Decisione (UE) 2021/2312 della Commissione del 7 dicembre 2021 relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell’agricoltura delle zone nordiche della Finlandia notificata con il numero C(2021) 8773 (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)
Decisione (UE) 2021/2312 della Commissione del 7 dicembre 2021 relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell’agricoltura delle zone nordiche della Finlandia [notificata con il numero C(2021) 8773] (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)
EN: Commission Decision (EU) 2021/2312 of 7 December 2021 on the long-term national aid scheme for agriculture in the northern regions of Finland (notified under document C(2021) 8773) (Only the Finnish and Swedish texts are authentic)
Testo normativo
28.12.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 464/1
DECISIONE (UE) 2021/2312 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2021
relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell’agricoltura delle zone nordiche della Finlandia
[notificata con il numero C(2021) 8773]
(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’atto di adesione all’Unione europea dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l’articolo 142,
considerando quanto segue:
(1)
Con la decisione 95/196/CE
(
1
)
la Commissione aveva approvato il regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell’agricoltura delle zone nordiche della Finlandia («regime di aiuti nordici») notificati dalla Finlandia a norma dell’articolo 143 dell’atto di adesione al fine di ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 142 dell’atto di adesione. La decisione 95/196/CE è stata sostituita dalla decisione C(2009) 3067 della Commissione del 30 aprile 2009
(
2
)
. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione (UE) 2018/672 della Commissione
(
3
)
.
(2)
Poiché la Finlandia è stata autorizzata ad attuare il regime di aiuti nordici di cui alla decisione (UE) 2018/672 per un periodo che scade il 31 dicembre 2021, è opportuno adottare una nuova decisione.
(3)
Gli aiuti nazionali a lungo termine di cui all’articolo 142 dell’atto di adesione intendono garantire il mantenimento dell’attività agricola delle zone nordiche come stabilito dalla Commissione.
(4)
Tenuto conto dei fattori di cui all’articolo 142, paragrafi 1 e 2, dell’atto di adesione, è opportuno limitare gli aiuti nazionali di cui a tale articolo alle zone situate a nord del 62
o
parallelo o ad esso limitrofe e soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l’attività agricola particolarmente difficile. È opportuno adottare come unità amministrativa pertinente il comune
(kunta)
, compresi i comuni circondati da altri comuni compresi nelle zone di cui sopra, anche se non presentano le stesse caratteristiche.
(5)
Al fine di facilitare l’amministrazione del regime e di allinearlo al sostegno concesso a norma dei regolamenti (UE) n. 1305/2013
(
4
)
e (UE) n. 1307/2013
(
5
)
del Parlamento europeo e del Consiglio nonché ai regimi di aiuti nazionali, è opportuno includere nelle zone che ricevono aiuti ai sensi della presente decisione gli stessi comuni appartenenti alla zona delimitata a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del programma di sviluppo rurale «Finlandia continentale 2014-2020».
(6)
Il periodo di riferimento in relazione al quale esaminare l’andamento della produzione agricola e il livello di sostegno globale, sulla scorta delle statistiche nazionali disponibili, dovrebbe rimanere lo stesso indicato nella decisione (UE) 2018/672 e coprire il triennio 1991, 1992 e 1993 per quanto concerne la produzione agricola.
(7)
Secondo l’articolo 142 dell’atto di adesione, l’importo totale degli aiuti concessi dovrebbe essere sufficiente a mantenere l’attività agricola delle zone nordiche della Finlandia, ma il sostegno globale non dovrebbe superare il livello di sostegno accertato durante un periodo di riferimento precedente all’adesione. È quindi necessario tener conto dell’aiuto al reddito concesso nell’ambito della politica agricola comune per determinare il livello massimo consentito di aiuti a norma di tale articolo. Sulla base dei dati del 2020, l’importo massimo degli aiuti annuali dovrebbe essere fissato a 574,5 milioni di EUR, calcolati come media del periodo di sei anni dal 1
o
gennaio 2022 al 31 dicembre 2027.
