Attuazione dell’articolo 30, comma 5-bis, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: individuazione del termine di decorrenza delle modalità telematiche per effettuare gli adempimenti relativi ai frazionamenti catastali dei terreni di cui all’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
A partire da quando i frazionamenti catastali dei terreni devono essere depositati telematicamente presso i Comuni attraverso l'Agenzia delle Entrate?
Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 380/2001 stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2025 cambia completamente la modalità di deposito dei frazionamenti catastali dei terreni. Fino a oggi, i tecnici redattori (geometri e ingegneri) depositavano direttamente presso i Comuni i tipi di frazionamento e attestavano l'avvenuto deposito mediante dichiarazione sostitutiva. Da luglio 2025, invece, il deposito viene effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate su un'area dedicata del Portale per i Comuni, dopo che i tecnici inviano telematicamente gli atti all'Agenzia stessa.
La nuova procedura rappresenta una semplificazione significativa perché elimina il passaggio intermedio del deposito diretto presso i Comuni e centralizza tutto presso l'Agenzia delle Entrate. I Comuni riceveranno comunicazione dell'avvenuto deposito tramite posta elettronica certificata al loro domicilio digitale registrato nell'IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione). Questo consente ai Comuni di attivare le loro verifiche istituzionali direttamente dal Portale, senza attendere la documentazione cartacea o le attestazioni dei professionisti.
La modifica riguarda tutti i professionisti che redigono tipi di frazionamento (geometri, ingegneri, architetti) e tutti i Comuni italiani. Dal 1° luglio 2025, la vecchia modalità di deposito diretto presso i Comuni non sarà più possibile: l'unica strada sarà quella telematica attraverso l'Agenzia delle Entrate. Questa innovazione migliora anche la protezione dei dati personali, poiché limita l'allegazione di documenti sensibili.
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Riferimento normativo
Attuazione dell’articolo 30, comma 5-bis, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: individuazione del termine di decorrenza delle modalità telematiche per effettuare gli adempimenti relativi ai frazionamenti catastali dei terreni di cui all’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - pdf
Testo normativo
Prot. n. 460141/2024
Attuazione dell’articolo 30, comma 5-bis, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380: individuazione del termine di decorrenza delle modalità telematiche per
effettuare gli adempimenti relativi ai frazionamenti catastali dei terreni di cui all’articolo
30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento, d’intesa con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,
DISPONE
1. Termine di decorrenza per effettuare il deposito, con modalità telematica, dei tipi
di frazionamento presso il comune
1.1. A decorrere dal 1° luglio 2025, gli adempimenti relativi ai frazionamenti catastali dei
terreni di cui all’articolo 30, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia”, sono effettuati mediante deposito, a cura dell’Agenzia delle entrate, su un’area
dedicata del Portale per i Comuni.
1.2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 5-bis, del
decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e fino alla attivazione delle ulteriori
o alternative modalità telematiche di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 5-bis, le
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comunicazioni di avvenuto deposito sono effettuate in via esclusiva dall’Agenzia delle entrate
al Comune competente per territorio, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo –
come individuato dall’Agenzia delle entrate, ed eventualmente indicato dallo stesso Comune,
mediante apposita funzionalità resa disponibile sul Portale di cui al punto 1.1 – costituente
domicilio digitale risultante dall’“Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione
e dei gestori di pubblici servizi” di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), in conformità alla Determinazione dell’AgID
del 4 aprile 2019, n. 97, avente ad oggetto l’“Adozione delle Linee Guida dell’Indice dei
domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA)”.
1.3. Dalla data indicata al punto 1.1, non si applicano le disposizioni recate dall’articolo 2,
comma 5, del provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio 22 dicembre 2006.
Motivazioni
Nel più ampio contesto della semplificazione degli adempimenti correlati ai trasferimenti
immobiliari, il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e
semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, ha previsto, all’articolo 25,
una modalità semplificata telematica per il deposito dei frazionamenti catastali presso i
Comuni, adempimento disposto dall’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia), per finalità di contrasto alla lottizzazione abusiva.
La procedura da seguire fino all’attivazione delle nuove modalità telematiche di deposito
di cui al presente provvedimento è definita dall’articolo 2, comma 5, del provvedimento del
direttore dell’Agenzia del territorio 22 dicembre 2006, secondo cui i professionisti incaricati,
redattori dei tipi di frazionamento, provvedono al deposito dell’atto di aggiornamento presso
il Comune competente e ne attestano l’avvenuto deposito, ai sensi dell’articolo 30, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Sulla base di tale dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede
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all’approvazione di tali atti ed al conseguente aggiornamento degli archivi catastali.
