Decisione (UE) 2024/2474 della Commissione, del 5 aprile 2024, relativa ai regimi di aiuti SA.50787 (2021/C) (ex 2018/N) e SA.50837 (2021/C) (ex 2018/N) cui la Cechia ha dato esecuzione a favore di grandi imprese attive nella produzione agricola primaria notificata con il numero C(2024) 2096
Quali sono le ragioni per cui la Commissione europea ha avviato un procedimento di controllo sugli aiuti di Stato concessi dalla Cechia alle grandi imprese agricole nei regimi SA.50787 e SA.50837?
Spiegato da FiscoAI
La Commissione ha avviato il procedimento perché la Cechia ha concesso aiuti a favore di grandi imprese per la ristrutturazione di frutteti e la costruzione di impianti di irrigazione a goccia prima di notificare formalmente i regimi di aiuti. I regimi SA.50787 e SA.50837 erano stati notificati rispettivamente il 29 marzo e il 6 aprile 2018, ma gli aiuti erano già stati erogati in precedenza, violando l'obbligo di notifica preventiva previsto dall'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE. La Cechia aveva inizialmente concesso questi aiuti sulla base di regimi soggetti a esenzione per categoria (SA.46621 e SA.46972) che erano limitati alle PMI, ma per errore amministrativo aveva erogato aiuti anche a grandi imprese che non rientravano in tale categoria. La Commissione ha inoltre sollevato dubbi sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno, poiché le grandi imprese beneficiarie non avevano presentato lo scenario controfattuale (analisi della situazione senza aiuti) richiesto dalle norme UE per verificare l'effetto di incentivazione e la proporzionalità dell'aiuto.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2024/2474 della Commissione, del 5 aprile 2024, relativa ai regimi di aiuti SA.50787 (2021/C) (ex 2018/N) e SA.50837 (2021/C) (ex 2018/N) cui la Cechia ha dato esecuzione a favore di grandi imprese attive nella produzione agricola primaria [notificata con il numero C(2024) 2096]
EN: Commission Decision (EU) 2024/2474 of 5 April 2024 on the aid schemes SA.50787 (2021/C) (ex 2018/N) and SA.50837 (2021/C) (ex 2018/N) implemented by Czechia in favour of large enterprises active in primary agricultural production (notified under document C(2024) 2096)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2474
20.9.2024
DECISIONE (UE) 2024/2474 DELLA COMMISSIONE
del 5 aprile 2024
relativa ai regimi di aiuti SA.50787 (2021/C) (ex 2018/N) e SA.50837 (2021/C) (ex 2018/N) cui la Cechia ha dato esecuzione a favore di grandi imprese attive nella produzione agricola primaria
[notificata con il numero C(2024) 2096]
(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(
1
)
, e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
(1)
Con lettera del 29 marzo 2018, la Cechia ha notificato alla Commissione il regime di aiuti SA.50787 (2018/N). La Commissione ha richiesto informazioni supplementari con lettere del 22 maggio 2018, 19 luglio 2018, 8 ottobre 2018, 17 dicembre 2018, 6 marzo 2019, 28 maggio 2019 e 6 maggio 2020. Le autorità ceche hanno fornito informazioni supplementari con lettere del 21 giugno 2018, 20 agosto 2018, 8 novembre 2018, 18 gennaio 2019 e 29 maggio 2020.
(2)
Con lettera del 6 aprile 2018, la Cechia ha notificato il regime di aiuti SA.50837 (2018/N). La Commissione ha richiesto informazioni supplementari con lettere del 1
o
giugno 2018, 14 agosto 2018, 8 ottobre 2018, 17 dicembre 2018, 6 marzo 2019, 28 maggio 2019 e 6 maggio 2020. Le autorità ceche hanno fornito informazioni supplementari con lettere del 21 giugno 2018, 13 settembre 2018, 8 novembre 2018, 18 gennaio 2019, 29 marzo 2019 e 29 maggio 2020.
(3)
Con lettera del 6 marzo 2019, la Commissione ha informato le autorità ceche della sua decisione di trasferire le due notifiche nel registro delle misure di aiuto non notificate, in quanto gli aiuti erano stati concessi prima della notifica alla Commissione. Allo stesso tempo, data l’identicità dell’oggetto, la Commissione ha deciso di riunire i suddetti casi ai fini della loro valutazione.
(4)
Con lettera del 12 gennaio 2021, la Commissione ha informato la Cechia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito «TFUE») in relazione agli aiuti concessi a grandi imprese prima dell’adozione della decisione C(2021) 41 final del 12 gennaio 2021
(
2
)
(«la decisione di avvio del procedimento») e della sua notifica alle autorità ceche. Allo stesso tempo la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti che sarebbero stati concessi nell’ambito dei due regimi SA.50787 e SA.50837 dopo l’adozione della decisione di avvio del procedimento e la sua notifica alle autorità ceche, in quanto compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
(5)
La decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
. La Commissione ha invitato gli interessati e la Cechia a presentare osservazioni.
(6)
La Commissione ha ricevuto cinque osservazioni dagli interessati e le ha trasmesse alla Cechia, la quale ha avuto la possibilità di commentarle. Con la medesima lettera, la Commissione ha altresì invitato le autorità ceche a fornire un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle procedure di recupero dalle stesse avviate, in particolare in merito ai relativi procedimenti giudiziari
(
4
)
. La Cechia ha trasmesso le sue osservazioni con lettera del 23 maggio 2022.
(7)
Con lettera del 15 giugno 2022, la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti in merito alle sentenze emesse dal tribunale nazionale in ordine al recupero degli aiuti concessi prima della notifica alle autorità ceche della decisione di avvio del procedimento adottata dalla Commissione. Le autorità ceche hanno risposto con lettera del 24 agosto 2022.
2.
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI REGIMI DI AIUTI
2.1.
Ambito di applicazione della decisione
(8)
La presente decisione riguarda gli aiuti concessi illegalmente a favore di grandi imprese per la ristrutturazione di frutteti e per la costruzione di impianti di irrigazione a goccia per frutteti, luppoleti, vigneti e vivai, prima della notifica dei regimi SA.50787 e SA.50837.
(9)
I regimi notificati sono:
a)
SA.50787 (2021/C) (ex 2018/N): aiuti per la ristrutturazione di frutteti;
b)
SA.50837 (2021/C) (ex 2018/N): aiuti per la costruzione di impianti di irrigazione a goccia per frutteti, luppoleti, vigneti e vivai.
(10)
Con le due notifiche, la Cechia intendeva sostituire le misure di aiuto esistenti SA.46621 (2016/XA) e SA.46972 (2016/XA), esentate ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione
(
5
)
, onde allargare la platea dei beneficiari ammissibili alle grandi imprese. I regimi di aiuti, una volta approvati dalla Commissione, erano quindi destinati a sostituire quelli soggetti ad esenzione per categoria.
2.2.
Elementi comuni ai due regimi
2.2.1.
Obiettivo
(11)
Con il regime notificato SA.50787 (2021/C) (ex 2018/N), le autorità ceche miravano a concedere aiuti per la creazione di frutteti coltivati secondo il metodo di produzione integrata.
(12)
Con il regime notificato SA.50837 (2021/C) (ex 2018/N), le autorità ceche miravano a concedere aiuti per la costruzione di impianti di irrigazione a goccia funzionali destinati a frutteti, luppoleti, vigneti e vivai in Cechia.
2.2.2.
Durata
(13)
Il regime di aiuti esentato SA.46621 (2016/XA) era in vigore dal 17 ottobre 2016. Il regime di aiuti esentato SA.46972 (2016/XA) era in vigore dal 7 dicembre 2016. Entrambi i regimi esentati sono stati sostituiti il 12 gennaio 2021 dai regimi di aiuti notificati SA.50787 e SA.50837.
(14)
Con la decisione di avvio del procedimento, entrambi i regimi di aiuti notificati SA.50787 e SA.50837 sono stati approvati per il futuro fino al 31 dicembre 2024.
2.2.3.
Beneficiari
(15)
Nell’ambito di entrambi i regimi, SA.50787 e SA.50837, gli aiuti possono essere concessi a imprese di ogni dimensione attive nella produzione agricola primaria.
2.2.4.
Base giuridica
(16)
La base giuridica di entrambi i regimi, SA.50787 e SA.50837, nonché dei precedenti regimi di aiuti soggetti ad esenzione per categoria, SA.46621 (2016/XA) e SA.46972 (2016/XA), è costituita dagli atti seguenti:
1)
la legge n. 252/1997 Racc. sull’agricoltura, come modificata;
2)
le disposizioni per la concessione dei contributi basate sugli articoli 1, 2 e 2
quinquies
della legge n. 252/1997 Racc. sull’agricoltura (di seguito «Principi per la concessione degli aiuti»).
2.2.5.
Dotazione di bilancio
(17)
La dotazione complessiva del regime di aiuti SA.50787 (2021/C) ammonta a 1 400 milioni di CZK (circa 52,4 milioni di EUR
(
6
)
).
(18)
La dotazione complessiva del regime di aiuti SA.50837 (2021/C) ammonta a 560 milioni di CZK (circa 21 milioni di EUR
(
7
)
).
(19)
Entrambi i regimi di aiuti sono finanziati dal bilancio dello Stato. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette. Per entrambi i regimi, l’autorità che concede l’aiuto è il Fondo statale di intervento agricolo (
Státní zemědělský intervenční fond
).
2.3.
Descrizione del regime di aiuti SA.50787(2021/C)
(20)
Gli aiuti previsti da questo regime possono essere concessi per i nuovi frutteti piantati in Cechia al di fuori del territorio della capitale Praga. Gli aiuti sono concessi nell’anno di impianto.
(21)
Gli aiuti possono essere concessi per l’impianto delle varietà da frutta elencate nella tabella del documento interpretativo del programma di sovvenzioni, coltivate secondo il sistema di produzione integrata senza superare i limiti previsti per i metalli pesanti
(
8
)
.
(22)
Sono ammissibili agli aiuti i costi seguenti:
1)
costi dei lavori preparatori: concimazione di fondo, preparazione del terreno (aratura profonda, coltivazione, concimazione, preparazione preimpianto), preparazione del progetto (selezione delle varietà, impollinatori, direzione delle clip, orientamento geometrico dell’appezzamento), installazione di recinzioni, dimensionamento dell’impianto, preparazione dei fossati;
2)
costi del materiale di moltiplicazione, compresi il trasporto fino all’appezzamento di impianto e il magazzinaggio a breve termine;
3)
costi di preparazione del materiale di moltiplicazione per l’impianto e costi di impianto;
4)
costi dei dispositivi di protezione e della relativa installazione, della rete metallica e della relativa installazione, dei pali di sostegno e della legatura nell’anno di impianto.
(23)
Possono essere concessi aiuti a concorrenza del 50 % dei costi ammissibili e nei limiti degli importi massimi seguenti:
1)
fino a 240 000 CZK/ha (circa 9 000 EUR
(
9
)
) per i frutteti in cui siano piantate specie ammissibili di meli, peri, albicocchi, peschi, pruni, ciliegi e ciliegi acidi su una superficie di almeno 1 ha per specie e con almeno 800 alberi/ha;
2)
fino a 120 000 CZK/ha (circa 4 500 EUR
(
10
)
) per i frutteti in cui siano piantate specie ammissibili di meli, peri, albicocchi, peschi, pruni, ciliegi e ciliegi acidi su una superficie di almeno 1 ha per specie e con almeno 400 alberi/ha;
3)
fino a 60 000 CZK/ha (circa 2 250 EUR
(
11
)
) per i frutteti in cui siano piantate specie ammissibili di piccoli frutti (ribes, uva spina, lamponi) su una superficie di almeno 0,5 ha per specie. Il numero minimo di piantine deve essere di 3 000/ha.
(24)
Gli investimenti nel quadro di questo regime mirano a migliorare il rendimento e la sostenibilità globali delle aziende agricole.
(25)
Il programma di sviluppo rurale («PSR») della Cechia per il periodo 2014-2020 non prevedeva la stessa misura. Secondo le autorità ceche, la misura «Produzione frutticola integrata» contenuta nel PSR non era sovrapponibile a quella in questione, bensì complementare ad essa. Mentre gli aiuti di Stato sono concessi per l’impianto di frutteti, i finanziamenti nell’ambito della misura di sviluppo rurale erano destinati a frutteti già esistenti. I richiedenti potevano presentare domanda sia per i finanziamenti previsti dagli aiuti di Stato a favore della creazione dei frutteti sia per i finanziamenti successivi a titolo del PSR per la loro manutenzione. In tal caso, sarebbero stati tenuti a presentare due analisi del suolo attestanti il rispetto dei valori limite fissati per le sostanze chimiche.
(26)
La Commissione ha constatato che il regime era coerente con gli obiettivi perseguiti dal PSR della Cechia per il periodo 2014-2020, in particolare con l’obiettivo di contribuire a rafforzare la competitività della produzione agricola primaria e a migliorare la qualità dei prodotti primari (considerando 92 e 93 della decisione di avvio del procedimento). Inoltre la Commissione ha concluso che gli aiuti hanno avuto un impatto ambientale positivo, in quanto il metodo di produzione integrata determina un abbassamento della quantità di metalli pesanti nel suolo (considerando 94 della decisione di avvio del procedimento).
2.4.
Descrizione del regime di aiuti SA.50837(2021/C)
(27)
Nell’ambito di questo regime possono essere concessi aiuti per i costi seguenti:
1)
acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
2)
costi generali collegati alle spese di cui al punto precedente.
