Trattamento fiscale del premio per i ritrovamenti di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Quali sono le modalità di tassazione e ritenuta alla fonte applicabili ai premi per i ritrovamenti di beni culturali secondo la normativa vigente?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i premi corrisposti dal Ministero per il ritrovamento di beni culturali, disciplinati dall'articolo 92 del decreto legislativo 42/2004, costituiscono redditi diversi tassabili secondo l'articolo 67, comma 1, lettera d) del TUIR. Questi premi non rappresentano un indennizzo per la perdita della proprietà, bensì una remunerazione dell'attività collaborativa del privato al perseguimento di interessi pubblici, come la conservazione del patrimonio culturale. La natura del premio è quella di riconoscimento per particolari meriti sociali, non di vincita derivante dalla sorte o da giochi di abilità. Di conseguenza, i premi per ritrovamenti sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 25% secondo l'articolo 30, comma 2, del DPR 600/1973, in quanto rientranti nella categoria degli "altri premi comunque diversi da quelli su titoli". Questa interpretazione supera la precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 920/2024 e uniforma la prassi amministrativa, confermando l'applicazione della ritenuta che era già stata praticata sulla base delle risoluzioni ministeriali del 1974 e 1998.
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Riferimento normativo
Trattamento fiscale del premio per i ritrovamenti di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 58/2025
OGGETTO: Trattamento fiscale del premio per i ritrovamenti di cui all'articolo 92
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Ritenuta alla fonte a
titolo di imposta ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Ministero istante (di seguito ''Ministero'' o ''Istante'') chiede chiarimenti in
merito al trattamento tributario da applicare alle somme da corrispondere agli aventi
diritto a titolo di premi per i ritrovamenti, ai sensi degli articoli 92 e 93 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Il quesito trae origine da una sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, del
30 gennaio 2024, n. 920, nella quale si afferma che «i premi per i ritrovamenti non
rientrano tra le fattispecie contemplate dal DPR 600/73, art. 30 e sono pertanto esclusi
dall'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta ivi prevista».
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L'Istante rappresenta che, a oggi, tale ritenuta è stata costantemente applicata ai
premi liquidati dai preposti Uffici sulla base delle risoluzioni del Ministero delle Finanze
del 3 agosto 1974, n. 1056 e dell'11 giugno 1998, n. 55.
Pertanto, considerato che a giudizio del Consiglio di Stato «la questione assume
rilievo generale, anche al fine di fornire indicazioni utili al corretto esercizio del potere
conseguente», l'Istante chiede chiarimenti circa il trattamento tributario da applicare, al
fine di orientare e uniformare la propria condotta, senza incorrere in possibili errori di
natura contabile ed erariale.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 67, comma 1, lettera d) del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) ricomprende tra i redditi diversi
«le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati
per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti
in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali».
L'articolo 30, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dispone che «I premi
derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono
rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli
altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da
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giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse,
corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati
nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già
prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. (...)».
Il successivo comma 2 dispose che «L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci
per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati
a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti
in occasione di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni di
qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità
o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso».
L'articolo 92 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio), dispone che «1. Il Ministero corrisponde un premio non
superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) a l proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell'attività di ricerca di cui all'articolo 89, qualora
l'attività medesima rientri tra i suoi scopi istituzionali o statuari;
c) a llo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo
90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista
dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore
alla metà del valore delle cose ritrovate.
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3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel
fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle
cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito
di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto
adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
Circa la natura del suddetto premio, la Risoluzione del Ministero delle Finanze
del 3 agosto 1974, n. 1056, ha chiarito che il pagamento relativo ai premi di rinvenimento
fortuito «non viene effettuato a titolo di indennizzo per danni, i quali, mentre non
potrebbero mai verificarsi per i ritrovatori, attesa la fortuita del ritrovamento, vengono
eventualmente risarciti ai proprietari in aggiunta al premio. Trattasi perciò, per
ambedue le categorie di beneficiari, di un premio vero e proprio ad essi attribuito a titolo
di ricompensa per il valore del bene procurato allo Stato».
Nel giudizio oggetto della sentenza del 30 gennaio 2024, n. 920, citata dall'Istante,
il ricorrente «lamenta la illegittimità della ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
applicata dal Ministero appellato sulla somma spettante».
Nel precedente grado di giudizio, il Tar aveva affermato che «il premio spettante
al proprietario del sito presso il quale è stato effettuato il ritrovamento di un reperto
archeologico rientra nell'ampia categoria dei ''premi comunque diversi da quelli su
titoli'' e dunque soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell'art.
