Definizione delle liti ultradecennali pendenti in Commissione tributaria centrale – Articolo 29, comma 16–decies, del decreto–legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
Quali sono i presupposti e gli effetti della definizione automatica delle liti ultradecennali pendenti in Commissione tributaria centrale secondo l'articolo 29, comma 16-decies, del decreto-legge 216/2011?
Spiegato da FiscoAI
La norma introduce un meccanismo di definizione automatica per le controversie tributarie che pendono da oltre dieci anni innanzi alla Commissione tributaria centrale, al fine di ridurre l'eccessiva durata dei processi tributari. La definizione opera automaticamente, senza necessità di istanza del contribuente, mediante decreto del Presidente della Commissione o di un componente delegato, quando ricorrono specifici presupposti: il ricorso deve essere stato iscritto a ruolo entro il 25 maggio 2000, la controversia deve essere pendente al 26 maggio 2010, parte deve essere l'Amministrazione finanziaria dello Stato, e la lite non deve riguardare istanze di rimborso o eccedenze d'imposta. L'elemento centrale introdotto dall'interpretazione autentica del 2011 riguarda il presupposto della soccombenza: la definizione è ora possibile anche quando l'Amministrazione è risultata parzialmente soccombente in primo grado, purché tale soccombenza sia stata confermata dal giudice di secondo grado senza modifiche sulla domanda giudiziale. L'effetto della definizione è l'estinzione della controversia e il passaggio in giudicato della decisione di secondo grado, con conseguente estinzione parziale del credito rivendicato dall'Amministrazione. Il decreto di estinzione è reclamabile innanzi al Collegio entro 60 giorni dalla comunicazione alle parti.
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Riferimento normativo
Definizione delle liti ultradecennali pendenti in Commissione tributaria centrale – Articolo 29, comma 16–decies, del decreto–legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 39/E
Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 2 ottobre 2012
______________
OGGETTO: Definizione delle liti ultradecennali pendenti in Commissione
tributaria centrale – Articolo 29, comma 16–decies, del decreto-
legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
INDICE
Premessa................................................................................................................2
1. Quadro normativo e giurisprudenza comunitaria.....................................2
2. Ambito di applicazione.................................................................................5
3. Presupposto della soccombenza...................................................................6
4. Efficacia temporale della norma di interpretazione autentica.................9
5. Ulteriori presupposti richiesti per la definizione automatica.................10
6. Passaggio in giudicato della decisione.......................................................11
7. Reclamo........................................................................................................13
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Premessa
L’articolo 29, comma 16-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216 (c.d. Milleproroghe 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, ha introdotto alcune nuove disposizioni riguardanti la
Commissione tributaria centrale.
In particolare, il citato comma 16-decies, inserito in sede di conversione, è
intervenuto sulle previsioni recate dall’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, stabilendo:
• il differimento al 31 dicembre 2013 del termine “per l’esaurimento
dell’attività della Commissione tributaria centrale”, che l’articolo 3,
comma 2-bis, lettera a), secondo periodo, del DL n. 40 del 2010 fissava al
31 dicembre 2012;
• l’interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma
2-bis, lettera a), primo periodo, del DL n. 40 del 2010, concernenti la
definizione automatica delle controversie ultradecennali pendenti innanzi
alla Commissione tributaria centrale.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine agli effetti
della predetta interpretazione autentica.
1. Quadro normativo e giurisprudenza comunitaria
Al fine di ridurre l’eccessiva durata dei processi tributari e di accelerare la
chiusura dei giudizi pendenti in Commissione tributaria centrale, l’articolo 3,
comma 2-bis, lettera a), primo periodo, del DL n. 40 del 2010 ha previsto che “le
controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel
primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
3
presente decreto (26 maggio 2010, n.d.r.), da oltre dieci anni, per le quali risulti
soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di
giudizio, … con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono
automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da
altro componente delegato.”.
