Tassazione ai fini IVA delle prestazioni rese da un istituto scolastico, in relazione al servizio di cassa affidato da quest'ultimosulla base delle disposizioni del decreto 28 agosto 2018, n. 129
Quali prestazioni rese da un istituto di credito a una scuola per il servizio di cassa sono esenti IVA secondo l'articolo 10 del DPR 633/1972?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che le prestazioni di servizio di cassa rese da un istituto di credito a un istituto scolastico rientrano nell'esenzione IVA prevista dall'articolo 10, comma 1, numero 1) del DPR 633/1972, in quanto costituiscono operazioni di gestione di conti correnti, incassi e pagamenti. Questa esenzione si applica indipendentemente dalle modalità tecniche utilizzate (come l'ordinativo informatico locale - OIL) e dal fatto che il compenso sia strutturato come canone forfettario annuale. Rientrano nell'esenzione anche i compensi per pagamenti mediante strumenti diversi dal bonifico (MAV, RID, RIBA, etc.) e per l'attivazione e gestione di carte di credito, poiché costituiscono operazioni di pagamento. Tuttavia, i servizi di custodia e amministrazione di titoli e valori sono espressamente esclusi dall'esenzione e rimangono soggetti all'aliquota IVA ordinaria del 22%. Per le somme rimborsate dal gestore a titolo di anticipazioni documentate (spese postali, comunicazioni, tasse), non concorrono alla base imponibile IVA secondo l'articolo 15 del DPR 633/1972.
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Riferimento normativo
Tassazione ai fini IVA delle prestazioni rese da un istituto scolastico, in relazione al servizio di cassa affidato da quest'ultimosulla base delle disposizioni del decreto 28 agosto 2018, n. 129 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 154
OGGETTO: Tassazione ai fini IVA delle prestazioni rese da un istituto di credito ad un
istituto scolastico, in relazione al servizio di cassa affidato da quest'ultimo
sulla base delle disposizioni del decreto 28 agosto 2018, n. 129.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'istituto scolastico istante (di seguito la "Scuola") intende procedere
all'affidamento del servizio di cassa ad un istituto di credito (di seguito "Gestore"), in
conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto 28 agosto 2018, n. 129.
La Scuola precisa che il predetto affidamento avviene tramite le procedure ad
evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
Contratti Pubblici), utilizzando gli strumenti di acquisto e di negoziazione predisposti
da Consip S.p.A. o mediante procedure autonome di negoziazione con le modalità
stabilite dalla normativa vigente in materia, che i servizi di tesoreria e cassa trovano
allocazione anche all'interno del Mercato Elettronico (MePa) e quindi le procedure di
importo inferiore alla soglia comunitaria possono ivi essere effettuate con le banche
aderenti.
Alla procedura individuata l'ANAC provvede ad assegnare il Codice
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Identificativo Gara (CIG) ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136 ("
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di
normativa antimafia").
Il Gestore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla predetta legge n. 136 del 2010, nonché degli obblighi
previsti dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 ("Misure urgenti in materia di
sicurezza"), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione nei rapporti con la
scuola.
A tali fini, la Scuola stipula apposita convenzione alle migliori condizioni di
mercato per quanto concerne i tassi d'interesse attivi e passivi, il costo delle operazioni
e le spese di tenuta conto.
Oggetto della procedura è l'affidamento della gestione del servizio di cassa, che
comprende la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo alla
Scuola e dalla stesse ordinate (definiti servizi base), la custodia e amministrazione dei
titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, i servizi di
anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzate alla realizzazione di progetti
formativi (definiti servizi opzionali). Poiché i servizi opzionali hanno natura
facoltativa, la Scuola può valutare discrezionalmente se chiederne o meno
l'attivazione.
Il servizio richiesto deve essere erogato tramite sistemi informatici con
collegamento diretto tra la Scuola e il Gestore, il cui scambio dei dati e della
documentazione avviene mediante l'ordinativo informatico locale (di seguito "OIL").
Come precisato nella documentazione integrativa, l'OIL è l'insieme delle risorse
informatiche e organizzative necessarie per automatizzare l'iter amministrativo
adottato dalle scuole per l'ordinazione delle entrate e delle spese all'istituto cassiere. In
termini funzionali, l'OIL è il complesso di procedure informatiche permettono di
integrare il sistema di contabilità finanziaria della scuola con le procedure del cassiere
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per consentire fra le stesse un colloquio bidirezionale: l'evidenza elettronica che si
ottiene è dotata di validità amministrativa e contabile e sostituisce a tutti gli effetti, i
documenti cartacei. L'utilizzo di sistemi informatici per lo scambio di informazioni e
documenti tra le imprese e la PA, infatti, è divenuto obbligatorio a seguito
dell'introduzione del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 e del successivo
D.P.C.M. 22 luglio 2011 che ne ha prescritto le modalità di attuazione, nonché del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che ha confermato l'obbligo per la PA di
avviare il processo di superamento dei sistemi basati sull'uso di supporti cartacei e di
adozione dell'OIL. Per gli istituti scolastici, tale processo è stato cutato dal Ministero
dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca con il supporto dell'ABI e della
DigitPA.
