Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. Legge 28 dicembre 2001, n. 488 - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. Legge 28 dicembre 2001, n. 488 - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Testo normativo
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
Risposta n. 153
OGGETTO: Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati
Legge 28 dicembre 2001, n. 488
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
Con l’interpello specificato in oggetto è stato posto il seguente
QUESITO
L’istante, cittadino italiano residente in un paese estero detiene azioni di
una società attiva nella produzione di energia elettrica da conversione
fotovoltaica.
Con riferimento al possesso di tale quota di partecipazione, nel mese di
giugno 2017, l’istante ha esercitato l’opzione prevista dalle disposizioni
contenute nella legge 28 dicembre 2001, n. 488 in materia di “Rideterminazione
dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”
e per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 554 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, ha provveduto ad effettuare il versamento della prima rata
dell’imposta sostitutiva dovuta sulla base del valore della partecipazione
posseduta alla data del 1° gennaio 2017, così come evidenziato da una apposita
perizia di stima.
L’istante rappresenta che la suddetta perizia redatta dal tecnico incaricato
attestante il valore della società non è stata sottoposta a giuramento entro il
termine previsto del 30 giugno 2017.
Ciò posto, l’istante chiede se la rideterminazione posta in essere
nonostante l’assenza di una perizia giurata di stima, possa valere ai fini del calco
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della plusvalenza che emergerebbe in caso di cessione delle partecipazioni.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che la procedura seguita per la rideterminazione del
valore di acquisto della predetta partecipazione possa ritenersi perfezionata con il
versamento della prima rata, effettuato in data 30 giugno 2017, pure se entro il
medesimo termine non si è provveduto al giuramento della perizia.
L’istante, pertanto, ritiene di poter adottare il seguente comportamento:
- far asseverare la perizia da un professionista abilitato;
- versare la seconda rata dell’imposta sostitutiva scaduta il 2 luglio 2018
avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
- eseguire il versamento della terza rata entro il termine previsto.
Conseguentemente, in caso di cessione, la plusvalenza emergente dalla
vendita delle azioni sarà individuata quale differenza tra il corrispettivo percepito
per la vendita ed il costo fiscale determinato sulla base della perizia di stima al
alla data del 1° gennaio 2017 come asseverata successivamente al 30 giugno
2017.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Come noto, gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge
finanziaria per il 2002) hanno consentito ai contribuenti che detenevano alla data
del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati,
nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro
costo o valore di acquisto alla predetta data (tali disposizioni, come noto, sono
state oggetto di modifiche successive quale da ultimo, quelle contenute nella
legge 27 dicembre 2017, n. 105).
La procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle
partecipazioni e dei terreni si perfeziona con il versamento di un’imposta
sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita “perizia giurata di
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stima” (cfr. articolo 7 comma 1, della legge n. 448 del 2001) redatta da
professionisti abilitati.
Una volta rideterminato, il suddetto costo di acquisto diviene utilizzabile
ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b),
c) e c-bis), del TUIR.
Per quanto concerne la perizia di stima necessaria per procedere alla
rideterminazione del valore di acquisto, l’articolo 7, comma 4, della citata legge
n. 448 del 2001 dispone che “la perizia, unitamente ai dati identificativi
dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato,
nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal
contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione
finanziaria”. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002”.
Quest’ultimo termine, per effetto di diverse disposizioni normative, ha
subito numerose proroghe. In particolare, per il periodo di imposta 2017,
l’articolo 1, comma 554 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha fissato detto
termine al 30 giugno 2017.
La disciplina normativa di riferimento condiziona la spettanza
dell’agevolazione fiscale in esame ad una serie di adempimenti posti a carico del
contribuente, tra i quali, l’obbligo di redazione di una perizia di stima giurata e la
conservazione, esibizione o trasmissione della stessa in caso di richiesta da parte
dell’Amministrazione finanziaria.
Il valore in tal modo rideterminato può essere utilizzato per determinare le
plusvalenze realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso di
partecipazioni, sempreché sia corrisposta l’imposta sostitutiva dovuta entro il
termine ultimo previsto dalla norma.
Con riferimento specifico al valore di acquisto delle partecipazioni in
società non quotate, nella ipotesi in cui il contribuente abbia optato per
l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze ai sensi degli articoli 6 e
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 tramite un intermediario
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abilitato, per effetto del comma 7 dell’articolo 5 in esame, l’intermediario deve
tener conto del nuovo valore in luogo del costo di acquisto. A tal fine, pertanto,
come chiarito dalla circolare n.47/E del 5 giugno 2002, il contribuente deve
preventivamente fornire all’intermediario la copia della perizia giurata,
unitamente ai dati dell’estensore della stessa e al codice fiscale della società
periziata.
Nell’ipotesi in cui il contribuente si avvale di un intermediario ai fini del
pagamento della relativa imposta sostitutiva, dunque, la normativa richiede
espressamente che la perizia giurata di stima debba essere predisposta e prodotta
prima della cessione della relativa partecipazione.
Sulla base di tali presupposti, tenuto conto che la legge individua il
termine entro il quale la predetta perizia deve essere asseverata, si ritiene che, ai
fini della corretta validità della procedura di rideterminazione prevista dalla citata
legge n. 448 del 2001 e successive modificazioni, tale puntuale obbligo di legge
non possa essere disatteso dal contribuente.
La sussistenza della perizia giurata di stima, infatti, costituisce requisito
essenziale, la cui mancanza non consente il perfezionamento della procedura.
Da ciò discende l’obbligo contenuto nel sopra richiamato articolo 7,
comma 4, di conservazione ed eventuale esibizione della perizia sulla base dei
cui valori è stata calcolata l’imposta.
Deve essere rilevato, in ultimo, che le norme in esame prevedono la
facoltà di avvalersi di un’agevolazione che il contribuente non può modificare
successivamente sempreché risultino rispettate le condizioni della redazione di
una perizia giurata di stima e che il valore da questa risultante sia assoggettato a
una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Nel caso di specie, l’istante, intenzionato ad avvalersi della procedura di
rideterminazione del costo delle predette partecipazioni nel periodo di imposta
2017, ha effettuato il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva sulla
base di una perizia di stima alla data 1° gennaio 2017 che “non è stata sottoposta
a giuramento entro la data del 30 giugno 2017”.
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Tale circostanza, come sopra illustrato, impedisce il perfezionarsi della
procura in esame e, dunque, l’istante non potrà usufruire della disciplina prevista
dalla citata legge n. 448 del 2001.
Resta fermo per il contribuente il diritto di recuperare l’imposta versata e
non dovuta ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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