(28)
Possono essere concessi aiuti a concorrenza del 50 % dei costi ammissibili e i beneficiari possono ricevere fino a 72 000 CZK (circa 2 700 EUR
(
12
)
) per ettaro di impianto di irrigazione a goccia costruito.
(29)
Gli investimenti oggetto di sostegno nell’ambito di questo regime non riguardano il miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti o di elementi delle infrastrutture di irrigazione, ma solo gli impianti di irrigazione a goccia di nuova costruzione.
(30)
In conformità della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
13
)
, la Cechia ha comunicato alla Commissione il piano di gestione del bacino idrografico per l’intera area in cui sono effettuati gli investimenti nonché per altre eventuali aree in cui l’investimento potrebbe incidere sull’ambiente. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all’articolo 11 di detta direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo sono state precedentemente specificate nel relativo programma di misure.
(31)
Secondo le autorità ceche, gli investimenti oggetto di questo regime di aiuti possono portare a un incremento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale o sotterraneo. A tale proposito, le autorità ceche hanno confermato che gli investimenti non riguardano corpi idrici superficiali o sotterranei il cui stato risulta inferiore a buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua.
(32)
Secondo le autorità ceche, il regime ha un impatto ambientale positivo, in quanto il metodo di irrigazione a goccia permette di risparmiare acqua rispetto ad altri tipi di irrigazione. L’irrigazione a goccia dovrebbe consentire un risparmio idrico di almeno il 30 %, atto a permettere di contrastare la siccità e, in tal modo, migliorare la stabilità della produzione e aumentarne la qualità, economizzando nel contempo il consumo di acqua.
(33)
Le autorità ceche hanno confermato che l’analisi ambientale deve dimostrare che gli investimenti sovvenzionati non avranno un impatto negativo sull’ambiente. Pertanto ogni domanda di aiuto è valutata singolarmente.
(34)
La concessione degli aiuti è subordinata alla presentazione di un’autorizzazione alla gestione delle acque rilasciata dall’autorità idrica competente, che valuta, tra l’altro, gli effetti del progetto sulle diverse componenti dell’ambiente.
(35)
Gli aiuti sono altresì subordinati all’installazione di contatori intesi a misurare il consumo di acqua afferente all’investimento oggetto del sostegno.
(36)
Le autorità ceche si sono impegnate ad assicurare, per quanto riguarda il distretto del bacino idrografico in cui avviene l’investimento, un contributo dei diversi utilizzi dell’acqua al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto, ove opportuno, delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate.
(37)
La Commissione ha constatato che il regime era coerente con gli obiettivi perseguiti dal PSR della Cechia per il periodo 2014-2020, in particolare con l’obiettivo di contribuire a rafforzare la competitività della produzione agricola primaria e a migliorare la qualità dei prodotti primari (considerando 92 e 93 della decisione di avvio del procedimento). Inoltre la Commissione ha concluso che gli aiuti hanno avuto un impatto ambientale positivo, in quanto il metodo di produzione integrata determina un abbassamento della quantità di metalli pesanti nel suolo (considerando 94 della decisione di avvio del procedimento).
3.
RAGIONI CHE HANNO CONDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
3.1.
Illegalità dei regimi di aiuti
(38)
I regimi di aiuti SA.50787 e SA.50837 sono stati notificati alla Commissione rispettivamente il 29 marzo 2018 e il 6 aprile 2018. Le autorità ceche hanno confermato che a tali regimi è stata data esecuzione prima della notifica.
(39)
Rilevando che la Cechia è venuta meno all’obbligo che le incombe in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la Commissione, nella decisione di avvio del procedimento
(
14
)
, ha constatato che gli aiuti già concessi alle grandi imprese prima della notifica dei regimi SA.50787 e SA.50837 costituivano nuovi aiuti, che la stessa Commissione ha considerato aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio
(
15
)
.
3.2.
Compatibilità degli aiuti con il mercato interno
(40)
Conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo nel caso in cui possano beneficiare di una delle deroghe previste da tale articolo. Nei casi in questione, la Commissione ha esaminato se fosse applicabile la deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, come interpretata dalle pertinenti disposizioni degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali del 2014
(
16
)
(di seguito «gli orientamenti del 2014»).
(41)
A norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
(42)
I regimi di aiuto sono stati valutati anche alla luce degli orientamenti del 2014, in vigore al momento dell’approvazione dei regimi SA.50787 e SA.50837.
(43)
In particolare, nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha valutato la compatibilità con il mercato interno dei due regimi SA.50787 e SA.50837 sulla base della parte I («Principi di valutazione comuni») e della parte II, sezione 1.1.1.1 («
Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria
») degli orientamenti del 2014.
(44)
Sulla base di tale valutazione, la Commissione, nella decisione di avvio del procedimento, ha concluso che erano da considerarsi compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE gli aiuti che sarebbero stati concessi
dopo
l’approvazione dei due regimi e dopo la notifica della decisione alle autorità ceche.
(45)
In detta fase tuttavia la Commissione non ha potuto trarre la stessa conclusione per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese
prima
della notifica e dell’approvazione tramite decisione della Commissione dei due regimi SA.50787 e SA.50837. Dalla valutazione di detti regimi è emerso che, pur essendo gli aiuti compatibili con le condizioni specifiche di cui alla parte II, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti del 2014, sussistevano dubbi sulla presenza di un effetto di incentivazione e, di conseguenza, sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, per i motivi esposti in appresso.
(46)
Conformemente al punto (66) degli orientamenti del 2014, gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. Inoltre, ai sensi di tale punto, un aiuto ha un effetto di incentivazione se porta a modificare il comportamento di un’impresa spingendola ad intraprendere un’attività supplementare che essa non avrebbe realizzato senza l’aiuto o che avrebbe realizzato in modo limitato o diverso.
(47)
Conformemente al punto (70) degli orientamenti del 2014, la Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all’attività ha già avuto inizio. Tale domanda di aiuto deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell’impresa, una descrizione del progetto o dell’attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l’importo dell’aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili.
(48)
A norma del punto (35)25 degli orientamenti del 2014, per «avvio dei lavori del progetto o dell’attività» si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o commissionare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l’attività.
(49)
Inoltre, ai sensi del punto (72) degli orientamenti del 2014, le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicata come scenario controfattuale, e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. A norma del punto (73) degli orientamenti del 2014, l’autorità che concede l’aiuto è tenuta a verificare la credibilità dello scenario controfattuale e a confermare che l’aiuto produce l’effetto di incentivazione richiesto.
(50)
In relazione alla suindicata condizione supplementare applicabile alle grandi imprese in base alla quale tali soggetti devono presentare uno scenario controfattuale, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha fatto riferimento alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014
(
17
)
e alla pertinente giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione
(
18
)
.
(51)
Ai sensi dell’allegato I, articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014, la categoria delle PMI è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
(52)
A norma dell’allegato I, articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014, si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo.
(53)
A norma dell’allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014, se alla data di chiusura dei conti un’impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all’articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
(54)
A questo proposito, i punti da 109 a 113 della decisione di avvio del procedimento sviluppavano il ragionamento di cui in appresso.
(55)
Il considerando 40 del regolamento (UE) n. 702/2014 spiega che, per evitare differenze che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e facilitare il coordinamento tra diverse iniziative nazionali e dell’Unione relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione di PMI utilizzata ai fini dello stesso regolamento si basa sulle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
(
19
)
.
(56)
Il considerando 39 del regolamento (UE) n. 702/2014 spiega il motivo alla base dell’esenzione delle PMI dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE: «
Le PMI svolgono un ruolo determinante per la creazione di posti di lavoro e costituiscono, più in generale, un fattore di stabilità sociale e un motore per l’economia. Tuttavia, il loro sviluppo può essere limitato da fallimenti del mercato che provocano loro svantaggi tipici. Le PMI hanno spesso difficoltà di accesso al capitale o ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che tali imprese possono offrire. Inoltre, la limitatezza delle risorse di cui dispongono può ridurre il loro accesso all’informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i potenziali mercati. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle PMI, il presente regolamento dovrebbe pertanto esentare alcune categorie di aiuti a favore delle PMI dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato
.»
(57)
Come indicato nelle numerose sentenze degli organi giurisdizionali dell’Unione, solo le imprese che risentono degli svantaggi tipici delle PMI dovrebbero avere diritto ai vantaggi derivanti da tale status. Secondo la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione, la definizione di PMI deve essere interpretata in senso stretto, in quanto i vantaggi derivanti dallo status di PMI costituiscono il più delle volte eccezioni alle regole (in particolare nel settore degli aiuti di Stato)
(
20
)
. È necessario escludere dalla definizione di PMI i gruppi di imprese il cui potere economico supererebbe quello di una PMI, anche se formalmente sono conformi ai requisiti stabiliti nella definizione di PMI
(
21
)
. Occorre inoltre impedire che la definizione di PMI possa essere aggirata sulla base di ragioni puramente formali
(
22
)
. Secondo tale giurisprudenza, se un’impresa non risente degli svantaggi tipicamente sofferti dalle PMI, la Commissione è legittimata a rifiutarsi di riconoscerla come PMI. Detta giurisprudenza si ispira al principio che mira a preservare l’effetto utile del diritto dell’Unione.
(58)
L’allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede per le PMI un meccanismo che permette loro mantenere la qualifica di PMI nonostante i cambiamenti considerati temporanei e soggetti a volatilità («
solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi
»). Sarebbe contrario al principio dell’effetto utile prevedere tale meccanismo per le imprese che, in seguito a un cambiamento di proprietà conseguente a una fusione o a un’acquisizione, subiscano una variazione permanente a livello di struttura che le porti a superare stabilmente le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie pertinenti previste per una PMI. Ne consegue che, se la realtà economica dimostra che una determinata impresa non è una vera e propria PMI, anche se questa particolare situazione non è descritta all’articolo 4, paragrafo 2, della definizione di PMI di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, tale impresa non dovrebbe beneficiare della qualifica di PMI a seguito di un siffatto cambiamento di proprietà.
(59)
Pertanto, in linea con l’interpretazione coerente della Commissione, basata sul principio dell’effetto utile quale espresso nella giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione in merito alla definizione di PMI (considerando 57), l’allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 non si applica alle imprese che superano le soglie pertinenti per le PMI in seguito a un cambiamento a livello di struttura o di proprietà conseguente a una fusione o a un’acquisizione. In tal caso, il momento pertinente ai fini della valutazione è il momento dell’operazione (attraverso la quale esse sono diventate stabilmente parte di un’impresa più grande) e non già quello della chiusura dei conti della persona giuridica richiedente.
(60)
Su tale base, al considerando 114 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha concluso che, se fino all’approvazione dei due regimi di aiuti in questione, possono essere concessi aiuti a favore delle piccole e medie imprese agricole a titolo delle corrispondenti misure soggette ad esenzione per categoria a norma del regolamento (UE) n. 702/2014, non esiste attualmente alcun regime di aiuti approvato che consenta di concedere aiuti alle grandi imprese. Ne consegue che gli aiuti sono stati concessi alle grandi imprese in violazione dell’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
(61)
Come spiegato al considerando 10, entrambi i regimi di aiuti SA.50787 e SA.50837 erano diretti a sostituire le vigenti misure soggette ad esenzione per categoria SA.46621 (2016/XA) e SA.46972 (2016/XA), in modo da fornire la base per la concessione degli aiuti anche alle grandi imprese.
(62)
Le autorità ceche hanno confermato che nell’ambito di entrambi i regimi soggetti ad esenzione per categoria sono stati concessi aiuti agli investimenti ad alcune imprese inizialmente considerate PMI al momento della concessione dell’aiuto. Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità ceche l’8 novembre 2018
(
23
)
, da un controllo amministrativo ex post delle stesse autorità è emerso che tali beneficiari non rientravano nella definizione di PMI di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, quale interpretata dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione relativa alla medesima definizione. Su tale base, nella decisione di avvio del procedimento
(
24
)
la Commissione ha ritenuto che tali beneficiari fossero grandi imprese al momento della concessione dell’aiuto.
(63)
Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha ricordato che non era richiesto alcuno scenario controfattuale per gli aiuti agli investimenti concessi sulla base dei regimi esentati a norma del regolamento (UE) n. 702/2014, in quanto tali aiuti dovevano essere limitati alle PMI
(
25
)
. La Commissione ha pertanto sollevato dubbi sul fatto che i beneficiari che erano grandi imprese e che hanno ricevuto aiuti sulla base di uno o di entrambi i regimi soggetti ad esenzione per categoria (considerando 62), avessero presentato lo scenario controfattuale
(
26
)
.
(64)
Poiché la presentazione dello scenario controfattuale e dei documenti giustificativi costituiva uno dei requisiti connessi alla presenza dell’effetto di incentivazione negli aiuti a favore delle grandi imprese, la Commissione ha concluso che gli aiuti concessi alle grandi imprese prima della notifica dei due regimi di aiuti SA.50787 e SA.50837 non sembravano avere un effetto di incentivazione.
(65)
La Commissione ha inoltre sollevato dubbi in merito alla proporzionalità degli aiuti concessi alle grandi imprese prima della notifica dei regimi SA.50787 e SA.50837, in particolare per quanto riguarda il criterio dell’approccio del sovraccosto netto di cui ai punti da (95) a (97) degli orientamenti del 2014. La Commissione ha ritenuto che, nel caso, probabile, di assenza di uno scenario controfattuale
(
27
)
, le autorità ceche non abbiano potuto verificare che gli importi dell’aiuto corrispondessero ai sovraccosti netti di realizzazione dell’investimento nella zona interessata, confrontandoli con uno scenario che non prevedeva aiuti.
