Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 308/1996

Regolamento recante norme per l'iscrizione dei cloni di pioppo nel Registro nazionale dei cloni forestali.

Pubblicato: 04/06/1996 In vigore dal: 05/03/1996 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 5 marzo 1996, n. 308

Testo normativo

DECRETO n. 308/1996 # DECRETO 5 marzo 1996, n. 308 ## Regolamento recante norme per l'iscrizione dei cloni di pioppo nel Registro nazionale dei cloni forestali. IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 dell'11 giugno 1973; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 29 agosto 1977; Preso atto della Direttiva comunitaria n. 75/445/CEE del 26 giugno 1975 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità economica europea del 26 giugno 1975; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 del 3 agosto 1982; Visto l' art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell' adunanza generale del 14 dicembre 1995; Vista la relativa comunicazione inviata dal Consiglio di Stato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 145/95 in data 9 gennaio 1996 ; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Gli enti, ditte o privati che intendono far iscrivere cloni di pioppo nel Registro nazionale dei cloni forestali di cui all' art. 21 della legge 22 maggio 1973, n. 269 , devono presentare domanda al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale per le risorse forestali, montane ed idriche, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, allegando una copia debitamente compilata della scheda semplificata di identificazione di cui all'allegato 1 al presente decreto, e della documentazione sui risultati di prove preliminari aventi come oggetto la valutazione del comportamento del nuovo clone per lo meno nei riguardi dei caratteri fondamentali di cui all'art. 4 ed eseguite con le modalità ed i criteri di cui all'art. 5. 2. A norma dell' art. 23 della legge 22 maggio 1973, n. 269 , la Commissione nazionale del pioppo costituita con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1968 e nel seguito indicata semplicemente CNP, provvede, attraverso istituti di ricerca appositamente designati, alla valutazione delle caratteristiche dei cloni di pioppo con le metodologie previste dal presente decreto ed in conformità alle norme di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494 , e ne propone l'iscrizione nel Registro nazionale dei cloni forestali, nel seguito indicato semplicemente RNCF. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 22 maggio 1973, n. 269 , reca disposizioni sulla disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento. - Il testo dell' art. 21 della legge 22 maggio 1973, n. 269 , è il seguente: "Art. 21. - Ai fini del controllo dei materiali forestali di propagazione prodotti nel territorio nazionale, i cloni delle piante forestali indicate nell'allegato A, che in base ai risultati sperimentali accertati dalla commissione di cui al precedente art. 16, abbiano dimostrato di possedere requisiti colturali, biologici e tecnologici tali da consigliarne la diffusione per i rimboschimenti e le piantagioni da legno, sono iscritti nel Registro nazionale dei cloni forestali, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. Le iscrizioni nel registro sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui al precedente art. 16, a seguito di apposita domanda inoltrata dal selezionatore al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste".

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