Qual è il trattamento fiscale delle somme corrisposte per la liquidazione del diritto di partecipazione di un familiare che recede da un'impresa familiare?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 176/2008 chiarisce che quando un imprenditore liquida il diritto di partecipazione di un familiare che cessa di lavorare nell'impresa familiare, le somme corrisposte non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e non sono deducibili dal reddito d'impresa dell'imprenditore. Questo perché l'impresa familiare ha natura individuale: il titolare è l'unico imprenditore, mentre i familiari hanno diritti meramente obbligatori e patrimoniali, non proprietari. La liquidazione afferisce quindi alla sfera personale dei soggetti e non alle finalità dell'attività d'impresa, pertanto non rientra in nessuna categoria reddituale del TUIR. L'Agenzia delle Entrate respinge la tesi del contribuente che riteneva applicabili le disposizioni sulla tassazione separata (artt. 17 e 20-bis TUIR) e la deducibilità come costo d'esercizio, poiché tali norme riguardano imprese collettive e non imprese familiari. Il principio sotteso è quello di evitare operazioni elusive che trasformino il godimento di profitti familiari in costi deducibili, mantenendo coerenza con il sistema di imputazione del reddito ai familiari previsto dall'art. 5 TUIR.
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Riferimento normativo
Istanza di interpello /2008-ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212.IRPEF - impresa familiare - recesso del coniuge - DPR 22 dicembre 1986 n. 917 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 176/E
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Roma, 28 aprile 2008
OGGETTO: Istanza di interpello /2008-ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
IRPEF – impresa familiare- recesso del coniuge- DPR 22 dicembre
1986 n. 917
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art.
5 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R), è stato esposto il seguente.
QUESITO
L’istante ha fatto presente di aver costituito un’impresa familiare, attribuendo al
coniuge e alla madre una partecipazione agli utili rispettivamente nella misura del
25% e del 24%, quali collaboratrici dell’impresa.
Entro la fine dell’esercizio 2007 dovrà liquidare il coniuge che intende recedere
dall’impresa.
In relazione a ciò ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, ai fini IRPEF, delle
somme che dovrà versare al coniuge per il recesso dall’impresa, anche per quanto
riguarda la possibilità di dedurle dal proprio reddito
A tal fine ha fatto presente che:
-il valore di tale quota è determinato da plusvalenze latenti, dal valore patrimoniale e
dalla determinazione dell’incremento del valore di avviamento conseguito dalla data
di costituzione dell’impresa familiare a tutto il 31.12.2007.
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- la somma in questione è di importo rilevante pertanto sarà liquidata in più
annualità, come previsto dall’art. 230 bis c.c.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che alla somma attribuita al coniuge recedente siano
applicabili le disposizioni dettate dall'art. 20-bis del Tuir, dato che l’impresa
familiare è contemplata nell'art. 5 del DPR n. 917/1986.
Ritiene altresì che sia applicabile la disposizione concernente i redditi
soggetti a tassazione separata di cui all’art. 17, comma 1 del TUIR essendo
l'impresa costituita da più di 5 anni. L'indennità corrisposta dovrà essere tassata
secondo il criterio di cassa, nell'esercizio in cui la stessa verrà percepita,
indipendentemente dal fatto che il rapporto di collaborazione termini il 31.12.2007.
Reputa, infine, che la somma in questione ai sensi dell'art. 230 bis del
codice civile, possa essere dedotta dal reddito prodotto dall'impresa familiare quale
costo d’esercizio sulla base del principio di simmetria in quanto tassata in capo al
coniuge.
Il pagamento, certo nel suo ammontare per effetto della determinazione del
credito vantato dal familiare, è infatti inerente all’attività dell’impresa in quanto
sempre riferibile alla produzione dei ricavi tassabili.
Una soluzione diversa si porrebbe in contrasto con l’obbligo di tassazione
in capo al collaboratore familiare percepente e creerebbe in caso di una successiva
integrale alienazione dell’azienda a terzi una tassazione di somme (avviamento) già
assoggettate ad imposizione in capo al familiare che è anteriormente stato liquidato.
