Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 73/2011
Articolo 1 del d.l. 6 dicembre 2011 (''ACE'') e dell'articolo 19 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (''ACE Innovativa''). Rilevanza di alcune riserve di patrimonio netto
Riferimento normativo
Articolo 1 del d.l. 6 dicembre 2011 (''ACE'') e dell'articolo 19 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (''ACE Innovativa''). Rilevanza di alcune riserve di patrimonio netto - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 38/2024
OGGETTO: Articolo 1 del d.l. 6 dicembre 2011 (''ACE'') e dell'articolo 19 del d.l. 25
maggio 2021, n. 73 (''ACE Innovativa''). Rilevanza di alcune riserve di
patrimonio netto.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA S.p.A. (nel seguito ''l'Istante'' o la ''Società'') ha proposto istanza
di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212,
in ordine alla corretta interpretazione dell'articolo 1, d.l. 6 dicembre 2011 (''ACE'') e
dell'articolo 19 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (''ACE Innovativa'').
L'Istante è una società residente nel territorio dello Stato che ha come oggetto
sociale ...
La Società redige il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni di cui all'articolo
2, co. 1, lett. c), del d.lgs. 23 febbraio 2005, n. 38, ed in conformità ai principi contabili
Pagina 2 di 17
internazionali (nel seguito ''IAS/IFRS''), introdotti nell'ordinamento comunitario dal
Regolamento (CE) n. 1606/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio
2002.
In conformità allo standard contabile adottato per legge, l'Istante a partire dal
bilancio relativo all'esercizio decorrente dal 1° gennaio 2018 ha applicato il principio
contabile internazionale IFRS 9 (nel seguito ''IFRS 9''), omologato con il Regolamento
della Commissione Europea n. 2067/2016 del 22 novembre 2016. Più in dettaglio, l'IFRS
9 ha modificato le regole contabili di rilevazione e rappresentazione degli strumenti
finanziari (in precedenza previste dallo IAS 39) ed ora regolate da quest'ultimo e dallo
IAS 32.
In ipotesi di transizione alle regole previste da un differente principio contabile
rispetto a quello previamente adottato (nel caso in esame da IAS 39 a IFRS 9), con
applicazione retroattiva di quest'ultimo, l'IFRS 9, par. 7.2.1. e lo IAS 8, par. 22.,
richiedono al redattore del bilancio d'esercizio di rettificare il saldo d'apertura di ciascuna
componente del patrimonio netto interessata e gli altri importi comparativi indicati per
ciascun esercizio precedente presentato, come se il nuovo principio contabile fosse
sempre stato applicato.
Da ciò ne consegue che l'effetto connesso alla prima adozione dell'IFRS 9 (''first
time adoption'' o ''FTA'') deve essere contabilizzato in una riserva di patrimonio netto
(''riserva da FTA dell'IFRS 9''). Nel caso di specie, l'Istante ha applicato in sede di FTA
i criteri valutativi dell'IFRS 9 su ciascuna attività finanziaria (ivi inclusi i crediti verso
la clientela).
Pagina 3 di 17
L'istante rileva che la riserva da FTA dell'IFRS 9 è il risultato della somma
algebrica dell'impatto positivo dovuto alle nuove regole di classificazione degli
strumenti finanziari e dell'impatto negativo dovuto all'applicazione delle nuove regole
di impairment sulle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. Più in dettaglio,
le componenti che sono transitate a patrimonio netto nella riserva da FTA dell'IFRS
9 hanno riguardato la valutazione di: crediti verso la clientela, partecipazioni, titoli di
debito, quote di OICR e buoni postali.
