Regolamento recante modalita' con cui i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi possono prestare garanzie a favore delle piccole e medie imprese che richiedono rimborsi IVA e imposte dirette.
Quali sono le modalità con cui i consorzi di garanzia collettiva fidi possono prestare garanzie per i rimborsi IVA e imposte dirette alle piccole e medie imprese?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 366/1999 disciplina il sistema attraverso il quale i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (confidi) possono fornire garanzie a favore delle piccole e medie imprese che richiedono rimborsi di IVA e imposte sui redditi. Questi confidi devono essere iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dal decreto legislativo bancario e devono svolgere l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire i finanziamenti. La garanzia viene prestata contestualmente all'esecuzione del rimborso e ha una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, secondo criteri di solvibilità specifici. Il decreto rappresenta un'alternativa alle tradizionali forme di garanzia (titoli di Stato, fidejussioni bancarie, polizze assicurative) per le PMI consorziate, semplificando l'accesso ai rimborsi fiscali attraverso strutture mutualistiche. La garanzia copre anche i crediti relativi ad annualità precedenti accertati o richiesti durante il periodo di validità della garanzia stessa.
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Riferimento normativo
DECRETO 22 settembre 1999, n. 366
Testo normativo
DECRETO n. 366/1999
# DECRETO 22 settembre 1999, n. 366
## Regolamento recante modalita' con cui i consorzi e le cooperative
di garanzia collettiva fidi possono prestare garanzie a favore delle
piccole e medie imprese che richiedono rimborsi IVA e imposte
dirette.
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l' articolo 3, comma 134, lettera i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante delega al Governo per la semplificazione del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità del contribuente; Visto il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 , recante disposizioni integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell' articolo 3, commi 19 , 66 , 134 , 138 , da 143 a 149 , 151 e 161 lettere a) , b) , c) , d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ; Visto l' articolo 38-bis del decreto del Presidente del Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come modificato dall' articolo 1, lettera f), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 , che demanda al Ministro delle finanze la determinazione, con proprio decreto, delle modalità di prestazione delle garanzie e dei criteri di solvibilità per l'esecuzione dei rimborsi d'imposta, da parte dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi; Visto l' articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , come modificato dall' articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 ; Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 , recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e, in particolare, l'articolo 29 con il quale si individuano i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi; Visto il testo unico in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e in particolare l'articolo 155, comma 4, che prevede l'iscrizione dei consorzi di garanzia collettiva fidi in un'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 agosto 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-14377/UCL del 9 settembre 1999; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Sono ammessi a prestare le garanzie previste dall' articolo 38- bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati confidi, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall' articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , che svolgono l'attività indicata dall' articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 . 2. Possono fruire delle garanzie prestate dai confidi le piccole e medie imprese consorziate, definite secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 27 ottobre 1997, per ottenere rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e imposte sui redditi. 3. La garanzia prestata dai confidi concerne anche i crediti relativi ad annualità precedenti a quella cui si riferisce il rimborso, accertati o comunque richiesti nel periodo di validità della garanzia stessa. 4. La garanzia è prestata contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, con le modalità e nel rispetto di criteri di solvibilità indicati nel presente decreto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 3, comma 134, lettera i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303 - supplemento ordinario n. 233: "134. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: da a) a l) (Omissis); i) semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari, con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità del contribuente. Sono altresì disciplinate le modalità con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure automatizzate;". - Il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 , recante: "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'art. 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149, e 151, e 161, lettere a) , b) , c) , d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1998. - Si riporta il testo dell' art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972 - supplemento ordinario n. 1: "Art. 38-bis. I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante a termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fidejussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all' art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall' art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all' art. 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 5 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. I rimborsi previsti nell'art. 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal 1 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalità stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità stabilite dall' art. 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e dai relativi regolamenti di attuazione. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 30. Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all' art. 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale. Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonchè le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 5 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. I rimborsi di cui all'art. 30, terzo comma, lettere a), b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni: a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno cinque anni; b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore: 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire; 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire; 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire; c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , attestante che: 1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata nè si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio; 2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; 3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente". - Si riporta il testo dell' art. 25, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ( Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997 ), come modificato dall' art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 ( Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1998 ), nonchè dall' art. 2 del decreto legislativo n. 422 del 9 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre l998): "4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 . La garanzia è prestata ai sensi dell' art. 38-bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ". - Si riporta il testo dell' art. 29, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , recante "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1991 - supplemento ordinario n. 60: "Art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi). - 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali: a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate; b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonchè le prestazioni di servizi per il migliorarmento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima. 2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate". - Si riporta il testo dell' art. 155, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993 - Supplemento ordinario n. 92: "4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del presente decreto legislativo: essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del presente decreto legislativo e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 . L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari". - Il testo dell'art. 106, del sopra citato decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 , è il seguente: "Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonchè in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 6. L'UIC può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura". - Si riporta il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400 recante: "DiscipIina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 , come modificato dall' art. 11 della legge n. 25 del 5 febbraio 1999 : "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro; quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte del conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Per l' art. 38-bis, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , si veda nelle note alle premesse. - Per l' art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , si veda nelle note alle premesse. - Per l' art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, recante: "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997 . - Il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1997, recante: "Fissazione della data di decorrenza per l'applicazione della nuova definizione di piccola e media impresa e rideterminazione dei relativi limiti dimensionali applicabili alle imprese fornitrici di servizi, ai fini delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992 ", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 266 del 14 novembre 1997.
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Il Decreto 366/1999 è il riferimento normativo per confidi, consorzi di garanzia collettiva fidi e cooperative di garanzia che operano nel sistema dei rimborsi fiscali. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per comprendere le modalità di prestazione di garanzie su rimborsi IVA, imposte sui redditi, criteri di solvibilità, piccole e medie imprese consorziate, e il rapporto tra garanzie collettive e decadenza dell'accertamento tributario.
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