Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 458/1996
Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso nell'ambito dell'Istituto superiore di sanita'.
Riferimento normativo
DECRETO 17 luglio 1996, n. 458
Testo normativo
DECRETO n. 458/1996
# DECRETO 17 luglio 1996, n. 458
## Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso nell'ambito dell'Istituto superiore
di sanita'.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l' art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l'art. 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 ; Visto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all' art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , espresso nella seduta del 25 luglio 1995; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota prot. 22349/Sap 69 in data 11 giugno 1996; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento individua le categorie di documenti, esclusi dall'esercizio del diritto di accesso secondo quanto previsto all' art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ed all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Istituto superiore di sanità. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dell' art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 : "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell' art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , nonchè nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e, gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall' art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , come modificato dall' art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 , e dalle relative norme di attuazione, nonchè ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge". "Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all' art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo. 2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 4. Le categorie di cui all' art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica. 5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall' art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonchè all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonchè all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di campetenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Si riporta integralmente il testo dell' art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 : "Art. 27. - 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 , su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative
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