(8)
L’importo massimo di aiuti annuali dovrebbe essere ripartito tra le categorie «zootecnia», «produzione vegetale» e «altri aiuti nordici». Per la produzione di latte vaccino è opportuno fissare un importo massimo di aiuti medi annuali separato, sufficiente a mantenere la produzione delle zone nordiche della Finlandia.
(9)
Gli aiuti dovrebbero essere concessi con cadenza annuale sulla base dei fattori di produzione (unità di bestiame ed ettari) entro i limiti totali stabiliti dalla presente decisione.
(10)
L’aiuto per le renne dovrebbe essere concesso per animale e limitarsi al numero tradizionale di renne constatato delle zone nordiche della Finlandia. L’aiuto per il magazzinaggio di frutti di bosco e funghi selvatici dovrebbe poter essere versato per kg, mentre l’aiuto al trasporto di latte e carni e ai servizi indispensabili per l’allevamento di animali dovrebbe poter essere versato in base ai costi sostenuti, detraendo tutti gli altri pagamenti pubblici destinati a coprire gli stessi costi.
(11)
L’aiuto per il latte vaccino dovrebbe poter essere versato in kg/latte al fine di mantenere l’incentivo per una produzione efficiente.
(12)
Al fine di permettere di reagire tempestivamente alla volatilità e di mantenere le attività agricole delle zone nordiche della Finlandia, è opportuno consentire alla Finlandia di stabilire, per ciascun anno civile, l’importo degli aiuti per settore all’interno di una categoria di aiuti e per unità di produzione.
(13)
A questo riguardo, la Finlandia dovrebbe differenziare gli aiuti delle zone nordiche e fissare gli importi degli aiuti annuali in base alla gravità degli svantaggi naturali, agli altri obiettivi e a criteri trasparenti e giustificati connessi agli obiettivi stabiliti all’articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell’atto di adesione, ossia mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie particolarmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in causa, migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, agevolare lo smercio dei medesimi e garantire la tutela dell’ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.
(14)
Per garantire pagamenti regolari nel corso dell’anno civile, la Finlandia dovrebbe essere autorizzata a erogare gli aiuti per un determinato anno ricorrendo ad anticipi basati sulle stime iniziali del numero di fattori di produzione e di unità di produzione e a erogare l’aiuto per la produzione di latte in rate mensili sulla base della produzione effettiva.
(15)
La sovracompensazione ai produttori dovrebbe essere evitata recuperando i pagamenti indebiti entro il 1
o
giugno dell’anno successivo.
(16)
Come stabilito dall’articolo 142, paragrafo 3, dell’atto di adesione, gli aiuti concessi nell’ambito della presente decisione non dovrebbero condurre a un aumento della produzione globale tale da superare il livello tradizionale di produzione nella zona coperta dal regime di aiuti nordici.
(17)
È pertanto opportuno stabilire un numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili per ciascuna categoria di aiuti, compreso un massimale separato per il numero di vacche da latte, a un livello pari o inferiore a quello dei periodi di riferimento.
(18)
Per quanto riguarda il numero di vacche da latte, è opportuno prendere in considerazione l’andamento della quantità prodotta per ciascun fattore di produzione a partire dai periodi di riferimento. Il numero massimo di vacche da latte ammissibili è stato pertanto stabilito nella decisione (UE) 2018/672.
(19)
L’aiuto per l’allevamento, la trasformazione e la commercializzazione delle renne dovrebbe essere concesso evitando una sovracompensazione derivante dalla combinazione con l’aiuto concesso a norma dell’articolo 213 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
.
(20)
Per quanto riguarda la produzione vegetale, al fine di consentire una certa flessibilità nell’utilizzo dei terreni agricoli tra diversi settori di produzione, la superficie massima ammessa dovrebbe essere di 944 300 ha, compreso un massimo di 481 200 ha di prati.
