Interpello AdE In vigore Redditi Persone

Interpello AdE 190/2014

Regime forfetario – art. 1, commi da 54 a 89, della l. n. 190 del 2014 – compensi erroneamente percepiti – restituzione – soglia di euro 85.000 – non concorrenza – determinazione del reddito imponibile – imposta sostitutiva versata – rimborso – modalità (rettifica risposta n. 26 del 10/02/2026)

Pubblicato: 06/03/2026 In vigore dal: 06/03/2026 Documento ufficiale

Come si determina il reddito imponibile nel regime forfetario quando il professionista ha percepito compensi erroneamente erogati e successivamente restituiti?

Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che nel regime forfetario, per verificare il rispetto della soglia di 85.000 euro prevista dall'articolo 1, comma 54, della legge 190/2014, occorre considerare i compensi effettivamente spettanti al professionista, escludendo quelli indebitamente percepiti a causa di errori amministrativi del sostituto d'imposta (come nel caso di un'errata qualificazione professionale). Questo principio si applica a condizione che il professionista abbia provveduto alla restituzione integrale delle somme non dovute nell'anno successivo a quello della loro percezione.

Nel caso concreto esaminato, una medica di medicina generale era stata erroneamente inquadrata come pediatra dall'Azienda Sanitaria Provinciale nel 2024, ricevendo compensi superiori a quelli spettanti. Sebbene la Certificazione Unica riportasse l'importo complessivo (determinando il superamento della soglia), l'Istante non è stata esclusa dal regime forfetario per il 2025 perché aveva restituito integralmente le somme nel 2025. L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto iniquo escludere dal regime un soggetto per una condotta a lui non imputabile.

Per quanto riguarda il rimborso dell'imposta sostitutiva versata sulle somme erroneamente corrisposte, il professionista può optare tra due modalità: presentare una dichiarazione integrativa del modello Redditi indicando i compensi effettivamente spettanti (al netto di quelli restituiti) con indicazione a credito della maggiore imposta, oppure presentare un'istanza di rimborso all'ufficio territoriale competente fornendo la documentazione probatoria della restituzione.

Questo interpello rappresenta un'importante correzione della precedente risposta n. 26/2026, stabilendo un principio di equità fiscale: il superamento della soglia di 85.000 euro determinato esclusivamente da compensi erroneamente percepiti e successivamente restituiti non comporta l'esclusione dal regime forfetario, purché la restituzione sia integrale e documentata.

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Riferimento normativo

Regime forfetario – art. 1, commi da 54 a 89, della l. n. 190 del 2014 – compensi erroneamente percepiti – restituzione – soglia di euro 85.000 – non concorrenza – determinazione del reddito imponibile – imposta sostitutiva versata – rimborso – modalità (rettifica risposta n. 26 del 10/02/2026)

