Decreto Ministeriale Contabilità

Decreto Ministeriale 28/1987

Modalita' per il computo ed il riversamento delle somme percepite dagli esattori a titolo d'aggio in eccedenza alla percentuale di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1986, n. 60.

Pubblicato: 17/02/1987 In vigore dal: 30/01/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 30 gennaio 1987, n. 28

Testo normativo

DECRETO n. 28/1987 # DECRETO 30 gennaio 1987, n. 28 ## Modalita' per il computo ed il riversamento delle somme percepite dagli esattori a titolo d'aggio in eccedenza alla percentuale di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1986, n. 60. IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l' art. 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1986, n. 60 , il quale al terzo comma prevede che l'ammontare complessivo per ciascuna esattoria degli aggi percepiti nell'anno 1986 sui ruoli posti in riscossione nello stesso anno 1986 e sui versamenti diretti riscossi sempre nello stesso anno nonchè dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1986 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 594 , non può eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 6 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1985 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno nonchè dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1985; Considerato che il citato terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 2 del 1986 prevede che le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze; Vista la circolare n. 6 del 24 febbraio 1986 con la quale, in relazione al riversamento da effettuarsi dalle esattorie degli aggi percepiti nel 1986 in eccedenza al suddetto incremento percentuale con l'anno 1985, sono state impartite agli agenti della riscossione le conseguenti istruzioni, in particolare circa gli appositi registri da istituire al fine di poter rilevare gli aggi percepiti negli anni 1985 e 1986, per ruoli posti in riscossione negli anni medesimi: Decreta: Art. 1 Il computo ed il riversamento delle somme introitate dagli esattori nel 1986 in eccedenza alla percentuale di cui al terzo comma dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 2 andranno effettuati, nei vari casi ipotizzabili, con le seguenti modalità: a) le esattorie che non hanno diritto all'integrazione d'aggio nè all'indennità alternativa annuale, ai sensi dell' art. 1, sesto comma e dell' art. 3, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 954 del 1977 dovranno provvedere entro il 28 febbraio 1987 al versamento degli aggi percepiti nell'anno 1986 in eccedenza alla percentuale di cui al più volte citato terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 2; il versamento andrà effettuato alla competente tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VII, cap. 2319 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze". Il suddetto termine del 28 febbraio è differito al 31 marzo 1987 per gli esattori che abbiano iniziato la gestione nel 1986, dovendo gli stessi chiedere ai precedenti titolari la certificazione, sotto la loro responsabilità, degli aggi percepiti nel 1985 e 1986 sui ruoli posti in riscossione nel periodo di loro gestione, mentre al Consorzio nazionale esattori verrà richiesta la certificazione degli aggi percepiti nel suddetto periodo sulle riscossioni a mezzo versamenti diretti; b) le esattorie che per l'anno 1986 hanno diritto a presentare domanda per l'integrazione d'aggio o l'indennità alternativa annuale, tenuto conto delle somme richieste a tale titolo per gli anni 1985 e 1986, provvederanno a versare entro il 31 maggio 1987 alla tesoreria provinciale dello Stato, sempre con imputazione al capo VII, cap. 2319, l'eventuale eccedenza risultante in base alle disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 2 del 1986 . Nel caso in cui, a seguito della liquidazione definitiva dell'integrazione o indennità spettanti per il 1985 e 1986, risulti che l'esattore ha versato un importo minore del dovuto, lo stesso provvederà, entro quindici giorni dall'avvenuta corresponsione delle relative somme, a versare la differenza con le stesse modalità di cui sopra. Nel caso inverso, dovrà chiedere all'intendenza di finanza competente il rimborso della maggior somma restituita: i rimborsi verranno disposti dall'intendenza con ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento sul capitolo di spesa 4666, concernente "Somme dovute agli esattori delle imposte dirette per minori aggi percepiti".

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