applicazione dell’art. 68, comma 3, del Tuir, le plusvalenze e le minusvalen-
ze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 concorrono alla formazione del reddito im-
ponibile per il 49,72 per cento del loro ammontare. Resta ferma la misura del 40 per cento
per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormen-
te al 1° gennaio 2009, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere
dalla stessa data.
4
I commi 338 e 339 hanno previsto, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibi-
le ai fini delle imposte dirette:
– degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li im-
piegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4, 5
e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai
sensi dell’articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana;
– nel limite massimo del 30 per cento, degli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in setto-
ri diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di
produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribu-
zione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell’art. 5 del citato decreto legislativo.
Tali benefici sono concessi solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi de-
gli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni.
Le disposizioni applicative sono state dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività cul-
turali, del 7 maggio 2009.
Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008 , n. 133
L’art. 83, comma 28 - quater, lett. a) ha aggiunto l’ultimo periodo dell’articolo 109, comma 5,
del Tuir. Con detta disposizione è stata prevista la limitazione al 75% della deduzione delle
spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande. La predet-
ta riduzione non riguarda le spese sostenute per vitto e alloggio di dipendenti e collaboratori
per trasferte fuori dal territorio comunale.
La successiva lettera b), del citato comma 28 – quater, ha modificato l’art. 54, comma 5 del
Tuir, prevedendo la medesima limitazione alla deducibilità per i professionisti, mantenendo in-
variato il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Ai sensi del successivo
comma 28 – quinquies, le disposizioni di cui sopra entrano in vigore a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Per la determinazione degli ac-
conti dovuti per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2008 occorre tener conto del-
la disposizione contenuta nel comma 28 quater.
Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2
L’art. 17, comma 1, prevede un incentivo fiscale per il rientro in Italia di docenti e ricercatori
scientifici residenti all’estero. In particolare, stabilisce che i redditi di lavoro dipendente o auto-
nomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equipara-
to, siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ri-
cerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno
due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del decreto in esame o in uno dei cin-
que anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente
divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cen-
to, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione
netta dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’incentivo di cui al presente comma si ap-
plica, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fi-
scalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che
permanga la residenza fiscale in Italia.
L’articolo 31, comma 3, prevede che l’addizionale del 25 per cento di cui all’articolo 1, com-
ma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica anche al reddito proporzional-
mente corrispondente all’ammontare dei ricavi e dei compensi alla quota di ricavi derivanti
dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto nonché ai soggetti che uti-
lizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pub-
blico attraverso numeri telefonici a pagamento.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2009 sono state definite le
modalità per l’attuazione della disposizione sulla “Tassa etica”.
Tale provvedimento specifica che:
– per materiale pornografico (art. 1, comma 1, lett. a) del decreto) devono intendersi i giorna-
li quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, ci-
nematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto infor-
matico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e
non simulati tra adulti consenzienti;
– per trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare (art. 1, comma 1, lett. b) del decre-
to) devono intendersi le trasmissioni, accessibili attraverso servizi telefonici a pagamento o
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nelle quali sia prevista, a carico dell’utente, ogni altra dazione economica, in qualunque for-
ma corrisposta in relazione alla prestazione, nell’ambito della trasmissione stessa, resa da
cartomanti, indovini, taumaturghi e medium o comunque da soggetti che fanno riferimento a
credenze magiche, astrologiche, divinatorie e analoghe.
Per quanto non diversamente disposto dall’art. 1, comma 466, della legge n. 266 del 2005
e dal predetto decreto, per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l’accertamento, la ri-
scossione dell’imposta dovuta, nonché per il contenzioso, le sanzioni, e ogni altro aspetto, si
applicano le disposizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
Legge 22 dicembre 2008, n. 203
L’art. 2, comma 2, al fine di salvaguardare l’occupazione della gente di mare, ha previsto che
i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono
estesi, a decorrere dall’anno 2009 e nel limite dell’80 per cento, alle imprese che esercitano
la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
Decreto legge n. 78 del 1°luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102
L’art. 5, comma 1 ha previsto che è escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per
cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi
nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del-
le entrate 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto leg-
ge (1°luglio 2009) e fino al 30 giugno 2010. L’agevolazione può essere fruita esclusivamen-
te in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di
effettuazione degli investimenti.
L’art. 23, comma 1, ha stabilito che al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passag-
gio da casa a casa per le particolari categorie sociali dall’art. 1, comma 1, della legge n. 9
del 2007, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibi-
ti ad uso abitativo, già sospesa fino al 30 giugno 2009 dal decreto legge n. 158 del 20 ot-
tobre 2008, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2009 nei comuni di cui all’art. 1 comma
1 della citata legge n. 9 del 2007.
3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO RE
Generalità Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e pro-
fessioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico, i redditi rien-
Vedere in APPENDICE, tranti nel regime fiscale agevolato di cui all’art. 13 della legge 23 dicembre 2000 n. 388,
voce “Esercizio di arti nonché i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizza-
e professioni”
zioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell’art. 28 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, qualora dette prestazioni discendano dall’assunzione di obblighi riconducibili ad un
rapporto di lavoro autonomo.
Gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell’art. 53 del TUIR vanno dichiara-
ti nel quadro RL.
L’art. 17, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, ha prorogato il termine per poter usufruire del-
le agevolazioni fiscali previste dall’art. 3 del D.L. 269 del 2003 riguardanti il rientro in Italia
di ricercatori scientifici residenti all’estero, estendendo tale beneficio anche ai docenti (vedere
nelle novità del reddito d’impresa e di lavoro autonomo). In particolare, i redditi di lavoro au-
tonomo prodotti da ricercatori e docenti che, residenti non occasionalmente all’estero, vengo-
no a svolgere la loro attività in Italia, sono imponibili nella misura del 10 per cento. Detto in-
centivo si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Ita-
lia e nei due successivi, sempre che permanga la residenza.
Il presente quadro non deve essere compilato dai soggetti che adottano il regime dei contri-
buenti minimi previsto dall’art. 1, commi da 96 a 117 della legge finanziaria 2008, in quan-
to detti soggetti devono compilare l’apposito quadro CM.
DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ
Nel rigo RE1,colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dal-
la tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007. Si precisa che la tabella
dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul si-
to Internet dell’Agenzia dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it e su quello del Ministero del-
l’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it unitamente al volume d’ausilio contenente le
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note esplicative e la tavola di raccordo tra le tabelle ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.
La colonna 2 del rigo RE1 va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di setto-
re o i parametri.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore de-
vono invece:
• barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo
di dichiarazione”;
• compilare ed allegare gli appositi modelli.
Per la compilazione della colonna 2 si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo
“Generalità” del capitolo I delle “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS”.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Nel rigo RE2, colonna 1, vanno indicati i compensi convenzionali di cui all’art. 54, comma
8 bis, del TUIR percepiti dai volontari e cooperanti a seguito di rapporti intercorrenti con ONG,
riconosciute idonee ai sensi dell’art. 28, L. n. 49/1987, come stabiliti dal decreto 17 settem-
bre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 239 dell’11 ottobre 2002, emanato dal Ministero degli
Affari Esteri di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Per detti compensi non
è riconosciuta la deducibilità delle spese e, pertanto, l’importo indicato deve essere riportato
nel rigo RE23.
Nel rigo RE2, colonna 2, va indicato l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in dena-
ro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’Iva, derivanti dall’at-
tività professionale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte al-
l’estero. Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio
dell’arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua parti-
colare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione (ad esempio,
compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Colle-
gi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l’uf-
ficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un inge-
gnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto
dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corri-
sponde.
Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai
committenti in via definitiva, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996,
non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integran-
te dei compensi da indicare nel presente rigo. Non deve essere riportato in questa colonna
l’importo eventualmente indicato in colonna 1.
Nel rigo RE3, va indicato, l’ammontare lordo complessivo degli altri proventi. In particolare:
• gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell’anno;
• i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni e del-
le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consisten-
ti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanen-
te o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le qua-
li è prevista la tassazione separata).
Ai sensi dell’art. 54, comma 1-quater, del TUIR, concorrono a formare il reddito di lavoro au-
tonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali co-
munque riferibili all’attività artistica o professionale. Tuttavia, ai sensi della lettera g-ter, del com-
ma 1 dell’art. 17 del TUIR, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della cliente-
la o di elementi immateriali sia riscosso interamente nel periodo d’imposta, il contribuente può
scegliere di assoggettare tali importi a tassazione separata.
Nel rigo RE4, indicare, ai sensi dell’art. 54, commi 1-bise 1-ter, del TUIR, le plusvalenze dei
beni strumentali compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, ed esclusi
gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione se realizzate mediante cessione a titolo one-
roso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamen-
to dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’ar-
te o la professione o a finalità estranee all’arte o professione.
Le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle let-
tere a) e b) del comma 1-bis del medesimo articolo e vanno indicate nel successivo rigo RE18.
Nella colonna 1, del rigo RE5, deve essere indicata la maggiore IVA dovuta dai contribuenti
che intendano adeguarsi alle risultanze degli studi di settore per l’anno d’imposta 2009. Il ver-
samento della maggiore imposta dovuta deve essere effettuato utilizzando il modello F24, co-
dice tributo 6494 entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito.
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Nel rigo RE5, colonna 4, va indicato l’importo complessivo dei compensi non annotati nelle
scritture contabili comprensivo degli importi indicati in colonna 2, qualora il contribuente si sia
avvalso o intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:
adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), il cui importo va evidenziato in colonna 2;
adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore (art. 10, della legge
8 maggio 1998, n.146), il cui importo va evidenziato in colonna 2.
In colonna 3 va indicata l’eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall’art. 2, com-
ma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n.
311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine
per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito (codice tributo 4726).
TOTALE COMPENSI Nel rigo RE6 va indicata la somma dei compensi e proventi dei righi RE2, colonna 2, RE3,
RE4, e RE5 colonna 4.
Nel rigo RE7 vanno indicati:
• le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario
non è superiore a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono
utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o
familiare del contribuente;
• l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili
strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione, deter-
minate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cen-
to di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
• l’80 per cento delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per servi-
zi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’ar-
ticolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003,
n. 259;
• il 40 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e
motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acqui-
sto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i mo-
tocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;
• il 90 per cento dell’ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promi-
scuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e
imbarcazioni da diporto.
Nel rigo RE8 vanno indicati:
• i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d’imposta per i beni mobili strumenta-
li a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammor-
tamento corrispondente al coefficiente stabilito dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50
per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’ar-
te o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente;
• il 40 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomo-
tori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell’ammontare dei ca-
noni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99
per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ci-
clomotori, ragguagliati ad anno; si precisa che la deducibilità dei canoni dei contratti di lea-
sing stipulati dal 1° gennaio 2007 è condizionata al rispetto del requisito della durata mini-
ma del contratto che non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente
al coefficiente stabilito dagli appositi decreti ministeriali;
• il 90 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso pro-
miscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
• l’80 per cento del canone di locazione finanziaria relativo ad apparecchiature terminali per
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 del-
l’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto
2003, n. 259.
Nel rigo RE9 vanno indicati:
• l’80 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio relativi ad apparecchiature termina-
li per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma
1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 ago-
sto 2003, n. 259;
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• i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di
detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della pro-
fessione e per l’uso personale o familiare del contribuente;
• il 40 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell’ammontare
dei canoni che eccede euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69
per i motocicli e euro 413,17 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un
solo veicolo;
• il 90 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in
uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aero-
mobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.
Nel rigo RE10 vanno indicati:
• il 50 per cento della rendita catastale dell’immobile di proprietà o posseduto a titolo di usu-
frutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della profes-
sione e per l’uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest’ultimo non
disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio del-
l’arte o della professione; ovvero in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche fi-
nanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Per i contratti di leasing sti-
pulati entro il 31 dicembre 2006 è deducibile il 50 per cento della rendita catastale.
Vedere in APPENDICE,voce • l’ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell’anno, del costo di acquisto
“Ammortamento degli immobili o di costruzione dell’immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990,
strumentali per l’esercizio ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009; si precisa che per
di arti e professioni”
gli immobili strumentali acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009 gli importi deducibili del-
le quote di ammortamento devono essere ridotti ad un terzo;
• l’ammontare del canone di locazione corrisposto nell’anno 2009 per l’immobile utilizzato
esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione;
• la rendita catastale dell’immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finan-
ziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giu-
gno 1990, ovvero nel periodo 1°gennaio 2007 – 31 dicembre 2009. Per i contratti stipu-
lati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, la deduzione è ammessa a condizione che la durata
del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coef-
ficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e comunque con un
minimo di otto anni e un massimo di quindici avendo per oggetto beni immobili; si precisa
che per i contratti di locazione finanziaria stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 di-
cembre 2009 la deduzione dei canoni di leasing è consentita nella misura di un terzo;
• l’ammontare deducibile nell’anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manu-
tenzione non imputabili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’ar-
te o della professione, nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie so-
stenute negli esercizi precedenti;
• le altre spese relative all’immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione
della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
• il 50 per cento delle spese per servizi e dell’ammontare della quota deducibile nell’anno del-
le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento
del costo relative agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della profes-
sione e all’uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a con-
tratto di locazione anche finanziaria , nonché le quote di competenza delle predette spese
straordinarie sostenute negli esercizi precedenti.
Nel rigo RE11 vanno indicati, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:
• l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi
assistenziali e previdenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell’INPS) a
carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
• le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel perio-
do d’imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non co-
perta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
• i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddet-
te quote maturate nell’anno.
Vedere in APPENDICE,voce Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai
“Spese per trasferte” lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un am-
montare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23
per le trasferte all’estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsa-
te a piè di lista.
Si ricorda che non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affilia-
ti, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro
prestato o l’opera svolta, nei confronti dell’artista o professionista, in qualità di lavoratore di-
9
pendente o assimilato. L’indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e
previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tut-
to o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d’imposta. Rimangono deducibi-
li, invece, i contributi previdenziali e assistenziali versati dall’artista o professionista per i fa-
miliari sopra indicati.
Nel rigo RE12 va indicato l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per pre-
stazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contri-
buente.
Nel rigo RE13 va indicato l’ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta
per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’ac-
quisto dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’eserci-
zio dell’arte o professione. Ai sensi dell’art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993, non
sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trime-
strale dell’IVA.
Nel rigo RE14 vanno indicati i consumi. Si precisa che, ai fini della determinazione del dato
in esame, va considerato l’ammontare deducibile delle spese sostenute nell’anno per servizi te-
lefonici compresi quelli accessori e i consumi di energia elettrica.
Nel rigo RE15, colonna 1, va indicato l’ammontare delle spese relative a prestazioni alber-
ghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committen-
te per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, integralmente deducibili dal
reddito di lavoro autonomo ai sensi del comma 5 dell’art. 54 del TUIR. In colonna 2 va indi-
cato il 75 per cento delle stesse spese effettivamente sostenute dal professionista, diverse da
quelle da indicare nei successivi righi RE16 e RE17 (vedere la voce “Decreto Legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133”nelle
“Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo”). L’importo deducibile di
colonna 2 non può essere superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti (risultante
dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e l’importo indicato nel rigo RE4).
Pertanto, in colonna 3, va indicato l’importo deducibile, corrispondente alla somma di colon-
na 1 più colonna 2.
Vedere in APPENDICE,voce Nel rigo RE16, colonna 1, indicare il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghie-
“Spese di rappresentanza” re e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentan-
za. In colonna 2, indicare l’ammontare delle altre spese di rappresentanza, effettivamente so-
stenute ed idoneamente documentate. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche
quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezio-
ne, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quel-
le sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.
In colonna 3, indicare l’importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 più co-
lonna 2. L’importo deducibile di colonna 3 non può essere superiore al 1% dell’ammontare dei
compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e l’importo indi-
cato al rigo RE4).
Nel rigo RE17, colonna 1, indicare il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghie-
re e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a convegni, con-
gressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale. In colonna 2, indicare l’ammontare
delle altre spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi
di aggiornamento professionale. In colonna 3, indicare l’importo deducibile, pari al 50 per
cento della somma di colonna 1 più colonna 2.
Nel rigo RE19, colonna 2, indicare anche:
• l’80 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1
del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
• il 40 per cento delle spese sostenute nel periodo d’imposta, limitatamente a un solo veicolo,
per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati
esclusivamente per la trazione di autovetture, autocaravan , ciclomotori e motocicli, nonché
il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
• il 40 per cento delle altre spese,(diverse da quelle sostenute per l’acquisto di carburanti, lu-
brificanti e simili), utilizzati esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veico-
lo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 90 per cento di
tali spese sostenute relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la mag-
gior parte del periodo d’imposta;
• il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio
dell’arte o della professione e all’uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in ba-
se a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
10
• l’ammontare delle altre spese inerenti l’attività professionale o artistica effettivamente sostenu-
te e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenen-
do presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deduci-
bili nella misura del 50 per cento;
• l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP, versata nel periodo d’imposta oggetto della presen-
te dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, dedu-
cibile dal reddito di lavoro autonomo per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 6 del de-
creto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2. Si precisa che gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente
dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche
dell’IRAP versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero
di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o
di attività di accertamento (cfr. circolare n. 16 del 14 aprile 2009). Tale ammontare va in-
dicato anche in colonna 1.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 289 del 2002 non sono ammes-
se in deduzione le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato.
TOTALE SPESE Nel rigo RE20va indicato il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE7 a rigo RE19.
Differenza
Nel rigo RE21, colonna 2, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RE6 e quello di rigo
RE20.
I ricercatori e i docenti che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall’art. 3 del D.L.
269 del 2003, e dall’art. 17, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, devono indicare nella
colonna 1 del rigo RE21 i redditi derivanti esclusivamente da rapporti aventi ad oggetto atti-
vità di ricerca, già compresi nella colonna 2 del medesimo rigo.
Vedere in APPENDICE, Ilrigo RE22 deve essere compilato se il contribuente si è avvalso del regime sostitutivo per le
voce “Regime fiscale nuove iniziative produttive.L’art.13 della Legge 388 del 2000 ha previsto per le persone fi-
agevolato per le nuove
siche che intraprendono un’attività di lavoro autonomo la possibilità di avvalersi, per il perio-
iniziative imprenditoriali
e di lavoro autonomo” do di imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato
che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura del 10 per cento ap-
plicata sul reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
Nel rigo RE22, pertanto, va indicato in colonna 1 il codice 1 in riferimento all’adozione del
regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, in colonna 2 va indicato in caso di
codice 1, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’importo di rigo RE21, colonna 2. Tale
imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il codice tributo 4025.
Qualora l’importo di rigo RE21, colonna 2, sia negativo va compilata esclusivamente la
colonna 1.
Reddito (o perdita) delle Nel rigo RE23, qualora non sia stato compilato il rigo RE22, va indicata la somma tra:
attività professionali – l’importo di rigo RE21, colonna 2, al netto di quello eventualmente indicato nella colonna 1
ed artistiche del medesimo rigo;
– il 10 per cento dell’importo di rigo RE21, colonna 1;
– l’importo di rigo RE2, colonna 1.
In caso di risultato negativo l’importo deve essere preceduto dal segno “–“ . Nell’ipotesi in cui,
invece, sia stato compilato il rigo RE22, nel presente rigo va indicato l’importo di rigo RE2, co-
lonna 1.
Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche
Nel rigo RE24 deve essere indicata l’eventuale eccedenza di perdite degli esercizi preceden-
ti, non utilizzata per compensare altri redditi di lavoro autonomo dell’anno fino a concorrenza
dell’importo indicato nel rigo RE23, se positivo .
Nel rigo RE25 indicare la differenza tra l’importo di rigo RE23 ed il rigo RE24. Tale importo
va sommato agli altri redditi Irpef e riportato nel quadro RN.
Si ricorda che l’art. 1, comma 29 della legge finanziaria del 2008, ha riformulato l’art. 8 del
TUIR in materia di perdite di lavoro autonomo e di imprese minori, pertanto nel caso in cui nel
rigo RE25 sia indicata una perdita, dovrà essere scomputata dal reddito complessivo nel qua-
dro RN.
Ritenute d’acconto Nel rigo RE26 va indicato l’ammontare delle ritenute d’acconto (comprese quelle eventualmente
sospese) sui compensi indicati nella presente sezione da riportare, sommato alle altre ritenute,
nell’apposito rigo del quadro RN.
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4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO EC
Premessa A seguito dell’abrogazione del secondo comma dell’art. 2426 del codice civile, per opera
del D.Lgs. n. 6 del 2003 (recante riforma del diritto societario), non è più consentito imputare
al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti per ragioni esclusivamente fiscali.
L’109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR, nella versione precedente alle modifi-
che apportate dall’art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finan-
ziaria 2008), prevedeva , tuttavia che, in caso di imputazione al conto economico di rettifi-
che di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina del
reddito di impresa, fosse ugualmente possibile operare maggiori deduzioni, a condizione che
la parte di tali componenti negativi non imputata a conto economico fosse indicata in un ap-
posito prospetto della dichiarazione dei redditi, dal quale risultassero anche le conseguenti di-
vergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi.
Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il pre-
detto art. 1, comma 33, lettera q), della legge finanziaria 2008 ha previsto la soppressione
della facoltà per il contribuente di dedurre nell’apposito prospetto gli ammortamenti dei beni
materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi
e ricerche e sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all’articolo 102,
comma 7 del TUIR, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanzia-
ria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico, per
i soggetti che contabilizzano i predetti contratti secondo il c.d. metodo finanziario.
La deducibilità di tali componenti negativi non imputati al conto economico non richiedeva l’ap-
posizione di un vincolo su di una specifica voce del patrimonio netto; il citato art. 109, com-
ma 4, lett. b), terzo periodo, si limitava, infatti, a porre la condizione che, in caso di prelievo
di riserve preesistenti o di utili di esercizio, anche se prodotti in epoca successiva al periodo
d’imposta di avvenuta deduzione extracontabile dei componenti negativi, l’ammontare delle re-
stanti riserve di patrimonio netto e degli utili dell’esercizio portati a nuovo non scendesse al di
sotto dell’importo complessivo residuo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente (im-
porto da assumere al netto del fondo imposte differite correlativamente stanziato in bilancio).
Qualora, infatti, si fosse verificata tale evenienza, l’importo delle riserve e/o degli utili dell’e-
sercizio prelevati che avesse intaccato tale livello minimo, aumentato dell’ammontare delle re-
lative imposte differite, avrebbe concorso a formare il reddito imponibile, con conseguente e
corrispondente riassorbimento (“decremento”) dell’eccedenza di componenti negativi dedotti
extracontabilmente.
In via transitoria è fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 109, comma 4, let-
tera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla pre-
detta legge n. 244 del 2007, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Il presente prospetto consente, a partire dal periodo d’imposta 2008, la rilevazione degli even-
tuali riassorbimenti (c.d. “decrementi”) delle eccedenze complessivamente indicate nel quadro
EC del modello Unico 2009.
Si precisa che è causa di riassorbimento, in tutto o in parte, dell’eccedenza pregressa l’affran-
camento della stessa mediante applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1, comma
48, della legge n. 244 del 2007 (vedere quadro RQ).
Istruzioni Il presente prospetto è suddiviso in quattro sezioni.
per la compilazione Le prime tre sono destinate all’indicazione dei dati riguardanti, separatamente, le categorie di
componenti negativi cui è specificamente riferita la disciplina di deduzione exta-contabile.
In particolare, la prima sezione (righi da EC1 a EC7) riguarda gli ammortamenti dei beni (ma-
teriali e immateriali) strumentali ai fini fiscali, le spese relative a studi di ricerca e sviluppo non-
ché l’avviamento (sempreché, beninteso, fiscalmente riconosciuto e ammortizzato in sede con-
tabile per quote inferiori a un diciottesimo del relativo costo).
La seconda sezione (righi da EC8 a EC12) riguarda le altre rettifiche dei beni diversi da quel-
li ammortizzabili.
La terza sezione (righi da EC13 a EC18) riguarda gli accantonamenti ai fondi per rischi ed one-
ri la cui deduzione è espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d’impresa.
Nel dettaglio, ai fini della compilazione di tali sezioni, occorre tenere conto delle seguenti indicazioni:
– in colonna 1 va riportata la somma algebrica degli importi indicati nelle colonne 1 (ecce-
denza pregressa) e 2 (eccedenza di periodo) e 3 (decrementi) nel quadro EC del modello
Unico 2009.
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– in colonna 2 (decrementi) vanno indicati gli importi degli eventuali riassorbimenti delle ecce-
denze pregresse. Si precisa che costituiscono decrementi dell’eccedenza pregressa gli am-
mortamenti, le maggiori plusvalenze, o le minori minusvalenze e le sopravvenienze che con-
corrono a formare il reddito d’impresa. L’importo indicato in colonna 2, rispettivamente, dei
righi EC7, EC12 ed EC18 va riportato nelle colonne 1, 2 e 3 nel rigo RF4.
– nelle colonne 3 e 4 delle prime tre sezioni vanno indicati, per ciascuna voce, i valori com-
plessivi civili e fiscali dei beni e dei fondi. Si precisa che, in caso di beni iscritti in bilancio
a un costo superiore a quello fiscale (per effetto, ad esempio, di rivalutazioni volontarie fiscal-
mente non riconosciute), il dato da indicare in colonna 3 non dovrà tener conto di tale mag-
gior valore. La differenza tra tali due importi deve corrispondere alla somma algebrica degli
importi indicati nelle colonne 1 e 2.
Nella quarta sezione nel rigo EC19, colonne da 1 a 4, va riportata la somma degli importi indi-
cati nelle rispettive colonne dei righi EC7, EC12 ed EC18. La somma algebrica degli importi espo-
sti nelle colonne 1 e 2, del rigo EC19 va indicata in colonna 1 del rigo EC20. In colonna 2 del
rigo EC20, va indicato l’ammontare delle imposte differite calcolate a fronte dell’importo comples-
sivo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente. In colonna 3 del rigo EC20, va indicato
l’ammontare complessivo delle riserve e dell’utile di esercizio cui si riferisce la dichiarazione accan-
tonato a riserva.
5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO RF
Generalità Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di con-
tabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e deter-
minare il reddito ai sensi dell’art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario.
Il presente quadro non deve essere compilato dai soggetti che adottano il regime dei contri-
buenti minimi previsto dall’art. 1, commi da 96 a 117 della legge finanziaria 2008, in quan-
to detti soggetti devono compilare l’apposito quadro CM.
L’artigiano iscritto nell’apposito albo deve barrare la casella “Artigiani”.
Il quadro RF si compone del riquadro
• “Determinazione del reddito”;
dei seguenti prospetti:
• altri dati;
• dati di bilancio;
• prospetto dei crediti.
Nelrigo RF1,colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dal-
la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Si precisa che la tabella
dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul si-
to Internet dell’Agenzia dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it e su quello del Ministero del-
l’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it unitamente alla tavola di raccordo tra le tabel-
le ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.
Le colonne 2 e 3 vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i
parametri.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore de-
vono invece:
• barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio, nel rigo “Tipo
di dichiarazione”;
• compilare ed allegare gli appositi modelli.
Per la compilazione delle colonne 2 e 3 si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al para-
grafo “Generalità” del capitolo I delle “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS”.
In colonna 4 va indicato l’ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore annotati nelle scritture contabili.
Determinazione Il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile (o alla perdita) risultante dal conto
del reddito economico, da indicare rispettivamente nel rigo RF2 o RF3, le variazioni in aumento e in
diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.
La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.
Pertanto , nel rigo RF4 vanno indicati gli ammortamenti, le (maggiori) plusvalenze o le (minori)
minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dell’ art. 109,
13
comma 4, lett. b), quarto periodo nel testo previgente alle predette modifiche. In particolare,
in colonna 4, va indicato l’importo complessivo di tali componenti (decremento dell’ecceden-
za pregressa), corrispondente a quello indicato nel rigo EC19, colonna 2, e nelle colonne 1,
2 e3, la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni materiali e immateriali ammor-
tizzabili (importo del rigo EC7, colonna 2), agli altri beni (importo del rigo EC12, colonna 2)
e agli accantonamenti (importo del rigo EC18, colonna 2).
Con riferimento alla colonna 1,delrigo RF5, si fa presente che, ai sensi dell’art. 86, comma
4, del TUIR, le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’eserci-
zio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a
tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al-
l’art. 87 del TUIR, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in
quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell’art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenien-
ze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 86 del TUIR, conse-
guite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, che devono essere indicate nel rigo RF5, colonna 2, comprensive dell’importo indi-
cato in colonna 1 .
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nel-
la dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le
sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e so-
pravvenienze attive” contenuto nel quadro RS. In particolare, nella colonna 1 del rigo RS2 va
indicato l’importo complessivo delle plusvalenze, e nella colonna 2 l’importo complessivo del-
le sopravvenienze, nel successivo rigo RS3 va indicato l’importo corrispondente alla quota co-
stante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in colonna 1, e per le sopravvenienze, in
colonna 2.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF26, co-
lonna 1 e/o colonna 2, per l’intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle soprav-
venienze attive da rateizzare, indicate nel rigo RS2 del predetto prospetto, ed una variazione
in aumento, da indicare nel rigo RF5, per l’ammontare della quota costante evidenziata nel ri-
go RS3 del prospetto stesso.
Nello stesso rigo RF5 va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito
dell’esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di
rateazione in precedenti periodi d’imposta.
Vedere in APPENDICE, Con riferimento al rigo RF6, si fa presente che ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR
voce “Contributi o liberalità” i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contribu-
ti di cui alle lettere g) ed h) del comma 1 dell’art. 85 dello stesso TUIR, e quelli per l’acquisto
di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a
formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in
quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettua-
ta nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui i predetti proventi sono stati
incassati, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e sopravvenienze attive” contenuto
nel quadro RS.
L’ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel rigo RS4 del predetto pro-
spetto, va indicato nel rigo RF27 e quello della quota costante, evidenziata nel rigo RS5 del
prospetto stesso, va indicato nel rigo RF6 unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito
dell’esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità oggetto di rateazione
nei precedenti periodi d’imposta.
Redditi dei terreni I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’im-
e dei fabbricati presa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono
a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Sta-
to e, a norma dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all’estero.
Ai sensi dell’art. 90 del TUIR in caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto,
fino ad un massimo del 15 per cento, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, ri-
sulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in mi-
sura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione.
Si ricorda che l’art. 23, comma 1, del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ha previsto la proroga fino al 31 dicem-
bre 2009 delle disposizioni dettate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, aventi ad oggetto la
sospensione degli sfratti esecutivi (vedere la voce “Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 nelle
“Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo”).
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Nei righi RF8e RF30vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel ri-
go RF7 va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra
menzionate, tenendo conto dell’eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a di-
sposizione.
Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrut-
to o altro diritto reale, nel rigo RF7 va indicato anche il reddito dominicale.
I soggetti che esercitano sui terreni le attività di cui alle lettere b) e c) dell’art. 32 del TUIR ec-
cedenti i limiti stabiliti dal medesimo articolo, e che hanno optato per la determinazione ana-
litica del reddito, devono indicare:
• nel rigo RF7, il reddito agrario, per l’attività compresa nei limiti;
• nel rigo RF8, la parte dei costi imputabili all’attività compresa nei limiti;
• nel rigo RF30, i soli ricavi riferibili all’attività compresa nei limiti.
Nel rigoRF9,colonna 1, deve essere indicata la maggiore IVA dovuta dai contribuenti che in-
tendano adeguarsi alle risultanze degli studi di settore per l’anno d’imposta 2009. Il versamen-
to della maggiore imposta dovuta deve essere effettuato utilizzando il modello F24, codice tri-
buto 6494 entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito.
Nel rigo RF9,colonna 4, vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili, compren-
sivi degli importi esposti in colonna 2, qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposi-
zioni riguardanti:
Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della leg-
ge 23 dicembre 1996, n. 662), il cui importo va evidenziato in colonna 2;
Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore(art. 10 della legge 8 mag-
gio 1998, n. 146), il cui importo va evidenziato in colonna 2.
In colonna 3 va indicata l’eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall’art. 2, com-
ma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n.
311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine
per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito (codice tributo 4726).
Nel rigo RF10 deve essere indicato l’ammontare delle rimanenze finali che concorrono a for-
mare il reddito a norma, rispettivamente degli artt. 92, 92 bis ,93 e 94, del TUIR, qualora non
siano state imputate al conto economico o la differenza nel caso siano state imputate per im-
porti inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli.
Per le rimanenze di cui all’art. 93 del TUIR, è fatto obbligo di predisporre e conservare distin-
tamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto da cui risulti l’indicazione degli
estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza previ-
sta, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell’im-
presa. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al termine entro il
quale l’Agenzia delle Entrate può esercitare l’azione accertatrice.
Nel rigo RF11, colonne 1 va indicato l’ammontare degli interessi passivi indeducibili ai sensi
dell’art. 61 del TUIR. In colonna 2va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’ammontare de-
gli altri interessi passivi indeducibili (come ad esempio gli interessi di mora indeducibili, in
quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell’art. 109, comma 7, del TUIR o degli interessi do-
vuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l’Iva, indeducibili ai sensi dell’art. 66, comma
11, del D.L. n. 331 del 1993).
Nel rigo RF12vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è sta-
to effettuato il pagamento. Ai fini della deduzione del 10 per cento dell’Irap versata, ai sensi
dell’art. 6 del D.L. 185 del 2008, nel presente rigo occorre indicare l’intero ammontare dell’I-
rap risultante a conto economico. Nel rigo RF38, utilizzando il codice 12, va indicato il 10
per cento dell’Irap versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sia a ti-
tolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d’impre-
sa. Si precisa che gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il mede-
simo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a fron-
te di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di im-
poste dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento
(cfr. circolare n. 16 del 14 aprile 2009).
Nel rigo RF13, colonna 1, va indicato l’ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al con-
to economico, ad esclusione di quelle previste dall’art. 100, comma 2, lett. f), h), se di importo
non superiore a euro 2.065,83, l), se di importo non superiore a euro 1.549,37, m), n), o).
Nel rigo RF13, colonna 2, oltre l’importo di colonna 1, vanno indicate le spese relative ad
opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipen-
denti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazio-
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ne, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l’im-
porto deducibile per effetto dell’art. 100 comma 1, del TUIR. In tale rigo vanno, altresì, indi-
cate le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utiliz-
zati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l’importo
deducibile ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. i) del TUIR.
Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore
al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla
dichiarazione dei redditi.
Nel rigo RF14, va indicato l’ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti ne-
gativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dal-
l’art. 164 del TUIR.
Nel rigo RF15, colonna 2, vanno indicate le svalutazioni delle partecipazioni non deducibili
in base agli artt. 94 e 101 del TUIR, nonché le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze pas-
sive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 101 del TUIR, e/o l’eccedenza di
quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall’applicazione delle predette di-
sposizioni. Si ricorda che le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa sono indeducibili.
In tale colonna va indicato anche l’importo delle minusvalenze, realizzate, a norma dell’art.
101 del TUIR, sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono
i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividen-
di, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, ai sensi. dell’ art.
109, commi 3 bis e 3 ter del TUIR.
Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’art.
85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi.
Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azio-
ni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esen-
zione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR.
Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate in colonna 1.
Vedere in APPENDICE,voce In colonna 2 di tale rigo vanno altresì indicate qualora il contribuente non abbia ottemperato
“Minusvalenze patrimoniali da all’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di con-
cessioni di partecipazioni”
sentire l’accertamento della conformità delle operazioni di cessione con le disposizioni dell’art.
37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 :
• le minusvalenze imputate al conto economico di ammontare complessivo superiore a
5.000.000 di euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobiliz-
zazioni finanziarie;
• le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’art. 85, comma 1, lett.
c) e d), del TUIR e i relativi costi, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da ope-
razioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regola-
mentati italiani o esteri.
Nel rigo RF16 va indicata la quota indeducibile:
• delle minusvalenze realizzate, relative a partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87,
comma 1, del TUIR;
• delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni
di cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressen-
za, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto ove sussistano i requisiti di esenzio-
ne di cui sopra;
• della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di riparti-
zione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto del-
le azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di
società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di
esenzione di cui sopra.
Per tali componenti negativi si applica la disposizione dell’art. 64, comma 1, del TUIR, che ne
prevede l’indeducibilità in misura pari al 50,28 per cento del loro ammontare.
Nel rigo RF17 vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateria-
li e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli artt. 102, 103 e 104 del TUIR,
eccedenti la misura fiscalmente deducibile. In tale rigo va anche indicato l’ammontare della
quota di ammortamento indeducibile, relativa alle plusvalenze iscritte su beni patrimoniali, a
decorrere dal periodo d’imposta 1997.
Si ricorda che gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli uti-
lizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integral-
mente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
16
Nel rigo RF18, va indicato l’ammontare:
• in colonna 1, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimen-
ti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95 del TUIR; tale importo va
indicato anche in colonna 3;
• in colonna 2, delle spese di rappresentanza imputate a conto economico diverse dalle pre-
cedenti, tale importo va indicato anche in colonna 3.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
19 novembre 2008 per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza (com-
preso il 75 percento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di
alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza) sostenute nei perio-
di d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate
in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal caso occorre ri-
portare l’importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d’imposta nel
quadro RS, rigo RS28.
Nella colonna 3, oltre agli importi indicati in colonna 1 e 2, vanno indicate le spese di com-
petenza di altri esercizi ai sensi dell’art. 109, comma 4, del TUIR, deducibili in quote costan-
ti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi ai sensi dell’art. 108, com-
ma 3, secondo periodo, del TUIR. Le quote delle suddette spese deducibili nell’esercizio van-
no indicate nel rigo RF32, colonna 4.
Nel rigo RF19 va indicato l’ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammo-
dernamento e trasformazione eccedente la quota deducibile a norma dell’art. 102, com-
ma 6, del TUIR; l’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successi-
vi. Le quote delle eccedenze pregresse imputabili al reddito dell’esercizio vanno indicate
nel rigo RF38.
Nel rigo RF20, colonna 1, va indicato l’importo degli accantonamenti di quiescenza e previ-
denza imputato al conto economico eccedente la quota deducibile ai sensi dell’art. 105 del
TUIR. In colonna 2va indicata l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamen-
ti per rischi su crediti imputati al conto economico rispetto all’importo deducibile ai sensi del-
l’art. 106 del TUIR. In colonna 3 va indicato l’importo degli altri accantonamenti imputati al
conto economico non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell’art. 107 del TUIR, nonché la
somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.
Nel rigo RF21 va indicata, ai sensi dell’art. 109, comma 5, l’ammontare delle spese ed altri
componenti negativi afferenti indistintamente l’attività o i beni produttivi di proventi computabi-
li e l’attività o i beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazio-
ne del reddito, che eccede la parte deducibile corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono
in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Ai fini di detto rapporto
non rilevano le plusvalenze esenti di cui all’art. 87 del TUIR.
Nel rigo RF22 vanno indicate le perdite su cambi imputate al conto economico derivanti dal-
la valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera se-
condo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia co-
perto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiu-
sura dell’esercizio (v. art. 110, comma 3 del TUIR). In tale rigo va altresì indicata, all’atto del
realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e
quello fiscale.
Nel rigo RF23 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individua-
ti nella lista di cui all’emanando decreto ministeriale ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR, ovvero
derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da
quelli individuati nella predetta lista.
Nel rigo RF24, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle sopra elencate.
Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente
quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
• codice 1, il 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente parteci-
pato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero il 49,72 per cento dei dividen-
di formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successi-
vo a quello in corso al 31 dicembre 2007, qualora imputati per competenza negli esercizi
precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione;
• codice 3,le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio co-
munale dai lavoratori dipendenti e assimilati, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall’art.
95, comma 3 del TUIR;
• codice 4, l’ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle
spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2, del TUIR);
17
Vedere in APPENDICE, voce • codice 5, il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’impren-
“Beni la cui cessione non ditore o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
è considerata destinazione • codice 6, l’ammontare delle eventuali svalutazioni imputate al conto economico delle parte-
a finalità estranee all’esercizio cipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico
dell’impresa”
– residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione;
• codice 7, i redditi imputati da trust trasparenti o misti;
• codice 9, i contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del regime
dei minimi (art. 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007) devono indicare, per
la parte eccedente l’ammontare di cinquemila euro, la somma algebrica dei componenti po-
sitivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo re-
gime, ove sia di segno positivo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità
alle disposizioni del TUIR;
• codice 10, l’ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del ter-
zo periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma
48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), dei beni oggetto di rialli-
neamento ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze 3 marzo 2008;
• codice 12, il 10 per cento dell’Irap versata nel periodo d’imposta oggetto della presente di-
chiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibi-
le dal reddito d’impresa. Si precisa che gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettiva-
mente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto
anche dell’IRAP versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso,
ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiara-
zione o di attività di accertamento (cfr. circolare n. 16 del 14 aprile 2009);
• codice 99, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate nel quadro, tra le qua-
li, a titolo esemplificativo:
– le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 86 e
88 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputa-
te in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal
caso della differenza;
– la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, di
cui all’art. 6 della legge n. 388 del 2000, che non ha concorso nei due periodi d’impo-
sta precedenti a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, qualora i be-
ni oggetto di tali investimenti siano stati ceduti nel presente periodo d’imposta;
– la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo conta-
bilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o
dei servizi ricevuti), nell’ipotesi di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR;
– per i soggetti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno applicato l’art. 92-bis del
TUIR, le svalutazioni determinate in base all’art. 92, comma 5, del medesimo testo unico,
fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva di cui all’art.
81, comma 21, del D.L. n. 112 del 2008;
– per i soggetti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno applicato l’art. 92-bis del
TUIR, se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esistente al termine del pe-
riodo d’imposta di prima applicazione dell’articolo 92-bis del TUIR, il maggior valore as-
soggettato ad imposta sostitutiva delle quantità vendute.
Nella colonna 19, del rigo RF24 va indicato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 del medesimo rigo.
Nel rigo RF25va indicato il totale delle variazioni in aumento, risultante dalla somma degli im-
porti indicati nei righi da RF5 a RF24.
Nel rigo RF29 va indicato l’intero ammontare dei dividendi ricevuti, imputati al conto econo-
mico, formati con utili prodotti nei periodi di applicazione del regime di trasparenza. L’integra-
le esclusione di detti dividendi si applica anche nel caso in cui la distribuzione avvenga suc-
cessivamente ai periodi di efficacia dell’opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci
percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che
rientrino pur sempre tra i soggetti di cui all’art. 14 del DM 23 aprile 2004.
Nel rigo RF31 vanno indicate le quote di utili dell’esercizio, spettanti ai lavoratori dipendenti
e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, che sono deduci-
bili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.
Nel rigo RF32, va indicato:
• in colonna 1, il 75 per cento delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghie-
re e a somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 5 dell’art. 109 del TUIR (mo-
dificato dall’art. 83, comma 28-quater, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133), diverse da quelle
di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR.
18
• in colonna 2, le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, secondo periodo,
del TUIR, comprensivo delle spese indicate in colonna 1, per l’ammontare deducibile ai
sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 no-
vembre 2008; le predette spese, da indicare anche in colonna 4, non sono deducibili nel
periodo d’imposta di sostenimento se non rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità sta-
biliti con il citato decreto ministeriale. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto in commen-
to, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi
d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in
deduzione dal reddito dello stesso periodo (di conseguimento dei primi ricavi) e di quello
successivo; in tal caso occorre riportare nella presente colonna anche le spese di rappresen-
tanza sostenute nei periodi d’imposta precedenti, non dedotte nei predetti periodi (eviden-
ziate nel rigo RS29 del modello UNICO PF 2009), qualora deducibili nel presente periodo
d’imposta nei limiti stabiliti dall’art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale;
• in colonna 3, le quote delle spese di rappresentanza deducibili ai sensi dell’art. 108, com-
ma 2, secondo periodo, del TUIR comprese le quote deducibili nell’esercizio relative ai perio-
di d’imposta precedenti alle modifiche all’art. 108, comma 2, del TUIR apportate dal comma
33 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Da indicare anche in colonna 4.
Nella colonna 4, oltre agli importi di colonna 2 e 3, va indicato l’importo delle quote delle
spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché
le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi che, pur non risultando impu-
tati al conto economico concorrono a formare il reddito dell’esercizio, se dette spese e oneri
risultano da elementi certi e precisi (cfr. art. 109, comma 4, del TUIR) e delle spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non di rappresentanza
esclusivamente deducibili ai sensi del comma 5 dell’art. 109 del TUIR.
Nel rigo RF33 vanno indicati i proventi che sono stati imputati al conto economico quali com-
ponenti positivi che, in base all’art. 91 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito
di impresa, compresi i componenti positivi già assoggettati ad imposta sostitutiva.
Nel rigo RF34 va indicata la quota esente:
– delle plusvalenze realizzate, relative a partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87 del
TUIR;
– delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di
cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza,
allorché sia previsto un apporto di capitale o misto se sussistono i requisiti di cui all’art. 87
del TUIR;
– della differenza positiva imputata a conto economico tra le somme o il valore normale dei be-
ni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di
recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liqui-
dazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della parteci-
pazione, avente i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR, (cfr. comma 6 del medesimo articolo).
Per tali componenti positivi si applica la disposizione dell’art. 58 del TUIR, che ne prevede l’e-
senzione in misura pari al 60 per cento del loro ammontare.
Nel rigo RF35 va indicato il 60 per cento qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con
utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, ovvero il 50,28 per cento, qua-
lora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007:
– degli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di
cui all’art. 73 del TUIR;
– degli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR;
– delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve di uti-
li anche nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per
esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, di cui all’art. 47, com-
ma 7 del TUIR;
– della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione
e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto. Si precisa che ai sensi
dell’art. 4, comma 1, lett o) del D.Lgs. n. 344 del 2003, il limitato concorso alla formazio-
ne del reddito non si applica alle remunerazioni dedotte nella determinazione del reddito im-
ponibile dell’associante in base alla previgente disciplina;
– degli utili provenienti da soggetti esteri, non residenti in paradisi fiscali, ovvero, se residenti in
stati o territori con regime fiscale privilegiato, qualora si sia dimostrato a seguito di istanza di
interpello che dalle partecipazioni non sia conseguito l’effetto di localizzare reddito in tali sta-
ti o territori a decorrere dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione. Tale limitato
concorso alla formazione del reddito si applica in presenza di partecipazioni al capitale o al
patrimonio di società ed enti non residenti ai sensi dell’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR.
19
Nel rigo RF36vanno indicati gli utili su cambi imputati al conto economico derivanti dalla valu-
tazione dei crediti e dei debiti anche sotto forma di obbligazioni in valuta estera secondo il cam-
bio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contrat-
ti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio
(v. art. 110, comma 3 del TUIR). In tale rigo va altresì indicato, all’atto del realizzo, il minor uti-
le o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.
Nel rigo RF37 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individua-
ti nella lista di cui all’emanando decreto ministeriale ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR ovvero
derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da
quelli individuati nella predetta lista per le quali, per effetto dell’esclusione di cui all’art. 110,
comma 11, del TUIR, non opera l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12 bis del medesi-
mo articolo.
Nel rigo RF38 vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle sopra elencate.
Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente
quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
• codice 1, gli utili imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta og-
getto della presente dichiarazione non ancora percepiti;
Vedere in APPENDICE, voce •codice 3,l’importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte al-
“Spese per trasferte” l’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all’autotraspor-
to di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute
in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale;
Vedere in APPENDICE, voce • codice 4,l’importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a for-
“Accontanamenti ai fondi me pensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell’art. 105, comma 3 , del TUIR, non-
di previdenza” ché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella mi-
sura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assog-
gettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine del-
l’esercizio precedente all’erogazione delle prestazioni;
• codice 5, le somme distribuite dal trust;
• codice 6,le quote delle eccedenze pregresse delle spese di manutenzione, riparazione, am-
modernamento e trasformazione imputabili al reddito dell’esercizio;
• codice 10, i contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del regi-
me dei minimi (art. 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007) devono indicare
l’ammontare della somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad
esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno negativo, la
cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del D.P.R.
917/1986;
• codice 99, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate nel quadro, tra le
quali, a titolo meramente esemplificativo:
– l’importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett.
b), contabilizzato per competenza non ancora percepito;
– le plusvalenze, iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente, per la parte eccedente le
minusvalenze dedotte;
– gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati fino a con-
correnza dei redditi assoggettati a tassazione separata (art. 167, comma 7, del TUIR e art.
3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001) nonché ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M.
n. 268 del 2003;
– qualora imputato al conto economico, l’ammontare del credito d’imposta relativo ai proven-
ti percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento immobiliare. Gli an-
zidetti crediti d’imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell’imposta netta indicando-
li nel quadro RN;
– per le imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi, in contabilità ordinaria
per opzione, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all’art. 13, comma 4,
del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n.165;
– la deduzione forfetaria, prevista dall’art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
prorogata dal comma 8, art.1, del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, riconosciuta,
per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, agli esercenti impianti di
distribuzione di carburante per uso di autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando
le seguenti percentuali all’ammontare lordo dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a), del
TUIR:
• 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80;
• 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80 e fino a euro 2.065.827,60;
• 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60.
20
I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di dedu-
zione forfetaria sono soltanto quelli relativi all’attività di cessione di carburante. Restano, quin-
di, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali,
ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).
Nella colonna 19 del rigo RF38 va indicato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 del medesimo rigo.
Nel rigo RF39, colonna 1, deve essere indicato l’importo escluso dal reddito per effetto di
quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2009, di cui al rigo RS29
col. 2 (vedere nelle novità del reddito d’impresa e di lavoro autonomo).
Nella colonna 2 va indicato, oltre all’importo della colonna 1:
Vedere in APPENDICE, voce • l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro interna-
“Navi iscritte nel registro inter- zionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27
nazionale ed imprese armato- febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano
riali che esercitano la pesca”
la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commer-
ciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche
se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l’armatore. Per i redditi derivan-
ti dall’attività di escursione comunque realizzata, l’agevolazione si applica solo nei con-
fronti dell’armatore;
• il 56 per cento, pari al 70 per cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che eser-
citano la pesca mediterranea, e del 64 per cento, pari al 80 per cento dell’80 per cento,
del reddito delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e
lagunari.
Nel rigo RF40 va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, risultante dalla somma de-
gli importi indicati nei righi da RF26 a RF39.
Nel rigo RF41 va indicato il risultato della seguente somma algebrica:
(A o B) + C + D – E
Se il risultato è negativo l’importo deve essere preceduto dal segno meno.
Redditi derivanti da partecipazioni in società
Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE
– Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non resi-
denti con stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) im-
putata all’impresa dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR ovvero ai sensi dell’art. 11, com-
ma 4, del D.Lgs. n. 240 del 1991, da indicare nel rigo RF42, col. 1 (o, in caso di perdita,
nel rigo RF43, col. 1 ), mentre l’ammontare degli utili imputati al conto economico nonché del-
le riprese di valore delle partecipazioni va indicato nel rigo RF28, (le svalutazioni delle par-
tecipazioni detenute in tali soggetti vanno indicate, invece, nel rigo RF24, tra le altre varia-
zioni in aumento).
In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 116 del TUIR,
nel rigoRF42, col. 2 (o, in caso di perdita, nel rigo RF43, col. 2) va indicato, l’ammontare del
reddito (o della perdita) imputato per trasparenza al dichiarante in proporzione alla sua quota
di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata, indicando separatamente
la somma delle quote di reddito dalla somma delle quote di perdita così come risultante nel-
l’apposito prospetto nel quadro RS.
Nel rigo RF42, col. 3, va indicata la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazio-
ne in società considerate non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 e successive modifiche, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società.
Nel rigo RF42, col. 4, va indicata la somma dell’importo di colonna 1 e 2 del medesimo rigo.
Nel rigo RF43, col. 3, va indicata la somma delle colonne 1 e 2 del medesimo rigo.
Nel rigo RF44, col. 2 va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica:
RF41 + RF42 col. 4 – RF43 col. 3
Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno “–“.
Si precisa che, nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo RF42, l’importo da in-
dicare nel rigo RF44 col. 2 non può essere inferiore al “reddito minimo”. In tal caso si dovrà
procedere alla compilazione della colonna 1, delrigo RF44 che contienel’eventuale ecceden-
21
za di perdite d’impresa non compensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle so-
cietà non operative di cui all’art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicem-
bre 1994, n. 724. Tale eccedenza si determina applicando la seguente formula algebrica:
RF 43 col. 3 – (RF41 + RF42 col. 4 – RF44 col. 2)
Tale perdita può essere computata in diminuzione degli eventuali redditi indicati nei quadri RD e/o
RH. L’eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa, va riportata nel quadro RS.
Nel rigo RF45 va indicato l’importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito d’impresa
dichiarato. L’ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentua-
li indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RF44, colonna 2, assunto al
netto delle erogazioni stesse.
Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alle lettere h) e l) dell’art. 100, comma 2, del TUIR,
se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83 e 1.549,37. Qualora
applicando le percentuali al reddito dichiarato si determini altresì un importo inferiore ai limiti di
cui alla lettera h) e l), la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.
Nel caso in cui nel rigo RF44, colonna 2 sia indicata una perdita e l’impresa abbia conseguito
proventi esenti, nel rigo RF46 deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i com-
ponenti negativi non dedotti per effetto dell’applicazione degli artt. 61 e 109, commi 5, del TUIR.
Nel rigo RF47, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RF44, colonna 2 e le erogazio-
ni liberali di rigo RF45. Qualora nel rigo RF44, colonna 2 sia indicata una perdita, nel rigo
RF47, deve essere esposta la perdita ridotta dell’importo del rigo RF46.
Nel rigo RF48, vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge parte-
cipante ad azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell’impresa familiare non può es-
sere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.
Nel rigo RF49 va indicata la differenza tra gli importi esposti nei righi RF47 e RF48.
Si fa presente che l’eventuale perdita di rigo RF49, può essere utilizzata per compensare l’e-
ventuale reddito d’impresa dichiarato nel quadro RH e/o nel quadro RD. Altrimenti tale perdi-
ta deve essere indicata nel campo 6 del rigo RS12 del prospetto delle perdite d’impresa se ri-
portabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS13 se trattasi di perdite riportabili senza limite
di tempo.
Vedere in APPENDICE,voci Se l’importo di rigo RF49, è positivo, nel rigo RF50, colonna 2, va indicato fino a concorren-
“Perdite di impresa e za, l’ammontare delle perdite derivanti dal quadro RD ovvero dalla partecipazione in società
di lavoro autonomo
di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria nonché da parteci-
e “Perdite riportabili
pazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell’art. 116 del
senza limiti di tempo”
TUIR (quadro RH), aumentato dell’eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti,
non utilizzato per compensare altri redditi d’impresa dell’anno, da evidenziare in colonna 1.
Si precisa che nel caso in cui risulti compilata la col. 3 del rigo RF42 le perdite non potranno
essere utilizzate per compensare il reddito minimo. Si ricorda che l’articolo 36, comma 9, del
decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 ha modificato il comma 3 dell’articolo 115 del TUIR,
stabilendo che le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’’inizio della tassazio-
ne per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle so-
cietà partecipate.
L’eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell’apposito prospetto del quadro RS
relativo alle perdite di impresa non compensate nell’anno.
Nel rigo RF51, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RF49 e quello di rigo RF50, co-
lonna 2.
Tale importo va sommato agli altri redditi e riportato nel quadro RN.
Nel rigo RF52 vanno indicati i dati da riportare negli appositi campi del quadro RN.