Al riguardo, con circolare n. 37/E del 21 giugno 2010, è stato chiarito che
la norma richiede, in pratica, che “il ricorso introduttivo del giudizio sia stato
iscritto a ruolo entro la data del 25 maggio 2000”, come è, del resto, normale
“per i ricorsi proposti ai sensi del previgente articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, vale a dire prima del 1°
aprile 1996 (entrata in vigore della riforma del processo tributario)”. In sintesi,
per tali ricorsi, “la data di iscrizione a ruolo in ogni caso è ovviamente anteriore
al 26 maggio 2000”.
In ordine agli altri presupposti stabiliti dalla norma per la definizione delle
liti ultradecennali, al punto 6.1.3 della circolare n. 37/E del 2010 si è precisato
che “La definizione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle
controversie tributarie pendenti per le quali l’Amministrazione finanziaria sia
risultata integralmente soccombente nei precedenti gradi del giudizio”.
Dalla formulazione della norma è stata, dunque, desunta la non definibilità
delle liti “per le quali l’Amministrazione sia risultata anche parzialmente
vittoriosa – indipendentemente dalla misura – in almeno uno dei precedenti
gradi.” (citato punto 6.1.3 della circolare n. 37/E del 2010).
Sullo specifico presupposto della soccombenza dell’Amministrazione
finanziaria è intervenuto il comma 16-decies dell’articolo 29 del DL n. 216 del
2011, in base al quale l’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), primo periodo, del DL
n. 40 del 2010 “si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie
indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla
predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale,
dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma
4
della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina
l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della
predetta decisione”.
Successivamente, la Corte di giustizia europea, con la sentenza del 29
marzo 2012, causa C-500/101, ha sancito la compatibilità con i principi
comunitari in materia di IVA della disciplina concernente la definizione
automatica delle liti ultradecennali pendenti innanzi alla Commissione tributaria
centrale, contenuta nell’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del DL n. 40 del 2010.
A sostegno della decisione, la Corte di giustizia ha osservato che
“l’obbligo di garantire l’efficace riscossione delle risorse dell’Unione non può
contrastare con il rispetto del principio del termine ragionevole di un giudizio”,
rilevando che l’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del DL n. 40 del 2010
“prevede l’estinzione dei soli procedimenti in materia tributaria la cui durata, a
decorrere dalla proposizione del ricorso in primo grado, sia superiore a dieci
anni alla data di entrata in vigore di detta disposizione, e che esso persegue
l’obiettivo, …, di rimediare alla violazione dell’osservanza del termine
ragionevole prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU”.
Inoltre, i giudici europei hanno ritenuto che la misura in esame “non
costituisce una rinuncia generale alla riscossione dell’IVA per un dato periodo,
bensì una disposizione eccezionale diretta a far osservare il principio del termine
ragionevole, estinguendo le procedure più vecchie pendenti dinanzi al giudice
tributario di terzo grado, con la conseguenza che la decisione di secondo grado
passa in giudicato”.
1 La Corte di giustizia è stata investita della questione pregiudiziale con ordinanza della Commissione
tributaria centrale, sezione di Bologna, 8 ottobre 2010, n. 1.
5
2. Ambito di applicazione
L’interpretazione autentica recata dall’articolo 29, comma 16-decies, del
DL n. 216 del 2011 riguarda la sola definizione automatica delle liti
ultradecennali pendenti in Commissione tributaria centrale, come peraltro emerge
dalla formulazione letterale della medesima norma, riferita unicamente alle
disposizioni di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell’articolo 3 del DL n. 40 del
2010.
Si sottolinea, pertanto, che la norma in commento non produce alcun
effetto rispetto alla definizione agevolata delle controversie ultradecennali
pendenti in Corte di cassazione, disciplinata dalla successiva lettera b) del
comma 2-bis dell’articolo 3 del DL n. 40 del 2010.
In virtù di tale ultima disposizione, le controversie ultradecennali pendenti
innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Amministrazione finanziaria dello
Stato fosse risultata soccombente nei precedenti gradi di giudizio, potevano
“essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore
della controversia …, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa
riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89”.
