Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 523/1996

Regolamento concernente la composizione dell'osservatorio per la dispersione scolastica.

Pubblicato: 08/10/1996 In vigore dal: 31/07/1996 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 31 luglio 1996, n. 523

Testo normativo

DECRETO n. 523/1996 # DECRETO 31 luglio 1996, n. 523 ## Regolamento concernente la composizione dell'osservatorio per la dispersione scolastica. IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l' art 1, comma 3-bis, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 496 , che istituisce, presso il Ministero della pubblica istruzione, l'osservatorio per la dispersione scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia, con compiti di valutazione degli interventi attuati e dei risultati conseguiti; Considerato che il predetto art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 10 giugno 1994, convertito con legge 8 agosto 1994, n. 496 , stabilisce altresì che l'osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione il quale ne determina la composizione con proprio regolamento, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l' art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3145/BL del 25 luglio 1996); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. L'osservatorio per la dispersione scalastica, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione dall' art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 496 , ha durata triennale. 2. L'osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un vice presidente designato dal Ministro stesso anche al di fuori dei suoi componenti, ed è composto da: 1) un rappresentante del Ministero dell'interno; 2) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; 3) un rappresentante del Ministero della sanità; 4) un rappresentante del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale; 5) cinque rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 6) il vice presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; 7) un rappresentante della Conferenza dei presidenti degli I.R.R.S.A.E.; 8) il dirigente dell'ufficio studi, bilancio e programmazione del Ministero della pubblica istruzione; 9) un provveditore agli studi designato dalla associazione nazionale dei provveditori agli studi con particolari esperienze afferenti alla prevenzione e alla lotta al fenomeno della dispersione scolastica; 10) tre rappresentanti delle associazioni professionali dei docenti; 11) due rappresentanti delle associazioni professionali dei capi d'istituto; 12) tre rappresentanti delle associazioni dei genitori; 13) due ispettori tecnici designati dal Ministro della pubblica istruzione, con particolari competenze in materia di prevenzione della dispersione scolastica; 14) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione. 3. L'osservatorio è validamente costituito nel caso in cui vi sia almeno la metà dei suoi componenti. 4. Alle sedute dell'osservatorio possono partecipare, su convocazione del presidente ovvero per deliberazione adottata a maggioranza, e senza diritto di voto, eventuali rappresentanti di organismi, enti o associazioni nazionali di particolare rilevanza nel campo socio-pedagogico o giuridico-sociale, o altri esperti, nonchè rappresentanti dell'associazionismo studentesco, per contribuire alle finalità istitutive. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 1, comma 3-bis, del D.L. n. 370/1994 , (Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica) convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n. 396/1994 è il seguente: "È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, l'osservatorio per la dispersione scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia, con compiti di valutazione degli interventi attuati e dei risultati conseguiti. L'osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo rappresentante. Il Ministro ne determina la composizione con proprio regolamento, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'osservatorio si avvale della collaborazione dell'ufficio studi e programmazione del Ministero. L'istituzione e il funzionamento del predetto osservatorio non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell' art. 1, comma 3-bis, del D.L. n. 370/1994 convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n. 496/1994 , si veda in nota alle premesse.

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