Legge di bilancio 2018, n. 205, del 27 dicembre 2017. Articolo 1, commi 937-943. Depositi Fiscali e regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili
Quali sono le modalità di pagamento dell'IVA per l'immissione in consumo di benzina e gasolio da depositi fiscali secondo la Legge di bilancio 2018?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare 205/2018 introduce un regime speciale per contrastare l'evasione IVA sui carburanti. Quando benzina o gasolio vengono immessi in consumo da un deposito fiscale o estratti da un deposito di destinatario registrato, l'IVA deve essere versata direttamente all'Erario mediante modello F24 ELIDE (codice tributo 6044), senza possibilità di compensazione. Il versamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore del deposito procede all'operazione, e la ricevuta originale deve essere consegnata al gestore prima dell'immissione in consumo; in caso contrario, il gestore è solidalmente responsabile dell'imposta non versata.
Esistono però importanti eccezioni: non è necessario il versamento diretto se il soggetto è "affidabile" (certificato AEO, esonerato da cauzione doganale o da cauzione per accisa) oppure se presta idonea garanzia (cauzione in titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa). Inoltre, non si applica il regime speciale se i carburanti sono di proprietà dello stesso gestore del deposito, oppure se immessi in consumo per conto di un altro gestore di deposito fiscale affidabile con capacità minima di 10.000 metri cubi.
La base imponibile include il corrispettivo dell'operazione di introduzione o dell'ultima cessione effettuata nel deposito, più l'accisa e le prestazioni di servizi rese durante la giacenza, escludendo però l'IVA già versata all'importazione. Le cessioni di carburanti effettuate durante la custodia nel deposito rimangono sospese da IVA, per allineare l'esigibilità dell'imposta al momento dell'effettiva immissione in consumo.
La disciplina si applica a decorrere dal 1° febbraio 2018 e rappresenta una misura antifrode finalizzata a contrastare l'immissione illecita di prodotti energetici in Italia per autotrazione, garantendo il versamento certo dell'IVA all'Erario.
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Riferimento normativo
Legge di bilancio 2018, n. 205, del 27 dicembre 2017. Articolo 1, commi 937-943. Depositi Fiscali e regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 18
PDrivoits.io 2n0e0 C9/o…ntr…ibu…en ti
______________
OGGETTO: Descrizione …
Roma, 7 agosto 2019
OGGETTO: Legge di bilancio 2018, n. 205, del 27 dicembre 2017. Articolo 1,
commi 937-943. Depositi Fiscali e regime IVA per benzina,
gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili.
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INDICE
1. Premessa…………………………………………..........................3
2. Ambito oggettivo…………………………………………………..5
2.1 Operazioni che rientrano nel nuovo regime…………………..6
2.2 Il regime sospensivo dell’IVA…………………………………7
3. Base imponibile……………………………………………………..9
4. Ambito soggettivo ed esclusioni…………………………………...11
5. Modalità di pagamento dell’IVA all’atto della immissione in consumo
nel deposito fiscale ovvero dell’estrazione dal deposito di destinatario
registrato…………………………………………………………….13
6. Criteri di affidabilità……………………………………………….17
7. Prestazione di garanzia……………………………………………..20
7.1 Modalità di prestazione della garanzia e verifica del gestore dei
depositi……………………………………………………………22
8. Efficacia temporale…………………………………………………22
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1. Premessa
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in prosieguo anche Legge di bilancio
2018) ai commi da 937 a 943 dell’articolo 1, ha introdotto misure di contrasto
all’evasione IVA, in relazione all’immissione in consumo da un deposito fiscale
o all’estrazione da deposito di destinatario registrato, di cui agli articoli 23 e 8 del
Decreto Legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 (Testo Unico Accise, di seguito
anche TUA), di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili.
In particolare, come emerge dalla relazione di accompagnamento alle
disposizioni sopra richiamate e dalla relazione tecnica, la nuova disciplina è
finalizzata a contrastare condotte fraudolente riconducibili a crescenti flussi di
prodotti energetici illecitamente immessi in consumo in Italia per finalità di
autotrazione.
Al riguardo, si rammenta che il deposito fiscale, disciplinato dal citato
TUA in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di accisa, consente
agli operatori economici di disporre di strutture ove custodire i prodotti nazionali
e di provenienza comunitaria in sospensione da accisa, in attesa di procedere
all’attribuzione della destinazione finale al consumo.
Le disposizioni in commento, pertanto, riguardano i depositi utilizzati solo
per la custodia dei carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o
combustibili e non quelli di produzione di cui all’articolo 23, comma 1, del TUA.
Come già precisato nella Nota del 7 febbraio 2018 dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, le predette misure antifrode, previste dalla Legge di
bilancio 2018 “…influenzano indirettamente taluni profili legati al regime del
deposito fiscale ed alla figura del destinatario registrato… per assicurare il
versamento dell’IVA…”, disponendo che l’immissione in consumo da un
deposito fiscale o l’estrazione da un deposito di un destinatario registrato dei
prodotti, di cui al comma 937 dell’articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, è
subordinato al versamento diretto dell’IVA all’Erario, con modello F24, di cui al
D.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, senza possibilità di compensazione.