Ciò posto, l'Istante negli anni successivi all'iscrizione di tale riserva da FTA
dell'IFRS 9 non ha più monitorato l'evoluzione di tutte le posizioni attive in essere (in
particolare, quelle riguardanti i crediti verso la clientela), né una tale esigenza discendeva
da una normativa vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
In tale contesto Banca ALFA rappresenta di essere proprietaria di un
considerevole numero di beni immobili (fabbricati e terreni), il cui valore fiscalmente
riconosciuto fino alla presentazione della dichiarazione REDDITI ... SC, periodo di
imposta ... non era allineato con il relativo valore contabile. Più in dettaglio, tale
disallineamento trovava il suo fondamento nei seguenti eventi societari:
la transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS avvenuta
nell'anno ... che ha comportato la necessità di rivalutare al rispettivo fair value gli
immobili; e,
la fusione per incorporazione di BETA avvenuta nell'anno ... che ha
comportato l'inclusione nel bilancio dell'Istante di una serie di immobili, il cui valore
fiscalmente riconosciuto era già disallineato rispetto a quello contabile.
Pagina 4 di 17
Per tali ragioni, l'Istante ha optato per il regime del riallineamento previsto
dall'articolo 110 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104. In conseguenza di tale opzione:
è stata versata l'imposta sostitutiva dovuta;
è stato apposto il vincolo di sospensione d'imposta su una parte della riserva
sovrapprezzo azioni, per un importo pari ad euro ...
Tanto premesso sotto il profilo normativo l'Istante, relativamente al periodo di
imposta 2021, chiede di confermare:
a) la rilevanza ai fini ACE della riserva da riallineamento, connessa all'opzione
per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi della
disciplina di cui all'articolo 110, co. 8bis, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104;
b) la non rilevanza ai fini ACE della riserva da FTA dell'IFRS 9;
c) in subordine al quesito sub b), e nell'eventualità che la risposta al quesito sub
b) sia negativa (i.e. sia confermata la rilevanza ai fini ACE della riserva da FTA dell'IFRS
9), se tale riserva debba assumere rilievo al netto dell'effetto fiscale (sia ai fini IRES sia
ai fini IRAP) che si sarebbe generato sulla componente valutativa relativa agli strumenti
finanziari, se questa ultima fosse stata contabilizzata direttamente a conto economico;
d) in ulteriore subordine al quesito sub b), nell'eventualità che la risposta al
quesito sub b) sia negativa (i.e. sia confermata la rilevanza ai fini ACE della riserva da
FTA dell'IFRS 9), se tale riserva da FTA dell'IFRS 9 debba assumere rilievo anche ai
fini della determinazione dell'ACE Innovativa.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Pagina 5 di 17
L'Istante ritiene che la riserva da riallineamento (in questo caso una riserva
sovrapprezzo azioni sulla quale è stato posto il vincolo di sospensione d'imposta) prevista
dall'articolo 110, co. 8, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, rilevi ai fini della determinazione
della base ACE.
Tale conclusione si fonda sulle argomentazioni che seguono.
L'articolo 5, co. 2, lett. a), del DM 3 agosto 2017 dispone che: ''Rilevano come
elementi positivi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1: [...] a) i
conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire
la qualificazione di soci o partecipanti [...]''.
Il medesimo articolo al successivo comma 5 dispone che: ''Gli incrementi
derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento''.
Ciò posto, la riserva da sovrapprezzo azioni rappresenta l'ammontare che i soci si
sono obbligati a versare nei confronti dell'Istante in sede di aumento del capitale sociale
a pagamento, che eccede il valore nominale delle azioni o quote sottoscritte. Dunque,
trattasi di un conferimento in denaro versato dai soci.
Al riguardo l'istante richiama l'artico 5, co. 6, del DM 3 agosto 2017 il quale
dispone che non possono concorrere a formare la base ACE: le riserve ''formate
con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice
civile in quanto derivanti da processi di valutazione nonché quelle formate con utili
realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili
né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite''.
Nel caso di specie, la riserva sulla quale è stato apposto il vincolo di sospensione
d'imposta (e cioè la riserva sovraprezzo azioni):
Pagina 6 di 17
· non è una riserva di utili, in quanto le riserve sovrapprezzo azioni hanno
natura di riserve di capitale;
· non deriva da processi di valutazione;
· non subisce vincoli circa l'utilizzo ad aumento del capitale sociale o a
copertura di perdite, fatta salva la necessità che quest'ultima sia reintegrata o ridotta in
misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
L'istante fa presente, inoltre, che la riserva da riallineamento non è in tutto e
per tutto equiparabile al saldo attivo di rivalutazione. Infatti, nonostante il trattamento
fiscale applicabile alle due riserve sia del tutto allineato, alla riserva da riallineamento
non trova applicazione la cautela di natura civilistica prevista dall'articolo 13, co. 2, l. 21
novembre 2000, n. 342, secondo cui: ''La riserva, ove non venga imputata al capitale,
può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo
dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura
di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva
non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo
2445 del codice civile''.