In merito alla predetta definizione agevolata rimangono, pertanto,
integralmente validi i chiarimenti forniti al riguardo nella circolare n. 37/E del
2010, in base alla quale “ai fini della valutazione del presupposto della
soccombenza, occorre guardare all’esito conforme nei precedenti gradi del
giudizio, avendo presente che le pendenze in Cassazione possono essere definite
anche se precedute da tre gradi di giudizio (Commissioni tributarie di primo,
secondo grado e centrale) a condizione tuttavia che sia stato registrato un
triplice, conforme esito sfavorevole per l’Amministrazione finanziaria”
(richiamato punto 6.1.3).
Più specificamente, per la definizione agevolata delle liti ultradecennali
pendenti innanzi alla Suprema Corte continua a sussistere il presupposto della
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totale soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nei precedenti gradi di
giudizio; in definitiva, in tali ipotesi la definizione agevolata è sempre esclusa a
fronte di una soccombenza meramente parziale.
Si ricorda, inoltre, che la Corte di giustizia europea, con sentenza del 29
marzo 2012, causa C-417/102, ha statuito la legittimità anche della definizione
agevolata delle liti ultradecennali pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui
alla lettera b) del comma 2-bis dell’articolo 3 del DL n. 40 del 2010.
In proposito, la Corte di giustizia ha affermato che “Il diritto dell’Unione
… deve essere interpretato nel senso che non osta … all’applicazione di una
disposizione nazionale che prevede l’estinzione dei procedimenti pendenti
dinanzi al giudice che pronuncia in ultimo grado in materia tributaria, mediante
pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia, qualora tali
procedimenti traggano origine da ricorsi proposti in primo grado più di dieci
anni prima della data di entrata in vigore di tale disposizione e
l’amministrazione finanziaria sia rimasta soccombente nei primi due gradi di
giudizio”.
3. Presupposto della soccombenza
Come anticipato, la disposizione interpretativa di cui all’articolo 29,
comma 16-decies, del DL n. 216 del 2011 chiarisce che “nel caso di
soccombenza, anche parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado
di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi
gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente
passaggio in giudicato della predetta decisione”.
2 La Corte di giustizia è stata investita della questione pregiudiziale con ordinanza della Corte di
cassazione 4 agosto 2010, n. 18055.
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Pertanto, la lite è definibile anche qualora il primo grado di giudizio si sia
concluso con una pronuncia parzialmente sfavorevole all’Amministrazione
finanziaria e i giudici di appello abbiano confermato detta pronuncia.
In altri termini, la definibilità della controversia sussiste anche qualora
l’Amministrazione finanziaria sia rimasta soltanto parzialmente soccombente in
primo grado, a patto, tuttavia, che tale soccombenza sia stata confermata dal
giudice di secondo grado.
La casistica riconducibile alla fattispecie normativamente individuata è,
dunque, la seguente:
a) decisione di primo grado totalmente sfavorevole all’Amministrazione
finanziaria, confermata in secondo grado;
b) decisione di primo grado parzialmente sfavorevole
all’Amministrazione finanziaria, confermata in secondo grado.
Di contro, sono escluse dalla definizione automatica le controversie in cui
la decisione di secondo grado parzialmente sfavorevole non confermi
esattamente la decisione di primo grado parzialmente sfavorevole.
Alla luce dell’articolo 29, comma 16-decies, del DL n. 216 del 2011, “la
mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio”
va, infatti, intesa come precisa conferma della pronuncia emessa sul ricorso
introduttivo del giudizio.
Al riguardo si precisa che la conferma in appello della sentenza di primo
grado è ravvisabile solo nei casi in cui ad essere accolta è la medesima domanda
giudiziale (o le medesime domande) su cui si è pronunciato favorevolmente il
giudice di prime cure.
A titolo di esempio, va esclusa la definibilità della lite qualora il giudice di
primo grado abbia accolto la prima delle domande azionate con il ricorso
introduttivo del giudizio, mentre il giudice di appello si sia pronunciato
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favorevolmente sulla seconda ovvero su eventuali altre domande, esprimendosi
negativamente in ordine alla prima.
Va anche evidenziato che l’identità di soccombenza deve essere valutata
solo in rapporto alla domanda giudiziale (c.d. petitum) e non in relazione ai
motivi su cui tale domanda si fonda (c.d. causa petendi).