(21)
Per la produzione in serra dovrebbe essere fissata una superficie massima separata di 203 ha, che corrisponde alla zona tradizionale di produzione delle zone nordiche della Finlandia.
(22)
Se il numero di fattori di produzione in una categoria supera il numero massimo in un dato anno, il numero di fattori di produzione ammissibili dovrebbe essere ridotto di un numero corrispondente di fattori di produzione nell’anno civile successivo all’anno di superamento.
(23)
A norma dell’articolo 143, paragrafo 2, dell’atto di adesione, la Finlandia presenterà alla Commissione le informazioni sull’attuazione e gli effetti degli aiuti. Al fine di valutare meglio gli effetti a lungo termine degli aiuti e di fissare i livelli degli stessi come medie di sei anni, è opportuno riferire sugli effetti socioeconomici degli aiuti e presentare relazioni annuali contenenti le informazioni finanziarie e di altra natura necessarie a garantire che le condizioni stabilite nella presente decisione siano rispettate.
(24)
La Finlandia dovrebbe garantire che siano adottate misure di controllo appropriate nei confronti dei beneficiari degli aiuti. Al fine di assicurare l’efficacia delle misure di controllo e la trasparenza dell’attuazione del regime, tali misure dovrebbero essere quanto più possibile allineate a quelle attuate nell’ambito della politica agricola comune.
(25)
Poiché gli aiuti nordici sono strettamente connessi ad altre misure di sostegno nei settori dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della silvicoltura ai sensi della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
(
7
)
, il periodo di applicazione della presente decisione dovrebbe essere allineato a tale regolamento.
(26)
A fini di chiarezza è opportuno abrogare la decisione (UE) 2018/672 con effetto dal 1
o
gennaio 2022. Tuttavia le disposizioni relative alle informazioni ed ai controlli dovrebbero continuare ad applicarsi fino al 1
o
giugno 2022,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Aiuti autorizzati
1. Dal 1
o
gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 la Finlandia è autorizzata ad attuare il regime di aiuti a lungo termine in favore dell’agricoltura nelle proprie zone nordiche, che comprendono i comuni (
kunta
) elencati nell’allegato I.
2. L’importo totale degli aiuti concessi non può superare 574,5 milioni di EUR per anno civile, di cui un massimo di 221,0 milioni di EUR è destinato alla produzione di latte vaccino. Tali importi sono considerati medie annuali degli aiuti concessi nel corso dei sei anni civili coperti dalla presente decisione.
3. Le categorie di aiuti e i settori di produzione per ciascuna categoria, i massimali medi annuali consentiti per categoria, calcolati secondo quanto indicato al paragrafo 2, nonché il numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili per categoria di aiuti sono stabiliti nell’allegato II.
4. Gli aiuti sono concessi in base ai fattori di produzione ammissibili come segue:
(a)
per unità di bestiame nel caso della zootecnia;
(b)
per ettaro per la produzione vegetale;
(c)
per m
2
per la produzione in serra;
(d)
per m
3
per il magazzinaggio di prodotti orticoli; e
(e)
a titolo di compensazione per i costi effettivi sostenuti per il trasporto di latte e carni e per i servizi indispensabili per la produzione zootecnica, detraendo tutti gli altri sostegni pubblici destinati a coprire gli stessi costi.
Gli aiuti per la produzione di latte vaccino e l’aiuto al magazzinaggio di frutti di bosco e funghi selvatici possono essere concessi per chilogrammo di produzione effettiva.
L’aiuto per l’allevamento delle renne non deve dar luogo a una sovracompensazione derivante dalla combinazione con l’aiuto concesso a norma dell’articolo 213 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
I coefficienti di conversione in unità di bestiame (UBA) per i vari tipi di animali figurano nell’allegato III.
