Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall’articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Ridenominazione del codice tributo “2700”
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall’articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Ridenominazione del codice tributo “2700”
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 55/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 7 ottobre 2025
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello
F24, dell’acconto dell’imposta sui servizi digitali di cui all’articolo
1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
modificata dall’articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre
2024, n. 207 - Ridenominazione del codice tributo “2700”
L’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.,
ha istituito e disciplinato l’imposta sui servizi digitali (c.d. DST - Digital Services
Tax).
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio
2021 ha disciplinato i profili attuativi delle citate disposizioni e con la risoluzione
n. 14/E del 1° marzo 2021 è stato istituito il codice tributo “2700” per il versamento
in unica soluzione, tramite modello F24, della citata imposta.
L’articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha
modificato la disciplina della DST, stabilendo che l’imposta è corrisposta tramite
un versamento in acconto e uno a saldo.
In particolare, il novellato comma 42 del citato articolo 1 della legge n. 145
del 2018, prevede che “I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell’anno
solare di cui al comma 35-bis, un acconto dell’imposta dovuta pari al 30 per cento
dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente, determinata ai
sensi del comma 41. Il versamento a saldo dell’imposta dovuta è effettuato entro
il 16 maggio dell’anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis.”
Tanto premesso, al fine di consentire il versamento dell’acconto
dell’imposta in parola, si istituisce il codice tributo di seguito riportato:
• “2703” denominato “Imposta sui servizi digitali - Acconto -
articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e s.m. - articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre
2024, n. 207”.
Per il versamento a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente
“2700”, come di seguito ridenominato:
• “2700” denominato “Imposta sui servizi digitali – Saldo - articolo
1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.
- articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono
esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella
colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”,
dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Nel caso in cui il pagamento dell’imposta sia effettuato dal rappresentante
fiscale del soggetto passivo, di cui al punto 7.4 del richiamato provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, ovvero dalla società
designata dal soggetto passivo, di cui al punto 7.6 del medesimo provvedimento,
nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 dovranno essere indicati:
- nel campo “CODICE FISCALE”, il codice fiscale del soggetto passivo;
- nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o
curatore fallimentare”, il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società
designata che effettua il pagamento, titolare del conto di addebito;
- nel campo “codice identificativo”, il codice “72”.
Si precisa che per il versamento, tramite modello F24, degli eventuali
interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si utilizzano, rispettivamente, i codici
tributo “2701” e “2702” istituiti con la richiamata risoluzione n. 14/E del 1° marzo
2021.
I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso
sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento
mediante modello F24, effettuano il versamento dell’acconto e del saldo mediante
bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006
(codice IBAN IT62J0100003245BE00000002PV), indicando quale causale del
bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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