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Alla luce della novella legislativa, pertanto, i depositi in commento, pur
non essendo depositi IVA, di cui all’articolo 50-bis del DL 30 agosto 1993, n.
331, ne assumono alcune caratteristiche mutuandone, seppure in parte, la relativa
disciplina.
In relazione all’assolvimento dell’IVA, le nuove norme riguardano solo i
casi in cui i carburanti per motori, rispettivamente immessi in consumo o estratti,
sono di proprietà di soggetto terzo rispetto all’esercente l’impianto.
Sono, inoltre, previste deroghe al ricorrere delle quali le richiamate
disposizioni non trovano applicazione, per cui i meccanismi di assolvimento
dell’IVA restano quelli ordinari.
Con la pubblicazione del Decreto ministeriale 13 febbraio 2018 nella
Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 40 del 17 febbraio 2018), in conformità al
disposto del comma 942 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2018, la disciplina
in esame ha trovato completa attuazione. Il Decreto ministeriale citato (in
prosieguo “Decreto”), oltre ad aver previsto alcune condizioni soggettive di
esclusione dal pagamento “materiale” dell’IVA, connesse essenzialmente a
criteri di affidabilità degli operatori, ha stabilito che, in taluni casi, l’estrazione
dal deposito può essere effettuata senza il versamento dell’imposta, presentando
un’idonea garanzia.
Ai fini suddetti, con Risoluzione n. 18/E del 20 febbraio 2018, sono stati
istituiti il nuovo codice tributo per il versamento dell’IVA di cui trattasi, tramite
il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) e il codice
identificativo “64”, da indicare in corrispondenza del codice fiscale del gestore
del deposito fiscale ovvero del destinatario registrato. Si ritiene opportuno
segnalare che questi ultimi soggetti, relativamente all’IVA che non dovesse
risultare versata, sono obbligati in solido con il soggetto per conto del quale
procedono all’immissione in consumo dei carburanti ovvero all’estrazione degli
stessi dal deposito.
Da ultimo, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
1° marzo 2018, prot. n. 47927/2018, sono stati approvati il modello di garanzia
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per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e
di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, di cui all’articolo 4 del Decreto
Ministeriale 13 febbraio 2018.
Con la presente circolare sono forniti i primi chiarimenti in ordine
all’applicazione della nuova disciplina.
2. Ambito oggettivo
Come indicato nella premessa, i commi da 937 a 943 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificano la disciplina applicabile ai fini
dell’IVA per taluni prodotti energetici introdotti in un deposito fiscale o in un
deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise).
Secondo il comma 937, la disciplina in commento si applica alla benzina o
al gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri
carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. In data 13 febbraio 2018 è stato emanato il predetto Decreto.
L’articolo 2 del citato decreto prevede che: “Le norme di cui all’articolo
1, commi da 937 a 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alla
benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per
uso autotrazione (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d.
27102011)”. La norma delimita il campo di applicazione del regime in
commento circoscrivendolo ai predetti carburanti per motori riservati all’impiego
di autotrazione, con ciò escludendo quelli utilizzati per altre destinazioni
particolari (quali i trasporti ferroviari, la navigazione marittima ed aerea); ne
restano altresì esclusi la benzina ed il gasolio utilizzati in impieghi agricoli che,
in osservanza di specifica disciplina agevolativa prevista in materia di accisa,
sono immessi in consumo ad aliquota ridotta e sottoposti a denaturazione.
L’individuazione dei suddetti prodotti rientra nella ratio della novella
normativa, anticipata nelle premesse alla presente circolare, di contrastare
fenomeni di evasione e di frode dell’IVA realizzati in uno specifico settore
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merceologico. Ne consegue che non rientra nell’ambito applicativo delle nuove
norme l’immissione in consumo di prodotti da un deposito fiscale o l’estrazione
dal deposito di un destinatario registrato di cui agli articoli 23 e 8 del TUA,
diversi da quelli individuati dall’articolo 2 del richiamato Decreto.
Determinata, dunque, la categoria di prodotti oggetto della disciplina in
commento, si ritiene opportuno chiarire la tipologia di operazioni interessate dal
regime de quo.
2.1 Operazioni che rientrano nel nuovo regime
Il comma 937, già richiamato in precedenza, stabilisce che: “…
l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un
destinatario registrato è subordinata al versamento dell'imposta sul valore
aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di
accompagnamento di cui all'articolo 12, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 504 del 1995, senza possibilità di compensazione. Il
versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti
depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui al
presente comma…”.
Il comma 940 estende tale modalità di assolvimento dell’IVA “per i
prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il
deposito fiscale, previsto dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia utilizzato come deposito IVA ai sensi
dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1991, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, salvo il caso in cui
l’immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto
di un soggetto che integri criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al
comma 942 o che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con
il medesimo decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da fornire al gestore
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del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al comma 938, al fine di
operare l'immissione in consumo dei prodotti”.
Dalle richiamate norme si evince che qualunque sia la provenienza del
prodotto (nazionale, unionale o extraunionale) che viene introdotto nel deposito
fiscale o nel deposito di un destinatario registrato, la sua immissione in consumo
dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è
comunque subordinata al versamento diretto dell’IVA.
