Decreto Ministeriale
Redditi Persone
Decreto Ministeriale 481/1988
Modalita' per l'esecuzione di rimborsi mediante procedura automatizzata dell'imposta separata sul reddito delle persone fisiche derivante dalla riliquidazione delle indennita' di fine rapporto.
Riferimento normativo
DECRETO 19 settembre 1988, n. 481
Testo normativo
DECRETO n. 481/1988
# DECRETO 19 settembre 1988, n. 481
## Modalita' per l'esecuzione di rimborsi mediante procedura
automatizzata dell'imposta separata sul reddito delle persone fisiche
derivante dalla riliquidazione delle indennita' di fine rapporto.
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 26 settembre 1985, n. 482 , concernente, fra l'altro, norme modificative del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto; Considerato che l'art. 4, comma quinto, della citata legge prevede che ai rimborsi scaturenti dalla riliquidazione dell'imposta IRPEF a tassazione separata dovuta sulle indennità di fine rapporto, richiesta con istanza redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 26 novembre 1985, deve provvedersi tramite la procedura automatizzata prevista dall' art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; Tenuto conto che, per la determinazione delle modalità per l'esecuzione dei rimborsi mediante la procedura predetta, occorre procedere, a norma dell'ultimo comma del citato art. 42- bis, all'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1 Gli uffici distrettuali delle imposte dirette ed i centri di servizio, in sede di riliquidazione dell'imposta sulle indennità di fine rapporto e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , così come sostituita dall' art. 1 della legge 26 settembre 1985, n. 482 , effettuata a seguito dell'esame delle istanze redatte su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1985, provvedono alla predisposizione dei dati occorrenti per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 4 della citata legge n. 482, secondo le modalità di cui all' art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , mediante la formazione di apposite liste di rimborso. Le liste di rimborso di cui al comma precedente sono distinte per anno d'imposta e per comune e contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione dell'istanza originante la riliquidazione dell'imposta e l'ammontare dell'imposta da rimborsare. Nella formazione delle liste di rimborso, gli uffici controllano la rispondenza tra i dati riportati sulle liste e quelli risultanti dalla riliquidazione effettuata sulla base della dichiarazione dei redditi e di tutta la documentazione occorrente. Gli originali delle liste di rimborso sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce e sono inviati al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, mentre le corrispondenti copie vengono archiviate presso l'ufficio per i successivi riscontri. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 4, comma quinto, della legge n. 482/1985 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita) prevede che: "La riliquidazione dell'imposta ai sensi dei commi precedenti deve essere richiesta all'intendente di finanza con apposita istanza redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto. L'intendente di finanza, verificate le condizioni di cui al primo comma, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al centro di servizio competente le istanze per la procedura di riliquidazione; si applicano le disposizioni di cui all' art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . L'istanza può essere presentata anche nel caso di giudizi ritualmente promossi e pendenti e comporta la rinuncia ad essi". - Il D.M. 26 novembre 1985, concernente l'approvazione del modello di istanze per la riliquidazione della imposta relativa alle indennità e alle altre somme percepite in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro subordinato, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 30 novembre 1985 . - L'art. 42- bis del D P.R. n. 602/1973, concernente l'esecuzione d'ufficio dei rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche tramite procedura automatizzata, è stato introdotto dall' art. 1 della legge 31 maggio 1977, n. 247 , successivamente modificato dall' art. 10 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 660 , convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31 . Se ne trascrive il testo: "Art. 42-bis (Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata). - Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata a norma dell' art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , gli uffici delle imposte si avvalgono, di norma, della procedura di cui ai commi successivi, ad eccezione dei rimborsi riferibili a redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 . Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte provvedono, per ciascun comune del distretto e per ciascun periodo d'imposta, mediante la formazione di liste, sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Le liste di rimborso contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare. Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso inviate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborsi e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44- bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonchè l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono i nomi degli aventi diritto nello stesso ordine in cui sono riportati nelle liste inviate dagli uffici e, per ciascuno di essi, le generalità ed il domicilio fiscale; nonchè l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi; il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi. Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 . Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento. I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell' art. 51, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171 . Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000 (ora L. 20.000, n.d.r.). Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 12, lettera e), del D P.R. n. 597/1973, concernente i redditi soggetti a tassazione separata, così come modificato dall' art. 1 della legge 26 settembre 1985, n. 482 , è il seguente: "L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi, quando non sono componenti del reddito d'impresa: (Omissis). e) trattamento di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) e d) dell'articolo 47, anche nell'ipotesi di cui all' articolo 2122 del codice civile ; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso e le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell' art. 2125 del codice civile ". - Per il D.M. 26 novembre 1985 si veda nelle note alle premesse. - Il testo del quinto comma dell'art. 4 della legge n. 482/1985 è riportato nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 42- bis del D P.R. n. 602/1973 si veda nelle note alle premesse.
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