Tale differenza troverebbe il suo fondamento nella circostanza per cui la riserva da
riallineamento a differenza di quella da rivalutazione si riferisce a poste di patrimonio
netto già esistenti alla data dell'esercizio dell'opzione (ad es. in questo caso la riserva
sovrapprezzo azioni), le quali non necessitano di ulteriori cautele di natura civilistica
circa la loro utilizzazione
Pagina 7 di 17
Nella Circolare 1° marzo 2022, n. 6/E, par. 4.8 è stato chiarito che l'apposizione
del vincolo su una riserva di capitale (come nel caso in esame) e la sua successiva
distribuzione comporta: (i) la tassazione delle somme in capo alla società e (ii)
l'applicazione in capo ai soci del regime impositivo proprio della restituzione degli
apporti.
Ciò posto, entrambi gli eventi impositivi descritti, a parere della Società, non
possono essere ricollegati al computo della base ACE, bensì:
la tassazione in capo alla società si collega all'opzione per il riallineamento
dei valori fiscali ai maggiori valori civili che ''verrebbe meno'' in assenza della suddetta
riserva;
la tassazione in capo ai soci si collega al verificarsi di una restituzione
di apporti di capitale.
In tale contesto, la disciplina del riallineamento, essendo una norma
dell'ordinamento giuridico avente esclusiva natura tributaria, mantiene inalterata la
dotazione patrimoniale dell'Istante, senza dover richiedere specifiche cautele da parte
del legislatore nella definizione della base ACE.
Ben diverso, secondo l'istante, è il funzionamento della disciplina sulla
rivalutazione civilistica e/o fiscale dei beni d'impresa, la quale genera un incremento
del patrimonio netto con l'iscrizione del saldo attivo di rivalutazione quale contrapartita
dell'incremento del valore civile del bene
Tutto ciò considerato, l'istante ritiene che non vi sarebbero, dunque, ragioni per le
quali la riserva da riallineamento dovrebbe essere esclusa dal computo della base ACE.
Pagina 8 di 17
Quesito b) Sulla non rilevanza ai fini ACE della riserva FTA dell'IFRS 9.
L'Istante ritiene che la riserva da FTA dell'IFRS 9 non possa rilevare ai fini ACE.
Tale conclusione si fonda sulle seguenti argomentazioni:
L'articolo 5, co. 7, DM 3 agosto 2017, ha espressamente sancito la rilevanza ai
fini ACE delle sole rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili
derivanti (i) dall'eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili e
(ii) dall'utilizzo del criterio del costo ammortizzato;
La relazione illustrativa al DM 3 agosto 2017 precisa altresì che tale orientamento
è esteso anche ai soggetti IAS/IFRS adopter esclusivamente in riferimento alle fattispecie
espressamente riportate e che tutte le ipotesi non menzionate nel testo del comma 7 sono
da considerarsi non rilevanti ai fini della determinazione della base ACE.
La ratio della norma appare volta ad escludere dalla determinazione della base
ACE le fattispecie diverse rispetto a quelle espressamente disciplinate da DM 3 agosto
2017 e derivanti dalla prima adozione degli IAS/IFRS.
Al riguardo, nella Circolare 23 maggio 2014, n. 12/E, par. 2.3 è stato chiarito
che ''la quota delle riserve da FTA che ''si libera'' (nel senso indicato nella guida
OIC n. 4), non concorre alla determinazione dell'incremento di capitale proprio, in
quanto si tratta di una riserva determinata a seguito di una diversa rappresentazione del
patrimonio dell'azienda e, dunque, non generata da utili derivanti da fenomeni gestionali
e mantenuti nell'economia dell'impresa.
