Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 708/1996
Regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei corsi di aggiornamento di pronto soccorso per il personale appartenente alla gente di mare.
Riferimento normativo
DECRETO 20 dicembre 1996, n. 708
Testo normativo
DECRETO n. 708/1996
# DECRETO 20 dicembre 1996, n. 708
## Regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei corsi di
aggiornamento di pronto soccorso per il personale appartenente alla
gente di mare.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l' articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ; Visto l' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 ; Visto l' articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modifiche ed integrazioni; Vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992 riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi ed in particolare l'articolo 5 per il quale è necessario che gli Stati della CEE istituiscano corsi di formazione e di aggiornamento per il personale destinato al lavoro a bordo delle navi; Visto il decreto interministeriale 7 agosto 1982, emanato ai sensi dell'articolo 7, comma primo, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980 con il quale sono già stati istituiti corsi di formazione di pronto soccorso per il personale navigante marittimo (Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1982, n. 265); Considerato che detti corsi di formazione rispondono in pieno alla suindicata direttiva CEE per cui occorre istituire i soli corsi di aggiornamento di pronto soccorso per il personale navigante; Sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione che ha formulato le proprie osservazioni in merito con la nota del 23 dicembre 1994, prot. n. 4133570; Sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti, di cui all'articolo 11 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980 , nella seduta del 17 marzo 1995; Ritenuto di dover istituire i suindicati corsi di aggiornamento di pronto soccorso per il personale destinato al lavoro a bordo delle navi; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2940/95 espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 1000.6.10A-2400 del 19 novembre 1996; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Sono istituiti corsi di aggiornamento teorico pratico di pronto soccorso per la gente di mare destinata al lavoro a bordo delle navi riservati agli ufficiali e precisamente al personale appartenente allo Stato Maggiore di coperta e di macchina imbarcati o in attesa di imbarco su navi battenti bandiera italiana addette al traffico e alla pesca oltre gli stretti. 2. Detti corsi, in prosieguo denominati "corsi", sono riservati al personale che abbia superato i corsi di formazione di cui al decreto interministeriale 7 agosto 1982. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizoni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente: "Art. 37 (Delega per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante). (Omissis). Entro il termine di cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale". - L' art. 7 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620 (Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978 ) è il seguente: "Art. 7 (Assistenza al personale in navigazione). - Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su tutti i natanti italiani addetti al traffico e alla pesca oltre gli stretti, deve essere assicurata la presenza di un componente dell'equipaggio che abbia superato corsi di pronto soccorso organizzati secondo modalità e programmi stabiliti dal Ministero della sanità d'intesa con quello della pubblica istruzione, nonchè un'adeguata attrezzatura di pronto soccorso secondo le indicazioni che verranno fornite dal Ministero della sanità ... (omissis). Entro la data di cui al precedente comma, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dei trasporti, saranno determinati i programmi e le modalità di espletamento di corsi di formazione e di aggiornamento di pronto soccorso per il personale aeronavigante, nonchè i casi in cui deve essere assicurata sugli aeromobili italiani la presenza di un componente dell'equipaggio che abbia superato detti corsi. I servizi sanitari di porto e di aeroporto vigilano sul rispetto delle norme di cui al presente decreto; in caso di inadempimento, può essere vietata la partenza del natante o dell'aeromobile". - Il testo vigente dell' art. 18, comma 7, del D.Lg.s. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) come modificato dall' art. 19, lettera f), del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 , è il seguente: "Art. 18 (Norme finali e transitorie). - (Omissis). 7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616 , n. 618 e n. 620 , con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1 gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale". - L' art. 5 della direttiva 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992 , riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi, è il seguente: "Art. 5 (Informazione e formazione). - Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinchè: 1) la dotazione medica sia accompagnata da una o più guide comprendenti le modalità di impiego almeno per gli antidoti di cui all'allegato II, sezione III; 2) tutte le persone che ricevono una formazione professionale marittima e che sono destinate al lavoro a bordo abbiano ricevuto una formazione di base relativa alle misure di assistenza medica e di soccorso da adottare immediatamente in caso di infortunio o di emergenza medica comportante pericolo di vita; 3) il capitano ed il/i lavoratore/i da questo delegati, in conformità con l'art. 4, paragrafo 1, lettera b), all'uso della dotazione medica della nave, abbiano ricevuto una formazione particolare aggiornata periodicamente, almeno ogni cinque anni, rispondente ai rischi e alle esigenze specifiche delle varie categorie di navi e conforme agli orientamenti generali di cui all'allegato V". - Il testo dell' art. 11 del D.P.R. n. 620/1980 , è il seguente: "Art. 11 (Comitato di rappresentanza degli assistiti). - Presso il Ministero della sanità è costituito il Comitato di rappresentanza degli assistiti, che dura in carica quattro anni, composto da un rappresentante del Ministero della sanità, che lo presiede, da cinque rappresentanti del personale navigante marittimo e da tre rappresentanti del personale navigante dell'aviazione civile, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Il Comitato elegge tra i suoi componenti due vice presidenti. Il Comitato esprime pareri consultivi sui regolamenti e sui decreti relativi all'assistenza sanitaria al personale navigante e formula proposte per il miglioramento della prevenzione e dell'assistenza stessa. Il Comitato si riunisce almeno ogni semestre ed altresì ogni qualvolta il Ministro della sanità lo ritenga opportuno". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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