(
28
)
.
(66)
Alla luce di tale ragionamento, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha concluso che sussistevano dubbi sulla presenza di un effetto di incentivazione e sul rispetto del principio di proporzionalità per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese prima dell’approvazione della Commissione
(
29
)
.
(67)
Per i suesposti motivi la Commissione ha avviato il procedimento a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e ha invitato tutti i terzi eventualmente interessati da tali aiuti e la Cechia a presentare osservazioni. Nel contempo la Commissione ha invitato la Cechia a trasmettere tutte le informazioni utili ai fini della valutazione degli aiuti.
4.
OSSERVAZIONI DELLA CECHIA
(68)
Nelle osservazioni presentate in merito alla decisione di avvio del procedimento, le autorità ceche hanno confermato che i due regimi soggetti ad esenzione per categoria (SA.46621 (2016/XA) e SA.46972 (2016/XA)] erano limitati alle PMI e hanno spiegato che il fatto di aver concesso aiuti anche alle grandi imprese era dovuto soltanto a un’errata valutazione da parte loro delle dimensioni di tali beneficiari. Stando alle autorità ceche, questa limitazione degli aiuti alle PMI era stata precisata per mezzo del riferimento, nella base giuridica nazionale, all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 e non doveva essere ripetuta in altra forma. Hanno inoltre spiegato che a causa di errori amministrativi, alcune grandi imprese beneficiarie sono state erroneamente considerate PMI al momento della concessione dell’aiuto e che da un controllo ex post delle autorità è emersa l’erroneità di questa valutazione iniziale.
(69)
La Cechia ha confermato di aver avviato nel gennaio 2019 le procedure di recupero in relazione agli aiuti concessi a sette beneficiari individuati che al momento del ricevimento dell’aiuto erano grandi imprese. Tali procedure di recupero riguardavano aiuti concessi in forza di una o di entrambe le esenzioni per categoria negli anni 2016 e 2017.
(70)
Le autorità ceche hanno spiegato che in quel biennio l’obiettivo del ministero ceco dell’Agricoltura era di erogare gli aiuti solo alle PMI. La base giuridica (le norme nazionali del programma di sovvenzioni) conteneva un riferimento all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, che limitava gli aiuti alle PMI. Di conseguenza non vi figuravano domande sulle pertinenti condizioni supplementari applicabili alle grandi imprese (scenario controfattuale, criterio di proporzionalità).
(71)
Nelle loro osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento, le autorità ceche hanno allo stesso tempo ritenuto che, nonostante l’assenza dello scenario controfattuale e della sua valutazione da parte delle autorità nazionali, si potesse considerare presente l’effetto di incentivazione degli aiuti erroneamente concessi alle grandi imprese.
(72)
A tale riguardo, le autorità ceche hanno argomentato che gli investimenti nella ristrutturazione di frutteti e nell’irrigazione comportano costi elevati che i beneficiari non avrebbero sostenuto senza gli aiuti. Secondo le autorità ceche, ciò è confermato dal fatto che dal 2018, in assenza di regimi di aiuti approvati a favore delle grandi imprese, questa categoria di imprese non ha creato nuovi frutteti così come non ha effettuato investimenti in infrastrutture di irrigazione a goccia. Per questo motivo le autorità ceche hanno ritenuto che i grandi beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel periodo 2016-2017 sulla base di uno o di entrambi i regimi soggetti ad esenzione per categoria non avrebbero realizzato gli investimenti in assenza degli aiuti.
(73)
La Cechia ritiene pertanto che l’effetto di incentivazione fosse di fatto presente in questi casi.
(74)
Analogamente, secondo le autorità ceche, gli aiuti in questione erano proporzionati, in quanto l’importo massimo di aiuto per gli investimenti nella ristrutturazione di frutteti era limitato a 240 000 CZK per ettaro, mentre i costi reali potevano raggiungere, per le grandi imprese, un importo di circa 500 000 CZK e più. Considerato l’importo massimo di aiuto possibile, le autorità ceche hanno ritenuto che anche senza una valutazione dello scenario controfattuale si potesse presumere che il tasso di rendimento interno del progetto fosse ragionevole e che gli aiuti non fossero tali da portarlo oltre il livello abituale.
(75)
La Cechia ha inoltre aggiunto che la situazione per cui le grandi imprese non investono nella creazione di frutteti e nelle infrastrutture di irrigazione a goccia è molto negativa. Le autorità ceche hanno spiegato che la Cechia registra da tempo un declino della superficie coltivata a frutteti, con una percentuale di frutteti vecchi elevata e in crescita.
5.
OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI
(76)
La Commissione ha ricevuto osservazioni da cinque terzi, tutti beneficiari di aiuti nell’ambito di uno o di entrambi i regimi. Tutti costoro pertanto, conformemente all’articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589, possono essere considerati interessati.
(77)
Tutti e cinque i beneficiari in questione sono interessati dalla procedura di recupero di cui al considerando 69. Gli altri due beneficiari interessati da procedure di recupero (RBQ SADY s.r.o. e M + A + J s.r.o.) non hanno presentato osservazioni.
(78)
Le osservazioni presentate da questi cinque beneficiari hanno confermato quanto segue:
1)
in almeno una delle domande di aiuto presentate nel 2016 e nel 2017, tutti e cinque i beneficiari hanno indicato come status al momento della concessione dell’aiuto quello di grande impresa e non di PMI. In ogni caso lo status di grande impresa risultava evidente dalla documentazione presentata a corredo delle domande di aiuto. Gli interessati hanno affermato che all’epoca non era chiaro che gli aiuti fossero limitati alle sole PMI, aggiungendo che la base giuridica nazionale («Principi per la concessione degli aiuti», considerando 16) non includeva, tra le condizioni di ammissibilità, le dimensioni del beneficiario;
2)
tutti e cinque i beneficiari hanno spiegato che l’autorità concedente l’aiuto (Fondo statale di intervento agricolo) ha effettuato un successivo controllo ex post che ha confermato un utilizzo degli aiuti conforme al loro obiettivo e l’assenza di irregolarità o difetti;
3)
nel gennaio 2019 il ministero ceco dell’Agricoltura ha avviato le procedure di recupero per sette beneficiari;
4)
nelle decisioni di recupero rivolte ai sette beneficiari si affermava che gli aiuti erano stati loro concessi in violazione del diritto dell’UE e della base giuridica nazionale, da cui risulta che tali misure erano disponibili solo per le microimprese e le PMI. I beneficiari degli aiuti non soddisfacevano tale condizione;
5)
nel settembre 2019 tutti e cinque i beneficiari che hanno presentato osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento hanno intentato azioni legali distinte dinanzi al tribunale municipale di Praga, chiedendo l’annullamento delle decisioni di recupero del ministero ceco dell’Agricoltura.
(79)
Sintesi delle osservazioni presentate in merito alla decisione di avvio del procedimento
Osservazioni di POMONA Těšetice a.s.
(
30
)
(80)
POMONA Těšetice a.s ha ricevuto aiuti nell’ambito di entrambi i regimi nel dicembre 2016.
(81)
Nelle sue osservazioni, POMONA Těšetice a.s ha affermato che la decisione di concessione ha suscitato un legittimo affidamento. La società sostiene che gli aiuti sono stati utilizzati nel rispetto dell’obiettivo stabilito dalla base giuridica.
(82)
POMONA Těšetice a.s ha spiegato che, dalla base giuridica nazionale («Principi per la concessione degli aiuti», considerando 16) non era possibile evincere che gli aiuti dovessero essere limitati alle sole PMI. La società ha affermato di aver correttamente indicato nella domanda di aiuto le sue dimensioni di grande impresa.
(83)
Insieme alle osservazioni, POMONA Těšetice a.s. ha presentato lo scenario controfattuale con rappresentazione della situazione in assenza di aiuti e ha sostenuto che gli aiuti erano proporzionati.
Osservazioni di ÚSOVSKO EKO s.r.o.
(
31
)
(84)
ÚSOVSKO EKO s.r.o. ha ricevuto aiuti per la ristrutturazione di frutteti (regime di aiuti SA.50787) nel dicembre 2016 e nel dicembre 2017.
(85)
ÚSOVSKO EKO s.r.o. ha sostenuto di aver agito in buona fede e ha invocato il legittimo affidamento, in quanto nelle domande di aiuto presentate per entrambi gli anni essa ha indicato correttamente il suo status di grande impresa. ÚSOVSKO EKO s.r.o. ha presentato copie delle sue domande di aiuto per entrambi gli anni, dalle quali risulta che solo la domanda relativa al 2017 conteneva il quesito relativo alle dimensioni del richiedente. La società ha dichiarato come dimensioni quelle di una grande impresa.
(86)
Secondo ÚSOVSKO EKO s.r.o., la decisione di revoca dell’aiuto adottata dal ministero dell’Agricoltura sarebbe illegittima in quanto viola sostanzialmente le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi.
(87)
ÚSOVSKO EKO s.r.o. sostiene che nel periodo compreso tra il 2008 e il 2018 la base giuridica nazionale [«Principi per la concessione degli aiuti» (considerando 16)] non stabiliva esplicitamente la condizione secondo cui i beneficiari dovevano essere PMI. La base giuridica nazionale definiva i beneficiari ammissibili come «imprenditori attivi nella produzione agricola»
(
32
)
. Secondo ÚSOVSKO EKO s.r.o., è soltanto a partire dal 2015 che la base giuridica nazionale ha inserito il riferimento all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014
(
33
)
, senza tuttavia escludere esplicitamente le grandi imprese dal gruppo dei beneficiari ammissibili. Inoltre la definizione dei beneficiari ammissibili è rimasta invariata.
(88)
Secondo ÚSOVSKO EKO s.r.o, nel periodo 2015-2017 il ministero ceco dell’Agricoltura non era a conoscenza del fatto che, sulla base del regolamento (UE) n. 702/2014, gli aiuti agli investimenti non potevano essere concessi a grandi imprese. L’esclusione esplicita è comparsa nella base giuridica nazionale solo nel 2018 e, a partire da quell’anno, ÚSOVSKO EKO s.r.o. non ha più presentato domanda di aiuto.
(89)
Nelle osservazioni presentate alla Commissione, ÚSOVSKO EKO s.r.o. ha incluso lo scenario controfattuale con rappresentazione della situazione in assenza di aiuti. La società ritiene che gli aiuti presentassero un effetto di incentivazione e fossero proporzionati.
Osservazioni di ÚSOVSKO AGRO s.r.o.
(90)
ÚSOVSKO AGRO s.r.o. ha ricevuto aiuti nell’ambito di entrambi i regimi nel dicembre 2017.
(91)
Nelle sue osservazioni, ÚSOVSKO AGRO s.r.o. ha sostenuto di aver agito in buona fede e ha invocato il legittimo affidamento, in quanto in entrambe le domande di aiuto essa ha indicato correttamente il suo status di grande impresa. ÚSOVSKO AGRO s.r.o. ha presentato copie delle sue domande di aiuto. In entrambe, la società ha dichiarato come dimensioni quelle di una grande impresa.
(92)
ÚSOVSKO AGRO s.r.o. ritiene che la decisione di revoca dell’aiuto adottata dal ministero dell’Agricoltura sia illegittima, in quanto viola sostanzialmente le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi.
(93)
Come gli altri beneficiari che hanno presentato osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento, anche ÚSOVSKO AGRO s.r.o. ha osservato che nel periodo compreso tra il 2008 e il 2018 la base giuridica nazionale («Principi per la concessione degli aiuti», considerando 16) non stabiliva esplicitamente la condizione secondo cui i beneficiari dovevano essere PMI. La base giuridica nazionale definiva i beneficiari ammissibili come «imprenditori attivi nella produzione agricola»
(
34
)
. A partire dal 2015 la base giuridica nazionale ha inserito il riferimento all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, senza tuttavia escludere esplicitamente le grandi imprese dalla platea dei beneficiari ammissibili. Inoltre la definizione di beneficiari ammissibili è rimasta invariata.
(94)
Secondo ÚSOVSKO AGRO s.r.o, nel periodo 2015-2017 il ministero ceco dell’Agricoltura non era a conoscenza del fatto che, sulla base del regolamento (UE) n. 702/2014, gli aiuti non potevano essere concessi a grandi imprese. La limitazione esplicita della platea dei beneficiari ammissibili è comparsa nella base giuridica nazionale solo nel 2018 e, a partire da quell’anno, ÚSOVSKO AGRO s.r.o. non ha più presentato domanda di aiuto.
(95)
Nelle osservazioni presentate, ÚSOVSKO AGRO s.r.o. ha incluso lo scenario controfattuale con rappresentazione della situazione in assenza di aiuti. La società ritiene che gli aiuti presentassero un effetto di incentivazione e fossero proporzionati.
Osservazioni di SADY CZ s.r.o.
(96)
SADY CZ s.r.o. ha ricevuto aiuti nell’ambito di entrambi i regimi nel dicembre 2017.
(97)
SADY CZ s.r.o. ha presentato copie delle sue domande di aiuto. In una, la società è correttamente indicata come grande impresa. Nell’altra, invece, figura come media impresa. SADY CZ s.r.o. ha spiegato che tale discrepanza è dovuta a un errore amministrativo e a conferma della sua spiegazione ha rinviato all’estratto del registro delle imprese allegato a entrambe le domande di aiuto, da cui risultava che la società era di fatto una grande impresa.
