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Decreto Legislativo 212/1991

Disciplina delle modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

Pubblicato: 18/07/1991 In vigore dal: 12/07/1991 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1991, n. 212

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 212/1991 # DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1991, n. 212 ## Disciplina delle modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , con il quale il Governo è stato delegato ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo della anagrafe tributaria; Visto l' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991; Sulla proposta del Ministro delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Le amministrazioni pubbliche possono richiedere al Ministero delle finanze di essere autorizzate ad accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria per accertamenti necessari per contrastare il riciclaggio di denaro di provenienza illecita. La disposizione si applica anche alle pubbliche amministrazioni, agli istituti e agli enti che per legge erogano ai cittadini benefici assistenziali, al fine di verificare i limiti di reddito cui la erogazione stessa è condizionata. L'accesso è autorizzato, per il raggiungimento delle finalità indicate nella richiesta e con riferimento ai dati disponibili nel sistema al momento dell'accesso stesso, dal dirigente generale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge n. 407/1990 reca: "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993". Si trascrive il testo del relativo art. 4: "Art. 4 (Modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche all'anagrafe tributaria). - 1. Ai fini della realizzazione di una efficace banca dati per la lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonchè per consentire la verifica dei limiti di reddito ove previsti per erogazioni di benefici assistenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti principi: a) l'accesso alle banche dati deve essere richiesto ed espressamente motivato dall'amministrazione interessata ed autorizzato dal dirigente responsabile dei servizi informatizzati dell'anagrafe tributaria; b) le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio di cui all' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , ove ciò non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalità per le quali è stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria; c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ". - L' art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è così formulato: "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativò e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".

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