Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 917/2018

Determinazione dei valori in ingresso ex articolo 166-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), nella formulazione in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, nell’ipotesi di fusione in entrata di società residente in Stati o territori inclusi nella lista di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (cc.dd. Paesi white list)

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Come si determinano i valori fiscali in ingresso quando una società estera da Paese white list si fonde con una società italiana?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 917/2018 disciplina il caso in cui una società residente in uno Stato estero incluso nella lista "white list" (Paesi che consentono adeguato scambio di informazioni) si trasferisce in Italia mediante fusione per incorporazione. In questa situazione, le attività e passività trasferite devono essere valorizzate al "valore normale" secondo l'articolo 9 del Tuir, indipendentemente dal valore attribuito nello Stato di provenienza per il calcolo dell'exit tax. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il valore normale è un criterio inderogabile e non può essere automaticamente sostituito dal valore determinato all'estero, anche se conforme ai principi OCSE dell'arm's length. Questo approccio garantisce che solo i plusvalori maturati in Italia siano tassabili, evitando che i risultati economici realizzati all'estero influenzino la base imponibile italiana. Per quanto riguarda l'avviamento derivante dal disavanzo di fusione, la norma nella versione pre-2018 non lo riconosce automaticamente come asset valorizzabile in ingresso, poiché emerge solo dopo il perfezionamento dell'operazione straordinaria nel bilancio dell'incorporante.

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Riferimento normativo

Determinazione dei valori in ingresso ex articolo 166-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), nella formulazione in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, nell’ipotesi di fusione in entrata di società residente in Stati o territori inclusi nella lista di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (cc.dd. Paesi white list) - pdf