Testo normativo

Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 68/2026 OGGETTO: Regime forfetario – art. 1, commi da 54 a 89, della l. n. 190 del 2014 – compensi erroneamente percepiti – restituzione – soglia di euro 85.000 – non concorrenza – determinazione del reddito imponibile – imposta sostitutiva versata – rimborso – modalità (rettifica risposta n. 26 del 10/02/2026) Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO La signora Tizia (di seguito ''Istante'') ha presentato, in data [...], un'istanza di interpello cd. ordinario ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di ottenere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, ''Regime Forfetario'' o ''Regime''). In data [...], con nota prot. RU n. [...], la scrivente ha fornito all'Istante il richiesto parere ritenendo che la stessa fosse fuoriuscita dal Regime Forfetario per il periodo d'imposta 2025 per aver percepito per Pagina 2 di 8 il precedente periodo (2024) compensi superiori alla soglia di 85.000 euro prevista dall'articolo 1, comma 54, lettera a), della l. n. 190 del 2014, ancorché in parte restituiti al suo committente (di seguito, ''interpello n. xxxx'' e successivamente pubblicato il 10 febbraio 2026 sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate sub n. 26). Con la presente risposta, si procede alla rettifica dell'interpello n. xxxx nei termini qui di seguito indicati. Occorre ricordare che nell'originaria richiesta di parere e in risposta alla richiesta di regolarizzazione (acquisita dalla Direzione Regionale [...] di seguito, ''risposta alla richiesta di regolarizzazione''), l'Istante rappresentava di essere un medico di medicina generale e di applicare il Regime Forfetario per l'anno 2024. La stessa Istante rilevava che, a seguito di un errore amministrativo da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di [...] (di seguito, ''ASP''), è stata inquadrata come medico pediatra a decorrere dal 19 febbraio 2024. Tale errore ha comportato l'erogazione, nel corso del 2024, di compensi di importo maggiore rispetto a quelli effettivamente spettanti. L'Istante dichiarava di aver rilevato l'errore nel gennaio 2025 e di averlo prontamente comunicato all'ASP la quale, a seguito di verifiche e incontri, ha quantificato le somme erogate in eccesso, che continua l'Istante sono state interamente restituite (in parte, tramite bonifico bancario e, in parte, tramite trattenute in busta paga). In particolare, l'Istante afferma che: ''[...]''. Tuttavia, l'Istante faceva presente che la Certificazione Unica 2025 relativa al 2024 (di seguito, ''CU 2025''), rilasciata dall'ASP, riporta l'importo complessivo dei compensi percepiti nel 2024, pari a euro xxxx, senza considerare le maggiori somme (pari a euro yyyy) indebitamente corrisposte e poi recuperate nel corso del 2025. Pagina 3 di 8 L'Istante precisa che, nonostante i ripetuti solleciti, l'ASP si sarebbe rifiutata di rettificare la CU 2025; ciò ha comportato un ''danno economico'' per l'Istante con un maggiore pagamento di euro zzzz in dichiarazione dei redditi e, al momento del saldo, pari a euro wwww. Inoltre, a causa dell'importo complessivo dei compensi erogati dall'ASP indicato nella CU 2025, l'Istante risultava aver superato la soglia di euro 85.000,00, con il conseguente effetto di determinare la fuoriuscita dal Regime Forfetario per l'anno 2025, nonostante l'avvenuta restituzione delle somme non spettanti avvenuta nello stesso 2025. L'Istante chiedeva, nell'originaria istanza, ''come fare per recuperare le somme [...] pagate indebitamente in dichiarazione dei redditi, per un errore [...] e conseguentemente regolarizzare la mia posizione nei confronti dell'AdE in regime forfettario, anche con la modifica del cud anno 2024'' e, in sede di risposta alla richiesta di regolarizzazione, precisa di voler ''conoscere se, ai fini della determinazione del reddito 2024 e della verifica della soglia di € 85.000,00 per la permanenza nel regime forfettario per il 2025, sia possibile escludere dal computo i compensi percepiti nel 2024 e successivamente restituiti all' ASP [...] in quanto non spettanti, pur in presenza di una CU non rettificata dal sostituto d' imposta''. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Solo in sede di risposta alla richiesta di regolarizzazione, l'Istante aveva prospettato la propria soluzione ritenendo di poter continuare ad applicare il Regime Forfettario anche per l'anno 2025, poiché i compensi percepiti nel 2024, a seguito di un Pagina 4 di 8 errore amministrativo dell'ASP e integralmente restituiti nel 2025, non costituivano un ''reddito imponibile'' per l'Istante, in quanto si trattava di somme percepite a seguito di un errore amministrativo dell'ASP e integralmente restituite nel 2025. Pertanto, tali somme avrebbero dovuto essere escluse dal computo dei ricavi/compensi relativi al 2024, ai fini della verifica del limite di euro 85.000,00 per la permanenza nel Regime Forfettario. Inoltre, l'Istante riteneva che la circostanza che la CU 2025 non fosse stata rettificata dal sostituto d'imposta (ASP) non precluda la corretta determinazione del reddito imponibile nei propri confronti, considerato che la restituzione delle somme erroneamente percepite è certa, documentata e provata. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Preliminarmente, si evidenzia che la presente risposta non implica né presuppone alcuna valutazione in merito alla esistenza delle ulteriori condizioni per l'applicazione del Regime Forfetario nei confronti dell'Istante e alla non sussistenza delle relative cause di esclusione (diverse da quella su cui vertono i quesiti proposti). Inoltre, il presente parere prescinde da ogni giudizio sull'an e sul quantum dell'''errore amministrativo'' in cui sarebbe incorsa l'ASP nel corrispondere all'Istante i suoi compensi nel corso del 2024, e alle conseguenti modalità e tempi della restituzione degli stessi da parte dell'Istante nel corso del 2025. Resta, pertanto, impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria su tali aspetti. Il Regime Forfetario è un regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, Pagina 5 di 8 introdotto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 al fine di superare, progressivamente, le criticità derivanti dalla sovrapposizione di preesistenti regimi agevolativi destinati a soggetti con caratteristiche simili (regime fiscale di vantaggio, regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, regime contabile agevolato). Esso è