Interpello AdE In vigore

Interpello AdE 201/2011

Articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Aiuto alla crescita economica (Ace). Acquisizione o incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti al gruppo

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Aiuto alla crescita economica (Ace). Acquisizione o incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti al gruppo - pdf

Testo normativo

Divisione Contribuenti Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale Risposta n. 33/2024 OGGETTO: Articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Aiuto alla crescita economica (Ace). Acquisizione o incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti al gruppo. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO La ALFA (nel seguito: ''ALFA '' o ''Istante''), propone interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212 del 2000, in merito alla corretta interpretazione della disposizione antielusiva di cui all'articolo 10, comma 3, lett. a) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2017 (cd. Nuovo Decreto ACE), ai fini del riconoscimento del beneficio spettante con riferimento al periodo di imposta 2022. L'Istante, al 31 dicembre 2022, ha quantificato una variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini ACE pari ad Euro ... La variazione complessiva di cui Pagina 2 di 7 sopra è determinata dalla somma algebrica degli: (i) incrementi di utili destinati a riserve disponibili per Euro ... e (ii) dei conferimenti in denaro ricevuti dai soci, per effetto di un aumento di capitale deliberato nel 2014, per Euro ..., al netto delle riduzioni effettuate in applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 10 del Decreto 3 agosto 2017 per Euro .... ALFA alla data del 31 dicembre 2021, deteneva il 60,5% delle partecipazioni della società BETA S.p.A.. In data 1 marzo 2022, ALFA ha perfezionato l'acquisto delle quote di minoranza della società BETA S.p.A. dalla società Banco GAMMA S.p.A., estranea al proprio gruppo di imprese, per un corrispettivo pari ad Euro ... ­ incrementando così la propria partecipazione dal 60,5% al 100%. L'Istante rappresenta che l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate ''già appartenenti ai soggetti del gruppo'' assume rilevanza ai fini delle disposizioni normative antielusive ACE, secondo quanto previsto dal citato articolo 10, comma 3, lett. a) del D.M. 3 agosto 2017. Tale normativa prevede , infatti, l'obbligo di ''sterilizzare'' gli incrementi di patrimonio netto ''fino a concorrenza: a) dei corrispettivi per l'acquisizione o incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo''. Sul punto, la relazione illustrativa al D.M. del 14 marzo 2012 (poi ripresa nella Circolare n. 12/E del 24 maggio 2014): · ha chiarito come la disposizione vada applicata alle operazioni poste in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario; Pagina 3 di 7 · ha specificato che l'applicazione generalizzata della norma antielusiva ''riferita anche alle partecipazioni acquistate da ''terzi'' sul mercato, sarebbe risultata oltremodo penalizzante per le imprese e avrebbe rischiato di ''frenare'' la libera circolazione delle partecipazioni, considerato, peraltro, il carattere permanente dell'automatismo''. ALFA rappresenta, tuttavia, che tale ultimo chiarimento non risulta essere presente all'interno della relazione illustrativa al Nuovo Decreto ACE del 3 agosto 2017, seppure in quest'ultimo documento sembrerebbe confermarsi l'interpretazione secondo cui la normativa antielusiva in commento trovi applicazione limitatamente alle ''operazioni di acquisto (o incremento) di partecipazioni intercorse con una società appartenente al gruppo'', con ciò intendendosi escluse dalla disciplina antielusiva le diverse operazioni la cui controparte, dante causa alienante, non appartenga al medesimo gruppo societario dell'acquirente, sempre nel rispetto della finalità di evitare effetti moltiplicativi del beneficio a fronte di una stessa immissione di capitale proprio. Alla luce di quanto sopra, l'Istante chiede di sapere se la descritta operazione di acquisto di partecipazioni nella società BETA S.p.A. (già controllata per il 60,5% al termine del precedente esercizio 2021) perfezionatosi con la società venditrice (estranea al gruppo) Banco GAMMA S.p.A. rientri o meno nell'ambito applicativo della disciplina antielusiva speciale di cui al citato articolo 10. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Ad avviso dell'Istante, il caso concreto descritto non risulta riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'articolo 10, comma 3, lett. a) del DM 3 agosto 2017 e, Pagina 4 di 7 pertanto, non si rende necessario sterilizzare la base ACE di ALFA per l'importo del corrispettivo versato per l'acquisto delle partecipazioni di minoranza di BETA S.p.A.. Ciò poiché l'acquisto si è perfezionato con Banco GAMMA, quale soggetto estraneo al gruppo di appartenenza della stessa Istante ALFA. Una diversa interpretazione, secondo l'Istante, si porrebbe in contrasto con la finalità della normativa antielusiva, volta a ''prevenire'' le duplicazioni di beneficio ACE a fronte di un'unica immissione di capitale proprio all'interno dei gruppi societari che, come descritto, non ricorre nel caso in parola. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante ''Aiuto alla crescita economica (Ace)'', ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra quelle che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio. Come stabilito dall'articolo 1, comma 8, del ciato DL 6 dicembre 2011, n. 201, le ''Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l'Aiuto alla crescita economica'' sono state emanate con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 marzo 2012, che, all'articolo 10, ha previsto alcune norme di carattere antielusivo tese ad evitare, nell'ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi del beneficio (Cfr. relazione illustrativa al D.M. 14 marzo 2012). La prima delle predette norme antielusive è recata dall'articolo 10, comma 2, del nuovo Decreto ACE, il quale dispone che ''la variazione in aumento di cui all'articolo Pagina 5 di 7 5 è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento''. Il successivo comma 3, lettera a), dell'articolo 10 citato dispone, inoltre, che la variazione in aumento che residua non ha altresì effetto fino a concorrenza ''dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti di cui al comma 1''. Questi ultimi sono i ''soggetti di cui agli articoli 2 e 8 che nel corso del periodo di imposta potevano considerarsi controllanti, in base all'articolo 2359 del codice civile, di soggetti di cui ai medesimi articoli 2 e 8 o che sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante''. Attraverso la sopracitata disposizione antielusiva si inserisce un meccanismo automatico tendente a ridurre la base di calcolo dell'ACE per un importo pari ai corrispettivi erogati per l'acquisizione delle partecipazioni in società controllate. La ratio della norma consiste nell'impedire che la stessa somma di denaro già conferita nel gruppo, accresca il capitale proprio di più entità giuridiche appartenenti al medesimo gruppo d'imprese. Come chiarito nella Relazione illustrativa al DM del 14 marzo 2012, il decreto delimita l'applicazione della fattispecie di sterilizzazione agli acquisti di partecipazioni infragruppo, poiché l'inclusione nella norma degli acquisti di partecipazioni da terzi sarebbe risultata oltremodo penalizzante per le imprese e avrebbe rischiato di ''frenare'' la libera circolazione delle stesse. Pagina 6 di 7 Al riguardo su osserva che il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2017 (Nuovo Decreto ACE), abrogando il precedente DM del 14 marzo 2012, ha operato la revisione delle disposizioni di attuazione della disciplina concernente l'agevolazione di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, estendo, tra l'altro, l'applicazione della norma antielusiva citata ai flussi di denaro erogati nei confronti di soggetti ''anche non residenti'' ma sempre appartenenti al medesimo gruppo. In sintesi, l'articolo 10 del Nuovo Decreto ACE, per quanto qui di interesse, mantiene inalterata la condizione già presente nel precedente DM per cui le operazioni potenzialmente elusive elencate nei commi 2 e 3 della citata norma si applicano esclusivamente in relazione ai flussi di denaro veicolati all'interno dei gruppi societari (sia verso soggetti residenti che non residenti). La ratio della norma antielusiva speciale, infatti, resta comunque quella di evitare che attraverso movimentazioni di ''flussi denaro tra soggetti del gruppo'' si possa determinare una moltiplicazione dell'agevolazione in capo a più soggetti giuridici (a fronte di un'unica immissione di denaro). In tale ottica la precisazione contenuta nella relazione ministeriale di accompagnamento al DM ACE del 14 marzo 2012 in merito alla sterilizzazione dei corrispettivi versati per gli acquisti di partecipazioni infragruppo, per quanto non riprodotta nel testo nella relazione illustrativa al nuovo Decreto ACE del 3 agosto 2017, deve considerarsi attuale, in quanto rappresentativa della immutata ratio della norma antielusiva speciale sopra descritta. Pagina 7 di 7 L'operazione di acquisto di partecipazioni va valutata, quindi, ponendo attenzione alla idoneità (anche solo astratta) dei corrispettivi, erogati a seguito dell'operazione stessa, alla moltiplicazione della base di calcolo dell'ACE all'interno del gruppo. In tale prospettiva solo l'erogazione di un flusso di denaro (nel caso di specie a titolo di corrispettivo) a società appartenenti al medesimo gruppo risulta potenzialmente idonea a generare una moltiplicazione del beneficio nel senso sopra chiarito. Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene che l'acquisto (o l'incremento) di una partecipazione (in una società già appartenente al gruppo) da un soggetto terzo estraneo al gruppo (destinatario del relativo corrispettivo in denaro) non possa rientrare nel novero delle operazioni potenzialmente elusive elencate nell'articolo 10, comma 3, lett. a) del DM 3 agosto 2017. IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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