(98)
Poiché le dimensioni dell’impresa sono state indicate correttamente nella (in una) domanda di aiuto, SADY CZ s.r.o. sostiene che la Commissione ha affermato a torto, nella decisione di avvio del procedimento, che le autorità ceche hanno «concesso aiuti a grandi imprese ritenute essere PMI». Secondo SADY CZ s.r.o., le autorità ceche erano in realtà a conoscenza del fatto che la destinataria degli aiuti era una grande impresa, in quanto ciò era esplicitamente indicato nella domanda di aiuto; pertanto non era possibile che avessero considerato il beneficiario come una PMI.
(99)
Secondo SADY CZ s.r.o., le autorità ceche hanno verificato a più riprese il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti.
(100)
Nelle osservazioni presentate in merito alla decisione di avvio del procedimento, SADY CZ s.r.o. ha affermato che la base giuridica nazionale («Principi per la concessione degli aiuti», considerando 16) non prevedeva tra le condizioni di ammissibilità le dimensioni del beneficiario.
(101)
Nelle osservazioni presentate in merito alla decisione di avvio del procedimento, SADY CZ s.r.o. ha sostenuto che comunque gli aiuti presentavano un effetto di incentivazione ed erano proporzionati e che queste due condizioni erano state verificate dalle autorità ceche. SADY CZ s.r.o. ha affermato che, prima di presentare la domanda di aiuto, aveva predisposto un documento interno dal titolo «Intenzione di investimento per il rinnovo di frutteti» in cui valutava la redditività del progetto e dimostrava l’effetto di incentivazione e la proporzionalità dell’aiuto (sulla base del tasso di rendimento interno, del valore attuale netto, dell’indice di redditività, del periodo di ammortamento). Tale documento tuttavia non è stato presentato all’autorità che ha concesso l’aiuto. SADY CZ s.r.o. ha presentato tale documento insieme alle osservazioni trasmesse alla Commissione. SADY CZ s.r.o. insiste sul fatto che non può essere sanzionata per una negligenza amministrativa delle autorità ceche.
(102)
Facendo riferimento all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 702/2014, SADY CZ s.r.o. ha sostenuto che gli aiuti ricevuti sulla base dei due regimi soggetti ad esenzione per categoria potevano essere considerati aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese sulla base dell’articolo citato.
Osservazioni di Lužanská Zemědělská a.s.
(103)
Lužanská Zemědělská a.s. ha ricevuto aiuti per la ristrutturazione di frutteti negli anni 2016 e 2017.
(104)
Lužanská Zemědělská a.s. ha osservato che il modulo di domanda di aiuto del 2016 non conteneva alcun quesito relativo alle dimensioni del richiedente e che pertanto la società non ha potuto indicare le proprie dimensioni di grande impresa. Nel 2017 il modulo di domanda di aiuto includeva già il quesito sulle dimensioni, che Lužanská Zemědělská a.s. ha correttamente indicato come corrispondenti a quelle di una grande impresa. In entrambi gli anni la società ha presentato anche un estratto del registro delle imprese che dimostrava l’assetto proprietario dell’azienda.
(105)
Come gli altri terzi che hanno presentato osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento, anche Lužanská Zemědělská a.s. ha sottolineato che la base giuridica nazionale («Principi per la concessione degli aiuti», considerando 16) non includeva tra le condizioni di ammissibilità le dimensioni del beneficiario. Essa sostiene inoltre, con riferimento all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 702/2014, che tale regolamento autorizzava esplicitamente gli aiuti alle grandi imprese. Secondo l’esatta formulazione dei Principi per la concessione degli aiuti, erano dunque ammissibili agli aiuti gli «imprenditori attivi nella produzione agricola» (senza ulteriori limitazioni in ordine alle dimensioni del richiedente).
(106)
Secondo Lužanská Zemědělská a.s., la Commissione ha affermato a torto, nella decisione di avvio del procedimento, che le autorità ceche hanno «concesso aiuti a grandi imprese ritenute essere PMI». Le autorità ceche erano in realtà consapevoli del fatto che la destinataria degli aiuti era una grande impresa, in quanto le dimensioni aziendali di Lužanská Zemědělská a.s. erano esplicitamente indicate nella domanda di aiuto per l’anno 2017, mentre nel 2016 risultavano chiaramente dall’estratto del registro delle imprese presentato.
(107)
Lužanská Zemědělská a.s. sostiene inoltre che, nonostante nel modulo di domanda di aiuto del 2017 avesse dichiarato dimensioni di grande impresa e i documenti presentati a corredo rendessero conoscibile alle autorità il suo status di grande impresa, formalmente, al momento delle domande di aiuto del 2016 e del 2017, la società non era una grande impresa. Ciò perché:
a)
Lužanská Zemědělská a.s. è entrata a far parte di Agrofert
(
35
)
nel luglio 2016; pertanto, conformemente alla formulazione dell’allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014, non aveva ancora perso la qualifica di PMI quando ha presentato domanda di aiuto nel settembre 2016 e, successivamente, nel settembre 2017;
b)
nelle osservazioni presentate in merito alla decisione di avvio del procedimento, Lužanská Zemědělská a.s. ha sostenuto che il suddetto articolo non deve essere interpretato contro il suo contenuto, in quanto una simile interpretazione sarebbe in contrasto con le elementari esigenze di certezza del diritto dei destinatari del diritto dell’Unione e, a tal fine, fa riferimento alla sentenza nella causa C-310/98, Met-Trans, punto 32
(
36
)
;
c)
Lužanská Zemědělská a.s. ha inoltre invocato il legittimo affidamento, in quanto, a suo avviso, gli aiuti erano proporzionati e presentavano un effetto di incentivazione. Secondo la società, le autorità ceche hanno verificato a più riprese il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti.
(108)
Lužanská Zemědělská a.s. ribadisce che non può essere sanzionata per la mancata richiesta, da parte delle autorità ceche, di uno scenario controfattuale. La società afferma di essere riuscita a presentare una propria analisi interna prima della concessione dell’aiuto e che si tratterebbe di un «
approccio molto formalistico, che ignorerebbe completamente la realtà economica e soprattutto lo scopo per il quale sono di fatto concessi gli aiuti
».
(109)
Insieme alle osservazioni, la società ha presentato l’analisi finanziaria e di redditività del progetto di investimento. La Commissione osserva che tali documenti sono dell’11 marzo 2021, ossia recano una data successiva alla concessione degli aiuti, successiva alla revoca delle decisioni di concessione da parte dell’autorità concedente gli aiuti e successiva all’avvio della procedura di recupero. La data in questione coincide con quella di presentazione delle osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento e non vi sono indicazioni che facciano risalire al momento di effettiva preparazione dell’analisi.
(110)
Lužanská Zemědělská a.s. ha inoltre sostenuto che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 702/2014, gli aiuti in questione erano disponibili anche per le grandi imprese come aiuti ad hoc.
6.
TRASMISSIONE DELLE OSSERVAZIONI DEI TERZI ALLA CECHIA
(111)
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589, con lettera del 25 aprile 2022 la Commissione ha comunicato le osservazioni dei terzi alla Cechia, invitandola a presentare le sue osservazioni entro un mese dalla data della lettera.
(112)
Le autorità ceche hanno risposto con lettera del 23 maggio 2022 e successivamente hanno trasmesso ulteriori informazioni con lettera del 24 agosto 2022.
(113)
Nella prima lettera, datata 23 maggio 2022, la Cechia ha confermato che le argomentazioni presentate dai terzi erano molto simili a quelle addotte nei procedimenti giudiziari nazionali intentati da tutti questi soggetti avverso le decisioni di recupero del ministero dell’Agricoltura ceco.
(114)
La Cechia ha concordato con l’argomentazione dei terzi secondo cui gli aiuti sono stati utilizzati conformemente agli obiettivi delle misure, pur essendo stati concessi a grandi imprese che non erano ammissibili nell’ambito dei regimi soggetti ad esenzione per categoria e in un momento in cui non risultava notificato alcun aiuto alle grandi imprese. Le autorità ceche hanno inoltre convenuto che gli aiuti presentavano un effetto di incentivazione nonostante l’assenza dello scenario controfattuale, in quanto gli investimenti in questione non sarebbero stati realizzati in assenza di aiuti, principalmente a causa dei loro costi elevati. Le autorità ceche hanno inoltre ribadito che, nonostante l’assenza di una valutazione dello scenario controfattuale, il tasso di rendimento interno dei progetti era ragionevole e gli aiuti non lo portavano oltre i livelli abituali.
(115)
Per quanto riguarda la segnalazione secondo cui la base giuridica nazionale non prevedeva limitazioni esplicite in ordine alle dimensioni dei beneficiari ammissibili, la Cechia ha ribadito che l’intenzione e il senso della base giuridica erano quelli di concedere aiuti esclusivamente alle PMI. A tal fine, negli anni 2016 e 2017 la base giuridica nazionale stabiliva che gli aiuti fossero concessi sulla base dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014; ne discendeva quindi che gli aiuti erano disponibili solo per le PMI. Le autorità ceche hanno sottolineato che nessuno dei beneficiari interessati dal recupero dell’aiuto ha negato di essere una grande impresa; pertanto le autorità hanno avviato le procedure di recupero.
(116)
Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei sette procedimenti giudiziari nazionali, le autorità ceche hanno comunicato che, all’epoca della lettera citata, il tribunale municipale di Praga si era già pronunciato in cinque cause e aveva respinto le domande. Due ricorrenti (SADY CZ s.r.o. e Lužanská Zemědělská a.s.) avevano rinunciato alle proprie domande. Nell’unica causa rimanente (RBQ SADY s.r.o.) la decisione del tribunale era pendente.
(117)
Le autorità ceche hanno spiegato che, in tutte le sentenze emesse, il tribunale municipale di Praga ha dichiarato che il ministero dell’Agricoltura aveva giustamente emanato le decisioni di recupero. Allo stesso tempo, il tribunale ha fatto riferimento all’articolo 15, paragrafo 3, lettera c), della legge n. 218/2000 Racc. sulle norme di bilancio, vigente all’epoca dell’avvio delle procedure di recupero. Tale disposizione stabiliva l’impossibilità di ordinare il rimborso di una sovvenzione già versata sul conto del beneficiario qualora il motivo del recupero fosse una concessione dell’aiuto avvenuta in violazione del diritto dell’Unione o nazionale. Il tribunale municipale di Praga ha quindi dichiarato che, sebbene il ministero dell’Agricoltura fosse tenuto ad avviare le procedure di recupero degli aiuti, l’articolo 15, paragrafo 3, lettera c) della legge n. 218/2000 Racc., vigente all’epoca dell’avvio del recupero, impediva al ministero di procedere al recupero effettivo di tali aiuti.
(118)
Nella lettera del 24 agosto 2022 le autorità ceche hanno spiegato che, a partire dal 1
o
gennaio 2022, l’articolo 15, paragrafo 3, della legge n. 218/2000 Racc. è stato modificato e che la lettera c) è stata soppressa.
(119)
Tuttavia le autorità ceche hanno sottolineato che, come rilevato dal tribunale municipale di Praga, nonostante la modifica, il principio della certezza del diritto osta al recupero degli aiuti concessi, in quanto la modifica della legge n. 218/2000 Racc. non può essere applicata retroattivamente.
7.
VALUTAZIONE GIURIDICA DEGLI AIUTI
7.1.
Sussistenza di aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
(120)
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, «[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
(121)
Nella decisione di avvio del procedimento
(
37
)
la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE erano soddisfatte e che pertanto i regimi notificati SA.50787 e SA.50837 costituivano aiuti di Stato ai sensi di tale articolo.
(122)
Tale conclusione preliminare non è stata messa in discussione in nessuna delle osservazioni ricevute dai terzi e dalla Cechia. Inoltre la stessa Cechia ha notificato i regimi come misure di aiuto di Stato.
(123)
Affinché una misura possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi del citato articolo, occorre che siano soddisfatte cumulativamente tutte le condizioni seguenti: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
(124)
Poiché le misure di aiuto notificate sono disciplinate da un atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione (considerando 16), possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell’atto stesso (sezioni 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4), la Commissione ritiene che si tratti di regimi di aiuti ai sensi del punto (35)4 degli orientamenti del 2014. I regimi possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se possono beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE (cfr. anche la sezione 7.2).
(125)
I regimi sono imputabili allo Stato in quanto si basano sugli atti giuridici descritti al considerando 16 e sono attuati da autorità statali (considerando 19). Essi sono finanziati dal bilancio dello Stato, quindi mediante risorse statali (considerando 19).
(126)
I regimi conferiscono un vantaggio ai loro beneficiari sotto forma di sovvenzioni dirette (considerando 19). I regimi sgravano quindi tali beneficiari dei costi che in normali condizioni di mercato sarebbero a loro carico.
(127)
I regimi sono selettivi in quanto gli aiuti sono concessi solo a determinate imprese, in particolare a imprese attive nella produzione agricola primaria.
(128)
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un aiuto a un’impresa risulta incidere sugli scambi tra Stati membri nei casi in cui l’impresa in questione è attiva in un mercato aperto al commercio intra-UE
(
38
)
. I beneficiari degli aiuti operano nel settore della produzione agricola primaria, che è soggetto a scambi intra-UE
(
39
)
. Tale settore è pertanto aperto alla concorrenza a livello dell’UE ed è quindi sensibile a qualsiasi misura adottata a favore della produzione in uno o più Stati membri. Il regime è dunque atto a falsare la concorrenza e a incidere sugli scambi tra Stati membri.
(129)
La Commissione conferma pertanto le conclusioni preliminari di cui ai considerando da 58 a 62 della decisione di avvio del procedimento e ribadisce che gli aiuti concessi nell’ambito dei due regimi costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
7.2.