A titolo di esempio, è ammessa la definibilità automatica della lite per la
quale il giudice di appello abbia accolto la medesima domanda giudiziale accolta
dal giudice di prime cure, sia pure assumendo a sostegno della decisione
motivazioni diverse.
In coerenza con la predetta soluzione, le controversie ultradecennali
pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale risultano non definibili
qualora:
• la decisione di primo grado totalmente sfavorevole all’Amministrazione
finanziaria sia stata riformata dal giudice di secondo grado con una
pronuncia totalmente o parzialmente favorevole alla stessa;
• la decisione di primo grado parzialmente sfavorevole all’Amministrazione
finanziaria sia stata riformata dal giudice di secondo grado con una
pronuncia totalmente favorevole alla stessa;
• la decisione di primo grado parzialmente sfavorevole all’Amministrazione
finanziaria sia stata riformata dal giudice di secondo grado con una
pronuncia totalmente sfavorevole alla stessa;
• la decisione di primo grado parzialmente sfavorevole all’Amministrazione
finanziaria non sia stata esattamente confermata dal giudice di secondo
grado (come nell’esempio fatto in precedenza, può accadere che il giudice
d’appello si sia pronunciato favorevolmente su domande giudiziali diverse
da quelle accolte dalla Commissione di primo grado).
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In forza delle disposizioni recate dall’articolo 29, comma 16-decies, del
DL n. 216 del 2011 e avuto riguardo alla sola definizione automatica delle liti
ultradecennali pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, si devono
ritenere superati i chiarimenti forniti con la circolare n. 37/E del 2010
relativamente al presupposto della soccombenza dell’Amministrazione
finanziaria.
In particolare, limitatamente alla definizione automatica in esame, devono
ritenersi non più valide le precisazioni di cui al punto 6.1.3 della citata circolare,
nella parte in cui si afferma che “La definizione trova applicazione
esclusivamente con riferimento alle controversie tributarie pendenti per le quali
l’Amministrazione finanziaria sia risultata integralmente soccombente nei
precedenti gradi di giudizio. Non sono pertanto definibili le liti per le quali
l’Amministrazione sia risultata anche parzialmente vittoriosa –
indipendentemente dalla misura – in almeno uno dei precedenti gradi”.
4. Efficacia temporale della norma di interpretazione autentica
L’articolo 29, comma 16-decies, secondo periodo, del DL n. 216 del 2011,
avendo natura interpretativa, è dotato di efficacia retroattiva. Pertanto, è
applicabile a tutti i rapporti giuridici che al momento della sua entrata in vigore –
vale a dire al 28 febbraio 20123 – non erano ancora esauriti presso la
Commissione tributaria centrale.4
Si ribadisce che - come già precisato al punto 6.2 della circolare n. 37/E
del 2010 - la definizione automatica concerne le controversie pendenti, alla data
del 26 maggio 2010, innanzi alla Commissione tributaria centrale.
3 Cfr. articolo 1, comma 4, della legge n. 14 del 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27
febbraio 2012, secondo cui “La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.
4 Si tratta di tutte le controversie pendenti in Commissione tributaria centrale per le quali alla data del 28
febbraio 2012 non risulta depositata la relativa decisione.
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Di conseguenza esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 3,
comma 2-bis, lettera a), del DL n. 40 del 2010 – e della relativa norma
interpretativa qui in commento –le controversie per le quali, alla data del 26
maggio 2010, risultava già depositato il dispositivo della decisione presso la
segreteria, in quanto il relativo giudizio presso la Commissione tributaria centrale
deve considerarsi esaurito. La pubblicazione del dispositivo della decisione della
Commissione - mediante il deposito presso la segreteria – invero “individua il
momento terminale del giudizio” (citato punto 6.2 della circolare n. 37/E del
20105).
5. Ulteriori presupposti richiesti per la definizione automatica
Fermo restando quanto chiarito in merito alle ipotesi di soccombenza
parziale dell’Amministrazione finanziaria, si evidenzia che, ai fini della
definizione automatica delle liti ultradecennali pendenti in Commissione
tributaria centrale, è necessaria la sussistenza degli ulteriori presupposti stabiliti
dall’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del DL n. 40 del 2010.