5. In conformità al paragrafo 3 ed entro i limiti di cui all’allegato II, la Finlandia differenzia gli aiuti nelle proprie zone nordiche e fissa gli importi degli aiuti annuali per fattore di produzione, costo o unità di produzione sulla base di criteri oggettivi connessi alla gravità degli svantaggi naturali e degli altri fattori che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 142, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, dell’atto di adesione.
Articolo 2
Periodi di riferimento e alcuni numeri massimi di fattori di produzione
1. Il periodo di riferimento di cui all’articolo 142, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, dell’atto di adesione è fissato come segue:
(a)
per quanto riguarda la produzione: il 1992 per il latte vaccino e per i bovini, il 1993 per il settore orticolo, la media degli anni 1991, 1992 e 1993 per gli altri prodotti;
(b)
per quanto riguarda il livello di sostegno globale: 1993.
2. Il numero massimo di vacche da latte ammissibili è 227 200.
3. Il numero massimo di ettari ammissibili di produzione vegetale è 944 300 ha, di cui un massimo di 481 200 ha di prati e 203 ha per la produzione in serra.
Articolo 3
Condizioni di concessione dell’aiuto
1. La Finlandia stabilisce, entro i limiti disposti dalla presente decisione, le condizioni per la concessione degli aiuti alle varie categorie di beneficiari. Tali condizioni includono i criteri di ammissibilità e di selezione applicati e assicurano la parità di trattamento dei beneficiari.
2. La Finlandia versa ogni anno un aiuto ai beneficiari sulla base dei fattori di produzione o delle unità di produzione reali di cui all’articolo 1, paragrafo 3. Possono essere versati anticipi sulla base delle stime iniziali per un determinato anno.
3. Per il settore del latte vaccino l’aiuto può essere versato in rate mensili sulla base dei dati di produzione reali.
4. Il superamento del numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili all’aiuto di cui all’allegato II è preso in considerazione mediante una riduzione corrispondente del numero dei fattori di produzione ammissibili all’aiuto nell’anno successivo al superamento.
5. Il pagamento eccessivo o indebito a favore di un beneficiario è recuperato deducendo gli importi corrispondenti dagli aiuti pagati al beneficiario nell’anno successivo o è altrimenti recuperato in quell’anno se al beneficiario non è dovuto alcun importo di aiuto.
Articolo 4
Disposizioni relative alle informazioni ed ai controlli
1. Tra le informazioni fornite a norma dell’articolo 143, paragrafo 2, dell’atto di adesione, la Finlandia trasmette alla Commissione, ogni anno entro il 1
o
giugno, le informazioni sull’erogazione degli aiuti concessi nell’ambito della presente decisione nel corso dell’anno civile precedente.
Queste informazioni riguardano in particolare:
(a)
l’individuazione dei comuni in cui gli aiuti sono stati erogati per mezzo di una mappa dettagliata e, ove necessario, di altri dati;
(b)
la produzione totale, relativa all’intero anno di riferimento, per le zone ammissibili all’aiuto nell’ambito della presente decisione, con l’indicazione delle quantità per ciascuno dei prodotti specificati nell’allegato II;
(c)
il numero totale di fattori di produzione, il numero di fattori di produzione ammissibili all’aiuto e il numero di fattori di produzione che beneficiano di un sostegno per settore di produzione specificato nell’allegato II con una ripartizione per prodotto all’interno di ciascun settore, compresa l’indicazione di eventuali superamenti dei massimali annuali consentiti per i fattori di produzione;
(d)
il totale degli aiuti erogati, l’importo totale degli aiuti per categoria di aiuti e il tipo di produzione, gli importi versati ai beneficiari per fattore di produzione/altra unità, nonché i criteri per la differenziazione degli importi degli aiuti in base alla sottoregione e al tipo di azienda agricola o ad altre considerazioni;
(e)
il sistema di erogazione applicato con i dettagli riguardanti eventuali anticipi sulla base di stime, pagamenti finali nonché pagamenti eccessivi rilevati e il relativo recupero;
(f)
gli importi degli aiuti ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell’articolo 213 del regolamento (UE) n. 1308/2013 erogati nei comuni interessati dalla presente decisione; e
(g)
i riferimenti alla legislazione nazionale con cui viene data attuazione agli aiuti.