Qualora il contribuente partecipi ad una società trasparente ai sensi dell’art. 116 del TUIR, ov-
vero sia beneficiario di un Trust trasparente o misto, in tale rigo vanno indicati gli importi even-
tualmente trasferiti dalla suddetta società o dal Trust.
In particolare, in tale ultima ipotesi deve essere compilata anche la colonna 1, indicando uno
dei seguenti codici:
“1” qualora gli importi siano ricevuti da società trasparenti;
“2” qualora gli importi siano ricevuti da Trust trasparente o misto;
“3” qualora gli importi siano ricevuti da entrambi i soggetti di cui ai precedenti punti.
Nelle colonne da 2 a 7 del rigo RF52 va indicato:
• in colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM
e a fondi comuni di investimento;
• in colonna 3, l’ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero;
22
• in colonna 4, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
• in colonna 5, l’ammontare delle ritenute d’acconto trasferite al contribuente dalla società tra-
sparente di cui all’art. 5 del TUIR;
• in colonna 6, l’ammontare delle ritenute d’acconto, comprensivo dell’importo indicato in co-
lonna 5;
• in colonna 7, l’eccedenza IRES trasferita al contribuente dalla società trasparente o dal Trust;
• in colonna 8, l’ammontare degli acconti IRES versati dalla società trasparente o dal Trust per
la parte trasferita al dichiarante.
Dati di bilancio In questo prospetto vanno indicate le voci di bilancio risultanti dallo schema di stato patrimo-
niale, redatto alla fine dell’esercizio, secondo i criteri indicati nell’articolo 2424 del cod. civ.,
con l’avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazio-
ni richieste.
In particolare, in ordine alle modalità di indicazione di tali voci, si precisa quanto segue.
Nel rigo RF53 va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento,
dei beni di proprietà dell’impresa privi di consistenza fisica la cui utilità si protrae per più eser-
cizi. In questo rigo vanno indicati, ad esempio: i costi di impianto; i costi di ricerca, sviluppo
e pubblicità, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno; i co-
sti relativi a brevetti industriali e per know how; le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti si-
mili; licenze d’uso; i costi di avviamento; altre immobilizzazioni immateriali, quali i diritti di usu-
frutto, diritti di superficie, indennità pagate per perdite di avviamento.
Nel rigo RF54, colonna 2, va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di am-
mortamento, dei beni materiali la cui utilità si protrae per più esercizi, quali, ad esempio: ter-
reni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, costi relativi ad
immobilizzazioni materiali non ancora ultimati. In colonna 1 va indicata la somma delle quo-
te di ammortamento delle immobilizzazioni materiali cumulate nel corso dell’esercizio corrente
e di quelli pregressi.
Nel rigo RF55 va indicato il valore iscritto in bilancio degli investimenti finanziari, quali l’ac-
quisto di titoli o di altri diritti di credito, rappresentativi di quote di proprietà e destinati a per-
manere durevolmente nel patrimonio aziendale. In questo rigo vanno indicati le partecipazio-
ni in imprese controllate, collegate e in altre imprese; i crediti considerati immobilizzazioni, os-
sia a termine medio-lungo dovuto al rapporto esistente con il debitore (ad esempio società con-
trollate e collegate) e gli altri titoli, diversi dalle azioni e a carattere di investimento durevole.
Nel rigo RF56 va indicato il valore iscritto in bilancio delle rimanenze finali relative a materie
prime, sussidiarie, materiali di consumo (costituiti da materiali usati indirettamente nella produ-
zione); prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; lavori in corso su ordinazione; prodotti
finiti e merci; acconti per forniture da ricevere.
Nel rigo RF57 va indicato l’importo dei crediti iscritti in bilancio nei confronti dei clienti e derivanti
dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi che rientrano nell’attività propria dell’azienda.
Nel rigo RF58 va indicato l’importo dei crediti, che, non rispondendo ad un logica di investi-
mento duraturo, non possono essere considerati come immobilizzazioni finanziarie. Vanno in-
dicati in questo rigo i crediti di natura finanziaria e commerciale verso imprese controllate, col-
legate e crediti verso altri come, ad esempio, i crediti verso il personale dipendente, i crediti
verso l’erario, i crediti derivanti dalla vendita di titoli, i crediti per risarcimenti, i crediti per ope-
razioni di pronti contro termine.
Nel rigo RF59 va indicato il valore dei titoli che l’azienda ha acquisito con l’obiettivo di inve-
stimento temporaneo.
Nel rigo RF60 va indicato il valore dei depositi bancari e postali (saldi relativi a conti corren-
ti bancari, depositi bancari e postali, libretti di risparmio nominativi e al portatore), assegni (am-
montare degli assegni circolari e di conto corrente, nazionali e esteri, di proprietà dell’azien-
da e depositati in cassa alla chiusura dell’esercizio), denaro e valori in cassa.
Nel rigo RF61 va indicato l’importo dei ratei e dei risconti attivi.
Nel rigo RF62 va indicata la somma delle attività iscritte nello stato patrimoniale.
Nel rigo RF63 va indicato, in colonna 1, il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio
all’inizio dell’esercizio e, in colonna 2, quello risultante alla fine dell’esercizio. Quest’ultimo va-
lore è pari al valore iniziale maggiorato degli apporti del titolare (o diminuito dei prelievi) e
maggiorato dell’ utile (o diminuito della perdita) di esercizio. Nel caso in cui tale valore risulti
di segno negativo, l’importo da indicare va preceduto dal segno meno “–”.
Nel rigo RF64 va indicato l’importo iscritto in bilancio relativo ai fondi per trattamento di quie-
scenza e obblighi simili, fondi per imposte e altri fondi relativi a rischi e oneri futuri.
Nel rigo RF65 va indicato l’importo iscritto in bilancio relativo al trattamento di fine rapporto,
con riferimento al lavoro dipendente.
Nel rigo RF66 va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finan-
ziatori esigibili entro l’esercizio successivo.
23
Nel rigo RF67 va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finan-
ziatori esigibili oltre l’esercizio successivo.
Nel rigoRF68 va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso i fornitori, derivanti dalla ac-
quisizione di beni e servizi. Nell’importo da indicare in tale rigo, sono compresi i debiti verso for-
nitori nazionali ed esteri, i debiti verso agenti per provvigioni, i debiti per fatture da ricevere.
Nel rigo RF69 vanno indicati gli acconti (ad esempio, anticipi e caparre ottenute dai clienti a
fronte di future forniture di merci o servizi), i debiti rappresentati da titoli di credito (cambiali
passive e titoli similari derivanti da rapporti di natura commerciale), i debiti verso imprese con-
trollate e collegate derivanti sia da rapporti di natura commerciale che finanziaria, debiti tribu-
tari, i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, e altri debiti.
Nel rigo RF70 va indicato l’importo dei ratei e dei risconti passivi.
Nel rigo RF71 va indicata la somma delle passività iscritte nello stato patrimoniale.
Nel rigo RF72 va indicato l’ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art.
85 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui pro-
duzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dei corrispettivi delle cessioni di ma-
terie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acqui-
stati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Nel rigo RF73, colonna 2, va indicato l’ammontare degli altri oneri di produzione e vendita; in
colonna 1 deve essere indicata la quota di tali oneri relativa al lavoro dipendente e assimilato.
Prospetto dei crediti La compilazione del prospetto consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le sva-
lutazioni dei crediti e gli accantonamenti operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.
Ciò in quanto il parametro da assumere, in base all’art. 106, commi 1 e 2, per il computo del
limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantona-
menti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nomi-
nale o di acquisizione dei crediti, ancorché le norme civilistiche prevedano che i crediti deb-
bano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le sva-
lutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel rigo RF74 va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e
degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell’esercizio precedente e, in co-
lonna 2, l’ammontare fiscalmente dedotto.
Nel rigo RF75 va indicato, in colonna 1, l’ammontare delle perdite su crediti dell’esercizio e,
in colonna 2, quello delle perdite dedotte ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR che è com-
prensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le
quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 101.
Nel rigo RF76va indicata la differenza degli importi dei righi RF74 e RF75. Se l’importo di ri-
go RF75 è superiore a quello di rigo RF74 va indicato zero.
Nel rigo RF77va indicato, in colonna 1, l’importo delle svalutazioni dei crediti e degli accan-
tonamenti per rischi su crediti dell’esercizio, e in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. A tal
fine l’importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle riprese di va-
lore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi.
Si fa presente che l’importo di colonna 2 di rigo RF77 non può eccedere il limite dello 0,50
per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF79 della medesima colonna.
Nel rigo RF78va indicato, colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e de-
gli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell’esercizio e, in colonna 2, l’im-
porto fiscalmente dedotto ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUIR.
Si fa presente che l’importo di rigo RF78, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cen-
to dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RF79 della medesima colonna.
Nel rigo RF79 va indicato, in colonna 1, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in colonna
2, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma
1 dell’art. 106, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
6. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO RG
Generalità Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti attività commerciali in contabilità
semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Gli esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata determinano il reddito ai
sensi dell’art. 66 del TUIR se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi per un
ammontare non superiore:
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• a euro 309.874,14, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
• a euro 516.456,90, se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività;
sempre che non abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria.
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa
riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, a condizione che i ricavi sia-
no annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle pre-
stazioni di servizi.
Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.
Il presente quadro va compilato anche:
– dai contribuenti di minori dimensioni ammessi alla semplificazione degli adempimenti conta-
bili ai sensi dell’art. 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
– dai contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoria-
li, ai sensi dell’art. 13 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Il quadro deve essere, altresì, compilato dai soggetti che hanno intrapreso l’esercizio di impre-
sa commerciale nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione, adottando il re-
gime di contabilità semplificata.
Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nel precedente periodo
di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nel periodo d’im-
posta oggetto della presente dichiarazione al regime previsto dall’art. 66 del TUIR, devono osser-
vare, per la determinazione del reddito, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.
I produttori agricoli che oltre alle attività rientranti nei limiti di cui all’art. 32 del TUIR svolgono an-
che attività produttive di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR, compilano il presente
quadro con riferimento alle risultanze contabili relative alle attività commerciali e a quelle agri-
cole eccedenti i predetti limiti e per le quali è stata esercitata l’opzione per la determinazione
analitica del reddito. Resta ferma, in tale ipotesi, l’indicazione dei redditi fondiari nel quadro RA.
I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell’apposito albo, devono barrare la casella
“Artigiani”.
Il presente quadro non deve essere compilato dai soggetti che adottano il regime dei contri-
buenti minimi previsto dall’art. 1, commi da 96 a 117 della legge finanziaria 2008, in quan-
to detti soggetti devono compilare l’apposito quadro CM.
Dati relativi all’attività Nel rigo RG1,colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dal-
la tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007. Si precisa che la tabella
dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul
sito Internet dell’Agenzia dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it e su quello del Ministero del-
l’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.itunitamente alla tavola di raccordo tra le tabel-
le ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.
Le colonne 2 e 3 del rigo RG1 vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi
di settore o i parametri.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore de-
vono invece:
• barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel rigo “Tipo di
dichiarazione”;
• compilare ed allegare gli appositi modelli.
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo
“Generalità” del capitolo 1 “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS”.
Determinazione Nel rigo RG2,colonna 2, va indicato l’ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del com-
del reddito ma 1 dell’art. 85 del TUIR, costituiti dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dai corrispettivi del-
le cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli stru-
mentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Vedere in APPENDICE, voce Ai sensi dell’art. 57 e del comma 2 dell’art. 85 del TUIR, si comprende tra i ricavi anche il va-
“Beni la cui cessione non lore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, o
è considerata destinazione destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
a finalità estranee
Incolonna 1dello stesso rigo va indicato l’ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura.
all’esercizio dell’impresa”
Nel rigo RG3 va indicato l’ammontare dei proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, al comma 2 del medesimo articolo e all’art. 57.
Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma 1 dello
stesso articolo 85, ma soltanto l’utile netto derivante dalla negoziazione dei titoli ivi indicati.
Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni
dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di
acquisto degli stessi. Si precisa che nella determinazione dell’utile netto va tenuto conto delle dispo-
sizioni antielusive di cui ai commi 3bise 3ter dell’art. 109 del TUIR (c.d. Dividend washing).
25
Nel rigo RG4, colonna 1, deve essere indicata la maggiore IVA dovuta dai contribuenti che
intendano adeguarsi alle risultanze degli studi di settore per l’anno d’imposta 2009. Il versa-
mento della maggiore imposta dovuta deve essere effettuato utilizzando il modello F24, codi-
ce tributo 6494 entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito.
Nel rigo RG4, colonna 4, vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture con-
tabili, comprensivi degli importi esposti in colonna 2, qualora il contribuente intenda avvalersi
delle disposizioni riguardanti:
Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della leg-
ge 23 dicembre 1996, n. 662), il cui importo va evidenziato in colonna 2;
Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore(art. 10 della legge 8 mag-
gio 1998, n. 146), il cui importo va evidenziato in colonna 2.
In colonna 3, va indicata l’eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall’art. 2, com-
ma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n.
311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine
per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito (codice tributo 4726).
Nel rigo RG5, colonna 1, va indicato l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art.
86 del TUIR, afferenti i beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del
comma 2 dello stesso art. 86, concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’eser-
cizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non infe-
riore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successi-
vi, ma non oltre il quarto.
Incolonna 2, va indicato, oltre all’importo indicato in colonna 1, l’importo delle sopravvenien-
ze attive di cui all’art. 88 comma 2 del Tuir , costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del
comma 1 dell’art. 86, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a forma-
re il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relati-
va all’esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono sta-
te conseguite, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive”, con-
tenuto nel quadro RS.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l’intero ammontare delle plusvalenze realizzate e del-
le sopravvenienze conseguite nell’anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS3 del
quadro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS2, che si intendono rateizzare; inoltre,
vanno indicate nello stesso rigo RG5, colonna 1 e/o 2, le quote costanti delle plusvalen-
ze realizzate e delle sopravvenienze conseguite, oggetto di rateazione in precedenti perio-
di d’imposta.
Ai sensi dell’art. 58, comma 1, secondo periodo, del TUIR, il trasferimento di azienda per cau-
sa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa.
Nel rigo RG6 va indicato l’ammontare delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR,
ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG5, colonna 2).
Vedere in APPENDICE, voce I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contribu-
“Contributi o liberalità” ti di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e quelli per l’acquisto di beni am-
mortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il red-
dito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successi-
vi, ma non oltre il quarto.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relati-
va all’esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle “Plu-
svalenze e delle sopravvenienze attive”. Relativamente ai proventi incassati nel periodo d’im-
posta oggetto della presente dichiarazione, da evidenziare nel quadro RS, rigo RS4, la scelta
va effettuata indicando nel rigo RS5 del predetto quadro la quota costante.
In tal caso, l’importo della quota costante, evidenziata nel rigo RS5 del prospetto, va indicata
nel rigo RG6 unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, dei proventi
conseguiti nei precedenti periodi d’imposta ed oggetto di rateazione.
Nel rigo RG7 va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
• materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 92, comma 1 e 92 bis
del TUIR);
• prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del TUIR).
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Nel rigo RG8 va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del TUIR).
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, forni-
tura o servizio, l’indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del
committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della
collocazione di tali elementi nei conti dell’impresa.
Tale prospetto va conservato dal contribuente fino al termine entro il quale l’Agenzia delle En-
trate può esercitare l’attività di accertamento.
Nel rigo RG9,colonna 1, vanno indicati gli utili provenienti da un soggetto estero residente in
Stati o territori a fiscalità privilegiata, direttamente ovvero attraverso un’impresa, società o ente
non residente per l’importo non assoggettato a tassazione separata (quadro RM).
Tale importo deve essere riportato nel totale esposto a colonna 3.
Nel rigo RG9, colonna 2, va indicato l’ammontare del reddito imputato da Trust trasparenti o
misti di cui l’impresa risulta beneficiaria. Tale importo deve essere riportato nel totale esposto
a colonna 3.
Nel rigo RG9, colonna 3, vanno indicati, oltre agli importi di cui alle colonne 1 e 2, gli altri
componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:
• i dividendi (diversi da quelli indicati in colonna 2), e gli interessi attivi di cui all’art. 89 del
TUIR. Si precisa che gli utili comunque distribuiti dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, del
TUIR rilevano per il 40 per cento del loro ammontare se formati con utili prodotti dalla so-
cietà o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero per il 49,72
per cento se formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La stessa concorrenza limitata si appli-
ca alla remunerazione percepita relativamente ai contratti di associazione in partecipazione
e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto;
• i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali per l’e-
sercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del-
l’impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell’ammontare de-
terminato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel ter-
ritorio dello Stato, o ai sensi dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all’estero.
In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del
15 per cento, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al red-
dito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al ca-
none di locazione al netto di tale riduzione, ai sensi dell’art. 90 del TUIR. Si ricorda che,
per l’anno 2009, per espressa previsione dell’art. 23, comma 1, del Decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2009 delle disposizioni dettate dalla legge 8
febbraio 2007, n. 9, aventi ad oggetto la sospensione degli sfratti esecutivi (vedere la
voce “Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 nelle “Novità della disciplina del reddito
d’impresa e di lavoro autonomo”);
• i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni (c.d. “strumentali per natura”), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i
beni dell’impresa nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fi-
ni dell’IVA. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d’impresa
senza alcun abbattimento;
• i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di attività di impresa e
le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti
nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più
anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipen-
denti da invalidità permanente o da morte;
Vedere in APPENDICE, voce • la quota dei contributi destinati all’acquisto di beni ammortizzabili nell’ipotesi in cui il costo
“Contributi o liberalità” dei beni viene registrato al lordo dei contributi ricevuti;
• interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Gli interessi,
premi e altri frutti derivanti da tali titoli conseguiti nell’esercizio di attività commerciali che so-
no stati assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a formare il reddito d’impresa e l’im-
posta sostitutiva si intende versata a titolo d’acconto;
• i contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del regime dei mini-
mi (art. 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007) devono indicare, per la par-
te eccedente l’ammontare di cinquemila euro, la somma algebrica dei componenti positivi e
negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime,
ove sia di segno positivo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle di-
sposizioni del TUIR.
Nel rigo RG10va indicato il totale dei componenti positivi, risultante dalla somma degli impor-
ti indicati nei righi da RG2 a RG9.
27
Nel rigo RG11vanno indicate le esistenze iniziali al 1°gennaio del periodo d’imposta ogget-
to della presente dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e pro-
dotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale.
Nel rigo RG12vanno indicate le esistenze iniziali al 1°gennaio del periodo d’imposta ogget-
to della presente dichiarazione relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
Nel rigo RG13 va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e
merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa.
Vedere in APPENDICE, Nel rigo RG14 va indicato l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, as-
voce “Spese per similato ed autonomo.
prestazioni di lavoro”
In particolare:
• l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipenden-
te e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati al-
la gestione separata presso l’INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché
delle ritenute fiscali;
• le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel perio-
do d’imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non co-
perta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
Vedere in APPENDICE, voce • l’importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensio-
“Accantonamenti ai fondi di nistiche complementari (art. 105, comma 3, del TUIR), nonché le somme erogate agli iscrit-
previdenza” ti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente
al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consisten-
za complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell’esercizio precedente all’eroga-
zione delle prestazioni;
•i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddet-
te quote maturate nell’anno;
Vedere in APPENDICE, voce • le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assi-
“Spese per trasferte” milati, ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 95, comma 3, del
TUIR. Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all’autotrasporto di
merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle tra-
sferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un im-
porto di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto del-
le spese di viaggio e di trasporto;
• le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno
trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’atti-
vità, integralmente deducibili per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento del dipen-
dente e per i due successivi. Per il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono considerati
strumentali ai fini delle imposte sui redditi (artt. 95, comma 2, e 43, comma 2, del TUIR).
Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dal
coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli
ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’art. 5 del TUIR.
Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qua-
lora si sia provveduto globalmente all’annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste
dall’articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella conta-
bilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.
Nel rigo RG15 vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di
solo lavoro.
Nel rigo RG16va indicato l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento del costo dei
beni materiali ed immateriali, strumentali per l’esercizio dell’impresa, determinato ai sensi de-
gli artt. 102 e 103 del TUIR.
Nel rigo RG17 vanno indicate le spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non
superiore a euro 516,46.
Nel rigo RG18vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali.
Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanzia-
ria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell’esercizio dell’im-
presa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 164 del TUIR.
Nel rigo RG19 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni in-
tercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella
lista di cui all’emanando decreto ministeriale ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR ovvero derivanti da
prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati
nella predetta lista per le quali, per effetto della esclusione di cui all’art. 110, comma 11, del TUIR
non opera l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del medesimo articolo.
28
Nel rigo RG20, colonna 3 vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati
nei precedenti righi, tra i quali:
• la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società
ed enti di cui all’art. 73 del TUIR comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di stru-
menti finanziari similari alle azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale
perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo
di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e del-
le relative rimanenze finali. Si precisa che nella determinazione della perdita netta va tenu-
to conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3bise 3ter dell’art. 109 del TUIR (c.d.
Dividend washing);
• la quota degli interessi passivi deducibile ai sensi dell’art. 61 del TUIR, corrispondente al rappor-
to tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa
o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
• le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all’art. 101 del
TUIR. Si ricorda che le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni a fi-
nalità estranee all’esercizio dell’impresa sono indeducibili;
• i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finan-
ziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG18;
• le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
• le spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda, ed altre spese relative a più
esercizi. Ai sensi dell’art. 108 del TUIR, in tale voce vanno compresi:
– l’intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e pro-
paganda;
– la quota imputabile all’esercizio delle altre spese relative a più esercizi.
Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all’esercizio relative al-
le predette spese sostenute negli esercizi precedenti;
• la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell’art. 66,
comma 4, del TUIR agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività
indicate al primo comma dell’art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcola-
ta applicando all’ammontare dei ricavi le seguenti percentuali: 3 per cento dei ricavi fino a
6.197,48 euro; 1 per cento dei ricavi oltre 6.197,48 euro e fino a 77.468,53 euro; 0,50
per cento dei ricavi oltre 77.468,53 euro e fino a 92.962,24 euro;
Vedere in APPENDICE, • la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5, del TUIR
voce “Disposizioni a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi;
in materia di autotrasporto”
• le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui
derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono
indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni pro-
duttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono
deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 6 dell’art. 109 del TUIR;
• le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere e), f), i), m), o) del comma 2 dell’art. 100 del
TUIR, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. Si ricorda che la lettera i) prevede che le spese
relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per presta-
zioni di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per mille dell’am-
montare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dal-
la dichiarazione dei redditi. Sono altresì deducibili dal reddito, ai sensi della lett. n), le eroga-
zioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e
marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come
individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fon-
dazioni private indicate alla lettera a) del comma 4 dell’art. 154 del TUIR effettuate per soste-
nere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca, e sviluppo dirette al conseguimen-
to delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
• le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di ca-
lamità pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite
di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti;
• le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad
incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si rife-
riscono – deducibili a norma dell’art. 102, comma 6, del TUIR;
• la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente
per l’esercizio dell’impresa e per uso personale o familiare dell’imprenditore, a condizione che il
contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa;
• i contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del regime dei mini-
mi (art. 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007) devono indicare l’ammonta-
29
re della somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi
precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime ,ove sia di segno negativo, la cui tas-
sazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del D.P.R. 917/1986;
• l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP, versata nel periodo d’imposta oggetto della presen-
te dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, dedu-
cibile dal reddito d’impresa per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto leg-
ge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Si precisa che gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta
per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP
versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizio-
ne a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività
di accertamento (cfr. circolare n. 16 del 14 aprile 2009). Tale importo deve essere eviden-
ziato anche in colonna 2;
• le spese di rappresentanza, compreso il 75 per cento delle spese relative a prestazioni al-
berghiere e a somministrazione di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rap-
presentanza (vedere la voce “Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008” nelle “Novità al-
la disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo”), deducibili ai sensi dell’art. 108,
comma 2, secondo periodo, del TUIR; tale importo va evidenziato anche in colonna 1. Si
ricorda che ai sensi del suddetto comma 2 dell’art. 108, tali spese sono deducibili nel pe-
riodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che sono
stati definiti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto ministeriale sopra citato, per le imprese di nuova
costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in
cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stes-
so periodo e di quello successivo; in tal caso in questa colonna deve essere anche riportata
la quota delle suddette spese, indicate nel quadro RS, rigo RS28, del Modello Unico 2009,
divenute deducibili nel presente periodo d’imposta;
• le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non
qualificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95
del TUIR, per la quota deducibile ai sensi del comma 5 dell’art. 109 del TUIR;
• la deduzione forfetaria, prevista dall’art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
prorogata dal comma 8, art.1, del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, riconosciuta,
per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, agli esercenti impianti di
distribuzione di carburante per uso di autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando
le seguenti percentuali all’ammontare lordo dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a), del
TUIR:
• 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80;
• 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80 e fino a euro 2.065.827,60;
• 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60.
I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di dedu-
zione forfetaria sono soltanto quelli relativi all’attività di cessione di carburante. Restano, quin-
di, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali,
ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).
Vedere in APPENDICE, voce Nel rigo RG21, colonna 1, deve essere indicato l’importo escluso dal reddito per effetto di
“Navi iscritte nel registro quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2009, di cui al rigo RS29
internazionale ed imprese col. 2 (vedere nelle novità del reddito d’impresa e di lavoro autonomo).
armatoriali che esercitano
Nel rigo RG21, colonna 2, vanno indicati, oltre all’importo di colonna 1:
la pesca”
• l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazio-
nale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, e del reddito prodotto dalle im-
prese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da
crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla presta-
zione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l’armatore.
Per i redditi derivanti dall’attività di escursione comunque realizzata, l’agevolazione si appli-
ca solo nei confronti dell’armatore;
• il 56 per cento, pari al 70 per cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che eser-
citano la pesca mediterranea, e del 64 per cento, pari al 80 per cento dell’80 per cento, del
reddito delle imprese che esercitano la pesca costiera la pesca costiera o la pesca nelle ac-
que interne e lagunari.
Nel rigo RG22 va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli im-
porti indicati nei righi da RG11 a RG21.
Nel rigo RG23 va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo
RG10, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo RG22.
In caso di risultato negativo l’importo da indicare deve essere preceduto dal segno “–“.
30
Redditi derivanti da partecipazioni in società
Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE – Grup-
po europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con sta-
bile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all’impresa
dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR ovvero ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 240
del 1991, da indicare nel rigo RG24, col. 1 (o, in caso di perdita, nel rigo RG25, col. 1).
In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 116 del TUIR,
nel rigo RG24, col. 2 (o, in caso di perdita, nel rigo RG25, col. 2) va indicato, l’ammontare
del reddito (o della perdita) imputato per trasparenza al dichiarante in proporzione alla sua
quota di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata, indicando separata-
mente la somma delle quote di reddito dalla sommma delle quote di perdita così come risultan-
te nell’apposito prospetto nel quadro RS.
Nel rigo RG24, col. 3, va indicata la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazio-
ne in società considerate non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 e successive modifiche, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società.
Nel rigo RG24, col. 4, va indicata la somma dell’importo di colonna 1 e 2 del medesimo rigo.
Nel rigo R25, col. 3, va indicata la somma delle colonne 1 e 2 del medesimo rigo.
Nel rigo RG26, col. 2 va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica :
RG23 + RG24 col. 4 – RG25 col. 3
Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno “–“.
Si precisa che, nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo RG24, l’importo da indi-
care nel rigo RG26 col. 2 non può essere inferiore al “reddito minimo”. In tal caso si dovrà pro-
cedere alla compilazione della colonna 1, delrigo RG26 che contienel’eventuale eccedenza di
perdite d’impresa non compensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle società non
operative di cui all’art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n.
724. Tale eccedenza si determina applicando la seguente formula algebrica:
RG25 col. 3 – (RG23 + RG24 col. 4 – RG26 col. 2)
La perdita non compensata indicata nella colonna 1 del rigo RG26 deve essere riportata nel
quadro RN per abbattere il reddito complessivo al netto del reddito minimo.
Nel rigo RG27 va indicato l’importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impre-
sa dichiarato. L’ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percen-
tuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RG26, colonna 2 assunto
al netto delle erogazioni stesse. In relazione alle erogazioni liberali di cui alle lett. h) ed l) del
comma 2 dell’art. 100 del TUIR, è riconosciuto l’importo superiore tra quello determinato dal-
l’applicazione della percentuale prevista e rispettivamente euro 2.065,83 e 1.549,37.
Nel caso in cui nel rigo RG26, colonna 2sia indicata una perdita e l’impresa abbia conseguito pro-
venti esenti, nel rigo RG28deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i compo-
nenti negativi non dedotti per effetto dell’applicazione degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Nel rigo RG29, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RG26, colonna 2 e le erogazio-
ni liberali di rigo RG27. Qualora nel rigo RG26, colonna 2 sia indicata una perdita, nel rigo
RG29, deve essere esposta la perdita ridotta dell’importo del rigo RG28.
Il rigo RG30 deve essere compilato nel seguente caso:
Vedere in APPENDICE, Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali. L’art. 13 della Legge 388 del
voce “Regime fiscale 2000 ha previsto, per le persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa la possibilità
agevolato per le nuove
di avvalersi per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi di un regi-
iniziative imprenditoriali
e di lavoro autonomo” me fiscale agevolato che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura
del 10 per cento applicata sul reddito di impresa determinato ai sensi dell’art. 66 del TUIR.
Pertanto in colonna 1 va indicato il codice 1 in riferimento all’adozione del regime agevolato
per le nuove iniziative imprenditoriali.
In colonna 2 va indicato in caso di codice 1, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’im-
porto del rigo RG29. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il
codice tributo 4025.
Qualora l’importo di rigo RG29 sia negativo va compilata esclusivamente la colonna 1.
Si ricorda che i righi successivi non devono essere compilati dai contribuenti che si sono avval-
si del predetto regime agevolato.
31
Nel rigo RG31, vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azien-
da coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall’apposito prospetto contenuto nel qua-
dro RS, tenendo presente che, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell’impresa familia-
re non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.
Nel rigo RG32, va indicata la differenza tra gli importi esposti nel rigo RG29 e RG31. Qua-
lora nel rigo RG32, sia indicata una perdita, deve essere preceduta dal segno “meno”.
Se l’importo di rigo RG32, è positivo, nel rigo RG33, colonna 2, va indicato fino a concor-
renza di tale importo, l’ammontare delle perdite derivanti dal quadro RD ovvero dalla parteci-
pazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria
nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sen-
si dell’art. 116 del TUIR (quadro RH), aumentato dell’eventuale eccedenza di perdite degli eser-
cizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa dell’anno, da evidenzia-
re in colonna 1. Si precisa che le perdite non possono essere utilizzate per compensare i red-
diti indicati in colonna 3 del rigo RG24. L’eventuale residuo di queste ultime perdite va indica-
to nell’apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa non compensate nel-
l’anno, secondo le istruzioni ivi riportate.
Si ricorda che l’articolo 36, comma 9, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 ha mo-
dificato il comma 3 dell’articolo 115 del TUIR, stabilendo che le perdite fiscali dei soci relati-
ve agli esercizi anteriori all’’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utiliz-
zate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.
Nel rigo RG34, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RG32, e quello di rigo RG33,
colonna 2.
Tale importo va sommato agli altri redditi e riportato nel quadro RN.
Nel rigo RG35, vanno indicati i dati da riportare negli appositi campi del quadro RN.
Qualora il contribuente partecipi ad una società trasparente ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 116
del TUIR, ovvero sia beneficiario di un Trust trasparente o misto, in tale rigo vanno indicati an-
che gli importi eventualmente trasferiti dalla suddetta società o dal Trust.
In particolare, in tale ultima ipotesi, deve essere compilata anche la colonna 1, indicando uno
dei seguenti codici:
1 - qualora gli importi siano ricevuti da società trasparenti;
2 - qualora gli importi siano ricevuti da Trust trasparente o misto;
3 - qualora gli importi siano ricevuti da entrambi i soggetti di cui ai precedenti punti.
Nelle colonne da 2 a 7 del rigo RG35 va indicato:
• in colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM
e a fondi comuni di investimento;
• in colonna 3, l’ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero;
• in colonna 4, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
• in colonna 5, l’ammontare delle ritenute d’acconto trasferite al contribuente dalla società tra-
sparente di cui all’art. 5 del TUIR;
• in colonna 6, l’ammontare delle ritenute d’acconto, comprensivo dell’importo indicato in co-
lonna 5;
• in colonna 7, l’eccedenza d’imposta trasferita al contribuente dalla società trasparente o
dal Trust;
• in colonna 8, l’ammontare degli acconti d’imposta versati dalla società trasparente o dal Tru-
st per la parte trasferita al dichiarante.
7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO CM
Generalità Il presente quadro deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’esercizio di at-
tività commerciali o dall’esercizio di arti e professioni, determinato ai sensi dell’art. 1, commi
da 96 a 117 della legge finanziaria 2008 (cfr. circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008 e cir-
colare n. 13/E del 26 febbraio 2008) .
Ai fini dell’applicazione del presente regime, si considerano contribuenti minimi le persone fi-
siche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell’anno solare precedente:
– hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non supe-
riori a 30.000 euro. Nell’ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività il li-
mite va riferito alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle singole attività ;
– non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
– non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto
costituito da solo lavoro di cui all’art. 53, comma 2 lett. c) del TUIR;
32
– non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità ri-
conducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e
seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma
di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stes-
so testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche me-
diante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo
superiore a 15.000 euro.
Sono invece esclusi dall’applicazione di tale regime:
– i soggetti non residenti che svolgono l’attività nel territorio dello Stato;
– coloro che si avvalgono dei regimi speciali per la determinazione dell’imposta sul valore ag-
giunto;
– coloro che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbri-
cato e terreni edificabili , ovvero di mezzi di trasporto nuovi;
– coloro che pur svolgendo attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individua-
le partecipano, contemporaneamente, a società di persone o ad associazioni professionali
ovvero a società a responsabilità limitata a ristretta base societaria che hanno optato per la
trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR.
I contribuenti minimi:
a) sono esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione prevista dall’art.
19 del citato decreto legislativo;
b) sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427 e dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dalla compilazione
del modello per la comunicazione dei relativi dati.
ATTENZIONE: non è possibile la contestuale compilazione del quadro CM con altri quadri di
determinazione del reddito (RF, RG, RE e RD) in quanto la condizione di accesso al regime in
esame riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica
attività svolta, pertanto qualora il contribuente nel corso dell’anno abbia svolto più attività do-
vrà verificare se per tutte le attività possiede i requisiti per essere considerato un contribuente
minimo, in caso contrario l’accesso al regime è precluso a qualsiasi attività e dovrà essere com-
pilato l’apposito quadro RF o RG e/o RD e/o RE.
Dati relativi all’attività Nel rigo CM1 (codice attività) va indicato il codice dell’attività svolta desunto dalla tabella di
classificazione delle attività economiche, ATECO 2007. Si precisa che la tabella dei codici
attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet
dell’Agenzia dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it e su quello del Ministero dell’Economia
e delle Finanze www.finanze.gov.it unitamente alla tavola di raccordo tra le tabelle ATECO-
FIN 2004 e ATECO 2007.
I soggetti che svolgono un’attività d’impresa, devono barrare la casella “Impresa”, allo stesso mo-
do i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo devono barrare la casella “Autonomo”, se
l’attività è svolta sotto forma di impresa familiare devono barrare la casella “Impresa familiare”.
I contribuenti che eserecitano contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro auto-
nomo, devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi relativi all’attività prevalente.
Determinazione Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime in esame è co-
del reddito stituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta
e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’ar-
te o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minu-
svalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione.
L’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettua-
ta sulla base del cd. “principio di cassa”, e cioè in considerazione del momento di effettiva
percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.
Tale principio, che sottende comunemente alla determinazione dei redditi derivanti dall’eserci-
zio di arti o professione, trova applicazione anche nella determinazione del reddito d’impresa
prodotto dai contribuenti minimi.
Nel rigo CM2 (totale componenti positivi), va indicato :
– l’ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, costituito
dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al
33
cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dai corrispettivi delle cessioni di materie prime
e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o pro-
dotti per essere impiegati nella produzione;
– l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di par-
tecipazione agli utili, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno, compre-
si quelli derivanti da attività svolte all’estero. Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da
attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione o anche da attività attribuita al pro-
fessionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto del-
l’arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del
Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori com-
mercialisti o ragionieri per l’ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora,
compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi de-
vono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a ca-
rico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazio-
ne del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell’art. 1, comma 212,
della legge n. 662 del 1996, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e per-
tanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo;
– l’ammontare delle sopravvenienze attive realizzate;
– l’ammontare delle plusvalenze attiveconseguite. In particolare, l’ammontare delle plusvalen-
ze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR, afferenti i beni relativi all’impresa, diversi da quel-
li la cui cessione genera ricavi; l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali determinate ai sen-
si dell’art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR, afferenti i beni strumentali compresi gli immobi-
li acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato
o da collezione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni
siano destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a fi-
nalità estranee all’arte o professione. Le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate me-
diante cessione a titolo oneroso e mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la
perdita o il danneggiamento dei beni e vanno indicate nel successivo rigo CM5 (totale com-
ponenti negativi);
– l’ammontare degli altri componenti positivi incassati nel presente periodo d’imposta, che
concorrono a formare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
ATTENZIONE:si precisa che in applicazione del principio di cassa, la plusvalenza realizza-
ta per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime dei
minimi sarà pari all’intero corrispettivo di cessione. Detta plusvalenza concorrerà integral-
mente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo. In
caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal qua-
le decorre il regime, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata, ai sensi degli ar-
ticolo 86 e 101 del Tuir, sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non
ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell’eser-
cizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Nel caso di rateizzazione del corrispet-
tivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto
della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra
la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo (art. 4, comma 1,
lett. b), decreto 2 gennaio 2008).
Nel rigo CM3 (rimanenze finali ), vanno indicate le rimanenze finali relative al periodo d’im-
posta precedente, se è il primo anno di applicazione del regime dei contribuenti minimi. Se in-
vece è il secondo anno di applicazione del regime in tale rigo CM3 deve essere riportato, l’im-
porto indicato nel rigo CM17, del Modello Unico PF 2009. Si precisa che le rimanenze fina-
li formatesi prima dell’ingresso nel regime dei minimi costituiscono un componente negativo che
nel primo anno di applicazione del regime va prioritariamente dedotto dall’ammontare dei
componenti positivi e fino a capienza degli stessi. L’eventuale eccedenza del valore delle rima-
nenze rispetto ai componenti positivi, deve essere indicata nel rigo CM20, e rileva nei perio-
di d’imposta successivi con le stesse regole.
Nel rigo CM5, (totale componenti negativi) colonna 1, deve essere indicato l’importo escluso
dalla base imponibile del reddito per effetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto
legge n. 78 del 2009, di cui al rigo RS29 col. 2 (vedere nelle novità del reddito d’impresa e di
lavoro autonomo).Nella colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, va indicato l’ammontare :
– degli acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, pagate nel presente pe-
riodo d’imposta;
– delle spese relative a beni ad uso promiscuoche, indipendentemente dalle specifiche limi-
tazioni previste dalle norme del TUIR, sono deducibili nella misura del 50% dell’importo cor-
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risposto. Per i contribuenti minimi si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, auto-
caravan, ciclomotori, motocicli e telefonia, pertanto tutte le spese ad essi inerenti (lubrifican-
ti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefo-
nia) sono deducibili al 50%;
– dei canoni di leasing pagati nel presente periodo d’imposta. Si precisa che detti canoni so-
no integralmente deducibili, salvo la limitata deducibilità se relativi a beni promiscui;
– delle spese per omaggi, vitto e alloggio. Dette spese possono essere portate in deduzione
per l’intero importo pagato se inerenti all’esercizio dell’attività;
– del costo di acquisto dei beni strumentali per i quali il pagamento è avvenuto nel presente
periodo d’imposta;
– delle sopravvenienze passive realizzate nel presente periodo d’imposta;
– delle altre spese sostenute nel presente periodo d’imposta.
ATTENZIONE:si precisa che, le deduzioni forfetarie per spese non documentate non trovano
applicazione nell’ambito del regime dei contribuenti minimi in quanto detto regime si fonda
sul principio di cassa, che prevede la rilevanza delle sole spese sostenute.
Nel rigo CM6 (reddito lordo o perdita), va indicato il reddito lordo (o perdita) derivante dal-
la differenza tra i righi CM4 e CM5, colonna 2, se il risultato è negativo, l’importo va prece-
duto dal segno meno.
Le perdite fiscali sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio d’impresa,
arte o professione per l’intero importo che trova capienza in essi e pertanto dovranno essere in-
dicate nel rigo CM22, colonna 2, se riportabili nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il
quinto, ovvero nella colonna 1 del rigo CM23, se riportabili senza limite di tempo ai sensi del-
l’art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall’art. 8, comma 3, del TUIR. Nella colonna 2del me-
desimo rigo, oltre all’importo di colonna 1, devono essere indicate le perdite non compensate nel
presente periodo d’imposta derivanti dal rigo CM19, colonna 2 del Modello Unico PF 2009.
Se l’importo indicato nel rigo CM6 è positivo, nel rigo CM7 (contributi previdenziali e assi-
stenziali), colonna 1,va indicato l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versa-
ti nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge. Dal reddito che sca-
turisce dal regime dei contribuenti minimi, si devono dedurre per intero i contributi previden-
ziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a
carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercita-
to il diritto di rivalsa. Nella colonna 2, deve essere indicato l’importo dei predetti contributi che
trova capienza nel reddito indicato nel rigo CM6.
L’eventuale eccedenza, deve essere indicata nel rigo CM21, ed è deducibile dal reddito com-
plessivo ai sensi dell’art. 10 del testo unico.
Nel rigo CM8 (reddito netto), va indicata la differenza, tra l’importo di rigo CM6 se positivo
e l’importo di rigo CM7, colonna 2.
Per quanto riguarda le perdite prodotte nei periodi d’imposta precedenti all’ingresso nel regi-
me dei minimi le stesse possono essere computate in diminuzione dal reddito prodotto all’inter-
no del regime secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR. Pertanto nel caso di esercizio d’im-
presa, nel rigo CM9 (perdite pregresse), vanno indicate le eventuali perdite di impresa pre-
gresse fino a concorrenza dell’importo di rigo CM8, indicate nei righi RS12 o RS13 del Mo-
dello Unico PF 2009, nel caso di esercizio di arti o professioni, vanno indicate le eventuali per-
dite pregresse di lavoro autonomo indicate nei righi RS10 o RS11 del Modello Unico PF
2009, ovvero le eventuali perdite dei contribuenti minimi indicate nel rigo CM19 del Model-
lo Unico PF 2009 .
Attenzione:Come chiarito con la circolare INPS del 5 giugno 2009, n. 79, § 3, per i contri-
buenti minimi la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti deve essere determinata
come segue:
CM6 (Reddito lordo o perdita) – CM9 (Perdite pregresse)
Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, stabilisce la pre-
detta circolare, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei con-
tributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7 (art. 5 del Decreto 2
gennaio 2008 Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Nel rigo CM10 (reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva) va indicata
la differenza tra l’importo indicato nel rigo CM8 e l’importo di rigo CM9.
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Si precisa che detto reddito rileva ai fini della soglia per poter essere considerato a carico
per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12, comma 2 del
TUIR (art. 9 , comma 1 del decreto del 02 gennaio 2008). Nel rigo CM11 (imposta sosti-
tutiva), va indicata l’imposta sostitutiva pari al 20 per cento dell’importo di rigo CM10, se
positivo.
Nel rigo CM12 (crediti d’imposta), colonna 1, va indicato fino a concorrenza dell’importo di
rigo CM11, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2
del rigo CR7 del quadro CR) ed il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non
ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella co-
lonna 1 del rigo CR7 del quadro CR). In tale caso riportare in questo rigo la somma dei credi-
ti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 del quadro CR diminuita dell’importo eventualmen-
te utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR7.
La colonna 2 è riservata a coloro che hanno pagato delle imposte all’estero per redditi ivi pro-
dotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti d’imposta spettanti.
Nella colonna 3, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta relativi agli inve-
stimenti in fondi comuni.
Nella colonna 4, vanno indicati gli altri crediti d’imposta.
Nella colonna 5, va indicata la somma dei crediti d’imposta indicati nelle colonne da 1 a 4.
ATTENZIONE: qualora sia stato compilato il quadro RN gli importi da indicare nelle colonne
da 1 a 4 del rigo CM12 va diminuito degli importi indicati rispettivamente nei righi RN24,
RN31 colonna 2, RN32 colonna 1 e RN32 colonna 2.
Nel rigo CM13 (ritenute d’acconto), va indicato l’ammontare delle ritenute d’acconto subite.
Nel rigo CM14 (differenza), va indicato il risultato della seguente operazione:
CM11 – CM12, col. 5 – CM13
Se il risultato è negativo,indicare l’importo preceduto dal segno meno
Nel rigo CM15 (eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione),va indica-
to l’importo di colonna 4 del rigo RX17 del Modello UNICO PF 2009, relativo all’ecceden-
za d’imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
In caso di comunicazione dell’Agenzia delle entrate relativa al controllo della dichiarazione
UNICO 2009 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo
RX17 colonna 4):
• se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, riportare in questa colonna l’im-
porto comunicato. Si precisa che per la conferma del maggior credito è necessario rivolger-
si ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate;
• se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all’importo dichiarato (ad esempio: 1.000),
riportare in questa colonna l’importo inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazio-
ne avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto
(200, nell’esempio riportato), dovete indicare l’intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000).
Nel rigo CM16 (eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata
nel modello F24), va indicata la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente di-
chiarazione, già riportata nel rigo CM15, che avete utilizzato in compensazione nel mod. F24.
Nel presente rigo deve essere compreso anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con
comunicazione dell’Agenzia delle entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.
Nella colonna 1del rigo CM17 (acconti), va indicato l’importo degli acconti dovuti ma non ver-
sati se si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per
eventi eccezionali. L’importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei
termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme
sospese. Nella colonna 2va indicato l’ammontare del credito d’imposta, previsto dall’art. 2, com-
ma 6, della legge Finanziaria 2010, pari alla differenza in acconto pagata in eccesso, utilizza-
to in compensazione.
Nella colonna 3va indicata la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamen-
ti integrativi), ricavabili dalla colonna “Importi a debito versati” della Sezione “Erario” del mod.
F24 (codici tributo “1798” e “1799”, anno di riferimento “2009”).Va compreso anche l’im-
porto già indicato nella colonne 1 di questo rigo.
Se gli acconti sono stati pagati usufruendo del differimento dei termini o della rateazione, non
devono essere considerate le maggiorazioni dell’importo o gli interessi versati.
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I righi CM18 (imposta a debito) e CM19 (imposta a credito), vanno compilati per indicare
l’imposta sostitutiva a debito o a credito, pari al risultato della seguente somma algebrica :
CM14 - CM15 + CM16 + CM17 col. 2 – CM17 col. 3
Se il risultato è positivo, tale importo va indicato nel rigo CM18 (imposta a debito). Tale impo-
sta va versata utilizzando l’apposito codice tributo (cod. 1800).
Se il risultato è negativo, tale importo va indicato nel rigo CM19 (imposta a credito). Tale ec-
cedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241 del 1997, per-
tanto deve essere riportata nel rigo RX14, colonna 1 (Modello Unico PF, primo fascicolo).
Nel rigo CM20 (eccedenza di rimanenze di cui al rigo CM3), va indicato il risultato della se-
guente operazione, solo se positivo:
CM3 – CM2
Nel rigo CM21, va indicata l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenzia-
li data dalla differenza tra gli importi indicati in colonna 1 e colonna 2 del rigo CM7. Tale ec-
cedenza può essere dedotta dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del testo unico, da
riportare nel rigo RP23 del quadro RP (Modello Unico PF, primo fascicolo).
Nel rigo CM22, nella colonna 1 e 2, devono essere riportate le perdite dei contribuenti mini-
mi non compensate nell’anno dei periodi indicati nel prospetto, rispettando l’anno di formazio-
ne delle medesime.
Nel rigo CM23, colonna 2, vanno indicate le perdite dei contribuenti minimi non compensate
nell’anno riportabili senza limite di tempo ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato
dall’art. 8, comma 3, del TUIR, compreso l’importo indicato in colonna 1, relativo alle perdite
dei contribuenti minimi maturate nell’anno non compensate.
In caso di fuoriuscita dal regime dei contribuenti minimi, i righi CM22 e CM23 non devono
essere compilati in quanto le perdite pregresse del quadro CM non compensate nell’anno de-
vono essere indicate nell’apposito prospetto contenuto nel quadro RS denominato “Perdite pre-
gresse fuoriuscita dal regime dei contribuenti minimi non compensate nell’anno”.
8. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO RD
Generalità Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’attività di allevamen-
to di animali e/o da quelle dirette alla produzione di vegetali eccedenti il limite di cui all’art.
32, comma 2, lett. b), del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 5
dell’art. 56 (Sezione I) e/o del comma 1 dell’art. 56-bis (Sezione II). La Sezione III deve esse-
re utilizzata per dichiarare i redditi derivanti dalle altre attività agricole di cui ai commi 2 e 3
dell’art. 56-bis, del TUIR, nonché quelli dei soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui
alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti
dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.
Il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui al presente quadro non
è esclusivo, in quanto il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui alle
sezioni del presente quadro. In tal caso, l’opzione o la revoca per la determinazione del red-
dito relativo alle predette attività oltre i limiti va esercitata in sede di dichiarazione, determinan-
do il reddito nei relativi quadri di determinazione del reddito d’impresa.
Si ricorda che qualora il contribuente eserciti anche attività che producono reddito d’impresa
di cui all’art. 55 del TUIR, da dichiarare nei quadri RF o RG, ai fini della compilazione dei pre-
detti quadri non dovrà tenere conto dei componenti afferenti l’attività i cui redditi sono dichia-
rati nel presente quadro. Pertanto, in caso di compilazione del quadro RF occorrerà effettuare
le corrispondenti variazioni in aumento e in diminuzione dei componenti imputati a conto eco-
nomico, rispettivamente nei righi RF8 e RF30.
Il presente quadro non deve essere compilato dai soggetti che adottano il regime dei contri-
buenti minimi previsto dall’art. 1, commi da 96 a 117 della legge finanziaria 2008, in quan-
to detti soggetti devono compilare l’apposito quadro CM.
Al fine di indicare nelrigo RD1 il codice di attività svolta in via prevalente,i contribuenti devo-
no utilizzare la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007. La predetta
tabella è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sui siti internet
dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze www.finanze.gov.it.
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SEZIONE I Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui all’art. 32 con-
corre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo al-
Allevamento
levato in eccedenza il valore medio del reddito agrario, moltiplicato per un coefficiente idoneo
di animali
a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati, sono stabiliti con Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze di concerto con il Ministero per le Politiche agricole e forestali, in corso di ap-
provazione.
Al riguardo è stabilito:
• il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
• il coefficiente moltiplicatore di cui al comma 5 dell’ art. 56 del TUIR, ai fini della determina-
zione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.
Il computo del numero di animali allevabili nell’ambito dell’attività agraria e il valore medio di
reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato sulla base
delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto . Tali tabelle, da adottare per la determina-
zione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell’art. 32 del TUIR, sia dell’imponibile
da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano:
• la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
• la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili;
• i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.
La disciplina di determinazione del reddito ai sensi del richiamato comma 5, si rende applicabile
a tutti i soggetti che esercitano attività di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità
(ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei seguenti requisiti:
• che l’impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario;
• che l’allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.
Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve es-
sere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto
di dichiarazione. negli appositi quadri di determinazione del reddito d’impresa.
Per calcolare i valori da indicare nei righi RD2 e RD3 del presente quadro è stato predisposto
uno schema di calcolo, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normaliz-
zato alla VI fascia di qualità ed il numero dei capi ridotto all’unità di misura.
Nel predetto schema di calcolo vanno indicati:
• nella sezione 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l’applicazione dei coef-
ficienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato
alla VI fascia (totale A);
• nellasezione 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l’applicazione dei
coefficienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all’unità di mi-
sura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore
deve essere riportato al rigo RD2 del presente quadro.
Sezione 1
• nelle colonne 1e 2devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei
terreni sui quali viene esercitato l’allevamento, posseduti o condotti in affitto sia dal dichia-
rante che, in caso di comunione legale, dal coniuge;
• nella colonna 3 va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2;
• nella colonna 4 deve essere indicato il risultato del prodotto tra l’importo di colonna 3 e il
coefficiente di normalizzazione a fianco indicato, che costituisce il reddito agrario normaliz-
zato del terreno suddiviso per fasce di qualità.
Ai sensi dell’art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazio-
ne delle imposte sui redditi, i redditi agrari, risultanti dall’applicazione delle tariffe d’estimo, so-
no rivalutati del 70 per cento.
Sezione 2
• nelle colonne 1 e 3 deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse spe-
cie, quali risultano dal registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, alla cui
tenuta sono obbligati coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i li-
miti dell’art. 32 del TUIR;
• nelle colonne 2 e 4 deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il
coefficiente di normalizzazione a fianco indicato.
Per determinare il reddito ai sensi del comma 5 dell’art. 56 del TUIR, deve essere indicato:
• nel rigo RD2, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della sezione
2 del predetto schema di calcolo;
38
SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO
E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL’UNITA’ DI MISURA
Sez.1 Ripartizione del reddito Reddito Agrario (**) Coefficiente di Reddito agrario
Determinazione agrario per fasce Dichiarante Coniuge Totali (col. 1 + col. 2) normalizzazione normalizzato
del reddito agrario di qualità
normalizzato alla 1 2 3 4
fascia base (*) I x 56,389
II x 32,222
III x 37,593
(*) IRedditi della Sezione 1
non vanno arrotondati.
IV x 13,426
(**)Vanno riportati in questa
colonna i redditi agrari
d es e e i r t c e i r ta re to n i l’ s a u l i l e q v u a a m li e v n i t e o n , e V x 11,934
posseduti sia dal
dichiarante che, in caso
di comunione legale, VI x 1,00
dal coniuge o condotti
in affitto.