Una diversa conclusione violerebbe la ratio dell'agevolazione ACE finalizzata,
come già anticipato, ad incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una
Pagina 9 di 17
riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di
rischio''.
Assonime si è espressa recentemente al riguardo sottolineando come la scelta
del Legislatore tributario di prendere in considerazione le sole fattispecie menzionate
dall'articolo 5 del DM 3 agosto 2017 non è dettata dal fatto che all'epoca non vi fossero
ulteriori ipotesi di rettifiche da FTA di cui tener conto, ma piuttosto dalla scelta di
considerare queste ipotesi non rilevanti ai fini ACE.
Qualora l'Istante non avesse applicato gli IAS/IFRS, ma un altro standard
contabile che prevedesse l'imputazione diretta a conto economico dei componenti
valutativi (ad esempio i principi contabili OIC) oggetto di rettifica in sedi di FTA
dell'IFRS 9 e la società avesse generato una perdita fiscale, tali componenti non
avrebbero rilevato in alcun modo nel computo della base ACE. Ciò posto, sarebbe
evidentemente discriminante attribuire rilievo ai fini ACE alla riserva da FTA dell'IFRS
9, rispetto al trattamento a cui sarebbero sottoposti altri contribuenti che adottano uno
standard contabile differente (che non darebbero rilevanza a tale riserva da FTA).
Una differente interpretazione sarebbe altresì sotto il profilo operativo molto
complessa da attuare e gestire, in particolare per gli istituti di credito. Infatti, l'Istante
anche volendo si troverebbe nell'impossibilità di determinare quale parte della riserva
da FTA dell'IFRS 9 è attribuibile ad una posizione creditoria ovvero ad un'altra.
Quesiti c) e d) subordinati a una eventuale risposta negativa al quesito b)
In merito alla rilevanza ai fini della determinazione della base ACE dell'effetto
fiscale IRES ed IRAP che si sarebbe generato sulla componente valutativa relativa
agli strumenti finanziari, se questa ultima fosse stata contabilizzata direttamente a conto
Pagina 10 di 17
economico, nell'ipotesi in cui sia ritenuta rilevante ai fini dell'ACE la riserva da FTA
dell'IFRS 9, l'Istante ritiene, in relazione al quesito c) che una quota di tale riserva
(quella pertinente la valutazione dei crediti verso la clientela) debba essere rettificata
della percentuale relativa all'effetto fiscale ad essa connesso.
Ciò poiché la quota di riserva FTA dell'IFRS 9 assume rilevanza ai fini IRES
ed IRAP nella misura di un decimo ogni esercizio per mezzo di una variazione in
diminuzione di natura extracontabile ed in attuazione dell'articolo 1, co. 10671069,
l. 30 dicembre 2018, n. 145. Dunque, l'effetto fiscale connesso a tale variazione
in diminuzione ha un impatto nella determinazione delle imposte correnti e, quindi,
sull'utile netto del periodo d'imposta che concorre a formare la base ACE dell'Istante.
Qualora l'Istante non sterilizzasse la rettifica della base ACE derivante dalla
riserva FTA dell'IFRS 9 della relativa componente fiscale, si troverebbe nella situazione
di subire una doppia penalizzazione in sede di calcolo del beneficio.
In subordine al quesito c) e nell'ipotesi in cui sia ritenuta rilevante ai fini
ACE la riserva FTA dell'IFRS 9, l'Istante ritiene altresì, in relazione al quesito d)
che quest'ultima rilevi anche ai fini del computo dell'ACE Innovativa, per la quota
che dovrebbe assumere rilievo nel periodo d'imposta 2021. Ciò in quanto a parere
dell'istante la normativa di riferimento colloca l'ACE Innovativa nel quadro normativo di
riferimento dell'ACE ordinaria, e, quindi, sarebbe corretto fare riferimento alla disciplina
di quest'ultima in assenza di una legislazione specifica in materia di ACE Innovativa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Pagina 11 di 17
Quesito a) Sulla rilevanza ai fini ACE della riserva da riallineamento d.l.
104/2020.
