Reddito di lavoro dipendente - Competenze erogate per collaudo tecnico amministrativo a dirigenti ministeriali - art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 51, co. 1, del TUIR - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Reddito di lavoro dipendente - Competenze erogate per collaudo tecnico amministrativo a dirigenti ministeriali - art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 51, co. 1, del TUIR - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali
Risposta n. 37
OGGETTO: Reddito di lavoro dipendente - Competenze erogate per collaudo
tecnico amministrativo a dirigenti ministeriali - art. 24 d.lgs. n.
165 del 2001 e art. 51, co. 1, del TUIR -
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000,
n. 212
QUESITO
Il Ministero istante conferisce o designa il proprio personale, anche
dirigenziale, per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi, in particolare per
collaudo tecnico amministrativo, presso enti vari.
Tutti gli enti, nel caso in cui il personale incaricato o designato rivesta la
qualifica dirigenziale, provvede, come previsto dall’art. 24 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, a versare in appositi capitoli in conto entrata dello Stato,
l’importo del compenso per l’incarico svolto dal dirigente, al lordo fiscale e
previdenziale.
L’Amministrazione istante procede poi ad erogare al dirigente che ha
svolto il relativo incarico il 50 per cento dell’importo affluito al capitolo di
entrata, mentre il restante 50 per cento incrementa il fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato che viene, successivamente, erogato agli altri dirigenti,
compreso quello che ha svolto l’incarico, quale incremento della retribuzione di
risultato.
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Gli organismi presso cui i dipendenti del dicastero istante effettuano le
prestazioni, versano gli importi al lordo previdenziale e fiscale, con l’eccezione
di un ente che, invece, sostiene il proprio convincimento asserendo che il
compenso spettante ai dirigenti non debba essere assoggettato né ad imposizione
fiscale né previdenziale.
A sostegno del proprio convincimento, così motivando il rifiuto a versare
in particolare gli oneri previdenziali, disattendendo così le indicazioni impartite
dall’Amministrazione istante, menziona il punto 5 della circolare INPS n. 6 del
2014.
Con l’istanza di interpello in esame, si chiede quale sia il corretto
trattamento fiscale e previdenziale dei compensi erogati ai propri dirigenti per
l’attività di collaudo Tecnico Amministrativo svolto in favore di determinati enti.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA
PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Amministrazione istante conferma la correttezza delle istruzioni
impartite anche in ragione di quanto illustrato al punto 3, e non 5, della circolare
INPS n. 6 del 2014, esattamente pertinente con la casistica rappresentata in
questa sede.
Invero, per gli incarichi “conferiti” dall’Amministrazione o su
“designazione della stessa” il relativo compenso deve essere versato, ad
eccezione delle spese, sul capitolo in conto entrata dello Stato, al lordo fiscale e
previdenziale, secondo la ratio del principio dell’onnicomprensività di cui all’art.
24 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come recepito dal vigente art. 60 del
C.C.N.L. personale dirigente Area 1, ed all’accordo integrativo stipulato tra la
delegazione pubblica e la delegazione sindacale di questa Amministrazione, per
gli incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di II fascia.
Il mancato versamento degli oneri fiscali e previdenziali, produce, ad
avviso del dicastero istante, un ingiustificato arricchimento del “datore” pro-
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tempore, che beneficia della prestazione, e un danno nei confronti sia dei
dirigenti che hanno svolto la prestazione, sia dei dirigenti dell’intera
Amministrazione istante, considerato che detto onere non può essere posto a
carico di quest’ultima, che non beneficia della prestazione, circostanza che
determinerebbe un danno erariale.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si osserva che esula dalla competenza della scrivente il
trattamento previdenziale dei compensi erogati ai dirigenti per lo svolgimento di
incarichi aggiuntivi agli ordinari compiti istituzionali, in particolare per il
collaudo tecnico amministrativo.
Conseguentemente, la scrivente si soffermerà sul solo trattamento fiscale
dei compensi erogati da codesto Ministero al proprio personale per lo
svolgimento di incarichi presso enti vari, dal momento che non involge aspetti
fiscali la portata dell’art. 24, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 laddove è
previsto, tra l’altro, che “i compensi dovuti dai terzi [per le funzioni ed i compiti
attribuiti, ovvero conferiti dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa] sono corrisposti direttamente alla medesima
amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico
accessorio della dirigenza.”.
Nel merito, si osserva che ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR,
costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro.” (cd. principio di onnicomprensività).
Ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b), del TUIR costituiscono,
invece, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente “le indennità e i
compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per
incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per
clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che
per legge devono essere riversati allo Stato;”.
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Nella fattispecie rappresentata, si è dell’avviso che non possa trovare
applicazione quest’ultima disposizione, dal momento che i compensi per
l’attività di collaudo, seppure versati sul capitolo di entrata del bilancio dello
Stato dai medesimi enti in favore dei quali la predetta attività è svolta, sono
corrisposti ai dirigenti direttamente dal datore di lavoro.
Ne consegue, pertanto, che su tali compensi, quali reddito di lavoro
dipendente per i percipienti, il dicastero istante, soggetto erogante, sarà tenuto ad
operare “all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa”, così
come previsto dall’art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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