TOTALE A reddito agrario normalizzato
S D e e z te . r 2 minazione Specie animale c N a u p m i e a r l o le v d a e t i i d C i o n e o ff r i m ci a e l n iz te . cap N i u n m o e rm ro a l d iz e z i ati
del numero di animali Bovini e bufalini da riproduzione 1 1.750,000 2 3 4
normalizzato
alla specie base Vitelloni 1.050,000 Starne, pernici e coturnici 3,000
Manze 600,000 Piccioni e quaglie da riproduzione 9,500
Vitelli 250,000 Piccioni, quaglie e altri volatili 1,000
Suini da riproduzione 700,000 Conigli e porcellini d’India da riprod. 21,500
Suinetti 20,000 Conigli e porcellini d’India 3,375
Suini leggeri da macello 200,000 Lepri, visoni, nutrie e cincillà 25,000
Suini pesanti da macello 300,000 Volpi 115,000
Polli e fagiani da riproduzione 29,500 Ovini e caprini da riproduzione 230,000
Galline ovaiole 18,500 Agnelloni e caprini da carne 36,500
Polli da allevamento e fagiani 3,500 Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***) 320,000
Polli da carne 2,375 Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***) 200,000
Galletti e polli da carne leggeri 1,000 Cinghiali e cervi 250,000
Tacchini da riproduzione 48,000 Daini, caprioli e mufloni 125,000
Tacchini da carne leggeri 8,500 Equini da riproduzione 1.300,000
Tacchini da carne pesanti 20,000 Puledri 500,000
Anatre e oche da riproduzione 32,000 Alveari (famiglia) (***) 200,000
Anatre, oche, capponi 10,000 Lumache consumo q.li (***) 200,000
(***) Per le specie pesci, Faraone da riproduzione 14,500 Struzzi da riproduzione 175,000
crostacei, molluschi e Faraone 3,000 Struzzi da carne 125,000
lumache l’unità di
allevamento è riferita al Starne, pernici e coturnici da rip. 9,500 Cani 240,000
quintale, per gli alveari
alla famiglia. Totale parziale (riportare a col. 4) T (r o ip ta o l r e ta B re n a u l m ri e g r o o R d D e 2 i ) capi normalizzati
• nel rigo RD3, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario nor-
malizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della sezione 1, dello schema di calcolo) mol-
tiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569. Tale risultato costituisce il nume-
ro di capi allevabile entro il limite previsto dall’art. 32 del TUIR;
• nel rigo RD4, il numero dei capi eccedenti, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi
allevati nella misura normalizzata risultante dal rigo RD2, e quello dei capi allevabili di cui
al rigo RD3;
• nel rigo RD5, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD4 e il coef-
ficiente 0,058532. Tale coefficiente, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun ca-
po eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coefficiente moltiplicatore (pari a 2)
previsto dal citato decreto. Detto coefficiente moltiplicatore 2 non deve applicarsi nel caso di
allevatori che si avvalgono esclusivamente dell’opera di propri familiari quando, per la natura
del rapporto, non si configuri l’impresa familiare. In tal caso in luogo di 0,058532 si applica
il parametro 0,029266 e va barrata la casella “Impiego propri familiari”.
SEZIONE II La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività di produzio-
ne di vegetali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, qua-
lora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 1 dell’art. 56-bis del TUIR.
Al fine di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte ecceden-
te che concorre a formare il reddito di impresa, nel rigo RD6,colonna 1, va indicata la super-
ficie totale di produzione (somma delle superfici dei bancali, dei ripiani, ecc.) e in colonna 2
la superficie del terreno su cui insiste la produzione stessa; quest’ultima, si ricorda, è quella con-
siderata ai fini della determinazione del reddito agrario ai sensi della lett. b) dell’art. 32, com-
ma 2, del TUIR.
39
Nel rigo RD7 va indicata la differenza tra la superficie totale di produzione (RD6, colonna 1)
e il doppio del valore indicato in RD6, colonna 2.
Nel rigo RD8 va indicato il reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produ-
zione, determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo.
Nel rigo RD9 va determinato, secondo la seguente formula, il reddito derivante dall’attività
agricola eccedente: RD7 X RD8 / RD6, colonna 2.
SEZIONE III La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle seguenti attività:
• di agriturismo, di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006, per la quale il reddito è de-
Vedere in APPENDICE, voce
terminato secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991;
“Attività agricole connesse”
• dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializ-
zazione di prodotti diversi da quelli indicati dall’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, ottenu-
ti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali
(art. 56-bis, comma 2, del TUIR);
• dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 c.c. (art. 56-bis, comma
3, del TUIR).
Nel rigo RD10 va indicato:
• in colonna 1, l’ammontare dei ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di agriturismo di cui
alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006;
• in colonna 2, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registra-
zione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di all’art. 56-bis,
comma 2, del TUIR;
• in colonna 3, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registra-
zione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-
bis, comma 3, del TUIR;
• in colonna 4, l’ammontare complessivo del reddito determinato sommando il 25 per cento
dell’importo di colonna 1, il 15 per cento dell’importo di colonna 2 e il 25 per cento del-
l’importo di colonna 3.
SEZIONE IV Nel rigo RD11 va riportata la somma dei righi RD5, RD9 e RD10, colonna 4.
Nel rigo RD12, va indicato l’importo escluso dal reddito per effetto di quanto previsto dall’art.
5, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2009, di cui al rigo RS29 col. 2 (c.d. Tremonti Ter).
Nel rigo RD13, va indicata la differenza tra gli importi di cui ai righi RD11 e RD12. In caso
di risultato negativo l’importo deve essere preceduto dal segno “-“.
Nel rigo RD14 vanno dedotte le eventuali quote del reddito ( o perdita) di cui al rigo RD13
spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda non gestita in forma societaria.
Nel rigo RD15 deve essere indicato il reddito (o la perdita) di spettanza del titolare, pari alla
differenza tra l’importo del rigo RD13 e l’importo del rigo RD14. L’eventuale perdita va ripor-
tata nel quadro RS, rigo RS12, colonna 6, ovvero RS13 colonna 1, al netto degli importi even-
tualmente utilizzati nei quadri RF o RG e RH.
Nel rigo RD16, colonna 2, deve essere indicato l’importo delle perdite derivanti da partecipa-
zioni in società di persone e soggetti equiparati esercenti attività d’impresa in contabilità ordi-
naria nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai
sensi dell’art. 116 del TUIR (quadro RH) e di quelle risultanti dal quadro RF (se non già utilizza-
te), fino a concorrenza dell’importo di rigo RD15. Se tali perdite sono inferiori all’importo di ri-
go RD15 può essere effettuata la compensazione con l’eventuale eccedenza di perdite degli
esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa dell’anno, indicando
quest’ultima anche in colonna 1.
Nel rigo RD17 va indicata la differenza tra i righi RD15 e RD16, colonna 2.
L’importo di rigo RD17 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi, nel quadro RN.
Nel rigo RD18 va indicato l’ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto subite dal-
l’imprenditore, da riportare nell’apposito rigo del quadro RN.
9. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO RS
Prospetti comuni Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RA, RD,RE, RF, RG, RH
ai quadri RA, RD, RE, e CM:
RF, RG, RH e CM • Plusvalenze e sopravvenienze attive;
• Imputazione del reddito dell’impresa familiare;
• Perdite pregresse fuoriuscita dal regime dei minimi non compensate nell’anno
40
• Perdite di lavoro autonomo non compensate nell’anno;
• Perdite d’impresa non compensate nell’anno;
• Prospetto per la rideterminazione del reddito imponibile imputato per trasparenza;
• Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d’imposta per le imposte pagate all’estero;
• Acconto ceduto per interruzione del regime art.116 del TUIR;
• Ammortamento dei terreni;
• Rideterminazione dell’acconto dovuto;
• Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione;
• Incentivo fiscale, art. 5, comma 1 D.L. n. 78/2009 (Tremonti ter);
• Perdite istanza rimborso da IRAP.
Nel rigo RS1 va indicato il quadro di riferimento.
Prospetto delle Il presente prospetto va compilato per il differimento della tassazione delle plusvalenze e delle so-
plusvalenze e pravvenienze attive, esclusivamente nell’anno in cui viene operata la scelta per la rateizzazione.
sopravvenienze attive A tal fine, nel rigo RS2 va indicato l’importo complessivo oggetto di rateizzazione:
• in colonna 1, delle plusvalenze (art. 86, comma 4, del TUIR);
• in colonna 2, delle sopravvenienze (art. 88, comma 2, del TUIR).
Nel rigo RS3, va indicato l’importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamen-
te per le plusvalenze, in colonna 1, e per le sopravvenienze, in colonna 2.
Nel rigo RS4, va indicato l’importo complessivo dei proventi in denaro o in natura conseguiti
a titolo di contributo o di liberalità ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, oggetto di
rateizzazione.
Nel rigo RS5, va indicato l’importo corrispondente alla quota costante prescelta per i proven-
ti di cui al rigo RS4.
Gli importi indicati vanno riportati secondo le istruzioni fornite per la compilazione dei righi RG5
e RG6 del quadro RG e dei righi RF5 colonna 2, RF6,RF26 colonna 2e RF27 del quadro RF.
Prospetto di Per compilare il prospetto di imputazione del reddito dell’impresa familiare si precisa che, il ti-
imputazione del reddito tolare dell’impresa può diminuire il reddito d’impresa dell’ammontare complessivo delle quote
imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte, tenendo
dell’impresa familiare
conto che, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell’impresa familiare non può essere
attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.
Il titolare dell’impresa familiare deve, a tal fine, compilare il presente prospetto di imputazione
del reddito dell’impresa familiare indicando, per ciascun collaboratore:
• in colonna 1, il codice fiscale;
• in colonna 2, la quota di partecipazione all’impresa familiare espressa in percentuale;
• in colonna 3, la quota di reddito;
• in colonna 4, la quota delle ritenute d’acconto;
• in colonna 5, la quota delle ritenute d’acconto non utilizzate dal collaboratore.
L’importo di colonna 5 indica l’ammontare delle ritenute che il collaboratore non ha utilizzato
nella propria dichiarazione, il cui utilizzo può essere effettuato, ricorrendone le condizioni, dal
titolare dell’impresa (Cfr. circ. 56/E del 2009).
Il titolare dell’impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio oltre a sottoscrivere la di-
chiarazione, attesta anche che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono
proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo
continuativo e prevalente.
Nel caso in cui il titolare dell’impresa familiare, abbia adottato il “regime dei contribuenti mini-
mi” deve comunque compilare il presente prospetto anche se i collaboratori non riporteranno tali
dati nel quadro RH del proprio modello Unico in quanto l’imposta sostitutiva è stata interamente
assolta dal titolare dell’impresa familiare, tuttavia detto reddito rileva sia ai fini dell’applicazione
delle detrazioni previste dall’art. 12, comma 2 del TUIR, sia ai fini della determinazione della ba-
se imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali (quadro RR).
Perdite pregresse Il prospetto è riservato ai soggetti che nel presente periodo d’imposta sono fuoriusciti dal regi-
non compensate me dei contribuenti minimi e hanno subito una perdita di lavoro autonomo o d’impresa da qua-
nell’anno fuoriuscita dro CM nel periodo d’imposta 2008, ai fini del riporto della stessa negli anni successivi ai sen-
si dell’art. 8, comma 3, del TUIR, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal-
dal regime
l’art. 1, comma 29, della legge n. 244/2007.
del contribuenti
minimi
Pertanto, nel rigo RS8, colonna 1, devono essere riportate le perdite di lavoro autonomo del
periodo d’imposta precedente non compensate nell’anno, riportabili con limiti temporali deri-
41
vanti dal rigo CM19, colonna 1 del modello Unico PF 2009. Nella colonna 2, vanno indica-
te le perdite di lavoro autonomo del periodo d’imposta precedente, non compensate nell’an-
no,riportabili senza limite di tempo ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall’ex
art. 8, comma 3, del TUIR, derivanti dal rigo CM19, colonna 2 del modello Unico PF 2009.
Pertanto, nel rigo RS9, colonna 1, devono essere riportate le perdite d’impresa del periodo
d’imposta precedente non compensate nell’anno, riportabili con limiti temporali derivanti dal ri-
go CM19, colonna 1 del modello Unico PF 2009. Nella colonna 2, vanno indicate le perdi-
te d’impresa del periodo d’imposta precedente, non compensate nell’anno riportabili senza li-
mite di tempo ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall’ex art. 8, comma 3,
del TUIR, derivanti dal rigo CM19, colonna 2 del modello Unico PF 2009.
Perdite di lavoro Il prospetto è riservato ai soggetti che hanno subito una perdita di lavoro autonomo da quadro
autonomo non RE e da quadro RH, nei periodi d’imposta 2006 e 2007, ai fini del riporto della stessa negli
anni successivi ai sensi dell’art. 8, comma 3, del TUIR, nella formulazione precedente alle mo-
compensate nell’anno
difiche apportate dall’art. 1, comma 29, della legge n. 244/2007.
Pertanto, nel rigo RS10 , nella colonna 1 e 2, devono essere riportate le perdite di lavoro au-
tonomo non compensate dei periodi indicati nel prospetto, rispettando l’anno di formazione
delle medesime.
Nel rigo RS11, vanno indicate le perdite di lavoro autonomo non compensate nell’anno ripor-
tabili senza limite di tempo ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall’ex art. 8,
comma 3, del TUIR.
Prospetto delle perdite Il presente prospetto è riservato ai contribuenti che hanno subito perdite derivanti dall’esercizio
d’impresa non di imprese commerciali indicate nel quadro RF e RD e ai soci di società in nome collettivo e in
accomandita semplice (indicate nel quadro RH, Sezione I - codice 1) e/o in società che abbia-
compensate nell’anno
no optato per la trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR (indicate nel quadro RH, Sezione II) per
la parte non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa dell’anno, distinguendo le perdite
realizzate nei primi tre periodi d’imposta dal contribuente ovvero nella società in cui partecipa.
Inoltre, le perdite indicate nelle colonne 4 e 5 del rigo RS12 e nella colonna 2 del rigo RS13
possono riguardare perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali indicate nel quadro
RG e dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice (indicate
nel quadro RH, Sezione I - codice 3).
Pertanto nel rigo RS12, nelle colonne da 1 a 6, devono essere riportate le perdite non com-
pensate dei periodi indicati nel prospetto, rispettando l’anno di formazione delle medesime.
Vedere in APPENDICE, Nel rigo RS13, colonna 2, va indicato il totale delle perdite realizzate nei primi tre periodi
voce “Perdite riportabili senza d’imposta non compensate nell’anno (art. 84, comma 2, del TUIR), compreso l’importo indica-
limiti di tempo”
to in colonna 1, relativo alle perdite maturate nell’anno non compensate.
Prospetto del reddito Il presente prospetto interessa i soci di società aderenti al regime opzionale di tassazione per
imponibile imputato trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR, qualora tenuti, ai sensi del comma 11 dell’articolo
per trasparenza ex 115 e delle relative disposizioni attuative recate dall’art. 11 del D.M. 23 aprile 2004, alla
art.116 del TUIR e dei rideterminazione del reddito imputato per trasparenza. Di seguito si forniscono le istruzioni di
compilazione del prospetto, alla luce anche dei chiarimenti contenuti nella circolare
dati per la relativa
dell’Agenzia delle Entrate n. 49 del 22 novembre 2004.
rideterminazione
Il dichiarante deve compilare un apposito schema al fine di confrontare, per ogni periodo d’im-
posta, la quota di perdita della società partecipata rilevante ai fini del riallineamento e la cor-
relata svalutazione della partecipazione operata dal socio.
Determinato il minore tra i due importi, il contribuente deve procedere alla somma degli am-
montari così individuati per ciascun periodo rilevante; detta somma costituisce l’importo del rial-
lineamento nel limite della quota del totale dei disallineamenti rilevati in capo alla società par-
tecipata al termine del periodo d’imposta antecedente l’esercizio dell’opzione.
Si precisa che, ai fini del riallineamento, rilevano:
• le perdite che hanno generato riduzioni patrimoniali della società partecipata, legittimanti le
svalutazioni operate dal socio, per la parte determinata da rettifiche di valore e da accanto-
namenti temporaneamente indeducibili. Rilevano le riduzioni patrimoniali connesse all’impu-
tazione a conto economico di rettifiche di valore e di accantonamenti ripresi a tassazione in
quanto indeducibili, ma relativi a componenti negativi che possono avere rilevanza fiscale
negli esercizi successivi (c.d. differenze temporanee);
• le svalutazioni della partecipazione detenuta nella società trasparente fiscalmente dedotte
dal socio nello stesso arco temporale (dieci esercizi anteriori a quello di adozione del regi-
me di tassazione per trasparenza), che il socio non avrebbe effettuato in assenza di tali ret-
42
tifiche e accantonamenti (art. 11, comma 3, lett. a), - 2) del D.M. 23 aprile 2004). In ba-
se a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 11 del citato D.M. 23 aprile 2004, l’importo
delle svalutazioni deve essere assunto al netto delle riprese di valore e delle rivalutazioni as-
soggettate a tassazione (anche con imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito) e comprende
anche le svalutazioni deducibili pro-quota ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. p), del D. Lgs.
n. 344 del 2003.
Nel rigo RS14 va indicato il codice fiscale della società trasparente.
Nel rigo RS15 va indicato l’importo del reddito (o della perdita) della società trasparente im-
putato al socio.
Nel rigo RS16 va indicato:
– in colonna 1, l’importo complessivo delle svalutazioni operate dal dichiarante;
– in colonna 2, l’ammontare complessivo dei minori valori tra la perdita della società traspa-
rente di ciascuno dei periodi d’imposta rilevanti e la corrispondente svalutazione della parte-
cipazione operata dal dichiarante. Detto dato è rilevabile dallo schema di cui sopra;
– in colonna 3, la quota dell’ammontare complessivo delle divergenze tra valore contabile e
valore fiscale degli elementi dell’attivo e dei fondi per rischi ed oneri della società trasparen-
te, così come rilevabili alla chiusura del periodo di imposta anteriore a quello di avvio del
regime di tassazione per trasparenza; a tal fine, si precisa che assumono rilievo i soli disal-
lineamenti presenti a tale data e che si siano generati a causa di rettifiche di valore ed ac-
cantonamenti temporaneamente indeducibili agli effetti fiscali, anche se diversi da quelli im-
putati al conto economico degli esercizi in perdita;
– in colonna 4, va riportato l’ammontare indicato in colonna 2 entro i limiti dell’ammontare
esposto in colonna 3.
Agli effetti della procedura di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e valori fi-
scali esistenti presso la società trasparente, assume rilievo l’importo indicato nella colonna
4 del rigo RS16. In particolare, tale importo dovrà essere allocato sugli elementi divergen-
ti in base alla proporzione indicata dall’art. 11 del richiamato D.M. 23 aprile 2004. La
procedura di riallineamento dei valori va comunque effettuata dai soci nella dichiarazione
riferita al periodo d’imposta di avvio del regime di trasparenza. Per converso, la ridetermi-
nazione della quota di reddito (o perdita) imputata per trasparenza dovrà essere in concre-
to operata dal socio, per la quota di sua pertinenza, in ogni periodo d’imposta di validità
del regime di trasparenza, in cui le divergenze tra valori contabili e fiscali abbiano dato
origine, nella dichiarazione presentata dalla società partecipata a variazioni in diminuzio-
ne del reddito.
Ai fini della compilazione dei righi da RS17 a RS19 il contribuente deve evidenziare nel cita-
to schema (redatto sulla base delle indicazioni fornite nell’allegato tecnico alla circolare dell’A-
genzia delle Entrate n. 49 del 22 novembre 2004), il disallineamento tra il valore fiscale e il
valore civile di ciascun elemento o fondo interessato, secondo la quota di spettanza. I dati di
detto schema vanno riportati per categorie omogenee nei righi da RS17 a RS19.
In detti righi va indicato:
– nelle colonne 1 e 2, rispettivamente, il valore contabile relativo all’esercizio precedente al-
l’avvio del regime di trasparenza ed il valore fiscale degli elementi considerati, riconosciuto
presso la società trasparente;
– nella colonna 3, la variazione da apportare ai valori fiscali come determinata nel citato sche-
ma, fino al riassorbimento della divergenza tra valore contabile e valore fiscale di ciascun
elemento considerato;
– nella colonna 4, l’importo delle variazioni in diminuzione operate dalla società trasparente
e collegate alla differenza tra valore civile e fiscale dei singoli elementi;
– nella colonna 5, l’importo corrispondente alla parte di colonna 4 non ammessa in deduzio-
ne per effetto del riallineamento.
Si precisa che le colonne da 1 a 3 vanno compilate non solo nel primo esercizio in cui è va-
lida l’opzione, ma anche per tutto il periodo di adozione del regime. Negli esercizi successi-
vi a quello di prima applicazione l’ammontare da indicare nella colonna 2 va modificato, te-
nendo conto di quanto esposto nella colonna 4 del prospetto dell’esercizio precedente, men-
tre l’ammontare esposto nella colonna 3 va ridotto di quanto esposto nella colonna 5 del pro-
spetto dell’esercizio precedente. Tali variazioni saranno desumibili dall’aggiornamento dello
schema redatto dal contribuente.
Nel rigo RS20, va indicato il reddito (o la perdita) della società trasparente rideterminato di
spettanza del socio corrispondente all’importo indicato nel rigo RS15 incrementato della som-
ma degli importi eventualmente esposti nelle colonne 5 dei righi da RS17 a RS19.
43
Tale importo costituisce il reddito rideterminato, da riportare nel rigo RF42 col. 2 o RG24 col.
2, ovvero, se trattasi di perdita, nel rigo RF43 col. 2 o RG25 col. 2.
Si precisa che tale prospetto va compilato anche nel caso in cui il contribuente non debba ap-
plicare la disciplina transitoria di cui al comma 11 del citato art. 115 del TUIR. In tal caso va
indicato nel rigo RS14, il codice fiscale della società trasparente partecipata e nel rigo RS15,
la relativa quota di reddito (o perdita) imputata.
Si avverte che, in caso di partecipazione a due o più società “trasparenti”, si renderà neces-
sario utilizzare più moduli per l’eventuale compilazione dei prospetti in questione, avendo cu-
ra di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella
casella posta in alto a destra. In tal caso, ferma restando l’autonoma procedura di ridetermina-
zione del reddito derivante dalle singole partecipazioni, nel quadro RF o RG andrà riportata
separatamente la somma dei redditi e la somma delle perdite così rideterminati.
Utili distribuiti Soggetti tenuti alla compilazione del prospetto
da imprese estere Il presente prospetto deve essere compilato nei seguenti casi:
partecipate e crediti • dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi del comma 1 dell’art. 167, del TUIR e
d’imposta per delle disposizioni previste dall’art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i
redditi di una o più imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regi-
le imposte pagate
me fiscale privilegiato (c.d. Controlled foreign companieso CFC), dei quali i medesimi pos-
all’estero
siedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
• dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi dell’art. 168 del TUIR e delle disposi-
zioni previste dall’art. 3, comma 1, del D.M. 7 agosto 2006, n. 268, i redditi di una o più
imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegia-
to, dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
• dai soggetti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti
non residenti da parte di un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR;
• dal socio di una società trasparente ex art. 116 del TUIR cui sia stato imputato il reddito di
una CFC.
Il prospetto è finalizzato a determinare gli utili distribuiti dall’impresa, società o ente residente
o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residen-
te direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto residente di-
chiarante ai sensi del comma quarto, art. 3, del D. M. n. 429 del 2001 o ai sensi del com-
ma terzo, art. 3, del D.M. n. 268 del 2006 nonché a determinare il credito d’imposta even-
tualmente spettante per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, dallo stesso dichiarante
o dai soggetti di cui agli artt. 5 o 116 del TUIR cui il dichiarante partecipi, sui predetti utili di-
stribuiti.
Il presente prospetto deve essere compilato anche nell’ipotesi in cui nel periodo d’imposta cui
si riferisce la dichiarazione non siano stati distribuiti utili.
Modalità di compilazione
Per ciascuna impresa, società od ente localizzata in Stati o territori con regime fiscale privile-
giato cui il dichiarante partecipi, deve essere compilato uno specifico rigo, indicando nelle co-
lonne previste i dati di seguito elencati. Nel caso in cui i righi non siano sufficienti in relazione
alle CFC interessate, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS avendo cura di numerarlo
progressivamente compilando la casella “Mod. N.” posta in alto a destra.
In particolare, il campo 1 di ciascun rigo deve essere utilizzato solo nelle ipotesi sotto riporta-
te, indicando il relativo codice:
1. se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all’art. 5 del TUIR;
2. se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all’art. 116 del TUIR.
Nelle altre ipotesi il campo 1 non va compilato.
Nel caso in cui nel campo 1 siano stati indicati i codici “1” o “2” devono essere compilati so-
lo i campi da 1 a 4 e da 9 a 13, sulla base dei dati comunicati e degli importi attribuiti dal-
la società o associazione cui il dichiarante partecipa e da quest’ultima indicati nel Prospetto
da rilasciare ai soci od associati.
Nei campi da 2 a 13, dei righi RS21 e RS22 va indicato:
– nel campo 2, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell’impresa, società od
ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato nel quadro FC; qua-
lora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell’impresa, società o ente non re-
sidente ed il soggetto dichiarante, quest’ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
– nel campo 3, la denominazione dell’impresa, società od ente residente o localizzata in Sta-
ti o territori con regime fiscale privilegiato;
– la casella 4, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il trami-
te di soggetti non residenti;
44
– nel campo 5, relativamente ad ogni impresa, società od ente residente o localizzata in Sta-
ti o territori con regime fiscale privilegiato, l’importo indicato nel campo 8 del corrisponden-
te rigo del quadro RS del Mod. UNICO 2009-PF;
– nel campo 6, il reddito del soggetto estero assoggettato a tassazione separata, in relazio-
ne alla propria quota di partecipazione diretta o indiretta, desunto dal campo 2 del corri-
spondente rigo del quadro RM della presente dichiarazione;
– nel campo 7, gli utili distribuiti al dichiarante dal soggetto estero o dal soggetto non residen-
te direttamente partecipato che non concorrono a formare il reddito per effetto delle disposi-
zioni previste dall’art. 167, comma 7, del TUIR e dell’art. 3, comma 4, del decreto n. 429
del 2001 nonché ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma terzo, del D.M. n. 268 del
2006; tale importo, da indicare nel rigo RF37 della presente dichiarazione, non può ecce-
dere la somma dei campi 5 e 6. Si ricorda infatti che gli utili distribuiti dall’impresa, società
od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato non concor-
rono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante per la quota corrispondente
all’ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata. Nella particolare ipotesi
di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (vedere casella 4), occorre fare rife-
rimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da
parte dell’impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fisca-
le privilegiato;
– nel campo 8, la differenza, da riportare all’anno successivo, tra la somma dei valori dei cam-
pi 5 e 6 e l’importo di campo 7;
– nel campo 9, l’importo evidenziato, per ogni CFC, nel campo 13 del corrispondente rigo
del quadro RS del modello di dichiarazione UNICO 2009-PF; nell’ipotesi in cui nel campo
1 sia stato indicato il codice “2”, dovrà essere riportato, pro quota, l’importo eventualmente
risultante dal campo 13 del Mod. UNICO 2009-SC della società partecipata, come comu-
nicato al dichiarante nel Prospetto da rilasciare ai soci;
– nel campo 10, l’importo di campo 6 del corrispondente rigo del quadro RM della presente
dichiarazione;
– nel campo 11, le imposte sul reddito pagate all’estero dell’impresa, società od ente residente
o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato relative al reddito dei periodi
d’imposta precedenti e divenute definitive nel 2009, ammesse in detrazione in relazione alla
propria partecipazione nel soggetto estero e fino a concorrenza dell’importo di campo 9;
– nel campo 12, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli
utili percepiti, indicati nella campo 7; l’importo di tali imposte deve essere indicato fino a
concorrenza dell’importo risultante dalla seguente somma algebrica: campo 9 + campo 10
– campo 11; le predette imposte costituiscono infatti credito d’imposta nei limiti delle impo-
ste complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddi-
to pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto localizzato in Stati o territori con regime fi-
scale privilegiato. Si ricorda che il totale dei crediti esposti nei campi 11 e 12 di ciascuno
dei righi RS21 ed RS22 compilati nel presente quadro RS deve essere riportato nel rigo
RN31, campo 2, quadro RN, della presente dichiarazione;
– nel campo 13, la differenza, da riportare all’anno successivo, tra la somma degli importi dei
campi 9 e 10 e la somma degli importi dei campi 11 e 12.
Acconto ceduto Nei righi RS23 e RS24, il contribuente partecipante in società fuoriuscite dalla trasparenza,
per interruzione deve indicare:
del regime – in colonna 1, il codice fiscale della società già trasparente;
ex art. 116 del TUIR – in colonna 2, il codice “1” se il dichiarante cede il maggior acconto versato; il codice “2”,
nel caso in cui il dichiarante deve integrare l’acconto da versare;
– in colonna 3, la data della perdita di efficacia dell’opzione;
– in colonna 4, in caso di codice “1”, l’importo dell’acconto ceduto; in caso di codice “2”,
l’importo del maggior acconto dovuto.
Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice “1” (cessione dell’acconto), l’importo di co-
lonna 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN38, col. 3 del presente modello.
Ammortamento L’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del D.L. n. 223 del 2006, ha stabilito che, ai fini del calcolo
dei terreni delle quote di ammortamento e delle quote dei canoni leasing deducibili, il costo dei fabbrica-
ti strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree su cui i fabbricati insistono.
Vedere in APPENDICE, voce
La presente sezione va compilata al fine di evidenziare il valore del terreno incorporato nel va-
“Fabbricati”
lore del predetto fabbricato. A tal fine nella colonna 1del rigoRS25va indicato il numero dei
fabbricati industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorpo-
rato il valore del terreno. In colonna 2 il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di
cui alla colonna 1. Nella colonna 3 va indicato il numero degli altri fabbricati industriali da
cui è stato scorporato il valore del terreno e nella colonna 4il valore complessivo dei terreni su
cui i predetti fabbricati insistono.
45
Nella colonna 1del rigoRS26va indicato il numero dei fabbricati non industriali detenuti in for-
za di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In colonna
2 il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella colonna 3va
indicato il numero degli altri fabbricati non industriali da cui è stato scorporato il valore del terre-
no e nella colonna 4 il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.
Rideterminazione Nel rigo RS27 va indicato l’ammontare dell’acconto rideterminato relativo al periodo d’impo-
dell’acconto sta 2009, utilizzando il metodo storico, per effetto dell’applicazione:
• dell’art. 1, comma 355, della legge n. 296 del 2006. In base a tale disposizione nella de-
terminazione dell’acconto dovuto per il secondo e il terzo periodo d’imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354 del-
le medesima legge n. 296 (ulteriore deduzione per interventi di efficienza energetica per l’il-
luminazione)
• dell’ art. 83, comma 28 – quinquies, del decreto legge n. 112 del 2008, relativo alla de-
ducibilità delle spese di rappresentanza (vedere nelle novità del reddito d’impresa e di lavo-
ro autonomo);
• dell’art. 1, comma 34, della legge finanziaria 2008 (riduzione coefficiente d’ammortamento).
In particolare nel rigo RS27, va indicato:
• in colonna 1, il reddito relativo al periodo d’imposta precedente rideterminato;
• in colonna 2, l’imposta del periodo d’imposta precedente rideterminata;
• in colonna 3, l’importo dell’acconto relativo al presente periodo d’imposta, calcolato con il
metodo storico, sulla base dell’imposta indicata in colonna 2, senza tenere conto della pre-
dette riduzioni;
Spese Nel rigoRS28, colonna 1, vanno indicate le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, com-
di rappresentanza ma 2, del TUIR sostenute dalle imprese di nuova costituzione non deducibili dal reddito d’impre-
per le imprese sa per mancanza di ricavi e che ai sensi dell’art. 1, comma 3, decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze del 19 novembre 2008, possono essere portate in deduzione dal reddito
di nuova costituzione
d’impresa del periodo d’imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi e di quello successivo se e
D.M. del 19/11/2008
nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile.
art. 1 comma 3
Nel presente rigo, pertanto, qualora nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazio-
ne non siano stati ancora conseguiti i primi ricavi, vanno indicate le spese indeducibili soste-
nute nel presente periodo d’imposta sommate alle spese non dedotte sostenute nei periodi d’im-
posta precedenti, indicate nel rigo RS29 del Modello Unico PF 2009.
Si precisa che le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e beva-
de qualificate come spese di rappresentanza, vanno ivi indicate per il 75 per cento del loro
ammontare.
Qualora, invece, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano stati sostenu-
ti i primi ricavi vanno riportate le spese non dedotte sostenute nei periodi d’imposta precedenti (in-
dicate nel rigo RS29 del modello Unico PF 2009) al netto di quelle eventualmente deducibili nel-
la presente dichiarazione, da indicare nella colonna 4 del rigo RF32 (da evidenziare anche in
colonna 2) ovvero nella colonna 3 del rigo RG20 (da evidenziare anche in colonna 1) .
Detassazione degli in- L’art. 5 del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 ripropone l’agevolazione, per i titolari di
vestimenti (Tremonti ter) reddito d’impresa, riguardante la detassazione degli investimenti effettuati.
In particolare, il comma 1, del citato articolo prevede che è escluso dall’imposizione sul reddi-
Decreto legge n. 78
to di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove ap-
del 1° luglio 2009
parecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del
Art. 5 comma
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presen-
te decreto (1° luglio 2009) e fino al 30 giugno 2010.
Il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indi-
pendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai
fini delle imposte sui redditi.
Il valore degli investimenti così determinato, cui applicare l’aliquota del 50 per cento, dovrà
essere rapportato all’attività produttiva di reddito d’impresa. Ad esempio, le imprese che svol-
gono un’attività di allevamento in misura eccedente i limiti previsti dall’articolo 32 del TUIR nel-
l’applicare l’agevolazione dovranno preliminarmente determinare, secondo i criteri indicati dal-
la norma agevolativa, il 50 per cento del valore dei nuovi investimenti. Tale importo dovrà, suc-
cessivamente, essere rapportato al numero dei capi in eccedenza rispetto al numero dei capi
normalizzato, determinati in base alle prescrizioni del decreto del Ministro delle finanze di cui
all’articolo 56, comma 5, del TUIR (cfr. circolare 54/E del 19 giugno 2002, par. 1.1).
46
L’agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamen-
to del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli in-
vestimenti.
I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del de-
creto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settem-
bre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato
l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli inve-
stimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta suc-
cessivo all’acquisto.
L’incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ce-
duti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico eu-
ropeo, entro il termine di cui all’articolo 43, comma 1, del DPR n. 600 del 1973, ossia entro
il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’im-
posta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato
La presente sezione va pertanto compilata al fine di evidenziare la quota dell’incentivo fiscale
da portare in deduzione dal reddito d’impresa.
A tal fine nella colonna 1 del rigo RS29 deve essere indicato l’ammontare complessivo degli
investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature effettuati dal 1 ° luglio 2009 al
31 dicembre 2009 oggetto dell’agevolazione. Nella colonna 2 va indicato il 50 per cento
dell’ammontare di cui a colonna 1.
L’ammontare di cui a colonna 2 deve essere riportato nell’apposito rigo dei quadri di determi-
nazione del reddito d’impresa riguardanti la detassazione del reddito d’impresa (quadro RF ov-
vero RG ovvero CM ovvero RD).
Perdite istanza Il presente prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che hanno presentato l’istanza rimbor-
rimborso da IRAP so da Irap di cui all’art. 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, evidenziando maggiori perdite d’impresa e/o
di lavoro autonomo, riportabili ai sensi degli artt. 8 e 84 del TUIR, che non hanno trovato uti-
lizzo nei periodi d’imposta precedenti.
Si precisa che le maggiori perdite d’impresa minore e di lavoro autonomo possono essere ri-
portate nei periodi successivi qualora generate nei periodi d’imposta 2006 e 2007, in virtù
della previgente formulazione del citato art. 8 del TUIR.
A tal fine, nelle colonne da 1 a 4 dei righi RS30 e RS31 occorre indicare, distintamente per
anno di formazione, le maggiori perdite evidenziate rispettivamente nella colonna 4 dei righi
RI5 e RI6 dell’istanza di rimborso di cui sopra. Le predette perdite, qualora riportabili senza li-
miti di tempo, vanno riportate nella colonna 5senza indicarle nelle precedenti colonne. La par-
te di tali perdite pregresse non compensate negli appositi righi dei quadri di determinazione
del reddito d’impresa (quadro RF o RG e RD e RH) e/o di lavoro autonomo (RE e RH), deve
essere riportata, rispettando l’anno di formazione, nell’apposita sezione del quadro RS deno-
minata “Perdite d’impresa non compensate” ovvero “Perdite di lavoro non compensate”.
Le perdite evidenziate nel presente prospetto non dovranno essere riportate nel medesimo pro-
spetto del modello relativo al periodo d’imposta successivo.
10. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO RQ
SEZIONE I La presente sezione va compilata dai soggetti che optano per l’applicazione dell’imposta so-
stitutiva, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di conferimento di beni o
Conferimenti di beni
aziende, indicate nell’art. 8, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei
o aziende in favore
centri di assistenza fiscale.
di CAF L’opzione per l’imposta sostitutiva è esercitata compilando la presente sezione.
(art. 8, comma 1 Nel caso in cui i righi non siano sufficienti in relazione alle imposte sostitutive interessate, do-
della L. n. 342/2000) vrà essere utilizzato un ulteriore quadro RQ avendo cura di numerarlo progressivamente com-
pilando la casella “Mod. N.” posta in alto a destra.
Nel rigo RQ1 vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a
favore dei centri di assistenza fiscale. Ai sensi del comma citato, si considera valore di rea-
lizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito ovvero, se
superiore, quello attribuito all’azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del sogget-
to conferitario.
47
Nel rigo RQ2 va indicata l’imposta sostitutiva dovuta risultante dall’applicazione dell’aliquota
del 19 per cento sull’ammontare del rigo precedente che può essere compensata, in tutto o in
parte, con i crediti di imposta e l’eccedenza Irpef da indicare nei righi successivi.
Nel rigo RQ3 vanno indicati i crediti d’imposta concessi alle imprese di cui al quadro RU.
Nel rigo RQ4 va indicata l’eventuale eccedenza Irpef di cui al rigo RN41, colonna 2 fino a
concorrenza della differenza tra i righi RQ2 e RQ3.
Nel rigo RQ5 va indicata l’imposta sostitutiva a debito da versare (RQ2 – RQ3 – RQ4).
Per il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere utilizzato il codice tributo 2728.
SEZIONE II La presente sezione va compilata dai soggetti che abbiano scelto, ai sensi del comma 137
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito finanziaria 2007), in alternati-
Imposta sostitutiva
va alle ordinarie regole di tassazione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui
per conferimenti in
redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nel caso in cui abbiano realizzato una
società SIIQ e SIINQ plusvalenza a seguito del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che
(art. 1, commi da 119 a abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d’imposta del conferente nel corso del qua-
141 della L. n. 296/2006) le è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale di cui ai commi da 119 a 141 del-
la legge finanziaria 2007, come modificata dall’art. 12 del decreto legge 25 settembre 2009
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009 , n. 166.
Tra i soggetti conferitari vanno incluse anche le società per azioni residenti nel territorio dello
Stato non quotate, svolgenti anch’esse in via prevalente attività di locazione immobiliare, di cui
al comma 125, art. 1 della legge finanziaria 2007 e le stabili organizzazioni svolgenti in via
prevalente la predetta attività di locazione immobiliare delle società residenti negli Stati mem-
bri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell’art. 168-bis del TUIR.
Le disposizioni del citato comma 137 si applicano, inoltre:
– agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
– ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territo-
rio dello Stato svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di parte-
cipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati entro la data di chiusura
del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre
che, entro la stessa data, le medesime società abbiano optato per il regime speciale.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 settembre
2007 n. 174, la suddetta imposta sostitutiva può applicarsi anche in relazione a immobili non
destinati alla locazione.
Si ricorda che, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte del-
la società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni.
A tal fine nei righi da RQ6 a RQ8 va indicato:
– in colonna 1 il codice fiscale del soggetto conferitario di immobili e/o di diritti reali su im-
mobili;
– in colonna 2, l’importo delle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di
diritti reali su immobili.
Nel rigo RQ9, colonna 1, va indicato l’importo da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20
per cento sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento, dato dalla somma degli impor-
ti di cui alle colonne 2 dei righi da RQ6 a RQ8; l’imposta da versare va indicata in colonna
2.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo,
la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
relative al periodo d’imposta nel quale avviene il conferimento.
In tal caso nel rigo RQ10, va indicato l’importo della prima rata.
L’importo da versare può essere compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
Si precisa che in caso di rateizzazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applica-
no gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versa-
re contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
SEZIONE III L’art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha
modificato l’art. 109, comma 4, lett. b) del Tuir, col quale si dispone, con effetto dal periodo
Imposte sostitutive
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la soppressione della facoltà
sulle deduzioni
per il contribuente di dedurre nell’apposito prospetto della presente dichiarazione, quadro EC,
extracontabili
gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamen-
(art. 1, e 48 ti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finan-
della L. n. 244/2007) ziaria di cui all’articolo 102, comma 7, del Tuir e la somma degli ammortamenti dei beni
48
acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti im-
putati a conto economico. In via transitoria è fatta salva l’applicazione delle disposizioni del-
l’articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previgente alle
modifiche apportate dalla predetta legge n. 244 del 2007, per il recupero delle eccedenze
risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
L’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) interviene sul
regime fiscale delle predette deduzioni extracontabili prevedendo che le differenze tra il valo-
re civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi indicati nel quadro EC possano esse-
re recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimo-
nio netto, mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui red-
diti e dell’IRAP, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel li-
mite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 5 mi-
lioni di euro e fino a dieci milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che
eccede i 10 milioni di euro. L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale
e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili corrispon-
denti ai righi di ciascuna sezione del suddetto quadro EC.
Si precisa che nel caso in cui l’opzione per l’imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente
in più periodi d’imposta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della deter-
minazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di va-
lori assoggettate a imposta sostitutiva nei precedenti periodi d’imposta.
L’assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda, per ciascun rigo del quadro EC oggetto di rialli-
neamento, comunque l’intero ammontare delle differenze civili e fiscali risultanti dalle dichiarazio-
ni dei redditi relative al periodo d’imposta in corso e dei successivi periodi al 31 dicembre 2007.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 marzo 2008 sono state adotta-
te le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell’eser-
cizio dell’opzione.
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Decreto del 3 marzo 2008 l’opzione per l’imposta sostitutiva
comporta la disapplicazione, in relazione alle differenze di valore ad essa assoggettate, del-
le disposizioni di cui al comma 51, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge finanziaria
2008, concernenti il recupero a tassazione in quote costanti delle medesime differenze agli ef-
fetti dell’Irap e il corrispondente svincolo delle riserve in sospensione d’imposta.
Il presente prospetto va compilato per effettuare il recupero a tassazione delle differenze origi-
nate dalle deduzioni extracontabili pregresse.
Nei righi da RQ11 a RQ13vanno indicati gli ammontari delle deduzioni extracontabili corrispon-
denti ai singoli righi del quadro EC (ammortamenti, altre rettifiche dei beni diversi da quelli am-
mortizzabili e accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione sia stata espressamen-
te ammessa dalla disciplina del reddito d’impresa) e precisamente i singoli importi relativi:
– nel rigo RQ11, colonna 1, ai beni materiali, colonna 2, agli impianti e macchinari, colon-
na 3, ai fabbricati strumentali, colonna 4, ai beni immateriali, colonna 5, alle spese di ricer-
ca e sviluppo e, colonna 6, all’avviamento;
– nel rigo RQ12, colonna 3, alle opere e servizi ultrannuali, colonna 4, ai titoli obbligaziona-
ri e similari, colonna 5, alle partecipazioni immobilizzate e, colonna 6, alle partecipazioni
del circolante;
– nel rigo RQ13, colonna 1, al fondo rischi e svalutazione crediti, colonna 2, al fondo spese
lavori ciclici, colonna 3, al fondo spese ripristino e sostituzione, colonna 4, al fondo opera-
zioni e concorsi a premio e, colonna 5, al fondo per imposte deducibili.
Nella colonna 7 dei righi da RQ11 a RQ13 va indicato l’importo corrispondente alla somma
delle colonne da 1 a 6 dei predetti singoli righi. Nel caso in cui l’opzione per l’imposta sosti-
tutiva sia stata già esercitata in parte dal contribuente nei periodi d’imposta precedenti, ai fini
della determinazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le dif-
ferenze di valori precedentemente assoggettate a imposta sostitutiva.
In tal caso nel rigo RQ14, colonna 1, va indicato il totale delle differenze tra valori civili e fi-
scali assoggettati ad imposta sostitutiva corrispondenti alla somma delle colonne 7 dei righi da
RQ11 a RQ13. In colonna 2, va indicato l’ammontare delle differenze tra valori civili e fisca-
li assoggettati ad imposta sostitutiva nei periodi d’imposta precedenti ed in colonna 3 va indi-
cata l’imposta sostitutiva dovuta relativa all’importo indicato in colonna 1. L’imposta sostitutiva
dovuta va determinata complessivamente applicando le aliquote del 12, 14 e 16 per cento
agli scaglioni previsti al comma 48, art. 1, legge n. 244 del 2007; si precisa che tali scaglio-
ni vanno applicati alla somma degli importi indicati nelle colonne 1e 2 del presente rigo.
Si fa presente, inoltre, che se l’applicazione dell’imposta sostitutiva riguarda i beni materiali e
immateriali indicati nel rigo RQ11 e gli stessi sono ceduti nel corso dello stesso periodo d’im-
posta di esercizio dell’opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, le diffe-
renze tra valori civili e fiscali relativi ai beni ceduti sono escluse dalla base imponibile dell’im-
posta sostitutiva.
49
L’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali, utilizzando il co-
dice tributo 1123, la prima, pari al 30 per cento, entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale è stata eser-
citata l’opzione; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il ter-
mine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due
periodi d’imposta successivi; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella mi-
sura del 2,5 per cento annuali.
A tal fine nel rigo RQ15 va indicato l’importo della prima rata annuale pari al 30 per cento
dell’importo indicato al rigo RQ14, colonna 3.
Si fa presente che le modalità di versamento restano immutate in caso di opzioni parziali eser-
citate in periodi d’imposta diversi.
Il riallineamento dei valori civili e fiscali conseguente all’applicazione dell’imposta sostitutiva
produce effetti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale, ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 4, del decreto del 3 marzo 2008 si considera effettuata l’opzione per la di-
sciplina. A partire dalla stessa data, opera l’eliminazione del corrispondente vincolo di dispo-
nibilità gravante sulle riserve in sospensione d’imposta.
SEZIONE IV L’art. 81, comma 23, del D.L. n. 112 del 2008 prevede la riliquidazione, in determinate ipo-
tesi, dell’imposta sostitutiva di cui al comma 21 del citato art. 81, calcolata sul maggior valo-
Riliquidazione
re delle rimanenze finali che si sono determinate per effetto della prima applicazione dell’arti-
dell’imposta sostitutiva
colo 92-bis del TUIR. Le ipotesi che comportano detta riliquidazione sono elencate nelle lett.
sul maggior valore
a), a-bis) e b) del comma 23 e riguardano, in particolare:
delle rimanenze finali
1. le svalutazioni determinate in base all’art. 92, comma 5, del TUIR, le quali fino a concor-
da recuperare
renza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazio-
o conferimenti
ne del reddito, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso,
(art. 81, comma 23,
l’importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione del-
del D.L. n. 112 del 2008)
le rate di eguale importo ancora da versare, l’eccedenza è compensabile a valere sui ver-
samenti a saldo ed in acconto dell’imposta personale sul reddito;
2. la riduzione della quantità delle rimanenze finali, qualora detta quantità risulti inferiore a
quella esistente al termine del periodo d’imposta di prima applicazione dell’articolo 92-bis
del TUIR; in tal caso, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del
maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva e l’importo corrispondente dell’imposta
sostitutiva è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l’ec-
cedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell’imposta perso-
nale sul reddito.
Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, occorre indicare:
• nel rigo RQ16, colonna 1, l’ammontare delle svalutazioni rilevanti (vedi punto 1). In colon-
na 2, l’importo corrispondente al 16 per cento di colonna 1;
• nel rigo RQ17, colonna 1, il maggior valore delle quantità vendute assoggettato ad impo-
sta sostitutiva (vedi punto 2). In colonna 2, l’importo corrispondente al 16 per cento di co-
lonna 1;
• nel rigo RQ18, colonna 2, il totale degli importi indicati in colonna 2 dei righi RQ16 e
RQ17. In colonna 1, la quota dell’importo di cui a colonna 2 del presente rigo che si vuo-
le computare in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare. L’importo pari
alla differenza tra colonna 2 e colonna 1 è compensabile a valere sui versamenti a saldo
ed in acconto dell’imposta personale sul reddito.
Si precisa, infine, che in caso di conferimento dell’azienda comprensiva di tutte o parte delle
rimanenze di cui all’articolo 92-bis del TUIR, il diritto alla riliquidazione e l’obbligo di versa-
mento dell’imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest’ultimo
non eserciti prima del conferimento le attività di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stes-
so metodo di valutazione del conferente. In tale ipotesi, nel rigo RQ19 occorre indicare il co-
dice fiscale del soggetto conferitario. In presenza di più conferimenti è necessario compilare
tante sezioni quanti sono i soggetti conferitari, riportando in ciascuna sezione il relativo codi-
ce fiscale.
Qualora a seguito del conferimento siano trasferite tutte le rimanenze di cui al citato artico-
lo 92-bis, occorre anche barrare l’apposita casella “Conferimento” posta a margine della
presente sezione. In caso di compilazione di più moduli, detta casella va barrata solo nel
primo modulo.
50
SEZIONE V La presente sezione va compilata dai soggetti che hanno assoggettato all’imposta sostitutiva di
cui all’art. 81, comma 21, del D.L. n. 112 del 2008, nel periodo d’imposta precedente, il mag-
Riliquidazione
gior valore delle rimanenze finali che si sono determinate per effetto della prima applicazione
dell’ imposta
dell’art. 92-bis del TUIR, e che nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione han-
sostitutiva su
no ceduto l’azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui al predetto art. 92-bis.
maggior valore
In tale ipotesi, il successivo comma 24 del citato art. 81 dispone che l’imposta sostitutiva in mi-
delle rimanenze finali
sura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute, così come risultante dall’ultima
(art. 81, comma 24,
riliquidazione effettuata dal cedente, si ridetermina con l’aliquota del 27,5 per cento.
decreto legge 25 giugno
A tal fine nel rigo RQ20, colonna 1, va indicato l’importo corrispondente al maggior valore
2008, n. 112, convertito,
delle rimanenze cedute con l’azienda, così come risultante dall’ultima riliquidazione effettuata
con modificazioni, dalla
dal cedente, assoggettato alla predetta imposta sostitutiva; in colonna 2 va indicato l’importo
legge 6 agosto 2008,
risultante dall’applicazione dell’aliquota dell’11,5 per cento applicato all’importo di colonna
n. 133)
1 (tale aliquota è pari alla differenza tra l’aliquota del 27,5 per cento, prevista dal citato com-
ma 24, e quella originariamente assolta del 16 per cento).
SEZIONE VI La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che esercitano le attività di produzio-
ne, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla
Tassa etica
violenza ai fini della determinazione dell’addizionale alle imposte sui redditi istituita con il com-
ma 466 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), come da
ultimo modificato dall’art. 31 comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
Il medesimo art. 31 del predetto decreto legge ha, inoltre, modificato il citato comma 466, di-
sponendo che per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i
relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o mul-
timediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano pre-
senti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, co-
me determinati con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo
2009, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali (vedere nelle novità del reddito
d’impresa e di lavoro autonomo, voce “Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”).
A tal fine alla colonna 1 del rigo RQ21 va indicato l’ammontare del reddito complessivo net-
to proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi derivanti dalle predette attività.
Si ricorda che ai fini della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri
componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad
altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proven-
ti o dei compensi derivanti da tali attività e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi
o compensi. Nella colonna 2 va indicato l’ammontare dell’addizionale, pari al 25 per cento
dell’importo di cui alla colonna 1. Nella colonna 3, va indicata la somma degli acconti ver-
sati . Nella colonna 4 va indicato l’importo degli acconti dovuti ma non versati (compresi nel-
l’importo di cui a colonna 3) se si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifi-
ci provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L’importo di questi acconti sarà versato dal
contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la
ripresa della riscossione delle somme sospese.
La colonna 5e la colonna 6, vanno compilate per indicare l’imposta a debito o a credito, pa-
ri al risultato della seguente somma algebrica :
RQ21 col. 2 – RQ21 col. 3
Se il risultato è positivo, tale importo va indicato nella colonna 5 (imposta a debito). Tale im-
posta va versata utilizzando l’apposito codice tributo.
Se il risultato è negativo, tale importo va indicato nella colonna 6 (imposta a credito). Tale ec-
cedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241 del 1997, per-
tanto deve essere riportata nel rigo RX15, colonna 1 (Modello Unico PF, primo fascicolo).
11. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO RU
Premessa Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta de-
rivanti da agevolazioni concesse alle imprese.
Nel quadro sono previste, oltre alle sezioni riservate alle singole agevolazioni, alcune sezioni
51
multimodulo, cosiddette “pluricredito”, nelle quali devono essere indicati i crediti d’imposta
aventi le medesime modalità di esposizione dei dati.
Modalità di compilazione I soggetti beneficiari delle agevolazioni comprese nelle sezioni “pluricredito” dovranno com-
delle sezioni “pluricredito” pilare tante sezioni quanti sono i crediti di cui hanno fruito nel periodo d’imposta, riportando
in ognuna di esse il codice identificativo del credito fruito (numero di codice credito desumibi-
le dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro) ed i relativi dati. In tal
caso dovranno indicare nell’apposito campo “Mod. N.“ posto in alto a destra del presente
quadro il numero dei moduli compilati.
Novità del quadro
Si segnalano di seguito i crediti d’imposta di recente istituzione:
– credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica, istituito dall’art. 1,
comma 327, lett. a), della legge n. 244 del 2007, da indicare nella sezione XIX;
– credito d’imposta a favore delle imprese di produzione esecutiva e di post produzione, isti-
tuito dall’art. 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007, da indicare nella sezione XIX;
– credito d’imposta per la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo,
previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, da indicare nella sezione XIX;
– credito d’imposta per la sostituzione di autoveicoli ed autocaravan, di cui all’art. 1, comma
2, del decreto legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del
2009, da indicare nella sezione XIX;
– credito d’imposta per l’acquisto di autovetture a gas metano, ad idrogeno, ovvero con ali-
mentazione elettrica, previsto dall’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 5 del 2009, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, da indicare nella sezione XIX;
– credito d’imposta per l’acquisto di autocarri alimentati a gas metano, previsto dall’art. 1,
comma 4, del decreto legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
33 del 2009, da indicare nella sezione XIX;
– credito d’imposta per la sostituzione di motocicli e ciclomotori, previsto dall’art. 1, comma
5, del decreto legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del
2009, da indicare nella sezione XIX;
– credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il recupero di quota parte della tassa
automobilistica pagata per l’anno 2009, istituito dall’art 15, comma 8-septies, del decreto-
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, da indicare nella sezione XIX;
– credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima ge-
nerazione, previsto dall’art 17, commi 35 undecies e 35 duodecies del decreto-legge 1°lu-
glio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da
indicare nella sezione XIX.
Limite di utilizzo dei crediti d’imposta del quadro RU
Si ricorda che per effetto di quanto disposto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244
del 2007, a decorrere dall’anno 2008, i crediti d’imposta da indicare nel presente quadro pos-
sono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in
misura non superiore a euro 250.000 annui. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche
oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque com-
pensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si gene-
ra l’eccedenza. Con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 il Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di 250.000 euro si cumula con il
limite generale alle compensazioni previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (516.456,90 euro). La medesima risoluzione, inoltre, ha specificato che,
qualora in un determinato anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite
di euro 516.456,90, i crediti da quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico li-
mite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale.
