Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 325/1996
Regolamento concernente l'impiego di batteri lattici nell'acidificazione del mosto destinato alla produzione della birra.
Riferimento normativo
DECRETO 2 maggio 1996, n. 325
Testo normativo
DECRETO n. 325/1996
# DECRETO 2 maggio 1996, n. 325
## Regolamento concernente l'impiego di batteri lattici
nell'acidificazione del mosto destinato alla produzione della birra.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354 , concernente la disciplina igienico-sanitaria della produzione e del commercio della birra e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera e); Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e in particolare l'art. 7; Considerato che l'impiego di batteri lattici nell'acidificazione del mosto destinato alla produzione della birra esercita sul piano tecnologico azione favorevole sull'aspetto, sul gusto e sulla stabilità della birra; Considerato che tale tecnica è da tempo in uso nei Paesi dell'Unione europea maggiormente produttori di birra; Ravvisata l'opportunità di consentire anche in Italia l'impiego di batteri lattici nell'acidificazione del mosto destinato alla produzione della birra; Visti i pareri espressi dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero delle finanze; Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità in data 16 dicembre 1994 e in data 14 aprile 1995; Considerato che appare necessario che i batteri lattici da impiegare nell'acidificazione del mosto abbiano requisiti igienico-sanitari che ne garantiscano la sicurezza d'uso; Considerato che i batteri lattici, per poter esplicare efficacemente l'azione fermentatrice ad essi richiesta, devono presentare una elevata attività per il periodo di validità commerciale a loro assegnato dal produttore in funzione delle condizioni di conservazione; Considerato che il rispetto dei requisiti richiesti ai batteri lattici può essere garantito solamente da stabilimenti o da laboratori di preparazione e di confezionamento che dispongono di idonee strutture per la preparazione e per il controllo degli stessi prima della loro immissione in commercio; Visti i decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e 3 marzo 1993, n. 92 , e loro successive modificazioni, concernenti rispettivamente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati; Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 7 settembre 1994, del 10 maggio 1995 e del 17 gennaio 1996; Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300 , anche alle colture di batteri lattici originari dai Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visti la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 5 settembre 1995 ai sensi della direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 29 marzo 1983 ed il parere circostanziato dalla stessa espresso in data 6 dicembre 1995; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata in data 15 marzo 1996; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. È consentito impiegare nell'acidificazione del mosto destinato alla produzione della birra colture di batteri lattici appartenenti al genere Lactobacillus. 2. I batteri lattici di cui al comma 1 devono essere di origine animale o vegetale. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 4, comma 1, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienico-sanitaria della produzione e del commercio della birra) così recita: "1. È vietato nella preparazione della birra: a) impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'art. 1; b) colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto; c) aggiungere alla birra additivi salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell' art. 5, primo comma, lettera g) e dell' art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ; d) aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcool, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse dal luppolo; e) impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso non sia stato specificatamente autorizzato dal Ministro per la sanità, sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e il Consiglio superiore di sanità". - L' art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), così recita: "Art. 7. - 1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Si trascrive il testo degli articoli 11 e 12 dell'accordo sullo spazio economico europeo, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge n. 300/1993 : "Art. 11. - Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonchè qualsiasi misura di effetto equivalente. "Art. 12. - Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonchè qualsiasi misura di effetto equivalente".
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