Conseguentemente, ai fini del riscontro dell’avvenuto deposito, tutti gli atti telematici per i
quali i tecnici redattori forniscono la predetta attestazione sono resi disponibili -
successivamente alla loro approvazione da parte dell’Agenzia delle entrate - a ciascun
Comune sul Portale per i Comuni, con cadenza giornaliera.
La nuova modalità di deposito telematico, la cui data di decorrenza viene fissata, con il
presente provvedimento, al 1° luglio 2025, prevede che detto deposito venga effettuato
direttamente dall’Agenzia delle entrate - alla quale i tecnici redattori inviano telematicamente
gli atti di aggiornamento geometrico - con le modalità previste dal comma 5-bis dell’articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come introdotto dall’articolo
25 del decreto legislativo n. 1 del 2024.
In particolare, il predetto deposito viene effettuato dall’Agenzia delle entrate -
preliminarmente all’approvazione degli atti di aggiornamento e conseguente registrazione
negli archivi catastali - mediante pubblicazione degli stessi sul Portale per i Comuni,
consentendo a ciascun comune l’attivazione delle verifiche afferenti alle proprie competenze
istituzionali.
La nuova modalità di deposito telematico rappresenta un vantaggio, con riferimento alla
trattazione dei dati personali, in quanto questa funzionalità ne limita l’allegazione di
documenti. La modifica della procedura è già stata oggetto di valutazione d’impatto sulla
protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Dalla citata data di decorrenza, la nuova modalità di deposito telematico di cui al presente
provvedimento costituisce l’unica modalità con la quale è possibile effettuare gli adempimenti
di cui all’art. 30, comma 5, del DPR n. 380 del 2001, andando a sostituire il deposito dei
frazionamenti catastali effettuato, presso i Comuni, direttamente dai tecnici redattori.
L’Agenzia delle entrate, in sede di prima applicazione, trasmette, tramite posta elettronica
certificata, presso il domicilio digitale del Comune di ubicazione dell’immobile oggetto di
aggiornamento, una comunicazione di avvenuto deposito sul Portale per i Comuni di ciascun
atto di aggiornamento recante il frazionamento catastale pervenuto.
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La piena operatività del flusso di comunicazione via PEC dell’avvenuto deposito sul
Portale per i Comuni è assicurata attraverso l’utilizzo dei domicili digitali dei Comuni,
pubblicati nell’archivio IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e
dei Gestori di Pubblici Servizi), gestito da AgID, come individuati dall’Agenzia delle Entrate
ed eventualmente indicati da parte degli stessi Comuni, mediante apposita funzionalità resa
disponibile nel medesimo Portale.
L’intesa con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani è stata acquisita con
comunicazione assunta al protocollo n. 457860 del 24 dicembre 2024.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (in particolare: art. 57; art. 62;
art. 64; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).
Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, recante “Disposizioni recanti le
modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del
personale dell’amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio
2001.
Normativa di riferimento:
Legge 1° ottobre 1969, n. 679, recante “Semplificazione delle procedure catastali”.
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Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, recante “Perfezionamento e
revisione del sistema catastale” (in particolare, art. 5 “Presentazione dei tipi di
frazionamento”).
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, come modificato dal decreto
legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in
materia di adempimenti tributari” (art. 25 “Semplificazione degli adempimenti tecnici
correlati ai trasferimenti immobiliari”).
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” (in particolare art. 1, comma 374, che
prevede la presentazione degli atti di aggiornamento del catasto, a decorrere dal 1° marzo
2005, con procedure telematiche).
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”.
Provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio 22 dicembre 2006, recante
“Approvazione di nuove specifiche tecniche e attivazione del servizio di trasmissione
telematica del modello unico informatico catastale, relativo agli atti di aggiornamento
geometrico, di cui all’articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (Pregeo), limitatamente ad
alcune aree geografiche” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 1 del 2 gennaio
2007.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati).
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Determinazione AgID del 4 aprile 2019, n. 97, avente ad oggetto l’“Adozione delle Linee
Guida dell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
pubblici servizi (IPA)”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 30 dicembre 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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Il provvedimento riguarda i frazionamenti catastali, gli adempimenti tributari correlati ai trasferimenti immobiliari e la semplificazione delle procedure telematiche presso l'Agenzia delle Entrate. Geometri, ingegneri e professionisti del settore immobiliare devono conoscere questa scadenza per adeguare i loro flussi di lavoro, mentre i Comuni devono aggiornare i loro domicili digitali sull'IPA per ricevere correttamente le comunicazioni PEC relative ai depositi.
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