Esistenza di regimi
(130)
A norma dell’articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589, si intende per «regime di aiuti» un atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta.
(131)
Nella decisione di avvio del procedimento
(
40
)
la Commissione ha altresì concluso in via preliminare che entrambe le misure di aiuto SA.50787 e SA.50837 costituivano regimi ai sensi della definizione di cui sopra e del punto (35)4 degli orientamenti del 2014, in quanto la loro base giuridica non richiedeva ulteriori misure di attuazione ai fini della concessione degli aiuti e identificava i beneficiari in maniera generale e astratta. La stessa base giuridica e la stessa conclusione circa l’esistenza di regimi si applicano ai regimi di aiuti soggetti ad esenzione per categoria SA.46621 (2016/XA) e SA.46972 (2016/XA), che erano quelli applicabili nel 2016 e nel 2017, ossia all’epoca in cui sono stati concessi illegalmente gli aiuti alle grandi imprese.
(132)
Per quanto riguarda la qualifica delle misure di aiuto come regimi, due dei terzi — SADY CZ s.r.o. (considerando 102) e Lužanská Zemědělská a.s. (considerando 110) — hanno affermato che gli aiuti concessi a loro favore costituivano, in realtà, aiuti ad hoc ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 702/2014.
(133)
In merito a tale argomentazione, la Commissione ricorda anzitutto la definizione di aiuti ad hoc. A norma dell’articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) n. 702/2014, per «
aiuti ad hoc
» si intendono gli aiuti
non
concessi nell’ambito di un regime di aiuti.
(134)
Nel caso di specie tuttavia la Commissione osserva che gli aiuti ricevuti da SADY CZ s.r.o. e Lužanská Zemědělská a.s. sono stati concessi sulla base delle norme nazionali del programma di sovvenzioni (la base giuridica di cui al considerando 16) senza che fossero necessarie ulteriori misure di attuazione. Di fatto gli aiuti alle grandi imprese sono stati concessi erroneamente nell’ambito dei regimi soggetti ad esenzione per categoria, che in realtà erano aperti solo alle PMI. Nel periodo precedente alla concessione degli aiuti a tali beneficiari, alla Commissione non era pervenuta alcuna notifica di aiuto individuale ad hoc a favore delle grandi imprese. L’unica notifica riguardante la categoria è quella che la Cechia ha fatto pervenire in ordine ai regimi SA.50787 e SA.50837, quando gli aiuti erano già stati concessi alle grandi imprese. Gli aiuti accordati alle grandi imprese nel 2016 e nel 2017 poggiavano inoltre sulla stessa base giuridica nazionale applicabile ai regimi soggetti ad esenzione per categoria, che è stata altresì indicata successivamente nella notifica dei regimi SA.50787 e SA.50837. In altri termini, gli aiuti previsti da questi regimi notificati erano stati messi in esecuzione in passato, mentre prima della loro esecuzione non era stato notificato alla Commissione alcun regime o aiuto ad hoc; essi inoltre, per i motivi illustrati di seguito (considerando da 138 a 164), non rientravano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 relativo all’esenzione per categoria.
(135)
La base giuridica nazionale stabilisce gli elementi essenziali dell’aiuto (costi ammissibili e intensità di aiuto) e definisce i beneficiari in modo astratto e generale. Su tale base, le autorità ceche hanno concesso aiuti ai beneficiari senza alcun margine di discrezionalità che consentisse loro di influenzare gli elementi essenziali dell’aiuto e le condizioni di concessione. Alla luce della spiegazione fornita dalle autorità ceche (considerando 68), la Commissione ritiene che la concessione degli aiuti alle grandi imprese sulla base dei regimi soggetti ad esenzione per categoria sia stata il risultato di un errore amministrativo e non già dell’esercizio di un potere discrezionale.
(136)
La Commissione conclude pertanto che gli aiuti illegalmente concessi alle grandi imprese prima della notifica dei regimi SA.50787 e SA.50837, ma in conformità della loro base giuridica e alle stesse condizioni degli aiuti concessi alle PMI in virtù della medesima base giuridica, sono stati accordati nel contesto di due regimi di aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589. Di conseguenza la Commissione respinge l’argomentazione di SADY CZ s.r.o. e Lužanská Zemědělská a.s. secondo cui gli aiuti concessi a loro favore potevano costituire aiuti ad hoc ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 702/2014 (cfr. anche considerando da 142 a 164).
(137)
In ogni caso la Commissione non può accettare come compatibili gli aiuti ad hoc che non soddisfano tutte le condizioni di compatibilità di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 (cfr. considerando da 149 a 161).
7.3.
Classificazione dei regimi come regimi illegali
(138)
Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha ritenuto che gli aiuti fossero stati concessi alle grandi imprese senza previa notifica alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE
(
41
)
. Allo stesso tempo, gli aiuti concessi alle grandi imprese non potevano essere considerati compatibili nel quadro dei regimi soggetti ad esenzione per categoria, in quanto l’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 si applicava solo alle PMI. Di conseguenza, secondo il parere preliminare della Commissione, detti aiuti alle grandi imprese costituivano nuovi aiuti, che erano illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589.
(139)
Nelle osservazioni presentate in merito alla decisione di avvio del procedimento, sia la Cechia che i terzi hanno confermato che gli aiuti sono stati concessi ad alcune grandi imprese prima delle date di notifica alla Commissione dei regimi di aiuti SA.50787 e SA.50837.
(140)
La Commissione ricorda che due dei terzi — SADY CZ s.r.o. (considerando 102) e Lužanská Zemědělská a.s. (considerando 110) — hanno sostenuto che gli aiuti concessi a loro favore costituivano in realtà aiuti ad hoc ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 702/2014. Di conseguenza, a loro avviso, tali aiuti non si configurerebbero come aiuti illegali, in quanto i regimi soggetti ad esenzione per categoria sono stati pubblicati in conformità del regolamento (UE) n. 702/2014.
(141)
Per l’analisi di tale asserzione, la Commissione fa riferimento all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 702/2014, che determina le condizioni per l’esenzione degli aiuti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Tale articolo stabiliva che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi e gli aiuti ad hoc erano compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato ed erano esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfacessero tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento citato, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III dello stesso.
(142)
La Commissione procede quindi a valutare se gli aiuti concessi a SADY CZ s.r.o. e Lužanská Zemědělská a.s e, per analogia, anche ad altre grandi imprese, possano essere considerati aiuti ad hoc sulla base degli articoli 1 e 6 del regolamento (UE) n. 702/2014.
7.3.1.
Perimetro dei beneficiari a norma del regolamento (UE) n. 702/2014
(143)
L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 702/2014 definisce l’ambito di applicazione del regolamento stesso.
(144)
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 702/2014, tale regolamento si applicava agli aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18 e 23 e gli articoli da 25 a 28, che si applicavano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria.
(145)
La Commissione ricorda che l’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 stabiliva le condizioni relative agli aiuti agli investimenti connessi alla produzione agricola primaria e costituiva pertanto la base giuridica di entrambi i regimi soggetti ad esenzione per categoria SA.46621 (2016/XA) e SA.46972 (2016/XA). Come osservato in precedenza (considerando 134), le autorità ceche hanno erroneamente concesso aiuti alle grandi imprese nell’ambito di regimi soggetti ad esenzione per categoria che, in realtà, erano aperti esclusivamente alle PMI. Gli aiuti accordati alle grandi imprese nel 2016 e nel 2017 poggiavano inoltre sulla stessa base giuridica nazionale applicabile ai regimi soggetti ad esenzione per categoria, che è stata altresì indicata successivamente nella notifica dei regimi SA.50787 e SA.50837. In altri termini, gli aiuti previsti da questi regimi notificati erano stati messi in esecuzione in passato, mentre prima della loro esecuzione non era stato notificato alla Commissione alcun regime o aiuto ad hoc; essi inoltre, per i motivi illustrati di seguito, non rientravano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 relativo all’esenzione per categoria.
(146)
A norma dell’articolo 1, lettere da b) a e), del regolamento (UE) n. 702/2014, potevano essere concesse a tutte le imprese, senza applicazione di limiti riguardo alle dimensioni, le seguenti categorie di aiuti:
«b)
aiuti agli investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole;
c)
aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo;
d)
aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale;
e)
aiuti a favore del settore forestale.».
(147)
Per quanto riguarda le altre categorie di aiuti contemplate nel regolamento (UE) n. 702/2014, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), dello stesso regolamento non prevedeva alcuna deroga alla limitazione degli aiuti alle PMI prevista dagli articoli 14, 15, 16, 18, 23 e da 25 a 28.
(148)
Ne consegue che solo gli aiuti delle categorie elencate all’articolo 1, lettere da b) a e), del regolamento (UE) n. 702/2014 erano disponibili per le grandi imprese, nell’ambito del regime soggetto ad esenzione per categoria oppure come aiuti ad hoc. Tutti gli altri tipi di aiuti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento citato, compreso l’articolo 14, erano limitati alle PMI. Tale constatazione è di per sé sufficiente per respingere l’argomentazione secondo cui gli aiuti concessi alle grandi imprese rientrerebbero nella qualifica di aiuti ad hoc ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014.
(149)
La Commissione ricorda inoltre che, a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 702/2014, i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni applicabili di cui al citato regolamento.
(150)
A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014, tale regolamento si applica unicamente agli aiuti che avevano un effetto di incentivazione.
(151)
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.
(152)
Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione non ha messo in dubbio che le domande di aiuto fossero state presentate correttamente; l’indagine ha confermato che tale condizione è stata soddisfatta e che non sono stati concessi aiuti in assenza della previa domanda di aiuto.
(153)
A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 702/2014, si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2 [dello stesso articolo], lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l’aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l’aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei risultati di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), del medesimo articolo.
(154)
Ai sensi del considerando 24 del regolamento (UE) n. 702/2014, qualora gli aiuti ad hoc contemplati da detto regolamento siano concessi a beneficio di una grande impresa, è opportuno che lo Stato membro verifichi che, oltre a soddisfare le condizioni sull’effetto di incentivazione che si applicano alle PMI, il beneficiario abbia analizzato, in un documento interno, prima della domanda di aiuto, la fattibilità del progetto o dell’attività sovvenzionati in presenza o in assenza degli aiuti. Lo Stato membro dovrebbe verificare che tale documento interno confermi un aumento sostanziale della portata del progetto o dell’attività, un aumento sostanziale dell’importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l’attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell’attività interessati. L’effetto di incentivazione dovrebbe inoltre poter essere comprovato anche sulla base del fatto che il progetto di investimento o l’attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata in assenza di aiuti.
(155)
Secondo la Commissione, il documento descritto al considerando 24 del regolamento (UE) n. 702/2014 e richiesto a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, dello stesso atto era in sostanza equivalente allo scenario controfattuale. Inoltre, analogamente a quanto previsto per lo scenario controfattuale, lo Stato membro aveva l’obbligo di verificare, prima di concedere l’aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attestasse che l’aiuto avrebbe consentito di raggiungere uno o più dei risultati di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), del medesimo articolo.
(156)
Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che i beneficiari, che erano grandi imprese al momento della concessione degli aiuti, avessero presentato uno scenario controfattuale
(
42
)
.
(157)
Nel corso dell’indagine le autorità ceche non hanno fornito informazioni che indicassero che le stesse autorità avevano verificato, prima di concedere l’aiuto in questione, se la documentazione preparata dal beneficiario attestava che l’aiuto soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 702/2014. Piuttosto, la spiegazione precedente delle autorità ceche secondo cui gli aiuti sono stati concessi ad alcune grandi imprese perché erroneamente considerate PMI, conferma, secondo la Commissione, che nel caso di specie non sono state applicate le condizioni specifiche per gli aiuti alle grandi imprese.
(158)
SADY CZ s.r.o. e Lužanská Zemědělská a.s., i due beneficiari che hanno avanzato l’argomentazione degli aiuti ad hoc a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 702/2014, non hanno specificato se fossero stati presentati da parte loro i documenti interni richiesti a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento ai fini della valutazione ex ante da parte delle autorità nazionali. Entrambe hanno tuttavia trasmesso alla Commissione copie delle loro domande di aiuto, dalle quali è possibile concludere che la documentazione in questione non era inclusa. Lo stesso vale per tutte le altre grandi imprese che hanno presentato osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento. Le autorità ceche non hanno specificato nelle loro osservazioni se fossero loro pervenuti o meno i documenti interni richiesti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 702/2014 ai fini della valutazione ex ante, limitandosi a sostenere che gli aiuti concessi alle grandi imprese erano rispondenti al criterio dell’effetto di incentivazione e proporzionati (considerando da 71 a 74). La Commissione conclude pertanto che le autorità dello Stato membro non hanno verificato ex ante la conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 702/2014.
(159)
A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 702/2014, in deroga ai paragrafi 2 e 3, dello stesso articolo, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le condizioni previste nello stesso paragrafo. Gli aiuti oggetto dell’indagine sono stati concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, non di agevolazioni fiscali. Pertanto tale deroga non si applicava.
(160)
Né si applicava la deroga relativa all’effetto di incentivazione prevista all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 702/2014, che elencava le categorie di aiuti per cui non era richiesto o si presumeva un effetto di incentivazione. Gli aiuti a favore degli investimenti non rientravano in tale deroga.
(161)
Per questo motivo la Commissione conclude che, non essendo soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 702/2014, conformemente all’articolo 3 dello stesso non poteva applicarsi a tali aiuti il regolamento (UE) n. 702/2014.