Il predetto limite non si applica al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 280, della leg-
ge n. 296 del 2006 (Ricerca e sviluppo) nonché, a partire dal 1º gennaio 2010, al credito
d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 271, della citata legge n. 296 del 2006. Il limite
di utilizzo non si applica, altresì, agli incentivi previsti o prorogati dall’art. 29 del decreto leg-
ge 31 dicembre 2007, n. 248 (Incentivi per la rottamazione e per l’acquisto, con rottamazio-
ne, di autoveicoli e motocicli). Ai sensi dell’art. 1, comma 10, del decreto legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 9, il limite di utiliz-
zo non si applica ai crediti d’imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto
forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio. Inoltre, il citato tetto non trova ap-
plicazione con riferimento alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla medesima
52
legge, hanno presentato all’Agenzia delle entrate un’apposita istanza preventiva ai sensi del-
l’art. 11 della legge n. 212 del 2000. Ai fini della verifica dell’anzidetto limite di utilizzo e
della determinazione dell’ammontare eccedente deve essere compilata la sezione XXV.
Regole di carattere generale applicabili ai crediti d’imposta del quadro RU
Si rammentano di seguito le regole di carattere generale applicabili ai crediti d’imposta:
– salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completa-
mente utilizzati;
– possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevo-
lazioni, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o in compensazione, in sede
di dichiarazione, delle imposte e delle ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive;
– in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, si rende applicabile, ai sensi del-
l’art. 27, comma 18, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla leg-
ge 28 gennaio 2009, n. 2, la sanzione dal 100 al 200 per cento dell’importo indebita-
mente fruito. A decorrere dall’11 febbraio 2009 (data di entrata in vigore del decreto leg-
ge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
9), nell’ipotesi di utilizzo di crediti inesistenti per un ammontare superiore a cinquantamila eu-
ro per anno solare, è applicata la sanzione nella misura massima del 200 per cento. Si ram-
menta, altresì, che l’importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato, a segui-
to di ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data della commessa violazione ovvero entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, unitamente ai relativi
interessi e sanzioni.
Si segnala inoltre che, ove non diversamente indicato nelle relative istruzioni, deve intendersi
che i crediti d’imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.
Si evidenzia, infine, che, per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle se-
zioni e dei righi è identica in tutti i modelli UNICO 2010 e che la stessa non è consecutiva.
SEZIONE I Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica
(art. 8, c.10, L. n. 448/98; art. 4, D.L. 268/2000; art. 60, L. 342/2000; art. 29, L.
Teleriscaldamento
388/2000; art. 6, D.L. 356/2001; art. 1, c. 394, lett. d), L. 296/2006; art. 1, c. 240, L.
con biomassa ed
244/2007; art. 2, c. 12, L. 203/2008)
energia geotermica Nella presente sezione deve essere indicato il credito d’imposta spettante, ai sensi dell’art. 8,
comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’art. 60 del-
Codice credito 01
la legge 21 novembre 2000, n. 342, ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con bio-
massa e con energia geotermica.
Il credito d’imposta è fruibile, ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000, previa
presentazione di un’autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali dell’Agenzia delle
entrate. Il credito d’imposta non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso
nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato successivamente in compensazione ai sensi
dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Nella sezione va altresì indicato il credito d’imposta previsto a favore dei medesimi gestori dal-
l’art. 29 della legge n. 388 del 2000 per il collegamento alle reti di teleriscaldamento.
Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell’Agenzia delle En-
trate n. 95 del 31 ottobre 2001.
Nella sezione va indicato:
– nelrigo RU1,l’ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui
al rigo RU7, colonna 2, del quadro RU del Mod. UNICO 2009;
– nelrigo RU2,colonna 1, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta cui si rife-
risce la presente dichiarazione ai sensi dell’art. 29 della legge n. 388 del 2000;
– nelrigo RU2,colonna 2, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta cui si rife-
risce la presente dichiarazione ai sensi dell’art. 8 della legge n. 448 del 1998;
– nelrigo RU3,l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997
nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il codice tributo “6737”.
– nel rigo RU4, l’ammontare del credito di cui al rigo RU3 versato a seguito di ravvedimento
nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presenta-
zione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
– nel rigo RU5, la differenza tra la somma dei righi RU1, RU2, colonne 1 e 2, e RU4 e l’im-
porto indicato nel rigo RU3;
– nel rigo RU6, l’importo del credito residuo di cui al rigo RU5 richiesto a rimborso;
– nel rigo RU7, l’ammontare del credito residuo risultante dalla differenza fra l’importo di
rigo RU5 e quello di rigo RU6 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241
del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presen-
te dichiarazione.
53
SEZIONE II Credito d’imposta per esercenti sale cinematografiche
(art. 20, D.Lgs. 60/99; D.I. 310/2000)
Esercenti sale
Nella presente sezione va indicato il credito di imposta a favore degli esercenti delle sale ci-
cinematografiche
nematografiche, previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 e disciplinato con
Codice credito 02 decreto interministeriale n. 310 del 22 settembre 2000.
Detto credito, commisurato ai corrispettivi al netto dell’IVA, può essere utilizzato nei periodi suc-
cessivi al trimestre o semestre solare di riferimento, in diminuzione dell’IVA dovuta in sede di li-
quidazione o mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
In particolare va indicato:
– nel rigo RU8, l’ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di
cui al rigo RU12 del Mod. UNICO 2009;
– nel rigo RU9, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la pre-
sente dichiarazione;
– nel rigo RU10, colonna 1, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU8 e RU9
utilizzato in diminuzione dei versamenti periodici e dell’acconto dell’IVA dovuta per l’anno
2009;
– nel rigo RU10, colonna 2, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU8 e RU9
utilizzato in diminuzione del versamento del saldo dell’IVA dovuta per l’anno 2009;
– nel rigo RU10, colonna 3, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del
D.Lgs. n. 241 del 1997 nelperiodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tra-
mite il codice tributo “6604”;
– nel rigo RU11, l’ammontare del credito di cui al rigo RU10, colonna 3, versato a seguito di
ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data
di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU12, l’ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi
RU8, RU9 e RU11 e la somma degli importi indicati nel rigo RU10, colonne 1, 2 e 3, utilizza-
bile in diminuzione dell’IVAovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, suc-
cessivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
SEZIONE III Incentivi occupazionali
(art. 7, L. 388/2000; art. 2, D.L. 209/2002; art. 63, L. 289/2002; art. 1, c. 412, lett. b),
Incentivi occupazionali
L. 266/2005)
ex art. 7 L. 388/2000
Nella presente sezione deve essere indicato il credito residuo relativo:
e art. 63 L. 289/2002
– al credito d’imposta previsto dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dall’art. 63, comma
Codice credito 03 1, lett. a), primo periodo, della legge n. 289 del 2002, fruibile in forma automatica;
– al credito d’imposta di cui all’art. 63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, e lett. b)
della legge n. 289 del 2002, fruibile previo assenso dell’Agenzia delle entrate.
Si rammenta che il credito d’imposta per le assunzioni nelle aree svantaggiate è fruibile nel ri-
spetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.
Nel rigo RU13, colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo della
precedente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 1 e 2 del rigo RU17 del
Mod. UNICO 2009.
Nel rigo RU14, va indicato:
– nella colonna 1, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i co-
dici tributo “6732” – “6733” – “6744” – “6745” – “6751” – “6758”;
– nella colonna 2, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i co-
dici tributo “6752” – “6753” – “6754” – “6755” – “6756” – “6757”.
Nel rigo RU15, colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare del credito di cui al rigo RU14 delle
corrispondenti colonne, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce
la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relati-
vi interessi e sanzioni.
Nel rigo RU16, colonne 1 e2, va indicato l’ammontare del credito d’imposta per il quale si è
verificata la decadenza, a seguito del mancato utilizzo del credito entro i limiti temporali pre-
visti dalla sopra citata normativa e illustrati nella circolare n. 16 del 9 aprile 2004.
Nel rigo RU17, colonne 1 e 2, va indicata la differenza fra la somma degli importi di cui ai
righi RU13 e RU15 e la somma degli importi indicati nei righi RU14 e RU16 delle corrispon-
denti colonne; il credito residuo può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presen-
te dichiarazione, entro i limiti temporali previsti dalla sopra citata normativa e illustrati nella cir-
colare n. 16 del 9 aprile 2004.
54
SEZIONE IV Credito d’imposta a favore dell’editoria
(art. 8, L. 62/2001; DPCM 143/2002; D.M. 7 febbraio 2003; art. 1, c. 464, L. 266/2005)
Investimenti delle
L’art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha avuto attuazione con DPCM 6 giugno 2002,
imprese editrici
n. 143, prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese produttrici di
Codice credito 04 prodotti editoriali per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004. Il credito è pari al 3
per cento del costo sostenuto con riferimento al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettua-
to e spetta, nella medesima misura, in ciascuno dei quattro periodi d’imposta successivi.
L’eventuale eccedenza del credito che non trova capienza nel periodo d’imposta in cui è con-
cesso è utilizzabile nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quarto.
Nella sezione vanno riportati gli importi residui del credito d’imposta maturato nel periodo age-
volato ed i relativi utilizzi. In particolare:
– nel rigoRU20,colonne 1,2,3 e4,riportare l’ammontare del credito d’imposta residuo del-
la precedente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 2, 3, 4 e 5 del rigo
RU23 del modello UNICO 2009;
– nel rigo RU21, colonne 1, 2, 3 e 4, indicare l’ammontare del credito utilizzato in compen-
sazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d’imposta cui si riferisce la pre-
sente dichiarazione, tramite i codici tributo “6746” e “6765”;
– nel rigo RU22, colonne 1, 2, 3 e 4, indicare l’ammontare del credito di cui alle corrispon-
denti colonne del rigo RU21 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si
riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al net-
to dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU23, colonna 2, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi
RU20 e RU22 e l’importo indicato nel rigo RU21, della corrispondente colonna, che potrà
essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il periodo d’im-
posta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU23, colonna 3, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi
RU20 e RU22 e l’importo indicato nel rigo RU21, della corrispondente colonna, che potrà
essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo pe-
riodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU23, colonna 4, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi
RU20 e RU22 e l’importo indicato nel rigo RU21, della corrispondente colonna che potrà es-
sere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il terzo periodo
d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
SEZIONE V Credito d’imposta concesso ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi
(art. 20, D.L. 331/93; D.Lgs. 504/95; art. 1, D.L. 265/2000; art. 23, L. 388/2000)
Esercizio di servizio
Nella presente sezione va indicato il credito d’imposta a favore delle imprese titolari di licen-
di taxi
za per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleg-
Codice credito 05 gio con conducente.
Le modalità di attribuzione sono state fissate con i decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settem-
bre 1995. L’agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal
1°gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano. Il credito d’imposta concesso per
l’anno 2009 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella presente dichiarazione dei redditi.
Il credito residuo, relativo a quello concesso fino al 31 dicembre 2000, può essere utilizzato
in diminuzione dell’IRPEF, dell’IVA, dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000,
nonché in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui
compensi di lavoro autonomo, oltre che in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.
241 del 1997, ovvero recuperato mediante buono d’imposta.
Il credito d’imposta concesso dal 1°gennaio 2001 può essere utilizzato esclusivamente in compen-
sazione ai sensidell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, salvo che non si richieda il rilascio di buo-
ni d’imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU24, l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ri-
sultante dal rigo RU30 del modello UNICO 2009;
– nel rigoRU25, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la pre-
sente dichiarazione, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licen-
za o autorizzazione ha presentato l’istanza di concessione;
– nel rigo RU26, colonna 1, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all’im-
porto concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte
sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo dovute per l’anno 2009;
– nel rigo RU26, colonna 2, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all’im-
porto concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dei versamenti periodi-
ci e dell’acconto dell’IVA dovuta per l’anno 2009;
55
– nel rigo RU26, colonna 3, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all’im-
porto concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione del versamento a saldo
dell’IVA dovuta per l’anno 2009;
– nel rigo RU26,colonna 4, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all’im-
porto concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione degli acconti dell’IRPEF
relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU26, colonna 5 l’ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all’im-
porto concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione del saldo dell’IRPEF re-
lativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU26,colonna 6, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all’im-
porto concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva
di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente
dichiarazione;
– nel rigo RU26, colonna 7 l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del
D.Lgs. n. 241 del 1997nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tra-
mite i codici tributo “6715” e “6731”;
– nel rigo RU27, l’ammontare del credito di cui al rigo RU26, colonna 7, versato a seguito di
ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data
di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigoRU28, la differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU24, RU25 e RU27
e la somma degli importi indicati nel rigo RU26, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
– nel rigo RU29, l’ammontare del credito d’imposta residuo di cui al rigo RU28 per il quale si
chiede il rilascio del buono d’imposta;
– nel rigo RU30, la differenza tra l’importo del rigo RU28 e quello del rigo RU29, da utilizza-
re successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiara-
zione, secondo le modalità previste dalla normativa sopra illustrata.
SEZIONE VII Credito d’imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate
(art. 61, c. 13, L. 289/2002; delibera CIPE 53/2003)
Campagne pubblicitarie
Nella sezione deve essere indicato l’importo residuo, con i relativi utilizzi, relativo al credito d’im-
Codice credito 07 posta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, previsto dall’art. 61, comma 13,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla delibera del CIPE 25 luglio 2003, n. 53.
In particolare, indicare:
– nel rigo RU34, l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ri-
sultante dalla colonna 2 del rigo RU38 del Mod. UNICO 2009;
– nel rigo RU36, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il co-
dice tributo “6791”;
– nel rigo RU37,l’ammontare del credito di cui al rigo RU36 versato, a seguito di ravvedimen-
to, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presen-
tazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
SEZIONE VIII Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci
(art. 12 D.L. 81/2007; D.P.R. 227/2007)
Imprese di
autotrasporto merci L’articolo 12 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 3 agosto 2007, n. 127, ha previsto la concessione alle imprese di autotrasporto di misu-
Codice credito 51
re di sostegno fruibili anche sotto forma di credito di imposta. Il regolamento approvato con
D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227, ha individuato le risorse finanziarie da assegnare median-
te credito d’imposta e la tipologia di spese ammissibili. Il decreto del Ministro dei trasporti n.
206 del 14 dicembre 2007 ha definito le modalità di accesso al beneficio, prevedendo l’ob-
bligo della presentazione di apposita istanza al Ministero dei trasporti. Inoltre, il decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 5 marzo 2008
ha disciplinato le modalità di fruizione del credito d’imposta.
Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 lu-
glio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite il codice tributo “6810”.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU40, l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ri-
sultante dal rigo RU43 del modello UNICO 2009;
– nel rigo RU41, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigoRU42, l’ammontare del credito di cui al rigo RU41 versato, a seguito di ravvedimen-
to, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presen-
tazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
56
– nel rigo RU43, l’importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli im-
porti indicati nei righi RU40 e RU42 e l’importo indicato nel rigo RU41, utilizzabile in com-
pensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo
d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
SEZIONE IX Credito d’imposta per investimenti in agricoltura
(art. 11, D.L. 138/2002; art. 69, L. 289/2002)
Investimenti
Nella presente sezione deve essere indicato il credito d’imposta residuo relativo agli investi-
in agricoltura
menti in agricoltura, realizzati entro il 31 dicembre 2006 ed indicati nell’istanza accolta dal-
ex art. 11 D.L. 138/2002 l’Agenzia delle Entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004. Si rammenta che il credito d’impo-
e art. 69 L. 289/2002 sta residuo riferito agli investimenti avviati anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 deve es-
sere esposto nella sezione X indicando il codice credito “VS”.
Codice credito 09
La sezione deve essere compilata anche in caso di decadenza dal beneficio a seguito del ve-
rificarsi delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000; in tal caso,
deve essere compilato solo il rigo RU45.
Nel rigo RU44,colonna 1, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo risultante dal
rigo RU44, colonna 4, del modello UNICO 2009.
Nel rigo RU44, colonna 2, va indicato l’importo del credito utilizzato in compensazione, ai
sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presen-
te dichiarazione, tramite il codice tributo “6743”.
Nel rigo RU44,colonna 3, va indicato l’ammontare del credito di cui alla colonna 2, versato
a seguito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fi-
no alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
Nel rigo RU44, colonna 4, va indicato l’ammontare del credito residuo risultante dalla diffe-
renza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 3 del presente rigo e l’importo in-
dicato nella colonna 2. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi
d’imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Il rigo RU45 è riservato all’indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d’im-
posta, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive).
In particolare:
– nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5, va indicato, in corrispondenza dell’anno in cui è stato effettua-
to l’investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d’imposta
successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro
il quinto periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ce-
duti, dismessi, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, o destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione ovvero, nell’ipotesi di
rimpiazzo dei beni agevolati, l’eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito ri-
spetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
– nellacolonna 6 va indicato l’importo del minor credito spettante, risultante dalla ridetermina-
zione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall’art. 20 del
D.P.R. n. 602/73, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle impo-
ste risultanti dalla presente dichiarazione;
– nella colonna 7 va indicato l’importo di cui alla colonna 6 versato entro il suddetto termine
ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della dichiarazione, al net-
to dei relativi interessi e sanzioni.
SEZIONE X Credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate
(art. 8, L. 388/2000; art. 10, D.L. 138/2002; art. 62, L. 289/2002; art. 1, c. 412, L.
Investimenti aree
266/2005)
svantaggiate
Nella presente sezione deve essere indicato il credito residuo relativo:
– al credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’art. 8 della legge
n. 388 del 2000 e successive modifiche;
– al credito d’imposta per gli investimenti in agricoltura, limitatamente agli investimenti avviati
anteriormente alla data dell’8 luglio 2002. I dati del credito d’imposta residuo relativo agli
investimenti in agricoltura indicati nell’istanza accolta dall’Agenzia delle entrate negli anni
2002, 2003 e/o 2004 devono essere indicati nella sezione IX.
La sezione deve essere compilata anche in caso di decadenza dal beneficio a seguito del ve-
rificarsi delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000.
In particolare, nella sezione deve essere indicato il credito d’imposta residuo relativo ai regimi
agevolativi contraddistinti dai codici credito di seguito riportati.
I soggetti che hanno fruito dei crediti residui riferiti a regimi differenti devono compilare più se-
zioni, indicando in ognuna di esse il relativo codice credito. Per le modalità di compilazione
della sezione “pluricredito” si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.
57
Investimenti 1) Codice credito “VS”- Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l’indicazione del credito residuo relativo
ex art. 8 L. 388/2000
agli investimenti avviati anteriormente alla data dell’8 luglio 2002.
Il credito d’imposta è fruibile, in via automatica, nelle misure determinate con i decreti del Ministero
Codice credito VS
dell’economia e delle finanze 2 aprile 2003 e 6 agosto 2003 e con le delibere del CIPE n. 19 del
29 settembre 2004 e n. 34 del 27 maggio 2005, utilizzando il codice tributo “6734”.
Per ulteriori approfondimenti in ordine alle misure di utilizzo del credito, si rinvia alla circolare
dell’Agenzia delle entrate n. 51 del 29 novembre 2005.
Investimenti 2) Codice credito: “TS”-Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in relazione all’istanza presentata nel 2002.
ex art. 10 D.L. 138/2002
Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l’indicazione del credito residuo relativo
agli investimenti avviati a decorrere dall’8 luglio 2002 ed indicati nell’istanza presentata nel
Codice credito TS
2002. Il credito d’imposta è fruibile utilizzando il codice tributo “6742”.
Investimenti 3) Codice credito: “S3” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 62 dalla legge n. 289 del
2002 in relazione all’istanza presentata nel 2003.
ex art. 62 L. 289/2002
Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d’imposta relativo all’i-
Istanza 2003
stanza di attribuzione (modelli ITS e RTS) presentata nell’anno 2003.
Tale codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l’indicazione del credito riversa-
Codice credito S3
to, utilizzando i codici tributo “6759”, per gli investimenti effettuati nel Sud, e “6773” per gli
investimenti effettuati nel Centro-Nord, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta cui si ri-
ferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n.
388 del 2000 (clausole antielusive). Con tale codice credito, pertanto, può essere compilato
solo il rigo RU49.
Investimenti 4)Codice credito “S4” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 62 della legge n. 289
del 2002 in relazione all’istanza presentata nel 2004.
ex art. 62 L. 289/2002
Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d’imposta relativo all’
Istanza 2004
istanza di attribuzione (modelli ITS e RTS) presentata nell’anno 2004.
Tale codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l’indicazione del credito riversa-
Codice credito S4
to, utilizzando i codici tributo “6760”, per gli investimenti effettuati nel Sud, e “6774” per gli
investimenti effettuati nel Centro-Nord, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta cui si ri-
ferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n.
388 del 2000 (clausole antielusive). Con tale codice credito, pertanto, può essere compilato
solo il rigo RU49.
Investimenti 5) Codice credito “S5” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 62 della legge n. 289 del
2002 in relazione all’istanza presentata nel 2005.
ex art. 62 L. 289/2002
Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d’imposta relativo alle
Istanza 2005
istanze presentate nel 2005 (modelli ITS e RTS).
Il suddetto codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l’indicazione del credito ri-
Codice credito S5
versato, utilizzando il codice tributo “6761”, per gli investimenti effettuati nel Sud, e “6775”
per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord, a seguito del verificarsi nel periodo d’imposta cui
si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n.
388 del 2000 (clausole antielusive). Con tale codice credito, pertanto, può essere compila-
to solo il rigo RU49.
Investimenti 6) Codice credito “S6” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 62 della legge n. 289 del
2002 in relazione all’istanza presentata nel 2006.
ex art. 62 L. 289/2002
Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d’imposta relativo alle
Istanza 2006
istanze presentate nel 2006 (modelli ITS e RTS).
Il suddetto codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l’indicazione del credito ri-
Codice credito S6
versato, utilizzando i codici tributo “6762”, per gli investimenti effettuati nel Sud, e “6776’’
per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta
cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della leg-
ge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). Con tale codice credito, pertanto, può essere com-
pilato solo il rigo RU49.
Investimenti 7) Codice credito “RC” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 62 della Legge n. 289 del
2002 in relazione all’istanza presentata nel 2006 - Credito d’imposta finanziato dalla Re-
ex art. 62 L. 289/2002
gione Campania.
Regione Campania
Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d’imposta relativo alle
istanze accolte a seguito del finanziamento della Regione Campania.
Codice credito RC
Il suddetto codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l’indicazione del credito ri-
versato, utilizzando il codice tributo “ 3891”, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta
58
cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della leg-
ge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). Con tale codice credito, pertanto, può essere com-
pilato solo il rigo RU49.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione, tenendo presente che con ri-
ferimento ai codici credito “S3”, “S4”, “S5”, “S6” e “RC”può essere compilato solo il rigo RU49.
Nel rigo RU46, va indicato il codice identificativo del regime agevolativo fruito e dell’anno di
presentazione dell’istanza, in base alle indicazioni sopra riportate.
Nel rigo RU47, colonna 1, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo della pre-
cedente dichiarazione, relativo alla medesima tipologia del credito fruito, risultante dal rigo
RU47, colonna 4, del modello UNICO 2009.
Nel rigo RU47, colonna 2, va indicato l’importo del credito utilizzato in compensazione, ai
sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presen-
te dichiarazione.
Nel rigo RU47,colonna 3, va indicato l’ammontare del credito di cui alla colonna 2, ver-
sato a seguito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiara-
zione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e san-
zioni.
Nel rigo RU47,colonna 4, va indicato l’importo risultante dalla differenza tra la somma degli
importi indicati nelle colonne 1 e 3 e l’importo indicato nella colonna 2. Il credito residuo po-
trà essere utilizzato in compensazione nei periodi d’imposta successivi a quello cui si riferisce
la presente dichiarazione, entro i limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in relazione
ai singoli regimi agevolativi.
Il rigo RU49 è riservato all’indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito
d’imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichia-
razione, delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clauso-
le antielusive).
In particolare:
nellecolonne 1,2,3,4 e5, va indicato, in corrispondenza dell’anno in cui è stato effettuato
l’investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d’imposta suc-
cessivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il quin-
to periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ceduti, di-
smessi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione ovvero, nell’ipotesi di rimpiazzo dei
beni agevolati, l’eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di
acquisizione del nuovo bene;
nella colonna 6, va indicato l’importo del minor credito spettante, conseguente alla ridetermi-
nazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall’art. 20 del
D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle
imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
nella colonna 7, va indicato l’importo di cui alla colonna 6 versato entro il suddetto termine
ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della dichiarazione, al net-
to dei relativi interessi e sanzioni.
SEZIONE XI Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta contraddistinti dai codici
10 - 11 - 12 e 13 aventi le medesime modalità di gestione.
I crediti in questione concorrono alla determinazione del reddito (vedere in Appendice la voce
“Contributi e liberalità”) e devono essere indicati, a pena di decadenza – e quindi anche nel
caso in cui essi non siano utilizzati – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di im-
posta nel corso del quale il beneficio é concesso oppure, ai sensi dell’art. 11 della legge n.
317 del 1991 così come modificato dall’art. 15 della legge n. 144 del 1999, nella dichia-
razione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Per le modalità di compilazione della sezione “pluricredito” si rinvia alle istruzioni riportate nel-
la premessa.
Investimenti innovativi Investimenti innovativi (artt. 5 e 6, L. 317/91)
Spese di ricerca (art. 8, L. 317/91)
Codice credito 10
La legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall’art. 3 della legge 7 agosto 1997, n.
266, ha previsto agli artt. 5, 6 e 8 la concessione dei crediti d’imposta per investimenti inno-
Spese di ricerca vativi e spese di ricerca a beneficio delle piccole e medie imprese, così come definite dai de-
creti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997 e 23 di-
Codice credito 11
cembre 1997. Per la compensazione in F24 sono utilizzabili, rispettivamente, i codici tributo
“6713” e “6714”.
59
Commercio e turismo Incentivi al settore del commercio e del turismo per l’acquisto di beni strumentali
(art. 11, L. 449/97; artt. 53 e 54, L. 448/98; art. 7, L. 488/99; art. 3 DPCM 26 maggio
Codice credito 12
2000; art. 145, c. 74, L. 388/2000)
La disciplina del credito d’imposta introdotta dall’art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successivamente modificata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicem-
bre 1998, n. 448, e dall’art. 7, comma 17, lett. a) e b) della legge 23 dicembre 1999, n.
488, prevede un credito d’imposta a favore delle piccole e medie imprese per l’acquisto di
determinati beni strumentali. Il credito d’imposta è fruibile nel rispetto della regola “de minimis”
di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001.
Per la compensazione in F24 sono utilizzabili i codici tributo: “6703” e “3887”.
Strumenti per pesare Credito d’imposta per l’acquisto di strumenti per la pesatura
(art. 1, L. 77/97)
Codice credito 13
Il credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano strumenti per la pesatura è stato in-
trodotto dalla legge n. 77 del 25 marzo 1997, in sostituzione del contributo in conto capita-
le, già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6717”.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU50, il codice identificativo del credito d’imposta fruito, indicato in corrisponden-
za della descrizione di ciascun credito;
– nel rigo RU51, colonne 1, 2, 3 e 4, l’ammontare del credito d’imposta residuo della prece-
dente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 2, 3, 4 e 5 del rigo RU60 del
Mod. UNICO 2009, avendo cura di riportare l’importo residuo relativo al medesimo credi-
to fruito;
– nel rigo RU52, colonna 4, l’ammontare del credito concesso nel periodo d’imposta prece-
dente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione re-
lativa al periodo d’imposta in cui è stato concesso;
– nel rigo RU52, colonna 5, l’ammontare del credito concesso nel periodo d’imposta cui si ri-
ferisce la presente dichiarazione. Con riguardo ai crediti le cui norme istitutive non sono più
operative, la compilazione del rigo riguarderà esclusivamente i casi in cui il provvedimento
di accoglimento di istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel periodo d’imposta
cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigoRU53, colonne 1,2,3,4e 5,l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti co-
lonne del rigo RU51 e del rigo RU52, utilizzato in diminuzione degli acconti dell’IRPEF rela-
tiva al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigoRU54, colonne 1,2,3,4e 5,l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti co-
lonne del rigo RU51 e del rigo RU52 utilizzato in diminuzione del versamento a saldo del-
l’IRPEF relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nelrigoRU55,colonne 1,2,3 e4,l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti colon-
ne del rigo RU51, utilizzato in diminuzione dei versamenti periodici e dell’acconto dell’IVA
dovuta per l’anno 2009. Si rammenta che il credito d’imposta può essere utilizzato in dimi-
nuzione dei versamenti IVA successivamente alla presentazione della dichiarazione dei red-
diti nella quale il credito è stato indicato;
– nelrigoRU56,colonne 1,2,3 e4,l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti colon-
ne del rigo RU51, utilizzato in diminuzione del versamento a saldo dell’IVA dovuta per l’an-
no 2009. Si rammenta che il credito d’imposta può essere utilizzato in diminuzione dei ver-
samenti IVA successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il
credito è stato indicato;
– nel rigoRU57,colonne 1,2,3,4e 5, l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti co-
lonne del rigo RU51 e del rigo RU52, utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui
alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichia-
razione;
– nel rigo RU58, colonne 1,2,3,4 e 5, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione
ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichia-
razione;
– nel rigoRU59, colonne 1,2,3,4e 5, l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti co-
lonne del rigo RU58 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferi-
sce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei
relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU60, colonna 2, la differenza tra la somma dei righi RU51 e RU59 e la somma
degli importi dei righi RU53, RU54, RU55, RU56, RU57 e RU58 della medesima colonna,
che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai
sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il periodo d’imposta successivo a quello cui si rife-
risce la presente dichiarazione;
60
– nel rigo RU60, colonna 3, la differenza tra la somma dei righi RU51 e RU59 e la somma
degli importi dei righi RU53, RU54, RU55, RU56, RU57 e RU58 della medesima colonna,
che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero utilizzata in compen-
sazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo periodo d’imposta successi-
vo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU60, colonna 4, la differenza tra la somma dei righi RU51, RU52 e RU59 e la
somma degli importi dei righi RU53, RU54, RU55, RU56, RU57 e RU58 della medesima
colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compen-
sazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il terzo periodo d’imposta successivo a
quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU60, colonna 5, la differenza tra la somma dei righi RU52 e RU59 e la somma
degli importi dei righi RU53, RU54, RU57 e RU58 della medesima colonna, che può esse-
re utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del
D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il quarto periodo di imposta successivo a quello cui si riferi-
sce la presente dichiarazione.
SEZIONE XII Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta contraddistinti dai codici 17 e 20.
Per le modalità di compilazione della sezione “pluricredito” si rinvia alle istruzioni riportate nel-
la premessa.
Incentivi per la Credito di imposta per la ricerca scientifica
ricerca scientifica (art. 5, L. 449/97; D.I. 275/98; D.Lgs. 297/99, art. 14 D.M. 593/2000)
L’art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di potenziare l’attività di ricerca, pre-
Codice credito 17
vede a favore delle piccole e medie imprese un contributo, le cui modalità di concessione so-
no state disciplinate con regolamento n. 275 del 1998 e con Decreto del Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 593 del 2000. Il credito di imposta deve
essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’im-
posta nel quale il credito è concesso.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6701”.
Veicoli elettrici, Credito di imposta per l’acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL
a metano o a GPL e per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL
(art. 1, c. 2, D.L. 324/97; D.M. 256/1998; art. 6, c. 4, L. 140/1999; art. 145, c. 6, L.
Codice credito 20
388/2000; D.M. 5 aprile 2001; art. 28, L. 273/2002; D.M. 183/2003; art. 1, c. 53 e 54,
L. 239/2004; art. 5 sexies, D.L. 203/2005; D.I. 2 marzo 2006; art. 2, c. 59, D.L.
262/2006, come sostituito dall’art. 1, c. 238, L. 296/2006)
Beneficiano del credito d’imposta le imprese costruttrici o importatrici e gli installatori di impian-
ti di alimentazione a gas metano o a GPL per il recupero dell’importo del contributo statale ri-
conosciuto alle persone fisiche per l’acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a GPL, moto-
cicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l’installazione di un im-
pianto alimentato a metano o GPL. L’art. 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239
ha esteso l’erogazione del contributo anche a favore delle persone giuridiche. Il contributo pre-
visto per l’installazione di impianti a metano o GPL può essere recuperato, per effetto di quan-
to previsto dall’art. 5 sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, anche dai sogget-
ti appartenenti alla filiera di settore, secondo le modalità definite con accordo di programma
tra il Ministero delle Attività Produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentati-
ve, allegato al decreto interministeriale 2 marzo 2006.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6709”.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU61, il codice identificativo del credito d’imposta fruito, indicato in corrisponden-
za della descrizione di ciascun credito;
– nelrigo RU62, l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ri-
sultante dal rigo RU66 del Mod. UNICO 2009, avendo cura di riportare l’importo residuo
relativo al medesimo credito fruito;
– nel rigo RU63, l’ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la pre-
sente dichiarazione;
– nel rigo RU64, colonna 1, da compilare esclusivamente nel caso in cui nel rigo RU61 sia
stato indicato il codice credito 20, l’ammontare del credito di cui alla somma degli importi
indicati nei righi RU62 e RU63 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribu-
zioni dei dipendenti dovute per l’anno 2009;
– nel rigoRU64, colonna2, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU62 e RU63
utilizzato in diminuzione dei versamenti periodici e dell’acconto dell’IVA dovuta per l’anno
2009;
61
– nel rigo RU64, colonna3, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU62 e RU63
utilizzato in diminuzione del versamento a saldo dell’IVA dovuta per l’anno 2009;
– nel rigoRU64, colonna 4, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU62 e RU63
utilizzato in diminuzione degli acconti dell’IRPEF relativa al periodo d’imposta cui si riferisce
la presente dichiarazione;
– nel rigoRU64, colonna 5, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU62 e RU63
utilizzato in diminuzione del versamento a saldo dell’IRPEF relativa al periodo d’imposta cui
si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU64, colonna 6, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU62 e RU63
utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, relativa
al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU64, colonna 7, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del
D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU65, l’ammontare del credito di cui al rigo RU64, colonna 7 versato, a seguito di
ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla da-
ta di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU66, la differenza fra la somma dei righi RU62, RU63 e RU65 e la somma degli
importi indicati nel rigo RU64, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, utilizzabile in diminuzione del-
le suddette imposte dovute per i periodi d’imposta successivi, ovvero in compensazione ai
sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui
si riferisce la presente dichiarazione.
SEZIONE XIII Credito d’imposta per il gasolio per autotrazione (Caro petrolio)
(art. 1, D.L. 265/2000; art. 25, L. 388/2000; art. 8, D.L. 356/2001; art. 5, D.L. 452/2001;
Caro petrolio art. 1, D.L. 138/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, cc. 515, 516 e 517 L. 311/2004;
art. 1, c. 10, D.L. 16/2005; art. 7, c. 14, D.L. 262/2006; art. 6, D.Lgs. 26/2007)
Codice credito 23
Nella presente sezione deve essere indicato il credito d’imposta previsto dal D.L. 26 settembre
2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, a favo-
re di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercen-
ti autoservizi e trasporti a fune con riferimento ai consumi di gasolio.
Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.
241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal DPR
9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un’apposita dichiarazione ai competenti uf-
fici dell’Agenzia delle dogane. L’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il
semestre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo: “6740”.
Nel prospetto va indicato:
– nel rigo RU67, l’ammontare del credito concesso nell’anno 2009;
– nel rigo RU68, l’ammontare del credito di cui al rigo RU67 utilizzato in compensazione ai
sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell’anno 2009;
– nel rigo RU69, l’ammontare del credito di cui al rigo RU68 versato, a seguito di ravvedimen-
to, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presen-
tazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nelRU70, colonna 2, l’importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra la
somma degli importi indicati nei righi RU67 e RU69 e l’importo indicato nel rigo RU68, ri-
portando nella colonna 1 l’ammontare del credito, già compreso nell’importo di colonna 2,
chiesto a rimborso con le modalità sopra indicate.
SEZIONE XIV Credito d’imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione
(art. 9, D.L. 35/2005; art. 1, c. 419, L. 266/2005)
Premio concentrazione Nella sezione deve essere indicato l’importo residuo relativo al credito d’imposta per le operazio-
ex art. 9 D.L. 35/2005 ni di concentrazione tra micro, piccole e medie imprese, previsto dall’art. 9 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Codice credito 36
In particolare, indicare:
– nel rigo RU71, colonne 1, 2 e3, l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente
dichiarazione risultante dalle corrispondenti colonne del rigo RU74 del Mod. UNICO2009,
avendo cura di riportare nella colonna 1 l’importo residuo del credito concesso in relazione
all’istanza presentata a valere sui fondi 2005, nella colonna 2 l’importo residuo del credito
concesso in relazione all’istanza presentata a valere sui fondi 2006 e nella colonna 3l’impor-
to residuo del credito concesso in relazione all’istanza presentata a valere sui fondi 2007;
– nel rigo RU72,colonne 1, 2 e3 l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sen-
si del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazio-
ne, tramite i codici tributo “6786” per l’utilizzo del credito spettante in relazione all’istanza
62
presentata a valere sui fondi 2005; “6792”, per l’utilizzo del credito spettante in relazione
all’istanza presentata a valere sui fondi 2006 e “6799”per l’utilizzo del credito spettante in
relazione all’istanza presentata a valere sui fondi 2007;
– nel rigo RU73, colonne 1, 2 e 3, l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne
del rigo RU72versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la pre-
sente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi in-
teressi e sanzioni;
– nelrigo RU74,colonne 1, 2 e3, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU71
e RU73 e l’importo indicato nel rigo RU72delle corrispondenti colonne, che potrà essere uti-
lizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusu-
ra del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
SEZIONE XV Credito d’imposta per il recupero del contributo versato al S.S.N. dagli
autotrasportatori (art. 1, c. 103, L. 266/2005, art. 1, c. 396, L. 296/2006; art. 1,
Recupero contributo comma 169, L. 244/2007; art. 2, comma 3, L. 203/2008)
S.S.N. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 1, comma 103, ha previsto che le somme
versate nel periodo d’imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui
Codice credito 38
premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non in-
feriore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente 23 mar-
zo 1992 (G.U. n. 77 del 1 aprile 1992), possono essere recuperate, fino alla concorrenza
di euro 300 per ciascun veicolo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislati-
vo 9 luglio 1997, n. 241, sui versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006.
La legge n. 244 del 2007 ha esteso il beneficio anche con riferimento alle somme versate nel
periodo d’imposta 2007, consentendo la compensazione con i versamenti effettuati dal 1°
gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. L’agevolazione è stata estesa dalla legge finanziaria
2009 alle somme versate nel 2008, da recuperare in compensazione nel 2009.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU76, l’ammontare del credito spettante in relazione alle somme versate nell’anno
2008;
– nel rigo RU77, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il co-
dice tributo “6793”;
– nel rigo RU78,l’ammontare del credito di cui al rigo RU77 versato, a seguito di ravvedimen-
to, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presen-
tazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
SEZIONE XVI Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
(art. 1, commi da 280 a 283, L. 296/2006; art. 1, comma 66, L. 244/2007)
Ricerca e Sviluppo La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, commi da 280 a 283, come modificata
dall’articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto l’attribuzione
Codice credito 49
alle imprese di un credito d’imposta in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca e svi-
luppo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006
e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. Il credi-
to spetta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti; detta misura è elevata al 40 per cen-
to se i costi di ricerca e sviluppo si riferiscono a contratti stipulati con Università ed Enti pubbli-
ci di ricerca. Ai fini della determinazione del credito d’imposta, i costi non possono superare
l’importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e del-
le finanze n. 76 del 28 marzo 2008 è stato adottato il regolamento recante “disposizioni per l’a-
dempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accerta-
mento e verifica delle spese per il credito d’imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo”.
Per effetto di quanto disposto dal decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dall’anno 2009 possono be-
neficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato il formulario (modello FRS) con-
tenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ed hanno ottenuto dall’Agenzia
delle entrate il nulla osta alla fruizione del credito. I soggetti ammessi al beneficio possono uti-
lizzare il credito d’imposta, secondo le modalità previste dalla norma istitutiva, a decorrere dal-
l’anno per il quale il credito è concesso.
Il credito d’imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese sono state so-
stenute; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del de-
63
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese suc-
cessivo al termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel
quale il credito è maturato.
Al credito d’imposta da indicare nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo an-
nuale introdotto dall’art. 1, comma 53, della citata legge n. 244 del 2007.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione, tenendo presente che la
sezione deve essere compilata dai soggetti che hanno ottenuto dall’Agenzia delle entrate il nul-
la osta alla fruizione del credito d’imposta, indipendentemente dall’anno di decorrenza degli
utilizzi, relativo ai costi per attività di ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo d’imposta di rife-
rimento della presente dichiarazione.
Nel rigo RU80, devono essere indicati i costi sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la
presente dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo, sulla base dei quali è determinato l’am-
montare del credito d’imposta spettante. In particolare, indicare:
– nella colonna 1, l’ammontare dei costi riguardanti il personale, limitatamente a ricercatori e
tecnici impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo, specificando nella colonna 2l’ammontare
dei predetti costi, già compresi nell’importo di colonna 1, riferiti a contratti stipulati con Uni-
versità ed Enti pubblici di ricerca;
– nella colonna 3, l’ammontare dei costi riguardanti gli strumenti e le attrezzature di laborato-
rio impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo, specificando nella colonna 4l’ammontare dei
predetti costi, già compresi nell’importo di colonna 3, riferiti a contratti stipulati con Univer-
sità ed Enti pubblici di ricerca;
– nella colonna 5, l’ammontare dei costi riguardanti i fabbricati per la realizzazione di centri
di ricerca, specificando nella colonna 6l’ammontare dei predetti costi, già compresi nell’im-
porto di colonna 5, riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca;
– nella colonna 7, l’ammontare dei costi riguardanti la ricerca contrattuale, le competenze tec-
niche e i brevetti, specificando nella colonna 8 l’ammontare dei predetti costi, già compresi
nell’importo di colonna 7, riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca;
– nella colonna 9, l’ammontare dei costi riguardanti i servizi di consulenza utilizzati per l’atti-
vità di ricerca e sviluppo, specificando nella colonna 10 l’ammontare dei predetti costi, già
compresi nell’importo di colonna 9, riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici
di ricerca;
– nella colonna 11, l’ammontare dei costi riguardanti le spese generali, specificando nella co-
lonna 12 l’ammontare dei predetti costi, già compresi nell’importo di colonna 11, riferiti a
contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca;
– nella colonna 13, l’ammontare dei costi riguardanti i materiali, forniture e prodotti analoghi,
utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo, specificando nella colonna 14 l’ammontare dei
predetti costi, già compresi nell’importo di colonna 13, riferiti a contratti stipulati con Univer-
sità ed Enti pubblici di ricerca;
– nelle colonne 15 e16, l’ammontare complessivo dei costi sostenuti nel periodo d’imposta cui
si riferisce la presente dichiarazione, riportando nella colonna 15 la somma degli importi del-
le colonne 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 e nella colonna 16 la somma degli importi delle colonne
2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14.
Nel rigo RU81, va indicato l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta cui si rife-
risce la presente dichiarazione, in relazione ai costi esposti nel rigo RU80. Si precisa che de-
ve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante per il quale è stato rilasciato dal-
l’Agenzia delle entrate il nulla osta alla fruizione, avendo cura di riportare nella colonna 1 il
credito utilizzabile dal 2010 e nella colonna 2 il credito utilizzabile dal 2011.
Nel rigo RU82, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente dichia-
razione risultante dalle colonne 1 e 2 del rigo RU85 del Mod. UNICO 2009. Si precisa che
l’ammontare complessivo del credito residuo va ripartito tra le colonne 1, 2 e 3 del presente
rigo in relazione all’anno di decorrenza degli utilizzi. In particolare, nella colonna 1 va ripor-
tato l’importo residuo relativo al credito utilizzabile dal 2009, nella colonna 2 l’importo utiliz-
zabile dal 2010 e nella colonna 3 il credito fruibile dal 2011.
Nel rigo RU83, indicare:
– nellacolonna 1, l’importo del credito di cui al rigo RU81, colonna 1, utilizzato in diminuzione
dell’IRPEF dovuta a saldo per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nella colonna 2, l’importo del credito di cui al rigo RU81, colonna 1, utilizzato in diminuzio-
ne dell’IRAP dovuta a saldo per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
– nella colonna 3, l’importo del credito di cui al rigo RU82, colonna 1, utilizzato in compen-
sazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presen-
te dichiarazione, mediante il codice tributo “6808”;
Nel rigo RU84 indicarel’ammontare del credito di cui al rigo RU83, colonna 3, versato a se-
guito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino al-
la data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
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Nel rigo RU85, va indicato l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva di-
chiarazione. In particolare, indicare:
– nella colonna 1, il credito residuo utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241
del 1997, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi nei righi
RU82, colonne 1 e 2, e RU84 e l’importo indicato nel rigo RU83, colonna 3;
– nella colonna 2, il credito residuo, risultante dalla differenza tra l’importo indicato nel rigo
RU81, colonna 1, e la somma degli importi indicati nel rigo RU83, colonne 1 e 2, utilizza-
bile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 a decorrere dal mese successi-
vo al termine per la presentazione della presente dichiarazione;
– nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi
del D.Lgs. n. 241 del 1997 a partire dal 2011, risultante dalla somma degli importi indica-
ti nei righi RU81, colonna 2, e RU82, colonna 3.
SEZIONE XVII Credito d’imposta in agricoltura – anno 2007
(art. 1, comma 1075, L. 296/2006; D.M. 6 luglio 2007)
Agricoltura 2007 L’articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto a favore de-
ex art. 1, c 1075, gli imprenditori agricoli di cui all’ art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, l’at-
L. 269/2006 tribuzione del credito d’imposta per gli investimenti in agricoltura ed ha disposto che lo stesso
si applichi con le modalità di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, con-
Codice credito 50 vertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007 ha discipli-
nato le modalità di riconoscimento della predetta agevolazione per l’anno 2007 ed ha stabi-
lito, tra l’altro, un limite massimo di accesso al credito d’imposta, fissando detto limite in euro
200.000 per ciascun imprenditore. Inoltre, il citato decreto ha previsto l’obbligo della presen-
tazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate.
Possono, pertanto, beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno ottenuto dall’Agen-
zia delle entrate l’accoglimento dell’istanza di attribuzione del credito (Mod. IIA).
Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 lu-
glio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del me-
desimo.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU86, colonna 1, l’ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati, costi-
tuito dal costo sostenuto per l’acquisizione dei beni agevolati;
– nel rigo RU86, colonna 2, l’ammontare complessivo dell’investimento agevolabile;
– nel rigo RU86, colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente di-
chiarazione, risultante dal rigo RU86, colonna 7, del Mod. UNICO 2009;
– nel rigo RU86, colonna 4, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta cui si ri-
ferisce la presente dichiarazione, in relazione agli investimenti realizzati e nei limiti del con-
tributo riconosciuto con l’atto di assenso dalla Agenzia delle entrate;
– nel rigo RU86, colonna 5, l’importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del
D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU86, colonna 6, l’ammontare del credito di cui alla colonna 5 versato, a seguito
di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla
data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU86, colonna 7, va indicato l’ammontare del credito residuo risultante dalla differen-
za tra la somma degli importi indicati nelle colonne 3, 4 e 6 del presente rigo e l’importo in-
dicato nella colonna 5 del presente rigo. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compen-
sazione nei periodi d’imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
SEZIONE XVIII Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
(art. 1, commi 271- 279, L. 296/2006; D.L. 97/2008)
Nuovi investimenti L’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l’attri-
nelle aree svantaggiate buzione di un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti destinati al-
ex art. 1, comma 271, le strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, para-
L 296/2006 grafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea (di seguito Trattato CE),
ubicate nelle regioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Codice credito 62 Abruzzo e Molise.
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a fina-
lità regionale 2007-2013 e spetta per gli investimenti facenti parte di un progetto d’investimen-
to iniziale realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Sono agevola-
bili i beni strumentali nuovi, espressamente individuati dal comma 273 della citata legge, ap-
partenenti alle seguenti categorie: macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, attrez-
zature varie, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e program-
mi informatici, limitatamente alle piccole e medie imprese.
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Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legge 3 giugno 2008 n. 97, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008 n. 129, possono beneficiare del credito
d’imposta i soggetti che hanno presentato il formulario contenente i dati degli investimenti age-
volabili, utilizzando il modello FAS, ed hanno ottenuto dall’Agenzia delle entrate il nulla osta
alla fruizione del credito. I soggetti ammessi al beneficio possono utilizzare il credito d’impo-
sta, secondo le modalità previste dalla norma istitutiva, a decorrere dall’anno per il quale il cre-
dito è concesso.
Il credito d’imposta è utilizzabile per il versamento, mediante compensazione “interna”, delle
imposte sui redditi dovute, in acconto ed a saldo, per il periodo d’imposta in cui sono effettua-
ti gli investimenti e per i periodi d’imposta successivi; l’eventuale eccedenza può essere fruita
in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e succes-
sive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione del-
la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale l’investimento è realizzato.
Al credito d’imposta si applica, fino al 31 dicembre 2009, il limite di utilizzo introdotto dal-
l’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.
La sezione deve essere compilata dai soggetti che hanno realizzato gli investimenti nel 2007
e/o nel 2008 e/o nel 2009 ed hanno ottenuto il nulla-osta alla fruizione del credito a decor-
rere dal 2008 e/o 2009 e/o 2010.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.
Nel rigo RU87, colonne 1,2 e 3, va indicato, in corrispondenza della colonna relativa al pe-
riodo d’imposta nel corso del quale è stato realizzato l’investimento, l’ammontare complessivo
dei costi di acquisto o di costruzione effettivamente sostenuti riferiti ai beni ammessi a fruire del-
l’agevolazione. Si segnala che nel rigo deve essere riportato il costo complessivo degli investi-
menti effettivamente realizzati nell’anno di riferimento della dichiarazione anche nel caso in cui
una parte del credito maturato sia utilizzabile successivamente al 2010. I soggetti che hanno
indicato il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi UNICO 2009 devono riportare nel-
le colonne 1 e 2 l’importo indicato, rispettivamente, nelle colonne 1 e 2 del rigo RU87 del
Mod. UNICO 2009.
Nel rigo RU88, colonne 1, 2 e 3, va indicato l’ammontare complessivo dei costi agevolabili,
riferiti agli investimenti indicati nelle rispettive colonne del rigo RU87. Si rammenta che il costo
agevolabile è costituito dal costo complessivo delle acquisizioni dei beni agevolabili, decurta-
to degli ammortamenti dedotti relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nel-
la quale è stato realizzato il nuovo investimento. Sono esclusi dal computo gli ammortamenti
dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta del-
la loro entrata in funzione. I soggetti che hanno indicato il credito nella dichiarazione dei red-
diti UNICO 2009 devono riportare nelle colonne 1 e 2, l’importo indicato, rispettivamente,
nelle colonne 1 e 2 del rigoRU88 del Mod. UNICO 2009.
Nei righi RU89 eRU90, colonne 1,2 e 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta matu-
rato con riferimento agli investimenti indicati nelle rispettive colonne del rigo RU88. Tale ammon-
tare è determinato applicando all’investimento agevolabile i massimali di aiuto stabiliti dalla Car-
ta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. In particolare, indicare:
• nel rigo RU89, colonna 3,l’ammontare del credito maturato con riferimento agli investimen-
ti indicati nel rigo RU88, colonna 3, fruibile a decorrere dall’anno 2009. Le colonne 1 e 2
non sono presenti in quanto il credito fruibile dal 2009, relativo ad investimenti realizzati nel
2007 e 2008, ha trovato esposizione nella dichiarazione dei redditi modello UNICO
2009;
• nel rigo RU90, colonne 1, 2 e 3, l’ammontare del credito maturato con riferimento agli in-
vestimenti indicati, rispettivamente, nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RU88, fruibile a decorre-
re dall’anno 2010.
Nel rigo RU92, colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo della
precedente dichiarazione, risultante, rispettivamente, dalle colonne 1 e 2 del rigo RU97 del
modello UNICO 2009.
Nel rigo RU93, colonne 1,2 e 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta di cui alle ri-
spettive colonne dei righi RU89 e RU92 utilizzato in diminuzione dei versamenti degli acconti
IRPEF dovuti per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
Nel rigo RU94, colonne 1, 2 e 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta di cui alle ri-
spettive colonne dei righi RU89, RU90 e RU92 utilizzato in diminuzione del versamento del sal-
do IRPEF dovuto per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
Nel rigo RU95, colonna 1, indicare l’importo del credito di cui al rigo RU92, colonna 1, uti-
lizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d’imposta cui si
riferisce la presente dichiarazione.
Nelrigo RU96,colonna 1, indicare l’ammontare del credito di cui al rigo RU95, colonna 1, ver-
sato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e
fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
66
Nel rigo RU97,colonna 1,va indicato l’ammontare del credito residuo da riportare nella suc-
cessiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi
RU90 RU92 e RU96, colonna 1 e la somma degli importi indicati nei righi RU93, RU94 e
RU95 della medesima colonna 1. Tale credito è utilizzabile ai fini dei versamenti dell’imposta
sui redditi dovuta per i periodi d’imposta successivi a quello di riferimento della presente dichia-
razione nonché in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Nel rigo RU97,colonna 2, va indicato l’ammontare del credito residuo da riportare nella suc-
cessiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi
RU90 e RU92, colonna 2, e la somma degli importi indicati nei righi RU93 e RU94 della me-
desima colonna 2. Tale credito è utilizzabile ai fini dei versamenti dell’imposta sui redditi do-
vuta per i periodi d’imposta successivi a quello di riferimento della presente dichiarazione non-
ché in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 a decorrere dal sesto mese suc-
cessivo al termine per la presentazione della precedente dichiarazione (UNICO 2009).
Nel rigo RU97,colonna 3, va indicato l’ammontare del credito residuo da riportare nella suc-
cessiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi
RU89 e RU90, colonna 3, e la somma degli importi indicati nei righi RU93 e RU94 della me-
desima colonna 3. Tale credito è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi non-
ché, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della presente di-
chiarazione, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
SEZIONE XIX Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta contraddistinti dai codici 24 –
28 – 30 – 34 - da 41 a 45 - da 53 a 55 - da 57 a 60 - da 63 a 65 e da 69 a 75.
Per le modalità di compilazione della sezione “pluricredito” si rinvia alle istruzioni riportate
nella premessa.
Assunzione detenuti Credito d’imposta assunzione lavoratori detenuti
(art. 4, L. 193/2000; DI 87/2002)
Codice credito 24
La legge 22 giugno 2000, n. 193, ha previsto un credito d’imposta per le assunzioni di lavo-
ratori detenuti, le cui modalità di fruizione sono state disciplinate con il decreto del Ministero
della Giustizia n. 87 del 25 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. del 9 maggio 2002.
Il credito in questione, cumulabile con altri benefici, è utilizzabile in compensazione ai sensi
del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il codice tributo: “6741”.
Mezzi antincendio Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di
e autoambulanze volontariato ed ONLUS
(art. 20, D.L. 269/2003)
Codice credito 28
L’articolo 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contri-
buto previsto dall’art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle as-
sociazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l’acquisto di autoambulanze e mez-
zi antincendio nella misura del 20 per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante cor-
rispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore.
Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante com-
pensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, utilizzando il codice tributo “6769”.
Regimi fiscali agevolati Credito d’imposta per l’acquisto delle apparecchiature informatiche
(artt. 13 e 14, L. 388/2000; art. 1, D.M. 7 febbraio 2003)
Codice credito 30
La legge n. 388 del 2000, all’articolo 13, comma 5, ha previsto un credito d’imposta, fruibi-
le in via automatica, per l’acquisto delle apparecchiature informatiche a favore delle persone
fisiche che, avendo optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprendito-
riali e di lavoro autonomo, si avvalgono dell’assistenza fiscale dell’Agenzia delle Entrate.