L’estensione del versamento diretto dell’IVA ed in generale dell’intero
impianto della norma in commento anche al caso di acquisto intracomunitario in
regime di deposito IVA, di cui all’articolo 50-bis del DL n. 331 del 1993,
derogando alla disciplina tipica di tale istituto, ha l’intento di contrastare
fenomeni di frode, come tra l’altro precisato nella Relazione illustrativa al
provvedimento normativo, dove si legge che la disposizione normativa in
commento evita “che gli operatori che intendano non versare l’IVA al momento
dell’estrazione, precostituendosi le condizioni per realizzare la frode, si
avvalgano della disciplina dei depositi IVA, la quale prevede che all’atto
dell’estrazione, l’imposta si applichi con l’inversione contabile”.
Con riferimento all’acquisto intracomunitario, il citato comma 940,
tuttavia, consente di assolvere l’IVA nei modi ordinari se l’immissione in
consumo dal deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i
criteri di affidabilità di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale del 13 febbraio
2018 o, in mancanza della predetta condizione, che presti idonea garanzia (si
rinvia al paragrafo 7 della circolare) secondo le modalità stabilite dall’articolo 4
del medesimo Decreto.
2.2 Il regime sospensivo dell’IVA
Il comma 939 stabilisce che: “Sono effettuate senza pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni dei prodotti di cui al comma 937, che
intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo comma
937”.
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Le operazioni in parola, ancorché effettuate senza applicazione dell’IVA,
costituiscono cessioni interne, con conseguente assolvimento, da parte del
cedente, degli obblighi previsti dal Titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972.
Pertanto, per le predette cessioni dovrà essere emessa fattura senza
applicazione dell’IVA, avendo cura di riportare il titolo di non applicazione
dell’imposta (art. 1, comma 939, della legge n. 205 del 2017).
La sospensione dell’IVA per le cessioni di beni effettuate nel deposito
fiscale, rappresenta quindi una misura eccezionale del regime IVA in commento,
funzionale a tutelare la ratio antifrode che pervade l’intera novella.
Tale circostanza viene chiarita nella citata Relazione illustrativa ove si
precisa che: “tale disposizione rappresenta un'eccezione necessaria, al fine di
non vanificare l’effetto anti frode che si vuole ottenere attraverso il versamento
diretto dell’imposta una volta estratto il bene”.
Per quanto concerne i beni custoditi nel deposito fiscale, la ratio legis è
quella di allineare sostanzialmente l’esigibilità dell’IVA a quella dell’accisa. Per
quanto concerne invece i beni introdotti nel deposito del destinatario registrato, la
norma vuole allineare l’esigibilità IVA a quella dell’effettiva estrazione del
prodotto da detto deposito.
In tal senso, infatti, il comma 937 subordina l’immissione in consumo dal
deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato al
versamento dell’IVA.
Il comma 939 prevede siano effettuate senza pagamento dell’imposta le
cessioni dei prodotti intervenute durante la loro custodia nei depositi.
Coerentemente con quanto indicato nel comma 937, nella parte in cui lega il
versamento dell’IVA all’immissione in consumo o all’estrazione, e per non
indebolire la portata antifrode delle norme in commento, il regime di sospensione
si ritiene applicabile anche nelle ipotesi di circolazione dei prodotti di cui al
comma 937 tra depositi fiscali o tra deposito fiscale e deposito di un destinatario
registrato.
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In sintesi, ai sensi del comma 937, il pagamento dell’IVA è legato
all’immissione in consumo da deposito fiscale o all’estrazione da deposito di
destinatario registrato; pertanto la cessione dei prodotti di cui al medesimo
comma all’interno di un deposito o da un deposito fiscale ad un altro deposito
fiscale, o verso un destinatario registrato esercente deposito commerciale, non
deve essere assoggettata ad IVA.
3. Base imponibile
Come già anticipato più volte, l’immissione in consumo dal deposito
fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato dei “prodotti” in
argomento è subordinata al versamento diretto all’Erario dell’IVA dovuta in
relazione ai predetti prodotti.
Ai fini della determinazione della base imponibile, il comma 937,
dell’articolo 1, della legge di bilancio 2018, dispone che “La base imponibile,
che include l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore
relativo all'operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo
all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito”.
Ai fini della determinazione della base imponibile occorre avere riguardo
al valore dell’operazione di introduzione solo per i prodotti che non siano stati
oggetto di cessione all’interno del deposito; ove al contrario i prodotti siano stati
oggetto di compravendita, si dovrà necessariamente (e non alternativamente)
considerare il valore dell’ultima cessione effettuata.
Da rilevarsi altresì che, sempre ai sensi del comma 937, “la base
imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell’importo relativo
alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato
oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione”. Pertanto, le
prestazioni di servizi rese all’interno del deposito e relative ai prodotti oggetto
della presente trattazione saranno fatturate al committente senza addebito
dell’imposta. Inoltre, le prestazioni di servizi in parola integreranno la base
imponibile solo qualora territorialmente rilevanti.