Per quanto riguarda il pagamento rateale l’istante ritiene che la deducibilità
del costo in termini temporali non sia legata ai diversi esercizi in cui tale indennità
verrà liquidata, ma unicamente all’esercizio in cui con atto scritto verranno definite
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le modalità di pagamento dell’intera somma e la somma dovuta sia pertanto certa e
definita nel suo ammontare.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la riforma del diritto di famiglia, il legislatore ha rilevato l'esigenza di tutelare il
familiare che presta il proprio lavoro nell'impresa di famiglia (normalmente a titolo
gratuito) prevedendo, ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, il suo diritto di
partecipazione agli utili dell'impresa ed ai beni acquistati con essi, nonché agli
incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità
e qualità del lavoro prestato. Il diritto di partecipazione è intrasferibile e può essere
liquidato in denaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione di lavoro
ed in caso di alienazione dell'azienda.
L'art. 230 bis citato, come ha rilevato la giurisprudenza, si applica quando non sia
configurabile un diverso rapporto (esempio: un rapporto di lavoro subordinato o
associativo - Cass. 24 marzo 2000 n. 3520); è possibile cioè una disciplina negoziale
diversa, purché il familiare non sia posto in una posizione deteriore rispetto a quella
prevista dall'art. 230 bis.
In tal senso l'istituto in questione assume natura residuale.
Per quanto riguarda la natura giuridica del rapporto che si instaura tra l'imprenditore
e i familiari che prestano il proprio lavoro nell'impresa, in giurisprudenza , dopo
varie oscillazioni, si è consolidato il principio secondo cui l'impresa familiare ha
natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente
il titolare dell'impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed
obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi. Ciò è comprovato dalla
circostanza che il fallimento dell'imprenditore non coinvolge i familiari. In virtù
della natura di impresa individuale, le eventuali perdite conseguite sono imputate
esclusivamente al titolare dell’impresa familiare.
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Muovendo da tale tesi, il legislatore ha stabilito la disciplina fiscale avvertendo, tra
l’altro, in considerazione della peculiarità dell’istituto in questione, l'esigenza di
porre dei limiti per evitare operazioni elusive, volte ad aggirare il principio della
capacità contributiva attraverso abbattimenti di imponibili e riduzioni di aliquote che
trasformino il fisiologico godimento di profitti da parte dei familiari in costi per
l'impresa.
Così l'art. 5 del DPR 22 dicembre 1986, n 917 (TUIR), nel prevedere che i redditi
delle imprese familiari, di cui all'art. 230 bis del codice civile, siano imputati a
ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione
agli utili, fissa il limite massimo di tale imputazione al 49 per cento dell'ammontare
risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore; inoltre elenca gli
adempimenti che devono essere osservati, per poter usufruire di tale disciplina.
In base alle disposizioni richiamate il reddito dell'impresa è dichiarato nel suo
ammontare complessivo dall'imprenditore, che è l'unico titolare dell'impresa, il
quale può imputare parte del suo reddito ai familiari per un ammontare non
superiore al 49 per cento. Va al riguardo rilevato che i redditi imputati a tali soggetti,
in proporzione delle rispettive quote di partecipazione non rappresentano costi nella
determinazione del reddito dell’impresa familiare, bensì una ripartizione dell’utile
dell’impresa stessa . Ciò significa che nella contabilità dell’imprenditore non viene
iscritto il “costo” del lavoro del collaboratore ma lo stesso viene remunerato come
quota di utile che diminuisce il reddito del titolare in dichiarazione dei redditi.
Inoltre l’art. 60 del TUIR (che si riferisce ad ipotesi diverse dal diritto di
partecipazione previsto dall’art. 230 bis c.c.) ha stabilito che “non sono ammesse
deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta
dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o
permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti nonché dai familiari
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partecipanti all’impresa familiare di cui al comma 4 dell’art. 5” ( al riguardo Cass.
19012 del 2005 e n. 17963 del 2003).
La liquidazione del diritto di partecipazione all'impresa familiare in caso di recesso
non trova una disciplina specifica nel sistema del TUIR , come avviene invece per
altre fattispecie previste dai citati articoli 5 e 60.