La fruizione del credito d’imposta i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2003 è subordinata all’accoglimento da parte dell’A-
genzia delle entrate dell’apposita istanza (modello IPC) presentata dal beneficiario.
Per la fruizione del contributo sono utilizzabili i codici tributo “6735”e “6763” relativi, rispet-
tivamente, al regime automatico e a quello ad istanza.
Nella sezione va indicato anche il credito residuo, con i relativi utilizzi, riferito al contributo pre-
visto dall’art 14 della citata legge n. 388/2000 a favore dei soggetti aderenti al regime fi-
scale delle attività marginali, non più vigente dal 1° gennaio 2008 a seguito dell’abrogazio-
ne del regime agevolato disposta dall’articolo 1, comma 116, della legge n. 244/2007.
Per la fruizione del credito di cui all’art. 14 della legge n. 388 del 2000 sono utilizzabilii co-
dici tributo “6738” e “6764” relativi, rispettivamente, al regime automatico e a quello ad
istanza.
67
Software per farmacie Credito d’imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l’acquisto del
software (art. 50, c. 6, D.L. 269/2003; art. 9, D.L. 282/2004)
Codicecredito 34
L’articolo 50,comma 6,del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall’art. 9 del D.L. n. 282 del 29 novembre
2004 ha previsto a favore delle farmacie private e pubbliche un credito d’imposta, in misura pari a
euro 250, per l’acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricet-
te mediche. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997,
successivamente alla data di comunicazione dell’avviso di corretta installazione e funzionamento del
software da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il codice tributo “6779”.
Rottamazione Credito d’imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo
autoveicoli (art. 1, comma 224, L. 296/2006; art. 13, D.L. 7/2007)
per il trasporto La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 224, al fine di incentivare la riduzio-
promiscuo ne di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come «euro 0» o «euro 1», ha previsto,
per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,
ex art. 1, c. 224,
la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da
L. 296/2006
centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione e comunque nei limiti di 80 euro per
Codicecredito 41 ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazio-
ne il quale recupera il corrispondente importo mediante credito d’imposta da utilizzare in compen-
sazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6794”.
Acquisto e Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il
rottamazione trasporto promiscuo
autovetture ed (art. 1, comma 226, L. 296/2006)
autoveicoli La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 226, al fine di incentivare la so-
stituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto pro-
ex art. 1, c. 226,
miscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autovetture nuove immatricolate come «eu-
L. 296/2006
ro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, ha previsto la
Codicecredito 42 concessione di un contributo di euro 800 per l’acquisto di detti autoveicoli.
L’agevolazione spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre
2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2008.
Tale contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rim-
borso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il con-
tributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6795”.
Acquisto e Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autocarri
rottamazione (art. 1, comma 227, L. 296/2006)
autocarri La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 227, allo scopo di favorire il rin-
ex art. 1, c. 227, novo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizio-
ne, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli nuovi a minore impatto am-
L. 296/2006
bientale, ha previsto la concessione di un contributo di euro 2.000 per ogni autocarro di pe-
Codicecredito 43 so complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o «euro 5».
L’agevolazione spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre
2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2008.
Tale contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rim-
borso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il con-
tributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6796”.
Acquisto veicoli Credito d’imposta per l’acquisto di autovetture ed autocarri elettrici, ovvero alimentati
ecologici ad idrogeno, a metano o a GPL
ex art. 1, c. 228, (art. 1, comma 228, L. 296/2006)
L. 296/2006 La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 228, ha previsto, per l’acquisto
di autovetture e di autocarri, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante
Codicecredito 44
alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante ali-
mentazione elettrica ovvero ad idrogeno, la concessione di un contributo pari ad euro 1.500,
incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione ivi
considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro.
68
L’agevolazione spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre
2006 e fino al 31 dicembre 2009, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2010.
Tale contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rim-
borso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il con-
tributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6797”.
Acquisto e Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di motocicli
rottamazione (art. 1, comma 236, L. 296/2006)
motocicli La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 236, ha previsto, in caso di ac-
ex art. 1, c. 236, quisto di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motoci-
clo appartenente alla categoria «euro 0», realizzata attraverso la demolizione, la concessione
L. 296/2006
di un contributo pari al costo di rottamazione, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo.
Codicecredito 45 L’agevolazione spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° dicembre
2006 e fino al 31 dicembre 2007, di motocicli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2008.
Tale contributo è anticipato dal venditore, il quale lo recupera mediante credito d’imposta da utiliz-
zare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6798”.
Misure Credito d’imposta per l’adozione di misure di prevenzione degli atti illeciti
sicurezza PMI (art. 1, commi da 228 a 232, L. 244/ 2007)
L’art. 1, commi da 228 a 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede per ciascuno dei
Codicecredito 53
periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010 l’attribuzione di un credito d’imposta per le spese sostenute
per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di ter-
zi, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza. Il decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 6 febbraio 2008 disciplina le modalità di riconoscimento del credito d’imposta.
L’agevolazione è riconosciuta a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al
dettaglio e all’ingrosso e di quelle di somministrazione di alimenti e bevande e spetta nella misu-
ra dell’80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 eu-
ro per ciascun beneficiario. Hanno diritto al contributo le imprese che hanno ottenuto dall’Agen-
zia delle entrate l’assenso in relazione all’istanza presentata utilizzando il modello “IMS”.
L’agevolazione compete nel rispetto della regola “de minimis”di cui al regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi rela-
tiva al periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato concesso sia nelle dichiarazioni dei reddi-
ti relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è stato utilizzato.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997, mediante il codice tributo “6804”.
Misure sicurezza Credito d’imposta a favore dei rivenditori di generi di monopolio per le spese relative
rivenditori generi agli impianti di sicurezza
monopolio (art. 1, commi da 233 a 237, L n. 244/ 2007)
L’art. 1, commi da 233 a 237, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l’attribu-
Codicecredito 54
zione di un credito d’imposta agliesercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operan-
ti in base a concessione amministrativa, per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazio-
ne di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di paga-
mento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 febbraio 2008 sono disciplinate le
modalità di riconoscimento del credito d’imposta.
Il credito spetta, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, nella misura dell’80
per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 1.000 euro per cia-
scun beneficiario a ciascun periodo d’imposta. Hanno diritto al contributo i rivenditori di gene-
ri di monopolio che hanno ottenuto dall’Agenzia delle entrate l’assenso in relazione all’istanza
presentata utilizzando il modello “IMS”.
L’agevolazione compete nel rispetto della regola “de minimis”di cui al regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato concesso sia nelle dichiarazio-
ni relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è stato utilizzato.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997 mediante il codice tributo “6805”.
69
Incremento Credito d’imposta a favore dei datori di lavoro per l’incremento dell’occupazione
occupazione ex (art. 1, commi da 539 a 547, L n. 244/ 2007)
art. 2 L. 244/2007 L’art. 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dal
decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008,
Codicecredito 55
prevede l’attribuzione di un credito d’imposta aidatori di lavoro che, nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dal-
l’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea. Il cre-
dito spetta, per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura di euro 333 per ciascun lavorato-
re assunto e per ciascun mese e, in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di la-
voratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, nella misura di euro 416 per ciascu-
na lavoratrice e per ciascun mese.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 marzo 2008 sono disciplinate le
modalità di riconoscimento dell’agevolazione.
Beneficiano dell’agevolazione i datori di lavoro che hanno trasmesso all’Agenzia delle entra-
te l’istanza di attribuzione del credito, utilizzando i modelli “IAL” e “R/IAL”, e ne hanno ottenu-
to l’accoglimento. La fruizione del credito d’imposta concesso per gli anni 2009 e 2010 è su-
bordinata alla presentazione da parte dei beneficiari, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascu-
no degli anni 2009, 2010 e 2011, della comunicazione (mod. C/IAL) attestante il manteni-
mento del livello occupazionale annuale.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997, mediante il codice tributo “6807”.
Rottamazione Credito d’imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo 2008
autoveicoli 2008 (art. 29, comma 1, D.L. 248/2007)
ex art. 29, c. 1, Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, all’articolo 29, comma 1, ha prorogato fino al
D.L. 248/2007 31 dicembre 2008 l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 224, della legge n. 296 del
2006 ed ha esteso il contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto
Codicecredito 57 promiscuo di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Inoltre, il predet-
to decreto legge ha elevato a 150 euro la misura del contributo. L’agevolazione compete nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Il contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione il quale recupera
il corrispondente importo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del-
l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo “6800”.
Acquisto e Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di motocicli 2008
rottamazione (art. 29, c. 2, D.L. 248/2007)
motocicli 2008 Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31
ex art. 29, c. 2, del 2008, all’articolo 29, comma 2, ha prorogato fino alla data di entrata in vigore della leg-
ge di conversione del decreto legge medesimo l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma
D.L. 248/2007
236, della legge n. 296 del 2006 per l’acquisto di un motociclo nuovo di categoria «euro
Codicecredito 58 3», con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0», realiz-
zata attraverso la demolizione. Inoltre, il citato decreto legge ha previsto, a decorrere dalla da-
ta di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso e fino al 31 dicembre 2008, la
concessione di un contributo di euro 300 per l’acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri
cubici di cilindrata nuovo di categoria “euro 3”, con contestuale sostituzione di un motociclo o
di un ciclomotore di categoria “euro 0”.
L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Tale contributo è anticipato dal venditore, il quale lo recupera mediante credito d’imposta da
utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, tramite il codice tributo “6801”.
Acquisto e Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il
rottamazione trasporto promiscuo
autovetture ed (art. 29, c. 3, D.L. 248/2007)
autoveicoli 2008 Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del
ex art. 29, c. 3, 2008, all’articolo 29, comma 3, ha previsto la concessione di un contributo per la sostituzione,
realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di ca-
D.L. 248/2007
tegoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovettu-
Codicecredito 59 re nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chi-
lometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentati a diesel. Il contributo
è concesso nella misura di euro 700, se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0»,
70
ed è aumentato di euro 100, in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria «euro 4» o «eu-
ro 5» che emettono non oltre 120 grammi di CO2 per chilometro, e di euro 500 nel caso di de-
molizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, se-
condo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purché conviventi.
L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Il contributo spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio
2008 e fino al 31 dicembre 2008, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2009.
Tale contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rim-
borso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il con-
tributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo “6802”.
Acquisto e Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autocarri 2008
rottamazione (art. 29, comma 4, D.L. 248/2007)
autocarri 2008 Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del
2008, all’articolo 29, comma 4, ha previsto la concessione di un contributo per la sostituzione, rea-
ex art. 29, c. 4,
lizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed
D.L. 248/2007
m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi,
Codicecredito 60 di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1°gennaio 1999, con veicoli nuovi, di ca-
tegoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa. Il contributo è con-
cesso nella misura di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi,
e di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.
L’agevolazione spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° gen-
naio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
Il contributo compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Tale contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rim-
borso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il con-
tributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo “6803”.
Tassa Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della
automobilistica tassa automobilistica
autotrasportatori (art. 83-bis, comma 26, D.L. 112/2008)
L’articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
Codicecredito 63 modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riconosce alle imprese autorizzate al-
l’autotrasporto di merci un credito d’imposta corrispondente a quota parte dell’importo pa-
gato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo, posseduto e utiliz-
zato per la predetta attività, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate. Con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 ottobre 2008 n. 146981/2008
è stata determinata la misura del credito d’imposta spettante, in relazione alla tassa paga-
ta per l’anno 2008.
Il credito d’imposta compete nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commis-
sione del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti d’importanza minore «de minimis», entro il li-
mite complessivo di euro 100.000 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997, mediante il codice tributo “6809”.
Il credito d’imposta spettante in relazione alla tassa automobilistica versata per l’anno 2009
va indicato nella presente sezione utilizzando il codice credito 74.
Imprese di Credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica (art. 1, c.
produzione 327, lett. a), L. 244/2007)
cinematografica L’art. 1, comma 327, lett. a), della legge n. 244 del 2007 prevede l’attribuzione alle impre-
se di produzione cinematografica di un credito d’imposta in misura pari al 15 per cento del
Codice credito 64 costo complessivo di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italia-
na, fino all’ammontare massimo annuo di euro 3.500.000.
Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 maggio 2009 disciplina le modalità di
riconoscimento e la decorrenza dell’agevolazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997, mediante il codice tributo “6823”.
Imprese di Credito d’imposta a favore delle imprese di produzione esecutiva e di post
produzione produzione (art. 1, comma 335, L. 244/2007)
esecutiva e di post L’art. 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007 prevede l’attribuzione alle imprese di pro-
duzione esecutiva e di post produzione di un credito d’imposta per la realizzazione sul territo-
produzione
rio nazionale, su commissione di produzioni estere, di film o parti di film, girati sul territorio na-
Codice credito 65 zionale, utilizzando mano d’opera italiana.
71
Il credito spetta in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e
con un limite massimo per ciascun film di euro 5.000.000.
Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 maggio 2009 disciplina le modalità di
riconoscimento e la decorrenza dell’agevolazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997, mediante il codice tributo “6824”.
Sostituzione Credito d’imposta per la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per trasporto
autovetture ed promiscuo 2009 (art. 1, comma 1, D.L. 5/2009)
autoveicoli per Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
trasporto 2009, n. 33, prevede all’articolo 1, comma 1, un contributo di euro 1.500, per la sostituzio-
ne, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo
promiscuo 2009 ex
di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovettu-
art. 1, c. 1, D.L.
re nuove di categoria euro 4 o euro 5 che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilo-
5/2009
metro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio.
Codice credito 69 L’agevolazione spetta per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 feb-
braio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010,
e compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo
e recuperano detto importo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 mediante il codice tributo “6812”.
Sostituzione Credito d’imposta per la sostituzione di autoveicoli ed autocaravan 2009
autoveicoli ed (art. 1, comma 2, D.L. 5/2009)
autocaravan 2009 Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
ex art. 1, c. 2, D.L. 2009, n. 33, prevede all’articolo 1, comma 2, un contributo di euro 2.500, per la sostituzio-
ne, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera c),
5/2009
d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a
Codice credito 70 3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, immatricolati fino al 31 dicembre
1999, con veicoli nuovi di cui all’articolo 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del decre-
to legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria euro 4 o euro 5. L’agevolazione spetta per
i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31
dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010, e compete nel rispetto del-
la normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del con-
tributo e recuperano detto importo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 mediante il
codice tributo “6813”.
Acquisto Credito d’imposta per l’acquisto di autovetture a gas metano, ad idrogeno, ovvero
autovetture a gas con alimentazione elettrica 2009 (art. 1, comma 3, D.L. 5/2009)
metano, ad Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
idrogeno, ovvero 2009, n. 33, prevede all’articolo 1, comma 3, per l’acquisto di autovetture nuove di fabbri-
ca ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o dop-
con alimentazione
pia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idroge-
elettrica 2009 ex
no, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicem-
art. 1, c. 3, D.L.
bre 2006, n. 296, un aumento del contributo di 1.500 euro nel caso in cui il veicolo acqui-
5/2009
stato abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro.
Codice credito 71 L’agevolazione spetta per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 feb-
braio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010, e
compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo
e recuperano detto importo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 mediante il codice tributo “6814”.
Acquisto autocarri Credito d’imposta per l’acquisto di autocarri alimentati a gas metano (art. 1, comma
alimentati a gas 4, D.L. 5/2009)
metano 2009 ex Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
art. 1, c. 4, D.L. 2009, n. 33, all’articolo 1, comma 4, prevede, fermo restando quanto disposto dall’articolo
1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un incremento del contributo
5/2009
fino ad euro 4.000, per l’acquisto di veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d), del de-
Codice credito 72 creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di ca-
tegoria euro 4 o euro 5, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione me-
diante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano.
72
L’agevolazione spetta per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 feb-
braio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010,
e compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e
recuperano detto importo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 tramite il codice tributo “6815”.
Sostituzione Credito d’imposta per la sostituzione di motocicli e ciclomotori 2009 (art. 1, comma 5,
motocicli e D.L. 5/2009)
ciclomotori 2009 ex Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
art. 1, c. 5, D.L. 2009, n. 33, all’articolo 1, comma 5, prevede la concessione di un contributo di euro 500
5/2009 per l’acquisto di un motociclo fino a 400 c.c. di cilindrata nuovo di categoria “euro 3” con
contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria “euro 0” o “euro 1”.
Codice credito 73 L’agevolazione spetta per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 feb-
braio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010,
e compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Il venditore recupera l’importo riconosciuto al compratore mediante credito d’imposta da utiliz-
zare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è frui-
bile in F24 tramite il codice tributo “6816”.
Tassa Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della
automobilistica tassa automobilistica anno 2009 (art. 15, c. 8-septies, D.L. 78/2009)
autotrasportatori L’articolo 15, comma 8-septies, del decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito, con modifica-
2009 zioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riconosce alle imprese autorizzate all’autotrasporto di
merci un credito d’imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale tassa automo-
Codice credito 74
bilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnella-
te, posseduto e utilizzato per la predetta attività. Il credito d’imposta spetta nella misura stabilita dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 agosto 2009 n. 117722 pari al:
– 38,50 per cento dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per cia-
scun veicolo di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate;
– 77 per cento dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun
veicolo di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate.
Il credito d’imposta compete nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previsti per gli “aiuti di im-
porto limitato”dalla Comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009, come
modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009, e dalla decisione C(2009)2477 del
28 maggio 2009 della Commissione europea relativa all’aiuto di Stato N 248/2009 non-
ché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009. Possono benefi-
ciare dell’agevolazione i soggetti che, prima della fruizione del credito, hanno presentato al-
l’Agenzia delle entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il mo-
dello allegato al citato provvedimento dell’Agenzia delle entrate 6 agosto 2009.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997, mediante il codice tributo “6819”.
Mezzi pesanti Credito d’imposta per l’acquisto di mezzi pesanti da parte delle imprese di
autotrasportatori autotrasporto (art. 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, D.L. 78/2009)
L’articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78
Codice credito 75
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dispone che i contributi al-
le imprese di autotrasporto per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sia-
no fruiti mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari
non dichiarino espressamente di voler ottenere il contributo diretto.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il codice tributo “6822”.
Nella sezione va indicato:
– nel rigoRU98, il codice identificativo del credito d’imposta fruito indicato in corrispondenza
della descrizione di ciascun credito;
– nelrigo RU99,l’ammontare del credito d’imposta residuo risultante dal rigo RU103 del Mod. UNI-
CO 2009, avendo cura di riportare l’importo residuo relativo al medesimo credito fruito. Il rigo non
può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici 64, 65 e da 69 a 75;
– nel rigo RU100, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la
presente dichiarazione. Il rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti non più vi-
genti contraddistinti dai codici da 41 a 43, 45, da 57 a 60 e dal codice 63;
73
– nel rigo RU101, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU102, l’ammontare del credito di cui al rigo RU101 versato, a seguito di ravvedi-
mento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di pre-
sentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU103, l’importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli
importi indicati nei righi RU99, RU100 e RU102 e l’importo indicato nel rigo RU101, utiliz-
zabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusu-
ra del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
SEZIONE XXI Questa sezione è riservata all’indicazione di eventuali crediti di imposta non più riportati
specificatamente nel presente quadro.
Altri crediti d’imposta
Si riporta di seguito un elenco, non necessariamente esaustivo, di crediti d’imposta da indica-
Codicecredito 99 re nella presente sezione:
• credito relativo ai compensi in natura, previsto dall’art. 6 della L. n. 488/1999, utilizzabi-
le tramite il codice tributo “6606”;
• credito concesso ai datori di lavoro per l’incremento della base occupazionale di cui al D.L.
357 del 1994, utilizzabile tramite il codice tributo “6716”;
• credito per la promozione dell’imprenditoria femminile, previsto dall’art. 5 della legge n.
215 del 1992, utilizzabile tramite il codice tributo “6718”;
• credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, previsto dal-
l’art. 29 della legge n. 669 del 1996, utilizzabile tramite i codici tributo “6710” e “6712”;
• credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di macchine e attrezzature agricole, previsto
dall’art. 17, c. 34 della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il codice tributo “6711”;
• credito d’imposta per la mancata metanizzazione della Sardegna, previsto dall’art. 6 della
legge n. 73 del 1998, utilizzabile tramite il codice tributo “6708”.
• credito d’imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni, previsto dall’art. 4
della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il codice tributo ”6700”;
• credito d’imposta per incentivi occupazionali, previsto dall’art. 4 della legge n. 448 del
1998, utilizzabile tramite il codice tributo ”6705”;
• credito d’ imposta per la cessione di attività regolarizzate, previsto dall’art. 14, comma 6,
della legge n. 289 del 2002, come sostituito dall’art. 5-bis del decreto legge n. 282 del
2002, convertito dalla legge n. 27 del 2003, utilizzabile esclusivamente ai fini dei versa-
menti dell’ IRPEF e dell’IRES.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU109, l’ammontare dei crediti residui della precedente dichiarazione risultante dal
rigoRU113 del Mod. UNICO 2009;
– nel rigo,RU110l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti a seguito dell’accoglimento di ri-
corsi nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU111, rispettivamente nelle colonne 1,2,3, 4, 5, 6 e 7 l’importo del credito di cui
alla somma degli importi indicati nei righi RU109 e RU110 utilizzato in diminuzione delle ri-
tenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autono-
mo, dei versamenti periodici e in acconto dell’IVA, del versamento a saldo dell’IVA, dei ver-
samenti in acconto dell’IRPEF, del versamento a saldo dell’IRPEF e dell’imposta sostitutiva ex
legge n. 342 del 2000 dovute per l’anno 2009 nonché l’ammontare del credito utilizzato
in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241/1997 nell’anno 2009;
– nel rigo RU112, l’ammontare del credito di cui al rigo RU111, colonna 7, versato, a segui-
to di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino al-
la data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU113, l’importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli
importi indicati nei righi RU109, RU110 e RU112 e la somma degli importi indicati nel rigo
RU111, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte do-
vute per i periodi d’imposta successivi ovvero, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241
del 1997successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente di-
chiarazione, se consentito dalla disciplina della singola agevolazione.
SEZIONE XXII Richiesta di sospensione dei versamenti d’imposta dei creditori verso l’EFIM
(art. 1, D.L. 532/93; art. 8, D.L. 26/95; art. 6, D.L. 415/95)
Creditori verso EFIM
La presente sezione va utilizzata dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM e delle
Codicecredito 32 società dal medesimo controllate, che beneficiano, per effetto dell’art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993,
n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, della sospensione dei termini relativi ai ver-
samenti delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qua-
lità di sostituto d’imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
74
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU114, l’importo residuo del credito vantato nei confronti del soppresso EFIM e del-
le società dal medesimo controllate, risultante dal rigo RU117 del Mod. UNICO 2009;
– nel rigo RU115, l’importo del credito eventualmente rimborsato;
– nel rigo RU116, colonna 1, l’importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d’imposta
per l’anno 2009 per le quali si fruisce della sospensione;
– nel rigo RU116,colonna 2, l’importo dell’IVA dovuta per l’anno 2009 per la quale si fruisce
della sospensione;
– nel rigo RU116, colonna 3, l’importo dell’IRPEF dovuta per il periodo d’imposta cui si riferi-
sce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
– nel rigo RU116, colonna 4, l’importo complessivo delle somme iscritte a ruolo, relative alle
ritenute, all’IVA ed all’IRPEF, per le quali si fruisce della sospensione;
– nelrigo RU117,la differenza tra l’importo di rigo RU114 e la somma degli importi dei righi
RU115 e RU116, colonne 1, 2, 3 e 4.
SEZIONE XXIII Questa sezione va utilizzata dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più so-
cietà di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, hanno dagli stessi
Crediti d’imposta
ricevuto uno o più crediti d’imposta.
ricevuti
Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla in-
dicata nella propria dichiarazione. Si rammenta altresì che i crediti d’imposta relativi al “caro
petrolio” (codice credito 23) ed ai “creditori verso EFIM” (codice credito 32), non possono es-
sere attribuiti ai soci (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003).
La sezione va, altresì, utilizzata dai soci che, avendo optato per la trasparenza fiscale ai sen-
si dell’art. 116 del TUIR, hanno ricevuto dalla società partecipata uno o più crediti d’imposta
(vedere al riguardo la circolare n. 49 del 22 novembre 2004).
Inoltre sono tenuti alla compilazione della presente sezione i soggetti beneficiari di Trust per l’in-
dicazione dei crediti d’imposta imputati dai Trust medesimi.
In particolare, nei righi da RU118 a RU122, vanno riportati per ogni credito d’imposta, per
ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto cedente, i seguenti dati:
– nella colonna 1, il codice del credito ricevuto, desunto dalla tabella sotto riportata;
– nella colonna 2, l’anno di insorgenza del credito;
– nella colonna 3, il codice fiscale del soggetto cedente;
– nella colonna 4, l’ammontare del credito ricevuto.
L’importo del credito indicato nella presente sezione deve essere, altresì, riportato nella se-
zione relativa alla medesima tipologia del credito ricevuto. In particolare, detto importo,
unitamente a quello del credito che il contribuente ha maturato nel periodo d’imposta, de-
ve essere indicato nel rigo “credito d’imposta spettante”. Qualora nella sezione relativa al
credito ricevuto non sia previsto il rigo “credito d’imposta spettante” ovvero non ne sia con-
sentita la compilazione, l’importo del credito ricevuto va indicato nel rigo “credito d’impo-
sta residuo della precedente dichiarazione”. Con riferimento ai crediti da indicare nella se-
zione XXI, il credito ricevuto va riportato nel rigo RU109. Nel caso in cui il credito ricevu-
to sia maturato in capo all’avente diritto in periodi d’imposta precedenti a quello cui si ri-
ferisce la presente dichiarazione e la sezione nella quale deve essere riportato sia struttu-
rata in colonne con diverse annualità, ovvero con diversi regimi agevolativi, l’importo del
credito va indicato nel rigo “credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione”, in
corrispondenza della colonna relativa all’anno di insorgenza del credito ovvero della co-
lonna relativa al regime agevolativo interessato. Il credito d’imposta “ricerca e sviluppo”
deve essere indicato nel rigo RU82 se lo stesso è maturato nel periodo d’imposta 2007
e/o 2008 mentre deve essere riportato nel rigo RU81 se il credito è maturato nel periodo
d’imposta di riferimento della presente dichiarazione,avendo cura di esporre il credito nel-
la casella corrispondente all’anno di decorrenza dell’utilizzo. Si segnala, inoltre, che il cre-
dito d’imposta “nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, c. 271, L. 296/2006”
deve essere indicato nella colonna relativa all’anno di realizzazione degli investimenti e
nel rigo riferito all’anno di decorrenza dell’utilizzo.
Qualora la tipologia del credito ricevuto non sia presente nel quadro RU della presente dichia-
razione, i relativi dati devono essere indicati nella sezione “Altri crediti d’imposta”.
Nel caso in cui il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente all’indica-
zione dei dati relativi ai crediti ricevuti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del
quadro RU.
SEZIONE XXV La presente sezione deve essere compilata ai fini della verifica del rispetto del limite di utiliz-
zo dei crediti d’imposta, previsto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del
Limite di utilizzo
2007, nonché ai fini della determinazione dell’ammontare eccedente il predetto limite (si ve-
da al riguardo la premessa al quadro RU).
75
La sezione è suddivisa in quattro parti:
• la parte Icontiene i dati di carattere generale e deve essere compilata da tutti i contribuenti, esclu-
si i soggetti che beneficiano solamente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo;
• la parte II deve essere compilata solo dai soggetti che intendono utilizzare in compensazio-
ne interna (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d’imposta in-
dicati nel presente quadro;
• la parte III deve essere compilata dai soggetti che nel 2008 vantavano crediti d’imposta in
misura eccedente il limite di utilizzo e, conseguentemente, hanno esposto gli importi ecce-
denti nella parte III della sezione XXV del quadro RU del modello UNICO 2009;
• la parte IV deve essere compilata dai contribuenti che hanno indicato nel presente quadro
RU un ammontare complessivo, relativo all’anno 2009, dei crediti d’imposta assoggettati al
limite di utilizzo superiore al limite stesso.
Parte I – Dati generali
La casella 1 del rigo RU128 deve essere barrata dai soggetti esonerati dal rispetto del limite
di utilizzo ai sensi dell’art. 1, commi 54 e 55, della citata legge n. 244/2007; detti sog-
getti non devonocompilare i righi da RU129 a RU139 e da RU146 a RU151 della presen-
te sezione.
Il rigo 129deve essere compilato da tutti i soggetti, diversi da quelli esonerati ai sensi dei com-
mi 54 e 55 dell’art. 1 della legge n. 244/2007, che vantano crediti d’imposta assoggettati
al limite di utilizzo. Non sono, pertanto, tenuti alla compilazione del presente rigo oltre ai sog-
getti esonerati dal rispetto del limite anche quelli che beneficiano solamente di agevolazioni
per le quali non opera il limite di utilizzo. In particolare, va indicato:
– nella colonna 1, l’ammontare complessivo dei crediti residui al 1°gennaio 2009. Tale va-
lore è determinato dalla somma degli importi indicati nei righi o nelle colonne “credito
d’imposta residuo della precedente dichiarazione” del presente quadro RU 2010, relati-
vi ai crediti assoggettati al limite, aumentata degli importi dei crediti utilizzati in compen-
sazione interna nel 2009, esposti nelle relative sezioni del quadro RU del modello UNI-
CO 2009, nonché degli importi dei crediti residui non riportabili nelle singole sezioni del
presente quadro, in quanto riferiti a crediti le cui norme istitutive prevedono limiti tempora-
li di utilizzo (detti importi sono indicati nella parte III della sezione XXV del quadro RU del
modello UNICO 2009);
– nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei crediti spettanti nel 2009. Tale valore è deter-
minato dalla somma degli importi indicati nei righi o nelle colonne “credito d’imposta spet-
tante” del presente quadro;
– nella colonna 3, l’ammontare complessivo dei crediti relativi all’anno 2009, risultante dalla
somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2. Se l’importo indicato nella presente colon-
na è superiore ad euro 250.000 devono essere compilati le colonne 3 e 4 del presente ri-
go nonché i righi da 130 a 132 e da 146 a 151;
– nella colonna 4, l’ammontare eccedente il limite di utilizzo generatosi nell’anno 2008, risul-
tante dal rigo RU132 del modello UNICO 2009;
– nella colonna 5, la differenza, se positiva, tra l’importo indicato nella colonna 3 e quello in-
dicato nella colonna 4.
Nel rigo RU130, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta (diversi da quelli del
quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell’anno 2009.
Nel rigo RU131, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta del quadro RU utiliz-
zabile nel 2009, calcolato nel seguente modo:
250.000,00 + la differenza, se positiva, tra 516.457,00 e l’importo indicato nel rigo
RU130.
Nel rigo RU132, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta eccedenti il limite di
utilizzo per l’anno 2009. Tale valore è pari alla differenza, se positiva, tra l’importo indicato
nel rigo RU129, colonna 5, e quello indicato nel rigo RU131.
L’ammontare eccedente di cui al rigo RU132 deve essere imputato ai crediti d’imposta che han-
no generato l’eccedenza. A tal fine, deve essere compilata la parte IV.
Parte II - Verifica del limite ai fini dell’utilizzo dei crediti in compensazione interna
La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che intendono utilizzare i crediti d’im-
posta indicati nel presente quadro in diminuzione dei versamenti dovuti a saldo dell’IRPEF, del-
l’IVA, in caso di dichiarazione annuale IVA compresa nel modello UNICO 2010, e dell’impo-
sta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, sempre che le suddette modalità di utilizzo
siano previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.
Si precisa che nella compilazione dei righi da RU133 a RU135 devono essere indicati, oltre
agli utilizzi dei crediti d’imposta che hanno trovato esposizione nel presente quadro RU, anche
76
gli utilizzi relativi ai crediti non previsti nel presente quadro in quanto istituiti da norme emana-
te successivamente all’approvazione del modello UNICO 2010 oppure concessi per periodi
d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2009. Devono, invece, essere esclusi
dal computo i crediti d’imposta per i quali non sussiste il limite di utilizzo (si veda al riguardo
la premessa al quadro RU).
Nel rigo RU133 indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in com-
pensazione con il mod. F24 dal 1°gennaio 2010 e fino alla data di presentazione della pre-
sente dichiarazione.
Nel rigo RU134 indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in com-
pensazione interna per il versamento delle ritenute operate dal sostituto d’imposta effettuato dal
1° gennaio 2010 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST
del modello 770).
Nel rigo RU135 indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in com-
pensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1° gennaio 2010 e fino alla data
di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA).
Nel rigo RU137 riportare la somma degli importi indicati nei righi RU133, RU134 e
RU135.
Nel rigo RU138, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta (diversi da quelli del
quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1° gennaio 2010 al-
la data di presentazione della presente dichiarazione.
Nel rigo RU139 indicare l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione
interna nella presente dichiarazione per il versamento del saldo IRPEF, del saldo IVA, nel caso
di dichiarazione IVA presentata in forma unificata, e per il versamento dell’imposta sostitutiva
di cui alla legge n. 342 del 2000; detto ammontare, da riportare nella colonna 4 del presen-
te rigo, non può essere superiore alla differenza tra euro 766.457,00 e la somma degli im-
porti indicati nei righi RU137 e RU138. Nell’ipotesi in cui l’importo indicato nel rigo RU138
sia superiore a euro 516.457,00, l’ammontare da utilizzare in compensazione interna non
può essere superiore alla differenza, se positiva, tra euro 250.000,00 e l’importo di rigo
RU137. In particolare, riportare:
• nella colonna 1, l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione inter-
na per il saldo IRPEF. Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne
“IRPEF (Saldo)” di tutte le sezioni compilate, esclusa la sezione XVI relativa al credito d’impo-
sta “Ricerca e Sviluppo” e la sezione XXII riservata ai “Creditori verso Efim”;
• nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione inter-
na per il saldo IVA nel caso di dichiarazione IVA presentata in forma unificata. Tale ammon-
tare è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne “IVA (Saldo)” di tutte le sezioni
compilate, esclusa la sezione XXII riservata ai “Creditori verso Efim”;
• nella colonna 3, l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna per
il versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000. Tale ammontare è pari
alla somma degli importi indicati nelle colonne “Imposta sostitutiva” di tutte le sezioni compilate;
• nella colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3.
Parte III – Eccedenza 2008
La parte III deve essere compilata dai soggetti che nel 2008 vantavano crediti d’imposta da
quadro RU per un ammontare superiore al limite di utilizzo e che, pertanto, hanno compilato
la parte III (Eccedenze 2008) della sezione XXV del modello UNICO2009. In particolare, nei
righi da RU140 a RU145 della presente sezione riportare:
– nelle colonne 1, 2 e 3, i dati indicati, rispettivamente, nelle colonne 1, 2 e 3 dei righi da
RU140 a RU145 del modello UNICO 2009;
– nella colonna 4, l’ammontare del credito d’imposta di cui alla colonna 3 utilizzato nell’anno
2009 sia in compensazione interna sia tramite modello F24;
– nella colonna 5, l’ammontare del credito d’imposta residuo, costituito dalla differenza tra l’im-
porto della colonna 3 e quello della colonna 4.
Parte IV – Eccedenza 2009
La parte IV deve essere compilata nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’impo-
sta spettanti nell’anno 2009 sia superiore al limite di utilizzo e risulti compilato il rigo RU132.
L’ammontare eccedente di cui al rigo RU132 deve essere imputato ai crediti d’imposta che han-
no generato l’eccedenza. A tal fine, nei righi da RU146 a RU151 indicare:
– nella colonna 1, il codice relativo al credito d’imposta cui si riferisce l’eccedenza;
– nella colonna 2, l’anno di insorgenza (maturazione) del credito d’imposta;
– nella colonna 3, l’ammontare eccedente.
77
TABELLA CODICI CREDITI D’IMPOSTA
Credito Codice Sezione
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica 01 I
Esercenti sale cinematografiche 02 II
Incentivi occupazionali 03 III
Investimenti delle imprese editrici 04 IV
Esercizio di servizio di taxi 05 V
Giovani calciatori 06 VI
Campagne pubblicitarie 07 VII
Investimenti in agricoltura 09 IX
Investimenti ex art. 8 L.388/2000 VS X
Investimenti ex art. 10 D.L. 138/2002 TS X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2003 S3 X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2004 S4 X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2005 S5 X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2006 S6 X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002 Regione Campania RC X
Investimenti innovativi 10 XI
Spese di ricerca 11 XI
Commercio e turismo 12 XI
Strumenti per pesare 13 XI
Incentivi per la ricerca scientifica 17 XII
Veicoli elettrici, a metano o a GPL 20 XII
Caro petrolio 23 XIII
Assunzione detenuti 24 XIX
Mezzi antincendio e autoambulanze 28 XIX
Regimi fiscali agevolati 30 XIX
Creditori verso EFIM 32 XXII
Software per farmacie 34 XIX
Premio concentrazione ex art. 9 D.L. 35/2005 36 XIV
Recupero contributo SSN 38 XV
Rottamazione autoveicoli per il trasporto promiscuo ex art. 1, c. 224, L. 296/2006 41 XIX
Acquisto e rottamazione autovetture ed autoveicoli ex art. 1, c. 226, L. 296/2006 42 XIX
Acquisto e rottamazione autocarri ex art. 1, c. 227, L. 296/2006 43 XIX
Acquisto veicoli ecologici ex art. 1, c. 228, L. 296/2006 44 XIX
Acquisto e rottamazione motocicli ex art. 1, c. 236, L. 296/2006 45 XIX
Promozione pubblicitaria imprese agricole 48 XIX
Ricerca e Sviluppo 49 XVI
Agricoltura 2007 50 XVII
Imprese di autotrasporto merci 51 VIII
Aggregazioni professionali 52 XIX
Misure sicurezza PMI 53 XIX
Misure sicurezza rivenditori generi monopolio 54 XIX
Incremento occupazione ex art. 2, c. 539, l. 244/2007 55 XIX
Rottamazione autoveicoli 2008 ex art. 29, c. 1, D.L. 248/2007 57 XIX
Acquisto e rottamazione motocicli 2008 ex art. 29, c. 2, D.L. 248/2007 58 XIX
Acquisto e rottamazione autovetture ed autoveicoli 2008 ex art. 29, c. 3, D.L. 248/2007 59 XIX
Acquisto e rottamazione autocarri 2008 ex art. 29, c. 4, D.L. 248/2007 60 XIX
Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L 296/2006 62 XVIII
Tassa automobilistica autotrasportatori 63 XIX
Imprese di produzione cinematografica 64 XIX
Imprese di produzione esecutiva e di post produzione 65 XIX
Apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche 66 XIX
Imprese di distribuzione cinematografica 67 XIX
Imprese di esercizio cinematografico 68 XIX
Sostituzione autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo 2009 ex art. 1, c. 1, D.L. 5/2009 69 XIX
Sostituzione autoveicoli ed autocaravan 2009 ex art. 1, c. 2, D.L. 5/2009 70 XIX
Acquisto autovetture ecologiche 2009 ex art. 1, c. 3, D.L. 5/2009 71 XIX
Acquisto autocarri alimentati a gas metano 2009 ex art. 1, c. 4, D.L. 5/2009 72 XIX
Sostituzione motocicli e ciclomotori 2009 ex art. 1, c. 5, D.L. 5/2009 73 XIX
Tassa automobilistica autotrasportatori 2009 74 XIX
Mezzi pesanti autotrasportatori 75 XIX
Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/banche 76 XIX
Altri crediti d’imposta 99 XXI
12. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO FC
Premessa L’art. 167 del TUIR reca una speciale disciplina, cosiddetta CFC (controlled foreign
companies), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione da parte di soggetti residenti
in Italia di imprese partecipate controllate in Paesi o territori caratterizzati da regimi fiscali
privilegiati (cc.dd. “paradisi fiscali”), individuati in via preventiva con apposito decreto
ministeriale.
78
Con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze 21 novembre 2001, n. 429, sono sta-
te inoltre dettate le disposizioni di attuazione della citata disciplina.
Gli stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR sono
stati individuati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre
2001, e con decreto 27 dicembre 2002.
Con l’art. 168 del TUIR sono previste specifiche disposizioni in relazione alle ipotesi in cui il
soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fidu-
ciarie o per interposta persona, partecipazioni di collegamento in un’impresa, una società o
in un altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Le di-
sposizioni attuative di cui 1al comma 4 dell’art. 168 del T.U.I.R. sono contenute nel decreto 7
agosto 2006, n. 268. L’art. 6 di tale decreto rinvia al decreto n. 429 del 2001 con riferimen-
to a tutto quanto non espressamente disciplinato nei primi cinque articoli di tale decreto.
Per la verifica dei presupposti applicativi della disciplina contenuta nell’art. 168 del T.U.I.R. rile-
va esclusivamente una partecipazione agli utili non inferiore al venti per cento ovvero al dieci per
cento nel caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, tenendo conto dell’e-
ventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. La norma in esame non si appli-
ca per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori predetti relativamente ai red-
diti derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati.
Soggetti tenuti Il presente quadro va compilato, ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 429 del 2001, dai sog-
alla compilazione getti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fidu-
ciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, resi-
del quadro
dente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito
di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell’art. 167 del TUIR.
Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in stati con regime fisca-
le privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso de-
ve essere numerata progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro.
Il presente quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di par-
ticolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni
agli utili.
In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tra-
mite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del de-
creto n. 429 del 2001 devono essere assolti da quest’ultimo soggetto che dovrà pertanto prov-
vedere a compilare il presente quadro FC.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, del decreto n. 429 del 2001, in caso di controllo esercitato da
un soggetto non titolare di reddito d’impresa, i compensi ad esso spettanti a qualsiasi titolo,
concorrono a formare il reddito complessivo nel periodo d’imposta in corso alla data di chiu-
sura dell’esercizio o periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente e debbono
pertanto essere dichiarati dal controllante secondo le istruzioni generali fornite nel modello di
dichiarazione cui si riferiscono.
Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima,
campo 8, del presente quadro.
Inoltre, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 268 del 2006, il quadro FC deve essere compilato an-
che dal soggetto partecipante residente tenuto a dichiarare i redditi del soggetto estero colle-
gato, utilizzando l’apposito prospetto di cui alla sezione III.
Il soggetto che detiene partecipazioni di collegamento in più imprese, società o enti residenti
in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascun sogget-
to estero partecipato, numerando progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a de-
stra del quadro.
Inoltre, è necessario compilare un quadro FC per ciascun soggetto estero partecipato anche
nella particolare ipotesi in cui il dichiarante possegga sia partecipazioni di controllo in una
CFC (art. 167 del TUIR) che partecipazioni di collegamento in altro soggetto estero di cui al-
l’art. 168 del TUIR. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella “Mod. N.”
posta in alto a destra del quadro e, per la determinazione del reddito del soggetto estero, oc-
corre compilare, rispettivamente, la sezione II-A (determinazione del reddito della CFC), oppu-
re la sezione III (determinazione del reddito delle imprese estere collegate).
Istruzioni Il presente quadro si compone di cinque sezioni:
per la compilazione – la sezione I, riservata all’indicazione dei dati identificativi del soggetto estero residente in
uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata;
– la sezione II-A, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
– la sezione II-B, riservata alle perdite d’impresa non compensate dalla CFC;
– la sezione III, riservata alla determinazione del reddito delle imprese estere collegate;
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– la sezione IV, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e del-
le imposte su tale reddito assolte all’estero a titolo definitivo dal soggetto non residente;
– la sezione V, riservata alle attestazioni richieste dall’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del
2001 ovvero dall’art. 2, comma 3, del D.M. n. 268 del 2006.
SEZIONE I Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto estero controlla-
to o collegato , localizzato in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, nonché i dati rela-
Dati identificativi
tivi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC.
del soggetto
Nel rigo FC1, con riferimento al menzionato soggetto estero, devono essere indicati:
non residente
• nel campo 1, la denominazione;
• nelcampo 2, il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall’autorità fiscale del paese di
residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’autorità amministrativa;
• nel campo 3, la data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione;
• nelcampo 4, l’indirizzo completo della sede legale (via, piazza, numero, città). Tale campo de-
ve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività in uno dei
paesi a fiscalità privilegiata tramite una stabile organizzazione ivi localizzata. In tal caso devono
essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione;si fa
presente che tale ipotesi non è contemplata con riferimento al caso di cui all’art.168 del TUIR;
• nel campo 5, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabellaElenco dei Paesi
e territori esteririportata in Appendice – Fascicolo 1);
• nelcampo 6,nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero a fiscalità
privilegiata attraverso una stabile organizzazione, indicare l’indirizzo completo (via, piazza,
numero, città) della sede della stabile organizzazione;
• nelcampo 7,il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dal-
la TabellaElenco dei Paesi e territori esteririportata in Appendice – Fascicolo 1).
Nelcampo 8,relativo alla tipologia del controllo,deve essere indicato uno dei seguenti codici:
“1” – se il soggetto controllante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria della CFC;
“2” – se il soggetto controllante dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominan-
te nell’assemblea ordinaria della CFC;
“3” – se il soggetto controllante esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli
contrattuali con la CFC.
Per le ipotesi di cui ai codici “1” e “2”, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a
società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.
In caso di controllo attribuibile a persone fisiche, devono essere considerati anche i voti spet-
tanti al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, così come indi-
viduati dall’art. 5, comma 5, del TUIR.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.1, comma 3, del decreto n. 429 del 2001, per la verifica del-
la sussistenza del controllo rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o pe-
riodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né
dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell’eser-
cizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d’impo-
sta del soggetto residente controllante.
Nel campo 9, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno
dei seguenti codici:
“1” – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);
“2” – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;
“3” – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia
tramite soggetti non residenti;
“4” – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organiz-
zazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;
“6” – se il controllo sulla CFC è esercitato da una persona fisica anche attraverso i voti spet-
tanti ai familiari di cui all’art. 5, comma 5, del TUIR (dell’art.1, comma 3, del decreto n.
429 del 2001).
“7” – nei casi di controllo indiretto diversi da quelli sopra elencati.
I campi 8 e 9 non devono essere compilati in caso di applicazione dell’art. 168 del TUIR.
Nel campo 11, riservato alle ipotesi di partecipazioni di collegamento indiretto, deve essere
indicato uno dei seguenti codici:
“1” in caso di partecipazione per il tramite di soggetti residenti;
“2” in caso di partecipazione per il tramite di soggetti non residenti;
“3” in caso di partecipazione per il tramite di soggetti residenti e di soggetti non residenti;
“4” nei casi diversi da quelli sopra elencati.
80
SEZIONE II-A Agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti secondo i criteri sinteticamente illu-
strati nella premessa, il soggetto controllante residente deve dichiarare nella propria dichiara-
Determinazione
zione dei redditi, ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 429 del 2001, il reddito della CFC deter-
del reddito della CFC
minato in base alle disposizioni dell’art. 2 del medesimo decreto.
Per la determinazione di tale reddito, da attuarsi sulla base del prospetto contenuto nella pre-
sente sezione, si applicano le disposizioni del titolo II, capo II del TUIR, ad eccezione di quel-
le dell’ articolo 86, comma 4, nonché le disposizioni comuni del titolo III e quelle degli artt.
84, 89, 111 e 112 del TUIR. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei
redditi della stessa CFC ai sensi dell’art. 84 del TUIR (e non dei redditi dei soggetti partecipan-
ti).
I redditi, determinati ai sensi del citato art. 2, devono essere convertiti secondo il cambio del
giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC.
Per quanto attiene ai “valori di partenza fiscali” degli elementi patrimoniali dell’impresa estera
controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità
di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è
localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto,
dovrà essere tenuto a disposizione dell’Amministrazione finanziaria dal soggetto residente con-
trollante per i necessari controlli.
Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all’esercizio della CFC an-
teriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina di cui all’art.167 del TUIR, è su-
bordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall’ap-
plicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata
la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 del
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.88 (Registro dei Revisori contabili).
A tal fine deve essere barrata la prima o la seconda casella della Sezione V del presente mo-
dello, a seconda del tipo di attestazione predisposta.
Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il sog-
getto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle
norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n.18/E).
In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione
dei costi di acquisizione dei beni relativi all’attività esercitata nonché delle componenti reddi-
tuali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richie-
sta dell’Amministrazione finanziaria.
Il reddito è determinato, quindi, apportando all’utile o alla perdita dell’esercizio o periodo di
gestione della CFC - da indicare nel rigoFC2o FC3 del presente quadroe risultante dal bilan-
cio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello
Stato o territorio di residenza della CFC, o dall’apposito prospetto redatto in conformità alle
norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità
di esercizio) - le relative variazioni in aumento e in diminuzione.
L’eventuale perdita va indicata senza il segno meno.
Variazioni in aumento Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento
e in diminuzione e in diminuzione compresi nella presente sezione, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei cor-
rispondenti righi del quadro RF del Modello UNICO 2010 - Società di capitali, ad eccezione
dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all’art. 167 del TUIR.
Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:
• nel rigo FC19, le spese e gli altri componenti negativi, di cui all’art. 110, commi 10 e 12-
bis, del TUIR derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese residenti ovvero loca-
lizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui all’emanando decreto
ministeriale ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR, ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese
da professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella predetta lista;
• nel rigo FC20, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.
In tale rigo va indicato, tra l’altro:
– la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo conta-
bilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o
dei servizi ricevuti), nell’ipotesi di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR;
– l’ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di
trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 164 del TUIR;
• nel rigo FC30, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra
la CFC e imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati
nella lista di cui all’emanando decreto ministeriale ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR ovvero
derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori diversi
da quelli individuati nella predetta lista per le quali, per effetto della esclusione di cui all’art.
110, comma 11, del TUIR, non opera l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bisdel
medesimo articolo;
81
• nel rigo FC31, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.
In tale rigo vanno indicate, tra l’altro:
– l’importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
– le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando
imputati al conto economico concorrono a formare il reddito d’esercizio, se dette spese e
oneri risultino da elementi certi e precisi (art. 109, comma 4, del TUIR);
• nel rigo FC33, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l’utile (o la perdi-
ta) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminu-
zione. Nell’ipotesi in cui nel rigo FC33 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto
delle eventuali erogazioni liberali di cui al rigo FC34, va riportato nel rigo FC35.
Nel caso in cui nel rigo FC33 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC38 senza essere
preceduta dal segno “–”;
• nel rigo FC36, vanno riportate le perdite del periodo d’imposta precedente fino a concor-
renza dell’importo indicato nel rigo FC35.
• nel rigo FC37, la differenza tra l’importo indicato nel rigo FC35 e quello di cui al rigo FC36.
• nel rigo FC39, le imposte pagate all’estero dalla CFC sul reddito di esercizio.
SEZIONE II-B Neirighi da FC40 a FC45 vanno indicate, secondo il periodo d’imposta di formazione, a par-
tire da quello più recente, le perdite fiscali della CFC computabili in diminuzione dal reddito
Perdite
dei cinque periodi d’imposta successivi a quello di formazione, che residuano dopo la com-
non compensate
pensazione effettuata nel rigo FC36 del presente quadro.
Nel rigo FC46 vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell’art.
84 , comma 2, del TUIR.
SEZIONE III Agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 268 del 2006,
il reddito dei soggetti non residenti, da imputare in misura percentuale ai soggetti partecipan-
Determinazione del
ti residenti, è costituito dall’utile risultante dal bilancio redatto dal soggetto non residente
reddito delle imprese
anche in assenza di un obbligo di legge, al lordo delle imposte sul reddito, ovvero, se mag-
estere collegate
giore, dal reddito determinato in via presuntiva ai sensi del successivo comma 2. A tali fini,
ai sensi dell’art. 2, comma 3, del menzionato decreto, l’utile lordo di bilancio e la congruità
dei valori degli elementi dell’attivo, devono essere attestati da uno o più soggetti iscritti nel
registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Pertanto, si rinvia alla compilazione della sezione V del presente quadro.
Nel rigo FC47 va indicato l’utile di bilancio redatto del soggetto non residente, al lordo delle
imposte sul reddito.
Per la determinazione in via presuntiva dei componenti positivi utili al raffronto di cui al comma
1, art. 2, del D.M. n. 268 del 2006 è necessario applicare al valore degli elementi dell’atti-
vo, anche se detenuti in locazione finanziaria, indicati nella colonna 1 di cui ai righi da FC48
a FC50, le percentuali prestampate sul prospetto.
Pertanto nel rigo FC48,colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all’art. 85, comma 1, lette-
ra c), d) ed e) del TUIR, anche se classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, nonché dei crediti.
Nel rigo FC49, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni im-
mobili e beni di cui articolo 8-bis, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nel rigo FC50, colonna 1, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni.
Nella colonna 2, dei righi FC48, FC49 ed FC50 vanno indicati i componenti positivi deter-
minati in via presuntiva, applicando al valore di cui a colonna 1, rispettivamente, una percen-
tuale pari all’1%, al 4% ed al 15%.
Nel rigo FC51, va indicato l’importo risultante dalla somma dei valori indicati nella colonna 2
dei righi da FC48 a FC50.
Nel rigo FC52, va riportato il reddito del soggetto non residente, determinato ai sensi dell’art.
168, comma 2, del TUIR, dato dal maggiore tra gli importi indicati nel rigo FC47 ed FC51.
Nel rigo FC53, vanno indicate le imposte pagate all’estero sul reddito di esercizio dall’impre-
sa estera collegata.
SEZIONE IV I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato:
– nel caso di cui all’art.167 del TUIR, sono imputati al soggetto residente che esercita il con-
Imputazione
trollo alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione al-
del reddito
la sua quota di partecipazione agli utilidiretta o indiretta. In caso di partecipazione agli uti-
li per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di sog-
getti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quo-
te di partecipazione;
– nel caso di cui all’art. 168 del TUIR, sono assoggettati a tassazione separata dai soggetti
partecipanti residenti, nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o
periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente.
82
Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito (compreso even-
tualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato
nella Sezione II-A del presente quadro), deve essere indicato:
• in colonna 1, il codice fiscale;
•in colonna 2, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili del sog-
getto estero partecipato.
Si riportano di seguito alcuni esempi:
– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60 per cento nella CFC: in-
dicare 60 per cento;
– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 15 per cento in una società
residente in uno stato o territorio a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in un mer-
cato regolamentato: indicare il 15 per cento;
– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90 per cento in una società
non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70 per cento in una CFC:
indicare 63 per cento;
– soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60 per cento
e 70 per cento), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60 per cento ciascu-
na, in una CFC: indicare 78 per cento;
•incolonna 3,la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 , a se-
conda dei casi, al reddito di rigo FC38 o di rigo FC52;
•incolonna 4,la quota di imposte pagate all’estero a titolo definitivo che il soggetto residen-
te può detrarre dall’imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando, a secon-
da dei casi, il coefficiente di colonna 2 all’imposta di rigo FC40 o di FC53.
Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell’im-
posta pagata all’estero dal soggetto estero nel quadro RM del Mod. UNICO -SC o del Mod.
UNICO SP o del Mod. UNICO ENC o del Mod. UNICO PF.