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La sopra riportata disposizione del comma 937 sulla determinazione della
base imponibile infatti deve essere interpretata tenendo conto - come evidenziato
in premessa - della peculiarità che caratterizza i depositi fiscali e i depositi di
destinatari registrati in commento che, pur non essendo dei depositi IVA di cui
all’articolo 50-bis del DL n. 331 del 1993, ne assumono alcune caratteristiche
mutuandone, seppure in parte, la relativa disciplina.
In particolare, una differenza fondamentale dei depositi fiscali e dei
depositi di destinatari registrati in commento rispetto ai depositi IVA è
rappresentata dalla circostanza che le operazioni di importazione con immissione
in libera pratica di beni extra-UE, relative ai prodotti destinati ad essere introdotti
in un deposito fiscale, sono effettuate con pagamento dell'IVA in dogana.
Al riguardo, l’ultimo periodo del comma 937 prevede che “Non concorre
alla formazione della base imponibile l’eventuale importo sul quale è stata
versata l’imposta sul valore aggiunto all’atto dell’importazione”.
Quest’ultima previsione intende evitare l’eventuale doppia imposizione
che si verificherebbe laddove il medesimo soggetto che ha assolto l’IVA
all’importazione, fosse tenuto ad assolvere nuovamente l’IVA sul prodotto al
momento della sua immissione in consumo dal deposito fiscale ovvero della sua
estrazione dal deposito di destinatario registrato.
Giova precisare, tuttavia, che il citato comma 937 non è applicabile
nell’ipotesi in cui il soggetto che procede all’immissione in consumo dal deposito
fiscale ovvero all’estrazione dal deposito di destinatario registrato sia un soggetto
diverso da quello che ha assolto l’IVA all’importazione. Ciò, in quanto il
prodotto è stato oggetto di compravendita all’interno del deposito, ancorché
senza applicazione dell’IVA. In tal caso, infatti, il cedente avrebbe, comunque,
diritto al recupero dell’imposta assolta in Dogana mediante la detrazione, mentre
il cessionario riceverebbe un prodotto sul quale non risulterebbe assolta alcuna
IVA. In quest’ultima ipotesi, pertanto, ai fini della determinazione della base
imponibile all’atto dell’immissione in consumo o dell’estrazione dei prodotti
deve tenersi conto:
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del corrispettivo o valore relativo all'operazione di introduzione ovvero
dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la
loro custodia nel deposito;
dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi (sempreché
territorialmente rilevanti in Italia) delle quali i beni stessi abbiano formato
oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione;
dell’ammontare dell’accisa.
4. Ambito soggettivo ed esclusioni
L’ambito di applicazione della normativa è regolamentato dal comma 937
dell’articolo 1 della Legge di bilancio per il 2018, ove si specifica – tra l’altro –
che il versamento deve essere effettuato in occasione dell’immissione in
consumo dal deposito fiscale o dell’estrazione dal deposito di un destinatario
registrato dei prodotti oggetto delle disposizioni in commento.
I successivi commi 940 e 941 recano tuttavia delle eccezioni a tale regola
generale disciplinata dal comma 937; infatti, se la prima parte del comma 940
estende l’applicazione della novella legislativa anche all’introduzione dei
prodotti petroliferi, a seguito di acquisto intracomunitario, in deposito fiscale
utilizzato come deposito IVA, successivamente, la seconda parte dello stesso
comma fa salvi i casi di immissione in consumo attuata per conto di un soggetto
cd. “affidabile” o che presti “idonea garanzia” con le modalità e i termini
stabiliti con successivo decreto. Tali due condizioni devono ritenersi alternative
ed è sufficiente la presenza di una delle stesse per escludere l’applicazione delle
disposizioni in esame. Pertanto, ancorché la normativa riguardi in generale anche
gli acquisti intracomunitari dei prodotti in parola, introdotti in depositi fiscali
utilizzati come deposito IVA, sussiste in relazione agli stessi un’esclusione
soggettiva che si riconosce alternativamente al soggetto “affidabile” oppure al
soggetto che, prima dell’immissione in consumo, presti un’idonea garanzia per
l’importo dell’imposta sul valore aggiunto.
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Relativamente al comma 941, esso introduce delle eccezioni al regime de
quo quando le operazioni vengono effettuate:
i. da un deposito fiscale o da un deposito di un destinatario registrato per
prodotti di proprietà dell’esercente;
ii. da un deposito fiscale per conto di un soggetto esercente altro deposito
fiscale avente la capacità non inferiore ai valori stabiliti dall’articolo 23,
comma 3, del Testo Unico Accise e che integri requisiti di affidabilità
determinati con il decreto ministeriale 13 febbraio 2018;
iii. da un deposito fiscale avente la capacità non inferiore ai valori stabiliti
dall’articolo 23, comma 3, del Testo Unico Accise ed immessi in consumo
per conto di un soggetto che presti idonea garanzia, anch’essa determinata,
negli importi e nelle modalità di prestazione, con il decreto ministeriale
del 13 febbraio 2018.
In relazione al punto i.), il comma 941 specifica che l’obbligo di
versamento dell’IVA all’atto dell’immissione in consumo da deposito fiscale o
dell’estrazione da deposito di un destinatario registrato non riguarda le
operazioni effettuate sui prodotti di cui al comma 937, quando questi sono di
proprietà del gestore del deposito.
