Risoluzione AdE In vigore Redditi Persone

Risoluzione AdE 448/2001

Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’articolo 5, comma 1-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 1, comma 107, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Pubblicato: 19/05/2023 In vigore dal: 19/05/2023 Documento ufficiale

Qual è il codice tributo da utilizzare per versare l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei titoli posseduti al 1° gennaio 2023?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 23/E del 2023 istituisce il codice tributo 8057 per consentire il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla rivalutazione dei titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2023. Questa norma si applica a tutti i contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di assumere il valore normale di dicembre 2022 in luogo del costo di acquisto originario, secondo quanto previsto dalla legge 197/2022. L'imposta sostitutiva sostituisce le ordinarie imposte sui redditi (IRPEF o IRES) sulla rivalutazione e può essere versata in tre rate annuali uguali a partire dal 15 novembre 2023, con interessi al 3% annuo sulle rate successive alla prima. Nel modello F24, il codice 8057 va indicato nella sezione "Erario" con l'anno di possesso dei beni nel campo "Anno di riferimento".

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Riferimento normativo

Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’articolo 5, comma 1-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 1, comma 107, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 23/E Divisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione Roma, 19 maggio 2023 OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’articolo 5, comma 1-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 1, comma 107, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 L’articolo 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 1, comma 107, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 1-bis, prevede che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. I successivi commi 108 e 109 del citato articolo 1 della legge n. 197 del 2022 recano disposizioni inerenti alle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023, stabilendo, altresì, che “Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.”. 2 Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:  “8057” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione Resta fermo l’utilizzo dei codici tributo 8055 e 8056, per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto, rispettivamente, di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, istituiti con risoluzione n. 75 del 25 maggio 2006 e successivamente ridenominati con risoluzione n. 144/E del 10 aprile 2008. In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, nel formato “AAAA”. IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente

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Il codice tributo 8057 è lo strumento operativo per gestire l'imposta sostitutiva su plusvalenze e minusvalenze di titoli negoziati, in applicazione dell'articolo 67 del TUIR (DPR 917/1986) e della rivalutazione dei valori al 1° gennaio 2023. Commercialisti e consulenti fiscali lo utilizzano per il versamento F24 di imposte sostitutive su partecipazioni e strumenti finanziari, coordinandolo con i codici 8055 e 8056 per partecipazioni non negoziate e terreni edificabili.

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