Ai fini della soluzione della questione relativa al trattamento fiscale dell’operazione
in questione occorre pertanto tener conto della peculiarità dell'istituto previsto
dall'art. 230 bis del codice civile e della ratio legis espressa dal legislatore fiscale
nelle disposizioni su richiamate.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, partendo dalla tesi che l'impresa familiare
ha natura individuale, la partecipazione del familiare all'impresa ha una rilevanza
meramente interna nei rapporti tra l'imprenditore ed i suoi familiari in quanto il
fondamento di tale istituto va ravvisato nella solidarietà che deve risiedere nei
rapporti familiari e nell'esigenza di tutela e valorizzazione del lavoro prestato dai
componenti della famiglia che hanno dato il loro contributo all'impresa, così come
stabilito dall'art. 230 bis del c.c.. Per effetto di tale disposizione l'imprenditore deve
devolvere parte del suo reddito ai componenti della famiglia che collaborano
nell'impresa, e deve liquidare al familiare il diritto di partecipazione nell'ipotesi in
cui cessi di lavorare nell’impresa.
Nell'impresa familiare i diritti dei collaboratori non toccano la titolarità dell'azienda
e rilevano solo sul piano obbligatorio, senza comportare alcuna modifica nella
struttura dell'impresa facente capo al titolare della stessa, che solo ha la qualifica di
imprenditore ed al quale spettano i poteri di gestione e di organizzazione del lavoro
implicanti la subordinazione dei familiari che lo coadiuvano (Cass. civ., sez. Lavoro,
25-07-1992, n. 8959- Cass. civ., sez. Lavoro, 06-03-1999, n. 1917).
Secondo una interpretazione logico sistematica, quindi, le somme corrisposte
dall’imprenditore non sono collegabili all’esercizio della sua attività in quanto
dirette a soddisfare esigenze estranee alle finalità e alla logica d’impresa.
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In tale contesto la liquidazione al coniuge del diritto di partecipazione all'impresa
familiare afferisce alla sfera personale dei soggetti del rapporto in questione e
pertanto non è riconducibile a nessuna delle categorie reddituali previste dal TUIR;
l'importo attribuito non va pertanto assoggettato ad IRPEF in capo al soggetto
percipiente. Come ulteriore conseguenza discende che la somma in questione non
rileva come componente negativo e non è deducibile dal reddito d'impresa, non
ricorrendo il requisito dell'inerenza previsto dall'art. 109, comma 5 del TUIR, che si
configura per le spese riferite ad attività da cui derivano proventi che concorrono a
formare il reddito.
La tesi prospettata è conforme tra l'altro al principio espresso con la circolare n. 320
del 1997 che, nell'ipotesi di conferimento in società dell'impresa familiare,
ponendosi il problema del trattamento fiscale dei diritti di credito dei collaboratori
familiari in ordine agli incrementi patrimoniali loro spettanti, ha affermato che "il
titolare dell'impresa familiare che acquisisce la partecipazione dalla società
conferitaria dovrà liquidare i diritti di credito spettanti ai collaboratori familiari
secondo le regole civilistiche senza che da ciò derivino conseguenze fiscali in ordine
al valore delle dette partecipazioni"
Per le ragioni esposte, contrariamente a quanto affermato dall’istante, non può
trovare applicazione la disciplina dettata dagli art. 17 e 20 bis del TUIR, che del
resto, riguardando le imprese collettive, non può riferirsi all’impresa familiare di cui
all’art. 230 bis c.c. che appartiene al solo titolare (i familiari partecipanti hanno
diritto solo alla quota degli utili).
.Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
risoluzione vengano applicati con uniformità.
Hai domande su questa normativa?
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La risoluzione affronta il trattamento fiscale dell'impresa familiare secondo l'art. 230 bis del codice civile e l'art. 5 del DPR 917/1986, chiarendo che la liquidazione dei diritti di partecipazione non genera IRPEF e non è deducibile, diversamente da quanto accade per i redditi imputati ai collaboratori familiari. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra la ripartizione dell'utile (tassata in capo ai familiari) e la liquidazione del diritto di recesso (non imponibile), applicando il principio di inerenza e capacità contributiva secondo le regole civilistiche.
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