(162)
Di conseguenza la Commissione contesta l’argomentazione di SADY CZ s.r.o. e Lužanská Zemědělská a.s. secondo cui gli aiuti concessi a loro favore (o a favore di altre grandi imprese) costituivano aiuti ad hoc ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 702/2014.
7.3.2.
Conclusioni
(163)
Poiché gli aiuti in questione non soddisfacevano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 702/2014, conformemente all’articolo 3 di tale regolamento
(
43
)
essi non potevano essere esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
(164)
La Commissione conclude che le autorità ceche non hanno ottemperato all’obbligo di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE in quanto hanno concesso gli aiuti agli investimenti ad alcuni beneficiari prima della relativa notifica e dell’approvazione da parte della Commissione. La Commissione sostiene pertanto che tali aiuti devono essere considerati aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589.
7.4.
Compatibilità degli aiuti con il mercato interno
(165)
A norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
(166)
Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha effettuato un esame approfondito della compatibilità dei due regimi SA.50787 e SA.50837 (compresi gli aiuti già concessi alle grandi imprese), con
(
44
)
le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato all’epoca applicabili. Nel caso di specie, si trattava della parte I («Principi di valutazione comuni») e della parte II, sezione 1.1.1.1 («Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria») degli orientamenti del 2014, in vigore al momento della concessione degli aiuti
(
45
)
alle grandi imprese.
(167)
Per quanto riguarda la compatibilità dei regimi con le condizioni specifiche per gli aiuti agli investimenti di cui alla sezione 1.1.1.1 degli orientamenti del 2014, la Commissione ha concluso in via preliminare che entrambi i regimi (compresi gli aiuti già concessi a favore delle grandi imprese) soddisfacevano tali condizioni.
(168)
Per quanto riguarda la valutazione della compatibilità dei regimi con i principi di valutazione comuni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, indicati nella parte I degli orientamenti del 2014, la Commissione è pervenuta a conclusioni preliminari diverse per quanto riguarda, da un lato, gli aiuti concessi prima della relativa notifica e, dall’altro, gli aiuti destinati a essere concessi solo dopo la relativa approvazione e la notifica della decisione della Commissione alla Cechia.
(169)
Mentre il parere preliminare della Commissione ha confermato che questi ultimi aiuti erano conformi ai principi di valutazione comuni
(
46
)
, non altrettanto è stato dedotto per quanto riguarda gli aiuti già concessi alle grandi imprese prima della relativa notifica. In particolare la Commissione ha sollevato dubbi sul fatto che tali aiuti fossero proporzionati e presentassero un effetto di incentivazione
(
47
)
.
(170)
La Commissione ricorda che sussistevano dubbi sul fatto che le grandi imprese — che hanno ricevuto aiuti erroneamente nel contesto dei regimi soggetti ad esenzione per categoria e che in sostanza hanno dato esecuzione ai regimi SA.50787 e SA.50837 prima della loro notifica — avessero presentato lo scenario controfattuale e sul fatto che gli aiuti concessi rispettassero l’approccio del sovraccosto netto di cui ai punti da (95) a (97) degli orientamenti del 2014. La Commissione ha spiegato che, nel caso, probabile, di assenza di uno scenario controfattuale, le autorità ceche non avrebbero in realtà potuto verificare che gli importi dell’aiuto fossero proporzionati e corrispondessero ai sovraccosti netti di realizzazione dell’investimento nella zona interessata, confrontandoli con uno scenario che non prevedeva aiuti.
(171)
La Commissione ricorda che tutti i beneficiari che hanno presentato osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento hanno indicato in almeno una delle domande di aiuto presentate nel 2016 e nel 2017 il loro status di grande impresa, e non già di PMI, al momento della concessione dell’aiuto. In ogni caso lo status di grande impresa risultava evidente dalla documentazione presentata a corredo delle domande di aiuto.
(172)
Tutti i beneficiari che hanno presentato osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento hanno inoltre confermato che, nonostante nelle domande di aiuto o nella documentazione presentata a corredo essi avessero indicato di essere grandi imprese, le autorità ceche non hanno richiesto loro lo scenario controfattuale.
(173)
Tutti i beneficiari che hanno presentato osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento (considerando da 76 a 110) hanno sostenuto che gli aiuti presentavano un effetto di incentivazione nonostante l’assenza dello scenario controfattuale e della relativa verifica da parte delle autorità ceche. La maggior parte di essi ha incluso tale scenario controfattuale nelle osservazioni trasmesse alla Commissione. Il parere espresso su questo punto dai beneficiari che hanno presentato osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento è condiviso anche dalle autorità ceche (considerando 71).
(174)
La Commissione valuta le argomentazioni relative alla presenza di un effetto di incentivazione alla luce dei punti pertinenti della parte I, sezione 3.4, degli orientamenti del 2014.
(175)
A norma del punto (70) degli orientamenti del 2014, gli aiuti sono privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all’attività ha già avuto inizio.
(176)
A norma del punto (72) degli orientamenti del 2014, oltre alle informazioni di cui al punto (71) degli stessi orientamenti, le grandi imprese devono descrivere nella domanda di aiuto la situazione in assenza di aiuti, indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi, e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda.
(177)
Inoltre a norma del punto (73) degli orientamenti del 2014, dopo aver ricevuto la domanda, l’autorità che concede l’aiuto deve verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l’aiuto produce l’effetto di incentivazione richiesto.
(178)
Le copie delle domande di aiuto e della documentazione a corredo trasmesse alla Commissione confermano che le grandi imprese beneficiarie che hanno presentato osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento hanno inoltrato le domande di aiuto prima della concessione degli aiuti.
(179)
Tuttavia l’indagine ha confermato al di là di ogni dubbio che nessuna delle domande di aiuto presentate dalle grandi imprese conteneva lo scenario controfattuale. Ne consegue che le autorità ceche non hanno verificato e non hanno confermato, prima di concederli alle grandi imprese, che gli aiuti avessero un effetto di incentivazione.
(180)
Dai punti (72) e (73) degli orientamenti del 2014 risulta che entrambe le condizioni dovevano essere soddisfatte prima della concessione degli aiuti: il richiedente doveva descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, che l’autorità concedente doveva verificare prima di concedere gli aiuti in questione. Se le due condizioni di cui sopra non risultano soddisfatte, la presenza dell’effetto di incentivazione rimane ipotetica e non dimostrata.
(181)
La Commissione sottolinea che l’effetto di incentivazione di un aiuto non può essere presunto, ma deve essere dimostrato dal richiedente e confermato dall’autorità concedente prima della concessione dell’aiuto stesso. Inoltre il punto (72) degli orientamenti del 2014 prescriveva l’obbligo di descrivere lo scenario controfattuale nella domanda di aiuto. Gli orientamenti del 2014 non prevedevano alcuna dimostrazione alternativa dello scenario controfattuale, né nel punto in questione né in altri punti. La Commissione non può pertanto accettare o valutare gli scenari controfattuali ex post presentati dalle grandi imprese beneficiarie insieme alle osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento.
(182)
Il parere preliminare secondo cui gli aiuti erano privi dell’effetto di incentivazione è quindi confermato.
(183)
Per quanto riguarda il criterio di proporzionalità, la Commissione ricorda di seguito le norme applicabili agli aiuti in questione all’epoca della loro concessione a favore delle grandi imprese.
(184)
A norma del punto (95) degli orientamenti del 2014, nel caso di aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell’ambito di un regime notificato, lo Stato membro doveva garantire che l’importo dell’aiuto fosse limitato al minimo sulla base di un approccio detto del «sovraccosto netto».
(185)
A norma del punto (97) degli orientamenti del 2014, lo Stato membro doveva garantire che l’importo dell’aiuto corrispondesse ai sovraccosti netti di attuazione dell’investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine, il metodo di cui al punto (96) di tali orientamenti doveva essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo. Inoltre l’importo dell’aiuto non poteva superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio non poteva portare il tasso di rendimento interno («TRI») oltre i normali tassi di rendimento applicati dall’impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non erano disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell’impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.
(186)
Anche le norme in materia di proporzionalità dell’aiuto appena richiamate richiedevano che il criterio in questione fosse verificato e confermato prima della concessione dell’aiuto alle grandi imprese.
(187)
Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che gli aiuti concessi alle grandi imprese prima dell’approvazione da parte della Commissione rispettassero l’approccio del sovraccosto netto di cui ai punti da (95) a (97) degli orientamenti del 2014
(
48
)
. A tale riguardo la Commissione ha sottolineato che, nel caso, (in quella fase) probabile, di assenza di uno scenario controfattuale, le autorità ceche non potevano verificare che gli importi dell’aiuto corrispondessero ai sovraccosti netti di realizzazione dell’investimento nella zona interessata, confrontandoli con uno scenario che non prevedeva aiuti.
(188)
L’indagine ha confermato che le grandi imprese non hanno presentato, insieme alla domanda di aiuto, uno scenario controfattuale. Pertanto le autorità ceche non disponevano delle informazioni che avrebbero consentito loro di verificare e confermare che gli aiuti rispettassero l’approccio del sovraccosto netto di cui ai punti da (95) a (97) degli orientamenti del 2014. La Commissione sottolinea che né i citati punti da (95) a (97) degli orientamenti del 2014 né altri punti degli stessi orientamenti prevedevano una dimostrazione alternativa dell’approccio del sovraccosto netto. Il dubbio, manifestato in via preliminare, che non fosse stata accertata la proporzionalità degli aiuti concessi alle grandi imprese è quindi confermato.
(189)
La Commissione ritiene pertanto che gli aiuti concessi alle grandi imprese anteriormente alla data di notifica dei regimi di aiuti SA.50787 e SA.50837 non possano essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto non soddisfacevano le condizioni relative alla presenza di un effetto di incentivazione e alla proporzionalità previste dalle disposizioni applicabili degli orientamenti del 2014.
(190)
Nelle sue osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento, uno dei beneficiari degli aiuti (Lužanská Zemědělská a.s.) sostiene che, nonostante nel modulo di domanda di aiuto del 2017 avesse dichiarato dimensioni di grande impresa e i documenti presentati a corredo rendessero conoscibile alle autorità il suo status di grande impresa, formalmente, al momento della concessione degli aiuti negli anni 2016 e 2017, la società non era una grande impresa e pertanto gli aiuti concessi erano compatibili ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 (considerando 107). La società sostiene di essere entrata a far parte di Agrofert (una grande impresa) nel luglio 2016 e che pertanto, conformemente alla formulazione dell’allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014, non avrebbe perso la qualifica di PMI per i successivi due anni, vale a dire che era ancora una PMI quando ha presentato domanda di aiuto nel settembre 2016 e, successivamente, nel settembre 2017.
(191)
La Commissione sottolinea anzitutto che Lužanská Zemědělská contraddice le sue stesse domande di aiuto del 2016 e del 2017, che indicavano esplicitamente le sue dimensioni di grande impresa o, quantomeno, rendevano conoscibile alle autorità il suo status di grande impresa attraverso i documenti presentati a corredo. Già su tale base, la modifica ex post della posizione dell’impresa non è credibile né accettabile. Come affermato dalla Cechia, gli aiuti alle grandi imprese sono stati concessi per errore (considerando 68) e nel controllo ex post le autorità non hanno considerato Lužanská Zemědělská a.s. come una PMI
(
49
)
.
In ogni caso la Commissione aggiunge che l’interpretazione proposta da Lužanská Zemědělská dell’allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 non è in linea con l’interpretazione della definizione di PMI data dagli organi giurisdizionali dell’Unione, che poggia sul principio dell’effetto utile. La Commissione ha spiegato la propria interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e della definizione di PMI nella decisione di avvio del procedimento
(
50
)
(come ricordato ai considerando da 54 a 60). Il ragionamento ivi esposto rimane valido e non è stato contestato né dalla Repubblica ceca né da alcuno dei terzi.
(192)
Nella decisione di avvio del procedimento
(
51
)
la Commissione ha concluso che sarebbe contrario al principio dell’effetto utile prevedere il meccanismo in questione per le imprese che superano le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie a causa di una variazione permanente a livello di struttura, ossia in seguito a un cambiamento di proprietà conseguente a una fusione o a un’acquisizione. Tale variazione porta a superare stabilmente le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie pertinenti e, pertanto, tali variabili non dipendono più dai risultati economici di un’impresa. La Commissione ritiene che in tal caso sia la realtà economica a dimostrare che una determinata impresa non è una vera e propria PMI. Ne consegue che, sebbene questa particolare situazione non sia esplicitamente prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della definizione di PMI di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, anche sulla base della giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione e del principio dell’effetto utile, tale impresa non dovrebbe, a seguito di un cambiamento permanente di proprietà, beneficiare dello status di PMI.
(193)
Al contrario, nel caso in cui un’impresa superi le soglie pertinenti per le PMI a seguito di una variazione permanente a livello di struttura o di un cambiamento di proprietà conseguente a una fusione o a un’acquisizione, il momento pertinente ai fini della valutazione è il momento dell’operazione (attraverso la quale un’impresa diventa stabilmente parte di una struttura più ampia) e non già quello della chiusura dei conti della persona giuridica richiedente.
