Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 457/2001
Modifica del decreto ministeriale 20 dicembre 1999, n. 553, recante regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione, presso l'INPS, del Fondo per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del relativo comitato amministratore. Articolo 58, legge 17 maggio 1999, n. 144.
Riferimento normativo
DECRETO 28 settembre 2001, n. 457
Testo normativo
DECRETO n. 457/2001
# DECRETO 28 settembre 2001, n. 457
## Modifica del decreto ministeriale 20 dicembre 1999, n. 553, recante
regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione, presso
l'INPS, del Fondo per la gestione speciale di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del relativo comitato
amministratore. Articolo 58, legge 17 maggio 1999, n. 144.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 , di attuazione della delega conferita dall' articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e di assistenza; Visto l' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , recante la previsione di una gestione separata, presso l'INPS, finalizzata all'estensione della tutela previdenziale obbligatoria alle categorie di lavoratori autonomi ivi specificate; Visto l' articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , istitutivo del Fondo e del comitato amministratore per la gestione speciale di cui all' articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 , ed, in particolare, il comma 4 del predetto articolo 58, concernente l'emanazione del regolamento attuativo delle disposizioni di costituzione del Fondo e del comitato; Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1999, n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2000 , recante il predetto regolamento attuativo; Considerato che nell'articolo 3 del suindicato decreto n. 553 del 1999, sono erroneamente individuate le competenze spettanti al comitato amministratore della gestione speciale in materia di decisione dei ricorsi proposti dagli iscritti avverso gli atti adottati dall'INPS, risultando omessa la previsione della competenza a decidere sulla prestazione pensionistica principale, senza che la stessa possa ritenersi spettante ad altri organi dell'Istituto, essendo, il comitato in questione, l'unico ad essere composto dai rappresentanti della nuova categoria di assicurati; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica, nel senso indicato, dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto 20 dicembre 1999, n. 553; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 , recante modifiche al predetto decreto legislativo; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 336 ; Udito il parere del consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota prot. 22061/01; Decreta: Art. 1 Articolo unico La lettera d) del comma 1, dell'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87, del 13 aprile 2000 , è così sostituita: "decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni a carico del Fondo". Disposizione transitoria La norma di cui al precedente articolo si applica anche a tutti i ricorsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già proposti al Comitato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 settembre 2001 Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 40 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stata redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull' emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede che: "Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza assistenza". - Il comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 , è il seguente: "26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita, gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all' art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività". - Il comma 4 dell'art. 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , è il seguente: "4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 2 e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonchè istituendo i seggi presso le sedi INPS". - Il testo dell' art. 3 del decreto ministeriale 20 dicembre 1999, n. 553 , è riportato in nota all'articolo unico. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente: "25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dall' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nonchè per l'emanazione di testi unici; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 , reca: "Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale". Nota all'articolo unico: - Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553 , come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 3 (Funzioni del comitato). - 1. Il comitato amministratore ha i seguenti compiti: a) predisporre, in conformità dei criteri ed indirizzi stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una relazione da trasmettere, unitamente ai bilanci stessi, al consiglio d'amministrazione per i successivi adempimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 ; b) adottare le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonchè sull'andamento della gestione, proponendo le iniziative necessarie per assicurarne l'equilibrio; d) decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni a carico del Fondo; e) vigilare sulla tenuta e sull'aggiornamento dell'elenco degli iscritti alla gestione".
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