2. Entro il 1
o
giugno 2027, la Finlandia presenta alla Commissione, oltre alla relazione annuale relativa all’anno 2026, la relazione sul periodo quinquennale dal 1
o
gennaio 2022 al 31 dicembre 2026.
La relazione riporta in particolare:
(a)
il totale degli aiuti erogati durante il periodo quinquennale e la loro distribuzione tra le categorie di aiuti, i tipi di produzione e le sottoregioni;
(b)
la produzione totale, il numero di fattori di produzione e i livelli di reddito degli agricoltori nelle zone ammissibili all’aiuto;
(c)
l’andamento della produzione agricola, della trasformazione e della commercializzazione nel contesto socioeconomico delle zone nordiche;
(d)
gli effetti degli aiuti sulla tutela dell’ambiente e sulla salvaguardia dello spazio naturale; e
(e)
proposte di sviluppo degli aiuti sulla base dei dati presentati nella relazione, del contesto nazionale e unionale della produzione agricola e di altri fattori pertinenti.
3. La Finlandia fornisce i dati in una forma compatibile con le norme statistiche utilizzate dall’Unione.
4. La Finlandia prende i provvedimenti necessari per l’applicazione della presente decisione e per i controlli opportuni nei confronti dei beneficiari.
5. Le misure di controllo sono armonizzate, per quanto possibile, con i sistemi di controllo applicati nell’ambito dei regimi di sostegno dell’Unione.
Articolo 5
Applicazione delle modifiche
Qualora la Commissione decidesse di modificare la presente decisione, segnatamente in funzione di eventuali cambiamenti delle organizzazioni comuni di mercato o del regime di sostegno diretto o di variazione delle aliquote degli aiuti di Stato autorizzati nel settore agricolo, qualsiasi modifica degli aiuti autorizzati dalla presente decisione si applica soltanto a decorrere dall’anno successivo a quello dell’adozione di detta modifica.
Articolo 6
Abrogazione
La decisione (UE) 2018/672 è abrogata con effetto dal 1
o
gennaio 2022.
Tuttavia l’articolo 4 di tale decisione continua ad applicarsi fino al 1
o
giugno 2022.
Articolo 7
Destinatario
La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2021
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
Decisione 95/196/CE della Commissione, del 4 maggio 1995, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell’agricoltura delle zone nordiche della Finlandia (
GU L 126 del 9.6.1995, pag. 35
).
(
2
)
Decisione C(2009) 3067 della Commissione, del 30 aprile 2009, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell’agricoltura delle zone nordiche della Finlandia.
(
3
)
Decisione (UE) 2018/672 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell’agricoltura delle zone nordiche della Finlandia (
GU L 113 del 3.5.2018, pag. 10
).
(
4
)
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487
), come modificato.
(
5
)
Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608
).
(
6
)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
), come modificato.
(
7
)
COM/2018/392 final.