(194)
Conformemente a tale interpretazione, la Commissione ritiene che Lužanská Zemědělská a.s. (o qualsiasi altra grande impresa beneficiaria) non possa appellarsi all’allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 per dimostrare che, all’atto delle domande di aiuto presentate nel 2016 e nel 2017, le sue dimensioni erano quelle di una PMI. Viceversa, secondo la Commissione, Lužanská Zemědělská a.s. è divenuta una grande impresa nel momento stesso in cui è entrata stabilmente a far parte di Agrofert e non solo dopo aver superato le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all’articolo 2 dell’allegato citato per due esercizi consecutivi per effetto del cambiamento di proprietà. Pertanto gli aiuti concessi a Lužanská Zemědělská a.s. (o a qualsiasi altra grande impresa beneficiaria) non rientrano nell’esenzione per categoria prevista dal regolamento (UE) n. 702/2014 (in quanto l’articolo 14 di tale regolamento si applica solo alle PMI e gli aiuti non potevano essere considerati aiuti ad hoc a favore delle grandi imprese (considerando 144, 147 e 148)] e sono sia illegali che incompatibili.
8.
CONCLUSIONI
(195)
La Commissione conclude che gli aiuti concessi alle grandi imprese sotto forma di sovvenzioni dirette costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Commissione constata che la Cechia ha dato illegalmente esecuzione ai regimi di aiuti SA.50787 e SA.50837, in quanto ha concesso aiuti alle grandi imprese prima della notifica, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
(196)
Dall’analisi che precede emerge inoltre che tali aiuti non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno.
(197)
Ne consegue che gli aiuti di Stato concessi dalla Cechia alle grandi imprese nell’ambito dei regimi SA.50787 e SA.50837 prima della loro notifica sono illegali e incompatibili con il mercato interno.
9.
RECUPERO
(198)
In conformità dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e della giurisprudenza costante degli organi giurisdizionali dell’Unione, la Commissione, qualora abbia accertato l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno, è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve modificare o sopprimere tale aiuto
(
52
)
. Gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno altresì stabilito in più occasioni che l’obbligo per uno Stato membro di sopprimere gli aiuti che la Commissione ha dichiarato incompatibili con il mercato interno mira al ripristino della situazione preesistente
(
53
)
.
(199)
A tale proposito gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno precisato che tale obiettivo è raggiunto una volta che il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo degli aiuti illegali, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato interno rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata
(
54
)
.
(200)
In linea con la giurisprudenza, l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 statuisce che «
[n]el caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (“decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione
».
(201)
Pertanto la Cechia è tenuta a recuperare gli aiuti illegali e incompatibili (considerando 195 e 196) presso tutti i beneficiari che al momento della concessione degli aiuti erano grandi imprese, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione
(
55
)
o che si applichi un principio generale del diritto dell’UE come è stato sostenuto durante l’indagine formale. Il recupero riguarda il periodo compreso tra la data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario e il recupero effettivo. All’importo da recuperare si aggiungono gli interessi maturati fino alla data del recupero effettivo.
Sull’asserita applicazione al caso di specie del principio UE della certezza del diritto
(202)
Le autorità ceche hanno già individuato sette grandi imprese beneficiarie e hanno avviato le opportune procedure per recuperare gli aiuti illegali concessi nel periodo 2016-2017 nell’ambito di uno o di entrambi i regimi di aiuti soggetti ad esenzione per categoria (considerando 69). Tuttavia le autorità ceche sostengono che non è stato possibile concludere le procedure con il recupero effettivo degli aiuti presso i beneficiari per i motivi illustrati ai considerando da 117 a 119 della presente decisione. Basandosi sulle sentenze dei tribunali nazionali e sul diritto nazionale in vigore all’epoca dell’avvio delle procedure di recupero, in particolare sull’articolo 15, paragrafo 3, lettera c), della legge n. 218/2000 Racc. sulle norme di bilancio, le autorità ceche invocano il principio della certezza del diritto.
(203)
La Commissione ritiene che l’articolo 15, paragrafo 3, lettera c), della legge n. 218/2000 Racc. sulle norme di bilancio, in vigore all’epoca dell’avvio delle procedure di recupero, fosse in contrasto con le norme dell’UE applicabili in materia di recupero degli aiuti illegali, come espresso in numerose sentenze degli organi giurisdizionali dell’Unione di seguito illustrate.
(204)
Dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione risulta che, se un aiuto è stato concesso in applicazione di un regolamento di esenzione per categoria malgrado che non fossero soddisfatte le condizioni stabilite per beneficiare di un’esenzione a titolo di tale regolamento, l’aiuto in questione è stato concesso in violazione dell’obbligo di notifica e deve pertanto essere considerato illegale
(
56
)
. Gli aiuti di Stato che non rientrano nell’ambito di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria restano assoggettati all’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE
(
57
)
.
(205)
Secondo la giurisprudenza, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che tale disposizione impone all’autorità nazionale di recuperare di propria iniziativa un aiuto che essa abbia concesso in applicazione di un regolamento di esenzione per categoria, qualora essa constati, in un momento successivo, che le condizioni stabilite da tale regolamento non erano soddisfatte
(
58
)
.
(206)
Un’autorità nazionale, ove constati che un aiuto da essa concesso in applicazione di un regolamento di esenzione per categoria non soddisfa le condizioni stabilite per beneficiare dell’esenzione prevista da tale regolamento, è tenuta ad adottare le misure idonee a rimediare all’illegalità della messa ad esecuzione degli aiuti, affinché il beneficiario non conservi la libera disponibilità di questi ultimi per il tempo rimanente fino alla decisione della Commissione, tra cui quella di recuperare di propria iniziativa l’aiuto illegalmente concesso
(
59
)
.
(207)
La Commissione ricorda inoltre il principio del primato del diritto dell’UE stabilito dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione
(
60
)
, secondo cui, in caso di conflitto tra un aspetto del diritto dell’UE e quello nazionale, prevale il diritto dell’Unione. In base a tale principio, i giudici nazionali hanno l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’UE, anche disapplicando all’occorrenza (di propria iniziativa) eventuali disposizioni contrastanti della legislazione nazionale.
(208)
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, sia le autorità amministrative sia i giudici nazionali incaricati, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno l’obbligo di garantire la piena efficacia delle norme del diritto dell’Unione che hanno effetto diretto e vincolante per le autorità degli Stati membri
(
61
)
.
(209)
La Commissione sottolinea inoltre che i giudici nazionali devono tener conto della situazione giuridica derivante dalle procedure in corso dinanzi alla Commissione, anche se provvisorie
(
62
)
. Ciò significa che, mentre la procedura d’indagine è in corso, i giudici nazionali devono trarre conseguenze giuridiche dalla decisione di avvio del procedimento stessa e adottare tutte le misure adeguate per far fronte alla potenziale violazione dell’obbligo di sospensione.
(210)
La Commissione ricorda inoltre la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione da cui risulta che spetta all’autorità nazionale cui sia stata presentata una domanda di aiuto che può ricadere sotto un regolamento di esenzione per categoria verificare con cura, alla luce degli elementi sottoposti al suo esame, se l’aiuto richiesto rispetti la totalità delle condizioni pertinenti dettate dal regolamento in questione e respingere tale domanda qualora essa non soddisfi una di tali condizioni
(
63
)
.
(211)
La Commissione ritiene che l’articolo 15, paragrafo 3, lettera c), della legge n. 218/2000 Racc., in vigore all’epoca dell’avvio delle procedure di recupero e applicato nel caso di specie dal giudice nazionale, ostacoli l’effettiva attuazione delle norme dell’UE in materia di recupero degli aiuti illegali e incompatibili, in quanto esclude espressamente la possibilità di un recupero effettivo degli aiuti già corrisposti quando il motivo del recupero è una decisione di concessione assunta in violazione del diritto dell’UE
(
64
)
.
(212)
Da una giurisprudenza costante degli organi giurisdizionali dell’UE risulta che, in base ai principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione, gli Stati membri e i beneficiari dell’aiuto non possono fare affidamento sul principio di certezza del diritto per limitare il recupero nel caso di un contrasto tra la normativa nazionale e il diritto dell’Unione europea. In tal caso, il diritto dell’Unione europea prevale e le norme nazionali non devono applicarsi o devono essere interpretate in modo tale da preservare l’effettività del diritto dell’Unione europea
(
65
)
.
Sull’asserita esistenza di un legittimo affidamento dei terzi
(213)
Le grandi imprese beneficiarie che hanno presentato osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento hanno sostenuto nelle loro osservazioni alla Commissione che le decisioni di concessione delle autorità ceche hanno generato un legittimo affidamento in ordine alla compatibilità degli aiuti. Diversi elementi dalle stesse addotti dimostrerebbero, a loro avviso, che tali imprese potevano legittimamente attendersi che gli aiuti loro concessi rispettassero tutte le condizioni applicabili. La maggior parte dei terzi ha sostenuto che le autorità ceche erano pienamente consapevoli del loro status di grandi imprese al momento della concessione degli aiuti e che gli aiuti erano proporzionati e presentavano un effetto di incentivazione, malgrado l’assenza dello scenario controfattuale. Secondo i terzi, le autorità ceche hanno verificato a più riprese il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti e non hanno evidenziato alcuna carenza (prima che la verifica ex post accertasse che essi non erano PMI e che pertanto avevano ricevuto gli aiuti erroneamente (considerando da 78 a 110)].
(214)
La Commissione ricorda che è giurisprudenza costante
(
66
)
che il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere dall’operatore economico nel quale un’istituzione dell’UE abbia fatto sorgere fondate aspettative riguardo all’aiuto concesso. Per contro, nessuno può invocare una violazione del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione. La concessione di aiuti di Stato non può fondare il legittimo affidamento dei terzi nella regolarità di tali aiuti se questi sono stati concessi in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE
(
67
)
.
(215)
La Commissione osserva che l’affermazione di legittimo affidamento fatta valere dai terzi nel caso in esame riguarda solo ed esclusivamente le decisioni delle autorità nazionali.
(216)
A tale proposito la Commissione ricorda che un’autorità nazionale che abbia concesso un aiuto in applicazione di un regolamento di esenzione per categoria non può essere considerata come investita della competenza ad adottare una decisione definitiva che conclude per l’assenza di un obbligo di notificare alla Commissione l’aiuto richiesto, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE
(
68
)
.
(217)
Quando un’autorità nazionale concede un aiuto applicando indebitamente un regolamento di esenzione per categoria, essa lo fa in violazione tanto delle disposizioni di tale regolamento quanto dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE
(
69
)
. Alla stessa conclusione sugli aiuti illegali attuati in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE si giunge nel caso di specie se si prendono in considerazione gli aiuti concessi alle grandi imprese prima della notifica dei regimi SA.50787 e SA.50837.
(218)
Ne consegue che, in una situazione del genere, la concessione di un aiuto da parte di un’autorità nazionale non può far sorgere in capo al beneficiario di tale aiuto un legittimo affidamento quanto alla regolarità del medesimo
(
70
)
.
(219)
Inoltre spetta ai terzi interessati dare prova della necessaria prudenza e diligenza e assicurarsi che le norme del diritto dell’UE siano state rispettate
(
71
)
. La Corte ha confermato che un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che la procedura di cui all’articolo 108 TFUE sia stata rispettata
(
72
)
. Nel caso di specie, le grandi imprese beneficiarie non hanno tenuto conto in particolare del fatto che la base giuridica nazionale faceva riferimento all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, che si applica solo alle PMI (considerando 115).
(220)
Alla luce del ragionamento che precede, la Commissione ritiene infondate le affermazioni dei terzi secondo cui vi è stata una violazione del loro legittimo affidamento. Allo stesso tempo, le eventuali assicurazioni fornite dalle autorità nazionali ai terzi non possono essere invocate come ostacolo al recupero degli aiuti illegali e incompatibili.
(221)
Alla luce delle argomentazioni sviluppate sopra, i beneficiari non possono far valere i principi generali del diritto dell’UE, come il legittimo affidamento e la certezza del diritto, per impedire il recupero degli aiuti incompatibili concessi illegalmente a loro favore. Di conseguenza la Commissione ritiene che nulla osti all’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589. Nessun principio generale del diritto dell’Unione preclude il recupero degli aiuti illegali e incompatibili individuati nel quadro della presente decisione.
(222)
La Commissione conclude pertanto che le autorità ceche sono tenute ad adottare tutte le misure adeguate per recuperare gli aiuti già erogati alle grandi imprese al fine di ristabilire la situazione economica nella quale si troverebbero i beneficiari se gli aiuti illegali e incompatibili non fossero stati concessi.
(223)
Le autorità ceche devono recuperare gli importi di aiuto indicati in ciascuna decisione di concessione di aiuti a favore di un beneficiario
(
73
)
che, al momento della concessione, era una grande impresa ai sensi della definizione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, unitamente agli interessi applicabili. Gli interessi devono essere calcolati a decorrere dalla data in cui l’aiuto in questione è stato messo a disposizione del beneficiario, fino all’effettivo recupero, in conformità del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione
(
74
)
, modificato dal regolamento (UE) 2015/2282 della Commissione
(
75
)
.
(224)
Per quanto riguarda i beneficiari interessati dal recupero, non si può escludere che, oltre a quelli già individuati, ve ne possano essere anche altri. La Commissione invita pertanto le autorità ceche ad attuare la presente decisione e a recuperare gli aiuti illegali e incompatibili presso tutti i beneficiari che, al momento della concessione dell’aiuto, non soddisfacevano le condizioni della definizione di PMI di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure concesse a favore di grandi imprese beneficiarie attive nella produzione agricola primaria per la ristrutturazione di frutteti e per la costruzione di impianti di irrigazione a goccia per frutteti, luppoleti, vigneti e vivai, illegalmente attuate dalla Cechia prima della notifica della decisione C(2021) 41 final, violano l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e costituiscono aiuti di Stato sotto forma di due regimi.
Articolo 2
Gli aiuti di Stato di cui all’articolo 1, ai quali la Cechia ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno.
