Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 375/1999

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato. Entrata in vigore del decreto: 11-11-1999

Pubblicato: 27/10/1999 In vigore dal: 28/09/1999 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 28 settembre 1999, n. 375

Testo normativo

DECRETO n. 375/1999 # DECRETO 28 settembre 1999, n. 375 ## Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato. Entrata in vigore del decreto: 11-11-1999 IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089 , concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502 , concernente l'istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato; Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78 , concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali; Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 , con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato; Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi, rispettivamente, nelle sedute del 14 luglio 1999 e del 27 luglio 1999; Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella adunanza del 26 aprile 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota 2309 del 6 settembre 1999; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Articolo unico 1. All'articolo 4 del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 3, lettera e), il primo periodo è sostituito dal seguente: "ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età."; b) nel comma 3, lettera f), dopo le parole "statali e non statali", tolta la virgola, sono aggiunte le seguenti parole: "e degli altri Stati appartenenti all'Unione europea,"; c) nel comma 3, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere: " g) ai docenti ed agli studenti delle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e dei corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storicoartistico delle facoltà di lettere e filosofia. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso; h) ai docenti ed agli studenti delle accademie di belle arti. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso"; d) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: " 6. Per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni nonchè per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali l'importo del biglietto di ingresso è ridotto alla metà. 7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e) e sulle riduzioni di cui al comma 6.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 settembre 1999 Il Ministro: Melandri Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999 Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 8 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 , recante: "Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1998 . Note alle premesse: - La legge 1 giugno 1939, n. 1089 , reca: "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico". - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , reca: "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ". - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - La legge 23 luglio 1980, n. 502 , reca: "Istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato". - La legge 25 marzo 1997, n. 78 , reca: "Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali". - Per il titolo del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 , si veda in nota al titolo. Nota all'articolo unico: - Si riporta il testo dell' art. 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 , come moditicato dal decreto ministeriale qui pubblicato (le modifiche sono evidenziate in corsivo): "Art. 4 (Libero ingresso e ingresso gratuito). - 1. Il libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato è autorizzato nei luogh i cui introiti siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Amministrazione per i beni culturali e ambientali nell'anno precedente. 2. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, sentito il comitato per i biglietti di ingresso, può stabilire che in occasione di particolari avvenimenti si acceda liberamente ai luoghi di cui all'art. 1, comma 1. 3. L'ingresso gratuito è consentito: a) alle guide turistiche nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza, rilasciata dalla competente autorità; b) agli interpreti turistici quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità; c) al personale del Ministero per i beni culturali e ambientali; d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums); e) ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. I visitatori minori di anni dodici debbono essere accompagnati; f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole italiane, statali e non statali e degli altri Stati appartenenti all'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione, nel contingente stabilito dal capo dell'istituto; g) ai docenti ed agli studenti delle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e dei corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storicoartistico delle facoltà di lettere e filosofia. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso; h) ai docenti ed agli studenti delle accademie di belle arti. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso. 4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri, da organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero per particolari e motivate esigenze, i capi degli istituti possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati. 5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici può rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti i monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato, nonchè individuare - previo parere del comitato per i biglietti di ingresso - categorie di soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi luoghi. 6. Per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni nonchè per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali l'importo del biglietto di ingresso è ridotto alla metà. 7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e) e sulle riduzioni di cui al comma 6.".

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