L'articolo 110, co. 8, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, consente di riallineare i
valori civili e fiscali dei beni a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva. Più
in dettaglio, possono essere oggetto di riallineamento i beni materiali e immateriali
(nonché partecipazioni in imprese controllate e collegate, costituenti immobilizzazioni),
l'avviamento e le altre attività immateriali.
Affinché il riallineamento si perfezioni, il contribuente deve:
I. versare un'imposta sostitutiva di IRES, IRAP ed
eventuali addizionali pari al 3 per cento della differenza tra il valore civile e il valore
fiscale di ciascun bene;
II. apporre il vincolo di sospensione d'imposta su una parte
delle riserve di patrimonio netto (o in caso di loro incapienza, a norma dell'articolo 10,
co. 4, DM 13 aprile 2001, n. 162, sulla corrispondente parte del capitale sociale), per un
importo corrispondente ai valori da riallineare, al netto dell'imposta sostitutiva dovuta.
Il vincolo sulle riserve può essere istituito formalmente nel bilancio d'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2020 ovvero in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio
durante il quale sia presentata la dichiarazione dei redditi in cui si esercita l'opzione per
il riallineamento (i.e., entro il 31 dicembre 2021).
Nel caso di specie la riserva da riallineamento di cui all'articolo 110, co. 8, d.l.
14 agosto 2020, n. 104, sulla quale è stato posto il vincolo di sospensione d'imposta è
una riserva sovrapprezzo azioni.
Pagina 12 di 17
In particolare, l'Istante, per costituire la suddetta riserva da riallineamento, ha
vincolato una parte della riserva sovrapprezzo di emissione azioni pari ad Euro ...
originatasi con riferimento a due aumenti di capitale avvenuti, rispettivamente nel 2012
e nel 2016 (rispettivamente, per Euro ... ed Euro ...).
Al riguardo si osserva che l'articolo 5, co. 2, lett. a), del decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017 (cd. Nuovo Decreto ACE) dispone che
rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio i conferimenti in
denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione
di soci o partecipanti. Tali incrementi rilevano a partire dalla data del versamento.
Ciò posto, la riserva sulla quale è stato apposto il vincolo di sospensione d'imposta
(e cioè la riserva sovraprezzo azioni) rappresenta l'ammontare che i soci si sono
obbligati ad effettuare nei confronti dell'Istante in sede di aumento del capitale sociale a
pagamento, che eccede il valore nominale delle azioni o quote sottoscritte.
Si tratta, quindi, di una riserva di capitale che:
trova il suo fondamento in poste di patrimonio;
non subisce vincoli circa l'utilizzo ad aumento del capitale sociale o a
copertura di perdite (fatta salva la necessità che quest'ultima sia reintegrata o ridotta in
misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria).
Per i motivi suesposti, si concorda con l'istante nel ritenere che la riserva in
questione sia, nel caso in esame, rilevante ai fini del computo della base ACE. Ciò in
quanto l'apposizione del vincolo di sospensione non modifica la sua natura di riserva
di patrimonio (i.e. riserva sovrapprezzo azioni) derivante da apporti ricevuti dai soci ai
sensi del citato articolo 5 del DM 3 agosto 2017.
Pagina 13 di 17
In merito alla rilevanza della riserva da riallineamento connessa all'opzione per il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi della disciplina di
cui all'art. 110, co. 8bis, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104. nella determinazione dell'ACE
Innovativa si chiarisce, infine, che trattandosi di una riserva derivante dal vincolo di
parte della riserva sovrapprezzo di emissione azioni originatasi a seguito di due aumenti
di capitale avvenuti nel 2012 e nel 2016, la stessa non può essere considerata ai fini del
beneficio rafforzato che considera rilevanti esclusivamente gli apporti di capitale ricevuti
nel periodo di imposta 2021 e gli utili realizzati nell'esercizio 2020 ed accantonati nel
successivo periodo di imposta 2021.
Quesito b) Sulla non rilevanza ai fini ACE della riserva FTA dell'IFRS 9.
In via preliminare, si osserva che la presente risposta riguarda esclusivamente la
disciplina di cui all'articolo 5, comma 7 del Decreto ACE.