Per completezza, l'istante chiarisce che per analogia al servizio di cassa delle
scuole vi è il servizio di tesoreria, riferito agli enti locali, di cui all'articolo 209, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali).
L'istante evidenzia che, nel caso di specie, il Gestore ha prospettato le seguenti
due possibilità.
Caso 1. Il Gestore presta alla Scuola solo i cosiddetti servizi base, per cui è
previsto un corrispettivo a canone annuale forfettario di Euro xxx. I predetti servizi
base comprendono la gestione e la tenuta del conto corrente, tutte le operazioni di
riscossione e di pagamento mediante bonifico e il servizio di remote banking,
remunerati mediante il canone annuo forfetario sopra indicato.
Caso 2. Il Gestore presta alla Scuola oltre ai servizi base, sopra descritti, anche
alcuni servizi opzionali richiesti. In tal caso, oltre al canone annuale fisso di Euro xxx
per i servizi base, la remunerazione del Gestore prevede anche:
- un canone annuale fisso pari a Euro xxx per l'attivazione e la gestione delle
carte di credito;
- un canone annuale fisso pari a Euro xxx per la custodia e l'amministrazione di
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titoli e valori;
- corrispettivi, a misura o in percentuale, variabili a seconda delle effettive
operazioni poste in essere, per le riscossioni tramite procedure MAV, RID, RIBA,
incasso domiciliato, bollettino, aquiring POS.
Infine, spetta al Gestore il rimborso delle spese sostenute e anticipate per conto
della Scuola, quali quelle postali, quelle relative alle comunicazioni inerenti al servizio
trasmesse alla Scuola e/o ai creditori, quelle sostenute per l'esecuzione dei pagamenti
che richiedono la corresponsione di un onere, le tasse postali relative al prelievo dal
conto corrente postale e i bolli se previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 e non rientranti nei casi di esenzione.
Secondo quanto emerge dall'istanza e dall'ulteriore documentazione prodotta, il
Gestore sostiene che il corrispettivo annuale forfetario, pari a Euro xxx è da
considerarsi relativo esclusivamente all'attività di cassa, incassi e pagamenti, gestione
della liquidità e, pertanto, è esente IVA ai sensi dell'articolo 10, c.1, lett. 1) del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 del DPR, senza obbligo di
emettere la fattura.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante espone i comportamenti che intende adottare in entrambi i casi.
Caso 1. A fronte del pagamento da parte della Scuola, il Gestore è obbligato ad
emettere la fattura in formato elettronico, anche senza la preventiva richiesta prevista
dall'articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, e a trasmetterla alla Scuola nel rispetto del
decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, assoggettando ad IVA, con l'aliquota del
22%, il compenso annuo forfettario stabilito.
Caso 2. In tal caso, vale la stessa soluzione prospettata precedentemente per
quanto riguarda il compenso relativo ai servizi base, mentre i servizi opzionali, sia
quelli a canone sia quelli a misura, saranno esenti IVA, ai sensi dell'articolo 10 del
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d.P.R. n. 633 del 1972. L'eventuale rimborso delle spese sostenute e anticipate per
conto della Scuola saranno, invece, escluse dall'IVA, ex articolo 15 del d.P.R. n. 633
del 1972.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 20 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della
ricerca (MIUR) del 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il «Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» disciplina
l'affidamento del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche.
In base al predetto articolo 20, «Il servizio di cassa risponde alle disposizioni
vigenti in materia di tesoreria unica e ha per oggetto:
a) la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo alla
Scuola e dalla stessa ordinate;
b) la custodia e l'amministrazione di titoli e valori».
Il comma 2 della citata disposizione prevede, inoltre, che «il servizio di cassa è
affidato ad un unico operatore economico in possesso delle necessarie atutorizzazioni
previste dalla legge utilizzando gli strumenti di acquisto e di negoziazione
eventualmente predisposti dalla Consip S.p.A., d'intesa con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, anche sulla base degli schemi di cui al comma 5».
Il comma 3 del sopra citato articolo 20 dispone che, al fine dell'affidamento del
servizio di cassa, «il dirigente scolastico stipula apposita convenzione alle migliori
condizioni di mercato per quanto concerne i tassi d'interesse attivi e passivi, il costo
delle operazioni e le spese di tenuta conto, comparate, in caso di sostanziale parità,
con altri benefici concessi dal predetto istituto, sulla base degli schemi predisposti dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze».
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Il successivo comma 5 prevede che il Ministero «può adottare schemi di atti di
gara per l'affidamento del servizio di cassa, al fine di uniformare le relative procedure
selettive».
Al riguardo, con nota prot n. 24078 del 30 novembre 2018, il MIUR ha fornito
alle istituzioni scolastiche, tra l'altro, indicazioni in merito alla procedura da espletare
per l'affidamento del servizio di cassa e l'elenco dei servizi base (da richiedere
obbligatoriamente al gestore) e dei servizi opzionali (la cui richiesta deve essere
valutata in base alle specifiche esigenze delle singole scuole). Con la medesima nota,
sono state anche trasmessi lo schema di Convenzione e gli Schemi di atti di gara per
procedere all'affidamento del servizio di cassa, aggiornati in funzione della disciplina
contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nelle relative previsioni
d'attuazione nonché del decreto n. 129 del 2018.