SEZIONE V La presente sezione va compilata:
• solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel de-
Attestazioni sulla
creto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla società estera controllata indicata nel
conformità o
rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell’esercizio preceden-
congruità dei valori
te (cosiddetti valori “di partenza”) risultino conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei
di bilancio criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la
congruità da uno o più soggetti di cui all’art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (ca-
sella 2);
• nell’ipotesi disciplinata dall’art. 168 del TUIR, (casella 3) tale casella va compilata per di-
chiarare che l’utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell’attivo sono
stati attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
13. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO CE
Il presente quadro è riservato ai soggetti che hanno prodotto all’estero redditi qualificati in Ita-
lia come redditi d’impresa per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata al fine di determi-
nare il credito spettante ai sensi dell’art. 165 del TUIR.
Come chiarito nelle istruzioni al quadro CR presenti nel primo fascicolo, qualora il contri-
buente abbia prodotto all’estero esclusivamente redditi diversi da quelli di impresa, il pre-
sente quadro non va utilizzato e deve essere compilato il quadro CR. Qualora, invece, sia-
no stati prodotti all’estero sia redditi d’impresa che redditi diversi da quelli di impresa, le se-
zioni I-A e I-B del quadro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente
il quadro CE. In tale caso dovranno essere utilizzati due distinti righi della sezione I-A, uno
riservato all’esposizione dei redditi diversi da quelli di impresa ed uno riservato all’esposi-
zione dei redditi d’impresa.
Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della
presente dichiarazione, ovvero per i redditi di impresa prodotti all’estero mediante stabile or-
ganizzazione e nel caso di opzione di cui al comma 5 dell’ art. 165 del TUIR, entro il termi-
ne di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Si considerano pagate a titolo
definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte
pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimbor-
so totale o parziale.
Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clauso-
le particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un
83
determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque
diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente paga-
ta (imposte figurative).
Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla
formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l’imposta estera va
ridotta in misura corrispondente.
Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l’ammontare del red-
dito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uf-
fici finanziari.
La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Sta-
to estero ed al singolo anno di produzione.
Il presente quadro si compone di tre sezioni:
– la prima è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del cre-
dito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR;
– la seconda è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione
delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere di cui al comma
6 del citato art. 165 del TUIR e dell’eventuale credito spettante;
– la terza è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni.
Nel caso in cui i righi presenti nelle singole sezioni non risultassero sufficienti, possono essere
utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella
“Mod. N” posta in alto a destra del quadro.
SEZIONE I In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presenta-
zione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5) se non già in-
Credito d’imposta
dicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
di cui al comma 1
Per poter usufruire del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR è necessario
dell’art. 165 del TUIR
compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.
– la sezione I-A è riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione del credi-
to d’imposta teoricamente spettante;
– la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante.
Si ricorda che il credito per le imposte pagate all’estero spetta fino a concorrenza della quota
d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddi-
to complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione
e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del red-
dito estero. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già
utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.
Per la determinazione del credito d’imposta spettante è necessario pertanto:
– ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e re-
lativa ad un singolo anno d’imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italia-
na (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) even-
tualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato
estero ed allo stesso anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione
I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta;
– ricondurre ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminui-
ta dell’eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso perio-
do d’imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono
relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta.
Qualora il reddito estero d’impresa, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a ze-
ro pur in presenza di imposta pagata all’estero, tale reddito non deve essere indicato nella pre-
sente sezione I; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lor-
da italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il cre-
dito d’imposta di cui al comma 1.
Sezione I-A
Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario com-
pilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono
relative a redditi prodotti in periodi diversi.
Qualora, oltre al reddito d’impresa siano stati prodotti all’estero anche altri redditi, dovranno
essere utilizzati due distinti righi della sezione I-A, uno per il reddito d’impresa ed uno per gli
altri redditi (barrando la relativa casella di col. 13), riportando nella rispettiva colonna 4 l’im-
porto della relativa imposta estera.
Si precisa tuttavia che, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e nel medesimo perio-
do ma appartenenti a più categorie reddituali, diverse da quelle di impresa, va compilato un
unico rigo, sommando i relativi importi.
84
Qualora l’imposta pagata all’estero sia complessivamente riferita sia a redditi d’impresa che
ad altri redditi, nella colonna 4 va indicata l’imposta estera corrispondente alla quota riferibi-
le al reddito indicato in ciascun rigo. Ad esempio, per i redditi d’impresa la relativa quota di
imposta estera deve essere così determinata
Quota d’imposta estera = Reddito estero d’impresa x Imposta estera
relativa al reddito d’impresa Reddito estero
Si precisa che al fine dell’individuazione della quota di imposta estera relativa al reddito di im-
presa prodotto all’estero, gli importi del reddito d’impresa estero e del reddito estero sono quel-
li originari senza tenere conto della rideterminazione secondo la normativa fiscale italiana.
In particolare nei righi da CE1 a CE3 va indicato:
• nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codi-
ce è rilevabile dall’elenco dei Paesi e territori esteri contenuto in appendice al primo fascico-
lo;
• nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero;
• nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito comples-
sivo in Italia. Nel caso di reddito d’impresa, l’importo da esporre è quello rideterminato con
riferimento alla normativa fiscale italiana; qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia
inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato.
• nella colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione
della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti di-
chiarazioni.
Ad esempio, se per i redditi prodotti all’estero nel 2008 nello Stato A, si è resa definitiva una
imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 30/09/2009
e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il
30/09/2010, nella colonna 4 va indicato l’importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta
resasi definitiva entro il 30/09/2010 (termine di presentazione della presente dichiarazione).
I contribuenti che, avendo prodotto all’estero redditi d’impresa mediante stabile organizzazio-
ne, intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, devono indica-
re in questa colonna anche la quota d’imposta relativa alle imposte pagate all’estero che si ren-
deranno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.
L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del
comma 1 dell’art. 165 del TUIR, non può essere superiore all’ammontare dell’imposta italiana
determinata applicando al reddito estero l’aliquota marginale (riferita al proprio reddito impo-
nibile) vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel
2009 con un reddito imponibile pari a euro 27.000,00 l’importo di questa colonna 4 non
può essere superiore al 27% dell’importo di col. 3 (reddito estero).
Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;
• nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2,
eventualmente aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni, al netto delle perdite dei pre-
cedenti periodi d’imposta;
• nella colonna 6, l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2;
• nella colonna 8, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relati-
vo ai redditi prodotti all’estero nel periodo d’imposta indicato a colonna 2, indipendente-
mente dallo Stato di produzione del reddito estero;
• nella colonna 9il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nel-
lo stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in co-
lonna 1.
L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.
La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente
pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usu-
fruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.
Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:
Credito utilizzato
Imposta di cui resasi di cui resasi nella precedente
Stato Anno di Reddito
pagata definitiva nel corso definitiva nel corso dichiarazione relativo
estero produzione estero
all’estero del 2009 del 2010 all’imposta resasi
definitiva nel 2009
A 2008 1.000 350 200 150 200
B 2008 2.000 600 600 600
85
Con riferimento allo Stato A, l’importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600)
e l’importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200;
• nella colonna 10la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente ope-
razione:
(colonna 3 / colonna 5) x colonna 6
Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore mag-
giore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;
• nella colonna 11 l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della
quota d’imposta lorda; quest’ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiara-
zioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo
tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:
colonna 10 – colonna 9
La colonna 12, è riservata ai contribuenti che, avendo prodotto all’estero redditi d’impresa me-
diante stabile organizzazione, si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del
TUIR di usufruire del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero anche per le imposte che
si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei red-
diti. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d’imposta, già com-
presa nell’importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro
il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.
La casella di colonna 13 va barrata qualora nel rigo sia stato esposto un reddito estero diver-
so da quello di impresa.
Sezione I-B
Con riferimento all’importo indicato in colonna 11 dei righi da CE1 a CE3 della sezione I-A è
necessario, per ogni periodo d’imposta di produzione del reddito estero, ricondurre, ove ec-
cedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei righi da CE1 a CE3)
tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.
Se nella sezione I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo
d’imposta di produzione del reddito estero (col. 2 dei righi da CE1 a CE3), alla somma degli
importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzio-
ne del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente se-
zione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati tre righi di cui i primi due rela-
tivi all’anno 2008 ed il terzo rigo all’anno 2009, nella sezione I-B dovranno essere compila-
ti due distinti righi, uno per l’anno 2008 ed uno per l’anno 2009).
In particolare nei righi CE4 e CE5 va indicato:
• nella colonna 1, l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero (o sono stati pro-
dotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relativi allo stesso an-
no);
• nella colonna 2, il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei righi da CE1 a CE3 ri-
feriti all’anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
• nella colonna 3, l’importo dell’imposta netta (colonna 7) diminuito del credito già utilizzato
nelle precedenti dichiarazioni (colonna 8) dei righi della sezione I-A riferiti all’anno indicato
nella colonna 1 di questo rigo;
• nella colonna 4, l’importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiara-
zione.
A tal fine indicare il minore tra l’importo di colonna 2 e l’importo di colonna 3 di questo rigo.
L’importo del credito così determinato va riportato nel rigo CE23.
SEZIONE II La sezione II è riservata alla determinazione delle eccedenze d’imposta di cui all’art. 165 com-
ma 6, del TUIR per i redditi esteri qualificati come redditi d’impresa in Italia.
Credito d’imposta di
Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in un paese estero, l’imposta
cui al comma 6
estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana rela-
dell’art. 165 del TUIR
tiva al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell’ecce-
denza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in rela-
zione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo.
Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza del-
l’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere uti-
lizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta
italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d’impresa prodotto all’estero.
86
La determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di im-
presa prodotti a partire dal primo periodo d’imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio
2004. Pertanto, la determinazione delle eccedenze non è riconosciuta in relazione a redditi
prodotti in periodi d’imposta anteriori a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, an-
che se le relative imposte estere sono divenute definitive successivamente.
Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, la presente sezione II va compilata
anche nei seguenti casi:
– reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d’imposta
pagata all’estero;
– reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
– reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa im-
posta estera.
Qualora, oltre al reddito d’impresa siano stati prodotti all’estero anche altri redditi, l’imposta
estera da indicare è quella riferita al solo reddito d’impresa. Come già precisato, se l’impo-
sta pagata all’estero è complessivamente riferita sia a redditi d’impresa che ad altri redditi, nel-
la colonna 4 va indicata l’imposta estera corrispondente al reddito d’impresa da determinare
con la seguente modalità:
Quota d’imposta estera = Reddito estero d’impresa x Imposta estera
relativa al reddito d’impresa Reddito estero
Si precisa che al fine dell’individuazione della quota di imposta estera relativa al reddito di im-
presa prodotto all’estero, gli importi del reddito d’impresa estero e del reddito estero sono quel-
li originari senza tenere conto della rideterminazione secondo la normativa fiscale italiana.
Sezione II-A
Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario com-
pilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono
relative a redditi prodotti in periodi diversi.
Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d’imposta ma in Stati diver-
si, la somma dell’importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di im-
posta nazionale non può eccedere l’importo dell’imposta netta relativo al periodo d’imposta di
produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potreb-
bero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma
delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità di seguito esposte dovrà
essere ricondotta all’ammontare dell’imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.
In particolare nei righi da CE6 a CE8 va indicato:
• nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
• nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero;
• nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero, così come rideterminato con riferimento alla
normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A dif-
ferenza di quanto previsto nella sezione I, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui
assuma valori negativi.
• nella colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione
della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel-
la sezione I, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell’anno indicati nel rigo (col.
1 e col. 2), va indicato l’ammontare complessivo dell’imposta estera resasi definitiva, com-
prensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle preceden-
ti dichiarazioni del credito d’imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qua-
lora l’imposta estera si renda definitiva in periodi d’imposta diversi (ad esempio una parte
entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la da-
ta di presentazione della presente dichiarazione);
• nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumen-
tato dei crediti d’imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;
• nellacolonna 6, l’importo del credito d’imposta determinato ai sensi del comma 1 per la par-
te non fruibile in quanto eccedente il limite dell’imposta netta; tale importo assume rilevanza
nella determinazione dell’eccedenza di imposta estera;
ad esempio:
Imposta estera = 120
quota di imposta lorda = 100
Imposta netta = 70
credito spettante ai sensi del comma 1 = 70
importo da indicare nella colonna 6 = 30 (= 100 – 70)
87
• nella colonna 7, l’imposta lorda italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;
• nella colonna 8, l’importo dell’eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazio-
ne della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positi-
vi o valori negativi.
Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l’eccedenza corrisponde al risultato della se-
guente operazione:
col. 3 x col. 7 – col. 4
( )
col. 5
Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore mag-
giore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la co-
lonna 8 non va compilata.
Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno,
l’eccedenza negativa d’imposta nazionale corrispondente al risparmio d’imposta ottenuto per
effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera.
Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:
col. 3
( x col. 7)
col. 5
In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risul-
tare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).
Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l’ecce-
denza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:
1) se l’importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) oc-
corre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5. Su detta
differenza va calcolata la maggiore imposta lorda che risulterebbe dovuta se il reddito este-
ro non avesse concorso al reddito complessivo. L’importo così determinato va riportato, pre-
ceduto dal segno meno, in col. 8;
2) se l’importo di col. 5, in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va
calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.
L’importo dell’eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla
minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito
complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazio-
nale;
• nella colonna 9, l’importo dell’eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione del-
la suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o va-
lori negativi.
Nel caso di reddito estero positivo, l’eccedenza corrisponde al risultato della seguente opera-
zione:
col. 4 – col. 3 x col. 7
( )
col. 5
Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore mag-
giore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta este-
ra, nella colonna 9 va indicato solo l’eventuale importo di colonna 6.
Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è
maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credi-
to di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l’imposta netta.
Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l’eccedenza di imposta estera da riportare
in questa colonna è costituita dall’importo dell’imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso,
infatti, per l’imposta pagata all’estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.
Colonne da 10 a 17
Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di
col. 1 ed all’anno di col. 2 sia stata determinata nella precedente dichiarazione una ecceden-
za di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circo-
88
stanza può verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio
una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte en-
tro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel
caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state com-
pensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In ta-
le caso per effetto dell’ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione
delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.
Ad esempio, si ipotizzi il caso in cui l’eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata
nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera, generando un credito e che
nella presente dichiarazione, a seguito dell’ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo
dell’eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi
una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sus-
sistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente di-
chiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d’imposta di cui al comma 1 e com-
ma 6 maturati nella presente dichiarazione.
Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne
da 10 a 17 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d’im-
posta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da ripor-
tare nella colonna 12 o 14) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di
imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ri-
durre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.
In particolare nelle colonne da 10 a 17 dei righi da CE6 a CE8 va indicato:
• nella colonna 10, l’eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed
all’anno di col. 2 risultante dalle precedenti dichiarazioni;
• nella colonna 11, l’eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Stato este-
ro di col. 1) che, nelle precedenti dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dall’eccedenza
di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di quest’ultima (riportata nella co-
lonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera.
Si precisa che l’importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere pre-
ceduto dal segno meno.
• nella colonna 12, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione determinato, ai sensi
del comma 6, dalla compensazione dell’eccedenza di imposta lorda indicata nella col. 10
con eccedenze di imposta estera;
• nella colonna 13, l’eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all’an-
no di col. 2 risultante dalla precedenti dichiarazioni;
• nella colonna 14, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione determinato, ai sensi
del comma 6, dalla compensazione dell’eccedenza di imposta estera indicata nella col. 13
con eccedenze di imposta nazionale;
• nella colonna 15, l’eccedenza di imposta nazionale tenendo conto del credito già utilizza-
to e riportato nella colonna 12.
A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 11 da quel-
lo nel quale tale colonna non è stata compilata.
Colonna 11 non compilata
Se l’importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale impor-
to nella colonna 15, preceduto dal segno meno; qualora l’eccedenza negativa di imposta nazio-
nale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l’eccedenza di imposta naziona-
le di valore positivo, indicare l’eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.
Se l’importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:
col. 8 – col. 12
Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 15; se il risultato è negativo o pari
a zero la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va ri-
portata nella colonna 17;
Colonna 11 compilata
La colonna 11 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata ec-
cedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che,
prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da
eccedenza di imposta nazionale negativa. Al fine della corretta determinazione dell’eccedenza
di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 15 operare come di seguito descritto.
Calcolare: Capienza = col. 8 – col. 11
89
Se il risultato di tale operazione è minore di zero:
– la colonna 15 non va compilata;
– riportare nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del cre-
dito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
– riportare l’importo sopra definito Capienza nella colonna della sezione “Determinazione del
credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla
dichiarazione in cui è stata generata l’eccedenza di imposta nazionale negativa (rigo CE12
o CE18);
– infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti di-
chiarazioni in compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a se-
guito della rideterminazione.
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del
credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla di-
chiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).
Se il risultato di tale operazione è uguale a zero:
– la colonna 15 non va compilata;
– riportare nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del cre-
dito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
– infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti di-
chiarazioni in compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a se-
guito della rideterminazione.
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del
credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla di-
chiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).
Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero:
CalcolareLimiteCredito = Capienza – col. 12(l’importo della Capienza è quello come sopra
determinato)
Se LimiteCredito è minore di zero:
– la colonna 15 non va compilata;
– riportare nella colonna 17 l’ importo di LimiteCredito non preceduto dal segno meno; tale
importo costituisce la parte di credito fruito che deve essere restituito;
– infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti di-
chiarazioni in compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a se-
guito della rideterminazione.
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del
credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla di-
chiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19);
Se LimiteCredito è uguale a zero:
– la colonna 15 non va compilata;
– nella colonna 17 non va riportato alcun importo;
Se LimiteCredito è maggiore di zero:
– nella colonna 15 va riportato l’importo di LimiteCredito come sopra determinato;
– nella colonna 17 non va riportato alcun importo;
• nella colonna 16, l’eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e
riportato nella colonna 14. A tal fine determinare la seguente differenza:
col. 9 – col. 14
Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la
colonna 16 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nel-
la colonna 17;
• nella colonna 17, l’importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne
15 e 16; l’importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo CE25.
Sezione II-B
Tale sezione è riservata all’esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A
le quali vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall’anno di produzione del
reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diver-
sa, la compensazione tra tali eccedenze determina l’importo del credito spettante ai sensi del com-
ma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.
90
In particolare nei righi da CE9 a CE10 va indicato:
• nella colonna 1, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le ec-
cedenze di imposta nazionale e/o estera;
• nella colonna 2, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei righi da CE6 a
CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col.1 indipendentemente dall’anno di produzione del
reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le co-
lonna da 10 a 17, l’importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;
• nella colonna 3, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei righi da CE6 a CE8 riferiti al-
lo stesso Stato estero di col.1 indipendentemente dall’anno di produzione del reddito estero.
Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonna da 10 a 17, l’im-
porto da indicare in questa colonna è quello della colonna 16;
• nella colonna 4, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazio-
nale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo
in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l’eventuale
residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6. Ad esempio:
Caso 1 col. 2 = 1.200 col. 3 = 1.000
col. 4 = 1.000 col. 5 = 200 col. 6 = 0
Caso 2 col. 2 = 800 col. 3 = 1.300
col. 4 = 800 col. 5 = 0 col. 6 = 500
Caso 3 col. 2 = – 500 col. 3 = 600
col. 4 = 0 col. 5 = – 500 col. 6 = 600
Sezione II-C
Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di
imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni e le eccedenze di impo-
sta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sen-
si del comma 6 nella sezione II-B. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano
state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi CE9 e CE10 presenti nella se-
zione II-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla prece-
dente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l’esposizione di eccedenze
di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l’eventuale
determinazione dell’ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l’esposizione dei resi-
dui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione
dei redditi distintamente per periodo di formazione.
Come già precisato, la determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltan-
to per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d’imposta iniziato a decorrere
dal 1° gennaio 2004, pertanto ordinariamente il numero di esercizi, per i quali può verificar-
si il presupposto per l’applicazione del comma 6 del citato articolo 165, risulta al massimo pa-
ri a sei.
Le colonne 7 e 8 dei righi da CE12 a CE15 non sono compilabili in quanto riferite a periodi
d’imposta successivi a quello a cui si riferisce la presente dichiarazione (salvo nell’ipotesi de-
scritta con riferimento alle istruzioni della colonna 2 del rigo CE11).
Nella colonna 1 del rigo CE11 va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al qua-
le si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera.
Istruzioni relative alla casella di colonna 2 del rigo CE11
La casella di colonna 2 del rigo CE11 va barrata per consentire la compilazione di un nume-
ro di colonne superiore a sei qualora, ad esempio, nel corso dell’anno 2009sia iniziata la li-
quidazione volontaria dell’impresa individuale, ovvero debba utilizzare due colonne con riferi-
mento ad un medesimo anno. In tal caso, per ogni colonna del prospetto deve essere indica-
to nel rigo “Dichiarazione Anno d’imposta” il periodo di imposta relativo al modello Unico PF
nel quale sono state determinate le eccedenze da riportare, come residuo, nelle corrisponden-
ti colonne dei righi da CE12 a CE15. Pertanto, il prospetto deve essere compilato con riferi-
mento agli anni indicati nel rigo “Dichiarazione Anno d’imposta” e non a quelli preimpostati
nelle colonne del presente prospetto. Si precisa che il rigo “Dichiarazione Anno d’imposta” de-
ve essere compilato a partire dal periodo d’imposta 2004 fino al periodo d’imposta cui si ri-
ferisce la presente dichiarazione, anche nel caso in cui non ci siano dati da indicare in una
o più colonne. Si precisa inoltre che, qualora la casella di colonna 2 non sia stata barrata, il
rigo “Dichiarazione Anno d’imposta” non deve essere compilato.
91
Ad esempio, qualora con riferimento all’anno 2006 sia necessario utilizzare due colonne si
dovrà così procedere nella compilazione della sezione II-C:
CE11 Codice Stato estero 1 Vedere istruzioni 2
Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione
anno d’imposta 2004 anno d’imposta 2005 anno d’imposta 2006 anno d’imposta 2007
Rigo Dichiarazione anno d’imposta 1 2004 2 2005 3 2006 4 2006
CE12 Eccedenza d’imposta nazionale 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
CE13 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00
CE14 Residuo d’imposta nazionale ,00 ,00 ,00 ,00
CE15 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00
segue Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione
anno d’imposta 2008 anno d’imposta 2009 anno d’imposta 2010 anno d’imposta 2011
Rigo Dichiarazione anno d’imposta 5 2007 6 2008 7 2009 8
CE12 Eccedenza d’imposta nazionale 5 ,00 6 500 ,00 7 ,00 8 ,00
CE13 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00
CE14 Residuo d’imposta nazionale ,00 500 ,00 ,00 ,00
CE15 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00
Nelle colonne da 1 a 5 del rigo CE12 va riportata l’eccedenza di imposta nazionale relativa
allo Stato indicato nel rigo CE11 e derivante dalla precedente dichiarazione e nella colonna
6 l’eventuale eccedenza d’imposta nazionale derivante dalla presente dichiarazione.
In particolare:
• nella colonna 1 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 1 del modello Uni-
co PF 2009 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
• nella colonna 2 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 2 del modello Uni-
co PF 2009relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
• nella colonna 3 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 3 del modello Uni-
co PF 2009 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
• nella colonna 4 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 4 del modello Uni-
co PF 2009 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
• nella colonna 5 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 5 del modello Uni-
co PF 2009 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
• nella colonna 6 del rigo CE12 riportare l’ammontare dell’eccedenza di imposta nazionale
relativa allo Stato estero indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione
e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella
colonna 5 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.
Nelle colonne da 1 a 5 del rigo CE13 va riportata l’eccedenza di imposta estera relativa allo
Stato indicato nel rigo CE11 e derivante dalla precedente dichiarazione e nella colonna 6
l’eventuale eccedenza d’imposta estera derivante dalla presente dichiarazione.
In particolare:
• nella colonna 1 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15, col. 1 del modello Uni-
co PF 2009 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
• nella colonna 2 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 2 del modello Uni-
co PF 2009 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
• nella colonna 3 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 3 del modello Uni-
co PF 2009relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
• nella colonna 4 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 4 del modello Uni-
co PF 2009 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
• nella colonna 5 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 5 del modello Uni-
co PF 2009 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
• nella colonna 6 del rigo CE13 riportare l’ammontare dell’eccedenza di imposta estera rela-
tiva allo Stato estero indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non
utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colon-
na 6 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.
Si precisa che, qualora l’eccedenza di imposta derivante dalle precedenti dichiarazioni, riferi-
ta ad un determinato Stato, sia oggetto di rideterminazione nella sezione II-A per effetto di ul-
teriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne da 1 a 5 dei righi CE12 e
CE13, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quo-
ta della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è re-
sa definitiva ulteriore imposta estera.
Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta
nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo CE16.
92
Rigo CE16 - Calcolo del credito
Nella colonna 1 del rigo CE16 va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle ec-
cedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 6 del rigo CE12;
Nella colonna 2 del rigo CE16 va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di
imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 6 del rigo CE13;
Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo CE16 siano riportate eccedenze di diversa natura e l’im-
porto indicato nella colonna 1 del rigo CE16 assume valore positivo, si verifica il presupposto
per la maturazione di un credito d’imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli im-
porti delle diverse eccedenze; pertanto, nella colonna 3 del rigo CE16 va indicato il relativo
credito maturato. Nella colonna 4 del rigo CE16 va riportato il risultato della seguente opera-
zione: somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nel-
le colonne da 1 a 6 del rigo CE12 + col. 3 del rigo CE16.
Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d’im-
posta nazionale ed estera da riportare nei righi CE14 e CE15.
Qualora, non sia maturato alcun credito (CE16, col. 3 non compilata), nelle colonne dei righi
CE14 e CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei righi CE12 e CE13; in
presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.
Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera
Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occor-
re tener conto degli importi indicati nel rigo CE16; si precisa inoltre, che:
– il credito d’imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle
eccedenze d’imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
– le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive
di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.
Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed este-
ra vanno seguite le successive istruzioni.
RIGO CE14
Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 1 e l’importo indicato nel ri-
go CE16, col. 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel
rigo CE14, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 1 non va com-
pilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va uti-
lizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE14;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 2 e l’importo del RIPORTO
A1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo
CE14, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 2 non va compila-
to e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utiliz-
zato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE14;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 3 e l’importo del RIPORTO
A2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo
CE14, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 3 non va compila-
to e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A3), va utiliz-
zato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo CE14;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 4 e l’importo del RIPORTO
A3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo
CE14, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 4 non va compila-
to e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A4), va utiliz-
zato per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo CE14;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 5 e l’importo del RIPORTO
A4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo
CE14, col. 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 5 non va compila-
to e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A5), va utiliz-
zato per la determinazione del residuo della col. 6 del rigo CE14;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 6 e l’importo del RIPORTO
A5 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo
CE14, col. 6. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE14, col. 6 non va compilato.
Nel caso in cui, nel rigo CE12, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un im-
porto negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo CE14
non va compilata.
93
RIGO CE15
Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 1 e l’importo nel rigo CE16,
col. 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo riportare
detto ammontare nel rigo CE15, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15,
col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RI-
PORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE15;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 2 e l’importo del RIPORTO
B1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo
CE15, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 2 non va compila-
to e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizza-
to per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE15;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 3 e l’importo del RIPORTO
B2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo
CE15, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 3 non va compila-
to e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B3), va utilizza-
to per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo CE15;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 4 e l’importo del RIPORTO
B3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo
CE15, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 4 non va compila-
to e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B4), va utilizza-
to per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo CE15;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 5 e l’importo del RIPORTO
B4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo
CE15, col. 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 5 non va compila-
to e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B5), va utilizza-
to per la determinazione del residuo della col. 6 del rigo CE15;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 6 e l’importo del RIPORTO
B5 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo
CE15, col. 6. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE15, col. 6 non va compilato.
Nel caso in cui, nel rigo CE13, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del
rigo CE15 non va compilata.
Si propone il seguente esempio:
CE11 Codice Stato estero 1 Vedere istruzioni 2
Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione
anno d’imposta 2004 anno d’imposta 2005 anno d’imposta 2006 anno d’imposta 2007
Rigo Dichiarazione anno d’imposta 1 2 3 4
CE12 Eccedenza d’imposta nazionale 1 100 ,00 2 90 ,00 3 – 80 ,00 4 10 ,00
CE13 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 70 ,00 ,00
CE14 Residuo d’imposta nazionale ,00 40 ,00 ,00 10 ,00
CE15 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00
segue Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione
anno d’imposta 2008 anno d’imposta 2009 anno d’imposta 2010 anno d’imposta 2011
Rigo Dichiarazione anno d’imposta 5 6 7 8
CE12 Eccedenza d’imposta nazionale 5 30 ,00 6 10 ,00 7 ,00 8 ,00
CE13 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00
CE14 Residuo d’imposta nazionale 30 ,00 10 ,00 ,00 ,00
CE15 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00
Totale eccedenze Totale eccedenze Credito da utilizzare nella Valore
di imposta nazionale di imposta estera presente dichiarazione di riferimento
CE16 1 160 ,00 2 70 ,00 3 70 ,00 4 150 ,00
Sulla base dei dati esposti nei righi CE12 e CE13, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai
fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta, occorre tener conto anche
dell’ammontare in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nell’esem-
pio pari ad 80). Conseguentemente il valore utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150
(Valore di riferimento di cui a col. 4 del rigo CE16).
Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo CE14, ai fini della
determinazione dei residui delle eccedenze occorre seguire il seguente percorso:
• CE14, col. 1 calcolare (CE12, col. 1 – CE16, col. 4) = 100 –150 = –50; trattandosi di
un valore negativo, colonna 1 non va compilata e RIPORTO A1 = 50;
• CE14, col. 2 calcolare (CE12, col. 2 – RIPORTO A1) = 90 – 50 = 40 (residuo d’imposta
nazionale), con RIPORTO A2 = 0;
94
• CE14, col. 3, essendo il CE12, col. 3 negativo, la colonna 3 del rigo CE14 non va com-
pilata; in questo caso RIPORTO A3 è pari a RIPORTO A2;
• CE14, col. 4 calcolare (CE12, col. 4 – RIPORTO A3) = 10 – 0 = 10 (residuo d’imposta
nazionale) con RIPORTO A4 = 0;
• CE14, col. 5 calcolare (CE12, col. 5 – RIPORTO A4) = 30 – 0 = 30 (residuo d’imposta
nazionale).
• CE14, col. 6 calcolare (CE12, col. 6 – RIPORTO A5) = 10 – 0 = 10 (residuo d’imposta
nazionale).
La casella “Casi particolari” va barrata nel caso in cui, all’ammontare delle eccedenze di im-
posta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze
trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termi-
na in una data compresa nel periodo d’imposta del soggetto che produce la presente dichia-
razione. L’ipotesi può ad esempio riguardare eccedenze trasferite da società trasparente ai sen-
si dell’art. 116 del TUIR, relativamente a redditi prodotti in periodi d’imposta anteriori all’op-
zione per il regime della trasparenza.
Conseguentemente l’ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 6 dei righi CE12
e CE13 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichia-
razione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra
specificato.
Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colon-
ne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 dei righi CE12 e CE13, con riferimento ai rispettivi anni di
formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazio-
ne precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 dei righi CE12 e CE13),
la casella “Casi particolari” non va barrata.
Le istruzioni fornite per i righi da CE11 a CE16 valgono anche per i righi da CE17 a CE22.
SEZIONE III In tale sezione vanno riportati i crediti maturati nel presente quadro ai sensi del comma 1 e
del comma 6 dell’art. 165, determinati nelle sezioni I-B, II-B e II-C. Al fine della
determinazione del credito d’imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche
dell’eventuale importo evidenziato nella colonna 17 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A.
Nel caso siano stati utilizzati più moduli del quadro CE, la sezione III va compilata esclusiva-
mente nel primo modulo.
Nel rigo CE23, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella
presente dichiarazione ai sensi del comma 1; a tal fine riportare la somma degli importi indi-
cati nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 della sezione I-B relativi a tutti i moduli compilati.
Nel rigo CE24, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella
presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indi-
cati nella colonna 4 dei righi CE9 e CE10 della sezione II-B e nella colonna 3 dei righi CE16
e CE22 relativi a tutti i moduli compilati.
Nel rigo CE25, va indicato l’ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 17
dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A relativi a tutti i moduli compilati.
Nel rigo CE26, va indicato il risultato della seguente operazione:
CE23 + CE24 – CE25
L’importo così determinato va riportato nel rigo RN31, colonna 2 del quadro RN.
PARTE II: ISTRUZIONI PARTICOLARI
PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
IVA 2010 DA PRESENTARE NELL’AMBITO
DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA
Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2010 (approvate con prov-
vedimento del 15 gennaio 2010 sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione
della dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO 2010, sia ai soggetti tenuti a presen-
tare detta dichiarazione in via “autonoma” (per l’elenco di questi ultimi soggetti si veda il pa-
ragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2010).
Da quest’anno per la presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata è possibile uti-
lizzare il modello IVA base/2010. Per l’individuazione dei contribuenti che possono utilizzare
il modello IVA base/2010 consultare le relative istruzioni per la compilazione.
In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel Modello UNI-
CO, si precisa quanto segue:
• i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unifi-
cata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad ecce-
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zione del frontespizio. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Mo-
dello UNICO 2010 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest’ultimo modello. Inoltre i
dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta) de-
vono essere invece indicati nel quadro RX del modello unificato. Pertanto si deve fare riferi-
mento alle istruzioni di quest’ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamen-
te del quadro RX;
• anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il Modello UNICO 2010 compren-
dente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito
IVA, il modello VR-2010 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ri-
corda che detto modello deve essere presentato all’agente della riscossione in due esempla-
ri (uno per l’agente della riscossione ed uno per l’Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.
96
APPENDICE – Fascicolo 3
Accantonamenti ai fondi di previdenza sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c) del TUIR, bensì reddito
di impresa ai sensi dell’articolo 55 del TUIR (si veda in proposito
Gli accantonamenti ai fondi di previdenza del personale dipen- la relazione di accompagnamento al decreto ministeriale del 19
dente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio marzo 2004). E’ da sottolineare comunque che le predette attività
in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che rego- rientrano senz’altro nell’ambito di applicazione dell’articolo 32
lano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi, sempre che tali fon- del TUIR quando riguardano prodotti propri, ossia ottenuti dall’e-
di risultino istituiti ai sensi dell’art. 2117 del cod. civ. e costituiti in sercizio dell’attività agricola principale (coltivazione del fondo,
conti individuali dei singoli dipendenti. del bosco, allevamento) dell’imprenditore agricolo. Nel caso in
È deducibile un importo non superiore al 4 per cento delle quote cui l’attività di conservazione, commercializzazione e valorizza-
di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionisti- zione abbia ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi non
che complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori di- possono essere assoggettate al regime di determinazione del red-
pendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui dito previsto dall’articolo 32 del TUIR. Considerato che, quando
all’art. 2120 del Codice Civile; per le imprese con meno di 50 tali attività non sono esercitate congiuntamente ad un processo di
addetti, tale importo è elevato al 6 per cento. manipolazione o trasformazione viene a mancare ogni connes-
sione con l’attività agricola principale, da esse derivano redditi
da determinarsi analiticamente secondo le ordinarie disposizioni
Ammortamento degli immobili strumentali per l’esercizio in tema di redditi d’impresa contenute nell’articolo 56 del TUIR e
di arti e professioni sono, quindi, escluse anche dall’applicazione del regime forfeta-
rio di cui allo stesso articolo 56-bis del TUIR. È il caso di sottoli-
Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili neare, infatti, che la norma di cui all’articolo 56-bis trova appli-
strumentali per l’esercizio di arti o professioni è diverso a secon- cazione con riguardo alle stesse attività connesse (di manipola-
da della data di acquisto dell’immobile. Specificamente: zione e trasformazione) richiamate nel disposto dell’articolo 32
• per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non del TUIR, rispetto al quale tuttavia si differenzia in quanto presup-
è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli pone che le stesse attività abbiano ad oggetto tipologie di beni
stessi non è, peraltro, più consentita, dall’anno 1993, la dedu- diverse da quelle elencate nel decreto ministeriale.
cibilità di una somma pari alla rendita catastale; Si segnala che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma
• per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria
consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per 2006), la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti
gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costi-
ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver tuiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, comma 3, del
riguardo alla data dell’acquisto o della costruzione, tenuto con- codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
to, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di am- Le attività di trasformazione riconducibili al regime previsto dal-
mortamento maturate prima del 1°gennaio 1985; l’articolo 56-bis del TUIR sono quelle attività che concernono le
• per gli immobili acquistati o costruiti dal 2007, utilizzati promi- trasformazioni in prodotti diversi da quelli compresi nella tabella
scuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel allegata al decreto ministeriale citato. Devono, in particolare, ri-
medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente al- tenersi escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 56-bis ci-
l'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pa- tato le attività di trasformazione non usualmente esercitate nel-
ri al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili ac- l’ambito dell’attività agricola che intervengono in una fase suc-
quisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari cessiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto mini-
al 50 per cento del relativo canone. Le spese per i servizi rela- steriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a
tivi a tali immobili comprese quelle relative all'ammodernamen- realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l’atti-
to, ristrutturazione e manutenzione, che per le loro caratteristi- vità agricola principale ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ..
che non possono essere portate ad incremento del costo del- Infine si precisa che nei regimi dei redditi agrari (articolo 32) e
l’immobile (cd. spese capitalizzabili) sono deducibili nella stes- dei redditi d’impresa forfettizzati (articolo 56-bis) possono rientra-
sa misura. In tema di deduzione dell'ammortamento o dei ca- re anche i redditi prodotti da attività agricole connesse di mani-
noni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'e- polazione e trasformazione realizzate utilizzando prodotti acqui-
sercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili stati da terzi al fine di ottenere anche un mero aumento quantita-
acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre tivo della produzione e un più efficiente sfruttamento della struttu-
2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel mede- ra produttiva. Possono, inoltre, essere ricondotti ai citati regimi im-
simo periodo. Inoltre, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e positivi anche i redditi prodotti nell’esercizio di attività connesse
2009, gli importi deducibili delle quote di ammortamento e dei che comportino l’utilizzo di prodotti acquistati da terzi per un mi-
canoni di leasing devono essere ridotti a un terzo. glioramento della gamma di beni complessivamente offerti dal-
La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di l’impresa agricola, semprechè i beni acquistati siano riconducibi-
costruzione se l’immobile è stato edificato direttamente dall’eser- li al comparto produttivo in cui opera l’imprenditore agricolo (ad
cente l’arte o professione, aumentato delle spese incrementative, esempio, allevamento, ortofrutta, viticoltura, floricoltura).
se sostenute e debitamente documentate. Per ulteriori precisazioni si possono consultare le circolari del 14
maggio 2002, n. 44, e del 15 novembre 2004, n.44, dell’A-
genzia delle Entrate.
Attività agricole connesse
Le attività connesse a quella agricola principale relative alla con- Beni ad uso promiscuo relativi all’impresa
servazione, commercializzazione e valorizzazione, considerate
autonomamente, non possono dar luogo ad attività connesse di- Per effetto dell’art. 64, comma 2, del Tuir, le spese relative al-
versamente da quelle che realizzano una sostanziale “manipola- l’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio del-
zione” o “trasformazione” dei prodotti agricoli. Le attività di con- l’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprenditore sono
servazione, commercializzazione e valorizzazione prese di per ammortizzabili nella misura del 50 per cento; nella stessa misu-
sé singolarmente non possono mai produrre reddito agrario ai ra sono deducibili le spese di acquisizione di beni il cui costo uni-
97
tario non è superiore a 516,46 euro, nonché il canone di loca- L’esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi co-
zione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative dei men- stituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla for-
zionati beni. mazione del reddito secondo le regole di competenza economi-
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una som- ca ai sensi dell’art. 109 del TUIR. Si precisa che le nuove regole
ma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di per il trattamento dei contributi per l’acquisto di beni ammortizza-
locazione anche finanziaria, a condizione che il contribuente non bili riguardano solo i contributi per l’acquisto di beni ammortizza-
disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio bili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino in-
dell’impresa. cassati nell’esercizio in corso al 1 gennaio 1998 o in esercizi
Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanzia- successivi.
ria o di noleggio e le spese d’impiego e manutenzione delle ap- In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a di-
retta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il con-
parecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terre-
corso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto
stre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della
forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi
tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella
d’imposta di durata del processo di ammortamento.
misura del 50 per cento (il n. 131 della tariffa corrisponde all’art.
Nel caso in cui, invece, il bene sia iscritto nell’attivo al lordo del
21 della vigente tariffa).
contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d’im-
presa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione
Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione
estranee all’esercizio dell’impresa ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente
corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun
Non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio del- esercizio.
l’impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ri- In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammorta-
cavi o plusvalenze: mento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente
– i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio
calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassa-
in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati zione della parte di contributo imputata al conto economico ad
ed enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che in- essa proporzionalmente corrispondente.
teressano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno Si ricorda che per espressa previsione della lett. b) del comma 3 del
2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per citato art. 88 del TUIR, resta ferma l’applicazione delle agevolazio-
quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della leg- ni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei
ge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché
costo di tali beni; quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel
– le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzio- mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decor-
ne o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, che, in alter- renza prevista al momento della concessione.
nativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, ven- Si precisa che, tale speciale disposizione transitoria, è applicabi-
gono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, le, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218
del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accorda-
costo di tali beni; ti, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto
i beni non di lusso, diversi da quelli indicati nel comma 2 del- dal D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del
l’art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, che presentino imperfezio- 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree
ni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’ido- territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti me-
neità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione desimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti.
o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizio-
o la distruzione, ceduti gratuitamente alle ONLUS per un importo ne in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quel-
corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o lo in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla
l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6
reddito d’impresa dichiarato. La possibilità di fruire delle agevo- del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e succes-
lazioni recate dalle citate disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs. n. sive modificazioni).
460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti for-
mali previsti dal comma 4 di tale articolo;
– la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e Disposizioni in materia di autotrasporto
pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religio-
si di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più com- Il comma 5 dell’art. 66 del Tuir prevede un’ulteriore deduzione dal
mercializzati e non più idonei alla commercializzazione (cfr. reddito a favore della imprese autorizzate all’autotrasporto di mer-
art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma ci per conto di terzi.
la deducibilità del costo di tali beni. Le disposizioni attuative La deduzione è prevista in misura forfetaria annua di euro
del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell’at-
2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto edi- tività d’impresa, avente massa complessiva a pieno carico non su-
toriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più periore a 3.500 chilogrammi. Tale deduzione, che spetta per cia-
commercializzato o non idoneo alla commercializzazione. scun veicolo effettivamente posseduto (quindi anche per quelli
posseduti a titolo diverso dalla proprietà), non esclude la possibi-
lità di fruire dell’altra deduzione forfetaria già prevista dall’art.
Contributi o liberalità [art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir] 66, comma 5, del Tuir a fronte di spese non documentate per i
trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore.
Devono considerarsi contributi per l’acquisto di beni ammortizza-
bili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato quelli
la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge Esercizio di arti e professioni
all’acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia
la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in L’art. 53, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo
denaro, riconoscimento di crediti d’imposta, ecc.). quelli derivanti dall’esercizio di arti o professioni, cioè dall’eserci-
98
zio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di La qualificazione del fabbricato, ai fini dell’applicazione della
lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se norma in esame, non può essere successivamente modificata nel
esercitate in forma associata. caso di un suo diverso utilizzo, neanche a seguito di variazione
Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone catastale della destinazione d’uso. Si precisa che in caso di im-
in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un mobili dati in locazione, anche finanziaria, o in comodato, ai fi-
identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità. ni della determinazione del valore ammortizzabile, il proprietario
L’abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest’ultima im- dell’immobile dovrà tener conto del concreto utilizzo dell’immobi-
plica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate. le da parte dell’utilizzatore.
Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro Per ulteriori chiarimenti si vedano la circolare del 4 agosto 2006
autonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro RE o nel qua- n. 28 e la circolare del 19 gennaio 2007 n. 1 dell’Agenzia del-
dro CM se si tratta di contribuenti che adottano il regime previsto le Entrate.
dall’art. 1 commi da 96 a 117 della legge finanziaria 2008, dai
redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati
redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL. Minusvalenze patrimoniali da cessioni di partecipazioni
L’art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
Fabbricati 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, dispone che, relativamente alle minusvalenze di
Immobili strumentali all’impresa ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro e che
Per immobili strumentali che rientrano nella nozione di fabbricato derivino da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobi-
ai sensi dell’articolo 25 del TUIR, si considerano gli immobili si- lizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di di-
tuati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con sposizione, il contribuente comunica all’Agenzia delle entrate i
attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano, nonché a quel- dati e le notizie necessari al fine di consentire l’accertamento del-
li situati fuori del territorio dello Stato aventi carattere similare; tra la conformità dell’operazione di cessione con le disposizioni an-
questi ci si riferisce agli immobili a destinazione ordinaria, spe- tielusive dell’art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973.
ciale e particolare, secondo la classificazione rilevante per l’attri- Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 maggio
buzione delle rendite catastali dei fabbricati. 2003 è stabilito che la comunicazione deve essere effettuata:
Le disposizioni dei commi 7, 7-bis e 8 dell’art. 36, del decreto • alla Direzione regionale delle entrate competente in relazione
legge n. 223 del 2006, si applicano, pertanto, anche agli im- al domicilio fiscale del contribuente;
pianti e ai macchinari infissi al suolo nel caso in cui questi realiz- • in carta libera, mediante consegna o spedizione a mezzo pli-
zino una struttura che nel suo complesso costituisca una unità im- co raccomandato con avviso di ricevimento;
mobiliare iscrivibile nel catasto urbano in quanto rientrante nelle • entro 5 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
predette categorie catastali. dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale le
Le citate disposizioni operano nei confronti di tutti i soggetti per i cessioni sono state effettuate (fa fede la data di spedizione).
quali detti immobili costituiscono un bene relativo all’impresa e so- La comunicazione tardiva si considera omessa.
no conseguentemente applicabili nei confronti di tutti i titolari di In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la mi-
reddito d’impresa; esse trovano applicazione a prescindere dai nusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.
principi contabili (nazionali o internazionali) di redazione del bi- Inoltre, ai sensi dell’art. 5-quinquìes del decreto-legge 30 settem-
lancio adottati. In particolare, le disposizioni si applicano anche bre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
alle singole unità immobiliari presenti all’interno di un fabbricato dicembre 2005, n. 248, è stato previsto l’obbligo di comunica-
ossia anche per gli immobili che non possono essere definiti “cie- re all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relative alle minu-
lo - terra”, per i quali i principi contabili internazionali non richie- svalenze e alle differenze negative di ammontare superiore a
dono la separata indicazione in bilancio del valore del terreno. 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli nego-
Si definiscono immobili “cielo - terra” quelli che occupano tutto lo ziati, che non possiedono i requisiti di esenzione di cui sopra, an-
spazio edificabile con un’unica unità immobiliare, come nel caso che a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani
o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d’imposta cui si ap-
di un capannone industriale. Le norme trovano applicazione an-
plicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003,
che nei confronti dei soggetti in contabilità semplificata, per i qua-
n. 344. Termini e modalità della comunicazione sono stabiliti con
li assumono rilievo i valori degli immobili risultanti dal registro dei
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 mar-
beni ammortizzabili (o dalle relative annotazioni sui registri IVA).
zo 2007.
Fabbricati industriali
Sono fabbricati industriali - ai sensi dell’ultimo periodo del comma
7, dell’art. 36 del decreto legge n. 223 del 2006 - quelli desti-
Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese
nati alla produzione o alla trasformazione di beni, tenendo conto
armatoriali che esercitano la pesca
della loro effettiva destinazione e prescindendo dalla classifica-
zione catastale o contabile attribuita ai medesimi. Non rientrano,
L’art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, conver-
quindi, tra i fabbricati industriali gli immobili destinati ad una atti-
tito dalla legge 27 febbraio 1998, n, 30, e successive modifi-
vità commerciale, quali ad esempio negozi, locali destinati al de-
cazioni, dispone che il reddito derivante dall’utilizzazione di navi
posito o allo stoccaggio di merci. Nel caso di immobili all’interno
iscritte nel Registro internazionale concorre a formare il reddito
dei quali si svolge sia un’attività di produzione o trasformazione
d’impresa in misura pari al 20 per cento.
di beni che attività diverse da questa (ad esempio attività com-
L’art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che
merciale o di stoccaggio) l’intero immobile potrà considerarsi in-
l’agevolazione si applica anche ai redditi derivanti dall’eserci-
dustriale qualora gli spazi, espressi in metri quadri, utilizzati per
zio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali com-
l’attività di produzione o trasformazione siano prevalenti rispetto a plementari, accessorie o comunque relative alla prestazione prin-
quelli destinati ad altra attività. cipale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattua-
Per i fabbricati acquisiti o costruiti dopo l’entrata in vigore della li con l’armatore. Per i redditi derivanti dall’attività di escursione
norma, l’utilizzo rilevante ai fini della classificazione del fabbri- comunque realizzata, l’agevolazione si applica solo nei confron-
cato tra quelli industriali o meno, deve essere verificato con riferi- ti dell’armatore.
mento al periodo di imposta in cui il bene è entrato in funzione. Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che eser-
Per i fabbricati già posseduti rileva l’utilizzo del bene nel periodo citano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a
di imposta precedente a quello in corso al 4 luglio 2006. quelle che esercitano la pesca mediterranea.
99
Inoltre, il comma 66 dell’art. 145 della legge n. 388/2000 di- 5.164.568,99 euro. A tal fine, per gli esercenti attività di impre-
spone che nel reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte sa va fatto riferimento ai ricavi di cui all’art. 85 del TUIR, ad ec-
nel registro internazionale, al quale si applica il trattamento fisca- cezione di quelli previsti dalle lett. c), d), e) ed f) dello stesso arti-
le agevolativo, è compresa anche la plusvalenza realizzata me- colo.
diante la cessione della nave a condizione che la stessa sia ri- Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e
masta iscritta nel registro internazionale, anteriormente alla ces- periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distribu-
sione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni. tori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prez-
L’articolo 2, comma 2, della L. 22 dicembre 2008, n. 203 ha zo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effet-
esteso, a decorrere dall’anno 2009 e nel limite dell’80 per cen- tuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, mar-
to, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del D. L. 30 dicembre che assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spet-
1997, n. 457 alle imprese che esercitano la pesca costiera, tanti ai rivenditori.
nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne
Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l’accertamento
e lagunari.
in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica
sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri sta-
biliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre
Parametri presuntivi di ricavi e compensi
1996, n. 570.
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei con-
La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata
tribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto al-
introdotta dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successiva-
la elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termi-
mente modificata dall’art. 3, comma 125, della legge 23 di-
ne “esclusa” nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29
cembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29
gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque appli-
gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997,
cazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di
possono essere utilizzati per l’accertamento ai sensi dell’art. 39,
esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste
1°comma , lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei
dall’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
ricavi di cui all’art. 85 del TUIR, ad esclusione di quelli previsti dal-
Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determi-
le lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dello stesso articolo, e dei
nato con criteri di tipo forfetario, a quelli che omettono di presen-
compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR.
tare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e
I parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti at-
alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concor-
tività d’impresa, per le quali non sono stati approvati gli studi di
suali.
settore ovvero, per le quali, pur essendo stati approvati, ricorrano
Ulteriori precisazioni relative all’applicazione dei parametri sono
una o più cause di inapplicabilità, previste nei provvedimenti di
contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio
approvazione degli studi. 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.
I soggetti esercenti attività per le quali si applicano i parametri so-
no tenuti alla compilazione dell’apposito modello dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione dei parametri. Perdite d’impresa e di lavoro autonomo
In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica
la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad Il comma 27, dell’art. 36 del D.L.223/06, ha modificato l’art. 8
un decimo del minimo se la presentazione avviene entro il termi- del Tuir prevedendo, anche per i lavoratori autonomi e le imprese
ne per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel minori, come già avveniva per i soggetti in contabilità ordinaria,
corso del quale è stata commessa la violazione. la possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della
I contribuenti che intendono evitare l’accertamento in base ai pa- stessa categoria di quella che le ha generate. Tali disposizioni si
rametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni e in- rendono applicabili ai redditi ed alle perdite realizzati dal perio-
teressi, i propri ricavi e compensi utilizzando l’apposito rigo pre- do di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 e fino al 31
visto nei quadri relativi all’attività. dicembre 2007.
Ai fini dell’IVA l’adeguamento al volume d’affari risultante dall’appli-
cazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di In base all’art. 8, comma 1, del Tuir, come modificato dall’art. 1,
sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta comma 29, della legge finanziaria 2008, il reddito complessivo
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, uti- si determina sommando i redditi di ogni categoria e sottraendo le
lizzando il codice tributo 6493. I maggiori corrispettivi vanno anno- perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’art.
tati, entro il suddetto termine, in un’apposita sezione del registro di 66 e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Ai sensi del
cui all’art. 23 e all’art. 24 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. comma 3 dell’art. 8, le perdite derivanti dall’esercizio di attività
Qualora, a seguito del predetto adeguamento, l’ammontare dei commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società
ricavi relativi all’anno 2009 superi i limiti previsti per la tenuta del- in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordi-
la contabilità semplificata (euro 309.874,14 e 516.456,90, ri- naria, e da partecipazioni in società trasparenti ex art. 116 del Tuir
spettivamente per le imprese aventi per oggetto prestazioni di ser- possono essere compensate in ciascun periodo d’imposta con i
vizi ovvero aventi per oggetto altre attività), per il periodo di im- redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in
posta successivo non sorge l’obbligo di osservare gli adempi- contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all’importo
menti previsti per il regime ordinario di contabilità. che trova capienza in essi. L’eccedenza può essere portata in di-
Per conoscere l’ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sul- minuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o parteci-
la base dei parametri i contribuenti possono utilizzare il program- pazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
ma software per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratui- La descritta compensazione delle perdite d’impresa in contabilità
tamente disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, al- ordinaria con i redditi d’impresa conseguiti dallo stesso soggetto
l’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it. si effettua, nel quadro RF o RG o CM, e/o RH, e/o RD, in cui è
Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei stato conseguito un reddito d’impresa positivo.
righi dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini del- Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa
l’applicazione dei parametri, da prendere a base per la determi- conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata prelimi-
nazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini del- narmente con le perdite d’impresa in contabilità ordinaria conse-
l’applicazione dei parametri. guite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non com-
L’accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ri- pensata, con l’eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordi-
cavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a naria non compensate nei precedenti periodi d’imposta.