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 92 /E Divisione Contribuenti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Direzione Centrale Grandi Contribuenti Roma 5 novembre 2019 OGGETTO: Determinazione dei valori in ingresso ex articolo 166-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), nella formulazione in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, nell’ipotesi di fusione in entrata di società residente in Stati o territori inclusi nella lista di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (cc.dd. Paesi white list). Sono pervenute alla scrivente, nell’ambito di un’istanza di interpello sui nuovi investimenti presentata ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (d’ora in avanti decreto internazionalizzazione), richieste di chiarimenti in merito alla disciplina dettata dall’articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito “Tuir”), con riferimento alla formulazione in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. In particolare, è stato chiesto di conoscere se nell’ipotesi di fusione per incorporazione in entrata, avvenuta nel corso del 2018, di una società residente in uno Stato incluso nella lista di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il valore di ingresso delle attività e delle passività trasferite in Italia per effetto dell’operazione straordinaria possa essere rinvenuto automaticamente nel valore attribuito in sede di determinazione dell’exit tax dovuta 2 nello Stato di provenienza, essendo quest’ultimo conforme ai criteri elaborati dall’OCSE per l’individuazione del prezzo in coerenza con il principio di libera concorrenza (c.d. “arm’s length principle”). Inoltre, nel medesimo contesto sono state chieste delucidazioni relativamente alla rilevanza fiscale, ai sensi dell’articolo 166-bis del Tuir, del disavanzo da fusione che l’incorporante ha allocato contabilmente ad avviamento, in seguito all’operazione straordinaria. Al riguardo, si osserva che il decreto internazionalizzazione ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso, l’articolo 166-bis del Tuir, rubricato “Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato”. La disposizione in esame reca una disciplina specifica per valorizzare, ai fini delle imposte sui redditi, i beni che accedono per la prima volta nel nostro ordinamento, risolvendo il problema (sorto in passato a causa del silenzio del legislatore su tale aspetto) dell’individuazione dei criteri da utilizzare per attribuire il valore di ingresso agli asset dei soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Più di recente l’articolo 166-bis del Tuir è stato modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (cfr. articolo 13, comma 1, del medesimo decreto Il comma 1 dell’articolo 166-bis del Tuir prevede, nella formulazione ratione temporis rilevante ai fini dell’operazione oggetto dell’istanza, che “I soggetti che esercitano imprese commerciali provenienti da Stati o territori inclusi nella lista di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che, trasferendosi nel territorio dello Stato, acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell’articolo 9 [del 3 medesimo testo unico, n.d.r]”. Con riferimento ai soggetti, si tratta di tutti coloro che provengono da Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana, come risulta dall’elencazione recata dall’articolo 1 del decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996, nella formulazione vigente per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 (e tuttora valida). Con riferimento a tali soggetti, dunque, le attività e passività in ingresso sono valorizzate ai fini fiscali sulla base del relativo valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir. Tale ultima disposizione prevede che “Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”. Con riferimento al concetto di trasferimento, come precisato dalla risoluzione n. 69/E del 5 agosto 2016, il predetto criterio del valore normale trova applicazione anche laddove detto trasferimento nel territorio dello Stato si verifichi “a seguito e per effetto di una fusione con una società italiana” e opera a prescindere dal pagamento di una exit tax nello Stato di “uscita”. Negli stessi termini si esprime anche la relazione illustrativa al decreto internazionalizzazione, la quale precisa che il valore normale è assunto quale 4 “criterio generale” per i trasferimenti da Stati o territori cc.dd. white list. Da quanto sopra consegue che il legislatore, privilegiando il criterio del valore normale sancito dall’articolo 9 del Tuir, ha effettuato una scelta di neutralità rispetto alle vicende dell’impresa che sono avvenute nello Stato estero white list di provenienza, compreso il pagamento di un’imposta in uscita. Il valore normale è il criterio di misurazione prescelto dall’articolo 166-bis del Tuir la cui ratio è evitare che plusvalori o minusvalori dei beni maturati interamente all’estero influiscano sulla determinazione del reddito imponibile in Italia. E’ stata, dunque, ritenuta prevalente l’esigenza di limitare la potestà impositiva italiana ai soli plusvalori maturati nel territorio dello Stato. Il menzionato parametro del valore normale, peraltro, deve considerarsi inderogabile, come chiarito in occasione dell’incontro con la stampa del 31 gennaio 2019, nell’ambito dell’edizione “TelefiscoSole24ore 2019”. La natura inderogabile dell’univoco criterio del valore normale comporta l’impossibilità di riconoscere automaticamente, ai fini della valorizzazione degli asset in entrata, il valore ad essi attribuito nel paese di provenienza in sede di determinazione di una eventuale exit tax ivi dovuta. Nemmeno è possibile recepire tout court nel nostro ordinamento i valori correnti determinati nello Stato di uscita secondo criteri locali, ancorché risultanti da una perizia di stima ivi redatta. Da ciò deriva che non è possibile affermare in linea di principio che il valore normale degli asset, richiamato dall’articolo 166-bis del Tuir, coincida sempre col valore attribuito in sede di applicazione della exit tax dovuta nel Paese di provenienza. L’eventuale conformità di quest’ultimo valore ai criteri enunciati dall’OCSE per l’individuazione del prezzo in coerenza con l’arm’s length principle può comunque rilevare per la determinazione dei valori di ingresso (i) qualora il contribuente ritenga autonomamente di operare in tal senso, fermi restando, in questi casi, gli ordinari poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 32 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 5 600, o (ii) in sede di accordo, ai sensi dell’articolo 31-ter, comma 1, lettera a), del citato D.P.R. n. 600 del 1973. Con riferimento all’ulteriore questione inerente alla rilevanza fiscale, ai sensi dell’articolo 166-bis del Tuir, del disavanzo da fusione che l’incorporante ha allocato contabilmente ad avviamento, si rappresenta quanto segue. Come sopra illustrato, la disciplina applicabile ratione temporis prevede la valorizzazione al valore normale delle singole “attività” e delle “passività” dei soggetti che trasferiscono la loro residenza in Italia. La norma in commento non contiene alcuna menzione specifica del valore dell’avviamento, a differenza della disposizione attualmente recata dal comma 4 dell’articolo 166-bis del Tuir, secondo cui “Il valore di mercato di cui al comma 3 è determinato (...) tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti”. Sulla base del tenore letterale dell’articolo 166-bis del Tuir, nella versione in vigore precedentemente alle modifiche introdotte con il D. Lgs. n. 142 del 2018, si ritiene, dunque, che non sia possibile attribuire automatica rilevanza fiscale alla posta allocata contabilmente ad avviamento dall’incorporante e corrispondente al disavanzo emerso a seguito della fusione per incorporazione. Tale posta, infatti, non è riconducibile alle “attività” e alle “passività” del soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia mediante l’operazione straordinaria, in quanto emerge nel bilancio dell’incorporante solo successivamente al perfezionarsi della medesima operazione straordinaria come disavanzo da fusione contabilmente imputato dallo stesso soggetto ad avviamento. Ciò peraltro risulta coerente con quanto precisato con la citata risoluzione n. 69/E del 2016, dalla quale si desume che tra gli asset suscettibili di valorizzazione ai sensi dell’articolo 166-bis del Tuir non è riconducibile l’avviamento autoprodotto all’estero. 6 Il citato documento di prassi, che si riferisce alla formulazione della norma in commento antecedente alle modifiche introdotte dal menzionato D. Lgs. n. 142 del 2018, conferma, quindi, che prima di tali ultime modifiche non trovava spazio un’interpretazione diretta ad includere l’avviamento fra le poste valorizzabili in entrata, tanto che - a tal fine - si è resa necessaria l’espressa modifica dell’articolo 166-bis del Tuir. Si ritiene, quindi, che debba escludersi che per le operazioni precedenti all’entrata in vigore del nuovo articolo 166-bis del Tuir la posta de qua assuma rilevanza in via automatica, ai sensi dell’articolo 166-bis del Tuir, e ciò a prescindere dalla circostanza che la stessa abbia scontato l’imposizione nel Paese estero di provenienza in sede di exit tax. ****** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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La determinazione dei valori in ingresso ex articolo 166-bis del Tuir rappresenta un aspetto cruciale per le operazioni di trasferimento di residenza fiscale da Paesi white list, dove commercialisti e consulenti devono applicare il valore normale secondo l'articolo 9 anziché i valori dell'exit tax estera. La disciplina interagisce con i principi di transfer pricing, l'arm's length principle dell'OCSE e la tassazione delle plusvalenze, richiedendo particolare attenzione alle fusioni transnazionali e alla corretta qualificazione dell'avviamento nelle operazioni straordinarie.

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