stato oggetto di modifiche, con portata estensiva, a opera dell'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successivamente dell'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'articolo 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di chiarimenti con diversi documenti di prassi, tra cui la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 e, da ultimo, con la circolare n. 32/ E del 5 dicembre 2023. Ciò premesso, occorre rilevare che ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al Regime Forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge n. 190 del 2014, nel limite degli 85.000 euro rientra in assenza di indicazioni di senso opposto da parte del successivo comma 55 ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore. Nel caso in esame, dai documenti prodotti dall'Istante emerge che la stessa si è attivata nell'aprile 2025 presso l'ASP per segnalare l'errato inquadramento giuridico ed economico assegnatole nel 2024 e le modalità per la restituzione dei conseguenti maggiori compensi ricevuti (e non dovuti), nonché per chiedere la rettifica della CU emessa dall'ASP al fine di evitare la ''fuoriuscita'' dal Regime Forfetario a seguito del superamento della soglia di euro 85.000 prevista dall'articolo 1, comma 54, lettera a), della l. n. 190 del 2014. A fronte di tale richiesta (ribadita con successive PEC), nell'aprile 2025, l'ASP ha effettuato il ricalcolo delle ''competenze stipendiali'' non spettanti Pagina 6 di 8 all'Istante, a seguito dell'errato inquadramento giuridico ed economico, quantificandole in circa [...]. Il successivo [...] maggio, l'Istante ha effettuato, a favore dell'ASP, il bonifico dell'importo di tali competenze non spettanti. In proposito, occorre sottolineare che, con nota del [...] aprile 2025 [...], l'ASP ha rilevato che ''a seguito dell'inserimento del corretto inquadramento giuridico nel portale stipendiale [...], con il cedolino del mese di gennaio 2025 si è proceduto alla rielaborazione ed al relativo ricalcolo delle competenze stipendiali per il periodo dal xx/xx/2024 al xx/xx/2025, per cui è emerso un debito pari alla somma netta di € jjjj che è stata trattenuta con il cedolino del mese di gennaio 2025. Altresì, con l'elaborazione delle competenze del mese di marzo 2025 è stata effettuata una ulteriore rielaborazione della Sua posizione a partire dal xx/xx/2024 al xx/xx/2024, a seguito della quale è risultato un debito residuo netto di € xxxxx''. Va sottolineato, inoltre, che solo per effetto della percezione di tali somme, nel 2024 l'Istante ha superato la soglia di euro 85.000 prevista dall'articolo 1, comma 54, lettera a), della l. n. 190 del 2014. Una più approfondita analisi degli elementi probatori forniti nell'istanza di interpello in esame consente alla scrivente di rilevare un'ipotesi di compensi indebitamente percepiti dall'Istante per effetto dell'errore commesso, da parte dell'ASP, nell'erogare somme in parte non spettanti. Al riguardo, si ritiene che, in tali ipotesi, occorra tenere in considerazione, ai fini del rispetto della soglia di euro 85.000, i compensi effettivamente spettanti al soggetto che adotta il Regime Forfetario valorizzando, caso per caso, le circostanze che consentono di rilevare sia la sussistenza di errori (come, per esempio, nella fatturazione) che dei comportamenti assunti per porvi rimedio. In tale senso, si può ritenere che nell'ipotesi in esame non si possa determinare Pagina 7 di 8 la fuoriuscita dell'Istante dal Regime Forfetario per una condotta a lei non imputabile (a condizione, naturalmente, che l'Istante abbia provveduto alla restituzione delle somme non dovute). Dunque, le somme erroneamente percepite dall'Istante nel 2024 a titolo di ''competenze stipendiali'' a seguito di un suo inquadramento giuridico ed economico, operato dall'ASP e poi risultato errato, ed effettivamente restituite in toto nell'anno successivo (2025) da parte dell'Istante stessa, non concorrono a formare l'importo della soglia prevista dalla lettera a) del citato comma 54; conseguentemente, il superamento nel 2024 di tale soglia per effetto, si sottolinea, esclusivamente di dette somme restituite dall'Istante nell'anno successivo a quello della loro percezione non comporta la ''fuoriuscita'' dal Regime Forfetario ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della l. n. 190 del 2014 per il 2025. Pertanto, nel caso qui in esame, l'Istante può continuare ad applicare il Regime Forfetario per l'anno 2025. Da ultimo, va evidenziato che, laddove nella dichiarazione modello Redditi 2025, periodo d'imposta 2024, tra i ''componenti positivi'' del Regime Forfetario (quadro LM), l'Istante abbia indicato tutti i compensi (al lordo di quelli restituiti nel corso del 2025), la restituzione dell'imposta sostitutiva ex articolo 1, comm[i] 64­65, della l. n. 190 del 2014, versata sulle somme erroneamente corrisposte dall'ASP nel corso del 2024, potrà avvenire tramite la presentazione (alternativamente): ­ di una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2025, periodo d'imposta 2024, con l'indicazione nel quadro LM dei compensi effettivamente spettanti (ossia, al Pagina 8 di 8 netto di quelli non dovuti e restituiti nel 2025), con l'indicazione a credito della maggiore imposta sostitutiva versata; ­ di un'istanza di rimborso all'ufficio territoriale competente dell'Amministrazione finanziaria, in ragione del proprio domicilio fiscale e nei termini di legge, fornendo la relativa documentazione. La presente risposta rettifica quella relativa al precedente interpello n. xxxx [...] e successivamente pubblicata il 10 febbraio 2026 sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate sub n. 26, nei termini sopra indicati. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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Il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014 rappresenta un regime fiscale agevolato per professionisti e imprenditori individuali, disciplinato anche dalla circolare 32/E del 2023. La soglia di 85.000 euro è il limite di ricavi/compensi per l'accesso e la permanenza nel regime, mentre l'imposta sostitutiva ex articoli 64-65 della medesima legge sostituisce l'IRPEF ordinaria. Commercialisti e consulenti fiscali devono valutare attentamente la determinazione del reddito imponibile, le cause di esclusione dal regime, la rettifica della Certificazione Unica e le modalità di rimborso dell'imposta versata in eccesso.

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