100
Le perdite d’impresa in contabilità ordinaria (comprese le ecce- La definizione generale di spese di rappresentanza, dettata nella
denze dei periodi d’imposta precedenti) non compensate nei qua- prima parte del comma 1 del decreto, trova una specificazione
dri RF o RG, e/o RH e/o RD dovranno essere riportate nel “Pro- nelle fattispecie successivamente elencate nella seconda parte
spetto delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria non com- del medesimo comma 1 (cui si rinvia). La lettera e) del comma 1
pensate nell’anno”, contenuto nel quadro RS, secondo le istruzio- del decreto qualifica come spese di rappresentanza ogni altra
ni ivi previste. spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi in-
Le perdite generatesi nell’ambito del regime dei contribuenti mini- clusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e
mi (quadro CM) non dovranno essere riportate nel quadro RS, in manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di ine-
quanto il riporto delle stesse è previsto nell’ambito del medesimo renza indicati nel presente comma.
quadro. L’articolo 1, comma 2, del decreto - conformemente alle previsio-
In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, ve- ni del nuovo comma 2 dell’articolo 108 del TUIR – definisce il
di la successiva voce. periodo d’imposta di imputazione delle spese di rappresentanza
e i limiti di deducibilità delle stesse. Al riguardo, l’articolo 1,
comma 2, del decreto prevede che le spese di rappresentanza
Perdite riportabili senza limiti di tempo deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento sono commisu-
rate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristi-
Ai sensi dell’art. 84, comma 2, del Tuir, le perdite d’impresa in ca dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa
contabilità ordinaria realizzate nei primi tre periodi di imposta dal- allo stesso periodo in misura pari:
la data di costituzione possono essere computate in diminuzione a) all’1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
del reddito d’impresa dei periodi d’imposta successivi senza al- b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte ecce-
cun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova dente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
attivita’ produttiva. La medesima regola si applica alle perdite de- c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte ecce-
rivanti dal regime dei contribuenti minimi nonché a quelle derivanti dente euro 50 milioni.
dall’attività d’impresa e in contabilità semplificata o di lavoro au- Tale norma stabilisce, quindi, un limite quantitativo entro il quale
tonomo se prodotte negli 2006 e/o 2007. le spese di rappresentanza sono da considerare “congrue” ri-
spetto al volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa
e, come tali, deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute
Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative (c.d. plafond di deducibilità). Le spese eventualmente eccedenti il
imprenditoriali e di lavoro autonomo predetto limite, al contrario, sono indeducibili.
L’articolo 83, comma 28-quater, lettera a) del decreto legge 25
L’art. 13 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un particola- giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6
re regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali agosto 2008 n. 133) ha aggiunto al comma 5 dell’articolo 109
e di lavoro autonomo. del TUIR un nuovo periodo il quale precisa che, fermo restando
In particolare sul reddito di lavoro autonomo o di impresa, deter- quanto previsto dai periodi precedenti del medesimo comma 5,
minato rispettivamente ai sensi degli artt. 54 e 66 del Tuir, realiz- le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di
zato dai soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’ar-
agevolato, è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito ticolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. Tale di-
delle persone fisiche nella misura del 10 per cento. sposizione, in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo
Considerato che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitu- a quello in corso al 31 dicembre 2008, deve essere coordinata
tiva e quindi non partecipa alla determinazione del reddito com- con la disciplina generale delle spese di rappresentanza. Le spe-
plessivo IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l’ap- se sostenute per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di
plicazione delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone alimenti e bevande (diverse da quelle di cui al comma 3 dell’arti-
fisiche. Restano immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA colo 95, ossia quelle che costituiscono spese per prestazioni di
e di IRAP. lavoro) deducibili entro il limite teorico del 75 per cento, nel caso
Il regime agevolato, che si applica per il periodo d’inizio attività in cui si configurino come spese di rappresentanza ai sensi del
e per i due successivi, può essere usufruito esclusivamente dalle comma 1 del decreto 19 novembre 2008, devono rispettare an-
persone fisiche e dalle imprese familiari di cui all’art. 5, comma che l’ulteriore parametro fissato dal comma 2 del medesimo de-
4, del Tuir. creto.
Quindi, le spese per vitto e alloggio qualificabili come “spese di
rappresentanza” devono essere assoggettate:
Spese di rappresentanza 1) in via preliminare, alla specifica disciplina prevista dall’artico-
lo 109, comma 5, del TUIR per le spese relative a prestazioni al-
L’articolo 108, comma 2, del Tuir (modificato dall’articolo 1, com- berghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (deducibi-
ma 33, lett. p), della legge 24 dicembre 2007, n. 244), dispone lità nei limiti del 75 per cento);
che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’im- 2) successivamente a quella dell’articolo 108, comma 2, ai sen-
posta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e con- si del quale l’importo delle predette spese, ridotto al 75 per cen-
gruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle fi- to per effetto dell’applicazione dell’articolo 109, dovrà essere
nanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle sommato all’importo delle “altre” spese di rappresentanza. L’am-
stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa montare così ottenuto è deducibile entro il limite di congruità pre-
e dell’attività internazionale dell’impresa. Il citato decreto di attua- visto dal comma 2 del decreto.
zione, del 19 novembre 2008, pubblicato sul n. 11 della G.U. Per i lavoratori autonomi, in particolare, il costo sostenuto per
del 15 gennaio 2009, al comma 1, art. 1, con riferimento al re- prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevan-
quisito di inerenza, individua i caratteri essenziali delle spese di de, deducibile entro il limite teorico del 75 per cento, qualora si
rappresentanza, stabilendo che si considerano inerenti, sempre configuri anche come spesa di rappresentanza ai sensi del de-
che effettivamente sostenute e documentate, le spese per eroga- creto, deve rispettare anche l’ulteriore parametro segnato dall’1
zioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità pro- per cento dei compensi ritratti nel periodo d’imposta.
mozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a Si precisa che le spese relative a prestazioni alberghiere e a
criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare an- somministrazioni di alimenti e bevande che rientrano nell’ambito
che potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia delle spese per “ospitalità clienti” di cui al comma 5 del decreto
coerente con pratiche commerciali di settore. che non costituiscono spese di rappresentanza (e non sono per-
101
tanto soggette al predetto limite di congruità), sono deducibili nel Spese per trasferte (art. 95, commi 3 e 4, del Tuir)
limite del 75 per cento del loro ammontare, senza ulteriori limiti.
Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto prevede una particolare Ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Tuir le spese di vitto e allog-
disciplina per la deducibilità delle spese di rappresentanza soste- gio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comuna-
nute dalle “imprese di nuova costituzione”. Per queste imprese, le dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collabora-
“le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui zione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per
sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzio- un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il pre-
ne dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e detto limite è elevato a euro 258,23, per le trasferte all’estero.
nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè
all’importo deducibile”. di lista e, qualora l’alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del
In virtù delle previsioni del comma 3, pertanto, la deducibilità computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici
delle spese di rappresentanza sostenute dall’impresa nella fase sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi
di start up (in cui i ricavi sono pari a zero - ed il plafond determi- specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite
nato ai sensi del comma 2 è anch’esso pari a zero) può essere massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta ef-
differita nel rispetto di due limiti: fettuata nell’anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifi-
1) limite temporale: le spese possono essere dedotte nell’eserci- ci relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati
zio di conseguimento dei primi “ricavi e proventi della gestione a dipendenti in trasferta.
caratteristica dell’impresa” e, al massimo, in quello successivo; Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autoriz-
2) limite quantitativo: le spese di rappresentanza sostenute nella zato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleg-
fase di start up sono deducibili nella misura in cui le medesime giato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è con-
spese sostenute nel periodo di conseguimento dei primi ricavi e sentito portare in deduzione dal reddito d’impresa un importo non
del successivo siano inferiori al relativo plafond di deducibilità. superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall’appli-
Per “imprese di nuova costituzione” si intende la nozione conte- cazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di poten-
nuta nell’articolo 84, comma 2, del TUIR, cioè le imprese che za non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.
presentino entrambi i requisiti di novità previsti dalla citata norma Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli azienda-
ai fini del riporto illimitato nel tempo delle perdite di start up, os- li, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il col-
sia quello soggettivo e quello oggettivo riferito all’attività esercita- laboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autovei-
ta. colo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica tra-
L’articolo 1, comma 33, lettera p) della legge finanziaria 2008, sferta all’estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con
sempre intervenendo sull’articolo 108, comma 2, del TUIR, ha il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di
elevato a 50 euro, rispetto ai precedenti 25,82 euro, il limite del percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle
valore unitario dei beni la cui distribuzione gratuita si considera suddette autovetture appositamente calcolata dall’Automobile
integralmente deducibile ai fini fiscali. Club d’Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media del-
I commi 5 e 6 del decreto stabiliscono, a carico dei contribuenti le tariffe di noleggio.
che abbiano sostenuto delle spese qualificabili come di ospitalità Per effetto del comma 4, le imprese autorizzate all’autotraspor-
dei clienti (interamente deducibili) o di rappresentanza (limitata- to di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai pro-
mente deducibili), taluni oneri documentali. L’ultimo periodo del pri dipendenti fuori del territorio comunale o all’estero, un im-
comma 5 dispone, infatti, che la deducibilità delle erogazioni e porto forfetario pari, rispettivamente, a euro 59,65 e a euro
delle spese indicate nel presente comma è, tuttavia, subordinata 95,80 al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto,
alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese
anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di stesse.
svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti. Il
predetto comma 6 stabilisce, infatti, che l’Agenzia delle Entrate e Studi di settore
gli organi di controllo competenti possono invitare i contribuenti a
fornire indicazione, per ciascuna delle fattispecie indicate nel L’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, con-
comma 1, dell’ammontare complessivo, distinto per natura, delle vertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
erogazioni effettuate nel periodo d’imposta e dell’ammontare dei 427, ha previsto, da parte dell’Amministrazione finanziaria,
ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impre- l’elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari
sa assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilità in- settori economici. L’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.
dicata nel comma 2. La citata disposizione prosegue stabilendo 146, ha stabilito le modalità di utilizzazione degli studi di set-
che l’invito può riguardare anche l’ammontare complessivo delle tore in sede di accertamento.
spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario Il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, ha stabilito che le disposi-
superiore a euro 50,00 e l’ammontare complessivo delle spese zioni di cui all’art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146
indicate nel comma 5, ossia quelle di ospitalità dei clienti intera- del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al
mente deducibili. periodo d’imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore.
Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare dell’Agenzia del- Per conoscere l’ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla
le Entrate n. 34 del 13 luglio 2009. base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il
programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli
Spese per prestazioni di lavoro uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Per i periodi d’imposta in cui trovano applicazione gli studi di
Per effetto degli artt. 95, comma 2, e 43, comma 2, del Tuir: settore, ovvero le modifiche conseguenti all’evoluzione dei me-
• le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in desimi, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei
uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagra- contribuenti che indicano, nelle dichiarazioni di cui all’art. 1
fica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazio-
sono integralmente deducibili, per il periodo d’imposta in cui si ni, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per
verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi; adeguare gli stessi, anche ai fini dell’imposta regionale sulle at-
• per il medesimo periodo di tempo, gli immobili in questione ven- tività produttive, a quelli derivanti dall’applicazione dei pre-
gono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi. detti studi di settore.
102
Per i periodi d’imposta di cui al punto precedente, ai fini del- la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione de-
l’imposta sul valore aggiunto è possibile adeguarsi alle risul- gli studi di settore. In caso di omessa presentazione del sud-
tanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore senza il detto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro
pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento 258 a euro 2.065, ridotta ad un decimo del minimo se la pre-
della relativa imposta entro il termine previsto per il versamen- sentazione avviene entro il termine per la presentazione della
to a saldo dell’imposta sul reddito, utilizzando il codice tributo dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata com-
“6494”. messa la violazione.
L’art. 2, comma 2-bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, in- Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle
trodotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge Fi- istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.
nanziaria per il 2005) ha previsto che l’adeguamento agli stu-
di di settore, per i periodi d’imposta diversi da quelli in cui tro-
va applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifi- Trasferimento all’estero della residenza (art. 166 del Tuir)
che conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a
condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 Il trasferimento all’estero della residenza dei soggetti che eserci-
per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi de- tano imprese commerciali, che comporti la perdita della residen-
rivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scrit- za ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore
ture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il normale, dei componenti dell’azienda o del complesso azienda-
termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito, uti- le, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organiz-
lizzando, mediante l’apposito mod. F24, il codice tributo zazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si ap-
“4726”, per le persone fisiche, oppure il codice tributo plica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabi-
“2118”, per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La mag- le organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano di-
giorazione non è dovuta se la predetta differenza non è supe- stolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale,
riore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scrit- le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all’estero. Per le
ture contabili. imprese individuali e le società di persone si applica l’articolo 17,
L’adeguamento in dichiarazione ai ricavi o compensi derivanti comma 1, lettera g) e l).
dall’applicazione dello studio di settore preclude l’attività di ac- I fondi in sospensione d’imposta, inclusi quelli tassabili in caso di
certamento da parte dell’Agenzia delle Entrate prevista dal- distribuzione, iscritti nell’ultimo bilancio prima del trasferimento
l’art. 10 della citata legge n. 146 del 1998. della residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui
Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli stu- non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile or-
di settore è tenuto alla compilazione dell’apposito modello per ganizzazione situata nel territorio dello Stato.
103
PERIODO D’IMPOSTA 2009
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE REDDITI
2010
QUADRO RE
genzia
Reddito di lavoro autonomo derivante
ntrate
dall’esercizio di arti e professioni
RE1 Codice attività 1 parametri e studi di settore: cause di esclusione 2
Determinazione RE2 Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica 1 ,00 2 ,00
del reddito
RE3 Altri proventi lordi ,00
RE4 Plusvalenze patrimoniali ,00
Compensi non annotati Maggiore IVA Parametri e studi di settore Maggiorazione 4
RE5
nelle scritture contabili 1 ,00 2 ,00 3 ,00 ,00
RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 4) ,00
RE7 Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46 ,00
RE8 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili ,00
RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio ,00
RE10 Spese relative agli immobili ,00
RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato ,00
RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale o artistica ,00
RE13 Interessi passivi ,00
RE14 Consumi ,00
Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande 3
RE15
1 2
(Spese addebitate ai committenti ,00 Altre spese ,00 ) Ammontare deducibile ,00
Spese di rappresentanza 3
RE16 (Prestazioni alberghiere e 1 2
somministrazione di alimenti e bevande ,00 Altre spese ,00 ) Ammontare deducibile ,00
50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale 3
RE17 (Prestazioni alberghiere e 1 2
somministrazione di alimenti e bevande ,00 Altre spese ,00 ) Ammontare deducibile ,00
RE18 Minusvalenze patrimoniali ,00
RE19 Altre spese documentate (di cui IRAP deducibile 1 , 0 0 ) 2 ,00
RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19) ,00
RE21 Differenza (RE6 – RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici 1 , 0 0 ) 2 ,00
RE22 Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (Vedere istruzioni) 1 Imposta sostitutiva 2 ,00
RE23 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche
,00
RE24 Perdite pregresse di lavoro autonomo da portare in diminuzione ,00
Totale reddito (o perdita) di lavoro autonomo
RE25
(sommare l’importo agli altri redditi e riportare il totale nel quadro RN) ,00
RE26 Ritenute d’acconto
,00
PERIODO D’IMPOSTA 2009
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE REDDITI
2010
QUADRO EC
Prospetto per il riallineamento
genzia
ntrate dei valori civili e fiscali
Sez. I - Ammortamenti
Eccedenza pregressa Decrementi Valore civile Valore fiscale
Beni materiali
EC1 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Impianti e macchinari
EC2 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Fabbricati strumentali
EC3 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Beni immateriali
EC4 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Spese di ricerca e
sviluppo EC5 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Avviamento
EC6 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
TOTALI
EC7 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Sez. II - Altre rettifiche
Opere e servizi
ultrannuali EC8 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Titoli obbligazionari
e similari EC9 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Partecipazioni
immobilizzate EC10 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Partecipazioni
del circolante EC11 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
TOTALI
EC12 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Sez.III-Accantonamenti
Fondo rischi e
svalutazione crediti EC13 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Fondo spese lavori
ciclici EC14 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Fondo spese ripristino
e sostituzione EC15 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Fondo operazioni
e concorsi a premio EC16 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Fondo per imposte
deducibili EC17 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
TOTALI
EC18 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Sez. IV - Totali
complessivi, imposte EC19 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
differite e riserve
Ammontare complessivo Ammontare delle imposte Ammontare delle riserve
delle eccedenze extracontabili differite calcolate e degli utili a nuovo
EC20 1 ,00 2 ,00 3 ,00
PERIODO D’IMPOSTA 2009
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE REDDITI
2010
QUADRO RF
genzia
ntrate
Reddito di impresa in contabilità ordinaria
RF1 Codice attività 1 parametr c i a e u s s e tu d d i i e d s i c s lu e s tt i o o r n e e : 2 cause di s i t n u a d p i d p i li c s a et b to il r it e à : 3 compo n n e e ll n e t i s c p r o it s tu it r iv e i c a o n n n ta ot b a i t l i i 4 ,00
Determinazione RF2 A) Utile risultante dal conto economico ,00
del reddito RF3 B) Perdita risultante dal conto economico ,00
C) COMPONENTI POSITIVI INDICATI NEL QUADRO EC
RF4
Ammortamenti 1 ,00 Altre rettifiche 2 ,00 Accantonamenti 3 ,00 4 ,00
Variazioni RF5 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio 1 ,00 2 ,00
in aumento RF6 Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all’esercizio (art. 88, comma 3, lett. b)) ,00
RF7 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa ,00
Artigiani RF8 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF7 ,00
Maggiore IVA Parametri e studi di settore Maggiorazione
RF9 Ricavi non annotati 1 2 3 4
,00 ,00 ,00 ,00
RF10 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92 bis, 93, 94) ,00
RF11 Interessi passivi indeducibili 1 ,00 2 ,00
RF12 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) ,00
RF13 Oneri di utilità sociale Erogazioni liberali 1 ,00 2 ,00
RF14 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR ,00
RF15 Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili 1 ,00 2 ,00
RF16 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti ,00
RF17 Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (artt. 102,103 e 104) ,00
Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo
RF18
o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) 1 2 3
,00 ,00 ,00
RF19 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) ,00
art. 105 art. 106
RF20 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte
1 2 3
,00 ,00 ,00
RF21 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5 ,00
RF22 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00
RF23 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato ,00
1 2 3 4 5 6
Altre ,00 ,00 ,00
RF24 variazioni 7 8 ,00 9 10 ,00 11 12 ,00
in aumento 13 14 15 16 17 18 19
,00 ,00 ,00 ,00
RF25 D) Totale delle variazioni in aumento (sommare gli importi da rigo RF5 a RF24) ,00
Variazioni in RF26 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti 1 ,00 2 ,00
diminuzione RF27 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lett. b)) ,00
RF28 Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF42 colonna 1 ,00
RF29 Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF42 colonna 2, formatisi in regime di trasparenza ,00
RF30 Proventi degli immobili di cui al rigo RF7 ,00
RF31 Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) ,00
Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo
RF32 ed altri componenti negativi
non dedotti in precedenti esercizi
o non imputati a conto economico 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
RF33 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)) ,00
RF34 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) ,00
RF35 Quota esclusa degli utili distribuiti ,00
RF36 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00
RF37 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato ,00
1 2 3 4 5 6
Altre ,00 ,00 ,00
RF38 variazioni 7 8 ,00 9 10 ,00 11 12 ,00
in diminuzione13 14 15 16 17 18 19
,00 ,00 ,00 ,00
RF39 Reddito detassato 1 ,00 2 ,00
RF40 E) Totale delle variazioni in diminuzione(sommare gli importi da rigo RF26 a RF39) ,00
Codice fiscale (*)
Determinazione RF41 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D – E ,00
del reddito RF42 Redditi da partecipazione 1 ,00 2 ,00 reddito minimo3 ,00 4 ,00
RF43 Perdite da partecipazione 1 ,00 2 ,00 3 ,00
RF44 Reddito d’impresa lordo (o perdita) perdite non compensate 1 ,00 2 ,00
RF45 Erogazioni liberali ,00
RF46 Proventi esenti ,00
RF47 Reddito d’impresa (o perdita) ,00
RF48 Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria ,00
RF49 Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore ,00
RF50 Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti 1 ,00) 2 ,00
Reddito d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa
RF51
(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN) ,00
Altri dati Crediti di imposta sui Crediti per imposte
Situazione fondi comuni di investimento pagate all’estero Altri crediti
1 2 3 4
,00 ,00 ,00
RF52 Dati da riportare nel quadro RN
Ritenute Eccedenze di imposta Acconti versati
(di cui da art.5 5 ,00 ) 6 ,00 7 ,00 8 ,00
Dati di bilancio RF53 Immobilizzazioni immateriali ,00
RF54 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali 1 ,00 2 ,00
RF55 Immobilizzazioni finanziarie ,00
RF56 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti ,00
RF57 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante ,00
RF58 Altri crediti compresi nell'attivo circolante ,00
RF59 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ,00
RF60 Disponibilità liquide ,00
RF61 Ratei e risconti attivi ,00
RF62 Totale attivo ,00
RF63 Patrimonio netto Saldo iniziale 1 ,00 2 ,00
RF64 Fondi per rischi e oneri ,00
RF65 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ,00
RF66 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo ,00
RF67 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo ,00
RF68 Debiti verso fornitori ,00
RF69 Altri debiti ,00
RF70 Ratei e risconti passivi ,00
RF71 Totale passivo ,00
RF72 Ricavi delle vendite ,00
RF73 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente 1 , 0 0 )2 ,00
Prospetto Valore di bilancio Valore fiscale
dei crediti 1 2
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti
RF74
risultanti al termine dell’esercizio precedente ,00 ,00
RF75 Perdite dell’esercizio
,00 ,00
RF76 Differenza
,00 ,00
RF77 Svalutazioni e accantonamenti dell’esercizio
,00 ,00
Ammontare complessivo delle svalutazionidirette e degli accantonamenti
RF78
risultanti a fine esercizio ,00 ,00
RF79 Valore dei crediti risultanti in bilancio
,00 ,00
(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.
PERIODO D’IMPOSTA 2009
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE REDDITI
2010
QUADRO RG
genzia
ntrate
Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata
RG1 Codice attività 1 parametri e studi di settore: cause di esclusione 2 studi di settore: cause di inapplicabilità 3
Determinazione 2
del reddito RG2 Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art 85 1 con emissione di fattura
(di cui ,00 ) ,00
RG3 Altri proventi considerati ricavi ,00
Ricavi non annotati Maggiore IVA Parametri e studi di settore Maggiorazione 4
Artigiani RG4
nelle scritture contabili 1 ,00 2 ,00 3 ,00 ,00
RG5 Plusvalenze patrimoniali (di cui 1 ,00) 2 ,00
RG6 Sopravvenienze attive ,00
RG7 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale ,00
RG8 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00
utili distribuiti 3
RG9 Altri componenti positivi da soggetto estero reddito da trust
1 2
(di cui: ,00 ,00 ,00
RG10A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG9) ,00
RG11Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale ,00
RG12Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00
RG13Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci ,00
RG14Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo ,00
RG15Utili spettanti agli associati in partecipazione ,00
RG16Quote di ammortamento ,00
RG17Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46 ,00
RG18Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali ,00
RG19Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (art. 110, comma 11) ,00
3
Spese di rappresentanza IRAPdeducibile
RG20Altri componenti negativi 1 ,00 2 ,00 ,00
RG21Reddito detassato (di cui Tremonti-ter 1 , 0 0 ) 2 ,00
RG22B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG11 a RG21) ,00
RG23Somma algebrica (A – B) ,00
RG24Redditi da partecipazione 1 ,00 2 ,00reddito minimo 3 ,00 4 ,00
RG25Perdite da partecipazione 1 ,00 2 ,00 3 ,00
RG26Reddito d’impresa lordo (o perdita) Perdite non compensate 1 ,00 2 ,00
RG27Erogazioni liberali ,00
RG28Proventi esenti ,00
RG29Reddito d’impresa (o perdita) ,00
RG30Imposta sostitutiva (vedere istruzioni) 1 2 ,00
RG31Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria
,00
RG32Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore
,00
2
RG33Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito
1
(di cui degli anni precedenti ,00 ) ,00
Reddito (o perdita) d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa
RG34
(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN) ,00
Crediti di imposta sui Crediti per imposte
Altri dati Situazione fondi comuni di investimento pagate all’estero Altri crediti
1 2 3 4
,00 ,00 ,00
RG35Dati da riportare nel quadro RN
Ritenute Eccedenze di imposta Acconti versati
(di cui da art.5 5 ,00 ) 6 ,00 7 ,00 8 ,00
PERIODO D’IMPOSTA 2009
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE REDDITI
2010
QUADRO CM
genzia Reddito dei soggetti con regime dei minimi
ntrate
(Legge finanziaria 2008)
Determinazione CM1 Codice attività
del reddito CM2 Totale componenti positivi ,00
CM3 Rimanenze finali ,00
Impresa CM4 Differenza (CM2 – CM3) ,00
CM5 Totale componenti negativi (di cui Tremonti ter 1 , 0 0 ) 2 ,00
Autonomo CM6 Reddito lordo o perdita (CM4 - CM 5, col. 2) ,00
CM7 Contributi previdenziali e assistenziali 1 ,00 2 ,00
Impresa familiare CM8 Reddito netto ,00
CM9 Perdite pregresse ,00
CM10Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva ,00
Determinazione CM11Imposta sostitutiva 20% ,00
dell’imposta Riacquisto prima casa Redditi prodotti all’estero Fondi comuni Altri crediti d’imposta 5
CM12Crediti di imposta
1 2 3 4
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
CM13Ritenute d’acconto ,00
CM14Differenza (CM11 – CM12 col. 5 – CM13) ,00
CM15Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione ,00
CM16Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 ,00
CM17Acconti (di cui sospesi 1 , 0 0 ) Eccedenza compensata in F24 2 ,00 3 ,00
CM18Imposta a debito ,00
CM19Imposta a credito ,00
CM20Eccedenza di rimanenze di cui al rigo CM3 ,00
CM21Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo CM7 (riportare tale importo nel quadro RP) ,00
Perdite Eccedenza 2008 Eccedenza 2009
CM22 1 2
non compensate
,00 ,00
2
CM23PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO
(di cui relative al presente anno 1 ,00) ,00
PERIODO D’IMPOSTA 2009
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE REDDITI
2010 QUADRO RD
Reddito di allevamento di animali
genzia
e reddito derivante da produzione di vegetali
ntrate
e da altre attività agricole
RD1 Codice attività
SEZ. I
RD2 Numero dei capi normalizzati
Allevamento
di animali
RD3 Numero capi allevabili nei limiti dell’art. 32 del Tuir
Impiego
propri familiari
RD4 Numero dei capi eccedenti (RD2 - RD3)
RD5 Reddito di allevamento eccedente
,00
SEZ. II 1 2
Superficie del terreno su
Produzione di RD6 Superficie totale di produzione , cui insiste la produzione ,
vegetali
RD7 Superficie eccedente ,
RD8 Ammontare del reddito agrario
,00
Reddito derivante dall’attività agraria eccedente
RD9 ,00
SEZ. III Agriturismo Produzione di beni Fornitura di servizi
Reddito derivante da
Altre attività agricole 1 2 3 4
connesse RD10 attività agricole connesse
,00 ,00 ,00 ,00
SEZ. IV
Determinazione RD11 TOTALE REDDITO (rigo RD5 + RD9 + RD10, col. 4)
,00
del reddito
RD12 Incentivo fiscale art. 5, comma 1, D.L. n. 78/2009 (Tremonti ter)
,00
RD13 REDDITO (O PERDITA)
,00
RD14Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria
,00
RD15Reddito (o perdita) dell’impresa di spettanza dell’imprenditore
,00
2
Perdite d’impresa portate in diminuzione dal reddito
RD16
(di cui degli anni precedenti 1 ,00) ,00
RD17Reddito d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa
,00
RD18Ritenute d’acconto subite di spettanza dell’imprenditore
,00
PERIODO D’IMPOSTA 2009
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE REDDITI
2010
QUADRO RS
genzia Prospetti comuni ai quadri
ntrate
RA, RD, RE, RF, RG, RH e CM Mod. N.
RS1 Quadro di riferimento 1
Plusvalenze RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 1 ,00 e 88, comma 2 2 ,00
e sopravvenienze RS3 Quota costante degli importi di cui al rigo RS2 1 ,00 2 ,00
attive
RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir ,00
RS5 Quota costante dell’importo di cui al rigo RS4 ,00
Imputazione Quota di Quota delle ritenute
del reddito Codice fiscale partecipazione Quota di reddito d’acconto di cui non utilizzate
RS6
dell’impresa 1 2 3 4 5
familiare % ,00 ,00 ,00
RS7 1 2 3 4 5
% ,00 ,00 ,00
Perdite pregresse Eccedenza 2008 Eccedenza 2008
fuoriuscita dal regime RS8 Lavoro autonomo 1 Perdite riportabili senza limiti di tempo 2
dei minimi non ,00 ,00
Eccedenza 2008 Eccedenza 2008
compensate nell’anno RS9 Impresa 1 Perdite riportabili senza limiti di tempo 2
,00 ,00
Perdite di lavoro Eccedenza 2006 Eccedenza 2007
autonomo non RS10 1 2
compensate nell’anno ,00 ,00
RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO
,00
Perdite d’impresa Eccedenza 2004 Eccedenza 2005 Eccedenza 2006 Eccedenza 2007 Eccedenza 2008 Eccedenza 2009
RS12 1 2 3 4 5 6
non compensate
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
nell’anno
2
RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO
(di cui relative al presente anno 1 ,00) ,00
Prospetto
RS14 Codice fiscale della società trasparente
del reddito
imponibile imputato
per trasparenza ex RS15 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente ,00
art. 116 del Tuir e dei Svalutazioni rilevanti Minore importo Disallineamenti attuali Importo rilevante
dati per la relativa RS16 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
rideterminazione
Variazioni in diminuzione
Valori contabili Valori fiscali Rettifica società partecipata Deduzioni non ammesse
RS17 Beni ammortizzabili 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00
RS18 Altri elementi dell’attivo ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RS19 Fondi di accantonamento ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RS20 Reddito (o perdita) rideterminato ,00
Utili distribuiti DATIDELSOGGETTORESIDENTEEDELL’IMPRESAESTERA
da imprese estere
Trasparenza Codice fiscale controllante Denominazione dell’impresa estera partecipata
partecipate
1 2 3
e crediti d’imposta
per le imposte UTILIDISTRIBUITICHENONCONCORRONOALLAFORMAZIONEDELREDDITO
pagate all’estero
Soggetto non residente Saldo iniziale Reddito imputato Utili distribuiti Saldo finale
RS21
4 5 6 7 8
,00 ,00 ,00 ,00
CREDITIPERLEIMPOSTEPAGATEALL’ESTERO
Crediti d’imposta
Saldo iniziale Imposta dovuta sui redditi sugli utili distribuiti Saldo finale
9 10 11 12 13
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1 2 3
RS22
4 5 6 7 8
,00 ,00 ,00 ,00
9 10 11 12 13
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
Acconto ceduto
per interruzione Codice fiscale Codice Data Importo
del regime RS23 1 2 3 4
art. 116 del TUIR ,00
RS24 1 2 3 4
,00
Ammortamento Numero Importo Numero Importo
dei terreni RS25 Fabbricati strumentali industriali 1 2 ,00 3 4 ,00
RS26 Altri fabbricati strumentali ,00 ,00
Rideterminazione RS27 complessi R v e o d r d id it e o t erminato Imposta rideterminata Acconto rideterminato
dell’acconto 1 2 3
,00 ,00 ,00
Spese di rappresentanza
per le imprese
di nuova costituzione RS28 Spese non deducibili
D.M. del 9/11/08 art.1 c. 3 ,00
Incentivo fiscale
Ammontare degli investimenti Incentivo fiscale
art. 5, comma 1 RS29
D.L. n. 78/2009 (Tremonti-ter) 1 ,00 50% 2 ,00
Perdite istanza
rimborso da IRAP RS30 Perdite 2004 Perdite 2005 Perdite 2006 Perdite 2007 se P n e z r a d i l t i e m r i i t p i d or i t t a e b m il p i o
Impresa 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00
Perdite riportabili
RS31 Perdite 2006 Perdite 2007 senza limiti di tempo
Lavoro
3 4 5
autonomo ,00 ,00 ,00
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PERIODO D’IMPOSTA 2009
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE REDDITI
2010
QUADRO RQ
genzia
ntrate Imposte sostitutive e addizionali all’Irpef Mod. N.
SEZIONE I
RQ1 Plusvalenze da conferimenti di beni o aziende
Conferimenti di beni
,00
o aziende in
favore di CAF RQ2 Imposta sostitutiva dovuta
(art. 8, comma 1 ,00
della L. n. 342/2000)
RQ3 Crediti d’imposta concessi alle imprese
,00
RQ4 Eccedenza Irpef
,00
RQ5 Imposta sostitutiva
,00
SEZIONE II
Imposta sostitutiva Codice fiscale Plusvalenze
1 2
per conferimenti RQ6
in SIIQ e SIINQ ,00
(art. 1, commi 119 e ss. 1 2
RQ7
della L. n. 296/2006) ,00
1 2
RQ8
,00
Imponibile Imposta
RQ9 Totale 1 20% 2
,00 ,00
RQ10Prima rata
,00
SEZIONE III Beni materiali Impianti e macchinari Fabbricati strumentali Beni immateriali Spese di ricerca Avviamento Totale
e sviluppo
Imposte sostitutive
per riserve RQ11 1 2 3 4 5 6 7
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
in sospensione
e deduzioni Op u e lt r r e a n e n s u e a r l v i izi Titoli o e b s b im lig il a a z ri ionari P im ar m te o c b ip il a iz z z i a o t n e i P d a e r l t e c c ir i c p o a l z a i n o t n e i Totale
extracontabili
RQ12 3 4 5 6 7
(art. 1, comma 48,
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
della L. n. 244/2007)
Fondo rischi Fondo spese Fondo spese fondo operazioni Fondo per imposte Fondi
e svalutazione crediti lavori ciclici ripristino e sostituzione e concorsi a premio deducibili di quiescenza Totale
RQ13 1 2 3 4 5 6 7
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Imponibile del Imponibile periodi
periodo d’imposta d’imposta precedenti Imposta
RQ14Totale
1 2 3
,00 ,00 ,00
RQ15Prima rata
,00
SEZIONE IV
Riliquidazione Svalutazione Aliquota Imposta recuperabile
d so e s ll t ’ i i t m ut p iv o a s ta RQ16 S (a v r a t. l u 8 t 1 a , z c i o o m n m i r a im 2 a 3, n l e e n tt. z e a ), D.L. n. 112 del 2008) 1 ,00 16% 2 ,00
da recuperare
Maggior valore Aliquota Imposta recuperabile
(art. 81, comma 23, Maggior valore rimanenze vendute
del D.L. n. 112 del 2008) RQ17 (art. 81, comma 23, lett. a-bis), D.L. n. 112 del 2008) 1 ,00 16% 2 ,00
Conferimento
RQ18Totale imposta recuperabile 1 2
(di cui in diminuzione rate successive ,00 ) ,00
RQ19Codice fiscale conferitaria
SEZIONE V
Riliquidazione
dell’imposta sostitutiva Imponibile Aliquota Imposta
sulle rimanenze finali RQ20Maggior valore rimanenze cedute 1 2
11,5%
(D.L. 25/6/08 n. 112) ,00 ,00
SEZIONE VI Acconti
Tassa etica Reddito Imposta
1 2 3 4
(art. 1, comma 466,
L. 23/12/2005 n. 266) RQ21 ,00 ,00 ,00 (di cui sospesi , 0 0 )
Imposta a debito Imposta a credito
5 6
,00 ,00
PERIODO D’IMPOSTA 2009
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE REDDITI
2010
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore
genzia
delle imprese
ntrate
Mod. N.
SEZIONE I RU1 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione 2 ,00
Teleriscaldamento RU2 Credito d’imposta spettante nel periodo ex art. 29 L. 388/2000 1 ,00 ex art. 8 L. 448/1998 ,00
con biomassa ed RU3 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00
energia geotermica
RU4 Credito d’imposta riversato ,00
RU5 Differenza ,00
RU6 Credito d’imposta richiesto a rimborso ,00
RU7 Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE II RU8 Credito d’imposta residuo dalla precedente dichiarazione ,00
Esercenti sale RU9 Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
cinematografiche
RU10Credito utilizzato ai fini Iva (Periodici e acconto) Iva (Saldo) Compensaz. D.Lgs. 241/97
1 ,00 2 ,00 3 ,00
RU11Credito d’imposta riversato ,00
RU12Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE III Automatico Istanza
Incentivi RU13Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione 1 ,00 2 ,00
occupazionali RU14Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 ,00
ex art. 7 L. 388/2000
e art. 63 L. 289/2002 RU15Credito d’imposta riversato ,00 ,00
RU16Decadenza dal contributo ,00 ,00
RU17Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 ,00
SEZIONE IV 2005 2006 2007 2008
Investimenti RU20Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
delle imprese RU21Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 ,00 ,00 ,00
editrici
RU22Credito d’imposta riversato ,00 ,00 ,00 ,00
RU23Credito residuo (da riportare nella successiva dich.) ,00 ,00 ,00
SEZIONE V RU24Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00
Esercizio di RU25Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
servizio ditaxi Versamento delle ritenute Iva (Periodici e acconto) Iva (Saldo)
1 ,00 2 ,00 3 ,00
RU26Credito utilizzato ai fini
Irpef (Acconti) Irpef (Saldo) Imposta sostitutiva Compensaz. D.Lgs. 241/97
4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00
RU27Credito d’imposta riversato ,00
RU28Differenza ,00
RU29Credito d’imposta residuo da convertire in buono d’imposta ,00
RU30Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE VII Istanza fondi 2006
Campagne RU34Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00
pubblicitarie RU36Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00
RU37Credito d’imposta riversato ,00
RU40 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00
SEZIONE VIII RU41 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00
Imprese di RU42 Credito d’imposta riversato ,00
autotrasporto merciRU43 Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
Credito utilizzato in com-
RU44Dati relativi al credito d’imposta Residuo prec. dichiarazione pensazione D.L.gs 241/97 Credito riversato Residuo da riportare
SEZIONE IX 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Investimenti 2002 2003 2004 2005 2006
in agricoltura 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00
RU45Rideterminazione del credito
ex art. 11 D.L. 138/2002
Diminuzione credito Importo versato
e art. 69 L. 289/2002 6 7
,00 ,00
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
SEZIONE X
Investimenti aree RU46Codice credito
svantaggiate Residuo prec. dichiarazione Compensaz. D.L.gs 241/97 Credito riversato Residuo da riportare
ex art. 8 L. 388/2000 RU47Dati relativi al credito d’imposta 1 2 3 4
,00 ,00 ,00 ,00
e art. 62 L. 289/2002
2002 2003 2004 2005 2006
1 2 3 4 5
Rideterminazione ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RU49
del credito Diminuzione credito Importo versato
6 7
,00 ,00
SEZIONE XI RU50Codice credito
Investimenti innovativi RU51 Credito d’imposta residuo 2005 2006 2007 2008 2009
della precedente dichiarazione 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Spese di ricerca
RU52Credito d’imposta spettante ,00 5 ,00
Commercio e turismoRU53Credito utilizzato ai fini Irpef (Acconti) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RU54Credito utilizzato ai fini Irpef (Saldo) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Strumenti per pesare
RU55Credito utilizzato ai fini Iva (Periodici e acconto) ,00 ,00 ,00 ,00
RU56Credito utilizzato ai fini Iva (Saldo) ,00 ,00 ,00 ,00
RU57Credito utilizzato ai fini dell’imposta sostitutiva ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RU58Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RU59Credito d’imposta riversato ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RU60Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 ,00 ,00 ,00
SEZIONE XII RU61Codice credito
Incentivi per RU62Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00
la ricerca scientifica RU63Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
Versamento delle ritenute Iva (Periodici e acconto) Iva (Saldo)
Veicoli elettrici, 1 ,00 2 ,00 3 ,00
a metano o a GPL RU64Credito utilizzato ai fini
Irpef (Acconti) Irpef (Saldo) Imposta sostitutiva Compensaz. D.Lgs. 241/97
4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00
RU65Credito d’imposta riversato ,00
RU66Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE XIII RU67Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
Caro petrolio RU68Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00
RU69Credito d’imposta riversato ,00
RU70Differenza (di cui importo richiesto a rimborso 1 , 0 0 ) 2 ,00
SEZIONE XIV Istanza fondi 2005 Istanza fondi 2006 Istanza fondi 2007
Premio RU71 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione 1 ,00 2 ,00 3 ,00
concentrazione RU72 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 ,00 ,00
ex art. 9 D.L. 35/2005
RU73 Credito d’imposta riversato ,00 ,00 ,00
RU74 Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 ,00 ,00
SEZIONE XV Somme versate nel 2008
Recupero RU76 Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
contributo SSN RU77 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00
RU78 Credito d’imposta riversato ,00
SEZIONE XVI Ricercatori e tecnici Attrezzature e strumenti di laboratorio Fabbricati per centri di ricerca
Ricerca e sviluppo Costi per 1 ,00 (2 ,00) 3 ,00 (4 ,00) 5 ,00 (6 ,00)
ex art. 1, comma 280, attività di Ricerca contrattuale e brevetti Servizi di consulenza Spese generali
RU80
L. 296/2006 ricerca 7 ,00 (8 ,00) 9 ,00 (10 ,00) 11 ,00 (12 ,00)
e sviluppo
Materiali TOTALE
13 ,00 (14 ,00) 15 ,00(di cui per contratti con Università /Enti 16 ,00)
Credito utilizzabile Credito utilizzabile
RU81 Credito d’imposta spettante in relazione ai costi sostenuti nel periodo dal 2010 dal 2011
1 ,00 2 ,00
Credito utilizzabile Credito utilizzabile Credito utilizzabile
dal 2009 dal 2010 dal 2011
RU82 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione 1 ,00 2 ,00 3 ,00
Irpef Irap Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU83 Credito utilizzato ai fini
1 ,00 2 ,00 3 ,00
RU84 Credito d’imposta riversato ,00
Credito utilizzabile in F24
dal mese successivo al
Credito utilizzabile termine di presentazione Credito utilizzabile
in F24 della dichiarazione dal 2011
RU85 Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) 1 ,00 2 ,00 3 ,00
SEZIONE XVII
Investimento lordo Investimento netto
Agricoltura 2007 1 ,00 2 ,00
RU86
ex art. 1, comma 1075, Res d id ic u h o ia p r r a e z c i e o d n e e nte Cre n d e i l t o p e s r p io et d ta o nte p C en re s d a i z to io u n t e il i D zz .L a .g to s i 2 n 4 c 1 o / m 9 - 7 Credito riversato Residuo da riportare
L. 296/2006 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
SEZIONE XVIII 2007 2008 2009
Nuovi investimenti RU87Costi complessivi 1 ,00 2 ,00 3 ,00
nelle aree svantaggiate
ex art. 1, comma 271, RU88Costi agevolabili ,00 ,00 ,00
L. 296/2006 RU89Credito d’imposta spettante (utilizzabile dal 2009) ,00
RU90Credito d’imposta spettante (utilizzabile dal 2010) ,00 ,00 ,00
RU92Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00 ,00 ,00
RU93Credito d’imposta utilizzato ai fini Irpef (Acconti) ,00 ,00 ,00
RU94Credito d’imposta utilizzato ai fini Irpef (Saldo) ,00 ,00 ,00
RU95Credito d’imposta utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 ,00 ,00
RU96Credito d’imposta riversato ,00 ,00 ,00
RU97Creditod’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 ,00 ,00
SEZIONE XIX RU98 Codice credito
A M s e s z u z n i z a io n n ti e n c d e e n t d en io u t e i RU99 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00
a Re u g to im am i f b is u c l a a l n i z a e gevolati RU100Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
S R o ot f t t a w m a a re zi o p n e e r e fa a r c m q a u c is i t e o veicoli RU101Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00
e 2 x 9 6 a / r 2 t. 0 1 0 c 6 ommi da 224 a 236 L.RU102Credito d’imposta riversato ,00
Misure sicurezza PMI RU103Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
Misure sicurezza rivenditori
generi monopolio
Incremento occupazione
ex art. 2 c. 539 L. 244/2007
Rottamazione veicoli 2008 e 2009
Tassa automobilistica
autotrasportatori 2008 e 2009
Incentivi per il cinema
Mezzi pesanti autotrasportatori
SEZIONE XXI RU109Crediti d’imposta residui della precedente dichiarazione ,00
Altri crediti d’impostaRU110Crediti d’imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi ,00
Versamento delle ritenute Iva (Periodici e acconto) Iva (Saldo)
1 ,00 2 ,00 3 ,00
RU111Credito utilizzato ai fini
Irpef (Acconti) Irpef (Saldo) Imposta sostitutiva Compensaz. D.Lgs. 241/97
4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00
RU112Crediti d’imposta riversati ,00
RU113Crediti d’imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE XXII RU114Credito residuo della precedente dichiarazione ,00
Creditori verso EFIM RU115Credito rimborsato ,00
RU116Sospensione Versamento delle ritenute Iva Irpef Iscrizione a ruolo
1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
RU117Credito residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE XXIII
Codice credito Anno di riferimento Codice fiscale soggetto cedente Importo ricevuto
RU118
Crediti d’imposta 1 2 3 4 ,00
ricevuti RU119 ,00
RU120 ,00
RU121 ,00
RU122 ,00
SEZIONE XXV RU128Soggetti esonerati dal rispetto del limite di utilizzo, ai sensi dellart. 1, commi 54 e 55, L. 244/2007
Limite di utilizzo Credito residuo Credito spettante
RU129 Totale crediti da al 1/1/2009 nel 2009 Totale di cui eccedenza 2008 Differenza
Parte I quadro RU anno 2009 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00
Dati generali
RU130Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell’anno 2009
,00
RU131Limite di utilizzo[250.000,00 + (516.457,00 – RU130)]
,00
RU132Eccedenza 2009
,00
Parte II Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24
RU133
Verifica del limite di dal 1/1/2010 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione ,00
utilizzo in compensazione
interna Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato
RU134
dal 1/1/2010 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770) ,00
Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati
RU135
dal 1/1/2010 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA) ,00
RU137Totale dei crediti da quadro RUutilizzati (RU133 + RU134 + RU135)
,00
Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24
RU138
dal 1/1/2010 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione ,00
Totale dei crediti da utilizzare in compensazione
interna nella presente dichiarazioneper i versamenti
RU139del saldo Irpef, per il versamento dell'IVA
di cui
dovuta in sede di dichiarazione IVA presentata di cui ai fini Irpef di cui ai fini Iva per imposta sostitutiva Totale
in forma unificata e per imposta sostitutiva 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
Parte III RU140 Codice credito Anno di riferimento Ammontare eccedente Credito utilizz. nel 2009 Residuo al 31/12/2009
Eccedenza 2008 1 2 3 ,00 4 ,00 5 ,00
RU141 ,00 ,00 ,00
RU142 ,00 ,00 ,00
RU143 ,00 ,00 ,00
RU144 ,00 ,00 ,00
RU145 ,00 ,00 ,00
Parte IV RU146 Codice credito Anno di riferimento Ammontare eccedente
Eccedenza 2009 1 2 3 ,00
RU147 ,00
RU148 ,00
RU149 ,00
RU150 ,00
RU151 ,00
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
PERIODO D’IMPOSTA 2009
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE REDDITI
2010
QUADRO FC
genzia Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati
ntrate o territori con regime fiscale privilegiato
Mod. N.
SEZIONE I Denominazione
Dati 1
identificativi
del soggetto Codice identificativo estero Data di chiusura esercizio
non residente 2 3
Sede legale, indirizzo Cod.Stato estero
FC1 4 5
Sede della stabile organizzazione, indirizzo Cod.Stato estero
6 7
Collegamento
Tipologia controllo Controllo indiretto Codice fiscale controllante indiretto
8 9 10 11
SEZIONE II-A FC2 A) UTILE DELL’ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE ,00
Determinazione FC3 B) PERDITA DELL’ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE ,00
del reddito
della CFC FC4 Variazioni delle rimanenze (artt. 92, 92-bis, 93, 94) ,00
FC5 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5) ,00
V in a a ri u a m zi e o n n t i o FC6 Interessi passivi indeducibili 1 ,00 2 ,00
FC7 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) ,00
FC8 Spese relative ad opere o servizi eccedenti i limiti e le condizioni di cui all’art. 100, commi 1 e 2, lett. i) ,00
FC9 Erogazioni liberali ,00
FC10 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili 1 ,00 2 ,00
FC11 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti ,00
FC12 Ammortamenti non deducibili ex artt. 102 e 103 1 ,00 ex art. 104 2 ,00 3 ,00
FC13 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) ,00
art. 105 art. 106
FC14 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte
1 2 3
,00 ,00 ,00
FC15 Variazione riserva sinistri (art. 111, comma 3) ,00
Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo
FC16
o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) 1 2 3
,00 ,00 ,00
FC17 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5 ,00
FC18 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00
FC19 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato ,00
FC20 Altre variazioni in aumento ,00
FC21 C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO ,00
Variazioni Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti,
FC22
in diminuzione compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)
,00
FC23 Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all’esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione) ,00
Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo
ed altri componenti negativi non dedotti
FC24
in precedenti esercizi
o non imputati a conto economico 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
FC25 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)) ,00
FC26 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) ,00
FC27 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89) ,00
FC28 Ammontare dei crediti di imposta se inclusi nel risultato di periodo ,00
FC29 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00
FC30 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato ,00
FC31 Altre variazioni in diminuzione ,00
FC32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ,00
FC33 REDDITO (O PERDITA) AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (somma algebrica tra A o B e (C – D)) ,00
FC34 Erogazioni liberali ,00
FC35 REDDITO ,00
FC36 Perdite del periodo d’imposta precedente ,00
FC37 Reddito imponibile ,00
FC38 PERDITA ,00
FC39 Imposte pagate all’estero dalla CFC ,00
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
SEZIONE II-B FC40 Perdite relative al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ,00
Perdite non
FC41 Perdite relative al primo periodo d’imposta precedente ,00
compensate
FC42 Perdite relative al secondo periodo d’imposta precedente ,00
FC43 Perdite relative al terzo periodo d’imposta precedente ,00
FC44 Perdite relative al quarto periodo d’imposta precedente ,00
FC45 Perdite relative al quinto periodo d’imposta precedente ,00
FC46 Perdite riportabili senza limite di tempo (art. 84, comma 2) ,00
SEZIONE III FC47 Utile di bilancio del soggetto non residente ,00
Determinazione
Valori degli elementi dell’attivo Componenti positivi
del reddito
delle imprese FC48 Titoli e crediti 1 ,00 1% 2 ,00
estere collegate FC49 Immobili ed altri beni ,00 4% ,00
FC50 Altre immobilizzazioni ,00 15% ,00
FC51 Reddito determinato in via presuntiva ,00
FC52 Reddito del soggetto non residente ,00
FC53 Imposte pagate all’estero dall’impresa estera collegata ,00
SEZIONE IV Codice fiscale Q pa u r o te ta ci p d a i zione Reddito Imposta pagata all’estero
Imputazione FC54 1 2 % 3 ,00 4 ,00
del reddito
e delle imposte FC55 ,00 ,00
pagate dal soggetto FC56 ,00 ,00
non residente FC57 ,00 ,00
FC58 ,00 ,00
FC59 ,00 ,00
FC60 ,00 ,00
FC61 ,00 ,00
FC62 ,00 ,00
FC63 ,00 ,00
SEZIONE V
Attestazioni Si dichiara che i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all’esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall’applicazione
1
ai sensi dell’art. 2,
dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi.
comma 2, del
D.M. n. 429/2001 Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all’esercizio precedente è stata attestata con perizia del
e dell’art. 2, 2 giorno mese anno
comma 3, del D.M. , effettuata dal seguente soggetto:
n. 268/2006
Cognome Nome
Codice fiscale
Si dichiara che l’utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell’attivo sono stati attestati con perizia del
3 giorno mese anno
, effettuata dal seguente soggetto:
Cognome Nome
Codice fiscale
(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.
PERIODO D’IMPOSTA 2009
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE
2010
QUADRO CE
Credito di imposta per redditi
genzia
ntrate prodotti all’estero
Mod. N.
SEZIONEI
Codice
Credito d’imposta Stato estero Anno Reddito estero Imposta estera Reddito complessivo
per redditi prodotti 1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00
all’estero comma 1,
art. 165 Tuir
Credito utilizzato di cui relativo
CE1 Imposta lorda Imposta netta nelle precedenti dichiarazioni allo Stato estero di colonna 1 Quota di imposta lorda
6 7 8 9 10
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Sezione I-A
art.165, comma 1 Imposta estera entro il limite Imposta estera di cui all’art.
Dati relativi al credito della quota d’imposta lorda 165 comma 5 del TUIR Altri redditi
d’imposta per redditi 11 12 13
,00 ,00
prodotti all’estero
1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00
CE2
6 7 8 9 10
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
11 12 13
,00 ,00
1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00
CE3
6 7 8 9 10
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
11 12 13
,00 ,00
Sezione I-B CE4 Anno r T if o e t r a i l t e e c a o ll l o . 1 st 1 e s s s e o z a . n I- n A o Capienza nell’imposta netta nella C r p e r d e i s t e o n d te a d u i t c i h li i z a z r a a r z e i one
art.165, comma 1 1 2 3 4
,00 ,00 ,00
Determinazione
del credito d’imposta CE5
per redditi prodotti all’estero 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00
SEZIONEII Credito di cui
Codice all’art. 165, comma 1
Credito d’imposta Stato estero Anno Reddito d’impresa estero Imposta estera Reddito complessivo eccedente l’imposta netta
per redditi prodotti 1 2 3 4 5 6
,00 ,00 ,00 ,00
all’estero comma 6,
art. 165 Tuir Imposta lorda Eccedenza imposta nazionale Eccedenza imposta estera Ecc p e r d e e c n e z d a e n i t m i p d o ic s h ta ia n ra a z z i i o o n n i ale E n c a c z e io d n e a nz le a n i e m g p a o ti s v t a a
7 8 9 10 11
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
CE6
Credito comma 6 relativo Credito comma 6 relativo
all’eccedenza di col. 10 utilizzato Eccedenza imposta estera all’eccedenza di col. 13 utilizzato Eccedenza Eccedenza
Sezione II-A nelle precedenti dichiarazioni precedenti dichiarazioni nelle precedenti dichiarazioni imposta nazionale residua imposta estera residua
art. 165 comma 6 12 13 14 15 16
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Dati relativi
alla determinazione Credito già utilizzato
del credito 17 ,00
1 2 3 4 5 6
,00 ,00 ,00 ,00
7 8 9 10 11
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
CE7
12 13 14 15 16
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
17
,00
1 2 3 4 5 6
,00 ,00 ,00 ,00
7 8 9 10 11
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
CE8
12 13 14 15 16
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
17
,00
Sezione II-B
Codice Totale eccedenza Totale eccedenza Eccedenza imposta Eccedenza imposta
art.165, comma 6 CE9 Stato estero imposta nazionale imposta estera Credito nazionale residua estera residua
Determinazione del 1 2 3 4 5 6
credito con riferimentoad ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
eccedenze maturate nella
presente dichiarazione CE10 1 2 3 4 5 6
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
Sezione II-C
art.165, comma 6 CE11 Codice Stato estero 1 Vedere istruzioni 2
Determinazione del
credito con riferimentoad Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione
eccedenze maturate nelle anno d’imposta 2004 anno d’imposta 2005 anno d’imposta 2006 anno d’imposta 2007
precedenti dichiarazioni
Rigo Dichiarazione anno d’imposta 1 2 3 4
CE12 Eccedenza d’imposta nazionale 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
CE13 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00
CE14 Residuo d’imposta nazionale ,00 ,00 ,00 ,00
Casi particolari CE15 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00
segue Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione
anno d’imposta 2008 anno d’imposta 2009 anno d’imposta 2010 anno d’imposta 2011
Rigo Dichiarazione anno d’imposta 5 6 7 8
CE12 Eccedenza d’imposta nazionale 5 ,00 6 ,00 7 ,00 8 ,00
CE13 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00
CE14 Residuo d’imposta nazionale ,00 ,00 ,00 ,00
CE15 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00
Totale eccedenze Totale eccedenze Credito da utilizzare nella Valore
di imposta nazionale di imposta estera presente dichiarazione di riferimento
CE16 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
CE17 Codice Stato estero 1 Vedere istruzioni 2
Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione
anno d’imposta 2004 anno d’imposta 2005 anno d’imposta 2006 anno d’imposta 2007
Rigo Dichiarazione anno d’imposta 1 2 3 4
CE18 Eccedenza d’imposta nazionale 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
CE19 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00
Casi particolari CE20 Residuo d’imposta nazionale ,00 ,00 ,00 ,00
CE21 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00
segue Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione
anno d’imposta 2008 anno d’imposta 2009 anno d’imposta 2010 anno d’imposta 2011
Rigo Dichiarazione anno d’imposta 5 6 7 8
CE18 Eccedenza d’imposta nazionale 5 ,00 6 ,00 7 ,00 8 ,00
CE19 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00
CE20 Residuo d’imposta nazionale ,00 ,00 ,00 ,00
CE21 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00
Totale eccedenze Totale eccedenze Credito da utilizzare nella Valore
di imposta nazionale di imposta estera presente dichiarazione di riferimento
CE22 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Sezione III CE23 Credito di cui all’art. 165, comma 1 1 ,00
Riepilogo CE24 Credito di cui all’art. 165, comma 6 ,00
CE25 Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righi della sez. II-A ,00
CE26 Credito da riportare nel quadro RN (CE23 + CE24 – CE25) ,00
(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.
genzia
ntrate
2010
PERIODO D’IMPOSTA 2009
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione dei parametri
Esercenti arti e professioni
MODELLO DEI DATI RILEVANTI
AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEI PARAMETRI
ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2010 devono es-
sere indicati i dati e le notizie necessari per l’applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M.
