Provvedimento AdE In vigore Imposte Indirette

Provvedimento AdE 106701/2018

Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127

Pubblicato: 18/03/2025 In vigore dal: 18/03/2025 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i gestori di impianti di distribuzione di carburanti, e quali sono i termini di adempimento?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 106701/2018 (modificato nel 2020) introduce l'obbligo per i gestori di impianti di distribuzione di benzina e gasolio di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate. Questo obbligo si applica a tutti gli operatori del settore carburanti, ma con termini graduali in base al volume di erogazione registrato nel 2018.

La normativa prevede due scaglioni temporali: gli impianti che nel 2018 hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio devono adempiere all'obbligo a partire dal 1° settembre 2020, mentre gli impianti con erogazioni pari o inferiori a 1,5 milioni di litri hanno tempo fino al 1° gennaio 2021. Questa differenziazione tiene conto del grado di automazione degli impianti e delle loro capacità tecniche.

I dati devono essere trasmessi con frequenza legata alla liquidazione IVA: entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento per chi liquida IVA trimestralmente, oppure entro l'ultimo giorno del mese successivo per chi liquida mensilmente. I termini sono stati prorogati rispetto alle scadenze originarie anche a causa delle difficoltà tecniche segnalate durante l'emergenza COVID-19.

Per i commercialisti e i gestori di impianti, è fondamentale verificare il volume di erogazione del 2018 per determinare la scadenza applicabile e predisporre i sistemi informatici necessari per la trasmissione telematica entro le date previste, pena sanzioni amministrative.

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Riferimento normativo

Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127

Testo normativo

Prot. n. 171426/2020 Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico Dispone 1. Al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 106701 del 28 maggio 2018, come modificato dal provvedimento n. 1435588 del 30 dicembre 2019, sono apportate le seguenti modifiche: a) Il punto 2.2 è sostituito dal seguente: 2.2 La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni di cui al punto 1.1 sono obbligatorie a partire dal 1° settembre 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri. 1 b) Il punto 2.3 è sostituito dal seguente: 2.3 La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni di cui al punto 1.1 sono obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2021 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità uguale o inferiore a 1,5 milioni di litri. b) Il punto 2.4 è abrogato. MOTIVAZIONI L’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 introducendo, con il comma 1bis, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. La predetta disposizione prevede, tra l’altro, che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono individuati termini graduali per l'adempimento di detto obbligo, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione dei carburanti. Con il presente provvedimento, anche a seguito delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria degli operatori di settore e la rilevazione delle problematiche tecniche da questi rappresentate nel periodo di emergenza sanitaria nazionale “COVID- 19”, sono uniformati e prorogati al 1° settembre 2020 i termini di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi previsti per i gestori con impianti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Resta inalterato il termine di avvio dell’obbligo in argomento al 1° gennaio 2021 per gli operatori con impianti di distribuzione con impianti che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio. Resta inoltre inalterata la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi in 2 argomento: entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale; entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile. Le modifiche sono state adottate conformemente al parere del Ministero dello Sviluppo economico fornito con nota n. 8503 del 16 aprile 2020. RIFERIMENTI NORMATIVI a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate: ˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1) ˗ Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1) ˗ Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1). b) Normativa di riferimento: ˗ Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ˗ Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 600 ˗ Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 ˗ Legge 27 luglio 2000, n. 212 ˗ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ˗ Legge 11 marzo 2014, n. 23 (art. 9, comma 1, lettera g) ˗ Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127 ˗ Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ˗ Legge 4 agosto 2017, n. 124 ˗ Legge 27 dicembre 2017, n. 205. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 22 aprile 2020 Il Direttore dell’Agenzia Il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle entrate Marcello Minenna Ernesto Maria Ruffini (firmato digitalmente) (firmato digitalmente) 3

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Il provvedimento riguarda l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, disciplinato dal decreto legislativo 127/2015 come modificato dalla legge 205/2017, e rappresenta un adempimento cruciale per gli operatori del settore carburanti in materia di tracciabilità dei dati fiscali e controllo dell'IVA. Commercialisti e gestori di impianti devono considerare gli obblighi di fatturazione elettronica, la liquidazione periodica IVA e le sanzioni amministrative per il mancato rispetto dei termini di trasmissione telematica.

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