Provvedimento AdE In vigore Agevolazioni

Provvedimento AdE 109/2018

Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, noto come “ponte Morandi”, avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018

Pubblicato: 18/03/2025 In vigore dal: 18/03/2025 Documento ufficiale

Come fruiscono le agevolazioni fiscali le imprese localizzate nella zona franca urbana di Genova istituita dopo il crollo del ponte Morandi?

Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 109/2018 disciplina le modalità concrete con cui le imprese localizzate nella zona franca urbana della Città metropolitana di Genova (istituita a seguito del crollo del viadotto Polcevera del 14 agosto 2018) possono utilizzare le agevolazioni fiscali loro riconosciute. Le agevolazioni comprendono l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP, dall'IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali per i periodi d'imposta 2018 e 2019, nonché per il primo anno di attività delle imprese che avviano l'attività entro il 31 dicembre 2019.

La fruizione avviene esclusivamente mediante riduzione dei versamenti tramite il modello F24, presentato telematicamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle entrate. Non sono ammesse altre modalità di presentazione, pena lo scarto dell'operazione. Per ogni F24 ricevuto, l'Agenzia effettua controlli automatizzati verificando che l'importo dell'agevolazione utilizzato non superi il beneficio residuo concesso al singolo contribuente e che il soggetto sia effettivamente iscritto nell'elenco dei beneficiari comunicato dal Ministero dello sviluppo economico.

Nel caso in cui l'agevolazione utilizzata risulti superiore all'ammontare del beneficio residuo oppure il contribuente non sia ammesso alle agevolazioni, il modello F24 viene scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non effettuati. Lo scarto è comunicato al soggetto tramite ricevuta consultabile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia. In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse o dell'importo dell'agevolazione, i nuovi modelli F24 possono essere presentati a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione delle variazioni.

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Riferimento normativo

Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, noto come “ponte Morandi”, avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018

Testo normativo

Prot. n. 660008/2019 Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, noto come “ponte Morandi”, avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Modalità di fruizione delle agevolazioni 1.1 Le agevolazioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modificazioni, a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana comprendente il territorio della Città metropolitana di Genova colpita dal crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 del 14 agosto 2018, sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello di pagamento F24. 1.2 Ai fini di cui al punto 1.1, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Con separata risoluzione è istituito il codice da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso. 2 1.3 Per ciascun modello F24 ricevuto l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013. Nel caso in cui l’importo dell’agevolazione utilizzata risulti superiore all’ammontare del beneficio residuo, ovvero nel caso in cui il contribuente non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. 1.4 In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell’importo dell’agevolazione concessa, il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate. Motivazioni L’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modificazioni, ha istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona franca urbana nel territorio della Città metropolitana di Genova, colpita dal crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, noto come “ponte Morandi”, avvenuto il 14 agosto 2018. In particolare, alle imprese che svolgono la propria attività nella zona franca è riconosciuta l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali, per i periodi d’imposta 2018 e 2019, secondo le condizioni previste dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 109 del 2018. Le medesime esenzioni sono concesse, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività. In proposito, è stata prevista l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle 3 agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (ZFU ricadenti nel c.d. Obiettivo Convergenza). Il citato decreto del 10 aprile 2013 stabilisce, tra l’altro, che: - il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l'importo dell'agevolazione concessa e le eventuali revoche (articolo 14, comma 3); - le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia (articolo 15, comma 1). Pertanto, con il presente provvedimento sono definite le modalità di fruizione delle agevolazioni in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Ministero dello sviluppo economico. A tal fine, il presente provvedimento stabilisce che l’Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo dell’agevolazione utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso a ciascuna impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non effettuati. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a). Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1, art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000. 4 Disciplina normativa di riferimento Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 340 a 341-ter, relativi alle agevolazioni in favore delle Zone Franche Urbane. Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che, all’articolo 37, disciplina il “Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza”. Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 luglio 2013 e successive modificazioni, che, in attuazione di quanto previsto all'articolo 37, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, stabilisce le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo “Convergenza”. Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 8, relativo all’ “Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall’evento” (crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, noto come “ponte Morandi”, avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018). La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 31 luglio 2019 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Antonino Maggiore Firmato digitalmente

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Il provvedimento applica le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013 sulle Zone Franche Urbane, disciplinando la fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive mediante compensazione tramite modello F24. Commercialisti e aziende devono verificare l'iscrizione nell'elenco dei beneficiari comunicato dal MiSE, controllare il beneficio residuo disponibile e presentare telematicamente i versamenti, rispettando i limiti complessivi dell'agevolazione concessa per evitare lo scarto dell'operazione.

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