29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.
Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti
arti e professioni per i quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nelle istruzioni “par-
te generale” dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
studi di settore l’elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano
condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri individuate nei provvedimenti di ap-
provazione degli studi stessi.
Si fa altresì presente che, a partire dal periodo d’imposta 1998, i parametri non trovano in
ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione
dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall’articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l’inizio o la cessazione dell’attività nel corso del 2009
impedisce il ricorso alla procedura di accertamento basata sia sugli studi di settore sia sui pa-
rametri fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge Finanziaria 2007.
L’art. 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), mo-
dificando l’art. 10 della legge n.146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclu-
sione la cessazione e l’inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla
data di cessazione, nonché l’inizio dell’attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione
di attività svolte da altri soggetti.
Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all’applicazione dei parametri:
a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l’attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L’i-
potesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell’attività è avvenuta anteriormente
al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009 e l’inizio attività sia avvenuto nel cor-
so del periodo d’imposta 2009, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di
cessazione;
b) i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta quando la stessa co-
stituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.
Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione
amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un decimo del minimo se la presenta-
zione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel cor-
so del quale è stata commessa la violazione.
ATTENZIONE Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei pa-
rametri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR (ad esempio, le spese e i com-
ponenti negativi relativi ai veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni vanno assunte te-
nendo conto del dettato dell’art. 164 del citato testo unico).
Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale e il codice dell’attività prevalente.
Per attività prevalente si intende l’attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei com-
pensi conseguiti nel 2009.
Al fine del corretto funzionamento del softwaredi calcolo“Parametri 2010”, deve essere indi-
cato, oltre al codice attività secondo la classificazione ATECO 2007, anche il codice secon-
do la classificazione ATECOFIN 1993.
Si precisa che la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 è consul-
tabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia
dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it e su quello del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze www.finanze.gov.it, unitamente alle tavole di raccordo tra le tabelle “ATECOFIN
1993 e ATECOFIN 2004” e “ATECOFIN 2004 e ATECO 2007” .
Il modello è composto da quattro sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che
dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, vanno indicati gli elementi con-
tabili relativi alle imposte sui redditi, all’imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utiliz-
zare per la determinazione presuntiva dei compensi; nella Sezione II, riservata ai soggetti te-
2
nuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico società di persone ed equiparate, van-
no indicati gli elementi necessari per la determinazione delle quote spettanti ai soci o associati.
Nella sezione III va riportato l’ammontare dei compensi non annotati nelle scritture contabili, indi-
cato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dall’esercizio di
arti e professioni ai fini dell’adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri.
Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per ec-
cesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se in-
feriore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due ze-
ri finali dopo la virgola.
SEZIONE I
ELEMENTI CONTABILI
La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di arti
e professioni, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata.
Imposte sui redditi
Indicare:
– nel rigo Q01, l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni pro-
fessionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente. A ti-
tolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un esercente
arti e professioni per prestazioni rese da un altro esercente arti e professioni che per un perio-
do lo ha sostituito nella gestione dell’attività. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i com-
pensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni diretta-
mente correlate all’attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura;
– nel rigo Q02, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’am-
montare deducibile delle spese sostenute nell’anno per:
1.i servizi telefonici compresi quelli accessori;
2.i consumi di energia elettrica;
3.carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo
rigo vanno indicati:
• l’ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d’imposta, comprensive di
quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo pre-
sente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nel-
l’ammontare fiscalmente previsto. Le spese d’impiego relative ad apparecchiature ter-
minali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg)
del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al de-
creto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 vanno sempre computate per l’ammontare de-
ducibile fiscalmente;
• l’ammontare della spesa sostenuta nel periodo d’imposta per il consumo di energia elet-
trica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa
va indicata nella misura del 50 per cento;
• l’ammontare deducibile della spesa sostenuta nel periodo d’imposta per l’acquisto di car-
buranti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la
trazione di autovetture e autocaravan, nonché l’ammontare deducibile delle stesse spese
sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.
Le spese sostenute per l’utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle “Altre spe-
se documentate”, vanno incluse nel rigo Q10;
– nel rigo Q03, l’ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del va-
lore da indicare nel rigo Q04.
Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammor-
tizzabili ai sensi dell’art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del TUIR, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti
di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche
successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell’immissione nell’attività, dei beni acquisiti in comodato
ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.
Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”:
• non si tiene conto degli immobili;
• va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46 an-
corché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro
degli inventari;
3
• le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte e
professione e all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
• le spese relative all’acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, del-
le autovetture e degli autocaravan, indicati nell’art. 164 del TUIR, si assumono nei limiti
del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza
di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fi-
scalmente rilevante per l’acquisto.
Il valore dei beni posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di
possesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.
I beni strumentali inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata calcolata la rela-
tiva quota di ammortamento, possono non essere considerati ai fini della determinazione del
valore dei beni strumentali.
Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell’opzione per la
dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633
del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all’art. 19-
bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle singole ope-
razioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimen-
to, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè
di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;
– nel rigo Q04, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi
i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994.Nel-
l’indicare tale valore non si deve tenere conto della riduzione del 20 per cento prevista per
tutti i contribuenti dall’art. 2, comma 1, del DPCM 27 marzo 1997 in quanto la stessa vie-
ne automaticamente attribuita dal programma di calcolo distribuito dalla Amministrazione fi-
nanziaria. Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore
da riportare nel rigo Q03;
– nel rigo Q05, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi:
• l’ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta al lordo dei contributi previ-
denziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla ge-
stione separata presso l’Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi cor-
risposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro
non direttamente afferenti l’attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa vo-
ce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal
territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
• le quote di accantonamento maturate nel periodo d’imposta relative alle indennità per ces-
sazione del rapporto di collaborazione;
• i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le sud-
dette quote maturate nell’anno;
– nel rigo Q06, relativamente ai lavoratori dipendenti:
• l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipen-
dente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assisten-
ziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal terri-
torio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno conside-
rate per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è ele-
vato a euro 258,23 per le trasferte all’estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusiva-
mente alle spese rimborsate a piè di lista;
• le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel pe-
riodo d’imposta;
• i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le sud-
dette quote maturate nell’anno.
ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicati, i compensi corrisposti per il
lavoro prestato o l’opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coor-
dinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati,
minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L’indeducibilità si
riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati al-
le compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamen-
ti maturati nel periodo d’imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assi-
stenziali versati dall’artista o professionista per i familiari sopra indicati;
– nel rigo Q07:
• le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unita-
rio non è superiore a euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni
sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o professione e per l’uso personale
o familiare del contribuente;
4
• l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili
strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione, determina-
te secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del
1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente
a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promi-
scuamente;
• l’ammontare deducibile fiscalmente delle quote di ammortamento del costo relativo ad ap-
parecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui
alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
• l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ci-
clomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di
costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro
4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori;
• l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai
dipendenti.
ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicate, le quote di ammortamento
relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto;
– nel rigo Q08:
• i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d’imposta per l’importo fiscalmente
deducibile;
• l’ammontare deducibile dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocara-
van, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto del-
l’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che ec-
cede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli
e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
• l’ammontare deducibile dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promi-
scuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
• l’ammontare deducibile fiscalmente del canone di locazione finanziaria di apparecchia-
ture terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera
gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al de-
creto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
– nel rigo Q09, l’ammontare complessivo degli oneri finanziari relativi ai canoni indicati al ri-
go Q08. I contribuenti che non sono a conoscenza dell’ammontare degli oneri finanziari gra-
vanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei me-
desimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza fi-
scalmente rilevanti del periodo d’imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo so-
stenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del
“valore dei beni strumentali” da indicare al rigo Q03) diviso il numero dei giorni di durata
del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d’im-
posta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;
– nel rigo Q10, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
• per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi.
Va indicato l’ammontare fiscalmente deducibile;
• di rappresentanza. Va indicato l’ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione al-
le spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessi-
vo non superiore all’1 per cento dell’ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che
sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’im-
portazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come be-
ni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto
o l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
• per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento pro-
fessionale comprese quelle sostenute per l’eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata
partecipazione. Va indicato l’ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50
per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
• per la manutenzione di apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettroni-
ca ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle co-
municazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Va indica-
to l’ammontare deducibile fiscalmente in relazione alle spese effettivamente sostenute nel
periodo d’imposta;
• per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), utilizzati
esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura deducibile fiscal-
mente;
5
• di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e
all’uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione
finanziaria o di noleggio. Va indicato l’ammontare, pari alla deduzione spettante in rela-
zione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d’imposta;
• inerenti l’attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documen-
tate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spe-
se afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno con-
seguentemente indicate, nella misura del 50 per cento;
– nel rigo Q11, l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche
sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’IVA, derivanti dall’attività professionale o
artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero, nonché i
compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che com-
portano lo svolgimento di attività rientranti nell’oggetto proprio della professione. I citati com-
pensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla
legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai
committenti in via definitiva, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costi-
tuisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
Imposta sul valore aggiunto
Indicare:
– nel rigo Q12, barrando la relativa casella, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto;
– nel rigo Q13, ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 633/72, l’ammontare complessivo delle pre-
stazioni effettuate nell’anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle varia-
zioni di cui all’art. 26 del citato decreto;
– nel rigo Q14, l’ammontare delle altre operazioni, effettuate nell’anno 2009, che hanno da-
to luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
1.operazioni “fuori campo di applicazione” dell’IVA, (ad esempio, artt. 2, ultimo comma,
3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72);
2.operazioni non soggette a dichiarazione di cui all’art. 36 bis del DPR n. 633/72.
– nel rigo Q15, l’ammontare complessivo dell’IVA sulle operazioni imponibili;
– nel rigo Q16, l’ammontare complessivo dell’IVA relativa:
1.alle cessioni di beni ammortizzabili;
2.ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all’art. 36, ultimo comma,
del DPR n. 633/72;
Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi
Indicare:
– nel rigo Q17, barrando l’apposita casella, se l’attività è stata intrapresa da meno di cinque
periodi d’imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive
già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando
soltanto quelli maturati anteriormente all’inizio del periodo d’imposta 2009e assumendo co-
me anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l’attività.
SEZIONE II
RISERVATA AI SOGGETTI CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ IN FORMA ASSOCIATA
La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del
modello Unico società di persone ed equiparate.
L’indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci o agli asso-
ciati con occupazione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retri-
buzione figurativa che tiene conto sia degli anni di attività del singolo associato sia della sua
età anagrafica. A tal fine si precisa che:
1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni;
2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell’attività complessivamente svolta in forma indivi-
duale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d’imposta.
Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati
Indicare:
– nel rigo Q18, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che ri-
sultano in attività da non più di cinque anni;
6
– nel rigo Q19, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che ri-
sultano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni;
– nel rigo Q20, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che ri-
sultano in attività da oltre dieci anni;
– nel rigo Q21, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati con
età superiore a sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo d’imposta.
SEZIONE III
ADEGUAMENTO AI COMPENSI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI
Nel rigo Q22 deve essere riportato l’ammontare dei compensi non annotati nelle scritture con-
tabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dal-
l’esercizio di arti e professioni, qualora il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardan-
ti l’adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri (art. 3, comma 126, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662).
SEZIONE IV
DATI RELATIVI AD INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITÀ
(art. 10, comma 4, lett. b, legge 146 del 1998)
Si fa presente che, in questa sezione, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 2006, vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previ-
ste dall’art. 10, comma 4, della legge 146 del 1998, così come modificato dalla legge n.
296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Si precisa che tali informazioni dovranno es-
sere fornite nel caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, en-
tro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecu-
zione di attività svolte da altri soggetti.
In particolare, nel rigo Q23 deve essere indicato:
– nel primo campo:
• il codice 1, se l’attività di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, en-
tro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d’imposta. Il codice 1 do-
vrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 5 marzo 2009 e
nuovamente iniziata il 17 luglio 2009;
• il codice 2, se l’attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2008 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel
periodo d’imposta 2009 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 2
dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 2 ottobre 2008
e nuovamente iniziata il 13 febbraio 2009;
• il codice 3, se l’attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2009 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel
periodo d’imposta successivo e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice
3 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 15 settembre
2009 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2010;
• il codice 4, se l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale
fattispecie si verifica quando l’attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in so-
stanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sot-
to l’aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi “mera prosecuzio-
ne di attività svolte da altri soggetti” le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
– acquisto o affitto d’azienda;
– successione o donazione d’azienda;
– operazioni di trasformazione;
– operazioni di scissione e fusione d’azienda.
Si precisa, inoltre, che le ipotesi di “inizio/cessazione attività” (codici 1, 2 e 3), e di “me-
ra prosecuzione dell’attività” (codice 4), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell’atti-
vità rispetto a quella preesistente;
– nel secondo campo, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2, 3 e 4, il numero com-
plessivo dei giorni durante i quali si è svolta l’attività nel corso del periodo d’imposta.
7
CODICE FISCALE
PARAMETRI PROFESSIONI
2010 Codice dell’attività esercitata
ATECO 2007
genzia Modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
Codice dell’attività esercitata
ntrate
dei parametri - Esercenti arti e professioni ATECOFIN 1993
SEZIONE I Imposte sui redditi
Elementi contabili
Q01 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica ,00
Q02 Consumi ,00
Q03 Valore complessivo dei beni strumentali ,00
Q04 Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche ,00
Q05 Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa ,00
Q06 Spese per prestazioni di lavoro dipendente ,00
Q07 Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a euro 516,46 ,00
Q08 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali ,00
Q09 Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali ,00
Q10 Altre spese ,00
Q11 Compensi dichiarati ,00
Imposta sul valore aggiunto
Q12 Esenzione IVA Barrare la casella
Q13 Volume d’affari ,00
Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo
Q14
e operazioni non soggette a dichiarazione ,00
Q15 IVA sulle operazioni imponibili ,00
Q16 Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni) ,00
Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi
Q17 Nuove iniziative produttive Barrare la casella
SEZIONE II Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati
Riservata ai soggetti
che svolgono l’attività Q18 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da non più di 5 anni Numero mesi di attività
in forma associata Q19 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni Numero mesi di attività
Q20 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 10 anni Numero mesi di attività
Q21 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati con età superiore a 65 anni Numero mesi di attività
SEZIONE III Q22 Compensi non annotati nelle scritture contabili ,00
Adeguamento
ai compensi determinati
sulla base dei parametri
SEZIONE IV Q23 Codice Numero giorni
Dati inizio/cessazione
attività (art. 10, comma 4,
lett. b), legge 146/98)
genzia
ntrate
2010
PERIODO D’IMPOSTA 2009
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione dei parametri
Esercenti attività d’impresa
MODELLO DEI DATI RILEVANTI
AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEI PARAMETRI
ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA
Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2010, devono es-
sere indicati i dati e le notizie necessari per l’applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M.
29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda
che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa per
i quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nelle istruzioni “parte generale” dei mo-
delli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore l’e-
lenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di
inapplicabilità, non estensibili ai parametri, individuate nei provvedimenti di approvazione
degli studi stessi.
Si fa altresì presente che, a partire dal periodo d’imposta 1998, i parametri non trovano
in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclu-
sione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall’articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l’inizio o la cessazione dell’attività nel corso
del 2009 impedisce il ricorso alla procedura di accertamento basata sia sugli studi di set-
tore sia sui parametri fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge Finan-
ziaria 2007.
L’art. 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), mo-
dificando l’art. 10 della legge n. 146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclu-
sione la cessazione e l’inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla
data di cessazione, nonché l’inizio dell’attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione
di attività svolte da altri soggetti.
Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all’applicazione dei parametri:
a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l’attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L’i-
potesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell’attività è avvenuta anteriormen-
te al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009 e l’inizio attività sia avvenuto nel cor-
so del periodo d’imposta 2009, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di
cessazione;
b) i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta quando la stessa co-
stituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.
Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione
amministrativa da euro 258 a euro 2.065 ridotta ad un decimo del minimo se la presentazio-
ne avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso
del quale è stata commessa la violazione.
ATTENZIONE Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei para-
metri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR (ad esempio, le spese e i com-
ponenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell’eser-
cizio dell’impresa vanno assunte tenendo conto del dettato dell’art. 164 del citato testo unico).
Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale, il codice dell’attività prevalente e la
relativa percentuale sui ricavi (nel caso in cui il contribuente non svolga altre attività va riporta-
to il valore 100).
Per attività prevalente si intende l’attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ri-
cavi conseguiti nel 2009.
Al fine del corretto funzionamento del softwaredi calcolo“Parametri 2010”, deve essere indi-
cato, oltre al codice attività secondo la classificazione ATECO 2007, anche il codice secon-
do la classificazione ATECOFIN 1993.
Si precisa che la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 è consul-
tabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia
dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it e su quello del Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze www.finanze.gov.it, unitamente alle tavole di raccordo tra le tabelle “ATECOFIN 1993 e
ATECOFIN 2004” e “ATECOFIN 2004 e ATECO 2007” .
2
Il modello è composto da sei sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che di-
chiarano redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa, vanno indicati gli elementi conta-
bili relativi alle imposte sui redditi, all’imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utilizza-
re per la determinazione presuntiva dei ricavi; nella Sezione II, riservata ai soli soggetti tenuti
alla presentazione del modello Unico società di persone, vanno indicati gli elementi necessa-
ri per la determinazione delle quote spettanti ai soci.
Nella sezione III va riportato l’ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, indi-
cato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’a-
deguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri.
Nella sezione IV vanno indicati ulteriori dati contabili oltre quelli già riportati nella sezione I.
Nel caso di esercizio di altre attività, nella sezione V bisogna riportare, per ogni attività secon-
daria, il codice ATECO 2007 e la relativa percentuale sui ricavi.
Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per ec-
cesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se in-
feriore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due ze-
ri finali dopo la virgola.
SEZIONE I
ELEMENTI CONTABILI
La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di atti-
vità d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata.
Imposte sui redditi
Indicare:
– nel rigo P01, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidia-
rie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi
non di durata ultrannuale;
– nel rigo P02, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l’am-
montare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P01;
– nel rigo P03, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servi-
zi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
– nel rigo P04, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ul-
trannuale valutate, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del TUIR nel testo vigente anteriormente all’a-
brogazione della norma operata dall’art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Tale valutazione delle esistenze iniziali, ai sensi della citata norma abrogativa, può ope-
rarsi con esclusivo riferimento delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale con inizio di
esecuzione non successivo al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.
Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare
nel rigo P03;
– nel rigo P05, il valore complessivo delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del TUIR);
– nel rigo P06, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l’am-
montare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P05;
– nel rigo P07, il valore complessivo delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servi-
zi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del TUIR);
– nel rigo P08, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ul-
trannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell’art. 93, comma 5, dello stesso TUIR,
nel testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, comma 70
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle rimanenze finali, ai sensi del-
la citata norma abrogativa, può operarsi con esclusivo riferimento delle opere, forniture e ser-
vizi di durata ultrannuale con inizio di esecuzione non successivo al periodo d’imposta in cor-
so alla data del 31 dicembre 2006.
Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare
nel rigo P07;
– nel rigo P09, l’ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati
e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa;
– nel rigo P10, l’ammontare dei costi relativi all’acquisto di beni e servizi strettamente correla-
ti alla produzione dei ricavi che originano dall’attività di impresa esercitata.
3
Non vanno considerati ai fini della compilazione di questo rigo i costi di tipo gestionale che
riguardano il complessivo svolgimento dell’attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tas-
se di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in ge-
nere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fa-
re, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute
dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di com-
mercio e dai titolari di licenza per l’esercizio taxi; le spese per l’appalto di trasporti commissio-
nati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l’acquisto dei prodotti utilizzati dai bar-
bieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la
cura dei capelli); i costi sostenuti per l’acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impian-
ti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il paga-
mento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi
autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere
incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appalta-
ta, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore
da indicare al rigo P12 “spese per acquisti di servizi”. Tuttavia, qualora in contabilità le spese
sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state
rilevate separatamente da quelle sostenute per l’energia non direttamente utilizzata nell’attività
produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso
in cui un’impresa utilizzi energia elettrica per “usi industriali” ed energia elettrica per “usi civili”
e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l’energia ad uso in-
dustriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– nel rigo P11, l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi
Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendi-
sti che abbiano prestato l’attività per l’intero anno o per parte di esso, comprensive degli
stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quie-
scenza e previdenza maturate nell’anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad ecce-
zione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l’attività, eventualmente de-
dotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quel-
le sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), diret-
tamente afferenti l’attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di inden-
nità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di im-
posta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l’attività,
eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro
di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio
comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 95, comma 3, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esa-
me si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all’attività svolta dal
contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell’esercizio di un’atti-
vità commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l’attività svolta dal
contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si con-
siderano spese direttamente afferenti l’attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da
un’impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un labora-
torio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbrican-
te di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all’attività quelle soste-
nute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un pro-
cedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell’esercizio di un’attività
d’impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni cor-
risposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infi-
ne, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al ri-
go P12 “Spese per acquisti di servizi” quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti
per la tenuta della contabilità;
– nel rigo P12, l’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto di servizi inerenti all’ammini-
strazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all’acquisto o alla vendi-
ta; i premi di assicurazione relativi all’attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i
consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all’autotrazione.
4
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
• le spese per l’acquisto di servizi inerenti all’amministrazione non includono le spese di pub-
blicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l’acquisto di beni, quali quelli di
cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle ca-
se mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di
assicurazione ai propri sub-agenti;
• le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la
compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad
esempio, per l’assistenza in sede contenziosa;
• le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stes-
se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
• non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché
l’obbligatorietà sia correlata all’esercizio dell’attività d’impresa (quali, ad esempio, i pre-
mi riguardanti l’assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di sem-
plificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi INAIL relativi all’im-
prenditore, e ai collaboratori familiari);
• tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d’imposta per qual-
siasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consen-
tire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamen-
to dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per
i natanti delle imprese esercenti l’attività di pesca;
• i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli auto-
mezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).
Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappre-
sentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del “Costo per la pro-
duzione dei servizi” da indicare al rigo P10;
– nel rigo P13,l’ammontare complessivo delle quote spettanti ai collaboratori familiari o al co-
niuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in
cui i collaboratori familiari hanno svolto l’attività nell’ambito dell’impresa. Nel caso di più col-
laboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l’at-
tività nell’impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavo-
ro nell’ambito dell’impresa per l’intero anno e l’altro soltanto per due mesi, dovrà essere in-
dicato il numero 14.
– nel rigo P14, gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente
lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile avere, in
concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.
Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli
associati, che prestano prevalentemente lavoro, hanno svolto l’attività nell’ambito dell’impresa.
Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato
ha svolto l’attività nell’impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha pre-
stato prevalentemente lavoro nell’ambito dell’impresa per l’intero anno e l’altro soltanto per
sei mesi, dovrà essere indicato il numero 18;
– nel rigo P15, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventua-
li contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l’avviamento, ammortizzabili
ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, da indicare nel registro dei beni am-
mortizzabili o nel libro degli inventari al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle
eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell’entrata in vigore delle dispo-
sizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di con-
tratti di locazione finanziaria, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. A tal fine non as-
sume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione
di acquisto;
c) il valore normale al momento dell’immissione nell’attività dei beni acquisiti in comodato ov-
vero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto
d’azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di co-
stituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al
momento di stipula dell’atto.
Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”:
• non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
• va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46, an-
corché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro
degli inventari;
5
• le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impre-
sa ed all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
• il valore dei beni posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di pos-
sesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni;
• i beni strumentali inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata calcolata la re-
lativa quota di ammortamento, possono non essere considerati.
Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell’opzione per
la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n.
633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui al-
l’art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle
singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce.
Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiun-
to rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della
voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del “valore dei beni strumentali” si deve far ri-
ferimento alla nozione di costo di cui all’art. 110 del TUIR.
Per i beni strumentali acquistati nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) so-
no ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli eser-
centi attività di impresa e, quindi, anche a coloro che, di fatto, non hanno fruito dell’agevo-
lazione prevista dall’art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle impre-
se costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all’acquisto di beni usati);
– nel rigo P16, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i
computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini
della determinazione del valore dei beni in esame occorre fare riferimento alle disposizioni di
cui all’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione pre-
cedentemente indicate nel rigo P15, per quanto applicabili), senza tenere conto della riduzio-
ne (pari al venti per cento) di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.
Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riporta-
re nel rigo P15;
– nel rigo P17, il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le at-
tività indicate alle lettere da a) ad f) dell’elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni
strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all’art. 16 del D.P.R.
n. 600 del 1973, senza tenere conto dell’anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che
svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).
I codici delle attività e dei servizi sopraindicati sono desunti dalla classificazione ATECOFIN
1993.
Nella determinazione del valore in esame, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al-
l’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione prece-
dentemente indicate nel rigo P15), senza tenere conto della riduzione di cui all’art. 2, com-
ma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997 (pari al venti per cento del valore complessivo degli
autoveicoli, ovvero, del valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima catego-
ria omogenea utilizzati dai soggetti rispettivamente indicati alle lettere da a) ad f) e g) ed h),
ed applicabile a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino al-
meno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali).
Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riporta-
re nel rigo P15;
– nel rigo P18, l’ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed im-
materiali, strumentali per l’esercizio dell’impresa, determinate ai sensi degli artt. 102, 102-
bis e 103 del TUIR nonché le spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non
superiore ad euro 516,46. Con riferimento alle spese relative all’acquisto di beni mobili adi-
biti promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprendito-
re, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella misu-
ra deducibile sono computabili le quote di ammortamento relative ai servizi di comunica-
zione elettronica ad uso pubblico di cui all’art. 102, comma 9, del TUIR;
– nel rigo P19, l’ammontare della quota di ammortamento relativa al valore di avviamento;
– nel rigo P20, l’ammontare della quota di ammortamento relativa al valore degli immobili;
6
– nel rigo P21, l’ammontare deducibile dei canoni di locazione finanziaria relativi a beni mo-
bili strumentali;
– nel rigo P22, l’ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione ai contratti di locazio-
ne finanziaria di beni mobili strumentali. I contribuenti che non sono a conoscenza dell’am-
montare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di
semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza
tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo:
costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazio-
ne del “valore dei beni strumentali”) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di lo-
cazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d’imposta compresi
nel periodo di durata del contratto di leasing.
L’ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione all’acquisto di beni mobili adibiti pro-
miscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprenditore ed al-
le apparecchiature terminali per il servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico di
cui all’art. 102, comma 9, del TUIR, vanno determinati in relazione all’ammontare deducibi-
le dei relativi canoni di locazione finanziaria;
– nel rigo P23, l’ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR
cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al
cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime
e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o pro-
dotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, invece:
• dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti
indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR, comprese quelle non rap-
presentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non co-
stituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio
è diretta l’attività dell’impresa;
• delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la per-
dita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.
Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a for-
mare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’eserci-
zio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risar-
cimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipen-
denti da invalidità permanente o da morte.
Nel primo campo interno, il contribuente ha facoltà di indicare l’ammontare di detti ricavi
per i quali è stata emessa la fattura anche in sospensione d’imposta.
Nel secondo campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri
e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, l’am-
montare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l’ammontare indica-
to nei due campi interni, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
– nel rigo P24, l’ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85 del Tuir, evidenziando nell’apposito spa-
zio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell’art. 85 (indennità conseguite a tito-
lo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni
da cui originano ricavi).
Imposta sul valore aggiunto
Indicare:
– nel rigo P25, barrando la relativa casella, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto;
– nel rigo P26, ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 633/72, l’ammontare complessivo delle ces-
sioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell’anno, registrate o soggette a registra-
zione, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 del citato decreto;
– nel rigo P27, l’ammontare delle altre operazioni, effettuate nell’anno 2009, che hanno da-
to luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
• operazioni “fuori campo di applicazione” dell’IVA (ad. es.: artt. 2, ultimo comma, 3, quar-
to comma, 7 e 74, 1° comma del DPR n. 633/72);
• operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6°comma, del DPR
n. 633/72;
– nel rigo P28, l’ammontare complessivo dell’IVA sulle operazioni imponibili;
– nel rigo P29, l’ammontare complessivo dell’IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di
cui all’art. 74, 6° comma, del DPR n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel rigo P30, l’ammontare complessivo dell’IVA relativa:
• alle cessioni di beni ammortizzabili;
• ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all’art. 36, ultimo comma,
del DPR n. 633/72;
7
• ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intratteni-
menti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).
Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi
Indicare:
– nel rigo P31, barrando l’apposita casella, se l’attività è stata intrapresa da meno di cinque
periodi d’imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive
già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando
soltanto quelli maturati anteriormente all’inizio del periodo d’imposta 2009 e assumendo co-
me anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l’attività.
SEZIONE II
RISERVATA AI SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO
DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE
La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico
Società di persone ed equiparate.
L’indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci con occupa-
zione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retribuzione figurativa
che tiene conto sia degli anni di attività del singolo socio sia della sua età anagrafica. A tal fi-
ne si precisa che:
1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni;
2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell’attività complessivamente svolta in forma indi-
viduale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d’imposta.
Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci
Indicare:
– nel rigo P32, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività
da non più di cinque anni;
– nel rigo P33, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività
da oltre cinque e fino a dieci anni;
– nel rigo P34, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività
da oltre dieci anni;
– nel rigo P35, il numero dei mesi di attività prevalente, riferibile ai soci con età superiore a
sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo d’imposta.
SEZIONE III
ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI
Nel rigo P36 deve essere riportato l’ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabi-
li, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d’impresa, qualo-
ra il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardanti l’adeguamento ai ricavi determinati
sulla base dei parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
SEZIONE IV
ALTRI ELEMENTI CONTABILI
In tale sezione devono essere indicati gli ulteriori elementi che hanno contribuito alla determi-
nazione del reddito d’impresa.
– nel rigo P37, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai
costi che l’impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e
immateriali;
– nel rigo P38, gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione
accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica
dell’impresa.
Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:
• i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali per l’eserci-
zio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impre-
sa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato in
base alle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territo-
8
rio dello Stato, o ai sensi dell’art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all’estero;
• i canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura”, non suscettibili, quin-
di, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno as-
sunti nella determinazione del reddito d’impresa senza alcun abbattimento;
• le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
• la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all’art. 86 e 58
del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi
non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di ti-
po straordinario).
Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l’importo delle plusvalenze derivanti dalla de-
stinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai
fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore ov-
vero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette
plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d’im-
posta in esame.
In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura fi-
nanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.
In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimen-
to di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);
– nel rigo P39, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
• i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall’utilizzo di beni immobi-
li, beni mobili e concessioni;
• i canoni di noleggio;
• i canoni d’affitto d’azienda.
Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, au-
tocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell’esercizio dell’impresa va tenuto conto delle
disposizioni di cui all’art. 164 del T.U.I.R.;
– nel rigo P40, l’ammontare dei costi sostenuti per l’acquisto di servizi che non sono stati inclu-
si nei righi P10 e P12, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese
per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pu-
lizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordina-
ria di cui all’art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusio-
ne di quelle relative al personale già indicate nel rigo P11), costi per i servizi eseguiti da ban-
che ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professiona-
le dei dipendenti;
– nel rigo P41, gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i con-
tributi ad associazioni di categoria, l’abbonamento a riviste e giornali, l’acquisto di libri, spe-
se per cancelleria, spese per omaggi a clienti ed articoli promozionali, gli oneri di utilità so-
ciale di cui all’art. 100, comma 1 e 2, lett. c), e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalen-
ze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manu-
tenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spe-
se generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove
classificati;
– nel rigo P42, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che
hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righi pre-
cedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in parteci-
pazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste
da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate
riconosciuta per effetto dell’art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentan-
ti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell’art. 1 del D.M. 13
ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66,
comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per con-
to terzi; ecc.);
– nel rigo P43, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di
capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett.
c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivan-
te dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi fi-
nanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizza-
zioni e nell’attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza
quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel
caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l’importo da indicare
va preceduto dal segno meno “–”;
– nel rigo P44, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i co-
sti per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazio-
9
nari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti as-
sistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;
– nel rigo P45, i proventi straordinari. La natura “straordinaria” deve essere intesa, con riferimen-
to, non tanto alla eccezionalità o all’anormalità del provento conseguito, bensì alla “estraneità”
dell’attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze
derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, ces-
sione di rami d’azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei
alla gestione dell’impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusio-
ne di quelli previsti nella lett. f) dell’art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo P24);
– nel rigo P46, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura “straor-
dinaria” al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferi-
mento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura
straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad
esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);
– nel rigo P47, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d’imposta risultante dalla diffe-
renza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nel presente modello e
rilevanti ai fini fiscali. L’importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indica-
to nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico 2010.
In particolare, dovrà coincidere:
• per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo
RF44 del quadro RF ovvero RG26 del quadro RG di Unico persone fisiche;
• per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo
RF52 del quadro RF ovvero RG27 del quadro RG di Unico Società di persone;
• per le società di capitali con il rigo RF59 del quadro RF di Unico Società di capitali.
SEZIONE V
ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE
Nella presente sezione devono essere indicati i codici attività, secondo la classificazione ATE-
CO 2007, riferibili alle attività secondarie, indicando per ciascuna la relativa percentuale dei
ricavi riferibili.
SEZIONE VI
DATI RELATIVI AD INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITÀ
(art. 10, comma 4, lett. b, legge 146 del 1998)
Si fa presente che, in questa sezione, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 2006, vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previ-
ste dall’art. 10, comma 4, della legge 146 del 1998, così come modificato dalla legge n.
296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Si precisa che tali informazioni dovranno es-
sere fornite nel caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, en-
tro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzio-
ne di attività svolte da altri soggetti.
In particolare, nel rigo P52 deve essere indicato:
– nel primo campo:
• il codice 1, se l’attività di impresa è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei me-
si dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d’imposta. Il codice 1 dovrà esse-
re indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 5 marzo 2009 e nuovamen-
te iniziata il 17 luglio 2009;
• il codice 2, se l’attività di impresa è cessata nel periodo d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 2008 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo
d’imposta 2009 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 2 dovrà es-
sere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 2 ottobre 2008 e nuova-
mente iniziata il 13 febbraio 2009;
• il codice 3, se l’attività di impresa è cessata nel periodo d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 2009 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo
d’imposta successivo e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 3 dovrà
essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 15 settembre 2009 e
nuovamente iniziata il 29 gennaio 2010;
• il codice 4, se l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale
fattispecie si verifica quando l’attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostan-
ziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l’a-
10
spetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi “mera prosecuzione di
attività svolte da altri soggetti” le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
– acquisto o affitto d’azienda;
– successione o donazione d’azienda;
– operazioni di trasformazione;
– operazioni di scissione e fusione d’azienda.
Si precisa, inoltre, che le ipotesi di “inizio/cessazione attività” (codici 1, 2 e 3), e di “me-
ra prosecuzione dell’attività” (codice 4), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell’atti-
vità rispetto a quella preesistente;
– nel secondo campo, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2, 3 e 4, il numero com-
plessivo dei giorni durante i quali si è svolta l’attività nel corso del periodo d’imposta.
11
CODICE FISCALE
PARAMETRI IMPRESA
2010 Codice dell’attività esercitata
ATECO 2007
genzia Modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
Codice dell’attività esercitata
ntrate
dei parametri - Esercenti attività d’impresa ATECOFIN 1993
% sui ricavi
SEZIONE I Imposte sui redditi
Elementi contabili P01 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,00
P02 Esistenze iniziali relative a prodotti finiti ,00
P03 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00
P04 Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR ,00
P05 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,00
P06 Rimanenze finali relative a prodotti finiti ,00
P07 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00
P08 Rimanenzefinali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR ,00
P09 Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci ,00
P10 Costo per la produzione di servizi ,00
P11 Spese per lavoro dipendente e per le altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all’attività d’impresa ,00
P12 Spese per acquisti di servizi ,00
Quote dei collaboratori dell’impresa familiare e del coniuge dell’azienda coniugale
P13
non gestita in forma societaria N. mesi ,00
P14 Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro N. mesi ,00
P15 Valore complessivo dei beni strumentali ,00
P16 Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche ,00
P17 Valore dei beni strumentali riferibili ad autovetture e macchinari (solo per alcune attività previste) ,00
P18 Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46 ,00
P19 Quote di ammortamento del valore di avviamento ,00
P20 Quote di ammortamento del valore degli immobili ,00
P21 Canone di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali ,00
P22 Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali ,00
Ricavi di cui alle lett a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR
P23
di cui con emissione di fattura ,00di cui per prezzo corrisposto ai fornitori ,00 ,00
Altri proventi considerati ricavi
P24
di cui all’art. 85, comma 1, lettera f) del TUIR ,00 ,00
Imposta sul valore aggiunto
P25 Esenzione IVA Barrare la casella
P26 Volume d’affari ,00
Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4°c., art. 7 e art.
P27
74 1°c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36 bis e art. 74, 6°c., del D.P.R. 633/72) ,00
P28 IVA sulle operazioni imponibili ,00
P29 IVAsulle operazioni di intrattenimento ,00
P30 Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) ,00
Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi
P31 Nuove iniziative produttive Barrare la casella
SEZIONE II Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci
Riservata ai soggetti P32 Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da non più di 5 anni Numero mesi
tenuti alla presentazione di attività
del modello Unico delle P33 Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni N di u a m tt e iv r i o tà mesi
Società di persone ed P34 Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 10 anni Numero mesi
equiparate di attività
P35 Mesi di attività prevalente dei soci con età superiore a 65 anni Numero mesi
di attività
SEZIONE III P36 Ricavi non annotati nelle scritture contabili ,00
Adeguamento ai ricavi
determinati sulla base
dei parametri
SEZIONE IV P37 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ,00
Altri elementi contabili P38 Altri proventi e componenti positive ,00
P39 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) ,00
P40 Altri costi per servizi ,00
P41 Oneri diversi di gestione ,00
P42 Altre componenti negative ,00
P43 Risultato della gestione finanziaria ,00
P44 Interessi e altri oneri finanziari ,00
P45 Proventi straordinari ,00
P46 Oneri straordinari ,00
P47 Reddito d’impresa (o perdita) ,00
SEZIONE V
Altre attività esercitate Attività secondarie
P48 Codice attività ATECO 2007 % sui ricavi
P49 Codice attività ATECO 2007 % sui ricavi
P50 Codice attività ATECO 2007 % sui ricavi
P51 Codice attività ATECO 2007 % sui ricavi
SEZIONE VI P52 Codice Numero giorni
Dati inizio/cessazione
attività (art. 10, comma 4,
lett. b), legge 146/98)
genzia
ntrate
2010
PERIODO D’IMPOSTA 2009
UNICO Persone fisiche
INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA
UNICO PERSONE FISICHE
L’articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria per
il 2007) ha previsto che, nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro
autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, vengano individuati speci-
fici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non
dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.
Al fine di procedere all’individuazione di tali indicatori, vengono richieste alcune informazioni
contenute nel seguente allegato al modello UNICO PF - PERSONE FISICHE.
Il presente allegato deve essere compilato dai soggetti per i quali non si rendono applicabili gli stu-
di di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e che, comunque, non sono tenuti alla compilazione del re-
lativo modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
In particolare, devono compilare il presente allegato i contribuenti che:
• hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta 2009;
• esercitano un’attività per la quale non risultano approvati né gli studi di settore né i parametri;
• sono tenuti all’applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come mo-
dificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997;
• esercitano un’attività per la quale si rendono applicabili i parametri e si trovano in una delle
seguenti situazioni:
– sono in un periodo di non normale svolgimento dell’attività;
– sono in liquidazione ordinaria;
– hanno un periodo d’imposta diverso da dodici mesi;
– hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta 2009;
– hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle preceden-
ti lettere c), d) ed e) del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi
di cui all’art. 54, comma 1, del T.U.I.R., di ammontare superiore a euro 5.164.569;
• esercitano un’attività per la quale si rendono applicabili gli studi di settore e hanno dichiara-
to ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del
T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all’art. 54, comma
1, del T.U.I.R., di ammontare superiore a euro 7.500.000.
Si ricorda che i soggetti che esercitano un’attività compresa negli studi di settore e si trovano
nel periodo d’imposta 2009 in una delle seguenti situazioni:
• dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e)
del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all’art. 54, com-
ma 1, del T.U.I.R., di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000;
• dichiarano di rientrare in una delle cause di esclusione previste nelle ipotesi di cessazione
dell’attività, liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell’attività;
non devono compilare il presente allegato, poiché, come già precisato nel paragrafo relativo
alle istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS, ancorché tali soggetti sono esclusi dall’appli-
cazione degli studi, gli stessi sono comunque tenuti a compilare il modello per la comunicazio-
ne dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Si ricorda che non devono compilare il presente allegato i soggetti che determinano il reddito forfe-
tariamente e i contribuenti persone fisiche rientranti nel regime dei “minimi”, disciplinato dall’art. 1,
commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria per il 2008).
Il presente allegato è composto da tre sezioni:
– la Sezione I dovrà essere compilata dalle imprese in regime di contabilità semplificata che
compilano il quadro RG;
– la Sezione IIdovrà essere compilata dalle imprese in regime di contabilità ordinaria che com-
pilano il quadro RF;
– la Sezione III dovrà essere compilata dai soggetti che conseguono redditi di lavoro autono-
mo derivanti dall’esercizio di arti e professioni e che compilano il quadro RE.
2
SEZIONE I – Imprese in contabilità semplificata (quadro di riferimento RG)
Nel rigo NS1 va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali
contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l’avviamento, ammortizzabili ai
sensi degli artt. 64, 102, 102 bis, 103 e 164 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei be-
ni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini
IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge
effettuate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della leg-
ge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione finanziaria, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun ri-
lievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell’immissione nell’attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d’azienda, va
considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzione in usufrutto o,
in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell’atto.
ATTENZIONE
Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte del periodo d’imposta deve essere
ragguagliato ai giorni di possesso rispetto al medesimo periodo d’imposta.
Nel caso in cui il periodo d’imposta coincida con l’anno solare, quest’ultimo è da considerar-
si convenzionalmente pari a 365 giorni. Pertanto, in tale ipotesi, un bene che sia stato acqui-
stato il 1° dicembre e che risulti ancora presente tra i beni strumentali alla data della chiusura
dell’esercizio andrà valutato indicando i 31/365 del relativo valore, mentre un bene presen-
te tra i beni strumentali alla data di inizio dell’esercizio e che sia stato venduto il 30 settembre
andrà valutato indicando i 273/365 del relativo valore.
Per i soggetti che svolgono l’attività per un periodo diverso da 12 mesi (ad esempio: a causa
di inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta, oppure nel caso di esercizio di un’attività
cessata nel corso del periodo d’imposta 2009 e per la quale si rendono applicabili i parame-
tri), il valore dei beni strumentali deve essere determinato calcolando il prodotto tra il valore del
bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell’attività. Ad
esempio, un contribuente che:
– il 31 marzo inizia l’attività (275 giorni di attività);
– il 1° dicembre acquista un bene dal costo storico di 1.200 euro
per calcolare il valore da indicare nel modello dovrà moltiplicare il valore del bene per il rap-
porto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell’attività:
1.200*(31/275)= 135 euro.
Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”:
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabi-
lità;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 eu-
ro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel
libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa
ed all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.
Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile come nel caso di opzione per
la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633
del 1972, o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all’art. 19-bis,
dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle singole opera-
zioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento,
invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di va-
lore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del “valore dei beni strumentali” si deve far rife-
rimento alla nozione di costo di cui all’art. 110, comma 1, del T.U.I.R.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle precedenti lettere a)
e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli
esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell’agevo-
lazione prevista dall’art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese
costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all’acquisto di beni usati).
3
Personale addetto all’attività
Nel rigo NS2, va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative:
– ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di for-
mazione e lavoro o di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domici-
lio desumibile dai modelli DM10 relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello;
– agli apprendisti che svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli DM10 relativi al
periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello;
– al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il nu-
mero complessivo di ore ordinarie lavorate nel corso del periodo d’imposta a cui si riferisce
il presente modello, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
– agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro ripartito o con contratto di
lavoro intermittente determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle settimane uti-
li per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quan-
to comunicato all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso i modelli di denuncia tele-
matica denominati “EMens”, relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello.
Si precisa che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti
all’attività dell’impresa distaccataria e non tra quelli dell’impresa distaccante.
Nel rigo NS3, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta,il
numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis),
del T.U.I.R., che prestano la loro attività prevalentemente nell’impresa interessata alla compila-
zione del modello.
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 50, comma 1, lett.
c-bis) del T.U.I.R. devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità ricon-
ducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. “a progetto”), sia coloro che intrattengo-
no rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiama-
ta, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a pro-
gramma o a fase di programma.
Nel rigo NS4, nella prima colonna, va indicato il numero dei collaboratori dell’impresa fami-
liare di cui all’articolo 5, comma 4, del T.U.I.R., ovvero il coniuge dell’azienda coniugale non
gestita in forma societaria e il numero dei familiari diversi da quelli precedentemente indicati
che prestano la loro attività nell’impresa (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti
per i quali vengono versati i contributi previdenziali).
Nel rigo NS5, nella prima colonna, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del
periodo d’imposta, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro nell’im-
presa interessata alla compilazione del modello. Si precisa che non vanno indicati gli associa-
ti in partecipazione che apportano esclusivamente capitale.
Nei righi NS4 e NS5, nella seconda colonna, vanno indicate le percentuali complessive del-
l’apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di cia-
scun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell’attività a tempo pieno da parte di
un dipendente che lavora per l’intero anno. Considerata, ad esempio, un’attività nella quale il
titolare dell’impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l’atti-
vità a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel ri-
go in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di appor-
to di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di in-
dicazione della percentuale da indicare per l’apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riporta-
te al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005.
SEZIONE II – Imprese in contabilità ordinaria (quadro di riferimento RF)
Nel rigo NS6 va indicato il valore delle esistenze iniziali relative a:
1) merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie e semilavorati (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del
T.U.I.R.).
Nel rigo NS7 va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie e semilavorati (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del
T.U.I.R.).
4
Nel rigo NS8 va indicato l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e as-
similato.
In particolare:
• l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipenden-
te e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati al-
la gestione separata presso l’INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché
delle ritenute fiscali;
• le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel perio-
do d’imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non co-
perta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
• l’importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensio-
nistiche complementari (art. 105, comma 3, del T.U.I.R.), nonché le somme erogate agli
iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispon-
dente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la con-
sistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell’esercizio precedente all’e-
rogazione delle prestazioni;
• i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddet-
te quote maturate nell’anno;
• le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assi-
milati, ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 95, comma 3, del
T.U.I.R.. Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all’autotrasporto
di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle
trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un
importo di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto del-
le spese di viaggio e di trasporto;
• le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che han-
no trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano
l’attività, integralmente deducibili per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento del
dipendente e per i due successivi. Non devono essere indicate le somme corrisposte a tito-
lo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affi-
liati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai fami-
liari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’art. 5 del T.U.I.R.
Nel rigo NS9 vanno indicati gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo devo-
no essere ricompresi gli interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su pre-
stiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Era-
rio ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc.
Nel rigo NS10 va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali
contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l’avviamento, ammortizzabili ai
sensi degli artt. 64, 102, 102 bis, 103 e 164 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei be-
ni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini
IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge
effettuate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della leg-
ge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione finanziaria, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun
rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell’immissione nell’attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d’azienda, va
considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzione in usufrutto o,
in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell’atto.
ATTENZIONE
Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte del periodo d’imposta deve essere
ragguagliato ai giorni di possesso rispetto al medesimo periodo d’imposta.
Nel caso in cui il periodo d’imposta coincida con l’anno solare, quest’ultimo è da considerar-
si convenzionalmente pari a 365 giorni. Pertanto, in tale ipotesi, un bene che sia stato acqui-
stato il 1° dicembre e che risulti ancora presente tra i beni strumentali alla data della chiusura
dell’esercizio andrà valutato indicando i 31/365 del relativo valore, mentre un bene presen-
te tra i beni strumentali alla data di inizio dell’esercizio e che sia stato venduto il 30 settembre
andrà valutato indicando i 273/365 del relativo valore.
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Per i soggetti che svolgono l’attività per un periodo diverso da 12 mesi (ad esempio: a causa
di inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta, oppure nel caso di esercizio di un’attività
cessata nel corso del periodo d’imposta 2009 e per la quale si rendono applicabili i parame-
tri), il valore dei beni strumentali deve essere determinato calcolando il prodotto tra il valore del
bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell’attività. Ad
esempio, un contribuente che:
– il 31 marzo inizia l’attività (275 giorni di attività);
– il 1° dicembre acquista un bene dal costo storico di 1.200 euro
per calcolare il valore da indicare nel modello dovrà moltiplicare il valore del bene per il rap-
porto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell’attività:
1.200*(31/275)= 135 euro.
Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”:
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 eu-
ro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel
libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa
ed all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.
Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile come nel caso di opzione
per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R.
n. 633 del 1972, o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui al-
l’art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle
singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce.
Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto
rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della vo-
ce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del “valore dei beni strumentali” si deve far rife-
rimento alla nozione di costo di cui all’art. 110, comma 1, del T.U.I.R.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle precedenti lettere a)
e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli
esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell’agevo-
lazione prevista dall’art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese
costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all’acquisto di beni usati).
Personale addetto all’attività
Nel rigo NS11 va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative:
– ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto
di formazione e lavoro o di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti
a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il pre-
sente modello;
– agli apprendisti che svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli DM10 relativi al
periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello;
– al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il
numero complessivo di ore ordinarie lavorate nel corso del periodo d’imposta a cui si ri-
ferisce il presente modello, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di sommini-
strazione;
– agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con con-
tratto di lavoro ripartito, determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle settima-
ne utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a
quanto comunicato all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denun-
cia telematica denominato “EMens”, relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il presente
modello.
Si precisa che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti
all’attività dell’impresa distaccataria e non tra quelli dell’impresa distaccante.
Nel rigo NS12va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta,il
numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis),
del T.U.I.R, che prestano la loro attività prevalentemente nell’impresa interessata alla compila-
zione del modello.
6
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 50, comma 1, lett.
c-bis) del T.U.I.R. devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità ricon-
ducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. “a progetto”), sia coloro che intrattengo-
no rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiama-
ta, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a pro-
gramma o a fase di programma.
Nel rigo NS13, nella prima colonna, va indicato il numero dei collaboratori dell’impresa fa-
miliare di cui all’articolo 5, comma 4, del T.U.I.R., ovvero il coniuge dell’azienda coniugale
non gestita in forma societaria e il numero dei familiari diversi da quelli precedentemente indi-
cati che prestano la loro attività nell’impresa (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiu-
vanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali).
Nel rigo NS14, nella prima colonna, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura
del periodo d’imposta, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro nel-
l’impresa interessata alla compilazione del modello. Si precisa che non vanno indicati gli as-
sociati in partecipazione che apportano esclusivamente capitale.
Nei righi NS13 e NS14, nella seconda colonna, vanno indicate le percentuali complessive
dell’apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di cia-
scun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell’attività a tempo pieno da parte di
un dipendente che lavora per l’intero anno. Considerata, ad esempio, un’attività nella quale il
titolare dell’impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l’atti-
vità a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel ri-
go in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di appor-
to di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di in-
dicazione della percentuale da indicare per l’apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riporta-
te al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005.
SEZIONE III – Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni
(quadro di riferimento RE)
Personale addetto all’attività
Nel rigo NS15 va indicato il numero delle ore settimanali dedicate all’esercizio dell’attività.
Nel rigo NS16 va indicato il numero complessivo delle settimane dedicate all’attività nel cor-
so dell’anno.
Nel rigo NS17 va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative:
– ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto
di formazione e lavoro o di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti
a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il pre-
sente modello;
– agli apprendisti che svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli DM10 relativi al
periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello;
– al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il nu-
mero complessivo di ore ordinarie lavorate nel corso del periodo d’imposta a cui si riferisce
il presente modello, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
– agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro ripartito o con contratto di
lavoro intermittente determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle settimane uti-
li per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quan-
to comunicato all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia tele-
matica denominato “EMens”, relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello.
Nel rigo NS18, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta,
il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis),
del T.U.I.R., che prestano la loro attività prevalentemente nello studio professionale.
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis)
del T.U.I.R. devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un
progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276 (collaboratori c.d. “a progetto”), sia coloro che intrattengono rapporti di collabora-
zione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbli-
gatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
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CODICE FISCALE
INDICATORI
2010
Indicatori di normalità economica
genzia
ntrate UNICO Persone fisiche
SEZIONE I NS1 Valore dei beni strumentali
Imprese Numero giornate
Personale addetto all’attività
in contabilità semplificata retribuite
(quadro di NS2 Dipendenti
riferimento RG)
Percentuale di
NS3 Numero lavoro prestato
Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa
NS4 Familiari che prestano attività nell'impresa
NS5 Associati in partecipazione
SEZIONE II NS6 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,00
NS7 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,00
Imprese
in contabilità ordinaria NS8 Spese per lavoro dipendente e assimilato ,00
(quadro di NS9 Interessi e altri oneri finanziari ,00
riferimento RF)
NS10 Valore dei beni strumentali ,00
Numero giornate
Personale addetto all’attività retribuite
NS11 Dipendenti
Percentuale di
Numero lavoro prestato
NS12 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa
NS13 Familiari che prestano attività nell'impresa
NS14 Associati in partecipazione
SEZIONE III Personale addetto all’attività
Titolare
Redditi di lavoro
autonomo derivanti NS15 Ore settimanali dedicate all’attività
dall’esercizio di arti NS16 Settimane di lavoro nell’anno
e professioni
(quadro di
Numero giornate
riferimento RE)
retribuite
NS17 Dipendenti
Numero
NS18 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio
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