Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo.
Quali sono i requisiti e le modalità per accedere agli aiuti per la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo secondo il DM 401/1999?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 401/1999 è un regolamento che disciplina la concessione di aiuti e interventi diretti a favore delle aziende agricole e agroindustriali che producono o utilizzano fonti energetiche rinnovabili e biomasse. Si applica a livello nazionale ed è stato emanato in attuazione del decreto legislativo 173/1998, in coerenza con gli impegni ambientali assunti dall'Italia nella Conferenza di Kyoto del 1997. Il decreto riguarda sia la produzione di biomassa per scopi energetici (legna, residui lignocellulosici, sottoprodotti agricoli, liquami zootecnici) sia l'utilizzo di altre fonti rinnovabili come solare, eolico, idraulico e geotermico nel settore agricolo. Per le aziende agricole, il regolamento rappresenta un'opportunità di accesso a finanziamenti pubblici per investimenti in impianti e tecnologie sostenibili, con l'obiettivo di ridurre i costi di produzione e le emissioni inquinanti. È importante sottolineare che le disposizioni sono operative solo dopo l'approvazione della Commissione europea e che il decreto è stato parzialmente annullato dalla Corte Costituzionale per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano.
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Riferimento normativo
DECRETO 11 settembre 1999, n. 401
Testo normativo
DECRETO n. 401/1999
# DECRETO 11 settembre 1999, n. 401
## Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, commi 3 e
4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione
di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti
energetiche rinnovabili nel settore agricolo.
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l' articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole; Visti gli articoli 18 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 maggio 1997, n. 950 ; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli 96/C/29/03, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/29 del 2 febbraio 1996; Tenuto conto degli obiettivi prefissati dalla Conferenza di Kyoto del 1 -11 dicembre 1997, in materia di riduzione delle emissioni gassose nocive; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro dell'ambiente; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome; Visto il parere del Consiglio di Stato n. 74/99 , espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 1999; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota del 12 maggio 1999, n. 6553; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento detta le disposizioni generali e le modalità applicative in attuazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , per la concessione di aiuti e di interventi diretti, in coerenza con la politica agricola, energetica ed ambientale nazionale e dell'Unione europea e con gli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto del 1 -11 dicembre 1997, rispettivamente a favore della produzione e della utilizzazione di biomassa da destinare a finalità energetiche e per la diffusione e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo ed agroindustriale. 2. Le disposizioni previste dal presente regolamento sono notificate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e determinano la base giuridica per l'ammissibilità degli aiuti. Esse sono operative solo successivamente all'ottenimento del parere di conformità da parte della Commissione europea. 3. Ai fini del presente regolamento sono considerate biomasse: la legna da ardere, altri prodotti e residui lignocellulosici puri, sottoprodotti di coltivazioni agricole, ittiche e di trasformazione agroindustriale, colture agricole e forestali dedicate, liquami e reflui zootecnici e acquicoli. 4. Ai fini del presente regolamento sono considerate fonti rinnovabili di energia anche il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree ed il moto ondoso. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 settembre - 5 ottobre 2001, n. 334 (in G.U. 1ª s.s. 10/10/2001, n. 39), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con regolamento ministeriale, il regime degli aiuti in favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, istituito dall' art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell' art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ), e conseguentemente annulla in parte qua gli artt. 1 , 2 e 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole 11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell' art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173 , per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo)".
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Il DM 401/1999 è il riferimento normativo per aiuti di Stato nel settore agricolo relativi a biomasse, fonti energetiche rinnovabili e sostenibilità ambientale. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per valutare l'ammissibilità di investimenti in impianti energetici, agevolazioni fiscali per aziende agricole, conformità agli orientamenti comunitari e riduzione delle emissioni secondo i protocolli internazionali.
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