Decisione di esecuzione (UE) 2026/1131 del Consiglio, del 18 maggio 2026, che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell’Etiopia
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1131 del Consiglio, del 18 maggio 2026, che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell’Etiopia
EN: Council Implementing Decision (EU) 2026/1131 of 18 May 2026 on repealing Implementing Decision (EU) 2024/1341 on the suspension of certain provisions of Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council in respect of Ethiopia
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1131
21.5.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1131 DEL CONSIGLIO
del 18 maggio 2026
che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell’Etiopia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)
(
1
)
, in particolare l’articolo 25
bis
, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Nel 2022 la cooperazione con l’Etiopia in materia di riammissione è stata valutata insufficiente ai sensi dell’articolo 25
bis
, paragrafo 2, del codice dei visti. Occorrevano miglioramenti significativi nella cooperazione in tutte le fasi del processo di riammissione, in particolare per garantire che l’Etiopia cooperasse efficacemente con tutti gli Stati membri, in modo tempestivo e prevedibile nell’identificazione e nel rilascio dei documenti di viaggio, nonché nelle operazioni di rimpatrio.
(2)
Tenuto conto delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione e delle relazioni generali tra l’Unione e l’Etiopia, è stato considerato necessario un intervento dell’Unione.
(3)
La decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 del Consiglio
(
2
)
ha temporaneamente sospeso l’applicazione di alcune disposizioni del codice dei visti nei confronti dei cittadini dell’Etiopia. L’obiettivo della sospensione era incoraggiare le autorità etiopi a intraprendere le azioni necessarie per migliorare la cooperazione in materia di riammissione.
(4)
Le disposizioni temporaneamente sospese erano quelle di cui all’articolo 25
bis
, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, vale a dire: la possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, del codice dei visti; la possibilità di esentare dal pagamento dei diritti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio conformemente all’articolo 16, paragrafo 5, lettera b), del codice dei visti; il periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del codice dei visti, la cui sospensione, di conseguenza, escludeva l’applicazione della norma che autorizza la proroga di tale periodo fino a un massimo di 45 giorni di calendario soltanto in singoli casi, cosicché il normale periodo di trattamento saliva a 45 giorni di calendario; il rilascio di visti per ingressi multipli conformemente all’articolo 24, paragrafi 2 e 2
quater
del codice dei visti.
(5)
La valutazione continua, da parte della Commissione, della cooperazione dell’Etiopia in materia di riammissione a decorrere dall’entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 indica che ci sono stati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione in materia di riammissione in particolare l’identificazione dei cittadini etiopi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare, il rilascio di documenti di viaggio provvisori e l’organizzazione regolare di operazioni di rimpatrio. Pertanto non è più necessario sospendere l’applicazione di determinate disposizioni del codice dei visti nei confronti dell’Etiopia ed è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2024/1341.
(6)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(7)
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio
(
3
)
; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(8)
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen
(
4
)
, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio
(
5
)
.
(9)
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen
(
6
)
, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio
(
7
)
.
(10)
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen
(
8
)
, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio
(
9
)
.
(11)
La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 del Consiglio è abrogata.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(
1
)
GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj
.
(
2
)
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell’Etiopia (
GU L, 2024/1341, 14.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1341/oj
).
(
3
)
Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (
GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj
).
(
4
)
GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj
.
(
5
)
Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (
GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj
).
(
6
)
GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj
.
(
7
)
Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (
GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj
).
(
8
)
GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/prot/2011/350/oj
.
(
9
)
Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (
GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1131/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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