30, d.P.R. n. 600/1973».
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Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza dei giudici di primo grado, ha
stabilito che «a parte la coincidenza terminologica, va esclusa la natura di premio
in termini di vincita, pronostico, scommessa, derivanti quindi dalla sorte, in quanto
trattasi di indennizzo a titolo di ristoro per effetti derivanti dall'attività autoritativa di
incameramento di un bene che, pur ritrovato nell'ambito di una proprietà privata, per
motivi di superiori interessi pubblici è destinato allo Stato. Non si tratta di un premio
per una vincita, rimessa alla sorte, ma di un ristoro per un'attività svolta nello stesso
interesse pubblico».
Al contrario, con la sentenza del 5 gennaio 2024, n. 207, il Consiglio di Stato,
in merito alla natura del premio disciplinato dagli articoli 88 e seguenti del decreto
legislativo n. 42 del 2004, ha affermato che «già da tempo la giurisprudenza ha chiarito
che il premio previsto dalle norme in esame non ha funzione indennitaria: non intende,
cioè, compensare il proprietario, o il concessionario di ricerca o lo ''scopritore'', di
eventuali perdite subite e, in particolare, per il fatto che a questi soggetti è sottratta la
proprietà dei beni culturali».
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha già da tempo sottolineato che
all'attribuzione patrimoniale in esame «è sotteso lo scopo di spingere il privato ad
una determinata forma di attività collaborativa ritenuta utile e consona all'interesse
pubblico» (cfr. Sezioni Unite, 11 marzo 1992, n. 2959).
In conclusione, nella citata sentenza n. 207 del 2024, il Consiglio di Stato ha
sottolineato come «dalle considerazioni che precedono emerge che il premio per il
ritrovamento (di reperti o ruderi non importa) trova giustificazione nella particolare
meritevolezza del comportamento tenuto dal soggetto beneficiario».
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Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione Sezioni Unite in
materia, peraltro, è stato già da tempo recepito dal Ministero che, con la circolare
del 18 giugno 2021, n. 29, ha specificato che «la giurisprudenza della Corte di
Cassazione e del Consiglio di Stato, sul presupposto dell'appartenenza allo Stato sin
dall'origine delle cose rinvenute, ha più volte chiarito che il premio di rinvenimento
non ha natura di corrispettivo per la perdita della proprietà, né di indennizzo per
il depauperamento patrimoniale del proprietario, ma costituisce una remunerazione
dell'attività collaborativa del proprietario al perseguimento di pubblici interessi
(come la conservazione e l'incremento del patrimonio culturale della collettività) a
incentivazione della messa a disposizione dell'autorità preposta alla tutela e alla
valorizzazione dei beni».
Ciò posto, alla luce della prassi richiamata, nonché della consolidata
giurisprudenza in materia, si ritiene che il premio per il rinvenimento del bene, di cui
all'articolo 92 del decreto legislativo n. 42 del 2004, non costituisce un ''indennizzo a
titolo di ristoro''.
L'articolo 67, comma 1, lettera d), del Tuir, infatti, ricomprende fra i premi
rientranti nella categoria dei redditi diversi anche quelli attribuiti «in riconoscimento di
particolari meriti (...) sociali».
Orbene, il premio per il rinvenimento trova «giustificazione nella particolare
meritevolezza del comportamento tenuto dal soggetto beneficiario», come forma di
remunerazione per l'attività collaborativa al perseguimento di pubblici interessi, quali la
conservazione e l'incremento del patrimonio culturale della collettività.
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Dunque, si ritiene che l'anzidetto premio si qualifichi come premio attribuito per
particolari meriti sociali, ai sensi del sopracitato articolo 67.
Da ultimo, l'articolo 30 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede l'applicazione della
ritenuta alla fonte a titolo di imposta anche all'ampia categoria degli «altri premi
comunque diversi da quelli su titoli».
Pertanto, si ritiene che i premi per il rinvenimento, qualificati come redditi diversi
ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d) del Tuir, debbano essere assoggettati alla
ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 25 per cento ai sensi dell'articolo
30, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 42/2004 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il trattamento dei premi per ritrovamenti di beni culturali si inquadra nel sistema dei redditi diversi secondo il TUIR e nella disciplina delle ritenute alla fonte previste dal DPR 600/1973. Commercialisti e consulenti fiscali devono applicare la ritenuta del 25% su questi premi, qualificandoli come riconoscimenti per meriti sociali piuttosto che come indennizzi, con implicazioni rilevanti per la corretta gestione contabile e il versamento delle imposte trattenute.
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