Ai sensi dell’articolo 29, comma 16-decies, del DL n. 216 del 2011, è,
infatti, richiesta la “presenza delle condizioni previste dalla predetta
disposizione”, vale a dire dall’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del DL n. 40 del
2010.
In sintesi, è necessario che:
5 Al punto 6.2 della circolare n. 37/E del 2010 si precisa ulteriormente che “Per la Commissione
tributaria centrale …, ai sensi del secondo comma dell’articolo 28 del DPR n. 636 del 1972, <<il
dispositivo della decisione è depositato in segreteria e le parti possono prenderne visione>>. Al riguardo
la Corte di cassazione ha osservato che <<a differenza di quanto previsto in via generale dall’art. 133 del
codice di rito, la pubblicazione della decisione (da parte della Commissione tributaria centrale) avviene in
due fasi, riguardanti, rispettivamente, il dispositivo e la motivazione. Il fatto che le parti possano prendere
visione del dispositivo depositato in segreteria, prima ancora del deposito della motivazione, porta a
ritenere che il dispositivo, una volta depositato, non possa essere più modificato. E questo esclude che il
giudice debba tener conto di eventuali modificazioni normative sopravvenute nell’intervallo di tempo tra
il deposito del dispositivo e quello della motivazione (Cass. 11 aprile 1992, n. 4466), come pure che il
giudizio, dopo il deposito del dispositivo possa ritenersi “pendente” innanzi alle Commissioni tributarie
(Cass. 29 maggio 1996, n. 4986>>”
11
• la controversia origini da un ricorso introduttivo del giudizio iscritto a
ruolo entro la data del 25 maggio 2000 (cfr. punto 6.1.1 della circolare n.
37/E del 2010);
• parte in giudizio sia “l’Amministrazione finanziaria dello Stato” ovvero
l’Agente della riscossione, “quando l’ente titolare della pretesa tributaria
in contestazione è comunque l’Amministrazione finanziaria dello Stato”
(punto 6.1.2 della circolare n. 37/E del 2010);
• la controversia sia pendente alla data del 26 maggio 2010, vale a dire a
tale data non sia stato depositato il dispositivo della decisione presso la
segreteria della Commissione tributaria centrale (cfr. punto 6.2 della
circolare n. 37/E del 2010);
• la controversia non abbia ad oggetto istanze di rimborso ovvero la mera
spettanza di un’agevolazione (cfr. punto 6.3 della circolare n. 37/E del
2010);
• la controversia non abbia ad oggetto “avvisi di accertamento o in rettifica
volti a contestare il diritto ad eccedenze d’imposta, dalle quali possa
derivare, al definitivo esito del processo, l’obbligo di effettuare un
rimborso a favore del contribuente” (punto 6.3 della circolare n. 37/E del
2010).
6. Passaggio in giudicato della decisione
L’articolo 29, comma 16-decies, del DL n. 216 del 2011 prevede che “la
mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio
determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in
giudicato della predetta decisione”.
La lettera della norma indurrebbe, quindi, a ritenere che – a seguito della
definizione – si verifichi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
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Si osserva, tuttavia, che, in base alle comuni regole processuali, il
passaggio in giudicato si verifica nei confronti dell’ultima sentenza resa; tali
regole sono, peraltro, confermate anche dalle statuizioni espresse dalla Corte di
giustizia europea con la sentenza del 29 marzo 2012, causa C-500/10, citata al
punto 1.
Invero, i giudici comunitari – nello stabilire che il diritto europeo non osta
all’applicazione dell’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del DL n. 40 del 2010 -
hanno precisato che la conseguente estinzione automatica della controversia
“produce il passaggio in giudicato della decisione di secondo grado, nonché
l’estinzione del credito rivendicato dall’Amministrazione tributaria”.
