Articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Aiuto alla crescita economica (Ace). Acquisizione o incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti al gruppo
Articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Aiuto alla crescita economica (Ace). Acquisizione o incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti al gruppo - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 33/2024
OGGETTO: Articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Aiuto alla crescita
economica (Ace). Acquisizione o incremento di partecipazioni in società
controllate già appartenenti al gruppo.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La ALFA (nel seguito: ''ALFA '' o ''Istante''), propone interpello ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212 del 2000, in merito alla corretta
interpretazione della disposizione antielusiva di cui all'articolo 10, comma 3, lett. a) del
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2017 (cd. Nuovo Decreto
ACE), ai fini del riconoscimento del beneficio spettante con riferimento al periodo di
imposta 2022.
L'Istante, al 31 dicembre 2022, ha quantificato una variazione in aumento del
capitale proprio rilevante ai fini ACE pari ad Euro ... La variazione complessiva di cui
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sopra è determinata dalla somma algebrica degli: (i) incrementi di utili destinati a riserve
disponibili per Euro ... e (ii) dei conferimenti in denaro ricevuti dai soci, per effetto di un
aumento di capitale deliberato nel 2014, per Euro ..., al netto delle riduzioni effettuate
in applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 10 del Decreto 3 agosto
2017 per Euro ....
ALFA alla data del 31 dicembre 2021, deteneva il 60,5% delle partecipazioni
della società BETA S.p.A..
In data 1 marzo 2022, ALFA ha perfezionato l'acquisto delle quote di minoranza
della società BETA S.p.A. dalla società Banco GAMMA S.p.A., estranea al proprio
gruppo di imprese, per un corrispettivo pari ad Euro ... incrementando così la propria
partecipazione dal 60,5% al 100%.
L'Istante rappresenta che l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società
controllate ''già appartenenti ai soggetti del gruppo'' assume rilevanza ai fini delle
disposizioni normative antielusive ACE, secondo quanto previsto dal citato articolo 10,
comma 3, lett. a) del D.M. 3 agosto 2017. Tale normativa prevede , infatti, l'obbligo di
''sterilizzare'' gli incrementi di patrimonio netto ''fino a concorrenza: a) dei corrispettivi
per l'acquisizione o incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti
ai soggetti del gruppo''.
Sul punto, la relazione illustrativa al D.M. del 14 marzo 2012 (poi ripresa nella
Circolare n. 12/E del 24 maggio 2014):
· ha chiarito come la disposizione vada applicata alle operazioni poste in
essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario;
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· ha specificato che l'applicazione generalizzata della norma
antielusiva ''riferita anche alle partecipazioni acquistate da ''terzi'' sul mercato, sarebbe
risultata oltremodo penalizzante per le imprese e avrebbe rischiato di ''frenare'' la
libera circolazione delle partecipazioni, considerato, peraltro, il carattere permanente
dell'automatismo''.
ALFA rappresenta, tuttavia, che tale ultimo chiarimento non risulta essere
presente all'interno della relazione illustrativa al Nuovo Decreto ACE del 3 agosto
2017, seppure in quest'ultimo documento sembrerebbe confermarsi l'interpretazione
secondo cui la normativa antielusiva in commento trovi applicazione limitatamente
alle ''operazioni di acquisto (o incremento) di partecipazioni intercorse con una società
appartenente al gruppo'', con ciò intendendosi escluse dalla disciplina antielusiva le
diverse operazioni la cui controparte, dante causa alienante, non appartenga al medesimo
gruppo societario dell'acquirente, sempre nel rispetto della finalità di evitare effetti
moltiplicativi del beneficio a fronte di una stessa immissione di capitale proprio.
Alla luce di quanto sopra, l'Istante chiede di sapere se la descritta operazione di
acquisto di partecipazioni nella società BETA S.p.A. (già controllata per il 60,5% al
termine del precedente esercizio 2021) perfezionatosi con la società venditrice (estranea
al gruppo) Banco GAMMA S.p.A. rientri o meno nell'ambito applicativo della disciplina
antielusiva speciale di cui al citato articolo 10.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Ad avviso dell'Istante, il caso concreto descritto non risulta riconducibile alla
fattispecie disciplinata dall'articolo 10, comma 3, lett. a) del DM 3 agosto 2017 e,
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pertanto, non si rende necessario sterilizzare la base ACE di ALFA per l'importo del
corrispettivo versato per l'acquisto delle partecipazioni di minoranza di BETA S.p.A..
Ciò poiché l'acquisto si è perfezionato con Banco GAMMA, quale soggetto
estraneo al gruppo di appartenenza della stessa Istante ALFA.