Si precisa che la trattazione di seguito svolta relativamente allo specifico
quesito formulato dall'Istante non produce alcun implicito riconoscimento della corretta
applicazione del principio contabile IFRS 9.
Sempre preliminarmente, si rappresenta che la risposta avrà ad oggetto soltanto
l'esame del quesito di carattere fiscale ed assumerà acriticamente gli elementi
rappresentati dal contribuente in ordine ai profili di carattere contabile relativi
all'iscrizione della riserva da First Time Adoption (FTA).
Si evidenzia, inoltre, che esula dalla presente analisi la correttezza e la
completezza dei valori indicati dal contribuente, restando, a tali fini, impregiudicato
qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Pagina 14 di 17
Il Legislatore tributario a seguito dell'introduzione dell'IFRS 9 ed in conformità
a quanto previsto dall'articolo 4, co. 7quater, del d.lgs. 23 febbraio 2005, n. 38 ha
emanato il DM 10 gennaio 2018, che si propone di chiarire quale sia la valenza ai fini
IRES ed IRAP dei nuovi criteri di rappresentazione contabile sia a regime che in sede
di prima applicazione del nuovo principio.
Per quanto qui di interesse, l'articolo 7 del DM 10 gennaio 2018 dispone che le
perdite iscritte in sede di prima adozione dell'IFRS 9 si collocano al di fuori dell'ambito di
applicazione del citato regime transitorio di cui all'articolo 15 del d.l. 29 novembre 2008,
n. 185, e che sono invece deducibili in base alla disciplina ordinaria delle rettifiche di
valore dei crediti e dei titoli di debito, fermo restando, come meglio descritto in seguito,
quanto previsto dall'articolo 3 del DM 10 gennaio 2018 circa la riclassificazione delle
attività finanziarie.
L'articolo 1, co. 10671069, l. 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto, infatti, che
le perdite attese che siano state rilevate in sede di FTA dell'IFRS 9 dagli intermediari
finanziari e dalle società di assicurazione in relazione ai crediti verso la clientela
iscritti come tali in bilancio non sono più deducibili per intero ed in unica soluzione,
così come rilevate in bilancio, ma vanno ripartite in quote costanti in dieci periodi di
imposta. Successivamente, l'articolo 1, co. 713, l. 27 dicembre 2019, n. 160, differisce
al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, ai fini IRES e IRAP, la percentuale
di deducibilità del 10 per cento stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2019.
In tale contesto l'articolo 5, comma 7, del Nuovo Decreto ACE prevede che ai
fini delle rettifiche ACE da operare in sede di prima adozione dei principi OIC, così
Pagina 15 di 17
come aggiornati dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 assumono rilevanza le
seguenti fattispecie:
a) ''eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili'';
b) ''utilizzo del criterio del costo ammortizzato''.
La relazione illustrativa al decreto evidenzia che ''entrambi i fenomeni
comportano un effetto immediato sul conto utili/perdite portati a nuovo e,
successivamente, si riflettono sulla dinamica delle future componenti di reddito (assenza
di ammortamenti per le spese non più capitalizzabili e diversa dinamica dei proventi/
oneri finanziari di crediti, titoli e debiti)''.
In particolare, si è ritenuto opportuno considerare rilevanti ai fini del calcolo della
variazione di capitale proprio le rettifiche operate in sede di prima adozione, garantendo
contestualmente la rilevanza (o l'assenza di peso) dei reversal futuri.
La medesima relazione illustrativa fa presente che tale orientamento è esteso
anche ai soggetti IAS/IFRS adopter esclusivamente in riferimento alle fattispecie
espressamente riportate e che tutte le ipotesi non menzionate nel testo del comma 7 sono
da considerarsi non rilevanti ai fini della determinazione della base ACE.
Tale ultimo chiarimento deve essere contestualizzato in un sistema di
determinazione della base ACE volto ad evitare qualsiasi duplicazione dell'agevolazione,
ipotesi che, invece, si realizzerebbe qualora non fosse data mai rilevanza alle rettifiche
da FTA.