Con il presente interpello è stato chiesto un parere sulla corretta disciplina fiscale
ai fini IVA a cui assoggettare le prestazioni offerte dal Gestore individuato dalla
Scuola istante in forza della convenzione che la stessa andrà a stipulare, con
particolare riferimento all'applicabilità alle medesime operazioni dell'esenzione di cui
all'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Per quanto di interesse, l'articolo 10, comma 1 del d.P.R. n. 633 del 1972 al
numero 1) prevede che sono esenti «le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei
concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di
crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la
negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti
e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la
gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il
servizio bancoposta».
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Con riferimento alle predette operazioni, il cui presupposto per l'esenzione
deriva da un fattore oggettivo, ovvero la natura dell'operazione, con diversi documenti
di prassi è stato più volte affermato, anche sulla base delle pronunce della Corte di
Giustizia, che l'applicazione dell'esenzione in esame deve prescindere dall'esame delle
qualità giuridiche del soggetto che pone in essere o riceve la prestazione suscettibile
del beneficio fiscale, a nulla rilevando peraltro le modalità tecniche, elettronica,
automatica o manuale, con cui la medesima viene svolta. La Corte ha, infatti, ritenuto
che un'operazione sia da qualificarsi come "finanziaria" se il suo oggetto è
riconducibile al contenuto della norma comunitaria di esenzione (risoluzione n. 205/E
del 2001, ris. 133/E del 2003 e ris. n. 56/E del 2014).
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dall'istanza e dalla bozza di
convenzione prodotta in sede di documentazione integrativa, la prestazione che la
Scuola richiede al Gestore è il servizio di cassa avente ad oggetto "il complesso delle
operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Istituto e, in particolare la riscossione
delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate
(...)" (cfr. articolo 2 della bozza di convenzione).
L'articolo 3 della predetta bozza stabilisce che "Per lo scambio dei dati e della
documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite strumenti informatici con
collegamento diretto tra l'Istituto e il gestore le cui modalità sono stabilite tra le parti.
in particolare, si utilizza l'ordinativo informatico locale (di seguito l'OIL)".
Come emerge dalla lettura dei successivi articoli 4 e 5 "le entrate sono riscosse
dal gestore in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Istituto tramite
OIL" e "i pagamenti sono effettuati dal gestore in base agli ordinativi di pagamento
(mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL".
Per il servizio di tenuta conto è previsto un compenso complessivo pari a Euro
xxx corrisposto, non a fronte di ogni singola operazione, ma a titolo di canone
forfetario annuo (cfr. articolo 14 della bozza).
In considerazione di quanto premesso, si ritiene che i servizi oggetto della
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convenzione tra la Scuola ed il Gestore, consistenti essenzialmente in operazioni di
gestione del conto corrente, di incassi e di pagamenti, ordinati dalla Scuola stessa
tramite l'OIL, rientrino nell'ambito delle operazioni esenti ai fini IVA, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, n.1) del d.P.R. n. 633 del 1972.
Per le medesime motivazioni sopra riportate, rientrano nel regime di esenzione
IVA di cui al predetto n.1 anche i compensi relativi alle operazioni di pagamento
mediante strumenti diversi dal bonifico, trattandosi comunque di operazioni di
pagamento.
Anche i compensi relativi all'attivazione e alla gestione di carte di credito
rientrano nella medesima disposizione di esenzione, come già chiarito con le circolari
n. 82 del 1987 e n. n. 470034 del 1991.
Invece, i servizi di custodia e di amministrazione di titoli e valori sono
espressamente esclusi dal regime di esenzione dall'art. 10, comma 1, n. 4), e
conseguentemente i relativi corrispettivi saranno da assoggettare all'aliquota ordinaria
IVA.
Con riferimento alle somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte
dal Gestore in nome e per conto della Scuola, purchè regolarmente documentate, si
ritiene che le medesime non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini
IVA, come previsto dall'articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972.Infine, con riferimento
all'obbligo di fatturazione, si ricolda che l'articolo 22, comma 1, n. 5 e n. 6 del d.P.R.
n. 633 del 1972 prevede l'obbligo di emissione della fattura solo su richiesta del cliente
e non oltre il momento di effettuazione dell'operazione «per le prestazioni di custodia
e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da
società finanziarie o fiduciarie» e «per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e
ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'articolo 10».
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L'esenzione IVA per servizi finanziari è disciplinata dall'articolo 10 DPR 633/1972 e riguarda operazioni di gestione di conti correnti, incassi, pagamenti e operazioni di finanziamento. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra prestazioni esenti (gestione cassa, carte di credito) e prestazioni imponibili (custodia titoli), applicando correttamente la base imponibile secondo l'articolo 15 DPR 633/1972 e gli obblighi di fatturazione dell'articolo 22.
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