Regolamento recante norme per la ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
Quali sono le modalità di ripartizione dell'acconto sulla riscossione tra i concessionari e i commissari governativi secondo il Decreto Ministeriale 436/1998?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 436/1998 disciplina come deve essere ripartito l'acconto sulla riscossione tra i concessionari e i commissari governativi della riscossione dei tributi. In pratica, ogni concessionario e commissario governativo deve versare entro il 15 dicembre di ogni anno il 20% delle somme riscosse nell'anno precedente, a titolo di acconto sulle riscossioni dell'anno successivo. La ripartizione di questo acconto tra i vari soggetti avviene in proporzione all'ammontare incassato dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari in ciascuna provincia rispetto al totale nazionale incassato nell'anno precedente. Per l'anno 1998, l'acconto complessivo doveva garantire maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 1.500 miliardi di lire. Il decreto prevede che la quota parte di ogni singolo concessionario e commissario governativo sia determinata mediante il rapporto tra gli incassi provinciali e gli incassi nazionali, come risulta dalla tabella A allegata al decreto stesso. In caso di mancato versamento nei termini previsti, si applicano le disposizioni relative all'espropriazione della cauzione previste dal DPR 43/1988.
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Riferimento normativo
DECRETO 14 dicembre 1998, n. 436
Testo normativo
DECRETO n. 436/1998
# DECRETO 14 dicembre 1998, n. 436
## Regolamento recante norme per la ripartizione tra i concessionari
ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto sulla base
di quanto riscosso nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che all'articolo 9, comma 1 , prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo; Visto il successivo comma 2, che prescrive che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonchè ogni altra disposizione attuativa; Visto il comma 4 del suddetto articolo 9 che dispone che per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997, lire 1.500 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.500 miliardi per l'anno 1999; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra l'altro, agli articoli 2 e 4 prevede le diverse entrate che saranno riscosse dai concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal 1 gennaio 1998; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici; Considerato che la dizione "i concessionari della riscossione" di cui all'articolo 9 del predetto decreto-legge n. 79 del 1997 , va intesa oggettivamente nel senso di "servizio della riscossione nell'ambito territoriale provinciale" a prescindere dalla posizione dell'agente della riscossione, per cui la ripartizione dell'acconto sopra menzionata va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio della riscossione gestito anche sotto forma commissariale; Considerato che la percentuale dell'anticipazione cui sono tenuti i concessionari ed i commissari governativi delegati alla riscossione, è stata fissata a regime al 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, e che per l'anno 1998 l'anticipazione deve garantire complessivamente maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 1.500 miliardi; Considerato che la quota parte dell'anticipazione che ogni singolo concessionario e commissario governativo della riscossione deve versare entro il 15 dicembre 1998, va determinata in proporzione all'ammontare incassato dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari operanti in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dai servizi stessi nell'anno 1997 a livello nazionale, tenendo conto dei due vincoli sopra indicati; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998; Vista la nota n. 3-6042 dell'11 dicembre 1998, con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. La quota parte dei 4.500 miliardi di lire di cui all' articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , che i concessionari della riscossione ed i commissari governativi versano entro il 15 dicembre dell'anno 1998, è determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare incassato dai servizi autonomi di cassa dell'Amministrazione finanziaria operanti in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dai servizi stessi nell'anno 1997 a livello nazionale, così come risulta dalla tabella A che fa parte integrante del presente decreto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , reca: "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica". Si riporta il testo dell'art. 9: "Art. 9. - 1. I concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versano il 20 % delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento nonchè ogni altra disposizione attuativa del presente articolo. 3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 . 4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , riguarda norme che concernono la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari. Si riporta il testo degli articoli 2 e 4: "Art. 2. - 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono: a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni; b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato; c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato; d) le entrate patrimoniali; e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario; f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse; g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative; h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 , come sostituita dall' art. 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 ; i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 , come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996 ; l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'art. 1". "Art. 4. - 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 . Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all' art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 . 2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni. 3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 . 4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonchè ai singoli versamenti effettuati alle sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonchè ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari. 5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati". - Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , reca: "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell' art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657 ". Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 4 dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , si veda nelle note alle premesse.
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Il Decreto Ministeriale 436/1998 è il riferimento normativo per la ripartizione dell'acconto sulla riscossione tra concessionari e commissari governativi, disciplinando le modalità di versamento del 20% delle somme riscosse. Commercialisti e consulenti che operano nel settore della riscossione dei tributi lo consultano per comprendere gli obblighi di anticipazione, i criteri di ripartizione provinciale e le sanzioni per il mancato versamento, in relazione al decreto legislativo 237/1997 e al DPR 43/1988.
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