Ne deriva che:
Pagina 16 di 17
per le due fattispecie menzionate, la duplicazione dell'agevolazione è evitata
dal legislatore attribuendo rilevanza alla riduzione del patrimonio netto al momento
dell'iscrizione della riserva da FTA;
per tutte le altre fattispecie non espressamente previste dalla norma,
la duplicazione dell'agevolazione deve essere evitata rettificando gli utili degli esercizi
successivi al momento in cui si realizza la fattispecie che ha dato origine alla riserva.
Tali precisazioni, fatte proprie dall'Agenzia delle entrate già in occasione della
risposta n. 210 del 22 aprile 2022, devono ritenersi applicabili anche nel caso in esame.
Ne consegue che la riduzione di patrimonio netto ascrivibile ala rilevazione di
una riserva FTA IFRS 9 non determina alcuna riduzione della base ACE al momento
dell'iscrizione della riserva stessa, fatta salva la necessità di procedere alla rettifica degli
utili degli esercizi successivi, al momento in cui si realizzeranno le fattispecie che hanno
dato origine a tale riserva.
Considerata l'ottica semplificatoria della disposizione contenuta nel comma
7 e l'esigenza di evitare qualsiasi duplicazione dell'agevolazione, in assenza di un
monitoraggio analitico delle poste contabili che hanno determinato l'iscrizione della
riserva negativa in sede di FTA IFRS 9, le fattispecie che hanno dato origine a detta
riserva si riterranno realizzate, ipso iure, con i primi utili aceabili conseguiti dalla Società
e fino a concorrenza della riserva stessa.
Al realizzo degli utili aceabili, quindi, la Società dovrà procedere alla
sterilizzazione ai fini ACE degli stessi fino a concorrenza dell'ammontare iscritto a titolo
di riserva FTA (negativa).
Pagina 17 di 17
In relazione ai quesiti c) e d) si osserva che gli stessi si ritengono assorbiti dalle
risposte precedenti.
Il presente parere, come segnalato riferito esclusivamente alla fattispecie
rappresentata, è reso sulla base delle informazioni fornite dall'Istante, assunte
acriticamente così come illustrate nell'istanza e in sede di documentazione integrativa,
nel presupposto della loro veridicità e completezza.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria
volto a verificare se la fattispecie rappresentata (anche in relazione ad eventuali atti, fatti
o negozi ad essa collegati) realizzi un disegno elusivo, pertanto, censurabile.
Si segnala, infine, che il presente parere si riferisce esclusivamente alla disciplina
di cui all'articolo 5, comma 7, del Nuovo Decreto ACE e non attiene alla valutazione della
corretta determinazione della base agevolabile ACE individuata dalla Società istante.
Tale determinazione, quindi, potrà costituire oggetto di verifica in sede di controllo da
parte dell'Amministrazione Finanziaria.
firma su delega del Direttore Centrale
Fabio Ignaccolo Delega n. 7517 del
17 luglio 2023 IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 73/2011 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Interpello AdE 2412781/2014
Articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR - Indennità sostitutiva di mensa ges…
Interpello AdE 8902784/2014
IVA – Trattamento applicabile all'attività di accompagnamento svolta da una gui…
Interpello AdE 2369755/2014
IVA - Territorialità prestazioni di logistica integrata
Interpello AdE 147/2015
Regime speciale per i lavoratori impatriati – successivo trasferimento della re…
Interpello AdE 633/2015
Regime IVA ex articolo 74–quater del d.P.R. n. 633 del 1972 – Applicazione degl…
Interpello AdE 244/2007
Interessi passivi – art. 96 del TUIR – terreni – diritto di superficie – acquis…
Altre normative del 2011
Definizione delle liti ultradecennali pendenti in Commissione tributaria centrale – Artic…
Circolare 216
Modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, mo…
Provvedimento AdE 23
Ammissibilità delle informazioni trasmesse mediante un sistema EDI ai fini della dichiara…
Interpello AdE 282
Articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla l…
Interpello AdE 201
Articolo 112, commi 5 e 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 7 del D.M. 8 …
Interpello AdE 917