Per quanto concerne l’ipotesi sub ii.), le condizioni per l’applicazione
della deroga al regime in commento sono ravvisabili nella titolarità di un diverso
deposito avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall’articolo 23, comma
3, del TUA (per la benzina ed il gasolio, non inferiore a 10.000 metri cubi) e
nella ricorrenza dei requisiti di affidabilità, previsti dall’articolo 3 del Decreto.
Infine, per quanto concerne l’ipotesi sub iii.), le condizioni per
l’applicazione della deroga si realizzano esclusivamente in capo ai soggetti che
immettono in consumo i prodotti in parola da un deposito fiscale avente capacità
non inferiore ai valori stabiliti dall’articolo 23, comma 3, del TUA e che prestino
idonea garanzia ai sensi del citato Decreto.
L’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede che “Per i
depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale, di cui all'articolo 23
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del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come
sostituito dal comma 535, lettera e), del presente articolo, le disposizioni del
comma 4 del citato articolo 23, come sostituito dal comma 535, lettera e), del
presente articolo, hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge”.
In pendenza del periodo transitorio, che va dall’entrata in vigore della
citata legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, fino al terzo anno successivo (31
dicembre 2019), si ritiene che le eccezioni, contenute nel comma 941 della Legge
di bilancio per il 2018 (che si sostanziano nella possibilità di immettere in
consumo dal deposito fiscale o estrarre dal deposito di un destinatario registrato
senza il pagamento dell’IVA con F24 in presenza dei requisiti di affidabilità o di
prestazione dell’idonea garanzia), si applicano anche ai depositi ricompresi nella
soglia tra i 3000 ed i 10000 metri cubi.
5. Modalità di pagamento dell’IVA all’atto della immissione in
consumo dal deposito fiscale ovvero dell’estrazione dal deposito
di destinatario registrato
L’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito
di un destinatario registrato dei prodotti in argomento, è subordinata al
versamento dell’IVA, con modello F24 di cui al D.lgs. n. 241 del 1997, i cui
riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento (DAS), di cui
all’articolo 12, comma 1, del D.lgs.. n. 504 del 1995, senza possibilità di
compensazione.
Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei
predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti.
In proposito, la Risoluzione n. 18/E del 20 febbraio 2018 ha istituito il
codice tributo 6044 per il versamento dell’IVA, tramite il modello “F24
Versamenti con elementi identificativi” (cd. F24 ELIDE). La predetta
Risoluzione ha anche attivato il codice identificativo “64”, da indicare in
corrispondenza del codice fiscale del gestore del deposito fiscale ovvero del
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destinatario registrato obbligato in solido per l’IVA non versata con il soggetto
per conto del quale si procede rispettivamente all’immissione in consumo o
all’estrazione. Tale codice identificativo permette che i versamenti dell’imposta
sul valore aggiunto effettuati dal soggetto per conto del quale si immettono in
consumo e si estraggono i beni dal deposito fiscale o dal deposito di destinatario
registrato siano correttamente relazionati con il cassetto fiscale del gestore del
deposito, il quale ha riscontro certo del versamento effettuato dal soggetto
obbligato. Nel modello F24 Elide viene altresì riportato, nel campo “elementi
identificativi”, il codice accisa del gestore del deposito fiscale o del destinatario
registrato.
Ai sensi del comma 938 “La ricevuta di versamento è consegnata in
originale al gestore del deposito al fine di operare l’immissione in consumo o
l’estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore
del deposito è solidalmente responsabile dell’imposta sul valore aggiunto non
versata”.
In particolare, l’articolo 5, comma 2, del Decreto rubricato “Modalità di
comunicazione dei dati relativi al versamento dell’imposta al gestore del
deposito” dispone che “Il gestore del deposito fiscale o il destinatario registrato,
acquisita la ricevuta di cui al comma 1, procede alla verifica della presenza del
modello di pagamento accedendo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia
delle entrate sul proprio cassetto fiscale”.
A tal fine, il gestore del deposito deve, comunque, essere sempre
informato delle transazioni avvenute all’interno dello stesso a motivo della
propria responsabilità; sarà opportuno che il gestore del deposito conservi un
esemplare dei documenti di introduzione e di estrazione, nonché di quelli che
attestano gli scambi eventualmente avvenuti e le prestazioni rese nel periodo
della giacenza dei beni nel deposito. Ciò ferma restando l’osservanza degli
obblighi di contabilizzazione propri della disciplina delle accise.
Il predetto versamento e la verifica dello stesso da parte del gestore del
deposito si pone, in linea di principio, come condizione della singola immissione
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in consumo dal deposito fiscale ovvero della singola estrazione dal deposito del
destinatario registrato.
Tuttavia, al fine di semplificare l’operatività da parte dei soggetti
obbligati, si è dell’avviso che gli stessi possano effettuare un versamento
cumulativo per l’IVA stimata in relazione ai prodotti che si prevede di immettere
in consumo ovvero di estrarre da uno specifico deposito; in questo caso, sul
Documento Amministrativo Semplificato (DAS) relativo ad ogni singola
immissione in consumo o estrazione, dovrà essere riportato il riferimento sempre
allo stesso modello di versamento F24.
