Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 265/2001

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.

Pubblicato: 06/07/2001 In vigore dal: 25/05/2001 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2001, n. 265

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 265/2001 # DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2001, n. 265 ## Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 aprile e del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Trasferimento di beni demaniali 1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata regione, tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale ((...)) . ((2)) 2. Sono trasferiti alla regione tutti i beni dello Stato e relative pertinenze, di cui all' articolo 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366 , situati nella laguna di Marano-Grado. 3. La regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 46 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha "effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell' articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto speciale".

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