Articolo 3
1. La Cechia recupera gli aiuti incompatibili di cui all’articolo 1 presso le grandi imprese beneficiarie.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi decorrenti dalla data in cui le stesse sono state poste a disposizione delle grandi imprese beneficiarie fino alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008
(
76
)
.
Articolo 4
1. Il recupero degli aiuti di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo
(
77
)
.
2. La Cechia provvede a dare esecuzione alla presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della stessa.
Articolo 5
1. Entro quattro mesi dalla notifica della presente decisione, la Cechia trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:
—
un elenco completo delle grandi imprese beneficiarie che hanno ricevuto aiuti nell’ambito dei due regimi di cui all’articolo 1;
—
l’importo totale (capitale e interessi) da recuperare presso le grandi imprese beneficiarie;
—
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
—
i documenti attestanti che alle grandi imprese beneficiarie è stato ordinato di rimborsare gli aiuti.
2. La Cechia tiene informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione, fino al completo recupero degli aiuti di cui all’articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso le grandi imprese beneficiarie.
Articolo 6
La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2024
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Vicepresidente esecutiva
(
1
)
Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, aiuti di Stato SA.50787 (2019/NN) (ex 2018/N) e SA.50837 (2019/NN) (ex 2018/N) (
GU C 60 dell’19.2.2021, pag. 39
).
(
2
)
GU C 60 del 19.2.2021, pag. 39
.
(
3
)
Cfr. nota 2.
(
4
)
Nel corso della procedura preliminare le autorità ceche hanno riconosciuto l’avvenuto avvio a livello nazionale di procedure di recupero nei confronti di grandi beneficiari che hanno ricevuto aiuti sulla base di regimi soggetti ad esenzione per categoria. Al 29 maggio 2020 non era stato recuperato alcun aiuto, dato che i beneficiari interessati avevano intentato azioni legali.
(
5
)
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (
GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1
).
(
6
)
Tasso di cambio da CZK a EUR al 17.9.2020: 1 CZK = 0,03743 EUR.
(
7
)
Tasso di cambio da CZK a EUR al 17.9.2020: 1 CZK = 0,03743 EUR.
(
8
)
Cfr. considerando 25 della decisione di avvio del procedimento.
(
9
)
Tasso di cambio da CZK a EUR al 17.9.2020: 1 CZK = 0,03743 EUR.
(
10
)
Tasso di cambio da CZK a EUR al 17.9.2020: 1 CZK = 0,03743 EUR.
(
11
)
Tasso di cambio da CZK a EUR al 17.9.2020: 1 CZK = 0,03743 EUR.
(
12
)
Tasso di cambio da CZK a EUR al 17.9.2020: 1 CZK = 0,03743 EUR.
(
13
)
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (
GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1
).
(
14
)
Cfr. considerando 64 della decisione di avvio del procedimento.
(
15
)
Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (codificazione) (
GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9
).
(
16
)
GU C 204 dell’1.7.2014, pag. 1
, modificati dalla comunicazione pubblicata nella
GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4
.
(
17
)
Il regolamento (UE) n. 702/2014 è stato sostituito dal regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (
GU L 327 del 21.12.2022, pag. 1
). L’allegato I di tale regolamento non è stato modificato.
(
18
)
Cfr. considerando da 105 a 113 della decisione di avvio del procedimento.
(
19
)
Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (
GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36
).
(
20
)
Causa C-110/13,
HaTeFo
, ECLI:EU:C:2014:114, punto 32.
(
21
)
Cfr. in particolare le sentenze nelle cause di cui in appresso (sottolineatura e grassetto aggiunti):
—
C-516/19,
NMI Technologietransfer
, ECLI:EU:C:2020:754, punti da 31 a 34 (in una causa relativa all’interpretazione della definizione di PMI ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione)]: «
34 Pertanto, tale requisito mira a meglio valutare, come emerge, in particolare, dal considerando 9 della raccomandazione del 2003, sulla quale, come indicato dal considerando 30 del regolamento n. 651/2014, si basa la nozione di
«
PMI
»
definita all’allegato I di tale regolamento, la realtà economica delle PMI e ad
escludere dalla definizione di PMI i gruppi di imprese il cui potere economico supererebbe quello di una PMI, per riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti alle PMI da varie regolamentazioni o misure a loro favore
(v., per analogia, sentenza del 27 febbraio 2014, HaTeFo, C-110/13, EU:C:2014:114, punto 31).
»;
—
C-91/01,
Italia/Commissione
, ECLI:EU:C:2004:244, punti 31 e 50-54 («
51. Come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle conclusioni, il requisito dell’indipendenza deve quindi essere interpretato alla luce di tale obiettivo, di modo che un’impresa le cui quote sono detenute per meno del 25 % da una grande impresa – e che quindi
formalmente è conforme al detto requisito – ma che, in realtà, appartenga ad un grande gruppo di imprese, non possa tuttavia essere considerata rispondente a tale requisito
.»);
—
C-110/13,
HaTeFo
, ECLI:EU:C:2014:114, punti 34 e 39 («
34 È pertanto necessario
interpretare
l’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell’allegato alla raccomandazione sulle PMI
alla luce di detto obiettivo
, di modo che
imprese che non intrattengono formalmente nessuna delle relazioni
rammentate al punto 28 della presente sentenza,
ma che costituiscono nondimeno
, per il ruolo ricoperto da una persona fisica o da un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto,
un’entità economica unica, siano comunque considerate imprese collegate
, ai sensi di detta disposizione, allorché esercitano tutte le loro attività, o parte di esse, sul medesimo mercato o su mercati contigui (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 51).»
);
—
T-137/02,
Pollmeier Malchow/Commissione
, ECLI:EU:T:2004:304, punti 61-62. («
62
Occorre
pertanto
interpretare alla luce di tale obiettivo
i nn. 3 e 4 dell’articolo 1 dell’allegato alla raccomandazione 96/280, di modo che i dati di un’impresa, anche se le sue quote sono detenute per meno del 25 % da un’altra impresa, devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo delle soglie di cui al n. 1 dello stesso articolo quando tali
imprese, pur se formalmente distinte, costituiscono un’unità economica
(v., in questo senso, la citata sentenza Italia/Commissione, punto 51).
»).
(
22
)
Cause C-91/01,
Italia/Commissione
, ECLI:EU:C:2004:244, punto 50; C-110/13,
HaTeFo
, ECLI:EU:C:2014:114, punto 33.
(
23
)
N. rif.: 3957-2/2018-SZEU-ZEMZP, informazioni supplementari presentate dalle autorità ceche e comunicazioni allegate sull’avvio di un procedimento amministrativo.
(
24
)
Cfr. considerando da 104 a 114 della decisione di avvio del procedimento.
(
25
)
Cfr. considerando 115 della decisione di avvio del procedimento.
(
26
)
Cfr. considerando 115 della decisione di avvio del procedimento.
(
27
)
Cfr. considerando 115 della decisione di avvio del procedimento.
(
28
)
Cfr. considerando 121 della decisione di avvio del procedimento.
(
29
)
Cfr. considerando 116 e 122 della decisione di avvio del procedimento.
(
30
)
a.s. = «akciová společnost» = società per azioni.
(
31
)
s.r.o. = «společnost s ručením omezeným» = società a responsabilità limitata.
(
32
)
Articolo 2 della legge n. 513/1991 Racc., successivamente articolo 420 della legge n. 89/2012 Racc..
(
33
)
Articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014: «Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria».
(
34
)
Articolo 2 della legge n. 513/1991 Racc., successivamente articolo 420 della legge n. 89/2012 Racc..
(
35
)
Grande impresa.
(
36
)
Sentenza del 23 marzo 2000, «Met-Trans», cause riunite C-310/98 e C-406/98, ECLI:EU:C:2000:154, punto 32.
(
37
)
Cfr. considerando da 58 a 62 della decisione di avvio del procedimento.
(
38
)
Cfr. in particolare sentenza del 13 luglio 1988,
Francia/Commissione
, C-102/87, ECLI:EU:C:1988:391.
(
39
)
Nel corso del 2022 il commercio agroalimentare dell’UE ha raggiunto un valore totale di 401,5 miliardi di EUR (fonte: Eurostat).
(
40
)
Cfr. considerando 63 della decisione di avvio del procedimento.
(
41
)
Cfr. considerando 64-65 della decisione di avvio del procedimento.
(
42
)
Cfr. considerando 115 della decisione di avvio del procedimento.
(
43
)
Cfr. anche sentenza del 5 marzo 2019,
Eesti Pagar
, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 59.
(
44
)
Cfr. considerando da 70 a 89 della decisione di avvio del procedimento.
(
45
)
Cfr. considerando 69 della decisione di avvio del procedimento.
(
46
)
Cfr. considerando 102 della decisione di avvio del procedimento.
(
47
)
Cfr. considerando 116 e 122 della decisione di avvio del procedimento.
(
48
)
Cfr. considerando 133 della decisione di avvio del procedimento.
(
49
)
Cfr. considerando 104 della decisione di avvio del procedimento.
(
50
)
Cfr. considerando da 108 a 113 della decisione di avvio del procedimento.
(
51
)
Cfr. considerando 112 della decisione di avvio del procedimento.
(
52
)
Sentenza del 12 luglio 1973, Commissione/Germania, C-70/72, ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.
(
53
)
Sentenza del 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, C-142/87, ECLI:EU:C:1990:125, punto 66.
(
54
)
Sentenza del 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, punti 64 e 65.
(
55
)
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (
GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9
).
(
56
)
Sentenza del 5 marzo 2019,
Eesti Pagar
, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 87.
(
57
)
Sentenza del 5 marzo 2019,
Eesti Pagar
, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 86.
(
58
)
Sentenza del 5 marzo 2019,
Eesti Pagar
, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 95.
(
59
)
Sentenza del 5 marzo 2019,
Eesti Pagar
, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punti 92 e 89.
(
60
)
Sentenza del 5 febbraio 1963, Van Gend en Loos/Administratie der Belastingen, C-26/62, ECLI:EU:C:1963:1; sentenza del 15 luglio 1964, Costa/E.N.E.L., C-6/64, ECLI:EU:C:1964:51; sentenza del 9 marzo 1978, Amministrazione delle finanze dello Stato/Simmenthal, C-106/77, ECLI:EU:C:1978:49.
(
61
)
Sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punti 90 e 91 e sentenza del 14 settembre 2017, The Trustees of the BT Pension Scheme, C-628/15, ECLI:EU:C:2017:687, punto 54.
(
62
)
Sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, ECLI:EU:C:2013:755, punto 38.
(
63
)
Sentenza del 5 marzo 2019,
Eesti Pagar
, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 93.
(
64
)
Articolo 15, paragrafo 3, lettera c), della legge n. 218/2000 Racc., in vigore fino al 31.12.2021.
(
65
)
Sentenza del 5 ottobre 2006, Commissione/Francia («Scott»), C-232/05, ECLI:EU:C:2006:651, punti 50-53.
(
66
)
Sentenza del 20 settembre 1990, Commissione/Germania, C-5/89, ECLI:EU:C:1990:320, punti 13 e 14.
(
67
)
Cfr., ad esempio, sentenza del 1
o
luglio 2010, Italia/Commissione, T-53/08, ECLI:EU:T:2010:267; sentenza dell’11 novembre 2004, Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione, cause riunite C-183/02 P e C-187/02 P, ECLI:EU:C:2004:701; sentenza del 13 settembre 2010, Grecia e altri/Commissione, cause riunite T-415/05, T-416/05 e T-423/05, ECLI:EU:T:2010:386.
(
68
)
Sentenza del 5 marzo 2019,
Eesti Pagar
, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 101.
(
69
)
Sentenza del 5 marzo 2019,
Eesti Pagar,
C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 103.
(
70
)
Sentenza del 5 marzo 2019,
Eesti Pagar,
C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 106.
(
71
)
Cfr., ad esempio, sentenza del 13 giugno 2000, EPAC/Commissione, cause riunite T-204/97 e T-270/97, ECLI:EU:T:2000:148.
(
72
)
Sentenza del 5 marzo 2019,
Eesti Pagar
, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 98.
(
73
)
Nelle decisioni di recupero le autorità ceche hanno specificato gli importi di aiuto da recuperare elencati in appresso. La Commissione ricorda che, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, tali importi di aiuto dovranno essere ricalcolati in modo da includere gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.
Pomona Tesenice: 1 400 000 CZK (60 000 EUR)
Usovsko EKO: 1 000 000 CZK (43 000 EUR)
Usovsko AGRO: 4 700 000 CZK (200 400 EUR)
SADY CZ: 2 100 000 CZK (80 200 EUR)
RBQ SADY: 11 331 000 CZK (483 000 EUR)
M + A + J: 260 000 CZK (11 000 EUR)
Luzanska Zemedelska: 2 830 000 CZK (120 600 EUR).
(
74
)
Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (
GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1
).
(
75
)
Regolamento (UE) 2015/2282 della Commissione, del 27 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni (
GU L 325 del 10.12.2015, pag. 1
).
(
76
)
Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (
GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1
).
(
77
)
Articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2474/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Gli aiuti di Stato illegali, la notifica preventiva secondo l'articolo 108 TFUE, i regimi di aiuti agricoli, la distinzione tra PMI e grandi imprese secondo il regolamento (UE) n. 702/2014, l'effetto di incentivazione, lo scenario controfattuale e la compatibilità con il mercato interno sono i concetti centrali di questa decisione. Consulenti di diritto amministrativo e esperti di aiuti di Stato devono comprendere come la Commissione valuta l'illegalità formale (mancata notifica) e la compatibilità sostanziale (effetto incentivante e proporzionalità) degli aiuti agricoli.
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