In caso di versamento cumulativo viene effettuata una verifica di
congruità del versamento da parte del gestore del deposito, che dovrà tenere un
conto scalare delle singole immissioni in consumo o estrazioni connesse al
versamento dell’IVA effettuato, controllando che lo stesso sia capiente. Ai fini
dell’applicazione del comma 938, le immissioni in consumo o le estrazioni
operate oltre la capienza del versamento cumulativo si considerano effettuate in
mancanza della ricevuta di versamento.
Per esigenze di semplificazione, e ai soli fini della verifica effettuata dal
gestore del deposito sulla congruità del versamento IVA eseguito in relazione
all’immissione in consumo o all’estrazione, si può considerare congruo un
versamento dell’IVA:
non inferiore al 37% dell’importo dell’accisa versata sulla medesima
quantità di benzina immessa in consumo o estratta;
non inferiore al 39% dell’importo dell’accisa versata sulla medesima
quantità di gasolio immesso in consumo o estratto.
Le percentuali di incidenza dell’imposta sul valore aggiunto sopra
riportate, da applicare sull’importo dell’accisa da versare su pari quantità di
carburante, sono state elaborate sulla media di n. 50 rilevazioni effettuate per
l’anno 2017 e sono comunque inferiori alle medie calcolate per il decennio
2008/2018.
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Si precisa che tali percentuali rappresentano solo un valore minimo
indicativo che può essere preso come riferimento dal gestore del deposito per la
verifica di congruità. Resta inteso, infatti, che all’immissione in consumo o
all’estrazione dal deposito deve corrispondere un versamento dell’IVA calcolato
con le regole descritte al paragrafo n. 3 della presente circolare.
Giova precisare, infine, che le predette modalità di assolvimento dell’IVA,
che - come già evidenziato - intendono rispondere ad esigenza di prevenzione di
fenomeni di frode, inducono ad escludere che il soggetto obbligato possa
avvalersi della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell’imposta, di
cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972. Nelle fattispecie
in commento, pertanto, i soggetti c.d. esportatori abituali non potranno utilizzare
il cd. plafond disponibile e conseguentemente dovranno eseguire il versamento
diretto.
Al di fuori, peraltro, della sussistenza delle ipotesi di deroga, anche per i
depositi fiscali utilizzati come depositi IVA, l’immissione in consumo o
l’estrazione dei prodotti introdotti a seguito di acquisto intra-UE, è subordinata al
versamento diretto della relativa IVA.
Sotto il profilo degli adempimenti contabili da rispettare, nell’ipotesi in
cui l’estrazione avviene da parte dello stesso soggetto passivo che ha realizzato
l’acquisto intracomunitario, tale soggetto è tenuto a documentare l’estrazione
mediante l’integrazione del documento originario con le modalità da ultimo
descritte nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, paragrafi 6.3.e 6.4, e ad
annotare la variazione in aumento nel registro delle fatture emesse di cui
all’articolo 23 del DPR n. 633 del 1972, senza far concorrere la relativa imposta
nella liquidazione di periodo essendo stata già versata direttamente all’Erario;
annotare la variazione in aumento nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25
del medesimo Decreto.
Nel caso in cui il soggetto che procede all’estrazione del bene non sia il
medesimo che ha provveduto a introdurre i beni a seguito di un acquisto
intracomunitario, si dovrà emettere un’autofattura ai sensi dell’articolo 17,
17
comma 2, del DPR n. 633 del 1972, con le modalità da ultimo descritte nella
circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, paragrafi 6.3.e 6.4, fermo restando il
versamento dell’imposta dovuta tramite F24, e procedere alle predette
annotazioni nel registro di cui all’art. 25 del DPR n. 633 del 1972.
6. Criteri di affidabilità
L’articolo 3 del Decreto, che come detto contiene le modalità di attuazione
della normativa in esame, tenuto conto del particolare regime di favore attribuito
ai soggetti cosiddetti “affidabili”, individua i criteri che fanno emergere tale
qualità in capo ai soggetti, indicati nei commi 940 e 941, dell’articolo 1 della
legge di bilancio. In particolare il citato art. 3 definisce le condizioni soggettive
che integrano in capo ai soggetti interessati i “criteri di affidabilità”, al ricorrere
delle quali la disciplina in commento sui depositi fiscali non trova applicazione.
A tal fine, si considera affidabile il soggetto in capo al quale si verifica una delle
seguenti condizioni:
a) il soggetto è certificato ai sensi degli articoli 38 e seguenti del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 ottobre 2013;
b) il soggetto è esonerato dall'obbligo di prestare cauzione ai sensi
dell’articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43;
c) il soggetto è esonerato dall'obbligo di prestare cauzione ai sensi
dell’articolo 5, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, relativamente al deposito fiscale di cui risulta titolare.
Le suddette condizioni sono alternative tra loro, per cui è sufficiente che
un operatore rientri in una delle categorie sopraindicate per essere considerato
affidabile. Invero, trattasi di operatori ai quali va riconosciuto un elevato grado di
affidabilità fiscale secondo la legislazione doganale e delle accise, e per i quali
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appare piuttosto limitato il rischio di evasione dall’IVA al momento
dell’immissione in consumo dei prodotti in esame, custoditi in deposito fiscale.
