Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 456/2001

Criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri.

Pubblicato: 03/01/2002 In vigore dal: 13/12/2001 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 13 dicembre 2001, n. 456

Testo normativo

DECRETO n. 456/2001 # DECRETO 13 dicembre 2001, n. 456 ## Criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 , recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri, e in particolare l'articolo 8, comma 2, il quale prevede che, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di reclamo e di composizione dell'organo decidente i reclami in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati; Visto l'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 253 del 2000 , il quale prevede che entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli enti, anche attraverso le associazioni di categoria, definiscono le procedure previste dall'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo e le comunicano alla Banca d'Italia; Vista la raccomandazione della Commissione europea del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo; Visto l' articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ; Vista la proposta della Banca d'Italia formulata con nota n. 20152 del 18 gennaio 2001; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2001; Ritenuto di non conformarsi alle indicazioni contenute nel predetto parere in ordine alla opportunità di fornire la definizione di "reclamante", in quanto tale nozione risulta essere già sufficientemente definita ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente regolamento, nonchè di chiarire, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera h), il senso dell'espressione "adeguati requisiti di esperienza e professionalità" essendo la stessa idonea ad assicurare che la scelta dei soggetti chiamati a far parte degli organi sia ispirata a criteri di professionalità; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota n. ACG/116/DGT/5697 del 5 novembre 2001; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ferme restando le definizioni previste nell' articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 , nel presente decreto si intende per: a) "consumatori": i clienti persone fisiche che effettuano o ricevono bonifici transfrontalieri per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; b) "organo decidente": l'organo preposto alla soluzione delle controversie di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), è il seguente: "Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2 , e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali". - Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 1 del decreto legislativo n. 253/2000 (per l'oggetto si fa rinvio alle premesse) è il seguente: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intende per: a) "direttiva , la direttiva n. 97/5/CE del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri; b) "banca , l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria prevista dall' art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ; c) "altro ente , ogni persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che, nell'ambito della propria attività effettua bonifici transfrontalieri; d) "ente , una banca o un altro ente; ai fini degli articoli 4, 5 e 6 le succursali di una stessa banca ubicate in diversi Stati membri dell'Unione europea, che partecipano all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero, sono considerate enti distinti; e) "ente intermediario , l'ente, diverso dall'ente dell'ordinante o da quello del beneficiario, che prende parte all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero; f) "cliente a seconda dei casi, l'ordinante o il beneficiario; g) "cause di forza maggiore , circostanze anormali e imprevedibili, esterne ai soggetto che le adduce, le cui conseguenze non sono evitabili nonostante l'ordinaria diligenza; h) "giorno lavorativo bancario , un giorno di operatività delle banche secondo il calendario ufficiale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel quale siano operative le banche centrali nazionali di tutti i Paesi in cui siano insediati gli enti che partecipano all'operazione di bonifico transfrontaliero; i) "bonifico transfrontaliero", l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere; j) "mettere a disposizione", atto con il quale si attribuisce al beneficiario la facoltà di disporre del denaro e che determina la decorrenza dei relativi interessi; k) "ordine di bonifico transfrontaliero", l'incarico di eseguire un bonifico transfrontaliero, impartito in qualunque forma da un ordinante a un ente; l) "ordinante", la persona fisica o giuridica diversa da una banca o da un altro ente che impartisce l'ordine di eseguire un bonifico transfrontaliero a favore di un beneficiario; m) "beneficiario , la persona fisica o giuridica a favore della quale e messo a disposizione l'importo del bonifico transfrontaliero; n) "interesse legale , il tasso di interesse previsto dall' art. 1284 del codice civile ; o) "data di accettazione , la data in cui ricorrono tutte le condizioni richieste da un ente per dare esecuzione a un ordine di bonifico transfrontaliero.". - Il testo del comma 1, dell'art. 8, del citato decreto legislativo n. 253/2000 è il seguente: "1. A fronte dell'esecuzione delle operazioni di bonifico transfrontaliero gli enti, anche per il tramite delle associazioni di categoria, assicurano adeguate ed efficaci procedure di reclamo per la soluzione delle controversie tra l'ordinante o il beneficiario e gli enti medesimi.".

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