Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 165/2001

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Pubblicato: 09/05/2001 In vigore dal: 30/03/2001 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 165/2001 # DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 ## Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione. Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421 , ed in particolare l'articolo 2; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000. n. 340: Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001; Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , espresso in data 8 febbraio 2001; Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo 2001; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione ( Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993 , come modificato dall' art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998 ) 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell' articolo 97, comma primo, della Costituzione , al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonchè l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)) . 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , e successive modificazioni, e dall' articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

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