Rapportando il predetto principio con la norma di interpretazione autentica
in commento, ne deriva che l’estinzione della controversia verificatasi a seguito
della definizione automatica determina, in ogni caso, il passaggio in giudicato
della decisione di secondo grado.
In realtà, la formulazione della norma può trovare giustificazione nel
significato dell’interpretazione autentica in essa contenuta, la quale richiede ai
fini della definizione che, in caso di sentenza di primo grado parzialmente
sfavorevole all’Amministrazione finanziaria, la sentenza d’appello non ne
stabilisca la riforma, secondo quanto precisato al precedente punto 3.
Ulteriore effetto - espressamente indicato dalla Corte di giustizia europea -
è l’estinzione del credito rivendicato dall’Amministrazione finanziaria, che è da
ritenersi parziale nel caso in cui la stessa Amministrazione non sia stata
integralmente soccombente in secondo grado.
Pertanto, limitatamente alla definizione automatica delle controversie
ultradecennali pendenti in Commissione tributaria centrale, devono ritenersi
superati i chiarimenti forniti al punto 6.3 della circolare n. 37/E del 2010, nella
parte in cui si afferma che la dichiarazione di estinzione del giudizio per
intervenuta definizione non “comporta il passaggio in giudicato della sentenza
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sfavorevole all’Amministrazione finanziaria, impugnata dal contribuente in
Commissione tributaria centrale”6.
7. Reclamo
Come evidenziato al punto 6.4 della circolare n. 37/E del 2010, le
controversie ultradecennali pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale
“sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o
da altro componente delegato”.
Si ribadisce, quindi, che l’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del DL n. 40
del 2010 non richiede la presentazione di un’istanza da parte del contribuente né
il versamento di alcuna somma.
Si tratta, in definitiva, di una definizione che opera ex lege, in presenza dei
presupposti fin qui descritti, e che viene dichiarata con decreto del Presidente o
di altro componente delegato della Commissione tributaria centrale.
Si ricorda che tale decreto, poiché dichiara la cessazione della materia del
contendere a seguito della definizione, ha il medesimo contenuto decisorio
dell’ordinanza prevista dal primo comma dell’articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6367.
Pertanto, ai sensi dell’indicato primo comma dell’articolo 27 del DPR n.
636 del 1972, il provvedimento di estinzione viene comunicato alle parti “a
mezzo di raccomandata a cura della segreteria” e l’estinzione diviene definitiva
6 Per la definizione agevolata delle liti ultradecennali pendenti in Corte di cassazione rimangono, invece,
valide le precisazioni contenute nel punto 6.3 della circolare n. 37/E del 2010 in ordine al mancato
passaggio in giudicato della sentenza impugnata dal contribuente.
7 A norma del primo comma dell’articolo 27 del DPR n. 636 del 1972, “Il presidente della commissione
centrale assegna il ricorso ad una della sezioni salvo che, essendosi verificato contrasto
giurisprudenziale fra le sezioni, ritenga di assegnarlo alle sezioni unite ove non constati la tardività del
ricorso o la cessazione della materia del contendere. In tali casi il presidente della Commissione od il
presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso, provvede a dichiarare estinto il processo
con ordinanza comunicata alle parti a mezzo di raccomandata a cura della segreteria. L'estinzione
diviene definitiva ove, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione, non venga da una delle parti
avanzato ricorso al collegio con formale istanza notificata alla controparte.”.
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se, “entro 60 giorni dalla predetta comunicazione, non venga da una delle parti
avanzato ricorso al collegio con formale istanza notificata alla controparte”.
In definitiva, il decreto di estinzione è reclamabile innanzi al Collegio
entro 60 giorni dalla comunicazione.
* * *
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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La Circolare 39/E del 2012 chiarisce l'applicazione dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 40/2010 in materia di definizione automatica delle liti ultradecennali, soccombenza parziale dell'Amministrazione finanziaria, passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado e compatibilità con i principi comunitari in materia di IVA secondo la sentenza della Corte di giustizia europea C-500/10. Commercialisti e consulenti tributari devono considerare i presupposti temporali, la natura della controversia, l'identità della domanda giudiziale tra i gradi e i termini per il reclamo al Collegio.
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