Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come da ultimo modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 311557 del 23 settembre 2020
Qual è la modifica apportata dal provvedimento AdE 56618/2021 al periodo transitorio per l'adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche?
Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 56618/2021 modifica il termine finale del periodo transitorio per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, spostandolo dal 28 febbraio 2021 al 30 giugno 2021. Questa proroga riguarda gli operatori IVA, gli intermediari da loro delegati e i consumatori finali che desiderano aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate. La modifica è stata necessaria per permettere all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza di completare l'interlocuzione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di definire le misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In pratica, le aziende e i professionisti hanno avuto ulteriori quattro mesi per aderire volontariamente al servizio, durante i quali potevano comunque consultare tutte le fatture emesse e ricevute dal momento dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica.
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Riferimento normativo
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come da ultimo modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 311557 del 23 settembre 2020 - pdf
Testo normativo
Prot. n. 56618/2021
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30
aprile 2018, come da ultimo modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate n. 311557 del 23 settembre 2020
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018,
avente ad oggetto “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture
elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni,
utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati
delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per
l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, e successive modificazioni, è apportata la
seguente modifica:
al punto 8-ter “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o
dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”, al primo periodo,
le parole “(dal 1° luglio 2019 al 28 febbraio 2021)” sono sostituite dalle
parole “(dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021)”.
MOTIVAZIONI
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21
dicembre 2018 sono state modificate le modalità, previste dal provvedimento n. 89757
del 30 aprile 2018, con cui l’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in
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consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture
elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche
ricevute.
In particolare, è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere
disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per consentire
agli operatori IVA - o un intermediario appositamente delegato - ovvero al consumatore
finale di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle
fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Con successivi provvedimenti è stato disposto, tra l’altro, lo slittamento di alcuni
termini connessi al servizio di consultazione, stabilendo che la funzionalità di adesione
al suddetto servizio fosse resa disponibile dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019,
preservando, in questo periodo transitorio, la consultazione da parte degli operatori IVA
di tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di
fatturazione elettronica.
Ciò premesso, l’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, intervenendo
sull’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - recante la disciplina della
“Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati” –
ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto
che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza,
nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle
entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini
fiscali.
Il richiamato articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019 stabilisce, inoltre, che
l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli
interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere
organizzativo, in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30
giugno 2013, n. 196.
Nelle more dell’interlocuzione con l’Autorità Garante per definire le misure di garanzia
a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, con il presente provvedimento è
disposta una ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2021, del periodo per effettuare
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l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro
duplicati informatici.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
‒ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
‒ Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
‒ Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
‒ Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
b) Normativa di riferimento:
‒ Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
‒ Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in tema di
fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018,
che individua le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture
elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni,
utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché́ per la trasmissione telematica dei dati
delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per
l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre
2018, recante modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018;
‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 107524 del 29 aprile
2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 30 aprile 2018 come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 21 dicembre 2018;
‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 164664 del 30 maggio
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2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019;
‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 738239 del 30 ottobre
2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019 e del 30 maggio 2019;
‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1427541 del 17 dicembre
2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019 e del 30
ottobre 2019;
‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio
2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30
ottobre 2019 e del 17 dicembre 2019;
‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 166579 del 20 aprile
2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30
ottobre 2019, del 17 dicembre 2019 e del 28 febbraio 2020;
‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 185115 del 4 maggio
2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30
ottobre 2019, del 17 dicembre 2019, del 28 febbraio 2020 e del 20 aprile 2020;
‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 311557 del 23 settembre
2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30
ottobre 2019, del 17 dicembre 2019, del 28 febbraio 2020, del 20 aprile 2020 e del 4
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maggio 2020.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 28 febbraio 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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Il provvedimento riguarda la fatturazione elettronica, il Sistema di Interscambio e la trasmissione telematica dei dati secondo il decreto legislativo 127/2015. Commercialisti e aziende devono conoscere le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, la consultazione dei dati IVA, e le misure di sicurezza previste dal GDPR per la protezione dei dati personali nelle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi.
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