Pertanto, le immissioni in consumo previste dal comma 940 (e dunque
anche nel caso di utilizzo del deposito fiscale come deposito IVA) e dal comma
941, effettuati per conto di soggetti ritenuti affidabili, in base ai predetti criteri
individuati dal Decreto, seguono la disciplina ordinaria per ciò che concerne
l’assolvimento dell’IVA. Tali soggetti, pur non dovendo assolvere l’imposta
mediante il versamento con il modello F24 ELIDE, saranno, comunque, tenuti a
documentare l’operazione di estrazione con le modalità indicate nel paragrafo
5.e ad annotare nella propria contabilità gli elementi utili ad identificare le
predette operazioni di immissione in consumo relative a precedenti operazioni
eventualmente effettuate senza IVA.
Nel dettaglio:
1. Deroghe contenute nel comma 940 dell’articolo 1 della Legge di
bilancio 2018
Il comma 940 prevede, in linea di principio, l’applicazione delle
disposizioni antifrode (commi 937, 938 e 939) anche nelle ipotesi in cui i
carburanti in esame siano stati introdotti in deposito fiscale, a seguito di acquisto
intracomunitario, ed anche qualora detti depositi siano utilizzati come depositi
IVA (secondo le disposizioni dell’articolo 50-bis del D.L. n. 331 del 1993).
Eccezione a questo sistema è stabilita per l’immissione in consumo dal deposito
fiscale, qualora sia effettuata “per conto di un soggetto che integri criteri di
affidabilità”, nei sensi sopradetti, ovvero presti idonea garanzia con le modalità e
i termini previsti dal successivo articolo 4 del Decreto.
In questo caso, pertanto, al momento dell’immissione in consumo dei
prodotti non sarà necessario il materiale versamento dell’IVA con modello F24,
di cui al D.lgs. n. 241 del 1997, ma l’imposta verrà assolta dal soggetto che
immette in consumo i prodotti, mediante l’applicazione del meccanismo
dell’inversione contabile (reverse charge), secondo quanto previsto dall’articolo
50-bis del D.L. n. 331 del 1993.
19
Di converso, come già illustrato nel precedente paragrafo, al di fuori delle
ipotesi di deroga appena analizzate, anche per i depositi fiscali utilizzati come
depositi IVA, l’immissione in consumo dei prodotti introdotti a seguito di
acquisto intra-UE è subordinata al versamento diretto della relativa IVA con
modello F24.
2. Deroghe contenute nel comma 941 dell’articolo 1 della Legge di
bilancio 2018
L’altra deroga rispetto alla disciplina antifrode in commento è prevista per
i carburanti in parola di proprietà dello stesso gestore del deposito, che provvede
alla loro immissione in consumo o estrazione dal deposito stesso. Analogamente,
si verte in ipotesi di deroga, quando i prodotti sono immessi in consumo da un
deposito fiscale per conto di un soggetto (ritenuto affidabile in base ai
sopraelencati criteri), titolare di un diverso deposito fiscale (avente capacità non
inferiore ai valori fissati dall’articolo 23, comma 3, del TUA). Infine, l’ultima
deroga, prevista dal comma 941 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2018,
riguarda l’immissione in consumo dei prodotti in discorso da un deposito fiscale
avente capacità non inferiore a quanto previsto dall’articolo 23, comma 3, del
TUA per conto di un soggetto, che presti idonea garanzia, ai sensi dell’articolo 4
del Decreto.
Pertanto, per le sopraelencate ipotesi si renderà applicabile la disciplina
ordinaria per ciò che concerne gli obblighi di documentazione e di assolvimento
dell’IVA.
Con riferimento alla titolarità del diverso deposito fiscale, si ritiene che
nell’ambito di gruppi societari i requisiti di affidabilità possano considerarsi
integrati anche qualora il soggetto per conto del quale avviene l’immissione in
consumo sia una società controllata ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1,
del codice civile e la società controllante sia esonerata dal versare la cauzione di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del Decreto. In sostanza, si ritiene
affidabile anche una società che non integra direttamente i criteri stabiliti
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dall’articolo 3, ma che risulta controllata totalmente da altra società che gode
delle condizioni in esame.
Specularmente, qualora la società controllata sia affidabile e titolare di
deposito fiscale, il requisito dell’affidabilità si considererà integrato anche per la
controllante della stessa, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., che proceda
all’immissione in consumo.
Resta inteso che il gestore del deposito deve acquisire dal soggetto che
richiede l’immissione in consumo (o l’estrazione) l’attestazione di cui all’articolo
1, coma 940, della legge n. 205 del 2017 ed esibire tale attestazione a richiesta
degli organi verificatori.
7. Prestazione di garanzia
L’articolo 4 del Decreto disciplina le modalità di prestazione della
garanzia di cui all’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 940 e
941.
