Risoluzione AdE In vigore Imposte Indirette

Risoluzione AdE 145/2018

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall’articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Ridenominazione del codice tributo “2700”

Pubblicato: 07/10/2025 In vigore dal: 07/10/2025 Documento ufficiale

Quali sono i nuovi codici tributo per il versamento dell'imposta sui servizi digitali (DST) e come si utilizza il modello F24 dopo la riforma del 2024?

Spiegato da FiscoAI
La risoluzione istituisce due codici tributo per il versamento dell'imposta sui servizi digitali (DST), modificando il sistema precedente che prevedeva un unico versamento. Con la legge 207/2024, il pagamento è stato suddiviso in due rate: un acconto pari al 30% dell'imposta dell'anno precedente, da versare entro il 30 novembre, e un saldo da versare entro il 16 maggio dell'anno successivo. Il nuovo codice tributo "2703" è destinato all'acconto, mentre il codice "2700" (precedentemente utilizzato per il versamento unico) è stato ridenominato per il saldo. Entrambi i codici vanno utilizzati nel modello F24 nella sezione "Erario", indicando l'anno d'imposta di riferimento nel formato AAAA. Nel caso di pagamento tramite rappresentante fiscale o società designata, occorre compilare specifici campi della sezione "CONTRIBUENTE" del modello F24, inserendo il codice fiscale del soggetto passivo e del rappresentante, oltre al codice identificativo "72". Per i soggetti non residenti senza conto corrente in Italia, è prevista la possibilità di versamento tramite bonifico in euro all'IBAN indicato, specificando nella causale il codice fiscale, il codice tributo e l'anno di riferimento.

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Riferimento normativo

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall’articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Ridenominazione del codice tributo “2700”

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 55/E Divisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione Roma, 7 ottobre 2025 OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall’articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Ridenominazione del codice tributo “2700” L’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m., ha istituito e disciplinato l’imposta sui servizi digitali (c.d. DST - Digital Services Tax). Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021 ha disciplinato i profili attuativi delle citate disposizioni e con la risoluzione n. 14/E del 1° marzo 2021 è stato istituito il codice tributo “2700” per il versamento in unica soluzione, tramite modello F24, della citata imposta. L’articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha modificato la disciplina della DST, stabilendo che l’imposta è corrisposta tramite un versamento in acconto e uno a saldo. In particolare, il novellato comma 42 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018, prevede che “I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell’anno solare di cui al comma 35-bis, un acconto dell’imposta dovuta pari al 30 per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente, determinata ai sensi del comma 41. Il versamento a saldo dell’imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell’anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis.” Tanto premesso, al fine di consentire il versamento dell’acconto dell’imposta in parola, si istituisce il codice tributo di seguito riportato: • “2703” denominato “Imposta sui servizi digitali - Acconto - articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”. Per il versamento a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente “2700”, come di seguito ridenominato: • “2700” denominato “Imposta sui servizi digitali – Saldo - articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”. In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui il pagamento dell’imposta sia effettuato dal rappresentante fiscale del soggetto passivo, di cui al punto 7.4 del richiamato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, ovvero dalla società designata dal soggetto passivo, di cui al punto 7.6 del medesimo provvedimento, nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 dovranno essere indicati: - nel campo “CODICE FISCALE”, il codice fiscale del soggetto passivo; - nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società designata che effettua il pagamento, titolare del conto di addebito; - nel campo “codice identificativo”, il codice “72”. Si precisa che per il versamento, tramite modello F24, degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si utilizzano, rispettivamente, i codici tributo “2701” e “2702” istituiti con la richiamata risoluzione n. 14/E del 1° marzo 2021. I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento mediante modello F24, effettuano il versamento dell’acconto e del saldo mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT62J0100003245BE00000002PV), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento. IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente

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La DST (Digital Services Tax) è disciplinata dall'articolo 1, commi 35-50, della legge 145/2018 e s.m., e riguarda i soggetti passivi che forniscono servizi digitali. I commercialisti devono conoscere i codici tributo 2703 (acconto) e 2700 (saldo), nonché i codici 2701 e 2702 per interessi e sanzioni da ravvedimento. La normativa è rilevante per la gestione dei versamenti tramite modello F24, la rappresentanza fiscale e gli adempimenti dei soggetti non residenti.

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