ALLEGATO I
COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1
Enonkoski, Hankasalmi, Heinävesi, Ilmajoki, Isokyrö, Joensuu, Joroinen, Juva, Jyväskylä, Jämsä
(
1
)
, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Kitee, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kuopio, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lapua, Laukaa, Leppävirta, Liperi, Maalahti, Mikkeli, Mustasaari, Muurame, Mänttä-Vilppula, Närpiö, Outokumpu, Parikkala, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Rautjärvi, Ruokolahti, Ruovesi, Rääkkylä, Savitaipale, Savonlinna, Seinäjoki, Siilinjärvi, Sulkava, Suonenjoki, Taipalsaari, Teuva, Tuusniemi, Uusikaarlepyy, Vaasa, Varkaus, Vöyri, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Evijärvi, Haapajärvi, Haapavesi, Halsua, Hirvensalmi, Honkajoki, Iisalmi, Isojoki, Joutsa, Juankoski, Kaavi, Kalajoki, Kangasniemi, Kannonkoski, Kannus, Karijoki, Karstula, Karvia, Kaustinen, Keitele, Kempele, Keuruu, Kihniö, Kinnula, Kiuruvesi, Kivijärvi, Kokkola, Konnevesi, Kontiolahti, Kruunupyy, Kyyjärvi, Kärsämäki, Lapinlahti, Lappajärvi, Lestijärvi, Liminka, Luhanka, Lumijoki, Luoto, Merijärvi, Merikarvia, Muhos, Multia, Nivala, Oulainen, Parkano, Pedersören kunta, Perho, Pertunmaa, Petäjävesi, Pielavesi, Pietarsaari, Pihtipudas, Polvijärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Rautalampi, Reisjärvi, Saarijärvi, Sievi, Siikainen, Siikajoki, Siikalatva, Soini, Sonkajärvi, Tervo, Tohmajärvi, Toholampi, Toivakka, Tyrnävä, Uurainen, Vesanto, Veteli, Vieremä, Viitasaari, Vimpeli, Virrat, Ylivieska, Ylöjärvi
(
2
)
, Ähtäri, Äänekoski, Ilomantsi, Juuka, Kajaani, Lieksa, Nurmes, Paltamo, Rautavaara, Ristijärvi, Sotkamo, Vaala, Valtimo, Oulu, Utajärvi, Hailuoto, Hyrynsalmi, Ii, Kemi, Keminmaa, Kuhmo, Simo, Tervola, Tornio, Kemijärvi, Pello, Pudasjärvi, Puolanka, Ranua, Rovaniemi, Suomussalmi, Taivalkoski, Ylitornio, Kuusamo, Posio, Kittilä, Kolari, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä, Enontekiö, Inari, Muonio, Utsjoki.
(
1
)
Solamente il territorio degli ex comuni di Jämsänkoski e Kuorevesi.
(
2
)
Solamente il territorio dell'ex comune di Kuru.
ALLEGATO II
INFORMAZIONI DETTAGLIATE RELATIVE AGLI AIUTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3
Categoria di aiuti e settori di produzione
Massimale medio annuale di aiuto nel periodo 1.1.2022-31.12.2027
(milioni di EUR)
Numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili
1.
ZOOTECNIA:
vacche da latte (produzione di latte), altri bovini, ovini e caprini, cavalli, aiuti disaccoppiati per suini e pollame
441,9
di cui per latte vaccino 221,0
227 200 vacche da latte, 181 000 altre unità di bestiame, 139 200 unità di bestiame per suini e pollame
2.
PRODUZIONE VEGETALE:
seminativi, produzione in serra, aiuto al magazzinaggio di prodotti orticoli
112,6
944 300 ha di seminativi, di cui 481 200 ha di prati;
203 ha di produzione in serra
3.
ALTRI AIUTI NORDICI:
renne, aiuto al trasporto di latte e carni, ai servizi per l'allevamento di animali, aiuto al magazzinaggio di frutti di bosco e funghi selvatici
20,0
171 100 renne
Massimale totale degli aiuti nordici
574,5
ALLEGATO III
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UBA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4
La seguente tabella serve a determinare il numero medio di unità di bestiame (UBA)
(numero massimo di unità di bestiame):
UBA
Bovini di età superiore a due anni e vacche nutrici
1,0
Giovenche nutrici da otto mesi a due anni
0,6
Altri bovini da sei mesi a due anni
0,6
Pecore
0,2
Capre
0,2
Cavalli (di età superiore a sei mesi):
—
giumente da riproduzione, incluse le giumente di pony
1,0
—
cavalli di razza finlandese
1,0
—
altri cavalli e pony da uno a tre anni
0,6
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