In particolare, il comma 1 del citato art. 4 prevede che la garanzia sia
prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore
nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa
commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate
garanzie di solvibilità, ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di
assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti
dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere
prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui
all’articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto
dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Il comma 2 dispone che per i gruppi di società, con patrimonio risultante
dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere
prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o
controllante di cui all’articolo 2359 del codice civile dell'obbligazione di
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integrale versamento della somma che avrebbe dovuto essere versata
all'Amministrazione finanziaria al momento dell’immissione in consumo o
dell’estrazione, anche in caso di cessione della partecipazione nella società
controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve
comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere
la partecipazione nella società controllata o collegata.
Infine, il comma 3 ha stabilito la durata minima della garanzia a beneficio
dell’Agenzia delle entrate, pari a 12 mesi dalla data di immissione in consumo;
tale durata minima è valevole sia per la garanzia prestata ai sensi del comma 1
dello stesso articolo che ai sensi del comma 2.
In proposito, i modelli di garanzia per intermediari/banche per la
costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e per
società/banche per il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
(approvati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot.
47927/2018 del 1° marzo 2018) prevedono all’articolo 2, rubricato “Durata della
garanzia”, che la garanzia prestata abbia efficacia a decorrere dalla data di
immissione in consumo dei carburanti dal deposito fiscale da parte del
Richiedente per una durata pari a dodici mesi.
Tale durata di dodici mesi, stabilita per legge a beneficio dell’Agenzia
delle entrate, non impedisce il rilascio di una garanzia per un periodo più ampio
di quello minimo richiesto. Laddove pertanto, questioni di gestione aziendale e
snellezza della procedura rendessero preferibile per il soggetto che procede
all’immissione in consumo dei beni rilasciare una più ampia garanzia a favore
dell’Agenzia, l’articolo 4, comma 3, non è in alcun modo impeditivo di tale
scelta.
In analoga ottica di semplificazione, si ritiene che la società capogruppo –
ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto – possa anche prestare garanzia
cumulativa, mediante diretta assunzione dell’obbligazione di integrale
pagamento della somma da versare, per un importo corrispondente alle (stimate)
immissioni in consumo relative all’anno solare da garantire per ogni deposito
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utilizzato. La garanzia avrà una durata fino al 31/12 dell’anno successivo a quello
in cui avvengono le immissioni in consumo, in modo che i 12 mesi minimi
previsti dalla norma di legge siano effettivi anche per le immissioni effettuate in
corso d’anno e fino al 31 dicembre dello stesso.
Quanto all’importo della garanzia rilasciata per anno solare, effettuato su
stime previsionali, esso dovrà essere riferito ad un unico deposito e monitorato a
cura del gestore del deposito stesso ai fini del controllo sul raggiungimento del
massimale garantito; l’importo complessivo della garanzia non potrà mai essere
inferiore all’imposta sul valore aggiunto calcolata sui beni oggetto di immissione
in corso d’anno. Ove venisse raggiunto tale importo massimo, sarà possibile
effettuare nuove immissioni in consumo per suo conto solo nel caso in cui sia
previamente effettuato il versamento dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell’articolo 1, comma 937, Legge di bilancio 2018, oppure venga prestata una
nuova garanzia (per singola operazione o cumulativa).
La previsione di una garanzia cumulativa su base annua è valevole anche
ai fini della garanzia prestata mediante costituzione di deposito vincolato in titoli
di Stato o garantiti dallo Stato o mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria.
7.1 Modalità di prestazione della garanzia e verifica del gestore dei
depositi
L’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio
fiscale del soggetto per conto del quale si procede all’immissione in consumo
riceve dallo stesso l’originale del modello di garanzia e provvede – mediante
richiesta all’indirizzo PEC del soggetto garante, come indicato nel modello stesso
– alla verifica di esistenza della garanzia rilasciata, al riscontro sull’importo
garantito e alla data di validità della garanzia stessa.
L’ufficio dell’Agenzia delle entrate, effettuato il minimo controllo di
esistenza della garanzia di cui sopra, darà riscontro al gestore del deposito fiscale
dell’esito; la comunicazione di verifica dell’Agenzia delle entrate viene
trasmessa all’indirizzo PEC del gestore, come indicato nel modello.
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8. Efficacia temporale
Ai sensi del comma 943, la disciplina speciale in commento si applica “a
decorrere dal 1° febbraio 2018”.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 40 del 17
febbraio 2018) del decreto ministeriale del 13 febbraio 2018, è stata data
attuazione alla predetta disciplina in commento.
Le sanzioni non sono irrogate per le violazioni commesse anteriormente
alla data di questa circolare, in presenza di obiettive condizioni di incertezza ai
sensi del citato art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (cd. statuto dei
diritti del contribuente), sempre che l’imposta sia stata assolta.
* * *
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Antonino Maggiore
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare 205/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Circolare 205/2018 disciplina il versamento diretto dell'IVA su benzina e gasolio in regime di deposito fiscale, introducendo obblighi di pagamento con F24 ELIDE e criteri di affidabilità per le eccezioni. Commercialisti e gestori di depositi devono conoscere i requisiti di esenzione (certificazione AEO, esonero da cauzione), le modalità di garanzia (fideiussione, polizza assicurativa, titoli di Stato), la base imponibile (corrispettivo più accisa), e le operazioni sospese da IVA effettuate durante la custodia nel deposito, per garantire la corretta applicazione del regime antifrode e la responsabilità solidale del gestore.
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