Una diversa interpretazione, secondo l'Istante, si porrebbe in contrasto con la
finalità della normativa antielusiva, volta a ''prevenire'' le duplicazioni di beneficio ACE
a fronte di un'unica immissione di capitale proprio all'interno dei gruppi societari che,
come descritto, non ricorre nel caso in parola.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante ''Aiuto alla crescita
economica (Ace)'', ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine
di riequilibrare il trattamento fiscale tra quelle che si finanziano con debito e quelle che
si finanziano con capitale proprio.
Come stabilito dall'articolo 1, comma 8, del ciato DL 6 dicembre 2011, n. 201,
le ''Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201 concernente l'Aiuto alla crescita economica'' sono state emanate con il decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 marzo 2012, che, all'articolo 10, ha previsto
alcune norme di carattere antielusivo tese ad evitare, nell'ambito dei gruppi societari,
effetti moltiplicativi del beneficio (Cfr. relazione illustrativa al D.M. 14 marzo 2012).
La prima delle predette norme antielusive è recata dall'articolo 10, comma 2, del
nuovo Decreto ACE, il quale dispone che ''la variazione in aumento di cui all'articolo
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5 è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla
chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti controllati,
o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del
conferimento''.
Il successivo comma 3, lettera a), dell'articolo 10 citato dispone, inoltre, che
la variazione in aumento che residua non ha altresì effetto fino a concorrenza ''dei
corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già
appartenenti ai soggetti di cui al comma 1''. Questi ultimi sono i ''soggetti di cui agli
articoli 2 e 8 che nel corso del periodo di imposta potevano considerarsi controllanti, in
base all'articolo 2359 del codice civile, di soggetti di cui ai medesimi articoli 2 e 8 o che
sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante''.
Attraverso la sopracitata disposizione antielusiva si inserisce un meccanismo
automatico tendente a ridurre la base di calcolo dell'ACE per un importo pari ai
corrispettivi erogati per l'acquisizione delle partecipazioni in società controllate.
La ratio della norma consiste nell'impedire che la stessa somma di denaro già
conferita nel gruppo, accresca il capitale proprio di più entità giuridiche appartenenti al
medesimo gruppo d'imprese.
Come chiarito nella Relazione illustrativa al DM del 14 marzo 2012, il decreto
delimita l'applicazione della fattispecie di sterilizzazione agli acquisti di partecipazioni
infragruppo, poiché l'inclusione nella norma degli acquisti di partecipazioni da terzi
sarebbe risultata oltremodo penalizzante per le imprese e avrebbe rischiato di ''frenare''
la libera circolazione delle stesse.
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Al riguardo su osserva che il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
3 agosto 2017 (Nuovo Decreto ACE), abrogando il precedente DM del 14 marzo 2012,
ha operato la revisione delle disposizioni di attuazione della disciplina concernente
l'agevolazione di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, estendo,
tra l'altro, l'applicazione della norma antielusiva citata ai flussi di denaro erogati nei
confronti di soggetti ''anche non residenti'' ma sempre appartenenti al medesimo gruppo.
In sintesi, l'articolo 10 del Nuovo Decreto ACE, per quanto qui di interesse,
mantiene inalterata la condizione già presente nel precedente DM per cui le operazioni
potenzialmente elusive elencate nei commi 2 e 3 della citata norma si applicano
esclusivamente in relazione ai flussi di denaro veicolati all'interno dei gruppi societari
(sia verso soggetti residenti che non residenti).
La ratio della norma antielusiva speciale, infatti, resta comunque quella di evitare
che attraverso movimentazioni di ''flussi denaro tra soggetti del gruppo'' si possa
determinare una moltiplicazione dell'agevolazione in capo a più soggetti giuridici (a
fronte di un'unica immissione di denaro).
In tale ottica la precisazione contenuta nella relazione ministeriale di
accompagnamento al DM ACE del 14 marzo 2012 in merito alla sterilizzazione dei
corrispettivi versati per gli acquisti di partecipazioni infragruppo, per quanto non
riprodotta nel testo nella relazione illustrativa al nuovo Decreto ACE del 3 agosto 2017,
deve considerarsi attuale, in quanto rappresentativa della immutata ratio della norma
antielusiva speciale sopra descritta.
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L'operazione di acquisto di partecipazioni va valutata, quindi, ponendo attenzione
alla idoneità (anche solo astratta) dei corrispettivi, erogati a seguito dell'operazione
stessa, alla moltiplicazione della base di calcolo dell'ACE all'interno del gruppo.
In tale prospettiva solo l'erogazione di un flusso di denaro (nel caso di specie a
titolo di corrispettivo) a società appartenenti al medesimo gruppo risulta potenzialmente
idonea a generare una moltiplicazione del beneficio nel senso sopra chiarito.
Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene che l'acquisto (o l'incremento)
di una partecipazione (in una società già appartenente al gruppo) da un soggetto terzo
estraneo al gruppo (destinatario del relativo corrispettivo in denaro) non possa rientrare
nel novero delle operazioni potenzialmente elusive elencate nell'articolo 10, comma 3,
lett. a) del DM 3 agosto 2017.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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